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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 260 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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17.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 260/1 |
DECISIONE (UE) 2018/1549 DEL CONSIGLIO
del 11 ottobre 2018
relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 74, l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b), l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 85, paragrafo 1, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 88, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha istituito l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («agenzia»). |
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(2) |
Il regolamento (UE) n. 1077/2011 prevede che, conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, debbano essere presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione ai lavori dell'agenzia dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure relative a Eurodac, comprese disposizioni sui contributi finanziari, sul personale e sul diritto di voto. |
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(3) |
Il 24 luglio 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein in vista di un accordo sulle modalità della loro partecipazione all'agenzia. I negoziati si sono conclusi positivamente e l'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («accordo») è stato siglato il 15 giugno 2018. |
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(4) |
Il testo dell'accordo, scaturito dai negoziati, contiene le specifiche necessarie per rendere possibile la partecipazione ai lavori dell'agenzia dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure relative a Eurodac. |
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(5) |
Come specificato nel considerando 33 del regolamento (UE) n. 1077/2011, il Regno Unito partecipa al regolamento ed è da esso vincolato. L'Irlanda ha chiesto di partecipare al regolamento (UE) n. 1077/2011 a seguito della sua adozione in conformità del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nel quadro dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE. È opportuno pertanto che il Regno unito e l'Irlanda diano attuazione all'articolo 37, del regolamento (UE) n. 1077/2011 prendendo parte alla presente decisione. Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano pertanto alla presente decisione. |
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(6) |
Come specificato al considerando 32 del regolamento (UE) n. 1077/2011, la Danimarca non partecipa al regolamento stesso né è da esso vincolata. La Danimarca non partecipa pertanto alla presente decisione. Dato che la presente decisione, nella misura in cui si riferisce al sistema di informazione Schengen (SIS II), istituito dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e dalla decisione 2007/533/GAI del Consiglio (3), al sistema di informazione visti (VIS), istituito con decisione n. 2004/512/CE del Consiglio (4), e al sistema di ingressi/uscite (EES), istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), si basa sull'acquis di Schengen, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca decide entro sei mesi a decorrere dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nell'ordinamento interno. A norma dell'articolo 3 dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (6), la Danimarca deve notificare alla Commissione se intende o no attuare il contenuto della presente decisione per quanto concerne Eurodac e DubliNet. |
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(7) |
È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in una data successiva, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, con riserva della conclusione di detto accordo (7).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 11 ottobre 2018
Per il Consiglio
Il presidente
J. MOSER
(1) Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).
(3) Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).
(4) Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).
(5) Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).
(6) GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 38.
(7) Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
REGOLAMENTI
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17.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 260/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1550 DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 2018
relativo al rinnovo dell'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso e recante abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1730/2006 e (CE) n. 1138/2007 (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione. |
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(2) |
L'acido benzoico è stato autorizzato per dieci anni dal regolamento (CE) n. 1730/2006 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e dal regolamento (CE) n. 1138/2007 della Commissione (3) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso. |
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(3) |
In conformità all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 il titolare di tali autorizzazioni ha presentato una domanda di rinnovo dell'autorizzazione dell'acido benzoico sia come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati sia come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, con la richiesta che l'additivo venga classificato nella categoria «additivi zootecnici». Tali domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(4) |
Nel parere del 28 novembre 2017 (4) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati che dimostrano che l'additivo è conforme alle condizioni di autorizzazione. La valutazione dell'acido benzoico dimostra che le condizioni di autorizzazione, stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, sono soddisfatte. Di conseguenza l'autorizzazione di detto additivo dovrebbe essere rinnovata, come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
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(5) |
A seguito del rinnovo dell'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 1730/2006 e (CE) n. 1138/2007. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'autorizzazione dell'additivo specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
I regolamenti (CE) n. 1730/2006 e (CE) n. 1138/2007 sono abrogati.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento (CE) n. 1730/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, concernente l'autorizzazione dell'acido benzoico (VevoVitall) come additivo per mangimi (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 9).
(3) Regolamento (CE) n. 1138/2007 della Commissione, del 1o ottobre 2007, riguardante l'autorizzazione di un nuovo impiego dell'acido benzoico (VevoVitall) come additivo per mangimi (GU L 256 del 2.10.2007, pag. 8).
(4) EFSA Journal 2017;15(12):5093.
ALLEGATO
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Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 % |
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Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici: incremento di peso o indice di conversione alimentare) |
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4d210 |
DSM Nutritional Products Ltd |
Acido benzoico |
Composizione dell'additivo Acido benzoico (≥ 99,9 %) Caratterizzazione della sostanza attiva
Livello massimo di impurità:
Metodo di analisi (1) Per la quantificazione dell'acido benzoico nell'additivo per mangimi:
Per la quantificazione dell'acido benzoico nelle premiscele e nei mangimi:
Composizione dell'additivo Acido benzoico (≥ 99,9 %) Caratterizzazione della sostanza attiva
Livello massimo di impurità:
Metodo di analisi (1) Per la quantificazione dell'acido benzoico nell'additivo per mangimi:
Per la quantificazione dell'acido benzoico nelle premiscele e nei mangimi:
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Suinetti (svezzati) |
— |
5 000 |
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5 novembre 2028 |
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Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (riduzione del pH urinario) |
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4d210 |
DSM Nutritional Products Ltd |
Acido benzoico |
Composizione dell'additivo Acido benzoico (≥ 99,9 %) Caratterizzazione della sostanza attiva
Livello massimo di impurità:
Metodo di analisi (1) Per la quantificazione dell'acido benzoico nell'additivo per mangimi:
Per la quantificazione dell'acido benzoico nelle premiscele e nei mangimi:
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Suini da ingrasso |
5 000 |
10 000 |
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5 novembre 2028 |
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(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
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17.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 260/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1551 DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 2018
recante annullamento delle fatture emesse da due produttori esportatori in violazione dell'impegno abrogato dal regolamento (UE) 2017/1570
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013 (3), che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»), in particolare l'articolo 3,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione, del 1o marzo 2017 (4), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento («il regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza»),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013 (5), che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla RPC, in particolare l'articolo 2,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1o marzo 2017 (6), che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento («il regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza»),
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 della Commissione, del 15 settembre 2017 (7), recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 che istituiscono dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e recante abrogazione della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive («il regolamento di abrogazione»),
visti gli avvisi 2018/C 310/06 e 2018/C 310/07 (8) («gli avvisi di scadenza»),
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
A. IMPEGNO E ALTRE MISURE
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(1) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 1238/2013, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («il prodotto in esame»). Con il regolamento di esecuzione (UE) 1239/2013, il Consiglio ha altresì istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione del prodotto in esame. |
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(2) |
La Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («la CCCME») ha presentato, a nome di un gruppo di produttori esportatori, un impegno sui prezzi alla Commissione. Con la decisione 2013/423/UE (9), la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori in collaborazione con la CCCME, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (10) la Commissione ha confermato l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato per il periodo di applicazione delle misure antidumping e compensative definitive («l'impegno»). L'impegno è stato accettato per i seguenti produttori esportatori, tra gli altri:
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(3) |
La Commissione ha inoltre adottato una decisione che chiarisce le modalità di attuazione dell'impegno (11) e quindici regolamenti che revocano l'accettazione dell'impegno per diversi produttori esportatori (12). |
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(4) |
Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/185 (13) e (UE) 2016/184 (14) la Commissione ha esteso i dazi antidumping e compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla RPC alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan tranne che per alcuni produttori autentici. |
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(5) |
Con il regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza, la commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla RPC in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base. |
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(6) |
Con il regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha esteso un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla RPC in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento (il regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza e il regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza sono di seguito denominati collettivamente «i regolamenti del riesame in previsione della scadenza»). |
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(7) |
Con il regolamento di abrogazione la Commissione ha abrogato l'impegno. |
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(8) |
Con gli avvisi di scadenza la Commissione ha informato che il dazio antidumping e il dazio antisovvenzioni sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese è scaduto il 3 settembre 2018. |
B. CONDIZIONI DELL'IMPEGNO
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(9) |
Secondo le condizioni dell'impegno, i produttori esportatori concordavano, tra l'altro, di evitare di vendere il prodotto in esame al primo acquirente indipendente nell'Unione al di sotto di un determinato prezzo minimo all'importazione («il PMI»). Il PMI era soggetto a un meccanismo di adeguamento trimestrale con riferimento ai prezzi internazionali a pronti dei moduli, compresi i prezzi cinesi quali indicati dalla banca dati Bloomberg. |
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(10) |
I produttori esportatori concordavano di vendere il prodotto in esame solo attraverso vendite dirette. Ai fini dell'impegno, una vendita diretta era definita come una vendita al primo acquirente indipendente nell'Unione o tramite una parte correlata nell'Unione elencata nell'impegno. Le vendite indirette nell'Unione da parte di società diverse da quelle elencate nell'impegno costituivano una violazione dell'impegno. |
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(11) |
L'impegno chiariva inoltre, in un elenco non esaustivo, cosa costituisse una violazione dell'impegno. L'elenco includeva, in particolare, l'emissione di fatture corrispondenti all'impegno per pannelli solari prodotti da una società non assoggettata all'impegno al fine di beneficiare dell'esenzione dai dazi antidumping e compensativi («il riorientamento verso altre società»). |
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(12) |
L'impegno obbligava anche i produttori esportatori a fornire alla Commissione a cadenza trimestrale informazioni dettagliate su tutte le loro vendite all'esportazione e rivendite nell'Unione («le relazioni trimestrali»). Tale obbligo implicava che i dati presentati in tali relazioni trimestrali dovessero essere completi e corretti e che le transazioni comunicate rispettassero appieno le condizioni dell'impegno. Le relazioni sulle rivendite nell'Unione costituivano un obbligo specifico quando il prodotto in esame veniva venduto al primo acquirente indipendente attraverso un importatore correlato. Solo tali relazioni consentivano alla Commissione di monitorare se il prezzo di rivendita dell'importatore correlato al primo acquirente indipendente fosse conforme al PMI. |
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(13) |
I produttori esportatori erano responsabili della violazione da parte di una delle loro parti correlate, a prescindere dal fatto che fosse elencata nell'impegno. |
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(14) |
I produttori esportatori si impegnavano inoltre a consultare la Commissione in merito ad eventuali difficoltà o domande, tecniche o di altra natura, che potrebbero sorgere durante l'attuazione dell'impegno. |
C. ABROGAZIONE DELL'IMPEGNO
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(15) |
L'impegno è stato inizialmente accettato da oltre 120 società/gruppi di società. Nel frattempo la Commissione ha ritirato la propria accettazione dell'impegno per 19 società. È emerso che diciassette di esse avevano violato l'impegno, mentre le restanti due società presentavano un modello aziendale che rendeva impossibile controllare il rispetto dell'impegno da parte loro. Inoltre, altre 16 società cinesi si sono ritirate volontariamente dall'impegno. |
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(16) |
Con il regolamento di abrogazione la Commissione ha abrogato l'impegno e ha istituito un dazio variabile sotto forma di un prezzo minimo all'importazione («il dazio variabile PMI») che ha sostituito l'impegno. Il dazio variabile PMI comporta che le importazioni ammissibili a cui si applica il regime con un valore dichiarato pari o superiore al PMI non siano soggette a dazi e che le autorità doganali riscuotano immediatamente i dazi se il prodotto è importato a un prezzo inferiore al PMI. |
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(17) |
Poiché il dazio variabile PMI ha sostituito l'impegno, la Commissione ha ritenuto appropriato, in base alle risultanze elencate nei considerando da 50 a 53 del regolamento di abrogazione, che il dazio variabile PMI venisse applicato solo alle società che non avevano violato l'impegno in passato, indipendentemente dal fatto che tale violazione fosse già stata accertata o venisse accertata dalla Commissione in inchieste future. Di conseguenza, a tutti i produttori esportatori che hanno violato l'impegno mentre era ancora in vigore dovrebbero essere applicati i dazi ad valorem senza limite massimo. |
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(18) |
Al momento dell'entrata in vigore del regolamento di abrogazione il 1o ottobre 2017, la Commissione ha continuato a condurre inchieste riguardanti la conformità all'impegno e ha ritenuto appropriato aprire nuove inchieste per merci che sono state immesse in libera pratica mentre l'impegno era ancora in vigore. Per tali inchieste, all'atto dell'accettazione della dichiarazione dell'immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale: a) ogniqualvolta sia stabilita, relativamente alle importazioni fatturate da società assoggettate all'impegno, l'inosservanza di una o più delle condizioni dell'impegno, oppure b) laddove la Commissione riscontri la violazione dell'impegno con un regolamento o una decisione che si riferisca a transazioni particolari e dichiari nulle le pertinenti fatture corrispondenti all'impegno. |
D. MONITORAGGIO DEI PRODUTTORI ESPORTATORI
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(19) |
La Commissione ha ricevuto elementi di prova dalle autorità doganali di due Stati membri sulla base dell'articolo 8, paragrafo 9, e dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, e dell'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento antisovvenzioni di base riguardanti la conformità all'impegno di Sinski PV e Koly Energy. La Commissione ha inoltre valutato informazioni pubblicamente disponibili riguardanti la struttura aziendale di Koly Energy. |
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(20) |
Le risultanze di cui ai considerando da 21 a 24 riguardano le asserzioni pervenute dalle autorità doganali per Sinski PV e Koly Energy in relazione a una presunta violazione dell'impegno mentre questo era ancora in vigore. |
E. MOTIVI PER ANNULLARE LE FATTURE CORRISPONDENTI ALL'IMPEGNO
a) Sinski PV
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(21) |
Gli elementi di prova ricevuti dalle autorità doganali suggeriscono che Sinski PV ha venduto pannelli solari ad almeno un acquirente nell'Unione sistematicamente al di sotto del PMI, violando così le disposizioni dell'impegno come descritto al considerando 9. |
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(22) |
Ulteriori elementi di prova dimostrano inoltre che Sinski PV si è relazionato con altre tre società al fine di emettere fatture corrispondenti all'impegno per prodotti solari fabbricati da società non assoggettate all'impegno in base ad ordini di acquisto presentati da un acquirente di Sinski PV nell'Unione. Questa pratica (riorientamento verso altre società) costituisce una violazione specificamente elencata nell'impegno come descritto al considerando 11. |
b) Koly Energy
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(23) |
In base agli elementi di prova ricevuti dalle autorità doganali e corroborati da fonti pubblicamente disponibili, Koly Energy ha venduto pannelli solari a un importatore asseritamente non correlato nell'Unione per i quali ha emesso fatture corrispondenti all'impegno. Le transazioni con tale importatore avevano un valore superiore al 50 % delle vendite totali di Koly Energy nell'Unione. Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, l'importatore coinvolto in tali operazioni era correlato a Koly Energy ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (15) (atto recante modalità di applicazione del codice doganale dell'Unione). Koly Energy non ha mai indicato un importatore correlato nell'Unione. Poiché tale importatore non è elencato come parte correlata nell'impegno, Koly Energy ha violato le condizioni dell'impegno di cui al considerando 10. |
|
(24) |
Gli importatori correlati hanno obblighi di relazione simili alle loro società controllanti cinesi allo scopo di consentire alla Commissione di valutare se il prezzo netto di vendita al primo acquirente non correlato nell'Unione sia pari o superiore al PMI. Nessuna delle rivendite dell'importatore correlato è stata comunicata alla Commissione. Di conseguenza, anche Koly Energy ha violato le condizioni dell'impegno come descritto ai considerando 12 e 13. |
F. PERTINENTI FATTURE CORRISPONDENTI ALL'IMPEGNO
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(25) |
Le transazioni di vendita realizzate da Sinski PV al di sotto del PMI all'acquirente identificato e/o che si basano sul riorientamento verso altre società erano collegate alle seguenti fatture corrispondenti all'impegno:
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(26) |
Le transazioni di vendita indiretta realizzate da Koly Energy erano collegate alle seguenti fatture corrispondenti all'impegno:
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G. COMUNICAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI
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(27) |
Le parti interessate sono state informate delle risultanze, in particolare dell'intenzione di annullare le fatture corrispondenti all'impegno, e hanno avuto l'opportunità di essere sentite e di presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base. |
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(28) |
Un importatore e un produttore esportatore cinese hanno presentato osservazioni scritte. |
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(29) |
La Commissione ha preso in esame le osservazioni presentate dalle parti interessate e le ha trattate in appresso. |
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(30) |
Koly Energy e il suo importatore asseritamente correlato nell'Unione hanno contestato che vi fosse un rapporto di affiliazione tra loro e negato di fare parte di un gruppo aziendale comune. |
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(31) |
Koly Energy ha sostenuto di essere detenuta al 100 % da due persone cinesi che non possiedono alcuna quota né dell'importatore nell'Unione né di qualsiasi altro gruppo aziendale. Essa ha inoltre sostenuto di mantenere una stretta relazione commerciale con il gruppo aziendale in quanto questo era il suo maggiore cliente, pur negando comunque l'esistenza di legami di qualsiasi natura tra essa e l'importatore e negando di essere controllata dallo stesso gruppo aziendale. |
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(32) |
La Commissione ha sostenuto che, in assenza di elementi che provassero il contrario, il fatto che Koly Energy figurasse come venditore in un contratto di acquisto e di fornitura di moduli solari da parte di un responsabile delle operazioni del gruppo aziendale a cui appartiene anche l'importatore costituiva una conferma, nei confronti di terzi, di un rapporto di affiliazione che intercorreva tra Koly Energy, l'importatore e tale gruppo aziendale ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (atto recante modalità di applicazione del codice doganale dell'Unione). Tale conclusione è ulteriormente rafforzata dal fatto che lo stesso contratto riportava, per conto del venditore (Koly Energy), le firme sia di Koly Energy che dell'importatore. Confermava ulteriormente questa tesi l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica del gruppo aziendale come indirizzo di contatto di Koly Energy (il venditore) per ulteriori comunicazioni relative al contratto. Inoltre, il contratto includeva una clausola nella quale si indicava come persona di contatto del venditore (Koly Energy) il nome e l'indirizzo postale dell'importatore. Sebbene Koly Energy affermasse che il contratto era stato firmato senza la sua autorizzazione, riservandosi pertanto il diritto di rivalersi sull'importatore, non è stato mai presentato alla Commissione alcun elemento probatorio in tal senso. Altri riferimenti incrociati tra Koly Energy, l'importatore e il gruppo aziendale in altri documenti e fonti di pubblico dominio come siti web e un contratto per l'emissione di obbligazioni a breve termine hanno indotto la Commissione a concludere che Koly Energy e l'importatore nell'Unione erano parti correlate. L'osservazione è stata pertanto respinta. |
|
(33) |
Koly Energy ha anche affermato che l'importatore nell'Unione usava il logo, il marchio e il nome di dominio di Koly Energy unilateralmente e senza il suo consenso. La Commissione ha sostenuto che, in assenza di elementi che provassero il contrario, l'uso pubblico e generalizzato dei simboli commerciali di Koly Energy (marchio, logo, indirizzo di posta elettronica) da parte dell'importatore nella sua attività abituale attestavano il rapporto di affiliazione tra le due società sotto il vessillo di un gruppo aziendale comune. Tale conclusione era ulteriormente comprovata dall'uso del logo del gruppo aziendale nel sito web di Koly Energy e dall'esposizione congiunta del logo di Koly Energy e di quello del gruppo aziendale durante una fiera internazionale nel 2016. L'affermazione è stata pertanto respinta. |
|
(34) |
L'importatore di Koly Energy nell'Unione ha inviato osservazioni non avvalorate da elementi di prova oltre i termini delle proroghe concesse per la presentazione delle osservazioni e non ha trasmesso elementi comprovanti sua proprietà. |
H. VIOLAZIONE DELL'IMPEGNO E IMPOSIZIONE DI DAZI DEFINITIVI
|
(35) |
Conformemente all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base e in conformità alle condizioni dell'impegno, la Commissione ha concluso che Sinski PV e Koly Energy hanno violato l'impegno mentre questo era ancora in vigore. |
|
(36) |
Pertanto, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 1238/2013, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 1239/2013 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, in vigore all'epoca dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica le fatture di Sinski PV e Koly Energy elencate ai considerando 25 e 26 sono dichiarate nulle. L'obbligazione doganale sostenuta all'atto dell'accettazione della dichiarazione dell'immissione in libera pratica dovrebbe essere recuperata dalle autorità doganali nazionali conformemente all'articolo 105, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le autorità doganali nazionali responsabili per la riscossione dei dazi saranno informate di conseguenza. |
|
(37) |
La Commissione ricorda inoltre che qualora le autorità doganali degli Stati membri abbiano indicazioni che il prezzo presentato su una fattura corrispondente all'impegno non corrisponde al prezzo effettivamente pagato, dovrebbero esaminare se il requisito di includere eventuali riduzioni nelle fatture corrispondenti all'impegno sia stato violato o se il PMI non sia stato rispettato. Se le autorità doganali degli Stati membri concludono che si è verificata tale violazione o qualora il PMI non sia stato rispettato, dovrebbero riscuotere i dazi in conseguenza di tale conclusione. Allo scopo di facilitare il lavoro delle autorità doganali degli Stati membri, in base all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato, in tali situazioni la Commissione dovrebbe condividere il testo riservato e altre informazioni dell'impegno al solo fine dei procedimenti nazionali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le fatture corrispondenti all'impegno elencate nell'allegato I del presente regolamento sono dichiarate nulle.
2. I dazi antidumping e compensativi dovuti all'atto dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 1239/2013, e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 sono riscossi.
Articolo 2
1. Qualora le autorità doganali degli Stati membri abbiano indicazioni che il prezzo presentato su una fattura corrispondente all'impegno presentata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 1239/2013, e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 emessa da Jiangsu Sinski PV, Co. Ltd o Zheijang Koly Energy Co. Ltd prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non corrisponde al prezzo pagato e che pertanto tali società potrebbero aver violato l'impegno, le autorità doganali possono, se necessario al fine di condurre procedimenti nazionali, chiedere alla Commissione di trasmettere loro una copia dell'impegno e altre informazioni allo scopo di verificare il prezzo minimo all'importazione («PMI») applicabile il giorno in cui è stata emessa la fattura corrispondente all'impegno.
2. Qualora la verifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo riveli che nella fattura commerciale non sono stati inclusi sconti e riduzioni, i dazi dovuti di conseguenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 1239/2013, e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 sono riscossi.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere usate solo ai fini dell'applicazione dei dazi dovuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di attuazione (UE) 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di attuazione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di attuazione (UE) 1239/2013, e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di attuazione (UE) 2017/366. In tale contesto, le autorità doganali degli Stati membri possono fornire tali informazioni ai debitori di detti dazi al solo scopo di tutelare i loro diritti di difesa. Tali informazioni non possono essere divulgate a terzi in nessuna circostanza.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 338 del 19.12.2017, pag. 1) e regolamento (UE) 2018/82 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).
(2) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2321.
(3) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.
(4) GU L 56 del 3.3.2017, pag. 131.
(5) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.
(6) GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1.
(7) GU L 238 del 16.9.2017, pag. 22.
(8) GU C 310 del 3.9.2018, pag. 4 e pag. 5.
(9) GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26.
(10) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214.
(11) GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6.
(12) Regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) 2015/866 (GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30), (UE) 2015/1403 (GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1), (UE) 2015/2018 (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23), (UE) 2016/115 (GU L 23 del 29.1.2016, pag. 47), (UE) 2016/1045 (GU L 170 del 29.6.2016, pag. 5), (UE) 2016/1382 (GU L 222 del 17.8.2016, pag. 10), (UE) 2016/1402 (GU L 228 del 23.8.2016, pag. 16), (UE) 2016/1998 (GU L 308 del 16.11.2016, pag. 8), (UE) 2016/2146 (GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 4), (UE) 2017/454 (GU L 71 del 16.3.2017, pag. 5), (UE) 2017/941 (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 43), (UE) 2017/1408 (GU L 201 del 2.8.2017, pag. 3), (UE) 2017/1497 (GU L 218 del 24.8.2017, pag. 10), (UE) 2017/1524 (GU L 230 del 6.9.2017, pag. 11), (UE) 2017/1589 (GU L 241 del 20.9.2017, pag. 21) che revocano l'accettazione dell'impegno per diversi produttori esportatori.
(13) GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76.
(14) GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56.
ALLEGATO
Elenco di fatture corrispondenti all'impegno emesse da Jiangsu Sinski PV, Co. Ltd che vengono dichiarate nulle
|
Numero della fattura commerciale che accompagna merci assoggettate a un impegno |
Data |
|
SPVF15014 |
24.7.2015 |
|
SPVF15015 |
28.7.2015 |
|
SPVF15020 |
26.8.2015 |
|
SPVF15021 |
28.8.2015 |
|
SPVF15022 |
1.9.2015 |
|
SPVF15034 |
4.11.2015 |
|
SPVF15039 |
4.12.2015 |
|
SPVF15040 |
8.12.2015 |
|
SPVF15042 |
11.12.2015 |
|
SPVF15043 |
17.12.2015 |
|
SPVF15044 |
17.12.2015 |
|
SPVF15046 |
25.12.2015 |
|
SPVF15047 |
25.12.2015 |
|
SPVF15048 |
25.12.2015 |
|
SPVF15049 |
28.12.2015 |
|
SPVF15050 |
28.12.2015 |
|
SPVF15051 |
30.12.2015 |
|
SPVF15052 |
30.12.2015 |
|
SPVF16001 |
7.1.2016 |
|
SPVF16002 |
7.1.2016 |
|
SL-SS20170323-1 |
1.4.2017 |
|
SPVF16019 |
23.3.2016 |
|
SPVF16020 |
6.4.2016 |
|
SPVF16021 |
10.4.2016 |
|
SPVF16022 |
30.4.2016 |
Elenco di fatture corrispondenti all'impegno emesse da Zheijang Koly Energy Co. Ltd che vengono dichiarate nulle
|
Numero della fattura commerciale che accompagna merci assoggettate a un impegno |
Data |
|
KL150328 |
28.3.2015 |
|
KL150424 |
24.4.2015 |
|
KL150428001 |
28.4.2015 |
|
KL150428002 |
28.4.2015 |
|
KL150516 |
16.5.2015 |
|
KL150608 |
8.6.2015 |
|
KL150616 |
16.6.2015 |
|
KL150706 |
6.7.2015 |
|
KL150708002 |
8.7.2015 |
|
KL150816 |
16.8.2015 |
|
KL150827 |
27.8.2015 |
|
KL150920 |
20.9.2015 |
|
KL151018 |
18.10.2015 |
|
KL151108 |
8.11.2015 |
|
KL151113 |
13.11.2015 |
|
KL151125 |
25.11.2015 |
|
KL151230 |
30.12.2015 |
|
KL160123 |
23.1.2016 |
|
KL160511 |
11.5.2016 |
|
KL160517 |
17.5.2016 |
|
KL160523 |
23.5.2016 |
|
KL160610 |
10.6.2016 |
|
KL160714 |
14.7.2016 |
|
KL160726 |
26.7.2016 |
|
KL160816 |
16.8.2016 |
|
KL160825 |
25.8.2016 |
|
KL160922 |
22.9.2016 |
|
KL161013 |
13.10.2016 |
|
KL161027001 |
27.10.2016 |
|
KL161027002 |
27.10.2016 |
|
KL161030 |
30.10.2016 |
|
KL161106 |
6.11.2016 |
|
KL161108002 |
8.11.2016 |
|
KL161114 |
14.11.2016 |
|
KL161125 |
25.11.2016 |
|
KL161209 |
9.12.2016 |
|
KL161210 |
10.12.2016 |
|
KL161212 |
12.12.2016 |
|
KL161215 |
15.12.2016 |
|
KL161230001 |
30.12.2016 |
|
KL161230002 |
31.12.2016 |
|
KL170109001 |
9.1.2017 |
|
KL170109002 |
13.1.2017 |
|
KL170115 |
15.1.2017 |
|
KL170116001 |
16.1.2017 |
|
KL170116002 |
18.1.2017 |
|
KL170120 |
20.1.2017 |
|
KL170121001 |
21.1.2017 |
|
KL170121002 |
21.1.2017 |
|
KL170323001 |
23.3.2017 |
|
KL170323002 |
25.3.2017 |
|
KL170408 |
8.4.2017 |
|
KL170412 |
12.4.2017 |
|
KL170510 |
10.5.2017 |
|
KL170511 |
11.5.2017 |
|
KL170518002 |
18.5.2017 |
|
KL170614002 |
14.6.2017 |
|
KL170621 |
21.6.2017 |
|
KL170712 |
12.7.2017 |
|
KL170731001 |
31.7.2017 |
|
KL170812 |
12.8.2017 |
|
KL170814 |
14.8.2017 |
|
KL170822002 |
22.8.2017 |
|
KL170918001 |
18.9.2017 |
|
KL170918002 |
18.9.2017 |
|
KL170919 |
19.9.2017 |
|
KL170930002 |
30.9.2017 |
DECISIONI
|
17.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 260/20 |
DECISIONE (UE) 2018/1552 DEL CONSIGLIO
del 28 settembre 2018
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro, riguardo all'adozione delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro (1) («accordo»), è stato firmato il 22 aprile 1996 ed è entrato in vigore il 1o luglio 1999. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 81 dell'accordo, il consiglio di cooperazione istituito dall'accordo può formulare opportune raccomandazioni per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. |
|
(3) |
Il consiglio di cooperazione adotta la raccomandazione sulle priorità del partenariato UE-Azerbaigian mediante procedura scritta. |
|
(4) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di cooperazione riguardo all'adozione delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro, riguardo all'adozione delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian, si basa sul progetto di raccomandazione del consiglio di cooperazione accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018
Per il Consiglio
La presidente
M. SCHRAMBÖCK
PROGETTO
RACCOMANDAZIONE N. 1/2018 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE AZERBAIGIAN
del …
sulle priorità del partenariato UE-Azerbaigian
IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-AZERBAIGIAN,
visto l'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro (1), in particolare l'articolo 81,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro («accordo»), è stato firmato il 22 aprile 1996 ed è entrato in vigore il 1o luglio 1999. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 81 dell'accordo, il consiglio di cooperazione può formulare opportune raccomandazioni per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. |
|
(3) |
A norma dell'articolo 98 dell'accordo, le parti dell'accordo devono adottare qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e si adoperano per il conseguimento degli obiettivi da esso fissati. |
|
(4) |
Il riesame della politica europea di vicinato ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner, consentendo di rafforzare il senso di titolarità di entrambe le parti. |
|
(5) |
L'Unione europea e l'Azerbaigian intendono consolidare il loro partenariato definendo una serie di priorità per il periodo 2018-2020 con l'obiettivo di sostenere e rafforzare la resilienza e la stabilità dell'Azerbaigian. |
|
(6) |
Le parti dell'accordo hanno approvato pertanto il testo delle priorità del partenariato l'UE-Azerbaigian, che favorirà l'attuazione dell'accordo, incentrando la cooperazione su interessi comuni definiti congiuntamente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Articolo 1
Il consiglio di cooperazione raccomanda che le parti dell'accordo attuino le priorità del partenariato UE-Azerbaigian descritte nell'allegato (+).
Articolo 2
Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il consiglio di cooperazione
L'Unione europea
La Repubblica di Azerbaigian
(1) GU L 246 del 17.9.1999, pag. 3.
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+ |
ST 11898/18. |
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17.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 260/22 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1553 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2018
relativa alle condizioni per il riconoscimento dei certificati fitosanitari elettronici rilasciati dalle organizzazioni nazionali per la protezione delle piante dei paesi terzi
[notificata con il numero C(2018) 5370]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2000/29/CE stabilisce che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, introdotti nel territorio doganale dell'Unione in provenienza da un paese terzo, sono accompagnati dall'originale del certificato fitosanitario ufficiale prescritto a partire dalla data della loro entrata nell'Unione. L'allegato della convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) contiene il modello di certificato fitosanitario prescritto. |
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(2) |
La direttiva 2000/29/CE stabilisce che i certificati fitosanitari elettronici possono essere riconosciuti purché siano rispettate le condizioni specifiche stabilite dalla Commissione. |
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(3) |
Il sistema TRACES, istituito dalla decisione 2004/292/CE della Commissione (2) in conformità alla direttiva 90/425/CEE del Consiglio (3), è lo strumento web della Commissione per la certificazione delle prescrizioni sanitarie e fitosanitarie concernenti gli scambi all'interno dell'Unione di animali, sperma ed embrioni, prodotti alimentari, mangimi e piante e per l'importazione nell'Unione di animali, sperma ed embrioni, prodotti alimentari, mangimi e piante. Esso consente di eseguire elettronicamente tutto il processo di certificazione e facilita lo scambio di informazioni tra i partner commerciali interessati e le autorità di controllo. |
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(4) |
Il sistema TRACES consente di caricare le copie dei certificati fitosanitari in formato cartaceo rilasciati dalle organizzazioni nazionali per la protezione delle piante dei paesi terzi. I sistemi di certificazione nazionali degli Stati membri possono avere funzionalità simili. |
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(5) |
Il Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (UN/CEFACT) ha elaborato norme tecniche per semplificare le procedure delle transazioni, contribuendo così alla crescita del commercio mondiale. Tali norme riguardano l'applicazione degli strumenti del commercio senza supporto cartaceo e descrivono i formati dei dati per lo scambio di informazioni. Il linguaggio di marcatura estensibile (eXtensible Markup Language - XML) è un formato standard di messaggio universalmente accettato per l'organizzazione e la descrizione dei dati di documenti come i certificati fitosanitari. |
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(6) |
Il rispetto delle norme UN/CEFACT e l'utilizzo del formato XML dovrebbero quindi costituire una condizione essenziale per il riconoscimento dei certificati fitosanitari elettronici nell'Unione. |
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(7) |
Il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce le norme relative ai servizi fiduciari e istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito certificato e i servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web, che sono necessari per diffondere un certo livello di fiducia nei mezzi di identificazione elettronica. |
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(8) |
Il regolamento (UE) n. 910/2014 stabilisce i requisiti di sicurezza necessari che devono essere soddisfatti attraverso tecnologie differenti. Esso fissa in particolare i requisiti per i prestatori di servizi fiduciari qualificati che forniscono firme e sigilli elettronici qualificati e i prestatori di servizi fiduciari non qualificati che forniscono firme e sigilli elettronici avanzati. Entrambi i prestatori sono in grado di identificare in modo inequivocabile il firmatario o il creatore di un sigillo. |
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(9) |
Al fine di mantenere un adeguato livello di sicurezza dei mezzi di identificazione elettronica e delle certificazioni elettroniche, digitalizzare il processo di certificazione in conformità alla comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 intitolata «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» (5) e armonizzare le norme di tutti gli Stati membri, è opportuno che le condizioni per il riconoscimento dei certificati fitosanitari elettronici siano conformi alle norme stabilite dal regolamento (UE) n. 910/2014, in particolare alle norme per le firme, le validazioni temporali e i sigilli elettronici qualificati e per le firme e i sigilli elettronici avanzati. |
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(10) |
Al fine di consentire una graduale attuazione della presente decisione ed evitare perturbazioni degli scambi commerciali, è tuttavia opportuno riconoscere per un periodo di tempo limitato i certificati fitosanitari elettronici che soddisfano i criteri stabiliti dal regolamento (UE) n. 910/2014 per le firme e i sigilli elettronici. |
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(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei certificati fitosanitari elettronici rilasciati dalle organizzazioni nazionali per la protezione delle piante dei paesi terzi.
Articolo 2
Condizioni per il riconoscimento dei certificati fitosanitari elettronici rilasciati dalle organizzazioni nazionali per la protezione delle piante dei paesi terzi
1. Un certificato fitosanitario contenente le informazioni incluse nel modello di certificato fitosanitario figurante nell'allegato della convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) è riconosciuto come certificato fitosanitario elettronico a condizione che siano rispettate tutte le seguenti prescrizioni:
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a) |
è rilasciato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante di un paese terzo con uno dei seguenti sistemi:
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b) |
si basa sulla norma UN/CEFACT e utilizza il formato XML; |
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c) |
è firmato dal funzionario autorizzato con una firma elettronica avanzata o qualificata, quale definita rispettivamente ai punti 11 e 12 dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 910/2014; |
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d) |
reca un sigillo elettronico avanzato o qualificato, quale definito rispettivamente ai punti 26 e 27 dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 910/2014, dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante responsabile del rilascio oppure la firma elettronica qualificata o avanzata del rappresentante legale dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante responsabile del rilascio; |
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e) |
utilizza una validazione temporale elettronica qualificata, quale definita all'articolo 3, punto 34, del regolamento (UE) n. 910/2014. |
2. Se il certificato fitosanitario elettronico è rilasciato in conformità al paragrafo 1, lettera a), punto iii), gli Stati membri e la Commissione progettano il loro sistema ricevente in modo tale che riconosca lo scambio di dati attraverso il sigillo elettronico qualificato o avanzato dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante responsabile del rilascio o la firma elettronica qualificata o avanzata del rappresentante legale dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante responsabile del rilascio. In tal caso non si applica la condizione di cui al paragrafo 1, lettera c).
3. In deroga alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), e per un periodo di 12 mesi che termina il 15 ottobre 2019, un certificato fitosanitario è riconosciuto come certificato fitosanitario elettronico se è firmato dal funzionario autorizzato mediante una firma elettronica, quale definita all'articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) n. 910/2014, e se reca il sigillo elettronico, quale definito all'articolo 3, punto 25, del regolamento (UE) n. 910/2014, dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante responsabile del rilascio oppure la firma elettronica del rappresentante legale dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante responsabile del rilascio.
Articolo 3
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).
(3) Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29).
(4) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
(5) COM(2015) 192 final.
Rettifiche
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17.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 260/25 |
Rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150 del 14 giugno 2018 )
Pagina 54, articolo 54, paragrafo 2, prima frase:
anziché:
«Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 9, paragrafo 11, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 1, all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 7, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 8, all'articolo 35, paragrafo 9, all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 38, paragrafo 8, all'articolo 40, paragrafo 11, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 46, paragrafo 7, all'articolo 48, paragrafo 4, all'articolo 53, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 57, paragrafo 3, e all'articolo 58, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2021.»
leggasi:
«Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 9, paragrafo 11, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 1, all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 7, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 8, all'articolo 35, paragrafo 9, all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 38, paragrafo 8, all'articolo 40, paragrafo 11, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 46, paragrafo 7, all'articolo 48, paragrafo 4, all'articolo 53, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 57, paragrafo 3, e all'articolo 58, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 giugno 2018.».
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17.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 260/25 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/868 della Commissione, del 13 giugno 2018, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2014 e (UE) n. 1302/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative ai sistemi di misurazione dell'energia e di raccolta dei dati
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 149 del 14 giugno 2018 )
Pagina 20, allegato II che modifica l'allegato del regolamento (UE) 1302/2014, punto 1, frase introduttiva:
anziché:
«al capitolo 4 «Caratteristiche del sottosistema ‘materiale rotabile’ », il punto 4.2.8.2.8 «Sistema di raccolta dei dati sull'energia a terra» è sostituito dal seguente:»
leggasi:
«al capitolo 4 «Caratteristiche del sottosistema ‘materiale rotabile’ », il punto 4.2.8.2.8 «Sistema di misurazione dell'energia a bordo» è sostituito dal seguente:».