ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 256

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
12 ottobre 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2018/1513 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2018/1514 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, acibenzolar-s-metile, clopiralid, emamectina, fenexamide, fenpirazamina, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talco E553B e tebuconazolo in o su determinati prodotti ( 1 )

8

 

*

Regolamento (UE) 2018/1515 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenilammina e oxadixil in o su determinati prodotti ( 1 )

33

 

*

Regolamento (UE) 2018/1516 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di penoxsulam, triflumizolo e triflumuron in o su determinati prodotti ( 1 )

45

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili

58

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2018/1518 del Consiglio, del 9 ottobre 2018, che modifica la decisione 1999/70/CE, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni del Banco de España

63

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1519 della Commissione, del 9 ottobre 2018, che modifica la decisione di esecuzione 2014/150/UE relativa all'organizzazione di una sperimentazione temporanea che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di popolazioni delle specie vegetali frumento, orzo, avena e granturco a norma della direttiva 66/402/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 5470]  ( 1 )

65

 

*

Decisione (UE) 2018/1520 della Commissione, del 9 ottobre 2018, che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione

67

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1521 della Commissione, del 10 ottobre 2018, recante modifica della decisione 2009/11/CE relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna [notificata con il numero C(2018) 6507]

84

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1522 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che stabilisce un formato comune per i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico ai sensi della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici [notificata con il numero C(2018) 6549]  ( 1 )

87

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1523 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che istituisce un modello di dichiarazione di accessibilità conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici ( 1 )

103

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1524 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che stabilisce una metodologia di monitoraggio e definisce le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici [notificata con il numero C(2018) 6560]  ( 1 )

108

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2018 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 28 settembre 2018, che concede il discarico al Direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) con riguardo all'esecuzione del bilancio del Centro per gli esercizi 2001, 2002 e 2003 [2018/1525]

117

 

*

Decisione n. 2/2018 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 28 settembre 2018, che concede il discarico al Direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) con riguardo all'esecuzione del bilancio del Centro per gli esercizi 2004, 2005 e 2006 [2018/1526]

118

 

*

Decisione n. 3/2018 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 28 settembre 2018, che concede il discarico al Direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) con riguardo all'esecuzione del bilancio del Centro per gli esercizi dal 2007 al 2016 [2018/1527]

119

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

12.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/1


REGOLAMENTO (UE) 2018/1513 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2018

che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 68, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) enuncia i criteri per la classificazione delle sostanze chimiche in classi di pericolo, ivi comprese le classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali e tossicità per la riproduzione, di categoria 1 A o 1B. Le sostanze classificate in una qualsiasi delle tre classi di pericolo sono indicate collettivamente nel presente regolamento come «sostanze CMR».

(2)

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 elenca le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi. La Commissione ha elaborato criteri per l'individuazione di articoli contenenti sostanze CMR che potrebbero essere utilizzati dai consumatori, per i quali sarebbe opportuno aggiungere una nuova restrizione all'allegato XVII utilizzando la procedura semplificata di cui all'articolo 68, paragrafo 2, di tale regolamento. In base ai criteri elaborati dalla Commissione, sono considerati articoli cui attribuire la priorità i capi d'abbigliamento, gli altri articoli tessili e le calzature (3).

(3)

Talune sostanze CMR sono presenti in capi d'abbigliamento e relativi accessori, altri articoli tessili e calzature o sotto forma di impurità derivanti dal processo di produzione o perché intenzionalmente aggiunte per conferire ai prodotti proprietà specifiche.

(4)

Dalle informazioni fornite dalle autorità pubbliche e dai portatori di interessi risulta che i consumatori potrebbero essere potenzialmente esposti alle sostanze CMR presenti in capi d'abbigliamento e relativi accessori, altri articoli tessili o calzature attraverso il contatto con la pelle o per inalazione. Tali prodotti sono ampiamente utilizzati dai consumatori, anche per uso privato o nel contesto di un servizio offerto al pubblico (è il caso, ad esempio, della biancheria da letto in ospedale o dell'imbottitura in una biblioteca pubblica). Al fine di ridurre al minimo l'esposizione dei consumatori, l'immissione sul mercato delle sostanze CMR presenti nei capi d'abbigliamento e nei relativi accessori (compresi tra l'altro indumenti sportivi e borse) o nelle calzature utilizzati dai consumatori dovrebbe pertanto essere vietata se tali sostanze sono presenti in concentrazioni superiori a un determinato livello. Per lo stesso motivo, tale restrizione dovrebbe applicarsi anche nei casi di presenza di sostanze CMR in dette concentrazioni in altri articoli tessili destinati a venire a contatto con la pelle in misura simile a quella dei capi d'abbigliamento (per esempio, biancheria da letto, coperte, imbottitura o pannolini riutilizzabili).

(5)

La Commissione ha consultato i portatori di interessi in merito alle sostanze e agli articoli che dovrebbero essere assoggettati alla nuova restrizione ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (4) e ha discusso con loro in un seminario tecnico (5) gli aspetti specifici della restrizione (compresi i valori limite di concentrazione e la disponibilità di metodi di prova).

(6)

Le sostanze da assoggettare alla restrizione presentano proprietà diverse una dall'altra e sono utilizzate in processi differenti nel settore dell'abbigliamento e dei relativi accessori, degli articoli tessili e delle calzature. I valori limite di concentrazione massima dovrebbero pertanto essere specificati o per singole sostanze o per gruppi di sostanze, tenendo conto della fattibilità tecnica del raggiungimento di tali valori e della disponibilità di metodi analitici appropriati. La formaldeide è impiegata in giubbotti e giacconi e nel materiale da imbottitura rispettivamente per migliorare la struttura di tali capi e conferire proprietà ignifughe. A causa della mancanza di informazioni su idonee alternative dovrebbe essere applicato, per un periodo limitato, un valore limite meno rigoroso di concentrazione di formaldeide in giubbotti e giacconi o nel materiale da imbottitura in modo da consentire agli operatori di adeguarsi alla restrizione.

(7)

I capi d'abbigliamento, i relativi accessori e le calzature, o le parti di capi d'abbigliamento, relativi accessori o calzature, che sono interamente di cuoio, pellicce o pelli naturali non dovrebbero essere assoggettati alla nuova restrizione da adottare in virtù del presente regolamento, in quanto per la loro produzione sono utilizzati processi e sostanze chimiche differenti. Per lo stesso motivo gli accessori decorativi e i dispositivi di fissaggio non tessili non dovrebbero essere interessati dalla nuova restrizione.

(8)

Moquette e rivestimenti del suolo di materie tessili per uso interno, tappeti e corsie dovrebbero essere esentati, per il momento, dalla nuova restrizione a causa di potenziali sovrapposizioni normative e perché nel loro caso potrebbero essere pertinenti altre sostanze. È opportuno che la Commissione riesamini l'esenzione nonché l'eventualità di una restrizione distinta.

(9)

I dispositivi di protezione individuale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e i dispositivi medici che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) dovrebbero essere esentati dalla nuova restrizione in considerazione della necessità che tali attrezzature e dispositivi soddisfino requisiti specifici in termini di sicurezza e funzionalità.

(10)

Il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006, dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, è stato consultato nel corso del processo di elaborazione della restrizione e le sue raccomandazioni sono state prese in considerazione.

(11)

Agli operatori dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per adottare le misure necessarie per conformarsi alla restrizione adottata in virtù del presente regolamento. La nuova restrizione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere da una determinata data successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10045/attachments/1/translations.

(4)  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8299.

(5)  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9088.

(6)  Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).

(7)  Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

1)

è aggiunta la seguente voce:

«72

Le sostanze elencate nella colonna 1 della tabella dell'appendice 12

1.

Non possono essere immesse sul mercato dopo il 1o novembre 2020 allorché sono presenti in uno qualsiasi dei seguenti articoli:

a)

capi d'abbigliamento o relativi accessori;

b)

articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, vengono a contatto con la pelle in misura simile a quella dei capi d'abbigliamento;

c)

calzature,

se i capi d'abbigliamento, i relativi accessori, gli articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o le calzature sono destinati all'uso da parte dei consumatori e la sostanza è presente in una concentrazione, misurata in materiali omogenei, pari o superiore a quella specificata per quella sostanza nell'appendice 12.

2.

A titolo di deroga, per quanto riguarda l'immissione sul mercato di formaldeide [numero CAS 50-00-0] presente in giubbotti, giacconi o materiale da imbottitura, la pertinente concentrazione ai fini del paragrafo 1 è pari a 300 mg/kg nel corso del periodo compreso tra il 1o novembre 2020 e il 1o novembre 2023. La concentrazione specificata nell'appendice 12 si applica successivamente.

3.

Il paragrafo 1 non si applica a:

a)

capi d'abbigliamento, relativi accessori o calzature, oppure parti di capi d'abbigliamento, relativi accessori o calzature, esclusivamente di cuoio, di pellicce o di pelli naturali;

b)

dispositivi di fissaggio non tessili e accessori decorativi non tessili;

c)

indumenti di seconda mano, relativi accessori, articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o calzature;

d)

moquette e rivestimenti del suolo di materie tessili per uso interno, tappeti e corsie.

4.

Il paragrafo 1 non si applica ai capi d'abbigliamento, ai relativi accessori, agli articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o alle calzature che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

5.

Il paragrafo 1, lettera b), non si applica agli articoli tessili usa e getta. Per «articoli tessili usa e getta» si intendono gli articoli tessili destinati a essere utilizzati una sola volta, ovvero per un breve periodo di tempo, e che non sono destinati a un ulteriore uso identico o analogo.

6.

I paragrafi 1 e 2 si applicano fatta salva l'applicazione di restrizioni più rigorose specificate nel presente allegato o in altra normativa applicabile dell'Unione.

7.

La Commissione riesamina l'esenzione di cui al paragrafo 3, lettera d), e, se del caso, la modifica di conseguenza.

(*)

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).

(**)

Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).»;

2)

è aggiunta la seguente appendice 12:

«Appendice 12

Voce 72 — Sostanze soggette a restrizione e valori limite di concentrazione massima, in peso, in materiali omogenei:

Sostanze

Numero indice

Numero CAS

Numero CE

Valore limite di concentrazione in peso

Cadmio e suoi composti (elencati nell'allegato XVII, voce 28, 29, 30, appendici 1-6)

1 mg/kg dopo l'estrazione (espresso in Cd metallico che può essere estratto dal materiale)

Composti del cromo VI (elencati nell'allegato XVII, voce 28, 29, 30, appendici 1-6)

1 mg/kg dopo l'estrazione (espresso in Cr VI che può essere estratto dal materiale)

Composti dell'arsenico (elencati nell'allegato XVII, voce 28, 29, 30, appendici 1-6)

1 mg/kg dopo l'estrazione (espresso in As metallico che può essere estratto dal materiale)

Piombo e suoi composti (elencati nell'allegato XVII, voce 28, 29, 30, appendici 1-6)

1 mg/kg dopo l'estrazione (espresso in Pb metallico che può essere estratto dal materiale)

Benzene

601-020-00-8

71-43-2

200-753-7

5 mg/kg

Benzo[a]antracene

601-033-00-9

56-55-3

200-280-6

1 mg/kg

Benzo[e]acefenantrilene

601-034-00-4

205-99-2

205-911-9

1 mg/kg

Benzo[a]pirene; benzo[def]crisene

601-032-00-3

50-32-8

200-028-5

1 mg/kg

Benzo[e]pirene

601-049-00-6

192-97-2

205-892-7

1 mg/kg

Benzo[j]fluorantene

601-035-00-X

205-82-3

205-910-3

1 mg/kg

Benzo[k]fluorantene

601-036-00-5

207-08-9

205-916-6

1 mg/kg

Crisene

601-048-00-0

218-01-9

205-923-4

1 mg/kg

Dibenzo[a,h]antracene

601-041-00-2

53-70-3

200-181-8

1 mg/kg

α,α,α,4-Tetraclorotoluene; p-clorobenzotricloruro

602-093-00-9

5216-25-1

226-009-1

1 mg/kg

α,α,α-Triclorotoluene; benzotricloruro

602-038-00-9

98-07-7

202-634-5

1 mg/kg

α-Clorotoluene; benzilcloruro

602-037-00-3

100-44-7

202-853-6

1 mg/kg

Formaldeide

605-001-00-5

50-00-0

200-001-8

75 mg/kg

Acido 1,2-benzenedicarbossilico; esteri alchilici C6-8 ramificati, ricchi di C7

607-483-00-2

71888-89-6

276-158-1

1 000  mg/kg (singolarmente o in combinazione con altri ftalati in questa voce o in altre voci dell'allegato XVII che sono classificati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una qualsiasi delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, di categoria 1 A o 1B

Ftalato di bis(2-metossietile)

607-228-00-5

117-82-8

204-212-6

1 000  mg/kg (singolarmente o in combinazione con altri ftalati in questa voce o in altre voci dell'allegato XVII che sono classificati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una qualsiasi delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, di categoria 1 A o 1B

Diisopentilftalato

607-426-00-1

605-50-5

210-088-4

1 000  mg/kg (singolarmente o in combinazione con altri ftalati in questa voce o in altre voci dell'allegato XVII che sono classificati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una qualsiasi delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, di categoria 1 A o 1B

Di-n-pentilftalato (DPP)

607-426-00-1

131-18-0

205-017-9

1 000  mg/kg (singolarmente o in combinazione con altri ftalati in questa voce o in altre voci dell'allegato XVII che sono classificati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una qualsiasi delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, di categoria 1 A o 1B

Di-n-esilftalato (DnHP)

607-702-00-1

84-75-3

201-559-5

1 000  mg/kg (singolarmente o in combinazione con altri ftalati in questa voce o in altre voci dell'allegato XVII che sono classificati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una qualsiasi delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, di categoria 1 A o 1B

N-Metil-2-pirrolidone; 1-metil-2-pirrolidone (NMP)

606-021-00-7

872-50-4

212-828-1

3 000  mg/kg

N,N-Dimetilacetammide (DMAC)

616-011-00-4

127-19-5

204-826-4

3 000  mg/kg

N,N-Dimetilformammide; dimetilformammide (DMF)

616-001-00-X

68-12-2

200-679-5

3 000  mg/kg

1,4,5,8-Tetraamminoantrachinone; C.I. Blu in dispersione 1

611-032-00-5

2475-45-8

219-603-7

50 mg/kg

Benzenammina, cloridrato di 4,4′-(4-imminocicloesa-2,5-dienilidenemetilen)dianilina; C.I. Rosso basico 9

611-031-00-X

569-61-9

209-321-2

50 mg/kg

Cloruro di [4-[4,4′-bis(dimetilammino)benzidriliden]cicloesa-2,5-dien-1-iliden] dimetilammonio; C.I. Violetto basico 3 con ≥ 0,1 % chetone di Michler (numero CE 202-027-5)

612-205-00-8

548-62-9

208-953-6

50 mg/kg

4-Cloro-o-toluidinio cloruro

612-196-00-0

3165-93-3

221-627-8

30 mg/kg

Acetato di 2-naftilammonio

612-071-00-0

553-00-4

209-030-0

30 mg/kg

4-Metossi-m-fenilen diammonio solfato; 2,4-diamminoanisolo solfato

612-200-00-0

39156-41-7

254-323-9

30 mg/kg

2,4,5-Trimetilanilina cloridrato

612-197-00-6

21436-97-5

30 mg/kg

Chinolina

613-281-00-5

91-22-5

202-051-6

50 mg/kg

».

12.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/8


REGOLAMENTO (UE) 2018/1514 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2018

che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, acibenzolar-s-metile, clopiralid, emamectina, fenexamide, fenpirazamina, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talco E553B e tebuconazolo in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Per le sostanze abamectina, acibenzolar-s-metile, fenexamide, fluazifop-P, isofetamid e tebuconazolo i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze clopiralid, emamectina e fenpirazamina, gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, dello stesso regolamento. Per le sostanze Pasteuria nishizawae Pn1 e talco E553B non sono stati fissati LMR specifici né tali sostanze sono state inserite nell'allegato IV di detto regolamento, di conseguenza si applica il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.

(2)

Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell'impiego sugli agrumi di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva abamectina è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)

Per quanto riguarda la sostanza acibenzolar-s-metile, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su melanzane e cucurbitacee. Per quanto riguarda la sostanza clopiralid, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su cipolline e porri. Per quanto riguarda la sostanza emamectina, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su cavoli a foglia, fagioli (con baccello) e piselli (con baccello). Per quanto riguarda la sostanza fenexamide, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su susine, mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes a grappoli, uva spina e fagioli (con baccello). Per quanto riguarda la sostanza fenpirazamina, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su lattughe, insalate, foglie di spinaci e simili. Per quanto riguarda la sostanza fluazifop-P, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su pomodori. Per quanto riguarda la sostanza isofetamid, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su pomodori, peperoni, melanzane, gombi e cucurbitacee (con buccia commestibile). Per quanto riguarda la sostanza tebuconazolo, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su olive, riso, «erbe fresche e fiori commestibili» e infusioni di erbe da fiori, foglie ed erbe.

(4)

In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

(5)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha valutato le domande e le relazioni di valutazione esaminando in particolare i rischi per i consumatori e, se pertinenti, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (2). L'Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.

(6)

Per quanto riguarda tutte le domande l'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che in base a una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più aggiornate sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

(7)

Per quanto riguarda l'abamectina il richiedente ha presentato anche metodi analitici convalidati per matrici colturali ad elevato tenore di acidità e di umidità. Per quanto riguarda il tebuconazolo il richiedente ha presentato anche metodi analitici convalidati per tutte le matrici colturali. È quindi opportuno sopprimere le pertinenti note a piè di pagina dall'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(8)

Nel contesto dell'approvazione della sostanza attiva Pasteuria nishizawae Pn1, era stata inserita anche una domanda riguardante gli LMR nel fascicolo sintetico a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La domanda è stata valutata dallo Stato membro competente a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento. L'Autorità ha valutato la domanda ed emesso una conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva come antiparassitario, raccomandando che la Pasteuria nishizawae Pn1 fosse inserita nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 (4).

(9)

Il talco E553B è approvato in quanto sostanza di base dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/691 della Commissione (5). Le condizioni d'uso di tale sostanza non dovrebbero determinare la presenza di residui in prodotti alimentari o mangimi che possano comportare rischi per il consumatore. È pertanto opportuno inserire tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)

In base ai pareri motivati e alle conclusioni dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Relazioni scientifiche dell'EFSA disponibili online: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for abamectin in citrus fruits (Parere motivato sulla modifica del vigente livello massimo di residui di abamectina negli agrumi). EFSA Journal 2018;16(4):5254.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acibenzolar-S-methyl in aubergines and cucurbits with edible and inedible peel (Parere motivato sulla modifica dei vigente livelli massimi di residui di acibenzolar-s-metile nelle melanzane e nelle cucurbitacee con buccia commestibile e non commestibile). EFSA Journal 2018;16(4):5256.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for clopyralid in spring/green/Welsh onions and leeks (Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di clopiralid in cipolline/cipolle verdi/cipollette e porri). EFSA Journal 2018;16(1):5149.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for emamectin in leafy brassica and beans and peas with pods (Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di emamectina in cavoli a foglia e fagioli e piselli con baccello). EFSA Journal 2018;16(4):5255.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fenhexamid in various crops (Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di fenexamide in varie colture). EFSA Journal 2018;16(1):5158.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fenpyrazamine in lettuces, salad plants, spinaches and similar leaves (Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di fenpirazamina in lattughe, insalate, foglie di spinaci e simili). EFSA Journal 2018;16(3):5231.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluazifop-P in tomato (Parere motivato sulla modifica del vigente livello massimo di residui del fluazifop-P nei pomodori). EFSA Journal 2018;16(4):5253.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for isofetamid in tomatoes, peppers, aubergines, okra and cucurbits with edible peel (Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di isofetamid in pomodori, peperoni, melanzane, gombi e cucurbitacee con buccia commestibile). EFSA Journal 2018;16(5):5264.

 

Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for tebuconazole in olives, rice, herbs and herbal infusions (dried) [Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di tebuconazolo in olive, riso, erbe e infusi di erbe (secche)]. EFSA Journal 2018;16(5):5257.

(3)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(4)   Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Pasteuria nishizawae Pn1 (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva Pasteuria nishizawae Pn1 come antiparassitario). EFSA Journal 2018;16(2):5159.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/691 della Commissione, del 7 maggio 2018, che approva la sostanza di base talco E553B, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 117 dell'8.5.2018, pag. 6).


ALLEGATO

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

(1)

nell'allegato II, le colonne relative a abamectina, acibenzolar-s-metile, fenexamide, fluazifop-P, isofetamid e tebuconazolo sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1)

Abamectina (somma di avermectina B1a, avermectina B1b e isomero delta-8,9 di avermectina B1a, espressa come avermectina B1a) (F) (R)

Acibenzolar-s-metile (somma di acibenzolar-s-metile e di acido di acibenzolare (libero e coniugato), espressa come acibenzolar-s-metile)

Fenexamide (F)

Fluazifop-P (somma di tutti gli isomeri costituenti del fluazifop, dei suoi esteri e coniugati, espressa come fluazifop)

Isofetamid

Tebuconazolo (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI; FRUTTA A GUSCIO

 

 

 

 

 

 

0110000

Agrumi

0,04

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0110010

Pompelmi

 

 

 

 

 

5

0110020

Arance dolci

 

 

 

 

 

0,9

0110030

Limoni

 

 

 

 

 

5

0110040

Limette/lime

 

 

 

 

 

5

0110050

Mandarini

 

 

 

 

 

5

0110990

Altri (2)

 

 

 

 

 

5

0120000

Frutta a guscio

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0120010

Mandorle dolci

0,02 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120020

Noci del Brasile

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120030

Noci di anacardi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120040

Castagne e marroni

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120050

Noci di cocco

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120060

Nocciole

0,02 (+)

0,1

 

 

 

 

0120070

Noci del Queensland

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120080

Noci di pecàn

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120090

Pinoli

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120100

Pistacchi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120110

Noci comuni

0,02 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0120990

Altri (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0130000

Pomacee

0,03 (+)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0130010

Mele

 

0,3

 

 

 

0,3

0130020

Pere

 

0,2

 

 

 

0,3

0130030

Cotogne

 

0,2

 

 

 

0,5

0130040

Nespole

 

0,2

 

 

 

0,5

0130050

Nespole del Giappone

 

0,2

 

 

 

0,5

0130990

Altri (2)

 

0,2

 

 

 

0,5

0140000

Drupacee

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0140010

Albicocche

0,02

0,2

10

 

 

0,6

0140020

Ciliege (dolci)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

7

 

 

1 (+)

0140030

Pesche

0,02

0,2

10

 

 

0,6

0140040

Prugne

0,01  (*1)

0,01 (*1)

2

 

 

1

0140990

Altri (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0150000

Bacche e piccola frutta

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

Uve

0,01  (*1)

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

4

 

0151010

Uve da tavola

 

 

 

 

 

0,5

0151020

Uve da vino

 

 

 

 

 

1 (+)

0152000

b)

Fragole

0,15

0,15

10

0,3

4

0,02 (*1)

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,5

0153010

More di rovo

0,08

 

 

 

 

 

0153020

More selvatiche

0,01 (*1)

 

 

 

 

(+)

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

0,08

 

 

 

 

 

0153990

Altri (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 (+)

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

0,01 (*1)

 

 

0,1

 

1,5

0154010

Mirtilli

 

0,01 (*1)

20

 

0,01 (*1)

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

0,15

20

 

4

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

(+)

0,01 (*1)

20

 

0,01 (*1)

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

(+)

0,01 (*1)

20

 

0,01 (*1)

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

 

0154070

Azzeruoli

 

0,01 (*1)

15

 

0,01 (*1)

 

0154080

Bacche di sambuco

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

 

0154990

Altri (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0160000

Frutta varia con

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0161010

Datteri

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161020

Fichi

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161030

Olive da tavola

 

 

 

 

 

0,5

0161040

Kumquat

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161050

Carambole

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161060

Cachi

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161070

Jambul/jambolan

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0161990

Altri (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

0,4

15 (+)

 

 

0,02 (*1)

0162020

Litci

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

1

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162050

Melastelle/cainette

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162060

Cachi di Virginia

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0162990

Altri (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0163010

Avocado

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163020

Banane

0,02

0,08

 

 

 

1,5

0163030

Manghi

0,01 (*1)

0,6 (+)

 

 

 

0,1

0163040

Papaie

0,03 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

2

0163050

Melograni

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163060

Cerimolia/cherimolia

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163070

Guaiave/guave

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163080

Ananas

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163090

Frutti dell'albero del pane

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163100

Durian

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163110

Anona/graviola/guanabana

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0163990

Altri (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

 

 

 

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0211000

a)

Patate

 

 

 

0,15

 

0,02 (*1)

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0212010

Radici di cassava/manioca

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212030

Ignami

 

 

 

0,15

 

 

0212040

Maranta/arrowroot

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212990

Altri (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

 

 

 

 

 

 

0213010

Bietole

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0213020

Carote

 

 

 

0,4

 

0,4

0213030

Sedano rapa

 

 

 

0,5

 

0,5

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

 

 

0,5

 

0,4

0213050

Topinambur

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0213060

Pastinaca

 

 

 

0,5

 

0,4

0213070

Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo

 

 

 

0,5

 

0,4

0213080

Ravanelli

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0213090

Salsefrica

 

 

 

0,5

 

0,4 (+)

0213100

Rutabaga

 

 

 

0,5

 

0,3

0213110

Rape

 

 

 

0,5

 

0,3

0213990

Altri (2)

 

 

 

0,5

 

0,02 (*1)

0220000

Ortaggi a bulbo

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0220010

Aglio

 

0,15

0,01 (*1)

0,3

 

0,1

0220020

Cipolle

 

0,15

0,8

0,3

 

0,15

0220030

Scalogni

 

0,15

0,01 (*1)

0,3

 

0,15

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

2

0220990

Altri (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0230000

Ortaggi a frutto

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

Solanacee e malvacee

 

 

 

 

 

 

0231010

Pomodori

0,09 (+)

0,3

2

0,06

1,5

0,9

0231020

Peperoni

0,07

0,01 (*1)

3

0,01 (*1)

3

0,6

0231030

Melanzane

0,09

0,15

2

1

1,5

0,4 (+)

0231040

Gombi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

0,02 (*1)

0231990

Altri (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

0,02 (*1)

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

0,04

0,4

1

0,03

1

 

0232010

Cetrioli

 

 

 

 

 

0,6

0232020

Cetriolini

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0232030

Zucchine

 

 

 

 

 

0,6

0232990

Altri (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0,01 (*1)

0,15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0233010

Meloni

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0233020

Zucche

 

 

 

 

 

0,15

0233030

Cocomeri/angurie

 

 

 

 

 

0,15

0233990

Altri (2)

 

 

 

 

 

0,15

0234000

d)

Mais dolce

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,6

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0241010

Cavoli broccoli

 

 

 

 

 

0,15

0241020

Cavolfiori

 

 

 

 

 

0,05

0241990

Altri (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0242000

b)

Cavoli a testa

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,7

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

 

 

 

 

0242020

Cavoli cappucci

 

 

 

 

 

 

0242990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

0,05

 

 

 

 

 

0243020

Cavoli ricci

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0243990

Altri (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

 

 

50

0,02

 

0,5

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

2 (+)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251020

Lattughe

0,09 (+)

0,4

 

 

20

 

0251030

Scarole/indivia a foglie larghe

0,1 (+)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251050

Barbarea

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251060

Rucola

0,015

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251070

Senape juncea

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

2 (+)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0251990

Altri (2)

0,01 (*1)

0,3

 

 

0,01 (*1)

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02

20

0,02 (*1)

0252010

Spinaci

 

0,6

 

 

 

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0252990

Altri (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

 

0,3

50

0,02

20

2

0256010

Cerfoglio

2

 

 

 

 

 

0256020

Erba cipollina

2

 

 

 

 

 

0256030

Foglie di sedano

0,09 (+)

 

 

 

 

 

0256040

Prezzemolo

2

 

 

 

 

 

0256050

Salvia

2

 

 

 

 

 

0256060

Rosmarino

2

 

 

 

 

 

0256070

Timo

2

 

 

 

 

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

2

 

 

 

 

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

2

 

 

 

 

 

0256100

Dragoncello

2

 

 

 

 

 

0256990

Altri (2)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0260000

Legumi

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

Fagioli (con baccello)

0,03

 

15

1,5

 

2 (+)

0260020

Fagioli (senza baccello)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

2 (+)

0260030

Piselli (con baccello)

0,03

 

0,01 (*1)

2

 

2 (+)

0260040

Piselli (senza baccello)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

1,5

 

0,02 (*1)

0260050

Lenticchie

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0260990

Altri (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270000

Ortaggi a stelo

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270010

Asparagi

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270020

Cardi

0,01 (*1)

 

 

0,3

 

0,02 (*1)

0270030

Sedani

0,05

 

 

0,3

 

0,5 (+)

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

0,01 (*1)

 

 

0,3

 

0,02 (*1)

0270050

Carciofi

0,01 (*1)

 

 

0,9

 

0,6

0270060

Porri

0,01  (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0270070

Rabarbaro

0,01 (*1)

 

 

0,3

 

0,02 (*1)

0270080

Germogli di bambù

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270090

Cuori di palma

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270990

Altri (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0280010

Funghi coltivati

 

 

 

 

 

 

0280020

Funghi selvatici

 

 

 

 

 

 

0280990

Muschi e licheni

 

 

 

 

 

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0300000

LEGUMI SECCHI

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

4

0,01 (*1)

 

0300010

Fagioli

 

 

 

 

 

0,3

0300020

Lenticchie

 

 

 

 

 

0,2

0300030

Piselli

 

 

 

 

 

0,2

0300040

Lupini/semi di lupini

 

 

 

 

 

0,2

0300990

Altri (2)

 

 

 

 

 

0,2

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0401000

Semi oleaginosi

 

 

 

 

 

 

0401010

Semi di lino

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,6

0401020

Semi di arachide

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0401030

Semi di papavero

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,2

0401040

Semi di sesamo

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401050

Semi di girasole

 

 

 

0,1

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401060

Semi di colza

 

 

 

9

0,015

0,5

0401070

Semi di soia

 

 

 

15

0,01 (*1)

0,15

0401080

Semi di senape

 

 

 

4

0,01 (*1)

0,3

0401090

Semi di cotone

 

 

 

0,7

0,01 (*1)

2

0401100

Semi di zucca

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401110

Semi di cartamo

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401120

Semi di borragine

 

 

 

4

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401130

Semi di camelina/dorella

 

 

 

9

0,01 (*1)

0,3

0401140

Semi di canapa

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401150

Semi di ricino

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401990

Altri (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0402000

Frutti oleaginosi

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0402010

Olive da olio

 

 

 

 

 

0,5

0402020

Semi di palma

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0402030

Frutti di palma

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0402040

Capoc

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0402990

Altri (2)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0500000

CEREALI

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0500010

Orzo

 

0,05

 

 

 

2

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500030

Mais/granturco

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500040

Miglio

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500050

Avena

 

0,01 (*1)

 

 

 

2

0500060

Riso

 

0,01 (*1)

 

 

 

1,5

0500070

Segale

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,3

0500080

Sorgo

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0500090

Frumento

 

0,05

 

 

 

0,3

0500990

Altri (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0610000

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0620000

Chicchi di caffè

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,1

0630000

Infusioni di erbe da

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

Fiori

 

 

 

0,04 (*1) (+)

 

15

0631010

Camomilla

 

 

 

 

 

 

0631020

Ibisco/rosella

 

 

 

 

 

 

0631030

Rosa

 

 

 

 

 

 

0631040

Gelsomino

 

 

 

 

 

 

0631050

Tiglio

 

 

 

 

 

 

0631990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

 

 

0,04 (*1) (+)

 

15

0632010

Fragola

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

 

 

0632990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

Radici

 

 

 

4 (+)

 

 

0633010

Valeriana

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

0,15

0633990

Altri (2)

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0640000

Semi di cacao

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0700000

LUPPOLO

0,1

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1) (+)

0,05 (*1)

40

0800000

SPEZIE

 

 

 

 

 

 

0810000

Semi

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

1,5

0810010

Anice verde

 

 

 

 

 

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

 

 

 

 

 

0810030

Sedano

 

 

 

 

 

 

0810040

Coriandolo

 

 

 

 

 

 

0810050

Cumino

 

 

 

 

 

 

0810060

Aneto

 

 

 

 

 

 

0810070

Finocchio

 

 

 

 

 

 

0810080

Fieno greco

 

 

 

 

 

 

0810090

Noce moscata

 

 

 

 

 

 

0810990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Spezie da frutti

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

 

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820030

Carvi

 

 

 

 

 

1,5

0820040

Cardamomo

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820050

Bacche di ginepro

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820070

Vaniglia

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820080

Tamarindo

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0820990

Altri (2)

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0830000

Spezie da corteccia

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Cannella

 

 

 

 

 

 

0830990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

 

 

(+)

 

 

0840010

Liquirizia

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Zenzero (10)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Curcuma

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

 

 

 

 

 

 

0840990

Altri (2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Spezie da boccioli

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

 

 

 

 

0850020

Capperi

 

 

 

 

 

 

0850990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Zafferano

 

 

 

 

 

 

0860990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Spezie da arilli

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Macis

 

 

 

 

 

 

0870990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

 

 

0,5

 

 

0900020

Canne da zucchero

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0900030

Radici di cicoria

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0900990

Altri (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

 

 

 

 

 

1010000

Prodotti ottenuti da

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

1011000

a)

Suini

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

1011010

Muscolo

 

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1011020

Grasso

 

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1011030

Fegato

 

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1011040

Rene

 

 

 

0,06 (+)

 

0,2

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

 

0,06

 

0,2

1011990

Altri (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1012000

b)

Bovini

 

 

 

 

 

 

1012010

Muscolo

0,01 (*1)

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1012020

Grasso

0,01 (*1)

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1012030

Fegato

0,02

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1012040

Rene

0,01 (*1)

 

 

0,07 (+)

 

0,2

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1012990

Altri (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1013000

c)

Ovini

 

 

 

 

 

 

1013010

Muscolo

0,02

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1013020

Grasso

0,05

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1013030

Fegato

0,025

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1013040

Rene

0,02

 

 

0,07 (+)

 

0,2

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,05

 

 

0,07

 

0,2

1013990

Altri (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1014000

d)

Caprini

 

 

 

 

 

 

1014010

Muscolo

0,01 (*1)

 

 

0,02 (+)

 

0,1 (*1)

1014020

Grasso

0,01 (*1)

 

 

0,04 (+)

 

0,1 (*1)

1014030

Fegato

0,02

 

 

0,03 (+)

 

0,2

1014040

Rene

0,01 (*1)

 

 

0,07 (+)

 

0,2

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1014990

Altri (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1015000

e)

Equidi

 

 

 

 

 

 

1015010

Muscolo

0,01 (*1)

 

 

0,02

 

0,1 (*1)

1015020

Grasso

0,01 (*1)

 

 

0,04

 

0,1 (*1)

1015030

Fegato

0,02

 

 

0,03

 

0,2

1015040

Rene

0,01 (*1)

 

 

0,07

 

0,2

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1015990

Altri (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1016000

f)

Pollame

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,1 (*1)

1016010

Muscolo

 

 

 

0,02 (+)

 

 

1016020

Grasso

 

 

 

0,02 (+)

 

 

1016030

Fegato

 

 

 

0,04 (+)

 

 

1016040

Rene

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

 

0,04

 

 

1016990

Altri (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

 

 

 

 

 

1017010

Muscolo

0,01 (*1)

 

 

0,02

 

0,1 (*1)

1017020

Grasso

0,01 (*1)

 

 

0,04

 

0,1 (*1)

1017030

Fegato

0,02

 

 

0,03

 

0,2

1017040

Rene

0,01 (*1)

 

 

0,07

 

0,2

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,02

 

 

0,07

 

0,2

1017990

Altri (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

1020000

Latte

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,08

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1020010

Bovino

 

 

 

(+)

 

 

1020020

Ovino

 

 

 

(+)

 

 

1020030

Caprino

 

 

 

(+)

 

 

1020040

Equino

 

 

 

 

 

 

1020990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

1030000

Uova di volatili

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (+)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1030010

Galline

 

 

 

 

 

 

1030020

Anatra

 

 

 

 

 

 

1030030

Oca

 

 

 

 

 

 

1030040

Quaglia

 

 

 

 

 

 

1030990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Anfibi e rettili

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)

 

 

 

 

 

 

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

 

 

 

 

 

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 

 

 

 

 

 

(F)

=

Liposolubile

Abamectina (somma di avermectina B1a, avermectina B1b e isomero delta-8,9 di avermectina B1a, espressa come avermectina B1a) (F) (R)

(R)

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numero di codice:

Abamectina — codice 1000000 eccetto 1040000 : avermectina B1a

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 19 novembre 2017, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0120010

Mandorle

0120060

Nocciole

0120110

Noci comuni

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 19 novembre 2017, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0130000

Pomacee

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

0163040

Papaie

0231010

Pomodori

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

0251020

Lattughe

0251030

Scarole/indivia a foglie larghe

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 19 novembre 2017, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0256030

Foglie di sedano

Acibenzolar-s-metile (somma di acibenzolar-s-metile e di acido di acibenzolare (libero e coniugato), espressa come acibenzolar-s-metile)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 26 giugno 2016, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0163030

Manghi

Fenexamide (F)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ai parametri BPA. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 23 luglio 2017, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

Fluazifop-P (somma di tutti gli isomeri costituenti del fluazifop, dei suoi esteri e coniugati, espressa come fluazifop)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 29 giugno 2018, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0631000

a)

Fiori

0632000

b)

Foglie ed erbe

0633000

c)

Radici

0700000

LUPPOLO

0810000

Semi

0820000

Spezie da frutti

0840000

Spezie da radici e rizomi

1011010

Muscolo

1011020

Grasso

1011030

Fegato

1011040

Rene

1012010

Muscolo

1012020

Grasso

1012030

Fegato

1012040

Rene

1013010

Muscolo

1013020

Grasso

1013030

Fegato

1013040

Rene

1014010

Muscolo

1014020

Grasso

1014030

Fegato

1014040

Rene

1016010

Muscolo

1016020

Grasso

1016030

Fegato

1020010

Bovini

1020020

Ovini

1020030

Caprini

1030000

Uova di volatili

Tebuconazolo (R)

(R)

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numero di codice:

tebuconazolo — codice 1000000 eccetto 1040000 : somma di tebuconazolo, idrossi-tebuconazolo e dei loro coniugati, espressa come tebuconazolo

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 25 gennaio 2016, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0140020

Ciliege (dolci)

0151020

Uve da vino

0153020

More selvatiche

0153990

Altri (2)

0213090

Salsefrica

0231030

Melanzane

0233010

Meloni

0260010

Fagioli (con baccello)

0260020

Fagioli (senza baccello)

0260030

Piselli (con baccello)

0270030

Sedani»

(2)

nell'allegato III, parte A, le colonne relative a clopiralid, emamectina e fenpirazamina sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (2)

Clopiralid

Emamectina benzoato B1a, espressa in emamectina

Fenpirazamina

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

 

 

0110000

Agrumi

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0110010

Pompelmi

 

 

 

0110020

Arance dolci

 

 

 

0110030

Limoni

 

 

 

0110040

Limette/lime

 

 

 

0110050

Mandarini

 

 

 

0110990

Altri (2)

 

 

 

0120000

Frutta a guscio

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0120010

Mandorle dolci

 

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

 

 

0120050

Noci di cocco

 

 

 

0120060

Nocciole

 

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

 

 

0120090

Pinoli

 

 

 

0120100

Pistacchi

 

 

 

0120110

Noci comuni

 

 

 

0120990

Altri (2)

 

 

 

0130000

Pomacee

0,5

0,02

0,01 (*2)

0130010

Mele

 

 

 

0130020

Pere

 

 

 

0130030

Cotogne

 

 

 

0130040

Nespole

 

 

 

0130050

Nespole del Giappone

 

 

 

0130990

Altri (2)

 

 

 

0140000

Drupacee

0,5

 

 

0140010

Albicocche

 

0,02

5

0140020

Ciliege (dolci)

 

0,01 (*2)

4

0140030

Pesche

 

0,03

4

0140040

Prugne

 

0,02

3

0140990

Altri (2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0150000

Bacche e piccola frutta

 

 

 

0151000

a)

Uve

0,5

0,05

3

0151010

Uve da tavola

 

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

 

0152000

b)

Fragole

0,5

0,05

3

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

0,5

0,01 (*2)

5

0153010

More di rovo

 

 

 

0153020

More selvatiche

 

 

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

 

 

0153990

Altri (2)

 

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

0,01 (*2)

 

0154010

Mirtilli

0,5

 

4

0154020

Mirtilli giganti americani

4

 

0,01 (*2)

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

0,5

 

0,01 (*2)

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

0,5

 

0,01 (*2)

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

0,5

 

0,01 (*2)

0154060

More di gelso (nero e bianco)

0,5

 

0,01 (*2)

0154070

Azzeruoli

0,5

 

0,01 (*2)

0154080

Bacche di sambuco

0,5

 

0,01 (*2)

0154990

Altri (2)

0,5

 

0,01 (*2)

0160000

Frutta varia

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

 

 

0161010

Datteri

 

 

 

0161020

Fichi

 

 

 

0161030

Olive da tavola

 

 

 

0161040

Kumquat

 

 

 

0161050

Carambole

 

 

 

0161060

Cachi

 

 

 

0161070

Jambul/jambolan

 

 

 

0161990

Altri (2)

 

 

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

 

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

 

 

0162020

Litci

 

 

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

 

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

 

 

0162050

Melastelle/cainette

 

 

 

0162060

Cachi di Virginia

 

 

 

0162990

Altri (2)

 

 

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

 

0163010

Avocado

 

 

 

0163020

Banane

 

 

 

0163030

Manghi

 

 

 

0163040

Papaie

 

 

 

0163050

Melograni

 

 

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

 

 

0163070

Guaiave/guave

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

 

 

0163100

Durian

 

 

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

 

 

0163990

Altri (2)

 

 

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0211000

a)

Patate

0,5

 

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

1

 

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

 

0212030

Ignami

 

 

 

0212040

Maranta/arrowroot

 

 

 

0212990

Altri (2)

 

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

 

 

 

0213010

Bietole

1

 

 

0213020

Carote

0,5

 

 

0213030

Sedano rapa

0,5

 

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

0,5

 

 

0213050

Topinambur

0,5

 

 

0213060

Pastinaca

0,5

 

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo

0,5

 

 

0213080

Ravanelli

0,5

 

 

0213090

Salsefrica

0,5

 

 

0213100

Rutabaga

1,5

 

 

0213110

Rape

1,5

 

 

0213990

Altri (2)

0,5

 

 

0220000

Ortaggi a bulbo

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0220010

Aglio

0,5

 

 

0220020

Cipolle

0,5

 

 

0220030

Scalogni

0,5

 

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

0,7

 

 

0220990

Altri (2)

0,5

 

 

0230000

Ortaggi a frutto

0,5

 

 

0231000

a)

Solanacee e malvacee

 

0,02

 

0231010

Pomodori

 

 

3

0231020

Peperoni

 

 

3

0231030

Melanzane

 

 

3

0231040

Gombi

 

 

0,01 (*2)

0231990

Altri (2)

 

 

0,01 (*2)

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

0,01 (*2)

0,7

0232010

Cetrioli

 

 

 

0232020

Cetriolini

 

 

 

0232030

Zucchine

 

 

 

0232990

Altri (2)

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0233010

Meloni

 

 

 

0233020

Zucche

 

 

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

 

 

0233990

Altri (2)

 

 

 

0234000

d)

Mais dolce

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

0,02

0,01 (*2)

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

 

 

0,01 (*2)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0,01 (*2)

 

0241010

Cavoli broccoli

1,5

 

 

0241020

Cavolfiori

3

 

 

0241990

Altri (2)

0,5

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

0,01 (*2)

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

0,5

 

 

0242020

Cavoli cappucci

3

 

 

0242990

Altri (2)

0,5

 

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

0,03

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

1

 

 

0243020

Cavoli ricci

1

 

 

0243990

Altri (2)

0,5

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

0,5

0,01 (*2)

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

 

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

0,5

 

 

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

1

8

0251020

Lattughe

 

1

8

0251030

Scarole/indivia a foglie larghe

 

0,2

4

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

1

8

0251050

Barbarea

 

1

8

0251060

Rucola

 

1

8

0251070

Senape juncea

 

1

8

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

1

0,01 (*2)

0251990

Altri (2)

 

1

0,01 (*2)

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

 

0,01 (*2)

8

0252010

Spinaci

1

 

 

0252020

Portulaca/porcellana

0,5

 

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

1

 

 

0252990

Altri (2)

0,5

 

 

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

3

1

0,01 (*2)

0256010

Cerfoglio

 

 

 

0256020

Erba cipollina

 

 

 

0256030

Foglie di sedano

 

 

 

0256040

Prezzemolo

 

 

 

0256050

Salvia

 

 

 

0256060

Rosmarino

 

 

 

0256070

Timo

 

 

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

 

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

 

 

0256100

Dragoncello

 

 

 

0256990

Altri (2)

 

 

 

0260000

Legumi

0,5

 

0,01 (*2)

0260010

Fagioli (con baccello)

 

0,03

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

0,01 (*2)

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

0,03

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

0,01 (*2)

 

0260050

Lenticchie

 

0,01 (*2)

 

0260990

Altri (2)

 

0,01 (*2)

 

0270000

Ortaggi a stelo

 

 

0,01 (*2)

0270010

Asparagi

0,5

0,01 (*2)

 

0270020

Cardi

0,5

0,01 (*2)

 

0270030

Sedani

0,5

0,01 (*2)

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

0,5

0,01 (*2)

 

0270050

Carciofi

0,5

0,1

 

0270060

Porri

0,7

0,01 (*2)

 

0270070

Rabarbaro

0,5

0,01 (*2)

 

0270080

Germogli di bambù

0,5

0,01 (*2)

 

0270090

Cuori di palma

0,5

0,01 (*2)

 

0270990

Altri (2)

0,5

0,01 (*2)

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0280010

Funghi coltivati

 

 

 

0280020

Funghi selvatici

 

 

 

0280990

Muschi e licheni

 

 

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0300000

LEGUMI SECCHI

0,5

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0300010

Fagioli

 

 

 

0300020

Lenticchie

 

 

 

0300030

Piselli

 

 

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

 

 

0300990

Altri (2)

 

 

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401000

Semi oleaginosi

 

 

 

0401010

Semi di lino

20

 

 

0401020

Semi di arachide

0,5

 

 

0401030

Semi di papavero

0,5

 

 

0401040

Semi di sesamo

0,5

 

 

0401050

Semi di girasole

0,5

 

 

0401060

Semi di colza

0,5

 

 

0401070

Semi di soia

0,5

 

 

0401080

Semi di senape

0,5

 

 

0401090

Semi di cotone

0,5

 

 

0401100

Semi di zucca

0,5

 

 

0401110

Semi di cartamo

0,5

 

 

0401120

Semi di borragine

0,5

 

 

0401130

Semi di camelina/dorella

0,5

 

 

0401140

Semi di canapa

0,5

 

 

0401150

Semi di ricino

0,5

 

 

0401990

Altri (2)

0,5

 

 

0402000

Frutti oleaginosi

0,5

 

 

0402010

Olive da olio

 

 

 

0402020

Semi di palma

 

 

 

0402030

Frutti di palma

 

 

 

0402040

Capoc

 

 

 

0402990

Altri (2)

 

 

 

0500000

CEREALI

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0500010

Orzo

2

 

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

2

 

 

0500030

Mais/granturco

2

 

 

0500040

Miglio

2

 

 

0500050

Avena

2

 

 

0500060

Riso

2

 

 

0500070

Segale

5

 

 

0500080

Sorgo

2

 

 

0500090

Frumento

2

 

 

0500990

Altri (2)

2

 

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

 

0,02 (*2)

0,01 (*2)

0610000

0,5

 

 

0620000

Chicchi di caffè

0,5

 

 

0630000

Infusioni di erbe da

5

 

 

0631000

a)

Fiori

 

 

 

0631010

Camomilla

 

 

 

0631020

Ibisco/rosella

 

 

 

0631030

Rosa

 

 

 

0631040

Gelsomino

 

 

 

0631050

Tiglio

 

 

 

0631990

Altri (2)

 

 

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

 

 

0632010

Fragola

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

0632990

Altri (2)

 

 

 

0633000

c)

Radici

 

 

 

0633010

Valeriana

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Altri (2)

 

 

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

 

 

0640000

Semi di cacao

0,5

 

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

0,5

 

 

0700000

LUPPOLO

5

0,02 (*2)

0,01 (*2)

0800000

SPEZIE

 

 

 

0810000

Spezie da semi

0,5

0,02 (*2)

0,01 (*2)

0810010

Anice verde

 

 

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

 

 

0810030

Sedano

 

 

 

0810040

Coriandolo

 

 

 

0810050

Cumino

 

 

 

0810060

Aneto

 

 

 

0810070

Finocchio

 

 

 

0810080

Fieno greco

 

 

 

0810090

Noce moscata

 

 

 

0810990

Altri (2)

 

 

 

0820000

Spezie da frutta

0,5

0,02 (*2)

0,01 (*2)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

 

 

0820070

Vaniglia

 

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

 

0820990

Altri (2)

 

 

 

0830000

Spezie da corteccia

0,5

0,02 (*2)

0,01 (*2)

0830010

Cannella

 

 

 

0830990

Altri (2)

 

 

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

 

 

0840010

Liquirizia

0,5

0,02 (*2)

0,01 (*2)

0840020

Zenzero (10)

0,5

0,02 (*2)

0,01 (*2)

0840030

Curcuma

0,5

0,02 (*2)

0,01 (*2)

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

 

 

 

0840990

Altri (2)

0,5

0,02 (*2)

0,01 (*2)

0850000

Spezie da boccioli

0,5

0,02 (*2)

0,01 (*2)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

 

0850020

Capperi

 

 

 

0850990

Altri (2)

 

 

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,5

0,02 (*2)

0,01 (*2)

0860010

Zafferano

 

 

 

0860990

Altri (2)

 

 

 

0870000

Spezie da arilli

0,5

0,02 (*2)

0,01 (*2)

0870010

Macis

 

 

 

0870990

Altri (2)

 

 

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0900010

Barbabietole da zucchero

1

 

 

0900020

Canne da zucchero

0,05 (*2)

 

 

0900030

Radici di cicoria

0,05 (*2)

 

 

0900990

Altri (2)

0,05 (*2)

 

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

 

 

1010000

Prodotti ottenuti da

 

 

0,01 (*2)

1011000

a)

Suini

0,05 (*2)

 

 

1011010

Muscolo

 

0,01 (*2)

 

1011020

Grasso

 

0,02

 

1011030

Fegato

 

0,08

 

1011040

Rene

 

0,08

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,08

 

1011990

Altri (2)

 

0,01 (*2)

 

1012000

b)

Bovini

 

 

 

1012010

Muscolo

0,08

0,01 (*2)

 

1012020

Grasso

0,05 (*2)

0,02

 

1012030

Fegato

0,06

0,08

 

1012040

Rene

0,4

0,08

 

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,05 (*2)

0,08

 

1012990

Altri (2)

0,05 (*2)

0,01 (*2)

 

1013000

c)

Ovini

 

 

 

1013010

Muscolo

0,08

0,01 (*2)

 

1013020

Grasso

0,05 (*2)

0,02

 

1013030

Fegato

0,06

0,08

 

1013040

Rene

0,4

0,08

 

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,05 (*2)

0,08

 

1013990

Altri (2)

0,05 (*2)

0,01 (*2)

 

1014000

d)

Caprini

 

 

 

1014010

Muscolo

0,08

0,01 (*2)

 

1014020

Grasso

0,05 (*2)

0,02

 

1014030

Fegato

0,06

0,08

 

1014040

Rene

0,4

0,08

 

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,05 (*2)

0,08

 

1014990

Altri (2)

0,05 (*2)

0,01 (*2)

 

1015000

e)

Equidi

0,05 (*2)

 

 

1015010

Muscolo

 

0,01 (*2)

 

1015020

Grasso

 

0,02

 

1015030

Fegato

 

0,08

 

1015040

Rene

 

0,08

 

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,08

 

1015990

Altri (2)

 

0,01 (*2)

 

1016000

f)

Pollame

0,05 (*2)

0,01 (*2)

 

1016010

Muscolo

 

 

 

1016020

Grasso

 

 

 

1016030

Fegato

 

 

 

1016040

Rene

 

 

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

 

1016990

Altri (2)

 

 

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

0,05 (*2)

 

 

1017010

Muscolo

 

0,01 (*2)

 

1017020

Grasso

 

0,02

 

1017030

Fegato

 

0,08

 

1017040

Rene

 

0,08

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,08

 

1017990

Altri (2)

 

0,01 (*2)

 

1020000

Latte

0,05 (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1020010

Bovini

 

 

 

1020020

Ovini

 

 

 

1020030

Caprini

 

 

 

1020040

Equidi

 

 

 

1020990

Altri (2)

 

 

 

1030000

Uova di volatili

0,05 (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1030010

Galline

 

 

 

1030020

Anatra

 

 

 

1030030

Oca

 

 

 

1030040

Quaglia

 

 

 

1030990

Altri (2)

 

 

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0,05 (*2)

1050000

Anfibi e rettili

0,05 (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,05 (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,05 (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)

 

 

 

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

 

 

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 

 

 

(3)

nell'allegato IV sono inserite in ordine alfabetico le seguenti voci: «Pasteuria nishizawae Pn1» e «talco E553B».


(*1)  Limite di determinazione analitica

(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I.

(*2)  Limite di determinazione analitica

(2)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.»


12.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/33


REGOLAMENTO (UE) 2018/1515 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2018

che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenilammina e oxadixil in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze difenilammina e oxadixil sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)

La sostanza attiva difenilammina non è stata approvata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione (2). La sostanza attiva oxadixil non è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dal regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione (3). Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono state revocate. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR esistenti per tali sostanze nell'allegato III in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a).

(3)

LMR provvisori per la difenilammina sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 772/2013 (4) per le mele e le pere fino al 2 settembre 2015, in risposta all'inevitabile contaminazione crociata di mele e pere dovuta alla presenza di residui di difenilammina nelle strutture di stoccaggio. Il regolamento (UE) 2016/67 della Commissione (5) ha prorogato la validità di detti LMR fino al 22 gennaio 2018 al fine di concedere agli operatori economici il tempo necessario per eliminare completamente i residui di difenilammina nelle strutture di stoccaggio. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e gli operatori del settore alimentare hanno presentato dati di monitoraggio recenti dai quali risulta che non si riscontrano più residui di difenilammina a livelli superiori al limite di determinazione (LD) pertinente.

(4)

Limiti provvisori per la sostanza oxadixil sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 592/2012 (6) in e su prezzemolo, sedani e il gruppo di lattughe e insalate fino al 31 dicembre 2014 in risposta all'inevitabile contaminazione crociata che ha colpito colture non trattate a causa della permanenza di residui di oxadixil nel suolo. Il regolamento (UE) 2016/46 della Commissione (7) ha prorogato la validità di detti LMR fino al 19 gennaio 2018 a causa della persistenza di tale sostanza attiva nel suolo. L'Autorità e gli operatori del settore alimentare hanno presentato dati di monitoraggio recenti dai quali risulta che non si riscontrano più residui di oxadixil a livelli superiori all'LD pertinente.

(5)

Alla luce della non approvazione della sostanza attiva difenilammina e della non inclusione della sostanza attiva oxadixil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, gli LMR per queste sostanze dovrebbero essere fissati all'LD in conformità all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze attive i cui LMR dovrebbero essere ridotti agli LD pertinenti è opportuno elencare i valori di base nell'allegato V conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(6)

I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(8)

Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.

(9)

Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(10)

Le misure di cui presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 1o maggio 2019.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, concernente la non approvazione della sostanza attiva difenilammina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 171 del 30.6.2012, pag. 2).

(3)  Regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3).

(4)  Regolamento (UE) n. 772/2013 della Commissione, dell'8 agosto 2013, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenilammina in o su determinati prodotti (GU L 217 del 13.8.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2016/67 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ametoctradin, clorotalonil, difenilammina, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifen-methyl, propamocarb, protioconazolo, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti (GU L 15 del 22.1.2016, pag. 2).

(6)  Regolamento (UE) n. 592/2012 della Commissione, del 4 luglio 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, captano, ciprodinil, fluopicolide, exitiazox, isoprotiolano, metaldeide, oxadixil e fosmet in o su determinati prodotti (GU L 176 del 6.7.2012, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2016/46 della Commissione, del 18 gennaio 2016, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di oxadixil e spinetoram in o su determinati prodotti (GU L 12 del 19.1.2016, pag. 28).


ALLEGATO

Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1)

nell'allegato III, parte A, le colonne relative a difenilammina e oxadixil sono soppresse;

2)

nell'allegato V, sono aggiunte le colonne relative a difenilammina e oxadixil:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1)

Difenilammina

Oxadixil

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI; FRUTTA A GUSCIO

0,05  (*1)

0,01 (*1)

0110000

Agrumi

 

 

0110010

Pompelmi

 

 

0110020

Arance dolci

 

 

0110030

Limoni

 

 

0110040

Limette/lime

 

 

0110050

Mandarini

 

 

0110990

Altri (2)

 

 

0120000

Frutta a guscio

 

 

0120010

Mandorle dolci

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

 

0120050

Noci di cocco

 

 

0120060

Nocciole

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

 

0120090

Pinoli

 

 

0120100

Pistacchi

 

 

0120110

Noci comuni

 

 

0120990

Altri (2)

 

 

0130000

Pomacee

 

 

0130010

Mele

 

 

0130020

Pere

 

 

0130030

Cotogne

 

 

0130040

Nespole

 

 

0130050

Nespole del Giappone

 

 

0130990

Altri (2)

 

 

0140000

Drupacee

 

 

0140010

Albicocche

 

 

0140020

Ciliege (dolci)

 

 

0140030

Pesche

 

 

0140040

Prugne

 

 

0140990

Altri (2)

 

 

0150000

Bacche e piccola frutta

 

 

0151000

a)

Uve

 

 

0151010

Uve da tavola

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

0152000

b)

Fragole

 

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

 

0153010

More di rovo

 

 

0153020

More selvatiche

 

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

 

0153990

Altri (2)

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

 

0154010

Mirtilli

 

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

 

0154070

Azzeruoli

 

 

0154080

Bacche di sambuco

 

 

0154990

Altri (2)

 

 

0160000

Frutta varia con

 

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

 

0161010

Datteri

 

 

0161020

Fichi

 

 

0161030

Olive da tavola

 

 

0161040

Kumquat

 

 

0161050

Carambole

 

 

0161060

Cachi

 

 

0161070

Jambul/jambolan

 

 

0161990

Altri (2)

 

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

 

0162020

Litci

 

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

 

0162050

Melastelle/cainette

 

 

0162060

Cachi di Virginia

 

 

0162990

Altri (2)

 

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

0163010

Avocado

 

 

0163020

Banane

 

 

0163030

Manghi

 

 

0163040

Papaie

 

 

0163050

Melograni

 

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

 

0163070

Guaiave/guave

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

 

0163100

Durian

 

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

 

0163990

Altri (2)

 

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0210000

Ortaggi a radice e tubero

 

 

0211000

a)

Patate

 

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

0212030

Ignami

 

 

0212040

Maranta/arrowroot

 

 

0212990

Altri (2)

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

 

 

0213010

Bietole

 

 

0213020

Carote

 

 

0213030

Sedano rapa

 

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

 

0213050

Topinambur

 

 

0213060

Pastinaca

 

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo

 

 

0213080

Ravanelli

 

 

0213090

Salsefrica

 

 

0213100

Rutabaga

 

 

0213110

Rape

 

 

0213990

Altri (2)

 

 

0220000

Ortaggi a bulbo

 

 

0220010

Aglio

 

 

0220020

Cipolle

 

 

0220030

Scalogni

 

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

 

0220990

Altri (2)

 

 

0230000

Ortaggi a frutto

 

 

0231000

a)

Solanacee e malvacee

 

 

0231010

Pomodori

 

 

0231020

Peperoni

 

 

0231030

Melanzane

 

 

0231040

Gombi

 

 

0231990

Altri (2)

 

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

 

0232010

Cetrioli

 

 

0232020

Cetriolini

 

 

0232030

Zucchine

 

 

0232990

Altri (2)

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

 

0233010

Meloni

 

 

0233020

Zucche

 

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

 

0233990

Altri (2)

 

 

0234000

d)

Mais dolce

 

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

 

 

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

0241010

Cavoli broccoli

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

0241990

Altri (2)

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

0242020

Cavoli cappucci

 

 

0242990

Altri (2)

 

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

 

0243020

Cavoli ricci

 

 

0243990

Altri (2)

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

 

 

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

 

0251020

Lattughe

 

 

0251030

Scarole/indivia a foglie larghe

 

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

 

0251050

Barbarea

 

 

0251060

Rucola

 

 

0251070

Senape juncea

 

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

 

0251990

Altri (2)

 

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

 

 

0252010

Spinaci

 

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

 

0252990

Altri (2)

 

 

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

 

 

0254000

d)

Crescione acquatico

 

 

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

 

 

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

 

 

0256010

Cerfoglio

 

 

0256020

Erba cipollina

 

 

0256030

Foglie di sedano

 

 

0256040

Prezzemolo

 

 

0256050

Salvia

 

 

0256060

Rosmarino

 

 

0256070

Timo

 

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

 

0256100

Dragoncello

 

 

0256990

Altri (2)

 

 

0260000

Legumi

 

 

0260010

Fagioli (con baccello)

 

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

 

0260050

Lenticchie

 

 

0260990

Altri (2)

 

 

0270000

Ortaggi a stelo

 

 

0270010

Asparagi

 

 

0270020

Cardi

 

 

0270030

Sedani

 

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

 

0270050

Carciofi

 

 

0270060

Porri

 

 

0270070

Rabarbaro

 

 

0270080

Germogli di bambù

 

 

0270090

Cuori di palma

 

 

0270990

Altri (2)

 

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

 

 

0280010

Funghi coltivati

 

 

0280020

Funghi selvatici

 

 

0280990

Muschi e licheni

 

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

 

 

0300000

LEGUMI SECCHI

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0300010

Fagioli

 

 

0300020

Lenticchie

 

 

0300030

Piselli

 

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

 

0300990

Altri (2)

 

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0401000

Semi oleaginosi

 

 

0401010

Semi di lino

 

 

0401020

Semi di arachide

 

 

0401030

Semi di papavero

 

 

0401040

Semi di sesamo

 

 

0401050

Semi di girasole

 

 

0401060

Semi di colza

 

 

0401070

Semi di soia

 

 

0401080

Semi di senape

 

 

0401090

Semi di cotone

 

 

0401100

Semi di zucca

 

 

0401110

Semi di cartamo

 

 

0401120

Semi di borragine

 

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

 

0401140

Semi di canapa

 

 

0401150

Semi di ricino

 

 

0401990

Altri (2)

 

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

 

0402010

Olive da olio

 

 

0402020

Semi di palma

 

 

0402030

Frutti di palma

 

 

0402040

Capoc

 

 

0402990

Altri (2)

 

 

0500000

CEREALI

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0500010

Orzo

 

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

 

0500030

Mais/granturco

 

 

0500040

Miglio

 

 

0500050

Avena

 

 

0500060

Riso

 

 

0500070

Segale

 

 

0500080

Sorgo

 

 

0500090

Frumento

 

 

0500990

Altri (2)

 

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0610000

 

 

0620000

Chicchi di caffè

 

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

 

0631000

a)

Fiori

 

 

0631010

Camomilla

 

 

0631020

Ibisco/rosella

 

 

0631030

Rosa

 

 

0631040

Gelsomino

 

 

0631050

Tiglio

 

 

0631990

Altri (2)

 

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

 

0632010

Fragola

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Mate

 

 

0632990

Altri (2)

 

 

0633000

c)

Radici

 

 

0633010

Valeriana

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Altri (2)

 

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

 

0640000

Semi di cacao

 

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

 

 

0700000

LUPPOLO

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0800000

SPEZIE

0,05 (*1)

 

0810000

Spezie da semi

 

0,02 (*1)

0810010

Anice verde

 

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

 

0810030

Sedano

 

 

0810040

Coriandolo

 

 

0810050

Cumino

 

 

0810060

Aneto

 

 

0810070

Finocchio

 

 

0810080

Fieno greco

 

 

0810090

Noce moscata

 

 

0810990

Altri (2)

 

 

0820000

Spezie da frutti

 

0,02 (*1)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

0820030

Carvi

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

 

0820070

Vaniglia

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

0820990

Altri (2)

 

 

0830000

Spezie da corteccia

 

0,02 (*1)

0830010

Cannella

 

 

0830990

Altri (2)

 

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

 

0840010

Liquirizia

 

0,02 (*1)

0840020

Zenzero (10)

 

0,02 (*1)

0840030

Curcuma

 

0,02 (*1)

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

 

 

0840990

Altri (2)

 

0,02 (*1)

0850000

Spezie da boccioli

 

0,02 (*1)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

0850020

Capperi

 

 

0850990

Altri (2)

 

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

 

0,02 (*1)

0860010

Zafferano

 

 

0860990

Altri (2)

 

 

0870000

Spezie da arilli

 

0,02 (*1)

0870010

Macis

 

 

0870990

Altri (2)

 

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

 

0900020

Canne da zucchero

 

 

0900030

Radici di cicoria

 

 

0900990

Altri (2)

 

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

0,05 (*1)

0,01 (*1)

1010000

Prodotti ottenuti da

 

 

1011000

a)

Suini

 

 

1011010

Muscolo

 

 

1011020

Grasso

 

 

1011030

Fegato

 

 

1011040

Rene

 

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1011990

Altri (2)

 

 

1012000

b)

Bovini

 

 

1012010

Muscolo

 

 

1012020

Grasso

 

 

1012030

Fegato

 

 

1012040

Rene

 

 

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1012990

Altri (2)

 

 

1013000

c)

Ovini

 

 

1013010

Muscolo

 

 

1013020

Grasso

 

 

1013030

Fegato

 

 

1013040

Rene

 

 

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1013990

Altri (2)

 

 

1014000

d)

Caprini

 

 

1014010

Muscolo

 

 

1014020

Grasso

 

 

1014030

Fegato

 

 

1014040

Rene

 

 

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1014990

Altri (2)

 

 

1015000

e)

Equidi

 

 

1015010

Muscolo

 

 

1015020

Grasso

 

 

1015030

Fegato

 

 

1015040

Rene

 

 

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1015990

Altri (2)

 

 

1016000

f)

Pollame

 

 

1016010

Muscolo

 

 

1016020

Grasso

 

 

1016030

Fegato

 

 

1016040

Rene

 

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1016990

Altri (2)

 

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

 

1017010

Muscolo

 

 

1017020

Grasso

 

 

1017030

Fegato

 

 

1017040

Rene

 

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1017990

Altri (2)

 

 

1020000

Latte

 

 

1020010

Bovini

 

 

1020020

Ovini

 

 

1020030

Caprini

 

 

1020040

Equidi

 

 

1020990

Altri (2)

 

 

1030000

Uova di volatili

 

 

1030010

Galline

 

 

1030020

Anatra

 

 

1030030

Oca

 

 

1030040

Quaglia

 

 

1030990

Altri (2)

 

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)

 

 

1050000

Anfibi e rettili

 

 

1060000

Animali invertebrati terrestri

 

 

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

 

 

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)

 

 

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

 

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 

 


(*1)  Limite di determinazione analitica

(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I.»


12.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/45


REGOLAMENTO (UE) 2018/1516 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2018

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di penoxsulam, triflumizolo e triflumuron in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze penoxsulam, triflumizolo e triflumuron sono stati fissati nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)

Per quanto riguarda il penoxsulam l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2), raccomandando di mantenere invariati gli LMR vigenti. Tali livelli dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 ai livelli vigenti.

(3)

Per quanto riguarda il triflumizolo, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3), e ha proposto di modificare la definizione di residuo, concludendo che per quanto concerne gli LMR per pomodori, melanzane, cetrioli, cetriolini e zucchine, alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda gli LMR per ciliege, uve da tavola e da vino, papaia e luppolo, l'Autorità ha concluso che non erano disponibili informazioni, oppure le informazioni disponibili erano insufficienti, e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione.

(4)

Per quanto riguarda il triflumuron, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per albicocche e prugne, alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(5)

Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe valere l'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(6)

La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda tali tre sostanze, i laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione.

(7)

Tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(8)

I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)

Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.

(11)

Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(12)

Le misure di cui presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima del 1o maggio 2019.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2017. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for penoxsulam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di penoxsulam vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005], EFSA Journal 2017;15(4):4753.

(3)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2017. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for triflumizole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il triflumizolo conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2017;15(3):4749.

(4)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2017. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for triflumuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il triflumuron conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2017;15(4):4769.


ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1)

nell'allegato II sono aggiunte le seguenti colonne relative a penoxsulam, triflumizolo e triflumuron:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1)

Penoxsulam

Triflumizolo: triflumizolo e il metabolita FM-6-1(N-(4-cloro-2-trifluorometilfenil)-n-propossiacetammidina), espressi in triflumizolo (F)

Triflumoron (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI; FRUTTA A GUSCIO

0,01 (*1)

0,02  (*1)

 

0110000

Agrumi

 

 

0,01  (*1)

0110010

Pompelmi

 

 

 

0110020

Arance dolci

 

 

 

0110030

Limoni

 

 

 

0110040

Limette/lime

 

 

 

0110050

Mandarini

 

 

 

0110990

Altri (2)

 

 

 

0120000

Frutta a guscio

 

 

0,01  (*1)

0120010

Mandorle dolci

 

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

 

 

0120050

Noci di cocco

 

 

 

0120060

Nocciole

 

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

 

 

0120090

Pinoli

 

 

 

0120100

Pistacchi

 

 

 

0120110

Noci comuni

 

 

 

0120990

Altri (2)

 

 

 

0130000

Pomacee

 

 

 

0130010

Mele

 

 

0,5 (+)

0130020

Pere

 

 

0,5 (+)

0130030

Cotogne

 

 

0,01  (*1)

0130040

Nespole

 

 

0,01  (*1)

0130050

Nespole del Giappone

 

 

0,01  (*1)

0130990

Altri (2)

 

 

0,01  (*1)

0140000

Drupacee

 

 

 

0140010

Albicocche

 

 

1 (+)

0140020

Ciliege (dolci)

 

 

0,01  (*1)

0140030

Pesche

 

 

0,4 (+)

0140040

Prugne

 

 

0,1 (+)

0140990

Altri (2)

 

 

0,01  (*1)

0150000

Bacche e piccola frutta

 

 

0,01  (*1)

0151000

a)

Uve

 

 

 

0151010

Uve da tavola

 

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

 

0152000

b)

Fragole

 

 

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

 

 

0153010

More di rovo

 

 

 

0153020

More selvatiche

 

 

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

 

 

0153990

Altri (2)

 

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

 

 

0154010

Mirtilli

 

 

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

 

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

 

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

 

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

 

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

 

 

0154070

Azzeruoli

 

 

 

0154080

Bacche di sambuco

 

 

 

0154990

Altri (2)

 

 

 

0160000

Frutta varia con

 

 

0,01  (*1)

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

 

 

0161010

Datteri

 

 

 

0161020

Fichi

 

 

 

0161030

Olive da tavola

 

 

 

0161040

Kumquat

 

 

 

0161050

Carambole

 

 

 

0161060

Cachi

 

 

 

0161070

Jambul/jambolan

 

 

 

0161990

Altri (2)

 

 

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

 

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

 

 

0162020

Litci

 

 

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

 

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

 

 

0162050

Melastelle/cainette

 

 

 

0162060

Cachi di Virginia

 

 

 

0162990

Altri (2)

 

 

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

 

0163010

Avocado

 

 

 

0163020

Banane

 

 

 

0163030

Manghi

 

 

 

0163040

Papaie

 

 

 

0163050

Melograni

 

 

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

 

 

0163070

Guaiave/guave

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

 

 

0163100

Durian

 

 

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

 

 

0163990

Altri (2)

 

 

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,01 (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0211000

a)

Patate

 

 

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

 

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

 

0212030

Ignami

 

 

 

0212040

Maranta/arrowroot

 

 

 

0212990

Altri (2)

 

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

 

 

 

0213010

Bietole

 

 

 

0213020

Carote

 

 

 

0213030

Sedano rapa

 

 

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

 

 

0213050

Topinambur

 

 

 

0213060

Pastinaca

 

 

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo

 

 

 

0213080

Ravanelli

 

 

 

0213090

Salsefrica

 

 

 

0213100

Rutabaga

 

 

 

0213110

Rape

 

 

 

0213990

Altri (2)

 

 

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,01 (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0220010

Aglio

 

 

 

0220020

Cipolle

 

 

 

0220030

Scalogni

 

 

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

 

 

0220990

Altri (2)

 

 

 

0230000

Ortaggi a frutto

0,01 (*1)

 

0,01  (*1)

0231000

a)

Solanacee e malvacee

 

 

 

0231010

Pomodori

 

1,5 (+)

 

0231020

Peperoni

 

0,02  (*1)

 

0231030

Melanzane

 

1,5 (+)

 

0231040

Gombi

 

0,02  (*1)

 

0231990

Altri (2)

 

0,02  (*1)

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

0,5

 

0232010

Cetrioli

 

(+)

 

0232020

Cetriolini

 

(+)

 

0232030

Zucchine

 

(+)

 

0232990

Altri (2)

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

0,02  (*1)

 

0233010

Meloni

 

 

 

0233020

Zucche

 

 

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

 

 

0233990

Altri (2)

 

 

 

0234000

d)

Mais dolce

 

0,02  (*1)

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

0,02  (*1)

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,01 (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

 

0241010

Cavoli broccoli

 

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

 

0241990

Altri (2)

 

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

 

0242020

Cavoli cappucci

 

 

 

0242990

Altri (2)

 

 

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

 

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

 

 

0243020

Cavoli ricci

 

 

 

0243990

Altri (2)

 

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

 

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

 

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

0,01 (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

 

 

0251020

Lattughe

 

 

 

0251030

Scarole/indivia a foglie larghe

 

 

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

 

 

0251050

Barbarea

 

 

 

0251060

Rucola

 

 

 

0251070

Senape juncea

 

 

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

 

 

0251990

Altri (2)

 

 

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,01 (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0252010

Spinaci

 

 

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

 

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

 

 

0252990

Altri (2)

 

 

 

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

0,01 (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01 (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01 (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0,02  (*1)

0,05  (*1)

0,02  (*1)

0256010

Cerfoglio

 

 

 

0256020

Erba cipollina

 

 

 

0256030

Foglie di sedano

 

 

 

0256040

Prezzemolo

 

 

 

0256050

Salvia

 

 

 

0256060

Rosmarino

 

 

 

0256070

Timo

 

 

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

 

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

 

 

0256100

Dragoncello

 

 

 

0256990

Altri (2)

 

 

 

0260000

Legumi

0,01 (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Fagioli (con baccello)

 

 

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

 

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

 

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

 

 

0260050

Lenticchie

 

 

 

0260990

Altri (2)

 

 

 

0270000

Ortaggi a stelo

0,01 (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Asparagi

 

 

 

0270020

Cardi

 

 

 

0270030

Sedani

 

 

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

 

 

0270050

Carciofi

 

 

 

0270060

Porri

 

 

 

0270070

Rabarbaro

 

 

 

0270080

Germogli di bambù

 

 

 

0270090

Cuori di palma

 

 

 

0270990

Altri (2)

 

 

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01 (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Funghi coltivati

 

 

 

0280020

Funghi selvatici

 

 

 

0280990

Muschi e licheni

 

 

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01 (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0300000

LEGUMI SECCHI

0,01 (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Fagioli

 

 

 

0300020

Lenticchie

 

 

 

0300030

Piselli

 

 

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

 

 

0300990

Altri (2)

 

 

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,01 (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0401000

Semi oleaginosi

 

 

 

0401010

Semi di lino

 

 

 

0401020

Semi di arachide

 

 

 

0401030

Semi di papavero

 

 

 

0401040

Semi di sesamo

 

 

 

0401050

Semi di girasole

 

 

 

0401060

Semi di colza

 

 

 

0401070

Semi di soia

 

 

 

0401080

Semi di senape

 

 

 

0401090

Semi di cotone

 

 

 

0401100

Semi di zucca

 

 

 

0401110

Semi di cartamo

 

 

 

0401120

Semi di borragine

 

 

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

 

 

0401140

Semi di canapa

 

 

 

0401150

Semi di ricino

 

 

 

0401990

Altri (2)

 

 

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

 

 

0402010

Olive da olio

 

 

 

0402020

Semi di palma

 

 

 

0402030

Frutti di palma

 

 

 

0402040

Capoc

 

 

 

0402990

Altri (2)

 

 

 

0500000

CEREALI

0,01 (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0500010

Orzo

 

 

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

 

 

0500030

Mais/granturco

 

 

 

0500040

Miglio

 

 

 

0500050

Avena

 

 

 

0500060

Riso

 

 

 

0500070

Segale

 

 

 

0500080

Sorgo

 

 

 

0500090

Frumento

 

 

 

0500990

Altri (2)

 

 

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

0,05  (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0610000

 

 

 

0620000

Chicchi di caffè

 

 

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

 

 

0631000

a)

Fiori

 

 

 

0631010

Camomilla

 

 

 

0631020

Ibisco/rosella

 

 

 

0631030

Rosa

 

 

 

0631040

Gelsomino

 

 

 

0631050

Tiglio

 

 

 

0631990

Altri (2)

 

 

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

 

 

0632010

Fragola

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

0632990

Altri (2)

 

 

 

0633000

c)

Radici

 

 

 

0633010

Valeriana

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Altri (2)

 

 

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

 

 

0640000

Semi di cacao

 

 

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

 

 

 

0700000

LUPPOLO

0,05  (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0800000

SPEZIE

 

 

 

0810000

Spezie da semi

0,05  (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anice verde

 

 

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

 

 

0810030

Sedano

 

 

 

0810040

Coriandolo

 

 

 

0810050

Cumino

 

 

 

0810060

Aneto

 

 

 

0810070

Finocchio

 

 

 

0810080

Fieno greco

 

 

 

0810090

Noce moscata

 

 

 

0810990

Altri (2)

 

 

 

0820000

Spezie da frutti

0,05  (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

 

 

0820070

Vaniglia

 

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

 

0820990

Altri (2)

 

 

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05  (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Cannella

 

 

 

0830990

Altri (2)

 

 

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

 

 

0840010

Liquirizia

0,05  (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Zenzero (10)

0,05  (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Curcuma

0,05  (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

 

 

 

0840990

Altri (2)

0,05  (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Spezie da boccioli

0,05  (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

 

0850020

Capperi

 

 

 

0850990

Altri (2)

 

 

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05  (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Zafferano

 

 

 

0860990

Altri (2)

 

 

 

0870000

Spezie da arilli

0,05  (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Macis

 

 

 

0870990

Altri (2)

 

 

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01 (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

 

 

0900020

Canne da zucchero

 

 

 

0900030

Radici di cicoria

 

 

 

0900990

Altri (2)

 

 

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

 

 

1010000

Prodotti ottenuti da

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1011000

a)

Suini

 

 

 

1011010

Muscolo

 

 

 

1011020

Grasso

 

 

 

1011030

Fegato

 

 

 

1011040

Rene

 

 

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

 

1011990

Altri (2)

 

 

 

1012000

b)

Bovini

 

 

 

1012010

Muscolo

 

 

 

1012020

Grasso

 

 

 

1012030

Fegato

 

 

 

1012040

Rene

 

 

 

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

 

1012990

Altri (2)

 

 

 

1013000

c)

Ovini

 

 

 

1013010

Muscolo

 

 

 

1013020

Grasso

 

 

 

1013030

Fegato

 

 

 

1013040

Rene

 

 

 

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

 

1013990

Altri (2)

 

 

 

1014000

d)

Caprini

 

 

 

1014010

Muscolo

 

 

 

1014020

Grasso

 

 

 

1014030

Fegato

 

 

 

1014040

Rene

 

 

 

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

 

1014990

Altri (2)

 

 

 

1015000

e)

Equidi

 

 

 

1015010

Muscolo

 

 

 

1015020

Grasso

 

 

 

1015030

Fegato

 

 

 

1015040

Rene

 

 

 

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

 

1015990

Altri (2)

 

 

 

1016000

f)

Pollame

 

 

 

1016010

Muscolo

 

 

 

1016020

Grasso

 

 

 

1016030

Fegato

 

 

 

1016040

Rene

 

 

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

 

1016990

Altri (2)

 

 

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

 

 

1017010

Muscolo

 

 

 

1017020

Grasso

 

 

 

1017030

Fegato

 

 

 

1017040

Rene

 

 

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

 

1017990

Altri (2)

 

 

 

1020000

Latte

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1020010

Bovini

 

 

 

1020020

Ovini

 

 

 

1020030

Caprini

 

 

 

1020040

Equidi

 

 

 

1020990

Altri (2)

 

 

 

1030000

Uova di volatili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1030010

Galline

 

 

 

1030020

Anatra

 

 

 

1030030

Oca

 

 

 

1030040

Quaglia

 

 

 

1030990

Altri (2)

 

 

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Anfibi e rettili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)

 

 

 

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

 

 

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 

 

 

(**)

Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(F)

=

Liposolubile

Triflumizolo: triflumizolo e il metabolita FM-6-1(N-(4-cloro-2-trifluorometilfenil)-n-propossiacetammidina), espressi in triflumizolo (F)

(R)

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numero di codice:

triflumizolo — codice 100000 eccetto 1040000 : triflumizolo

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 12 ottobre 2020, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0231010

Pomodori

0231030

Melanzane

0232010

Cetrioli

0232020

Cetriolini

0232030

Zucchine

Triflumoron (F)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative all'entità dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 12 ottobre 2020, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0130010

Mele

0130020

Pere

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e all'entità dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 12 ottobre 2020, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0140010

Albicocche

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative all'entità dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 12 ottobre 2020, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0140030

Pesche

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e all'entità dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 12 ottobre 2020, oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0140040

Prugne»

2)

nell'allegato III, parte B, sono soppresse le colonne relative a penoxsulam, triflumizolo e triflumuron.


(*1)  Limite di determinazione analitica

(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I.


12.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/58


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1517 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2018

recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto il regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio, del 16 aprile 2018, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili (1), in particolare l'articolo 1, paragrafi 1 e 2 e l'articolo 2, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1)

La sospensione dei dazi doganali di cui al regolamento (UE) 2018/581 si applica solo ad alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e parti degli stessi. La Commissione è tenuta a stabilire un elenco di tali merci facendo riferimento ai relativi codici della nomenclatura combinata.

(2)

Affinché le merci possano beneficiare della sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune, di cui al regolamento (UE) 2018/581, è necessario presentare alle autorità doganali un certificato di omologazione del tipo quale il certificato di riammissione in servizio (modulo 1) dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) o un certificato equivalente. L'AESA ha concluso accordi bilaterali per la sicurezza aerea o accordi tecnici di lavoro con alcuni paesi terzi che rilasciano tali tipi di certificati. È pertanto opportuno considerare i certificati rilasciati da tali paesi equivalenti al modulo 1 dell'AESA.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del presente regolamento contiene l'elenco delle voci, delle sottovoci e dei codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), relativamente alle merci che possono beneficiare della sospensione dei dazi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/581.

Articolo 2

L'allegato II del presente regolamento contiene l'elenco dei certificati da considerare equivalenti al modulo 1 dell'AESA di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/581.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 98 del 18.4.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO I

Elenco di voci, sottovoci e codici NC della nomenclatura combinata  (1) di cui all'articolo 1

Capitolo:

Elenco di voci e sottovoci della nomenclatura combinata

Voci SA

Sottovoci SA

Codici NC

27

 

2712 10

2710 19 81 , 2710 19 83 , 2710 19 87 ,

28

 

2804 40 , 2811 21 , 2818 20

 

29

2919 , 2933

2922 19

2916 39 90

32

da 3203 a 3214

 

 

34

3402

3403 19 , 3403 99

 

35

3506

 

 

36

3601 , 3603 e 3604

 

 

38

da 3809 a 3815 , 3819 , 3820 , 3824

 

 

39

3903 , 3904 , 3905 , 3906 , 3908 , 3909 , 3910 , 3911 , 3915 , 3916 , 3917 , da 3918 a 3926

3901 20 , 3902 10 , 3902 30 , 3907 30 , 3907 40 , 3907 91 ,

 

40

da 4007 a 4013 , 4016

 

 

42

4205

 

 

45

4504

 

 

52

5204 , 5205 , 5209 , 5211 , 5212

 

 

53

5310

5309 29

 

54

Tutte le voci

 

 

55

Tutte le voci

 

 

56

Tutte le voci

 

 

57

Tutte le voci

 

 

58

Tutte le voci

 

 

59

Tutte le voci

 

 

60

6006

 

 

63

6303 , 6305

6304 92 , 6304 93 , 6304 99 , 6306 12 , 6307 20 , 6307 90

 

65

 

6506 10

 

68

6812 , 6813

 

 

69

6903 , 6909

 

 

70

7007 , 7008 , 7009 , 7011 , 7014 , 7019 e 7020

7002 39 , 7015 90

 

73

7303 , 7307 , 7309 , 7310 , 7311 , 7315 , 7318 , 7320 , da 7322 a 7326

 

 

74

da 7407 a 7413 , 7415 , 7418 , 7419

 

 

75

7505 , 7506 , 7507

 

 

76

7601 , da 7603 a 7614 , 7616

7615 20

 

78

 

7804 11 , 7804 19 , 7806 00

 

79

7901 , 7905 , 7907

 

 

81

Tutte le voci

 

 

82

da 8203 a 8207 , 8210 , 8211

 

 

83

8301 , 8302 , 8303 , da 8307 a 8311

 

 

84

8405 , 8407 , 8409 , da 8411 a 8414 , 8418 , 8419 , da 8421 a 8424 , 8431 , 8443 , 8467 , 8479 , da 8481 a 8484 e 8487

8406 90 , 8408 90 , 8410 90 , da 8415 81 a 8415 90 , 8427 90 , 8455 30 , 8455 90

 

85

da 8501 a 8508 , 8511 , 8512 , 8513 , 8516 , 8518 , 8519 , 8521 , 8522 , da 8525 a 8531 , da 8535 a 8540 , 8543 , 8544 , 8545 , 8546 , 8547

8548 90

 

87

 

8716 80

 

88

8803 , 8804 , 8805

 

 

89

8907

8906 90 ,

 

90

9002 , 9005 , 9006 , 9007 , 9013 , 9014 , 9015 , 9017 , 9020 , 9025 , da 9027 a 9033

9001 10 , 9001 20 , 9001 90 , 9010 60 , 9022 90

 

91

9104 , 9106 , 9107 , 9109 , 9114

9110 12 , 9110 90

 

92

 

9208 90

 

94

9403 , 9404 , 9405

 

9401 90 10

96

9606 , 9607

9603 50 , 9603 90 , 9617 00

 


(1)  Come fissata nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).


ALLEGATO II

Elenco di certificati equivalenti di cui all'articolo 2

Autorità aeronautica

Certificato di riammissione in servizio

Joint Aviation Authorities (Europe) (Autorità aeronautiche comuni (Europa)]

AW FORM 1 (Modulo AW 1)

Federal Aviation Administration (USA) (Amministrazione federale dell'aviazione (USA)

FAA Form 8130-3 (Modulo FAA 8130-3)

Transport Canada Civil Aviation (Transport Canada - Aviazione civile)

TCCA FORM ONE (MODULO UNO TCCA)

TCCA 24-0078

National Civil Aviation Agency (Brazil) (Agenzia nazionale dell'aviazione civile (Brasile)]

Form F-100-01 (SEGVOO 003) (Modulo F-100-01 (SEGVOO 003)

Directorate General of Civil Aviation (Turkey) (direzione generale dell'aviazione civile (Turchia)

SHGM FORM 1 (MODULO 1 SHGM)

Civil Aviation Safety Authority (Australia) (Autorità per la sicurezza dell'aviazione civile (Australia)]

CASA FORM 1 (MODULO CASA 1)

Civil Aviation Authority of Singapore (Autorità dell'aviazione civile di Singapore)

CAAS (AW)95

CAAS (AW)96

Japan Civil Aviation Bureau (Ufficio giapponese dell'aviazione civile)

Form 18 (Modulo 18)

Civil Aviation Administration of China (Amministrazione dell'aviazione civile della Cina)

CAAC Form AAC-038 (Modulo AAC-038 CAAC)

Civil Aviation Department (Hong Kong) (Dipartimento dell'aviazione civile di Hong Kong)

CAD FORM ONE (MODULO UNO CAD)

Civil Aviation Authority of Vietnam (Autorità dell'aviazione civile del Vietnam)

CAAV FORM ONE (MODULO UNO CAAV)

Directorate General of Civil Aviation (Indonesia) (direzione generale dell'aviazione civile (Indonesia)]

DAAO Form 21-18 (Modulo 21-18 DAAO)

Civil Aviation Authority of the Philippines (Autorità dell'aviazione civile delle Filippine)

CAAP FORM 1 (MODULO CAAP 1)

General Authority of Civil Aviation (Saudi Arabia) (Autorità generale dell'aviazione civile (Arabia Saudita)]

GACA SS&AT _F8130-3

General Civil Aviation Authority (United Arab Emirates) (Autorità generale dell'aviazione civile (Emirati arabi uniti)]

AW FORM 1 (Modulo AW 1)

Civil Aviation Authority of New Zelanda (Autorità dell'aviazione civile della Nuova Zelanda)

Statement of compliance with airworthiness requirements (Dichiarazione di conformità ai requisiti di aeronavigabilità)

CAA FORM 8110-3 (MODULO CAA 8110-3)

Federal Air Transport Agency of the Russian Federation (Agenzia federale dei trasporti aerei della Federazione russa)

AIRWORTHINESS APPROVAL TAG (ETICHETTA DI APPROVAZIONE ALL'AERONAVIGABILITÀ)

Form C-5 (Modulo C-5)

Moroccan Civil Aviation Authority (Autorità dell'aviazione civile del Marocco)

MCAA Form (Modulo MCAA)


DECISIONI

12.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/63


DECISIONE (UE) 2018/1518 DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2018

che modifica la decisione 1999/70/CE, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni del Banco de España

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea del 6 settembre 2018 al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni del Banco de España (BCE/2018/22) (1),

considerando quanto segue:

(1)

La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE e accettati dal Consiglio dell'Unione europea.

(2)

Il mandato dell'attuale revisore esterno del Banco de España è giunto a scadenza con l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2017. Risulta pertanto necessario nominare un revisore esterno a partire dall'esercizio finanziario 2018.

(3)

Il Banco de España ha selezionato l'associazione temporanea di imprese Mazars Auditores, S.L.P. - Mazars, SA quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2020, con la possibilità di prorogare il mandato agli esercizi finanziari 2021 e 2022.

(4)

Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che l'associazione temporanea di imprese Mazars Auditores, S.L.P. - Mazars, SA sia nominata revisore esterno del Banco de España per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2020, con la possibilità di prorogare il mandato agli esercizi finanziari 2021 e 2022.

(5)

In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE, è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L'associazione temporanea di imprese Mazars Auditores, S.L.P. - Mazars SA è accettata quale revisore esterno del Banco de España per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2020.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La BCE è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. KÖSTINGER


(1)   GU C 325 del 14.9.2018, pag. 1.

(2)  Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).


12.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/65


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1519 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2018

che modifica la decisione di esecuzione 2014/150/UE relativa all'organizzazione di una sperimentazione temporanea che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di popolazioni delle specie vegetali frumento, orzo, avena e granturco a norma della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2018) 5470]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), in particolare l'articolo 13 bis,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/150/UE della Commissione (2) prevede l'organizzazione, fino al 31 dicembre 2018, di una sperimentazione temporanea alla quale possono partecipare tutti gli Stati membri, allo scopo di valutare se la produzione, a fini di commercializzazione, e la commercializzazione, a determinate condizioni, delle sementi di popolazioni ai sensi dell'articolo 2 di detta decisione, appartenenti alle specie Avena spp., Hordeum spp., Triticum spp. e Zea mays L., possano costituire un'alternativa migliore all'esclusione della commercializzazione delle sementi non conformi alle prescrizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere E, F e G, della direttiva 66/402/CEE relativa alle caratteristiche varietali delle sementi di determinate specie, e alle prescrizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva concernente la commercializzazione con la certificazione ufficiale come «sementi certificate», «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione».

(2)

La valutazione non è stata ancora completata dato che è necessario raccogliere ulteriori informazioni su vari aspetti della sperimentazione per un periodo di tempo più lungo. È pertanto opportuno prorogare la durata della sperimentazione temporanea.

(3)

Finora hanno partecipato a tale sperimentazione temporanea sei Stati membri. In vista della proroga della durata della sperimentazione, è opportuno consentire la partecipazione di nuovi Stati membri entro il 31 dicembre 2019.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2014/150/UE è così modificata:

a)

all'articolo 3, paragrafo 1, la data «gennaio 2017» è sostituita da «31 dicembre 2019»;

b)

all'articolo 19, la data «31 dicembre 2018» è sostituita da «28 febbraio 2021».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/150/UE della Commissione, del 18 marzo 2014, relativa all'organizzazione di una sperimentazione temporanea che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di popolazioni delle specie vegetali frumento, orzo, avena e granturco a norma della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (GU L 82 del 20.3.2014, pag. 29).


12.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/67


DECISIONE (UE) 2018/1520 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2018

che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1), in particolare l'articolo 281, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) specifica le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e alla presentazione e alla revisione dei conti. Il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (3) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(2)

Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ha sostituito il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Al fine di ridurre la complessità delle regole finanziarie applicabili al bilancio e includere quelle pertinenti in un unico regolamento, le norme principali del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 sono state inserite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

(3)

Conformemente all'articolo 279, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 devono continuare ad applicarsi agli impegni giuridici assunti prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Conformemente all'articolo 281, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, taluni articoli del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 devono continuare ad applicarsi fino al 31 dicembre 2018 con riguardo all'esecuzione degli stanziamenti amministrativi delle istituzioni dell'Unione.

(4)

Conformemente all'articolo 281, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 deve essere abrogato con effetto dalla data dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatti salvi l'articolo 279, paragrafo 3, e l'articolo 281, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 è abrogato con effetto dal 2 agosto 2018.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).


ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012

Articoli del nuovo regolamento finanziario (RF)

Soppresso

Norme interne della Commissione

Orientamenti

Articolo 1

Soppresso

Articolo 2

Orientamenti

Articolo 3

Articolo 7, paragrafo 2, RF

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1, RF

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 2, RF

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma

Articolo 13, paragrafo 3, RF

Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 12, paragrafo 3, RF

Articolo 4, paragrafo 4

Soppresso

Articolo 4, paragrafo 5

Orientamenti

Articolo 5, paragrafi da 1 a 4

Articolo 19 RF

Articolo 5, paragrafo 5

Orientamenti

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 2, RF

Articolo 6, paragrafi da 2 a 4

Orientamenti

Articolo 7

Articolo 22 RF

Articolo 8

Articolo 23 RF

Articolo 9, paragrafi 1 e 2, e paragrafo 4, primo comma

Articolo 24 RF

Articolo 9, paragrafo 3, e paragrafo 4, secondo comma

Soppresso

Articolo 10

Articolo 21, paragrafo 2, lettera c), RF

Articolo 11

Soppresso

Articolo 12

Orientamenti

Articolo 13

Articolo 28, paragrafo 2, terzo comma, RF

Articolo 14

Articolo 28, paragrafo 2, RF

Articolo 15

Articolo 30, paragrafo 1, RF

Articolo 16

Articolo 28, paragrafo 2, quinto comma, RF

Articolo 17

Articolo 32, paragrafo 2, terzo comma, RF

Articolo 18

Articolo 34 RF

Articolo 19

Articolo 35, paragrafo 1, terzo e quarto comma, RF

Articolo 20

Articolo 37, paragrafo 2, terzo comma, RF

Articolo 21

Articolo 38 RF

Articolo 22, primo, terzo e quarto comma

Soppresso

Articolo 22, secondo comma

Articolo 38, paragrafo 5, secondo comma, RF

Articolo 23

Articolo 41, paragrafo 2, RF

Articolo 24

Articolo 44, paragrafo 4, RF

Articolo 25

Articolo 47, paragrafo 2, terzo comma, RF

Articolo 26

Soppresso

Articolo 27

Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), punto vi), RF

Articolo 28

Articolo 52, paragrafo 1, lettera c), punto iii), RF

Articolo 29

Articolo 57 RF

Articolo 30

Articolo 58, paragrafo 5, quarto comma, RF

Articolo 31, paragrafi 1 e 2

Articolo 58, paragrafo 2, lettera d), RF

Articolo 31, paragrafo 3

Soppresso

Articolo 32

Soppresso

Articolo 33

Soppresso

Articolo 34

Soppresso

Articolo 35

Norme interne della Commissione

Articolo 36

Soppresso

Articolo 37, primo comma

Articolo 63, paragrafo 10, RF

Articolo 37, secondo comma

Considerando 22 RF

Articolo 38

Norme interne della Commissione

Articolo 39

Articoli 126 e 154 del FR

Articolo 40

Soppresso

Articolo 41

Articolo 155, paragrafo 1, terzo e sesto comma, RF

Articolo 42, paragrafo 1

Articolo 155, paragrafo 4, RF

Articolo 42, paragrafo 2, primo comma

Articolo 155, paragrafo 5, RF

Articolo 42, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 2, punto 44, RF

Articolo 43

Articolo 156 RF

Articolo 44, paragrafo 1

Soppresso

Articolo 44, paragrafo 2

Articolo 154, paragrafo 1, terzo comma, RF

Articolo 45, paragrafo 1

Articolo 72, paragrafo 2, RF

Articolo 45, paragrafo 2

Soppresso

Articolo 46, primo comma

Soppresso

Articolo 46, secondo comma

Articolo 76, paragrafo 1, primo comma, terza frase

Articolo 47, primo comma

Soppresso

Articolo 47, secondo comma

Articolo 76, paragrafo 1, primo comma, seconda frase

Articolo 48, primo comma, prima frase

Articolo 75, primo comma, prima frase

Articolo 48, primo comma, lettere da a) a c), e lettera e)

Norme interne della Commissione

Articolo 48, primo comma, lettera d)

Articolo 75, primo comma, seconda frase

Articolo 48, secondo comma

Articolo 75, secondo comma

Articolo 48, terzo comma

Articolo 75, terzo comma

Articolo 49, paragrafo 1

Norme interne della Commissione

Articolo 49, paragrafo 2

Norme interne della Commissione

Articolo 49, paragrafo 3, primo, terzo e quarto comma

Norme interne della Commissione

Articolo 49, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 74, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 49, paragrafo 4, primo, terzo e quarto comma

Norme interne della Commissione

Articolo 49, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 74, paragrafo 6, RF

Articolo 49, paragrafo 4, quinto comma

Articolo 74, paragrafo 5, RF

Articolo 50, paragrafi da 1 a 3

Soppresso

Articolo 50, paragrafo 4

Articolo 74, paragrafo 7, RF

Articolo 51

Articolo 74, paragrafo 8, RF

Articolo 52

Articolo 82, paragrafo 4, primo e secondo comma, RF

Articolo 53

Articolo 74, paragrafo 10, RF

Articolo 54

Articolo 78 RF

Articolo 55, paragrafo 1

Articolo 78, paragrafo 3, RF

Articolo 55, paragrafo 2

Articolo 78, paragrafo 4, RF

Articolo 55, paragrafo 3

Articolo 73, paragrafo 6, RF

Articolo 56

Articolo 82, paragrafo 5, RF

Articolo 57, paragrafo 1

Articolo 86, paragrafo 2, RF

Articolo 57, paragrafo 2

Norme interne della Commissione

Articolo 57, paragrafo 3

Soppresso

Articolo 58, paragrafi 1 e 2

Articolo 85, paragrafo 1, RF

Articolo 58, paragrafi 3 e 6

Soppresso

Articolo 58, paragrafi 4 e 5

Soppresso

Articolo 59, primo comma

Articolo 85, paragrafo 2, RF

Articolo 59, secondo comma

Norme interne della Commissione

Articolo 60, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 86, paragrafo 2, RF

Articolo 60, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2

Norme interne della Commissione

Articolo 61

Soppresso

Articolo 62

Articolo 86, paragrafo 3, RF

Articolo 63, paragrafo 1

Articolo 86, paragrafo 3, secondo e terzo comma, RF

Articolo 63, paragrafo 2, primo comma

Articolo 86, paragrafo 3, secondo comma, RF

Articolo 63, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 86, paragrafo 3, quarto comma, RF

Articolo 63, paragrafo 2, terzo comma

Soppresso

Articolo 64

Articolo 82, paragrafo 10, RF

Articolo 65

Orientamenti

Articolo 66, paragrafo 1

Articolo 88, paragrafo 1, primo comma

Articolo 66, paragrafo 2

Norme interne della Commissione

Articolo 66, paragrafo 3

Articolo 89, paragrafi 1 e 2, RF

Articolo 66, paragrafo 4

Articolo 88, paragrafo 2, RF

Articolo 67, paragrafo 1, lettere da a) a e), e lettere g) e h)

Orientamenti

Articolo 67, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 89, paragrafo 5, secondo comma, RF

Articolo 67, paragrafo 2, primo comma

Articolo 89, paragrafo 2, primo comma, RF

Articolo 67, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 88, paragrafo 1, terzo comma, RF

Articolo 67, paragrafo 3

Norme interne della Commissione

Articolo 67, paragrafo 4

Articolo 86, paragrafo 3, RF

Articolo 67, paragrafo 5

Articolo 89, paragrafo 5, primo comma, RF

Articolo 68

Articolo 89, paragrafo 1, secondo comma, RF

Articolo 69, paragrafo 1, primo comma

Articolo 89, paragrafo 3, RF

Articolo 69, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Orientamenti

Articolo 69, paragrafo 2

Orientamenti

Articolo 70

Articolo 89, paragrafi 5 e 6, RF

Articolo 71

Norme interne della Commissione

Articolo 72, primo comma, prima frase

Orientamenti

Articolo 72, primo comma, seconda frase

Articolo 150, paragrafo 3, primo comma, seconda frase, RF

Articolo 72, secondo comma

Orientamenti

Articolo 73

Norme interne della Commissione

Articolo 74

Articolo 74, paragrafo 8, secondo comma, prima frase, RF

Articolo 75

Articolo 93, paragrafo 1, primo comma, RF

Articolo 76

Articolo 93 RF

Articolo 77

Articolo 92, paragrafo 3, RF

Articolo 78

Articolo 96, paragrafo 2, RF

Articolo 79

Norme interne della Commissione

Articolo 80

Articolo 98 RF

Articolo 81

Articolo 98, paragrafo 3, RF

Articolo 82

Norme interne della Commissione

Articolo 83

Articolo 99 RF

Articolo 84, paragrafi 1 e 2

Norme interne della Commissione

Articolo 84, paragrafi 3 e 4

Soppresso

Articolo 85

Articolo 100, paragrafo 2, RF

Articolo 86, paragrafi 1 e 2

Norme interne della Commissione

Articolo 86, paragrafo 3

Articolo 101, paragrafo 1, secondo comma, RF

Articolo 87

Articolo 102 RF

Articolo 88

Articolo 103 RF

Articolo 89

Articolo 104 RF

Articolo 90

Articolo 108 RF

Articolo 91, paragrafi 1 e 2

Articolo 101 RF

Articolo 91, paragrafi 3 e 4

Norme interne della Commissione

Articolo 91, paragrafo 5

Articolo 104, paragrafo 5, RF

Articolo 92

Articolo 101, paragrafo 6, secondo e terzo comma, RF

Articolo 93

Articolo 105 RF

Articolo 94, paragrafo 1

Soppresso

Articolo 94, paragrafo 2

Articolo 110, paragrafo 3, RF

Articolo 94, paragrafo 3

Soppresso

Articolo 94, paragrafo 4

Articolo 110, paragrafo 5, RF

Articolo 95

Articolo 112 RF

Articolo 96

Articolo 112 RF

Articolo 97

Norme interne della Commissione

Articolo 98

Norme interne della Commissione

Articolo 99

Norme interne della Commissione

Articolo 100

Norme interne della Commissione

Articolo 101

Articolo 111, paragrafo 3, RF

Articolo 102, primo comma

Norme interne della Commissione

Articolo 102, secondo e terzo comma

Articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), RF

Articolo 103, primo comma

Norme interne della Commissione

Articolo 103, secondo comma

Articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera c)

Articolo 104

Norme interne della Commissione

Articolo 105

Norme interne della Commissione

Articolo 106

Norme interne della Commissione

Articolo 107

Norme interne della Commissione

Articolo 108

Norme interne della Commissione

Articolo 109

Articolo 115, paragrafo 2, RF

Articolo 110, paragrafi da 1 a 3

Norme interne della Commissione

Articolo 110, paragrafo 4

Soppresso

Articolo 111

Articolo 116 RF

Articolo 112

Articolo 146, paragrafo 1, RF

Articolo 113

Soppresso

Articolo 114

Articolo 117 RF

Articolo 115

Articolo 118, paragrafo 10, RF

Articolo 116

Articolo 119 RF

Articolo 117

Articolo 118 RF

Articolo 118

Articolo 120, paragrafi 1 e 2, RF

Articolo 119

Articolo 121 RF

Articolo 120

Articolo 122 RF

Articolo 121, paragrafo 1

Articolo 2, punto 10, RF

Articolo 121, paragrafo 2

Articolo 2, punto 63, RF

Articolo 121, paragrafo 3

Articolo 2, punti 70 e 71, RF

Articolo 121, paragrafo 4

Articolo 2, punto 58, RF

Articolo 121, paragrafo 5

Articolo 162, paragrafo 2, RF

Articolo 121, paragrafo 6

Articolo 162, paragrafo 4, RF

Articolo 121, paragrafo 7

Allegato I, punto 18.9, RF

Articolo 121, paragrafi da 8 a 10

Articolo 148 RF

Articolo 122

Allegato I, punto 1, RF

Articolo 123, paragrafi 1 e 2

Allegato I, punto 2, RF

Articolo 123, paragrafo 3

Soppresso

Articolo 123, paragrafi da 4 a 7

Allegato I, punto 2, RF

Articolo 124

Allegato I, punto 3, RF

Articolo 125

Allegato I, punto 4, RF

Articolo 126

Allegato I, punto 5, RF

Articolo 128

Allegato I, punto 6, RF

Articolo 129

Allegato I, punto 7, RF

Articolo 130

Allegato I, punto 8, RF

Articolo 131

Allegato I, punto 9, RF

Articolo 132

Allegato I, punto 10, RF

Articolo 133

Soppresso

Articolo 134

Allegato I, punto 11, RF

Articolo 135

Allegato I, punto 12, RF

Articolo 136

Allegato I, punto 13, RF

Articolo 136 bis

Allegato I, punto 14, RF

Articolo 137

Allegato I, punto 14, RF

Articolo 137 bis

Allegato I, punto 15, RF

Articolo 138

Allegato I, punto 16, RF

Articolo 139

Allegato I, punto 17, RF

Articolo 141, paragrafo 1

Articolo 137 e allegato I, punto 18.1, RF

Articolo 141, paragrafo 2

Soppresso

Articolo 141, paragrafo 3

Articolo 137, paragrafo 3, RF

Articolo 141, paragrafo 4

Articolo 137, paragrafo 4, RF

Articolo 142

Articolo 141, paragrafo 1, secondo comma, RF

Articolo 143, primo comma

Orientamenti

Articolo 143, dal secondo al quinto comma

Articolo 144 RF

Articolo 144, paragrafo 1

Articolo 143, paragrafo 3, RF

Articolo 144, paragrafo 2

Articolo 143, paragrafo 2, RF

Articolo 144, paragrafi 3 e 4

Orientamenti

Articolo 144, paragrafo 5

Articolo 143, paragrafo 4, RF

Articolo 146

Allegato I, punto 18, RF

Articolo 147

Allegato I, punto 19, RF

Articolo 148

Allegato I, punto 20, RF

Articolo 149

Allegato I, punto 21, RF

Articolo 150

Allegato I, punto 22, RF

Articolo 151

Allegato I, punto 23, RF

Articolo 152, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 168, paragrafo 1, RF

Articolo 152, paragrafo 1, terzo comma

Allegato I, punto 24, RF

Articolo 152, paragrafi da 2 a 7

Allegato I, punto 24, RF

Articolo 153

Allegato I, punto 25, RF

Articolo 154

Allegato I, punto 26, RF

Articolo 155

Articolo 149 RF

Articolo 155 bis

Allegato I, punto 27, RF

Articolo 156

Articolo 168, paragrafo 2, RF

Articolo 157

Allegato I, punto 28, RF

Articolo 158, paragrafo 1, primo comma

Articolo 150 e articolo 168, paragrafo 5, RF

Articolo 158, paragrafo 1, secondo comma

Allegato I, punto 29.1, RF

Articolo 158, paragrafo 2

Articolo 150 RF

Articolo 158, paragrafo 3

Allegato I, punto 29.2, RF

Articolo 158, paragrafo 4

Allegato I, punto 29.3, RF

Articolo 159

Allegato I, punto 30, RF

Articolo 160

Articolo 169 RF

Articolo 161

Allegato I, punto 31, RF

Articolo 163

Articolo 152 RF

Articolo 164

Articolo 153 RF

Articolo 165, paragrafo 1

Articolo 152, paragrafo 1, lettera a), RF

Articolo 165, paragrafi 2 e 3

Articolo 173, paragrafo 1, RF

Articolo 165 bis, paragrafo 1, primo comma

Articolo 152, paragrafo 1, lettera c), RF

Articolo 165 bis, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 173, paragrafo 2, terzo comma, RF

Articolo 165 bis, paragrafo 2

Articolo 173, paragrafo 2, primo e secondo comma, RF

Articolo 165 bis, paragrafo 3

Articolo 173, paragrafo 3, RF

Articolo 165 bis, paragrafo 4

Articolo 173, paragrafo 4, RF

Articolo 166

Articolo 131, paragrafo 3, secondo comma, RF

Articolo 166 bis

Allegato I, punto 32, RF

Articolo 167

Articolo 174, paragrafo 2, RF

Articolo 168

Allegato I, punto 33, RF

Articolo 169

Allegato I, punto 34, RF

Articolo 171

Allegato I, punto 35, RF

Articolo 172

Orientamenti

Articolo 173

Articolo 2, punto 63, e articolo 239, RF

Articolo 174, paragrafo 1

Articolo 201, paragrafo 1, RF

Articolo 174, paragrafo 2

Soppresso

Articolo 175

Articolo 240 RF

Articolo 176

Orientamenti

Articolo 177

Soppresso

Articolo 178

Articolo 130 RF

Articolo 179

Articolo 148 RF

Articolo 180, paragrafo 1

Articolo 201, paragrafo 2, RF

Articolo 180, paragrafo 2

Articolo 131, paragrafo 3, RF

Articolo 180, paragrafo 3

Articolo 130, paragrafo 4, lettera b), RF

Articolo 180, paragrafo 4

Articolo 201, paragrafo 4, RF

Articolo 180, paragrafo 5

Articolo 279, paragrafo 1, RF

Articolo 181

Articolo 125, paragrafo 1, RF

Articolo 182, paragrafo 1, primo comma

Articolo 181, paragrafo 5, e articolo 184, RF

Articolo 182, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2

Soppresso

Articolo 182, paragrafo 3

Articolo 183, paragrafo 4, RF

Articolo 182, paragrafo 4

Soppresso

Articolo 183

Articolo 190 RF

Articolo 184

Articolo 192 RF

Articolo 185

Articolo 2, paragrafo 41, RF

Articolo 186

Articolo 2, paragrafo 65, RF

Articolo 187

Articolo 184, paragrafo 4, lettera c), RF

Articolo 188

Articolo 110 RF

Articolo 189

Articolo 194 RF

Articolo 190, paragrafo 1

Articolo 195 RF

Articolo 190, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 21, RF

Articolo 191

Articolo 189 RF

Articolo 192

Soppresso

Articolo 193

Articolo 191, paragrafo 1, terzo comma, RF

Articolo 194

Articolo 193, paragrafo 2, terzo comma, RF

Articolo 195

Articolo 149 RF

Articolo 196, paragrafo 1, primo comma

Soppresso

Articolo 196, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 196, paragrafo 1, lettera c), RF

Articolo 196, paragrafi da 2 a 4

Articolo 196, paragrafo 1, lettere da d) a f), RF

Articolo 197

Soppresso

Articolo 198

Articolo 197, paragrafo 2, lettera c), RF

Articolo 199

Orientamenti

Articolo 201, paragrafo 1

Articolo 194, paragrafo 1, lettera b), RF

Articolo 201, paragrafo 2

Articolo 197, paragrafi 1 e 3, RF

Articolo 202

Articolo 198 RF

Articolo 203, paragrafo 1

Articolo 194, paragrafo 1, lettera b), RF

Articolo 203, paragrafo 2, primo comma, prima frase

Articolo 199, lettera b), RF

Articolo 203, paragrafo 2, primo comma, seconda frase

Orientamenti

Articolo 203, paragrafo 2, secondo comma

Orientamenti

Articolo 203, paragrafo 3

Orientamenti

Articolo 204, paragrafo 1

Articolo 150 RF

Articolo 204, paragrafo 2, primo comma

Articolo 200, paragrafo 2, RF

Articolo 204, paragrafo 2, dal secondo al sesto comma

Orientamenti

Articolo 204, paragrafo 3

Articolo 200, paragrafo 3, RF

Articolo 204, paragrafo 4

Articolo 200, paragrafo 4, RF

Articolo 204, paragrafo 5

Articolo 200, paragrafi 5 e 6, RF

Articolo 204, paragrafo 6

Articolo 200, paragrafo 8, RF

Articolo 205

Articolo 200, paragrafo 7, RF

Articolo 206, paragrafo 1

Articolo 153 RF

Articolo 206, paragrafo 2

Orientamenti

Articolo 206, paragrafo 3

Articolo 152 RF

Articolo 206, paragrafo 4

Articolo 153, paragrafo 2, RF

Articolo 207, paragrafo 1

Articolo 203, paragrafo 2, RF

Articolo 207, paragrafo 2

Articolo 203, paragrafo 3, RF

Articolo 207, paragrafo 3, primo comma

Articolo 203, paragrafo 4, RF

Articolo 207, paragrafo 3, dal secondo al sesto comma

Orientamenti

Articolo 207, paragrafo 4

Articolo 203, paragrafo 5, RF

Articolo 208

Articolo 131 RF

Articolo 209

Articolo 205 RF

Articolo 210

Articolo 204, secondo comma, RF

Articolo 211

Articolo 110 RF

Articolo 212, paragrafo 1

Articolo 207, paragrafo 1, RF

Articolo 212, paragrafo 2

Articolo 149, paragrafo 1, RF

Articolo 212, paragrafo 3

Articolo 207, paragrafo 2, RF

Articolo 212, paragrafo 4

Articolo 207, paragrafo 1, terzo comma, RF

Articolo 213

Articolo 207, paragrafo 5, RF

Articolo 214

Articolo 207, paragrafo 3, RF

Articolo 215

Articolo 207, paragrafo 4, RF

Articolo 216

Soppresso

Articolo 217

Orientamenti

Articolo 218

Articolo 209, paragrafo 2, lettera g), RF

Articolo 219, paragrafo 1

Articolo 215, paragrafo 7, RF

Articolo 219, paragrafi 2 e 3

Soppresso

Articolo 220, paragrafo 1

Articolo 216, paragrafo 1

Articolo 220, paragrafo 2

Soppresso

Articolo 221

Articolo 216 RF

Articolo 222

Articolo 209, paragrafo 2, RF

Articolo 223

Articolo 209, paragrafo 2, lettera d), RF

Articolo 224, paragrafo 1

Articolo 209, paragrafo 2, lettera h), RF

Articolo 224, paragrafi da 2 a 8

Soppresso

Articolo 225

Soppresso

Articolo 226

Articolo 217 RF

Articolo 227

Orientamenti

Articolo 228

Soppresso

Articolo 229, paragrafo 1

Articolo 242 RF

Articolo 229, paragrafo 2

Soppresso

Articolo 230

Soppresso

Articolo 231

Soppresso

Articolo 232

Articolo 243, paragrafo 2, RF

Articolo 233

Articolo 244, paragrafo 3, RF

Articolo 234

Articolo 245, paragrafo 3, e articolo 246, paragrafo 5, RF

Articolo 235

Articolo 81 RF

Articolo 236

Soppresso

Articolo 237

Soppresso

Articolo 238

Soppresso

Articolo 239

Soppresso

Articolo 240

Soppresso

Articolo 241

Soppresso

Articolo 242

Soppresso

Articolo 243

Soppresso

Articolo 244

Soppresso

Articolo 245, paragrafi 1 e 2

Articolo 83 RF

Articolo 245, paragrafi 3 e 4

Soppresso

Articolo 246

Orientamenti

Articolo 247

Orientamenti

Articolo 248

Articolo 87, paragrafo 1, terzo comma, RF

Articolo 249

Orientamenti

Articolo 250

Orientamenti

Articolo 251

Orientamenti

Articolo 252

Orientamenti

Articolo 253

Orientamenti

Articolo 254

Orientamenti

Articolo 255

Soppresso

Articolo 256, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 2, lettera g), RF

Articolo 256, paragrafi 2 e 3

Soppresso

Articolo 257

Soppresso

Articolo 258

Articolo 236 RF

Articolo 259, primo comma

Articolo 235, paragrafo 4, RF

Articolo 259, secondo comma

Soppresso

Articolo 259, terzo e quarto comma

Articolo 235, paragrafo 4, RF

Articolo 259, quinto e sesto comma

Articolo 235, paragrafo 5, RF

Articolo 259, settimo comma

Articolo 252 RF

Articolo 259, ottavo comma

Articolo 234, paragrafo 4, RF

Articolo 260

Soppresso

Articolo 261

Orientamenti

Articolo 262

Allegato I, punto 36, RF

Articolo 263

Orientamenti

Articolo 264, paragrafo 1

Allegato I, punto 37.1, RF

Articolo 264, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Soppresso

Articolo 264, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Allegato I, punto 38.4, RF

Articolo 264, paragrafo 2, secondo comma

Orientamenti

Articolo 264, paragrafo 3

Allegato I, punto 37.2, RF

Articolo 264, paragrafo 4

Allegato I, punto 2.5, RF

Articolo 265

Allegato I, punto 38, RF

Articolo 266

Allegato I, punto 39, RF

Articolo 267

Allegato I, punto 38, RF

Articolo 269

Allegato I, punto 38, RF

Articolo 273

Allegato I, punto 40, RF

Articolo 274, paragrafo 1

Articolo 152, paragrafo 2, RF

Articolo 274, paragrafo 2, prima frase

Articolo 168, paragrafo 2, RF

Articolo 274, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 4

Soppresso

Articolo 274, paragrafo 3

Orientamenti

Articolo 275, paragrafo 1, primo comma

Soppresso

Articolo 275, paragrafo 1, secondo comma

Allegato I, punto 41.1, RF

Articolo 275, paragrafo 2

Allegato I, punto 41.2, RF

Articolo 275, paragrafo 3

Allegato I, punti 41.3 e 41.4, RF

Articolo 275, paragrafo 4

Allegato I, punti 41.3 e 41.4, RF

Articolo 275, paragrafi 5 e 6

Allegato I, punti 41.5 e 41.6, RF

Articolo 275, paragrafo 7

Soppresso

Articolo 276, paragrafi da 1 a 4

Soppresso

Articolo 276, paragrafo 5

Articolo 168, paragrafo 5, RF

Articolo 277

Articolo 190, paragrafo 3, RF

Articolo 278

Soppresso

Articolo 279

Soppresso

Articolo 280

Soppresso

Articolo 281

Articolo 67, paragrafo 5, RF

Articolo 282

Articolo 67, paragrafo 6, RF

Articolo 283

Articolo 264, paragrafo 2, RF

Articolo 284

Orientamenti

Articolo 285

Articolo 264, paragrafo 4, RF

Articolo 286, paragrafo 1

Articolo 266, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, RF

Articolo 286, paragrafo 2

Articolo 267, paragrafo 1, RF

Articolo 286, paragrafo 3

Articolo 267, paragrafo 2, RF

Articolo 286, paragrafo 4

Articolo 267, paragrafo 3, RF

Articolo 286, paragrafo 5

Articolo 267, paragrafo 4, RF

Articolo 286, paragrafo 6

Articolo 266, paragrafo 5, terzo comma, RF

Articolo 286, paragrafo 7

Soppresso

Articolo 287, paragrafi da 1 a 3

Articolo 237 RF

Articolo 287, paragrafo 4

Articolo 148 RF

Articolo 287, paragrafi 5 e 6

Soppresso

Articolo 288

Soppresso

Articolo 289

Soppresso

Articolo 290

Soppresso


12.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/84


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1521 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2018

recante modifica della decisione 2009/11/CE relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna

[notificata con il numero C(2018) 6507]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, lettere p) e t),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'allegato IV, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le carcasse di suino sono classificate valutando il tenore di carne magra con metodi di stima autorizzati dalla Commissione ed esclusivamente provati statisticamente, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione dovrebbe essere subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima, definito nell'allegato V, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione (2).

(2)

Con la decisione 2009/11/CE della Commissione (3) sono stati autorizzati otto metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna.

(3)

La Spagna ha chiesto alla Commissione di autorizzare un nuovo metodo di classificazione delle carcasse di suino sul proprio territorio e ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando nel protocollo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (CE) n. 2017/1182 i principi su cui si basa tale metodo, i risultati della prova di sezionamento e l'equazione utilizzata per la stima del tenore di carne magra.

(4)

Dall'esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione del suddetto metodo di classificazione. È pertanto opportuno autorizzare tale metodo di classificazione delle carcasse di suino in Spagna.

(5)

La decisione 2009/11/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(6)

Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione dovrebbero essere consentite soltanto se espressamente autorizzate da una decisione di esecuzione della Commissione.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2009/11/CE è modificata come segue:

(1)

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino ai sensi dell'allegato IV, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), in Spagna è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:

(a)

l'apparecchio denominato “Fat-O-Meat'er (FOM)” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell'allegato;

(b)

l'apparecchio denominato “Fully automatic ultrasonic carcase grading (Autofom)” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell'allegato;

(c)

l'apparecchio denominato “Ultrafom 300” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 3 dell'allegato;

(d)

l'apparecchio denominato “Automatic vision system (VCS2000)” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 4 dell'allegato;

(e)

l'apparecchio denominato “Fat-O-Meat'er II (FOM II)” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 5 dell'allegato;

(f)

l'apparecchio denominato “AutoFOM III” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 6 dell'allegato;

(g)

il “metodo manuale (ZP)” con calibro e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 7 dell'allegato;

(h)

l'apparecchio denominato “CSB Image-Meater” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 8 dell'allegato;

(i)

l'apparecchio “gmSCAN” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 9 dell'allegato;

Il metodo manuale ZP con calibro di cui alla lettera g) del primo comma può essere autorizzato unicamente per i macelli:

(a)

in cui il numero di macellazioni non supera 500 suini la settimana in media annua; e

(b)

aventi una linea di macellazione con una capacità non superiore a 40 capi l'ora.

(*1)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).» "

(2)

L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 74).

(3)  Decisione 2009/11/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna (GU L 6 del 10.1.2009, pag. 79).


ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 2009/11/CE è aggiunta la seguente parte 9:

« Parte 9

gmSCAN

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato “gmSCAN”.

2.

Il gmSCAN utilizza l'induzione magnetica per determinare, senza contatto, le proprietà dielettriche delle carcasse. Il sistema di misurazione è costituito da un certo numero di bobine di trasmissione che generano un campo magnetico variabile a bassa intensità. Le bobine di ricezione convertono il segnale proveniente dalla perturbazione del campo magnetico causata dalla carcassa in un segnale elettrico complesso legato ai parametri dielettrici del tessuto muscolare e adiposo della carcassa.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Ŷ = 55,14067 + 1 598,66166 × (Q1/CW) – 579,58575 × (Q2/CW) + 970,83879 × (Q3/CW) – 0,18993 × CW

dove:

Ŷ

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa;

Q1, Q2 e Q3

=

reazione di induzione magnetica (in volt) generata rispettivamente dal prosciutto, dalla zona centrale e dalla spalla;

CW

=

peso della carcassa a caldo (in kg).

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg (peso a caldo)».


12.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/87


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1522 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2018

che stabilisce un formato comune per i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico ai sensi della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici

[notificata con il numero C(2018) 6549]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico è il principale strumento di governance istituito dalla direttiva (UE) 2016/2284 per aiutare gli Stati membri a programmare politiche e misure nazionali intese ad adempiere agli impegni di riduzione delle emissioni nazionali stabiliti da detta direttiva per il 2020 e il 2030, migliorando così la prevedibilità per i portatori di interessi e sostenendo nel contempo uno spostamento degli investimenti verso tecnologie pulite ed efficienti. Esso contribuisce a conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della summenzionata direttiva, nonché a garantire la coerenza con i piani e i programmi definiti in altri settori d'intervento pertinenti, quali il clima, l'energia, l'agricoltura, l'industria e i trasporti.

(2)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/2284, il pubblico, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e le autorità competenti con responsabilità in materia di inquinamento, qualità e gestione dell'aria devono essere consultati sui progetti di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e su eventuali aggiornamenti di rilievo, prima del loro completamento.

(3)

I programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico dovrebbero inoltre contribuire all'adeguata attuazione dei piani di qualità dell'aria istituiti ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). A tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di ridurre le emissioni, in particolare di ossidi di azoto e di particolato fine, nelle aree e negli agglomerati in cui le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto elevate e/o nelle aree e negli agglomerati che contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico di altre aree e agglomerati, anche nei paesi limitrofi.

(4)

Come sottolineato dalla Commissione nella «Seconda relazione sullo Stato dell'Unione dell'energia» (4), gli Stati membri dovrebbero mettere a punto i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima, ogniqualvolta possibile, in parallelo con i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico al fine di garantire sinergie e ridurre i costi di attuazione, poiché entrambi si basano in gran parte su misure e azioni simili.

(5)

Per migliorare la coerenza con le comunicazioni relative alle politiche e alle misure attuate nel quadro delle politiche dell'Unione in materia di clima ed energia, è opportuno allineare il formato comune per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico agli obblighi di comunicazione di cui al regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e al regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione (6) laddove essi presentino punti in comune.

(6)

Al fine di conseguire gli impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca previsti dalla direttiva (UE) 2016/2284, è opportuno definire ulteriori politiche e misure a livello nazionale. I programmi nazionali di controllo dell'inquinamento dovrebbero pertanto includere anche misure proporzionate applicabili al settore agricolo.

(7)

La definizione di un formato comune per i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico dovrebbe agevolare l'esame dei programmi che incombe alla Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva (UE) 2016/2284, oltre a migliorare la comparabilità dei programmi tra gli Stati membri.

(8)

Gli Stati membri possono includere nel proprio programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, oltre al contenuto obbligatorio, informazioni aggiuntive pertinenti sulle politiche e sulle misure previste al fine di contrastare gli inquinanti più nocivi con riguardo a gruppi sensibili della popolazione umana. In conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/2284, gli Stati membri possono altresì prevedere misure intese a ridurre ulteriormente le emissioni al fine raggiungere livelli di qualità dell'aria in linea con gli orientamenti sulla qualità dell'aria pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché con gli obiettivi dell'Unione in materia di biodiversità e di ecosistemi.

(9)

Benché, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/2284, le emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale o le emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e decollo non siano contabilizzate ai fini dell'adempimento degli impegni di riduzione delle emissioni, gli Stati membri possono includere nei rispettivi programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico anche politiche e misure previste volte a ridurre le emissioni prodotte da tali fonti.

(10)

Gli Stati membri hanno discusso un progetto di formato comune e presentato le loro osservazioni al riguardo in occasione delle riunioni del gruppo di esperti sulla qualità dell'aria ambiente del 4 aprile 2017, del 28 novembre 2017 e del 9 aprile 2018 (7).

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la qualità dell'aria ambiente istituito dall'articolo 29 della direttiva 2008/50/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

Il formato comune per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui all'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2016/2284 è stabilito nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Formato

Gli Stati membri utilizzano il formato di cui all'allegato allorché comunicano alla Commissione il loro programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2284.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1.

(2)  Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE (GU L 156 del 26.6.2003, pag. 17).

(3)  Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).

(4)  COM(2017) 53 final dell'1 febbraio 2017, pag. 16.

(5)  Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 23).

(7)  Cfr. il registro dei gruppi di esperti della Commissione (gruppo E02790), http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=IT


ALLEGATO

Formato comune per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2284

1.   DESCRIZIONI DEI CAMPI

Tutti i campi del presente formato comune contrassegnati da (O) sono obbligatori, mentre quelli contrassegnati da (F) sono facoltativi.

2.   FORMATO COMUNE

2.1.   Titolo del programma, informazioni di contatto e siti web

2.1.1.   Titolo del programma, informazioni di contatto e siti web (O)

Titolo del programma

 

Data

 

Stato membro

 

Denominazione dell'autorità competente responsabile dell'elaborazione del programma

 

Numero di telefono del servizio responsabile

 

Indirizzo e-mail del servizio responsabile

 

Link al sito web in cui è pubblicato il programma

 

Link al sito o ai siti web delle consultazioni sul programma

 

2.2.   Sintesi (F)

La sintesi può anche essere un documento separato (idealmente di non più di 10 pagine). Dovrebbe consistere in un'esposizione concisa dei punti da 2.3 a 2.8. Se possibile, si consiglia di utilizzare grafici illustrativi.

2.2.1.   Quadro strategico nazionale in materia di qualità dell'aria e di lotta contro l'inquinamento

Priorità politiche e loro rapporto con le priorità stabilite in altri settori d'intervento pertinenti

 

Responsabilità attribuite alle autorità nazionali, regionali e locali

 


2.2.2.   Progressi compiuti rispetto al 2005 grazie alle politiche e alle misure vigenti per la riduzione delle emissioni e il miglioramento della qualità dell'aria

Riduzioni delle emissioni ottenute

 

Progressi rispetto agli obiettivi di qualità dell'aria

 

Attuale impatto transfrontaliero delle fonti di emissione situate sul territorio nazionale

 


2.2.3.   Evoluzione prevista fino al 2030 ipotizzando che le politiche e le misure già adottate non subiscano cambiamenti

Proiezioni delle emissioni e delle riduzioni delle emissioni (scenario con misure – «CM»)

 

Impatto previsto sul miglioramento della qualità dell'aria (CM)

 

Incertezze

 


2.2.4.   Opzioni strategiche considerate al fine di adempiere gli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e il 2030, livelli intermedi delle emissioni per il 2025

Principali serie di opzioni strategiche considerate

 


2.2.5.   Sintesi delle politiche e delle misure selezionate per l'adozione per settore, inclusi calendario per l'adozione, l'attuazione e il riesame e autorità competenti

Settore interessato

Politiche e misure

Politiche e misure selezionate

Calendario per l'attuazione delle politiche e delle misure selezionate

Autorità competente/i per l'attuazione e l'applicazione delle politiche e delle misure selezionate (tipo e denominazione)

Calendario per il riesame delle politiche e delle misure selezionate

Approvvigionamento energetico

 

 

 

 

Consumo energetico

 

 

 

 

Trasporti

 

 

 

 

Processi industriali

 

 

 

 

Agricoltura

 

 

 

 

Rifiuti/gestione dei rifiuti

 

 

 

 

Trasversale

 

 

 

 

Altro (specificare)

 

 

 

 


2.2.6.   Coerenza

Valutazione del modo in cui le politiche e le misure selezionate garantiscono la coerenza con i piani e i programmi istituiti in altri settori d'intervento pertinenti

 


2.2.7.   Impatti combinati previsti delle politiche e delle misure (scenario con misure aggiuntive – «CMA») sulle riduzioni delle emissioni, sulla qualità dell'aria nel territorio nazionale e negli Stati membri confinanti e sull'ambiente, nonché le relative incertezze

Conseguimento previsto degli impegni di riduzione delle emissioni (CMA)

 

Uso dei meccanismi di flessibilità (ove pertinente)

 

Proiezione del miglioramento della qualità dell'aria (CMA)

 

Proiezione degli impatti sull'ambiente (CMA)

 

Metodologie e incertezze

 

2.3.   Quadro strategico nazionale in materia di qualità dell'aria e di lotta contro l'inquinamento

2.3.1.   Priorità politiche e loro rapporto con le priorità stabilite in altri settori d'intervento pertinenti

Impegni nazionali di riduzione delle emissioni rispetto all'anno di riferimento 2005 (in %) (O)

SO2

NOx

NMVOC

NH3

PM2,5

2020-2029 (O)

 

 

 

 

 

Dal 2030 (O)

 

 

 

 

 

Priorità per la qualità dell'aria: priorità politiche nazionali connesse agli obiettivi di qualità dell'aria a livello nazionale o dell'UE (inclusi valori limite, valori-obiettivo e obblighi di concentrazione dell'esposizione) (O)

È anche possibile fare riferimento agli obiettivi di qualità dell'aria raccomandati dall'OMS.

 

Priorità politiche pertinenti in materia di cambiamento climatico ed energia (O)

 

Priorità politiche pertinenti in settori d'intervento pertinenti, quali agricoltura, industria e trasporti (O)

 


2.3.2.   Responsabilità attribuite alle autorità nazionali, regionali e locali

Elenco delle autorità pertinenti (O)

Descrivere il tipo di autorità (ad esempio ispettorato dell'ambiente, agenzia ambientale regionale, comune) (O)

Se pertinente, denominazione dell'autorità (ad esempio ministero di XXX, agenzia nazionale per XXX, ufficio regionale per XXX)

Descrivere le responsabilità attribuite in materia di qualità dell'aria e lotta contro l'inquinamento (O)

Selezionare l'opzione appropriata:

Ruoli di elaborazione delle politiche

Ruoli di attuazione

Ruoli di esecuzione (ivi comprese, ove pertinenti, ispezioni e concessione di permessi)

Ruoli di comunicazione e monitoraggio

Ruoli di coordinamento

Altri ruoli (specificare)

Settori fonte dell'inquinamento che rientrano nell'ambito di competenza dell'autorità (F)

Autorità nazionali (O)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorità regionali (O)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorità locali (O)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe se necessario

2.4.   Progressi compiuti grazie alle politiche e alle misure vigenti per la riduzione delle emissioni e il miglioramento della qualità dell'aria e grado di conformità agli obblighi nazionali e dell'Unione rispetto al 2005

2.4.1.   Progressi compiuti grazie alle politiche e alle misure vigenti per la riduzione delle emissioni e grado di conformità agli obblighi nazionali e dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni

Descrivere i progressi compiuti grazie alle politiche e alle misure vigenti per la riduzione delle emissioni e il grado di conformità alla normativa nazionale e dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni (O)

 

Fornire riferimenti completi (capitolo e pagina) a serie di dati a sostegno pubblicamente accessibili (ad esempio relazioni d'inventario delle emissioni storiche) (O)

 

Includere grafici che illustrano le riduzioni delle emissioni per inquinante e/o per settori principali (F)

 


2.4.2.   Progressi compiuti grazie alle politiche e alle misure vigenti per il miglioramento della qualità dell'aria e grado di conformità agli obblighi nazionali e dell'Unione in materia di qualità dell'aria

Descrivere i progressi compiuti grazie alle politiche e alle misure vigenti per il miglioramento della qualità dell'aria e il grado di conformità agli obblighi nazionali e dell'Unione in materia di qualità dell'aria, specificando almeno il numero di zone di qualità dell'aria (sul totale di zone di qualità dell'aria) che (non) sono conformi agli obiettivi di qualità dell'aria dell'UE per quanto riguarda NO2, PM10, PM2,5 e O3, nonché qualsiasi altro inquinante per cui si siano verificati superamenti (O)

 

Fornire riferimenti completi (capitolo e pagina) a serie di dati a sostegno pubblicamente accessibili (ad esempio piani per la qualità dell'aria, ripartizione tra le fonti) (O)

 

Mappe o istogrammi che illustrano le concentrazioni attuali nell'aria ambiente (almeno per quanto riguarda NO2, PM10, PM2,5 e O3, nonché qualsiasi altro inquinante che rappresenti un problema) e che mostrano, ad esempio, il numero di zone (sul totale di zone di qualità dell'aria) che (non) sono conformi nell'anno di riferimento e nell'anno di comunicazione (F)

 

Laddove siano stati individuati problemi in una o più zone di qualità dell'aria, descrivere in che modo si sono compiuti progressi verso la riduzione delle concentrazioni massime comunicate (F)

 


2.4.3.   Attuale impatto transfrontaliero delle fonti di emissione situate sul territorio nazionale

Ove pertinente, descrivere l'attuale impatto transfrontaliero delle fonti di emissione situate sul territorio nazionale (O)

I progressi possono essere riportati in termini quantitativi o qualitativi.

Se non sono stati individuati problemi, indicare tale conclusione.

 

Nel caso in cui ci si avvalga di dati quantitativi per descrivere i risultati della valutazione, specificare i dati e le metodologie utilizzati per eseguire detta valutazione (F)

 

2.5.   Evoluzione prevista ipotizzando che le politiche e le misure già adottate non subiscano cambiamenti

2.5.1.   Proiezioni delle emissioni e delle riduzioni delle emissioni (CM)

Inquinanti (O)

Totale delle emissioni (kt), coerentemente con gli inventari per l'anno x-2 o x-3 (anno da precisare) (O)

% prevista di riduzione delle emissioni rispetto al 2005 (O)

Impegno nazionale di riduzione delle emissioni per il 2020-2029 (%) (O)

Impegno nazionale di riduzione delle emissioni dal 2030 (%) (O)

Anno di riferimento 2005

2020

2025

2030

2020

2025

2030

SO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NMVOC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NH3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrare le incertezze relative alle proiezioni CM per quanto riguarda il raggiungimento degli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020, per il 2025 e dal 2030 in poi (F)

 

Data delle proiezioni delle emissioni (O)

 

Se la proiezione dell'evoluzione dimostra il mancato adempimento degli impegni di riduzione delle emissioni nello scenario CM, la sezione 2.6 deve delineare le politiche e le misure aggiuntive considerate al fine di conseguire la conformità.

2.5.2.   Impatto previsto sul miglioramento della qualità dell'aria (CM), incluso il livello di conformità previsto

2.5.2.1.   Descrizione qualitativa del miglioramento previsto della qualità dell'aria (O)

Fornire una descrizione qualitativa dei miglioramenti previsti della qualità dell'aria e dell'evoluzione prevista del grado di conformità (CM) agli obiettivi di qualità dell'aria dell'UE per quanto riguarda i valori di NO2, PM10, PM2,5 e O3, nonché di qualsiasi altro inquinante che possa rappresentare un problema entro il 2020, il 2025 e il 2030 (O)

Fornire riferimenti completi (capitolo e pagina) a serie di dati a sostegno pubblicamente accessibili (ad esempio piani per la qualità dell'aria, ripartizione tra le fonti) che descrivano i miglioramenti previsti e l'evoluzione del grado di conformità (O)

 


2.5.2.2.   Descrizione quantitativa del miglioramento previsto della qualità dell'aria (F)

Valori della direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente

Proiezione del numero di zone di qualità dell'aria non conformi

Proiezione del numero di zone di qualità dell'aria conformi

Numero totale di zone di qualità dell'aria

Specificare l'anno di riferimento

2020

2025

2030

Specificare l'anno di riferimento

2020

2025

2030

Specificare l'anno di riferimento

2020

2025

2030

PM2,5 (1 anno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO2 (1 anno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM10 (1 anno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 (valore medio max. su 8 ore)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro (specificare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.   Opzioni strategiche considerate al fine di adempiere gli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e il 2030, livelli intermedi delle emissioni per il 2025

Le informazioni richieste in questa sezione devono essere comunicate utilizzando l'apposito strumento per politiche e misure («PaM tool») predisposto dall'Agenzia europea dell'ambiente.

2.6.1.   Dettagli relativi alle politiche e alle misure considerate al fine di adempiere gli impegni di riduzione delle emissioni (comunicazione a livello di politiche e misure)

Denominazione e breve descrizione delle politiche e misure individuali o del pacchetto di politiche e misure (O)

Inquinante o inquinanti interessati (selezionare l'opzione appropriata)

SO2, NOx, NMVOC, NH3, PM2,5 (O); BC come componente del PM2,5, altro (specificare ad esempio Hg, diossine, gas a effetto serra) (F)

Obiettivi delle politiche e misure individuali o del pacchetto di politiche e misure (*) (O)

Tipo/i di politiche e misure (^) (O)

Settore principale e, se del caso, altri settori interessati (†) (O)

Periodo di attuazione (O per le misure selezionate per l'attuazione)

Autorità competente/i per l'attuazione (O per le misure selezionate per l'attuazione)

Ove opportuno, fare riferimento alla tabella 2.3.2.

Dettagli relativi alle metodologie utilizzate per l'analisi (ad esempio modelli o metodi specifici, dati soggiacenti) (O)

Quantificazione delle riduzioni delle emissioni attese (per politiche e misure individuali o per pacchetti di politiche e misure, a seconda dei casi) (espressa in kt, all'anno o come intervallo di valori, rispetto allo scenario CM) (O)

Descrizione qualitativa delle incertezze (O, se disponibile)

Inizio

Fine

Tipo

Denominazione

2020

2025

2030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe se necessario

I campi contrassegnati da (*), (^) e (†) devono essere compilati scegliendo tra opzioni di risposta predefinite coerenti con gli obblighi di comunicazione previsti dal regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione.

Il campo contrassegnato da (*) deve essere compilato scegliendo tra le seguenti opzioni di risposta predefinite, a seconda dei casi (è possibile selezionare più obiettivi, nonché aggiungere e specificare obiettivi aggiuntivi alla voce «Altro») (O):

1.

Approvvigionamento energetico:

aumento delle energie rinnovabili;

passaggio a combustibili a minor intensità di carbonio;

rafforzamento della produzione a bassa intensità di carbonio da fonti non rinnovabili (nucleare);

riduzione delle perdite;

miglioramento dell'efficienza nel settore energetico e della trasformazione;

installazione di tecnologie di riduzione delle emissioni;

altro (approvvigionamento energetico).

2.

Consumo energetico:

miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici;

miglioramento dell'efficienza energetica degli apparecchi;

miglioramento dell'efficienza energetica nel settore terziario/dei servizi;

miglioramento dell'efficienza energetica nei settori industriali di utilizzo finale;

gestione/riduzione della domanda;

altro (consumo energetico).

3.

Trasporti:

applicazione di tecnologie di riduzione dell'inquinamento su veicoli, imbarcazioni e aeromobili;

miglioramento dell'efficienza energetica di veicoli, imbarcazioni e aeromobili;

passaggio modale verso trasporti pubblici o trasporti non motorizzati;

carburanti alternativi per veicoli, imbarcazioni e aeromobili (inclusi quelli elettrici);

gestione/riduzione della domanda;

miglioramento dei comportamenti;

miglioramento dell'infrastruttura di trasporto;

altro (trasporti).

4.

Processi industriali:

installazione di tecnologie di riduzione delle emissioni;

miglioramento del controllo delle emissioni fuggitive derivanti dai processi industriali;

altro (processi industriali).

5.

Rifiuti/gestione dei rifiuti:

gestione/riduzione della domanda;

rafforzamento del riciclaggio;

miglioramento delle tecnologie di trattamento;

miglioramento della gestione delle discariche;

incenerimento dei rifiuti con utilizzo di energia;

miglioramento dei sistemi di gestione delle acque reflue;

minor ricorso alla messa in discarica;

altro (rifiuti).

6.

Agricoltura:

applicazione a basse emissioni di fertilizzante/letame a terreni coltivati e prati;

altre attività di miglioramento della gestione dei terreni coltivati;

miglioramento della gestione del bestiame e degli impianti di allevamento;

miglioramento dei sistemi di gestione dei rifiuti animali;

altro (agricoltura).

7.

Trasversale:

politica quadro;

politica multisettoriale;

altro (trasversale).

8.

Altro:

gli Stati membri sono tenuti a fornire una breve descrizione dell'obiettivo.

Il campo contrassegnato da (^) deve essere compilato scegliendo tra le seguenti opzioni di risposta predefinite, a seconda dei casi (è possibile selezionare più tipi di politiche e misure, nonché aggiungere e specificare tipi aggiuntivi di politiche e misure alla voce «Altro») (O):

controllo dell'inquinamento alla fonte;

strumenti economici;

strumenti fiscali;

accordi volontari/negoziati;

informazione;

normazione;

istruzione;

ricerca;

pianificazione;

altro (specificare).

Il campo contrassegnato da (†) deve essere compilato scegliendo tra le seguenti opzioni di risposta predefinite, a seconda dei casi (è possibile selezionare più settori, nonché aggiungere e specificare settori aggiuntivi alla voce «Altro») (O):

approvvigionamento energetico (comprendente l'estrazione, la trasmissione, la distribuzione e lo stoccaggio di combustibili, così come la produzione di energia e di elettricità);

consumo energetico (comprendente il consumo di combustibili ed elettricità da parte di utenti finali, quali usi domestici, servizi, industria e agricoltura);

trasporti;

processi industriali (comprendenti le attività industriali che trasformano chimicamente o fisicamente materiali e che generano emissioni di gas serra, l'utilizzo di gas serra in prodotti e gli utilizzi non energetici del carbonio proveniente da combustibili fossili);

agricoltura;

rifiuti/gestione dei rifiuti;

trasversale;

altri settori (specificare).


2.6.2.   Impatti sulla qualità dell'aria e sull'ambiente delle politiche e misure individuali o dei pacchetti di politiche e misure considerati al fine di adempiere gli impegni di riduzione delle emissioni (O, se disponibili)

Se disponibili, impatti sulla qualità dell'aria (è anche possibile fare riferimento agli obiettivi di qualità dell'aria raccomandati dall'OMS) e sull'ambiente

 


2.6.3.   Stima dei costi e dei benefici delle politiche e misure individuali considerate o del pacchetto di politiche e misure considerato al fine di adempiere gli impegni di riduzione delle emissioni (F)

Denominazione e breve descrizione delle politiche e misure individuali o del pacchetto di politiche e misure

Costi in EUR per tonnellata di inquinante abbattuto

Costi assoluti per anno in EUR

Benefici assoluti per anno

Rapporto costi-benefici

Anno cui si riferisce il prezzo

Descrizione qualitativa delle stime dei costi e dei benefici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere righe se necessario


2.6.4.   Ulteriori dettagli relativi alle misure di cui all'allegato III, parte 2, della direttiva (UE) 2016/2284, rivolte al settore agricolo al fine di garantire l'adempimento degli impegni di riduzione delle emissioni

 

Le politiche e misure figurano nel programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico?

Sì/No (O)

Se sì,

indicare il numero di sezione/pagina nel programma

(O)

Le politiche e misure sono state applicate fedelmente? Sì/No (O)

Se no, descrivere le modifiche apportate (O)

A.   Misure per la riduzione delle emissioni di ammoniaca (O)

1.

Gli Stati membri stabiliscono un codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per controllare le emissioni di ammoniaca, tenendo conto del codice quadro dell'UNECE relativo a buone pratiche agricole per ridurre le emissioni di ammoniaca del 2014, che deve riguardare quanto meno gli aspetti seguenti:

a)

gestione dell'azoto, tenendo conto dell'intero ciclo dell'azoto;

b)

strategie di alimentazione del bestiame;

c)

tecniche di spandimento del letame che comportano emissioni ridotte;

d)

sistemi di stoccaggio del letame che comportano emissioni ridotte;

e)

sistemi di stabulazione che comportano emissioni ridotte;

f)

possibilità di limitare le emissioni di ammoniaca derivanti dall'impiego di fertilizzanti minerali.

 

 

 

2.

Gli Stati membri possono stabilire a livello nazionale un bilancio dell'azoto per monitorare l'evoluzione delle perdite complessive di azoto reattivo di origine agricola, inclusi l'ammoniaca, l'ossido di azoto, l'ammonio, i nitrati e i nitriti, in base ai principi stabiliti nel documento di orientamento dell'UNECE sui bilanci dell'azoto.

 

 

 

3.

Gli Stati membri vietano l'uso di fertilizzanti al carbonato di ammonio e possono ridurre le emissioni di ammoniaca provenienti dai fertilizzanti inorganici utilizzando i metodi seguenti:

a)

sostituendo i fertilizzanti a base di urea con fertilizzanti a base di nitrato di ammonio;

b)

quando si continuano ad utilizzare fertilizzanti a base di urea, utilizzando metodi che consentono di ridurre di almeno il 30 % le emissioni di ammoniaca rispetto al metodo di riferimento, come specificato nel documento di orientamento sull'ammoniaca;

c)

promuovendo la sostituzione dei fertilizzanti inorganici con fertilizzanti organici e, laddove si continuino ad utilizzare fertilizzanti inorganici, spandendoli in funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati interessati in termini di azoto e fosforo, tenendo conto del tenore di nutrimenti del suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti.

 

 

 

4.

Gli Stati membri possono ridurre le emissioni di ammoniaca da effluenti di allevamento utilizzando i metodi seguenti:

a)

riduzione delle emissioni prodotte dall'applicazione di liquami e letame solido sui seminativi e i prati mediante metodi che riducono le emissioni di almeno il 30 % rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca e nel rispetto delle condizioni seguenti:

i.

spandendo il letame e i liquami solo in funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati interessati in termini di azoto e fosforo, tenendo conto del tenore di nutrimenti del suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti;

ii.

non spandendo i liquami e il letame su terreni saturi di acqua, inondati, gelati o coperti di neve;

iii.

spandendo i liquami sui prati con una tecnica a raso per bande (con tubi flessibili o con deflettore) o per iniezione profonda o superficiale;

iv.

incorporando il letame e i liquami applicati sui seminativi nel suolo entro quattro ore dallo spandimento;

b)

riduzione delle emissioni dovute allo stoccaggio di letame al di fuori degli edifici di stabulazione, secondo i metodi seguenti:

i.

per i depositi di liquame costruiti dopo il 1o gennaio 2022, utilizzando sistemi e tecniche di immagazzinamento a basse emissioni che consentono di ridurre le emissioni di ammoniaca almeno del 60 % rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca, e per i depositi di liquame esistenti, almeno del 40 %;

ii.

coprendo i depositi di letame solido;

iii.

assicurando che le aziende dispongano di una sufficiente capacità di stoccaggio del letame, in modo da spanderlo solo nei periodi adatti per la crescita delle colture;

c)

riducendo le emissioni prodotte dai locali di stabulazione degli animali, utilizzando sistemi che hanno dimostrato di ridurre le emissioni di ammoniaca di almeno il 20 % rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca;

d)

riducendo le emissioni provenienti dal letame, grazie a strategie di alimentazione a ridotto contenuto proteico che hanno dimostrato di ridurre le emissioni di ammoniaca del 10 % almeno rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca.

 

 

 

B.   Misure di riduzione delle emissioni per il controllo delle emissioni di particolato (PM2,5) e di particolato carbonioso (O)

1.

Fatto salvo l'allegato II relativo alle regole di condizionalità del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), gli Stati membri possono vietare l'incenerimento in campo aperto di rifiuti e residui di colture agricole e di rifiuti forestali. Gli Stati membri controllano e verificano il rispetto del divieto attuato in conformità del primo comma. Eventuali deroghe a tale divieto devono limitarsi ai programmi di prevenzione per evitare gli incendi di incolto, lottare contro i parassiti o proteggere la biodiversità.

 

 

 

2.

Gli Stati membri possono stabilire un codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per la corretta gestione dei residui colturali, che si basa sui principi seguenti:

a)

miglioramento della struttura dei suoli attraverso l'incorporazione dei residui colturali;

b)

tecniche perfezionate per l'incorporazione dei residui colturali;

c)

uso alternativo dei residui colturali;

d)

miglioramento del tenore di nutrienti e della struttura dei suoli mediante l'incorporazione del letame ai fini di una crescita ottimale dei vegetali, evitando in questo modo l'incenerimento del letame (letame di stalla, lettiera di paglia).

 

 

 

C.   Prevenzione degli impatti sulle piccole aziende agricole (O)

Nell'adottare le misure descritte nelle sezioni A e B, gli Stati membri provvedono affinché gli impatti sulle piccole e micro aziende agricole siano pienamente presi in considerazione. Gli Stati membri possono, per esempio, esentare le piccole e micro aziende agricole da tali misure, ove possibile, tenendo conto degli impegni di riduzione applicabili (O)

 

 

 

2.7.   Politiche selezionate per l'adozione per settore, inclusi calendario per l'adozione, l'attuazione e il riesame e autorità competenti

2.7.1.   Politiche e misure individuali selezionate o pacchetto di politiche e misure selezionato per l'adozione e autorità competenti

Denominazione e breve descrizione delle politiche e misure individuali o del pacchetto di politiche e misure (O)

Ove opportuno, fare riferimento alla tabella 2.6.1.

Anno di adozione attualmente programmato (O)

Osservazioni pertinenti emerse dalla o dalle consultazioni in merito alle politiche e misure individuali o al pacchetto di politiche e misure (F)

Calendario di attuazione attualmente programmato (O)

Obiettivi intermedi e indicatori selezionati per monitorare i progressi nell'attuazione delle politiche e delle misure selezionate (F)

Calendario per il riesame attualmente programmato (se non coincide con l'aggiornamento generale del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico previsto ogni quattro anni) (O)

Autorità competenti per le politiche e misure individuali o per il pacchetto di politiche e misure (O)

Ove opportuno, fare riferimento alla tabella 2.3.2.

Anno di inizio

Anno di fine

Obiettivi intermedi

Indicatori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere altre righe se necessario


2.7.2.   Motivazione della scelta delle misure selezionate e valutazione del modo in cui le politiche e le misure selezionate garantiscono la coerenza con i piani e i programmi istituiti in altri settori d'intervento pertinenti

Motivazione della scelta operata tra le misure considerate al punto 2.6.1. per determinare la serie definitiva di misure selezionate (F)

 

Coerenza delle politiche e delle misure selezionate con gli obiettivi di qualità dell'aria a livello nazionale e, se del caso, a livello degli Stati membri limitrofi (O)

 

Coerenza delle politiche e delle misure selezionate con altri piani o programmi pertinenti istituiti in virtù di disposizioni della legislazione nazionale o dell'Unione (ad esempio piani nazionali per l'energia e il clima) (O)

 

2.8.   Impatti combinati previsti delle politiche e delle misure (CMA) sulla riduzione delle emissioni, la qualità dell'aria e l'ambiente, nonché le relative incertezze (ove applicabile)

2.8.1.   Conseguimento previsto degli impegni di riduzione delle emissioni (CMA)

Inquinanti (O)

Totale delle emissioni (kt), coerentemente con gli inventari per l'anno x-2 o x-3 (anno da precisare) (O)

% di riduzione delle emissioni raggiunta rispetto al 2005 (O)

Impegno nazionale di riduzione delle emissioni per il 2020-2029 (%) (O)

Impegno nazionale di riduzione delle emissioni dal 2030 (%) (O)

Anno di riferimento 2005

2020

2025

2030

2020

2025

2030

 

 

SO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NMVOC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NH3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data delle proiezioni delle emissioni (O)

 


2.8.2.   Traiettoria non lineare di riduzione delle emissioni

Laddove si segua una traiettoria non lineare di riduzione delle emissioni, dimostrare che tale traiettoria è più efficiente dal punto di vista tecnico o economico (misure alternative comporterebbero costi sproporzionati), che non comprometterà il conseguimento degli impegni di riduzione per il 2030 e che convergerà con la traiettoria lineare a partire dal 2025 (O, ove pertinente)

Ove opportuno, fare riferimento ai costi indicati nella tabella 2.6.3.

 


2.8.3.   Meccanismi di flessibilità

Laddove si utilizzino meccanismi di flessibilità, fornire una spiegazione dell'uso (O)

 


2.8.4.   Miglioramento previsto della qualità dell'aria (CMA)

A.   Proiezione del numero di zone di qualità dell'aria non conformi e conformi (F)

Valori della direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente

Proiezione del numero di zone di qualità dell'aria non conformi

Proiezione del numero di zone di qualità dell'aria conformi

Numero totale di zone di qualità dell'aria

Specificare l'anno di riferimento

2020

2025

2030

Specificare l'anno di riferimento

2020

2025

2030

Specificare l'anno di riferimento

2020

2025

2030

PM2,5 (1 anno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO2 (1 anno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM10 (1 anno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 (valore medio max. su 8 ore)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro (specificare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Superamenti massimi dei valori limite per la qualità dell'aria e indicatori di esposizione media (F)

Valori della direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente

Proiezione dei superamenti massimi dei valori limite per la qualità dell'aria in tutte le zone

Proiezione dell'indicatore di esposizione media (solo per il PM2,5) (1 anno)

Specificare l'anno di riferimento

2020

2025

2030

Specificare l'anno di riferimento

2020

2025

2030

PM2,5 (1 anno)

 

 

 

 

 

 

 

 

NO2 (1 anno)

 

 

 

 

 

 

 

 

NO2 (1 ora)

 

 

 

 

 

 

 

 

PM10 (1 anno)

 

 

 

 

 

 

 

 

PM10 (24 ore)

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 (valore medio max. su 8 ore)

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro (specificare)

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   Illustrazioni che dimostrano il miglioramento previsto della qualità dell'aria e del grado di conformità (F)

Mappe o istogrammi che illustrano l'evoluzione prevista delle concentrazioni nell'aria ambiente (almeno per quanto riguarda NO2, PM10, PM2,5 e O3, nonché qualsiasi altro inquinante che rappresenti un problema) e che illustrano, ad esempio, il numero di zone (sul totale di zone di qualità dell'aria) che (non) saranno conformi entro il 2020, il 2025 e il 2030, la proiezione dei superamenti massimi a livello nazionale e dell'indicatore di esposizione media

 

D.   Miglioramento qualitativo previsto della qualità dell'aria e del grado di conformità (CMA) (nel caso in cui non siano forniti dati quantitativi nelle tabelle precedenti) (F)

Miglioramento qualitativo previsto della qualità dell'aria e del grado di conformità (CMA)

 

Per i valori limite annuali, le proiezioni dovrebbero essere indicate rispetto alle concentrazioni massime in tutte le zone. Per i valori limite giornalieri e orari, le proiezioni dovrebbero essere indicate rispetto al numero massimo di superamenti rilevati in tutte le zone.

2.8.5.   Impatti previsti sull'ambiente (CMA) (F)

 

Anno di riferimento per la valutazione degli impatti ambientali (specificare)

2020

2025

2030

Descrizione

Territorio dello Stato membro esposto a un'acidificazione superiore alla soglia del carico critico (%)

 

 

 

 

 

Territorio dello Stato membro esposto a un'eutrofizzazione superiore alla soglia del carico critico (%)

 

 

 

 

 

Territorio dello Stato membro esposto a livelli di ozono superiori alla soglia del livello critico (%)

 

 

 

 

 

Gli indicatori dovrebbero essere allineati a quelli utilizzati nell'ambito della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza relativamente all'esposizione degli ecosistemi ad acidificazione, eutrofizzazione e ozono (https://www.rivm.nl/media/documenten/cce/manual/Manual_UBA_Texte.pdf).


(1)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).


12.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/103


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1523 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2018

che istituisce un modello di dichiarazione di accessibilità conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato istituito a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2102,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva (UE) 2016/2102 stabilisce prescrizioni comuni in materia di accessibilità per i siti web e le applicazioni mobili degli enti pubblici e fissa le prescrizioni per le dichiarazioni di accessibilità che devono essere rilasciate dagli enti pubblici relativamente alla conformità dei loro siti web e delle loro applicazioni mobili alla suddetta direttiva.

(2)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli enti pubblici forniscano le dichiarazioni di accessibilità mediante un modello di dichiarazione di accessibilità stabilito dalla Commissione.

(3)

Gli Stati membri sono incoraggiati a garantire che gli enti pubblici rivedano e aggiornino periodicamente, con frequenza almeno annuale, le loro dichiarazioni di accessibilità.

(4)

Per assicurare un facile accesso alla dichiarazione di accessibilità, gli Stati membri dovrebbero esortare gli enti pubblici a rendere disponibili le loro dichiarazioni da ciascuna pagina web del loro sito. Le dichiarazioni possono inoltre essere messe a disposizione attraverso l'applicazione mobile.

(5)

Per accrescere la reperibilità e l'accessibilità delle informazioni fornite e facilitarne il riutilizzo, la dichiarazione di accessibilità dovrebbe essere messa a disposizione, se del caso, in un formato leggibile meccanicamente a norma della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce il modello di dichiarazione di accessibilità che gli enti pubblici devono utilizzare negli Stati membri relativamente alla conformità dei loro siti web e delle loro applicazioni mobili alle prescrizioni della direttiva (UE) 2016/2102, come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Formato della dichiarazione

La dichiarazione è fornita in un formato accessibile a norma dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102 e, se del caso, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 2003/98/CE.

Articolo 3

Preparazione della dichiarazione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni fornite nella dichiarazione per quanto riguarda la conformità alle prescrizioni di cui alla direttiva (UE) 2016/2102 siano esatte e basate su una delle seguenti condizioni:

a)

una valutazione effettiva della conformità del sito web o dell'applicazione mobile alle prescrizioni della direttiva (UE) 2016/2102, quale:

un'autovalutazione effettuata dall'ente pubblico,

una valutazione effettuata da terzi, ad esempio una certificazione;

b)

qualsiasi altra misura considerata appropriata dagli Stati membri, che fornisca le medesime garanzie sull'esattezza delle informazioni contenute nella dichiarazione.

2.   La dichiarazione specifica il metodo utilizzato tra quelli menzionati al paragrafo 1.

Articolo 4

Adeguamento della dichiarazione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici includano, nelle rispettive dichiarazioni, almeno le prescrizioni relative al contenuto obbligatorio di cui alla sezione 1 dell'allegato.

2.   Gli Stati membri possono aggiungere prescrizioni che non si limitino ai contenuti facoltativi elencati nella sezione 2 dell'allegato.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1.

(2)  Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).


ALLEGATO

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ

Istruzioni

Il testo in corsivo deve essere cancellato e/o modificato, a seconda dei casi, dall'ente pubblico.

Tutte le note finali devono essere cancellate prima della pubblicazione della dichiarazione di accessibilità.

La dichiarazione di accessibilità deve essere facilmente reperibile dall'utente. Un link alla dichiarazione di accessibilità deve essere posto in evidenza sulla homepage del sito web o messo a disposizione su tutte le pagine web, per esempio in un'intestazione o in una sezione piè di pagina statiche. Per la dichiarazione di accessibilità può essere utilizzato un URL standardizzato. Per le applicazioni mobili, la dichiarazione deve essere resa accessibile secondo le indicazioni dell'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva (UE) 2016/2102. La dichiarazione può inoltre essere messa a disposizione attraverso l'applicazione mobile.

SEZIONE 1

PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTENUTO OBBLIGATORIO

DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ

[Denominazione dell'ente pubblico] si impegna a rendere [il suo sito web/i suoi siti web] [e] [la sua applicazione mobile/le sue applicazioni mobili] accessibile/i, conformemente al[la] [normativa nazionale che ha recepito la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1)].

La presente dichiarazione di accessibilità si applica a [inserire l'ambito di applicazione della dichiarazione, per esempio il sito o i siti web/l'applicazione mobile o le applicazioni mobili i cui si applica la dichiarazione, a seconda dei casi].

Stato di conformità ii

a) iii

[Questo/a] [Questi/e] [sito/i web] [applicazione/i mobile/i] [è] [sono] pienamente conforme/i a [xxx iv].

b) v

[Questo/a] [Questi/e] [sito/i web] [applicazione/i mobile/i] [è] [sono] parzialmente conforme/ivi a [xxx vii], in ragione [del caso/dei casi di non conformità] [e/o] [della/e deroga/deroghe] elencat[o][i][a][e] di seguito.

c) viii

[Questo/a] [Questi/e] [sito/i web] [applicazione/i mobile/i] non [è] [sono] conforme/i a [xxx ix]. Il/I [caso/i di non conformità] [e/o] [la/le deroga/deroghe] è/sono elencat[o][i][a][e] di seguito.

Contenuti non accessibili x

I contenuti di seguito elencati non sono accessibili per il/i seguente/i motivo/i:

a)

inosservanza del[la] [legislazione nazionale]

[Elencare il caso/i casi di non conformità del sito o dei siti web/dell'applicazione mobile o delle applicazioni mobili, e/o descrivere la/le sezione/i o il/i contenuto/i o la/le funzione/i che non è/sono ancora conforme/i xi.]

b)

onere sproporzionato

[Elencare la/le sezioni o il/i contenuto/i o la/le funzione/i non accessibili per le/i quali viene temporaneamente fatta valere la deroga per onere sproporzionato ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102.]

c)

il contenuto non rientra nell'ambito della legislazione applicabile

[Elencare la/le sezioni o il/i contenuto/i o la/le funzione/i non accessibili che non rientra(no) nell'ambito della legislazione applicabile.]

[Indicare le alternative accessibili, a seconda dei casi.]

Redazione della dichiarazione di accessibilità

La presente dichiarazione è stata redatta il [data xii].

[Indicare il metodo usato per redigere la dichiarazione (cfr. l'articolo 3, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2018/1523 della Commissione  (2)

[La dichiarazione è stata riesaminata da ultimo il [inserire la data dell'ultima revisione] xiii.]

Feedback e recapiti

[Fornire una descrizione del meccanismo di feedback, e relativo link, da utilizzare per notificare all'ente pubblico i casi di mancata conformità e per richiedere informazioni e contenuti che sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva.]

[Fornire i recapiti dell'ente/degli enti o dell'unità/delle unità o della persona/delle persone (a seconda dei casi) responsabili dell'accessibilità e della gestione delle richieste inviate tramite il meccanismo di feedback.]

Procedura di attuazione

[Fornire una descrizione, e relativo link, della procedura di attuazione cui fare ricorso in caso di risposta insoddisfacente a qualsiasi notifica o richiesta trasmessa a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva.]

[Fornire il recapito dell'organismo di attuazione competente.]

SEZIONE 2

CONTENUTI FACOLTATIVI

Ove lo si ritenga opportuno, è possibile inserire nella dichiarazione di accessibilità i seguenti contenuti facoltativi:

1)

una spiegazione riguardante l'impegno assunto dall'ente pubblico in merito all'accessibilità digitale, per esempio:

la sua intenzione di raggiungere un livello di accessibilità più elevato rispetto a quello prescritto dalla normativa,

le misure correttive che saranno adottate in presenza di contenuti non accessibili dei siti web e delle applicazioni mobili, compreso un calendario per l'esecuzione di tali misure;

2)

l'approvazione ufficiale (a livello amministrativo o politico) della dichiarazione di accessibilità;

3)

la data di pubblicazione del sito web e/o dell'applicazione mobile;

4)

la data dell'ultimo aggiornamento del sito web e/o dell'applicazione mobile a seguito di una revisione sostanziale dei suoi contenuti;

5)

un link a una relazione di valutazione, ove disponibile, in particolare se il sito web o l'applicazione mobile è giudicato/a «a) pienamente conforme»;

6)

assistenza telefonica supplementare per le persone con disabilità e sostegno agli utenti mediante tecnologie assistive;

7)

qualsiasi altro contenuto ritenuto appropriato.

i

Per le applicazioni mobili fornire informazioni sulla versione e sulla data.

ii

Scegliere una delle seguenti opzioni, per esempio a), b) o c), e cancellare quelle non pertinenti.

iii

Scegliere a) soltanto se sono pienamente rispettate tutte le prescrizioni della norma o della specifica tecnica, senza alcuna eccezione.

iv

Inserire il riferimento alle norme e/o alle specifiche tecniche o il riferimento alla normativa nazionale che ha recepito la direttiva.

v

Scegliere b) soltanto se è rispettata la maggior parte delle prescrizioni della norma o della specifica tecnica, seppure con qualche eccezione.

vi

Ciò significa che i siti o le applicazioni non sono ancora pienamente conformi e che devono essere adottate le misure necessarie per raggiungere la piena conformità.

vii

Inserire il riferimento alle norme e/o alle specifiche tecniche o il riferimento alla normativa nazionale che ha recepito la direttiva.

viii

Scegliere c) se non è rispettata la maggior parte delle prescrizioni della norma o della specifica tecnica.

ix

Inserire il riferimento alle norme e/o alle specifiche tecniche o il riferimento alla normativa nazionale che ha recepito la direttiva.

x

Può essere cancellato se non applicabile.

xi

Descrivere con un linguaggio non tecnico, nei limiti del possibile, in che modo il contenuto non è accessibile, facendo riferimento alle prescrizioni applicabili, contenute nelle norme e/o nelle specifiche tecniche pertinenti, che non sono rispettate, per esempio:

«Il form di login dell'applicazione per la condivisione di documenti non è interamente utilizzabile tramite tastiera [prescrizione n. XXX (se applicabile)].»

xii

Inserire la data della prima stesura della dichiarazione di accessibilità, o di un suo successivo aggiornamento, a seguito di una valutazione dei siti web/delle applicazioni mobili cui si applica la dichiarazione. Si raccomanda di effettuare una valutazione e di aggiornare la dichiarazione a seguito di una revisione sostanziale del sito web/dell'applicazione mobile.

xiii

Si raccomanda di riesaminare periodicamente, con frequenza almeno annuale, l'esattezza delle affermazioni contenute nella dichiarazione di accessibilità. Se tale riesame è stato effettuato senza una valutazione completa del sito web/dell'applicazione mobile, indicare la data di quest'ultimo riesame, anche laddove non siano state apportate modifiche alla dichiarazione di accessibilità.

(1)  Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1523 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che istituisce un modello di dichiarazione di accessibilità conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 256 del 12.10.2018, pag. 103).


12.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/108


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1524 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2018

che stabilisce una metodologia di monitoraggio e definisce le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici

[notificata con il numero C(2018) 6560]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (1), in particolare l'articolo 8, paragrafi 2 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva (UE) 2016/2102 stabilisce prescrizioni comuni in materia di accessibilità per garantire una maggiore accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici in modo che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.

(2)

Per aiutare gli enti pubblici a soddisfare le prescrizioni in materia di accessibilità, il monitoraggio dovrebbe anche svolgere una funzione di sensibilizzazione e promuovere l'apprendimento negli Stati membri. Per questo motivo, e al fine di accrescere la trasparenza, i risultati complessivi delle attività di monitoraggio dovrebbero essere resi pubblici in un formato accessibile.

(3)

Per estrarre dati significativi e comparabili è necessaria una presentazione strutturata dei risultati delle attività di monitoraggio, in cui siano individuati i diversi poli di servizi pubblici e i vari livelli amministrativi.

(4)

Per facilitare il campionamento dei siti web e delle applicazioni mobili da monitorare, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adottare misure volte a mantenere elenchi aggiornati dei siti web e delle applicazioni mobili che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2102.

(5)

Per favorire l'impatto sociale del monitoraggio, durante la selezione del campione è possibile seguire un approccio basato sul rischio prendendo in considerazione, tra l'altro, l'incidenza di specifici siti web e applicazioni mobili, le notifiche ricevute tramite il meccanismo di feedback, i risultati di precedenti attività di monitoraggio nonché i contributi forniti dall'organismo responsabile dell'attuazione e dalle parti interessate nazionali.

(6)

Poiché si prevede un graduale miglioramento delle tecnologie per il monitoraggio automatizzato delle applicazioni mobili, gli Stati membri dovrebbero vagliare l'opportunità di applicare anche alle applicazioni mobili il metodo di monitoraggio semplificato istituito nella presente decisione per i siti web, tenendo conto dell'efficacia e dell'accessibilità economica degli strumenti disponibili.

(7)

È opportuno che le norme e le specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102 costituiscano la base della metodologia di monitoraggio.

(8)

Al fine di promuovere l'innovazione, di evitare l'imposizione di barriere sul mercato e di garantire la propria neutralità tecnologica, la metodologia di monitoraggio non dovrebbe definire verifiche specifiche da applicare per misurare l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili. La metodologia di monitoraggio dovrebbe invece limitarsi a definire le prescrizioni applicabili ai metodi atti a verificare la conformità e a rilevare la non conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102.

(9)

Se le disposizioni contemplate nella normativa dello Stato membro superano le prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102, per migliorare la comparabilità del monitoraggio è auspicabile che gli Stati membri effettuino il monitoraggio e presentino relazioni in maniera tale da fornire risultati riconoscibili in materia di conformità alle prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102.

(10)

La comparabilità dei risultati del monitoraggio dovrebbe essere garantita mediante l'uso della metodologia di monitoraggio e la presentazione delle relazioni di cui alla presente decisione. Al fine di incoraggiare la condivisione di migliori prassi e promuovere la trasparenza, gli Stati membri dovrebbero rendere pubbliche le loro modalità di monitoraggio e mettere a disposizione del pubblico una mappatura, sotto forma di tavola di concordanza, che dimostri in che modo le attività di monitoraggio e le verifiche effettuate rispettino le prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102.

(11)

Se si avvalgono della possibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 5, di escludere dall'applicazione della direttiva i siti web o le applicazioni mobili di scuole, giardini d'infanzia o asili nido, gli Stati membri dovrebbero utilizzare le parti pertinenti della metodologia di monitoraggio per verificare l'accessibilità dei contenuti di tali siti web e applicazioni mobili attinenti alle funzioni amministrative essenziali online.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2102,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce una metodologia di monitoraggio della conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102.

La presente decisione definisce le disposizioni riguardanti la presentazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle relazioni sugli esiti del monitoraggio, compresi i dati misurati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

(1)

«formato accessibile», un documento elettronico conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102;

(2)

«periodo di monitoraggio», il periodo di tempo entro il quale gli Stati membri effettuano le attività di monitoraggio al fine di verificare la conformità o la non conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili inseriti nel campione. Il periodo di monitoraggio può anche comprendere la definizione dei campioni, l'analisi dei risultati del monitoraggio e le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni alla Commissione.

Articolo 3

Periodicità del monitoraggio

1.   Gli Stati membri monitorano la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102 secondo la metodologia di monitoraggio stabilita nella presente decisione.

2.   Il primo periodo di monitoraggio per i siti web è compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 22 dicembre 2021. Dopo il primo periodo di monitoraggio, il monitoraggio è effettuato con frequenza annuale.

3.   Il primo periodo di monitoraggio per le applicazioni mobili è compreso tra il 23 giugno 2021 e il 22 dicembre 2021. Nel corso del primo periodo di monitoraggio, il monitoraggio delle applicazioni mobili comprende i risultati ottenuti da un campione limitato di applicazioni mobili. Gli Stati membri compiono ogni ragionevole sforzo per monitorare almeno un terzo del numero stabilito al punto 2.1.5 dell'allegato I.

4.   Dopo il primo periodo di monitoraggio, il monitoraggio delle applicazioni mobili è effettuato con frequenza annuale sul campione stabilito al punto 2.1.5 dell'allegato I.

5.   Successivamente al primo periodo di monitoraggio, il periodo di monitoraggio annuale sia per i siti web che per le applicazioni mobili è compreso tra il 1o gennaio e il 22 dicembre.

Articolo 4

Ambito e base di riferimento del monitoraggio

1.   Gli Stati membri monitorano la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102 sulla base delle prescrizioni individuate nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102.

2.   Se le prescrizioni in materia di accessibilità contemplate nella normativa di uno Stato membro superano le prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102, il monitoraggio è effettuato in maniera tale da fornire risultati che permettano di distinguere la conformità alle prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102 dalla conformità alle prescrizioni che superano dette norme e specifiche tecniche.

Articolo 5

Metodi di monitoraggio

Gli Stati membri monitorano la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102 avvalendosi di:

a)

un metodo di monitoraggio approfondito atto a verificare la conformità, applicato nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1.2 dell'allegato I;

b)

un metodo di monitoraggio semplificato atto a rilevare la non conformità, applicato nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1.3 dell'allegato I.

Articolo 6

Campionamento dei siti web e delle applicazioni mobili

Gli Stati membri provvedono affinché il campionamento dei siti web e delle applicazioni mobili da monitorare avvenga in conformità alle prescrizioni di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato I.

Articolo 7

Informazioni sui risultati del monitoraggio

Qualora siano state riscontrate carenze, gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici ricevano i dati e le informazioni sulla conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità in relazione alle carenze dei siti web e delle applicazioni mobili rispettivi entro un limite di tempo ragionevole e in un formato tale da aiutare gli enti pubblici a porvi rimedio.

Articolo 8

Formato della relazione

1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/2102 in un formato accessibile e in una lingua ufficiale dell'Unione europea.

2.   La relazione comprende l'esito del monitoraggio con riferimento alle prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102. I risultati relativi alle prescrizioni che superano le suddette prescrizioni possono anch'essi essere inclusi nella relazione e, in tal caso, sono presentati separatamente.

Articolo 9

Contenuto della relazione

1.   La relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/2102 contiene:

a)

la descrizione dettagliata delle modalità con cui è stato effettuato il monitoraggio;

b)

una mappatura, sotto forma di tavola di concordanza, che dimostri l'attinenza tra i metodi di monitoraggio applicati e le prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102, comprese eventuali modifiche significative dei metodi;

c)

gli esiti del monitoraggio per ciascun periodo di monitoraggio, compresi i dati misurati;

d)

le informazioni richieste a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/2102.

2.   Nelle loro relazioni gli Stati membri forniscono le informazioni specificate nelle istruzioni di cui all'allegato II.

Articolo 10

Periodicità della presentazione delle relazioni

1.   La prima relazione riguarda il primo periodo di monitoraggio per i siti web e le applicazioni mobili di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3.

2.   In seguito le relazioni riguardano i periodi di monitoraggio per i siti web e le applicazioni mobili compresi tra il precedente termine per la presentazione delle relazioni e quello successivo, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/2102.

Articolo 11

Ulteriori disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni

Gli Stati membri rendono pubbliche le relazioni in un formato accessibile.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1.


ALLEGATO I

MONITORAGGIO

1.   METODI DI MONITORAGGIO

1.1.   I seguenti metodi di monitoraggio non aggiungono, annullano o sostituiscono le prescrizioni individuate nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102. I metodi sono indipendenti da qualsiasi particolare verifica, strumento di valutazione dell'accessibilità, sistema operativo e browser web o da specifiche tecnologie assistive.

1.2.   Monitoraggio approfondito

1.2.1.

Gli Stati membri applicano un metodo di monitoraggio approfondito per verificare attentamente che un sito web o un'applicazione mobile soddisfi tutte le prescrizioni individuate nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102.

1.2.2.

Il metodo di monitoraggio approfondito passa in rassegna tutte le fasi dei processi nel campione, seguendo come minimo la sequenza di default prevista per il completamento del processo.

1.2.3.

Il metodo di monitoraggio approfondito valuta come minimo l'interazione con i form, i controlli dell'interfaccia e le finestre di dialogo, le conferme per l'immissione di dati, i messaggi di errore e altri feedback risultanti dall'interazione degli utenti, ove possibile, nonché il comportamento del sito web o dell'applicazione mobile quando vengono applicate impostazioni o preferenze diverse.

1.2.4.

Il metodo di monitoraggio approfondito può includere, ove opportuno, test di usabilità quali l'osservazione e l'analisi della percezione, da parte degli utenti con disabilità, dei contenuti del sito web o dell'applicazione mobile e del grado di difficoltà di utilizzo, da parte di tali utenti, di componenti dell'interfaccia come i menù di navigazione o i form.

1.2.5.

L'organismo responsabile del monitoraggio può utilizzare, interamente o in parte, i risultati della valutazione messi a disposizione dall'ente pubblico qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

l'ente pubblico ha fornito la relazione di valutazione dettagliata più recente a sua disposizione;

b)

tale valutazione è stata condotta non più di 3 anni prima della data del monitoraggio, con le modalità specificate ai punti da 1.2.1 a 1.2.4 e al punto 3 del presente allegato;

c)

l'organismo responsabile del monitoraggio considera valida la relazione di valutazione ai fini dell'utilizzo nell'ambito del monitoraggio approfondito, sulla base:

i.

dei risultati dell'applicazione del metodo di monitoraggio semplificato al sito web o all'applicazione mobile; e

ii.

di un'analisi della relazione, adattata in base alle sue caratteristiche (ad esempio il tempo trascorso da quando è stata stilata e il livello di dettaglio), se la valutazione è stata condotta più di 1 anno prima della data del monitoraggio.

1.2.6.

Fatte salve eventuali disposizioni di legge pertinenti che impongano determinate condizioni per la tutela della riservatezza, anche per motivi di sicurezza nazionale, gli Stati membri provvedono affinché all'organismo responsabile del monitoraggio sia consentito l'accesso ai siti web extranet o intranet ai fini del monitoraggio. Se non è possibile consentire l'accesso ma l'ente pubblico mette a disposizione i risultati della valutazione, l'organismo responsabile del monitoraggio può utilizzare, interamente o in parte, i risultati di tale valutazione qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

l'ente pubblico ha fornito la relazione di valutazione dettagliata più recente a sua disposizione;

b)

la valutazione è stata condotta non più di 3 anni prima della data del monitoraggio, con le modalità specificate ai punti da 1.2.1 a 1.2.4 e al punto 3 del presente allegato.

1.3.   Monitoraggio semplificato

1.3.1.

Gli Stati membri applicano ai siti web un metodo di monitoraggio semplificato per rilevare i casi di non conformità a un insieme limitato di prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102.

1.3.2.

Il metodo di monitoraggio semplificato comprende le verifiche attinenti a ciascuna delle prescrizioni di percepibilità, utilizzabilità, comprensibilità e solidità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102. Le verifiche sono condotte al fine di rilevare casi di non conformità nei siti web. Scopo del monitoraggio semplificato è rispondere al meglio, entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile, alle seguenti esigenze degli utenti in materia di accessibilità ricorrendo a verifiche automatizzate:

a)

utilizzo da parte di utenti non vedenti;

b)

utilizzo da parte di utenti ipovedenti;

c)

utilizzo da parte di utenti con difficoltà di percezione cromatica;

d)

utilizzo da parte di utenti affetti da sordità;

e)

utilizzo da parte di utenti affetti da ipoacusia;

f)

utilizzo da parte di utenti privi di capacità vocale;

g)

utilizzo da parte di utenti con capacità di manipolazione o forza ridotte;

h)

necessità di ridurre al minimo gli stimoli che possono scatenare crisi negli utenti con epilessia fotosensibile;

i)

utilizzo da parte di utenti con ritardo cognitivo.

Nell'ambito del monitoraggio semplificato gli Stati membri possono anche utilizzare verifiche diverse da quelle automatizzate.

1.3.3.

Dopo ciascun termine per la presentazione di una relazione, secondo quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/2102, gli Stati membri riesaminano le norme su cui si basano le verifiche nell'ambito del metodo di monitoraggio semplificato.

2.   CAMPIONAMENTO DEI SITI WEB E DELLE APPLICAZIONI MOBILI

2.1.   Dimensioni del campione

2.1.1.

Il numero di siti web e di applicazioni mobili da monitorare durante ciascun periodo di monitoraggio è calcolato in base alla popolazione dello Stato membro.

2.1.2.

Nel primo e nel secondo periodo di monitoraggio le dimensioni minime del campione per il monitoraggio semplificato dei siti web corrispondono a 2 siti per 100 000 abitanti più 75 siti web.

2.1.3.

Nei successivi periodi di monitoraggio le dimensioni minime del campione per il monitoraggio semplificato dei siti web corrispondono a 3 siti per 100 000 abitanti più 75 siti web.

2.1.4.

Le dimensioni del campione per il monitoraggio approfondito dei siti web corrispondono ad almeno il 5 % delle dimensioni minime del campione utilizzato per il monitoraggio semplificato di cui al punto 2.1.2, più 10 siti web.

2.1.5.

Le dimensioni minime del campione per il monitoraggio approfondito delle applicazioni mobili corrispondono a 1 applicazione per 1 000 000 di abitanti più 6 applicazioni mobili.

2.1.6.

Se il numero di siti web in uno Stato membro è inferiore al numero prescritto per il monitoraggio, lo Stato membro monitora almeno il 75 % di tutti i siti web.

2.1.7.

Se il numero delle applicazioni mobili in uno Stato membro è inferiore al numero prescritto per il monitoraggio, lo Stato membro monitora almeno il 50 % di tutte le applicazioni mobili.

2.2.   Selezione del campione per i siti web

2.2.1.

Scopo della selezione del campione per i siti web è ottenere una distribuzione diversificata, rappresentativa e geograficamente equilibrata.

2.2.2.

Il campione deve comprendere siti web appartenenti ai diversi livelli amministrativi esistenti negli Stati membri. Prendendo come riferimento la classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) e le unità amministrative locali (LAU) definite nella NUTS, il campione deve contenere, se esistenti, i seguenti siti web:

a)

siti web statali;

b)

siti web regionali (NUTS1, NUTS2, NUTS3);

c)

siti web locali (LAU1, LAU2);

d)

siti web di organismi di diritto pubblico e non appartenenti alle categorie di cui alle lettere da a) a c).

2.2.3.

Nel campione devono figurare siti web che rappresentino il più possibile la varietà di servizi forniti dagli enti pubblici, in particolare nei seguenti ambiti: protezione sociale, salute, trasporti, istruzione, occupazione e fiscalità, tutela ambientale, ricreazione e cultura, abitazioni e infrastrutture collettive, ordine pubblico e sicurezza.

2.2.4.

Gli Stati membri consultano le parti interessate nazionali, in particolare le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, in merito alla composizione del campione di siti web da monitorare e tiene in debita considerazione il parere delle parti interessate riguardo agli specifici siti web da monitorare.

2.3.   Selezione del campione per le applicazioni mobili

2.3.1.

Scopo della selezione del campione per le applicazioni mobili è ottenere una distribuzione diversificata e rappresentativa.

2.3.2.

Nel campione vanno inserite le applicazioni mobili scaricate di frequente.

2.3.3.

Nel selezionare le applicazioni mobili da inserire nel campione occorre tenere conto dei diversi sistemi operativi. Ai fini del campionamento le versioni di un'applicazione mobile create per sistemi operativi diversi devono essere considerate applicazioni mobili distinte.

2.3.4.

Il campione deve contenere soltanto la versione più recente di un'applicazione mobile, salvo nei casi in cui la versione più recente di un'applicazione mobile non sia compatibile con un sistema operativo sorpassato, ma ancora supportato. In tal caso può essere inserita nel campione anche una delle versioni precedenti dell'applicazione mobile.

2.3.5.

Gli Stati membri consultano le parti interessate nazionali, in particolare le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, in merito alla composizione del campione di applicazioni mobili da monitorare e tiene in debita considerazione il parere delle parti interessate riguardo alle specifiche applicazioni mobili da monitorare.

2.4.   Campione ricorrente

A partire dal secondo periodo di monitoraggio, se il numero dei siti web o delle applicazioni mobili esistenti lo consente il campione deve contenere almeno il 10 % dei siti web e delle applicazioni mobili monitorate nel precedente periodo di monitoraggio e almeno il 50 % dei siti web e delle applicazioni mobili non monitorate nel periodo precedente.

3.   CAMPIONAMENTO DELLE PAGINE

3.1.   Ai fini del presente allegato, con il termine «pagina» si intende una pagina web o una schermata di un'applicazione mobile.

3.2.   Per il metodo di monitoraggio approfondito sono monitorati, se esistenti, i documenti e le pagine seguenti:

a)

la homepage, la pagina di accesso, la mappa del sito, la pagina dei contatti, la pagina della guida e le pagine contenenti le informazioni legali;

b)

almeno una pagina pertinente per ciascun tipo di servizio offerto dal sito web o dall'applicazione mobile e per qualsiasi altro utilizzo principale previsto, compresa la funzionalità di ricerca;

c)

le pagine contenenti la dichiarazione o la politica in materia di accessibilità e le pagine con il meccanismo di feedback;

d)

esempi di pagine dall'apparenza sostanzialmente distinta o che presentano una tipologia di contenuti diversa;

e)

almeno un documento pertinente scaricabile, se del caso, per ciascun tipo di servizio offerto dal sito web o dall'applicazione mobile e per qualsiasi altro utilizzo principale previsto;

f)

qualsiasi altra pagina considerata pertinente dall'organismo responsabile del monitoraggio;

g)

un numero di pagine selezionate a caso pari ad almeno il 10 % del campione definito al punto 3.2, lettere da a) a f).

3.3.   Se una delle pagine del campione selezionato in base ai criteri di cui al punto 3.2 comprende una fase di un processo, devono essere verificate tutte le fasi del processo, secondo quanto disposto al punto 1.2.2.

3.4.   Per il metodo di monitoraggio semplificato, oltre alla homepage viene monitorato un numero di pagine adeguato alle dimensioni stimate e alla complessità del sito web.


ALLEGATO II

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI

1.   SINTESI DELLA RELAZIONE

Nella relazione è inclusa una sintesi del suo contenuto.

2.   DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

La relazione descrive le attività di monitoraggio svolte dallo Stato membro, tenendo nettamente separati i siti web e le applicazioni mobili, e comprende le informazioni di seguito specificate.

2.1.   Informazioni generali

a)

Le date in cui è stato effettuato il monitoraggio nell'arco di ciascun periodo di monitoraggio;

b)

l'identificazione dell'organismo incaricato del monitoraggio;

c)

la descrizione della rappresentatività e della distribuzione del campione come specificato ai punti 2.2 e 2.3 dell'allegato I.

2.2.   Composizione del campione

a)

Il numero complessivo di siti web e di applicazioni mobili inseriti nel campione;

b)

il numero di siti web monitorati applicando il metodo di monitoraggio semplificato;

c)

il numero di siti web e di applicazioni mobili monitorati applicando il metodo di monitoraggio approfondito;

d)

il numero di siti web monitorati per ciascuna delle quattro categorie elencate al punto 2.2.2 dell'allegato I;

e)

la distribuzione del campione di siti web, che illustri la copertura dei servizi pubblici (come prescritto al punto 2.2.3 dell'allegato I);

f)

la distribuzione del campione delle applicazioni mobili tra i diversi sistemi operativi (come prescritto al punto 2.3.3 dell'allegato I);

g)

il numero di siti web e di applicazioni mobili monitorati durante il periodo di monitoraggio e già inclusi nel precedente periodo di monitoraggio (il campione ricorrente descritto al punto 2.4 dell'allegato I).

2.3.   Correlazione con le norme, le specifiche tecniche e gli strumenti usati per il monitoraggio

a)

Una mappatura, sotto forma di tavola di concordanza, che illustri il modo in cui i metodi di monitoraggio, comprese le verifiche applicate, stabiliscono la conformità alle prescrizioni individuate nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102;

b)

le informazioni sugli strumenti usati, le verifiche effettuate e l'eventuale ricorso ai test di usabilità.

3.   ESITO DEL MONITORAGGIO

La relazione illustra l'esito del monitoraggio effettuato dallo Stato membro.

3.1.   Esito dettagliato

Per ciascun metodo di monitoraggio applicato (approfondito e semplificato, per i siti web e le applicazioni mobili), la relazione fornisce quanto segue:

a)

una descrizione esaustiva dell'esito del monitoraggio, compresi i dati misurati;

b)

un'analisi qualitativa dell'esito del monitoraggio, comprendente:

i.

le conclusioni relative a casi frequenti o critici di non conformità alle prescrizioni individuate nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102;

ii.

quando sia possibile gli sviluppi, da un periodo di monitoraggio al successivo, dell'accessibilità generale dei siti web e delle applicazioni mobili monitorati.

3.2.   Contenuti supplementari (facoltativi)

La relazione può contenere le seguenti informazioni:

a)

l'esito del monitoraggio dei siti web o delle applicazioni mobili degli enti pubblici che esulano dall'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2102;

b)

informazioni dettagliate sulle prestazioni, in termini di accessibilità, delle diverse tecnologie utilizzate dai siti web e dalle applicazioni mobili monitorati;

c)

i risultati del monitoraggio con riferimento a prescrizioni che vanno oltre le prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102;

d)

gli insegnamenti tratti dal feedback inviato dall'organismo responsabile del monitoraggio agli enti pubblici monitorati;

e)

qualsiasi altro aspetto pertinente riguardante il monitoraggio dell'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici che vada oltre le prescrizioni della direttiva (UE) 2016/2102;

f)

una sintesi degli esiti della consultazione con le parti interessate e l'elenco delle parti interessate consultate;

g)

informazioni dettagliate sul ricorso alla deroga per onere sproporzionato di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102.

4.   RICORSO ALLA PROCEDURA DI ATTUAZIONE E FEEDBACK DEGLI UTENTI FINALI

La relazione specifica il ricorso alla procedura di attuazione istituita dagli Stati membri e ne fornisce una descrizione.

Gli Stati membri possono inserire nella relazione eventuali dati qualitativi e quantitativi sul feedback ricevuto dagli enti pubblici attraverso il meccanismo di feedback stabilito all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2016/2102.

5.   CONTENUTO ATTINENTE ALLE MISURE AGGIUNTIVE

La relazione comprende i contenuti prescritti all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/2102.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

12.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/117


DECISIONE N. 1/2018 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE

del 28 settembre 2018

che concede il discarico al Direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) con riguardo all'esecuzione del bilancio del Centro per gli esercizi 2001, 2002 e 2003 [2018/1525]

Il COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato III,

vista la decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 27 luglio 2000, relativa alle misure transitorie applicabili dal 2 agosto 2000 fino all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE (2),

visti i bilanci del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale per gli esercizi 2001, 2002 e 2003, adottati rispettivamente il 31 dicembre 2001, il 31 dicembre 2002 e il 31 dicembre 2003,

viste le relazioni dei verificatori concernenti i conti del Centro per gli esercizi 2001, 2002 e 2003,

avendo preso atto delle risposte del Direttore del Centro alle osservazioni dei verificatori,

considerando quanto segue:

(1)

Le entrate del Centro inerenti agli esercizi 2001, 2002 e 2003 sono costituite principalmente dai contributi del Fondo europeo di sviluppo pari rispettivamente a 13 151 076 EUR, 15 906 102 EUR e 14 880 000 EUR.

(2)

L'esecuzione globale dei bilanci del Centro da parte del suo Direttore per gli esercizi 2001, 2002 e 2003 consente di concedere a quest'ultimo il discarico con riguardo all'esecuzione di tali bilanci,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Il Comitato, in base alle relazioni dei verificatori e ai bilanci per gli esercizi corrispondenti, concede il discarico al Direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale con riguardo all'esecuzione del bilancio del Centro per gli esercizi 2001, 2002 e 2003.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

La presidente

Ammo Aziza BAROUD


(1)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)   GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 46.


12.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/118


DECISIONE N. 2/2018 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE

del 28 settembre 2018

che concede il discarico al Direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) con riguardo all'esecuzione del bilancio del Centro per gli esercizi 2004, 2005 e 2006 [2018/1526]

Il COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato III,

visti i bilanci del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale per gli esercizi 2004, 2005 e 2006, adottati rispettivamente il 31 dicembre 2004, il 31 dicembre 2005 e il 31 dicembre 2006,

viste le relazioni dei verificatori concernenti i conti del Centro per gli esercizi 2004, 2005 e 2006,

avendo preso atto delle risposte del Direttore del Centro alle osservazioni dei verificatori,

considerando quanto segue:

(1)

Le entrate del Centro inerenti agli esercizi 2004, 2005 e 2006 sono costituite principalmente dai contributi del Fondo europeo di sviluppo pari rispettivamente a 15 770 000 EUR, 15 770 000 EUR e 14 200 000 EUR.

(2)

L'esecuzione globale dei bilanci del Centro da parte del suo Direttore per gli esercizi 2004, 2005 e 2006 consente di concedere a quest'ultimo il discarico con riguardo all'esecuzione di tali bilanci,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Il Comitato, in base alle relazioni dei verificatori e ai bilanci per gli esercizi corrispondenti, concede il discarico al Direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale con riguardo all'esecuzione del bilancio del Centro per gli esercizi 2004, 2005 e 2006.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

La presidente

Ammo Aziza BAROUD


(1)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.


12.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/119


DECISIONE N. 3/2018 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE

del 28 settembre 2018

che concede il discarico al Direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) con riguardo all'esecuzione del bilancio del Centro per gli esercizi dal 2007 al 2016 [2018/1527]

Il COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato III,

vista la decisione n. 3/2006 del comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 27 settembre 2006, relativa al regolamento finanziario del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) (2),

visti i bilanci del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale per gli esercizi dal 2007 al 2016, adottati rispettivamente il 31 dicembre di ciascuno di tali esercizi,

viste le relazioni dei verificatori concernenti i conti del Centro per gli esercizi dal 2007 al 2016,

avendo preso atto delle risposte del Direttore del Centro alle osservazioni dei verificatori,

considerando quanto segue:

(1)

Le entrate del Centro inerenti agli esercizi dal 2007 al 2016 sono costituite principalmente dai contributi del Fondo europeo di sviluppo pari a 20 148 346 EUR per il 2007, 17 812 007 EUR per il 2008, 16 334 434,15 EUR per il 2009, 22 132 300 EUR per il 2010, 17 556 601 EUR per il 2011, 19 776 871 EUR per il 2012, 22 327 270 EUR per il 2013, 25 656 397 EUR per il 2014, 15 177 000 EUR per il 2015 e 16 859 000 EUR per il 2016.

(2)

L'esecuzione globale dei bilanci del Centro da parte del suo Direttore per gli esercizi dal 2007 al 2016 consente di concedere a quest'ultimo il discarico con riguardo all'esecuzione di tali bilanci,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Il Comitato, in base alle relazioni dei verificatori e ai bilanci per gli esercizi corrispondenti, concede il discarico al Direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale con riguardo all'esecuzione del bilancio del Centro per gli esercizi dal 2007 al 2016.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

La presidente

Ammo Aziza BAROUD


(1)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)   GU L 350 del 12.12.2006, pag. 1.