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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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12.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/1513 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2018
che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 68, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) enuncia i criteri per la classificazione delle sostanze chimiche in classi di pericolo, ivi comprese le classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali e tossicità per la riproduzione, di categoria 1 A o 1B. Le sostanze classificate in una qualsiasi delle tre classi di pericolo sono indicate collettivamente nel presente regolamento come «sostanze CMR». |
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(2) |
L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 elenca le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi. La Commissione ha elaborato criteri per l'individuazione di articoli contenenti sostanze CMR che potrebbero essere utilizzati dai consumatori, per i quali sarebbe opportuno aggiungere una nuova restrizione all'allegato XVII utilizzando la procedura semplificata di cui all'articolo 68, paragrafo 2, di tale regolamento. In base ai criteri elaborati dalla Commissione, sono considerati articoli cui attribuire la priorità i capi d'abbigliamento, gli altri articoli tessili e le calzature (3). |
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(3) |
Talune sostanze CMR sono presenti in capi d'abbigliamento e relativi accessori, altri articoli tessili e calzature o sotto forma di impurità derivanti dal processo di produzione o perché intenzionalmente aggiunte per conferire ai prodotti proprietà specifiche. |
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(4) |
Dalle informazioni fornite dalle autorità pubbliche e dai portatori di interessi risulta che i consumatori potrebbero essere potenzialmente esposti alle sostanze CMR presenti in capi d'abbigliamento e relativi accessori, altri articoli tessili o calzature attraverso il contatto con la pelle o per inalazione. Tali prodotti sono ampiamente utilizzati dai consumatori, anche per uso privato o nel contesto di un servizio offerto al pubblico (è il caso, ad esempio, della biancheria da letto in ospedale o dell'imbottitura in una biblioteca pubblica). Al fine di ridurre al minimo l'esposizione dei consumatori, l'immissione sul mercato delle sostanze CMR presenti nei capi d'abbigliamento e nei relativi accessori (compresi tra l'altro indumenti sportivi e borse) o nelle calzature utilizzati dai consumatori dovrebbe pertanto essere vietata se tali sostanze sono presenti in concentrazioni superiori a un determinato livello. Per lo stesso motivo, tale restrizione dovrebbe applicarsi anche nei casi di presenza di sostanze CMR in dette concentrazioni in altri articoli tessili destinati a venire a contatto con la pelle in misura simile a quella dei capi d'abbigliamento (per esempio, biancheria da letto, coperte, imbottitura o pannolini riutilizzabili). |
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(5) |
La Commissione ha consultato i portatori di interessi in merito alle sostanze e agli articoli che dovrebbero essere assoggettati alla nuova restrizione ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (4) e ha discusso con loro in un seminario tecnico (5) gli aspetti specifici della restrizione (compresi i valori limite di concentrazione e la disponibilità di metodi di prova). |
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(6) |
Le sostanze da assoggettare alla restrizione presentano proprietà diverse una dall'altra e sono utilizzate in processi differenti nel settore dell'abbigliamento e dei relativi accessori, degli articoli tessili e delle calzature. I valori limite di concentrazione massima dovrebbero pertanto essere specificati o per singole sostanze o per gruppi di sostanze, tenendo conto della fattibilità tecnica del raggiungimento di tali valori e della disponibilità di metodi analitici appropriati. La formaldeide è impiegata in giubbotti e giacconi e nel materiale da imbottitura rispettivamente per migliorare la struttura di tali capi e conferire proprietà ignifughe. A causa della mancanza di informazioni su idonee alternative dovrebbe essere applicato, per un periodo limitato, un valore limite meno rigoroso di concentrazione di formaldeide in giubbotti e giacconi o nel materiale da imbottitura in modo da consentire agli operatori di adeguarsi alla restrizione. |
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(7) |
I capi d'abbigliamento, i relativi accessori e le calzature, o le parti di capi d'abbigliamento, relativi accessori o calzature, che sono interamente di cuoio, pellicce o pelli naturali non dovrebbero essere assoggettati alla nuova restrizione da adottare in virtù del presente regolamento, in quanto per la loro produzione sono utilizzati processi e sostanze chimiche differenti. Per lo stesso motivo gli accessori decorativi e i dispositivi di fissaggio non tessili non dovrebbero essere interessati dalla nuova restrizione. |
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(8) |
Moquette e rivestimenti del suolo di materie tessili per uso interno, tappeti e corsie dovrebbero essere esentati, per il momento, dalla nuova restrizione a causa di potenziali sovrapposizioni normative e perché nel loro caso potrebbero essere pertinenti altre sostanze. È opportuno che la Commissione riesamini l'esenzione nonché l'eventualità di una restrizione distinta. |
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(9) |
I dispositivi di protezione individuale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e i dispositivi medici che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) dovrebbero essere esentati dalla nuova restrizione in considerazione della necessità che tali attrezzature e dispositivi soddisfino requisiti specifici in termini di sicurezza e funzionalità. |
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(10) |
Il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006, dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, è stato consultato nel corso del processo di elaborazione della restrizione e le sue raccomandazioni sono state prese in considerazione. |
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(11) |
Agli operatori dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per adottare le misure necessarie per conformarsi alla restrizione adottata in virtù del presente regolamento. La nuova restrizione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere da una determinata data successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
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(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006. |
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(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(3) http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10045/attachments/1/translations.
(4) http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8299.
(5) http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9088.
(6) Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).
(7) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:
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1) |
è aggiunta la seguente voce:
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2) |
è aggiunta la seguente appendice 12: «Appendice 12 Voce 72 — Sostanze soggette a restrizione e valori limite di concentrazione massima, in peso, in materiali omogenei:
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12.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/8 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/1514 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2018
che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, acibenzolar-s-metile, clopiralid, emamectina, fenexamide, fenpirazamina, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talco E553B e tebuconazolo in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Per le sostanze abamectina, acibenzolar-s-metile, fenexamide, fluazifop-P, isofetamid e tebuconazolo i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze clopiralid, emamectina e fenpirazamina, gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, dello stesso regolamento. Per le sostanze Pasteuria nishizawae Pn1 e talco E553B non sono stati fissati LMR specifici né tali sostanze sono state inserite nell'allegato IV di detto regolamento, di conseguenza si applica il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. |
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(2) |
Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell'impiego sugli agrumi di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva abamectina è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(3) |
Per quanto riguarda la sostanza acibenzolar-s-metile, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su melanzane e cucurbitacee. Per quanto riguarda la sostanza clopiralid, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su cipolline e porri. Per quanto riguarda la sostanza emamectina, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su cavoli a foglia, fagioli (con baccello) e piselli (con baccello). Per quanto riguarda la sostanza fenexamide, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su susine, mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes a grappoli, uva spina e fagioli (con baccello). Per quanto riguarda la sostanza fenpirazamina, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su lattughe, insalate, foglie di spinaci e simili. Per quanto riguarda la sostanza fluazifop-P, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su pomodori. Per quanto riguarda la sostanza isofetamid, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su pomodori, peperoni, melanzane, gombi e cucurbitacee (con buccia commestibile). Per quanto riguarda la sostanza tebuconazolo, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su olive, riso, «erbe fresche e fiori commestibili» e infusioni di erbe da fiori, foglie ed erbe. |
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(4) |
In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. |
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(5) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha valutato le domande e le relazioni di valutazione esaminando in particolare i rischi per i consumatori e, se pertinenti, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (2). L'Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico. |
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(6) |
Per quanto riguarda tutte le domande l'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che in base a una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più aggiornate sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. |
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(7) |
Per quanto riguarda l'abamectina il richiedente ha presentato anche metodi analitici convalidati per matrici colturali ad elevato tenore di acidità e di umidità. Per quanto riguarda il tebuconazolo il richiedente ha presentato anche metodi analitici convalidati per tutte le matrici colturali. È quindi opportuno sopprimere le pertinenti note a piè di pagina dall'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(8) |
Nel contesto dell'approvazione della sostanza attiva Pasteuria nishizawae Pn1, era stata inserita anche una domanda riguardante gli LMR nel fascicolo sintetico a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La domanda è stata valutata dallo Stato membro competente a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento. L'Autorità ha valutato la domanda ed emesso una conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva come antiparassitario, raccomandando che la Pasteuria nishizawae Pn1 fosse inserita nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). |
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(9) |
Il talco E553B è approvato in quanto sostanza di base dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/691 della Commissione (5). Le condizioni d'uso di tale sostanza non dovrebbero determinare la presenza di residui in prodotti alimentari o mangimi che possano comportare rischi per il consumatore. È pertanto opportuno inserire tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(10) |
In base ai pareri motivati e alle conclusioni dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Relazioni scientifiche dell'EFSA disponibili online: http://www.efsa.europa.eu:
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Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for abamectin in citrus fruits (Parere motivato sulla modifica del vigente livello massimo di residui di abamectina negli agrumi). EFSA Journal 2018;16(4):5254. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acibenzolar-S-methyl in aubergines and cucurbits with edible and inedible peel (Parere motivato sulla modifica dei vigente livelli massimi di residui di acibenzolar-s-metile nelle melanzane e nelle cucurbitacee con buccia commestibile e non commestibile). EFSA Journal 2018;16(4):5256. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for clopyralid in spring/green/Welsh onions and leeks (Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di clopiralid in cipolline/cipolle verdi/cipollette e porri). EFSA Journal 2018;16(1):5149. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for emamectin in leafy brassica and beans and peas with pods (Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di emamectina in cavoli a foglia e fagioli e piselli con baccello). EFSA Journal 2018;16(4):5255. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fenhexamid in various crops (Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di fenexamide in varie colture). EFSA Journal 2018;16(1):5158. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fenpyrazamine in lettuces, salad plants, spinaches and similar leaves (Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di fenpirazamina in lattughe, insalate, foglie di spinaci e simili). EFSA Journal 2018;16(3):5231. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluazifop-P in tomato (Parere motivato sulla modifica del vigente livello massimo di residui del fluazifop-P nei pomodori). EFSA Journal 2018;16(4):5253. |
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Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for isofetamid in tomatoes, peppers, aubergines, okra and cucurbits with edible peel (Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di isofetamid in pomodori, peperoni, melanzane, gombi e cucurbitacee con buccia commestibile). EFSA Journal 2018;16(5):5264. |
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Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for tebuconazole in olives, rice, herbs and herbal infusions (dried) [Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di tebuconazolo in olive, riso, erbe e infusi di erbe (secche)]. EFSA Journal 2018;16(5):5257. |
(3) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(4) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Pasteuria nishizawae Pn1 (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva Pasteuria nishizawae Pn1 come antiparassitario). EFSA Journal 2018;16(2):5159.
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/691 della Commissione, del 7 maggio 2018, che approva la sostanza di base talco E553B, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 117 dell'8.5.2018, pag. 6).
ALLEGATO
Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
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(1) |
nell'allegato II, le colonne relative a abamectina, acibenzolar-s-metile, fenexamide, fluazifop-P, isofetamid e tebuconazolo sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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(2) |
nell'allegato III, parte A, le colonne relative a clopiralid, emamectina e fenpirazamina sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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(3) |
nell'allegato IV sono inserite in ordine alfabetico le seguenti voci: «Pasteuria nishizawae Pn1» e «talco E553B». |
(*1) Limite di determinazione analitica
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I.
(*2) Limite di determinazione analitica
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.»
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12.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/33 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/1515 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2018
che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenilammina e oxadixil in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze difenilammina e oxadixil sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(2) |
La sostanza attiva difenilammina non è stata approvata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione (2). La sostanza attiva oxadixil non è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dal regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione (3). Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono state revocate. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR esistenti per tali sostanze nell'allegato III in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a). |
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(3) |
LMR provvisori per la difenilammina sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 772/2013 (4) per le mele e le pere fino al 2 settembre 2015, in risposta all'inevitabile contaminazione crociata di mele e pere dovuta alla presenza di residui di difenilammina nelle strutture di stoccaggio. Il regolamento (UE) 2016/67 della Commissione (5) ha prorogato la validità di detti LMR fino al 22 gennaio 2018 al fine di concedere agli operatori economici il tempo necessario per eliminare completamente i residui di difenilammina nelle strutture di stoccaggio. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e gli operatori del settore alimentare hanno presentato dati di monitoraggio recenti dai quali risulta che non si riscontrano più residui di difenilammina a livelli superiori al limite di determinazione (LD) pertinente. |
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(4) |
Limiti provvisori per la sostanza oxadixil sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 592/2012 (6) in e su prezzemolo, sedani e il gruppo di lattughe e insalate fino al 31 dicembre 2014 in risposta all'inevitabile contaminazione crociata che ha colpito colture non trattate a causa della permanenza di residui di oxadixil nel suolo. Il regolamento (UE) 2016/46 della Commissione (7) ha prorogato la validità di detti LMR fino al 19 gennaio 2018 a causa della persistenza di tale sostanza attiva nel suolo. L'Autorità e gli operatori del settore alimentare hanno presentato dati di monitoraggio recenti dai quali risulta che non si riscontrano più residui di oxadixil a livelli superiori all'LD pertinente. |
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(5) |
Alla luce della non approvazione della sostanza attiva difenilammina e della non inclusione della sostanza attiva oxadixil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, gli LMR per queste sostanze dovrebbero essere fissati all'LD in conformità all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze attive i cui LMR dovrebbero essere ridotti agli LD pertinenti è opportuno elencare i valori di base nell'allegato V conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(6) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(8) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. |
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(9) |
Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
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(10) |
Le misure di cui presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 1o maggio 2019.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, concernente la non approvazione della sostanza attiva difenilammina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 171 del 30.6.2012, pag. 2).
(3) Regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3).
(4) Regolamento (UE) n. 772/2013 della Commissione, dell'8 agosto 2013, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenilammina in o su determinati prodotti (GU L 217 del 13.8.2013, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2016/67 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ametoctradin, clorotalonil, difenilammina, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifen-methyl, propamocarb, protioconazolo, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti (GU L 15 del 22.1.2016, pag. 2).
(6) Regolamento (UE) n. 592/2012 della Commissione, del 4 luglio 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, captano, ciprodinil, fluopicolide, exitiazox, isoprotiolano, metaldeide, oxadixil e fosmet in o su determinati prodotti (GU L 176 del 6.7.2012, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) 2016/46 della Commissione, del 18 gennaio 2016, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di oxadixil e spinetoram in o su determinati prodotti (GU L 12 del 19.1.2016, pag. 28).
ALLEGATO
Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
|
1) |
nell'allegato III, parte A, le colonne relative a difenilammina e oxadixil sono soppresse; |
|
2) |
nell'allegato V, sono aggiunte le colonne relative a difenilammina e oxadixil: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
(*1) Limite di determinazione analitica
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I.»
|
12.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/45 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/1516 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2018
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di penoxsulam, triflumizolo e triflumuron in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze penoxsulam, triflumizolo e triflumuron sono stati fissati nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
|
(2) |
Per quanto riguarda il penoxsulam l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2), raccomandando di mantenere invariati gli LMR vigenti. Tali livelli dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 ai livelli vigenti. |
|
(3) |
Per quanto riguarda il triflumizolo, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3), e ha proposto di modificare la definizione di residuo, concludendo che per quanto concerne gli LMR per pomodori, melanzane, cetrioli, cetriolini e zucchine, alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda gli LMR per ciliege, uve da tavola e da vino, papaia e luppolo, l'Autorità ha concluso che non erano disponibili informazioni, oppure le informazioni disponibili erano insufficienti, e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. |
|
(4) |
Per quanto riguarda il triflumuron, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per albicocche e prugne, alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
|
(5) |
Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe valere l'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
|
(6) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda tali tre sostanze, i laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
|
(7) |
Tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
|
(8) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
|
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
|
(10) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. |
|
(11) |
Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
|
(12) |
Le misure di cui presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima del 1o maggio 2019.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2017. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for penoxsulam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di penoxsulam vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005], EFSA Journal 2017;15(4):4753.
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2017. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for triflumizole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il triflumizolo conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2017;15(3):4749.
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2017. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for triflumuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il triflumuron conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2017;15(4):4769.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
|
1) |
nell'allegato II sono aggiunte le seguenti colonne relative a penoxsulam, triflumizolo e triflumuron: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
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|
2) |
nell'allegato III, parte B, sono soppresse le colonne relative a penoxsulam, triflumizolo e triflumuron. |
(*1) Limite di determinazione analitica
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I.
|
12.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/58 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1517 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 2018
recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
visto il regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio, del 16 aprile 2018, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili (1), in particolare l'articolo 1, paragrafi 1 e 2 e l'articolo 2, paragrafi 1 e 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La sospensione dei dazi doganali di cui al regolamento (UE) 2018/581 si applica solo ad alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e parti degli stessi. La Commissione è tenuta a stabilire un elenco di tali merci facendo riferimento ai relativi codici della nomenclatura combinata. |
|
(2) |
Affinché le merci possano beneficiare della sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune, di cui al regolamento (UE) 2018/581, è necessario presentare alle autorità doganali un certificato di omologazione del tipo quale il certificato di riammissione in servizio (modulo 1) dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) o un certificato equivalente. L'AESA ha concluso accordi bilaterali per la sicurezza aerea o accordi tecnici di lavoro con alcuni paesi terzi che rilasciano tali tipi di certificati. È pertanto opportuno considerare i certificati rilasciati da tali paesi equivalenti al modulo 1 dell'AESA. |
|
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del presente regolamento contiene l'elenco delle voci, delle sottovoci e dei codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), relativamente alle merci che possono beneficiare della sospensione dei dazi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/581.
Articolo 2
L'allegato II del presente regolamento contiene l'elenco dei certificati da considerare equivalenti al modulo 1 dell'AESA di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/581.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 98 del 18.4.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO I
Elenco di voci, sottovoci e codici NC della nomenclatura combinata (1) di cui all'articolo 1
|
Capitolo: |
Elenco di voci e sottovoci della nomenclatura combinata |
||
|
Voci SA |
Sottovoci SA |
Codici NC |
|
|
27 |
|
2712 10 |
2710 19 81 , 2710 19 83 , 2710 19 87 , |
|
28 |
|
2804 40 , 2811 21 , 2818 20 |
|
|
29 |
2919 , 2933 |
2922 19 |
2916 39 90 |
|
32 |
da 3203 a 3214 |
|
|
|
34 |
3402 |
3403 19 , 3403 99 |
|
|
35 |
3506 |
|
|
|
36 |
3601 , 3603 e 3604 |
|
|
|
38 |
da 3809 a 3815 , 3819 , 3820 , 3824 |
|
|
|
39 |
3903 , 3904 , 3905 , 3906 , 3908 , 3909 , 3910 , 3911 , 3915 , 3916 , 3917 , da 3918 a 3926 |
3901 20 , 3902 10 , 3902 30 , 3907 30 , 3907 40 , 3907 91 , |
|
|
40 |
da 4007 a 4013 , 4016 |
|
|
|
42 |
4205 |
|
|
|
45 |
4504 |
|
|
|
52 |
5204 , 5205 , 5209 , 5211 , 5212 |
|
|
|
53 |
5310 |
5309 29 |
|
|
54 |
Tutte le voci |
|
|
|
55 |
Tutte le voci |
|
|
|
56 |
Tutte le voci |
|
|
|
57 |
Tutte le voci |
|
|
|
58 |
Tutte le voci |
|
|
|
59 |
Tutte le voci |
|
|
|
60 |
6006 |
|
|
|
63 |
6303 , 6305 |
6304 92 , 6304 93 , 6304 99 , 6306 12 , 6307 20 , 6307 90 |
|
|
65 |
|
6506 10 |
|
|
68 |
6812 , 6813 |
|
|
|
69 |
6903 , 6909 |
|
|
|
70 |
7007 , 7008 , 7009 , 7011 , 7014 , 7019 e 7020 |
7002 39 , 7015 90 |
|
|
73 |
7303 , 7307 , 7309 , 7310 , 7311 , 7315 , 7318 , 7320 , da 7322 a 7326 |
|
|
|
74 |
da 7407 a 7413 , 7415 , 7418 , 7419 |
|
|
|
75 |
7505 , 7506 , 7507 |
|
|
|
76 |
7601 , da 7603 a 7614 , 7616 |
7615 20 |
|
|
78 |
|
7804 11 , 7804 19 , 7806 00 |
|
|
79 |
7901 , 7905 , 7907 |
|
|
|
81 |
Tutte le voci |
|
|
|
82 |
da 8203 a 8207 , 8210 , 8211 |
|
|
|
83 |
8301 , 8302 , 8303 , da 8307 a 8311 |
|
|
|
84 |
8405 , 8407 , 8409 , da 8411 a 8414 , 8418 , 8419 , da 8421 a 8424 , 8431 , 8443 , 8467 , 8479 , da 8481 a 8484 e 8487 |
8406 90 , 8408 90 , 8410 90 , da 8415 81 a 8415 90 , 8427 90 , 8455 30 , 8455 90 |
|
|
85 |
da 8501 a 8508 , 8511 , 8512 , 8513 , 8516 , 8518 , 8519 , 8521 , 8522 , da 8525 a 8531 , da 8535 a 8540 , 8543 , 8544 , 8545 , 8546 , 8547 |
8548 90 |
|
|
87 |
|
8716 80 |
|
|
88 |
8803 , 8804 , 8805 |
|
|
|
89 |
8907 |
8906 90 , |
|
|
90 |
9002 , 9005 , 9006 , 9007 , 9013 , 9014 , 9015 , 9017 , 9020 , 9025 , da 9027 a 9033 |
9001 10 , 9001 20 , 9001 90 , 9010 60 , 9022 90 |
|
|
91 |
9104 , 9106 , 9107 , 9109 , 9114 |
9110 12 , 9110 90 |
|
|
92 |
|
9208 90 |
|
|
94 |
9403 , 9404 , 9405 |
|
9401 90 10 |
|
96 |
9606 , 9607 |
9603 50 , 9603 90 , 9617 00 |
|
(1) Come fissata nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).
ALLEGATO II
Elenco di certificati equivalenti di cui all'articolo 2
|
Autorità aeronautica |
Certificato di riammissione in servizio |
||||
|
Joint Aviation Authorities (Europe) (Autorità aeronautiche comuni (Europa)] |
AW FORM 1 (Modulo AW 1) |
||||
|
Federal Aviation Administration (USA) (Amministrazione federale dell'aviazione (USA) |
FAA Form 8130-3 (Modulo FAA 8130-3) |
||||
|
Transport Canada Civil Aviation (Transport Canada - Aviazione civile) |
TCCA FORM ONE (MODULO UNO TCCA) TCCA 24-0078 |
||||
|
National Civil Aviation Agency (Brazil) (Agenzia nazionale dell'aviazione civile (Brasile)] |
Form F-100-01 (SEGVOO 003) (Modulo F-100-01 (SEGVOO 003) |
||||
|
Directorate General of Civil Aviation (Turkey) (direzione generale dell'aviazione civile (Turchia) |
SHGM FORM 1 (MODULO 1 SHGM) |
||||
|
Civil Aviation Safety Authority (Australia) (Autorità per la sicurezza dell'aviazione civile (Australia)] |
CASA FORM 1 (MODULO CASA 1) |
||||
|
Civil Aviation Authority of Singapore (Autorità dell'aviazione civile di Singapore) |
|
||||
|
Japan Civil Aviation Bureau (Ufficio giapponese dell'aviazione civile) |
Form 18 (Modulo 18) |
||||
|
Civil Aviation Administration of China (Amministrazione dell'aviazione civile della Cina) |
CAAC Form AAC-038 (Modulo AAC-038 CAAC) |
||||
|
Civil Aviation Department (Hong Kong) (Dipartimento dell'aviazione civile di Hong Kong) |
CAD FORM ONE (MODULO UNO CAD) |
||||
|
Civil Aviation Authority of Vietnam (Autorità dell'aviazione civile del Vietnam) |
CAAV FORM ONE (MODULO UNO CAAV) |
||||
|
Directorate General of Civil Aviation (Indonesia) (direzione generale dell'aviazione civile (Indonesia)] |
DAAO Form 21-18 (Modulo 21-18 DAAO) |
||||
|
Civil Aviation Authority of the Philippines (Autorità dell'aviazione civile delle Filippine) |
CAAP FORM 1 (MODULO CAAP 1) |
||||
|
General Authority of Civil Aviation (Saudi Arabia) (Autorità generale dell'aviazione civile (Arabia Saudita)] |
GACA SS&AT _F8130-3 |
||||
|
General Civil Aviation Authority (United Arab Emirates) (Autorità generale dell'aviazione civile (Emirati arabi uniti)] |
AW FORM 1 (Modulo AW 1) |
||||
|
Civil Aviation Authority of New Zelanda (Autorità dell'aviazione civile della Nuova Zelanda) |
Statement of compliance with airworthiness requirements (Dichiarazione di conformità ai requisiti di aeronavigabilità) CAA FORM 8110-3 (MODULO CAA 8110-3) |
||||
|
Federal Air Transport Agency of the Russian Federation (Agenzia federale dei trasporti aerei della Federazione russa) |
AIRWORTHINESS APPROVAL TAG (ETICHETTA DI APPROVAZIONE ALL'AERONAVIGABILITÀ) Form C-5 (Modulo C-5) |
||||
|
Moroccan Civil Aviation Authority (Autorità dell'aviazione civile del Marocco) |
MCAA Form (Modulo MCAA) |
DECISIONI
|
12.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/63 |
DECISIONE (UE) 2018/1518 DEL CONSIGLIO
del 9 ottobre 2018
che modifica la decisione 1999/70/CE, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni del Banco de España
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,
vista la raccomandazione della Banca centrale europea del 6 settembre 2018 al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni del Banco de España (BCE/2018/22) (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE e accettati dal Consiglio dell'Unione europea. |
|
(2) |
Il mandato dell'attuale revisore esterno del Banco de España è giunto a scadenza con l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2017. Risulta pertanto necessario nominare un revisore esterno a partire dall'esercizio finanziario 2018. |
|
(3) |
Il Banco de España ha selezionato l'associazione temporanea di imprese Mazars Auditores, S.L.P. - Mazars, SA quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2020, con la possibilità di prorogare il mandato agli esercizi finanziari 2021 e 2022. |
|
(4) |
Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che l'associazione temporanea di imprese Mazars Auditores, S.L.P. - Mazars, SA sia nominata revisore esterno del Banco de España per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2020, con la possibilità di prorogare il mandato agli esercizi finanziari 2021 e 2022. |
|
(5) |
In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE, è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'associazione temporanea di imprese Mazars Auditores, S.L.P. - Mazars SA è accettata quale revisore esterno del Banco de España per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2020.».
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Articolo 3
La BCE è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER
(1) GU C 325 del 14.9.2018, pag. 1.
(2) Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).
|
12.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/65 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1519 DELLA COMMISSIONE
del 9 ottobre 2018
che modifica la decisione di esecuzione 2014/150/UE relativa all'organizzazione di una sperimentazione temporanea che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di popolazioni delle specie vegetali frumento, orzo, avena e granturco a norma della direttiva 66/402/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2018) 5470]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), in particolare l'articolo 13 bis,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione di esecuzione 2014/150/UE della Commissione (2) prevede l'organizzazione, fino al 31 dicembre 2018, di una sperimentazione temporanea alla quale possono partecipare tutti gli Stati membri, allo scopo di valutare se la produzione, a fini di commercializzazione, e la commercializzazione, a determinate condizioni, delle sementi di popolazioni ai sensi dell'articolo 2 di detta decisione, appartenenti alle specie Avena spp., Hordeum spp., Triticum spp. e Zea mays L., possano costituire un'alternativa migliore all'esclusione della commercializzazione delle sementi non conformi alle prescrizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere E, F e G, della direttiva 66/402/CEE relativa alle caratteristiche varietali delle sementi di determinate specie, e alle prescrizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva concernente la commercializzazione con la certificazione ufficiale come «sementi certificate», «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione». |
|
(2) |
La valutazione non è stata ancora completata dato che è necessario raccogliere ulteriori informazioni su vari aspetti della sperimentazione per un periodo di tempo più lungo. È pertanto opportuno prorogare la durata della sperimentazione temporanea. |
|
(3) |
Finora hanno partecipato a tale sperimentazione temporanea sei Stati membri. In vista della proroga della durata della sperimentazione, è opportuno consentire la partecipazione di nuovi Stati membri entro il 31 dicembre 2019. |
|
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione 2014/150/UE è così modificata:
|
a) |
all'articolo 3, paragrafo 1, la data «gennaio 2017» è sostituita da «31 dicembre 2019»; |
|
b) |
all'articolo 19, la data «31 dicembre 2018» è sostituita da «28 febbraio 2021». |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.
(2) Decisione di esecuzione 2014/150/UE della Commissione, del 18 marzo 2014, relativa all'organizzazione di una sperimentazione temporanea che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di popolazioni delle specie vegetali frumento, orzo, avena e granturco a norma della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (GU L 82 del 20.3.2014, pag. 29).
|
12.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/67 |
DECISIONE (UE) 2018/1520 DELLA COMMISSIONE
del 9 ottobre 2018
che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1), in particolare l'articolo 281, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) specifica le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e alla presentazione e alla revisione dei conti. Il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (3) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. |
|
(2) |
Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ha sostituito il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Al fine di ridurre la complessità delle regole finanziarie applicabili al bilancio e includere quelle pertinenti in un unico regolamento, le norme principali del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 sono state inserite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. |
|
(3) |
Conformemente all'articolo 279, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 devono continuare ad applicarsi agli impegni giuridici assunti prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Conformemente all'articolo 281, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, taluni articoli del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 devono continuare ad applicarsi fino al 31 dicembre 2018 con riguardo all'esecuzione degli stanziamenti amministrativi delle istituzioni dell'Unione. |
|
(4) |
Conformemente all'articolo 281, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 deve essere abrogato con effetto dalla data dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Fatti salvi l'articolo 279, paragrafo 3, e l'articolo 281, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 è abrogato con effetto dal 2 agosto 2018.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).
ALLEGATO
TAVOLA DI CONCORDANZA
|
Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 |
Articoli del nuovo regolamento finanziario (RF) Soppresso Norme interne della Commissione Orientamenti |
|
Articolo 1 |
Soppresso |
|
Articolo 2 |
Orientamenti |
|
Articolo 3 |
Articolo 7, paragrafo 2, RF |
|
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafo 1, RF |
|
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 2, RF |
|
Articolo 4, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 13, paragrafo 3, RF |
|
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 12, paragrafo 3, RF |
|
Articolo 4, paragrafo 4 |
Soppresso |
|
Articolo 4, paragrafo 5 |
Orientamenti |
|
Articolo 5, paragrafi da 1 a 4 |
Articolo 19 RF |
|
Articolo 5, paragrafo 5 |
Orientamenti |
|
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 19, paragrafo 2, RF |
|
Articolo 6, paragrafi da 2 a 4 |
Orientamenti |
|
Articolo 7 |
Articolo 22 RF |
|
Articolo 8 |
Articolo 23 RF |
|
Articolo 9, paragrafi 1 e 2, e paragrafo 4, primo comma |
Articolo 24 RF |
|
Articolo 9, paragrafo 3, e paragrafo 4, secondo comma |
Soppresso |
|
Articolo 10 |
Articolo 21, paragrafo 2, lettera c), RF |
|
Articolo 11 |
Soppresso |
|
Articolo 12 |
Orientamenti |
|
Articolo 13 |
Articolo 28, paragrafo 2, terzo comma, RF |
|
Articolo 14 |
Articolo 28, paragrafo 2, RF |
|
Articolo 15 |
Articolo 30, paragrafo 1, RF |
|
Articolo 16 |
Articolo 28, paragrafo 2, quinto comma, RF |
|
Articolo 17 |
Articolo 32, paragrafo 2, terzo comma, RF |
|
Articolo 18 |
Articolo 34 RF |
|
Articolo 19 |
Articolo 35, paragrafo 1, terzo e quarto comma, RF |
|
Articolo 20 |
Articolo 37, paragrafo 2, terzo comma, RF |
|
Articolo 21 |
Articolo 38 RF |
|
Articolo 22, primo, terzo e quarto comma |
Soppresso |
|
Articolo 22, secondo comma |
Articolo 38, paragrafo 5, secondo comma, RF |
|
Articolo 23 |
Articolo 41, paragrafo 2, RF |
|
Articolo 24 |
Articolo 44, paragrafo 4, RF |
|
Articolo 25 |
Articolo 47, paragrafo 2, terzo comma, RF |
|
Articolo 26 |
Soppresso |
|
Articolo 27 |
Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), punto vi), RF |
|
Articolo 28 |
Articolo 52, paragrafo 1, lettera c), punto iii), RF |
|
Articolo 29 |
Articolo 57 RF |
|
Articolo 30 |
Articolo 58, paragrafo 5, quarto comma, RF |
|
Articolo 31, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 58, paragrafo 2, lettera d), RF |
|
Articolo 31, paragrafo 3 |
Soppresso |
|
Articolo 32 |
Soppresso |
|
Articolo 33 |
Soppresso |
|
Articolo 34 |
Soppresso |
|
Articolo 35 |
Norme interne della Commissione |
|
Articolo 36 |
Soppresso |
|
Articolo 37, primo comma |
Articolo 63, paragrafo 10, RF |
|
Articolo 37, secondo comma |
Considerando 22 RF |
|
Articolo 38 |
Norme interne della Commissione |
|
Articolo 39 |
Articoli 126 e 154 del FR |
|
Articolo 40 |
Soppresso |
|
Articolo 41 |
Articolo 155, paragrafo 1, terzo e sesto comma, RF |
|
Articolo 42, paragrafo 1 |
Articolo 155, paragrafo 4, RF |
|
Articolo 42, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 155, paragrafo 5, RF |
|
Articolo 42, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 2, punto 44, RF |
|
Articolo 43 |
Articolo 156 RF |
|
Articolo 44, paragrafo 1 |
Soppresso |
|
Articolo 44, paragrafo 2 |
Articolo 154, paragrafo 1, terzo comma, RF |
|
Articolo 45, paragrafo 1 |
Articolo 72, paragrafo 2, RF |
|
Articolo 45, paragrafo 2 |
Soppresso |
|
Articolo 46, primo comma |
Soppresso |
|
Articolo 46, secondo comma |
Articolo 76, paragrafo 1, primo comma, terza frase |
|
Articolo 47, primo comma |
Soppresso |
|
Articolo 47, secondo comma |
Articolo 76, paragrafo 1, primo comma, seconda frase |
|
Articolo 48, primo comma, prima frase |
Articolo 75, primo comma, prima frase |
|
Articolo 48, primo comma, lettere da a) a c), e lettera e) |
Norme interne della Commissione |
|
Articolo 48, primo comma, lettera d) |
Articolo 75, primo comma, seconda frase |
|
Articolo 48, secondo comma |
Articolo 75, secondo comma |
|
Articolo 48, terzo comma |
Articolo 75, terzo comma |
|
Articolo 49, paragrafo 1 |
Norme interne della Commissione |
|
Articolo 49, paragrafo 2 |
Norme interne della Commissione |
|
Articolo 49, paragrafo 3, primo, terzo e quarto comma |
Norme interne della Commissione |
|
Articolo 49, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 74, paragrafo 5, secondo comma |
|
Articolo 49, paragrafo 4, primo, terzo e quarto comma |
Norme interne della Commissione |
|
Articolo 49, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 74, paragrafo 6, RF |
|
Articolo 49, paragrafo 4, quinto comma |
Articolo 74, paragrafo 5, RF |
|
Articolo 50, paragrafi da 1 a 3 |
Soppresso |
|
Articolo 50, paragrafo 4 |
Articolo 74, paragrafo 7, RF |
|
Articolo 51 |
Articolo 74, paragrafo 8, RF |
|
Articolo 52 |
Articolo 82, paragrafo 4, primo e secondo comma, RF |
|
Articolo 53 |
Articolo 74, paragrafo 10, RF |
|
Articolo 54 |
Articolo 78 RF |
|
Articolo 55, paragrafo 1 |
Articolo 78, paragrafo 3, RF |
|
Articolo 55, paragrafo 2 |
Articolo 78, paragrafo 4, RF |
|
Articolo 55, paragrafo 3 |
Articolo 73, paragrafo 6, RF |
|
Articolo 56 |
Articolo 82, paragrafo 5, RF |
|
Articolo 57, paragrafo 1 |
Articolo 86, paragrafo 2, RF |
|
Articolo 57, paragrafo 2 |
Norme interne della Commissione |
|
Articolo 57, paragrafo 3 |
Soppresso |
|
Articolo 58, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 85, paragrafo 1, RF |
|
Articolo 58, paragrafi 3 e 6 |
Soppresso |
|
Articolo 58, paragrafi 4 e 5 |
Soppresso |
|
Articolo 59, primo comma |
Articolo 85, paragrafo 2, RF |
|
Articolo 59, secondo comma |
Norme interne della Commissione |
|
Articolo 60, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 86, paragrafo 2, RF |
|
Articolo 60, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2 |
Norme interne della Commissione |
|
Articolo 61 |
Soppresso |
|
Articolo 62 |
Articolo 86, paragrafo 3, RF |
|
Articolo 63, paragrafo 1 |
Articolo 86, paragrafo 3, secondo e terzo comma, RF |
|
Articolo 63, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 86, paragrafo 3, secondo comma, RF |
|
Articolo 63, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 86, paragrafo 3, quarto comma, RF |
|
Articolo 63, paragrafo 2, terzo comma |
Soppresso |
|
Articolo 64 |
Articolo 82, paragrafo 10, RF |
|
Articolo 65 |
Orientamenti |
|
Articolo 66, paragrafo 1 |
Articolo 88, paragrafo 1, primo comma |
|
Articolo 66, paragrafo 2 |
Norme interne della Commissione |
|
Articolo 66, paragrafo 3 |
Articolo 89, paragrafi 1 e 2, RF |
|
Articolo 66, paragrafo 4 |
Articolo 88, paragrafo 2, RF |
|
Articolo 67, paragrafo 1, lettere da a) a e), e lettere g) e h) |
Orientamenti |
|
Articolo 67, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 89, paragrafo 5, secondo comma, RF |
|
Articolo 67, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 89, paragrafo 2, primo comma, RF |
|
Articolo 67, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 88, paragrafo 1, terzo comma, RF |
|
Articolo 67, paragrafo 3 |
Norme interne della Commissione |
|
Articolo 67, paragrafo 4 |
Articolo 86, paragrafo 3, RF |
|
Articolo 67, paragrafo 5 |
Articolo 89, paragrafo 5, primo comma, RF |
|
Articolo 68 |
Articolo 89, paragrafo 1, secondo comma, RF |
|
Articolo 69, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 89, paragrafo 3, RF |
|
Articolo 69, paragrafo 1, secondo e terzo comma |
Orientamenti |
|
Articolo 69, paragrafo 2 |
Orientamenti |
|
Articolo 70 |
Articolo 89, paragrafi 5 e 6, RF |
|
Articolo 71 |
Norme interne della Commissione |
|
Articolo 72, primo comma, prima frase |
Orientamenti |
|
Articolo 72, primo comma, seconda frase |
Articolo 150, paragrafo 3, primo comma, seconda frase, RF |
|
Articolo 72, secondo comma |
Orientamenti |
|
Articolo 73 |
Norme interne della Commissione |
|
Articolo 74 |
Articolo 74, paragrafo 8, secondo comma, prima frase, RF |
|
Articolo 75 |
Articolo 93, paragrafo 1, primo comma, RF |
|
Articolo 76 |
Articolo 93 RF |
|
Articolo 77 |
Articolo 92, paragrafo 3, RF |
|
Articolo 78 |
Articolo 96, paragrafo 2, RF |
|
Articolo 79 |
Norme interne della Commissione |
|
Articolo 80 |
Articolo 98 RF |
|
Articolo 81 |
Articolo 98, paragrafo 3, RF |
|
Articolo 82 |
Norme interne della Commissione |
|
Articolo 83 |
Articolo 99 RF |
|
Articolo 84, paragrafi 1 e 2 |
Norme interne della Commissione |
|
Articolo 84, paragrafi 3 e 4 |
Soppresso |
|
Articolo 85 |
Articolo 100, paragrafo 2, RF |
|
Articolo 86, paragrafi 1 e 2 |
Norme interne della Commissione |
|
Articolo 86, paragrafo 3 |
Articolo 101, paragrafo 1, secondo comma, RF |
|
Articolo 87 |
Articolo 102 RF |
|
Articolo 88 |
Articolo 103 RF |
|
Articolo 89 |
Articolo 104 RF |
|
Articolo 90 |
Articolo 108 RF |
|
Articolo 91, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 101 RF |
|
Articolo 91, paragrafi 3 e 4 |
Norme interne della Commissione |
|
Articolo 91, paragrafo 5 |
Articolo 104, paragrafo 5, RF |
|
Articolo 92 |
Articolo 101, paragrafo 6, secondo e terzo comma, RF |
|
Articolo 93 |
Articolo 105 RF |
|
Articolo 94, paragrafo 1 |
Soppresso |
|
Articolo 94, paragrafo 2 |
Articolo 110, paragrafo 3, RF |
|
Articolo 94, paragrafo 3 |
Soppresso |
|
Articolo 94, paragrafo 4 |
Articolo 110, paragrafo 5, RF |
|
Articolo 95 |
Articolo 112 RF |
|
Articolo 96 |
Articolo 112 RF |
|
Articolo 97 |
Norme interne della Commissione |
|
Articolo 98 |
Norme interne della Commissione |
|
Articolo 99 |
Norme interne della Commissione |
|
Articolo 100 |
Norme interne della Commissione |
|
Articolo 101 |
Articolo 111, paragrafo 3, RF |
|
Articolo 102, primo comma |
Norme interne della Commissione |
|
Articolo 102, secondo e terzo comma |
Articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), RF |
|
Articolo 103, primo comma |
Norme interne della Commissione |
|
Articolo 103, secondo comma |
Articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera c) |
|
Articolo 104 |
Norme interne della Commissione |
|
Articolo 105 |
Norme interne della Commissione |
|
Articolo 106 |
Norme interne della Commissione |
|
Articolo 107 |
Norme interne della Commissione |
|
Articolo 108 |
Norme interne della Commissione |
|
Articolo 109 |
Articolo 115, paragrafo 2, RF |
|
Articolo 110, paragrafi da 1 a 3 |
Norme interne della Commissione |
|
Articolo 110, paragrafo 4 |
Soppresso |
|
Articolo 111 |
Articolo 116 RF |
|
Articolo 112 |
Articolo 146, paragrafo 1, RF |
|
Articolo 113 |
Soppresso |
|
Articolo 114 |
Articolo 117 RF |
|
Articolo 115 |
Articolo 118, paragrafo 10, RF |
|
Articolo 116 |
Articolo 119 RF |
|
Articolo 117 |
Articolo 118 RF |
|
Articolo 118 |
Articolo 120, paragrafi 1 e 2, RF |
|
Articolo 119 |
Articolo 121 RF |
|
Articolo 120 |
Articolo 122 RF |
|
Articolo 121, paragrafo 1 |
Articolo 2, punto 10, RF |
|
Articolo 121, paragrafo 2 |
Articolo 2, punto 63, RF |
|
Articolo 121, paragrafo 3 |
Articolo 2, punti 70 e 71, RF |
|
Articolo 121, paragrafo 4 |
Articolo 2, punto 58, RF |
|
Articolo 121, paragrafo 5 |
Articolo 162, paragrafo 2, RF |
|
Articolo 121, paragrafo 6 |
Articolo 162, paragrafo 4, RF |
|
Articolo 121, paragrafo 7 |
Allegato I, punto 18.9, RF |
|
Articolo 121, paragrafi da 8 a 10 |
Articolo 148 RF |
|
Articolo 122 |
Allegato I, punto 1, RF |
|
Articolo 123, paragrafi 1 e 2 |
Allegato I, punto 2, RF |
|
Articolo 123, paragrafo 3 |
Soppresso |
|
Articolo 123, paragrafi da 4 a 7 |
Allegato I, punto 2, RF |
|
Articolo 124 |
Allegato I, punto 3, RF |
|
Articolo 125 |
Allegato I, punto 4, RF |
|
Articolo 126 |
Allegato I, punto 5, RF |
|
Articolo 128 |
Allegato I, punto 6, RF |
|
Articolo 129 |
Allegato I, punto 7, RF |
|
Articolo 130 |
Allegato I, punto 8, RF |
|
Articolo 131 |
Allegato I, punto 9, RF |
|
Articolo 132 |
Allegato I, punto 10, RF |
|
Articolo 133 |
Soppresso |
|
Articolo 134 |
Allegato I, punto 11, RF |
|
Articolo 135 |
Allegato I, punto 12, RF |
|
Articolo 136 |
Allegato I, punto 13, RF |
|
Articolo 136 bis |
Allegato I, punto 14, RF |
|
Articolo 137 |
Allegato I, punto 14, RF |
|
Articolo 137 bis |
Allegato I, punto 15, RF |
|
Articolo 138 |
Allegato I, punto 16, RF |
|
Articolo 139 |
Allegato I, punto 17, RF |
|
Articolo 141, paragrafo 1 |
Articolo 137 e allegato I, punto 18.1, RF |
|
Articolo 141, paragrafo 2 |
Soppresso |
|
Articolo 141, paragrafo 3 |
Articolo 137, paragrafo 3, RF |
|
Articolo 141, paragrafo 4 |
Articolo 137, paragrafo 4, RF |
|
Articolo 142 |
Articolo 141, paragrafo 1, secondo comma, RF |
|
Articolo 143, primo comma |
Orientamenti |
|
Articolo 143, dal secondo al quinto comma |
Articolo 144 RF |
|
Articolo 144, paragrafo 1 |
Articolo 143, paragrafo 3, RF |
|
Articolo 144, paragrafo 2 |
Articolo 143, paragrafo 2, RF |
|
Articolo 144, paragrafi 3 e 4 |
Orientamenti |
|
Articolo 144, paragrafo 5 |
Articolo 143, paragrafo 4, RF |
|
Articolo 146 |
Allegato I, punto 18, RF |
|
Articolo 147 |
Allegato I, punto 19, RF |
|
Articolo 148 |
Allegato I, punto 20, RF |
|
Articolo 149 |
Allegato I, punto 21, RF |
|
Articolo 150 |
Allegato I, punto 22, RF |
|
Articolo 151 |
Allegato I, punto 23, RF |
|
Articolo 152, paragrafo 1, primo e secondo comma |
Articolo 168, paragrafo 1, RF |
|
Articolo 152, paragrafo 1, terzo comma |
Allegato I, punto 24, RF |
|
Articolo 152, paragrafi da 2 a 7 |
Allegato I, punto 24, RF |
|
Articolo 153 |
Allegato I, punto 25, RF |
|
Articolo 154 |
Allegato I, punto 26, RF |
|
Articolo 155 |
Articolo 149 RF |
|
Articolo 155 bis |
Allegato I, punto 27, RF |
|
Articolo 156 |
Articolo 168, paragrafo 2, RF |
|
Articolo 157 |
Allegato I, punto 28, RF |
|
Articolo 158, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 150 e articolo 168, paragrafo 5, RF |
|
Articolo 158, paragrafo 1, secondo comma |
Allegato I, punto 29.1, RF |
|
Articolo 158, paragrafo 2 |
Articolo 150 RF |
|
Articolo 158, paragrafo 3 |
Allegato I, punto 29.2, RF |
|
Articolo 158, paragrafo 4 |
Allegato I, punto 29.3, RF |
|
Articolo 159 |
Allegato I, punto 30, RF |
|
Articolo 160 |
Articolo 169 RF |
|
Articolo 161 |
Allegato I, punto 31, RF |
|
Articolo 163 |
Articolo 152 RF |
|
Articolo 164 |
Articolo 153 RF |
|
Articolo 165, paragrafo 1 |
Articolo 152, paragrafo 1, lettera a), RF |
|
Articolo 165, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 173, paragrafo 1, RF |
|
Articolo 165 bis, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 152, paragrafo 1, lettera c), RF |
|
Articolo 165 bis, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 173, paragrafo 2, terzo comma, RF |
|
Articolo 165 bis, paragrafo 2 |
Articolo 173, paragrafo 2, primo e secondo comma, RF |
|
Articolo 165 bis, paragrafo 3 |
Articolo 173, paragrafo 3, RF |
|
Articolo 165 bis, paragrafo 4 |
Articolo 173, paragrafo 4, RF |
|
Articolo 166 |
Articolo 131, paragrafo 3, secondo comma, RF |
|
Articolo 166 bis |
Allegato I, punto 32, RF |
|
Articolo 167 |
Articolo 174, paragrafo 2, RF |
|
Articolo 168 |
Allegato I, punto 33, RF |
|
Articolo 169 |
Allegato I, punto 34, RF |
|
Articolo 171 |
Allegato I, punto 35, RF |
|
Articolo 172 |
Orientamenti |
|
Articolo 173 |
Articolo 2, punto 63, e articolo 239, RF |
|
Articolo 174, paragrafo 1 |
Articolo 201, paragrafo 1, RF |
|
Articolo 174, paragrafo 2 |
Soppresso |
|
Articolo 175 |
Articolo 240 RF |
|
Articolo 176 |
Orientamenti |
|
Articolo 177 |
Soppresso |
|
Articolo 178 |
Articolo 130 RF |
|
Articolo 179 |
Articolo 148 RF |
|
Articolo 180, paragrafo 1 |
Articolo 201, paragrafo 2, RF |
|
Articolo 180, paragrafo 2 |
Articolo 131, paragrafo 3, RF |
|
Articolo 180, paragrafo 3 |
Articolo 130, paragrafo 4, lettera b), RF |
|
Articolo 180, paragrafo 4 |
Articolo 201, paragrafo 4, RF |
|
Articolo 180, paragrafo 5 |
Articolo 279, paragrafo 1, RF |
|
Articolo 181 |
Articolo 125, paragrafo 1, RF |
|
Articolo 182, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 181, paragrafo 5, e articolo 184, RF |
|
Articolo 182, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2 |
Soppresso |
|
Articolo 182, paragrafo 3 |
Articolo 183, paragrafo 4, RF |
|
Articolo 182, paragrafo 4 |
Soppresso |
|
Articolo 183 |
Articolo 190 RF |
|
Articolo 184 |
Articolo 192 RF |
|
Articolo 185 |
Articolo 2, paragrafo 41, RF |
|
Articolo 186 |
Articolo 2, paragrafo 65, RF |
|
Articolo 187 |
Articolo 184, paragrafo 4, lettera c), RF |
|
Articolo 188 |
Articolo 110 RF |
|
Articolo 189 |
Articolo 194 RF |
|
Articolo 190, paragrafo 1 |
Articolo 195 RF |
|
Articolo 190, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 21, RF |
|
Articolo 191 |
Articolo 189 RF |
|
Articolo 192 |
Soppresso |
|
Articolo 193 |
Articolo 191, paragrafo 1, terzo comma, RF |
|
Articolo 194 |
Articolo 193, paragrafo 2, terzo comma, RF |
|
Articolo 195 |
Articolo 149 RF |
|
Articolo 196, paragrafo 1, primo comma |
Soppresso |
|
Articolo 196, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 196, paragrafo 1, lettera c), RF |
|
Articolo 196, paragrafi da 2 a 4 |
Articolo 196, paragrafo 1, lettere da d) a f), RF |
|
Articolo 197 |
Soppresso |
|
Articolo 198 |
Articolo 197, paragrafo 2, lettera c), RF |
|
Articolo 199 |
Orientamenti |
|
Articolo 201, paragrafo 1 |
Articolo 194, paragrafo 1, lettera b), RF |
|
Articolo 201, paragrafo 2 |
Articolo 197, paragrafi 1 e 3, RF |
|
Articolo 202 |
Articolo 198 RF |
|
Articolo 203, paragrafo 1 |
Articolo 194, paragrafo 1, lettera b), RF |
|
Articolo 203, paragrafo 2, primo comma, prima frase |
Articolo 199, lettera b), RF |
|
Articolo 203, paragrafo 2, primo comma, seconda frase |
Orientamenti |
|
Articolo 203, paragrafo 2, secondo comma |
Orientamenti |
|
Articolo 203, paragrafo 3 |
Orientamenti |
|
Articolo 204, paragrafo 1 |
Articolo 150 RF |
|
Articolo 204, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 200, paragrafo 2, RF |
|
Articolo 204, paragrafo 2, dal secondo al sesto comma |
Orientamenti |
|
Articolo 204, paragrafo 3 |
Articolo 200, paragrafo 3, RF |
|
Articolo 204, paragrafo 4 |
Articolo 200, paragrafo 4, RF |
|
Articolo 204, paragrafo 5 |
Articolo 200, paragrafi 5 e 6, RF |
|
Articolo 204, paragrafo 6 |
Articolo 200, paragrafo 8, RF |
|
Articolo 205 |
Articolo 200, paragrafo 7, RF |
|
Articolo 206, paragrafo 1 |
Articolo 153 RF |
|
Articolo 206, paragrafo 2 |
Orientamenti |
|
Articolo 206, paragrafo 3 |
Articolo 152 RF |
|
Articolo 206, paragrafo 4 |
Articolo 153, paragrafo 2, RF |
|
Articolo 207, paragrafo 1 |
Articolo 203, paragrafo 2, RF |
|
Articolo 207, paragrafo 2 |
Articolo 203, paragrafo 3, RF |
|
Articolo 207, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 203, paragrafo 4, RF |
|
Articolo 207, paragrafo 3, dal secondo al sesto comma |
Orientamenti |
|
Articolo 207, paragrafo 4 |
Articolo 203, paragrafo 5, RF |
|
Articolo 208 |
Articolo 131 RF |
|
Articolo 209 |
Articolo 205 RF |
|
Articolo 210 |
Articolo 204, secondo comma, RF |
|
Articolo 211 |
Articolo 110 RF |
|
Articolo 212, paragrafo 1 |
Articolo 207, paragrafo 1, RF |
|
Articolo 212, paragrafo 2 |
Articolo 149, paragrafo 1, RF |
|
Articolo 212, paragrafo 3 |
Articolo 207, paragrafo 2, RF |
|
Articolo 212, paragrafo 4 |
Articolo 207, paragrafo 1, terzo comma, RF |
|
Articolo 213 |
Articolo 207, paragrafo 5, RF |
|
Articolo 214 |
Articolo 207, paragrafo 3, RF |
|
Articolo 215 |
Articolo 207, paragrafo 4, RF |
|
Articolo 216 |
Soppresso |
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Articolo 217 |
Orientamenti |
|
Articolo 218 |
Articolo 209, paragrafo 2, lettera g), RF |
|
Articolo 219, paragrafo 1 |
Articolo 215, paragrafo 7, RF |
|
Articolo 219, paragrafi 2 e 3 |
Soppresso |
|
Articolo 220, paragrafo 1 |
Articolo 216, paragrafo 1 |
|
Articolo 220, paragrafo 2 |
Soppresso |
|
Articolo 221 |
Articolo 216 RF |
|
Articolo 222 |
Articolo 209, paragrafo 2, RF |
|
Articolo 223 |
Articolo 209, paragrafo 2, lettera d), RF |
|
Articolo 224, paragrafo 1 |
Articolo 209, paragrafo 2, lettera h), RF |
|
Articolo 224, paragrafi da 2 a 8 |
Soppresso |
|
Articolo 225 |
Soppresso |
|
Articolo 226 |
Articolo 217 RF |
|
Articolo 227 |
Orientamenti |
|
Articolo 228 |
Soppresso |
|
Articolo 229, paragrafo 1 |
Articolo 242 RF |
|
Articolo 229, paragrafo 2 |
Soppresso |
|
Articolo 230 |
Soppresso |
|
Articolo 231 |
Soppresso |
|
Articolo 232 |
Articolo 243, paragrafo 2, RF |
|
Articolo 233 |
Articolo 244, paragrafo 3, RF |
|
Articolo 234 |
Articolo 245, paragrafo 3, e articolo 246, paragrafo 5, RF |
|
Articolo 235 |
Articolo 81 RF |
|
Articolo 236 |
Soppresso |
|
Articolo 237 |
Soppresso |
|
Articolo 238 |
Soppresso |
|
Articolo 239 |
Soppresso |
|
Articolo 240 |
Soppresso |
|
Articolo 241 |
Soppresso |
|
Articolo 242 |
Soppresso |
|
Articolo 243 |
Soppresso |
|
Articolo 244 |
Soppresso |
|
Articolo 245, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 83 RF |
|
Articolo 245, paragrafi 3 e 4 |
Soppresso |
|
Articolo 246 |
Orientamenti |
|
Articolo 247 |
Orientamenti |
|
Articolo 248 |
Articolo 87, paragrafo 1, terzo comma, RF |
|
Articolo 249 |
Orientamenti |
|
Articolo 250 |
Orientamenti |
|
Articolo 251 |
Orientamenti |
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Articolo 252 |
Orientamenti |
|
Articolo 253 |
Orientamenti |
|
Articolo 254 |
Orientamenti |
|
Articolo 255 |
Soppresso |
|
Articolo 256, paragrafo 1 |
Articolo 21, paragrafo 2, lettera g), RF |
|
Articolo 256, paragrafi 2 e 3 |
Soppresso |
|
Articolo 257 |
Soppresso |
|
Articolo 258 |
Articolo 236 RF |
|
Articolo 259, primo comma |
Articolo 235, paragrafo 4, RF |
|
Articolo 259, secondo comma |
Soppresso |
|
Articolo 259, terzo e quarto comma |
Articolo 235, paragrafo 4, RF |
|
Articolo 259, quinto e sesto comma |
Articolo 235, paragrafo 5, RF |
|
Articolo 259, settimo comma |
Articolo 252 RF |
|
Articolo 259, ottavo comma |
Articolo 234, paragrafo 4, RF |
|
Articolo 260 |
Soppresso |
|
Articolo 261 |
Orientamenti |
|
Articolo 262 |
Allegato I, punto 36, RF |
|
Articolo 263 |
Orientamenti |
|
Articolo 264, paragrafo 1 |
Allegato I, punto 37.1, RF |
|
Articolo 264, paragrafo 2, primo comma, lettera a) |
Soppresso |
|
Articolo 264, paragrafo 2, primo comma, lettera b) |
Allegato I, punto 38.4, RF |
|
Articolo 264, paragrafo 2, secondo comma |
Orientamenti |
|
Articolo 264, paragrafo 3 |
Allegato I, punto 37.2, RF |
|
Articolo 264, paragrafo 4 |
Allegato I, punto 2.5, RF |
|
Articolo 265 |
Allegato I, punto 38, RF |
|
Articolo 266 |
Allegato I, punto 39, RF |
|
Articolo 267 |
Allegato I, punto 38, RF |
|
Articolo 269 |
Allegato I, punto 38, RF |
|
Articolo 273 |
Allegato I, punto 40, RF |
|
Articolo 274, paragrafo 1 |
Articolo 152, paragrafo 2, RF |
|
Articolo 274, paragrafo 2, prima frase |
Articolo 168, paragrafo 2, RF |
|
Articolo 274, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 4 |
Soppresso |
|
Articolo 274, paragrafo 3 |
Orientamenti |
|
Articolo 275, paragrafo 1, primo comma |
Soppresso |
|
Articolo 275, paragrafo 1, secondo comma |
Allegato I, punto 41.1, RF |
|
Articolo 275, paragrafo 2 |
Allegato I, punto 41.2, RF |
|
Articolo 275, paragrafo 3 |
Allegato I, punti 41.3 e 41.4, RF |
|
Articolo 275, paragrafo 4 |
Allegato I, punti 41.3 e 41.4, RF |
|
Articolo 275, paragrafi 5 e 6 |
Allegato I, punti 41.5 e 41.6, RF |
|
Articolo 275, paragrafo 7 |
Soppresso |
|
Articolo 276, paragrafi da 1 a 4 |
Soppresso |
|
Articolo 276, paragrafo 5 |
Articolo 168, paragrafo 5, RF |
|
Articolo 277 |
Articolo 190, paragrafo 3, RF |
|
Articolo 278 |
Soppresso |
|
Articolo 279 |
Soppresso |
|
Articolo 280 |
Soppresso |
|
Articolo 281 |
Articolo 67, paragrafo 5, RF |
|
Articolo 282 |
Articolo 67, paragrafo 6, RF |
|
Articolo 283 |
Articolo 264, paragrafo 2, RF |
|
Articolo 284 |
Orientamenti |
|
Articolo 285 |
Articolo 264, paragrafo 4, RF |
|
Articolo 286, paragrafo 1 |
Articolo 266, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, RF |
|
Articolo 286, paragrafo 2 |
Articolo 267, paragrafo 1, RF |
|
Articolo 286, paragrafo 3 |
Articolo 267, paragrafo 2, RF |
|
Articolo 286, paragrafo 4 |
Articolo 267, paragrafo 3, RF |
|
Articolo 286, paragrafo 5 |
Articolo 267, paragrafo 4, RF |
|
Articolo 286, paragrafo 6 |
Articolo 266, paragrafo 5, terzo comma, RF |
|
Articolo 286, paragrafo 7 |
Soppresso |
|
Articolo 287, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 237 RF |
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Articolo 287, paragrafo 4 |
Articolo 148 RF |
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Articolo 287, paragrafi 5 e 6 |
Soppresso |
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Articolo 288 |
Soppresso |
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Articolo 289 |
Soppresso |
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Articolo 290 |
Soppresso |
|
12.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/84 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1521 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2018
recante modifica della decisione 2009/11/CE relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna
[notificata con il numero C(2018) 6507]
(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, lettere p) e t),
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'allegato IV, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le carcasse di suino sono classificate valutando il tenore di carne magra con metodi di stima autorizzati dalla Commissione ed esclusivamente provati statisticamente, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione dovrebbe essere subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima, definito nell'allegato V, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione (2). |
|
(2) |
Con la decisione 2009/11/CE della Commissione (3) sono stati autorizzati otto metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna. |
|
(3) |
La Spagna ha chiesto alla Commissione di autorizzare un nuovo metodo di classificazione delle carcasse di suino sul proprio territorio e ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando nel protocollo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (CE) n. 2017/1182 i principi su cui si basa tale metodo, i risultati della prova di sezionamento e l'equazione utilizzata per la stima del tenore di carne magra. |
|
(4) |
Dall'esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione del suddetto metodo di classificazione. È pertanto opportuno autorizzare tale metodo di classificazione delle carcasse di suino in Spagna. |
|
(5) |
La decisione 2009/11/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. |
|
(6) |
Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione dovrebbero essere consentite soltanto se espressamente autorizzate da una decisione di esecuzione della Commissione. |
|
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2009/11/CE è modificata come segue:
|
(1) |
L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Per la classificazione delle carcasse di suino ai sensi dell'allegato IV, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), in Spagna è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:
Il metodo manuale ZP con calibro di cui alla lettera g) del primo comma può essere autorizzato unicamente per i macelli:
(*1) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).» " |
|
(2) |
L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 74).
(3) Decisione 2009/11/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna (GU L 6 del 10.1.2009, pag. 79).
ALLEGATO
Nell'allegato della decisione 2009/11/CE è aggiunta la seguente parte 9:
« Parte 9
gmSCAN
|
1. |
Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato “gmSCAN”. |
|
2. |
Il gmSCAN utilizza l'induzione magnetica per determinare, senza contatto, le proprietà dielettriche delle carcasse. Il sistema di misurazione è costituito da un certo numero di bobine di trasmissione che generano un campo magnetico variabile a bassa intensità. Le bobine di ricezione convertono il segnale proveniente dalla perturbazione del campo magnetico causata dalla carcassa in un segnale elettrico complesso legato ai parametri dielettrici del tessuto muscolare e adiposo della carcassa. |
|
3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:
Ŷ = 55,14067 + 1 598,66166 × (Q1/CW) – 579,58575 × (Q2/CW) + 970,83879 × (Q3/CW) – 0,18993 × CW dove:
La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg (peso a caldo)». |
|
12.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/87 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1522 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 2018
che stabilisce un formato comune per i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico ai sensi della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici
[notificata con il numero C(2018) 6549]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 10,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico è il principale strumento di governance istituito dalla direttiva (UE) 2016/2284 per aiutare gli Stati membri a programmare politiche e misure nazionali intese ad adempiere agli impegni di riduzione delle emissioni nazionali stabiliti da detta direttiva per il 2020 e il 2030, migliorando così la prevedibilità per i portatori di interessi e sostenendo nel contempo uno spostamento degli investimenti verso tecnologie pulite ed efficienti. Esso contribuisce a conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della summenzionata direttiva, nonché a garantire la coerenza con i piani e i programmi definiti in altri settori d'intervento pertinenti, quali il clima, l'energia, l'agricoltura, l'industria e i trasporti. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/2284, il pubblico, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e le autorità competenti con responsabilità in materia di inquinamento, qualità e gestione dell'aria devono essere consultati sui progetti di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e su eventuali aggiornamenti di rilievo, prima del loro completamento. |
|
(3) |
I programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico dovrebbero inoltre contribuire all'adeguata attuazione dei piani di qualità dell'aria istituiti ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). A tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di ridurre le emissioni, in particolare di ossidi di azoto e di particolato fine, nelle aree e negli agglomerati in cui le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto elevate e/o nelle aree e negli agglomerati che contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico di altre aree e agglomerati, anche nei paesi limitrofi. |
|
(4) |
Come sottolineato dalla Commissione nella «Seconda relazione sullo Stato dell'Unione dell'energia» (4), gli Stati membri dovrebbero mettere a punto i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima, ogniqualvolta possibile, in parallelo con i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico al fine di garantire sinergie e ridurre i costi di attuazione, poiché entrambi si basano in gran parte su misure e azioni simili. |
|
(5) |
Per migliorare la coerenza con le comunicazioni relative alle politiche e alle misure attuate nel quadro delle politiche dell'Unione in materia di clima ed energia, è opportuno allineare il formato comune per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico agli obblighi di comunicazione di cui al regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e al regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione (6) laddove essi presentino punti in comune. |
|
(6) |
Al fine di conseguire gli impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca previsti dalla direttiva (UE) 2016/2284, è opportuno definire ulteriori politiche e misure a livello nazionale. I programmi nazionali di controllo dell'inquinamento dovrebbero pertanto includere anche misure proporzionate applicabili al settore agricolo. |
|
(7) |
La definizione di un formato comune per i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico dovrebbe agevolare l'esame dei programmi che incombe alla Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva (UE) 2016/2284, oltre a migliorare la comparabilità dei programmi tra gli Stati membri. |
|
(8) |
Gli Stati membri possono includere nel proprio programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, oltre al contenuto obbligatorio, informazioni aggiuntive pertinenti sulle politiche e sulle misure previste al fine di contrastare gli inquinanti più nocivi con riguardo a gruppi sensibili della popolazione umana. In conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/2284, gli Stati membri possono altresì prevedere misure intese a ridurre ulteriormente le emissioni al fine raggiungere livelli di qualità dell'aria in linea con gli orientamenti sulla qualità dell'aria pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché con gli obiettivi dell'Unione in materia di biodiversità e di ecosistemi. |
|
(9) |
Benché, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/2284, le emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale o le emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e decollo non siano contabilizzate ai fini dell'adempimento degli impegni di riduzione delle emissioni, gli Stati membri possono includere nei rispettivi programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico anche politiche e misure previste volte a ridurre le emissioni prodotte da tali fonti. |
|
(10) |
Gli Stati membri hanno discusso un progetto di formato comune e presentato le loro osservazioni al riguardo in occasione delle riunioni del gruppo di esperti sulla qualità dell'aria ambiente del 4 aprile 2017, del 28 novembre 2017 e del 9 aprile 2018 (7). |
|
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la qualità dell'aria ambiente istituito dall'articolo 29 della direttiva 2008/50/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
Il formato comune per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui all'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2016/2284 è stabilito nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Formato
Gli Stati membri utilizzano il formato di cui all'allegato allorché comunicano alla Commissione il loro programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2284.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1.
(2) Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE (GU L 156 del 26.6.2003, pag. 17).
(3) Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).
(4) COM(2017) 53 final dell'1 febbraio 2017, pag. 16.
(5) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 23).
(7) Cfr. il registro dei gruppi di esperti della Commissione (gruppo E02790), http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=IT
ALLEGATO
Formato comune per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2284
1. DESCRIZIONI DEI CAMPI
Tutti i campi del presente formato comune contrassegnati da (O) sono obbligatori, mentre quelli contrassegnati da (F) sono facoltativi.
2. FORMATO COMUNE
2.1. Titolo del programma, informazioni di contatto e siti web
2.1.1. Titolo del programma, informazioni di contatto e siti web (O)
|
Titolo del programma |
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Data |
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Stato membro |
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Denominazione dell'autorità competente responsabile dell'elaborazione del programma |
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Numero di telefono del servizio responsabile |
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Indirizzo e-mail del servizio responsabile |
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Link al sito web in cui è pubblicato il programma |
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Link al sito o ai siti web delle consultazioni sul programma |
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2.2. Sintesi (F)
La sintesi può anche essere un documento separato (idealmente di non più di 10 pagine). Dovrebbe consistere in un'esposizione concisa dei punti da 2.3 a 2.8. Se possibile, si consiglia di utilizzare grafici illustrativi.
2.2.1. Quadro strategico nazionale in materia di qualità dell'aria e di lotta contro l'inquinamento
|
Priorità politiche e loro rapporto con le priorità stabilite in altri settori d'intervento pertinenti |
|
|
Responsabilità attribuite alle autorità nazionali, regionali e locali |
|
2.2.2. Progressi compiuti rispetto al 2005 grazie alle politiche e alle misure vigenti per la riduzione delle emissioni e il miglioramento della qualità dell'aria
|
Riduzioni delle emissioni ottenute |
|
|
Progressi rispetto agli obiettivi di qualità dell'aria |
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|
Attuale impatto transfrontaliero delle fonti di emissione situate sul territorio nazionale |
|
2.2.3. Evoluzione prevista fino al 2030 ipotizzando che le politiche e le misure già adottate non subiscano cambiamenti
|
Proiezioni delle emissioni e delle riduzioni delle emissioni (scenario con misure – «CM») |
|
|
Impatto previsto sul miglioramento della qualità dell'aria (CM) |
|
|
Incertezze |
|
2.2.4. Opzioni strategiche considerate al fine di adempiere gli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e il 2030, livelli intermedi delle emissioni per il 2025
|
Principali serie di opzioni strategiche considerate |
|
2.2.5. Sintesi delle politiche e delle misure selezionate per l'adozione per settore, inclusi calendario per l'adozione, l'attuazione e il riesame e autorità competenti
|
Settore interessato |
Politiche e misure |
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|
Politiche e misure selezionate |
Calendario per l'attuazione delle politiche e delle misure selezionate |
Autorità competente/i per l'attuazione e l'applicazione delle politiche e delle misure selezionate (tipo e denominazione) |
Calendario per il riesame delle politiche e delle misure selezionate |
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Approvvigionamento energetico |
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Consumo energetico |
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Trasporti |
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Processi industriali |
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Agricoltura |
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Rifiuti/gestione dei rifiuti |
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Trasversale |
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Altro (specificare) |
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2.2.6. Coerenza
|
Valutazione del modo in cui le politiche e le misure selezionate garantiscono la coerenza con i piani e i programmi istituiti in altri settori d'intervento pertinenti |
|
2.2.7. Impatti combinati previsti delle politiche e delle misure (scenario con misure aggiuntive – «CMA») sulle riduzioni delle emissioni, sulla qualità dell'aria nel territorio nazionale e negli Stati membri confinanti e sull'ambiente, nonché le relative incertezze
|
Conseguimento previsto degli impegni di riduzione delle emissioni (CMA) |
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Uso dei meccanismi di flessibilità (ove pertinente) |
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|
Proiezione del miglioramento della qualità dell'aria (CMA) |
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|
Proiezione degli impatti sull'ambiente (CMA) |
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|
Metodologie e incertezze |
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2.3. Quadro strategico nazionale in materia di qualità dell'aria e di lotta contro l'inquinamento
2.3.1. Priorità politiche e loro rapporto con le priorità stabilite in altri settori d'intervento pertinenti
|
Impegni nazionali di riduzione delle emissioni rispetto all'anno di riferimento 2005 (in %) (O) |
SO2 |
NOx |
NMVOC |
NH3 |
PM2,5 |
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2020-2029 (O) |
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Dal 2030 (O) |
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Priorità per la qualità dell'aria: priorità politiche nazionali connesse agli obiettivi di qualità dell'aria a livello nazionale o dell'UE (inclusi valori limite, valori-obiettivo e obblighi di concentrazione dell'esposizione) (O) È anche possibile fare riferimento agli obiettivi di qualità dell'aria raccomandati dall'OMS. |
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Priorità politiche pertinenti in materia di cambiamento climatico ed energia (O) |
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Priorità politiche pertinenti in settori d'intervento pertinenti, quali agricoltura, industria e trasporti (O) |
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2.3.2. Responsabilità attribuite alle autorità nazionali, regionali e locali
|
Elenco delle autorità pertinenti (O) |
Descrivere il tipo di autorità (ad esempio ispettorato dell'ambiente, agenzia ambientale regionale, comune) (O) Se pertinente, denominazione dell'autorità (ad esempio ministero di XXX, agenzia nazionale per XXX, ufficio regionale per XXX) |
Descrivere le responsabilità attribuite in materia di qualità dell'aria e lotta contro l'inquinamento (O) Selezionare l'opzione appropriata:
|
Settori fonte dell'inquinamento che rientrano nell'ambito di competenza dell'autorità (F) |
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Autorità nazionali (O) |
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Autorità regionali (O) |
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Autorità locali (O) |
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Aggiungere righe se necessario |
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2.4. Progressi compiuti grazie alle politiche e alle misure vigenti per la riduzione delle emissioni e il miglioramento della qualità dell'aria e grado di conformità agli obblighi nazionali e dell'Unione rispetto al 2005
2.4.1. Progressi compiuti grazie alle politiche e alle misure vigenti per la riduzione delle emissioni e grado di conformità agli obblighi nazionali e dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni
|
Descrivere i progressi compiuti grazie alle politiche e alle misure vigenti per la riduzione delle emissioni e il grado di conformità alla normativa nazionale e dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni (O) |
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|
Fornire riferimenti completi (capitolo e pagina) a serie di dati a sostegno pubblicamente accessibili (ad esempio relazioni d'inventario delle emissioni storiche) (O) |
|
|
Includere grafici che illustrano le riduzioni delle emissioni per inquinante e/o per settori principali (F) |
|
2.4.2. Progressi compiuti grazie alle politiche e alle misure vigenti per il miglioramento della qualità dell'aria e grado di conformità agli obblighi nazionali e dell'Unione in materia di qualità dell'aria
|
Descrivere i progressi compiuti grazie alle politiche e alle misure vigenti per il miglioramento della qualità dell'aria e il grado di conformità agli obblighi nazionali e dell'Unione in materia di qualità dell'aria, specificando almeno il numero di zone di qualità dell'aria (sul totale di zone di qualità dell'aria) che (non) sono conformi agli obiettivi di qualità dell'aria dell'UE per quanto riguarda NO2, PM10, PM2,5 e O3, nonché qualsiasi altro inquinante per cui si siano verificati superamenti (O) |
|
|
Fornire riferimenti completi (capitolo e pagina) a serie di dati a sostegno pubblicamente accessibili (ad esempio piani per la qualità dell'aria, ripartizione tra le fonti) (O) |
|
|
Mappe o istogrammi che illustrano le concentrazioni attuali nell'aria ambiente (almeno per quanto riguarda NO2, PM10, PM2,5 e O3, nonché qualsiasi altro inquinante che rappresenti un problema) e che mostrano, ad esempio, il numero di zone (sul totale di zone di qualità dell'aria) che (non) sono conformi nell'anno di riferimento e nell'anno di comunicazione (F) |
|
|
Laddove siano stati individuati problemi in una o più zone di qualità dell'aria, descrivere in che modo si sono compiuti progressi verso la riduzione delle concentrazioni massime comunicate (F) |
|
2.4.3. Attuale impatto transfrontaliero delle fonti di emissione situate sul territorio nazionale
|
Ove pertinente, descrivere l'attuale impatto transfrontaliero delle fonti di emissione situate sul territorio nazionale (O) I progressi possono essere riportati in termini quantitativi o qualitativi. Se non sono stati individuati problemi, indicare tale conclusione. |
|
|
Nel caso in cui ci si avvalga di dati quantitativi per descrivere i risultati della valutazione, specificare i dati e le metodologie utilizzati per eseguire detta valutazione (F) |
|
2.5. Evoluzione prevista ipotizzando che le politiche e le misure già adottate non subiscano cambiamenti
2.5.1. Proiezioni delle emissioni e delle riduzioni delle emissioni (CM)
|
Inquinanti (O) |
Totale delle emissioni (kt), coerentemente con gli inventari per l'anno x-2 o x-3 (anno da precisare) (O) |
% prevista di riduzione delle emissioni rispetto al 2005 (O) |
Impegno nazionale di riduzione delle emissioni per il 2020-2029 (%) (O) |
Impegno nazionale di riduzione delle emissioni dal 2030 (%) (O) |
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Anno di riferimento 2005 |
2020 |
2025 |
2030 |
2020 |
2025 |
2030 |
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SO2 |
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NOx |
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NMVOC |
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NH3 |
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PM2,5 |
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Illustrare le incertezze relative alle proiezioni CM per quanto riguarda il raggiungimento degli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020, per il 2025 e dal 2030 in poi (F) |
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||||||||
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Data delle proiezioni delle emissioni (O) |
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Se la proiezione dell'evoluzione dimostra il mancato adempimento degli impegni di riduzione delle emissioni nello scenario CM, la sezione 2.6 deve delineare le politiche e le misure aggiuntive considerate al fine di conseguire la conformità.
2.5.2. Impatto previsto sul miglioramento della qualità dell'aria (CM), incluso il livello di conformità previsto
2.5.2.1.
|
Fornire una descrizione qualitativa dei miglioramenti previsti della qualità dell'aria e dell'evoluzione prevista del grado di conformità (CM) agli obiettivi di qualità dell'aria dell'UE per quanto riguarda i valori di NO2, PM10, PM2,5 e O3, nonché di qualsiasi altro inquinante che possa rappresentare un problema entro il 2020, il 2025 e il 2030 (O) Fornire riferimenti completi (capitolo e pagina) a serie di dati a sostegno pubblicamente accessibili (ad esempio piani per la qualità dell'aria, ripartizione tra le fonti) che descrivano i miglioramenti previsti e l'evoluzione del grado di conformità (O) |
|
2.5.2.2.
|
Valori della direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente |
Proiezione del numero di zone di qualità dell'aria non conformi |
Proiezione del numero di zone di qualità dell'aria conformi |
Numero totale di zone di qualità dell'aria |
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Specificare l'anno di riferimento |
2020 |
2025 |
2030 |
Specificare l'anno di riferimento |
2020 |
2025 |
2030 |
Specificare l'anno di riferimento |
2020 |
2025 |
2030 |
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PM2,5 (1 anno) |
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NO2 (1 anno) |
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PM10 (1 anno) |
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O3 (valore medio max. su 8 ore) |
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Altro (specificare) |
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2.6. Opzioni strategiche considerate al fine di adempiere gli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e il 2030, livelli intermedi delle emissioni per il 2025
Le informazioni richieste in questa sezione devono essere comunicate utilizzando l'apposito strumento per politiche e misure («PaM tool») predisposto dall'Agenzia europea dell'ambiente.
2.6.1. Dettagli relativi alle politiche e alle misure considerate al fine di adempiere gli impegni di riduzione delle emissioni (comunicazione a livello di politiche e misure)
|
Denominazione e breve descrizione delle politiche e misure individuali o del pacchetto di politiche e misure (O) |
Inquinante o inquinanti interessati (selezionare l'opzione appropriata) SO2, NOx, NMVOC, NH3, PM2,5 (O); BC come componente del PM2,5, altro (specificare ad esempio Hg, diossine, gas a effetto serra) (F) |
Obiettivi delle politiche e misure individuali o del pacchetto di politiche e misure (*) (O) |
Tipo/i di politiche e misure (^) (O) |
Settore principale e, se del caso, altri settori interessati (†) (O) |
Periodo di attuazione (O per le misure selezionate per l'attuazione) |
Autorità competente/i per l'attuazione (O per le misure selezionate per l'attuazione) Ove opportuno, fare riferimento alla tabella 2.3.2. |
Dettagli relativi alle metodologie utilizzate per l'analisi (ad esempio modelli o metodi specifici, dati soggiacenti) (O) |
Quantificazione delle riduzioni delle emissioni attese (per politiche e misure individuali o per pacchetti di politiche e misure, a seconda dei casi) (espressa in kt, all'anno o come intervallo di valori, rispetto allo scenario CM) (O) |
Descrizione qualitativa delle incertezze (O, se disponibile) |
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Inizio |
Fine |
Tipo |
Denominazione |
2020 |
2025 |
2030 |
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Aggiungere righe se necessario |
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I campi contrassegnati da (*), (^) e (†) devono essere compilati scegliendo tra opzioni di risposta predefinite coerenti con gli obblighi di comunicazione previsti dal regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione. |
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Il campo contrassegnato da (*) deve essere compilato scegliendo tra le seguenti opzioni di risposta predefinite, a seconda dei casi (è possibile selezionare più obiettivi, nonché aggiungere e specificare obiettivi aggiuntivi alla voce «Altro») (O):
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Il campo contrassegnato da (^) deve essere compilato scegliendo tra le seguenti opzioni di risposta predefinite, a seconda dei casi (è possibile selezionare più tipi di politiche e misure, nonché aggiungere e specificare tipi aggiuntivi di politiche e misure alla voce «Altro») (O):
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Il campo contrassegnato da (†) deve essere compilato scegliendo tra le seguenti opzioni di risposta predefinite, a seconda dei casi (è possibile selezionare più settori, nonché aggiungere e specificare settori aggiuntivi alla voce «Altro») (O):
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2.6.2. Impatti sulla qualità dell'aria e sull'ambiente delle politiche e misure individuali o dei pacchetti di politiche e misure considerati al fine di adempiere gli impegni di riduzione delle emissioni (O, se disponibili)
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Se disponibili, impatti sulla qualità dell'aria (è anche possibile fare riferimento agli obiettivi di qualità dell'aria raccomandati dall'OMS) e sull'ambiente |
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2.6.3. Stima dei costi e dei benefici delle politiche e misure individuali considerate o del pacchetto di politiche e misure considerato al fine di adempiere gli impegni di riduzione delle emissioni (F)
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Denominazione e breve descrizione delle politiche e misure individuali o del pacchetto di politiche e misure |
Costi in EUR per tonnellata di inquinante abbattuto |
Costi assoluti per anno in EUR |
Benefici assoluti per anno |
Rapporto costi-benefici |
Anno cui si riferisce il prezzo |
Descrizione qualitativa delle stime dei costi e dei benefici |
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Aggiungere righe se necessario |
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2.6.4. Ulteriori dettagli relativi alle misure di cui all'allegato III, parte 2, della direttiva (UE) 2016/2284, rivolte al settore agricolo al fine di garantire l'adempimento degli impegni di riduzione delle emissioni
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Le politiche e misure figurano nel programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico? Sì/No (O) |
Se sì,
(O) |
Le politiche e misure sono state applicate fedelmente? Sì/No (O) Se no, descrivere le modifiche apportate (O) |
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A. Misure per la riduzione delle emissioni di ammoniaca (O) |
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B. Misure di riduzione delle emissioni per il controllo delle emissioni di particolato (PM2,5) e di particolato carbonioso (O) |
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C. Prevenzione degli impatti sulle piccole aziende agricole (O) |
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Nell'adottare le misure descritte nelle sezioni A e B, gli Stati membri provvedono affinché gli impatti sulle piccole e micro aziende agricole siano pienamente presi in considerazione. Gli Stati membri possono, per esempio, esentare le piccole e micro aziende agricole da tali misure, ove possibile, tenendo conto degli impegni di riduzione applicabili (O) |
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2.7. Politiche selezionate per l'adozione per settore, inclusi calendario per l'adozione, l'attuazione e il riesame e autorità competenti
2.7.1. Politiche e misure individuali selezionate o pacchetto di politiche e misure selezionato per l'adozione e autorità competenti
|
Denominazione e breve descrizione delle politiche e misure individuali o del pacchetto di politiche e misure (O) Ove opportuno, fare riferimento alla tabella 2.6.1. |
Anno di adozione attualmente programmato (O) |
Osservazioni pertinenti emerse dalla o dalle consultazioni in merito alle politiche e misure individuali o al pacchetto di politiche e misure (F) |
Calendario di attuazione attualmente programmato (O) |
Obiettivi intermedi e indicatori selezionati per monitorare i progressi nell'attuazione delle politiche e delle misure selezionate (F) |
Calendario per il riesame attualmente programmato (se non coincide con l'aggiornamento generale del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico previsto ogni quattro anni) (O) |
Autorità competenti per le politiche e misure individuali o per il pacchetto di politiche e misure (O) Ove opportuno, fare riferimento alla tabella 2.3.2. |
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Anno di inizio |
Anno di fine |
Obiettivi intermedi |
Indicatori |
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Aggiungere altre righe se necessario |
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2.7.2. Motivazione della scelta delle misure selezionate e valutazione del modo in cui le politiche e le misure selezionate garantiscono la coerenza con i piani e i programmi istituiti in altri settori d'intervento pertinenti
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Motivazione della scelta operata tra le misure considerate al punto 2.6.1. per determinare la serie definitiva di misure selezionate (F) |
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Coerenza delle politiche e delle misure selezionate con gli obiettivi di qualità dell'aria a livello nazionale e, se del caso, a livello degli Stati membri limitrofi (O) |
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Coerenza delle politiche e delle misure selezionate con altri piani o programmi pertinenti istituiti in virtù di disposizioni della legislazione nazionale o dell'Unione (ad esempio piani nazionali per l'energia e il clima) (O) |
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2.8. Impatti combinati previsti delle politiche e delle misure (CMA) sulla riduzione delle emissioni, la qualità dell'aria e l'ambiente, nonché le relative incertezze (ove applicabile)
2.8.1. Conseguimento previsto degli impegni di riduzione delle emissioni (CMA)
|
Inquinanti (O) |
Totale delle emissioni (kt), coerentemente con gli inventari per l'anno x-2 o x-3 (anno da precisare) (O) |
% di riduzione delle emissioni raggiunta rispetto al 2005 (O) |
Impegno nazionale di riduzione delle emissioni per il 2020-2029 (%) (O) |
Impegno nazionale di riduzione delle emissioni dal 2030 (%) (O) |
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Anno di riferimento 2005 |
2020 |
2025 |
2030 |
2020 |
2025 |
2030 |
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SO2 |
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NOx |
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NMVOC |
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NH3 |
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PM2,5 |
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Data delle proiezioni delle emissioni (O) |
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2.8.2. Traiettoria non lineare di riduzione delle emissioni
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Laddove si segua una traiettoria non lineare di riduzione delle emissioni, dimostrare che tale traiettoria è più efficiente dal punto di vista tecnico o economico (misure alternative comporterebbero costi sproporzionati), che non comprometterà il conseguimento degli impegni di riduzione per il 2030 e che convergerà con la traiettoria lineare a partire dal 2025 (O, ove pertinente) Ove opportuno, fare riferimento ai costi indicati nella tabella 2.6.3. |
|
2.8.3. Meccanismi di flessibilità
|
Laddove si utilizzino meccanismi di flessibilità, fornire una spiegazione dell'uso (O) |
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2.8.4. Miglioramento previsto della qualità dell'aria (CMA)
|
A. Proiezione del numero di zone di qualità dell'aria non conformi e conformi (F) |
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Valori della direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente |
Proiezione del numero di zone di qualità dell'aria non conformi |
Proiezione del numero di zone di qualità dell'aria conformi |
Numero totale di zone di qualità dell'aria |
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Specificare l'anno di riferimento |
2020 |
2025 |
2030 |
Specificare l'anno di riferimento |
2020 |
2025 |
2030 |
Specificare l'anno di riferimento |
2020 |
2025 |
2030 |
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PM2,5 (1 anno) |
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NO2 (1 anno) |
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PM10 (1 anno) |
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O3 (valore medio max. su 8 ore) |
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Altro (specificare) |
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B. Superamenti massimi dei valori limite per la qualità dell'aria e indicatori di esposizione media (F) |
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Valori della direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente |
Proiezione dei superamenti massimi dei valori limite per la qualità dell'aria in tutte le zone |
Proiezione dell'indicatore di esposizione media (solo per il PM2,5) (1 anno) |
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Specificare l'anno di riferimento |
2020 |
2025 |
2030 |
Specificare l'anno di riferimento |
2020 |
2025 |
2030 |
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PM2,5 (1 anno) |
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NO2 (1 anno) |
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NO2 (1 ora) |
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PM10 (1 anno) |
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PM10 (24 ore) |
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O3 (valore medio max. su 8 ore) |
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Altro (specificare) |
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C. Illustrazioni che dimostrano il miglioramento previsto della qualità dell'aria e del grado di conformità (F) |
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Mappe o istogrammi che illustrano l'evoluzione prevista delle concentrazioni nell'aria ambiente (almeno per quanto riguarda NO2, PM10, PM2,5 e O3, nonché qualsiasi altro inquinante che rappresenti un problema) e che illustrano, ad esempio, il numero di zone (sul totale di zone di qualità dell'aria) che (non) saranno conformi entro il 2020, il 2025 e il 2030, la proiezione dei superamenti massimi a livello nazionale e dell'indicatore di esposizione media |
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D. Miglioramento qualitativo previsto della qualità dell'aria e del grado di conformità (CMA) (nel caso in cui non siano forniti dati quantitativi nelle tabelle precedenti) (F) |
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Miglioramento qualitativo previsto della qualità dell'aria e del grado di conformità (CMA) |
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Per i valori limite annuali, le proiezioni dovrebbero essere indicate rispetto alle concentrazioni massime in tutte le zone. Per i valori limite giornalieri e orari, le proiezioni dovrebbero essere indicate rispetto al numero massimo di superamenti rilevati in tutte le zone.
2.8.5. Impatti previsti sull'ambiente (CMA) (F)
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Anno di riferimento per la valutazione degli impatti ambientali (specificare) |
2020 |
2025 |
2030 |
Descrizione |
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Territorio dello Stato membro esposto a un'acidificazione superiore alla soglia del carico critico (%) |
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Territorio dello Stato membro esposto a un'eutrofizzazione superiore alla soglia del carico critico (%) |
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Territorio dello Stato membro esposto a livelli di ozono superiori alla soglia del livello critico (%) |
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Gli indicatori dovrebbero essere allineati a quelli utilizzati nell'ambito della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza relativamente all'esposizione degli ecosistemi ad acidificazione, eutrofizzazione e ozono (https://www.rivm.nl/media/documenten/cce/manual/Manual_UBA_Texte.pdf).
(1) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
|
12.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/103 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1523 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 2018
che istituisce un modello di dichiarazione di accessibilità conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato istituito a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2102,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva (UE) 2016/2102 stabilisce prescrizioni comuni in materia di accessibilità per i siti web e le applicazioni mobili degli enti pubblici e fissa le prescrizioni per le dichiarazioni di accessibilità che devono essere rilasciate dagli enti pubblici relativamente alla conformità dei loro siti web e delle loro applicazioni mobili alla suddetta direttiva. |
|
(2) |
Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli enti pubblici forniscano le dichiarazioni di accessibilità mediante un modello di dichiarazione di accessibilità stabilito dalla Commissione. |
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(3) |
Gli Stati membri sono incoraggiati a garantire che gli enti pubblici rivedano e aggiornino periodicamente, con frequenza almeno annuale, le loro dichiarazioni di accessibilità. |
|
(4) |
Per assicurare un facile accesso alla dichiarazione di accessibilità, gli Stati membri dovrebbero esortare gli enti pubblici a rendere disponibili le loro dichiarazioni da ciascuna pagina web del loro sito. Le dichiarazioni possono inoltre essere messe a disposizione attraverso l'applicazione mobile. |
|
(5) |
Per accrescere la reperibilità e l'accessibilità delle informazioni fornite e facilitarne il riutilizzo, la dichiarazione di accessibilità dovrebbe essere messa a disposizione, se del caso, in un formato leggibile meccanicamente a norma della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione stabilisce il modello di dichiarazione di accessibilità che gli enti pubblici devono utilizzare negli Stati membri relativamente alla conformità dei loro siti web e delle loro applicazioni mobili alle prescrizioni della direttiva (UE) 2016/2102, come specificato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Formato della dichiarazione
La dichiarazione è fornita in un formato accessibile a norma dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102 e, se del caso, nel formato leggibile meccanicamente di cui all'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 2003/98/CE.
Articolo 3
Preparazione della dichiarazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni fornite nella dichiarazione per quanto riguarda la conformità alle prescrizioni di cui alla direttiva (UE) 2016/2102 siano esatte e basate su una delle seguenti condizioni:
|
a) |
una valutazione effettiva della conformità del sito web o dell'applicazione mobile alle prescrizioni della direttiva (UE) 2016/2102, quale:
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|
b) |
qualsiasi altra misura considerata appropriata dagli Stati membri, che fornisca le medesime garanzie sull'esattezza delle informazioni contenute nella dichiarazione. |
2. La dichiarazione specifica il metodo utilizzato tra quelli menzionati al paragrafo 1.
Articolo 4
Adeguamento della dichiarazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici includano, nelle rispettive dichiarazioni, almeno le prescrizioni relative al contenuto obbligatorio di cui alla sezione 1 dell'allegato.
2. Gli Stati membri possono aggiungere prescrizioni che non si limitino ai contenuti facoltativi elencati nella sezione 2 dell'allegato.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1.
(2) Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).
ALLEGATO
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ
Istruzioni
Il testo in corsivo deve essere cancellato e/o modificato, a seconda dei casi, dall'ente pubblico.
Tutte le note finali devono essere cancellate prima della pubblicazione della dichiarazione di accessibilità.
La dichiarazione di accessibilità deve essere facilmente reperibile dall'utente. Un link alla dichiarazione di accessibilità deve essere posto in evidenza sulla homepage del sito web o messo a disposizione su tutte le pagine web, per esempio in un'intestazione o in una sezione piè di pagina statiche. Per la dichiarazione di accessibilità può essere utilizzato un URL standardizzato. Per le applicazioni mobili, la dichiarazione deve essere resa accessibile secondo le indicazioni dell'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva (UE) 2016/2102. La dichiarazione può inoltre essere messa a disposizione attraverso l'applicazione mobile.
SEZIONE 1
PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTENUTO OBBLIGATORIO
DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ
[Denominazione dell'ente pubblico] si impegna a rendere [il suo sito web/i suoi siti web] [e] [la sua applicazione mobile/le sue applicazioni mobili] accessibile/i, conformemente al[la] [normativa nazionale che ha recepito la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)].
La presente dichiarazione di accessibilità si applica a [inserire l'ambito di applicazione della dichiarazione, per esempio il sito o i siti web/l'applicazione mobile o le applicazioni mobili i cui si applica la dichiarazione, a seconda dei casi].
Stato di conformità ii
|
a) iii |
[Questo/a] [Questi/e] [sito/i web] [applicazione/i mobile/i] [è] [sono] pienamente conforme/i a [xxx iv]. |
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b) v |
[Questo/a] [Questi/e] [sito/i web] [applicazione/i mobile/i] [è] [sono] parzialmente conforme/ivi a [xxx vii], in ragione [del caso/dei casi di non conformità] [e/o] [della/e deroga/deroghe] elencat[o][i][a][e] di seguito. |
|
c) viii |
[Questo/a] [Questi/e] [sito/i web] [applicazione/i mobile/i] non [è] [sono] conforme/i a [xxx ix]. Il/I [caso/i di non conformità] [e/o] [la/le deroga/deroghe] è/sono elencat[o][i][a][e] di seguito. |
Contenuti non accessibili x
I contenuti di seguito elencati non sono accessibili per il/i seguente/i motivo/i:
|
a) |
inosservanza del[la] [legislazione nazionale] [Elencare il caso/i casi di non conformità del sito o dei siti web/dell'applicazione mobile o delle applicazioni mobili, e/o descrivere la/le sezione/i o il/i contenuto/i o la/le funzione/i che non è/sono ancora conforme/i xi.] |
|
b) |
onere sproporzionato [Elencare la/le sezioni o il/i contenuto/i o la/le funzione/i non accessibili per le/i quali viene temporaneamente fatta valere la deroga per onere sproporzionato ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102.] |
|
c) |
il contenuto non rientra nell'ambito della legislazione applicabile [Elencare la/le sezioni o il/i contenuto/i o la/le funzione/i non accessibili che non rientra(no) nell'ambito della legislazione applicabile.] |
[Indicare le alternative accessibili, a seconda dei casi.]
Redazione della dichiarazione di accessibilità
La presente dichiarazione è stata redatta il [data xii].
[Indicare il metodo usato per redigere la dichiarazione (cfr. l'articolo 3, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2018/1523 della Commissione (2)
[La dichiarazione è stata riesaminata da ultimo il [inserire la data dell'ultima revisione] xiii.]
Feedback e recapiti
[Fornire una descrizione del meccanismo di feedback, e relativo link, da utilizzare per notificare all'ente pubblico i casi di mancata conformità e per richiedere informazioni e contenuti che sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva.]
[Fornire i recapiti dell'ente/degli enti o dell'unità/delle unità o della persona/delle persone (a seconda dei casi) responsabili dell'accessibilità e della gestione delle richieste inviate tramite il meccanismo di feedback.]
Procedura di attuazione
[Fornire una descrizione, e relativo link, della procedura di attuazione cui fare ricorso in caso di risposta insoddisfacente a qualsiasi notifica o richiesta trasmessa a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva.]
[Fornire il recapito dell'organismo di attuazione competente.]
SEZIONE 2
CONTENUTI FACOLTATIVI
Ove lo si ritenga opportuno, è possibile inserire nella dichiarazione di accessibilità i seguenti contenuti facoltativi:
|
1) |
una spiegazione riguardante l'impegno assunto dall'ente pubblico in merito all'accessibilità digitale, per esempio:
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2) |
l'approvazione ufficiale (a livello amministrativo o politico) della dichiarazione di accessibilità; |
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3) |
la data di pubblicazione del sito web e/o dell'applicazione mobile; |
|
4) |
la data dell'ultimo aggiornamento del sito web e/o dell'applicazione mobile a seguito di una revisione sostanziale dei suoi contenuti; |
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5) |
un link a una relazione di valutazione, ove disponibile, in particolare se il sito web o l'applicazione mobile è giudicato/a «a) pienamente conforme»; |
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6) |
assistenza telefonica supplementare per le persone con disabilità e sostegno agli utenti mediante tecnologie assistive; |
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7) |
qualsiasi altro contenuto ritenuto appropriato. |
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i |
Per le applicazioni mobili fornire informazioni sulla versione e sulla data. |
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ii |
Scegliere una delle seguenti opzioni, per esempio a), b) o c), e cancellare quelle non pertinenti. |
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iii |
Scegliere a) soltanto se sono pienamente rispettate tutte le prescrizioni della norma o della specifica tecnica, senza alcuna eccezione. |
|
iv |
Inserire il riferimento alle norme e/o alle specifiche tecniche o il riferimento alla normativa nazionale che ha recepito la direttiva. |
|
v |
Scegliere b) soltanto se è rispettata la maggior parte delle prescrizioni della norma o della specifica tecnica, seppure con qualche eccezione. |
|
vi |
Ciò significa che i siti o le applicazioni non sono ancora pienamente conformi e che devono essere adottate le misure necessarie per raggiungere la piena conformità. |
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vii |
Inserire il riferimento alle norme e/o alle specifiche tecniche o il riferimento alla normativa nazionale che ha recepito la direttiva. |
|
viii |
Scegliere c) se non è rispettata la maggior parte delle prescrizioni della norma o della specifica tecnica. |
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ix |
Inserire il riferimento alle norme e/o alle specifiche tecniche o il riferimento alla normativa nazionale che ha recepito la direttiva. |
|
x |
Può essere cancellato se non applicabile. |
|
xi |
Descrivere con un linguaggio non tecnico, nei limiti del possibile, in che modo il contenuto non è accessibile, facendo riferimento alle prescrizioni applicabili, contenute nelle norme e/o nelle specifiche tecniche pertinenti, che non sono rispettate, per esempio:
«Il form di login dell'applicazione per la condivisione di documenti non è interamente utilizzabile tramite tastiera [prescrizione n. XXX (se applicabile)].» |
|
xii |
Inserire la data della prima stesura della dichiarazione di accessibilità, o di un suo successivo aggiornamento, a seguito di una valutazione dei siti web/delle applicazioni mobili cui si applica la dichiarazione. Si raccomanda di effettuare una valutazione e di aggiornare la dichiarazione a seguito di una revisione sostanziale del sito web/dell'applicazione mobile. |
|
xiii |
Si raccomanda di riesaminare periodicamente, con frequenza almeno annuale, l'esattezza delle affermazioni contenute nella dichiarazione di accessibilità. Se tale riesame è stato effettuato senza una valutazione completa del sito web/dell'applicazione mobile, indicare la data di quest'ultimo riesame, anche laddove non siano state apportate modifiche alla dichiarazione di accessibilità. |
(1) Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1523 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che istituisce un modello di dichiarazione di accessibilità conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 256 del 12.10.2018, pag. 103).
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12.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/108 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1524 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 2018
che stabilisce una metodologia di monitoraggio e definisce le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici
[notificata con il numero C(2018) 6560]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (1), in particolare l'articolo 8, paragrafi 2 e 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva (UE) 2016/2102 stabilisce prescrizioni comuni in materia di accessibilità per garantire una maggiore accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici in modo che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi. |
|
(2) |
Per aiutare gli enti pubblici a soddisfare le prescrizioni in materia di accessibilità, il monitoraggio dovrebbe anche svolgere una funzione di sensibilizzazione e promuovere l'apprendimento negli Stati membri. Per questo motivo, e al fine di accrescere la trasparenza, i risultati complessivi delle attività di monitoraggio dovrebbero essere resi pubblici in un formato accessibile. |
|
(3) |
Per estrarre dati significativi e comparabili è necessaria una presentazione strutturata dei risultati delle attività di monitoraggio, in cui siano individuati i diversi poli di servizi pubblici e i vari livelli amministrativi. |
|
(4) |
Per facilitare il campionamento dei siti web e delle applicazioni mobili da monitorare, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adottare misure volte a mantenere elenchi aggiornati dei siti web e delle applicazioni mobili che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2102. |
|
(5) |
Per favorire l'impatto sociale del monitoraggio, durante la selezione del campione è possibile seguire un approccio basato sul rischio prendendo in considerazione, tra l'altro, l'incidenza di specifici siti web e applicazioni mobili, le notifiche ricevute tramite il meccanismo di feedback, i risultati di precedenti attività di monitoraggio nonché i contributi forniti dall'organismo responsabile dell'attuazione e dalle parti interessate nazionali. |
|
(6) |
Poiché si prevede un graduale miglioramento delle tecnologie per il monitoraggio automatizzato delle applicazioni mobili, gli Stati membri dovrebbero vagliare l'opportunità di applicare anche alle applicazioni mobili il metodo di monitoraggio semplificato istituito nella presente decisione per i siti web, tenendo conto dell'efficacia e dell'accessibilità economica degli strumenti disponibili. |
|
(7) |
È opportuno che le norme e le specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102 costituiscano la base della metodologia di monitoraggio. |
|
(8) |
Al fine di promuovere l'innovazione, di evitare l'imposizione di barriere sul mercato e di garantire la propria neutralità tecnologica, la metodologia di monitoraggio non dovrebbe definire verifiche specifiche da applicare per misurare l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili. La metodologia di monitoraggio dovrebbe invece limitarsi a definire le prescrizioni applicabili ai metodi atti a verificare la conformità e a rilevare la non conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102. |
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(9) |
Se le disposizioni contemplate nella normativa dello Stato membro superano le prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102, per migliorare la comparabilità del monitoraggio è auspicabile che gli Stati membri effettuino il monitoraggio e presentino relazioni in maniera tale da fornire risultati riconoscibili in materia di conformità alle prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102. |
|
(10) |
La comparabilità dei risultati del monitoraggio dovrebbe essere garantita mediante l'uso della metodologia di monitoraggio e la presentazione delle relazioni di cui alla presente decisione. Al fine di incoraggiare la condivisione di migliori prassi e promuovere la trasparenza, gli Stati membri dovrebbero rendere pubbliche le loro modalità di monitoraggio e mettere a disposizione del pubblico una mappatura, sotto forma di tavola di concordanza, che dimostri in che modo le attività di monitoraggio e le verifiche effettuate rispettino le prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102. |
|
(11) |
Se si avvalgono della possibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 5, di escludere dall'applicazione della direttiva i siti web o le applicazioni mobili di scuole, giardini d'infanzia o asili nido, gli Stati membri dovrebbero utilizzare le parti pertinenti della metodologia di monitoraggio per verificare l'accessibilità dei contenuti di tali siti web e applicazioni mobili attinenti alle funzioni amministrative essenziali online. |
|
(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2102, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
La presente decisione stabilisce una metodologia di monitoraggio della conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102.
La presente decisione definisce le disposizioni riguardanti la presentazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle relazioni sugli esiti del monitoraggio, compresi i dati misurati.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione, si intende per:
|
(1) |
«formato accessibile», un documento elettronico conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102; |
|
(2) |
«periodo di monitoraggio», il periodo di tempo entro il quale gli Stati membri effettuano le attività di monitoraggio al fine di verificare la conformità o la non conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili inseriti nel campione. Il periodo di monitoraggio può anche comprendere la definizione dei campioni, l'analisi dei risultati del monitoraggio e le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni alla Commissione. |
Articolo 3
Periodicità del monitoraggio
1. Gli Stati membri monitorano la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102 secondo la metodologia di monitoraggio stabilita nella presente decisione.
2. Il primo periodo di monitoraggio per i siti web è compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 22 dicembre 2021. Dopo il primo periodo di monitoraggio, il monitoraggio è effettuato con frequenza annuale.
3. Il primo periodo di monitoraggio per le applicazioni mobili è compreso tra il 23 giugno 2021 e il 22 dicembre 2021. Nel corso del primo periodo di monitoraggio, il monitoraggio delle applicazioni mobili comprende i risultati ottenuti da un campione limitato di applicazioni mobili. Gli Stati membri compiono ogni ragionevole sforzo per monitorare almeno un terzo del numero stabilito al punto 2.1.5 dell'allegato I.
4. Dopo il primo periodo di monitoraggio, il monitoraggio delle applicazioni mobili è effettuato con frequenza annuale sul campione stabilito al punto 2.1.5 dell'allegato I.
5. Successivamente al primo periodo di monitoraggio, il periodo di monitoraggio annuale sia per i siti web che per le applicazioni mobili è compreso tra il 1o gennaio e il 22 dicembre.
Articolo 4
Ambito e base di riferimento del monitoraggio
1. Gli Stati membri monitorano la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102 sulla base delle prescrizioni individuate nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102.
2. Se le prescrizioni in materia di accessibilità contemplate nella normativa di uno Stato membro superano le prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102, il monitoraggio è effettuato in maniera tale da fornire risultati che permettano di distinguere la conformità alle prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102 dalla conformità alle prescrizioni che superano dette norme e specifiche tecniche.
Articolo 5
Metodi di monitoraggio
Gli Stati membri monitorano la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102 avvalendosi di:
|
a) |
un metodo di monitoraggio approfondito atto a verificare la conformità, applicato nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1.2 dell'allegato I; |
|
b) |
un metodo di monitoraggio semplificato atto a rilevare la non conformità, applicato nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1.3 dell'allegato I. |
Articolo 6
Campionamento dei siti web e delle applicazioni mobili
Gli Stati membri provvedono affinché il campionamento dei siti web e delle applicazioni mobili da monitorare avvenga in conformità alle prescrizioni di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato I.
Articolo 7
Informazioni sui risultati del monitoraggio
Qualora siano state riscontrate carenze, gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici ricevano i dati e le informazioni sulla conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità in relazione alle carenze dei siti web e delle applicazioni mobili rispettivi entro un limite di tempo ragionevole e in un formato tale da aiutare gli enti pubblici a porvi rimedio.
Articolo 8
Formato della relazione
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/2102 in un formato accessibile e in una lingua ufficiale dell'Unione europea.
2. La relazione comprende l'esito del monitoraggio con riferimento alle prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102. I risultati relativi alle prescrizioni che superano le suddette prescrizioni possono anch'essi essere inclusi nella relazione e, in tal caso, sono presentati separatamente.
Articolo 9
Contenuto della relazione
1. La relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/2102 contiene:
|
a) |
la descrizione dettagliata delle modalità con cui è stato effettuato il monitoraggio; |
|
b) |
una mappatura, sotto forma di tavola di concordanza, che dimostri l'attinenza tra i metodi di monitoraggio applicati e le prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102, comprese eventuali modifiche significative dei metodi; |
|
c) |
gli esiti del monitoraggio per ciascun periodo di monitoraggio, compresi i dati misurati; |
|
d) |
le informazioni richieste a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/2102. |
2. Nelle loro relazioni gli Stati membri forniscono le informazioni specificate nelle istruzioni di cui all'allegato II.
Articolo 10
Periodicità della presentazione delle relazioni
1. La prima relazione riguarda il primo periodo di monitoraggio per i siti web e le applicazioni mobili di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3.
2. In seguito le relazioni riguardano i periodi di monitoraggio per i siti web e le applicazioni mobili compresi tra il precedente termine per la presentazione delle relazioni e quello successivo, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/2102.
Articolo 11
Ulteriori disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni
Gli Stati membri rendono pubbliche le relazioni in un formato accessibile.
Articolo 12
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO I
MONITORAGGIO
1. METODI DI MONITORAGGIO
1.1. I seguenti metodi di monitoraggio non aggiungono, annullano o sostituiscono le prescrizioni individuate nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102. I metodi sono indipendenti da qualsiasi particolare verifica, strumento di valutazione dell'accessibilità, sistema operativo e browser web o da specifiche tecnologie assistive.
1.2. Monitoraggio approfondito
|
1.2.1. |
Gli Stati membri applicano un metodo di monitoraggio approfondito per verificare attentamente che un sito web o un'applicazione mobile soddisfi tutte le prescrizioni individuate nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102. |
|
1.2.2. |
Il metodo di monitoraggio approfondito passa in rassegna tutte le fasi dei processi nel campione, seguendo come minimo la sequenza di default prevista per il completamento del processo. |
|
1.2.3. |
Il metodo di monitoraggio approfondito valuta come minimo l'interazione con i form, i controlli dell'interfaccia e le finestre di dialogo, le conferme per l'immissione di dati, i messaggi di errore e altri feedback risultanti dall'interazione degli utenti, ove possibile, nonché il comportamento del sito web o dell'applicazione mobile quando vengono applicate impostazioni o preferenze diverse. |
|
1.2.4. |
Il metodo di monitoraggio approfondito può includere, ove opportuno, test di usabilità quali l'osservazione e l'analisi della percezione, da parte degli utenti con disabilità, dei contenuti del sito web o dell'applicazione mobile e del grado di difficoltà di utilizzo, da parte di tali utenti, di componenti dell'interfaccia come i menù di navigazione o i form. |
|
1.2.5. |
L'organismo responsabile del monitoraggio può utilizzare, interamente o in parte, i risultati della valutazione messi a disposizione dall'ente pubblico qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
|
|
1.2.6. |
Fatte salve eventuali disposizioni di legge pertinenti che impongano determinate condizioni per la tutela della riservatezza, anche per motivi di sicurezza nazionale, gli Stati membri provvedono affinché all'organismo responsabile del monitoraggio sia consentito l'accesso ai siti web extranet o intranet ai fini del monitoraggio. Se non è possibile consentire l'accesso ma l'ente pubblico mette a disposizione i risultati della valutazione, l'organismo responsabile del monitoraggio può utilizzare, interamente o in parte, i risultati di tale valutazione qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
|
1.3. Monitoraggio semplificato
|
1.3.1. |
Gli Stati membri applicano ai siti web un metodo di monitoraggio semplificato per rilevare i casi di non conformità a un insieme limitato di prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102. |
|
1.3.2. |
Il metodo di monitoraggio semplificato comprende le verifiche attinenti a ciascuna delle prescrizioni di percepibilità, utilizzabilità, comprensibilità e solidità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102. Le verifiche sono condotte al fine di rilevare casi di non conformità nei siti web. Scopo del monitoraggio semplificato è rispondere al meglio, entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile, alle seguenti esigenze degli utenti in materia di accessibilità ricorrendo a verifiche automatizzate:
Nell'ambito del monitoraggio semplificato gli Stati membri possono anche utilizzare verifiche diverse da quelle automatizzate. |
|
1.3.3. |
Dopo ciascun termine per la presentazione di una relazione, secondo quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/2102, gli Stati membri riesaminano le norme su cui si basano le verifiche nell'ambito del metodo di monitoraggio semplificato. |
2. CAMPIONAMENTO DEI SITI WEB E DELLE APPLICAZIONI MOBILI
2.1. Dimensioni del campione
|
2.1.1. |
Il numero di siti web e di applicazioni mobili da monitorare durante ciascun periodo di monitoraggio è calcolato in base alla popolazione dello Stato membro. |
|
2.1.2. |
Nel primo e nel secondo periodo di monitoraggio le dimensioni minime del campione per il monitoraggio semplificato dei siti web corrispondono a 2 siti per 100 000 abitanti più 75 siti web. |
|
2.1.3. |
Nei successivi periodi di monitoraggio le dimensioni minime del campione per il monitoraggio semplificato dei siti web corrispondono a 3 siti per 100 000 abitanti più 75 siti web. |
|
2.1.4. |
Le dimensioni del campione per il monitoraggio approfondito dei siti web corrispondono ad almeno il 5 % delle dimensioni minime del campione utilizzato per il monitoraggio semplificato di cui al punto 2.1.2, più 10 siti web. |
|
2.1.5. |
Le dimensioni minime del campione per il monitoraggio approfondito delle applicazioni mobili corrispondono a 1 applicazione per 1 000 000 di abitanti più 6 applicazioni mobili. |
|
2.1.6. |
Se il numero di siti web in uno Stato membro è inferiore al numero prescritto per il monitoraggio, lo Stato membro monitora almeno il 75 % di tutti i siti web. |
|
2.1.7. |
Se il numero delle applicazioni mobili in uno Stato membro è inferiore al numero prescritto per il monitoraggio, lo Stato membro monitora almeno il 50 % di tutte le applicazioni mobili. |
2.2. Selezione del campione per i siti web
|
2.2.1. |
Scopo della selezione del campione per i siti web è ottenere una distribuzione diversificata, rappresentativa e geograficamente equilibrata. |
|
2.2.2. |
Il campione deve comprendere siti web appartenenti ai diversi livelli amministrativi esistenti negli Stati membri. Prendendo come riferimento la classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) e le unità amministrative locali (LAU) definite nella NUTS, il campione deve contenere, se esistenti, i seguenti siti web:
|
|
2.2.3. |
Nel campione devono figurare siti web che rappresentino il più possibile la varietà di servizi forniti dagli enti pubblici, in particolare nei seguenti ambiti: protezione sociale, salute, trasporti, istruzione, occupazione e fiscalità, tutela ambientale, ricreazione e cultura, abitazioni e infrastrutture collettive, ordine pubblico e sicurezza. |
|
2.2.4. |
Gli Stati membri consultano le parti interessate nazionali, in particolare le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, in merito alla composizione del campione di siti web da monitorare e tiene in debita considerazione il parere delle parti interessate riguardo agli specifici siti web da monitorare. |
2.3. Selezione del campione per le applicazioni mobili
|
2.3.1. |
Scopo della selezione del campione per le applicazioni mobili è ottenere una distribuzione diversificata e rappresentativa. |
|
2.3.2. |
Nel campione vanno inserite le applicazioni mobili scaricate di frequente. |
|
2.3.3. |
Nel selezionare le applicazioni mobili da inserire nel campione occorre tenere conto dei diversi sistemi operativi. Ai fini del campionamento le versioni di un'applicazione mobile create per sistemi operativi diversi devono essere considerate applicazioni mobili distinte. |
|
2.3.4. |
Il campione deve contenere soltanto la versione più recente di un'applicazione mobile, salvo nei casi in cui la versione più recente di un'applicazione mobile non sia compatibile con un sistema operativo sorpassato, ma ancora supportato. In tal caso può essere inserita nel campione anche una delle versioni precedenti dell'applicazione mobile. |
|
2.3.5. |
Gli Stati membri consultano le parti interessate nazionali, in particolare le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, in merito alla composizione del campione di applicazioni mobili da monitorare e tiene in debita considerazione il parere delle parti interessate riguardo alle specifiche applicazioni mobili da monitorare. |
2.4. Campione ricorrente
A partire dal secondo periodo di monitoraggio, se il numero dei siti web o delle applicazioni mobili esistenti lo consente il campione deve contenere almeno il 10 % dei siti web e delle applicazioni mobili monitorate nel precedente periodo di monitoraggio e almeno il 50 % dei siti web e delle applicazioni mobili non monitorate nel periodo precedente.
3. CAMPIONAMENTO DELLE PAGINE
3.1. Ai fini del presente allegato, con il termine «pagina» si intende una pagina web o una schermata di un'applicazione mobile.
3.2. Per il metodo di monitoraggio approfondito sono monitorati, se esistenti, i documenti e le pagine seguenti:
|
a) |
la homepage, la pagina di accesso, la mappa del sito, la pagina dei contatti, la pagina della guida e le pagine contenenti le informazioni legali; |
|
b) |
almeno una pagina pertinente per ciascun tipo di servizio offerto dal sito web o dall'applicazione mobile e per qualsiasi altro utilizzo principale previsto, compresa la funzionalità di ricerca; |
|
c) |
le pagine contenenti la dichiarazione o la politica in materia di accessibilità e le pagine con il meccanismo di feedback; |
|
d) |
esempi di pagine dall'apparenza sostanzialmente distinta o che presentano una tipologia di contenuti diversa; |
|
e) |
almeno un documento pertinente scaricabile, se del caso, per ciascun tipo di servizio offerto dal sito web o dall'applicazione mobile e per qualsiasi altro utilizzo principale previsto; |
|
f) |
qualsiasi altra pagina considerata pertinente dall'organismo responsabile del monitoraggio; |
|
g) |
un numero di pagine selezionate a caso pari ad almeno il 10 % del campione definito al punto 3.2, lettere da a) a f). |
3.3. Se una delle pagine del campione selezionato in base ai criteri di cui al punto 3.2 comprende una fase di un processo, devono essere verificate tutte le fasi del processo, secondo quanto disposto al punto 1.2.2.
3.4. Per il metodo di monitoraggio semplificato, oltre alla homepage viene monitorato un numero di pagine adeguato alle dimensioni stimate e alla complessità del sito web.
ALLEGATO II
ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI
1. SINTESI DELLA RELAZIONE
Nella relazione è inclusa una sintesi del suo contenuto.
2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO
La relazione descrive le attività di monitoraggio svolte dallo Stato membro, tenendo nettamente separati i siti web e le applicazioni mobili, e comprende le informazioni di seguito specificate.
2.1. Informazioni generali
|
a) |
Le date in cui è stato effettuato il monitoraggio nell'arco di ciascun periodo di monitoraggio; |
|
b) |
l'identificazione dell'organismo incaricato del monitoraggio; |
|
c) |
la descrizione della rappresentatività e della distribuzione del campione come specificato ai punti 2.2 e 2.3 dell'allegato I. |
2.2. Composizione del campione
|
a) |
Il numero complessivo di siti web e di applicazioni mobili inseriti nel campione; |
|
b) |
il numero di siti web monitorati applicando il metodo di monitoraggio semplificato; |
|
c) |
il numero di siti web e di applicazioni mobili monitorati applicando il metodo di monitoraggio approfondito; |
|
d) |
il numero di siti web monitorati per ciascuna delle quattro categorie elencate al punto 2.2.2 dell'allegato I; |
|
e) |
la distribuzione del campione di siti web, che illustri la copertura dei servizi pubblici (come prescritto al punto 2.2.3 dell'allegato I); |
|
f) |
la distribuzione del campione delle applicazioni mobili tra i diversi sistemi operativi (come prescritto al punto 2.3.3 dell'allegato I); |
|
g) |
il numero di siti web e di applicazioni mobili monitorati durante il periodo di monitoraggio e già inclusi nel precedente periodo di monitoraggio (il campione ricorrente descritto al punto 2.4 dell'allegato I). |
2.3. Correlazione con le norme, le specifiche tecniche e gli strumenti usati per il monitoraggio
|
a) |
Una mappatura, sotto forma di tavola di concordanza, che illustri il modo in cui i metodi di monitoraggio, comprese le verifiche applicate, stabiliscono la conformità alle prescrizioni individuate nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102; |
|
b) |
le informazioni sugli strumenti usati, le verifiche effettuate e l'eventuale ricorso ai test di usabilità. |
3. ESITO DEL MONITORAGGIO
La relazione illustra l'esito del monitoraggio effettuato dallo Stato membro.
3.1. Esito dettagliato
Per ciascun metodo di monitoraggio applicato (approfondito e semplificato, per i siti web e le applicazioni mobili), la relazione fornisce quanto segue:
|
a) |
una descrizione esaustiva dell'esito del monitoraggio, compresi i dati misurati; |
|
b) |
un'analisi qualitativa dell'esito del monitoraggio, comprendente:
|
3.2. Contenuti supplementari (facoltativi)
La relazione può contenere le seguenti informazioni:
|
a) |
l'esito del monitoraggio dei siti web o delle applicazioni mobili degli enti pubblici che esulano dall'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2102; |
|
b) |
informazioni dettagliate sulle prestazioni, in termini di accessibilità, delle diverse tecnologie utilizzate dai siti web e dalle applicazioni mobili monitorati; |
|
c) |
i risultati del monitoraggio con riferimento a prescrizioni che vanno oltre le prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102; |
|
d) |
gli insegnamenti tratti dal feedback inviato dall'organismo responsabile del monitoraggio agli enti pubblici monitorati; |
|
e) |
qualsiasi altro aspetto pertinente riguardante il monitoraggio dell'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici che vada oltre le prescrizioni della direttiva (UE) 2016/2102; |
|
f) |
una sintesi degli esiti della consultazione con le parti interessate e l'elenco delle parti interessate consultate; |
|
g) |
informazioni dettagliate sul ricorso alla deroga per onere sproporzionato di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102. |
4. RICORSO ALLA PROCEDURA DI ATTUAZIONE E FEEDBACK DEGLI UTENTI FINALI
La relazione specifica il ricorso alla procedura di attuazione istituita dagli Stati membri e ne fornisce una descrizione.
Gli Stati membri possono inserire nella relazione eventuali dati qualitativi e quantitativi sul feedback ricevuto dagli enti pubblici attraverso il meccanismo di feedback stabilito all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2016/2102.
5. CONTENUTO ATTINENTE ALLE MISURE AGGIUNTIVE
La relazione comprende i contenuti prescritti all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/2102.
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
|
12.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/117 |
DECISIONE N. 1/2018 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE
del 28 settembre 2018
che concede il discarico al Direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) con riguardo all'esecuzione del bilancio del Centro per gli esercizi 2001, 2002 e 2003 [2018/1525]
Il COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,
visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato III,
vista la decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 27 luglio 2000, relativa alle misure transitorie applicabili dal 2 agosto 2000 fino all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE (2),
visti i bilanci del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale per gli esercizi 2001, 2002 e 2003, adottati rispettivamente il 31 dicembre 2001, il 31 dicembre 2002 e il 31 dicembre 2003,
viste le relazioni dei verificatori concernenti i conti del Centro per gli esercizi 2001, 2002 e 2003,
avendo preso atto delle risposte del Direttore del Centro alle osservazioni dei verificatori,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Le entrate del Centro inerenti agli esercizi 2001, 2002 e 2003 sono costituite principalmente dai contributi del Fondo europeo di sviluppo pari rispettivamente a 13 151 076 EUR, 15 906 102 EUR e 14 880 000 EUR. |
|
(2) |
L'esecuzione globale dei bilanci del Centro da parte del suo Direttore per gli esercizi 2001, 2002 e 2003 consente di concedere a quest'ultimo il discarico con riguardo all'esecuzione di tali bilanci, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
Il Comitato, in base alle relazioni dei verificatori e ai bilanci per gli esercizi corrispondenti, concede il discarico al Direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale con riguardo all'esecuzione del bilancio del Centro per gli esercizi 2001, 2002 e 2003.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018
Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE
La presidente
Ammo Aziza BAROUD
|
12.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/118 |
DECISIONE N. 2/2018 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE
del 28 settembre 2018
che concede il discarico al Direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) con riguardo all'esecuzione del bilancio del Centro per gli esercizi 2004, 2005 e 2006 [2018/1526]
Il COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,
visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato III,
visti i bilanci del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale per gli esercizi 2004, 2005 e 2006, adottati rispettivamente il 31 dicembre 2004, il 31 dicembre 2005 e il 31 dicembre 2006,
viste le relazioni dei verificatori concernenti i conti del Centro per gli esercizi 2004, 2005 e 2006,
avendo preso atto delle risposte del Direttore del Centro alle osservazioni dei verificatori,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Le entrate del Centro inerenti agli esercizi 2004, 2005 e 2006 sono costituite principalmente dai contributi del Fondo europeo di sviluppo pari rispettivamente a 15 770 000 EUR, 15 770 000 EUR e 14 200 000 EUR. |
|
(2) |
L'esecuzione globale dei bilanci del Centro da parte del suo Direttore per gli esercizi 2004, 2005 e 2006 consente di concedere a quest'ultimo il discarico con riguardo all'esecuzione di tali bilanci, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
Il Comitato, in base alle relazioni dei verificatori e ai bilanci per gli esercizi corrispondenti, concede il discarico al Direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale con riguardo all'esecuzione del bilancio del Centro per gli esercizi 2004, 2005 e 2006.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018
Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE
La presidente
Ammo Aziza BAROUD
|
12.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/119 |
DECISIONE N. 3/2018 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE
del 28 settembre 2018
che concede il discarico al Direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) con riguardo all'esecuzione del bilancio del Centro per gli esercizi dal 2007 al 2016 [2018/1527]
Il COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,
visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato III,
vista la decisione n. 3/2006 del comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 27 settembre 2006, relativa al regolamento finanziario del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) (2),
visti i bilanci del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale per gli esercizi dal 2007 al 2016, adottati rispettivamente il 31 dicembre di ciascuno di tali esercizi,
viste le relazioni dei verificatori concernenti i conti del Centro per gli esercizi dal 2007 al 2016,
avendo preso atto delle risposte del Direttore del Centro alle osservazioni dei verificatori,
considerando quanto segue:
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(1) |
Le entrate del Centro inerenti agli esercizi dal 2007 al 2016 sono costituite principalmente dai contributi del Fondo europeo di sviluppo pari a 20 148 346 EUR per il 2007, 17 812 007 EUR per il 2008, 16 334 434,15 EUR per il 2009, 22 132 300 EUR per il 2010, 17 556 601 EUR per il 2011, 19 776 871 EUR per il 2012, 22 327 270 EUR per il 2013, 25 656 397 EUR per il 2014, 15 177 000 EUR per il 2015 e 16 859 000 EUR per il 2016. |
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(2) |
L'esecuzione globale dei bilanci del Centro da parte del suo Direttore per gli esercizi dal 2007 al 2016 consente di concedere a quest'ultimo il discarico con riguardo all'esecuzione di tali bilanci, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
Il Comitato, in base alle relazioni dei verificatori e ai bilanci per gli esercizi corrispondenti, concede il discarico al Direttore del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale con riguardo all'esecuzione del bilancio del Centro per gli esercizi dal 2007 al 2016.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018
Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE
La presidente
Ammo Aziza BAROUD