ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 249 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
4.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 249/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1476 DELLA COMMISSIONE
del 3 ottobre 2018
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003. |
(2) |
Il 28 settembre 2018 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una voce dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. |
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
La voce seguente dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio è soppressa:
«128. |
STATE ENTERPRISE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY (alias STATE ENTERPRISE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRIES). Indirizzo: P.O. Box 138, Iskandariya-Babylon, Iraq.» |
DECISIONI
4.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 249/3 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1477 DELLA COMMISSIONE
del 2 ottobre 2018
relativa ai termini e alle condizioni delle autorizzazioni di biocidi contenenti etil butil acetilamino propionato comunicati dal Belgio a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2018) 6291]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 16 dicembre 2014, la società Merck KGaA («il richiedente») ha presentato all'autorità competente del Belgio («lo Stato membro di riferimento») una domanda di riconoscimento reciproco in parallelo di due insettifughi applicati sugli esseri umani contro le zanzare e le zecche contenenti il principio attivo etil butil acetilamino propionato sotto forma di spray e di aerosol rispettivamente («i prodotti in causa»), conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Contestualmente il richiedente ha presentato domande di riconoscimento reciproco dei prodotti in causa in vari Stati membri, tra cui il Regno Unito, conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, di detto regolamento. |
(2) |
A norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 14 febbraio 2017 il Regno Unito ha comunicato delle obiezioni al gruppo di coordinamento e al richiedente, segnalando che i prodotti in causa non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. |
(3) |
Il Regno Unito ritiene che la valutazione delle domande non sia stata correttamente eseguita dallo Stato membro di riferimento, poiché vi è una discrepanza fra la dose di applicazione impiegata negli studi sull'efficacia e la dose di applicazione impiegata nella valutazione dell'esposizione, che è inferiore («la discrepanza»). |
(4) |
Il segretariato del gruppo di coordinamento ha invitato gli altri Stati membri interessati e il richiedente a presentare osservazioni scritte in merito alla comunicazione. La Danimarca, la Germania, la Lettonia e il richiedente hanno presentato osservazioni. La comunicazione è stata anche oggetto di discussione in occasione delle riunioni del gruppo di coordinamento del 14 marzo e del 10 maggio 2017. |
(5) |
Poiché non è stato raggiunto alcun accordo all'interno del gruppo di coordinamento, il 18 luglio 2017 lo Stato membro di riferimento ha comunicato alla Commissione l'obiezione irrisolta a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Ha contestualmente fornito alla Commissione una descrizione dettagliata delle questioni su cui gli Stati membri non hanno potuto raggiungere un accordo e delle ragioni del loro dissenso. Una copia della descrizione è stata inviata agli Stati membri interessati e al richiedente. |
(6) |
Lo Stato membro di riferimento, l'Austria, la Bulgaria, Cipro, l'Estonia, la Finlandia, la Lettonia, la Lituania, Malta, i Paesi Bassi, la Repubblica ceca, la Spagna e la Svezia hanno autorizzato il pertinente prodotto in causa nel periodo che va dal 16 maggio 2017 al 6 marzo 2018, a norma dell'articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(7) |
Il 7 settembre 2017 la Commissione ha chiesto il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia»), a norma dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 su una serie di questioni concernenti la discrepanza. |
(8) |
Il 12 dicembre 2017 l'Agenzia (il comitato sui biocidi) ha adottato il parere (2). |
(9) |
Secondo l'Agenzia, l'approccio adottato dallo Stato membro di riferimento, ossia accettare la discrepanza, risulta inadeguato al momento di verificare se le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012 sono soddisfatte. L'Agenzia ritiene che o le informazioni disponibili non sono sufficienti a dimostrare che i prodotti in causa, se impiegati alle dosi di applicazione inferiori, sono sufficientemente efficaci oppure sono individuati effetti inaccettabili sulla salute dell'uomo, se i prodotti in causa sono impiegati alle dosi di applicazione più alte derivate negli studi sull'efficacia. |
(10) |
L'Agenzia sottolinea nel suo parere il principio generale che la dose di applicazione dimostratasi efficace dovrebbe essere quella presa in considerazione per la valutazione dell'esposizione. L'impiego della dose di applicazione derivata dagli studi sull'efficacia durante la valutazione dell'esposizione per i prodotti in causa comporta un rischio inaccettabile per la salute umana in relazione a una serie di usi previsti. |
(11) |
Alla luce del parere dell'Agenzia, la condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012 non può essere considerata soddisfatta né per gli usi previsti del prodotto in causa sotto forma di aerosol, né per l'uso previsto del prodotto in causa sotto forma di spray per i bambini di età inferiore a un anno. Tali usi possono pertanto essere autorizzati solo conformemente all'articolo 19, paragrafo 5, di detto regolamento negli Stati membri in cui è soddisfatta la condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 5, primo comma. |
(12) |
Tuttavia, a norma dell'allegato VI, punto 77, del regolamento (UE) n. 528/2012, la dose di applicazione raccomandata dovrebbe essere la dose minima necessaria per raggiungere l'effetto desiderato. Una dose di applicazione inutilmente alta sarebbe incompatibile con il principio di uso corretto di cui all'articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, di detto regolamento. |
(13) |
Nel parere l'Agenzia rileva anche che non esistono orientamenti precisi concordati a livello dell'Unione sulle modalità per produrre dati sull'efficacia degli insettifughi quando si impiegano le dosi di applicazione raccomandate. L'elaborazione di tali orientamenti dell'Unione è già stata avviata, ma è necessario del tempo per giungere a conclusioni e permettere ai richiedenti di produrre dati che dimostrino l'efficacia di un prodotto in maniera prevedibile. |
(14) |
Nel parere l'Agenzia fa riferimento a un accordo raggiunto all'interno del gruppo di coordinamento conformemente all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 su alcuni altri insettifughi contenenti un principio attivo diverso (3). Nel caso di questi prodotti, la discrepanza era stata accettata da tutti gli Stati membri interessati a condizione che venisse riesaminata al momento del rinnovo delle autorizzazioni per il prodotto e una volta che gli orientamenti dell'Unione fossero stati disponibili. Il parere menziona anche che questo precedente può aver portato a un fraintendimento da parte del richiedente e dello Stato membro di riferimento in merito ai requisiti relativi ai dati sull'efficacia per gli insettifughi. |
(15) |
A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'autorizzazione di un biocida stabilisce i termini e le condizioni per la messa a disposizione sul mercato e l'uso del prodotto. Tali termini e condizioni possono comprendere un obbligo per il titolare dell'autorizzazione di fornire informazioni supplementari e, se opportuno, di presentare una domanda di modifica dell'autorizzazione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (4) entro un certo termine. |
(16) |
È necessario mantenere sufficiente disponibilità di insettifughi contenenti principi attivi diversi per ridurre al minimo lo sviluppo di resistenza negli organismi nocivi bersaglio; per quanto riguarda la produzione di dati sull'efficacia alla dose di applicazione raccomandata dovrebbero inoltre essere applicate condizioni di parità a tutti i richiedenti e/o titolari di autorizzazione, indipendentemente dai principi attivi contenuti nei loro prodotti. La dose di applicazione raccomandata dovrebbe essere la dose minima necessaria per raggiungere l'effetto desiderato dell'insettifugo nel rispetto del principio di uso corretto. |
(17) |
Di conseguenza le autorizzazioni dei prodotti in causa dovrebbero includere una condizione secondo la quale il titolare dell'autorizzazione fornisce nuovi dati per confermare l'efficacia dei prodotti alla dose di applicazione proposta una volta che l'Agenzia avrà pubblicato gli orientamenti dell'Unione sulle modalità per produrre dati sull'efficacia alle dosi di applicazione raccomandate. Al titolare dell'autorizzazione dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per produrre nuovi dati conformemente a tali orientamenti. |
(18) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La presente decisione si applica ai biocidi identificati con i numeri di riferimento BE-0012319-0000 e BE-0012317-0000 nel registro per i biocidi.
Articolo 2
Nell'applicare la dose di applicazione impiegata negli studi sull'efficacia, i biocidi di cui all'articolo 1 soddisfano la condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 528/2012, ma non la condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), di detto regolamento per tutti gli usi previsti.
Di conseguenza gli usi previsti del prodotto in causa sotto forma di aerosol e l'uso previsto del prodotto in causa sotto forma di spray per i bambini al di sotto di un anno di età possono essere autorizzati solo conformemente all'articolo 19, paragrafo 5, del medesimo regolamento.
Lo Stato membro di riferimento aggiorna la relazione di valutazione del prodotto di cui all'articolo 30, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.
Articolo 3
Quando concedono o modificano le autorizzazioni dei biocidi di cui all'articolo 1, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e, se opportuno, all'articolo 19, paragrafo 5, del medesimo regolamento, gli Stati membri inseriscono la seguente condizione:
«Entro due anni dalla pubblicazione da parte dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche degli orientamenti dell'Unione sulle modalità per produrre dati sull'efficacia degli insettifughi alle dosi di applicazione raccomandate, il titolare dell'autorizzazione presenta dati per confermare la dose di applicazione minima efficace. Tali dati sono presentati nella forma di una domanda di modifica dell'autorizzazione, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione».
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) ECHA opinion of 12 December 2017 on a request according to Article 38 of Regulation (EU) No 528/2012 on unresolved objections during the mutual recognition of two IR3535 containing insect repellents (ECHA/BPC/179/2017) [Parere dell'ECHA del 12 dicembre 2017 su una richiesta conforme all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 528/2012 sulle obiezioni irrisolte durante il riconoscimento reciproco di due IR3535 contenenti insettifughi].
(3) https://webgate.ec.europa.eu/echa-scircabc/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp.
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4).
4.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 249/6 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1478 DELLA COMMISSIONE
del 3 ottobre 2018
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 al fine di aggiornare l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi istituito a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi («l'elenco europeo») è stato istituito mediante la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione (2) ed è stato modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/684 della Commissione (3). |
(2) |
Il Regno Unito ha informato la Commissione in merito all'autorizzazione rilasciata a un impianto di riciclaggio delle navi stabilito sul suo territorio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1275/2013 e ha fornito alla Commissione tutte le informazioni necessarie al fine dell'inclusione di detto impianto nell'elenco europeo. |
(3) |
L'autorizzazione di due impianti di riciclaggio delle navi situati in Polonia è scaduta il 28 aprile 2018 e la Commissione non ha ricevuto informazioni dalla Polonia in merito al rinnovo, avvenuto o previsto, delle autorizzazioni concesse agli impianti citati per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi. Pertanto, i due impianti non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1257/2013 e dovrebbe essere rimossi dall'elenco europeo conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, lettera b), punto ii), dello stesso regolamento. |
(4) |
Occorre pertanto modificare la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323. |
(5) |
Per quanto attiene agli impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo per i quali è stata presentata alla Commissione una domanda di inserimento nell'elenco europeo a norma dell'articolo 15 del regolamento UE) n. 1257/2013, la valutazione delle informazioni e dei documenti giustificativi trasmessi o raccolti è tuttora in corso. La Commissione adotterà atti di esecuzione pertinenti agli impianti di riciclaggio delle navi situati al di fuori dell'Unione una volta conclusa la valutazione. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 119).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2018/684 della Commissione, del 4 maggio 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 al fine di aggiornare l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 7.5.2018, pag. 47).
ALLEGATO
ELENCO EUROPEO DEGLI IMPIANTI DI RICICLAGGIO DELLE NAVI A NORMA DELL'ARTICOLO 16, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013
Impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro dell'Unione
Nome dell'impianto |
Metodo di riciclaggio |
Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate |
Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi |
Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1) |
Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2) |
Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3) |
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BELGIO |
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Tel. +32 92512521 Email: peter.wyntin@galloo.com |
Laterale (ormeggio in acqua), rampa |
Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 30 giorni |
34 000 (4) |
31 marzo 2020 |
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DANIMARCA |
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www.fornaes.dk |
Demolizione al molo e successiva rottamazione su suoli impermeabili con sistemi di drenaggio efficaci |
Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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Il comune di Norddjurs ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti riceventi approvati sotto il profilo ambientale. |
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni |
30 000 (5) |
30 giugno 2021 |
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www.smedegaarden.net |
Demolizione al molo e successiva rottamazione su suoli impermeabili con sistemi di drenaggio efficaci |
Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni |
20 000 (6) |
15 settembre 2021 |
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ESTONIA |
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OÜ BLRT Refonda Baltic |
Galleggiante in banchina e in bacino galleggiante |
Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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Autorizzazione relativa ai rifiuti n. L.JÄ/327249. Concessione per la gestione dei rifiuti pericolosi n. 0222. Norme Vene-Balti Port, manuale di riciclaggio delle navi MSR-Refonda. Sistema di gestione ambientale, gestione dei rifiuti EP 4.4.6-1-13 L'impianto può riciclare solo i materiali pericolosi per i quali ha ottenuto la concessione. |
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 30 giorni. |
21 852 (7) |
15 febbraio 2021 |
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SPAGNA |
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Tel. +34 630144416 Email: abarredo@ddr-vessels.com |
Rampa di demolizione |
Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, eccetto navi nucleari. Dimensioni massime della nave: lunghezza: 84,95 metri (Le navi fino a 169,9 metri che sulla rampa possono generare un movimento di rotazione nullo o negativo possono essere accettate subordinatamente all'esito di uno studio di fattibilità dettagliato) |
Le limitazioni sono incluse nell'autorizzazione ambientale integrata. |
Non è stata finora definita alcuna procedura specifica. |
0 (8) |
28 luglio 2020 |
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FRANCIA |
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Tel. + 33 769791280 Email: patrick@demonaval-recycling.fr |
Laterale, bacino di carenaggio |
Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave (bacino di carenaggio):
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Le limitazioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura |
Approvazione esplicita — L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'ambiente. |
0 (9) |
11 dicembre 2022 |
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Tel. + 33 235951634 Email: infos@gardet-bezenac.com |
Galleggiante e scalo di alaggio |
Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Le limitazioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura |
Approvazione esplicita — L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'ambiente. |
16 000 (10) |
30 dicembre 2021 |
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Tel. + 33 556905800 Email: maintenance@bordeaux-port.fr |
Laterale, bacino di carenaggio |
Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave (bacino di carenaggio):
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Le limitazioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura |
Approvazione esplicita — L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'ambiente. |
18 000 (11) |
21 ottobre 2021 |
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Tel. + 33 298011106 Email: navaleo@navaleo.fr |
Laterale, bacino di carenaggio |
Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave (bacino di carenaggio):
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Le limitazioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura |
Approvazione esplicita — L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'ambiente. |
5 500 (12) |
24 maggio 2021 |
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LETTONIA |
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Tel. +371 63401919 Email: shipyard@tosmare.lv |
Demolizione di navi (ormeggio in acqua e bacino di carenaggio) |
Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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Cfr. permesso nazionale n. LI10IB0024 |
Approvazione esplicita — notifica scritta entro 30 giorni lavorativi |
0 (13) |
11 giugno 2020 |
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LITUANIA |
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Tel. +370 46365776 Fax +370 46365776 Email: uab.apk@gmail.com |
Laterale (ormeggio in acqua) |
Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-15/2015 |
Approvazione esplicita — notifica scritta entro 30 giorni lavorativi |
1 500 (14) |
17 marzo 2020 |
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Tel. +370 68532607 Email: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com |
Laterale (ormeggio in acqua) |
Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave (ormeggio 127 A):
Dimensioni massime della nave (ormeggio 131 A):
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Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-16/2015 (ormeggio 127 A) Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-51/2017 (ormeggio 131 A) |
Approvazione esplicita — notifica scritta entro 30 giorni lavorativi |
3 910 (15) |
17 marzo 2020 (ormeggio 127 A) 19 aprile 2022 (ormeggio 131 A) |
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Tel. +370 46483940/483891 Fax +370 46483891 Email: refonda@wsy.lt |
Laterale (ormeggio in acqua) |
Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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Cfr. permesso nazionale n. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015 |
Approvazione esplicita — notifica scritta entro 30 giorni lavorativi |
20 140 (16) |
21 maggio 2020 |
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PAESI BASSI |
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Tel. +31 181234353 Email: mzoethout@keppelverolme.nl |
Demolizione navale |
Dimensioni massime della nave:
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Il sito dispone di un permesso operativo che contiene limitazioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l'ambiente. |
Approvazione esplicita |
52 000 (17) |
21 luglio 2021 |
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Tel. +31 786736055 Email: info@sloperij-nederland.nl |
Demolizione navale |
Dimensioni massime della nave:
Le operazioni di riciclaggio iniziano in acqua per alleggerire lo scafo; la gru per tirare in secco le navi può trainare 2 000 tonnellate. |
Il sito dispone di un permesso operativo che contiene limitazioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l'ambiente. |
Approvazione esplicita |
9 300 (18) |
27 settembre 2021 |
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PORTOGALLO |
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Tel. +351 234378970, +351 232767700 Email: info@navalria.pt |
Demolizione in bacino di carenaggio, decontaminazione e demolizione su piano orizzontale e inclinato, secondo le dimensioni della nave |
Capacità nominale del piano orizzontale: 700 tonnellate Capacità nominale del piano inclinato: 900 tonnellate |
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Le condizioni applicate all'attività sono definite nelle specifiche allegate al titolo AL n. 5/2015/CCDRC del 26 gennaio 2016. |
1 900 tonnellate (19) |
26 gennaio 2020 |
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REGNO UNITO |
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Tel. +44 1642806080 Email: info@ableuk.com |
Demolizione di navi e trattamenti associati autorizzati in bacino di carenaggio e ormeggio in acqua |
Qualsiasi nave entro le dimensioni contemplate nell'autorizzazione. Dimensioni massime della nave:
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L'impianto possiede un piano dell'impianto di riciclaggio delle navi conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 1257/2013. Al sito è rilasciato un'autorizzazione (rif. EPR/VP3296ZM) che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto. |
Approvazione esplicita |
66 340 (20) |
6 ottobre 2020 |
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Referente:
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Demolizione di navi e trattamenti associati autorizzati in bacino di carenaggio e ormeggio in acqua |
Ogni nave fino a un massimo di 7 000 tonnellate, Dimensioni massime della nave:
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L'impianto possiede un piano dell'impianto di riciclaggio delle navi conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 1257/2013. Al sito è rilasciato un'autorizzazione (n. WML L 1157331) che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto. |
Approvazione esplicita |
7 275 (21) |
2 novembre 2022 |
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Tel. +44 2890458456 Email: trevor.hutchinson@harland-wolff.com |
Demolizione di navi e trattamenti associati autorizzati in bacino di carenaggio e ormeggio in acqua |
Qualsiasi nave avente le dimensioni precisate nel piano di lavoro concordato. Dimensioni massime della nave: il molo principale (il più ampio) misura 556 m × 93 m × 1,2 m TPL e può accettare unità fino a queste dimensioni. Il bacino di carenaggio più ampio è pari a 1,2 milioni TPL. |
L'impianto possiede un piano dell'impianto di riciclaggio delle navi conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 1257/2013. Al sito è rilasciata un'autorizzazione per la gestione dei rifiuti (n. LN/07/21/V2) che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto. |
Approvazione esplicita |
13 200 (22) |
3 agosto 2020 |
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Tel. +44 1792654592 Email: info@swanseadrydocks.com |
Demolizione di navi e trattamenti associati autorizzati in bacino di carenaggio e ormeggio in acqua |
Qualsiasi nave entro le dimensioni contemplate nell'autorizzazione. Dimensioni massime della nave:
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Il sito possiede un piano dell'impianto di riciclaggio delle navi conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 1257/2013. Al sito è rilasciato un'autorizzazione (rif. EPR/UP3298VL) che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto. |
Approvazione esplicita |
7 275 (23) |
2 luglio 2020 |
(1) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2013 sul riciclaggio delle navi.
(2) Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), terza frase, del regolamento (UE) n. 1257/2013.
(3) La data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo corrisponde alla data di scadenza del permesso o dell'autorizzazione concessa all'impianto nello Stato membro.
(4) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 50 000 LDT/anno.
(5) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 50 000 LDT/anno.
(6) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 50 000 LDT/anno.
(7) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 15 000 LDT/anno.
(8) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 60 000 LDT/anno.
(9) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 15 000 LDT/anno.
(10) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 18 000 LDT/anno.
(11) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 23 000 LDT/anno.
(12) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 10 000 LDT/anno.
(13) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 15 000 LDT/anno.
(14) In base al permesso, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 30 000 LDT/anno.
(15) In base al permesso, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 12 000 LDT/anno (6 000 LDT per ormeggio).
(16) In base al permesso, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 45 000 LDT/anno.
(17) In base al permesso, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 100 000 tonnellate/anno.
(18) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 45 000 LDT/anno.
(19) Non sono state comunicate informazioni relative alla capacità massima teorica annua di riciclaggio delle navi.
(20) In base al permesso l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 230 000 tonnellate/anno.
(21) In base al permesso l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 7 275 tonnellate/anno.
(22) In base al permesso l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 300 000 tonnellate/anno.
(23) In base al permesso l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 74 999 tonnellate/anno.
4.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 249/16 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1479 DELLA COMMISSIONE
del 3 ottobre 2018
che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
considerando quanto segue:
(1) |
Il principio attivo fluoruro di solforile è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 e, a norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato ai sensi del medesimo regolamento, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della citata direttiva. |
(2) |
L'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 scadrà il 31 dicembre 2018. In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, in data 28 giugno 2017 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione di tale principio attivo. |
(3) |
Il 14 febbraio 2018 l'autorità di valutazione competente della Svezia ha informato i servizi della Commissione della propria decisione, adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo la quale sarà necessario effettuare una valutazione completa. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, per effettuare una valutazione completa è consentito un periodo di 365 giorni. Nel corso di tale valutazione, l'autorità di valutazione competente può, se del caso, invitare il richiedente a fornire dati sufficienti per effettuare la valutazione, in conformità all'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che ciò sia giustificato dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali. |
(4) |
Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») prepara un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(5) |
Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda. Considerando i periodi di tempo consentiti per la valutazione da parte dell'autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell'Agenzia, è opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione al 30 giugno 2021. |
(6) |
Fatta eccezione per la data di scadenza dell'approvazione, il fluoruro di solforile dovrebbe rimanere approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La data di scadenza dell'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è posticipata al 30 giugno 2021.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
Rettifiche
4.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 249/18 |
Rettifica del regolamento (UE) 2017/227 della Commissione, del 9 febbraio 2017, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ossido di bis(pentabromofenile)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 35 del 10 febbraio 2017 )
Pagina 9, l'allegato è sostituito dal seguente:
ALLEGATO
Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente voce:
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(*1) Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).
(*2) Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).
(*3) Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).»
4.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 249/19 |
Rettifica della decisione di esecuzione (PESC) 2018/16 del Consiglio, dell'8 gennaio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/849, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 4 del 9 gennaio 2018 )
Titolo nella pagina di copertina e a pagina 16:
anziché:
«Decisione di esecuzione (PESC) 2018/16 del Consiglio, dell'8 gennaio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/849, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea»
leggasi:
«Decisione di esecuzione (PESC) 2018/16 del Consiglio, dell'8 gennaio 2018, che attua la decisione (PESC) 2016/849, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea».