ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 241

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
26 settembre 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/1291 della Commissione, del 16 maggio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1292 della Commissione, del 25 settembre 2018, che approva la cifenotrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 ( 1 )

11

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

26.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 241/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1291 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2018

recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4, e l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini della certezza del diritto è necessario chiarire che un'autorità delegata può agire anche in veste di organo esecutivo. In tal caso l'autorità di audit è indipendente dall'autorità delegata, anche quando quest'ultima agisce in veste di organo esecutivo.

(2)

I primi esercizi di liquidazione dei conti effettuati a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 378/2015 della Commissione (2) hanno messo in evidenza la necessità di fare chiarezza sulla portata degli audit di sistema effettuati dall'autorità di audit e di allineare il presente regolamento ai requisiti fondamentali di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/378. Con la precisazione della portata degli audit di sistema dovrebbero essere definiti i principali tipi di carenze e dovrebbero essere determinati i corrispondenti livelli di rettifiche finanziarie dovute a carenze del sistema, che gli Stati membri dovrebbero applicare in maniera coerente e comparabile.

(3)

Al fine di allineare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2014 della Commissione (3) all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 514/2014 e all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento e del Consiglio (4), è necessario includere un riferimento all'obbligo, in capo all'autorità di audit, di svolgere audit delle spese.

(4)

Ai fini dell'audit delle spese è necessario stabilire che la popolazione che può essere oggetto di audit dovrebbe comprendere i dati finanziari che rappresentano i pagamenti effettuati dall'autorità responsabile nel corso di un esercizio finanziario nonché, per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, il numero delle persone ricollocate, reinsediate, trasferite e legalmente ammesse.

(5)

Per garantire che la portata e l'efficacia degli audit siano adeguate e che questi ultimi vengano effettuati secondo gli stessi standard in tutti gli Stati membri, è necessario stabilire i requisiti minimi per il campionamento cui l'autorità di audit dovrebbe attenersi in sede di definizione o approvazione del metodo di campionamento.

(6)

A norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 514/2014, ai fini della comunicazione dei risultati dell'audit alla Commissione è necessario presentare il modello per la relazione annuale di controllo, che stabilisce le informazioni e i dati relativi all'audit che devono essere trasmessi ogni anno a sostegno dei pareri dell'autorità di audit presentati unitamente ai conti. Tale relazione annuale di controllo dovrebbe essere trasmessa alla Commissione mediante il sistema di scambio elettronico di dati di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 della Commissione (5) («SFC2014») e, in particolare, tramite il modulo per i revisori nazionali e i servizi di audit della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione è così modificato:

(1)

all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il secondo comma seguente:

«Se autorizzata dall'autorità responsabile, l'autorità delegata può agire in veste di organo esecutivo di cui all'articolo 8.»;

(2)

all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

il compito o i compiti delegati all'autorità delegata, compresi, se del caso, i progetti per i quali l'autorità delegata può agire in qualità di organo esecutivo di cui all'articolo 8;»

(3)

l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Audit

1.   Per emettere il parere di cui all'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), l'autorità di audit effettua audit di sistema, audit delle spese e audit dei conti.

2.   Gli audit di sistema verificano se i sistemi di gestione e di controllo dell'autorità responsabile hanno funzionato efficacemente in modo da garantire con ragionevole sicurezza che i dati finanziari contenuti nella richiesta di pagamento del saldo annuale presentata alla Commissione in conformità dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 514/2014 siano legali e regolari.

Sulla base di tali audit di sistema l'autorità di audit verifica la conformità con i requisiti fondamentali di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 378/2015 della Commissione (*2) e determina se l'autorità responsabile continua a rispettare i criteri di designazione stabiliti nell'allegato I del presente regolamento.

3.   Gli audit delle spese sono effettuati per ciascun esercizio finanziario su un adeguato campione estratto dai dati finanziari considerati ammissibili dall'autorità responsabile (il «progetto di conti») dopo aver completato tutti i controlli di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 514/2014 e al regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione (*3).

I dati finanziari comprendono tutti i tipi di pagamento effettuati dall'autorità responsabile nel corso dell'esercizio finanziario di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 514/2014, compresi i prefinanziamenti, i pagamenti intermedi, i pagamenti finali e i pagamenti relativi all'assistenza tecnica e al sostegno operativo. I dati finanziari comprendono inoltre, per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, il numero delle persone ricollocate, reinsediate, trasferite o legalmente ammesse.

Gli audit delle spese:

sono effettuati sulla base di documenti giustificativi che costituiscono la traccia di audit e verificano la legittimità e la regolarità dei dati finanziari nel progetto di conti;

se del caso, comprendono la verifica sul posto delle spese sostenute dai beneficiari, anche, mutatis mutandis, per i pagamenti effettuati nell'ambito dell'assistenza tecnica e del sostegno operativo;

se del caso, comprendono la verifica della conformità con i requisiti fissati per le persone ricollocate ai sensi delle decisioni (UE) 2015/1523 e 2015/1601 del Consiglio, per le persone reinsediate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 516/2014, per le persone trasferite ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014 e per le persone legalmente ammesse ai sensi della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, per le quali è richiesta una somma forfettaria;

verificano l'accuratezza e la completezza dei pagamenti ai beneficiari registrati dall'autorità responsabile nel suo sistema contabile, nonché la riconciliazione tra i dati a ogni livello della traccia di audit.

Qualora l'autorità di audit osservi un tasso di errore nel progetto di conti che è rilevante, o i problemi riscontrati appaiano di carattere sistemico e pertanto siano tali da comportare un rischio per altri pagamenti finanziati dal programma nazionale, l'autorità di audit assicura che vengano effettuati ulteriori esami, compresi, se necessario, audit supplementari per definire l'entità dei problemi. La soglia di rilevanza massima è pari al 2 % del contributo dell'Unione dei dati finanziari contenuti nel «progetto di conti».

L'autorità di audit raccomanda le necessarie misure correttive all'autorità responsabile, comprese, se del caso, rettifiche finanziarie forfettarie in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 378/2015 della Commissione. L'autorità di audit comunica i risultati degli audit delle spese e le relative raccomandazioni e misure correttive nella relazione annuale di controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 8.

4.   L'autorità di audit stabilisce il metodo di selezione di un campione adeguato («il metodo di campionamento») in conformità degli standard di audit riconosciuti a livello internazionale. Il metodo di campionamento consente all'autorità di audit di stimare il tasso di errore totale del «progetto di conti» per l'esercizio finanziario.

L'autorità di audit documenta, nella relazione annuale di controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 8, il giudizio professionale di cui si è avvalsa per stabilire il metodo di campionamento statistico o non statistico e i parametri di campionamento applicabili. L'autorità di audit tiene traccia della metodologia di campionamento applicata nelle fasi di pianificazione, selezione, prova e valutazione, al fine di dimostrare che il metodo di campionamento selezionato è adeguato.

Quando non sono utilizzabili metodi di campionamento statistico, può essere impiegato un metodo di campionamento non statistico sulla base del giudizio professionale dell'autorità di audit. Qualsiasi metodo di campionamento non statistico prevede una selezione casuale degli elementi del campione e copre almeno il 10 % del valore dei dati finanziari inclusi nel «progetto di conti».

Il metodo di campionamento scelto e la dimensione del campione consentono all'autorità di audit di trarre conclusioni sulla popolazione complessiva da cui è stato estratto il campione.

A tal fine e se del caso, l'autorità di audit può suddividere i dati finanziari in strati, ciascuno dei quali rappresenta un gruppo di unità di campionamento che hanno caratteristiche simili.

Quando il campione sottoposto ad audit comprende pagamenti intermedi e/o pagamenti finali che liquidano i prefinanziamenti dichiarati nei conti di esercizi finanziari precedenti, i prefinanziamenti in questione rientrano nell'audit delle spese.

Tuttavia, per la comunicazione di cui alla tabella 10.2 «Risultati degli audit delle spese» della relazione annuale di controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 8, i tassi di errore e la copertura dell'audit sono calcolati esclusivamente sulla base del campione sottoposto ad audit estratto dai dati finanziari contenuti nel «progetto di conti» dell'esercizio finanziario in corso.

5.   L'audit dei conti è effettuato per garantire con ragionevole sicurezza che i conti annuali forniscano un quadro fedele dei dati finanziari dichiarati nella richiesta di pagamento del saldo annuale («i conti definitivi») presentata dall'autorità responsabile alla Commissione in conformità dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 514/2014.

Al fine di stabilire se i conti definitivi forniscono un quadro fedele, l'autorità di audit verifica che tutti i dati finanziari e i contributi pubblici affluenti e contabilizzati nei conti preparati dall'autorità responsabile per l'esercizio finanziario siano registrati correttamente nel sistema contabile e corrispondano ai documenti contabili giustificativi conservati dall'autorità responsabile. Sulla base di tali conti l'autorità di audit procede in particolare a:

a)

verificare che l'importo totale dei dati finanziari dichiarato nella richiesta di pagamento del saldo annuale corrisponda al sistema contabile dell'autorità responsabile e, in caso di differenze, che siano state fornite spiegazioni adeguate circa gli importi di riconciliazione;

b)

verificare che gli importi ritirati e recuperati, gli importi da recuperare e gli importi non recuperabili alla fine dell'esercizio finanziario corrispondano agli importi contabilizzati dall'autorità responsabile e siano giustificati da decisioni documentate dell'autorità responsabile;

c)

verificare che l'autorità responsabile abbia effettuato i controlli amministrativi, finanziari, operativi e sul posto a norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 514/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione.

Le verifiche di cui alle lettere a), b) e c) possono essere eseguite a campione.

Sulla base del tasso di errore totale determinato dagli audit delle spese e dei risultati dell'audit dei conti, l'autorità di audit calcola il tasso di errore residuo per emettere il parere di cui all'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Il calcolo del tasso di errore residuo è documentato nella relazione annuale di controllo di cui al paragrafo 8.

6.   Se le risultanze dell'autorità di audit, al termine di tutte le sue attività di audit, individuano carenze sostanziali nel funzionamento efficace dei sistemi di gestione e di controllo dell'autorità responsabile, l'autorità di audit:

a)

valuta l'impatto finanziario di tali carenze in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 378/2015 della Commissione;

b)

formula opportune raccomandazioni all'autorità responsabile per l'adozione di misure correttive e preventive;

c)

monitora l'attuazione, da parte dell'autorità responsabile, delle misure di cui alla lettera b) e accerta che sussista un piano d'azione per ripristinare il funzionamento efficace dei sistemi di gestione e di controllo.

7.   A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, l'autorità di audit comunica le risultanze all'autorità designante, indicando se, a suo parere, l'autorità responsabile continua a rispettare i criteri di designazione.

8.   L'autorità di audit si assicura che tutte le informazioni riguardanti le proprie attività di audit di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 siano adeguatamente comunicate alla Commissione. A tal fine, l'autorità di audit redige una relazione annuale di controllo che evidenzia le principali risultanze delle attività di audit. La relazione annuale di controllo è redatta conformemente al modello di cui all'allegato del presente regolamento ed è trasmessa alla Commissione mediante il sistema di scambio elettronico di dati di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 della Commissione. La relazione annuale di controllo è inviata alla Commissione entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data in cui l'autorità responsabile presenta la richiesta di pagamento del saldo annuale alla Commissione conformemente all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 514/2014.

(*1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1)."

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 378/2015 della Commissione, del 2 marzo 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti e l'esecuzione della verifica di conformità (GU L 64 del 7.3.2015, pag. 30)."

(*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/840 della Commissione, del 29 maggio 2015, sui controlli effettuati dalle autorità responsabili ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 134 del 30.5.2015, pag. 1).» "

(4)

È aggiunto un nuovo allegato II al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/378 della Commissione, del 2 marzo 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti e l'esecuzione della verifica di conformità (GU L 64 del 7.3.2015, pag. 30).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit (GU L 289 del 3.10.2014, pag. 3).

(4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 della Commissione, del 24 luglio 2014, che stabilisce i modelli per i programmi nazionali e i termini e le condizioni del sistema di scambio elettronico di dati tra la Commissione e gli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 219, del 25.7.2014, pag. 22).


ALLEGATO

«ALLEGATO 2

Modello per la relazione annuale di controllo

Relazione annuale di controllo [FONDO]

(1)   INTRODUZIONE

In questa sezione includere le seguenti informazioni:

1.1

identificazione dell'autorità di audit responsabile e degli altri organismi che hanno partecipato alla preparazione della relazione;

1.2

periodo di riferimento (ossia l'esercizio finanziario (1)).

(2)   CONFORMITÀ CON I CRITERI DI DESIGNAZIONE E MODIFICHE SIGNIFICATIVE DEL SISTEMA O DEI SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO (se pertinente)

In questa sezione includere le seguenti informazioni:

2.1

informazioni dettagliate su eventuali modifiche significative dei sistemi di gestione e di controllo relative alle responsabilità delle autorità competenti (anche, se del caso, le deleghe di funzioni), la data effettiva di tali modifiche, nonché l'impatto delle stesse sulle attività di audit;

2.2

sulla base delle attività di audit eseguite dall'autorità di audit, conferma del fatto che il sistema di gestione e di controllo è ancora conforme ai criteri di designazione di cui all'articolo 2 e all'allegato del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione;

2.3

informazioni sulla comunicazione all'autorità designante circa il rispetto, da parte dell'autorità responsabile, dei criteri di designazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'allegato del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione.

(3)   MODIFICHE DELLA STRATEGIA DI AUDIT

In questa sezione includere le seguenti informazioni:

3.1

informazioni dettagliate sulle modifiche apportate alla strategia di audit e spiegazione della ragione di tali modifiche, in particolare informazioni dettagliate circa eventuali modifiche del metodo di campionamento utilizzato per l'audit delle spese (cfr. sezione 5).

(4)   AUDIT DI SISTEMA

In questa sezione includere le seguenti informazioni:

4.1

informazioni dettagliate sugli organismi che hanno eseguito gli audit di sistema al fine di verificare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo (come previsto dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione);

4.2

in relazione alla tabella 10.1 «Risultati degli audit di sistema» allegata alla relazione annuale di controllo, descrizione delle risultanze e delle conclusioni principali degli audit di sistema circa i requisiti fondamentali;

4.3

indicare se gli eventuali problemi riscontrati sono giudicati di carattere sistemico, una quantificazione dei dati finanziari irregolari e le misure correttive applicabili per correggere tali errori sistemici, comprese le relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate, in conformità all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 514/2014 e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/378;

4.4

informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni di audit relative agli audit di sistema effettuati in esercizi precedenti.

(5)   AUDIT DELLE SPESE

In questa sezione includere le seguenti informazioni:

5.1

informazioni dettagliate sugli organismi che hanno eseguito gli audit delle spese (di cui all'articolo 14, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione);

5.2

descrizione del metodo di campionamento applicato, specificando i parametri di campionamento (2) utilizzati, i calcoli sottostanti e il giudizio professionale applicato alla selezione del campione (3), il calcolo del tasso di errore totale (inclusa la stratificazione, se del caso) e indicare se la metodologia è in linea con la strategia di audit. Qualora sia applicata la stratificazione, è necessaria una descrizione dei parametri degli strati.

5.3

analisi dei risultati principali degli audit delle spese che descriva il numero di elementi del campione sottoposti ad audit, il numero e i tipi rispettivi di dati finanziari sottoposti ad audit, la natura (4) e il tipo (5) di errori individuati e le misure correttive applicabili proposte dall'autorità di audit (incluse le misure finalizzate a evitare errori analoghi in futuro, le rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate individuate nonché le eventuali rettifiche finanziarie estrapolate o forfettarie applicabili (6)). Qualora sia applicata la stratificazione, ulteriori informazioni per strato devono essere fornite in questa sezione e nella tabella 10.2 «Risultati degli audit delle spese» allegata alla relazione annuale di controllo;

5.4

se il campione sottoposto ad audit comprende pagamenti intermedi e/o pagamenti finali che liquidano i prefinanziamenti dichiarati nei conti degli esercizi finanziari precedenti, l'importo dei prefinanziamenti che rientrano negli audit delle spese, gli errori individuati e le rettifiche finanziarie applicabili relative a tali prefinanziamenti sono presentati nella tabella 10.3 «Risultati degli audit delle spese supplementari» allegata alla relazione annuale di controllo;

5.5

spiegazione delle modalità di calcolo dei tassi di errore indicati nella tabella 10.2 e, se del caso, informazioni sugli audit delle spese supplementari di cui alla tabella 10.3;

5.6

indicare se le eventuali irregolarità riscontrate dagli audit delle spese sono giudicate di carattere sistemico e pertanto tali da comportare un rischio per gli altri pagamenti, con la quantificazione del loro impatto sulla popolazione e le eventuali rettifiche finanziarie corrispondenti;

5.7

informazioni sullo stato di avanzamento dell'attuazione delle misure correttive da parte dell'autorità responsabile, comprese le rettifiche finanziarie che l'autorità di audit ha proposto a seguito degli audit delle spese prima di presentare i «conti definitivi» alla Commissione. Dovrebbero essere indicate le possibili divergenze tra le correzioni proposte dall'autorità di audit e le rettifiche apportate dall'autorità responsabile;

5.8

informazioni sul seguito dato agli audit delle spese eseguiti in esercizi precedenti, in particolare sulle carenze di carattere sistemico.

(6)   AUDIT DEI CONTI

In questa sezione includere le seguenti informazioni:

6.1

informazioni dettagliate sugli organismi che hanno eseguito gli audit dei conti (secondo quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione);

6.2

descrizione dell'approccio di audit utilizzato per verificare i dati finanziari contenuti nei conti che accompagnano la richiesta di pagamento del saldo annuale presentata dall'autorità responsabile di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione. Questa dovrebbe comprendere un riferimento alle attività di audit eseguite nel contesto degli audit di sistema (descritti alla precedente sezione 4) e degli audit delle spese (descritti alla precedente sezione 5) rilevanti ai fini dell'affidabilità dei conti richiesta;

6.3

conclusioni tratte dall'audit dei conti per quanto riguarda la fedeltà del quadro dei dati finanziari contenuti nei conti che accompagnano la richiesta di pagamento del saldo annuale presentata dall'autorità responsabile, nonché le rettifiche finanziarie apportate e riflesse nei conti a seguito di tali audit;

6.4

indicare se eventuali irregolarità individuate sono giudicate di carattere sistemico, nonché le misure correttive applicabili adottate al riguardo.

(7)   COORDINAMENTO TRA GLI ORGANISMI DI AUDIT E ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELL'AUTORITÀ DI AUDIT (se pertinente)

In questa sezione includere le seguenti informazioni:

7.1

descrizione della procedura di coordinamento tra l'autorità di audit e gli organismi di audit che hanno effettuato audit come previsto all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, ove opportuno;

7.2

descrizione della procedura di vigilanza e riesame della qualità applicata dall'autorità di audit sulle attività di audit svolte da tali organismi di audit.

(8)   ALTRE INFORMAZIONI

In questa sezione includere le seguenti informazioni:

8.1

ove applicabile, informazioni sulle frodi denunciate e sulle sospette frodi rilevate nel contesto degli audit eseguiti dall'autorità di audit (compresi i casi denunciati da altri organismi nazionali o dell'UE e connessi a operazioni sottoposte ad audit da parte dell'autorità di audit), nonché sulle misure adottate;

8.2

ove applicabile, gli eventi successivi avvenuti dopo la trasmissione del «progetto di conti» per l'esercizio finanziario all'autorità di audit e prima della trasmissione alla Commissione della relazione annuale di controllo che possono essere pertinenti per il parere emesso dall'autorità di audit. In particolare, dovrebbero essere indicate e spiegate le eventuali discrepanze tra i dati finanziari presentati dall'autorità responsabile nel «progetto di conti» (ossia la popolazione da cui è stato estratto il campione sottoposto ad audit (7)) e i conti definitivi presentati alla Commissione.

(9)   LIVELLO COMPLESSIVO DI AFFIDABILITÀ

9.1

Indicazione del livello complessivo di affidabilità del corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo (8), spiegando come tale livello è stato ottenuto dalla combinazione dei risultati degli audit di sistema, degli audit delle spese e degli audit dei conti. Se pertinente, l'autorità di audit tiene anche conto dei risultati delle attività di audit svolte da altri organismi di audit nazionali o dell'UE che potrebbero avere un impatto sui dati finanziari comunicati per l'esercizio finanziario;

9.2

valutazione delle eventuali misure correttive e di mitigazione attuate dall'autorità responsabile, come le rettifiche finanziarie, e dell'esigenza di eventuali misure correttive supplementari in una prospettiva sia di sistema che finanziaria.

(10)   ALLEGATI DELLA RELAZIONE ANNUALE DI CONTROLLO

10.1

Risultati degli audit di sistema (modello definito di seguito)

10.2

Risultati degli audit delle spese (modello definito di seguito)

10.3

Risultati degli audit sulle spese supplementari (se del caso)

10.1

Risultati degli audit di sistema

Entità sottoposta ad audit (ad esempio autorità responsabile, autorità delegata ecc.)

Titolo dell'audit

Data della relazione finale di audit

Requisiti fondamentali (se del caso)

[secondo le definizioni di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2015/378 della Commissione]

 

 

RF1

RF2

RF3

RF4

RF5

RF6

RF7

RF8

RF9

Valutazione complessiva (categorie 1, 2, 3 e 4) (secondo le definizioni di cui alla tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2015/378 della Commissione)

Osservazioni

 

 

 

 (9)

 (9)

 (9)

 (9)

 (9)

 (9)

 (9)

 (9)

 (9)

 

 

 

 

 

 (9)

 (9)

 (9)

 (9)

 (9)

 (9)

 (9)

 (9)

 (9)

 

 

10.2

Risultati degli audit delle spese

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 

Fondo/tipo di pagamento (1)

Importo in EUR corrispondente alla popolazione o alla sottopopolazione nel «progetto di conti» da cui è stato estratto il campione (2)

Campione sottoposto ad audit (importo in EUR) (3)

Campione sottoposto ad audit (in % della popolazione) [D = C/B]

Importo relativo agli errori individuati dall'autorità di audit nel campione in EUR (4)

Tasso di errore in % del campione

[F = E/C] (4)

Tasso di errore totale nella popolazione (5)

Totale degli errori nella popolazione (importo in EUR)

[H = G * B]

Rettifiche finanziarie

(importo in EUR) apportate dall'autorità responsabile sulla base del tasso di errore totale (6)

Tasso di errore totale residuo (7)

[J = (H – I)/B]

Osservazioni

Strati (se del caso) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale (A)

Totale (B)

Importo in EUR

%

 

 

 

 

 

 

 

10.3

Risultati degli audit sulle spese supplementari (8)

K

L

M

N

O

 

Descrizione

Numero di riferimento del fondo/progetto/pagamento

Spese supplementari sottoposte ad audit (3)

Importo relativo agli errori nelle spese supplementari sottoposte ad audit (4)

Rettifiche finanziarie apportate dall'autorità responsabile alle spese supplementari sottoposte ad audit (6)

Osservazioni

Spese connesse ai pagamenti intermedi o ai pagamenti finali inclusi nel campione statistico/su base casuale

 

 

 

 

 

Altro (specificare)…

 

 

 

 

 

(1)

Se i dati finanziari, vale a dire la popolazione sottoposta ad audit, sono suddivisi in diversi strati (ad esempio prefinanziamenti, pagamenti intermedi o pagamenti finali, altri) le informazioni devono essere fornite per strato, se del caso. Una riga per ciascuno strato e i parametri degli strati devono essere descritti nella sezione 5 della relazione annuale di controllo.

(2)

La colonna B si riferisce alla popolazione che può essere oggetto di audit, vale a dire il «progetto di conti» che rappresenta tutti i pagamenti effettuati dall'autorità responsabile nel corso dell'esercizio finanziario da cui è stato estratto il campione.

(3)

Se il campione sottoposto ad audit estratto dall'esercizio finanziario in corso comprende pagamenti intermedi e/o pagamenti finali che liquidano i prefinanziamenti dichiarati nei conti di esercizi finanziari precedenti, i prefinanziamenti in questione rientrano nell'audit delle spese per i pagamenti intermedi e/o i pagamenti finali inclusi nel campione.

Tuttavia, ai fini della comunicazione, solo i pagamenti intermedi o i pagamenti finali inclusi nel campione estratto dal progetto di conti dell'esercizio finanziario in corso sono indicati nella tabella 10.2 (colonna C) e presi in considerazione per il calcolo della copertura dell'audit per l'esercizio finanziario in corso (colonna D).

L'«importo dei prefinanziamenti» liquidati mediante pagamenti intermedi e/o pagamenti finali e verificati nell'ambito degli audit delle spese è indicato nella tabella 10.3, colonna M. Cfr. nota 8 a piè di pagina.

(4)

L'autorità di audit indica gli errori individuati nel campione (sotto forma di importi e di percentuale del campione) prima che l'autorità responsabile apporti eventuali rettifiche finanziarie a seguito dell'attività di audit svolta dall'autorità di audit.

Per calcolare e indicare l'importo relativo agli errori e il tasso di errore nella tabella 10.2, colonne E ed F, si prende in considerazione soltanto l'importo relativo agli errori che riguardano i pagamenti intermedi o i pagamenti finali sottoposti ad audit estratti dal progetto di conti dell'esercizio finanziario in corso.

L'importo relativo agli errori individuati che hanno un impatto sull'«importo dei prefinanziamenti» liquidati dovrebbe essere indicato nella tabella 10.3, colonna N.

(5)

Il tasso di errore totale nella popolazione è la stima fornita dall'autorità di audit del tasso di errore totale nel «progetto di conti» per l'esercizio finanziario in corso. Il tasso di errore totale è calcolato prima che l'autorità responsabile apporti eventuali rettifiche finanziarie.

L'autorità di audit descrive la metodologia utilizzata per la stima del tasso di errore totale e i calcoli sottostanti (fornendo informazioni sulla stratificazione, se del caso) nella sezione 5 della relazione annuale di controllo. In linea di principio, il tasso di errore totale è pari alla somma degli errori casuali proiettati, dell'importo totale relativo agli errori sistemici nella popolazione (se del caso) e degli eventuali errori anomali non corretti, divisa per la popolazione.

(6)

La colonna I indica le rettifiche finanziarie apportate dall'autorità responsabile unicamente alla popolazione che può essere oggetto di audit, vale a dire il «progetto di conti» per l'esercizio finanziario in corso da cui è stato estratto il campione.

Le eventuali rettifiche finanziarie relative all'«importo dei prefinanziamenti» liquidati dovrebbero essere indicate nella tabella 10.3, colonna O.

(7)

La colonna J dovrebbe indicare il tasso di errore residuo nei conti dopo che l'autorità responsabile ha apportato le rettifiche finanziarie esclusivamente per l'esercizio finanziario in corso.

Eventuali errori non corretti nell'«importo dei prefinanziamenti» liquidati non dovrebbero essere inclusi nel calcolo del tasso di errore residuo nei conti relativi all'esercizio finanziario in corso.

(8)

Nella tabella 10.3 l'autorità di audit deve indicare i risultati di eventuali audit eseguiti su elementi diversi dagli importi inclusi nel campione indicati nella tabella 10.2. Se l'autorità di audit ritiene necessario procedere ad ulteriori audit (ad esempio audit basati sul rischio, audit sui pagamenti negativi o sui pagamenti «zero»), i risultati di tali audit dovrebbero essere anch'essi indicati nella tabella 10.3.
»

(1)  Come definito all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 514/2014.

(2)  I parametri di campionamento comprendono l'unità di campionamento, il valore e le dimensioni della popolazione, il valore e le dimensioni del campione, la copertura dell'audit (espressa in EUR e in percentuale degli elementi e importi coperti) e i criteri di campionamento. Per il campionamento statistico dovrebbero essere indicati anche la soglia di rilevanza, il livello di confidenza, il tasso di errore atteso e l'intervallo di campionamento.

(3)  In caso di applicazione di un campionamento non statistico, l'autorità di audit dovrebbe indicare le misure adottate per garantire la casualità del campione (e la sua rappresentatività) e fornire un campione di dimensioni sufficienti a consentire all'autorità di audit di stimare l'errore totale della popolazione e redigere un parere di audit valido;

(4)  Ad esempio: ammissibilità, appalti pubblici, aiuti di Stato.

(5)  Errore casuale, sistemico o anomalo.

(6)  Ad esempio, è possibile applicare rettifiche finanziarie estrapolate e/o forfettarie se vi sono errori sistemici e/o se il tasso di errore totale sul progetto di conti è rilevante.

(7)  Colonna B della tabella 10.2.

(8)  Il livello complessivo di affidabilità corrisponde a una delle quattro categorie definite nel regolamento delegato (UE) 2017/646 della Commissione: categoria 1 (Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo piccoli miglioramenti); categoria 2 (Funziona. Sono necessari alcuni miglioramenti); categoria 3 (Funziona parzialmente. Sono necessari miglioramenti sostanziali); categoria 4 (Sostanzialmente non funziona).

(9)  Categorie 1, 2, 3 e 4 secondo le definizioni di cui alla tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2015/378 della Commissione


26.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 241/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1292 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2018

che approva la cifenotrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende la cifenotrina.

(2)

La cifenotrina è stata oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», quale descritto nell'allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che corrisponde al tipo di prodotto 18 quale descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

La Grecia è stata designata Stato membro relatore e la sua autorità di valutazione competente ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, l'11 aprile 2013.

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 14 dicembre 2017 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente (4).

(5)

Dall'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 si può evincere che le sostanze per le quali la valutazione degli Stati membri è stata completata entro il 1o settembre 2013 dovrebbero essere valutate tenendo conto delle condizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. In base al parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti cifenotrina possono essere considerati conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare la cifenotrina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.

(7)

Il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche conclude che la cifenotrina soddisfa i criteri per essere considerata una sostanza persistente (P) e tossica (T) in conformità all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(8)

Ai fini del regolamento (UE) n. 528/2012, la cifenotrina soddisfa le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento e dovrebbe pertanto essere considerata candidata alla sostituzione. L'autorità competente ricevente o, in caso di valutazione di una domanda di autorizzazione dell'Unione, l'autorità di valutazione competente dovrebbe effettuare una valutazione comparativa nell'ambito della valutazione di una domanda di autorizzazione o di rinnovo di un'autorizzazione di un biocida contenente cifenotrina.

(9)

Poiché si può evincere dall'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 che le sostanze per le quali la valutazione degli Stati membri è stata completata entro il 1o settembre 2013 dovrebbero essere approvate in base ai termini di cui alla direttiva 98/8/CE, è opportuno che il periodo di approvazione sia di dieci anni, in linea con la prassi consolidata a norma di detta direttiva.

(10)

Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La cifenotrina è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Parere del comitato sui biocidi (BPC) in merito alla domanda di approvazione del principio attivo cifenotrina, tipo di prodotto: 18, ECHA/BPC/183/2017, adottato il 14 dicembre 2017.

(5)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Cifenotrina

Denominazione IUPAC:

(RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate

N. CE: 254-484-5

N. CAS: 39515-40-7

92 % p/p (isomeri totali)

1o febbraio 2020

31 gennaio 2030

18

La cifenotrina è considerata candidata alla sostituzione in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia riguardanti qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione:

a)

agli utilizzatori professionali;

b)

ai bambini piccoli;

c)

alle acque di superficie, ai sedimenti, al suolo e alle acque sotterranee a seguito di trattamento superficiale in ambiente chiuso;

d)

ai mammiferi che si nutrono di lombrichi e ai mammiferi che si nutrono di pesce a causa dell'avvelenamento secondario a seguito di trattamento superficiale in ambiente chiuso.

3)

Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi occorre verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare gli LMR esistenti in conformità ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 470/2009 (2) o (CE) n. 396/2005 (3) e adottare opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).