|
ISSN 1977-0707 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 231 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
|
Sommario |
|
II Atti non legislativi |
pagina |
|
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
|
DECISIONI |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
|
14.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 231/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1230 DEL CONSIGLIO
del 12 settembre 2018
che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1), in particolare l'articolo 14, paragrafi 1, 3 e 4,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014. |
|
(2) |
In base a un riesame effettuato dal Consiglio, è opportuno modificare le informazioni relative a talune persone ed entità nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. |
|
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2018
Per il Consiglio
La presidente
J. BOGNER-STRAUSS
ALLEGATO
Le voci relative alle persone ed entità elencate in appresso, quali figurano nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, sono sostituite dalle voci seguenti:
|
|
Persone:
|
|
|
Entità:
|
|
14.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 231/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1231 DEL CONSIGLIO
del 13 settembre 2018
che attua il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 5,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509. |
|
(2) |
Il 8 agosto 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione UNSC 1718 (2006), ha modificato l'inserimento nell'elenco di un'entità soggetta a misure restrittive. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2018
Per il Consiglio
La presidente
J. BOGNER-STRAUSS
ALLEGATO
Nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509, la voce 71 della rubrica «b) Persone giuridiche, entità e organismi» è sostituita dalla seguente:
|
|
Nome |
Pseudonimi |
Ubicazione |
Data di designazione da parte dell'ONU |
Altre informazioni |
|
«71. |
PRO-GAIN GROUP CORPORATION |
|
|
30.3.2018 |
Società di proprietà o sotto il controllo di Tsang Yung Yuan e coinvolta in trasferimenti illeciti di carbone della RPDC.» |
|
14.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 231/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1232 DELLA COMMISSIONE
dell'11 settembre 2018
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per le carni ovine e caprine originarie della Norvegia e della Nuova Zelanda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione (2) stabilisce l'apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine, compresi quelli originari della Norvegia e della Nuova Zelanda. |
|
(2) |
L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 stabilisce che i contingenti tariffari aperti dallo stesso regolamento siano gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3). |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio (4) stabilisce l'apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione per determinati prodotti agricoli originari della Norvegia. L'articolo 3 del suddetto regolamento stabilisce che i contingenti tariffari aperti dallo stesso regolamento siano gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. |
|
(4) |
L'Unione europea e la Norvegia hanno concluso un accordo in forma di scambio di lettere relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (di seguito, «l'accordo con la Norvegia»). L'accordo con la Norvegia è stato approvato a nome dell'Unione con la decisione (UE) 2018/760 del Consiglio (5). |
|
(5) |
L'entrata in vigore dell'accordo con la Norvegia è fissata al primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione. L'ultimo strumento di approvazione è stato depositato il 16 luglio 2018. L'accordo con la Norvegia deve pertanto entrare in vigore il 1o ottobre 2018. L'allegato IV dell'accordo con la Norvegia prevede il consolidamento in un unico contingente tariffario di due contingenti di prodotti di cui ai codici NC 0210 e 0204, stabiliti rispettivamente dal regolamento (CE) n. 992/95 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011. |
|
(6) |
A fini di chiarezza e di certezza del diritto, tale contingente tariffario unico dovrebbe essere aperto e gestito a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Di conseguenza, il contingente tariffario per i prodotti originari della Norvegia di cui al codice NC 0204 dovrebbe essere contestualmente soppresso dal regolamento (UE) n. 1354/2011, sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
|
(7) |
Il nuovo regolamento recante apertura del contingente tariffario unico di importazione di prodotti originari della Norvegia, da adottare a norma del regolamento (UE) n. 952/2013, si applicherà a decorrere dal 1o ottobre 2018. Di conseguenza, è opportuno che le modifiche corrispondenti del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 si applichino a decorrere dalla stessa data. |
|
(8) |
Con l'adesione della Repubblica di Croazia, il territorio doganale dell'Unione è stato ampliato. Di conseguenza, conformemente alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Unione ha avviato negoziati con i paesi membri dell'OMC detentori di diritti di negoziato con lo Stato membro aderente allo scopo di convenire adeguamenti compensativi. |
|
(9) |
Il 18 maggio 2017 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea («l'accordo con la Nuova Zelanda»). La decisione (UE) 2017/1363 del Consiglio (7) ne ha autorizzato la firma e la decisione (UE) 2018/1030 del Consiglio (8) ha concluso l'accordo. L'accordo con la Nuova Zelanda prevede l'aggiunta al contingente tariffario annuo assegnato alla Nuova Zelanda di un quantitativo di 135 tonnellate (equivalente peso carcassa) di cui al codice NC 0204. |
|
(10) |
Ai fini di una gestione corretta del contingente tariffario previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011, il quantitativo supplementare dovrebbe essere messo a disposizione il 1o ottobre 2018. |
|
(11) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011. È opportuno che le modifiche si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore degli accordi con la Norvegia e con la Nuova Zelanda. |
|
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 36).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(4) Regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia (GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1).
(5) Decisione (UE) 2018/760 del Consiglio, del 14 maggio 2018, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(7) Decisione (UE) 2017/1363 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GU L 191 del 22.7.2017, pag. 1).
(8) Decisione (UE) 2018/1030 del Consiglio, del 13 luglio 2018, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GU L 185 del 23.7.2018, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO
CONTINGENTI TARIFFARI DELL'UNIONE PER LE CARNI OVINE E CAPRINE [IN TONNELLATE (T) DI EQUIVALENTE PESO CARCASSA]
|
Codici NC |
Dazi ad valorem (%) |
Dazi specifici EUR/100 kg |
Numero d'ordine in base al principio “primo arrivato, primo servito” |
Origine |
Volume annuo in tonnellate di equivalente peso carcassa |
|||
|
Animali vivi (coefficiente = 0,47) |
Carni disossate di agnelli (1) (coefficiente = 1,67) |
Carni disossate di montone e pecora (2) (coefficiente = 1,81) |
Carni non disossate e carcasse (coefficiente = 1,00) |
|
|
|||
|
0204 |
Zero |
Zero |
— |
09.2101 |
09.2102 |
09.2011 |
Argentina |
23 000 |
|
— |
09.2105 |
09.2106 |
09.2012 |
Australia |
19 186 |
|||
|
— |
09.2109 |
09.2110 |
09.2013 |
Nuova Zelanda |
228 389 |
|||
|
— |
09.2111 |
09.2112 |
09.2014 |
Uruguay |
5 800 |
|||
|
— |
09.2115 |
09.2116 |
09.1922 |
Cile (3) |
8 000 |
|||
|
— |
09.2125 |
09.2126 |
09.0693 |
Groenlandia |
100 |
|||
|
— |
09.2129 |
09.2130 |
09.0690 |
Isole Færøer |
20 |
|||
|
— |
09.2131 |
09.2132 |
09.0227 |
Turchia |
200 |
|||
|
— |
09.2171 |
09.2175 |
09.2015 |
Altri (4) |
200 |
|||
|
— |
09.2178 |
09.2179 |
09.2016 |
Erga omnes (5) |
200 |
|||
|
0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 |
10 % |
Zero |
09.2181 |
— |
— |
09.2019 |
Erga omnes (5) |
92 |
(1) E di capretto.
(2) E di capra, escluso il capretto.
(3) Il contingente tariffario per il Cile aumenta di 200 t/anno.
(4) Per “altri” si intendono tutti i paesi membri dell'OMC, con l'esclusione dell'Argentina, dell'Australia, della Nuova Zelanda, dell'Uruguay, del Cile, della Groenlandia e dell'Islanda.
(5) Per Erga omnes si intendono tutti i paesi di origine, compresi i paesi menzionati nella presente tabella.
|
14.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 231/16 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/1233 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2018
recante divieto di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2018. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).
ALLEGATO
|
N. |
17/TQ120 |
|
Stato membro |
Unione europea (tutti gli Stati membri) |
|
Stock |
RED/N3M. |
|
Specie |
Scorfani (Sebastes spp.) |
|
Zona |
NAFO 3M |
|
Data di chiusura |
24.8.2018 alle ore 15:00 UTC |
|
14.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 231/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1234 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2018
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
|
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 75 del 28.2.2018, pag. 6.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
|
14.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 231/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1235 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2018
che registra una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion) (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion) presentata dalla Grecia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
|
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion) deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion) (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 53 del 13.2.2018, pag. 7.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
|
14.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 231/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1236 DELLA COMMISSIONE
del 13 settembre 2018
che chiude l'inchiesta concernente la possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di acido citrico spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Cambogia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13 e l'articolo 14, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore
|
(1) |
In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1193/2008 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 6,6 % e il 42,7 %. |
|
(2) |
In seguito a un riesame in previsione della scadenza e un riesame intermedio parziale («le inchieste precedenti») a norma dell'articolo 11, rispettivamente paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione europea («la Commissione») ha prorogato le misure definitive e ne ha modificato il livello con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 (3). I dazi antidumping definitivi in vigore sulle importazioni di acido citrico originario della RPC sono ora compresi tra il 15,3 % e il 42,7 % («le misure in vigore»). |
|
(3) |
In seguito a un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha esteso, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/32 (4), il dazio antidumping del 42,7 % istituito sulle importazioni di acido citrico originario della RPC alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia. |
1.2. Domanda
|
(4) |
Alla Commissione è pervenuta una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, nella quale le viene chiesto di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sull'acido citrico originario della RPC tramite importazioni spedite dalla Cambogia, a prescindere dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Cambogia, e di disporre la registrazione di tali importazioni. |
|
(5) |
La domanda è stata presentata il 30 ottobre 2017 dall'industria europea produttrice di acido citrico. |
|
(6) |
La domanda conteneva elementi di prova sufficienti di una modificazione della configurazione degli scambi tra l'Unione, la RPC e la Cambogia, che pareva derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non sussisteva una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, vale a dire il trasbordo in Cambogia, con o senza operazioni di trasformazione di lieve entità, del prodotto in esame originario della RPC e destinato all'Unione. |
|
(7) |
La domanda conteneva inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che le pratiche sopra descritte indebolivano gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di quantitativi e di prezzi e che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta erano oggetto di dumping in relazione al valore normale precedentemente accertato per il prodotto in esame. |
1.3. Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta
|
(8) |
Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da acido citrico [compreso il citrato trisodico biidrato («sale citrico»)], classificato con i codici NC ex 2918 14 00 (codice TARIC 2918140090) ed ex 2918 15 00 (codice TARIC 2918150019) e originario della RPC («il prodotto in esame»). |
|
(9) |
Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando, ma è spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Cambogia, ed è attualmente classificato con gli stessi codici NC del prodotto in esame («il prodotto oggetto dell'inchiesta»). |
|
(10) |
Dall'inchiesta è emerso che l'acido citrico e il sale citrico esportati dalla RPC nell'Unione e spediti dalla Cambogia presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono destinati agli stessi impieghi e vanno quindi considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
1.4. Apertura
|
(11) |
Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha deciso di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e di disporre la registrazione delle importazioni di acido citrico spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Cambogia. |
|
(12) |
L'inchiesta è stata aperta con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2300 della Commissione il 13 dicembre 2017 (5) («il regolamento di apertura»). |
1.5. Periodo dell'inchiesta e periodo di riferimento
|
(13) |
Il periodo dell'inchiesta comprende il periodo che va dal 1o gennaio 2014 al 30 settembre 2017 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell'inchiesta per esaminare, tra l'altro, l'asserita modificazione della configurazione degli scambi in seguito alla proroga delle misure e all'aumento dei dazi antidumping definitivi disposti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/82 nonché l'esistenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non sussisteva una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Per il periodo compreso fra il 1o ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 («il periodo di riferimento» o «PR») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare se le importazioni abbiano indebolito l'effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi e se esistano pratiche di dumping. |
1.6. Inchiesta
|
(14) |
La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura dell'inchiesta le autorità della RPC e della Cambogia, i produttori esportatori e gli operatori commerciali di tali paesi, gli importatori dell'Unione notoriamente interessati e l'industria dell'Unione. Sono stati inviati questionari/moduli di richiesta di esenzione ai produttori/esportatori della Cambogia e della RPC e agli importatori dell'Unione noti alla Commissione o che si sono manifestati entro i termini specificati al considerando 16 del regolamento di apertura. |
|
(15) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. |
|
(16) |
Hanno inviato risposte ai questionari/moduli di esenzione un produttore esportatore cambogiano, Wang Kang Biochemical Co., Ltd. («WKB») e cinque importatori dell'Unione. |
|
(17) |
Nel marzo 2018 è stata effettuata una visita di verifica nei locali della società WKB. |
|
(18) |
La Commissione ha consultato anche vari ministeri ed enti pubblici della Cambogia, tra cui il ministero del Commercio, il ministero delle Finanze, il ministero dell'Industria e dell'artigianato, le autorità doganali e il Consiglio per lo Sviluppo della Cambogia. |
2. RISULTATI DELL'INCHIESTA
2.1. Considerazioni generali
|
(19) |
In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare una possibile elusione dovrebbero essere analizzati in successione i seguenti elementi:
|
2.2. Modificazione della configurazione degli scambi
|
(20) |
Le modificazioni della configurazione degli scambi tra la Cambogia, la RPC e l'Unione nel PI sono analizzate in base alle statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni della Cambogia. |
|
(21) |
Durante le consultazioni con le autorità doganali cambogiane la Commissione ha ricevuto la banca dati di tutte le operazioni di importazione e di esportazione della voce 2918 del sistema armonizzato (SA) per il PI. La banca dati ha consentito di individuare il mese e l'anno di ogni singola operazione, la descrizione del codice doganale cambogiano fino a un livello di otto cifre, la descrizione particolareggiata del prodotto, il nome dell'esportatore/importatore, il volume e il valore della transazione, il paese di importazione/origine/destinazione. |
|
(22) |
Durante le consultazioni con il ministero del Commercio e il ministero dell'Industria e dell'artigianato della Cambogia è stato inoltre confermato che l'unico produttore esportatore cambogiano che ha collaborato, la società WKB, è il solo esportatore e produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta esistente in Cambogia. |
|
(23) |
Il prodotto in esame è stato importato in Cambogia sia direttamente dalla Cina sia attraverso la Thailandia e il Vietnam da parte dell'unico produttore esportatore del prodotto oggetto dell'inchiesta della Cambogia, la WKB, e da altre società non esportatrici cambogiane. |
|
(24) |
Le importazioni delle altre società, attive soprattutto nel settore tessile e dell'abbigliamento, avevano volumi relativamente limitati ed erano destinate al consumo interno in Cambogia, mentre nei registri doganali non è riportata alcuna operazione di esportazione di acido citrico o sale citrico oltre alle esportazioni della WKB. Queste importazioni possono quindi essere escluse dall'analisi della modificazione della configurazione degli scambi tra la Cambogia, la RPC e l'Unione. |
|
(25) |
La WKB compare per la prima volta nelle statistiche doganali della Cambogia come società importatrice di acido citrico nell'anno 2015. Le importazioni della WKB sono sostanziali al confronto con il resto delle importazioni cambogiane e rivelano una tendenza crescente nel periodo dal 2015 al PR. |
|
(26) |
Nel 2015 la WKB è anche comparsa per la prima volta nelle statistiche sulle esportazioni come esportatrice di sale citrico sia nell'Unione sia in paesi terzi. |
|
(27) |
I dati sulle importazioni cambogiane del prodotto in esame originario della Cina e sulle esportazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Cambogia nell'Unione sono riportati nelle tabelle seguenti. Va notato che i volumi delle esportazioni sono molto più elevati dei volumi delle importazioni, il che è dovuto al processo di produzione della WKB, come spiegato di seguito. Tabella 1 Volumi delle importazioni (in tonnellate) dalla RPC in Cambogia
Tabella 2 Volumi delle esportazioni (in tonnellate) dalla Cambogia
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(28) |
L'aumento dei volumi delle esportazioni dalla Cambogia nell'Unione e delle esportazioni dalla RPC in Cambogia si è verificato in seguito alla proroga delle misure e all'aumento dei dazi antidumping definitivi disposti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82. Ciò rappresenta una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC e la Cambogia, da un lato, e tra la Cambogia e l'Unione, dall'altro. |
2.3. Asserzione di pratiche di elusione
2.3.1. Motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio antidumping
|
(29) |
Secondo le conclusioni dell'inchiesta, esiste una motivazione o giustificazione economica riguardante l'inizio dell'attività economica e l'insediamento della produzione della WKB in Cambogia. Il fatto che un investitore cinese abbia investito nella WKB non altera tali conclusioni. Il motivo principale della localizzazione degli impianti di produzione in Cambogia è stato infatti un pacchetto di incentivi offerti all'investitore cinese. |
|
(30) |
La WKB è stata costituita nel 2014 e la produzione è iniziata nel 2015. Prima della costituzione della WKB, l'Er-Kang Group (gruppo controllante la WKB) non era coinvolto nella produzione del prodotto in esame nella RPC. Il gruppo Er-Kang non svolge inoltre alcuna attività di produzione in Malaysia, dove le misure sono state recentemente estese dal regolamento (UE) 2016/32. |
|
(31) |
La costituzione della WKB fa parte di un progetto di investimento più ampio. Il gruppo Er-Kang ha creato contemporaneamente, nello stesso luogo, altre due società (un produttore di amido e un produttore di amido speciale). |
|
(32) |
La decisione di localizzare la produzione in Cambogia è stata determinata in parte dall'accesso alle materie prime (cassava) ma soprattutto dal pacchetto di incentivi offerto dal governo cambogiano. Come confermato durante le consultazioni con il Consiglio per lo Sviluppo e il ministero delle Finanze della Cambogia, il complesso di investimenti del gruppo Er-Kang è stato definito un progetto di investimento qualificato (QIP - qualified investment project). Un QIP concede, a condizione che siano soddisfatti alcuni criteri sul valore dell'investimento e sul contenuto occupazionale locale (con soglie definite in base al settore di attività) e che siano assunti impegni di esportazione, determinati privilegi per quanto riguarda i dazi doganali all'importazione, le imposte sulle importazioni di macchinari e di materie prime e il periodo di tolleranza per l'imposta sul reddito. |
2.3.2. Asserzione di trasbordo
|
(33) |
Come indicato al considerando (6), nella domanda sono state asserite pratiche di elusione che consistono nel trasbordo in Cambogia, con o senza operazioni di trasformazione di lieve entità, del prodotto in esame destinato all'Unione. |
|
(34) |
Al fine di valutare tale asserzione, la Commissione ha esaminato i quantitativi e il tipo del prodotto in esame importato in Cambogia, se la produzione o alcune fasi della produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta fossero state effettuate in Cambogia, i particolari del processo di produzione e i quantitativi e i tipi del prodotto oggetto dell'inchiesta esportato nell'Unione. |
|
(35) |
Dato che la WKB è l'unico esportatore del prodotto oggetto dell'inchiesta, come spiegato al considerando (22), la Commissione ha limitato il suo esame a tale società. |
|
(36) |
L'inchiesta ha confermato che la WKB ha una linea di produzione completa e attiva (comprendente vasche di fermentazione) del prodotto oggetto dell'inchiesta, localizzata in Cambogia, e che il prodotto successivamente esportato nell'Unione è fabbricato in tale sito. |
|
(37) |
Nel processo di produzione del sale citrico applicato dalla WKB l'acido citrico costituisce una delle materie prime. Tale acido citrico viene importato principalmente dalla RPC ma anche dalla Thailandia, in quanto la decisione del paese di origine è basata sul livello dei prezzi. Queste operazioni sono quindi economicamente razionali e non rivelano alcuna intenzione di eludere le misure. Se l'intenzione fosse stata solo quella di eludere le misure, la WKB avrebbe importato il prodotto unicamente dalla RPC e poi lo avrebbe esportato nell'Unione direttamente o dopo lievi trasformazioni. |
|
(38) |
Va inoltre sottolineato che nel processo di fabbricazione viene utilizzata solo una quantità relativamente esigua di acido citrico rispetto alla quantità finale di sale citrico prodotta. L'acido citrico è aggiunto in una fase più avanzata del processo di produzione al fine di ridurre il valore pH del prodotto finale. |
|
(39) |
Alla fine la WKB non vende né esporta l'acido citrico che importa, né quello di origine cinese né quello thailandese. |
|
(40) |
I risultati riportati nei considerando da (37) a (39) sono stati confermati dopo una verifica in loco degli acquisti, della rotazione delle scorte di materie prime in questione e dei dati sul consumo nonché delle scorte e dei volumi di vendita del prodotto finale, vale a dire del sale citrico. |
|
(41) |
Alla luce di tali risultati si conclude che le asserzioni di trasbordo e di elusione delle misure istituite sulle importazioni dalla RPC tramite spedizioni dalla Cambogia non possono essere confermate. L'acido citrico è una materia prima (importata dalla RPC o dalla Thailandia) che viene utilizzata dalla WKB in quantità limitate per la produzione di sale citrico. |
|
(42) |
In seguito alla divulgazione delle conclusioni, l'industria dell'Unione ha presentato osservazioni in merito a questi risultati, sollevando dubbi sulla percentuale di acido citrico usata nel processo di produzione del sale citrico e sul trattamento generale dell'acido citrico come materia prima nel processo di produzione del sale citrico. Secondo l'industria dell'Unione, l'acido citrico sarebbe un prodotto semilavorato piuttosto che una materia prima, dato che il processo di fermentazione produce l'acido citrico che è poi trasformato in sale citrico. |
|
(43) |
A tale riguardo va sottolineato che il processo di produzione utilizzato dalla WKB è diverso da quello applicato dall'industria dell'Unione. Come indicato nei considerando (37), (38) e (40), la quantità di acido citrico acquistata e utilizzata nel processo di produzione, la sua origine e la fase in cui è aggiunta al processo di produzione sono stati verificati in loco negli impianti della WKB. Inoltre, anche se le asserzioni dell'industria dell'Unione riguardo al processo di produzione fossero confermate, non avrebbero alcuna incidenza globale sulla valutazione della Commissione relativa all'elusione delle misure, visti i risultati riportati al considerando (49). |
|
(44) |
L'industria dell'Unione ha inoltre fatto notare che la WKB è definita, sul proprio sito web ufficiale, un produttore sia di acido citrico sia di sale citrico. Il sito è stato modificato e l'acido citrico è stato soppresso dall'elenco dei prodotti solo dopo il settembre 2017. |
|
(45) |
A tale riguardo, in base alle dettagliate statistiche doganali cambogiane nonché ai dati sulla produzione, sull'acquisto e sulle vendite della WKB, è evidente che essa non è mai stata coinvolta nella produzione e/o vendita di acido citrico. |
|
(46) |
Come spiegato nei considerando da (47) a (50), le operazioni della WKB in Cambogia non possono neppure essere considerate una trasformazione di lieve entità del prodotto effettuata al fine di evitare i dazi antidumping, come asserito nella domanda. Inoltre, dato che l'acido citrico e il sale citrico sono entrambi soggetti a misure antidumping, tale trasformazione di lieve entità non costituirebbe una pratica diversa dal trasbordo e l'inchiesta ha accertato che la WKB non effettua trasbordi. |
2.3.3. Operazioni di assemblaggio
|
(47) |
Secondo il considerando 12 del regolamento di apertura, qualora nel corso dell'inchiesta siano individuate pratiche di elusione attraverso la Cambogia, di cui all'articolo 13 del regolamento di base, diverse dal trasbordo, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche. La Commissione ha quindi esaminato se in Cambogia siano state effettuate operazioni di assemblaggio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, e se tali operazioni possano costituire un'elusione. |
|
(48) |
In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, per stabilire l'esistenza di un'elusione delle misure antidumping attraverso operazioni di assemblaggio, la Commissione deve verificare se i pezzi (materie prime) utilizzati nell'operazione di assemblaggio provenienti dai paesi soggetti a misure antidumping abbiano un valore uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi (materie prime) del prodotto assemblato e se il valore aggiunto ai pezzi (materie prime) non sia superiore al 25 % del costo di produzione. |
|
(49) |
Nel caso della WKB è stato rilevato che le materie prime originarie del paese soggetto a misure (cioè la RPC) non avevano un valore uguale o superiore al 60 % del valore complessivo delle materie prime usate nella produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta. |
|
(50) |
Dato che l'inchiesta ha dimostrato che il criterio del 60 % non è stato rispettato e che l'operazione di assemblaggio non può essere considerata un'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, non è stato ritenuto necessario esaminare il secondo criterio del valore aggiunto del 25 % del costo di produzione. |
2.3.4. Conclusione sull'elusione
|
(51) |
Alla luce dei considerando da (29) a (50), si conclude che non è stata riscontrata alcuna prova di elusione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, per quanto riguarda l'attività della WKB. |
|
(52) |
Poiché la WKB rappresenta il 100 % delle esportazioni cambogiane del prodotto oggetto dell'inchiesta verso l'Unione durante il PI, non ha potuto essere dimostrato che le misure in vigore sulle importazioni originarie della RPC vengano eluse tramite importazioni spedite dalla Cambogia. |
2.4. Indebolimento degli effetti riparatori del dazio ed elementi di prova dell'esistenza del dumping
|
(53) |
Dato che dall'inchiesta è emerso che le operazioni effettuate in Cambogia non possono essere considerate un'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, non è stato ritenuto necessario esaminare tali aspetti. |
3. CHIUSURA DELL'INCHIESTA
|
(54) |
Alla luce dei risultati dei considerando (51) e (52) è opportuno chiudere la presente inchiesta antielusione. La registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta disposta da regolamento di apertura dovrebbe quindi essere sospesa e detto regolamento dovrebbe essere abrogato. |
|
(55) |
Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione intendeva chiudere l'inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Le osservazioni pervenute non erano tali da modificare le suddette conclusioni. |
|
(56) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'inchiesta aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2300 della Commissione al fine di stabilire se le importazioni nell'Unione di acido citrico (compreso il citrato trisodico biidrato), originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato con i codici NC ex 2918 14 00 (codice TARIC 2918140090) ed ex 2918 15 00 (codice TARIC 2918150019) e spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Cambogia, eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, è chiusa.
Articolo 2
La registrazione delle importazioni da parte delle autorità doganali, disposta dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2300 della Commissione, è sospesa.
Articolo 3
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2300 della Commissione è abrogato.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento (CE) n. 1193/2008 del Consiglio, del 1o dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 15 del 22.1.2015, pag. 8).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/32 della Commissione, del 14 gennaio 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario dalla Malaysia (GU L 10 del 15.1.2016, pag. 3).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2300 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di acido citrico spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia o no dichiarato originario della Cambogia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 329 del 13.12.2017, pag. 39).
(*1) Solo acido citrico
(*2) Acido citrico e sale citrico
(*3) Solo sale citrico
(*4) L'esportazione nell'UE si colloca tra il 55 % e l'85 % del totale delle esportazioni
DECISIONI
|
14.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 231/27 |
DECISIONE (PESC) 2018/1237 DEL CONSIGLIO
del 12 settembre 2018
che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1), in particolare l'articolo 3, paragrafi 1 e 3,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC. |
|
(2) |
Il 12 marzo 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/392 (2), che ha prorogato le misure di cui alla decisione 2014/145/PESC per un ulteriore periodo di sei mesi. |
|
(3) |
In considerazione delle continue erosioni o minacce nei confronti dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina, è opportuno prorogare la decisione 2014/145/PESC per ulteriori sei mesi. |
|
(4) |
Il Consiglio ha riesaminato le singole designazioni di cui all'allegato della decisione 2014/145/PESC e ha deciso di modificare le informazioni concernenti talune persone ed entità. |
|
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 6 della decisione 2014/145/PESC, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La presente decisione si applica fino al 15 marzo 2019.»
Articolo 2
L'allegato della decisione 2014/145/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2018
Per il Consiglio
La presidente
J. BOGNER-STRAUSS
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(2) Decisione (PESC) 2018/392 del Consiglio, del 12 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 69 del 13.3.2018, pag. 48).
ALLEGATO
Le voci relative alle persone ed entità elencate in appresso, quali figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC, sono sostituite dalle voci seguenti:
|
|
Persone:
|
|
|
Entità:
|
|
14.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 231/37 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/1238 DEL CONSIGLIO
del 13 settembre 2018
che attua la decisione (PESC) 2016/849, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione (PESC) 2016/849 del 27 maggio 2016, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849. |
|
(2) |
L'8 agosto 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») istituito a norma della risoluzione UNSC 1718 (2006) ha modificato l'inserimento nell'elenco di un'entità soggetta a misure restrittive. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione (PESC) 2016/849, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2018
Per il Consiglio
La presidente
J. BOGNER-STRAUSS
ALLEGATO
Nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849, la voce 71 della rubrica «B. Entità» è sostituita dalla seguente:
|
|
Nome |
Pseudonimi |
Ubicazione |
Data di designazione |
Altre informazioni |
|
«71. |
PRO-GAIN GROUP CORPORATION |
|
|
30.3.2018 |
Società di proprietà o sotto il controllo di Tsang Yung Yuan e coinvolta in trasferimenti illeciti di carbone della RPDC.» |