ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 220

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
30 agosto 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1207 della Commissione, del 27 agosto 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1208 della Commissione, del 27 agosto 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1209 della Commissione, del 27 agosto 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

7

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 220/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1207 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 2018

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivi

(1)

(2)

(3)

Articolo di acciaio non legato laminato a caldo con rivestimento in lega di argento e nichel.

Ha la forma di un tappo rotondo, del diametro di 2,7 cm, con la parte centrale leggermente concava, ripiegata a formare un foro e contenente piccole intercapedini d'aria. Il tappo è collegato a un gambo filettato cavo del diametro di 0,5 cm. La lunghezza totale dell'articolo è di 2,5 cm.

L'articolo è destinato ad essere utilizzato come elemento di regolazione in uno specifico filtro passa banda (il filtro passa banda è utilizzato nelle stazioni di base delle reti cellulari per trasmettere segnali di determinate frequenze) che filtra le frequenze superiori e inferiori ed è avvitato nel telaio del filtro.

Si tratta di un elemento essenziale del processo di regolazione, durante il quale il tappo rotondo funge da risonatore. Eventuali danni alla superficie di questo tappo rotondo comportano una distorsione delle onde di radiofrequenza.

Cfr. immagine (*1).

8517 70 00

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 b) della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8517 e 8517 70 00 .

Dato che la funzione dell'articolo non è assemblare o fissare merci, esso non può essere classificato come vite o bullone. Pertanto, non può essere considerato come parte e fornitura di impiego generale di cui alla nota 2 della sezione XV. Di conseguenza, è esclusa la classificazione alla voce 7318 .

L'articolo fa parte delle stazioni di base delle reti cellulari ai sensi della nota 2 b) della sezione XVI, in quanto è essenziale per il funzionamento di tali stazioni, in virtù della sua progettazione e delle sue dimensioni specifiche, e non può essere utilizzato per altri scopi (cfr. causa C-152/10, Unomedical, ECLI:EU:C:2011:402, punto 29).

L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 8517 70 00 come parte di un apparecchio per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati in una rete senza fili.

Image 1

(*1)  L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.


30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 220/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1208 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 2018

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Apparecchio analogico elettrico che fa uso di sensori (cosiddetto «analizzatore di ossigeno») dalle dimensioni approssimative di 240 × 220 × 200 mm e dal peso di circa 4,3 kg.

L'apparecchio si avvale della tecnologia coulometrica al fine di rilevare e misurare l'ossigeno in tracce e della tecnologia paramagnetica al fine di misurare accuratamente la percentuale di ossigeno nelle correnti di gas puro e in ambienti di gas multipli. Esso include un dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) inteso a presentare i risultati della misurazione. Include altresì un allarme acustico e visivo nonché uscite analogiche e digitali e una porta seriale bidirezionale.

L'apparecchio è impiegato nel processo industriale del gas e nel controllo della qualità.

9027 10 10

La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 9027 , 9027 10 e 9027 10 10 .

L'apparecchio possiede le caratteristiche e le funzioni di un apparecchio per analisi fisiche o chimiche (analizzatori di gas o di fumi) della voce 9027 . Cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 9027 , primo paragrafo, punto 8, che disciplina gli analizzatori di gas o di fumi per determinare e misurare il contenuto di gas, impiegati per analizzare gas combustibili o combusti nei forni a coke, nei generatori di gas, negli altoforni, ecc.

La classificazione nella voce 9026 come strumento ed apparecchio di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas è esclusa poiché gli strumenti e gli apparecchi per analisi fisiche o chimiche sono più specificamente disciplinati dalla voce 9027 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 9026 , primo paragrafo, esclusione d)).

L'apparecchio è un prodotto composito ai sensi della RGI 3 b) e va classificato secondo l'elemento che conferisce il carattere essenziale al prodotto. La rilevazione e la misurazione dell'ossigeno in un gas sono ritenute essere le funzioni che conferiscono il carattere essenziale all'apparecchio.

L'apparecchio va pertanto classificato nel codice NC 9027 10 10 come analizzatore elettronico di gas o di fumi.


30.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 220/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1209 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 2018

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Calzatura (cosiddetta «scarpetta da danza») che copre il piede ma non il polpaccio, con tomaia aperta.

La calzatura è composta da un pezzo unico di materia tessile cucito alla suola e al tallone ed è provvista di una fodera tessile. Sulla suola sono cuciti due pezzi di cuoio, uno sotto l'avampiede e l'altro sotto il tallone.

La parte anteriore della suola in materia tessile è arricciata per creare la forma arrotondata per le dita.

La parte tessile della suola fra i due pezzi di cuoio è arricciata ed elasticizzata mediante un elastico cucito all'interno della calzatura, che serve a stringere la suola fra le dita e il tallone durante la danza.

La calzatura è munita di due pezzi di schiuma alveolata rivestita di materia tessile cuciti all'interno, sopra i pezzi di cuoio, che sono lievemente più larghi del cuoio ma più stretti della suola a contatto con il suolo durante l'uso della calzatura.

L'apertura della calzatura può essere stretta mediante un laccio elastico.

Al fine di fissare saldamente la calzatura al piede, al quartiere sono fissati due elastici.

Quando la calzatura è usata (calzata stando in piedi sul suolo) la parte di essa che non copre i lati e il collo del piede e che si trova a contatto con il suolo consiste in circa il 33 % di cuoio e circa il 67 % di materie tessili.

Cfr. immagini (*1).

6405 20 99

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 4 del capitolo 64, nonché dal testo dei codici NC 6405 , 6405 20 e 6405 20 99 .

L'articolo non è escluso dal capitolo 64 in virtù della nota 1 b) del medesimo capitolo in quanto ha parti della suola esterna cucite. Inoltre, la parte frontale arricciata crea una suola arrotondata relativamente rigida per le dita.

Poiché il materiale della parte superiore costituisce anche parte della suola, al fine di identificare la demarcazione fra la tomaia e la suola, quest'ultima è ritenuta essere la parte della calzatura che non copre i lati e il collo del piede [cfr. anche l'identificazione della tomaia nelle note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative al capitolo 64, considerazioni generali, D)].

Il materiale costitutivo della suola esterna è la materia tessile, in quanto possiede la maggior superficie esterna a contatto con il suolo quando la calzatura è usata (calzata stando in piedi sul suolo) ai sensi della nota 4 del capitolo 64 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative al capitolo 64, considerazioni generali, C)].

L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 6405 20 99 come «altre calzature con tomaie e suole esterne di materie tessili».

Image 2

(*1)  Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.