ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 214

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
23 agosto 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2018/1194 del Consiglio, del 21 giugno 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

1

 

*

Decisione (UE) 2018/1195 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus ( 1 )

3

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione delegata dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 18/18/COL, del 9 febbraio 2018, relativa allo status di indenne da malattia della Norvegia per quanto riguarda la Marteilia refringens e la Bonamia ostreae [2018/1196]

5

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/1


DECISIONE (UE) 2018/1194 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2018

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità della decisione (UE) 2017/1567 del Consiglio (1), il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («protocollo») è stato firmato il 17 luglio 2017, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(2)

La conclusione del protocollo è oggetto di una procedura separata per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica.

(3)

È opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione e degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione e degli Stati membri, il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione e degli Stati membri, alla notifica prevista all'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo. (3)

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2018

Per il Consiglio

Il presidente

B. PETKOV


(1)  Decisione (UE) 2017/1567 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione e degli Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 238 del 16.9.2017, pag. 1).

(2)  Il testo del protocollo è stato pubblicato nella GU L 238 del 16.9.2017 unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

(3)  La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/3


DECISIONE (UE) 2018/1195 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2018

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2002/917/CE del Consiglio (1), l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («accordo Interbus») (2) è stato concluso, a nome dell'Unione, il 3 ottobre 2002 ed è entrato in vigore il 1o gennaio 2003 (3).

(2)

Il 5 dicembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire i negoziati per un protocollo dell'accordo Interbus («protocollo») con la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica di Moldova, il Montenegro, la Repubblica di Turchia e l'Ucraina.

(3)

Il 10 novembre 2017 i negoziati sono stati conclusi con successo nel corso della riunione delle parti contraenti dell'accordo Interbus.

(4)

Il protocollo dovrebbe facilitare la fornitura di servizi regolari e servizi regolari specializzati tra le parti contraenti dell'accordo Interbus e perciò dare origine a migliori collegamenti di trasporto di viaggiatori fra le parti contraenti stesse.

(5)

Per quanto riguarda le regole generali, in particolare per il funzionamento del comitato misto, e al fine di agevolarne l'applicazione, il progetto di protocollo riflette in gran parte le regole stabilite dall'accordo Interbus.

(6)

Al fine di evitare che i vantaggi del protocollo subiscano eccessivi ritardi e analogamente a quanto stabilito dall'accordo Interbus, il protocollo prevede la sua entrata in vigore, per le parti contraenti che lo avranno approvato o ratificato, quando esso sarà stato approvato o ratificato da quattro parti contraenti, inclusa l'Unione.

(7)

È pertanto opportuno firmare a nome dell'Unione il protocollo, con riserva della sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo dell'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («accordo Interbus»), riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi specializzati regolari di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, con riserva della sua conclusione (4).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Decisione 2002/917/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11).

(2)  GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.

(3)  GU L 321 del 26.11.2002, pag. 44.

(4)  Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

23.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/5


DECISIONE DELEGATA DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 18/18/COL

del 9 febbraio 2018

relativa allo status di indenne da malattia della Norvegia per quanto riguarda la Marteilia refringens e la Bonamia ostreae [2018/1196]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1,

visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), e il protocollo 1,

visto l'atto di cui al punto 8a della parte 3.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, Direttiva 2006/88/CE del Consiglio del 24 ottobre 2006 relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1) («Direttiva 2006/88/CE»), modificata e adattata dal protocollo 1 dell'accordo SEE, in particolare l'articolo 53 dell'atto,

considerando quanto segue:

con decisione n. 291/10/COL del 7 luglio 2010, l'Autorità ha conferito all'intero litorale della Norvegia lo status di zona indenne da malattia per quanto riguarda la Marteilia refringens e la Bonamia ostreae, ad eccezione della contea di Aust-Agder (Norvegia meridionale) per quanto riguarda la Bonamia ostreae.

Il 23 febbraio 2017 l'Autorità norvegese per la sicurezza alimentare ha notificato, attraverso il sistema di allarme rapido dell'OIE (Organizzazione mondiale per la salute animale) (2), un sospetto di infezione da Marteilia refringens di mitili (Mytilus edulis) che crescono spontaneamente in un'azienda acquicola per l'allevamento di ostriche piatte (Ostrea edulis) ubicata nel comune di Bømlo, contea di Hordaland (Norvegia meridionale).

Con una e-mail del 28 febbraio 2017 (doc. n. 844246), l'Autorità norvegese per la sicurezza alimentare ha informato l'Autorità dello stesso sospetto e dell'imposizione di restrizioni alle circolazione dei mitili o delle ostriche piatte da o verso l'azienda acquicola.

In seguito alla notifica effettuata lo stesso giorno attraverso il sistema europeo di notifica delle malattie degli animali (ADNS), il 16 marzo 2017 l'Autorità norvegese per la sicurezza alimentare ha comunicato per e-mail (doc. n. 847935) all'Autorità che il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei molluschi aveva confermato la malattia e che sarebbe stata istituita una zona di contenimento intorno all'azienda acquicola.

L'articolo 53, paragrafo 3, della direttiva 2006/88/CE stabilisce che, laddove dall'indagine epidemiologica risulti fortemente probabile che l'infezione abbia avuto luogo, lo status di indenne da malattia è revocato allo Stato membro, zona o compartimento interessato, secondo la procedura in base alla quale era stato attribuito.

Il 28 settembre (doc. n. 875660), il ministero norvegese del Commercio, dell'industria e della pesca ha scritto all'Autorità allegando una lettera di notifica dell'Autorità norvegese per la sicurezza alimentare del 22 settembre 2017 (doc. n. 875658) in cui si comunicava che era stato adottato un regolamento recante istituzione di una zona di contenimento per la Marteilia refringens nel comune norvegese di Bømlo (3) e si confermava che, ai sensi della legislazione nazionale pertinente (4), «l'intera zona costiera della Norvegia rientra nella categoria I per la Marteilia refringens, ad eccezione della zona di contenimento nel comune di Bømlo».

L'Autorità ritiene che siano soddisfatte le condizioni per il ritiro dello status di indenne da malattia dell'area geografica colpita nel comune norvegese di Bømlo.

È quindi opportuno, anche a fini di semplificazione, abrogare la decisione n. 291/10/COL del 7 luglio 2010 e sostituirla con una nuova decisione.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario EFTA, che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo status di indenne da malattia della Norvegia per quanto riguarda la Marteilia refringens e la Bonamia ostreae è descritto nell'allegato.

Articolo 2

La decisione n. 291/10/COL è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2018.

Articolo 4

La Norvegia è destinataria della presente decisione.

Articolo 5

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2018.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA, che agisce a norma della decisione di delega n. 494/13/COL,

Högni S. KRISTJÁNSSON

Membro del Collegio responsabile

Carsten ZATSCHLER

Controfirmatario in qualità di Direttore, Affari giuridici e amministrativi


(1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  NOR 24-02-17 OIE Alert.

(3)  Forskrift om kontrollområde for å bekjempe sykdommen Marteiliose hos bløtdyr, Bømlo kommune, Hordaland, FOR-2017-09-08-1377 (regolamento sulla zona di controllo per combattere la malattia Marteiliose nei molluschi, comune di Bømlo, Hordaland)

(4)  Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr, FOR-2008-06-17-819 (Regolamento sulla vendita di animali d'acquacoltura e relativi prodotti, nonché sulla prevenzione e sul controllo delle malattie infettive degli animali acquatici)


ALLEGATO

1.

L'intero litorale della Norvegia costituisce una zona indenne da malattia per quanto riguarda la Marteilia refringens, ad eccezione della zona di contenimento del comune di Bømlo nella contea di Hordaland (Norvegia meridionale), descritta specificamente al paragrafo 2 del regolamento norvegese sulla zona di controllo per combattere la malattia Marteiliose nei molluschi, comune di Bømlo, Hordaland (FOR-2017-09-08-1377) («il regolamento») (1) definita da una linea retta da:

un punto (59° 44,805′ N; 5° 27,560′ E) nella punta meridionale di Stord, in direzione sud, fino

al confine comunale tra Bømlo e Sveio e poi in direzione sud-ovest, lungo il confine comunale, fino a

un punto (59° 34,420′ N; 5° 14,623′ E) in mare e poi in direzione ovest fino a un punto (59° 33,72′ N; 5° 05,46′ E) in mare. Poi in direzione nord fino al confine comunale tra Austevoll e Bømlo e successivamente a ovest, lungo il confine comunale, fino a

un punto (59° 59,948′ N; 5° 19,629′ E) in mare e poi in direzione sud-sud-ovest fino a

un punto (59° 58,917′ N; 5° 19,114′ E) nella punta settentrionale di Stord.

La carta topografica della zona di controllo allegata al regolamento è riprodotta nell'appendice della decisione.

2.

L'intero litorale della Norvegia possiede la qualifica di zona indenne da malattia per quanto riguarda la Bonamia ostreae, ad eccezione della:

contea Aust-Agder nella Norvegia meridionale.

Appendice

Image

(1)  Forskrift om kontrollområde for å bekjempe sykdommen Marteiliose hos bløtdyr, Bømlo kommune, Hordaland, FOR-2017-09-08-1377