ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 209 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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DECISIONI |
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ORIENTAMENTI |
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Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
DECISIONI
20.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 209/1 |
DECISIONE (UE, Euratom) 2018/1150 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
del 25 luglio 2018
relativa alla nomina di un giudice della Corte di giustizia
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 253 e 255,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
I mandati di quattordici giudici e di cinque avvocati generali della Corte di giustizia giungono a scadenza il 6 ottobre 2018. È opportuno procedere a nomine per coprire tali posti per il periodo a decorrere dal 7 ottobre 2018. |
(2) |
Il mandato dei giudici e degli avvocati generali ha una durata di sei anni. |
(3) |
La candidatura del sig. Nuno José Cardoso da Silva Piçarra è stata proposta per il posto di giudice della Corte di giustizia. |
(4) |
Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha fornito un parere sull'adeguatezza del sig. Nuno José Cardoso da Silva Piçarra all'esercizio delle funzioni di giudice della Corte di giustizia, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Nuno José Cardoso da Silva Piçarra è nominato giudice della Corte di giustizia per il periodo dal 7 ottobre 2018 al 6 ottobre 2024.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2018
Il presidente
N. MARSCHIK
ORIENTAMENTI
20.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 209/2 |
INDIRIZZO (UE) 2018/1151 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 2 agosto 2018
che modifica l'indirizzo BCE/2011/23 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2018/19)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, gli articoli 3.1, 3.3, 5.1, 12.1, 14.3 e 16,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Per fare fronte alle crescenti esigenze analitiche a fini di politica monetaria e di stabilità finanziaria derivanti dalle crisi finanziarie ed economiche, dalle conseguenze della globalizzazione (quali ad esempio l'ingegneria finanziaria e l'accresciuta complessità delle imprese multinazionali) e dall'innovazione in campo finanziario, le statistiche trimestrali della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale sull'estero devono essere ulteriormente migliorate. Inoltre, è necessaria una maggiore integrazione tra le statistiche trimestrali della bilancia dei pagamenti e statistiche relative alla posizione patrimoniale sull'estero e ai conti nazionali (anche settoriali). |
(2) |
Il settore delle società non finanziarie è molto importante dal punto di vista economico, ma non è ancora disciplinato distintamente nell'indirizzo BCE/2011/23 (2). Oltre a ciò, la significatività dei singoli sottosettori delle istituzioni finanziarie non monetarie per il finanziamento dell'economia è tuttora in crescita, il che aumenta l'importanza di raccogliere informazioni su tali sottosettori per motivi di trasparenza e per migliorare l'analisi economica e finanziaria. |
(3) |
I rischi di cambio e gli squilibri valutari sono sempre più rilevanti nel contesto della globalizzazione e dell'integrazione finanziaria, come indicato nell'iniziativa del G-20 in tema di dati incompleti (G-20 Data Gaps Initiative). Per compiere un primo passo verso una migliore comprensione di tali rischi e per fare ulteriormente luce sull'evoluzione dell'importanza relativa delle valute principali, informazioni esaustive sulla valuta di denominazione delle posizioni patrimoniali sull'estero devono essere segnalate su base trimestrale. |
(4) |
Per un'analisi bilaterale approfondita delle operazioni e delle posizioni patrimoniali sull'estero dell'area dell'euro nei confronti dei suoi principali partner commerciali, è necessario apportare miglioramenti alla scomposizione geografica in modo che i paesi del G 20 siano identificati singolarmente. Inoltre, considerazioni relative alla qualità dei dati, cioè l'analisi delle asimmetrie delle relazioni bilaterali, richiedono la raccolta di dati trimestrali sulle operazioni e sulle posizioni bilaterali tra tutti gli Stati membri. |
(5) |
La coerenza tra le statistiche della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale sull'estero, da un lato, e le statistiche sui conti nazionali (anche settoriali), dall'altro, è di fondamentale importanza per gli sforzi volti a migliorare la qualità dei dati. Le metodologie alla base della compilazione di queste due serie di dati sono identiche, perciò i dati relativi ai due settori statistici sono frequentemente combinati a fini analitici. È pertanto importante che siano disponibili sufficienti dettagli per tipo di strumento nelle statistiche della bilancia dei pagamenti e delle posizioni patrimoniali sull'estero, al fine di consentire una combinazione precisa delle due serie di dati. |
(6) |
La compilazione e la diffusione degli aggregati dell'area dell'euro per tutti i nuovi dati da fornire dovrebbero essere accompagnate da un'ampia diffusione delle rispettive serie di dati nazionali, per rendere possibile un'analisi transnazionale significativa di tali informazioni. Le serie di dati nazionali pubblicabili non dovrebbero contenere informazioni statistiche riservate ai sensi del regolamento (CE) n. 2533/98. |
(7) |
Al fine di concedere loro tempo sufficiente per predisporsi ai necessari cambiamenti ai metodi di compilazione statistica nazionale, le banche centrali nazionali la cui moneta è l'euro dovrebbero uniformarsi al presente indirizzo dal 1o marzo 2021. |
(8) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo BCE/2011/23, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L'indirizzo BCE/2011/23 è modificato come segue:
1. |
all'articolo 1, il punto 17) è sostituito dal seguente:
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2. |
nell'articolo 2, il paragrafo 1 bis è soppresso; |
3. |
nell'articolo 3 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La BCE trasmette alle BCN gli aggregati dell'area dell'euro che pubblica, nonché le serie di dati nazionali pubblicabili.»; |
4. |
l'articolo 6 è modificato come segue:
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5. |
Gli allegati I e II sono modificati in modo conforme all'allegato al presente indirizzo. |
Articolo 2
Efficacia e attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 1o marzo 2021.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 agosto 2018
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) Indirizzo 2012/120/UE, del 9 dicembre 2011, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2011/23) (GU L 65 del 3.3.2012, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati I e II all'Indirizzo BCE/2011/23 sono modificati come segue:
1. |
L'allegato I è modificato come segue:
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2. |
l'allegato II è modificato come segue:
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(1) I concetti e le definizioni delle voci selezionate sono specificati nell'Allegato III.
(2) I dettagli delle disaggregazioni geografiche richieste sono specificati nella tavola 7.
(3) I dettagli delle disaggregazioni richieste per settore istituzionale sono specificati nella tavola 8.
(4) I dettagli delle disaggregazioni per valuta di denominazione richieste sono specificati nella tavola 9.
(5) Anche il dettaglio fa parte dell'intero requisito»;
Rettifiche
20.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 209/29 |
Rettifica dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo e tre accordi collegati
firmato a Bruxelles l'11 aprile 2014
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 170 dell'11 giugno 2014 )
Pagina 20, articolo 2, punto 2, lettera a), punto ii), lettera aa):
anziché:
«‘Versione croata
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.’
— |
cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
— |
no cumulation applied (3).» |
leggasi:
«‘Versione croata
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.
— |
cumulation applied with … (nome del paese/dei paesi) |
— |
no cumulation applied (3)’.» |