ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) 2018/1142 della Commissione, del 14 agosto 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto concerne l'introduzione di determinate categorie di licenze di manutenzione aeronautica, la modifica della procedura di accettazione dei componenti di fornitori esterni e la modifica dei privilegi delle organizzazioni che erogano servizi di formazione sulla manutenzione ( 1 ) |
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DECISIONI |
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Decisione di esecuzione (UE) 2018/1143 della Commissione, del 10 agosto 2018, che modifica le decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda le prove per l'arterite virale equina [notificata con il numero C(2018) 5071] ( 1 ) |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
16.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/1 |
Avviso concernente l'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra
L'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra (1), è entrato in vigore il 1o agosto 2018, essendo stata espletata, in data 20 luglio 2018, la procedura prevista all'articolo 116, paragrafo 1, di tale accordo.
REGOLAMENTI
16.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/2 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/1142 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2018
che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto concerne l'introduzione di determinate categorie di licenze di manutenzione aeronautica, la modifica della procedura di accettazione dei componenti di fornitori esterni e la modifica dei privilegi delle organizzazioni che erogano servizi di formazione sulla manutenzione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) stabilisce le modalità di esecuzione relative al mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze e all'approvazione delle organizzazioni (imprese) e del personale autorizzati a tali mansioni. |
(2) |
Al fine di garantire un livello elevato e uniforme di sicurezza aerea è necessario istituire, a livello dell'Unione, un sistema per il rilascio delle licenze al personale autorizzato a certificare addetto alla manutenzione di velivoli ELA1 nonché di aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri. Tale sistema dovrebbe essere semplice e proporzionato. È pertanto opportuno adottare le misure necessarie al fine di istituire il suddetto sistema. |
(3) |
I requisiti attuali relativi alla licenza per il personale autorizzato a certificare addetto alla manutenzione di sistemi avionici ed elettrici di aeromobili diversi da quelli appartenenti al gruppo di aeromobili complessi non sono proporzionati alla inferiore complessità di tali aeromobili, in particolare poiché numerose competenze fondamentali sono pertinenti solo in relazione agli aeromobili complessi. Per tale personale dovrebbe pertanto essere introdotta una nuova licenza. I requisiti relativi a questa nuova licenza dovrebbero garantire che il livello di sicurezza non sia ridotto rispetto a quello ottenuto con la licenza esistente. L'introduzione di questa nuova licenza dovrebbe ridurre i potenziali rischi per la sicurezza che potrebbero verificarsi a seguito dell'insufficiente disponibilità di personale adeguatamente qualificato e titolare di adeguata licenza per gli interventi di manutenzione in questione. |
(4) |
Durante gli interventi di manutenzione è comune che il personale o le organizzazioni utilizzino componenti, parti o materiali forniti da terzi. È necessario attenuare i rischi connessi all'accettazione di tali componenti, parti o materiali e, in particolare, garantire che il personale e le organizzazioni in questione adottino le misure necessarie a garantirne la corretta accettazione, classificazione e separazione. |
(5) |
È stato segnalato all'Agenzia europea per la sicurezza aerea («Agenzia») un numero significativo di casi di frode, che dimostrano una violazione deliberata dei criteri per lo svolgimento delle prove di esame fissati in conformità del regolamento (UE) n. 1321/2014. Tali casi riguardano esami relativi alle competenze fondamentali fatti sostenere da organizzazioni approvate che erogano servizi di formazione sulla manutenzione ad allievi che non abbiano frequentato il corso di addestramento di base. Tale situazione ha fatto sorgere notevoli preoccupazioni in materia di sicurezza, in particolare se si considera il rischio che titolari di licenze riammettano in servizio aeromobili dopo la manutenzione senza disporre delle necessarie competenze fondamentali. Dovrebbero quindi essere adottate misure per affrontare queste preoccupazioni in materia di sicurezza. |
(6) |
A norma del regolamento (UE) n. 1321/2014, gli operatori di aeromobili complessi a motore, in operazioni commerciali o non commerciali, devono assicurare che tutti gli interventi connessi al mantenimento dell'aeronavigabilità siano eseguiti da un'organizzazione approvata di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e che la manutenzione degli aeromobili e dei componenti destinati ad esservi installati sia effettuata da un'organizzazione di manutenzione approvata. Tuttavia in alcuni casi, ad esempio in operazioni non commerciali con velivoli biturboelica leggeri, l'impegno di conformità richiesto a tali operatori è sproporzionato rispetto ai benefici che l'attuazione di detti requisiti apporta alla sicurezza delle loro operazioni. I requisiti applicabili a questi casi dovrebbero pertanto essere adattati. Alla luce di tale impegno di conformità sproporzionato, del tempo necessario per adattare detti requisiti e considerando che il fatto di non applicarli nei casi appena descritti finché non saranno stati adattati non è ritenuto un rischio significativo per la sicurezza aerea, tali requisiti dovrebbero per il momento cessare di applicarsi e dovrebbero essere applicati solo a partire da una data successiva opportuna. |
(7) |
Le norme dettagliate per l'uso dell'allegato III, appendice VI, del regolamento (UE) n. 1321/2014 sono state cancellate per errore quando il regolamento (UE) n. 1321/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/1536 (3). Tale errore dovrebbe essere rettificato. |
(8) |
Nell'allegato V bis del regolamento (UE) n. 1321/2014 sono stati individuati alcuni errori di natura redazionale, che hanno determinato difficoltà di attuazione. È opportuno rettificare tali errori. |
(9) |
È necessario dare a tutte le parti interessate il tempo di adeguarsi al quadro normativo modificato venutosi a creare in seguito alle misure previste dal presente regolamento. Tali misure dovrebbero pertanto divenire applicabili sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore. Tuttavia, in considerazione del loro obiettivo e del fatto che il loro adattamento non richiede un impegno significativo da parte degli interessati, alcune misure dovrebbero essere applicate senza indugio. Altre misure necessitano di un adattamento più impegnativo e dovrebbero pertanto applicarsi a partire da una data successiva opportuna, poiché comportano il passaggio da una regolamentazione principalmente nell'ambito del diritto nazionale al quadro normativo modificato ai sensi della normativa dell'Unione di cui al presente regolamento. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1321/2014. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi ai pareri presentati dall'Agenzia a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:
1) |
all'articolo 5, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Finché al presente regolamento non saranno aggiunti requisiti specifici per il personale autorizzato a certificare in relazione ai componenti, i requisiti stabiliti nella legislazione nazionale in vigore nel pertinente Stato membro continuano ad applicarsi, fatta eccezione per le organizzazioni di manutenzione situate al di fuori dell'Unione, per le quali i requisiti sono approvati dall'Agenzia.»; |
2) |
l'articolo 8 è così modificato:
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3) |
l'allegato I (parte M) è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento. |
4) |
L'allegato II (parte 145) è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento. |
5) |
L'allegato III (parte 66) è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento. |
6) |
L'allegato IV (parte 147) è modificato in conformità all'allegato IV del presente regolamento. |
7) |
L'allegato V bis (parte T) è modificato in conformità all'allegato V del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 5 marzo 2019.
Tuttavia:
1) |
l'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 1, paragrafo 7, e l'allegato IV, punto 1, si applicano a decorrere dal 5 settembre 2018; |
2) |
per la manutenzione di velivoli ELA1 non utilizzati in operazioni CAT e di aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri:
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 2015/1536 della Commissione, del 16 settembre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda l'allineamento delle norme per il mantenimento dell'aeronavigabilità al regolamento (CE) n. 216/2008, gli interventi critici di manutenzione e il controllo del mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 16).
ANNEX I
L'allegato I è così modificato:
(1) |
l'indice è così modificato:
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(2) |
il punto M.A.501 è sostituito dal seguente: «M.A.501 Classificazione e installazione
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(3) |
al punto M.A.502, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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(4) |
il punto M.A.504 è sostituito dal seguente: «M.A.504 Segregazione dei componenti
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(5) |
al punto M.A.606, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
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(6) |
al punto M.A.608, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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(7) |
all'appendice VII, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Qui di seguito si riportano gli interventi complessi di manutenzione descritti ai punti M.A.801 b)2 e M.A.801 c).» |
ALLEGATO II
L'allegato II è così modificato:
(1) |
l'indice è così modificato:
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(2) |
al punto 145.A.30, le lettere f), g), h) ed i) sono sostituite dalle seguenti:
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(3) |
i punti 145.A.35(a) e 145.A.35(b) sono sostituiti dai seguenti:
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(4) |
il punto 145.A.40 è così modificato:
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(5) |
il punto 145.A.42 è sostituito dal seguente: «145.A.42 Componenti
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ALLEGATO III
L'allegato III è così modificato:
(1) |
nell'indice sono aggiunti i seguenti riferimenti alle appendici VII e VIII:
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(2) |
il punto 66.A.3 è sostituito dal seguente: «66.A.3 Categorie e sottocategorie delle licenze Le licenze di manutenzione aeronautica sono classificate nelle seguenti categorie e, ove applicabile, sottocategorie e abilitazioni per impianto:
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(3) |
il punto 66.A.5 è sostituito dal seguente: «66.A.5 Gruppi di aeromobili Ai fini delle abilitazioni delle licenze di manutenzione aeronautica, gli aeromobili sono classificati nei seguenti gruppi:
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(4) |
il punto 66.A.20a) è così modificato:
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(5) |
al punto 66.A.25, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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(6) |
il punto 66.A.25 è così modificato:
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(7) |
al punto 66.A.30a) sono inseriti i seguenti punti 2 bis e 2 ter:
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(8) |
il punto 66.A.45 è sostituito dal seguente: «66.A.45 Approvazione con abilitazioni per aeromobile
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(9) |
al punto 66.A.50, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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(10) |
al punto 66.A.70, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
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(11) |
al punto 66.B.100, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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(12) |
il punto 66.B.110 è sostituito dal seguente: «66.B.110 Procedura per la modifica di una licenza di manutenzione aeronautica allo scopo di includere una categoria o una sottocategoria di base
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(13) |
al punto 66.B.115, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
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(14) |
al punto 66.B.125, lettera b), il punto 1) è sostituito dal seguente:
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(15) |
il punto 66.B.130 è sostituito dal seguente: «66.B.130 Procedura per l'approvazione diretta della formazione per tipo di aeromobile
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(16) |
al punto 66.B.200, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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(17) |
al punto 66.B.305(b), «appendice III» è sostituita da «appendice I»; |
(18) |
il punto 66.B.405 è sostituito dal seguente: «66.B.405 Rapporto sui crediti d'esame
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(19) |
al punto 66.B.410, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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(20) |
l'appendice I è così modificata:
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(21) |
l'appendice II è così modificata:
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(22) |
l'appendice III è così modificata:
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(23) |
l'appendice IV è sostituita dalla seguente: «Appendice IV Requisiti relativi all'esperienza per l'estensione di una licenza di manutenzione aeronautica conforme alla parte 66 La seguente tabella contiene i requisiti di esperienza necessari per aggiungere una nuova categoria o sottocategoria ad una licenza esistente conforme alla parte 66. L'esperienza deve consistere nella manutenzione pratica di aeromobili operativi appartenenti alla sottocategoria relativa alla domanda. I requisiti di esperienza saranno ridotti del 50 % nel caso in cui il richiedente abbia completato un corso approvato ai sensi della parte 147 relativo alla sottocategoria in questione.
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(24) |
l'appendice V è sostituita dalla seguente: «Appendice V Modulo di domanda – Modulo 19 AESA
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(25) |
l'appendice VI è così modificata:
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(26) |
sono aggiunte le seguenti appendici VII e VIII: «Appendice VII Competenze fondamentali per la licenza di manutenzione aeronautica di categoria L Le definizioni dei vari livelli di competenza richiesti contenute nella presente appendice corrispondono a quelle dell'allegato III (parte 66), appendice I, punto 1.
INDICE
MODULO 1L — COMPETENZE FONDAMENTALI
MODULO 2L — FATTORI UMANI
MODULO 3L — LEGISLAZIONE AERONAUTICA
MODULO 4L — CELLULE IN LEGNO/IN TUBI DI METALLO E TESSUTO
MODULO 5L - CELLULE IN MATERIALI COMPOSITI
MODULO 6L - CELLULE IN METALLO
MODULO 7L - CELLULE - GENERALITÀ
MODULO 8L - IMPIANTI MOTOPROPULSORI
MODULO 9L - PALLONI/DIRIGIBILI AD ARIA CALDA
MODULO 10L - PALLONI/DIRIGIBILI A GAS (LIBERI/FRENATI)
MODULO 11L - DIRIGIBILI AD ARIA CALDA/A GAS
MODULO 12L — COMUNICAZIONE RADIO/ELT/TRANSPONDER/STRUMENTI
Appendice VIII Criteri fondamentali per lo svolgimento delle prove di esame per la licenza di manutenzione aeronautica di categoria L
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ALLEGATO IV
L'allegato IV è così modificato:
(1) |
al punto 147.A.145, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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(2) |
le appendici I e II sono sostituite dalle seguenti: «Appendice I Durata del corso di formazione di base La durata minima di un corso di formazione di base completo è la seguente:
Appendice II Approvazione delle organizzazioni che erogano servizi di formazione sulla manutenzione di cui all'allegato IV (parte 147) — Modulo 11 AESA Testo di immagine Testo di immagine |
(3) |
il modulo 149 AESA versione 2 di cui all'appendice III è sostituito dal seguente: Testo di immagine |
(*1) Il numero di ore aumenta nel modo seguente, a seconda delle abilitazioni per impianto supplementari selezionate:
Abilitazione per impianto |
Durata (ore) |
Percentuale di formazione teorica (in %) |
COM/NAV |
90 |
50-60 |
SISTEMI DI STRUMENTAZIONE |
55 |
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NAVIGAZIONE AUTOMATICA |
80 |
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SORVEGLIANZA |
40 |
|
SISTEMI DELLA CELLULA |
100 |
ALLEGATO V
L'allegato V bis è così modificato:
(1) |
nell'indice, dopo la voce «Capo E - Impresa di manutenzione», è inserito il seguente punto T.A.501: «T.A.501 Organizzazione di manutenzione»; |
(2) |
al punto T.A.201, il punto 3 è sostituito dal seguente:
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(3) |
alle disposizioni del capo «E - Impresa di manutenzione», è aggiunto il titolo seguente: «T.A. 501 Organizzazione di manutenzione»; |
(4) |
il punto T.A.716 è sostituito dal seguente: «T.A.716 Rilievi Dopo il ricevimento della notifica di rilievi in conformità al punto T.B.705, l'organizzazione di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità deve definire un piano d'azione correttiva e dimostrare la messa in atto di azioni correttive soddisfacenti per l'autorità competente entro un periodo concordato con quest'ultima.». |
DECISIONI
16.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/58 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1143 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 2018
che modifica le decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda le prove per l'arterite virale equina
[notificata con il numero C(2018) 5071]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 15, lettera a) e lettera b), punto ii), primo comma, l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa conferisce alla Commissione il potere di stabilire, tra l'altro, le condizioni particolari per l'ammissione temporanea di equidi registrati e le importazioni di equidi nell'Unione. |
(2) |
La decisione 92/260/CEE della Commissione (2) dispone che gli Stati membri autorizzino l'ammissione temporanea nell'Unione di cavalli registrati che soddisfano le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria stabilite, tra l'altro, all'allegato II, parti da A a E. |
(3) |
La decisione 93/197/CEE della Commissione (3) dispone che gli Stati membri autorizzino le importazioni nell'Unione di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione che soddisfano le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria stabilite, tra l'altro, all'allegato II, parti da A a E. |
(4) |
Se provengono da un paese terzo in cui l'arterite virale equina è stata ufficialmente segnalata nei 6 mesi precedenti la spedizione nell'Unione, gli equidi maschi non castrati possono essere introdotti nell'Unione solo se sono stati sottoposti a prova risultando negativi all'arterite virale equina o sono stati vaccinati e regolarmente rivaccinati contro tale malattia. |
(5) |
In aggiunta agli obblighi dell'Unione relativi all'esame o alla vaccinazione degli equidi maschi non castrati destinati all'ingresso nell'Unione, il capitolo 12.9 del codice sanitario per gli animali terrestri («il codice») dell'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), edizione 2017 (4), contiene la raccomandazione sull'esame degli equidi maschi non castrati per l'arterite virale equina. |
(6) |
Se non è possibile ottenere il campione di sperma di un equide maschio non castrato sieropositivo da sottoporre a prova né può essere certificata la vaccinazione ininterrotta, la prova dell'accoppiamento dell'equide maschio con due giumente sieronegative descritta all'articolo 12.9.2, punto 4, lettera a), del codice è un protocollo alternativo idoneo a garantire che tale equide maschio non castrato non trasmetta l'arterite virale equina attraverso lo sperma. |
(7) |
A causa di carenze nella disponibilità del vaccino contro l'arterite virale equina, è necessario stabilire un protocollo di prova per l'arterite virale equina in linea con le raccomandazioni dell'OIE e modificare di conseguenza i certificati sanitari di cui all'allegato II, parti da A a E, delle decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE. |
(8) |
Le decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato II, parti da A a E, della decisione 92/260/CEE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L'allegato II, parti da A a E, della decisione 93/197/CEE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.
(2) Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67).
(3) Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16).
(4) http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_eav.htm.
ALLEGATO I
La decisione 92/260/CEE è così modificata:
1) |
in ciascuno dei certificati sanitari di cui all'allegato II, parti da A a E, la sezione III, lettera e), punto v), è sostituita dalla seguente:
|
2) |
in ciascuno dei certificati sanitari di cui all'allegato II, parti A, B e D, la nota a piè di pagina 6 è soppressa; |
3) |
in ciascuno dei certificati sanitari di cui all'allegato II, parti C ed E, la nota a piè di pagina 7 è soppressa. |
ALLEGATO II
La decisione 93/197/CEE è così modificata:
1) |
in ciascuno dei certificati sanitari di cui all'allegato II, parti A, C, D ed E, la sezione III, lettera e), punto v), è sostituita dalla seguente:
|
2) |
nel certificato sanitario di cui all'allegato II, parte B, la sezione III, lettera e), punto v), è sostituita da:
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
16.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/65 |
DECISIONE N. 1/2017 DEL COMITATO APE ISTITUITO DALL'ACCORDO INTERINALE CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER UN ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO TRA GLI STATI DELL'AFRICA ORIENTALE E AUSTRALE, DA UNA PARTE, E LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRA,
del 3 ottobre 2017
relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e alle modifiche all'elenco dei paesi e territori associati all'Unione europea [2018/1144]
IL COMITATO APE,
visto l'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (1) («l'accordo»), firmato a Grand Baie il 29 agosto 2009 e applicato a titolo provvisorio dal 14 maggio 2012, in particolare gli articoli 63, 67 e 70,
visti il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e l'atto di adesione all'accordo depositato dalla Repubblica di Croazia il 22 marzo 2017,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 63 dell'accordo, l'accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, ai territori degli Stati dell'Africa orientale e australe firmatari («Stati dell'ESA»). |
(2) |
A norma dell'articolo 67, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato APE può decidere le misure di adeguamento eventualmente necessarie a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione. |
(3) |
L'articolo 70 dell'accordo dispone che gli allegati e i protocolli dell'accordo ne costituiscono parte integrante e possono essere rivisti e/o modificati dal comitato APE. |
(4) |
A seguito di un cambiamento degli status di Mayotte (2) e Saint-Barthélemy (3), e dell'entrata in vigore della decisione 2013/755/UE del Consiglio (4), l'elenco dei paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato IX del protocollo 1 dell'accordo dovrebbe essere aggiornato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Repubblica di Croazia, in qualità di parte dell'accordo, prende atto e procede all'adozione, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione, dei testi dell'accordo nonché degli allegati, dei protocolli e delle dichiarazioni a esso acclusi.
Articolo 2
L'accordo è così modificato:
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l'articolo 69 è sostituito dal seguente: «Articolo 69 Testi facenti fede Il presente accordo è redatto in due originali nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.». |
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L'allegato IV del protocollo 1 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IV DEL PROTOCOLLO 1 DICHIARAZIONE SU FATTURA La dichiarazione su fattura, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte. Versione bulgara Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2). Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.o … (1)) declara que, salvoindicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2). Versione croata Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla. Versione ceca Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2). Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2). Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind. Versione estone Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti. Versione greca Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2). Versione inglese The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin. Versione francese L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2). Versione italiana L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2). Versione lettone To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2). Versione lituana Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės. Versione ungherese A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak. Versione maltese L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2). Versione neerlandese De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2). Versione polacca Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie. Versione portoghese O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2). Versione rumena Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2). Versione slovena Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo. Versione slovacca Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2). Versione finlandese Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2). Versione svedese Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2). … (3) (Luogo e data) … (4) (Firma dell'esportatore; il nome della persona che firma la dichiarazione deve essere inoltre indicato in modo leggibile) Note
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Articolo 3
L'Unione europea comunica agli Stati dell'ESA la versione in lingua croata dell'accordo.
Articolo 4
1. L'accordo si applica alle merci esportate dagli Stati dell'ESA nella Repubblica di Croazia o dalla Repubblica di Croazia negli Stati dell'ESA, purché esse risultino conformi alle disposizioni del protocollo 1 dell'accordo e al 1o luglio 2013 siano già state spedite o si trovino in custodia temporanea in un deposito doganale o in una zona franca degli Stati dell'ESA o nella Repubblica di Croazia.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, il trattamento preferenziale è concesso purché, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione, alle autorità doganali del paese importatore sia presentata una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore.
Articolo 5
Gli Stati dell'ESA si impegnano a non presentare rivendicazioni, richieste o rinvii e a non modificare o revocare eventuali concessioni a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT 1994 o dell'articolo XXI del GATS, in relazione all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
Articolo 6
L'allegato IX del protocollo 1 dell'accordo è sostituito dal seguente:
ALLEGATO IX DEL PROTOCOLLO 1
PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE
Ai sensi del presente protocollo, per “paesi e territori d'oltremare” si intendono i paesi e i territori di cui alla parte quarta del trattato che istituisce la Comunità europea, elencati di seguito.
(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione)
1. |
Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:
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2. |
Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con la Repubblica francese:
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3. |
Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno dei Paesi Bassi:
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4. |
Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
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Articolo 7
La presente decisione entra in vigore il 3 ottobre 2017.
Gli articoli 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2013.
Fatto ad Antananarivo, il 3 ottobre 2017
Per gli Stati firmatari dell'ESA
Haymandoyal DILLUM
Per l'Unione europea
Cecilia MALMSTRÖM
(1) GU L 111 del 24.4.2012, pag. 2.
(2) Decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131).
(3) Decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, dell'isola di Saint-Barthélemy (GU L 325 del 9.12.2010, pag. 4).
(4) Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).