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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 197 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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3.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 197/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/1095 DEL CONSIGLIO
del 26 luglio 2018
relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 242/2008 (1) relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea (2) («accordo»). |
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(2) |
L'ultimo protocollo dell'accordo è giunto a scadenza il 30 giugno 2018. |
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(3) |
La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo («protocollo»). Il protocollo è stato siglato il 16 marzo 2018. |
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(4) |
Conformemente alla decisione (UE) 2018/1069 del Consiglio (3), il protocollo è stato firmato il 1o agosto 2018 con riserva della sua conclusione in una data successiva. |
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(5) |
È opportuno ripartire le possibilità di pesca tra gli Stati membri per l'intero periodo di applicazione del protocollo. |
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(6) |
L'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), prevede che nel corso di un anno specifico o di qualsiasi altro periodo di attuazione di un protocollo di un accordo di partenariato nel settore della pesca sostenibile tenendo conto dei periodi di validità delle autorizzazioni di pesca, è opportuno informare gli Stati membri circa le eventuali riassegnazioni delle possibilità di pesca non utilizzate. |
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(7) |
Il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma, al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
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a) |
tonniere con reti a circuizione:
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b) |
pescherecci con palangari di superficie:
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2. Il regolamento (UE) 2017/2403 si applica fatti salvi l'accordo e il protocollo.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
G. BLÜMEL
(1) Regolamento (CE) n. 242/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d'Avorio, dall'altro (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 51).
(2) GU L 48 del 22.2.2008, pag. 41.
(3) Decisione (UE) 2018/1069 del Consiglio, del 26 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) (GU L 194 del 31.7.2018, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
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3.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 197/3 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1096 DELLA COMMISSIONE
del 22 maggio 2018
che modifica il regolamento (UE) n. 29/2012 con riguardo ai requisiti per talune indicazioni di etichettatura dell'olio d'oliva
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione (2), gli operatori hanno la possibilità di riportare diverse indicazioni facoltative sull'etichetta degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, a determinate condizioni. In particolare, sull'etichetta può figurare l'acidità, a condizione che vengano indicati anche determinati parametri fisico-chimici (indice dei perossidi, tenore di cere e assorbimento nell'ultravioletto). Con l'obiettivo di non indurre in errore i consumatori, il valore dei parametri fisico-chimici, se indicato sull'etichetta, deve corrispondere al valore massimo che tali parametri potrebbero raggiungere al termine minimo di conservazione. |
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(2) |
L'indicazione della campagna di raccolta nell'etichetta degli oli d'oliva vergini ed extra-vergini è facoltativa per gli operatori se il 100 % del contenuto del recipiente proviene da un'unica campagna di raccolta. Poiché la raccolta delle olive viene generalmente avviata verso la fine dell'autunno e si conclude nella primavera dell'anno successivo, è opportuno chiarire come riportare in etichetta la campagna di raccolta. |
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(3) |
Al fine di fornire ai consumatori ulteriori informazioni sull'età di un olio d'oliva, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a rendere obbligatoria l'indicazione della campagna di raccolta. Tuttavia, con l'obiettivo di non perturbare il funzionamento del mercato unico, tale indicazione obbligatoria dovrebbe essere limitata alla produzione nazionale, ottenuta da olive raccolte sul loro territorio e destinate esclusivamente ai mercati nazionali. Per analogia con il periodo transitorio previsto in relazione all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, è opportuno che gli Stati membri autorizzino la commercializzazione degli oli d'oliva già etichettati fino all'esaurimento delle scorte. Per consentire alla Commissione di monitorare l'applicazione di tali decisioni nazionali e di rivedere la disposizione dell'Unione ad esse soggiacente alla luce di eventuali sviluppi nel funzionamento del mercato unico, gli Stati membri dovrebbero notificare la loro decisione a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012. |
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(5) |
Al fine di rispettare le aspettative legittime degli operatori, è opportuno prevedere un periodo transitorio per i prodotti etichettati a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 prima della data di applicazione di cui al presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 è così modificato:
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(1) |
all'articolo 5, il primo paragrafo è così modificato:
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(2) |
è inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Gli Stati membri possono decidere che la campagna di raccolta di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), debba figurare sull'etichetta degli oli d'oliva di cui alla suddetta lettera della loro produzione nazionale, ottenuti da olive raccolte sul loro territorio e destinati esclusivamente ai mercati nazionali. Tale decisione non impedisce la commercializzazione fino all'esaurimento delle scorte degli oli d'oliva etichettati prima della data di entrata in vigore di tale decisione. Gli Stati membri notificano tale decisione a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, punto 1, si applica sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Gli oli d'oliva etichettati prima della data di cui al secondo comma possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva (GU L 12 del 14.1.2012, pag. 14).
(3) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).
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3.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 197/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1097 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2018
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2197 sul rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2017
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 6,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2197 della Commissione (2) determina gli importi resi disponibili agli Stati membri per il rimborso dei beneficiari finali nell'esercizio finanziario 2018. Tali importi corrispondono alla riduzione della disciplina finanziaria effettivamente applicata dagli Stati membri nell'esercizio 2017 sulla base delle rispettive dichiarazioni di spesa relative al periodo dal 16 ottobre 2016 al 15 ottobre 2017. |
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(2) |
Per quanto riguarda la Romania, la dichiarazione dettagliata delle spese non ha tenuto pienamente conto della soglia di 2 000 EUR applicabile alla disciplina finanziaria in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Pertanto, per garantire una corretta gestione finanziaria, nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2197 nessun importo è stato messo a disposizione della Romania per il rimborso. |
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(3) |
La Romania ha successivamente informato la Commissione circa il corretto importo della disciplina finanziaria che avrebbe dovuto essere applicata in Romania nell'esercizio finanziario 2017 tenendo pienamente conto della soglia di 2 000 EUR. Al fine di assicurare che possa aver luogo il rimborso dei relativi importi agli agricoltori rumeni, la Commissione dovrebbe determinare l'importo corrispondente messo a disposizione della Romania. |
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(4) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2197. |
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(5) |
Poiché la modifica introdotta dal presente regolamento incide sull'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2197, che si applica a decorrere dal 1o dicembre 2017, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dallo stesso giorno, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2197 è inserita la seguente voce:
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«Romania |
16 452 203 » |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2197 della Commissione, del 27 novembre 2017, sul rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2017 (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 86).
(3) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
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3.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 197/7 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/1098 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2018
che modifica e rettifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, e l'articolo 26,
considerando quanto segue:
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(1) |
a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, per ogni indicazione geografica registrata nell'allegato III del regolamento suddetto, gli Stati membri dovevano presentare alla Commissione una scheda tecnica entro il 20 febbraio 2015. In seguito all'esame di tali schede tecniche conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione (2), è risultato che numerose indicazioni geografiche registrate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 10/2008 devono essere modificate o rettificate. |
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(2) |
La Francia ha presentato una scheda tecnica relativa all'indicazione geografica «Eau-de-vie de Cognac/Eau-de-vie des Charentes/Cognac». Tali denominazioni sono elencate nell'allegato III, categoria di prodotto 4 «Acquavite di vino», del regolamento (CE) n. 110/2008, come tre indicazioni geografiche distinte: «Eau-de-vie de Cognac», «Eau-de-vie des Charentes» e «Cognac» . Come richiede la Francia, è necessario modificare l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 ed elencare le tre denominazioni di cui sopra in modo che si riferiscano ad un solo prodotto, in quanto relativamente ad esse è stata presentata una sola scheda tecnica. |
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(3) |
La Francia ha inoltre presentato cinque schede tecniche per le seguenti indicazioni geografiche: «Eau-de-vie de Faugères», «Marc du Bugey», «Marc de Savoie», «Marc de Provence», «Marc du Languedoc» . Tali schede tecniche non si riferiscono alle denominazioni «Faugères», «Eau-de-vie de marc originaire de Bugey», «Eau-de-vie de marc originaire de Savoie», «Eau-de-vie de marc originaire de Provence» e «Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc» , che risultano ugualmente elencate nell'allegato III, categoria di prodotti 4 «Acquavite di vino» e categoria di prodotti 6 «Acquavite di vinaccia», del regolamento (CE) n. 110/2008, come denominazioni alternative alle cinque indicazioni geografiche per le quali sono state presentate le schede tecniche. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 110/2008, le indicazioni geografiche stabilite per le quali alla Commissione non sono state presentate le schede tecniche entro il 20 febbraio 2015 dovrebbero essere soppresse dall'allegato III dello stesso regolamento. Di conseguenza, tali denominazioni alternative dovrebbero essere soppresse dall'allegato III in questione. |
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(4) |
La Grecia ha presentato una scheda tecnica per l'indicazione geografica «Τσικουδιά/Tsikoudia/Τσίπουρο/Tsipouro». Tali denominazioni sono elencate nell'allegato III, categoria di prodotto 6 «Acquavite di vinaccia» del regolamento (CE) n. 110/2008, come due indicazioni geografiche distinte: «Τσικουδιά/Tsikoudia» e «Τσίπουρο/Tsipouro» . È pertanto necessario modificare l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 ed elencare tali denominazioni in modo che si riferiscano ad un solo prodotto, in quanto relativamente ad esse è stata presentata una sola scheda tecnica. |
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(5) |
L'indicazione geografica «Grappa lombarda/Grappa di Lombardia» è registrata nell'allegato III, categoria di prodotto 6 «Acquavite di vinaccia», del regolamento (CE) n. 110/2008. A causa di un errore grammaticale, è necessario correggere la denominazione dell'indicazione geografica in «Grappa lombarda/Grappa della Lombardia». |
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(6) |
L'indicazione geografica «Marc d'Alsace Gewürztraminer» è registrata nell'allegato III, categoria di prodotto 6 «Acquavite di vinaccia», del regolamento (CE) n. 110/2008. La classificazione francese delle varietà di uve da vino di cui all'articolo 81 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) comprende la denominazione della varietà di uva da vino «Gewurztraminer» e non «Gewürztraminer». Di conseguenza, la denominazione di tale indicazione geografica deve essere corretta in «Marc d'Alsace Gewurztraminer.» |
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(7) |
L'indicazione geografica «Genièvre Flandres Artois» è registrata nell'allegato III, categoria di prodotto 19 «Bevande spiritose al ginepro», del regolamento (CE) n. 110/2008. Essendo stato individuato un refuso nella denominazione registrata, all'indicazione geografica deve essere data la denominazione corretta «Genièvre Flandre Artois». |
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(8) |
L'indicazione geografica «Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi» è registrata nell'allegato III, categoria di prodotto 32 «Liquore», del regolamento (CE) n. 110/2008. A causa di un errore grammaticale, è necessario correggere la denominazione dell'indicazione geografica in «Génépi des Alpes/Genepì delle Alpi». |
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(9) |
L'indicazione geografica «Irish Poteen/Irish Poitín» è registrata nell'allegato III, categoria di prodotto «Altre bevande spiritose», del regolamento (CE) n. 110/2008. È necessario specificare che tale indicazione geografica comprende anche il prodotto corrispondente realizzato in Irlanda del Nord. |
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(10) |
È quindi opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 110/2008. |
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(11) |
Per consentire agli operatori di utilizzare le etichette già stampate conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 110/2008 precedenti alle modifiche e alle rettifiche previste dal presente regolamento, è opportuno autorizzare la commercializzazione delle scorte di etichette esistenti. |
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(12) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per le bevande spiritose, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008
L'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Rettifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008
L'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 è rettificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Le etichette stampate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere utilizzate fino all'esaurimento delle scorte.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 21).
(3) Regolamento (EU) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
ALLEGATO I
L'allegato III al regolamento (CE) n. 110/2008 è così modificato:
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(1) |
nella seconda colonna della tabella, alla categoria di prodotto 4 «Acquavite di vino», le voci «Eau-de-vie de Cognac», «Eau-de-vie des Charentes» e «Cognac» sono sostituite dalla voce «Eau-de-vie de Cognac/Eau-de-vie des Charentes/Cognac»; |
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(2) |
nella seconda colonna della tabella, alla categoria di prodotto 4 «Acquavite di vino», la voce «Eau-de-vie de Faugères/Faugères» è sostituita dalla voce «Eau-de-vie de Faugères»; |
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(3) |
nella seconda colonna della tabella, alla categoria di prodotto 6 «Acquavite di vinaccia», le voci «Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey», «Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie», «Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence» e «Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc» sono sostituite dalle voci «Marc du Bugey», «Marc de Savoie», «Marc de Provence» e «Marc du Languedoc»; |
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(4) |
nella seconda colonna della tabella, alla categoria di prodotto 6 «Acquavite di vinaccia», le voci «Τσικουδιά/Tsikoudia» e «Τσίπουρο/Tsipouro» sono sostituite dalla voce «Τσικουδιά/Tsikoudia/Τσίπουρο/Tsipouro»; |
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(5) |
nella terza colonna della tabella, alla categoria di prodotto «Altre bevande spiritose», la voce «Irlanda» relativa alla bevanda «Irish Poteen/Irish Poitín» è sostituita da «Irlanda (*1)». |
(*1) L'indicazione geografica « Irish Poteen/Irish Poitín » si riferisce alla corrispondente bevanda spiritosa prodotta in Irlanda e in Irlanda del Nord.
ALLEGATO II
L'allegato III è così rettificato:
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(1) |
nella seconda colonna della tabella, alla categoria di prodotto 6 «Acquavite di vinaccia», la voce «Grappa lombarda/Grappa di Lombardia» è sostituita dalla voce «Grappa lombarda/Grappa della Lombardia»; |
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(2) |
nella seconda colonna della tabella, alla categoria di prodotto 6 «Acquavite di vinaccia», la voce «Marc d'Alsace Gewürztraminer» è sostituita dalla voce «Marc d'Alsace Gewurztraminer»; |
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(3) |
nella seconda colonna della tabella, alla categoria di prodotto 19 «Bevande spiritose al ginepro», la voce «Genièvre Flandres Artois» è sostituita dalla voce «Genièvre Flandre Artois»; |
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(4) |
nella seconda colonna della tabella, alla categoria di prodotto 32 «Liquore», la voce «Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi» è sostituita dalla voce «Génépi des Alpes/Genepì delle Alpi». |
DECISIONI
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3.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 197/11 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1099 DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2018
che modifica l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica e la decisione di esecuzione (UE) 2018/136 della Commissione per quanto riguarda la denominazione del laboratorio di riferimento dell'Unione europea designato per l'afta epizootica
[notificata con il numero C(2018) 4987]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (1), in particolare l'articolo 67, paragrafo 2, e l'articolo 69, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2003/85/CE stabilisce le misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza dell'afta epizootica e talune misure preventive destinate a migliorare le conoscenze e la preparazione delle autorità competenti e degli allevatori in relazione a tale malattia. |
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(2) |
Le misure preventive di cui alla direttiva 2003/85/CE comprendono la prescrizione secondo cui la manipolazione di virus vivi dell'afta epizootica a fini di ricerca, di diagnostica o della fabbricazione di vaccini deve essere effettuata soltanto nei laboratori riconosciuti elencati nell'allegato XI di tale direttiva. |
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(3) |
Nell'allegato XI, parte A, della direttiva 2003/85/CE sono elencati i laboratori nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica a fini di ricerca e di diagnostica. Nella parte B di tale allegato sono elencati i laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica per la produzione di vaccini e per la ricerca attinente. I Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione una domanda di modifica della denominazione del laboratorio nazionale per l'afta epizootica, elencato nell'allegato XI, parte A, della direttiva 2003/85/CE, in «Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), Lelystad», a causa di modifiche organizzative. Anche il Belgio ha presentato alla Commissione una domanda di modifica della denominazione del laboratorio nazionale per l'afta epizootica, elencato nell'allegato XI, parte A, della direttiva 2003/85/CE. Il laboratorio nazionale belga per l'afta epizootica, il Veterinary and Agrochemical Research Centre (Centro di ricerca veterinario e agrochimico) (CODA-CERVA), è ora entrato a far parte del nuovo centro federale di ricerca belga, Sciensano, a seguito di una fusione del Centro CODA-CERVA e dell'Istituto scientifico di sanità pubblica (WIV-ISP) che ha preso effetto il 1o aprile 2018. Sciensano ha assunto tutti i diritti e i doveri dei suoi predecessori, compresi quelli di CODA-CERVA. La Grecia ha presentato alla Commissione una domanda di completamento della denominazione del laboratorio nazionale per l'afta epizootica elencato nell'allegato XI, parte A, della direttiva 2003/85/CE, che è responsabile anche per la diagnostica delle rickettsiosi. |
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(4) |
Il Pirbright Institute, situato nel Regno Unito, funge da laboratorio nazionale di riferimento per l'afta epizootica per Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, Portogallo, Regno Unito, Slovenia e Svezia ed è debitamente elencato in quanto tale nell'allegato XI, parte A, della direttiva 2003/85/CE. A seguito della notifica del Regno Unito in conformità dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, il Regno Unito non sarà più uno Stato membro dell'Unione europea a decorrere dal 30 marzo 2019. Conformemente all'articolo 68, paragrafo 2, dopo il 29 marzo 2019 il Pirbright Institute non potrà più fungere da laboratorio nazionale di riferimento per l'afta epizootica per Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lituana, Malta, Portogallo, Slovenia e Svezia. |
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(5) |
Per ragioni di certezza del diritto è importante mantenere aggiornato l'elenco dei laboratori nazionali per l'afta epizootica di cui all'allegato XI, parte A, della direttiva 2003/85/CE. È pertanto necessario modificare la denominazione dei rispettivi laboratori nazionali per Belgio, Paesi Bassi e Grecia e indicare la data del recesso del Regno Unito dall'Unione europea come la data fino alla quale il Pirbright Institute potrà fungere da laboratorio nazionale di riferimento per l'afta epizootica per altri Stati membri e fino alla quale altri Stati membri potranno ricorrere ai servizi del Pirbright Institute quale laboratorio nazionale di riferimento per l'afta epizootica. |
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(6) |
A seguito delle modifiche organizzative che hanno interessato il laboratorio autorizzato a manipolare virus vivi dell'afta epizootica per la produzione di vaccini elencato nell'allegato XI, parte B, della direttiva 2003/85/CE, i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione una domanda di modifica della denominazione di tale laboratorio situato sul suo territorio in «Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V.». |
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(7) |
È pertanto opportuno sostituire di conseguenza l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE. |
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(8) |
La decisione di esecuzione (UE) 2018/136 della Commissione (2) ha designato il consorzio ANSES & CODA-CERVA istituito dal Laboratorio per la sanità animale dell'Agenzia nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro (ANSES), Maisons-Alfort, Francia, e dal Centro di ricerca veterinario e agrochimico (CODA-CERVA), Uccle, Belgio come laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'afta epizootica a tempo indeterminato. È necessario modificare tale decisione di esecuzione in modo che si riferisca a Sciensano invece che a CODA-CERVA. È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/136. |
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(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato XI della direttiva 2003/85/CE è sostituito conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2018/136 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Il consorzio ANSES & SCIENSANO, istituito dal Laboratorio per la sanità animale dell'Agenzia nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro (ANSES), Maisons-Alfort, Francia, e dal Laboratory for Exotic Viruses and Particular Diseases (Laboratorio per i virus esotici e le malattie particolari) del centro federale di ricerca Sciensano, Uccle, Belgio, è designato come laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'afta epizootica a tempo indeterminato.».
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2018/136 della Commissione, del 25 gennaio 2018, che designa il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'afta epizootica e che modifica l'allegato II della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per quanto riguarda il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia vescicolare dei suini (GU L 24 del 27.1.2018, pag. 3).
ALLEGATO
L'allegato XI della direttiva 2003/85/CE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO XI
PARTE A
Laboratori nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica
|
Stato membro in cui si trova il laboratorio |
Laboratorio |
Stati membri che ricorrono ai servizi del laboratorio |
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|
Codice ISO |
Nome |
||||||
|
AT |
Austria |
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling |
Austria |
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|
BE |
Belgio |
Laboratory for Exotic Viruses and Particular Diseases of the federal research centre Sciensano, Uccle |
Belgio Lussemburgo |
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CZ |
Repubblica ceca |
Státní veterinární ústav Praha, Praha |
Repubblica ceca |
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|
DE |
Germania |
Friedrich-Loeffler-Institut Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, Greifswald - Insel Riems |
Germania Slovacchia |
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DK |
Danimarca |
Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Virologi, Lindholm Danish Technical University, Veterinary Institute, Department of Virology, Lindholm |
Danimarca Finlandia Svezia |
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|
EL |
Grecia |
Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδους Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων, Αγία Παρασκευή Αττικής |
Grecia |
||||
|
ES |
Spagna |
|
Spagna |
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|
FR |
Francia |
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), Laboratoire de santé animale, con sede a Maisons-Alfort (Francia) |
Francia |
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HU |
Ungheria |
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság (NÉBIH-ÁDI), Budapest |
Ungheria |
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|
IT |
Italia |
Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, Brescia |
Italia Cipro |
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|
NL |
Paesi Bassi |
Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), Lelystad |
Paesi Bassi |
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|
PL |
Polonia |
Zakład Pryszczycy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego, Zduńska Wola |
Polonia |
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|
RO |
Romania |
Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, București |
Romania |
||||
|
UK |
Regno Unito |
The Pirbright Institute |
Regno Unito Bulgaria (1) Croazia (1) Estonia (1) Finlandia (1) Irlanda (1) Lettonia (1) Lituania (1) Malta (1) Portogallo (1) Slovenia (1) Svezia (1) |
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PARTE B
Laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica per la produzione di vaccini
|
Stato membro in cui si trova il laboratorio |
Laboratorio |
|
|
Codice ISO |
Nome |
|
|
DE |
Germania |
Intervet International GmbH/MSD Animal Health, Köln |
|
NL |
Paesi Bassi |
Boehringer-Ingelheim Animal Health Netherlands BV, Lelystad |
|
UK |
Regno Unito |
Merial, S.A.S., Pirbright Laboratory, Pirbright (2) |
(1) Utilizzo dei servizi conformemente all'articolo 68, paragrafo 2, fino al 29 marzo 2019.
(2) Applicabile fino al 29 marzo 2019.