ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 194

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
31 luglio 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2018/1069 del Consiglio, del 26 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024)

1

 

 

Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024)

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2018/1070 del Consiglio, del 26 luglio 2018, recante modifica del regolamento (UE) 2017/1970 che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468

23

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1072 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

27

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1073 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

30

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1074 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

32

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1075 della Commissione, del 27 luglio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10 come sostanza attiva a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

36

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1076 della Commissione, del 30 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza isoflurano per quanto riguarda il suo limite massimo di residui ( 1 )

41

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1077 della Commissione, del 30 luglio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

44

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1078 della Commissione, del 30 luglio 2018, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2018 fino al 29 settembre 2018, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione ( 1 )

47

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1079 della Commissione, del 30 luglio 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

131

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1080 della Commissione, del 30 luglio 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Adisseo France SAS) ( 1 )

134

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081 della Commissione, del 30 luglio 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

137

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2018/1082 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/610, relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana

140

 

*

Decisione (PESC) 2018/1083 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia

142

 

*

Decisione (PESC) 2018/1084 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/475

144

 

*

Decisione (PESC) 2018/1085 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

147

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2018/1086 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

150

 

*

Decisione (PESC) 2018/1087 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

152

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2018 del comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, del 22 marzo 2018, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato APE [2018/1088]

158

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

31.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/1


DECISIONE (UE) 2018/1069 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2018

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 242/2008 (1) relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea (2) («accordo»). L'accordo è stato poi tacitamente rinnovato e che è tuttora in vigore.

(2)

L'ultimo protocollo dell'accordo è giunto a scadenza il 30 giugno 2018.

(3)

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo («protocollo»). Il protocollo è stato siglato il 16 marzo 2018

(4)

L'obiettivo del protocollo è consentire all'Unione e alla Repubblica della Costa d'Avorio («Costa d'Avorio») di collaborare più strettamente per promuovere una politica sostenibile della pesca, lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque ivoriane e gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo dell'economia blu.

(5)

È pertanto opportuno autorizzare la firma del protocollo.

(6)

Al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione, il protocollo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio, con riserva della sua conclusione.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 3

Conformemente all'articolo 13 del protocollo, il protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL


(1)  Regolamento (CE) n. 242/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d'Avorio, dall'altro (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 51).

(2)  GU L 48 del 22.2.2008, pag. 41.


31.7.2018   

IT

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L 194/3


PROTOCOLLO

di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024)

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.   Dal 1o agosto 2018, e per un periodo di sei anni, le possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d'Avorio, dall'altro («accordo») sono fissate come segue:

tonniere congelatrici con reti a circuizione: 28 unità;

pescherecci con palangari di superficie: 8 unità.

Tali possibilità sono riferite alla pesca di specie altamente migratorie (specie elencate nell'allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982), ad esclusione delle specie protette o vietate nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) o di altre convenzioni internazionali.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente protocollo.

3.   Le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea («navi dell'Unione») possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca ivoriana soltanto se sono in possesso di una licenza di pesca per la zona di pesca della Costa d'Avorio nell'ambito del presente protocollo.

Articolo 2

Trasparenza

La Repubblica della Costa d'Avorio («Costa d'Avorio») si impegna a trasmettere le informazioni relative a qualsiasi accordo che autorizzi l'accesso di altre navi straniere alla sua zona di pesca, in particolare il numero di autorizzazioni rilasciate e le catture realizzate, in conformità all'articolo 11 del presente protocollo.

La Costa d'Avorio trasmette inoltre i dati relativi allo sforzo di pesca delle tonniere ivoriane titolari di una licenza di pesca industriale.

Articolo 3

Contropartita finanziaria – modalità di pagamento

1.   La contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 dell'accordo è fissata a 682 000 EUR all'anno, ossia a un importo complessivo di 4 092 000 EUR per il periodo di cui all'articolo 1.

2.   La contropartita finanziaria comprende:

a)

un importo annuo di 330 000 EUR per l'accesso alla zona di pesca ivoriana per i primi due anni di applicazione del presente protocollo e di 275 000 EUR per gli anni successivi, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 5 500 tonnellate all'anno; e

b)

un importo annuo specifico di 352 000 EUR per i primi due anni di applicazione del presente protocollo e di 407 000 EUR per gli anni successivi, destinato a contribuire all'attuazione della politica settoriale della pesca della Costa d'Avorio.

3.   Inoltre, gli armatori versano un contributo finanziario annuo stimato a 330 400 EUR per l'accesso alla zona di pesca ivoriana secondo le modalità previste al capo II dell'allegato del presente protocollo.

4.   Il paragrafo 2 del presente articolo si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 9 del presente protocollo e degli articoli 12 e 13 dell'accordo.

5.   Se il volume complessivo delle catture effettuate dalle navi dell'Unione nella zona di pesca della Costa d'Avorio supera il quantitativo di riferimento, l'importo della contropartita finanziaria annua è aumentato di 60 EUR per tonnellata supplementare catturata nei primi due anni di applicazione del presente protocollo e di 70 EUR per gli anni successivi. Tuttavia, l'importo annuo complessivo versato dall'Unione non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell'Unione superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

6.   Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato entro novanta giorni dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria del presente protocollo per gli anni successivi.

7.   La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità ivoriane.

8.   La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è versata al Tesoro pubblico della Costa d'Avorio.

9.   La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera b), è versata su un conto destinato all'attuazione del sostegno settoriale aperto presso la banca del Tesoro pubblico della Costa d'Avorio.

Le autorità ivoriane comunicano ogni anno all'Unione le coordinate dei conti suddetti.

Ciascuna contropartita finanziaria è iscritta nel bilancio dello Stato ed è soggetta alle norme e procedure di gestione delle finanze pubbliche della Costa d'Avorio.

Articolo 4

Sostegno settoriale

1.   Nell'ambito del presente protocollo, il sostegno settoriale contribuisce all'attuazione del piano strategico di sviluppo dell'allevamento, della pesca e dell'acquacoltura della Costa d'Avorio. Esso mira a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche continentali e marittime mediante, in particolare:

a)

il miglioramento del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza delle attività di pesca;

b)

il miglioramento delle conoscenze scientifiche sulle risorse alieutiche;

c)

il miglioramento delle statistiche alieutiche;

d)

il sostegno alla pesca su piccola scala;

e)

il rafforzamento della cooperazione internazionale;

f)

il sostegno all'economia blu e lo sviluppo dell'acquacoltura.

2.   Entro tre mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo, l'Unione e la Costa d'Avorio concordano, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

a)

gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

b)

gli obiettivi da conseguire e le attività da realizzare, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dalla Costa d'Avorio nell'ambito della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura;

c)

i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

3.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o annuale o dell'utilizzo degli importi specifici per le iniziative da condurre deve essere previamente notificata alla Commissione europea ed essere approvata dalle due parti in sede di commissione mista, se del caso mediante scambio di lettere.

4.   Le parti procedono ogni anno, in sede di commissione mista, a una valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma settoriale pluriennale. Se la valutazione indica che la realizzazione degli obiettivi perseguiti con la contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), non è conforme alla programmazione, o se la commissione mista ne ritiene insufficiente l'esecuzione, tale contropartita finanziaria può essere riveduta o sospesa.

Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previa consultazione e accordo delle parti, non appena i risultati dell'attuazione del sostegno settoriale risultano conformi alla programmazione adottata dalla commissione mista.

Le due parti proseguono la sorveglianza del sostegno settoriale fino al completo utilizzo della contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), se necessario oltre la scadenza del presente protocollo.

Tuttavia, salvo casi di forza maggiore, tale contropartita finanziaria specifica non può essere versata oltre un limite di sei mesi dalla scadenza del presente protocollo.

Articolo 5

Cooperazione tecnico-scientifica per una pesca responsabile

1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque della Costa d'Avorio, sulla base del principio di non discriminazione tra le diverse flotte presenti in tali acque.

2.   Nel periodo di applicazione del presente protocollo l'Unione e le autorità ivoriane si adoperano per monitorare l'evoluzione delle catture, dello sforzo di pesca e dello stato delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Costa d'Avorio.

3.   Le parti si impegnano a promuovere, a livello subregionale, la cooperazione per una pesca responsabile, in particolare nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e di ogni altra organizzazione subregionale o internazionale competente. Le parti si impegnano a rispettare tutte le raccomandazioni dell'ICCAT.

4.   Conformemente all'articolo 4 dell'accordo, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito dell'ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, le parti si consultano nell'ambito della commissione mista per adottare, se necessario a seguito di una riunione scientifica, misure intese a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi dell'Unione.

5.   Le parti collaborano al fine di rafforzare i meccanismi di controllo, di ispezione e di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nella Costa d'Avorio.

Articolo 6

Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca e delle misure tecniche

1.   Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, a condizione che tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse della Costa d'Avorio. In tal caso, la contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis.

2.   Nel caso in cui le parti decidano invece di procedere alla riduzione delle possibilità di pesca previste all'articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis.

3.   Le parti possono altresì decidere, previa consultazione e di comune accordo, di rivedere la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all'articolo 5, paragrafo 4, in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l'adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

4.   Se necessario, la commissione mista può esaminare e adeguare le condizioni tecniche per l'esercizio della pesca e le modalità di attuazione del sostegno settoriale previste dal presente protocollo.

Articolo 7

Nuove possibilità di pesca e pesca sperimentale

1.   Nel caso in cui le navi dell'Unione siano interessati ad attività di pesca non contemplate all'articolo 1, l'Unione consulta la Costa d'Avorio per un'eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Nel corso di tali consultazioni le parti tengono conto dei pareri scientifici pertinenti, e segnatamente dei pareri formulati da organizzazioni regionali o subregionali di gestione della pesca. Se del caso, le parti si accordano sulle condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e sull'attuazione di piani di gestione pluriennali. Le parti apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

2.   A seguito delle consultazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, le parti possono autorizzare, nella zona di pesca della Costa d'Avorio, campagne di pesca sperimentale intese a verificare la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove attività di pesca.

2.1.

A tal fine, l'Unione comunica alle autorità della Costa d'Avorio le domande di licenza di pesca sperimentale sulla base di un dossier tecnico contenente le seguenti informazioni:

le caratteristiche tecniche della nave;

il livello di esperienza degli ufficiali di bordo nell'attività di pesca considerata;

i parametri tecnici proposti per la campagna di pesca (durata, attrezzo, zone oggetto di esplorazione, ecc.).

2.2.

Le campagne di pesca sperimentale hanno una durata massima di sei mesi. Esse sono soggette al pagamento di un canone fissato dalle autorità ivoriane.

2.3.

Un osservatore scientifico dello Stato di bandiera e un osservatore scelto dalle autorità ivoriane sono presenti a bordo per tutta la durata della campagna.

2.4.

Le catture effettuate nell'ambito della campagna sperimentale rimangono di proprietà dell'armatore.

2.5.

I risultati dettagliati della campagna sono comunicati a fini di analisi alla commissione mista.

Articolo 8

Legislazione applicabile

1.   Le attività delle navi dell'Unione operanti nelle acque ivoriane sono disciplinate dalla legislazione applicabile nella Costa d'Avorio, salvo diversa disposizione dell'accordo e del presente protocollo.

2.   Le autorità della Costa d'Avorio informano al più presto l'Unione in merito a qualsiasi modifica o nuova legislazione concernente il settore della pesca.

3   L'Unione informa le autorità ivoriane in merito a qualsiasi modifica o nuova legislazione concernente le attività di pesca della flotta d'altura dell'Unione.

Articolo 9

Sospensione dell'attuazione del protocollo

1.   L'applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti, previa consultazione in sede di commissione mista, qualora siano constatate una o più delle condizioni seguenti:

a)

circostanze anomale, quali definite all'articolo 2, lettera h), dell'accordo, che impediscano lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca ivoriana;

b)

mutamenti significativi nella definizione e nell'attuazione della politica della pesca di una delle parti, che incidano sulle disposizioni del presente protocollo;

c)

attivazione dei meccanismi di consultazione di cui agli articoli 8 e 96 dell'Accordo di Cotonou in relazione a una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani previsti all'articolo 9 di detto accordo;

d)

mancato pagamento, da parte dell'Unione, della contropartita finanziaria prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), conformemente alle disposizioni previste al paragrafo 5 del presente articolo;

e)

controversia grave e non risolta tra le due parti in sede di commissione mista, in merito all'applicazione e all'interpretazione del presente protocollo.

2.   Quando l'applicazione del presente protocollo è sospesa per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera c), la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. La sospensione del presente protocollo per i motivi di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica non appena è adottata la decisione di sospensione.

3.   In caso di sospensione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti pervengono a tale composizione, l'applicazione del presente protocollo riprende e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

4.   Le autorizzazioni di pesca concesse alle navi dell'Unione possono essere sospese in concomitanza alla sospensione del pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a). In caso di ripresa, la validità di tali autorizzazioni di pesca è prolungata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

5.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 1 del presente articolo, se l'Unione non effettua il pagamento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), le autorità ivoriane informano ufficialmente l'Unione in merito al mancato pagamento. Quest'ultima procede alle opportune verifiche e, se necessario, al pagamento entro un termine massimo di sessanta giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda ufficiale.

In mancanza di pagamento o di un'adeguata giustificazione entro il termine suddetto, le autorità ivoriane possono sospendere l'applicazione del presente protocollo conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. L'applicazione del presente protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo 10

Informatizzazione degli scambi

1.   L'Unione e la Costa d'Avorio provvedono al corretto funzionamento dei sistemi informatici necessari allo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione dell'accordo e del presente protocollo.

2.   I documenti su supporto informatico sono considerati equivalenti a tutti gli effetti ai documenti cartacei.

3.   L'Unione e la Costa d'Avorio si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. Le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo e del presente protocollo sono allora automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea.

Articolo 11

Riservatezza dei dati

L'Unione e la Costa d'Avorio si impegnano affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano sempre trattati con rigore, conformemente ai rispettivi principi di riservatezza e protezione dei dati.

Le parti provvedono affinché solo i dati aggregati relativi alle attività di pesca tonniera nella zona di pesca ivoriana siano resi pubblici in conformità delle corrispondenti disposizioni dell'ICCAT e di altre organizzazioni di pesca regionali o subregionali.

I dati che sono considerati riservati devono essere utilizzati dalle autorità competenti unicamente per l'attuazione dell'accordo e del presente protocollo.

Articolo 12

Denuncia

1.   In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il presente protocollo almeno sei mesi prima della data in cui la denuncia prende effetto.

2.   L'invio della notifica di cui al paragrafo 1 comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

Articolo 13

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma delle parti.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica della Costa d'Avorio


ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE NELLA ZONA DI PESCA IVORIANA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   Designazione dell'autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione europea o alla Costa d'Avorio in relazione a un'autorità competente designa:

per l'Unione europea: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell'Unione europea in Costa d'Avorio;

per la Costa d'Avorio: il Ministero della pesca.

2.   Zona di pesca

Le autorità della Costa d'Avorio comunicano non appena possibile ai servizi dell'Unione le coordinate geografiche della zona di pesca ivoriana a partire dalla linea di base.

Fatte salve le disposizioni di cui al seguente punto 3 del presente capo, le navi dell'Unione possono esercitare attività di pesca nelle acque situate al di là delle 12 miglia nautiche a partire dalla linea di base.

3.   Zone vietate alla navigazione e alla pesca

Al momento del rilascio della licenza di pesca, la Costa d'Avorio comunica agli armatori e all'Unione le coordinate geografiche delle zone vietate alla navigazione e alla pesca. Qualsiasi modifica di tali zone è comunicata quanto prima possibile all'Unione.

4.   Conto bancario

Prima dell'applicazione provvisoria del protocollo, la Costa d'Avorio comunica all'Unione le coordinate del conto del Tesoro pubblico su cui devono essere versati gli importi a carico delle navi dell'Unione ai sensi del presente accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, il termine «licenza» equivale al termine «autorizzazione di pesca» quale definito nella legislazione dell'Unione.

Sezione 1: Procedure applicabili

1.   Condizioni preliminari all'ottenimento di una licenza di pesca - navi ammissibili

Possono ottenere una licenza di pesca nella zona di pesca della Costa d'Avorio soltanto le navi che ne hanno diritto. A tal fine, le navi devono essere iscritte nel registro delle navi dell'Unione e conformarsi alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

L'armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro vietato l'esercizio dell'attività di pesca in Costa d'Avorio. Essi devono essere in regola nei confronti dell'amministrazione della Costa d'Avorio, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Costa d'Avorio nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con l'Unione.

2.   Domanda di licenza

Le autorità competenti dell'Unione presentano al Ministero della pesca della Costa d'Avorio, per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo, una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo; la domanda è trasmessa almeno trenta giorni lavorativi prima della data di validità richiesta.

Le domande sono presentate al Ministero della pesca su formulari redatti secondo il modello riportato nell'appendice I.

Ogni domanda di licenza è accompagnata dai documenti seguenti:

la prova del pagamento dell'anticipo forfettario per il periodo di validità della domanda;

il certificato di navigabilità della nave;

il certificato di assicurazione della nave;

una fotografia a colori recente della nave (vista laterale), in cui figurino chiaramente il suo nome e numero di identificazione;

un'illustrazione e una descrizione particolareggiata degli attrezzi da pesca utilizzati.

La domanda di rinnovo di una licenza nell'ambito del presente protocollo per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate è corredata della prova di pagamento del canone.

3.   Canone forfettario

Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità ivoriane in conformità del capo 1, punto 4, del presente allegato.

I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

4.   Elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare

Una volta ricevute le domande di autorizzazione di pesca e la notifica del pagamento dell'anticipo, la Costa d'Avorio stabilisce l'elenco provvisorio delle navi richiedenti. L'elenco è immediatamente comunicato per via elettronica all'Unione e all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca. Le navi sono autorizzate a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell'elenco provvisorio. Le navi tengono permanentemente a bordo una copia dell'elenco provvisorio fino al rilascio della rispettiva autorizzazione di pesca.

5.   Rilascio delle licenze

Entro ventuno giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 2 del presente capo, il Ministero della pesca della Costa d'Avorio rilascia le licenze di pesca per tutte le navi agli armatori o ai loro rappresentanti, se del caso tramite la delegazione dell'Unione europea in Costa d'Avorio.

Le licenze hanno una durata massima di validità di un anno e sono rinnovabili.

6.   Elenco delle navi autorizzate a pescare

Non appena rilasciate le licenze, la Costa d'Avorio stabilisce l'elenco definitivo delle navi autorizzate a pescare nelle acque di pesca ivoriane. L'elenco è immediatamente comunicato all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'Unione e sostituisce l'elenco provvisorio sopra menzionato.

7.   Trasferimento della licenza

La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta dell'Unione e in caso di dimostrata forza maggiore, come la perdita o l'immobilizzazione prolungata di una nave a causa di un'avaria tecnica grave, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un'altra nave della stessa categoria ai sensi dell'articolo 1 del presente protocollo, appartenente allo stesso armatore, alla stessa associazione di armatori o alla stessa organizzazione di produttori, senza che debba essere versato un nuovo canone. In tal caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento aggiuntivo tiene conto della somma delle catture totali delle due navi.

L'armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata al Ministero della pesca della Costa d'Avorio tramite la delegazione dell'Unione europea in Costa d'Avorio.

La data di inizio di validità della nuova licenza è quella in cui l'armatore consegna la licenza annullata al Ministero della pesca della Costa d'Avorio. Il trasferimento della licenza è comunicato alla delegazione dell'Unione europea in Costa d'Avorio.

8.   Detenzione a bordo della licenza

La licenza deve essere sempre conservata a bordo della nave. Tuttavia le navi sono autorizzate a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell'elenco provvisorio di cui al punto 4 del presente capo.

9.   Navi d'appoggio

Su richiesta dell'Unione e previo esame da parte delle autorità ivoriane, la Costa d'Avorio autorizza le navi dell'Unione titolari di una licenza di pesca a farsi assistere da navi d'appoggio.

Le navi d'appoggio non possono essere attrezzate per la cattura del pesce. L'assistenza fornita non comprende né il rifornimento di carburante né il trasbordo delle catture.

Le navi d'appoggio sono soggette alla stessa procedura che regola la trasmissione delle domande di autorizzazione di pesca di cui al presente capo, nella misura in cui è applicabile. La Costa d'Avorio stabilisce l'elenco delle navi d'appoggio autorizzate e lo comunica immediatamente all'Unione.

Tali navi sono soggette al pagamento di un canone annuo di 3 500 EUR.

Sezione 2: Canoni e anticipi

1.   Per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie il canone per tonnellata pescata nella zona di pesca della Costa d'Avorio è fissato a:

60 EUR per il primo e il secondo anno di applicazione del presente protocollo;

70 EUR per il terzo, il quarto, il quinto e il sesto anno.

2.   Le licenze sono rilasciate previo versamento, presso le competenti autorità nazionali, dei canoni annui forfettari anticipati seguenti:

a)

per le tonniere con reti a circuizione:

7 620 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 127 tonnellate all'anno, per il primo e il secondo anno di applicazione del presente protocollo;

8 890 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 127 tonnellate all'anno, per il terzo, il quarto, il quinto e il sesto anno;

b)

per i pescherecci con palangari di superficie:

2 400 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 40 tonnellate all'anno, per il primo e il secondo anno di applicazione del presente protocollo;

2 800 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 40 tonnellate all'anno, per il terzo, il quarto, il quinto e il sesto anno.

In caso di licenza di durata inferiore a un anno, l'importo del canone è fissato proporzionalmente alla durata della licenza in conformità della normativa ivoriana. Tuttavia, per le tonniere con reti a circuizione la durata della licenza non può essere inferiore a dodici mesi.

3.   L'Unione stabilisce per ogni nave un computo delle catture e un computo dei canoni dovuti dalla nave per la campagna annuale realizzata nell'anno civile precedente. Essa trasmette tali computi alle autorità della Costa d'Avorio entro la fine del mese di aprile dell'anno in corso. La Costa d'Avorio può contestare tali computi, sulla base di elementi giustificativi, entro trenta giorni dalla ricezione. In caso di disaccordo, le parti si consultano nell'ambito della commissione mista. Se la Costa d'Avorio non presenta obiezioni entro il termine di trenta giorni, i computi si considerano adottati.

4.   Se il computo definitivo è superiore al canone forfettario versato ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di pesca, l'armatore versa il saldo alla Costa d'Avorio entro un termine di 45 giorni, salvo contestazione da parte dell'armatore stesso. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'ammontare dell'anticipo di cui al punto 2 della presente sezione, l'importo residuo corrispondente non è rimborsato all'armatore.

CAPO III

DICHIARAZIONE DI CATTURA

1.   Giornale di pesca

Il comandante di una nave dell'Unione operante nel quadro dell'accordo tiene un giornale di pesca conforme alle raccomandazioni e risoluzioni applicabili dell'ICCAT per i pescherecci con reti a circuizione e i pescherecci con palangari.

Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca della Costa d'Avorio.

Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) alfa 3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture uguali a zero. Ove del caso, il comandante inserisce ogni giorno nel giornale di pesca anche i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari.

Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.

Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

2.   Trasmissione delle dichiarazioni di cattura

Al termine di ogni bordata il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave trasmettendo alla Costa d'Avorio una copia elettronica dei giornali di pesca relativi al periodo di presenza nella zona di pesca ivoriana. Il comandante trasmette contestualmente copia dei giornali di pesca al Centre de Recherches Océanologiques (CRO) della Costa d'Avorio e a uno degli istituti scientifici seguenti:

a)

IRD (Institut de recherche pour le développement);

b)

IEO (Instituto Español de Oceanografía);

c)

IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

Se la nave esce dalla zona di pesca della Costa d'Avorio prima del termine della bordata, senza passare preliminarmente per un porto ivoriano, il giornale di pesca è trasmesso entro sette giorni dall'uscita dalla zona di pesca ivoriana.

Se non sono trasmesse per via elettronica, le dichiarazioni di cattura possono essere inviate per posta o via fax.

Prima dell'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo le autorità della Costa d'Avorio comunicano l'indirizzo elettronico e i numeri di telefono e di fax da utilizzare. La Costa d'Avorio notifica immediatamente alle navi interessate e all'Unione eventuali modifiche di tali coordinate.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente capo, il governo della Costa d'Avorio si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata sino ad espletamento delle necessarie formalità e di applicare all'armatore la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente in Costa d'Avorio. L'Unione e lo Stato membro di bandiera ne sono informati.

3.   Transizione verso un sistema elettronico di comunicazione delle catture (ERS)

Le parti si dichiarano disposte a effettuare, nel corso del primo anno di applicazione del presente protocollo, la transizione verso un sistema elettronico di comunicazione e trasmissione dei dati relativi alle attività di pesca che consenta, in particolare, di trasmettere giornalmente le dichiarazioni dei dati sulle catture.

Le parti convengono di definire di comune accordo, in sede di commissione mista, le modalità di tale transizione con l'obiettivo di rendere il sistema operativo quanto prima possibile.

CAPO IV

MISURE TECNICHE

Le misure tecniche applicabili alle navi titolari di una licenza, relative alla zona di pesca, agli attrezzi autorizzati e alle specie vietate, sono definite nella scheda tecnica che figura nell'appendice 2 del presente allegato.

Le navi rispettano le misure e le raccomandazioni adottate dall'ICCAT per la regione per quanto riguarda gli attrezzi da pesca e i dispositivi di concentrazione del pesce, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

CAPO V

MONITORAGGIO, CONTROLLO E SORVEGLIANZA

Sezione I: Controllo e ispezione

1.   Entrata e uscita dalla zona

1.1.

Le navi dell'Unione comunicano alle autorità ivoriane preposte al controllo della pesca, con almeno tre ore di anticipo, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca della Costa d'Avorio.

Nel notificare l'entrata o l'uscita, la nave comunica in particolare:

i)

la data, l'ora e il punto di passaggio previsti;

ii)

il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa 3;

iii)

la natura e la presentazione dei prodotti.

1.2.

Le comunicazioni di cui al punto 1.1 sono effettuate di preferenza mediante posta elettronica o, in alternativa, via fax. La Costa d'Avorio ne conferma immediatamente la ricezione.

1.3.

Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver avvertito le competenti autorità della Costa d'Avorio è considerata in infrazione.

2.   Procedure di ispezione

2.1.

I comandanti delle navi dell'Unione impegnate in attività di pesca nelle acque della Costa d'Avorio consentono a qualsiasi funzionario ivoriano a tal fine debitamente autorizzato e identificabile di espletare le proprie mansioni di controllo delle attività di pesca.

2.2.

La presenza a bordo di tali funzionari non supera il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori ivoriani redigono un rapporto di ispezione. Il comandante della nave dell'Unione ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'Unione. La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore nel corso del procedimento connesso all'infrazione eventualmente constatata. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante ne precisa le ragioni per iscritto e l'ispettore appone la dicitura «rifiuto di firma». Prima di lasciare la nave dell'Unione, gli ispettori ivoriani consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante.

2.3.

La Costa d'Avorio può autorizzare l'Unione a partecipare alle ispezioni in qualità di osservatore.

3.   Sorveglianza partecipativa nella lotta contro la pesca illegale, irregolare e non dichiarata (INN)

Per rafforzare la sorveglianza della pesca in alto mare e la lotta contro la pesca INN, i pescherecci dell'Unione segnalano la presenza nella zona di pesca ivoriana di qualsiasi nave sospettata di svolgere attività di pesca illegale.

4.   Sbarchi e trasbordi

4.1.

Le navi dell'Unione che intendono sbarcare o trasbordare catture nelle acque della Costa d'Avorio effettuano tale operazione esclusivamente nei porti o nella rada dei porti della Costa d'Avorio.

4.2.

Gli armatori di tali navi comunicano alle competenti autorità ivoriane, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

il nome dei pescherecci che effettuano il trasbordo;

in caso di trasbordo, il nome, il numero dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e la bandiera della nave ricevente;

il quantitativo di ogni specie da sbarcare o trasbordare;

la data e il luogo dell'operazione.

4.3.

In caso di trasbordo i comandanti trasmettono alle competenti autorità della Costa d'Avorio le dichiarazioni di cattura.

4.4.

I comandanti delle navi dell'Unione impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in Costa d'Avorio consentono agli ispettori a tal fine debitamente autorizzati e identificabili di procedere al controllo di tali operazioni. Al termine di ogni ispezione è rilasciata al comandante una copia del rapporto.

Sezione II: Sistema di controllo via satellite

1.   Messaggi di posizione delle navi

Durante la loro permanenza nella zona di pesca della Costa d'Avorio, le navi dell'Unione titolari di una licenza dispongono di un sistema di controllo via satellite della nave (VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.

I messaggi di posizione sono conformi alle specifiche relative alla posizione geografica delle navi indicate nelle raccomandazioni dell'ICCAT. Tali messaggi sono configurati in base al formato definito dalle norme applicabili nell'ambito dell'ICCAT.

Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

2.   Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.

In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro un termine di un mese. Una volta trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca della Costa d'Avorio.

Le navi operanti nella zona di pesca ivoriana con un sistema VMS difettoso comunicano i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, via radio o fax al CCP dello Stato di bandiera, almeno ogni quattro ore, e forniscono tutte le informazioni obbligatorie che figurano al punto 1.

3.   Comunicazione sicura dei messaggi di posizione alla Costa d'Avorio

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP della Costa d'Avorio mediante un sistema di comunicazione elettronica sicuro.

I CCP dello Stato di bandiera e della Costa d'Avorio provvedono allo scambio dei propri indirizzi elettronici di contatto e si comunicano immediatamente ogni modifica dei medesimi.

Il CCP della Costa d'Avorio informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di una licenza che non abbia notificato la propria uscita dalla zona di pesca ivoriana.

4.   Malfunzionamento del sistema di comunicazione

La Costa d'Avorio verifica la compatibilità della propria attrezzatura elettronica con quella del CCP dello Stato di bandiera e informa immediatamente l'Unione in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nella ricezione dei messaggi di posizione, al fine di trovare una soluzione tecnica nel più breve termine. Eventuali controversie sono sottoposte alla commissione mista.

Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in Costa d'Avorio.

5.   Revisione della frequenza dei messaggi di posizione

Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un'infrazione, la Costa d'Avorio può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all'Unione, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a trenta minuti l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. La Costa d'Avorio trasmette senza indugio detti elementi di prova al CCP dello Stato di bandiera e all'Unione. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio alla Costa d'Avorio i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

Alla conclusione del periodo di indagine, la Costa d'Avorio ne informa immediatamente il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione, comunicando successivamente le eventuali misure adottate.

CAPO VI

IMBARCO DI MARITTIMI

1.   Gli armatori europei si impegnano ad assumere cittadini del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) alle condizioni e nei limiti seguenti:

a)

per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati nel corso della campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP;

b)

per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati nel corso della campagna di pesca nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP.

2.   Gli armatori fanno il possibile per imbarcare in via prioritaria marittimi di nazionalità ivoriana.

3.   La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell'Unione. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.

4.   I contratti di lavoro dei marittimi ACP, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.

5.   Il salario dei marittimi ACP è a carico degli armatori. Esso è fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi ACP non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.

6.   I marittimi ingaggiati dalle navi dell'Unione sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.

7.   Se la nave non è presente al momento concordato nel porto prestabilito per l'imbarco del marittimo ivoriano, l'armatore è tenuto a corrispondere al marittimo un importo forfettario di 80 EUR al giorno a copertura delle spese da esso sostenute durante l'attesa in porto (vitto, alloggio, ecc.).

8.   Se lo sbarco del marittimo ivoriano non avviene in un porto della Costa d'Avorio, l'armatore provvede a sue spese al rimpatrio del marittimo in Costa d'Avorio nel più breve tempo possibile.

9.   Gli armatori comunicano ogni anno le informazioni relative ai marittimi imbarcati. Tali informazioni comprendono il numero di marittimi:

a)

dell'Unione,

b)

di paesi ACP (con una distinzione tra cittadini ivoriani e cittadini di altri paesi ACP),

c)

di paesi non appartenenti all'ACP e non appartenenti all'Unione.

10.   I marittimi ivoriani da imbarcare sono liberamente scelti dall'armatore sulla base di un registro tenuto dalla Direzione per la Gente di mare della Costa d'Avorio. Tuttavia, nel caso di marittimi già attivi a bordo delle navi dell'Unione, il comandante comunica alla Direzione per la Gente di mare l'elenco di tali marittimi unitamente a una copia del loro documento di identità.

CAPO VII

OSSERVATORI

1.   Osservazione delle attività di pesca

In attesa dell'attuazione di un sistema di osservatori regionali, le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Costa d'Avorio nell'ambito dell'accordo imbarcano, al posto degli osservatori regionali, osservatori designati dalla Costa d'Avorio, secondo le modalità indicate nel presente capo, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al punto 4 del presente capo.

2.   Navi e osservatori designati

La Costa d'Avorio elabora l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore e l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Tali elenchi sono periodicamente aggiornati. Essi sono comunicati all'Unione al momento in cui sono redatti e successivamente ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

La Costa d'Avorio comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell'osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio della licenza o almeno quindici giorni prima della data prevista dell'imbarco dell'osservatore.

La durata della permanenza a bordo dell'osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta della Costa d'Avorio, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una nave determinata. Tale richiesta è formulata dalla Costa d'Avorio all'atto della notifica del nome dell'osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.

3   Condizioni applicabili all'imbarco e allo sbarco

Le condizioni di imbarco dell'osservatore sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo rappresentante e dalla Costa d'Avorio.

L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore all'inizio della prima bordata effettuata nella zona di pesca ivoriana dopo la notifica dell'elenco delle navi designate.

Gli armatori interessati comunicano entro due settimane, e con un preavviso di dieci giorni, le date e i porti previsti per l'imbarco degli osservatori.

In caso di imbarco in un paese diverso dalla Costa d'Avorio, le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore.

Se l'osservatore non si presenta nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.

L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di pesca e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all'espletamento dei compiti di sua competenza.

Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell'armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.

La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico della Costa d'Avorio.

4.   Compiti dell'osservatore

All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Quando la nave opera nelle acque della Costa d'Avorio, l'osservatore svolge le funzioni seguenti:

osserva le attività di pesca delle navi;

verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici;

prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca della Costa d'Avorio riportati nel giornale di bordo;

verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili;

comunica alla propria autorità competente, con qualsiasi mezzo appropriato, i dati relativi all'attività di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

5.   Obblighi dell'osservatore

Durante la permanenza a bordo, l'osservatore:

adotta i provvedimenti necessari affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave;

al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco, redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti con copia all'Unione. L'osservatore firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell'osservatore scientifico.

6.   Contributo finanziario forfettario

All'atto del pagamento dell'anticipo annuo per il rilascio della licenza, l'armatore versa alla Costa d'Avorio un contributo finanziario forfettario annuo di 400 EUR per nave destinato a contribuire alla copertura dei costi connessi all'imbarco di osservatori ivoriani sulle navi dell'Unione.

CAPO VIII

INFRAZIONI

1.   Trattamento delle infrazioni

Le autorità della Costa d'Avorio comunicano all'Unione, entro un termine di 24 ore, ogni infrazione commessa da una nave dell'Unione titolare di una licenza conformemente alle disposizioni del presente allegato. Il verbale relativo all'infrazione è trasmesso all'Unione e allo Stato di bandiera entro un termine di sette giorni lavorativi.

2.   Dirottamento - riunione di informazione

Ogni nave dell'Unione sospettata di infrazione può essere costretta a cessare la propria attività di pesca e, se si trova in mare, a rientrare eventualmente in un porto della Costa d'Avorio.

La Costa d'Avorio notifica all'Unione, entro un termine massimo di 24 ore, qualsiasi dirottamento di una nave dell'Unione titolare di una licenza. La notifica è accompagnata da elementi di prova relativi all'infrazione denunciata.

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, la Costa d'Avorio organizza su richiesta dell'Unione, entro un giorno lavorativo dalla notifica del dirottamento della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti e illustrare le ulteriori misure da adottare. Un rappresentante dello Stato di bandiera della nave può assistere a questa riunione di informazione.

3.   Sanzione dell'infrazione - procedimento transattivo

La sanzione dell'infrazione constatata è fissata dalla Costa d'Avorio secondo le disposizioni della legislazione ivoriana.

Se la risoluzione dell'infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell'avvio di quest'ultimo, e a condizione che l'infrazione non costituisca reato penale, può essere avviato un procedimento transattivo fra la Costa d'Avorio e l'armatore o il suo rappresentante per determinare i termini e il livello della sanzione. Al procedimento transattivo possono prendere parte rappresentanti dello Stato di bandiera della nave e dell'Unione. Il procedimento transattivo si conclude entro tre giorni dalla notifica del dirottamento della nave.

4.   Procedimento giudiziario - cauzione bancaria

Se il procedimento transattivo non dà esito positivo e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'armatore della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata dalla Costa d'Avorio il cui importo, fissato dalla Costa d'Avorio, copre i costi connessi al dirottamento e all'immobilizzazione della nave, l'ammenda stimata e le eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

La cauzione bancaria è svincolata e restituita all'armatore subito dopo la pronuncia della sentenza:

a)

integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;

b)

a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.

La Costa d'Avorio comunica all'Unione l'esito del procedimento giudiziario entro un termine di sette giorni lavorativi a decorrere dalla pronuncia della sentenza.

5.   Rilascio della nave e dell'equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto:

a)

dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dal procedimento transattivo; oppure

b)

dopo che sia stata depositata la cauzione bancaria.

Appendici

1.

Modulo di domanda di licenza

2.

Scheda tecnica

(1)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle f lotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

Appendice 1

Image Testo di immagine

Appendice 2

Scheda tecnica

TONNIERE CONGELATRICI CON RETI A CIRCUIZIONE E PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

1.   Zona di pesca:

al di là delle 12 miglia nautiche a partire dalla linea di base.

2.   Attrezzo autorizzato:

 

rete a circuizione

 

palangaro di superficie

3.   Specie vietate:

conformemente alla Convenzione sulle specie migratrici e alle risoluzioni dell'ICCAT, è vietata la pesca dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo volpe occhione (Alopias superciliosus), dei pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo), dello squalo alalunga (Carcharhinus longimanus), dello squalo seta (Carcharhinus falciformis), dello squalo toro (Carcharias taurus) e della canesca (Galeorhinus galeus).

Le due parti si consultano in sede di commissione mista per aggiornare tale elenco sulla base di raccomandazioni scientifiche.

4.   Canoni a carico degli armatori:

4.1.

Canone aggiuntivo pertonnellata catturata

60 EUR/t per i primi due anni di applicazione del protocollo e 70 EUR/t per gli anni successivi.

4.2.

Canone forfettario annuo

Per le tonniere con reti a circuizione 7 620 EUR per i primi due anni di applicazione del protocollo e 8 890 EUR per gli anni successivi.

Per i pescherecci con palangari di superficie 2 400 EUR per i primi due anni di applicazione del protocollo e 2 800 EUR per gli anni successivi.

4.3.

Canone forfettario per gli osservatori

400 EUR per nave all'anno

4.4.

Canone per le navi d'appoggio

3 500 EUR per nave all'anno

5.

Numero di navi autorizzate a pescare

28 tonniere con reti a circuizione

8 pescherecci con palangari di superficie


REGOLAMENTI

31.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/21


REGOLAMENTO (UE) 2018/1070 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2018

recante modifica del regolamento (UE) 2017/1970 che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio (1) stabilisce, tra l'altro, le possibilità di pesca per l'aringa nelle sottodivisioni CIEM 30-31 («stock di aringa del Golfo di Botnia») a norma del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)

Il regolamento (UE) 2016/1139 è stato modificato dal regolamento (UE) 2018/976 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), per quanto riguarda lo stock di aringa del Golfo di Botnia, tenendo conto dei più recenti dati scientifici forniti dal CIEM.

(3)

A seguito della modifica del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno aumentare le possibilità di pesca per lo stock di aringa del Golfo di Botnia.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1970.

(5)

La principale campagna di pesca dell'aringa con reti a trappola ha inizio a maggio. Affinché gli Stati membri possano assegnare le possibilità di pesca a livello nazionale il prima possibile, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (UE) 2017/1970, la voce relativa all'aringa nelle sottodivisioni CIEM 30-31 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisioni 30-31

(HER/30/31.)

Finlandia

78 351

 

 

Svezia

17 215

 

 

Unione

95 566

 

 

TAC

95 566

 

TAC analitico»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL


(1)  Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 281 del 31.10.2017, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2018/976 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1139 per quanto riguarda i tassi di mortalità per pesca e i livelli di salvaguardia per taluni stock di aringa nel Mar Baltico (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 76).


31.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1071 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 2018

che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 marzo 2018 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 (2), che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 stabilendo un elenco aggiornato di persone, gruppi ed entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 («elenco»).

(2)

Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, ove praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell'elenco.

(3)

Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell'elenco di avere deciso di mantenerli nell'elenco stesso. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta a ottenere le motivazioni del Consiglio per il loro inserimento nell'elenco, laddove tale motivazione non fosse già stata loro comunicata.

(4)

Il Consiglio ha riesaminato l'elenco, come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. Nell'effettuare tale riesame, il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentate dagli interessati e delle informazioni aggiornate ricevute dalle autorità nazionali competenti in merito allo status delle persone ed entità inserite nell'elenco a livello nazionale.

(5)

Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC (3) hanno adottato decisioni riguardo alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC. Il Consiglio ha concluso altresì che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste nel regolamento (CE) n. 2580/2001.

(6)

È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL


(1)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 (GU L 79 del 22.3.2018, pag. 7).

(3)  Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).


ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

I.   PERSONE

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), nato l'11.8.1960 in Iran. Numero di passaporto: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato ad Al Ihsa (Arabia saudita), cittadinanza saudita.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia saudita), cittadinanza saudita.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), nato il 6.3.1955 oppure il 15.3.1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Numero di passaporto: C2002515 (iraniano); numero di passaporto: 477845448 (USA). Documento d'identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15.3.2016 (patente di guida USA).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), nato l'8.3.1978 ad Amsterdam (Paesi Bassi).

6.

EL HAJJ, Hassan Hassan, nato il 22.3.1988 a Zaghdraiya, Sidon, Libano, cittadinanza canadese. Numero di passaporto: JX446643 (Canada).

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese.

8.

MELIAD, Farah, nato il 5.11.1980 a Sydney (Australia), cittadinanza australiana. Numero di passaporto: M2719127 (Australia).

9.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), nato il 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Pakistan, numero di passaporto 488555.

10.

ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), nato il 13.10.1976 a Pülümür (Turchia).

11.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), nato all'incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran, 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran.

12.

SHAKURI Ali Gholam, nato all'incirca nel 1965 a Teheran, Iran.

13.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), nato l'11.3.1957 in Iran. Cittadinanza iraniana. Numero di passaporto: 008827 (passaporto diplomatico iraniano), rilasciato nel 1999. Titolo: Maggiore Generale.

II.   GRUPPI ED ENTITÀ

1.

«Organizzazione Abu Nidal» — «ANO» (alias «Consiglio rivoluzionario Fatah», alias «Brigate rivoluzionarie arabe», alias «Settembre nero», alias «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»).

2.

«Brigata dei martiri di Al-Aqsa».

3.

«Al-Aqsa e.V».

4.

«Babbar Khalsa».

5.

«Partito comunista delle Filippine», incluso «Nuovo esercito popolare» («New People's Army») — «NPA», Filippine.

6.

«Gamàa al-Islamiyya» (alias «Al-Gamàa al-Islamiyya») («Islamic Group» — «IG»).

7.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»).

8.

«Hamas», incluso «Hamas-Izz al-Din al-Qassem».

9.

«Ala militare di Hezbollah» («Hizballah Military Wing») [alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military Wing», alias «Hizbollah Military Wing», alias «Hezballah Military Wing», alias «Hisbollah Military Wing», alias «Hizbùllah Military Wing», alias «Hizb Allah Military Wing», alias «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l'Organizzazione per la sicurezza esterna)].

10.

«Hizbul Mujahideen» — «HM».

11.

«Khalistan Zindabad Force» — «KZF».

12.

«Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (alias «KADEK», alias «KONGRA-GEL»).

13.

«Tigri per la liberazione della patria Tamil» — «LTTE».

14.

«Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»).

15.

«Jihad islamica palestinese» — «PIJ».

16.

«Fronte popolare di liberazione della Palestina» — «PFLP».

17.

«Fronte popolare di liberazione della Palestina — Comando generale» (alias «Comando generale del PFLP»).

18.

«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» (alias «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria»), alias «Dev Sol») («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»).

19.

«Sendero Luminoso» — «SL» («Sentiero luminoso»).

20.

«Teyrbazen Azadiya Kurdistan»– «TAK» [alias «Kurdistan Freedom Falcons», alias «Falchi per la libertà del Kurdistan» («Kurdistan Freedom Hawks»)].

31.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1072 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 2018

che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.

(2)

Nell'ambito della politica dell'Unione di non riconoscimento dell'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, il Consiglio considera la costruzione del ponte di Kerch un'ulteriore azione che compromette l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

(3)

La costruzione di tale ponte e la sua apertura ufficiale, avvenuta il 15 maggio 2018, costituiscono passi simbolici fondamentali nel percorso volto a consolidare il controllo della Federazione russa sulla Crimea e su Sebastopoli, annesse illegalmente, e a isolare ulteriormente la penisola dall'Ucraina.

(4)

Alla luce di quanto sopra, dovrebbero essere aggiunte ulteriori entità all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 2014/269,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le entità elencate nell'allegato del presente regolamento sono aggiunte all'elenco di entità riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL


(1)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.


ALLEGATO

Elenco delle entità di cui all'articolo 1

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«42.

AO ‘Institute Giprostroymost –Saint-Petersburg’

АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург

Indirizzo:

7 Yablochkova street,

St. Petersburg, 197198

Russia,

Sito web: http://gpsm.ru

E-mail: office@gpsm.ru

AO ‘Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg’ ha partecipato, progettandolo, alla costruzione del ponte di Kerch, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. Sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

31.7.2018

43.

PJSC Mostotrest

ПАО Мостотрест

Indirizzo:

6 Barklaya street,

Bld. 5 Moscow,

121087, Russia

PJSC Mostotrest ha partecipato attivamente alla costruzione del ponte di Kerch con il suo appalto per la manutenzione del ponte, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. Inoltre, è di proprietà di una persona (Arkady Rotenberg) già inserita in elenco per via di azioni che hanno compromesso la sovranità ucraina (persona n. 92 nel presente allegato). La società sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

31.7.2018

44.

JSC Zaliv Shipyard

Судостроительный завод ”Залив”

Indirizzo:

4 Tankistov street,

298310 Kerch,

Crimea

Sito web: http://zalivkerch.com

JSC Zaliv Shipyard ha partecipato attivamente alla costruzione della nuova linea ferroviaria che serve il ponte di Kerch, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. Sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

31.7.2018

45.

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group)

ООО Стройгазмонтаж

(груп СГМ)

Indirizzo:

Prospect Vernadskogo 53,

Moscow, 119415

Russia

Sito web: www.ooosgm.com

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) ha partecipato attivamente alla costruzione del ponte di Kerch con il suo appalto pubblico per la costruzione del ponte, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente.

Inoltre, è di proprietà di una persona (Arkady Rotenberg) già inserita in elenco per via di azioni che hanno compromesso la sovranità ucraina (persona n. 92 nel presente allegato). La società sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

31.7.2018

46.

Stroygazmontazh Most OOO

OOO Стройгазмонтаж-Мост

Indirizzo:

Barklya street 6, building 7,

Moscow

121087 Russia

Numero di registrazione: 1157746088170

Codice fiscale: 7730018980

Sito web: http://kerch-most.ru/tag/sgam-most

E-mail: kerch-most@yandex.ru

Stroygazmontazh Most OOO è una società controllata del contraente principale Stroygazmontazh, responsabile della gestione del progetto di costruzione del ponte sullo stretto di Kerch. Inoltre, è di proprietà di una persona (Arkady Rotenberg) già inserita in elenco per via di azioni che hanno compromesso la sovranità ucraina (persona n. 92 nel presente allegato). La società sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

31.7.2018

47.

CJSC VAD

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD

АО «ВАД»

Indirizzo:

133, Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast 160019, Russia

122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, St. Petersburg 195267, Russia

Numero di registrazione: 1037804006811 (Russia)

Codice fiscale: 7802059185

Sito web: www.zaovad.com

E-mail: office@zaovad.com

CJSC VAD è il contraente principale per la costruzione dell'autostrada Tavrida in Crimea, della strada sul ponte di Kerch e delle strade di accesso ad esso. L'autostrada Tavrida consentirà l'accesso dei trasporti alla Crimea attraverso un sistema di strade di nuova costruzione che costituiscono il principale collegamento con il ponte di Kerch. CJSC VAD sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

31.7.2018»


31.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1073 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 2018

che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44.

(2)

A norma dell'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate di cui all'allegato III di tale regolamento.

(3)

Il Consiglio ha concluso che una persona non dovrebbe essere più mantenuta nell'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2016/44.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (UE) 2016/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (UE) n. 2016/44 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL


(1)  GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.


ALLEGATO

Nell'allegato III del regolamento (UE) 2016/44, «Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2», sezione «A. Persone», la voce n. 3 (relativa a ASHKAL, Omar) è soppressa e le voci rimanenti sono rinumerate opportunamente.


31.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1074 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 2018

che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.

(2)

In conformità del regolamento (UE) 2017/1509, articolo 47 bis, paragrafo 1, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone e delle entità designate di cui agli allegati XV, XVI, XVII e XVIII di tale regolamento.

(3)

Il Consiglio ha concluso che è opportuno aggiornare talune voci riguardanti le persone e le entità figuranti negli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL


(1)  GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.


ALLEGATO

1.   

Nell'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509, la sezione «a) Persone fisiche designate in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera a)» è modificata come segue:

a)

le voci esistenti sono rinumerate da 1 a 30;

b)

le voci seguenti sono sostituite come segue:

 

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Data di designazione

Motivi

«3.

HYON Chol-hae (alias HYON Chol Hae)

Data di nascita: 1934

Luogo di nascita: Manciuria, Cina

22.12.2009

Maresciallo dell'esercito popolare coreano dall'aprile 2016. Ex vicedirettore del dipartimento di politica generale dell'esercito popolare coreano (consigliere militare del defunto Kim Jong-Il). Eletto membro del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 al 7o congresso del partito dei lavoratori della Corea, in cui quest'ultimo ha adottato la decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC.

6.

PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong; PAK Jae Gyong)

Data di nascita: 1933

N. di passaporto: 554410661

22.12.2009

Ex vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari ed ex vicedirettore dell'ufficio logistica delle forze armate popolari (consigliere militare del defunto Kim Jong-Il). Presente all'ispezione del comando delle forze missilistiche strategiche da parte di KIM Jong Un. Membro del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea.

16.

KIM Jong-gak (alias KIM Jong Gak)

Data di nascita: 20.7.1941

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

20.5.2016

Ex direttore del dipartimento di politica generale dell'esercito popolare coreano. Vice maresciallo dell'esercito popolare coreano, rettore dell'università militare «Kim Il-Sung», ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

18.

KIM Won-hong (alias KIM Won Hong)

Data di nascita: 7.1.1945

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

N. di passaporto: 745310010

20.5.2016

Generale. Primo vicedirettore del dipartimento di politica generale dell'esercito popolare coreano. Ex direttore del dipartimento per la sicurezza dello Stato. Ex ministro della sicurezza dello Stato. Membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che era un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima di divenire la commissione degli affari di Stato (SAC), tutti organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

21.

SON Chol-ju (alias SON Chol Ju)

 

20.5.2016

Colonnello generale dell'esercito popolare coreano. Vicedirettore responsabile dell'organizzazione dell'esercito popolare coreano ed ex direttore politico delle forze aeree e antiaeree, che dirige lo sviluppo dei moderni razzi antiaerei. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.»

2.   

Nell'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509, la sezione «b) Persone giuridiche, entità e organismi designati in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera a)» le voci esistenti sono rinumerate da 1 a 5.

3.   

Nell'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509, la sezione «c) Persone fisiche designate in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera b)» è modificata come segue:

a)

le voci seguenti sono sostituite dalla seguenti:

 

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Data di designazione

Motivi

«10.

DJANG Tcheul Hy

(JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchou-lhy, KIM Tcheul-hy)

Data di nascita: 11.5.1950

Luogo di nascita: Kangwon

20.4.2018

DJANG Tcheul Hy è stata coinvolta assieme al marito KIM Yong Nam, al figlio KIM Su Gwang e alla nuora KIM Kyong Hui in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. È stata titolare nell'Unione di diversi conti bancari aperti a suo nome dal figlio KIM Su Gwang. È stata inoltre coinvolta in diversi trasferimenti bancari da conti della nuora KIM Kyong Hui verso conti bancari al di fuori dell'Unione.

11.

KIM Su Gwang

(KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang)

Data di nascita: 18.8.1976

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

20.4.2018

KIM Su Gwang è stato identificato dal gruppo di esperti come agente del Reconnaissance General Bureau, entità designata dalle Nazioni Unite. KIM Su Gwang e suo padre KIM Yon Nam sono stati identificati dal gruppo di esperti come persone coinvolte in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. KIM Su Gwang ha aperto molteplici conti bancari in vari Stati membri dell'Unione, anche a nome dei suoi familiari. È stato coinvolto in diversi ingenti trasferimenti verso conti bancari nell'Unione o verso conti bancari al di fuori dell'Unione mentre lavorava come diplomatico, incluso verso conti di titolarità della moglie KIM Kyong Hui.»;

b)

le voci esistenti sono rinumerate da 1 a 6.

4.   

Nell'allegato XVI del regolamento (UE) 2017/1509, sezione «Elenco delle persone, entità o organismi di cui all'articolo 34, paragrafo 1, e all'articolo 34, paragrafo 3», sottosezione «a) Persone fisiche», le seguenti voci sono sostituite come segue:

 

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Data di designazione

Motivi

«4.

JON Chol Young

alias: JON Chol Yong

Passaporto numero: 563410192

Diplomatico dell'Ambasciata della RDPC in Angola

Data di nascita: 30.4.1975

22.1.2018

Rappresentante in Angola della Green Pine Associated Corporation e diplomatico nordcoreano accreditato in Angola.

La Green Pine è stata designata dall'ONU per attività varie tra cui la violazione dell'embargo sulle armi imposto dall'ONU. La Green Pine ha inoltre negoziato contratti per l'ammodernamento di navi da guerra dell'Angola in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»


31.7.2018   

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L 194/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1075 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2018

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10 come sostanza attiva a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2005/2/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L'approvazione della sostanza attiva Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2018.

(4)

Una domanda di rinnovo dell'approvazione dell'Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10 è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

(5)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)

Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un rapporto valutativo per il rinnovo e il 25 novembre 2016 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.

(7)

L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare.

(8)

Il 20 novembre 2017 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che l'Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10 soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 23 marzo 2018 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo dell'Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10 al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(9)

Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni in merito alla relazione sul rinnovo.

(10)

Riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10 è stato accertato che sono soddisfatti i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(11)

La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione dell'Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10 si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10 possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione al solo impiego come fungicida.

(12)

La Commissione ritiene inoltre che l'Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10 sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Essa soddisfa le condizioni di cui all'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10 è un ceppo di un microrganismo che, in considerazione degli impieghi previsti, dovrebbe presentare un basso rischio per l'uomo, gli animali e l'ambiente. L'Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10 è inoltre un ceppo di un microrganismo (fungo) che non è né patogeno per l'uomo né collegato ad alcun patogeno noto per l'uomo, gli animali o le piante e per il quale non è nota alcuna resistenza multipla agli antimicrobici utilizzati nella medicina umana o veterinaria.

(13)

È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione dell'Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10 come sostanza a basso rischio.

(14)

In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni.

(15)

In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(16)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione (7) ha prorogato la data di scadenza dell'approvazione dell'Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10 fino al 31 luglio 2018, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Tenendo conto del fatto che l'approvazione della sostanza attiva scade il 31 luglio 2018, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o agosto 2018.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10, di cui all'allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GGU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2005/2/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive Ampelomyces quisqualis e Gliocladium catenulatum (GU L 20 del 22.1.2005, pag. 15).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(6)  EFSA Journal 2017;15(11):5078, 24 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2017.5078 Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozide, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetrozina, S-metolachlor e trifloxystrobin (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 12).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10

Non pertinente

Tenore minimo di spore vitali:

3,0 × 1012 CFU/kg

1o agosto 2018

1o agosto 2033

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo dell'Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10, in particolare delle relative appendici I e II.

Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microrganismi sono considerati di per sé potenziali sensibilizzanti e garantendo che le condizioni d'uso comprendano adeguati dispositivi di protezione individuale.

Il produttore assicura il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

nella parte A la voce relativa all'Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10 è soppressa;

2)

nella parte D è aggiunta la voce seguente:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«14

Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10

Non pertinente

Tenore minimo di spore vitali:

3,0 × 1012 CFU/kg

1o agosto 2018

1o agosto 2033

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo dell'Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10, in particolare delle relative appendici I e II.

Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microrganismi sono considerati di per sé potenziali sensibilizzanti e garantendo che le condizioni d'uso comprendano adeguati dispositivi di protezione individuale.

Il produttore assicura il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.


31.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1076 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza isoflurano per quanto riguarda il suo limite massimo di residui

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari per animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito in un regolamento.

(2)

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) sono riportate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.

(3)

L'isoflurano figura già in tale tabella come sostanza consentita per gli equidi, usata esclusivamente come anestetico. La voce esistente presenta la classificazione «LMR non richiesto».

(4)

L'Agenzia europea per i medicinali («EMA») ha ricevuto una domanda di estensione alla specie suina della voce esistente relativa all'isoflurano.

(5)

Sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, l'EMA ha raccomandato di determinare un LMR per l'isoflurano nella specie suina.

(6)

Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.

(7)

L'EMA ha ritenuto che l'estrapolazione della voce relativa all'isoflurano ad altre fasce di età e altre specie non può essere valutata in modo attendibile per il momento a causa dell'insufficienza di dati.

(8)

Il regolamento (UE) n. 37/2010 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(9)

È opportuno concedere alle parti interessate un periodo di tempo ragionevole per adottare le misure eventualmente necessarie per conformarsi al nuovo LMR.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 29 settembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce relativa alla sostanza «isoflurano» è sostituita dalla seguente:

Sostanza farmacologicamente attiva

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

Classificazione terapeutica

«Isoflurano

NON PERTINENTE

Equidi

LMR non richiesto

NON PERTINENTE

Da utilizzare per inalazione

Anestetici generali»

Suini

LMR non richiesto

NON PERTINENTE

Da utilizzare per inalazione nei suinetti fino all'età di 7 giorni


31.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/44


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1077 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione (2) ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013, semplificando le norme generali che disciplinano il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Le norme per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(2)

L'obbligo di selezionare gli organismi di consulenza attraverso una procedura di gara specifica è stato eliminato. È pertanto opportuno sopprimere le norme di attuazione riguardanti le gare d'appalto.

(3)

All'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono state introdotte norme comuni per l'insediamento dei giovani agricoltori e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera s), del medesimo regolamento è stata introdotta una definizione della «data di insediamento». È pertanto opportuno adattare le disposizioni relative ai giovani agricoltori che figurano nell'allegato I, parte 1, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Inoltre, a seguito della soppressione dell'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (4) contenente disposizioni in materia di sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, le norme per il piano aziendale di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 andrebbero altresì semplificate.

(4)

Le norme relative agli strumenti finanziari sono state semplificate. In particolare, all'articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 è stata introdotta una deroga all'applicabilità dei criteri di selezione per gli interventi il cui sostegno è erogato mediante strumenti finanziari. È opportuno allineare le disposizioni di cui all'allegato I, parte 1, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 con tale deroga.

(5)

Al fine di evitare oneri amministrativi superflui e in particolare frequenti modifiche dei piani di finanziamento, è necessario chiarire che il limite relativo al superamento dei contributi del FEASR previsti nel piano finanziario di ogni programma è calcolato al livello dell'importo totale di ciascuna misura.

(6)

L'articolo 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 prevede il sostegno agli agricoltori attraverso uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore e l'articolo 37 dello stesso regolamento concede il sostegno a polizze assicurative che coprano perdite superiori al 20 % della produzione media annua, causate da avversità atmosferiche, epizoozie o fitopatie, infestazioni parassitarie o emergenze ambientali. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1305/2013, il piano di finanziamento dovrebbe indicare il contributo totale del FEASR preventivato e l'aliquota di sostegno.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è così modificato:

1)

l'articolo 7 è soppresso;

2)

all'articolo 8, il paragrafo 1 è soppresso;

3)

l'allegato I, parte 1, è così modificato:

a)

il paragrafo 8 «Descrizione delle misure selezionate» è modificato come segue:

i)

al punto 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e i tassi di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione. Se il sostegno è concesso a uno strumento finanziario attuato a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, descrivere il tipo di strumento finanziario, le categorie generali di destinatari finali, le categorie generali di costi ammissibili nonché il livello massimo di sostegno.»;

ii)

al punto 2, lettera e), il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013;

definizione delle azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto s), del regolamento (UE) n. 1305/2013 («data di insediamento»);

definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;

informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;

sintesi dei requisiti del piano aziendale;

ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure;

settori di diversificazione interessati.»;

iii)

al punto 2, lettera e), l'intestazione del punto 16 è sostituita dalla seguente:

«16.    Gestione del rischio (articoli da 36 a 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013)»;

b)

il paragrafo 10, lettera c), è così modificato:

i)

al primo comma è aggiunto il seguente punto v):

«v)

per le operazioni attuate in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nei casi in cui la soglia minima è fissata al 20 % e per gli interventi attuati in conformità dell'articolo 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, la partecipazione totale indicativa dell'Unione e il tasso di partecipazione indicativo.»;

ii)

è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 36, del regolamento (UE) n. 1306/2013, del pagamento del saldo di cui all'articolo 37 e della liquidazione dei conti di cui all'articolo 51 dello stesso regolamento, la partecipazione del FEASR da versare per le spese pubbliche ammissibili del programma in questione è rispettata a livello di misura.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).

(3)  Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).


31.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/47


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1078 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2018

recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2018 fino al 29 settembre 2018, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai fini della direttiva 2009/138/CE, per ogni data di riferimento dovrebbero essere stabilite le informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e sugli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità e dell'aggiustamento per la volatilità.

(2)

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero utilizzare le informazioni tecniche, le quali sono basate sui dati di mercato relativi alla fine dell'ultimo mese precedente la prima data di riferimento per le segnalazioni a cui si applica il presente regolamento. Il 5 luglio 2018 l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha trasmesso alla Commissione le informazioni tecniche sui dati di mercato relativi a fine giugno 2018. Tali informazioni sono state pubblicate il 5 luglio 2018, a norma dell'articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.

(3)

Tenuto conto della necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche, è importante che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(4)

Per motivi prudenziali è necessario che le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzino le stesse informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, indipendentemente dalla data di segnalazione alle rispettive autorità competenti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla prima data di riferimento per le segnalazioni alla quale si applica.

(5)

Per garantire certezza giuridica nel più breve tempo possibile, è debitamente giustificato, per motivi imperativi di urgenza connessi alla disponibilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, che le misure di cui al presente regolamento siano adottate in conformità dell'articolo 8, in combinato disposto con l'articolo 4, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano le informazioni tecniche di cui al paragrafo 2 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2018 fino al 29 settembre 2018.

2.   Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche utilizzate per calcolare la migliore stima ai sensi dell'articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, l'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 77 quater della stessa direttiva e l'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 77 quinquies della stessa direttiva sono le seguenti:

a)

le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio di cui all'allegato I;

b)

gli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità di cui all'allegato II;

c)

gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato di cui all'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 30 giugno 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


ALLEGATO I

Pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima, senza aggiustamenti di congruità o aggiustamenti per la volatilità

Durata residua (in anni)

Euro

Corona ceca

Corona danese

Fiorino ungherese

Corona svedese

Kuna

1

– 0,353 %

1,300 %

– 0,363 %

0,693 %

– 0,425 %

– 0,028 %

2

– 0,275 %

1,532 %

– 0,285 %

1,538 %

– 0,260 %

0,330 %

3

– 0,136 %

1,665 %

– 0,146 %

1,862 %

– 0,065 %

0,668 %

4

0,016 %

1,754 %

0,006 %

2,150 %

0,126 %

0,967 %

5

0,165 %

1,816 %

0,154 %

2,568 %

0,314 %

1,256 %

6

0,308 %

1,854 %

0,298 %

2,950 %

0,492 %

1,522 %

7

0,444 %

1,879 %

0,434 %

3,221 %

0,656 %

1,755 %

8

0,571 %

1,903 %

0,561 %

3,425 %

0,800 %

1,950 %

9

0,690 %

1,924 %

0,680 %

3,584 %

0,931 %

2,110 %

10

0,789 %

1,940 %

0,779 %

3,703 %

1,048 %

2,242 %

11

0,887 %

1,952 %

0,877 %

3,797 %

1,201 %

2,356 %

12

0,981 %

1,959 %

0,970 %

3,876 %

1,372 %

2,454 %

13

1,062 %

1,962 %

1,051 %

3,941 %

1,540 %

2,540 %

14

1,128 %

1,968 %

1,118 %

3,997 %

1,698 %

2,616 %

15

1,179 %

1,983 %

1,168 %

4,043 %

1,842 %

2,685 %

16

1,215 %

2,008 %

1,204 %

4,082 %

1,972 %

2,747 %

17

1,243 %

2,042 %

1,232 %

4,116 %

2,090 %

2,804 %

18

1,270 %

2,081 %

1,259 %

4,144 %

2,196 %

2,855 %

19

1,300 %

2,124 %

1,290 %

4,168 %

2,291 %

2,903 %

20

1,338 %

2,170 %

1,327 %

4,189 %

2,378 %

2,947 %

21

1,383 %

2,216 %

1,373 %

4,207 %

2,456 %

2,988 %

22

1,435 %

2,263 %

1,425 %

4,223 %

2,528 %

3,025 %

23

1,491 %

2,309 %

1,481 %

4,237 %

2,594 %

3,061 %

24

1,549 %

2,355 %

1,540 %

4,249 %

2,654 %

3,094 %

25

1,609 %

2,400 %

1,599 %

4,260 %

2,709 %

3,125 %

26

1,668 %

2,444 %

1,659 %

4,269 %

2,760 %

3,154 %

27

1,728 %

2,487 %

1,719 %

4,277 %

2,808 %

3,182 %

28

1,786 %

2,528 %

1,778 %

4,284 %

2,852 %

3,208 %

29

1,844 %

2,568 %

1,835 %

4,291 %

2,893 %

3,232 %

30

1,899 %

2,607 %

1,891 %

4,296 %

2,931 %

3,256 %

31

1,954 %

2,644 %

1,946 %

4,301 %

2,967 %

3,278 %

32

2,006 %

2,680 %

1,999 %

4,306 %

3,001 %

3,299 %

33

2,057 %

2,715 %

2,050 %

4,310 %

3,033 %

3,318 %

34

2,107 %

2,748 %

2,099 %

4,313 %

3,062 %

3,337 %

35

2,154 %

2,780 %

2,147 %

4,317 %

3,091 %

3,355 %

36

2,200 %

2,810 %

2,193 %

4,319 %

3,117 %

3,373 %

37

2,244 %

2,840 %

2,237 %

4,322 %

3,142 %

3,389 %

38

2,286 %

2,868 %

2,280 %

4,324 %

3,166 %

3,405 %

39

2,327 %

2,895 %

2,321 %

4,326 %

3,189 %

3,420 %

40

2,366 %

2,922 %

2,360 %

4,328 %

3,210 %

3,434 %

41

2,404 %

2,947 %

2,398 %

4,330 %

3,230 %

3,448 %

42

2,440 %

2,971 %

2,434 %

4,332 %

3,250 %

3,461 %

43

2,475 %

2,994 %

2,469 %

4,333 %

3,268 %

3,474 %

44

2,509 %

3,017 %

2,503 %

4,334 %

3,286 %

3,486 %

45

2,541 %

3,038 %

2,536 %

4,335 %

3,303 %

3,498 %

46

2,572 %

3,059 %

2,567 %

4,336 %

3,319 %

3,509 %

47

2,602 %

3,079 %

2,597 %

4,337 %

3,335 %

3,520 %

48

2,631 %

3,098 %

2,626 %

4,338 %

3,349 %

3,530 %

49

2,659 %

3,117 %

2,654 %

4,339 %

3,364 %

3,540 %

50

2,686 %

3,135 %

2,681 %

4,340 %

3,377 %

3,550 %

51

2,712 %

3,152 %

2,707 %

4,340 %

3,391 %

3,559 %

52

2,737 %

3,169 %

2,732 %

4,341 %

3,403 %

3,569 %

53

2,761 %

3,185 %

2,756 %

4,341 %

3,415 %

3,577 %

54

2,784 %

3,200 %

2,780 %

4,342 %

3,427 %

3,586 %

55

2,807 %

3,215 %

2,802 %

4,342 %

3,438 %

3,594 %

56

2,829 %

3,230 %

2,824 %

4,343 %

3,449 %

3,602 %

57

2,850 %

3,244 %

2,845 %

4,343 %

3,460 %

3,609 %

58

2,870 %

3,258 %

2,866 %

4,343 %

3,470 %

3,617 %

59

2,890 %

3,271 %

2,885 %

4,344 %

3,480 %

3,624 %

60

2,909 %

3,284 %

2,904 %

4,344 %

3,489 %

3,631 %

61

2,927 %

3,296 %

2,923 %

4,344 %

3,498 %

3,637 %

62

2,945 %

3,308 %

2,941 %

4,344 %

3,507 %

3,644 %

63

2,962 %

3,319 %

2,958 %

4,345 %

3,516 %

3,650 %

64

2,979 %

3,331 %

2,975 %

4,345 %

3,524 %

3,656 %

65

2,995 %

3,342 %

2,991 %

4,345 %

3,532 %

3,662 %

66

3,011 %

3,352 %

3,007 %

4,345 %

3,540 %

3,668 %

67

3,027 %

3,363 %

3,023 %

4,345 %

3,548 %

3,674 %

68

3,042 %

3,373 %

3,038 %

4,346 %

3,555 %

3,679 %

69

3,056 %

3,382 %

3,052 %

4,346 %

3,562 %

3,684 %

70

3,070 %

3,392 %

3,066 %

4,346 %

3,569 %

3,689 %

71

3,084 %

3,401 %

3,080 %

4,346 %

3,576 %

3,694 %

72

3,097 %

3,410 %

3,094 %

4,346 %

3,582 %

3,699 %

73

3,110 %

3,419 %

3,107 %

4,346 %

3,589 %

3,704 %

74

3,123 %

3,427 %

3,119 %

4,346 %

3,595 %

3,709 %

75

3,135 %

3,435 %

3,132 %

4,346 %

3,601 %

3,713 %

76

3,147 %

3,443 %

3,144 %

4,346 %

3,607 %

3,718 %

77

3,159 %

3,451 %

3,155 %

4,347 %

3,613 %

3,722 %

78

3,170 %

3,459 %

3,167 %

4,347 %

3,618 %

3,726 %

79

3,181 %

3,466 %

3,178 %

4,347 %

3,624 %

3,730 %

80

3,192 %

3,474 %

3,189 %

4,347 %

3,629 %

3,734 %

81

3,202 %

3,481 %

3,199 %

4,347 %

3,634 %

3,738 %

82

3,213 %

3,488 %

3,210 %

4,347 %

3,639 %

3,742 %

83

3,223 %

3,494 %

3,220 %

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84

3,233 %

3,501 %

3,229 %

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3,749 %

85

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86

3,252 %

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87

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88

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3,763 %

89

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3,532 %

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90

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3,537 %

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3,769 %

91

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3,543 %

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3,680 %

3,772 %

92

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3,548 %

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93

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3,554 %

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3,778 %

94

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95

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3,564 %

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3,784 %

96

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97

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3,574 %

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4,348 %

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3,789 %

98

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3,792 %

99

3,356 %

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3,353 %

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100

3,363 %

3,589 %

3,360 %

4,348 %

3,713 %

3,797 %

101

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3,367 %

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3,716 %

3,799 %

102

3,376 %

3,598 %

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103

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3,602 %

3,380 %

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3,723 %

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104

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3,807 %

105

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3,610 %

3,393 %

4,348 %

3,729 %

3,809 %

106

3,402 %

3,615 %

3,399 %

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3,811 %

107

3,408 %

3,619 %

3,405 %

4,348 %

3,735 %

3,813 %

108

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3,623 %

3,411 %

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3,816 %

109

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3,627 %

3,417 %

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3,818 %

110

3,425 %

3,630 %

3,423 %

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3,744 %

3,820 %

111

3,431 %

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3,428 %

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3,746 %

3,822 %

112

3,436 %

3,638 %

3,434 %

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3,749 %

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113

3,442 %

3,641 %

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3,752 %

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114

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3,445 %

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3,754 %

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115

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3,830 %

116

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3,652 %

3,455 %

4,348 %

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3,832 %

117

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3,655 %

3,460 %

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3,762 %

3,834 %

118

3,467 %

3,659 %

3,465 %

4,348 %

3,764 %

3,835 %

119

3,472 %

3,662 %

3,470 %

4,348 %

3,767 %

3,837 %

120

3,477 %

3,665 %

3,475 %

4,348 %

3,769 %

3,839 %

121

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3,668 %

3,480 %

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3,772 %

3,841 %

122

3,486 %

3,672 %

3,484 %

4,348 %

3,774 %

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123

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3,675 %

3,489 %

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3,776 %

3,844 %

124

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3,678 %

3,493 %

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3,778 %

3,846 %

125

3,500 %

3,681 %

3,498 %

4,348 %

3,780 %

3,847 %

126

3,504 %

3,684 %

3,502 %

4,348 %

3,783 %

3,849 %

127

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3,686 %

3,507 %

4,348 %

3,785 %

3,851 %

128

3,513 %

3,689 %

3,511 %

4,348 %

3,787 %

3,852 %

129

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3,692 %

3,515 %

4,348 %

3,789 %

3,854 %

130

3,521 %

3,695 %

3,519 %

4,348 %

3,791 %

3,855 %

131

3,525 %

3,698 %

3,523 %

4,348 %

3,793 %

3,857 %

132

3,529 %

3,700 %

3,527 %

4,348 %

3,795 %

3,858 %

133

3,533 %

3,703 %

3,531 %

4,348 %

3,797 %

3,860 %

134

3,537 %

3,705 %

3,535 %

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3,799 %

3,861 %

135

3,541 %

3,708 %

3,539 %

4,348 %

3,800 %

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136

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3,710 %

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4,348 %

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137

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138

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3,715 %

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3,867 %

139

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3,718 %

3,553 %

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3,868 %

140

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3,720 %

3,557 %

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3,869 %

141

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3,722 %

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3,811 %

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142

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3,725 %

3,564 %

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3,813 %

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143

3,569 %

3,727 %

3,567 %

4,348 %

3,814 %

3,873 %

144

3,572 %

3,729 %

3,571 %

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145

3,576 %

3,732 %

3,574 %

4,348 %

3,818 %

3,875 %

146

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3,734 %

3,577 %

4,348 %

3,819 %

3,877 %

147

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3,736 %

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3,878 %

148

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3,879 %

149

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3,740 %

3,587 %

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3,824 %

3,880 %

150

3,591 %

3,742 %

3,590 %

4,348 %

3,825 %

3,881 %


Durata residua (in anni)

Lev

Lira sterlina

Leu romeno

Zloty

Corona islandese

Corona norvegese

1

– 0,403 %

0,780 %

3,539 %

1,260 %

4,747 %

1,105 %

2

– 0,325 %

0,924 %

4,001 %

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4,830 %

1,347 %

3

– 0,186 %

1,039 %

4,367 %

1,856 %

4,940 %

1,483 %

4

– 0,034 %

1,134 %

4,636 %

2,170 %

5,009 %

1,611 %

5

0,114 %

1,210 %

4,825 %

2,416 %

5,057 %

1,719 %

6

0,258 %

1,267 %

4,937 %

2,679 %

5,103 %

1,814 %

7

0,394 %

1,319 %

5,014 %

2,905 %

5,150 %

1,895 %

8

0,520 %

1,364 %

5,085 %

3,054 %

5,187 %

1,966 %

9

0,639 %

1,403 %

5,155 %

3,138 %

5,205 %

2,024 %

10

0,738 %

1,438 %

5,226 %

3,165 %

5,210 %

2,075 %

11

0,836 %

1,467 %

5,275 %

3,183 %

5,204 %

2,128 %

12

0,929 %

1,491 %

5,304 %

3,203 %

5,192 %

2,185 %

13

1,010 %

1,513 %

5,317 %

3,225 %

5,175 %

2,242 %

14

1,077 %

1,527 %

5,320 %

3,246 %

5,155 %

2,299 %

15

1,127 %

1,537 %

5,314 %

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16

1,163 %

1,548 %

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17

1,190 %

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5,085 %

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18

1,217 %

1,562 %

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19

1,248 %

1,565 %

5,245 %

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5,035 %

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20

1,286 %

1,564 %

5,221 %

3,370 %

5,011 %

2,610 %

21

1,332 %

1,561 %

5,197 %

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2,656 %

22

1,385 %

1,560 %

5,172 %

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2,699 %

23

1,442 %

1,558 %

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3,425 %

4,939 %

2,740 %

24

1,501 %

1,555 %

5,121 %

3,442 %

4,916 %

2,779 %

25

1,562 %

1,553 %

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26

1,622 %

1,549 %

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2,853 %

27

1,683 %

1,545 %

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4,851 %

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28

1,743 %

1,541 %

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3,503 %

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29

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1,535 %

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3,517 %

4,811 %

2,951 %

30

1,858 %

1,529 %

4,975 %

3,530 %

4,792 %

2,981 %

31

1,914 %

1,521 %

4,953 %

3,543 %

4,773 %

3,009 %

32

1,967 %

1,514 %

4,931 %

3,555 %

4,756 %

3,036 %

33

2,019 %

1,506 %

4,910 %

3,567 %

4,739 %

3,062 %

34

2,070 %

1,499 %

4,890 %

3,578 %

4,722 %

3,087 %

35

2,118 %

1,493 %

4,870 %

3,589 %

4,707 %

3,111 %

36

2,165 %

1,488 %

4,851 %

3,600 %

4,691 %

3,134 %

37

2,210 %

1,483 %

4,833 %

3,610 %

4,677 %

3,156 %

38

2,253 %

1,476 %

4,815 %

3,620 %

4,662 %

3,177 %

39

2,294 %

1,468 %

4,798 %

3,629 %

4,649 %

3,197 %

40

2,334 %

1,457 %

4,782 %

3,638 %

4,636 %

3,217 %

41

2,373 %

1,443 %

4,766 %

3,647 %

4,623 %

3,235 %

42

2,410 %

1,428 %

4,750 %

3,655 %

4,611 %

3,253 %

43

2,446 %

1,414 %

4,736 %

3,664 %

4,599 %

3,270 %

44

2,480 %

1,402 %

4,721 %

3,671 %

4,588 %

3,287 %

45

2,513 %

1,392 %

4,708 %

3,679 %

4,577 %

3,303 %

46

2,545 %

1,385 %

4,694 %

3,686 %

4,566 %

3,318 %

47

2,575 %

1,383 %

4,681 %

3,693 %

4,556 %

3,333 %

48

2,605 %

1,384 %

4,669 %

3,700 %

4,546 %

3,347 %

49

2,633 %

1,390 %

4,657 %

3,707 %

4,537 %

3,361 %

50

2,660 %

1,401 %

4,646 %

3,713 %

4,527 %

3,374 %

51

2,687 %

1,417 %

4,634 %

3,719 %

4,519 %

3,386 %

52

2,712 %

1,437 %

4,624 %

3,725 %

4,510 %

3,399 %

53

2,737 %

1,460 %

4,613 %

3,731 %

4,502 %

3,411 %

54

2,760 %

1,486 %

4,603 %

3,736 %

4,494 %

3,422 %

55

2,783 %

1,513 %

4,593 %

3,742 %

4,486 %

3,433 %

56

2,806 %

1,542 %

4,584 %

3,747 %

4,478 %

3,444 %

57

2,827 %

1,572 %

4,575 %

3,752 %

4,471 %

3,454 %

58

2,848 %

1,602 %

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3,464 %

59

2,868 %

1,633 %

4,557 %

3,762 %

4,457 %

3,474 %

60

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1,664 %

4,549 %

3,766 %

4,451 %

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61

2,906 %

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62

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63

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64

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65

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66

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67

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69

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70

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71

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1,990 %

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72

3,079 %

2,017 %

4,467 %

3,813 %

4,385 %

3,576 %

73

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2,043 %

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3,816 %

4,380 %

3,583 %

74

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2,069 %

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3,589 %

75

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2,094 %

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4,371 %

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76

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77

3,142 %

2,143 %

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78

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3,831 %

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79

3,165 %

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3,618 %

80

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81

3,186 %

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3,629 %

82

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3,634 %

83

3,207 %

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91

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92

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93

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96

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98

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99

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100

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101

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102

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103

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104

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105

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106

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107

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108

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109

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2,708 %

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111

3,419 %

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112

3,425 %

2,731 %

4,318 %

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113

3,430 %

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114

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115

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116

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4,309 %

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117

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3,758 %

118

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119

3,461 %

2,808 %

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121

3,471 %

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122

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123

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124

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4,245 %

3,774 %

125

3,490 %

2,868 %

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126

3,494 %

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4,288 %

3,914 %

4,241 %

3,779 %

127

3,498 %

2,886 %

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3,915 %

4,240 %

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128

3,503 %

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129

3,507 %

2,904 %

4,283 %

3,917 %

4,237 %

3,785 %

130

3,511 %

2,913 %

4,281 %

3,918 %

4,236 %

3,787 %

131

3,515 %

2,921 %

4,279 %

3,919 %

4,234 %

3,789 %

132

3,519 %

2,930 %

4,277 %

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4,233 %

3,791 %

133

3,523 %

2,938 %

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3,921 %

4,231 %

3,793 %

134

3,527 %

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4,230 %

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135

3,531 %

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136

3,535 %

2,963 %

4,271 %

3,924 %

4,227 %

3,799 %

137

3,539 %

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3,801 %

138

3,542 %

2,978 %

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3,802 %

139

3,546 %

2,986 %

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3,927 %

4,224 %

3,804 %

140

3,549 %

2,994 %

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3,927 %

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3,806 %

141

3,553 %

3,001 %

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3,808 %

142

3,557 %

3,008 %

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3,929 %

4,220 %

3,809 %

143

3,560 %

3,016 %

4,260 %

3,930 %

4,219 %

3,811 %

144

3,563 %

3,023 %

4,258 %

3,931 %

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3,813 %

145

3,567 %

3,030 %

4,257 %

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4,216 %

3,814 %

146

3,570 %

3,037 %

4,256 %

3,933 %

4,215 %

3,816 %

147

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4,214 %

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148

3,576 %

3,050 %

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3,934 %

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149

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3,057 %

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3,821 %

150

3,583 %

3,064 %

4,250 %

3,936 %

4,211 %

3,822 %


Durata residua (in anni)

Franco svizzero

Dollaro australiano

Baht

Dollaro canadese

Peso cileno

Peso colombiano

1

– 0,745 %

1,962 %

1,284 %

1,848 %

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4,533 %

2

– 0,639 %

2,016 %

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2,070 %

3,118 %

4,913 %

3

– 0,498 %

2,063 %

1,738 %

2,178 %

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5,314 %

4

– 0,359 %

2,180 %

1,908 %

2,245 %

3,594 %

5,551 %

5

– 0,226 %

2,279 %

2,044 %

2,269 %

3,750 %

5,798 %

6

– 0,102 %

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2,161 %

2,296 %

3,889 %

5,964 %

7

0,018 %

2,452 %

2,266 %

2,305 %

4,008 %

6,247 %

8

0,125 %

2,523 %

2,362 %

2,342 %

4,104 %

6,393 %

9

0,218 %

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2,358 %

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10

0,314 %

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2,516 %

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11

0,388 %

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2,570 %

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4,289 %

6,446 %

12

0,460 %

2,735 %

2,614 %

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13

0,528 %

2,774 %

2,654 %

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4,356 %

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14

0,601 %

2,806 %

2,691 %

2,463 %

4,379 %

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15

0,624 %

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16

0,648 %

2,846 %

2,763 %

2,490 %

4,413 %

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17

0,681 %

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19

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2,869 %

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20

0,772 %

2,869 %

2,903 %

2,479 %

4,449 %

6,159 %

21

0,787 %

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22

0,797 %

2,873 %

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2,449 %

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23

0,807 %

2,871 %

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24

0,819 %

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25

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27

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30

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31

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32

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33

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34

1,165 %

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35

1,205 %

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36

1,245 %

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37

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38

1,321 %

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39

1,358 %

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3,356 %

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40

1,394 %

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41

1,428 %

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42

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2,966 %

3,400 %

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4,451 %

5,387 %

43

1,495 %

2,985 %

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5,364 %

44

1,526 %

3,003 %

3,428 %

2,733 %

4,448 %

5,343 %

45

1,557 %

3,021 %

3,440 %

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5,322 %

46

1,587 %

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2,782 %

4,445 %

5,302 %

47

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3,057 %

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48

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49

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50

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51

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52

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3,141 %

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5,196 %

53

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4,435 %

5,180 %

54

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5,165 %

55

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56

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5,137 %

57

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58

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5,110 %

59

1,896 %

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3,040 %

4,428 %

5,097 %

60

1,914 %

3,254 %

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3,056 %

4,427 %

5,085 %

61

1,933 %

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3,594 %

3,072 %

4,426 %

5,073 %

62

1,950 %

3,279 %

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3,087 %

4,425 %

5,062 %

63

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5,050 %

64

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3,116 %

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65

2,000 %

3,313 %

3,622 %

3,130 %

4,422 %

5,029 %

66

2,016 %

3,324 %

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5,019 %

67

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5,009 %

68

2,046 %

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4,999 %

69

2,060 %

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4,418 %

4,990 %

70

2,074 %

3,365 %

3,652 %

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4,417 %

4,981 %

71

2,088 %

3,374 %

3,657 %

3,206 %

4,416 %

4,972 %

72

2,101 %

3,383 %

3,663 %

3,218 %

4,415 %

4,963 %

73

2,114 %

3,392 %

3,668 %

3,229 %

4,415 %

4,955 %

74

2,127 %

3,401 %

3,673 %

3,240 %

4,414 %

4,947 %

75

2,139 %

3,410 %

3,678 %

3,251 %

4,413 %

4,939 %

76

2,151 %

3,418 %

3,683 %

3,261 %

4,412 %

4,931 %

77

2,162 %

3,426 %

3,688 %

3,271 %

4,411 %

4,923 %

78

2,174 %

3,434 %

3,692 %

3,281 %

4,411 %

4,916 %

79

2,185 %

3,442 %

3,697 %

3,291 %

4,410 %

4,909 %

80

2,195 %

3,449 %

3,701 %

3,300 %

4,409 %

4,902 %

81

2,206 %

3,457 %

3,705 %

3,309 %

4,408 %

4,895 %

82

2,216 %

3,464 %

3,710 %

3,318 %

4,408 %

4,888 %

83

2,226 %

3,471 %

3,714 %

3,327 %

4,407 %

4,882 %

84

2,236 %

3,478 %

3,718 %

3,336 %

4,406 %

4,876 %

85

2,245 %

3,484 %

3,722 %

3,344 %

4,406 %

4,869 %

86

2,255 %

3,491 %

3,725 %

3,352 %

4,405 %

4,863 %

87

2,264 %

3,497 %

3,729 %

3,360 %

4,405 %

4,857 %

88

2,273 %

3,503 %

3,733 %

3,368 %

4,404 %

4,852 %

89

2,281 %

3,510 %

3,736 %

3,376 %

4,403 %

4,846 %

90

2,290 %

3,516 %

3,740 %

3,383 %

4,403 %

4,840 %

91

2,298 %

3,521 %

3,743 %

3,390 %

4,402 %

4,835 %

92

2,306 %

3,527 %

3,746 %

3,398 %

4,402 %

4,830 %

93

2,314 %

3,533 %

3,750 %

3,404 %

4,401 %

4,825 %

94

2,322 %

3,538 %

3,753 %

3,411 %

4,401 %

4,820 %

95

2,330 %

3,544 %

3,756 %

3,418 %

4,400 %

4,815 %

96

2,337 %

3,549 %

3,759 %

3,425 %

4,400 %

4,810 %

97

2,344 %

3,554 %

3,762 %

3,431 %

4,399 %

4,805 %

98

2,352 %

3,559 %

3,765 %

3,437 %

4,399 %

4,800 %

99

2,359 %

3,564 %

3,768 %

3,443 %

4,398 %

4,796 %

100

2,366 %

3,569 %

3,771 %

3,450 %

4,398 %

4,791 %

101

2,372 %

3,574 %

3,773 %

3,455 %

4,397 %

4,787 %

102

2,379 %

3,578 %

3,776 %

3,461 %

4,397 %

4,783 %

103

2,385 %

3,583 %

3,779 %

3,467 %

4,396 %

4,778 %

104

2,392 %

3,587 %

3,781 %

3,473 %

4,396 %

4,774 %

105

2,398 %

3,592 %

3,784 %

3,478 %

4,395 %

4,770 %

106

2,404 %

3,596 %

3,786 %

3,483 %

4,395 %

4,766 %

107

2,410 %

3,600 %

3,789 %

3,489 %

4,394 %

4,762 %

108

2,416 %

3,604 %

3,791 %

3,494 %

4,394 %

4,759 %

109

2,422 %

3,608 %

3,794 %

3,499 %

4,394 %

4,755 %

110

2,428 %

3,612 %

3,796 %

3,504 %

4,393 %

4,751 %

111

2,433 %

3,616 %

3,798 %

3,509 %

4,393 %

4,747 %

112

2,439 %

3,620 %

3,801 %

3,514 %

4,393 %

4,744 %

113

2,444 %

3,624 %

3,803 %

3,518 %

4,392 %

4,740 %

114

2,449 %

3,628 %

3,805 %

3,523 %

4,392 %

4,737 %

115

2,455 %

3,631 %

3,807 %

3,528 %

4,391 %

4,734 %

116

2,460 %

3,635 %

3,809 %

3,532 %

4,391 %

4,730 %

117

2,465 %

3,639 %

3,811 %

3,537 %

4,391 %

4,727 %

118

2,470 %

3,642 %

3,813 %

3,541 %

4,390 %

4,724 %

119

2,475 %

3,645 %

3,815 %

3,545 %

4,390 %

4,721 %

120

2,479 %

3,649 %

3,817 %

3,549 %

4,390 %

4,718 %

121

2,484 %

3,652 %

3,819 %

3,553 %

4,389 %

4,715 %

122

2,489 %

3,655 %

3,821 %

3,558 %

4,389 %

4,712 %

123

2,493 %

3,659 %

3,823 %

3,562 %

4,389 %

4,709 %

124

2,498 %

3,662 %

3,825 %

3,565 %

4,388 %

4,706 %

125

2,502 %

3,665 %

3,826 %

3,569 %

4,388 %

4,703 %

126

2,506 %

3,668 %

3,828 %

3,573 %

4,388 %

4,700 %

127

2,511 %

3,671 %

3,830 %

3,577 %

4,388 %

4,697 %

128

2,515 %

3,674 %

3,832 %

3,581 %

4,387 %

4,695 %

129

2,519 %

3,677 %

3,833 %

3,584 %

4,387 %

4,692 %

130

2,523 %

3,680 %

3,835 %

3,588 %

4,387 %

4,689 %

131

2,527 %

3,682 %

3,837 %

3,591 %

4,386 %

4,687 %

132

2,531 %

3,685 %

3,838 %

3,595 %

4,386 %

4,684 %

133

2,535 %

3,688 %

3,840 %

3,598 %

4,386 %

4,682 %

134

2,539 %

3,691 %

3,841 %

3,602 %

4,386 %

4,679 %

135

2,543 %

3,693 %

3,843 %

3,605 %

4,385 %

4,677 %

136

2,546 %

3,696 %

3,845 %

3,608 %

4,385 %

4,674 %

137

2,550 %

3,699 %

3,846 %

3,611 %

4,385 %

4,672 %

138

2,554 %

3,701 %

3,848 %

3,615 %

4,385 %

4,670 %

139

2,557 %

3,704 %

3,849 %

3,618 %

4,384 %

4,667 %

140

2,561 %

3,706 %

3,850 %

3,621 %

4,384 %

4,665 %

141

2,564 %

3,708 %

3,852 %

3,624 %

4,384 %

4,663 %

142

2,568 %

3,711 %

3,853 %

3,627 %

4,384 %

4,661 %

143

2,571 %

3,713 %

3,855 %

3,630 %

4,383 %

4,658 %

144

2,574 %

3,716 %

3,856 %

3,633 %

4,383 %

4,656 %

145

2,577 %

3,718 %

3,857 %

3,635 %

4,383 %

4,654 %

146

2,581 %

3,720 %

3,859 %

3,638 %

4,383 %

4,652 %

147

2,584 %

3,722 %

3,860 %

3,641 %

4,382 %

4,650 %

148

2,587 %

3,725 %

3,861 %

3,644 %

4,382 %

4,648 %

149

2,590 %

3,727 %

3,862 %

3,647 %

4,382 %

4,646 %

150

2,593 %

3,729 %

3,864 %

3,649 %

4,382 %

4,644 %


Durata residua (in anni)

Dollaro di Hong Kong

Rupia indiana

Peso messicano

Nuovo dollaro di Taiwan

Dollaro neozelandese

Rand

1

2,127 %

7,068 %

8,188 %

0,395 %

1,952 %

6,941 %

2

2,354 %

7,341 %

8,042 %

0,485 %

2,026 %

7,153 %

3

2,488 %

7,567 %

7,870 %

0,555 %

2,159 %

7,349 %

4

2,572 %

7,740 %

7,797 %

0,608 %

2,288 %

7,534 %

5

2,624 %

7,861 %

7,764 %

0,655 %

2,431 %

7,712 %

6

2,653 %

7,929 %

7,789 %

0,716 %

2,563 %

7,881 %

7

2,674 %

7,978 %

7,841 %

0,759 %

2,685 %

8,033 %

8

2,694 %

8,000 %

7,894 %

0,799 %

2,792 %

8,160 %

9

2,719 %

8,005 %

7,948 %

0,851 %

2,877 %

8,267 %

10

2,747 %

8,002 %

8,005 %

0,903 %

2,955 %

8,363 %

11

2,780 %

7,981 %

8,065 %

0,970 %

3,029 %

8,464 %

12

2,810 %

7,945 %

8,127 %

1,050 %

3,098 %

8,564 %

13

2,835 %

7,900 %

8,188 %

1,136 %

3,160 %

8,655 %

14

2,857 %

7,847 %

8,246 %

1,225 %

3,215 %

8,727 %

15

2,879 %

7,791 %

8,301 %

1,315 %

3,262 %

8,775 %

16

2,904 %

7,731 %

8,352 %

1,404 %

3,300 %

8,794 %

17

2,930 %

7,670 %

8,395 %

1,491 %

3,331 %

8,788 %

18

2,957 %

7,609 %

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1,575 %

3,358 %

8,764 %

19

2,984 %

7,547 %

8,445 %

1,656 %

3,381 %

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20

3,011 %

7,486 %

8,447 %

1,734 %

3,403 %

8,675 %

21

3,038 %

7,427 %

8,431 %

1,809 %

3,423 %

8,618 %

22

3,065 %

7,368 %

8,400 %

1,880 %

3,442 %

8,554 %

23

3,091 %

7,311 %

8,358 %

1,949 %

3,460 %

8,487 %

24

3,116 %

7,256 %

8,308 %

2,014 %

3,477 %

8,417 %

25

3,141 %

7,203 %

8,251 %

2,076 %

3,493 %

8,346 %

26

3,165 %

7,151 %

8,189 %

2,136 %

3,509 %

8,274 %

27

3,188 %

7,101 %

8,124 %

2,192 %

3,524 %

8,202 %

28

3,210 %

7,053 %

8,058 %

2,246 %

3,538 %

8,131 %

29

3,232 %

7,007 %

7,990 %

2,297 %

3,552 %

8,061 %

30

3,252 %

6,963 %

7,923 %

2,346 %

3,564 %

7,993 %

31

3,272 %

6,920 %

7,855 %

2,393 %

3,577 %

7,926 %

32

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150

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Durata residua (in anni)

Real

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Ringgit

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3

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19

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129

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130

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131

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132

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Durata residua (in anni)

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Yen

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2

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3

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4

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5

17,191 %

2,773 %

– 0,003 %

6

16,317 %

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0,024 %

7

15,430 %

2,785 %

0,053 %

8

14,943 %

2,795 %

0,084 %

9

14,716 %

2,807 %

0,116 %

10

14,579 %

2,819 %

0,152 %

11

14,429 %

2,836 %

0,190 %

12

14,254 %

2,841 %

0,229 %

13

14,061 %

2,845 %

0,268 %

14

13,855 %

2,850 %

0,307 %

15

13,640 %

2,855 %

0,345 %

16

13,420 %

2,857 %

0,382 %

17

13,196 %

2,857 %

0,417 %

18

12,973 %

2,856 %

0,450 %

19

12,750 %

2,854 %

0,482 %

20

12,531 %

2,852 %

0,512 %

21

12,315 %

2,850 %

0,540 %

22

12,105 %

2,847 %

0,566 %

23

11,900 %

2,843 %

0,588 %

24

11,701 %

2,838 %

0,607 %

25

11,510 %

2,833 %

0,621 %

26

11,325 %

2,826 %

0,632 %

27

11,147 %

2,819 %

0,642 %

28

10,976 %

2,812 %

0,653 %

29

10,812 %

2,805 %

0,669 %

30

10,655 %

2,799 %

0,691 %

31

10,504 %

2,794 %

0,719 %

32

10,360 %

2,789 %

0,754 %

33

10,223 %

2,785 %

0,792 %

34

10,091 %

2,780 %

0,832 %

35

9,965 %

2,775 %

0,875 %

36

9,845 %

2,769 %

0,919 %

37

9,729 %

2,763 %

0,963 %

38

9,619 %

2,755 %

1,008 %

39

9,514 %

2,747 %

1,053 %

40

9,413 %

2,736 %

1,097 %

41

9,317 %

2,725 %

1,140 %

42

9,224 %

2,713 %

1,183 %

43

9,136 %

2,701 %

1,225 %

44

9,051 %

2,690 %

1,266 %

45

8,970 %

2,680 %

1,306 %

46

8,892 %

2,672 %

1,345 %

47

8,817 %

2,666 %

1,383 %

48

8,745 %

2,663 %

1,419 %

49

8,676 %

2,662 %

1,455 %

50

8,609 %

2,664 %

1,490 %

51

8,545 %

2,669 %

1,524 %

52

8,483 %

2,676 %

1,557 %

53

8,424 %

2,686 %

1,588 %

54

8,367 %

2,696 %

1,619 %

55

8,312 %

2,708 %

1,649 %

56

8,258 %

2,721 %

1,678 %

57

8,207 %

2,735 %

1,706 %

58

8,157 %

2,750 %

1,733 %

59

8,109 %

2,764 %

1,760 %

60

8,063 %

2,779 %

1,785 %

61

8,018 %

2,795 %

1,810 %

62

7,975 %

2,810 %

1,834 %

63

7,933 %

2,826 %

1,858 %

64

7,892 %

2,841 %

1,881 %

65

7,852 %

2,856 %

1,903 %

66

7,814 %

2,872 %

1,924 %

67

7,777 %

2,887 %

1,945 %

68

7,741 %

2,902 %

1,966 %

69

7,706 %

2,916 %

1,985 %

70

7,672 %

2,931 %

2,005 %

71

7,639 %

2,945 %

2,023 %

72

7,607 %

2,959 %

2,041 %

73

7,576 %

2,973 %

2,059 %

74

7,545 %

2,986 %

2,076 %

75

7,516 %

3,000 %

2,093 %

76

7,487 %

3,013 %

2,110 %

77

7,459 %

3,025 %

2,125 %

78

7,432 %

3,038 %

2,141 %

79

7,405 %

3,050 %

2,156 %

80

7,379 %

3,062 %

2,171 %

81

7,354 %

3,074 %

2,185 %

82

7,329 %

3,085 %

2,200 %

83

7,305 %

3,097 %

2,213 %

84

7,282 %

3,108 %

2,227 %

85

7,259 %

3,118 %

2,240 %

86

7,236 %

3,129 %

2,253 %

87

7,215 %

3,139 %

2,265 %

88

7,193 %

3,150 %

2,277 %

89

7,172 %

3,159 %

2,289 %

90

7,152 %

3,169 %

2,301 %

91

7,132 %

3,179 %

2,313 %

92

7,112 %

3,188 %

2,324 %

93

7,093 %

3,197 %

2,335 %

94

7,075 %

3,206 %

2,346 %

95

7,056 %

3,215 %

2,356 %

96

7,038 %

3,224 %

2,366 %

97

7,021 %

3,232 %

2,376 %

98

7,004 %

3,240 %

2,386 %

99

6,987 %

3,248 %

2,396 %

100

6,970 %

3,256 %

2,406 %

101

6,954 %

3,264 %

2,415 %

102

6,938 %

3,272 %

2,424 %

103

6,923 %

3,279 %

2,433 %

104

6,908 %

3,287 %

2,442 %

105

6,893 %

3,294 %

2,450 %

106

6,878 %

3,301 %

2,459 %

107

6,864 %

3,308 %

2,467 %

108

6,849 %

3,315 %

2,475 %

109

6,836 %

3,321 %

2,483 %

110

6,822 %

3,328 %

2,491 %

111

6,809 %

3,335 %

2,499 %

112

6,795 %

3,341 %

2,506 %

113

6,783 %

3,347 %

2,514 %

114

6,770 %

3,353 %

2,521 %

115

6,758 %

3,359 %

2,528 %

116

6,745 %

3,365 %

2,535 %

117

6,733 %

3,371 %

2,542 %

118

6,722 %

3,377 %

2,549 %

119

6,710 %

3,382 %

2,556 %

120

6,699 %

3,388 %

2,562 %

121

6,687 %

3,393 %

2,569 %

122

6,676 %

3,399 %

2,575 %

123

6,665 %

3,404 %

2,581 %

124

6,655 %

3,409 %

2,588 %

125

6,644 %

3,414 %

2,594 %

126

6,634 %

3,419 %

2,600 %

127

6,624 %

3,424 %

2,606 %

128

6,614 %

3,429 %

2,611 %

129

6,604 %

3,434 %

2,617 %

130

6,594 %

3,439 %

2,623 %

131

6,585 %

3,443 %

2,628 %

132

6,575 %

3,448 %

2,634 %

133

6,566 %

3,453 %

2,639 %

134

6,557 %

3,457 %

2,644 %

135

6,548 %

3,461 %

2,650 %

136

6,539 %

3,466 %

2,655 %

137

6,530 %

3,470 %

2,660 %

138

6,522 %

3,474 %

2,665 %

139

6,513 %

3,478 %

2,670 %

140

6,505 %

3,482 %

2,674 %

141

6,497 %

3,486 %

2,679 %

142

6,488 %

3,490 %

2,684 %

143

6,480 %

3,494 %

2,689 %

144

6,473 %

3,498 %

2,693 %

145

6,465 %

3,502 %

2,698 %

146

6,457 %

3,506 %

2,702 %

147

6,450 %

3,509 %

2,707 %

148

6,442 %

3,513 %

2,711 %

149

6,435 %

3,516 %

2,715 %

150

6,427 %

3,520 %

2,719 %


ALLEGATO II

Spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità

Gli spread «fondamentali» indicati nel presente allegato sono espressi in punti base e non includono gli incrementi di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.

1.   Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali

Gli spread «fondamentali» si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute.

Gli spread «fondamentali» per durate da 11 a 30 anni sono pari agli spread «fondamentali» per una durata di 10 anni.

Durata (in anni)

Austria

Belgio

Bulgaria

Croazia

Repubblica ceca

Cipro

Danimarca

1

0

0

33

5

0

26

1

2

0

0

41

5

1

44

1

3

0

1

46

5

2

49

0

4

0

3

49

5

4

50

0

5

0

4

54

5

5

53

0

6

1

5

56

5

7

55

0

7

2

6

60

5

9

56

0

8

3

7

61

5

12

56

0

9

3

8

63

5

13

53

0

10

4

9

65

5

14

52

0


Durata (in anni)

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Ungheria

Irlanda

1

0

0

0

0

415

4

17

2

0

0

0

0

255

4

24

3

1

0

0

0

225

4

27

4

3

0

0

0

195

4

28

5

4

0

0

0

178

4

29

6

5

0

0

0

175

4

30

7

6

0

0

0

171

4

31

8

7

0

1

0

176

2

32

9

8

1

2

0

178

1

32

10

9

1

3

0

180

4

33


Durata (in anni)

Italia

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Malta

Paesi Bassi

Polonia

1

6

5

5

0

17

0

4

2

14

12

12

0

24

0

4

3

18

15

16

0

27

0

4

4

20

17

17

0

28

0

4

5

22

19

20

0

29

0

4

6

23

20

21

0

30

0

4

7

25

22

22

0

31

0

4

8

26

23

24

1

32

0

4

9

28

24

25

2

32

0

4

10

29

25

26

3

33

0

4


Durata (in anni)

Portogallo

Romania

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

Regno Unito

1

26

10

13

20

5

0

0

2

44

18

17

23

12

0

0

3

49

20

19

27

16

0

0

4

50

21

21

32

17

0

0

5

53

23

22

35

20

0

0

6

55

24

23

39

21

0

0

7

56

26

25

40

22

0

0

8

56

28

26

42

24

0

0

9

53

29

26

42

25

0

0

10

52

27

26

42

26

0

0


Durata (in anni)

Liechtenstein

Norvegia

Svizzera

Australia

Brasile

Canada

Cile

1

0

0

0

0

12

0

17

2

0

0

0

0

12

0

19

3

0

0

0

0

12

0

18

4

0

0

0

0

12

0

17

5

0

0

0

0

12

0

16

6

0

0

0

0

12

0

15

7

0

0

0

0

12

0

14

8

0

0

0

0

12

0

15

9

0

0

0

0

12

0

16

10

0

0

0

0

12

0

13


Durata (in anni)

Cina

Colombia

Hong Kong

India

Giappone

Malaysia

Messico

1

0

11

0

9

0

0

9

2

0

18

0

9

0

0

9

3

1

30

0

9

0

0

9

4

2

38

0

9

0

0

10

5

2

40

0

9

0

0

10

6

3

43

0

9

0

0

10

7

3

45

0

9

0

0

10

8

7

43

0

9

0

0

10

9

5

40

0

9

1

0

10

10

5

43

0

9

1

0

10


Durata (in anni)

Nuova Zelanda

Russia

Singapore

Sud Africa

Corea del Sud

Thailandia

Taiwan

1

0

0

0

4

10

0

4

2

0

0

0

7

12

0

4

3

0

0

0

7

12

0

4

4

0

0

0

6

14

0

4

5

0

2

0

5

15

0

4

6

0

5

0

6

15

0

4

7

0

8

0

7

16

0

4

8

0

12

0

8

16

0

4

9

0

19

0

9

16

0

4

10

0

19

0

10

16

0

4


Durata (in anni)

Stati Uniti

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

0

2.   Esposizioni verso enti finanziari

2.1   Euro

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

6

21

46

124

238

572

1 182

2

6

21

46

124

238

572

970

3

7

23

47

116

234

568

804

4

8

25

50

118

233

567

674

5

10

28

55

121

233

567

571

6

11

30

59

126

233

567

567

7

12

33

60

128

233

567

567

8

12

34

60

127

233

567

567

9

12

34

60

126

233

567

567

10

13

36

60

126

233

567

567

11

13

37

60

126

233

567

567

12

14

38

60

126

233

567

567

13

14

38

60

126

233

567

567

14

14

38

60

126

233

567

567

15

14

38

60

126

233

567

567

16

14

38

60

126

233

567

567

17

14

38

60

126

233

567

567

18

14

38

60

126

233

567

567

19

14

38

60

126

233

567

567

20

15

38

60

126

233

567

567

21

15

38

60

126

233

567

567

22

16

38

60

126

233

567

567

23

17

38

60

126

233

567

567

24

18

38

60

126

233

567

567

25

18

38

60

126

233

567

567

26

19

38

60

126

233

567

567

27

20

38

60

126

233

567

567

28

21

38

60

126

233

567

567

29

21

38

60

126

233

567

567

30

22

38

60

126

233

567

567

2.2   Corona ceca

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

11

26

51

129

243

577

1 212

2

13

28

53

131

245

579

997

3

14

30

55

124

241

575

826

4

16

33

57

126

240

574

692

5

17

35

62

128

240

574

587

6

17

37

65

132

239

573

573

7

18

39

66

134

238

573

573

8

17

39

65

132

238

572

572

9

17

39

65

131

238

572

572

10

17

40

65

130

237

571

571

11

17

41

64

129

237

571

571

12

17

41

64

129

236

570

570

13

17

41

63

128

235

570

570

14

17

41

63

128

235

569

569

15

16

40

62

127

235

569

569

16

16

40

61

127

234

568

568

17

15

39

61

127

234

568

568

18

15

39

61

126

234

568

568

19

15

39

61

126

234

568

568

20

16

40

62

127

234

568

568

21

16

40

62

127

234

568

568

22

17

40

62

127

235

569

569

23

18

40

62

128

235

569

569

24

18

41

62

128

235

569

569

25

19

41

62

128

235

569

569

26

19

41

62

128

235

569

569

27

21

41

62

128

235

569

569

28

21

41

62

128

235

569

569

29

21

41

62

128

235

569

569

30

22

41

62

128

235

569

569

2.3   Corona danese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

6

21

46

124

237

572

1 181

2

6

21

46

124

237

572

969

3

7

23

47

116

234

568

803

4

8

25

50

118

233

567

673

5

9

28

55

121

232

567

571

6

11

30

58

126

232

567

567

7

12

33

60

128

232

567

567

8

12

33

60

127

232

567

567

9

12

34

60

126

232

567

567

10

13

35

60

125

232

567

567

11

13

36

60

125

232

567

567

12

14

37

60

125

232

567

567

13

14

38

60

125

232

567

567

14

14

38

60

125

232

567

567

15

14

38

60

125

232

567

567

16

14

38

60

125

232

567

567

17

14

38

60

125

232

567

567

18

14

38

60

125

232

567

567

19

14

38

60

125

232

567

567

20

15

38

60

125

232

567

567

21

15

38

60

125

232

567

567

22

16

38

60

125

232

567

567

23

17

38

60

125

232

567

567

24

18

38

60

125

232

567

567

25

18

38

60

125

232

567

567

26

19

38

60

125

232

567

567

27

20

38

60

125

232

567

567

28

21

38

60

125

232

567

567

29

21

38

60

125

232

567

567

30

22

38

60

125

232

567

567

2.4   Fiorino ungherese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

84

99

124

202

316

650

1 201

2

79

94

120

197

311

645

995

3

83

99

123

192

310

644

827

4

82

99

123

192

306

640

694

5

81

99

126

192

303

638

638

6

80

99

127

195

301

635

635

7

79

99

127

195

299

633

633

8

77

99

125

192

298

632

632

9

76

98

124

190

296

631

631

10

73

96

120

185

293

627

627

11

70

94

117

183

290

624

624

12

69

93

116

181

288

622

622

13

69

93

115

180

287

622

622

14

69

93

115

180

287

621

621

15

68

92

114

179

287

621

621

16

68

92

113

179

286

620

620

17

67

91

113

178

285

619

619

18

66

90

112

178

285

619

619

19

65

89

111

177

284

618

618

20

65

89

111

176

283

617

617

21

64

88

110

175

282

617

617

22

63

87

109

174

282

616

616

23

62

86

108

174

281

615

615

24

61

85

107

172

280

614

614

25

60

84

106

171

279

613

613

26

59

83

105

170

277

612

612

27

58

82

104

169

276

610

610

28

57

81

103

168

275

609

609

29

56

80

102

167

274

608

608

30

55

79

101

166

273

607

607

2.5   Corona svedese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

9

24

50

127

241

575

1 180

2

11

26

52

129

243

577

970

3

14

30

54

123

241

574

804

4

15

33

57

125

240

574

674

5

17

35

62

128

240

574

574

6

18

38

66

133

240

574

574

7

19

40

67

135

240

574

574

8

18

40

66

133

239

573

573

9

18

40

66

132

239

573

573

10

18

41

66

131

238

572

572

11

18

42

65

131

238

572

572

12

18

42

65

130

237

571

571

13

19

42

65

130

237

571

571

14

18

42

64

130

237

571

571

15

18

42

64

129

236

571

571

16

18

42

64

129

236

570

570

17

17

42

63

129

236

570

570

18

17

41

63

129

236

570

570

19

18

42

63

129

236

570

570

20

18

42

64

129

236

570

570

21

18

42

64

130

237

571

571

22

19

43

64

130

237

571

571

23

19

43

65

130

237

571

571

24

19

43

65

130

237

571

571

25

19

43

65

130

237

571

571

26

19

43

65

130

237

571

571

27

20

43

65

130

237

571

571

28

21

43

65

130

237

571

571

29

21

43

65

130

237

571

571

30

22

43

64

130

237

571

571

2.6   Kuna

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

51

66

92

169

283

617

1 188

2

55

70

95

173

287

621

978

3

60

77

101

170

288

621

813

4

64

81

106

174

289

623

682

5

66

85

112

178

289

623

623

6

67

87

115

182

289

623

623

7

68

89

116

184

288

622

622

8

67

88

115

181

287

621

621

9

65

88

113

179

286

620

620

10

64

87

112

177

284

618

618

11

63

87

110

176

283

617

617

12

62

86

109

174

281

615

615

13

61

85

107

172

280

614

614

14

60

84

106

171

278

612

612

15

59

83

105

170

277

611

611

16

58

82

103

169

276

610

610

17

57

81

103

168

275

609

609

18

56

80

102

167

274

608

608

19

55

79

101

166

273

608

608

20

54

79

100

166

273

607

607

21

54

78

100

165

272

606

606

22

53

77

99

164

271

605

605

23

52

76

98

163

271

605

605

24

51

75

97

163

270

604

604

25

51

75

96

162

269

603

603

26

50

74

96

161

268

602

602

27

49

73

95

160

267

601

601

28

48

72

94

159

266

600

600

29

47

71

93

158

265

600

600

30

46

70

92

157

265

599

599

2.7   Lev

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

5

20

45

123

237

571

1 181

2

5

20

45

123

237

571

969

3

6

22

46

115

233

567

803

4

7

25

49

117

232

566

673

5

9

27

54

120

232

566

571

6

10

30

58

125

232

566

566

7

11

32

60

127

232

566

566

8

11

33

59

126

232

566

566

9

11

33

59

125

232

566

566

10

12

35

59

125

232

566

566

11

12

36

59

125

232

566

566

12

13

37

59

125

232

566

566

13

13

37

59

125

232

566

566

14

13

37

59

125

232

566

566

15

13

37

59

125

232

566

566

16

13

37

59

125

232

566

566

17

13

37

59

125

232

566

566

18

14

37

59

125

232

566

566

19

14

37

59

125

232

566

566

20

15

37

59

125

232

566

566

21

15

37

59

125

232

566

566

22

16

37

59

125

232

566

566

23

17

37

59

125

232

566

566

24

18

38

59

125

232

566

566

25

18

38

59

125

232

566

566

26

19

38

59

125

232

566

566

27

20

38

59

125

232

566

566

28

21

38

59

125

232

566

566

29

21

38

59

125

232

566

566

30

22

38

59

125

232

566

566

2.8   Lira sterlina

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

7

25

57

156

256

590

1 203

2

7

25

57

156

256

590

988

3

8

27

56

140

252

586

819

4

10

29

58

129

250

584

686

5

11

31

59

117

249

583

583

6

14

34

62

109

248

582

582

7

15

37

62

101

246

580

580

8

16

38

61

93

245

579

579

9

19

45

64

87

244

578

578

10

18

45

62

84

243

577

577

11

17

44

60

83

243

577

577

12

17

43

61

84

242

576

576

13

17

44

61

84

241

575

575

14

17

44

61

84

240

574

574

15

17

44

61

84

239

573

573

16

17

44

61

84

238

572

572

17

17

44

61

84

237

571

571

18

17

44

61

84

236

571

571

19

17

44

61

84

236

570

570

20

17

44

61

84

237

571

571

21

17

44

61

84

237

571

571

22

17

44

61

84

237

571

571

23

18

44

61

84

236

571

571

24

18

44

61

84

236

570

570

25

18

44

61

84

235

569

569

26

19

44

61

84

235

569

569

27

20

44

61

84

235

569

569

28

21

44

61

84

234

568

568

29

21

44

61

84

234

568

568

30

22

44

61

84

233

567

567

2.9   Leu romeno

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

87

101

127

205

318

653

1 254

2

84

99

125

202

316

650

1 035

3

83

99

124

193

310

644

860

4

82

99

124

192

307

641

722

5

81

99

126

192

304

638

638

6

80

99

128

195

301

636

636

7

78

99

127

194

299

633

633

8

76

97

124

190

296

630

630

9

73

95

121

187

294

628

628

10

72

95

119

185

292

626

626

11

71

94

118

183

290

624

624

12

70

93

116

181

289

623

623

13

68

92

115

180

287

621

621

14

67

91

113

178

285

619

619

15

66

90

112

177

284

618

618

16

64

88

110

176

283

617

617

17

63

87

109

174

282

616

616

18

62

86

108

174

281

615

615

19

61

85

107

173

280

614

614

20

61

85

107

172

279

613

613

21

60

84

106

171

278

612

612

22

59

83

105

170

277

611

611

23

58

82

104

169

276

610

610

24

57

81

103

168

275

609

609

25

56

80

102

167

274

608

608

26

55

79

101

166

273

607

607

27

54

78

100

165

272

606

606

28

53

77

99

164

271

605

605

29

52

76

98

163

270

604

604

30

51

75

97

162

269

603

603

2.10   Zloty

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

60

75

100

178

292

626

1 211

2

59

73

99

177

290

624

996

3

58

75

99

168

285

619

828

4

58

76

100

169

283

617

695

5

58

76

103

169

281

615

615

6

57

77

105

172

279

613

613

7

57

77

105

173

277

611

611

8

55

76

103

170

276

610

610

9

53

76

101

167

274

608

608

10

53

76

100

166

273

607

607

11

52

76

99

164

272

606

606

12

52

76

98

164

271

605

605

13

52

75

98

163

270

604

604

14

51

75

97

162

269

603

603

15

50

74

96

162

269

603

603

16

49

73

95

160

268

602

602

17

49

73

95

160

267

601

601

18

48

72

94

159

266

600

600

19

47

71

93

159

266

600

600

20

47

71

93

158

266

600

600

21

47

71

93

158

265

599

599

22

47

71

92

158

265

599

599

23

46

70

92

157

264

598

598

24

45

69

91

157

264

598

598

25

45

69

91

156

263

597

597

26

44

68

90

155

262

596

596

27

43

67

89

155

262

596

596

28

43

67

89

154

261

595

595

29

42

66

88

153

260

594

594

30

41

65

87

153

260

594

594

2.11   Corona norvegese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

31

45

71

149

262

596

1 209

2

31

46

72

149

263

597

994

3

31

47

72

141

258

592

824

4

32

49

73

142

256

590

691

5

32

51

78

144

255

589

589

6

33

52

80

148

254

588

588

7

33

54

81

149

253

588

588

8

32

54

80

147

253

587

587

9

31

54

79

145

252

586

586

10

31

54

79

144

251

585

585

11

31

55

78

143

250

585

585

12

31

55

77

143

250

584

584

13

30

54

76

142

249

583

583

14

30

54

76

141

248

582

582

15

29

53

75

140

247

582

582

16

28

52

74

139

246

581

581

17

28

52

74

139

246

580

580

18

27

51

73

138

246

580

580

19

27

51

73

138

245

579

579

20

27

51

73

138

245

579

579

21

27

51

73

138

245

579

579

22

27

51

73

138

245

579

579

23

27

51

73

138

245

579

579

24

27

51

73

138

245

579

579

25

26

51

72

138

245

579

579

26

26

50

72

137

245

579

579

27

26

50

72

137

244

578

578

28

26

50

72

137

244

578

578

29

25

50

71

137

244

578

578

30

25

49

71

136

243

578

578

2.12   Franco svizzero

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

3

26

104

217

552

1 174

2

1

5

27

105

218

552

964

3

2

5

28

97

215

549

799

4

3

6

31

99

214

548

670

5

4

9

36

102

214

548

568

6

4

11

40

107

214

548

548

7

5

14

41

109

213

548

548

8

6

14

41

108

213

548

548

9

7

15

41

107

213

548

548

10

8

16

41

106

213

547

547

11

8

19

42

107

215

549

549

12

9

18

41

106

213

547

547

13

10

20

42

107

214

548

548

14

11

20

42

107

214

548

548

15

11

18

40

106

213

547

547

16

12

17

39

105

212

546

546

17

12

17

39

105

212

546

546

18

14

17

39

105

212

546

546

19

14

19

40

105

212

546

546

20

15

19

40

106

213

547

547

21

15

20

41

106

213

547

547

22

16

20

41

106

213

547

547

23

17

22

41

106

213

547

547

24

18

22

41

106

213

547

547

25

18

23

42

106

213

547

547

26

19

23

43

106

213

547

547

27

19

25

45

106

213

547

547

28

21

25

46

106

213

547

547

29

21

26

47

106

213

547

547

30

22

27

48

106

213

547

547

2.13   Dollaro australiano

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

47

62

88

165

279

613

1 225

2

47

62

88

165

279

613

1 005

3

48

64

88

157

275

609

832

4

48

65

90

158

273

607

697

5

49

67

94

160

272

606

606

6

49

68

96

164

270

604

604

7

49

70

97

165

269

603

603

8

48

69

96

162

268

602

602

9

47

69

94

160

267

601

601

10

46

69

94

159

266

600

600

11

46

69

93

158

265

599

599

12

46

69

92

157

265

599

599

13

45

69

91

157

264

598

598

14

45

69

91

156

263

597

597

15

44

68

90

155

262

597

597

16

43

67

89

154

261

596

596

17

43

67

89

154

261

595

595

18

42

66

88

153

260

594

594

19

42

66

88

153

260

594

594

20

41

65

87

153

260

594

594

21

41

65

87

152

260

594

594

22

41

65

87

152

259

593

593

23

40

64

86

152

259

593

593

24

40

64

86

151

258

592

592

25

39

63

85

150

258

592

592

26

39

63

85

150

257

591

591

27

38

62

84

149

256

590

590

28

37

61

83

149

256

590

590

29

37

61

83

148

255

589

589

30

36

60

82

147

254

589

589

2.14   Baht

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

15

30

56

133

247

581

1 212

2

19

34

60

137

251

585

997

3

24

40

64

133

251

584

827

4

27

45

69

137

252

586

693

5

30

49

76

142

253

587

588

6

29

49

77

144

251

585

585

7

34

55

83

151

255

589

589

8

33

54

81

148

253

588

588

9

34

56

82

147

254

588

588

10

36

59

83

149

256

590

590

11

38

61

84

150

257

591

591

12

39

62

85

150

258

592

592

13

40

63

86

151

258

592

592

14

40

64

86

151

258

592

592

15

40

64

86

151

258

593

593

16

40

64

85

151

258

592

592

17

40

64

86

151

258

592

592

18

39

63

85

150

257

591

591

19

38

62

84

150

257

591

591

20

38

62

84

150

257

591

591

21

38

62

84

150

257

591

591

22

38

62

84

149

256

591

591

23

38

62

84

149

256

590

590

24

37

61

83

149

256

590

590

25

37

61

83

148

255

589

589

26

36

61

82

148

255

589

589

27

36

60

82

147

254

588

588

28

35

60

81

147

254

588

588

29

35

59

81

146

253

587

587

30

34

59

80

146

253

587

587

2.15   Dollaro canadese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

14

29

55

132

246

580

1 222

2

15

30

56

133

247

581

1 005

3

18

34

58

127

245

578

833

4

19

36

61

129

244

578

698

5

21

39

66

132

244

578

591

6

22

42

70

137

244

578

578

7

23

44

72

139

244

578

578

8

23

45

71

138

244

578

578

9

23

46

71

137

244

578

578

10

24

47

71

137

244

578

578

11

25

48

72

137

244

578

578

12

26

49

72

137

244

578

578

13

26

50

72

137

244

579

579

14

26

50

72

137

245

579

579

15

26

50

72

138

245

579

579

16

26

50

72

137

244

578

578

17

26

50

72

137

244

579

579

18

26

50

72

137

244

578

578

19

26

50

72

137

244

578

578

20

26

50

72

137

245

579

579

21

26

50

72

137

245

579

579

22

26

50

72

137

244

578

578

23

26

50

72

137

244

578

578

24

25

49

71

137

244

578

578

25

25

49

71

136

243

577

577

26

25

49

71

136

243

577

577

27

24

48

70

135

243

577

577

28

24

48

70

135

242

576

576

29

24

48

70

135

242

576

576

30

23

47

69

134

242

576

576

2.16   Peso cileno

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

50

65

90

168

282

616

1 237

2

53

68

93

171

285

619

1 021

3

57

73

97

166

284

618

848

4

59

76

101

169

284

618

711

5

61

79

106

172

284

618

618

6

63

82

110

178

284

618

618

7

64

84

112

180

284

618

618

8

63

84

111

178

284

618

618

9

63

85

111

176

283

617

617

10

63

86

111

176

283

617

617

11

63

87

110

176

283

617

617

12

63

87

110

175

282

616

616

13

63

87

109

174

281

615

615

14

62

86

108

173

280

614

614

15

61

85

107

172

279

613

613

16

60

84

106

171

279

613

613

17

59

83

105

171

278

612

612

18

59

83

105

170

277

611

611

19

58

82

104

169

276

610

610

20

57

81

103

168

276

610

610

21

56

81

102

168

275

609

609

22

56

80

102

167

274

608

608

23

55

79

101

166

273

607

607

24

54

78

100

165

272

606

606

25

53

77

99

164

271

605

605

26

52

76

98

163

270

604

604

27

51

75

97

162

269

604

604

28

50

74

96

161

269

603

603

29

49

73

95

161

268

602

602

30

49

73

94

160

267

601

601

2.17   Peso colombiano

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

81

96

122

199

313

647

1 273

2

85

100

126

203

317

651

1 049

3

87

103

127

196

314

648

873

4

87

104

129

197

312

646

732

5

90

109

136

202

313

647

647

6

92

112

140

207

314

648

648

7

93

114

142

210

314

648

648

8

94

116

142

209

315

649

649

9

95

117

143

209

315

650

650

10

96

118

143

208

315

650

650

11

96

119

142

208

315

649

649

12

95

119

142

207

314

648

648

13

94

118

140

206

313

647

647

14

93

117

139

204

311

645

645

15

91

115

137

203

310

644

644

16

90

114

136

201

308

642

642

17

89

113

134

200

307

641

641

18

87

111

133

198

305

640

640

19

86

110

132

197

304

638

638

20

84

109

130

196

303

637

637

21

83

107

129

194

301

636

636

22

82

106

128

193

300

634

634

23

80

104

126

191

298

632

632

24

78

103

124

190

297

631

631

25

77

101

123

188

295

629

629

26

75

99

121

187

294

628

628

27

74

98

120

185

292

626

626

28

72

96

118

183

291

625

625

29

71

95

117

182

289

623

623

30

69

93

115

180

288

622

622

2.18   Dollaro di Hong Kong

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

7

22

48

125

239

573

1 228

2

11

25

51

129

242

577

1 010

3

14

30

55

124

241

575

837

4

17

35

59

127

242

576

701

5

20

39

66

131

243

577

594

6

22

41

70

137

244

578

578

7

23

44

72

140

244

578

578

8

23

45

71

138

244

578

578

9

24

46

71

137

244

578

578

10

24

47

72

137

244

578

578

11

25

48

72

137

244

578

578

12

25

49

71

137

244

578

578

13

25

49

71

136

243

577

577

14

24

48

70

135

243

577

577

15

24

48

69

135

242

576

576

16

23

47

68

134

241

575

575

17

22

46

68

133

240

575

575

18

22

46

68

133

240

574

574

19

22

46

67

133

240

574

574

20

22

46

68

133

240

574

574

21

22

46

68

133

240

574

574

22

22

46

68

133

240

574

574

23

22

46

68

133

240

574

574

24

22

46

68

133

240

574

574

25

22

46

68

133

240

574

574

26

22

46

67

133

240

574

574

27

21

45

67

133

240

574

574

28

21

45

67

132

239

574

574

29

22

45

67

132

239

573

573

30

22

45

67

132

239

573

573

2.19   Rupia indiana

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

93

108

134

211

325

659

1 322

2

93

108

134

212

325

659

1 088

3

94

110

135

204

321

655

903

4

95

112

137

205

320

654

758

5

96

115

142

208

319

653

653

6

97

116

144

212

318

652

652

7

97

118

146

214

318

652

652

8

97

118

145

212

318

652

652

9

96

118

144

210

317

651

651

10

95

118

142

208

315

649

649

11

94

117

141

206

313

647

647

12

92

116

139

204

311

645

645

13

91

115

137

202

309

643

643

14

89

113

135

200

307

642

642

15

87

111

133

199

306

640

640

16

85

109

131

196

304

638

638

17

84

108

130

195

302

636

636

18

82

106

128

193

300

634

634

19

81

105

127

192

299

633

633

20

80

104

126

191

298

632

632

21

79

103

125

190

297

631

631

22

77

102

123

189

296

630

630

23

76

100

122

188

295

629

629

24

75

99

121

186

293

628

628

25

74

98

120

185

292

626

626

26

73

97

119

184

291

625

625

27

72

96

118

183

290

624

624

28

71

95

117

182

289

623

623

29

70

94

116

181

288

622

622

30

69

93

115

180

287

621

621

2.20   Peso messicano

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

345

360

385

463

577

911

1 343

2

79

94

119

197

311

645

1 101

3

83

99

123

192

310

644

910

4

86

104

128

196

311

645

761

5

89

107

134

200

312

646

646

6

91

110

139

206

313

647

647

7

92

113

141

209

313

647

647

8

93

115

141

208

314

648

648

9

94

116

141

207

314

648

648

10

94

117

141

207

314

648

648

11

94

118

141

206

314

648

648

12

95

118

141

206

314

648

648

13

95

119

142

207

314

648

648

14

96

120

142

207

314

649

649

15

97

121

143

208

315

649

649

16

98

122

144

209

316

650

650

17

99

123

145

210

317

651

651

18

100

124

146

211

318

652

652

19

101

125

147

212

319

653

653

20

101

126

147

213

320

654

654

21

102

126

148

213

320

654

654

22

101

126

147

213

320

654

654

23

101

125

147

212

319

653

653

24

100

124

146

211

318

653

653

25

99

123

145

210

318

652

652

26

98

122

144

209

316

650

650

27

97

121

143

208

315

649

649

28

96

120

141

207

314

648

648

29

94

118

140

205

313

647

647

30

93

117

139

204

311

645

645

2.21   Nuovo dollaro di Taiwan

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

10

36

114

227

561

1 195

2

1

10

36

113

227

561

981

3

2

12

37

106

223

557

813

4

3

14

39

107

221

555

680

5

4

16

43

109

220

554

576

6

4

17

46

113

219

554

554

7

5

19

47

115

219

553

553

8

7

19

45

112

218

552

552

9

7

19

44

110

217

551

551

10

8

20

44

109

217

551

551

11

8

21

44

109

216

551

551

12

9

21

44

109

216

551

551

13

10

22

44

109

216

551

551

14

11

22

44

109

217

551

551

15

11

23

44

110

217

551

551

16

12

23

44

110

217

551

551

17

12

23

45

110

217

551

551

18

14

23

45

111

218

552

552

19

15

24

46

111

218

552

552

20

15

25

47

112

219

553

553

21

16

26

48

113

220

554

554

22

17

26

48

114

221

555

555

23

18

27

49

114

221

555

555

24

18

28

49

115

222

556

556

25

18

28

50

115

222

556

556

26

19

28

50

116

223

557

557

27

20

29

51

116

223

557

557

28

21

29

51

116

223

557

557

29

21

29

51

117

224

558

558

30

22

30

52

117

224

558

558

2.22   Dollaro neozelandese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

53

68

94

171

285

619

1 224

2

54

69

95

172

286

620

1 005

3

55

71

95

165

282

616

833

4

56

73

97

166

280

614

698

5

56

75

102

168

279

613

613

6

57

76

105

172

279

613

613

7

57

77

105

173

277

611

611

8

56

77

104

171

277

611

611

9

55

78

103

169

276

610

610

10

54

77

102

167

274

608

608

11

54

77

100

166

273

607

607

12

52

76

99

164

271

605

605

13

51

75

97

162

270

604

604

14

50

74

96

161

268

602

602

15

48

72

94

160

267

601

601

16

47

71

93

158

265

599

599

17

45

69

91

157

264

598

598

18

44

68

90

155

263

597

597

19

43

67

89

155

262

596

596

20

43

67

89

154

261

595

595

21

42

66

88

153

261

595

595

22

42

66

88

153

260

594

594

23

41

65

87

152

259

593

593

24

40

64

86

151

258

593

593

25

39

64

85

151

258

592

592

26

39

63

85

150

257

591

591

27

38

62

84

149

256

590

590

28

37

62

83

149

256

590

590

29

37

61

83

148

255

589

589

30

36

60

82

147

254

589

589

2.23   Rand

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

115

130

155

233

347

681

1 319

2

116

131

156

234

348

682

1 086

3

118

134

159

228

345

679

901

4

120

137

162

230

345

679

756

5

122

140

167

233

345

679

679

6

123

142

170

238

344

679

679

7

123

144

172

239

344

678

678

8

122

144

170

237

343

677

677

9

122

144

169

235

342

676

676

10

121

144

168

234

341

675

675

11

120

143

167

232

339

673

673

12

119

142

165

230

337

672

672

13

117

141

163

228

335

669

669

14

115

139

161

226

333

667

667

15

113

137

159

224

331

665

665

16

110

134

156

221

328

662

662

17

108

132

154

219

326

660

660

18

105

129

151

217

324

658

658

19

103

127

149

215

322

656

656

20

102

126

148

213

320

654

654

21

100

124

146

211

318

652

652

22

98

122

144

209

316

651

651

23

96

120

142

208

315

649

649

24

95

119

140

206

313

647

647

25

93

117

139

204

311

645

645

26

91

115

137

202

309

643

643

27

89

113

135

200

308

642

642

28

88

112

134

199

306

640

640

29

86

110

132

197

304

638

638

30

85

109

130

196

303

637

637

2.24   Real

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

173

188

213

291

405

739

1 323

2

182

197

223

300

414

748

1 103

3

187

203

228

297

414

748

922

4

189

207

231

300

414

748

779

5

191

209

236

302

414

748

748

6

190

210

238

305

412

746

746

7

190

211

238

306

411

745

745

8

188

210

236

303

409

743

743

9

187

209

235

301

407

742

742

10

186

209

233

299

406

740

740

11

185

208

232

297

404

738

738

12

183

206

229

294

401

735

735

13

180

204

226

291

398

733

733

14

177

201

223

288

395

729

729

15

174

198

220

285

392

726

726

16

171

195

217

282

389

723

723

17

167

191

213

279

386

720

720

18

164

188

210

275

383

717

717

19

161

185

207

272

379

714

714

20

158

182

204

269

376

711

711

21

155

179

201

266

373

707

707

22

152

176

198

263

370

704

704

23

149

173

195

260

367

701

701

24

146

170

191

257

364

698

698

25

142

166

188

254

361

695

695

26

139

163

185

251

358

692

692

27

136

160

182

248

355

689

689

28

134

158

179

245

352

686

686

29

131

155

177

242

349

683

683

30

128

152

174

239

346

680

680

2.25   Yuan renminbi

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

28

43

69

146

260

594

1 242

2

29

44

70

147

261

595

1 019

3

30

46

71

140

257

591

845

4

31

48

73

141

256

590

708

5

32

51

78

144

255

589

600

6

32

52

80

147

254

588

588

7

33

54

81

149

253

588

588

8

32

53

80

146

252

586

586

9

31

53

79

145

251

585

585

10

31

54

78

144

251

585

585

11

31

54

77

143

250

584

584

12

30

54

77

142

249

583

583

13

30

54

76

142

249

583

583

14

30

54

76

141

248

582

582

15

30

54

75

141

248

582

582

16

29

53

75

141

248

582

582

17

29

53

75

140

248

582

582

18

29

53

75

140

248

582

582

19

29

53

75

141

248

582

582

20

29

54

75

141

248

582

582

21

30

54

75

141

248

582

582

22

29

54

75

141

248

582

582

23

29

53

75

141

248

582

582

24

29

53

75

140

247

582

582

25

29

53

75

140

247

581

581

26

29

53

75

140

247

581

581

27

28

53

74

140

247

581

581

28

28

52

74

139

246

581

581

29

28

52

74

139

246

580

580

30

28

52

73

139

246

580

580

2.26   Ringgit

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

24

39

65

142

256

590

1 254

2

26

41

67

144

258

592

1 029

3

29

45

69

138

256

590

852

4

31

49

73

141

256

590

714

5

34

52

79

145

257

591

605

6

35

55

83

150

257

591

591

7

37

58

85

153

257

591

591

8

37

58

85

151

257

591

591

9

37

59

85

151

257

592

592

10

38

61

85

151

258

592

592

11

39

62

86

151

258

592

592

12

40

63

86

151

258

592

592

13

40

64

86

151

258

592

592

14

40

64

86

151

258

592

592

15

40

64

86

151

258

592

592

16

39

63

85

150

257

592

592

17

39

63

85

150

257

592

592

18

39

63

85

150

257

592

592

19

39

63

85

150

258

592

592

20

40

64

85

151

258

592

592

21

40

64

86

151

258

592

592

22

40

64

86

151

258

592

592

23

39

64

85

151

258

592

592

24

39

63

85

150

257

592

592

25

39

63

85

150

257

591

591

26

38

62

84

150

257

591

591

27

38

62

84

149

256

590

590

28

37

62

83

149

256

590

590

29

37

61

83

148

255

589

589

30

36

61

82

148

255

589

589

2.27   Rublo russo

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

125

139

165

243

356

690

1 327

2

123

138

164

241

355

689

1 091

3

123

139

163

233

350

684

904

4

123

141

165

234

348

682

758

5

124

143

170

236

347

681

681

6

124

143

172

239

345

680

680

7

124

145

172

240

344

678

678

8

123

144

171

238

344

678

678

9

122

144

169

235

342

676

676

10

122

145

169

235

342

676

676

11

122

145

168

234

341

675

675

12

121

145

167

233

340

674

674

13

120

144

166

231

338

673

673

14

119

143

165

230

337

671

671

15

117

141

163

228

335

669

669

16

114

138

160

226

333

667

667

17

112

136

158

223

330

664

664

18

109

133

155

221

328

662

662

19

107

131

153

219

326

660

660

20

105

129

151

216

323

658

658

21

103

127

149

214

321

655

655

22

101

125

147

212

319

653

653

23

98

122

144

210

317

651

651

24

96

120

142

207

315

649

649

25

94

118

140

205

312

646

646

26

92

116

138

203

310

644

644

27

90

114

136

201

308

642

642

28

88

112

134

199

306

640

640

29

86

110

132

197

304

638

638

30

84

108

130

195

302

636

636

2.28   Dollaro di Singapore

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

10

35

113

227

561

1 221

2

1

12

37

115

229

563

1 004

3

2

16

40

109

227

560

832

4

3

19

44

112

227

561

697

5

4

23

50

116

227

561

591

6

6

26

54

121

228

562

562

7

8

28

56

124

228

562

562

8

8

29

56

122

228

562

562

9

8

30

55

121

228

562

562

10

8

31

55

121

228

562

562

11

9

32

55

121

228

562

562

12

10

32

55

120

228

562

562

13

10

33

55

120

227

561

561

14

11

33

55

120

227

561

561

15

12

33

55

120

227

561

561

16

12

32

54

119

227

561

561

17

14

32

54

119

227

561

561

18

14

32

54

120

227

561

561

19

15

33

54

120

227

561

561

20

15

33

55

120

227

562

562

21

16

34

56

121

228

562

562

22

17

34

56

121

228

562

562

23

18

34

56

122

229

563

563

24

18

35

57

122

229

563

563

25

19

35

57

122

229

563

563

26

19

35

57

122

229

563

563

27

21

35

57

122

229

564

564

28

21

35

57

122

230

564

564

29

22

36

57

123

230

564

564

30

22

36

57

123

230

564

564

2.29   Won sudcoreano

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

35

50

75

153

267

601

1 220

2

36

50

76

154

267

601

1 003

3

36

52

76

145

263

596

830

4

36

53

78

146

260

594

695

5

36

55

82

148

259

593

593

6

39

58

87

154

260

595

595

7

36

57

85

152

257

591

591

8

40

62

88

155

261

595

595

9

39

61

87

153

260

594

594

10

34

57

81

147

254

588

588

11

30

53

76

142

249

583

583

12

27

50

73

138

245

580

580

13

24

48

70

136

243

577

577

14

23

47

68

134

241

575

575

15

21

45

67

132

239

573

573

16

19

44

65

131

238

572

572

17

19

43

65

130

237

571

571

18

18

42

64

129

236

570

570

19

18

42

63

129

236

570

570

20

18

42

64

129

236

570

570

21

18

42

64

129

236

570

570

22

18

42

64

129

236

570

570

23

18

42

64

129

236

570

570

24

18

42

63

129

236

570

570

25

19

42

63

129

236

570

570

26

19

41

63

129

236

570

570

27

21

41

63

128

236

570

570

28

21

41

63

128

235

570

570

29

21

41

63

128

235

569

569

30

22

41

63

128

235

569

569

2.30   Lira turca

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

189

204

230

307

421

755

1 582

2

187

202

227

305

418

753

1 293

3

184

200

224

293

411

745

1 059

4

181

198

223

291

405

739

880

5

178

196

223

289

401

735

742

6

174

194

222

289

396

730

730

7

171

192

220

288

392

726

726

8

167

189

215

282

388

722

722

9

163

185

211

277

384

718

718

10

160

183

207

272

380

714

714

11

156

180

203

268

376

710

710

12

153

176

199

264

372

706

706

13

149

173

195

261

368

702

702

14

146

170

192

257

364

698

698

15

142

166

188

253

361

695

695

16

139

163

185

250

357

691

691

17

136

160

182

247

354

688

688

18

133

157

179

244

351

685

685

19

130

154

176

241

348

683

683

20

127

152

173

239

346

680

680

21

125

149

171

236

343

677

677

22

122

146

168

234

341

675

675

23

120

144

166

231

338

672

672

24

117

141

163

228

336

670

670

25

115

139

161

226

333

667

667

26

113

137

158

224

331

665

665

27

110

134

156

221

329

663

663

28

108

132

154

219

326

660

660

29

106

130

152

217

324

658

658

30

104

128

150

215

322

656

656

2.31   Dollaro USA

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

8

26

51

109

245

579

1 234

2

8

26

51

109

245

579

1 015

3

10

29

53

103

243

577

841

4

12

34

56

100

243

577

704

5

16

40

62

103

244

578

596

6

18

43

66

99

245

579

579

7

19

46

65

92

245

579

579

8

17

44

64

91

245

580

580

9

17

45

66

95

246

580

580

10

19

48

68

99

246

580

580

11

21

50

70

102

246

580

580

12

23

53

71

103

246

580

580

13

24

54

72

103

246

580

580

14

24

55

72

103

246

580

580

15

24

55

72

103

246

580

580

16

24

55

72

103

246

580

580

17

24

55

72

103

246

580

580

18

24

55

72

103

246

580

580

19

24

55

72

103

246

580

580

20

24

55

72

103

246

580

580

21

24

55

72

103

246

581

581

22

24

55

72

103

247

581

581

23

24

55

72

103

247

581

581

24

24

55

72

103

247

581

581

25

24

55

72

103

247

581

581

26

24

55

72

103

247

581

581

27

24

55

72

103

246

581

581

28

24

55

72

103

246

580

580

29

24

55

72

103

246

580

580

30

24

55

72

103

246

580

580

2.32   Yen

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

3

13

91

205

539

1 187

2

1

5

12

90

203

537

973

3

2

5

12

81

198

532

805

4

3

6

13

81

196

530

674

5

4

7

18

84

195

529

571

6

4

8

21

88

195

529

529

7

5

8

22

90

194

529

529

8

6

9

22

89

194

528

528

9

7

11

22

88

194

529

529

10

8

11

22

88

195

529

529

11

8

12

23

88

195

529

529

12

9

12

24

88

195

529

529

13

10

14

26

88

195

529

529

14

11

14

27

88

196

530

530

15

11

15

29

89

196

530

530

16

12

16

30

89

196

530

530

17

12

17

31

89

197

531

531

18

14

17

33

90

197

531

531

19

14

19

34

90

198

532

532

20

15

19

35

91

198

532

532

21

15

20

36

92

199

533

533

22

16

20

38

92

199

533

533

23

17

22

39

93

200

534

534

24

18

22

41

93

200

534

534

25

18

23

42

93

200

534

534

26

19

23

43

93

200

534

534

27

19

25

45

93

200

535

535

28

21

25

46

93

201

535

535

29

21

26

47

94

201

535

535

30

22

27

48

94

201

535

535

3.   Altre esposizioni

3.1   Euro

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

1

15

21

44

166

303

3 035

2

1

15

21

44

166

339

2 252

3

1

15

24

49

160

352

1 698

4

1

16

27

53

158

350

1 312

5

2

18

30

55

158

341

1 040

6

3

21

33

58

158

328

844

7

4

24

35

60

158

313

699

8

4

24

36

63

158

296

588

9

5

25

37

66

158

279

501

10

5

26

39

68

158

263

432

11

5

26

39

69

158

251

376

12

6

26

39

69

158

251

329

13

6

26

39

69

158

251

290

14

6

26

39

69

158

251

257

15

6

26

40

69

158

251

251

16

8

26

43

69

158

251

251

17

8

26

46

69

158

251

251

18

8

26

48

69

158

251

251

19

9

26

50

69

158

251

251

20

9

26

53

69

158

251

251

21

9

26

55

69

158

251

251

22

10

26

58

69

158

251

251

23

10

26

61

69

158

251

251

24

12

26

63

69

158

251

251

25

12

26

66

69

158

251

251

26

12

26

68

71

158

251

251

27

13

26

71

74

158

251

251

28

13

26

73

76

158

251

251

29

13

26

75

77

158

251

251

30

14

27

78

79

158

251

251

3.2   Corona ceca

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

6

20

26

49

171

310

3 119

2

8

22

28

51

173

349

2 320

3

8

23

31

57

168

361

1 749

4

8

24

34

60

165

360

1 350

5

8

25

37

62

165

350

1 070

6

9

27

39

65

164

336

867

7

10

30

40

66

163

320

717

8

10

30

41

68

163

303

602

9

10

30

42

71

163

285

513

10

10

31

44

73

162

268

441

11

9

30

43

73

162

255

383

12

9

30

43

72

161

254

336

13

8

29

42

72

160

253

296

14

8

29

42

71

160

253

262

15

7

28

41

71

160

252

252

16

8

28

44

70

159

252

252

17

8

28

46

70

159

252

252

18

8

27

49

70

159

251

251

19

9

27

51

70

159

251

251

20

9

28

54

70

159

252

252

21

9

28

57

71

159

252

252

22

10

28

58

71

160

252

252

23

11

29

61

71

160

253

253

24

12

29

63

71

160

253

253

25

12

29

66

71

160

253

253

26

12

29

68

72

160

253

253

27

13

29

71

74

160

253

253

28

13

29

74

76

160

253

253

29

14

29

77

79

160

253

253

30

14

29

79

81

160

253

253

3.3   Corona danese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

1

15

21

44

166

303

3 034

2

1

15

21

44

166

339

2 252

3

1

15

24

49

160

352

1 698

4

1

16

27

53

157

350

1 312

5

2

18

30

55

157

341

1 040

6

3

21

33

58

157

328

844

7

4

24

34

60

157

312

699

8

4

24

36

63

157

296

588

9

5

25

37

66

157

279

501

10

5

26

39

68

157

263

432

11

5

26

39

69

157

250

376

12

6

26

39

69

157

250

329

13

6

26

39

69

157

250

290

14

6

26

39

69

157

250

257

15

6

26

40

69

157

250

250

16

8

26

43

69

157

250

250

17

8

26

46

69

157

250

250

18

8

26

48

69

157

250

250

19

9

26

50

69

157

250

250

20

9

26

53

69

157

250

250

21

9

26

55

69

157

250

250

22

10

26

58

69

157

250

250

23

10

26

61

69

157

250

250

24

12

26

63

69

157

250

250

25

12

26

66

69

157

250

250

26

12

26

68

71

157

250

250

27

13

26

71

74

157

250

250

28

13

26

73

76

157

250

250

29

13

26

75

77

157

250

250

30

14

27

78

79

157

250

250

3.4   Fiorino ungherese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

79

93

99

122

244

339

3 088

2

74

88

95

118

239

348

2 314

3

76

91

100

125

236

362

1 749

4

74

90

100

126

231

361

1 353

5

72

89

101

126

229

353

1 076

6

72

90

101

127

226

341

876

7

71

90

101

127

224

325

726

8

70

89

101

128

223

316

611

9

69

89

101

130

221

314

521

10

65

86

99

128

218

310

449

11

63

84

97

126

215

308

391

12

61

82

95

125

213

306

342

13

60

81

94

124

212

305

305

14

60

81

94

123

212

305

305

15

59

80

93

123

212

304

304

16

59

80

93

122

211

304

304

17

58

79

92

122

210

303

303

18

57

78

91

121

210

303

303

19

57

78

91

120

209

302

302

20

56

77

90

120

208

301

301

21

55

76

89

119

207

300

300

22

54

75

88

118

207

299

299

23

53

74

87

117

206

299

299

24

52

73

86

116

205

297

297

25

51

72

85

115

204

296

296

26

50

71

84

114

202

295

295

27

49

70

83

113

201

294

294

28

48

69

82

112

200

293

293

29

47

68

81

111

199

292

292

30

46

67

81

110

198

291

291

3.5   Corona svedese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

4

18

25

48

169

302

3 031

2

6

20

27

50

171

339

2 252

3

7

22

30

56

167

352

1 699

4

7

23

34

60

165

351

1 313

5

9

26

38

62

165

342

1 042

6

10

28

40

65

165

329

846

7

11

31

42

67

165

313

700

8

11

31

42

69

164

297

589

9

11

31

43

72

164

280

503

10

11

32

45

73

163

264

433

11

11

32

45

74

163

256

377

12

10

31

44

74

162

255

330

13

10

31

44

73

162

255

292

14

10

31

44

73

162

255

259

15

9

30

43

73

161

254

254

16

9

30

43

72

161

254

254

17

9

30

46

72

161

254

254

18

9

30

49

72

161

254

254

19

9

30

51

72

161

254

254

20

9

30

53

73

161

254

254

21

9

30

56

73

162

255

255

22

10

31

58

73

162

255

255

23

11

31

61

73

162

255

255

24

12

31

64

74

162

255

255

25

12

31

66

74

162

255

255

26

12

31

69

74

162

255

255

27

13

31

71

74

162

255

255

28

13

31

73

76

162

255

255

29

14

31

77

78

162

255

255

30

14

31

79

81

162

255

255

3.6   Kuna

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

46

60

67

90

211

306

3 051

2

50

64

71

93

215

342

2 273

3

54

69

77

103

214

356

1 717

4

56

72

83

109

214

355

1 329

5

58

75

87

111

214

347

1 055

6

59

77

89

115

214

334

858

7

60

79

90

116

213

318

711

8

59

79

91

117

212

305

599

9

58

79

91

119

211

304

510

10

57

78

91

120

209

302

440

11

56

77

90

119

208

301

383

12

54

75

88

118

206

299

335

13

52

73

86

116

205

297

297

14

51

72

85

115

203

296

296

15

50

71

84

113

202

295

295

16

49

70

83

112

201

294

294

17

48

69

82

111

200

293

293

18

47

68

81

111

199

292

292

19

46

67

80

110

198

291

291

20

46

67

80

109

198

291

291

21

45

66

79

109

197

290

290

22

44

65

78

108

196

289

289

23

43

64

77

107

196

288

288

24

43

64

77

106

195

288

288

25

42

63

76

105

194

287

287

26

41

62

75

104

193

286

286

27

40

61

74

104

192

285

285

28

39

60

75

103

191

284

284

29

38

59

77

102

190

283

283

30

37

58

79

101

190

282

282

3.7   Lev

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

14

21

43

165

303

3 032

2

0

14

21

43

165

339

2 251

3

1

14

23

48

159

351

1 696

4

1

15

26

52

157

350

1 311

5

2

17

29

54

157

341

1 039

6

2

20

32

57

157

328

843

7

4

23

34

59

157

312

698

8

4

24

35

62

157

296

587

9

4

24

37

65

157

279

501

10

4

25

38

67

157

263

432

11

5

26

39

68

157

250

375

12

6

26

39

68

157

250

329

13

6

26

39

68

157

250

290

14

6

26

39

68

157

250

257

15

6

26

40

68

157

250

250

16

8

26

43

68

157

250

250

17

8

26

46

68

157

250

250

18

8

26

48

68

157

250

250

19

9

26

50

68

157

250

250

20

9

26

53

68

157

250

250

21

9

26

55

68

157

250

250

22

10

26

58

68

157

250

250

23

10

26

61

68

157

250

250

24

12

26

63

68

157

250

250

25

12

26

66

69

157

250

250

26

12

26

68

71

157

250

250

27

13

26

71

74

157

250

250

28

13

26

73

76

157

250

250

29

13

26

75

77

157

250

250

30

14

27

78

79

157

250

250

3.8   Lira sterlina

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

11

22

46

184

308

3 092

2

0

11

22

46

184

345

2 298

3

1

11

24

50

178

358

1 732

4

1

13

26

56

175

357

1 337

5

2

16

29

59

174

347

1 059

6

2

18

33

60

173

333

859

7

3

21

36

60

171

317

710

8

4

23

37

60

170

300

597

9

7

31

42

58

169

283

508

10

9

34

41

57

168

266

438

11

8

33

41

56

168

260

380

12

7

32

41

56

167

260

333

13

6

31

41

56

166

259

293

14

6

30

41

56

165

258

260

15

6

31

41

56

164

257

257

16

8

31

43

56

163

256

256

17

8

31

46

56

162

255

255

18

8

31

48

56

161

254

254

19

9

31

51

57

161

254

254

20

9

31

53

59

162

255

255

21

9

31

56

62

162

255

255

22

10

31

58

64

162

255

255

23

10

31

61

66

161

254

254

24

12

31

63

68

161

254

254

25

12

31

66

70

160

253

253

26

12

31

68

72

160

253

253

27

13

31

71

74

160

252

252

28

13

31

73

76

159

252

252

29

13

31

75

77

159

252

252

30

14

31

78

79

158

251

251

3.9   Leu romeno

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

82

96

102

125

247

342

3 233

2

79

93

100

123

244

361

2 414

3

77

92

100

126

237

376

1 825

4

74

90

101

127

232

375

1 411

5

72

89

101

126

229

366

1 119

6

72

90

102

127

226

352

908

7

71

90

101

126

224

335

751

8

68

88

99

126

221

317

631

9

66

86

99

127

219

312

538

10

65

85

98

127

217

310

463

11

63

84

97

126

215

308

402

12

61

82

95

125

214

306

352

13

60

81

94

123

212

305

310

14

58

79

92

122

210

303

303

15

57

78

91

120

209

302

302

16

56

77

90

119

208

301

301

17

54

75

88

118

207

300

300

18

53

74

87

117

206

299

299

19

53

74

87

116

205

298

298

20

52

73

86

115

204

297

297

21

51

72

85

114

203

296

296

22

50

71

84

114

202

295

295

23

49

70

83

113

201

294

294

24

48

69

82

112

200

293

293

25

47

68

81

110

199

292

292

26

46

67

80

109

198

291

291

27

45

66

79

108

197

290

290

28

44

65

78

107

196

289

289

29

43

64

80

106

195

288

288

30

42

63

82

106

194

287

287

3.10   Zloty

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

55

69

76

98

220

315

3 116

2

54

68

74

97

218

348

2 319

3

52

67

75

101

212

362

1 752

4

51

67

77

103

208

362

1 356

5

50

67

79

103

206

353

1 076

6

49

67

79

104

204

340

875

7

49

68

79

105

202

324

725

8

47

67

79

106

201

307

610

9

46

67

79

107

199

292

520

10

45

66

79

108

198

291

447

11

44

65

78

108

197

290

389

12

44

65

78

107

196

289

340

13

43

64

77

106

195

288

300

14

42

63

76

106

194

287

287

15

41

62

75

105

194

287

287

16

40

61

74

104

193

285

285

17

40

61

74

103

192

285

285

18

39

60

73

103

191

284

284

19

39

60

73

102

191

284

284

20

38

59

72

102

191

283

283

21

38

59

72

102

190

283

283

22

38

59

72

101

190

283

283

23

37

58

71

101

189

282

282

24

37

58

71

100

189

282

282

25

36

57

70

99

188

281

281

26

35

56

70

99

187

280

280

27

35

56

72

98

187

280

280

28

34

55

75

97

186

279

279

29

33

54

78

97

185

278

278

30

33

54

80

96

185

278

278

3.11   Corona norvegese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

26

40

46

69

191

310

3 109

2

26

40

47

70

191

348

2 313

3

25

40

48

74

185

360

1 744

4

24

40

50

76

181

359

1 347

5

24

41

53

77

180

350

1 067

6

25

43

54

80

179

336

866

7

25

45

56

81

179

320

716

8

25

44

56

83

178

303

602

9

24

45

57

85

177

285

513

10

24

45

58

87

176

269

442

11

23

44

57

87

175

268

384

12

23

44

57

86

175

268

336

13

22

43

56

85

174

267

296

14

21

42

55

85

173

266

266

15

20

41

54

84

172

265

265

16

19

40

53

83

171

264

264

17

19

40

53

82

171

264

264

18

18

39

52

82

171

263

263

19

18

39

52

82

170

263

263

20

18

39

54

82

170

263

263

21

18

39

57

82

170

263

263

22

18

39

59

82

170

263

263

23

18

39

61

82

170

263

263

24

18

39

64

81

170

263

263

25

18

39

66

81

170

263

263

26

17

38

70

81

170

262

262

27

17

38

72

81

169

262

262

28

17

38

74

80

169

262

262

29

17

38

77

80

169

262

262

30

16

37

79

81

168

261

261

3.12   Franco svizzero

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

0

3

24

146

301

3 015

2

0

1

6

25

147

337

2 238

3

1

2

9

30

141

350

1 687

4

1

3

11

34

139

348

1 303

5

2

4

14

36

139

339

1 033

6

2

4

17

39

139

326

839

7

3

6

19

41

138

311

694

8

4

6

22

44

138

294

584

9

4

8

25

47

138

277

498

10

4

8

28

49

138

261

429

11

4

10

30

51

140

245

373

12

6

10

32

50

138

231

327

13

6

12

35

51

139

232

288

14

6

12

38

50

139

232

255

15

6

14

40

49

138

231

231

16

8

14

43

49

137

230

230

17

8

15

45

52

137

230

230

18

8

16

47

54

137

230

230

19

9

17

50

56

137

230

230

20

9

18

53

59

138

231

231

21

9

19

55

60

138

231

231

22

10

20

57

62

138

231

231

23

10

20

59

64

138

231

231

24

10

22

62

67

138

231

231

25

12

22

65

69

138

231

231

26

12

24

67

70

138

231

231

27

13

24

69

72

138

231

231

28

13

25

72

74

139

231

231

29

13

26

74

77

139

231

231

30

14

27

78

79

141

231

231

3.13   Dollaro australiano

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

42

56

63

86

207

313

3 152

2

42

56

63

86

207

351

2 341

3

41

56

65

90

201

364

1 763

4

40

56

67

93

198

362

1 361

5

40

57

69

94

197

353

1 078

6

41

59

70

96

195

339

875

7

41

60

71

97

194

323

723

8

40

60

71

98

193

305

608

9

39

60

72

100

192

288

518

10

39

60

73

102

191

284

446

11

38

59

72

102

190

283

388

12

37

58

71

101

190

282

339

13

37

58

71

100

189

282

299

14

36

57

70

100

188

281

281

15

35

56

69

99

187

280

280

16

34

55

68

98

186

279

279

17

34

55

68

97

186

279

279

18

33

54

67

97

185

278

278

19

33

54

67

96

185

278

278

20

33

54

67

96

185

278

278

21

32

53

66

96

185

277

277

22

32

53

66

96

184

277

277

23

32

53

66

95

184

277

277

24

31

52

65

95

183

276

276

25

30

51

67

94

183

275

275

26

30

51

70

93

182

275

275

27

29

50

72

93

181

274

274

28

29

50

75

92

181

274

274

29

28

49

77

92

180

273

273

30

27

48

79

91

179

272

272

3.14   Baht

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

10

24

31

54

175

310

3 118

2

14

28

35

58

179

349

2 320

3

17

32

40

66

177

362

1 750

4

20

35

46

72

177

361

1 353

5

22

39

51

75

178

351

1 072

6

21

39

51

76

176

338

870

7

27

46

57

82

180

321

720

8

25

45

57

84

178

304

605

9

27

47

59

88

179

287

516

10

28

49

62

91

181

274

444

11

30

51

64

93

182

275

386

12

30

51

64

94

183

275

338

13

31

52

65

94

183

276

298

14

31

52

65

95

183

276

276

15

31

52

65

95

183

276

276

16

31

52

65

94

183

276

276

17

31

52

65

94

183

276

276

18

30

51

64

94

182

275

275

19

30

51

64

93

182

275

275

20

30

51

64

93

182

275

275

21

30

51

64

93

182

275

275

22

29

50

63

93

181

274

274

23

29

50

63

93

181

274

274

24

29

50

65

92

181

274

274

25

28

49

67

92

180

273

273

26

28

49

70

91

180

273

273

27

27

48

72

91

179

272

272

28

27

48

75

90

179

272

272

29

26

47

77

90

178

271

271

30

26

47

80

89

178

271

271

3.15   Dollaro canadese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

9

23

30

52

174

313

3 146

2

10

24

31

54

175

351

2 341

3

11

26

34

60

171

364

1 764

4

11

27

38

64

169

363

1 362

5

12

29

41

66

169

353

1 078

6

14

32

44

69

169

339

874

7

16

35

46

71

169

322

722

8

16

36

47

74

169

305

607

9

16

37

49

77

169

287

517

10

17

38

51

79

169

270

445

11

17

38

51

80

169

262

386

12

17

38

51

81

169

262

338

13

17

38

51

81

170

262

298

14

17

38

51

81

170

263

264

15

18

39

52

81

170

263

263

16

17

38

51

81

169

262

262

17

17

38

51

81

169

262

262

18

17

38

51

81

169

262

262

19

17

38

51

81

169

262

262

20

17

38

54

81

170

262

262

21

17

38

57

81

170

262

262

22

17

38

59

81

169

262

262

23

17

38

61

81

169

262

262

24

17

38

64

80

169

262

262

25

16

37

66

80

168

261

261

26

16

37

69

79

168

261

261

27

15

36

72

79

168

260

260

28

15

36

74

79

167

260

260

29

15

36

77

79

167

260

260

30

14

35

79

81

167

260

260

3.16   Peso cileno

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

45

59

65

88

210

317

3 187

2

48

62

68

91

213

357

2 379

3

50

65

74

99

210

371

1 797

4

51

67

78

104

208

370

1 389

5

53

70

82

106

209

360

1 101

6

54

73

84

110

209

346

893

7

56

75

86

112

209

330

739

8

55

75

87

114

209

312

622

9

55

76

88

117

208

301

530

10

56

77

90

119

208

301

456

11

56

77

90

119

208

301

396

12

55

76

89

118

207

300

347

13

54

75

88

118

206

299

306

14

53

74

87

117

205

298

298

15

52

73

86

116

204

297

297

16

51

72

85

115

204

296

296

17

51

72

85

114

203

296

296

18

50

71

84

113

202

295

295

19

49

70

83

113

201

294

294

20

48

69

82

112

201

293

293

21

48

69

82

111

200

293

293

22

47

68

81

110

199

292

292

23

46

67

80

110

198

291

291

24

45

66

79

109

197

290

290

25

44

65

78

108

196

289

289

26

43

64

77

107

195

288

288

27

42

63

76

106

194

287

287

28

41

62

76

105

194

286

286

29

41

62

78

104

193

286

286

30

40

61

82

103

192

285

285

3.17   Peso colombiano

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

76

90

97

120

241

336

3 285

2

80

94

101

124

245

366

2 450

3

80

95

104

129

240

381

1 853

4

79

95

106

132

237

380

1 433

5

82

99

111

135

238

371

1 137

6

84

102

114

139

239

357

923

7

86

105

116

142

239

341

764

8

87

107

118

145

240

333

643

9

88

108

120

149

240

333

547

10

88

109

122

151

240

333

471

11

88

109

122

151

240

333

409

12

87

108

121

150

239

332

358

13

85

107

120

149

238

331

331

14

84

105

118

148

236

329

329

15

83

104

117

146

235

328

328

16

81

102

115

145

233

326

326

17

80

101

114

143

232

325

325

18

78

99

112

142

230

323

323

19

77

98

111

141

229

322

322

20

76

97

110

139

228

321

321

21

74

95

108

138

226

319

319

22

73

94

107

136

225

318

318

23

71

92

105

135

223

316

316

24

70

91

104

133

222

315

315

25

68

89

102

132

220

313

313

26

66

87

100

130

219

312

312

27

65

86

99

129

217

310

310

28

63

84

97

127

216

308

308

29

62

83

96

125

214

307

307

30

60

81

94

124

213

305

305

3.18   Dollaro di Hong Kong

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

2

16

23

46

167

314

3 161

2

6

20

26

49

171

353

2 352

3

8

23

31

56

167

366

1 773

4

10

25

36

62

167

364

1 369

5

12

29

41

65

168

355

1 084

6

14

32

44

69

169

340

879

7

16

35

46

71

169

324

726

8

16

36

47

74

169

306

610

9

16

37

49

77

169

289

520

10

17

38

51

80

169

272

447

11

17

38

51

80

169

262

389

12

17

38

51

80

169

262

340

13

16

37

50

80

168

261

300

14

15

36

49

79

168

260

265

15

15

36

49

78

167

260

260

16

14

35

48

77

166

259

259

17

13

34

47

77

165

258

258

18

13

34

49

77

165

258

258

19

13

34

52

76

165

258

258

20

13

34

54

76

165

258

258

21

13

34

57

77

165

258

258

22

13

34

60

77

165

258

258

23

13

34

62

77

165

258

258

24

13

34

65

77

165

258

258

25

13

34

67

76

165

258

258

26

13

34

70

76

165

258

258

27

13

33

72

76

165

258

258

28

13

33

75

78

164

257

257

29

14

33

77

79

164

257

257

30

14

33

80

81

164

257

257

3.19   Rupia indiana

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

88

102

109

131

253

348

3 418

2

89

102

109

132

253

379

2 548

3

88

103

111

136

247

394

1 924

4

87

103

114

140

245

393

1 486

5

88

105

117

141

244

383

1 177

6

89

107

118

144

243

368

954

7

90

109

120

145

243

350

789

8

89

109

121

148

243

335

662

9

89

109

121

150

242

334

564

10

88

108

121

150

240

333

485

11

86

107

120

149

238

331

421

12

84

105

118

148

236

329

368

13

82

103

116

146

234

327

327

14

80

101

114

144

232

325

325

15

78

99

112

142

231

324

324

16

76

97

110

140

229

321

321

17

75

96

109

138

227

320

320

18

73

94

107

137

225

318

318

19

72

93

106

135

224

317

317

20

71

92

105

134

223

316

316

21

70

91

104

133

222

315

315

22

69

90

103

132

221

314

314

23

67

89

102

131

220

313

313

24

66

87

100

130

218

311

311

25

65

86

99

129

217

310

310

26

64

85

98

128

216

309

309

27

63

84

97

127

215

308

308

28

62

83

96

125

214

307

307

29

61

82

95

124

213

306

306

30

60

81

94

123

212

305

305

3.20   Peso messicano

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

340

354

360

383

505

600

3 478

2

74

88

94

117

239

384

2 581

3

76

91

99

125

236

396

1 940

4

78

94

105

131

236

394

1 495

5

81

98

110

134

237

383

1 182

6

83

101

113

138

238

368

957

7

85

104

115

140

238

350

791

8

86

105

117

144

239

332

664

9

86

107

119

147

239

332

565

10

86

107

120

149

239

332

487

11

86

107

120

150

239

331

423

12

86

107

120

150

239

331

370

13

87

108

121

150

239

332

332

14

87

108

121

151

239

332

332

15

88

109

122

152

240

333

333

16

89

110

123

153

241

334

334

17

90

111

124

154

242

335

335

18

91

112

125

155

243

336

336

19

92

113

126

156

244

337

337

20

93

114

127

156

245

338

338

21

93

114

127

156

245

338

338

22

93

114

127

156

245

338

338

23

92

113

126

156

244

337

337

24

91

112

125

155

243

336

336

25

90

111

124

154

243

335

335

26

89

110

123

153

241

334

334

27

88

109

122

152

240

333

333

28

87

108

121

150

239

332

332

29

85

106

119

149

238

330

330

30

84

105

118

148

236

329

329

3.21   Nuovo dollaro di Taiwan

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

4

11

34

155

306

3 073

2

0

4

11

34

155

343

2 281

3

1

5

13

38

149

356

1 718

4

1

5

15

41

146

354

1 326

5

2

6

18

42

145

344

1 050

6

2

8

20

45

144

331

852

7

3

10

21

46

144

315

704

8

4

10

22

48

143

298

592

9

4

10

25

50

142

281

504

10

4

10

28

52

142

264

434

11

5

10

31

53

141

248

377

12

6

10

33

53

141

234

331

13

6

12

35

53

141

234

291

14

6

12

38

53

142

235

258

15

6

14

41

53

142

235

235

16

8

14

43

53

142

235

235

17

8

15

46

54

142

235

235

18

8

16

48

54

143

236

236

19

9

17

50

57

143

236

236

20

9

19

53

59

144

237

237

21

9

19

56

62

145

238

238

22

10

20

58

64

146

239

239

23

10

21

61

66

146

239

239

24

12

22

63

68

147

240

240

25

12

22

66

70

147

240

240

26

12

24

68

72

148

241

241

27

13

25

71

74

148

241

241

28

13

26

73

76

148

241

241

29

14

27

76

78

149

242

242

30

14

27

79

80

149

242

242

3.22   Dollaro neozelandese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

48

62

69

92

213

313

3 152

2

49

63

70

93

214

351

2 341

3

49

63

72

97

208

364

1 764

4

48

64

74

100

205

363

1 363

5

48

65

77

101

204

353

1 080

6

49

67

79

104

204

340

876

7

49

68

79

105

202

324

725

8

48

68

80

107

202

306

610

9

48

69

81

109

201

294

520

10

47

68

81

110

199

292

448

11

46

67

80

109

198

291

389

12

44

65

78

108

196

289

341

13

42

63

76

106

195

287

300

14

41

62

75

105

193

286

286

15

39

60

73

103

192

285

285

16

38

59

72

101

190

283

283

17

37

58

71

100

189

282

282

18

35

56

69

99

188

280

280

19

35

56

69

98

187

280

280

20

34

55

68

98

186

279

279

21

33

54

67

97

186

278

278

22

33

54

67

96

185

278

278

23

32

53

66

96

184

277

277

24

31

52

65

95

184

276

276

25

31

52

67

94

183

276

276

26

30

51

70

94

182

275

275

27

29

50

72

93

181

274

274

28

29

50

75

92

181

274

274

29

28

49

78

92

180

273

273

30

27

48

80

91

179

272

272

3.23   Rand

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

110

124

130

153

275

370

3 411

2

111

125

132

154

276

378

2 541

3

112

127

135

161

272

393

1 918

4

112

128

139

165

270

392

1 482

5

113

130

142

167

270

382

1 174

6

115

133

145

170

269

367

953

7

116

135

146

171

269

362

788

8

115

135

146

173

268

361

663

9

114

135

147

175

267

360

565

10

114

134

147

176

266

359

486

11

112

133

146

176

264

357

422

12

110

131

144

174

262

355

370

13

108

129

142

172

260

353

353

14

106

127

140

170

258

351

351

15

104

125

138

167

256

349

349

16

101

122

135

165

253

346

346

17

99

120

133

162

251

344

344

18

97

118

131

160

249

342

342

19

95

116

129

158

247

340

340

20

93

114

127

156

245

338

338

21

91

112

125

155

243

336

336

22

89

110

123

153

241

334

334

23

88

109

122

151

240

333

333

24

86

107

120

149

238

331

331

25

84

105

118

148

236

329

329

26

82

103

116

146

234

327

327

27

80

101

114

144

233

326

326

28

79

100

113

142

231

324

324

29

77

98

111

141

229

322

322

30

76

97

110

139

228

321

321

3.24   Real

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

168

182

189

211

333

428

3 423

2

177

191

198

221

342

437

2 583

3

181

196

204

230

341

436

1 962

4

182

198

208

234

339

433

1 527

5

182

199

211

236

339

431

1 216

6

182

200

212

238

337

430

989

7

182

202

213

238

336

428

819

8

181

201

212

239

334

427

689

9

180

200

212

241

332

425

587

10

179

200

212

241

331

424

505

11

177

198

211

240

329

422

439

12

174

195

208

238

326

419

419

13

171

192

205

235

323

416

416

14

168

189

202

232

320

413

413

15

165

186

199

229

317

410

410

16

162

183

196

225

314

407

407

17

159

180

193

222

311

404

404

18

155

176

189

219

308

400

400

19

152

173

186

216

304

397

397

20

149

170

183

213

301

394

394

21

146

167

180

210

298

391

391

22

143

164

177

207

295

388

388

23

140

161

174

203

292

385

385

24

137

158

171

200

289

382

382

25

134

155

168

197

286

379

379

26

131

152

165

194

283

376

376

27

128

149

162

191

280

373

373

28

125

146

159

188

277

370

370

29

122

143

156

185

274

367

367

30

119

140

153

183

271

364

364

3.25   Yuan renminbi

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

23

37

44

67

188

318

3 199

2

24

38

45

67

189

356

2 376

3

24

39

47

73

184

369

1 790

4

23

39

50

76

181

368

1 382

5

24

41

53

77

180

358

1 095

6

24

43

54

80

179

344

887

7

25

45

55

81

178

327

734

8

24

44

56

82

177

309

616

9

24

44

56

85

176

292

525

10

23

44

57

86

176

274

452

11

23

44

57

86

175

268

392

12

22

43

56

86

174

267

343

13

21

42

55

85

174

267

302

14

21

42

55

85

173

266

268

15

21

42

55

84

173

266

266

16

20

42

55

84

173

266

266

17

20

41

54

84

173

265

265

18

20

41

54

84

173

265

265

19

21

42

55

84

173

266

266

20

21

42

55

84

173

266

266

21

21

42

57

84

173

266

266

22

21

42

60

84

173

266

266

23

21

42

62

84

173

266

266

24

20

41

65

84

172

265

265

25

20

41

67

84

172

265

265

26

20

41

70

83

172

265

265

27

20

41

72

83

172

265

265

28

19

40

76

83

171

264

264

29

19

40

78

83

171

264

264

30

19

40

81

82

171

264

264

3.26   Ringgit

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

19

33

40

63

184

321

3 233

2

21

35

42

65

186

359

2 401

3

22

37

46

71

182

372

1 808

4

23

39

50

76

181

371

1 395

5

25

42

54

79

182

361

1 105

6

27

45

57

82

182

346

895

7

29

48

59

85

182

330

740

8

29

49

61

88

182

312

622

9

30

50

62

91

182

294

530

10

31

51

64

93

183

277

456

11

31

52

65

94

183

276

396

12

31

52

65

95

183

276

347

13

31

52

65

95

183

276

306

14

31

52

65

95

183

276

276

15

31

52

65

94

183

276

276

16

30

51

64

94

183

275

275

17

30

51

64

94

183

275

275

18

30

51

64

94

182

275

275

19

30

51

64

94

183

275

275

20

31

52

65

94

183

276

276

21

31

52

65

94

183

276

276

22

31

52

65

94

183

276

276

23

31

52

65

94

183

276

276

24

30

51

66

94

182

275

275

25

30

51

69

94

182

275

275

26

30

51

71

93

182

275

275

27

29

50

74

93

181

274

274

28

29

50

76

92

181

274

274

29

28

49

78

92

180

273

273

30

28

49

82

91

180

273

273

3.27   Rublo russo

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

120

134

140

163

285

380

3 434

2

118

132

139

162

283

380

2 555

3

117

131

140

165

276

394

1 926

4

116

132

142

168

273

393

1 487

5

116

133

145

169

272

383

1 177

6

116

134

146

171

270

368

954

7

116

135

146

172

269

362

789

8

115

135

147

174

269

361

663

9

114

135

147

175

267

360

564

10

114

135

148

177

267

360

486

11

114

135

148

177

266

359

422

12

113

134

147

176

265

358

369

13

111

132

145

175

263

356

356

14

110

131

144

174

262

355

355

15

108

129

142

171

260

353

353

16

106

127

140

169

258

351

351

17

103

124

137

166

255

348

348

18

101

122

135

164

253

346

346

19

98

119

132

162

251

344

344

20

96

117

130

160

248

341

341

21

94

115

128

158

246

339

339

22

92

113

126

155

244

337

337

23

90

111

124

153

242

335

335

24

87

108

121

151

240

332

332

25

85

106

119

149

237

330

330

26

83

104

117

147

235

328

328

27

81

102

115

145

233

326

326

28

79

100

113

143

231

324

324

29

77

98

111

141

229

322

322

30

75

96

109

139

227

320

320

3.28   Dollaro di Singapore

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

4

10

33

155

312

3 141

2

0

6

13

35

157

351

2 337

3

1

8

16

42

153

364

1 761

4

1

10

21

47

152

362

1 360

5

2

13

25

50

152

353

1 077

6

2

16

28

53

153

339

873

7

3

19

30

56

153

322

722

8

4

20

32

58

153

305

607

9

4

21

33

61

153

288

517

10

4

22

35

63

153

270

445

11

5

22

35

64

153

254

387

12

6

21

34

64

153

245

339

13

6

21

37

64

152

245

299

14

6

21

39

64

152

245

265

15

8

21

41

63

152

245

245

16

8

20

44

63

152

244

244

17

8

20

47

63

152

245

245

18

8

21

49

63

152

245

245

19

9

21

51

63

152

245

245

20

9

21

54

64

152

245

245

21

10

22

57

64

153

246

246

22

10

22

60

65

153

246

246

23

11

23

62

67

154

247

247

24

12

23

65

69

154

247

247

25

12

24

67

71

154

247

247

26

12

24

70

73

154

247

247

27

13

25

72

75

154

247

247

28

13

26

75

77

155

248

248

29

14

27

77

79

155

248

248

30

14

28

80

81

155

248

248

3.29   Won sudcoreano

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

30

44

51

73

195

312

3 141

2

31

44

51

74

195

350

2 334

3

29

44

52

78

189

363

1 759

4

28

44

54

81

185

361

1 357

5

28

45

57

81

184

352

1 074

6

31

49

61

86

185

337

871

7

29

48

59

84

182

321

720

8

33

52

64

91

186

304

605

9

32

52

65

93

185

286

515

10

26

47

60

89

179

272

443

11

22

43

56

85

174

267

385

12

18

39

52

82

170

263

337

13

16

37

50

79

168

261

297

14

14

35

48

77

166

259

263

15

12

33

46

76

164

257

257

16

11

32

45

74

163

256

256

17

10

31

46

73

162

255

255

18

9

30

49

73

161

254

254

19

9

30

51

72

161

254

254

20

9

30

54

72

161

254

254

21

9

30

57

72

161

254

254

22

10

30

58

72

161

254

254

23

11

30

61

72

161

254

254

24

12

30

63

72

161

254

254

25

12

30

66

72

161

254

254

26

12

30

69

72

161

254

254

27

13

29

72

74

161

253

253

28

13

29

74

76

160

253

253

29

14

29

77

79

160

253

253

30

14

29

79

81

160

253

253

3.30   Lira turca

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

184

198

205

228

349

444

4 139

2

182

196

202

225

347

448

3 069

3

177

192

201

226

337

459

2 287

4

173

189

199

226

330

453

1 750

5

169

186

198

223

326

439

1 377

6

166

184

196

222

321

418

1 105

7

164

183

194

219

317

410

904

8

160

179

191

218

313

406

754

9

156

176

188

217

309

402

640

10

152

173

186

215

305

397

549

11

148

169

182

212

301

393

475

12

144

165

178

208

297

389

414

13

141

162

175

204

293

386

386

14

137

158

171

200

289

382

382

15

133

154

167

197

286

378

378

16

130

151

164

194

282

375

375

17

127

148

161

191

279

372

372

18

124

145

158

188

276

369

369

19

121

142

155

185

273

366

366

20

119

140

153

182

271

364

364

21

116

137

150

180

268

361

361

22

113

135

148

177

266

359

359

23

111

132

145

175

263

356

356

24

108

129

142

172

261

353

353

25

106

127

140

170

258

351

351

26

104

125

138

167

256

349

349

27

101

122

135

165

254

346

346

28

99

120

133

163

251

344

344

29

97

118

131

161

249

342

342

30

95

116

129

159

247

340

340

3.31   Dollaro USA

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

14

26

53

173

316

3 179

2

0

14

26

53

173

355

2 365

3

1

17

28

57

169

367

1 781

4

1

20

32

62

168

366

1 374

5

2

23

37

68

169

356

1 088

6

4

26

39

69

170

341

881

7

6

30

42

72

170

325

728

8

9

34

46

74

170

307

612

9

10

37

49

76

171

289

521

10

11

38

51

76

171

272

448

11

12

40

52

78

171

264

389

12

13

41

54

79

171

264

341

13

14

42

54

79

171

264

300

14

14

43

55

80

171

264

266

15

14

43

55

80

171

264

264

16

14

43

55

80

171

263

263

17

14

43

55

80

171

263

263

18

14

43

55

80

171

263

263

19

14

43

55

80

171

264

264

20

14

43

55

80

171

264

264

21

14

43

57

80

171

264

264

22

14

43

59

80

172

265

265

23

14

43

62

80

172

265

265

24

14

43

65

80

172

265

265

25

14

43

67

80

172

265

265

26

14

43

70

80

172

264

264

27

14

43

72

80

171

264

264

28

14

43

75

80

171

264

264

29

14

43

77

80

171

264

264

30

14

43

80

81

171

264

264

3.32   Yen

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

0

3

11

133

304

3 049

2

0

1

6

14

131

340

2 261

3

1

2

9

17

124

352

1 702

4

1

3

12

20

121

350

1 313

5

2

4

15

23

120

341

1 040

6

2

5

17

26

120

327

843

7

3

6

19

29

119

311

697

8

4

6

22

30

119

294

586

9

4

8

25

33

119

278

499

10

4

9

28

36

120

261

429

11

4

10

30

38

120

245

373

12

6

10

32

40

120

230

327

13

6

12

35

42

120

215

288

14

6

12

37

46

121

213

255

15

6

14

40

48

121

214

227

16

8

14

43

49

121

214

214

17

8

15

45

52

122

214

214

18

8

16

47

54

122

215

215

19

9

17

50

56

124

215

215

20

9

17

53

59

127

216

216

21

9

19

55

60

128

217

217

22

10

20

57

62

130

217

217

23

10

20

59

64

131

218

218

24

10

22

62

66

133

218

218

25

12

22

64

68

135

218

218

26

12

24

67

70

136

218

218

27

13

24

69

72

137

218

218

28

13

25

72

74

139

218

218

29

13

26

74

77

139

219

219

30

14

27

77

79

141

219

219


ALLEGATO III

Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio

Valuta

Mercato assicurativo nazionale

Aggiustamento per la volatilità (in punti base)

Euro

Austria

10

Euro

Belgio

10

Euro

Cipro

10

Euro

Estonia

10

Euro

Finlandia

10

Euro

Francia

10

Euro

Germania

10

Euro

Grecia

10

Euro

Irlanda

10

Euro

Italia

10

Euro

Lettonia

10

Euro

Lituania

10

Euro

Lussemburgo

10

Euro

Malta

10

Euro

Paesi Bassi

10

Euro

Portogallo

10

Euro

Slovacchia

10

Euro

Slovenia

10

Euro

Spagna

10

Corona ceca

Repubblica ceca

6

Corona danese

Danimarca

34

Fiorino ungherese

Ungheria

4

Corona svedese

Svezia

4

Kuna

Croazia

8

Lev

Bulgaria

– 4

Lira sterlina

Regno Unito

21

Leu romeno

Romania

4

Zloty

Polonia

7

Corona islandese

Islanda

18

Corona norvegese

Norvegia

29

Franco svizzero

Liechtenstein

0

Franco svizzero

Svizzera

0

Dollaro australiano

Australia

11

Dollaro canadese

Canada

22

Dollaro USA

Stati Uniti

38

Yen

Giappone

1


31.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/131


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1079 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2018

relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

Una domanda di autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 è stata presentata in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Il preparato di Bacillus subtilis DSM 28343, appartenente alla categoria «additivi zootecnici», è stato autorizzato dal regolamento (CE) n. 2017/187 della Commissione (2) per dieci anni come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso.

(5)

Nel parere del 6 marzo 2018 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che può aumentare il peso e incentivare l'incremento di peso o il rapporto mangime-peso nei suinetti svezzati. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018.

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/187 della Commissione, del 2 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (DSM 28343) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG) (GU L 29 del 3.2.2017, pag. 35).

(3)  EFSA Journal 2018;16(3):5221.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.

4b1825

Lactosan GmbH & Co. KG

Bacillus subtilis

DSM 28343

Composizione dell'additivo

Preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Spore vitali di Bacillus subtilis DSM 28343

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione del Bacillus subtilis DSM 28343 nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e negli alimenti per animali:

identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Per il conteggio del Bacillus subtilis DSM 28343 nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e negli alimenti per animali:

conteggio: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di triptone soia agar - EN 15784.

Suinetti (svezzati)

1 × 109

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Da utilizzare per suinetti svezzati fino a 35 kg di peso corporeo.

3.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

20.8.2028


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


31.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/134


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1080 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2018

relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Adisseo France SAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 29784. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Il preparato di Bacillus subtilis DSM 29784, appartenente alla categoria «additivi zootecnici», è stato autorizzato per dieci anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/328 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova.

(5)

Nel parere del 21 febbraio 2018 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che si può ragionevolmente supporre che il modo d'azione per le specie avicole minori sia uguale a quella per le principali specie avicole (polli da ingrasso). Le conclusioni sull'efficacia nei polli da ingrasso possono di conseguenza essere estese per estrapolazione alle specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/328 della Commissione, del 5 marzo 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione ADISSEO France SAS) (GU L 63 del 6.3.2018, pag. 10).

(3)  EFSA Journal 2018; 16(3):5204.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.

4b1829

Adisseo France SAS

Bacillus subtilis DSM 29784

Composizione dell'additivo

Preparato di Bacillus subtilis DSM 29784 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo.

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Spore vitali di Bacillus subtilis DSM 29784

Metodo di analisi  (1)

Per il conteggio del Bacillus subtilis DSM 29784 nell'additivo, nelle premiscele e nei mangimi:

metodo di diffusione su piastra con utilizzo di triptone soia agar EN 15784.

Per l'identificazione del Bacillus subtilis DSM 29784: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova

1 × 108

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

È consentito l'uso nei mangimi contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: lasalocid A sodico o diclazuril.

3.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, degli occhi e della pelle.

20.8.2028


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


31.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/137


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1081 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2018

relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

Il preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), appartenente alla categoria «additivi zootecnici», è stato autorizzato per dieci anni dal regolamento (CE) n. 1444/2006 della Commissione (2) come additivo per mangimi per polli da ingrasso, dal regolamento (CE) n. 184/2011 della Commissione (3) per pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini, specie avicole minori e altri uccelli ornamentali e selvaggina di penna, dal regolamento (CE) n. 333/2010 della Commissione (4) per suinetti svezzati, dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/897 della Commissione (5) per galline ovaiole e pesci ornamentali e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312 della Commissione (6) per scrofe, suinetti lattanti e cani.

(3)

In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) per suini da ingrasso, con la richiesta che l'additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Nei pareri del 6 marzo 2018 (7) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana e sull'ambiente e che può migliorare il rendimento zootecnico dei suini da ingrasso. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento (CE) n. 1444/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, concernente l'autorizzazione del Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) come additivo per mangimi (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 19).

(3)  Regolamento (UE) n. 184/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, relativo all'autorizzazione ad impiegare il Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi di pollastre destinate alla deposizione di uova, tacchini, specie avicole minori, altri uccelli ornamentali e selvaggina di penna (titolare dell'autorizzazione Calpis Co. Ltd Japan, rappresentata da Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) (GU L 53 del 26.2.2011, pag. 33).

(4)  Regolamento (UE) n. 333/2010 della Commissione, del 22 aprile 2010, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) quale additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Calpis Co. Ltd Japan, rappresentata nell'Unione europea da Calpis Co. Ltd Europe Representative Office) (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 19).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/897 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e pesci ornamentali (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1444/2006, (UE) n. 333/2010 e (UE) n. 184/2011 per quanto riguarda il titolare dell'autorizzazione (GU L 152 del 9.6.2016, pag. 7).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312 della Commissione, del 13 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a scrofe, suinetti lattanti e cani (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office) (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 41).

(7)  EFSA Journal 2018; 16(3):5219.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4b1820

Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione europea da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

Composizione dell'additivo

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) con un minimo di 1,0 × 1010 CFU/g

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Spore vitali (CFU) di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

Metodo di analisi  (1)

Conteggio: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di triptone soia agar in tutte le matrici bersaglio (EN 15784:2009).

Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Suini da ingrasso

1,5 × 108

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

20.8.2028


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives.


DECISIONI

31.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/140


DECISIONE (PESC) 2018/1082 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 2018

che modifica la decisione (PESC) 2016/610, relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 aprile 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/610 (1), che ha istituito una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA), che dispone di un mandato e di un importo di riferimento fino a 24 mesi dopo il raggiungimento della piena capacità operativa, ossia fino al 19 settembre 2018.

(2)

A seguito della revisione strategica della missione, il comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di modificare il mandato dell'EUTM RCA e di prorogarlo fino al 19 settembre 2020.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/610 del Consiglio.

(4)

A norma dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione e non partecipa al finanziamento della presente missione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/610 è così modificata:

a)

all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

consulenza strategica al gabinetto del presidente, al ministero della difesa, allo Stato maggiore e alle forze armate e consulenza sulla cooperazione civile-militare, anche al ministero dell'interno e alla gendarmeria;»;

b)

all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'EUTM RCA per il periodo fino al 19 settembre 2018 è pari a 18 180 000 EUR. La percentuale di questo importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari al 15 % e la percentuale di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di tale decisione è pari al 60 % per l'impegno e al 15 % per il pagamento.

3.   L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'EUTM RCA per il periodo dal 20 settembre 2018 al 19 settembre 2020 è pari a 25 439 596 EUR. La percentuale di questo importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari allo 0 % e la percentuale di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di tale decisione è pari al 30 % per l'impegno e allo 0 % per il pagamento.»;

c)

all'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L'EUTM RCA cessa di produrre effetti il 19 settembre 2020.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL


(1)  GU L 104 del 20.4.2016, pag. 21.


31.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/142


DECISIONE (PESC) 2018/1083 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 2018

che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/851/PESC (1) che ha istituito l'operazione militare dell'UE Atalanta («Atalanta»).

(2)

Il 28 novembre 2016 la decisione (PESC) 2016/2082 del Consiglio (2) ha modificato l'azione comune 2008/851/PESC e ha prorogato Atalanta fino al 31 dicembre 2018.

(3)

Il riesame strategico di Atalanta nel 2018 ha portato a concludere che il mandato dell'operazione dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2020.

(4)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha notificato al Consiglio europeo, conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del trattato, l'intenzione di recedere dall'Unione europea.

(5)

Visto l'articolo 50, paragrafo 3, del trattato, è opportuno nominare un nuovo comandante dell'operazione dell'UE e designare una nuova sede del comando operativo dell'UE, incluso il centro di sicurezza marittima del Corno d'Africa (MSCHOA), a partire dal 29 marzo 2019 alle ore 12.00 CET.

(6)

Il 19 giugno 2018 il comitato politico e di sicurezza ha accettato l'offerta della Spagna e della Francia riguardo al trasferimento delle strutture di comando e controllo di Atalanta.

(7)

Gli Stati membri che mettono a disposizione le nuove strutture di comando dovrebbero beneficiare del finanziamento dei costi comuni a norma della decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio (3) relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.

(8)

L'azione comune 2008/851/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(9)

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente decisione e non contribuisce al finanziamento dell'operazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2008/851/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Nomina del comandante dell'operazione dell'UE

Il Contrammiraglio Antonio MARTORELL LACAVE è nominato per succedere al Maggiore Generale Charlie STICKLAND OBE come comandante dell'operazione dell'UE dal 29 marzo 2019 alle ore 12.00 CET.»;

2)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Designazione della sede del comando operativo dell'UE

1.   Il comando operativo dell'UE ha sede a Northwood, Regno Unito, fino al 29 marzo 2019 alle ore 12.00 CET.

2.   A partire dal 29 marzo 2019 alle ore 12.00 CET il comando operativo dell'UE ha sede a Rota, Spagna, con l'eccezione del centro di sicurezza marittima del Corno d'Africa (MSCHOA) che ha sede a Brest, Francia.»;

3)

all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 è pari a 11 777 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari a 0 %.»;

4)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 14 bis

Disposizioni finanziarie transitorie

1.   Dal 1o settembre 2018 le spese sostenute dal comandante dell'operazione dell'UE nominato a norma dell'articolo 3 e dal comando operativo dell'UE designato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, sono finanziate conformemente alla decisione (PESC) 2015/528.

2.   Il Consiglio autorizza la Spagna e la Francia a prefinanziare i costi comuni sostenuti ai sensi del paragrafo 1 e a chiederne il rimborso conformemente all'articolo 27 della decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio.»;

5)

all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L'operazione dell'UE si conclude il 31 dicembre 2020.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL


(1)  Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33).

(2)  Decisione (PESC) 2016/2082 del Consiglio, del 28 novembre 2016, che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 53).

(3)  Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 39).


31.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/144


DECISIONE (PESC) 2018/1084 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 2018

che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/475

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC (1).

(2)

Il 21 marzo 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/475 (2), che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC («elenco»).

(3)

Conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC, è necessario riesaminare regolarmente i nomi delle persone, dei gruppi e delle entità riportati nell'elenco onde accertarsi che il loro mantenimento nell'elenco sia giustificato.

(4)

Nella presente decisione figura il risultato del riesame effettuato dal Consiglio riguardo alle persone, ai gruppi e alle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.

(5)

Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC hanno adottato decisioni riguardo alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell'elenco per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC. Il Consiglio ha concluso altresì che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche ivi previste.

(6)

È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco e abrogare la decisione (PESC) 2018/475,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2018/475 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL


(1)  Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).

(2)  Decisione (PESC) 2018/475 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2017/1426 (GU L 79 del 22.3.2018, pag. 26).


ALLEGATO

Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all'articolo 1

I.   PERSONE

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), nato l'11.8.1960 in Iran. Numero di passaporto: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato ad Al Ihsa (Arabia saudita), cittadinanza saudita.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia saudita), cittadinanza saudita.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), nato il 6.3.1955 oppure il 15.3.1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Numero di passaporto: C2002515 (iraniano); numero di passaporto: 477845448 (USA). Documento d'identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15.3.2016 (patente di guida USA).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), nato l'8.3.1978 ad Amsterdam (Paesi Bassi).

6.

EL HAJJ, Hassan Hassan, nato il 22.3.1988 a Zaghdraiya, Sidon, Libano, cittadinanza canadese. Numero di passaporto: JX446643 (Canada).

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese.

8.

MELIAD, Farah, nato il 5.11.1980 a Sydney (Australia), cittadinanza australiana. Numero di passaporto: M2719127 (Australia).

9.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), nato il 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Pakistan, numero di passaporto 488555.

10.

ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), nato il 13.10.1976 a Pülümür (Turchia).

11.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), nato all'incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran, 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran.

12.

SHAKURI Ali Gholam, nato all'incirca nel 1965 a Teheran, Iran.

13.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), nato l'11.3.1957 in Iran. Cittadino iraniano. Numero di passaporto: 008827 (passaporto diplomatico iraniano), rilasciato nel 1999. Titolo: Maggiore Generale.

II.   GRUPPI ED ENTITÀ

1.

«Organizzazione Abu Nidal» — «ANO» (alias «Consiglio rivoluzionario Fatah», alias «Brigate rivoluzionarie arabe», alias «Settembre nero», alias «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»).

2.

«Brigata dei martiri di Al-Aqsa».

3.

«Al-Aqsa e.V».

4.

«Babbar Khalsa».

5.

«Partito comunista delle Filippine», incluso «Nuovo esercito popolare» («New People's Army») — «NPA», Filippine.

6.

«Gamàa al-Islamiyya» (alias «Al-Gamàa al-Islamiyya») («Islamic Group» — «IG»).

7.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»).

8.

«Hamas», incluso «Hamas-Izz al-Din al-Qassem».

9.

«Ala militare di Hezbollah» («Hizballah Military Wing») [alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military Wing», alias «Hizbollah Military Wing», alias «Hezballah Military Wing», alias «Hisbollah Military Wing», alias «Hizbùllah Military Wing», alias «Hizb Allah Military Wing», alias «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l'Organizzazione per la sicurezza esterna)].

10.

«Hizbul Mujahideen» — «HM».

11.

«Khalistan Zindabad Force» — «KZF».

12.

«Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (alias «KADEK», alias «KONGRA-GEL»).

13.

«Tigri per la liberazione della patria Tamil» — «LTTE».

14.

«Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»).

15.

«Jihad islamica palestinese» — «PIJ».

16.

«Fronte popolare di liberazione della Palestina» — «PFLP».

17.

«Fronte popolare di liberazione della Palestina — Comando generale» (alias «Comando generale del PFLP»).

18.

«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» (alias «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria»), alias «Dev Sol») («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»).

19.

«Sendero Luminoso» — «SL» («Sentiero luminoso»).

20.

«Teyrbazen Azadiya Kurdistan»– «TAK» [alias «Kurdistan Freedom Falcons», alias «Falchi per la libertà del Kurdistan» («Kurdistan Freedom Hawks»)].

31.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/147


DECISIONE (PESC) 2018/1085 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 2018

che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC.

(2)

Nell'ambito della politica dell'Unione di non riconoscimento dell'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, il Consiglio considera la costruzione del ponte di Kerch un'ulteriore azione che compromette l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

(3)

La costruzione di tale ponte e la sua apertura ufficiale, avvenuta il 15 maggio 2018, costituiscono passi simbolici fondamentali nel percorso volto a consolidare il controllo della Federazione russa sulla Crimea e su Sebastopoli, annesse illegalmente, e a isolare ulteriormente la penisola dall'Ucraina.

(4)

Alla luce di quanto sopra, dovrebbero essere aggiunte ulteriori entità all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.

(5)

È opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le entità elencate nell'allegato della presente decisione sono aggiunte all'elenco di entità riportato nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL


(1)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.


ALLEGATO

Elenco delle entità di cui all'articolo 1

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«42.

AO ‘Institute Giprostroymost –Saint-Petersburg’

АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург

Indirizzo:

7 Yablochkova street,

St. Petersburg, 197198

Russia,

Sito web: http://gpsm.ru

E-mail: office@gpsm.ru

AO ‘Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg’ ha partecipato, progettandolo, alla costruzione del ponte di Kerch, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. Sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

31.7.2018

43.

PJSC Mostotrest

ПАО Мостотрест

Indirizzo:

6 Barklaya street, Bld. 5

Moscow, 121087,

Russia

PJSC Mostotrest ha partecipato attivamente alla costruzione del ponte di Kerch con il suo appalto per la manutenzione del ponte, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. Inoltre, è di proprietà di una persona (Arkady Rotenberg) già inserita in elenco per via di azioni che hanno compromesso la sovranità ucraina (persona n. 92 nel presente allegato). La società sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

31.7.2018

44.

JSC Zaliv Shipyard

Судостроительный завод “Залив”

Indirizzo:

4 Tankistov street,

298310 Kerch,

Crimea

Sito web: http://zalivkerch.com

JSC Zaliv Shipyard ha partecipato attivamente alla costruzione della nuova linea ferroviaria che serve il ponte di Kerch, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente. Sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

31.7.2018

45.

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group)

ООО Стройгазмонтаж

(груп СГМ)

Indirizzo:

Prospect Vernadskogo 53,

Moscow, 119415

Russia

Sito web: www.ooosgm.com

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) ha partecipato attivamente alla costruzione del ponte di Kerch con il suo appalto pubblico per la costruzione del ponte, che collega la Russia alla penisola di Crimea annessa illegalmente.

Inoltre, è di proprietà di una persona (Arkady Rotenberg) già inserita in elenco per via di azioni che hanno compromesso la sovranità ucraina (persona n. 92 nel presente allegato). La società sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

31.7.2018

46.

Stroygazmontazh Most OOO

OOO Стройгазмонтаж-Мост

Indirizzo:

Barklya street 6, building 7, Moscow

121087 Russia

Numero di registrazione: 1157746088170

Codice fiscale: 7730018980

Sito web: http://kerch-most.ru/tag/sgam-most

E-mail: kerch-most@yandex.ru

Stroygazmontazh Most OOO è una società controllata del contraente principale Stroygazmontazh, responsabile della gestione del progetto di costruzione del ponte sullo stretto di Kerch. Inoltre, è di proprietà di una persona (Arkady Rotenberg) già inserita in elenco per via di azioni che hanno compromesso la sovranità ucraina (persona n. 92 nel presente allegato). La società sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

31.7.2018

47.

CJSC VAD

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD

АО «ВАД»

Indirizzo:

133, Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast 160019, Russia

122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, St. Petersburg 195267, Russia

Numero di registrazione: 1037804006811 (Russia)

Codice fiscale: 7802059185

Sito web: www.zaovad.com

E-mail: office@zaovad.com

CJSC VAD è il contraente principale per la costruzione dell'autostrada Tavrida in Crimea, della strada sul ponte di Kerch e delle strade di accesso ad esso. L'autostrada Tavrida consentirà l'accesso dei trasporti alla Crimea attraverso un sistema di strade di nuova costruzione che costituiscono il principale collegamento con il ponte di Kerch. CJSC VAD sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

31.7.2018»


31.7.2018   

IT

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L 194/150


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/1086 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 2018

che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333.

(2)

A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2015/1333, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate di cui all'allegato II e all'allegato IV di tale decisione.

(3)

Il Consiglio ha concluso che una persona non dovrebbe essere più mantenuta nell'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato II e all'allegato IV della decisione (PESC) 2015/1333.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II e l'allegato IV della decisione (PESC) 2015/1333 sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL


(1)  GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34.


ALLEGATO

1.   

Nella decisione (PESC) 2015/1333, allegato II, «Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 8, paragrafo 2», sezione «A. Persone», la voce n. 3 (relativa a ASHKAL, Omar) è soppressa e le voci rimanenti sono rinumerate opportunamente.

2.   

Nella decisione (PESC) 2015/1333, allegato IV, «Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 9, paragrafo 2», sezione «A. Persone», la voce n. 3 (relativa a ASHKAL, Omar) è soppressa e le voci rimanenti sono rinumerate opportunamente.


31.7.2018   

IT

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L 194/152


DECISIONE (PESC) 2018/1087 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 2018

che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 (1) relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

(2)

In conformità della decisione (PESC) 2016/849, articolo 36, paragrafo 2, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone e delle entità designate di cui agli allegati II, III, V e VI di tale decisione.

(3)

Il Consiglio ha concluso che è opportuno aggiornare talune voci riguardanti le persone e le entità figuranti negli allegati II e III di tale decisione.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:

1)

all'articolo 23, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 23

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:

a)

alle persone designate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, delle politiche della RPDC in relazione ai suoi programmi legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, nonché ai familiari di tali persone o alle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, elencati nell'allegato I;

b)

alle persone che non figurano nell'allegato I, elencate nell'allegato II, che:

i)

sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o alle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione;

ii)

prestano servizi finanziari o il trasferimento verso, attraverso o dal territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituti finanziari ubicati nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;

iii)

sono coinvolte nella fornitura, anche tramite prestazione di servizi finanziari, alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o nella fornitura alla RPDC di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;

c)

alle persone che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o che aiutano ad aggirare le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397(2017) o della presente decisione, come elencate nell'allegato III della presente decisione;

d)

alle persone che agiscono per conto o sotto la direzione di entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea che il Consiglio accerta che sono associate a programmi della RDPC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), non figuranti negli allegati I, II o III, come elencate nell'allegato V della presente decisione.

2.   Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se, in una valutazione caso per caso, il comitato delle sanzioni stabilisce che il viaggio è giustificato da motivi umanitari, inclusi gli obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisca altrimenti al conseguimento degli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397(2017).»;

2)

all'articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone ed entità seguenti:

a)

persone ed entità designate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come persone o entità che partecipano o danno il loro sostegno, anche con mezzi illeciti, a programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, anche con mezzi illeciti, elencate nell'allegato I;

b)

persone ed entità che non figurano nell'allegato I, elencate nell'allegato II, che:

i)

sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, anche con mezzi illeciti;

ii)

prestano servizi finanziari o il trasferimento verso, attraverso o dal territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituti finanziari ubicati nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate;

iii)

sono coinvolte nella fornitura, anche tramite prestazione di servizi finanziari, alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o nella fornitura alla RPDC di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;

c)

persone ed entità che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o persone che aiutano ad aggirare le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397(2017) o della presente decisione, come elencate nell'allegato III della presente decisione;

d)

entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, oppure entità da essi possedute o controllate, che il Consiglio accerta che sono associate a programmi della RDPC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397(2017), e non figuranti negli allegati I, II o III, come elencate nell'allegato V della presente decisione.»;

3)

all'articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 18 ter, paragrafi 4 o 5, all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b), c) o d), o all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) o d), modifica di conseguenza gli allegati II, III, V o VI.»;

4)

l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

1.   Gli allegati I, II, III, IV, V e VI riportano i motivi dell'inserimento in elenco delle persone, entità e navi forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni riguardo agli allegati I e IV.

2.   Gli allegati I, II, III, IV, V e VI riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone, entità o navi interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni riguardo agli allegati I e IV. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. L'allegato I riporta inoltre la data della designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato delle sanzioni.»;

5)

l'articolo 36, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le misure di cui all'articolo 18 ter, paragrafo 4 e 5, all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono riesaminate a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi nei confronti delle persone e delle entità interessate se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, che le condizioni per la loro applicazione non sono più soddisfatte.»;

6)

gli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849 sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL


(1)  Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).


ALLEGATO

1.   

Nell'allegato II della decisione (PESC) 2016/849, sezione «I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate», la sottosezione «A. Persone» è modificata come segue:

a)

le voci esistenti sono rinumerate da 1 a 30;

b)

le voci seguenti sono sostituite come segue:

 

Nome

Pseudonimi

Informazioni identificative

Data di designazione

Motivi

«3.

HYON Chol-hae

HYON Chol Hae

Data di nascita: 1934

Luogo di nascita: Manciuria, Cina.

22.12.2009

Maresciallo dell'esercito popolare coreano dall'aprile 2016. Ex vicedirettore del dipartimento di politica generale dell'esercito popolare coreano (consigliere militare del defunto Kim Jong-Il). Eletto membro del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 al 7o congresso del partito dei lavoratori della Corea, in cui quest'ultimo ha adottato la decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC.

6.

PAK Jae-gyong

Chae-Kyong

PAK Jae Gyong

Data di nascita: 1933

N. di passaporto: 554410661

22.12.2009

Ex vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari ed ex vicedirettore dell'ufficio logistica delle forze armate popolari (consigliere militare del defunto Kim Jong-Il). Presente all'ispezione del comando delle forze missilistiche strategiche da parte di KIM Jong Un. Membro del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea.

16.

KIM Jong-gak

KIM Jong Gak

Data di nascita: 20.7.1941

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

20.5.2016

Ex direttore del dipartimento di politica generale dell'esercito popolare coreano. Vice maresciallo dell'esercito popolare coreano, rettore dell'università militare «Kim Il-Sung», ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

18.

KIM Won-hong

KIM Won Hong

Data di nascita: 7.1.1945

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

N. di passaporto: 745310010

20.5.2016

Generale. Primo vicedirettore del dipartimento di politica generale dell'esercito popolare coreano. Ex direttore del dipartimento per la sicurezza dello Stato. Ex ministro della sicurezza dello Stato. Membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che era un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima di divenire la commissione degli affari di Stato (SAC), tutti organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

21.

SON Chol-ju

SON Chol Ju

 

20.5.2016

Colonnello generale dell'esercito popolare coreano. Vicedirettore responsabile dell'organizzazione dell'esercito popolare coreano ed ex direttore politico delle forze aeree e antiaeree, che dirige lo sviluppo dei moderni razzi antiaerei. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.»

2.   

Nell'allegato II della decisione (PESC) 2016/849, sezione «I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate», la sottosezione «B. Entità», le voci esistenti sono rinumerate da 1 a 5.

3.   

L'allegato II della decisione (PESC) 2016/849, sezione «II. Persone ed entità che forniscono servizi finanziari o effettuano trasferimenti di attività e risorse che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa»; la sottosezione «A. Persone», è sostituito come segue:

a)

le voci seguenti sono sostituite come segue:

 

Nome

Pseudonimi

Informazioni identificative

Data di designazione

Motivi

«10.

DJANG Tcheul Hy

JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchou-lhy, KIM Tcheul-hy

Data di nascita: 11.5.1950

Luogo di nascita: Kangwon

20.4.2018

DJANG Tcheul Hy è stata coinvolta assieme al marito KIM Yong Nam, al figlio KIM Su Gwang e alla nuora KIM Kyong Hui in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. È stata titolare nell'Unione di diversi conti bancari aperti a suo nome dal figlio KIM Su Gwang. È stata inoltre coinvolta in diversi trasferimenti bancari da conti della nuora KIM Kyong Hui verso conti bancari al di fuori dell'Unione.

11.

KIM Su Gwang

KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang

Data di nascita: 18.8.1976

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

Diplomatico dell'Ambasciata della RPDC in Bielorussia

20.4.2018

KIM Su Gwang è stato identificato dal gruppo di esperti come agente del Reconnaissance General Bureau, entità designata dalle Nazioni Unite. KIM Su Gwang e suo padre KIM Yon Nam sono stati identificati dal gruppo di esperti come persone coinvolte in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. KIM Su Gwang ha aperto molteplici conti bancari in vari Stati membri dell'Unione, anche a nome dei suoi familiari. È stato coinvolto in diversi ingenti trasferimenti verso conti bancari nell'Unione o verso conti bancari al di fuori dell'Unione mentre lavorava come diplomatico, incluso verso conti di titolarità della moglie KIM Kyong Hui.»;

b)

la voci sono rinumerate da 1 a 6.

4.   

Nell'allegato III della decisione 2016/849 (PESC), sezione «Elenco delle persone fisiche di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c) e di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c)», sottosezione «A. Persone», le voci seguenti sono sostituite come segue:

 

Nome

Informazioni identificative

Data di designazione

Motivi

«4.

JON Chol Young

alias: JON Chol Yong

Passaporto numero: 563410192

Diplomatico dell'Ambasciata nordcoreana in Angola

Data di nascita: 30.4.1975

22.1.2018

Rappresentante in Angola della Green Pine Associated Corporation e diplomatico nordcoreano accreditato in Angola.

La Green Pine è stata designata dall'ONU per attività varie tra cui la violazione dell'embargo sulle armi imposto dall'ONU. La Green Pine ha inoltre negoziato contratti per l'ammodernamento di navi da guerra dell'Angola in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

31.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/158


DECISIONE N. 1/2018 DEL COMITATO APE ISTITUITO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO INTERINALE TRA LA COSTA D'AVORIO, DA UNA PARTE, E LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRA,

del 22 marzo 2018

in merito all'adozione del regolamento interno del comitato APE [2018/1088]

IL COMITATO APE,

visto l'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (1) («accordo»), firmato ad Abidjan il 26 novembre 2008 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009 e applicato in via provvisoria dal 3 settembre 2016, in particolare l'articolo 73,

considerando quanto segue:

l'accordo dispone che il comitato APE stabilisca le proprie norme organizzative e di funzionamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regolamento interno del comitato APE è stabilito come indicato nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore a decorrere dalla data della firma.

Fatto a Abidjan, il 22 marzo 2018

Per la Repubblica della Costa d'Avorio

Ally COULIBALY

Per l'Unione europea

Cecilia MALMSTRÖM


(1)  GU L 59 del 3.3.2009, pag. 3.


ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO APE

istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

Articolo 1

Composizione e presidenza

1.   Il comitato APE è composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti della Costa d'Avorio, a livello ministeriale o di alti funzionari.

2.   Il riferimento alle «parti» nel regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 72 dell'accordo.

3.   La presidenza del comitato APE è esercitata a turno, per periodi di dodici mesi, da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Costa d'Avorio. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del comitato APE prevista dall'accordo e termina il 31 dicembre dell'anno successivo. Il primo turno di presidenza del comitato APE («presidenza») è assicurato da un rappresentante della Costa d'Avorio.

4.   Rappresentanti della commissione dell'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA) e della commissione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (CEDEAO) possono essere invitati dalle parti a partecipare alle riunioni del comitato APE. Le parti possono altresì decidere di invitare altri osservatori, tra cui rappresentanti del settore privato e della società civile, nonché esperti su base ad hoc.

Articolo 2

Riunioni

1.   Il comitato APE si riunisce a intervalli regolari non superiori a un anno e anche in seduta straordinaria, con l'accordo di entrambe le parti, ogniqualvolta le circostanze lo richiedano.

2.   Ogni riunione del comitato APE si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti.

3.   Le riunioni del comitato APE sono convocate dalla presidenza.

Articolo 3

Delegazioni

Prima di ogni riunione, il presidente è informato della prevista composizione delle delegazioni della Costa d'Avorio e dell'Unione europea.

Articolo 4

Segretariato

Il segretariato del comitato APE («segretariato») è assunto a turno, per periodi di dodici mesi, da funzionari della Commissione europea e della Costa d'Avorio. Tali periodi coincidono con l'esercizio alternato della presidenza del comitato APE assunta dall'Unione europea e dalla Costa d'Avorio. Il segretariato è assicurato dalla parte che assume la presidenza.

Articolo 5

Sottocomitati

Per l'esercizio efficace delle sue competenze il comitato APE può costituire dei sottocomitati subordinati alla sua autorità, incaricati di trattare questioni specifiche pertinenti all'accordo. A tale scopo, il comitato APE determina la composizione e i compiti di detti sottocomitati.

Articolo 6

Documenti

Laddove le deliberazioni del comitato APE si basino su documenti scritti che lo riguardano, tali documenti sono numerati e diffusi dal segretariato come documenti del comitato APE.

Articolo 7

Corrispondenza

1.   Tutta la corrispondenza indirizzata al comitato APE è inoltrata al suo segretariato.

2.   Il segretariato provvede affinché la corrispondenza destinata al comitato APE sia inoltrata al presidente e distribuita, se del caso, come documenti del comitato APE ai corrispondenti designati delle parti di cui all'articolo 73 dell'accordo («corrispondenti»).

3.   Le comunicazioni del presidente sono inviate dal segretariato ai corrispondenti delle parti e, se del caso, diffuse come documenti del comitato APE.

Articolo 8

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il segretariato stabilisce un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti. L'ordine del giorno viene trasmesso dal segretariato ai corrispondenti almeno quindici giorni prima dell'inizio della riunione.

2.   L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali una domanda di iscrizione è pervenuta al segretariato almeno ventuno giorni prima dell'inizio della riunione, e per la quale i relativi documenti sono pervenuti al segretariato entro la data d'invio di tale ordine del giorno.

3.   Il comitato APE adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti elencati nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.

4.   Il presidente, d'intesa con le parti, può invitare esperti ad assistere alle riunioni affinché forniscano informazioni su argomenti specifici.

5.   Il segretariato, d'intesa con le parti, può abbreviare il termine indicato al paragrafo 1 al fine di tener conto delle circostanze di un caso specifico.

Articolo 9

Verbale

1.   Il segretariato redige al più presto un progetto di verbale di ciascuna riunione.

2.   Il verbale riassume di norma ogni punto all'ordine del giorno, indicando se del caso:

a)

tutti i documenti presentati al comitato APE;

b)

tutte le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del comitato APE;

c)

le decisioni prese, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni adottate su punti specifici.

3.   Il verbale contiene anche un elenco delle persone che partecipano al comitato APE e un elenco dei membri delle delegazioni che li hanno accompagnati.

4.   Il verbale è approvato per iscritto da entrambe le parti entro due mesi a decorrere dalla data della riunione. Dopo l'approvazione, il verbale è firmato in due copie dal segretariato e ciascuna delle parti ne riceve un esemplare autentico.

Articolo 10

Decisioni e raccomandazioni

1.   Il comitato APE adotta decisioni e raccomandazioni per consenso.

2.   Il comitato APE può decidere di sottoporre qualunque questione di carattere generale, che sia d'interesse comune per tutti gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e per l'Unione europea («ACP-UE»), sollevata in relazione all'attuazione dell'accordo, al consiglio dei ministri ACP-UE, definito all'articolo 15 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro («accordo di Cotonou»).

3.   Tra una riunione e l'altra, il comitato APE può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra le parti.

4.   Ciascuna decisione o raccomandazione del comitato APE reca il titolo rispettivamente «decisione» o «raccomandazione» seguito da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Ciascuna decisione o raccomandazione indica la data della sua entrata in vigore.

5.   Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato APE sono autenticate da un rappresentante della Commissione europea a nome dell'Unione europea e da un rappresentante della Costa d'Avorio.

6.   Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse alle parti come documenti del comitato APE.

Articolo 11

Pubblicità

1.   Salvo decisione contraria delle parti, le riunioni del comitato APE non sono pubbliche.

2.   Ciascuna delle parti può decidere di pubblicare le decisioni del comitato APE nella rispettiva Gazzetta ufficiale.

Articolo 12

Regime linguistico

1.   La lingua di lavoro del comitato APE è la lingua ufficiale comune alle parti.

2.   Il comitato APE delibera e adotta decisioni e raccomandazioni sulla base di documenti e di proposte redatti nella lingua di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Spese

1.   Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato APE, per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

2.   Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che organizza la riunione.

3.   Le spese relative al servizio di interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti nella lingua di lavoro sono a carico della parte che organizza la riunione. Le spese connesse al servizio di interpretazione e alla traduzione dei documenti da o verso altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea sono a carico dell'Unione europea.