ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
27.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/1059 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2018
recante divieto di pesca del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione della zona di gestione 2r del cicerello per le navi battenti bandiera danese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2018. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
12/TQ120 |
Stato membro |
Danimarca |
Stock |
SAN/234_2R |
Specie |
Cicerello e catture accessorie connesse (Ammodytes spp.) |
Zona |
Acque dell'Unione della zona di gestione 2r del cicerello |
Data di chiusura |
22.6.2018 |
27.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1060 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2018
che rinnova l'approvazione della sostanza attiva trifloxystrobin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2003/68/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva trifloxystrobin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). |
(2) |
Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). |
(3) |
L'approvazione della sostanza attiva trifloxystrobin, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2018. |
(4) |
Una domanda di rinnovo dell'approvazione del trifloxystrobin è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo. |
(5) |
Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. |
(6) |
Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un rapporto valutativo per il rinnovo e il 29 settembre 2016 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione. |
(7) |
L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare. |
(8) |
Il 19 settembre 2017 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il trifloxystrobin soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 23 marzo 2018 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo del trifloxystrobin al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. |
(9) |
Al richiedente è stata data l'opportunità di presentare osservazioni in merito al progetto di relazione sul rinnovo. |
(10) |
Riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva è stato accertato che sono soddisfatti i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(11) |
È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del trifloxystrobin. |
(12) |
La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del trifloxystrobin si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti trifloxystrobin possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione al solo impiego come fungicida. |
(13) |
In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni e restrizioni. In particolare dovrebbero essere richieste ulteriori informazioni di conferma. |
(14) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
(15) |
Poiché l'attuale approvazione del trifloxystrobin scade il 31 luglio 2018, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore quanto prima. |
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva
L'approvazione della sostanza attiva trifloxystrobin è rinnovata come specificato nell'allegato I.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 2003/68/CE della Commissione, dell'11 luglio 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive trifloxystrobin, carfentrazone etile, mesotrione, fenamidone e isoxaflutole (GU L 177 del 16.7.2003, pag. 12).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
(6) EFSA Journal 2017;15(9):4980. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.
ALLEGATO I
Nome comune, numeri di identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||||||
Trifloxystrobin N. CAS 141517-21-7 N. CIPAC 617 |
Methyl (E)-methoxyimino-{(E)-α-[1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)ethylideneaminooxyl]-o-tolyl}acetate |
≥ 975 g/kg AE 1344136 (max. 4 g/kg) |
1o agosto 2018 |
31 luglio 2033 |
Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del trifloxystrobin, in particolare delle relative appendici I e II. Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:
Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti:
Il richiedente presenta le informazioni richieste al punto 1) entro un anno dalla pubblicazione, sul sito Internet dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), del parere adottato dal comitato di valutazione dei rischi dell'ECHA in conformità all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda il trifloxystrobin. Il richiedente presenta le informazioni richieste al punto 2) entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie. |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.
(2) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
ALLEGATO II
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
1) |
nella parte A è soppressa la voce 59 relativa al trifloxystrobin; |
2) |
nella parte B è aggiunta la voce seguente:
|
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.
27.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1061 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2018
che rinnova l'approvazione della sostanza attiva carfentrazone etile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2003/68/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva carfentrazone etile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). |
(2) |
Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). |
(3) |
L'approvazione della sostanza attiva carfentrazone etile, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2018. |
(4) |
Una domanda di rinnovo dell'approvazione del carfentrazone etile è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo. |
(5) |
Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. |
(6) |
Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un rapporto valutativo per il rinnovo e il 10 luglio 2015 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione. |
(7) |
L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare. |
(8) |
Il 22 luglio 2016 (6) l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni sulla possibilità che il carfentrazone etile soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 24 gennaio 2017 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo del carfentrazone etile al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. |
(9) |
Al richiedente è stata data l'opportunità di presentare osservazioni in merito al progetto di relazione sul rinnovo. |
(10) |
Riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente carfentrazone etile è stato accertato che sono soddisfatti i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(11) |
È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del carfentrazone etile. |
(12) |
La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del carfentrazone etile si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti carfentrazone etile possono essere autorizzati. È pertanto opportuno eliminare la restrizione al solo impiego come erbicida. |
(13) |
In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni e restrizioni. In particolare dovrebbero essere richieste ulteriori informazioni di conferma. |
(14) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
(15) |
Poiché l'attuale approvazione del carfentrazone etile scade il 31 luglio 2018, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore quanto prima. |
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva
L'approvazione della sostanza attiva carfentrazone etile è rinnovata come specificato nell'allegato I.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(2) Direttiva 2003/68/CE della Commissione, dell'11 luglio 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive trifloxystrobin, carfentrazone etile, mesotrione, fenamidone e isoxaflutole (GU L 177 del 16.7.2003, pag. 12).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
(6) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance carfentrazone-ethyl (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva carfentrazone etile come antiparassitario). EFSA Journal 2016;14(8):4569. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.
ALLEGATO I
Nome comune, numeri di identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||||||||||
Carfentrazone etile N. CAS 128639-02-1 N. CIPAC 587.202 |
Ethyl (RS)-2-chloro-3-[2-chloro-4-fluoro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H- 1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]propionate |
≥ 910 g/kg |
1o agosto 2018 |
31 luglio 2033 |
Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di riesame sul carfentrazone etile, in particolare delle relative appendici I e II. Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:
Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti:
Il richiedente presenta le informazioni indicate al punto 1) entro un anno dalla pubblicazione, sul sito Internet dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, del parere adottato dal comitato di valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche in conformità all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda il carfentrazone etile. Il richiedente presenta le informazioni richieste al punto 2) entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie. |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.
(2) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
ALLEGATO II
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
1) |
nella parte A è soppressa la voce 60 relativa al carfentrazone etile; |
2) |
nella parte B è aggiunta la voce seguente:
|
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.
(2) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
DECISIONI
27.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/13 |
DECISIONE (UE) 2018/1062 DEL CONSIGLIO
del 16 luglio 2018
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto CETA istituito dall'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato misto CETA e dei comitati specializzati
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione (UE) 2017/37 del Consiglio (1) prevede la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra («accordo»). L'accordo è stato firmato il 30 ottobre 2016. |
(2) |
La decisione (UE) 2017/38 del Consiglio (2) prevede l'applicazione provvisoria di parti dell'accordo, ivi inclusa l'istituzione del comitato misto CETA e di comitati specializzati. L'accordo è stato applicato a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017. |
(3) |
A norma dell'articolo 26.1, paragrafo 4, lettera d), dell'accordo, il comitato misto deve adottare il proprio regolamento interno. |
(4) |
A norma dell'articolo 26.2, paragrafo 4, dell'accordo, i comitati specializzati devono stabilire e modificare i propri regolamenti interni, se lo ritengono opportuno. |
(5) |
Il comitato misto CETA adotta, durante la sua prima riunione, il proprio regolamento interno, come previsto dall'accordo. |
(6) |
Salvo decisione contraria di ciascun comitato specializzato in conformità all'articolo 26.2, paragrafo 4, tale regolamento interno si deve applicare, mutatis mutandis, ai comitati specializzati. |
(7) |
È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto CETA sulla base dell'accluso progetto di decisione del comitato misto CETA relativa al proprio regolamento interno, al fine di assicurare l'effettiva applicazione dell'accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in occasione della prima riunione del comitato misto CETA istituito dall'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda il regolamento interno del comitato misto CETA e dei comitati specializzati, è basata sul progetto di decisione del comitato misto CETA accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018
Per il Consiglio
La presidente
J. BOGNER-STRAUSS
(1) Decisione (UE) 2017/37 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1).
(2) Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).
PROGETTO
DECISIONE N. …/2018 DEL COMITATO MISTO CETA
del …
recante adozione del proprio regolamento interno e di quello dei comitati specializzati
IL COMITATO MISTO CETA,
visto l'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in particolare l'articolo 26.1, paragrafo 4, lettera d), e l'articolo 26.2, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità all'articolo 30.7, paragrafo 3, dell'accordo, alcune parti dell'accordo sono state applicate a titolo provvisorio a decorrere dal 21 settembre 2017. |
(2) |
In conformità all'articolo 26.1, paragrafo 4, lettera d), dell'accordo, il comitato misto CETA è tenuto ad adottare il proprio regolamento interno. |
(3) |
In conformità all'articolo 26.2, paragrafo 4, dell'accordo, se lo ritengono opportuno, i comitati specializzati stabiliscono e modificano i propri regolamenti interni, |
DECIDE:
È adottato il regolamento interno del comitato misto CETA e dei suoi comitati specializzati, che figura nell'allegato.
Fatto a …, il …
Per il comitato misto CETA
I copresidenti
ALLEGATO
REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO CETA
Articolo 1
Composizione e presidenza
1. Il comitato misto CETA, istituito a norma dell'articolo 26.1 dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (l'accordo), esercita le sue funzioni come previsto all'articolo 26.1 dell'accordo, assume la responsabilità dell'attuazione e dell'applicazione dell'accordo e ne promuove gli obiettivi generali.
2. Conformemente all'articolo 26.1, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato misto CETA è composto da rappresentanti delle parti dell'accordo (in appresso «membri del comitato misto CETA») ed è copresieduto dal ministro del Commercio internazionale del Canada e dal membro della Commissione europea responsabile del Commercio. I copresidenti possono essere rappresentati dai loro delegati, come stabilito all'articolo 26.1, paragrafo 1, dell'accordo.
3. Le parti del presente regolamento interno sono definite all'articolo 1.1 dell'accordo.
Articolo 2
Rappresentanza
1. Ciascuna parte dell'accordo notifica all'altra parte l'elenco dei propri membri del comitato misto CETA. L'elenco è gestito e aggiornato dal segretariato del comitato misto CETA.
2. Qualora non sia in grado di partecipare a una riunione, un copresidente del comitato misto CETA può essere rappresentato da un delegato. Con il più largo anticipo possibile rispetto alla riunione il copresidente, o il suo delegato, informa per iscritto l'altro copresidente e il punto di contatto pertinente riguardo alla nomina.
3. Il delegato del copresidente del comitato misto CETA esercita i diritti del copresidente nei limiti della nomina. Nel presente regolamento interno gli ulteriori riferimenti ai membri e ai copresidenti del comitato misto CETA si intendono fatti anche ai delegati.
Articolo 3
Segretariato del comitato misto CETA
I punti di contatto CETA nominati dalle parti dell'accordo in conformità all'articolo 26.5 dell'accordo fungono da segretariato del comitato misto CETA.
Articolo 4
Riunioni
1. A norma dell'articolo 26.1, paragrafo 2 dell'accordo, il comitato misto CETA si riunisce una volta all'anno o su richiesta di una delle parti dell'accordo. Le riunioni si svolgono alternativamente a Bruxelles e a Ottawa, a meno che i copresidenti non decidano diversamente.
2. In conformità all'articolo 26.6, paragrafo 1, dell'accordo, le riunioni del comitato misto CETA possono tenersi mediante videoconferenza o teleconferenza.
3. Ogni riunione del comitato misto CETA è convocata dal segretariato di detto comitato a una data e in un luogo decisi dalle parti dell'accordo. In conformità all'articolo 26.6, paragrafo 2, le parti dell'accordo si adoperano per riunirsi entro 30 giorni dalla data in cui una parte dell'accodo riceve una richiesta di incontro dall'altra parte.
Articolo 5
Delegazione
I membri del comitato misto CETA possono essere accompagnati da funzionari delle rispettive amministrazioni. Prima di ogni riunione i copresidenti del comitato misto CETA sono informati della composizione prevista della delegazione di ciascuna parte dell'accordo.
Articolo 6
Documenti
Qualora le delibere del comitato misto CETA siano basate su documenti scritti, tali documenti sono numerati e diffusi dal segretariato del comitato misto CETA come documenti del comitato misto CETA.
Articolo 7
Corrispondenza
1. La corrispondenza indirizzata ai copresidenti del comitato misto CETA è trasmessa al segretariato del comitato misto CETA che la trasmette, ove opportuno, ai membri del comitato misto CETA.
2. La corrispondenza inviata dai copresidenti del comitato misto CETA è trasmessa ai destinatari dal segretariato del comitato misto CETA; essa è numerata e diffusa, ove opportuno, agli altri membri del comitato misto CETA.
Articolo 8
Ordine del giorno delle riunioni
1. Il segretariato del comitato misto CETA elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio. Questo è trasmesso, insieme ai documenti pertinenti, ai membri del comitato misto CETA, compresi i copresidenti, entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del comitato misto CETA ha ricevuto da una parte dell'accordo una richiesta d'iscrizione all'ordine del giorno insieme ai documenti pertinenti non oltre 21 giorni prima dell'inizio della riunione.
3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 26.4 dell'accordo, i copresidenti del comitato misto CETA rendono pubblica una versione approvata congiuntamente dell'ordine del giorno provvisorio del comitato misto CETA prima dello svolgimento della riunione.
4. L'ordine del giorno è adottato dal comitato misto CETA all'inizio di ciascuna riunione. Previo accordo delle parti possono essere inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio.
5. I copresidenti del comitato misto CETA possono, di comune accordo, invitare osservatori, tra cui rappresentanti di altri organismi delle parti dell'accordo o esperti indipendenti, ad assistere alle riunioni del comitato al fine di fornire informazioni su argomenti specifici.
6. I copresidenti del comitato misto CETA possono, di comune accordo, abbreviare o prolungare i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 al fine tener conto delle esigenze di un caso specifico.
Articolo 9
Verbale
1. Il segretariato del comitato misto CETA redige un progetto di verbale per ciascuna riunione, di norma entro 21 giorni dalla fine della riunione, salvo diversa decisione di comune accordo.
2. Di norma il verbale riepiloga ciascun punto dell'ordine del giorno, precisando all'occorrenza:
a) |
i documenti presentati al comitato misto CETA; |
b) |
qualsiasi dichiarazione che un membro del comitato misto CETA abbia chiesto di iscrivere a verbale; e |
c) |
le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni comuni concordate e le conclusioni operative adottate su specifici punti. |
3. Il verbale comprende un elenco dei nomi e dei titoli di tutte le persone che hanno assistito alla riunione a qualunque titolo, nonché l'organismo al quale appartengono.
4. Il verbale è approvato per iscritto dai copresidenti entro 28 giorni dalla data della riunione o entro qualsiasi altro termine deciso dalle parti dell'accordo. Una volta approvato il verbale, i punti di contatto del segretariato del comitato misto CETA ne firmano due esemplari e ciascuna delle parti dell'accordo ne riceve una copia originale. Le parti possono decidere che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfano tale prescrizione. Le copie del verbale firmato sono trasmesse ai membri del comitato misto CETA.
5. Il segretariato del comitato misto CETA prepara anche un riepilogo del verbale. Dopo aver approvato il testo del riepilogo del verbale, i copresidenti del comitato misto lo rendono pubblico, fatta salva l'applicazione dell'articolo 26.4 dell'accordo.
Articolo 10
Decisioni e raccomandazioni
1. Il comitato misto CETA adotta decisioni su qualunque questione nei casi previsti dal presente accordo e può anche formulare appropriate raccomandazioni. Il comitato misto CETA agisce di comune accordo, conformemente all'articolo 26.3, paragrafo 3, dell'accordo.
2. Tra una riunione e l'altra il comitato misto CETA può, previo mutuo consenso delle parti dell'accordo, adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta. A tale scopo, i copresidenti trasmettono il testo scritto della proposta ai membri del comitato misto CETA conformemente all'articolo 7 del regolamento e fissano un termine entro cui i membri possono comunicare eventuali preoccupazioni o le modifiche che intendono apportare. Le proposte adottate sono comunicate in conformità all'articolo 7 dopo la scadenza del termine e sono iscritte nel verbale della riunione seguente.
3. Nei casi in cui l'accordo conferisce al comitato misto CETA la facoltà di adottare decisioni, raccomandazioni o interpretazioni, tali atti sono denominati rispettivamente «decisione», «raccomandazione» o «interpretazione». Il segretariato del comitato misto CETA attribuisce a ogni decisione, raccomandazione o interpretazione un numero di serie, indica la data di adozione e fornisce una descrizione dell'oggetto. Ogni decisione precisa la data in cui prende effetto, con riserva dell'espletamento di tutti gli obblighi e gli adempimenti interni necessari.
4. Ciascuna decisione, raccomandazione o interpretazione è firmata dai copresidenti del comitato misto CETA.
5. Le parti dell'accordo garantiscono che le decisioni, le raccomandazioni o le interpretazioni adottate dal comitato misto CETA siano rese pubbliche.
6. In caso di decisioni del comitato misto CETA che modificano i protocolli e gli allegati dell'accordo conformemente all'articolo 30.2, paragrafo 2, dell'accordo, tutte le versioni linguistiche fanno ugualmente fede, come previsto all'articolo 30.11 dell'accordo.
Articolo 11
Pubblicità e riservatezza
1. Salvo disposizione contraria dell'accordo o decisione contraria dei copresidenti, le riunioni del comitato misto CETA non sono aperte al pubblico.
2. Se una parte dell'accordo presenta al comitato misto CETA o a qualsiasi comitato specializzato o altro organismo istituito in applicazione dell'accordo informazioni considerate riservate o protette dalla divulgazione in base alle proprie disposizioni legislative o regolamentari, l'altra parte dell'accordo tratta tali informazioni come riservate, in conformità all'articolo 26.4 dell'accordo.
Articolo 12
Lingue
1. Le lingue ufficiali del comitato misto CETA sono le lingue ufficiali delle parti dell'accordo.
2. Le lingue di lavoro del comitato misto CETA sono l'inglese e/o il francese. Salvo decisione contraria dei copresidenti, il comitato misto CETA delibera di norma sulla base di documenti redatti in tali lingue.
Articolo 13
Spese
1. Ciascuna parte dell'accordo si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto CETA.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte dell'accordo che organizza la riunione.
3. Le spese relative all'interpretazione nelle lingue di lavoro o da tali lingue del comitato misto durante le riunioni sono a carico della parte dell'accordo che organizza la riunione. La parte dell'accordo che chiede l'interpretazione e la traduzione in o da lingue diverse dalle lingue di lavoro specificate all'articolo 12 sostiene i costi di tali servizi.
Articolo 14
Comitati specializzati e altri organismi
1. In conformità all'articolo 26.1, paragrafo 4, lettera b), dell'accordo, il comitato misto CETA sovrintende ai lavori di tutti i comitati specializzati e degli altri organismi istituiti in applicazione dell'accordo.
2. Il comitato misto CETA è informato per iscritto dei punti di contatto nominati dai comitati specializzati o da altri organismi istituiti in applicazione dell'accordo. Tutta la corrispondenza, tutti i documenti e le comunicazioni tra i punti di contatto di ciascun comitato specializzato riguardanti l'attuazione dell'accordo sono trasmessi simultaneamente al segretariato del comitato misto CETA.
3. In conformità all'articolo 26.2, paragrafo 6, i comitati specializzati informano il comitato misto CETA sui risultati e sulle conclusioni di tutte le loro riunioni.
4. Salvo decisione contraria di ciascun comitato specializzato in conformità all'articolo 26.2, paragrafo 4, dell'accordo, il presente regolamento interno si applica, mutatis mutandis, ai comitati specializzati e agli altri organismi istituiti in applicazione del presente accordo.
Rettifiche
27.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/20 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 16 del 19 gennaio 2012 )
Pagina 22, allegato II bis [Elenco delle entità o degli organismi di cui all'articolo 14 e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b)], «Entità», voce n. 1 (relativa alla «Commercial Bank of Syria»), colonna «Informazioni identificative»:
anziché:
«… SWIFT/BIC CMSY SY DA; ….»
leggasi:
«… SWIFT/BIC CMSYSYDA; ….».
27.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/20 |
Rettifica della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 147 del 1 giugno 2013 )
Pagina 45, allegato II (Elenco delle entità di cui all'articolo 28), «Entità», voce n. 1 (relativa alla «Commercial Bank of Syria»), colonna «Informazioni identificative»:
anziché:
«… SWIFT/BIC: CMSY SY DA; ….»
leggasi:
«… SWIFT/BIC: CMSYSYDA; ….».