ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
23.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/1 |
DECISIONE (UE) 2018/1030 DEL CONSIGLIO
del 13 luglio 2018
relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 luglio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, nel quadro dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. |
(2) |
I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nel quadro delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio. |
(3) |
Tali negoziati si sono conclusi e il 18 maggio 2017 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea. |
(4) |
L'accordo è stato firmato a nome dell'Unione europea il 13 marzo 2018, con riserva della sua conclusione in data successiva, in conformità della decisione (UE) 2017/1363 del Consiglio (2). |
(5) |
È opportuno approvare l'accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica prevista dall'accordo. (3)
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
H. LÖGER
(1) Approvazione del Parlamento europeo del 4 luglio 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione (UE) 2017/1363 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GU L 191 del 22.7.2017, pag. 1).
(3) La data dell'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
23.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/3 |
ACCORDO
in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea
A. Lettera dell'Unione
Signor,
in seguito ai negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica dell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea, mi pregio proporre quanto segue:
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L'Unione europea integra nel suo elenco per il territorio doganale dell'UE 28 le concessioni contenute nell'elenco dell'UE 27 con le modifiche indicate di seguito:
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|
L'Unione europea e la Nuova Zelanda si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore 14 giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima notifica. |
|
La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. Mi pregio proporre che, se quanto precede è accettabile per il Suo governo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda. |
Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Sastavljeno u Bruxellesu
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
B. Lettera della Nuova Zelanda
Signor,
mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:
«In seguito ai negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 sulla modifica dell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea, mi pregio proporre quanto segue:
|
L'Unione europea integra nel suo elenco per il territorio doganale dell'UE 28 le concessioni contenute nell'elenco dell'UE 27 con le modifiche indicate di seguito:
|
|
L'Unione europea e la Nuova Zelanda si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore 14 giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima notifica. |
|
La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. Mi pregio proporre che, se quanto precede è accettabile per il Suo governo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.». |
Posso comunicarLe l'accordo del mio governo sul contenuto di questa lettera.
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Sastavljeno u Bruxellesu
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
For New Zealand
За Нова Зеландия
Por Nueva Zelanda
Za Nový Zéland
På New Zealands vegne
Für Neuseeland
Uus-Meremaa nimel
Για τη Νέα Ζηλανδία
Pour la Nouvelle-Zélande
Za Novi Zeland
Per la Nuova Zelanda
Jaunzēlandes vārdā
Naujosios Zelandijos vardu
Új-Zéland részéről
Għal New Zealand
Voor Nieuw-Zeeland
W imieniu Nowej Zelandii
Pela Nova Zelândia
Pentru Noua Zeelandă
Za Nový Zéland
Za Novo Zelandijo
Uuden-Seelannin puolesta
För Nya Zeeland
23.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/6 |
DECISIONE (UE) 2018/1031 DEL CONSIGLIO
del 13 luglio 2018
relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia di frontiera e costiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione deve concludere con il paese terzo interessato un accordo sullo status. |
(2) |
Il 16 ottobre 2017, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica d'Albania per un accordo sullo status riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania («accordo»). |
(3) |
I negoziati relativi all'accordo sono stati avviati il 13 dicembre 2017 e si sono conclusi positivamente con la siglatura dell'accordo il 12 febbraio 2018. |
(4) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (2); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione. |
(5) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (3); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
(6) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno. |
(7) |
È pertanto opportuno firmare l'accordo e approvare il testo della dichiarazione comune allegata alla presente decisione relativa all'Islanda, alla Norvegia, alla Svizzera e al Liechtenstein, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione europea, la firma dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania («accordo»), con riserva della sua conclusione (4).
Articolo 2
Il testo della dichiarazione comune allegata alla presente decisione è approvato a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
H. LÖGER
(1) Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).
(2) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(3) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(4) Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
ALLEGATO
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
Di conseguenza, è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità della Repubblica d'Albania, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali riguardanti le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.
REGOLAMENTI
23.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1032 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2018
che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l'articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione. |
(2) |
A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati. |
(3) |
A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento nonché all'aggiornamento dell'elenco dell'Unione. |
(4) |
La decisione di esecuzione (UE) n. 463/2014 della Commissione (3) ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, l'immissione in commercio di olio contenente acido docosaesaenoico («DHA») e derivato dalla microalga Schizochytrium sp. quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare in determinati alimenti, in alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione di peso, in alimenti dietetici per scopi medici speciali, in altri prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare di cui alla direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (escluse formule per lattanti e formule di proseguimento) e negli integratori alimentari. |
(5) |
La decisione di esecuzione (UE) 2015/545 della Commissione (6) ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97, l'immissione sul mercato di olio contenente acido docosaesaenoico («DHA») e derivato da un altro ceppo della microalga Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695), quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare in determinati alimenti, compresi gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento nonché gli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. |
(6) |
Il 21 novembre 2016 la società Mara Renewables Corporation ha presentato all'autorità competente del Regno Unito una domanda di estensione dell'uso dell'olio prodotto da un ceppo diverso della microalga Schizochytrium sp. (ceppo T18) ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 258/97. La domanda riguardava l'uso dell'olio derivato dal ceppo T18 della microalga Schizochytrium sp. in tutti gli alimenti autorizzati dalle decisioni di esecuzione (UE) n. 463/2014 e (UE) 2015/545 e l'estensione di tale uso alle puree di frutta e di verdura. |
(7) |
Il 10 gennaio 2017 la società Mara Renewables Corporation ha comunicato alla Commissione di aver immesso sul mercato dell'Unione il nuovo ingrediente alimentare «olio derivato da Schizochytrium sp.» prodotto dal ceppo T18, in conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. La società intendeva utilizzare tale nuovo ingrediente alimentare in tutti gli alimenti precedentemente autorizzati a norma della decisione di esecuzione (UE) n. 463/2014. |
(8) |
Il 22 settembre 2017 la società Nutraveris ha comunicato alla Commissione di aver immesso sul mercato dell'Unione il nuovo ingrediente alimentare «olio derivato da Schizochytrium sp.» prodotto dal ceppo T18, in conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. La società intendeva utilizzare tale nuovo ingrediente alimentare in tutti gli alimenti precedentemente autorizzati a norma delle decisioni di esecuzione (UE) n. 463/2014 e (UE) 2015/545. |
(9) |
Il 23 ottobre 2017 la società BASF ha comunicato alla Commissione di aver immesso sul mercato dell'Unione il nuovo ingrediente alimentare «olio derivato da Schizochytrium sp.» prodotto dal ceppo T18, in conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. La società intendeva utilizzare tale nuovo ingrediente alimentare in tutti gli alimenti precedentemente autorizzati a norma delle decisioni di esecuzione (UE) n. 463/2014 e (UE) 2015/545. |
(10) |
A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, qualsiasi domanda di immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento, presentata a uno Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 e per la quale non è stata presa alcuna decisione definitiva entro il 1o gennaio 2018, è considerata una domanda a norma del regolamento (UE) 2015/2283. |
(11) |
La domanda di estensione dell'uso dell'olio derivato dal ceppo T18 della microalga Schizochytrium sp. è stata presentata a uno Stato membro in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, ma soddisfa anche i requisiti del regolamento (UE) 2015/2283. |
(12) |
Il 6 ottobre 2017 l'autorità competente del Regno Unito ha presentato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione essa è giunta alla conclusione che l'estensione dell'uso dell'olio derivato dal ceppo T18 della microalga Schizochytrium sp. soddisfa i criteri per i nuovi alimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97. |
(13) |
Il 7 ottobre 2017 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. Entro il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97, gli altri Stati membri hanno formulato osservazioni che hanno confermato le conclusioni della valutazione iniziale. |
(14) |
Le conclusioni della valutazione iniziale presentano motivazioni sufficienti per stabilire che l'estensione dell'uso dell'olio derivato dal ceppo T18 della microalga Schizochytrium sp. è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. |
(15) |
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli stabilisce requisiti relativi ai prodotti agricoli, in particolare al latte e ai prodotti lattiero-caseari. L'estensione dell'uso dell'olio derivato dal ceppo T18 della microalga Schizochytrium sp. dovrebbe essere autorizzata ferme restando le disposizioni di tale regolamento. |
(16) |
La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) stabilisce requisiti relativi agli integratori alimentari. L'estensione dell'uso dell'olio derivato dal ceppo T18 della microalga Schizochytrium sp. dovrebbe essere autorizzata ferme restando le disposizioni di tale direttiva. |
(17) |
Il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) definisce le prescrizioni per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. L'estensione dell'uso dell'olio derivato dal ceppo T18 della microalga Schizochytrium sp. dovrebbe essere autorizzata ferme restando le disposizioni di tale regolamento. |
(18) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La voce figurante nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, riguardante l'olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. (ceppo T18) è modificata come specificato nell'allegato del presente regolamento.
La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.
L'autorizzazione di cui al presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013, della direttiva 2002/46/CE e del regolamento (UE) n. 609/2013.
Articolo 2
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.
(2) GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72.
(3) GU L 209 del 16.7.2014, pag. 55.
(4) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.
(5) GU L 124 del 20.5.2009, pag. 56.
(6) GU L 90 del 2.4.2015, pag. 7.
(7) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(8) GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.
(9) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 181.
ALLEGATO
Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) la voce «olio derivato da Schizochytrium sp. (T18)» è sostituita dalla seguente:
Nuovo alimento autorizzato |
Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato |
Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura |
Altri requisiti |
|
«Olio derivato da Schizochytrium sp. (T18) |
Categoria dell'alimento specificato |
Livelli massimi |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp.”» |
|
Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte |
200 mg/100 g o per i prodotti caseari 600 mg/100 g |
|||
Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande |
200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g |
|||
Grassi spalmabili e condimenti |
600 mg/100 g |
|||
Cereali da prima colazione |
500 mg/100 g |
|||
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
250 mg di DHA/giorno per la popolazione in generale |
|||
450 mg di DHA/giorno per le donne durante la gravidanza e l'allattamento |
||||
Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso |
250 mg/pasto |
|||
Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia |
200 mg/100 g |
|||
Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi |
||||
Alimenti recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione |
||||
Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
|||
Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti) |
200 mg/100 g |
|||
Barrette ai cereali |
500 mg/100 g |
|||
Grassi da cucina |
360 mg/100 g |
|||
Bevande analcoliche (compresi i prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari e le bevande a base di latte) |
80 mg/100 ml |
|||
Formule per lattanti e formule di proseguimento, quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
A norma del regolamento (UE) n. 609/2013 |
|||
Alimenti trasformati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
200 mg/100 g |
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Purea di frutta/verdura |
100 mg/100 g |
23.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1033 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2018
recante duecentottantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento. |
(2) |
Il 17 luglio 2018 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare due voci dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
1. |
i dati identificativi della voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» sono così modificati: la voce «Ayyub Bashir (alias (a) Alhaj Qari Ayub Bashar, (b) Qari Muhammad Ayub). Titolo: (a) Qari, (b) Alhaj. Data di nascita: (a) 1966, (b) 1964, (c) 1969, (d) 1971. Nazionalità: (a) uzbeka, (b) afghana. Indirizzo: Mir Ali, Agenzia del Waziristan settentrionale, aree tribali ad amministrazione federale, Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 18.10.2012.» è sostituita da quanto segue: «Ayyub Bashir (alias (a) Alhaj Qari Ayub Bashar, (b) Qari Muhammad Ayub). Titolo: (a) Qari, (b) Alhaj. Data di nascita: (a) 1966, (b) 1964, (c) 1969, (d) 1971. Cittadinanza: (a) uzbeka, (b) afghana. Indirizzo: Mir Ali, Agenzia del Waziristan settentrionale, aree tribali ad amministrazione federale, Pakistan. Altre informazioni: sarebbe rimasto ucciso in un attacco aereo a Chordar, provincia di Kunduz (Afghanistan), nel dicembre 2015. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 18.10.2012.» |
2. |
I dati identificativi della voce seguente dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» sono così modificati: la voce «Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (alias (a) Jemaah Anshorut Tauhid, (b) Jemmah Ansharut Tauhid, (c) Jem'mah Ansharut Tauhid, (d) Jamaah Ansharut Tauhid, (e) Jama'ah Ansharut Tauhid, (f) Laskar 99). Indirizzo: Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia, telefono: 0271-2167285, e-mail: info@ansharuttauhid.com. Altre informazioni: (a) fondata e guidata da Abu Bakar Ba'asyir; (b) creata il 27 luglio 2008 a Solo, Indonesia; (c) associata alla Jemmah Islamiyah (JI); (d) sito web: http:/ansharuttauhid.com/. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.3.2012.» è sostituita da quanto segue: «Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (alias (a) Jemaah Anshorut Tauhid, (b) Jemmah Ansharut Tauhid, (c) Jem'mah Ansharut Tauhid, (d) Jamaah Ansharut Tauhid, (e) Jama'ah Ansharut Tauhid, (f) Laskar 99). Indirizzo: Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia, telefono: 0271-2167285, e-mail: info@ansharuttauhid.com. Altre informazioni: (a) gruppo affiliato allo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL), elencato come Al-Qaeda in Iraq, che ha perpetrato attacchi in Indonesia; (b) fondato e guidato da Abu Bakar Ba'asyir; (c) creato il 27 luglio 2008 a Solo, Indonesia; (d) è stato associato alla Jemmah Islamiya (JI); (e) sito web: http:/ansharuttauhid.com/. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.3.2012.» |
DECISIONI
23.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/16 |
DECISIONE (UE) 2018/1034 DEL CONSIGLIO
del 16 luglio 2018
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardo al progetto di decisione n. x/xxxx di tale comitato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione del Consiglio del 3 ottobre 2002 (1) l'Unione ha concluso l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) (2) («accordo»), che è entrato in vigore il 1o gennaio 2003 (3). |
(2) |
A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, il comitato misto istituito a norma dell'articolo 23 dell'accordo («comitato misto») modifica o adatta i documenti di controllo e gli altri modelli di documenti riportati negli allegati dell'accordo. Al fine di incorporare le nuove misure adottate nell'Unione, e in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta l'allegato 1, relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada, e l'allegato 2, relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus. In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta inoltre le prescrizioni relative alle disposizioni in materia sociale. |
(3) |
L'ultimo aggiornamento della normativa dell'Unione introdotto nell'accordo dalla decisione n. 1/2011 del comitato misto (4) tiene conto degli atti dell'Unione adottati fino alla fine del 2009. |
(4) |
Nel corso delle sue riunioni che si terranno nel 2018, il comitato misto dovrà adottare una decisione del comitato misto per l'aggiornamento dell'accordo ai progressi tecnici e normativi. |
(5) |
La decisione (UE) 2016/1146 del Consiglio (5) ha stabilito la posizione dell'Unione europea riguardo a un progetto di decisione del comitato misto tenendo conto degli atti dell'Unione adottati fino alla fine del 2015. |
(6) |
Nel corso dei negoziati con le altre parti contraenti (6) dell'accordo, è risultato evidente che occorreva apportare alcune modifiche al testo approvato dal Consiglio. Queste riguardavano, nel particolare, la relazione tra le norme dell'Unione riguardo al tachigrafo intelligente e l'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) («accordo AETR») e, vista la situazione in alcune parti contraenti dell'accordo Interbus, un periodo transitorio per gli importi dei risarcimenti stabiliti all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
(7) |
È opportuno abrogare la decisione (UE) 2016/1146 del Consiglio e stabilire la nuova posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto nel corso delle sue riunioni del 2018, poiché la decisione adottata da tale comitato sarà vincolante per l'Unione. |
(8) |
A partire dal 2018 la posizione dell'Unione nel corso delle riunioni del comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nel corso delle riunioni del comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 23 dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) è basata sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La decisione (UE) 2016/1146 del Consiglio è abrogata
Articolo 3
La presente decisione e la decisione del comitato misto sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
La decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018
Per il Consiglio
La presidente
J. BOGNER-STRAUSS
(1) Decisione 2002/917/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11).
(2) GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.
(3) Informazioni sull'entrata in vigore dell'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 321 del 26.11.2002, pag. 44).
(4) Decisione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, che adotta il proprio regolamento interno e adatta l'allegato 1 dell'accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l'allegato 2 dell'accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 38).
(5) Decisione (UE) 2016/1146 del Consiglio, del 27 giugno 2016, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito nel quadro dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardo al progetto di decisione n. 1/2016 di tale comitato (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 48).
(6) Le parti contraenti dell'accordo Interbus sono l'Unione europea, la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica di Moldova, il Montenegro, la Repubblica di Turchia e l'Ucraina.
(7) Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).
PROGETTO
DECISIONE N. x/xxxx (1) DEL COMITATO MISTO ISTITUITO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO RELATIVO AI SERVIZI INTERNAZIONALI OCCASIONALI DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATI CON AUTOBUS (ACCORDO INTERBUS)
del …
che adatta l'articolo 8 dell'accordo e gli allegati 1, 2, 3 e 5 dell'accordo, adattando il «modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus riguardante l'articolo 4 e l'allegato 1», introducendo un «modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus relativa all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011», e abroga la raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) (2), come aggiornato dalla decisione del comitato misto n. 1/2011 (3), in particolare l'articolo 24 dell'accordo,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 23 dell'accordo Interbus («accordo») istituisce un comitato misto onde facilitare la gestione dell'accordo («comitato misto»). |
(2) |
In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta i documenti di controllo e gli altri modelli di documenti riportati negli allegati dell'accordo. Al fine di incorporare le nuove misure adottate nell'Unione, e in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta gli allegati relativi alle norme tecniche applicabili agli autobus, nonché l'allegato 1, relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada. In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta inoltre le prescrizioni relative alle disposizioni in materia sociale. Il comitato misto dovrebbe intervenire a tal fine nel momento in cui l'accordo deve essere aggiornato per tenere conto dei progressi tecnici e legislativi. |
(3) |
L'ultimo aggiornamento della normativa dell'Unione introdotto nell'accordo dalla decisione n. 1/2011 del comitato misto tiene conto degli atti dell'Unione adottati fino alla fine del 2009. È ora opportuno incorporare le nuove misure che l'Unione ha adottato nel frattempo. |
(4) |
La raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto (4) introduce un rapporto tecnico utilizzato per i controlli su strada degli autobus. Tale raccomandazione è diventata obsoleta e dovrebbe pertanto essere abrogata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo, le condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada di cui all'allegato 1 dell'accordo, le norme tecniche applicabili agli autobus di cui all'allegato 2 dell'accordo, il modello di documento di controllo per i servizi occasionali esentati da autorizzazione di cui all'allegato 3 dell'accordo e il modello di autorizzazione relativa a servizi occasionali non liberalizzati che figura all'allegato 5 dell'accordo sono adattati in conformità dell'allegato della presente decisione. Anche il «modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus riguardante l'articolo 4 e l'allegato 1» è adattato in conformità dell'allegato della presente decisione. Inoltre, è aggiunto all'accordo un «modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus relativa all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011».
Articolo 2
1. Il «Modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus riguardante l'articolo 4 e l'allegato 1» accluso all'accordo Interbus è adattato e spostato nel nuovo allegato 6 dell'accordo Interbus.
2. All'accordo Interbus è aggiunto un nuovo allegato, come segue:
ALLEGATO 6
Modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus
Condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada
DICHIARAZIONE DI … (nome della parte contraente) RELATIVA ALL'ARTICOLO 4 E ALL'ALLEGATO 1
Le quattro condizioni di cui al capo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51):
a) |
sono state recepite nell'ordinamento nazionale con … (riferimenti legislativi); |
b) |
saranno recepite nell'ordinamento nazionale … (data). |
Modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus relativa all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).
(da effettuare entro i due mesi successivi all'adozione della decisione n. x/xxxx del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo Interbus)
DICHIARAZIONE EFFETTUATA DA … (nome della parte contraente)
1. |
Per quanto riguarda l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011, la legislazione nazionale vigente del dichiarante stabilisce i seguenti limiti massimi per il risarcimento per il decesso, comprese spese ragionevoli per le esequie, o le lesioni personali, nonché per la perdita o il danneggiamento del bagaglio dovuti a un incidente derivante dall'utilizzo di autobus, non inferiori a:
|
2. |
La legislazione nazionale vigente del dichiarante prevede che, in caso di danneggiamento di una sedia a rotelle, di altre attrezzature per la mobilità o di dispositivi di assistenza, l'importo del risarcimento sia pari al costo della sostituzione o della riparazione dell'attrezzatura perduta o danneggiata?
SÌ ☐ NO ☐ |
3. |
Si prevede che gli importi finanziari stabiliti all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 181/2011, nonché il risarcimento in caso di danneggiamento di una sedia a rotelle, di altre attrezzature per la mobilità o di dispositivi di assistenza, saranno adattati dal dichiarante ai requisiti del regolamento entro … (data, entro tre anni dall'entrata in vigore della decisione n. x/xxxx del comitato misto ai sensi dell'accordo Interbus o, a seconda dei casi, entro tre anni dalla data di ratifica dell'accordo Interbus di una nuova parte contraente). |
Articolo 3
La raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto è abrogata.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il comitato misto
Il presidente
Il segretario
(1) Il numero e l'anno dell'imminente decisione del comitato misto sono indicati con «x/xxxx». La precedente designazione era «1/2016».
(2) GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.
(3) Decisione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, che adotta il proprio regolamento interno e adatta l'allegato 1 dell'accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l'allegato 2 dell'accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo (2012/25/UE) (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 38).
(4) Raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, relativo all'utilizzazione di un rapporto tecnico per gli autobus onde facilitare il controllo dell'osservanza delle disposizioni degli articoli 1 e 2 dell'allegato 2 dell'accordo (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 46).
ALLEGATO
Adattamento dell'articolo 8, relativo alle disposizioni in materia sociale, dell'allegato 1, relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada, dell'allegato 2, relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus, dell'allegato 3, relativo al modello di documento di controllo per i servizi occasionali esentati da autorizzazione, dell'allegato 5, riguardante il modello di autorizzazione relativa a servizi occasionali non liberalizzati, del «modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus riguardante l'articolo 4 e l'allegato 1», nonché l'introduzione di un «modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus relativa all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011» (1)
1) |
All'articolo 8 dell'accordo, l'elenco degli atti dell'Unione è così modificato:
|
2) |
All'allegato 1 dell'accordo, l'elenco degli atti dell'Unione è sostituito dal seguente:
|
3) |
L'allegato 2 dell'accordo è così modificato:
|
4) |
Nell'allegato 3 dell'accordo, il testo nelle note a piè di pagina è sostituito dal seguente:
«Albania (AL), Austria (A), Belgio (B), Bosnia-Erzegovina (BA), Bulgaria (BG), Cipro (CY) Croazia (HR), Repubblica ceca (CZ), Danimarca (DK), Estonia (EST), Finlandia (FIN), Francia (F), Germania (D), Grecia (GR), Ungheria (H), Irlanda (IRL), Italia (I), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (L), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (MK), Malta (MT), Repubblica di Moldova (MD), Montenegro (ME), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (P), Romania (RO), Repubblica Slovacca (SK), Slovenia (SLO); Spagna (E), Svezia (S), Turchia (TR), Ucraina (UA), Regno Unito (UK), da completare.». |
5) |
Nell'allegato 5 dell'accordo, il testo nelle note a piè di pagina è sostituito dal seguente:
«Albania (AL), Austria (A), Belgio (B), Bosnia-Erzegovina (BA), Bulgaria (BG), Cipro (CY) Croazia (HR), Repubblica ceca (CZ), Danimarca (DK), Estonia (EST), Finlandia (FIN), Francia (F), Germania (D), Grecia (GR), Ungheria (H), Irlanda (IRL), Italia (I), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (L), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (MK), Malta (MT), Repubblica di Moldova (MD), Montenegro (ME), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (P), Romania (RO), Repubblica Slovacca (SK), Slovenia (SLO); Spagna (E), Svezia (S), Turchia (TR), Ucraina (UA), Regno Unito (UK), da completare.». |
6) |
Il «modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus riguardante l'articolo 4 e l'allegato 1» accluso all'accordo diventa parte di un nuovo allegato 6, dal titolo «Modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus». I suoi termini sono modificati come segue:
|
7) |
Il seguente modello di dichiarazione è aggiunto al nuovo allegato 6 dell'accordo:
«Modello di dichiarazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus relativa all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1). (da effettuare entro i due mesi successivi all'adozione della decisione n. x/xxxx del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo Interbus) DICHIARAZIONE EFFETTUATA DA … (nome della parte contraente)
|
(1) Per l'adattamento degli atti si è tenuto conto delle nuove misure adottate dall'Unione europea fino al 31 dicembre 2015.
23.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/27 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1035 DEL CONSIGLIO
del 16 luglio 2018
relativa all'avvio in Croazia dello scambio automatizzato di dati sul DNA
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nel diritto nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione. |
(2) |
L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI (3) del Consiglio dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota. |
(3) |
La Croazia ha informato il segretariato generale del Consiglio riguardo agli schedari nazionali di analisi del DNA cui vengono applicati gli articoli da 2 a 6 della decisione 2008/615/GAI, e riguardo alle condizioni che disciplinano la consultazione automatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, della medesima decisione. |
(4) |
A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati. |
(5) |
La Croazia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati sul DNA. |
(6) |
La Croazia ha effettuato con successo un'esperienza pilota con la Lituania e la Polonia. |
(7) |
Una visita di valutazione ha avuto luogo in Croazia e il gruppo di valutazione lituano/polacco ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al gruppo di lavoro competente del Consiglio. |
(8) |
È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati sul DNA. |
(9) |
L'8 marzo 2018 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che la Croazia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI. |
(10) |
Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di dati sul DNA, la Croazia dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI. |
(11) |
L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione della decisione stessa, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste da tale decisione. |
(12) |
Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all'avvio in Croazia dello scambio automatizzato di dati sul DNA al fine di consentire a tale Stato membro di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI. |
(13) |
La Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della consultazione automatizzata e della comparazione di dati sul DNA, la Croazia può ricevere e trasmettere dati personali a norma degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 24 luglio 2018.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La presente decisione si applica conformemente ai trattati.
Fatto a, il 16 luglio 2018
Per il Consiglio
La presidente
J. BOGNER-STRAUSS
(1) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.
(2) Parere del 7 luglio 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).
23.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/29 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1036 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2018
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri
[notificata con il numero C(2018) 4875]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri nei quali sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di tale decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica riguardante tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato ripetutamente modificato per tener conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1008 della Commissione (5) a seguito dei casi recenti di peste suina africana in Lettonia, Lituania, Polonia e Romania. |
(2) |
Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è connesso alla naturale lenta diffusione della malattia tra le popolazioni di suini selvatici nonché ai rischi legati all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia pubblicata il 23 marzo 2017, e nella relazione scientifica EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia pubblicata il 7 novembre 2017 (6). |
(3) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2018/1008 la situazione epidemiologica dell'Unione riguardo alla peste suina africana è cambiata, con il verificarsi di ulteriori casi di tale malattia che devono riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(4) |
Nel luglio 2018 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici nel distretto di Braila in Romania. Tale focolaio di peste suina africana nei suini domestici determina un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Le zone della Romania colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto figurare negli elenchi di cui alle parti I e III di tale allegato. |
(5) |
Nel luglio 2018 sono stati rilevati due focolai di peste suina africana nei suini domestici nella frazione di Bukaišu, nella provincia di Tērvetes e nella regione di Saldus in Lettonia. Tali focolai di peste suina africana nei suini domestici determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali zone della Lettonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto figurare ora nell'elenco di cui alla parte III di tale allegato, anziché in quello di cui alla parte II. |
(6) |
Nel luglio 2018 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici nella regione di Šiauliai in Lituania. Tale focolaio di peste suina africana nei suini domestici determina un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tale zona della Lituania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto figurare ora nell'elenco di cui alla parte III di tale allegato, anziché in quello di cui alla parte II. |
(7) |
Nel luglio 2018 è stato inoltre rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nella regione di Telšiai in Lituania. Tale caso di peste suina africana in un suino selvatico determina un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tale zona della Lituania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto figurare ora nell'elenco di cui alla parte II di tale allegato, anziché in quello di cui alla parte I. |
(8) |
Nel luglio 2018 sono stati rilevati due casi di peste suina africana nei suini selvatici nei distretti di Młynary e Hrubieszów in Polonia. Tali casi di peste suina africana nei suini selvatici determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto figurare ora nell'elenco di cui alla parte II di tale allegato, anziché in quello di cui alla parte I. |
(9) |
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Romania, Lettonia, Lituania e Polonia e che tali zone siano debitamente inserite negli elenchi di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il suddetto allegato. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(4) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1008 della Commissione, del 16 luglio 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 180 del 17.7.2018, pag. 72).
(6) EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068.
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:
ALLEGATO
PARTE I
1. Repubblica ceca
Le seguenti zone della Repubblica ceca:
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okres Uherské Hradiště, |
— |
okres Kroměříž, |
— |
okres Vsetín, |
— |
katastrální území obcí v okrese Zlín:
|
2. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
— |
Hiiu maakond. |
3. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550. |
4. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
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Aizputes novads, |
— |
Alsungas novads, |
— |
Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts, |
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Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta, |
— |
Skrundas novada,Nīkrācesun Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
— |
Vaiņodes novads, |
— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts. |
5. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
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Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kazlų Rūdos savivaldybė, |
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Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijos, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
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Plungės rajono savivaldybė, |
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Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos, |
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Rietavo savivaldybė, |
— |
Šakių rajono savivaldybė, |
— |
Šilalės rajono savivalybė, |
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Tauragės rajono savivaldybė, |
6. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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7. Romania
Le seguenti zone della Romania:
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Galați county, |
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Vrancea county, |
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Buzău county, |
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Cluj county, |
— |
Maramureș county, |
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Bistrița-Năsăud county, |
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Arad county with the following delimitation:
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— |
Hunedoara county with the following delimitation:
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— |
Alba county with the following delimitation:
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Vaslui county, |
— |
Bacau county, |
— |
Covasna county, |
— |
Prahova county, |
— |
Ilfov county, |
— |
Giurgiu county. |
PARTE II
1. Repubblica ceca
Le seguenti zone della Repubblica ceca:
— |
katastrální území obcí v okrese Zlín:
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2. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
3. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
— |
Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
4. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
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Ādažu novads, |
— |
Aglonas novads, |
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Aizkraukles novads, |
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Aknīstes novads, |
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Alojas novads, |
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Alūksnes novads, |
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Amatas novads, |
— |
Apes novads, |
— |
Auces novada Īles un Vecauces pagasts un Lielauces pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļu uz Dienvidiem no autoceļa P96, Auces pilsēta, |
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Babītes novads, |
— |
Baldones novads, |
— |
Baltinavas novads, |
— |
Balvu novads, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Beverīnas novads, |
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Brocēnu novada Cieceres, Gaiķu un Remtes pagasts, Blīdenes pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa A9, Brocēnu pilsēta, |
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Burtnieku novads, |
— |
Carnikavas novads, |
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Cēsu novads, |
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Cesvaines novads, |
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Ciblas novads, |
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Dagdas novads, |
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Daugavpils novads, |
— |
Dobeles novada Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu un Naudītes pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104, Dobeles pilsēta, |
— |
Dundagas novads, |
— |
Engures novads, |
— |
Ērgļu novads, |
— |
Garkalnes novads, |
— |
Gulbenes novads, |
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Iecavas novads, |
— |
Ikšķiles novads, |
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Ilūkstes novads, |
— |
Inčukalna novads, |
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Jaunjelgavas novads, |
— |
Jaunpiebalgas novads, |
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Jaunpils novads, |
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Jēkabpils novads, |
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Jelgavas novada, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts, |
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Kandavas novads, |
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Kārsavas novads, |
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Ķeguma novads, |
— |
Ķekavas novads, |
— |
Kocēnu novads, |
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Kokneses novads, |
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Krāslavas novads, |
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Krimuldas novads, |
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Krustpils novads, |
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Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kabiles,Snēpeles un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
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Lielvārdes novads, |
— |
Līgatnes novads, |
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Limbažu novads, |
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Līvānu novads, |
— |
Lubānas novads, |
— |
Ludzas novads, |
— |
Madonas novads, |
— |
Mālpils novads, |
— |
Mārupes novads, |
— |
Mazsalacas novads, |
— |
Mērsraga novads, |
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Naukšēnu novads, |
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Neretas novads Zalves, Neretas un Pilskalnes pagasts, |
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Ogres novads, |
— |
Olaines novads, |
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Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu pagasts, |
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Pārgaujas novads, |
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Pļaviņu novads, |
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Preiļu novads, |
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Priekuļu novads, |
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Raunas novads, |
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republikas pilsēta Daugavpils, |
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republikas pilsēta Jelgava, |
— |
republikas pilsēta Jēkabpils, |
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republikas pilsēta Jūrmala, |
— |
republikas pilsēta Rēzekne, |
— |
republikas pilsēta Valmiera, |
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Rēzeknes novads, |
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Riebiņu novads, |
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Rojas novads, |
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Ropažu novads, |
— |
Rugāju novads, |
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Rundāles novads, |
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Rūjienas novads, |
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Salacgrīvas novads, |
— |
Salas novads, |
— |
Salaspils novads, |
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Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Nīgrandes, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres, Pampāļu un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta, |
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Saulkrastu novads, |
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Sējas novads, |
— |
Siguldas novads, |
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Skrīveru novads, |
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Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9 |
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Smiltenes novads, |
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
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Strenču novads, |
— |
Talsu novads, |
— |
Tērvetes novada Tērvetes un Augstkalnes pagast, |
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Tukuma novads, |
— |
Valkas novads, |
— |
Varakļānu novads, |
— |
Vārkavas novads, |
— |
Vecpiebalgas novads, |
— |
Vecumnieku novads Vecumnieku, Stelpes, Bārbeles, Skaistkalnes, un Valles pagasts, |
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Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
— |
Viesītes novads, |
— |
Viļakas novads, |
— |
Viļānu novads, |
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Zilupes novads. |
5. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
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Akmenės rajono savivaldybė: Papilės seniūnijos, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė: Krokialaukio, Miroslavo ir Simno seniūnijos, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
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Druskininkų savivaldybė, |
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Elektrėnų savivaldybė, |
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Ignalinos rajono savivaldybė, |
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Jonavos rajono savivaldybė, |
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Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto ir Jurbarkų, seniūnijos, |
— |
Kaišiadorių miesto savivaldybė, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Pravieniškių, Rumšiškių, Žiežmarių ir Žiežmarių apylinkės seniūnijos, |
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos, |
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Kupiškio rajono savivaldybė, |
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Marijampolės savivaldybė, |
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Molėtų rajono savivaldybė, |
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Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
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Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Baisogalos, Pakalniškių, Radviliškio, Radviliškio miesto, Sidabravo, Skėmių, Šeduvos miesto ir Tyrulių seniūnijos, |
— |
Prienų miesto savivaldybė, |
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Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos, |
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Rokiškio rajono savivaldybė, |
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Šalčininkų rajono savivaldybė, |
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Širvintų rajono savivaldybė, |
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Švenčionių rajono savivaldybė, |
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Telšių rajono savivaldybė, |
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Ukmergės rajono savivaldybė, |
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Utenos rajono savivaldybė, |
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Vilniaus miesto savivaldybė, |
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Vilniaus rajono savivaldybė, |
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Vilkaviškio rajono savivaldybė, |
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Visagino savivaldybė, |
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Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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PARTE III
1. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
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Auces novada Ukru un Bēnes pagasti un Lielauces pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa P96 |
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Brocēnu novada Blīdenes pagasta daļa uz Dienvidiem no autoceļa A9 |
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Dobeles novada Penkules pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104 |
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Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes, pagasts, |
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Neretas novada Mazzalves pagasts, |
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Ozolnieku novada Salgales pagasts, |
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Saldus novada Novadnieku, Kursīšu un Zvārdes pagasts |
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Tērvetes novada Bukaišu pagasts |
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Vecumnieku novada Kurmenes pagasts. |
2. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
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Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto ir Ventos seniūnijos, |
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Alytaus miesto savivaldybė, |
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Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Raitininkų seniūnijos, |
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Birštono savivaldybė, |
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Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos, |
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Joniškio rajono savivaldybė |
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Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos, |
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Kaišiadorių rajono savivaldybė: Paparčių ir Žaslių seniūnijos. |
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Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos, |
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, |
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Lazdijų rajono savivaldybė, |
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Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos, |
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Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Klovainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio, Rozalimo ir Žeimelio seniūnijos, |
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Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos, |
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Radviliškio rajono savivaldybė: Grinkiškio, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos, |
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Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1, |
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Šiaulių miesto savivaldybė, |
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Šiaulių rajono savivaldybė, |
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Trakų rajono savivaldybė, |
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Varėnos rajono savivaldybė. |
3. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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4. Romania
Le seguenti zone della Romania:
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Satu Mare county, |
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Tulcea county, |
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Constanța county, |
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Bihor county, |
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Salaj county |
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Brăila county, |
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Ialomița county, |
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Călărași county. |
PARTE IV
Italia
Le seguenti zone dell'Italia:
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tutto il territorio della Sardegna. |
23.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/48 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1037 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2018
che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrocromo a basso tenore di carbonio originario della Repubblica popolare cinese, della Russia e della Turchia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura
(1) |
Il 23 giugno 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di ferrocromo a basso tenore di carbonio originario della Repubblica popolare cinese («RPC»), della Federazione russa («Russia») e della Turchia («i paesi interessati») conformemente all'articolo 5 del regolamento di base e ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»). |
(2) |
La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 10 maggio 2017 dall'Associazione dei produttori europei di ferroleghe («Euroalliages» o «il denunciante») per conto dell'unico produttore UE di ferrocromo a basso tenore di carbonio nell'Unione, Elektrowerk Weisweiler GmbH. Il denunciante rappresenta il 100 % della produzione totale dell'Unione di ferrocromo a basso tenore di carbonio. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping e del conseguente grave pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta. |
(3) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato il denunciante, i produttori esportatori noti nei paesi interessati e le autorità cinesi, russe e turche, gli importatori noti e gli utilizzatori, come pure le associazioni notoriamente interessate all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare. |
1.2. Risposte al questionario
(4) |
La Commissione ha inviato questionari all'unico produttore dell'Unione di ferrocromo a basso tenore di carbonio, a dieci utilizzatori e a otto importatori che si sono manifestati in seguito all'apertura dell'inchiesta. |
(5) |
La Commissione ha ricevuto risposte da un produttore turco, dall'unico produttore dell'Unione e da quattro utilizzatori di ferrocromo a basso tenore di carbonio. Nessuno degli otto importatori ha risposto al questionario. |
1.3. Visite di verifica
(6) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito elencate.
|
1.4. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
(7) |
L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2016 e il 31 marzo 2017 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»). |
1.5. Mancata istituzione di misure provvisorie
(8) |
A motivo della mancanza di chiarezza in merito alla definizione del prodotto, la Commissione ha deciso di non istituire misure provvisorie, bensì di proseguire l'inchiesta. Il 23 marzo 2018 tutte le parti interessate hanno ricevuto un documento informativo che illustra i motivi della mancata istituzione di misure provvisorie. Varie parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. |
2. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
(9) |
Con il messaggio di posta elettronica del 22 maggio 2018 il denunciante ha informato la Commissione di voler ritirare la denuncia. |
(10) |
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, un procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione. |
(11) |
Il denunciante è l'unico produttore di ferrocromo a basso tenore di carbonio nell'Unione e nessun'altra parte si è manifestata per opporsi all'eventuale istituzione di misure antidumping. Poiché dall'inchiesta non erano comunque emerse considerazioni indicanti che la chiusura sarebbe stata contraria all'interesse dell'Unione, si è ritenuto che fosse opportuno chiudere il presente procedimento. |
(12) |
Alla luce del ritiro della denuncia da parte dell'industria dell'Unione e della proposta chiusura del procedimento senza istituzione di misure, la Commissione non ha ritenuto necessario analizzare le osservazioni ricevute dalle parti interessate per quanto riguarda l'apertura dell'inchiesta e le risultanze preliminari illustrate nel documento informativo menzionato al considerando 8. |
3. DIVULGAZIONE E CONCLUSIONE
(13) |
Le parti interessate sono state informate in merito all'intenzione della Commissione di chiudere il procedimento ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni. Alla Commissione non sono tuttavia pervenute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. |
(14) |
La Commissione conclude pertanto che è opportuno chiudere senza istituzione di misure il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di ferrocromo contenente, in peso, più di 0,05 % fino a 0,5 % di carbonio, originario della RPC, della Russia e della Turchia. |
(15) |
La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrocromo contenente, in peso, più di 0,05 % fino a 0,5 % di carbonio, originario della RPC, della Russia e della Turchia, attualmente classificato con il codice NC 7202 49 50, è chiuso.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrocromo a basso tenore di carbonio originario della Repubblica popolare cinese, della Russia e della Turchia (GU C 200 del 23.6.2017, pag. 17).