ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 184

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
20 luglio 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1025 della Commissione, del 19 luglio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1026 della Commissione, del 19 luglio 2018, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la ventiduesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

3

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva di esecuzione (UE) 2018/1027 della Commissione, del 19 luglio 2018, che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le distanze di isolamento per Sorghum spp. ( 1 )

4

 

*

Direttiva di esecuzione (UE) 2018/1028 della Commissione, del 19 luglio 2018, che rettifica la direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie Lolium x boucheanum Kunth ( 1 )

7

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2018 del Consiglio di associazione UE-Turchia, del 27 marzo 2018, che modifica il protocollo 2 della decisione n. 1/98 relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli [2018/1029]

10

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

20.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1025 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.

(2)

Il 13 luglio 2018 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare due voci dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.


ALLEGATO

Le voci seguenti sono cancellate dall'allegato III:

 

«62.

IRAQI LIFE INSURANCE COMPANY. Indirizzi: a) Aqaba Bin Nafie Square, P.O. Box 989, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 989, Karradah Al Sharkiya, Baghdad, Iraq.»

 

«96.

NATIONAL INSURANCE COMPANY [IRAQ]. Indirizzi: a) Khullani Street, P.O. Box 248, Baghdad, Iraq; b) Aman Building, Khullani Square, Baghdad, Iraq.»

20.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1026 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2018

recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la ventiduesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (3) ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.

(2)

Sulla base delle offerte ricevute per la ventiduesima gara parziale, dovrebbe essere fissato un prezzo minimo di vendita.

(3)

Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventiduesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 17 luglio 2018, il prezzo minimo di vendita è fissato a 112,50 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).


DIRETTIVE

20.7.2018   

IT

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L 184/4


DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2018/1027 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2018

che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le distanze di isolamento per Sorghum spp.

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), in particolare l'articolo 21 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Le condizioni per la produzione di sementi previste dalla direttiva 66/402/CEE si basano sulle norme internazionali stabilite dal sistema per le sementi (Seed Scheme) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).

(2)

Alla riunione annuale del 2017 dell'OCSE sui sistemi per le sementi, la norma relativa alle distanze di isolamento per la coltivazione di Sorghum spp. è stata modificata, in particolare per tenere conto delle zone in cui la presenza di S. halepense o S. sudanense pone un problema specifico di impollinazione incrociata.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 66/402/CEE.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 66/402/CEE

L'allegato I della direttiva 66/402/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.


ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 66/402/CEE, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

La coltura è conforme alle seguenti norme per quanto concerne le distanze da fonti vicine di polline che possono causare un'impollinazione estranea indesiderabile:

Coltura

Distanza minima

Phalaris canariensis, Secale cereale, esclusi gli ibridi:

 

per la produzione di sementi di base

300 m

per la produzione di sementi certificate

250 m

Sorghum spp.

 

per la produzione di sementi di base (*1)

400 m

per la produzione di sementi certificate (*1)

200 m

 

 

xTriticosecale, varietà autoimpollinanti

 

per la produzione di sementi di base

50 m

per la produzione di sementi certificate

20 m

Zea mays

200 m

Le distanze minime di cui alla tabella precedente possono non essere rispettate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.»


(*1)  Nelle zone in cui la presenza di S. halepense o S. sudanense pone un problema specifico di impollinazione incrociata, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

le colture destinate alla produzione di sementi di base di Sorghum bicolor o dei suoi ibridi devono essere isolate ad una distanza di almeno 800 m da qualsiasi fonte di tali pollini contaminanti;

b)

le colture destinate alla la produzione di sementi certificate di Sorghum bicolor o dei suoi ibridi devono essere isolate ad una distanza di almeno 400 m da qualsiasi fonte di tali pollini contaminanti.


20.7.2018   

IT

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L 184/7


DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2018/1028 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2018

che rettifica la direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie Lolium x boucheanum Kunth

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l'articolo 21 bis,

considerando quanto segue:

(1)

A causa di un errore di trascrizione nella direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 della Commissione (2), che ha modificato la direttiva 66/401/CEE, il riferimento alla nota a piè di pagina «(1)» nell'allegato III della direttiva 66/401/CEE è stato erroneamente soppresso dalla voce «Poaceae (Gramineae)». Di conseguenza, gli Stati membri non possono più autorizzare l'aumento a 25 tonnellate del peso massimo del lotto se il fornitore è stato autorizzato in tal senso dall'autorità competente.

(2)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il pertinente allegato della direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109.

(3)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109

L'allegato della direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

(2)  Direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 della Commissione, del 1o dicembre 2016, che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie Lolium x boucheanum Kunth (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 59).


ALLEGATO

Al punto 2 dell'allegato della direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 della Commissione, che modifica l'allegato III della direttiva 66/401/CEE del Consiglio, nella prima colonna della tabella, la voce relativa a « Poaceae (Gramineae) » è sostituita dalla voce seguente con relativa nota a piè' di pagina:

« Poaceae (Gramineae)  (1)


(1)  Il peso massimo del lotto può essere aumentato a 25 tonnellate se il fornitore è stato autorizzato in tal senso dall'autorità competente.» »


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

20.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/10


DECISIONE N. 1/2018 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TURCHIA

del 27 marzo 2018

che modifica il protocollo 2 della decisione n. 1/98 relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli [2018/1029]

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TURCHIA,

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (1),

visti il protocollo complementare all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (2), in particolare l'articolo 35,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1/98 del Consiglio d'associazione CE-Turchia (3) stabilisce il regime preferenziale applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra l'Unione e la Turchia. Il protocollo 2 di tale decisione contiene disposizioni dettagliate relative al regime preferenziale applicabile all'importazione in Turchia di prodotti agricoli originari dell'Unione, compreso un regime preferenziale per l'importazione di carni bovine congelate.

(2)

L'Unione e la Turchia si sono consultate e hanno convenuto di modificare il regime preferenziale applicabile all'importazione in Turchia di carni bovine originarie dell'Unione e di estendere l'ambito di applicazione dell'attuale contingente tariffario, stabilito nell'allegato del protocollo 2 della decisione n. 1/98, alle carni bovine fresche e refrigerate.

(3)

Il protocollo 2 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato del protocollo 2 della decisione n. 1/98 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2018

Per il Consiglio di associazione UE-Turchia

La presidente

F. MOGHERINI


(1)   GU L 361 del 31.12.1977, pag. 29.

(2)   GU L 361 del 31.12.1977, pag. 60.

(3)  Decisione n. 1/98 del Consiglio d'associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (98/223/CE) (GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Le voci di cui al codice NC 0202 20 dell'allegato del protocollo 2 della decisione n. 1/98 sono sostituite dalle seguenti:

«Codice NC

Descrizione

Riduzione del dazio NPF (%)

Contingente tariffario (peso netto in tonnellate)

0201 20

0202 20

Altri pezzi di carni bovine, non disossati, freschi o refrigerati, o congelati

riduzione del 50 % con un dazio massimo del 30 %

5 000

0201 20

0202 20

Altri pezzi di carni bovine, non disossati, freschi o refrigerati, o congelati

riduzione del 30 % con un dazio massimo del 43 %

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