ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 179

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
16 luglio 2018


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio

1

 

*

Regolamento (UE) 2018/974 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne

14

 

*

Regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO)

30

 

*

Regolamento (UE) 2018/976 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1139 per quanto riguarda i tassi di mortalità per pesca e i livelli di salvaguardia per taluni stock di aringa nel Mar Baltico

76

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

16.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/1


REGOLAMENTO (UE) 2018/973 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2018

che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, di cui l'Unione è parte contraente, stabilisce obblighi in materia di conservazione, e in particolare l'obbligo di mantenere o ricostituire le popolazioni delle specie sfruttate a livelli tali da consentire la massima resa possibile (maximum sustainable yield – «MSY»).

(2)

In occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile svoltosi a New York nel 2015, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati, entro il 2020, a regolamentare efficacemente il prelievo delle risorse, a porre fine alla pesca eccessiva, alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e alle pratiche di pesca distruttive, nonché ad attuare piani di gestione basati su dati scientifici, al fine di ricostituire gli stock ittici nel più breve tempo possibile riportandoli almeno a livelli in grado di produrre l'MSY quale determinata in base alle loro caratteristiche biologiche.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le norme della politica comune della pesca («PCP») in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione. La PCP deve contribuire alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e in particolare al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020, come previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(4)

La PCP prevede, tra gli altri, i seguenti obiettivi: garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine, applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e attuare un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi.

(5)

Per realizzare gli obiettivi della PCP occorre adottare una serie di misure di conservazione, eventualmente combinate tra loro, quali piani pluriennali, misure tecniche riguardanti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.

(6)

A norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali devono essere basati su pareri scientifici, tecnici ed economici. Conformemente a tali disposizioni, il piano pluriennale istituito dal presente regolamento («piano») dovrebbe contenere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili associati a scadenze precise, valori di riferimento per la conservazione, misure di salvaguardia e misure tecniche intese a evitare e a ridurre le catture indesiderate.

(7)

Per «migliori pareri scientifici disponibili» si dovrebbero intendere i pareri scientifici accessibili al pubblico che si basano sui più recenti dati e metodi scientifici e che sono stati pubblicati o rivisti da un organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello di Unione o internazionale.

(8)

La Commissione dovrebbe ottenere i migliori pareri scientifici per gli stock che rientrano nell'ambito del piano. A tal fine, essa conclude dei memorandum d'intesa con il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). Il parere scientifico emesso dal CIEM dovrebbe basarsi sul presente piano e indicare, in particolare, intervalli FMSY e valori di riferimento per la biomassa, cioè MSY Btrigger e Blim. Tali valori dovrebbero essere indicati nel parere scientifico pertinente sugli stock e, se del caso, in eventuali altri pareri scientifici accessibili al pubblico, comprendenti, ad esempio, i pareri relativi alle attività di pesca multispecifica emessi dal CIEM.

(9)

I regolamenti (CE) n. 676/2007 (5) e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (6) stabiliscono disposizioni per lo sfruttamento sostenibile degli stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nel Mare del Nord e nelle acque ad esso adiacenti. Questi e altri stock demersali sono catturati nell'ambito di attività di pesca multispecifica. È pertanto opportuno istituire un unico piano pluriennale che tenga conto di tali interazioni tecniche

(10)

Inoltre, il piano pluriennale dovrebbe applicarsi agli stock demersali e alle relative attività di pesca nel Mare del Nord. Si tratta delle specie di pesce tondo, pesce piatto, pesce cartilagineo, scampo (Nephrops norvegicus) e gambero boreale (Pandalus borealis) che vivono sul fondo della colonna d'acqua o in prossimità di questo.

(11)

Alcuni stock demersali sono sfruttati sia nel Mare del Nord che nelle acque adiacenti. Pertanto l'ambito di applicazione delle disposizioni del piano riguardanti gli obiettivi specifici e le misure di salvaguardia per gli stock sfruttati principalmente nel Mare del Nord dovrebbe essere esteso in modo da coprire anche zone al di fuori del Mare del Nord. Inoltre, per gli stock presenti nel Mare del Nord, ma che sono prevalentemente sfruttati al di fuori di esso, è necessario stabilire gli obiettivi specifici e le misure di salvaguardia in piani pluriennali destinati alle zone al di fuori del Mare del Nord in cui tali stock sono prevalentemente sfruttati, estendendo l'ambito di applicazione di tali piani pluriennali in modo che possano coprire anche il Mare del Nord.

(12)

L'ambito di applicazione geografico del piano dovrebbe essere basato sulla distribuzione geografica degli stock indicati nel più recente parere scientifico sugli stock fornito dal CIEM. In futuro possono rendersi necessarie variazioni della distribuzione geografica degli stock indicata nel piano a causa del miglioramento delle informazioni scientifiche o della migrazione degli stock. Pertanto, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per adeguare la distribuzione geografica degli stock indicata nel piano qualora il parere scientifico fornito dal CIEM indichi una variazione nella distribuzione geografica degli stock in questione.

(13)

Qualora stock di interesse comune siano sfruttati anche da paesi terzi, l'Unione dovrebbe avviare un dialogo con tali paesi terzi al fine di garantire che tali stock siano gestiti in modo sostenibile coerentemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare all'articolo 2, paragrafo 2, e del presente regolamento. Qualora non sia raggiunto un accordo formale, l'Unione dovrebbe compiere ogni sforzo in vista della conclusione di intese comuni per la pesca di tali stock al fine di renderne possibile la gestione sostenibile, promuovendo in tal modo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione.

(14)

Il piano dovrebbe essere finalizzato a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP, e in particolare a conseguire e mantenere l'MSY per gli stock bersaglio, attuando l'obbligo di sbarco per gli stock demersali soggetti a limiti di cattura, a promuovere un equo tenore di vita per coloro che dipendono dalle attività della pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici, e ad applicare l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca. Il piano dovrebbe inoltre specificare in dettaglio l'attuazione dell'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione del Mare del Nord per tutti gli stock di specie a cui si applica l'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(15)

L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che le possibilità di pesca siano fissate conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento e rispettino gli obiettivi specifici, le scadenze e i margini stabiliti nei piani pluriennali.

(16)

È opportuno stabilire tassi-obiettivo di mortalità per pesca («F») che corrispondano all'obiettivo di conseguire e mantenere l'MSY a intervalli di valori compatibili con il conseguimento dell'MSY (FMSY). Tali intervalli, basati sui migliori pareri scientifici disponibili, sono necessari per consentire una certa flessibilità al fine di tenere conto dell'evoluzione dei pareri scientifici, per contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco e per tenere conto delle caratteristiche delle attività di pesca multispecifica. Gli intervalli FMSY dovrebbero essere calcolati e forniti dal CIEM, in particolare nel suo parere periodico relativo alle catture. In base al piano, essi sono calcolati in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 % rispetto all'MSY, come indicato nella risposta del CIEM alla richiesta presentatagli dall'UE di fornire intervalli FMSY per alcuni stock del Mare del Nord e del Mar Baltico. Al limite superiore dell'intervallo si applica un tetto massimo, in modo che la probabilità che lo stock scenda al di sotto dei valori Blim non sia superiore al 5 %. Tale limite superiore è inoltre conforme alla norma raccomandata dal CIEM, in base alla quale quando la biomassa riproduttiva o l'abbondanza sono in situazione critica, F deve essere ridotto a un valore che non superi un limite massimo pari al valore FMSY moltiplicato per la biomassa riproduttiva o l'abbondanza nell'anno a cui si riferisce il totale ammissibile di catture (TAC) diviso per MSY Btrigger. Il CIEM si avvale di tali considerazioni e della norma raccomandata per formulare pareri scientifici sulla mortalità per pesca e sulle opzioni di cattura.

(17)

Ai fini della fissazione delle possibilità di pesca, è opportuno stabilire una soglia superiore per gli intervalli FMSY in condizioni di utilizzo normale e, purché lo stato dello stock interessato sia considerato soddisfacente, un limite superiore per alcuni casi. Dovrebbe essere possibile fissare possibilità di pesca in corrispondenza del limite superiore solo se, sulla base di prove o pareri scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento nella pesca multispecifica o per evitare danni a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock, oppure al fine di limitare le fluttuazioni da un anno all'altro delle possibilità di pesca.

(18)

Per gli stock per i quali sono disponibili obiettivi specifici relativi all'MSY, e ai fini dell'applicazione di misure di salvaguardia, è necessario stabilire valori di riferimento per la conservazione espressi come livelli limite di biomassa riproduttiva per gli stock ittici e livelli limite di abbondanza per lo scampo.

(19)

È opportuno prevedere adeguate misure di salvaguardia nel caso in cui le dimensioni dello stock scendano al di sotto di tali livelli. Le misure di salvaguardia dovrebbero comprendere la riduzione delle possibilità di pesca e misure specifiche di conservazione quando i pareri scientifici segnalano la necessità di misure correttive. Tali misure dovrebbero essere integrate, se del caso, da ogni altra misura adeguata, quali misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 di tale regolamento.

(20)

Dovrebbe essere possibile fissare il TAC per lo scampo nella divisione CIEM 2a e nella sottozona CIEM 4 a un valore corrispondente alla somma dei limiti di cattura stabiliti per ciascuna unità funzionale e per i rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali all'interno di tale zona TAC. Tuttavia, ciò non dovrebbe ostare all'adozione di misure volte a proteggere specifiche unità funzionali.

(21)

Qualora il Consiglio tenga conto di un impatto significativo della pesca ricreativa nel quadro delle possibilità di pesca di un determinato stock, esso dovrebbe poter fissare un TAC per le catture commerciali che tenga in considerazione il volume delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa e/o adottare altre misure che limitino la pesca ricreativa, quali limiti di cattura e periodi di chiusura.

(22)

Per ottemperare all'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere misure di gestione supplementari da specificare ulteriormente in conformità dell'articolo 18 di tale regolamento.

(23)

Al fine di evitare perturbazioni destabilizzanti dell'attività di pesca che potrebbero avere un impatto negativo sullo stato degli stock di merluzzo bianco, è opportuno mantenere il sistema di autorizzazioni alla pesca legato a una limitazione della capacità totale della potenza del motore dei pescherecci nella divisione CIEM 7d, come precedentemente previsto dal regolamento (CE) n. 1342/2008.

(24)

È opportuno stabilire il termine per la presentazione di raccomandazioni comuni da parte degli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto, come disposto dal regolamento (UE) n. 1380/2013.

(25)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno prevedere disposizioni per la valutazione, da parte della Commissione, entro il 6 agosto 2023 e successivamente ogni cinque anni, dell'adeguatezza ed efficacia dell'applicazione del presente regolamento sulla base dei pareri scientifici. Tale periodo consente di completare l'attuazione dell'obbligo di sbarco e di adottare e attuare misure regionalizzate e di dimostrarne gli effetti sugli stock e sull'attività di pesca. Si tratta inoltre del periodo minimo richiesto dagli organismi scientifici.

(26)

Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, di garantire la flessibilità e di permettere l'evoluzione di talune misure, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'integrazione del presente regolamento relativamente alle variazioni riguardanti gli stock contemplati dal presente regolamento a seguito delle variazioni nella distribuzione geografica degli stock, alle misure correttive e all'attuazione dell'obbligo di sbarco. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (7). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(27)

Ai fini della certezza del diritto è opportuno precisare che le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del piano possono essere ritenute ammissibili al sostegno ai sensi del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(28)

È pertanto opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale («piano») per gli stock demersali seguenti nelle acque dell'Unione del Mare del Nord (divisioni CIEM 2a, 3a e sottozona 4), includendo le attività di pesca che sfruttano tali stock, e, qualora tali stock si estendano al di là del Mare del Nord, nelle acque ad esso adiacenti:

a)

merluzzo bianco (Gadus morhua) nella sottozona 4 (Mare del Nord) e nelle divisioni 7d (Manica orientale) e 3a.20 (Skagerrak);

b)

eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nella sottozona 4 (Mare del Nord) e nelle divisioni 6a (acque ad ovest della Scozia) e 3a.20 (Skagerrak);

c)

passera di mare (Pleuronectes platessa) nella sottozona 4 (Mare del Nord) e nella divisione 3a.20 (Skagerrak);

d)

merluzzo carbonaro (Pollachius virens) nelle sottozone 4 (Mare del Nord) e 6 (Rockall e acque ad ovest della Scozia) e divisione e 3a (Skagerrak e Kattegat);

e)

sogliola (Solea solea) nella sottozona 4 (Mare del Nord);

f)

sogliola (Solea solea) nella divisione 3a (Skagerrak e Kattegat) e nelle sottodivisioni 22-24 (Mar Baltico occidentale);

g)

merlano (Merlangius merlangus) nella sottozona 4 (Mare del Nord) e nella divisione 7d (Manica orientale);

h)

rana pescatrice (Lophius piscatorius) nella divisione 3a (Skagerrak e Kattegat) e nelle sottozone 4 (Mare del Nord) e 6 (Rockall e acque ad ovest della Scozia);

i)

gambero boreale (Pandalus borealis) nelle divisioni 4a Est (Mare del Nord settentrionale, fossa norvegese) e 3a.20 (Skagerrak);

j)

scampo (Nephrops norvegicus) nella divisione 3a (unità funzionali 3-4);

k)

scampo nella sottozona 4 (Mare del Nord), per unità funzionale:

scampo nel Botney Gut-Silver Pit (unità funzionale 5);

scampo nei Farn Deeps (unità funzionale 6);

scampo nel Fladen Ground (unità funzionale 7);

scampo nel Firth of Forth (unità funzionale 8);

scampo nel Moray Firth (unità funzionale 9).

scampo nel Noup (unità funzionale 10);

scampo nei Norwegian Deeps (unità funzionale 32);

scampo nell'Horn's Reef (unità funzionale 33);

Nephrops in Devil's Hole (unità funzionale 34).

Qualora i pareri scientifici indichino una variazione nella distribuzione geografica degli stock di cui al primo comma del presente paragrafo, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di modificare il presente regolamento adeguando gli ambiti elencati nel primo comma del presente paragrafo al fine di tener conto della variazione. Tali adeguamenti non estendono le zone in cui sono presenti gli stock al di fuori delle acque dell'Unione delle sottozone da 2 a 7.

2.   Qualora, sulla base dei pareri scientifici, la Commissione ritenga che l'elenco degli stock di cui al primo comma del paragrafo 1 debba essere modificato, la Commissione può presentare una proposta di modifica di tale elenco.

3.   In relazione alle acque adiacenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applicano solo gli articoli 4 e 6 e le misure relative alle possibilità di pesca di cui all'articolo 7.

4.   Il presente regolamento si applica anche alle catture accessorie effettuate nel Mare del Nord durante le attività di pesca degli stock di cui al primo comma del paragrafo 1. Tuttavia, qualora gli intervalli FMSY e le misure di salvaguardia collegate alla biomassa siano stabiliti per tali stock da altri atti giuridici dell'Unione che istituiscono piani pluriennali, si applicano tali intervalli e misure.

5.   Il presente regolamento specifica inoltre i dettagli per l'attuazione dell'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione del Mare del Nord per tutti gli stock di specie a cui si applica l'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni che figurano all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (9), all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (10) e all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013e si applicano le definizioni seguenti:

1)   «Intervallo FMSY»: un intervallo di valori indicato dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), in cui tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro tale intervallo danno luogo a lungo termine al rendimento massimo sostenibile (MSY) in presenza di determinate caratteristiche di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo dello stock in questione. L'intervallo è ricavato in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 % rispetto all'MSY. È applicato un tetto massimo di modo che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa dello stock riproduttore (Blim) non sia superiore al 5 %;

2)   «MSY Flower»: il valore minimo all'interno dell'intervallo FMSY;

3)   «MSY Fupper»: il valore massimo all'interno dell'intervallo FMSY;

4)   «Valore FMSY»: il valore della mortalità per pesca stimata che, in presenza di determinate caratteristiche di pesca e condizioni ambientali medie esistenti, dà luogo all'MSY di lungo termine;

5)   «Intervallo inferiore dell'FMSY»: l'intervallo che include i valori che vanno dall'MSY Flower al valore FMSY;

6)   «Intervallo superiore dell'FMSY»: l'intervallo che include i valori dal valore FMSY all'MSY Fupper;

7)   «Blim»: il valore di riferimento della biomassa dello stock riproduttore indicato dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal CIEM, al di sotto del quale può verificarsi una riduzione della capacità riproduttiva;

8)   «MSY Btrigger»: il valore di riferimento della biomassa dello stock riproduttore – e, nel caso dello scampo, l'abbondanza – indicato dai migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli formulati dal CIEM, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine l'MSY.

CAPO II

OBIETTIVI

Articolo 3

Obiettivi

1.   Il piano contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie sfruttate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY.

2.   Il piano contribuisce a eliminare i rigetti in mare evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture indesiderate, e concorre all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie che sono soggette a limiti di cattura e alle quali si applica il presente regolamento.

3.   Il piano applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi, al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. Esso deve essere coerente con la legislazione in materia ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.

4.   In particolare, il piano mira a:

a)

garantire che siano rispettate le condizioni indicate al descrittore 3 di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE; e

b)

contribuire alla realizzazione di altri descrittori pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca nella loro realizzazione.

5.   Le misure adottate nell'ambito del piano sono conformi ai migliori pareri scientifici disponibili. Qualora vi siano dati insufficienti, è perseguito un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.

CAPO III

OBIETTIVI

Articolo 4

Obiettivi

1.   I tassi-obiettivo di mortalità per pesca, in linea con gli intervalli FMSY definiti all'articolo 2, devono essere raggiunti quanto prima, e progressivamente entro il 2020 per gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 1, e devono essere successivamente mantenuti negli intervalli FMSY, conformemente al presente articolo.

2.   Tali intervalli FMSY basati sul piano sono richiesti al CIEM.

3.   A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando il Consiglio fissa le possibilità di pesca per uno stock, stabilisce tali possibilità nell'intervallo inferiore dell'FMSY disponibile in quel momento per tale stock.

4.   In deroga ai paragrafi 1 e 3, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate a livelli inferiori agli intervalli FMSY.

5.   In deroga ai paragrafi 3 e 4, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate conformemente all'intervallo superiore dell'FMSY disponibile in quel momento per tale stock, a condizione che lo stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sia al di sopra dell'MSY Btrigger:

a)

se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;

b)

se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock; oppure

c)

per limitare a un massimo del 20 % le variazioni delle possibilità di pesca da un anno all'altro.

6.   Le possibilità di pesca sono fissate in ogni caso in modo da garantire che vi sia una probabilità inferiore al 5 % che la biomassa dello stock riproduttore scenda al di sotto del Blim.

Articolo 5

Gestione degli stock di catture accessorie

1.   Per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 4, sono definite misure di gestione, incluse, se del caso, le possibilità di pesca, tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili e conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 3.

2.   Tali stock sono gestiti secondo l'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 qualora non siano disponibili dati scientifici adeguati.

3.   Conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la gestione delle attività di pesca multispecifica riguardo agli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento tiene conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente rispettando l'MSY, specialmente nelle situazioni in cui ciò porta a una chiusura prematura dell'attività di pesca.

CAPO IV

MISURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 6

Valori di riferimento per la conservazione

I valori di riferimento seguenti per la conservazione intesi a salvaguardare la piena capacità riproduttiva degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono richiesti al CIEM sulla base del piano:

a)

MSY Btrigger per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

b)

Blim per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 7

Misure di salvaguardia

1.   Quando i pareri scientifici indicano che, per un dato anno, la biomassa dello stock riproduttore - e, nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza - di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono inferiori all'MSY Btrigger, sono adottate tutte le misure correttive necessarie per garantire che lo stock o l'unità funzionale in questione torni rapidamente al di sopra dei livelli atti a produrre l'MSY. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, le possibilità di pesca sono fissate a livelli compatibili con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo superiore dell'FMSY, tenendo conto del calo della biomassa.

2.   Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa dello stock riproduttore - e, nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza - di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono inferiori al Blim, sono adottate ulteriori misure correttive per garantire che lo stock o l'unità funzionale in questione torni rapidamente al di sopra dei livelli atti a produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere, in deroga all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock o l'unità funzionale in questione e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca.

3.   Le misure correttive di cui al presente articolo possono includere:

a)

misure di emergenza conformemente agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

misure di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

4.   La scelta tra le misure previste al presente articolo è effettuata tenendo in considerazione la natura, la gravità, la durata e il ripetersi della situazione in cui la biomassa dello stock riproduttore - e, nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza - sono inferiori ai livelli di cui al paragrafo 6.

Articolo 8

Misure specifiche di conservazione

Quando i pareri scientifici indicano che è necessaria un'azione correttiva per la conservazione di uno degli stock demersali di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento, o quando la biomassa degli stock riproduttori - e, nel caso degli stock di scampo, l'abbondanza - di uno degli stock contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, per un determinato anno sono inferiori all'MSY Btrigger, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.Tali atti delegati possono integrare il presente regolamento stabilendo norme per quanto riguarda:

a)

le caratteristiche degli attrezzi da pesca, in particolare le dimensioni di maglia, le dimensioni dell'amo, la configurazione dell'attrezzo, lo spessore del filo ritorto, le dimensioni dell'attrezzo o l'uso di dispositivi di selettività per garantire o migliorare la selettività;

b)

l'uso degli attrezzi da pesca, in particolare il tempo e la profondità di immersione dell'attrezzo, per garantire o migliorare la selettività;

c)

il divieto o la limitazione delle attività di pesca in zone specifiche per proteggere i pesci in riproduzione, il novellame, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio;

d)

il divieto o la limitazione delle attività di pesca o dell'uso di determinati tipi di attrezzi da pesca durante specifici periodi di tempo per proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio;

e)

le taglie minime di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame;

f)

altre caratteristiche correlate alla selettività.

CAPO V

MISURE TECNICHE

Articolo 9

Misure tecniche

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda le misure tecniche seguenti:

a)

l'indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e delle norme che ne disciplinano l'uso per garantire o migliorare la selettività, per ridurre le catture indesiderate o per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;

b)

l'indicazione delle modifiche o dei dispositivi supplementari per gli attrezzi da pesca per garantire o migliorare la selettività, per ridurre le catture indesiderate o per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;

c)

le limitazioni o i divieti dell'utilizzo di determinati attrezzi da pesca e delle attività di pesca in zone o periodi specifici per proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio, oppure per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema; e

d)

la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione degli stock cui si applica il presente regolamento per garantire la protezione del novellame.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3.

CAPO VI

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 10

Possibilità di pesca

1.   In sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri tengono conto della composizione probabile delle catture effettuate dalle navi che partecipano alle attività di pesca multispecifica.

2.   Gli Stati membri possono, previa notifica della Commissione, procedere allo scambio totale o parziale delle possibilità di pesca loro assegnate a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

3.   Fatto salvo l'articolo 7 del presente regolamento, il TAC per lo stock di scampo nelle zone CIEM 2a e 4 può corrispondere alla somma dei limiti di cattura delle unità funzionali e dei rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali.

4.   Quando i pareri scientifici indicano che la pesca ricreativa ha un impatto significativo sulla mortalità per pesca di un determinato stock, il Consiglio ne tiene conto e può limitare la pesca ricreativa al momento di fissare le possibilità di pesca al fine di evitare di superare l'obiettivo complessivo della mortalità per pesca.

CAPO VII

DISPOSIZIONI CONNESSE ALL'OBBLIGO DI SBARCO

Articolo 11

Disposizioni connesse all'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione del Mare del Nord

Per tutti gli stock di specie del Mare del Nord a cui si applica l'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di integrare il presente regolamento specificando i dettagli di tale obbligo come previsto all'articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

CAPO VIII

ACCESSO ALLE ACQUE E ALLE RISORSE

Articolo 12

Autorizzazioni di pesca e limiti di capacità

1.   Per ciascuna delle zone CIEM di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento ogni Stato membro rilascia autorizzazioni di pesca in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 per le navi battenti la sua bandiera e che praticano attività di pesca nella zona considerata. In tali autorizzazioni di pesca, gli Stati membri possono inoltre limitare la capacità totale di tali navi, espressa in kW, che utilizzano un attrezzo specifico.

2.   Per il merluzzo bianco nella Manica orientale (Divisione CIEM 7d), fatti salvi i limiti di capacità di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013, la capacità totale, espressa in kW, delle navi titolari di un'autorizzazione di pesca rilasciata a norma del paragrafo 1 non supera la capacità massima delle navi che hanno praticato la pesca nel 2006 o nel 2007 nella zona CIEM considerata con uno degli attrezzi seguenti:

a)

reti a strascico e sciabiche (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) aventi maglie di dimensione:

i)

pari o superiore a 100 mm;

ii)

pari o superiore a 70 mm e inferiore a 100 mm;

iii)

pari o superiore a 16 mm e inferiore a 32 mm;

b)

sfogliare (TBB) aventi maglie di dimensione:

i)

pari o superiore a 120 mm;

ii)

pari o superiore a 80 mm e inferiore a 120 mm;

c)

reti da imbrocco, reti da posta impiglianti (GN);

d)

tramagli (GT);

e)

palangari (LL).

3.   Ogni Stato membro stabilisce e mantiene aggiornato un elenco delle navi titolari dell'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 1 e lo rende accessibile, sul proprio sito web ufficiale, alla Commissione e agli altri Stati membri.

CAPO IX

GESTIONE DI STOCK DI INTERESSE COMUNE

Articolo 13

Principi e obiettivi della gestione di stock di interesse comune per l'Unione e i paesi terzi

1.   Qualora stock di interesse comune siano sfruttati anche da paesi terzi, l'Unione avvia un dialogo con tali paesi terzi al fine di garantire che gli stock in questione siano gestiti in modo sostenibile coerentemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare a quello indicato all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo e del presente regolamento. Qualora non sia raggiunto un accordo formale, l'Unione compie ogni sforzo in vista del raggiungimento di intese comuni per la pesca di tali stock al fine di renderne possibile la gestione sostenibile, promuovendo in tal modo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione.

2.   Nel contesto della gestione congiunta degli stock con i paesi terzi, l'Unione può procedere allo scambio di possibilità di pesca con i paesi terzi a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

CAPO X

REGIONALIZZAZIONE

Articolo 14

Cooperazione regionale

1.   L'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui agli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento.

2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per la prima volta entro il 6 agosto 2019 e successivamente 12 mesi dopo ciascuna presentazione della valutazione del piano ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento. Gli Stati membri possono altresì presentare tali raccomandazioni quando lo ritengano necessario, in particolare in caso di variazioni improvvise della situazione di qualunque stock cui si applica il presente regolamento. Le raccomandazioni comuni riguardanti misure relative a un dato anno civile sono presentate entro il 1o luglio dell'anno precedente.

3.   Le deleghe di potere di cui agli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento non pregiudicano i poteri conferiti alla Commissione ai sensi di altre disposizioni del diritto dell'Unione, ivi compreso il regolamento (UE) n. 1380/2013.

CAPO XI

MISURE DI FOLLOW-UP

Articolo 15

Valutazione del piano

Entro il 6 agosto 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati e all'impatto del piano sugli stock a cui si applica il presente regolamento e sulle attività di pesca che sfruttano tali stock, in particolare per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.

CAPO XII

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 16

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e agli articoli 8, 9 e 11 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal5 agosto 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e agli articoli 8, 9 e 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, e degli articoli 8, 9 e 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO XIII

SOSTEGNO EROGATO DAL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Articolo 17

Sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del piano sono considerate un arresto temporaneo delle attività di pesca ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 508/2014.

CAPO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Abrogazioni

1.   I regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 sono abrogati.

2.   I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

K. EDTSTADLER


(1)  GU C 75 del 10.3.2017, pag. 109.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 giugno 2018.

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(4)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(5)  Regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).

(7)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(8)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).


Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sulle specie vietate

Il regolamento da adottare sulla base della proposta della Commissione sulla conservazione delle risorse della pesca e sulla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche [2016/0074(COD)] deve contenere anche disposizioni sulle specie per le quali la pesca è vietata. Per tale motivo le due istituzioni hanno deciso di non includere nel presente regolamento un elenco riguardante il Mare del Nord [2016/0238(COD)].


Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo

Il Parlamento europeo e il Consiglio includeranno le seguenti disposizioni in materia di controllo nella prossima revisione del regolamento sul controllo [regolamento (CE) n. 1224/2009] se pertinenti per il Mare del Nord: notifiche preventive, obblighi relativi al giornale di pesca, porti designati e altre disposizioni in materia di controllo.


16.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/14


REGOLAMENTO (UE) 2018/974 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2018

relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne

(codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha subito numerose e sostanziali modificazioni (3). Per ragioni di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Le vie navigabili interne rappresentano una componente importante delle reti di trasporto dell'Unione e la promozione dei trasporti per vie d'acqua interne costituisce uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti, per ragioni sia di efficienza economica sia di riduzione dei consumi energetici e dell'impatto dei trasporti sull'ambiente.

(3)

La Commissione necessita di statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne allo scopo di monitorare e di sviluppare la politica comune dei trasporti nonché gli aspetti riguardanti i trasporti delle politiche concernenti le regioni e le reti transeuropee.

(4)

È opportuno che le statistiche europee riguardanti tutti i modi di trasporto siano elaborate con riferimento a concetti e a norme comuni, nell'intento di ottenere la massima comparabilità possibile tra i diversi modi di trasporto.

(5)

I trasporti di merci per vie navigabili interne non sono presenti in tutti gli Stati membri, per cui gli effetti del presente regolamento sono limitati agli Stati membri in cui esiste questo modo di trasporto.

(6)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) costituisce un quadro di riferimento per le disposizioni stabilite dal presente regolamento.

(7)

Al fine di tenere conto dei progressi economici e tecnici e delle modifiche delle definizioni adottate a livello internazionale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica del presente regolamento al fine di innalzare la soglia della copertura statistica dei trasporti per vie navigabili interne al di sopra di un milione di tonnellate, di adeguare le definizioni esistenti e di prevederne di nuove, nonché di adeguare gli allegati al presente regolamento per tenere conto delle modifiche della codifica e della nomenclatura a livello internazionale o nei pertinenti atti legislativi dell'Unione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(8)

La Commissione dovrebbe garantire che tali atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri e dei rispondenti.

(9)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di adottare disposizioni per la trasmissione dei dati, inclusi gli standard per l'interscambio di dati, e disposizioni per la diffusione dei risultati da parte della Commissione (Eurostat), nonché di sviluppare e pubblicare requisiti e criteri metodologici intesi a garantire la qualità dei dati prodotti. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(10)

È necessario che la Commissione provveda affinché siano condotti studi pilota sulla disponibilità di dati statistici relativi al trasporto di passeggeri per vie navigabili interne, incluso mediante servizi di trasporto transfrontalieri. L'Unione dovrebbe contribuire a coprire i costi per la conduzione di tali studi pilota. Tali contribuzioni dovrebbero assumere la forma di sovvenzioni concesse agli istituti nazionali e alle altre autorità nazionali di statistica di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 223/2009, e conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(11)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la creazione di norme statistiche comuni che possano consentire la produzione di dati armonizzati, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può, in ragione della portata di tale produzione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa norme comuni ai fini della produzione di statistiche europee relative ai trasporti per vie navigabili interne.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Gli Stati membri trasmettono i dati relativi ai trasporti per vie navigabili interne sul proprio territorio nazionale alla Commissione (Eurostat).

2.   Gli Stati membri in cui il volume totale delle merci trasportate annualmente su vie navigabili interne in qualità di trasporti nazionali, internazionali o in transito è superiore a un milione di tonnellate trasmettono i dati di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

3.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri che non hanno trasporti internazionali su vie navigabili interne o trasporti su vie navigabili interne in transito, ma nei quali il volume totale delle merci trasportate annualmente per vie d'acqua interne in qualità di trasporti nazionali è superiore a un milione di tonnellate, trasmettono esclusivamente i dati di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

4.   Il presente regolamento non si applica:

a)

ai trasporti di merci effettuati da natanti di meno di 50 tonnellate di portata lorda;

b)

ai natanti utilizzati prevalentemente per il trasporto di passeggeri;

c)

ai natanti utilizzati come traghetti;

d)

ai natanti utilizzati esclusivamente per scopi non commerciali dalle amministrazioni portuali o dai poteri pubblici;

e)

ai natanti utilizzati esclusivamente per il rifornimento di combustibile o per il deposito;

f)

ai natanti non adibiti al trasporto di merci, quali i battelli da pesca, le draghe, i laboratori galleggianti, le case battello e le imbarcazioni da diporto.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10, riguardo alla modifica del paragrafo 2 del presente articolo al fine di innalzare la soglia, della copertura statistica dei trasporti per vie navigabili interne di cui al medesimo paragrafo per tenere conto dei progressi economici e tecnici.

Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza di un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione degli oneri per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «via navigabile interna»: il corso d'acqua che non costituisce parte del mare, idoneo, in virtù delle sue caratteristiche naturali o dell'intervento dell'uomo, alla navigazione principalmente delle imbarcazioni per la navigazione interna;

b)   «imbarcazione per la navigazione interna»: il natante destinato al trasporto di merci o al trasporto pubblico di passeggeri, navigante prevalentemente su vie navigabili interne, in specchi d'acqua protetti oppure nelle acque adiacenti a tali specchi d'acqua o alle zone dove si applicano le normative portuali;

c)   «nazionalità dell'imbarcazione»: il paese in cui è immatricolata l'imbarcazione;

d)   «trasporto su vie navigabili interne»: il trasferimento di merci e/o di passeggeri a bordo di un'imbarcazione per la navigazione interna, effettuato in tutto o in parte su vie navigabili interne;

e)   «trasporto nazionale su vie navigabili interne»: il trasporto su vie navigabili interne tra due porti dello stesso territorio nazionale, a prescindere dalla nazionalità dell'imbarcazione;

f)   «trasporto internazionale su vie navigabili interne»: il trasporto su vie navigabili interne tra due porti situati in territori nazionali diversi;

g)   «trasporto su vie navigabili interne in transito»: il trasporto su vie navigabili interne attraverso un territorio nazionale tra due porti entrambi situati in un altro territorio nazionale o in territori nazionali diversi, a condizione che nel corso dell'intero viaggio all'interno del territorio nazionale non sia effettuato alcun trasbordo;

h)   «traffico idroviario»: lo spostamento di un'imbarcazione su una determinata via navigabile interna.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 riguardo alla modifica del primo comma del presente articolo, al fine di adeguare le definizioni esistenti o di prevedere nuove definizioni per tenere conto di pertinenti definizioni modificate o adottate a livello internazionale.

Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo dell'onere a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza di un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 4

Rilevazione dei dati

1.   I dati sono rilevati conformemente alle tabelle di cui agli allegati da I a IV.

2.   Nel caso menzionato all'articolo 2, paragrafo 3, i dati sono rilevati conformemente alla tabella di cui all'allegato V.

3.   Ai fini del presente regolamento, le merci sono classificate conformemente all'allegato VI.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 riguardo alla modifica degli allegati per tenere conto delle modifiche della codifica e della nomenclatura a livello internazionale o nei pertinenti atti legislativi dell'Unione europea.

Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza di un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 5

Studi pilota

1.   Entro l'8 dicembre 2018 la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, sviluppa la metodologia adeguata per elaborare statistiche relative al trasporto di passeggeri per vie navigabili interne ivi incluso mediante servizi di trasporto transfrontalieri.

2.   Entro l'8 dicembre 2019 la Commissione avvia studi pilota volontari che devono essere effettuati dagli Stati membri fornendo dati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sulla disponibilità di dati statistici relativi al trasporto di passeggeri per vie navigabili ivi incluso mediante servizi di trasporto transfrontalieri. Tali studi pilota sono intesi a valutare la fattibilità di dette nuove rilevazioni di dati, i costi delle relative rilevazioni di dati e la conseguente qualità delle statistiche.

3.   Entro l'8 dicembre 2020 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati di tali studi pilota. In funzione dei risultati descritti in detta relazione, entro un termine ragionevole, la Commissione presenta, se opportuno, una proposta di modifica al Parlamento europeo e al Consiglio del presente regolamento con riguardo alle statistiche sul trasporto di passeggeri per vie navigabili interne ivi incluso mediante servizi di trasporto transfrontalieri.

4.   Il bilancio generale dell'Unione contribuisce, ove opportuno e tenendo conto del valore aggiunto dell'Unione, al finanziamento di tali studi pilota.

Articolo 6

Trasmissione dei dati

1.   La trasmissione dei dati avviene al più presto possibile e comunque entro cinque mesi dalla fine del relativo periodo di osservazione.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat), inclusi gli standard per l'interscambio di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 7

Diffusione

Le statistiche europee basate sui dati di cui all'articolo 4 sono diffuse con una cadenza simile a quella stabilita per la trasmissione dei dati da parte degli Stati membri.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni in merito alla diffusione dei risultati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 8

Qualità dei dati

1.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le prescrizioni e i criteri metodologici intesi a garantire la qualità dei dati ottenuti. Tali atti di esecuzione sono adottati dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire la qualità dei dati trasmessi.

3.   La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione contenente le informazioni e i dati da questo richiesti al fine di verificare la qualità dei dati forniti.

4.   Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità da applicare ai dati da trasmettere sono quelli di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità, la struttura, la periodicità e gli elementi di comparabilità delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 9

Relazioni sull'applicazione

Entro il 31 dicembre 2020, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, previa consultazione del comitato del sistema statistico europeo, trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sui futuri sviluppi.

In tale relazione la Commissione tiene conto delle pertinenti informazioni fornite dagli Stati membri sui potenziali miglioramenti e sulle esigenze degli utilizzatori. In particolare la relazione è intesa a valutare:

a)

in rapporto ai costi delle statistiche prodotte, i vantaggi che da esse derivano per l'Unione, gli Stati membri nonché i fornitori e gli utilizzatori di informazioni statistiche;

b)

la qualità dei dati trasmessi e dei metodi utilizzati per la rilevazione dei dati;

Articolo 10

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 7 dicembre 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, dell'articolo 3 o dell'articolo 4, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 12

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1365/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato VIII.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

K. EDTSTADLER


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 giugno 2018.

(2)  Regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne e recante abrogazione della direttiva 80/1119/CEE del Consiglio (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 1).

(3)  Cfr. allegato VII.

(4)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(5)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


ALLEGATO I

Tabella I1.

Trasporto di merci per tipo di merci (dati annui)

Elementi

Codifica

Nomenclatura

Unità

Tabella

2 caratteri

«I1»

 

Paese dichiarante

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale)

 

Anno

4 cifre

«aaaa»

 

Paese o regione di carico

4 caratteri

NUTS2 (1)

 

Paese o regione di scarico

4 caratteri

NUTS2 (1)

 

Tipo di trasporto

1 cifra

1

=

Nazionale

2

=

Internazionale (non in transito)

3

=

In transito

 

Tipo di merci

2 cifre

NST 2007

 

Tipo di imballaggio

1 cifra

1

=

Merci in container

2

=

Merci non in container e container vuoti

 

Tonnellate trasportate

 

 

Tonnellate

Tonnellate-chilometro

 

 

Tonnellate-km


(1)  Quando il codice regionale non sia noto o non sia disponibile, deve essere utilizzata la seguente codifica:

«NUTS0 + ZZ», quando esiste il codice NUTS per il paese partner,

«codice ISO + ZZ», quando non esiste il codice NUTS per il paese partner,

«ZZZZ», quando il paese partner è totalmente sconosciuto.


ALLEGATO II

Tabella II1.

Trasporti per nazionalità dell'imbarcazione e tipo di imbarcazione (dati annui)

Elementi

Codifica

Nomenclatura

Unità

Tabella

3 caratteri

«II1»

 

Paese dichiarante

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale)

 

Anno

4 cifre

«aaaa»

 

Paese o regione di carico

4 caratteri

NUTS2 (1)

 

Paese o regione di scarico

4 caratteri

NUTS2 (1)

 

Tipo di trasporto

1 cifra

1

=

Nazionale

2

=

Internazionale (non in transito)

3

=

In transito

 

Tipo di imbarcazione

1 cifra

1

=

Chiatta motorizzata

2

=

Chiatta non motorizzata

3

=

Chiatta cisterna motorizzata

4

=

Chiatta cisterna non motorizzata

5

=

Altra imbarcazione per il trasporto di merci

6

=

Imbarcazione marittima

 

Nazionalità dell'imbarcazione

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale) (2)

 

Tonnellate trasportate

 

 

Tonnellate

Tonnellate-chilometro

 

 

Tonnellate-km


Tabella II2

Traffico di imbarcazioni (dati annui)

Elementi

Codifica

Nomenclatura

Unità

Tabella

3 caratteri

«II2»

 

Paese dichiarante

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale)

 

Anno

4 cifre

«aaaa»

 

Tipo di trasporto

1 cifra

1

=

Nazionale

2

=

Internazionale (non in transito)

3

=

In transito

 

Numero di spostamenti di imbarcazioni vuote

 

 

Spostamenti di imbarcazioni

Imbarcazione-chilometro (imbarcazioni cariche)

 

 

Imbarcazione-km

Imbarcazione-chilometro (imbarcazioni vuote)

 

 

Imbarcazione-km

NOTA: La presentazione della tabella II2 è facoltativa.


(1)  Quando il codice regionale non sia noto o non sia disponibile, deve essere utilizzata la seguente codifica:

«NUTS0 + ZZ», quando esiste il codice NUTS per il paese partner,

«codice ISO + ZZ», quando non esiste il codice NUTS per il paese partner,

«ZZZZ», quando il paese partner è totalmente sconosciuto.

(2)  Quando non esiste un codice NUTS per il paese di immatricolazione dell'imbarcazione, deve essere indicato il codice nazionale ISO. Se la nazionalità dell'imbarcazione è sconosciuta, deve essere utilizzato il codice «ZZ».


ALLEGATO III

Tabella III1.

Trasporti in container per tipo di merci (dati annui)

Elementi

Codifica

Nomenclatura

Unità

Tabella

4 caratteri

«III1»

 

Paese dichiarante

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale)

 

Anno

4 cifre

«aaaa»

 

Paese o regione di carico

4 caratteri

NUTS2 (1)

 

Paese o regione di scarico

4 caratteri

NUTS2 (1)

 

Tipo di trasporto

1 cifra

1

=

Nazionale

2

=

Internazionale (non in transito)

3

=

In transito

 

Dimensioni dei container

1 cifra

1

=

Unità di carico da 20′ piedi

2

=

Unità di carico da 40′ piedi

3

=

Unità di carico > 20′ piedi e < 40′ piedi

4

=

Unità di carico > 40′ piedi

 

Situazione con riferimento al carico

1 cifra

1

=

Container pieni

2

=

Container vuoti

 

Tipo di merci

2 cifre

NST 2007

 

Tonnellate trasportate

 

 

Tonnellate

Tonnellate-chilometro

 

 

Tonnellate-km

TEU

 

 

TEU

TEU-chilometro

 

 

TEU-km


(1)  Quando il codice regionale non sia noto o non sia disponibile, deve essere utilizzata la seguente codifica:

«NUTS0 + ZZ», quando esiste il codice NUTS per il paese partner,

«codice ISO + ZZ», quando non esiste il codice NUTS per il paese partner,

«ZZZZ», quando il paese partner è totalmente sconosciuto.


ALLEGATO IV

Tabella IV1.

Trasporti per nazionalità delle imbarcazioni (dati trimestrali)

Elementi

Codifica

Nomenclatura

Unità

Tabella

3 caratteri

«IV1»

 

Paese dichiarante

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale)

 

Anno

4 cifre

«aaaa»

 

Trimestre

2 cifre

41

=

Trimestre 1

42

=

Trimestre 2

43

=

Trimestre 3

44

=

Trimestre 4

 

Tipo di trasporto

1 cifra

1

=

Nazionale

2

=

Internazionale (non in transito)

3

=

In transito

 

Nazionalità dell'imbarcazione

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale) (1)

 

Tonnellate trasportate

 

 

Tonnellate

Tonnellate-chilometro

 

 

Tonnellate-km


Tabella IV2.

Trasporti in container per nazionalità delle imbarcazioni (dati trimestrali)

Elementi

Codifica

Nomenclatura

Unità

Tabella

3 caratteri

«IV2»

 

Paese dichiarante

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale)

 

Anno

4 cifre

«aaaa»

 

Trimestre

2 cifre

41

=

Trimestre 1

42

=

Trimestre 2

43

=

Trimestre 3

44

=

Trimestre 4

 

Tipo di trasporto

1 cifra

1

=

Nazionale

2

=

Internazionale (non in transito)

3

=

In transito

 

Nazionalità dell'imbarcazione

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale) (2)

 

Situazione con riferimento al carico

1 cifra

1

=

Container pieni

2

=

Container vuoti

 

Tonnellate trasportate

 

 

Tonnellate

Tonnellate-chilometro

 

 

Tonnellate-km

TEU

 

 

TEU

TEU-chilometro

 

 

TEU-km


(1)  Quando non esista un codice NUTS per il paese di immatricolazione dell'imbarcazione, deve essere indicato il codice nazionale ISO. Laddove la nazionalità dell'imbarcazione sia sconosciuta, deve essere utilizzato il codice «ZZ».

(2)  Quando non esiste un codice NUTS per il paese di immatricolazione dell'imbarcazione, deve essere indicato il codice nazionale ISO. Laddove la nazionalità dell'imbarcazione sia sconosciuta, deve essere utilizzato il codice «ZZ».


ALLEGATO V

Tabella V1.

Trasporti di merci (dati annui)

Elementi

Codifica

Nomenclatura

Unità

Tabella

2 caratteri

«V1»

 

Paese dichiarante

2 lettere

NUTS0 (codice nazionale)

 

Anno

4 cifre

«aaaa»

 

Tipo di trasporto

1 cifra

1

=

Nazionale

2

=

Internazionale (non in transito)

3

=

In transito

 

Tipo di merci

2 cifre

NST 2007

 

Totale delle tonnellate trasportate

 

 

Tonnellate

Totale delle tonnellate-chilometro

 

 

Tonnellate-km


ALLEGATO VI

NST 2007

Divisione

Designazione

01

Prodotti dell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura; pesci e altri prodotti della pesca

02

Carboni fossili e ligniti; petrolio greggio e gas naturale

03

Minerali metalliferi e altri prodotti delle miniere e delle cave; torba; uranio e torio

04

Prodotti alimentari, bevande e tabacchi

05

Prodotti dell'industria tessile e dell'industria dell'abbigliamento; cuoio e prodotti in cuoio

06

Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli di paglia e materiali da intreccio; pasta da carta, carta e prodotti di carta; stampati e supporti registrati

07

Coke e prodotti petroliferi raffinati

08

Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; articoli in gomma e in materie plastiche; combustibili nucleari

09

Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

10

Metalli; manufatti in metallo, escluse le macchine e gli apparecchi meccanici

11

Macchine e apparecchi meccanici n.c.a.; macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici; macchine e apparecchi elettrici n.c.a.; apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni; apparecchi medicali, apparecchi di precisione e strumenti ottici; orologi

12

Mezzi di trasporto

13

Mobili; altri manufatti n.c.a.

14

Materie prime secondarie; rifiuti urbani e altri rifiuti

15

Posta, pacchi

16

Attrezzature e materiali utilizzati nel trasporto di merci

17

Merci trasportate nell'ambito di traslochi (uffici e abitazioni); bagagli trasportati separatamente dai passeggeri; autoveicoli trasportati per riparazione; altre merci non destinabili alla vendita n.c.a.

18

Merci raggruppate: merci di vario tipo trasportate insieme

19

Merci non individuabili: merci che per un qualunque motivo non possono essere individuate e quindi non possono essere attribuite ai gruppi da 01 a 16

20

Altre merci n.c.a.


ALLEGATO VII

REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

Regolamento (CE) No 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 264 del 25.9.2006, pag. 1).

 

Regolamento (CE) No 425/2007 della Commissione

(GU L 103 del 20.4.2007, pag. 26).

limitatamente all'articolo 1

Regolamento (CE) No 1304/2007 della Commissione

(GU L 290 dell'8.11.2007, pag. 14).

limitatamente all'articolo 4

Regolamento (UE) 2016/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 311 del 17.11.2016, pag. 20).

 


ALLEGATO VIII

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1365/2006

Presente regolamento

Articoli da 1 a 4

Articoli da 1 a 4

Articolo 4 bis

Article 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Allegato A

Allegato I

Allegato B

Allegato II

Allegato C

Allegato III

Allegato D

Allegato IV

Allegato E

Allegato V

Allegato F

Allegato VI

Allegato VII

Allegato VIII


16.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/30


REGOLAMENTO (UE) 2018/975 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2018

che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'obiettivo della politica comune della pesca (PCP), quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è garantire uno sfruttamento delle risorse biologiche marine che contribuisca alla sostenibilità economica, ambientale e sociale a lungo termine.

(2)

Con la decisione 98/392/CE (4) del Consiglio, l'Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che contiene principi e norme riguardanti la conservazione e la gestione delle risorse marine vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l'Unione partecipa agli sforzi intesi a salvaguardare gli stock ittici nelle acque internazionali.

(3)

A norma della decisione 2012/130/UE (5) del Consiglio, dal 26 luglio 2010 l'Unione è parte contraente della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale («convenzione SPRFMO»), che ha istituito l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (South Pacific Regional Fisheries Management Organisation – SPRFMO).

(4)

Nell'ambito della SPRFMO, la commissione della SPRFMO («commissione SPRFMO») è incaricata di adottare misure intese a garantire la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse alieutiche attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca e dell'approccio ecosistemico alla gestione della pesca, e a salvaguardare in questo modo gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

(5)

È necessario assicurare che le misure di conservazione e di gestione adottate dalla SPRFMO («misure di conservazione e di gestione della SPRFMO») siano pienamente recepite nel diritto dell'Unione e che siano quindi attuate in modo uniforme ed efficace all'interno dell'Unione.

(6)

La SPRFMO ha la facoltà di adottare, per le zone e risorse di pesca che rientrano nella sua sfera di competenza, misure di conservazione e di gestione vincolanti per le parti contraenti della convenzione SPRFMO («parti contraenti»). Tali misure, essenzialmente rivolte alle parti contraenti, istituiscono obblighi anche per gli operatori, ad esempio per i comandanti delle imbarcazioni.

(7)

Il presente regolamento non dovrebbe includere le possibilità di pesca stabilite dalla SPRFMO, essendo queste assegnate nell'ambito del regolamento annuale sulle possibilità di pesca adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(8)

In sede di attuazione delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per promuovere l'utilizzo di attrezzi e tecniche di pesca selettivi e che abbiano un ridotto impatto ambientale.

(9)

Al fine di integrare rapidamente nel diritto dell'Unione le future modifiche vincolanti delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli allegati e degli articoli pertinenti del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (6). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(10)

Al fine di garantire il rispetto della PCP, l'Unione ha adottato atti legislativi per stabilire un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione che includa la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

(11)

In particolare, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (7) istituisce un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione dotato di un approccio globale e integrato, volto a garantire il rispetto di tutte le norme della PCP, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (8) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (9) istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Inoltre, il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) stabilisce norme per il rilascio e la gestione di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione che effettuano operazioni di pesca in acque sotto l'egida di un'organizzazione regionale per la gestione della pesca (ORGP) di cui l'Unione è parte contraente. I suddetti regolamenti attuano già una serie di disposizioni previste dalle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO. Pertanto non è necessario includere tali disposizioni nel presente regolamento.

(12)

L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un obbligo di sbarco applicabile dal 1o gennaio 2015 alla pesca di piccole e grandi specie pelagiche, alla pesca a fini industriali e alla pesca del salmone nel Mar Baltico. Tuttavia, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del suddetto regolamento, l'obbligo di sbarco non pregiudica gli obblighi internazionali dell'Unione, quali quelli derivanti dalle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo per la pesca di stock ittici transzonali nella zona della convenzione SPRFMO.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

a)

ai pescherecci dell'Unione operanti nella zona della convenzione SPRFMO;

b)

ai pescherecci dell'Unione che trasbordano prodotti della pesca prelevati nella zona della convenzione SPRFMO;

c)

ai pescherecci di paesi terzi che chiedono di accedere ai porti dell'Unione, o sono sottoposti a ispezione nei porti dell'Unione, e che trasportano prodotti della pesca prelevati nella zona della convenzione SPRFMO.

Articolo 3

Relazione con altri atti dell'Unione

Salvo i casi espressamente previsti nel presente regolamento, il presente regolamento si applica fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1005/2008, (CE) n. 1224/2009 e (UE) 2017/2403.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)   «zona della convenzione SPRFMO»: la zona geografica d'alto mare delimitata dall'articolo 5 della convenzione SPRFMO;

2)   «peschereccio»: qualsiasi imbarcazione di qualsivoglia dimensione utilizzata o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse alieutiche, comprese le imbarcazioni ausiliarie, le imbarcazioni officina, le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo e le imbarcazioni da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca, tranne le imbarcazioni container;

3)   «peschereccio dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

4)   «risorse alieutiche della SPRFMO»: tutte le risorse biologiche marine presenti nella zona della convenzione SPRFMO, a esclusione delle seguenti:

a)

specie sedentarie che rientrano nella giurisdizione nazionale degli Stati costieri a norma dell'articolo 77, paragrafo 4, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 («UNCLOS»);

b)

specie altamente migratorie elencate nell'allegato I della UNCLOS;

c)

specie anadrome e catadrome;

d)

mammiferi marini, rettili marini e uccelli marini;

5)   «prodotti della pesca SPRFMO»: gli organismi acquatici, o prodotti da essi derivati, risultanti da un'attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO;

6)   «attività di pesca»: ricerca del pesce, cala, posa, traino e salpamento di un attrezzo da pesca, recupero a bordo delle catture, trasbordo, conservazione a bordo, trasformazione a bordo, trasferimento e sbarco di pesci e prodotti della pesca;

7)   «pesca di fondo»: la pesca praticata da un peschereccio operante con qualsiasi attrezzo che possa entrare in contatto con il fondo marino o con organismi bentonici durante il normale svolgimento delle operazioni;

8)   «impronta della pesca di fondo»: l'estensione spaziale della pesca di fondo nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006;

9)   «pesca INN»: attività di pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata quali definite all'articolo 2, punti da 1) a 4), del regolamento (CE) n. 1005/2008;

10)   «elenco provvisorio delle imbarcazioni INN della SPRFMO»: l'elenco iniziale dei pescherecci che si presume abbiano svolto attività di pesca INN stilato dal segretariato della SPRFMO e sottoposto all'esame del comitato tecnico e di applicazione della SPRFMO;

11)   «pesca sperimentale»: un'attività di pesca che non è stata praticata, o che non è stata praticata con un tipo di attrezzo o una tecnica particolari, negli ultimi dieci anni;

12)   «grande rete pelagica derivante»: rete da posta o altra rete o combinazione di reti che misura più di 2,5 chilometri di lunghezza lasciata alla deriva in superficie o nell'acqua e il cui scopo è che il pesce vi resti impigliato, intrappolato o ammagliato;

13)   «rete da posta in acque profonde», quali tramaglio, rete fissa, rete ancorata, rete da immersione: gruppo di teli a parete singola, doppia o tripla, posizionato in verticale sul fondo o vicino al fondo, in cui il pesce resta intrappolato, ammagliato o impigliato. Essa è composta di un telo singolo o, meno comunemente, di un telo doppio o triplo montati assieme sulle stesse funi perimetrali. In un unico attrezzo possono essere combinati diversi tipi di rete. Tali reti possono essere utilizzate sia da sole sia, più comunemente, in un insieme articolato di numerose reti poste in fila («serie» di reti). L'attrezzo può essere fisso, ancorato al fondo o lasciato alla deriva, libero o collegato all'imbarcazione;

14)   «parte non contraente cooperante della SPRFMO» (PNCC): uno Stato o un'entità di pesca che non è parte della convenzione SPRFMO, ma che ha accettato di cooperare pienamente all'attuazione delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO;

15)   «registro delle imbarcazioni della SPRFMO»: l'elenco, tenuto dal segretariato della SPRFMO, dei pescherecci autorizzati a pescare nella zona della convenzione notificati dalle parti contraenti e dalle PNCC;

16)   «trasbordo»: lo scarico, per intero o in parte, dei prodotti della pesca detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio;

17)   «altre specie di interesse»: le specie elencate nell'allegato XIII;

18)   «ecosistema marino vulnerabile» (EMV): qualsiasi ecosistema marino la cui integrità (vale a dire la struttura o la funzione dell'ecosistema) è messa in pericolo, in base alle migliori informazioni scientifiche disponibili e al principio di precauzione, da effetti negativi significativi risultanti dal contatto fisico con gli attrezzi di fondo durante le normali operazioni di pesca e, in particolare, scogliere, montagne sottomarine, camini idrotermali, coralli d'acqua fredda e banchi di spugne d'acqua fredda.

TITOLO II

MISURE DI GESTIONE, CONSERVAZIONE E CONTROLLO RELATIVE A DETERMINATE SPECIE

CAPO I

Sugarello cileno ( Trachurus murphyi )

Articolo 5

Informazioni sull'esaurimento del contingente di sugarello cileno

Gli Stati membri comunicano senza ritardo alla Commissione la data della chiusura di un'attività di pesca del sugarello cileno che ha raggiunto il 100 % del limite di cattura. La Commissione trasmette senza ritardo tale informazione al segretariato della SPRFMO.

Articolo 6

Copertura di osservazione nella pesca del sugarello cileno

Gli Stati membri garantiscono una copertura minima di osservazione scientifica pari al 10 % delle bordate effettuate da pescherecci battenti la loro bandiera. Nel caso di pescherecci che non effettuano più di due bordate all'anno, la copertura del 10 % è calcolata con riferimento ai giorni di pesca attiva per i pescherecci da traino e con riferimento alle cale per i pescherecci con reti da circuizione.

Articolo 7

Comunicazione dei dati per il sugarello cileno

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, le catture di sugarello cileno del mese precedente, in conformità dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro il ventesimo giorno di ogni mese.

2.   In aggiunta al disposto del paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati seguenti riguardanti la pesca del sugarello cileno:

a)

entro il quindicesimo giorno di ogni mese, l'elenco dei loro pescherecci che hanno partecipato a operazioni di trasbordo nel corso del mese precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro il ventesimo giorno di ogni mese.

b)

almeno 45 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO, la relazione scientifica annuale relativa all'anno precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO.

Articolo 8

Ripartizione delle possibilità di pesca del sugarello cileno

In conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca per gli stock di sugarello cileno a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi, anche di tipo ambientale, sociale ed economico, e si adoperano inoltre per ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta e prevedere incentivi per i pescherecci dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale.

CAPO II

Uccelli marini

Articolo 9

Misure di mitigazione applicabili ai pescherecci con palangari a tutela degli uccelli marini

1.   A tutti i pescherecci dell'Unione operanti con palangari si applicano le misure di mitigazione per gli uccelli marini stabilite nel presente articolo.

2.   Tutti i pescherecci dell'Unione operanti con palangari demersali utilizzano palangari zavorrati e cavi scaccia-uccelli (cavi tori).

3.   I pescherecci dell'Unione non calano i palangari durante le ore di oscurità.

4.   I palangari zavorrati sono armati come indicato nell'allegato I.

5.   I cavi scaccia-uccelli sono armati come indicato nell'allegato II.

6.   Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di riversare in mare scarti di pesce nelle fasi di cala e salpamento degli attrezzi. Qualora ciò non sia possibile e quando è necessario scaricare rifiuti biologici per considerazioni di sicurezza operativa, i pescherecci scaricano i rifiuti a intervalli superiori a due ore.

Articolo 10

Misure di mitigazione applicabili ai pescherecci da traino a tutela degli uccelli marini

1.   A tutti i pescherecci dell'Unione operanti con attrezzi da traino si applicano le misure di mitigazione per gli uccelli marini stabilite nel presente articolo.

2.   Durante la pesca i pescherecci dell'Unione utilizzano due cavi tori o, se le modalità operative non consentono un utilizzo efficace di tali dispositivi, un dissuasore a cortina per uccelli.

3.   I dissuasori a cortina per uccelli sono armati come indicato nell'allegato III.

4.   Ove possibile, ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di riversare in mare scarti di pesce nelle fasi di cala e salpamento degli attrezzi.

5.   Ove possibile e opportuno, i pescherecci dell'Unione trasformano gli scarti in farina di pesce e conservano a bordo tutti i materiali di scarto; gli scarichi sono limitati a effluenti liquidi e acque reflue. Qualora ciò non sia possibile e opportuno, i pescherecci scaricano i rifiuti a intervalli superiori a due ore.

6.   Ove possibile, le reti sono pulite dopo ogni operazione di pesca in modo da rimuovere i pesci impigliati e i materiali bentonici e scoraggiare le interazioni con uccelli durante l'utilizzo dell'attrezzo.

7.   Il tempo di permanenza della rete sulla superficie dell'acqua nella fase di salpamento è ridotto al minimo grazie alla corretta manutenzione dei verricelli e all'uso di buone pratiche nelle operazioni di coperta.

Articolo 11

Comunicazione dei dati relativi agli uccelli marini

Nella relazione scientifica annuale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri indicano:

a)

le misure di mitigazione per gli uccelli marini attuate da ogni peschereccio battente la loro bandiera e operante nella zona della convenzione SPRFMO;

b)

il livello di copertura di osservazione dedicata alla registrazione delle catture accessorie di uccelli marini;

c)

tutti i dati osservati riguardo alle interazioni con uccelli marini.

TITOLO III

MISURE DI GESTIONE, CONSERVAZIONE E CONTROLLO RELATIVE A DETERMINATI METODI DI PESCA

CAPO I

Pesca di fondo

Articolo 12

Autorizzazione di pesca

1.   Gli Stati membri autorizzano i pescherecci battenti la loro bandiera a partecipare a un'attività di pesca di fondo unicamente previa autorizzazione della SPRFMO.

2.   Gli Stati membri i cui pescherecci intendono esercitare attività di pesca di fondo nella zona della convenzione SPRFMO presentano domanda di autorizzazione alla Commissione almeno 45 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO in cui desiderano che la domanda sia esaminata. La Commissione trasmette la domanda al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO. La domanda comprende gli elementi seguenti:

a)

l'impronta della pesca di fondo, sulla base dell'attività di cattura o dello sforzo di pesca comprovati per la pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, determinati dallo Stato membro in questione;

b)

il livello medio annuo di catture nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006;

c)

una valutazione d'impatto della pesca di fondo;

d)

una valutazione intesa a stabilire se le attività proposte contribuiscono a promuovere la gestione sostenibile delle specie bersaglio e delle specie non bersaglio prelevate come catture accessorie e a proteggere gli ecosistemi marini che ospitano tali risorse, in particolare evitando impatti negativi significativi su EMV.

3.   La valutazione d'impatto di cui al paragrafo 2, lettera c), è realizzata in conformità degli orientamenti internazionali per la gestione della pesca in acque profonde d'alto mare dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite pubblicate nel 2009 («orientamenti della FAO sulla pesca in acque profonde») e tiene conto della norma della SPRFMO per la valutazione d'impatto della pesca di fondo, nonché delle zone che ospitano o potrebbero ospitare EMV.

4.   La Commissione comunica allo Stato membro interessato la decisione della SPRFMO riguardante l'autorizzazione a esercitare la pesca di fondo nella zona della convenzione SPRFMO per la quale è stata realizzata la valutazione d'impatto, nonché le eventuali condizioni applicabili e le misure pertinenti intese a evitare impatti negativi significativi su EMV.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché le valutazioni d'impatto di cui al paragrafo 2, lettera c), siano aggiornate ogni qualvolta l'attività di pesca subisca un cambiamento sostanziale in grado di produrre un impatto su EMV e, non appena ne dispongono, comunicano alla Commissione tali informazioni. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

Articolo 13

Esercizio della pesca di fondo al di fuori dell'impronta della pesca di fondo o eccedente i livelli di cattura del periodo di riferimento

1.   Gli Stati membri non autorizzano i pescherecci battenti la loro bandiera a partecipare a un'attività di pesca di fondo al di fuori dell'impronta della pesca di fondo o eccedente i livelli di cattura del periodo di riferimento senza previa autorizzazione della SPRFMO.

2.   Gli Stati membri i cui pescherecci intendono pescare al di fuori dell'impronta della pesca di fondo o superare il livello medio di catture annuali di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), presentano domanda di autorizzazione alla Commissione almeno 80 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO dell'anno in cui desiderano che la domanda sia esaminata. La Commissione trasmette la domanda al segretariato della SPRFMO almeno 60 giorni prima della riunione del comitato scientifico. La domanda comprende gli elementi seguenti:

a)

una valutazione d'impatto della pesca di fondo;

b)

una valutazione intesa a stabilire se le attività proposte contribuiscono a promuovere la gestione sostenibile delle specie bersaglio e delle specie non bersaglio prelevate come catture accessorie e a proteggere gli ecosistemi marini che ospitano tali risorse, in particolare evitando impatti negativi significativi su EMV.

3.   La valutazione d'impatto di cui al paragrafo 2, lettera a), è realizzata in conformità degli orientamenti della FAO sulla pesca in acque profonde e tiene conto della norma della SPRFMO per la valutazione d'impatto della pesca di fondo, nonché delle zone che ospitano o potrebbero ospitare EMV.

4.   La Commissione comunica allo Stato membro interessato la decisione della SPRFMO riguardante l'autorizzazione a esercitare la pesca di fondo nella zona della convenzione SPRFMO per la quale è stata realizzata la valutazione d'impatto, nonché le eventuali condizioni applicabili e misure pertinenti intese a evitare impatti negativi significativi su EMV.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché le valutazioni d'impatto di cui al paragrafo 2, lettera a), siano aggiornate ogni qualvolta l'attività di pesca subisca un cambiamento in grado di produrre un impatto su EMV e, non appena ne dispongono, comunicano alla Commissione tali informazioni. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

Articolo 14

EMV nella pesca di fondo

1.   In attesa del parere del comitato scientifico della SPRFMO sui livelli di soglia, gli Stati membri stabiliscono i livelli di soglia applicabili alle scoperte di EMV per i pescherecci battenti la loro bandiera, tenuto conto del paragrafo 68 degli orientamenti della FAO sulla pesca in acque profonde.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera cessino le attività di pesca di fondo nel raggio di cinque miglia nautiche da qualsivoglia punto della zona della convenzione SPRFMO in cui le scoperte di EMV superano i livelli di soglia stabiliti a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Gli Stati membri segnalano alla Commissione le scoperte di EMV in conformità degli orientamenti di cui all'allegato IV. La Commissione trasmette senza ritardo tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

Articolo 15

Copertura di osservazione nella pesca di fondo

Gli Stati membri garantiscono una copertura di osservazione pari al 100 % sui pescherecci da traino battenti la loro bandiera adibiti alla pesca di fondo e pari almeno al 10 % sui pescherecci battenti la loro bandiera operanti con altri attrezzi da pesca di fondo.

Articolo 16

Comunicazione dei dati relativi alla pesca di fondo

1.   Entro il quindicesimo giorno di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione le catture di specie prelevate nella pesca di fondo nel mese precedente, in conformità dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   Entro il quindicesimo giorno di ogni mese gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera che esercitano la pesca attiva e di quelli che partecipano a operazioni di trasbordo. La Commissione ne informa il segretariato della SPRFMO entro cinque giorni dal ricevimento.

3.   Gli Stati membri vietano ai pescherecci battenti la loro bandiera di partecipare alla pesca di fondo qualora non siano stati trasmessi i dati minimi prescritti riguardanti l'identificazione del peschereccio di cui all'allegato V.

CAPO II

Pesca sperimentale

Articolo 17

Autorizzazione della pesca sperimentale

1.   Gli Stati membri che intendono autorizzare un peschereccio battente la loro bandiera a partecipare a un'attività di pesca sperimentale presentano alla Commissione, almeno 80 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO:

a)

una domanda di autorizzazione recante le informazioni di cui all'allegato V;

b)

un piano delle operazioni di pesca in conformità dell'allegato VI, in cui figuri l'impegno a rispettare il piano di raccolta dati della SPRFMO di cui all'articolo 18, paragrafi 3, 4 e 5.

2.   Almeno 60 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO, la Commissione trasmette la domanda alla Commissione della SPRFMO e il piano delle operazioni di pesca al comitato scientifico della SPRFMO.

3.   La Commissione comunica allo Stato membro interessato la decisione della SPRFMO riguardante l'autorizzazione a esercitare la pesca sperimentale.

Articolo 18

Pesca sperimentale

1.   Gli Stati membri autorizzano i pescherecci battenti la loro bandiera a partecipare a un'attività di pesca sperimentale unicamente previa autorizzazione della SPRFMO.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché la partecipazione dei pescherecci battenti la loro bandiera a un'attività di pesca sperimentale si svolga in conformità del piano delle operazioni di pesca approvato dalla SPRFMO.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati richiesti dal piano di raccolta dati della SPRFMO siano inviati alla Commissione, la quale li trasmette al segretariato della SPRFMO.

4.   Ai pescherecci dell'Unione autorizzati a partecipare alla pesca sperimentale è fatto divieto di continuare a pescare nell'ambito della pesca sperimentale in questione a meno che i dati richiesti dal piano di raccolta dati della SPRFMO, relativi all'ultima stagione in cui la pesca ha avuto luogo, non siano stati trasmessi al segretariato della SPRFMO e il comitato scientifico della SPRFMO non abbia avuto la possibilità di esaminarli.

5.   Gli Stati membri i cui pescherecci partecipano alla pesca sperimentale provvedono che sia assicurata la presenza, su ogni peschereccio battente la propria bandiera, di uno o più osservatori indipendenti, a seconda delle necessità, in grado di raccogliere i dati in base al piano di raccolta dati della SPRFMO.

Articolo 19

Sostituzione di pescherecci nell'ambito della pesca sperimentale

1.   In deroga agli articoli 17 e 18, gli Stati membri possono autorizzare un'imbarcazione battente la loro bandiera che non sia identificata nel piano delle operazioni di pesca a partecipare a un'attività di pesca sperimentale se un peschereccio identificato nel piano è impossibilitato a pescare per legittimi motivi operativi o di forza maggiore. In tali casi, lo Stato membro interessato informa senza ritardo la Commissione e fornisce:

a)

dati esaustivi relativi all'imbarcazione sostitutiva;

b)

un resoconto completo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove a sostegno;

c)

le caratteristiche e una descrizione completa dei tipi di attrezzo da pesca che devono essere utilizzati dall'imbarcazione sostitutiva.

2.   La Commissione trasmette senza ritardo tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

CAPO III

Grandi reti pelagiche derivanti, reti da posta in acque profonde e altre reti da posta

Articolo 20

Grandi reti pelagiche derivanti e reti da posta in acque profonde

L'uso di grandi reti pelagiche derivanti e di tutte le reti da posta in acque profonde è vietato in tutta la zona della convenzione SPRFMO.

Articolo 21

Reti da posta

Gli Stati membri le cui imbarcazioni intendano transitare nella zona della convenzione SPRFMO con reti da posta a bordo provvedono a quanto segue:

a)

comunicano al segretariato della SPRFMO il loro ingresso nella zona della convenzione SPRFMO con almeno 36 ore di anticipo, precisando le date previste di ingresso e di uscita nonché la lunghezza delle reti da posta a bordo;

b)

provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera siano dotati di un sistema di controllo dei pescherecci (vessel monitoring system – VMS) che trasmette dati ogni due ore mentre si trovano nella zona della convenzione SPRFMO;

c)

trasmettono rapporti di posizione VMS al segretariato della SPRFMO entro 30 giorni dopo aver lasciato la zona della convenzione SPRFMO; e

d)

in caso di perdita accidentale o caduta in mare delle reti da posta, comunicano al segretariato della SPRFMO quanto prima, e in ogni caso entro 48 ore dalla perdita o dalla caduta in mare dell'attrezzo, la data, l'ora, la posizione e la lunghezza (in metri) delle reti da posta perse.

TITOLO IV

MISURE COMUNI DI CONTROLLO

CAPO I

Autorizzazioni

Articolo 22

Registro delle imbarcazioni della SPRFMO

1.   Entro il 15 novembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione un elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare nella zona della convenzione SPRFMO per l'anno successivo, in cui figurino le informazioni di cui all'allegato V. La Commissione inoltra tale elenco al segretariato della SPRFMO. Nel valutare la possibilità di rilasciare autorizzazioni di pesca per la zona della convenzione SPRFMO, gli Stati membri tengono conto degli antecedenti dei pescherecci e degli operatori con riguardo al rispetto delle norme.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare nella zona della convenzione SPRFMO almeno 20 giorni prima della data di prima entrata dei pescherecci nella zona della convenzione SPRFMO. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 15 giorni prima della data di prima entrata nella zona della convenzione SPRFMO.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati dei pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare nella zona della convenzione SPRFMO siano aggiornati. Eventuali modifiche sono comunicate entro dieci giorni alla Commissione. La Commissione informa il segretariato della SPRFMO entro cinque giorni dal ricevimento di tale notifica.

4.   In caso di revoca, rinuncia o di altre circostanze che invalidino un'autorizzazione, gli Stati membri informano senza indugio la Commissione affinché possa trasmettere tale informazione al segretariato della SPRFMO entro tre giorni dalla data in cui l'autorizzazione cessa di essere valida.

5.   Ai pescherecci dell'Unione che non figurano nel registro delle imbarcazioni della SPRFMO non è consentito praticare attività di pesca di specie soggette alla responsabilità della SPRFMO nella zona della convenzione SPRFMO.

CAPO II

Trasbordo

Articolo 23

Disposizioni generali in materia di trasbordi

1.   Il presente capo si applica alle operazioni di trasbordo effettuate:

a)

nella zona della convenzione SPRFMO, con riguardo a risorse alieutiche gestite dalla SPRFMO, e ad altre specie catturate in associazione con tali risorse, prelevate nella zona della convenzione SPRFMO;

b)

fuori dalla zona della convenzione SPRFMO, con riguardo a risorse alieutiche gestite dalla SPRFMO e ad altre specie catturate in associazione con tali risorse, prelevate nella zona della convenzione SPRFMO.

2.   I trasbordi in mare e in porto sono effettuati unicamente tra pescherecci iscritti nel registro delle imbarcazioni della SPRFMO.

3.   Il trasferimento in mare di carburante, membri dell'equipaggio, attrezzi o altre forniture nella zona della convenzione SPRFMO è effettuato unicamente tra pescherecci iscritti nel registro delle imbarcazioni della SPRFMO.

4.   Nelle acque dell'Unione sono vietate le operazioni di trasbordo in mare relative a risorse alieutiche gestite dalla SPRFMO e ad altre specie catturate in associazione con tali risorse, prelevate nella zona della convenzione SPRFMO.

Articolo 24

Notifica dei trasbordi di sugarello cileno e di specie demersali

1.   In caso di trasbordo di sugarello cileno e di specie demersali catturati nella zona della convenzione SPRFMO da pescherecci dell'Unione, a prescindere dal luogo in cui avviene l'operazione, le autorità dello Stato membro di bandiera trasmettono contemporaneamente alla Commissione e al segretariato della SPRFMO le informazioni seguenti:

a)

una notifica dell'intenzione di trasbordare, indicante un periodo di 14 giorni durante il quale si prevede di effettuare il trasbordo di sugarello cileno e di specie demersali catturati nella zona della convenzione SPRFMO, la quale deve pervenire sette giorni prima del primo giorno del periodo di 14 giorni;

b)

una notifica del trasbordo effettivo, che deve pervenire almeno 12 ore prima dell'ora prevista delle attività in questione.

Gli Stati membri possono autorizzare l'operatore del peschereccio dell'Unione a trasmettere tali informazioni direttamente al segretariato della SPRFMO per via elettronica, purché siano contestualmente trasmesse alla Commissione.

2.   La notifiche di cui al paragrafo 1 comprendono le informazioni pertinenti riguardanti l'operazione di trasbordo, in particolare la data, l'ora e il luogo previsti, l'attività di pesca e informazioni sui pescherecci dell'Unione che partecipano al trasbordo, in conformità dell'allegato VII.

Articolo 25

Controllo delle operazioni di trasbordo di sugarello cileno e di specie demersali

1.   Se a bordo del peschereccio dell'Unione cedente o ricevente è presente un osservatore, esso provvede a controllare le attività di trasbordo. L'osservatore compila il giornale di bordo della SPRFMO per i trasbordi conformemente all'allegato VIII per verificare la quantità e le specie dei prodotti della pesca trasbordati e ne trasmette copia alle autorità competenti dello Stato membro di cui l'imbarcazione sottoposta a osservazione batte bandiera.

2.   Lo Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera presenta alla Commissione, entro dieci giorni dallo sbarco dell'osservatore, i dati da questo inseriti nel giornale di bordo per i trasbordi SPRFMO. La Commissione trasmette tali dati al segretariato della SPRFMO entro 15 giorni dalla data dello sbarco.

3.   Ai fini della verifica della quantità e delle specie dei prodotti della pesca trasbordati, e onde garantire che tale verifica possa essere effettuata in modo corretto, l'osservatore presente a bordo ha pieno accesso al peschereccio dell'Unione sottoposto a osservazione, anche per quanto riguarda l'equipaggio, gli attrezzi, le apparecchiature, i registri (anche in formato elettronico) e le stive.

Articolo 26

Informazioni che devono essere comunicate dopo il trasbordo di sugarello cileno e di specie demersali

1.   Entro sette giorni dall'operazione di trasbordo, gli Stati membri le cui imbarcazioni vi hanno partecipato comunicano tutti i dettagli operativi contemporaneamente al segretariato della SPRFMO e alla Commissione, in conformità dell'allegato IX.

2.   Gli Stati membri possono autorizzare l'esercente il peschereccio dell'Unione a trasmettere per via elettronica le informazioni di cui al paragrafo 1 direttamente al segretariato della SPRFMO, purché vengano contestualmente trasmesse alla Commissione. L'esercente il peschereccio dell'Unione trasmette alla Commissione ogni richiesta di chiarimenti ricevuta dal segretariato della SPRFMO.

CAPO III

Raccolta e comunicazione dei dati

Articolo 27

Raccolta e comunicazione dei dati

1.   Oltre agli obblighi di comunicazione dei dati di cui agli articoli 7, 11, 14, 16, 18, 25 e 26, gli Stati membri le cui imbarcazioni svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO trasmettono alla Commissione i dati di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   Entro il 15 settembre di ogni anno gli Stati membri le cui imbarcazioni svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO comunicano alla Commissione il peso vivo di tutte le specie o di tutti i gruppi di specie catturati nel corso dell'anno civile precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro il 30 settembre.

3.   Entro il 15 giugno di ogni anno, gli Stati membri le cui imbarcazioni svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO comunicano alla Commissione i dati relativi alle attività di pesca a strascico sulla base delle singole retate, i dati relativi alla pesca con palangari di fondo sulla base delle singole cale, e i dati relativi agli sbarchi, ivi compreso per le imbarcazioni frigorifere, e ai trasbordi. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro il 30 giugno.

4.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, requisiti dettagliati per la comunicazione dei dati di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

CAPO IV

Programmi di osservazione

Articolo 28

Programmi di osservazione

1.   Gli Stati membri le cui imbarcazioni svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO istituiscono programmi di osservazione per raccogliere i dati di cui all'allegato X.

2.   Entro il 15 settembre di ogni anno, gli Stati membri le cui imbarcazioni svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO trasmettono alla Commissione i dati delle osservazioni di cui all'allegato X per l'anno civile precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro il 30 settembre.

3.   Entro il 15 agosto di ogni anno, gli Stati membri le cui imbarcazioni svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO presentano una relazione annuale sull'attuazione del programma di osservazione nel corso dell'anno precedente. La relazione descrive la formazione impartita agli osservatori, la struttura e la portata del programma, il tipo di dati raccolti ed eventuali problemi incontrati nel corso dell'anno. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro il 1o settembre.

Articolo 29

Sistema di controllo dei pescherecci

1.   Il dispositivo di localizzazione satellitare installato a bordo dei pescherecci dell'Unione assicura la trasmissione automatica dei dati VMS al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera con un margine di errore relativo alla posizione inferiore a 100 metri in normali condizioni di funzionamento della navigazione via satellite.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi CCP trasmettano automaticamente e costantemente i dati VMS delle imbarcazioni battenti la loro bandiera e impegnate in attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO al segretariato della SPRFMO almeno una volta all'ora e affinché i dispositivi di localizzazione satellitare installati a bordo delle imbarcazioni battenti la loro bandiera siano in grado di trasmettere i dati VMS almeno ogni 15 minuti.

3.   Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la zona della convenzione SPRFMO comprende una zona di 100 miglia nautiche al di fuori della zona della convenzione SPRFMO, all'interno della quale si applica il paragrafo 1 del presente articolo.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché, per i pescherecci battenti la loro bandiera, qualora l'antenna del dispositivo di localizzazione satellitare sia montata separatamente dall'involucro fisico che alloggia il dispositivo, sia utilizzata un'unica antenna comune per il decodificatore e per il trasmettitore della navigazione satellitare, e l'involucro fisico sia collegato all'antenna tramite un unico pezzo di cavo continuo.

CAPO V

Controllo dei pescherecci di paesi terzi nei porti degli Stati membri

Articolo 30

Punti di contatto e porti designati

1.   Gli Stati membri che intendono concedere l'accesso ai propri porti a pescherecci di paesi terzi che hanno a bordo prodotti della pesca catturati nella zona della convenzione SPRFMO o prodotti della pesca ottenuti da tali risorse che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto o in mare:

a)

designano i porti ai quali i pescherecci di paesi terzi possono chiedere di accedere a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1005/2008;

b)

designano un punto di contatto per la ricezione della notifica preventiva a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008;

c)

designano un punto di contatto per la ricezione dei rapporti di ispezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco dei punti di contatto designati e porti designati almeno 40 giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima che le modifiche prendano effetto.

Articolo 31

Notifica preventiva

1.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri di approdo dispongono che i pescherecci di paesi terzi che intendono sbarcare o trasbordare nei loro porti risorse alieutiche gestite dalla SPRFMO che non sono state precedentemente sbarcate o trasbordate trasmettano, almeno 48 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, le informazioni seguenti in conformità dell'allegato XI:

a)

identificazione dell'imbarcazione (identificazione esterna, nome, bandiera, eventuale numero dell'Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organization – IMO) e indicativo internazionale di chiamata (international radio call sign – IRCS)];

b)

nome del porto designato in cui il peschereccio chiede di entrare e scopo dello scalo (sbarco o trasbordo);

c)

copia dell'autorizzazione di pesca o, se del caso, di qualsiasi altra autorizzazione posseduta dal peschereccio a sostegno di operazioni su prodotti della pesca regolamentati dalla SPRFMO o per il trasbordo di tali prodotti della pesca;

d)

data e ora previste di arrivo in porto;

e)

quantitativo stimato, in chilogrammi, di ciascun prodotto della pesca regolamentato dalla SPRFMO detenuto a bordo, con indicazione della zona di cattura. Se a bordo dell'imbarcazione non sono presenti prodotti della pesca regolamentati dalla SPRFMO, è trasmessa una relazione indicante l'assenza di catture;

f)

quantitativo stimato, in chilogrammi, di ciascun prodotto della pesca regolamentato dalla SPRFMO che deve essere sbarcato o trasbordato, con indicazione della zona di cattura;

g)

elenco dei membri dell'equipaggio;

h)

date della bordata di pesca.

2.   Se a bordo del peschereccio di un paese terzo sono presenti prodotti della pesca SPRMO, le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 sono accompagnate da un certificato di cattura convalidato in conformità del capo III del regolamento (CE) n. 1005/2008.

3.   Gli Stati membri di approdo possono inoltre chiedere eventuali informazioni addizionali al fine di stabilire se il peschereccio abbia partecipato ad attività di pesca INN o ad attività correlate.

4.   Gli Stati membri di approdo possono fissare un termine di notifica più breve o più lungo rispetto a quanto specificato al paragrafo 1, tenendo conto, tra l'altro, del tipo di prodotto della pesca e della distanza tra le zone di pesca e i propri porti. In tal caso, gli Stati membri di approdo ne informano la Commissione, che trasmette senza ritardo tale informazione al segretariato della SPRFMO.

Articolo 32

Autorizzazione di sbarco o di trasbordo in porto

Ricevute le informazioni pertinenti a norma dell'articolo 31, lo Stato membro di approdo decide se autorizzare o negare l'entrata in porto di un peschereccio di un paese terzo. Se a un peschereccio di un paese terzo è stata negata l'entrata, lo Stato membro di approdo ne informa la Commissione, che trasmette senza ritardo tale informazione al segretariato della SPRFMO. Gli Stati membri di approdo negano l'entrata ai pescherecci che figurano nell'elenco delle imbarcazioni INN della SPRFMO.

Articolo 33

Ispezioni in porto

1.   Gli Stati membri di approdo sottopongono a ispezione almeno il 5 % delle operazioni di sbarco e trasbordo di prodotti della pesca regolamentati dalla SPRFMO realizzate da pescherecci di paesi terzi nei loro porti designati.

2.   Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri di approdo sottopongono a ispezione i pescherecci di paesi terzi nei casi seguenti:

a)

se un'altra parte contraente, una PNCC o una ORGP competente chiede che un determinato peschereccio sia sottoposto a ispezione, in particolare se tale richiesta è supportata da prove che dimostrino che il peschereccio in questione ha praticato attività INN o se sussistono chiari motivi per ritenerlo;

b)

se il peschereccio non ha provveduto a trasmettere tutte le informazioni di cui all'articolo 31;

c)

se a un peschereccio sono stati negati l'entrata o l'uso di un porto in base a disposizioni della SPRFMO o di altre ORGP.

Articolo 34

Procedura di ispezione

1.   Il presente articolo si applica in aggiunta alle norme sulla procedura di ispezione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

2.   Gli ispettori degli Stati membri devono essere in possesso di un documento di identità in corso di validità. Essi sono autorizzati a riprodurre tutti i documenti ritenuti pertinenti.

3.   Le ispezioni sono condotte in modo tale da limitare al massimo le interferenze e l'intralcio arrecati a pescherecci di paesi terzi e da evitare, nella misura del possibile, che sia compromessa la qualità delle catture.

4.   Al termine dell'ispezione, al comandante è data la possibilità di aggiungere eventuali osservazioni o obiezioni al rapporto di ispezione e di contattare l'autorità competente dello Stato membro di approdo in relazione al rapporto di ispezione. Il modello per il rapporto di ispezione figura nell'allegato XII. Una copia del rapporto è fornita al comandante dell'imbarcazione.

5.   Entro 12 giorni lavorativi dalla data di completamento dell'ispezione, lo Stato membro di approdo trasmette alla Commissione una copia del rapporto di ispezione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, compilato in conformità dell'allegato XII del presente regolamento. La Commissione trasmette il rapporto al segretariato della SPRFMO entro 15 giorni lavorativi dalla data di completamento dell'ispezione.

6.   Se il rapporto di ispezione non può essere trasmesso alla Commissione entro 15 giorni lavorativi per trasmissione al segretariato della SPRFMO, lo Stato membro di approdo comunica alla Commissione in tempo utile i motivi del ritardo e la data in cui il rapporto sarà presentato, in modo da consentire alla Commissione di informare il segretariato della SPRFMO entro il termine di 15 giorni lavorativi.

Articolo 35

Procedura in caso di violazioni delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO accertate durante le ispezioni in porto

1.   Se le informazioni raccolte nel corso dell'ispezione dimostrano che un peschereccio di un paese terzo ha commesso una violazione delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, in aggiunta all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1005/2008 si applica il presente articolo.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro di approdo trasmettono una copia del rapporto di ispezione alla Commissione non appena possibile, e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi. La Commissione trasmette senza ritardo tale rapporto al segretariato della SPRFMO e al punto di contatto della parte contraente o della PNCC di cui il peschereccio batte bandiera.

3.   Gli Stati membri di approdo notificano immediatamente i provvedimenti adottati in caso di violazioni all'autorità competente della parte contraente o della PNCC di cui il peschereccio batte bandiera e alla Commissione, che trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

CAPO VI

Esecuzione

Articolo 36

Presunte violazioni di misure di conservazione e di gestione della SPRFMO segnalate dagli Stati membri

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno 145 giorni prima della riunione annuale della Commissione della SPRFMO, ogni informazione documentata che indichi possibili casi di inosservanza, da parte dei pescherecci, di misure di conservazione e di gestione della SPRFMO nella zona della convenzione SPRFMO nel corso degli ultimi due anni. La Commissione esamina tali informazioni e, se opportuno, le trasmette al segretariato della SPRFMO almeno 120 giorni prima della riunione annuale.

Articolo 37

Inclusione di un peschereccio dell'Unione nell'elenco provvisorio delle imbarcazioni INN della SPRFMO

1.   Se riceve dal segretariato della SPRFMO la notifica ufficiale dell'inclusione di un peschereccio dell'Unione nell'elenco provvisorio delle imbarcazioni INN della SPRFMO, la Commissione la trasmette allo Stato membro di bandiera per osservazioni, unitamente ai documenti giustificativi e a qualsiasi altra informazione documentata fornita dal segretariato della SPRFMO, almeno 45 giorni prima della riunione annuale della Commissione della SPRFMO. La Commissione esamina tali informazioni e le trasmette al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima della riunione annuale.

2.   Una volta ricevuta la notifica dalla Commissione, le autorità dello Stato membro di bandiera informano il proprietario del peschereccio della sua inclusione nell'elenco provvisorio delle imbarcazioni INN della SPRFMO, specificando le conseguenze che possono derivare dal fatto che tale inclusione sia confermata nell'elenco delle imbarcazioni INN adottato dalla SPRFMO.

Articolo 38

Misure riguardanti i pescherecci inclusi nell'elenco delle imbarcazioni INN della SPRFMO

1.   All'adozione dell'elenco delle imbarcazioni INN della SPRFMO, la Commissione chiede allo Stato membro di bandiera di notificare al proprietario del peschereccio figurante nell'elenco delle imbarcazioni INN della SPRFMO la sua inclusione nell'elenco, specificando le conseguenze che ne derivano.

2.   Se dispone di informazioni indicanti una variazione di nome o di IRCS di un peschereccio figurante nell'elenco delle imbarcazioni INN della SPRFMO, lo Stato membro, appena possibile, trasmette tali informazioni alla Commissione. La Commissione trasmette senza ritardo tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

Articolo 39

Presunte inosservanze notificate dal segretariato della SPRFMO

1.   Nel caso in cui riceva dal segretariato della SPRFMO informazioni relative a una presunta inosservanza, da parte di uno Stato membro, della convenzione SPRFMO e/o di misure di conservazione e di gestione SPRFMO, la Commissione trasmette senza ritardo tali informazioni allo Stato membro interessato.

2.   Lo Stato membro comunica alla Commissione, almeno 45 giorni prima della riunione annuale della Commissione della SPRFMO, l'esito delle indagini eventualmente realizzate con riguardo alle presunte inosservanze e le eventuali misure adottate per porvi rimedio. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima della riunione annuale.

Articolo 40

Presunte violazioni di misure di conservazione e di gestione della SPRFMO segnalate da una parte contraente o da una PNCC

1.   Gli Stati membri designano un punto di contatto per la ricezione dei rapporti di ispezione in porto trasmessi dalle parti contraenti e dalle PNCC.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche del punto di contatto designato almeno 40 giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima che le modifiche in questione prendano effetto.

3.   Se il punto di contatto designato da uno Stato membro riceve da una parte contraente o da una PNCC un rapporto di ispezione che fornisca la prova che un peschereccio battente bandiera di tale Stato membro ha commesso una violazione delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, lo Stato membro di bandiera indaga immediatamente sulla presunta violazione e comunica alla Commissione lo stato di avanzamento dell'indagine e le azioni di esecuzione eventualmente adottate, per consentire alla Commissione di informare il segretariato della SPRFMO entro tre mesi dal ricevimento della notifica. Se non può fornire alla Commissione una relazione sullo stato dell'indagine entro tre mesi dal ricevimento del rapporto di ispezione, lo Stato membro comunica alla Commissione, entro lo stesso periodo di tre mesi, i motivi del ritardo e la data entro cui la relazione sarà presentata. La Commissione trasmette al segretariato della SPRFMO le informazioni relative allo stato o al ritardo dell'indagine.

Articolo 41

Guasto tecnico del dispositivo di localizzazione satellitare

1.   In caso di guasto tecnico del dispositivo di localizzazione satellitare, i pescherecci dell'Unione trasmettono ogni quattro ore i dati seguenti al CCP dello Stato membro di cui battono bandiera, avvalendosi di mezzi di telecomunicazione adeguati:

a)

numero IMO;

b)

IRCS;

c)

nome dell'imbarcazione;

d)

nome del comandante dell'imbarcazione;

e)

posizione (latitudine e longitudine), data e ora (UTC);

f)

attività (pesca/transito/trasbordo).

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui il guasto tecnico del dispositivo di localizzazione satellitare non sia stato risolto entro 60 giorni dall'inizio dell'obbligo di trasmissione di cui al paragrafo 1, i pescherecci battenti la loro bandiera cessino l'attività di pesca, ripongano tutti gli attrezzi da pesca e rientrino in porto senza ritardo per riparare il dispositivo stesso.

3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano in aggiunta alle prescrizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 404/2011.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42

Riservatezza

I dati raccolti e scambiati nell'ambito del presente regolamento sono trattati in conformità delle norme in materia di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 43

Procedure di modifica

Al fine di integrare nel diritto dell'Unione le modifiche delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 per modificare:

a)

gli allegati del presente regolamento;

b)

i termini di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, all'articolo 22, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 24, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 27, paragrafi 2 e 3, all'articolo 28, paragrafi 2 e 3, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafo 2, all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 34, paragrafi 5 e 6, all'articolo 35, paragrafi 2 e 3, all'articolo 36, all'articolo 37, paragrafo 1, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 40, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 41, paragrafi 1 e 2;

c)

la copertura di osservazione di cui agli articoli 6 e 15;

d)

il periodo di riferimento per determinare l'impronta della pesca di fondo di cui all'articolo 12, paragrafo 2;

e)

la copertura delle attività di ispezione di cui all'articolo 33, paragrafo 1;

f)

il tipo di informazioni e di dati richiesti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafi 1, e 2, all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafi 2 e 3, all'articolo 28, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 1, e all'articolo 41, paragrafo 1.

Articolo 44

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 43 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 19 luglio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 43 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 43 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 45

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dall'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 46

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

K. EDTSTADLER


(1)  GU C 288 del 31.8.2017, pag. 129.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 giugno 2018.

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(4)  Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

(5)  Decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).

(6)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(7)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).


ALLEGATO I

Norme relative allo zavorramento dei palangari

Le imbarcazioni utilizzano un sistema di zavorramento dei palangari che consenta di ottenere una velocità d'immersione minima dimostrabile del palangaro di 0,3 metri/secondo a una profondità di 15 metri per attrezzo. In particolare:

a)

i palangari dotati di pesi esterni nel sistema spagnolo e i trotlines utilizzano una massa minima di 8,5 kg a intervalli non superiori a 40 m se si utilizzano sassi, di 6 kg a intervalli non superiori a 20 m per il cemento e di 5 kg a intervalli non superiori a 40 m per pesi di metallo pieno;

b)

i palangari automatici (autoline) con pesi esterni utilizzano una massa minima di 5 kg a intervalli non superiori a 40 m e sono calati dall'imbarcazione in modo da evitare tensioni a poppa (che potrebbero far riemergere dall'acqua sezioni del palangaro già calate);

c)

i palangari con pesi integrati hanno un nucleo di piombo di almeno 50 g/m.


ALLEGATO II

Specifiche per i cavi scaccia-uccelli

Due cavi scaccia-uccelli sono sempre tenuti a bordo dell'imbarcazione e sono utilizzati a ogni cala dell'attrezzo. In particolare:

a)

i cavi scaccia-uccelli sono fissati all'imbarcazione in modo che, una volta calate, le esche siano protette dal cavo, anche in caso di vento trasversale;

b)

i cavi scaccia-uccelli utilizzano bandierine dai colori vivaci, abbastanza lunghe da poter raggiungere la superficie dell'acqua in condizioni di calma («bandierine lunghe»), disposte a intervalli non superiori a 5 m almeno per i primi 55 m di cavo e fissate al cavo con tornichetti per impedire che si aggroviglino intorno al cavo stesso;

c)

i cavi scaccia-uccelli possono anche utilizzare bandierine di almeno 1 m di lunghezza («bandierine corte») disposte a intervalli non superiori a 1 m;

d)

se si spezzano o sono danneggiati durante l'uso, i cavi scaccia-uccelli sono riparati o sostituiti, in modo che, prima che siano calati nuovi ami in acqua, siano rispettate le presenti specifiche;

e)

i cavi scaccia-uccelli sono utilizzati in modo che:

i)

rimangano al di sopra della superficie dell'acqua quando gli ami sono sommersi a una profondità di 15 m, oppure

ii)

abbiano una lunghezza minima di 150 m quando sono dispiegati e sospesi a un punto dell'imbarcazione situato ad almeno 7 m sopra il livello dell'acqua in assenza di moto ondoso.


ALLEGATO III

Specifiche per i dissuasori a cortina per uccelli

Un dissuasore a cortina per uccelli è costituito da due o più travi fissate a poppa dell'imbarcazione, di cui almeno una è fissata a tribordo e almeno un'altra a babordo della imbarcazione:

a)

ciascuna trave si estende per almeno 4 m verso l'esterno dalla fiancata o dalla poppa dell'imbarcazione;

b)

alle travi sono fissati cavi pendenti a una distanza massima di 2 m l'uno dall'altro;

c)

all'estremità dei cavi pendenti sono fissati coni di plastica, aste o altri materiali resistenti e di colore vivace, in modo tale che la parte inferiore del cono, dell'asta o dei materiali utilizzati si trovi a non più di 500 mm sopra il livello dell'acqua, in assenza di vento e moto ondoso;

d)

per evitare che si impiglino, tra i cavi possono essere fissate corde o fettucce.


ALLEGATO IV

Orientamenti per la preparazione e la presentazione di notifiche in caso di scoperta di EMV

1.   Informazioni generali

Indicare: informazioni di contatto, bandiera, nome della o delle imbarcazioni e date di raccolta dei dati.

2.   Ubicazione dell'EMV

Indicare le posizioni di inizio e fine di tutte le cale di attrezzi e osservazioni.

Fornire mappe dei luoghi di pesca, della batimetria sottostante o dell'habitat e indicare la scala spaziale delle attività di pesca.

Indicare la o le profondità di pesca.

3.   Attrezzo da pesca

Indicare gli attrezzi da pesca utilizzati in ciascun luogo.

4.   Altri dati raccolti

Se possibile, indicare gli altri dati raccolti nei luoghi di pesca o in loro prossimità.

Ad esempio: batimetria multifascio, dati oceanografici quali profili CDT, profili delle correnti, chimica dell'acqua, tipi di substrato registrati nei luoghi di pesca o in loro prossimità, altra fauna osservata, registrazioni video, profili acustici ecc.

5.   Taxa degli EMV

Per ciascuna stazione di pesca, fornire dati particolareggiati sui taxa di EMV osservati, indicandone, se possibile, la densità relativa e la densità assoluta o il numero di organismi.


ALLEGATO V

Norme per i dati relativi all'imbarcazione

1.

I seguenti campi di dati sono raccolti in conformità degli articoli 16, 17 e 22:

i)

nome e bandiera attuale dell'imbarcazione

ii)

numero di immatricolazione

iii)

IRCS (se disponibile)

iv)

numero UVI (Unique Vessel Identifier – Identificativo unico)/IMO

v)

nomi precedenti (se noti)

vi)

porto di immatricolazione

vii)

bandiera precedente

viii)

tipo di imbarcazione

ix)

tipo di metodo o metodi di pesca

x)

lunghezza

xi)

tipo di lunghezza, ad esempio «LoA» (lunghezza fuori tutto), «LBP» (lunghezza tra le perpendicolari)

xii)

stazza lorda - GT (unità preferita per la stazza)

xiii)

tonnellate di stazza lorda - TSL (da indicare in mancanza del valore GT o a complemento dello stesso)

xiv)

potenza del motore principale o dei motori principali (kW)

xv)

capacità di stivaggio (m3)

xvi)

tipo di congelatore (se pertinente)

xvii)

numero di congelatori (se pertinente)

xviii)

capacità di congelamento (se pertinente)

xix)

sistema di comunicazione utilizzato dall'imbarcazione e relativi numeri (numeri Inmarsat A, B e C)

xx)

dati relativi al sistema VMS (marca, modello, caratteristiche e identificazione)

xxi)

nome del proprietario o dei proprietari

xxii)

indirizzo del proprietario o dei proprietari

xxiii)

data di decorrenza dell'autorizzazione

xxiv)

data di scadenza dell'autorizzazione

xxv)

data di iscrizione nel registro delle imbarcazioni della SPRFMO

xxvi)

fotografie dell'imbarcazione, ad alta risoluzione e di buona qualità, con luminosità e contrasto adeguati, non più vecchie di cinque anni, come di seguito specificato:

una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 × 7 cm del lato di tribordo dell'imbarcazione, che mostri la lunghezza fuori tutto e l'insieme delle caratteristiche strutturali dell'imbarcazione;

una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 × 7 cm del lato di babordo dell'imbarcazione, che mostri la lunghezza fuori tutto e l'insieme delle caratteristiche strutturali dell'imbarcazione;

una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 × 7 cm della poppa presa direttamente da poppa.

2.

Se disponibili, sono fornite ove possibile le informazioni di seguito elencate:

i)

marcature esterne (nome dell'imbarcazione, numero di immatricolazione o IRCS)

ii)

tipi di linee di trasformazione del pesce (se pertinente)

iii)

data di costruzione

iv)

luogo di costruzione

v)

altezza di costruzione

vi)

larghezza (baglio)

vii)

apparecchiature elettroniche a bordo (ad esempio, radio, ecoscandaglio, sonda rete)

viii)

nome del titolare o dei titolari della licenza (se diversi dal proprietario)

ix)

indirizzo del titolare o dei titolari della licenza (se diversi dal proprietario)

x)

nome dell'esercente o degli esercenti (se diversi dal proprietario)

xi)

indirizzo dell'esercente o degli esercenti (se diversi dal proprietario)

xii)

nome del comandante dell'imbarcazione

xiii)

nazionalità del comandante dell'imbarcazione

xiv)

nome del capopesca

xv)

nazionalità del capopesca


ALLEGATO VI

Piano delle operazioni di pesca per la pesca sperimentale

Il piano delle operazioni di pesca per la pesca sperimentale comprende, se disponibili, le informazioni seguenti:

i)

una descrizione della pesca sperimentale indicante la zona, le specie bersaglio, i metodi di pesca proposti, i limiti massimi di cattura proposti e la loro ripartizione tra zone o specie;

ii)

le specifiche e una descrizione completa dei tipi di attrezzi da pesca da utilizzare, comprese eventuali modifiche apportate agli stessi per attenuare gli effetti dell'attività di pesca proposta su specie non bersaglio e su specie associate o dipendenti o sull'ecosistema marino in cui si svolge l'attività;

iii)

il periodo coperto dal piano delle operazioni di pesca (fino a un massimo di tre anni);

iv)

informazioni biologiche sulle specie bersaglio ricavate da campagne di ricerca approfondite (distribuzione, abbondanza, dati demografici e informazioni sull'identità dello stock);

v)

dati particolareggiati riguardanti le specie non bersaglio, le specie associate o dipendenti e gli ecosistemi marini in cui si svolge l'attività di pesca, con indicazione dell'entità probabile degli impatti da questa esercitati e delle misure che saranno adottate per mitigarli;

vi)

l'impatto cumulativo previsto di tutte le attività di pesca praticate nella zona della pesca sperimentale, se del caso;

vii)

informazioni ricavate da altre attività di pesca praticate nella regione o da attività di pesca simili praticate altrove, che possano agevolare la valutazione della resa potenziale della pesca sperimentale, nella misura in cui lo Stato membro sia in grado di fornire tali informazioni;

viii)

se l'attività proposta è la pesca di fondo, la valutazione dell'impatto delle attività di pesca di fondo esercitate da imbarcazioni battenti bandiera dello Stato membro in questione, in conformità degli articoli 12 e 13;

ix)

se la specie bersaglio è gestita anche da un'ORGP competente per una zona adiacente a quella della SPRFMO o da un'organizzazione analoga, una descrizione di tale attività di pesca limitrofa sufficiente per consentire al comitato scientifico della SPRFMO di formulare il suo parere.


ALLEGATO VII

Notifica preventiva di trasbordo

Gli Stati membri forniscono le informazioni seguenti in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1:

 

Dati relativi all'imbarcazione cedente

a)

nome dell'imbarcazione

b)

numero di immatricolazione

c)

IRCS

d)

Stato di bandiera dell'imbarcazione

e)

numero IMO/numero HIS Fairplay (se pertinente)

f)

nome e nazionalità del comandante dell'imbarcazione

 

Dati relativi all'imbarcazione ricevente

a)

nome dell'imbarcazione

b)

numero di immatricolazione

c)

IRCS

d)

Stato di bandiera dell'imbarcazione

e)

numero IMO/numero IHS Fairplay (se pertinente)

f)

nome e nazionalità del comandante dell'imbarcazione


ALLEGATO VIII

Informazioni relative al trasbordo da trasmettere a cura dell'osservatore

L'osservatore che sorveglia l'operazione di trasbordo trasmette le informazioni seguenti in conformità dell'articolo 25, paragrafo 1.

I.   Dati relativi al peschereccio cedente

Nome dell'imbarcazione

 

Numero di immatricolazione

 

IRCS

 

Stato di bandiera dell'imbarcazione

 

Numero IMO/numero IHS Fairplay (se pertinente)

 

Nome e nazionalità del comandante dell'imbarcazione

 

II.   Dati relativi al peschereccio ricevente

Nome dell'imbarcazione

 

Numero di immatricolazione

 

IRCS

 

Stato di bandiera dell'imbarcazione

 

Numero IMO/numero IHS Fairplay (se pertinente)

 

Nome e nazionalità del comandante dell'imbarcazione

 

III.   Operazione di trasbordo

Data e ora d'inizio del trasbordo (UTC)

 

Data e ora di completamento del trasbordo (UTC)

 

In caso di trasbordo in mare: posizione (arrotondata all'1/10 di grado più vicino) all'inizio del trasbordo; in caso di trasbordo in porto: nome, paese e codice (1) del porto

 

In caso di trasbordo in mare: posizione (arrotondata all'1/10 di grado più vicino) al completamento del trasbordo

 

Descrizione del tipo di prodotto per specie (pesci interi, congelati, in casse da 20 kg ecc.)

Specie

 

Tipo di prodotto

 

Specie

 

Tipo di prodotto

 

Specie

 

Tipo di prodotto

 

Numero di casse e peso netto (kg) del prodotto, per specie

Specie

 

Casse

 

Peso netto

 

Specie

 

Casse

 

Peso netto

 

Specie

 

Casse

 

Peso netto

 

Specie

 

Casse

 

Peso netto

 

Peso netto totale del prodotto trasbordato (kg)

 

Numeri di stiva dell'imbarcazione refrigerata in cui è stivato il prodotto

 

Porto e paese di destinazione del peschereccio ricevente

 

Data di arrivo prevista

 

Data di sbarco prevista

 

IV.   Osservazioni (se pertinente)

V.   Verifica

Nome dell'osservatore:

 

Autorità

 

Firma e timbro

 


(1)  Codice delle Nazioni Unite per il commercio e i siti di trasporto (UN/LOCODE).


ALLEGATO IX

Informazioni da comunicare dopo l'operazione di trasbordo

In conformità dell'articolo 26, paragrafo 1, lo Stato membro di bandiera comunica alla Commissione, entro sette giorni dalla data del trasbordo, le informazioni seguenti.

 

Dati relativi all'imbarcazione cedente

a)

nome dell'imbarcazione

b)

numero di immatricolazione

c)

IRCS

d)

Stato di bandiera dell'imbarcazione

e)

numero IMO/numero HIS Fairplay (se pertinente)

f)

nome e nazionalità del comandante dell'imbarcazione

 

Dati relativi all'imbarcazione ricevente

a)

nome dell'imbarcazione

b)

numero di immatricolazione

c)

IRCS

d)

Stato di bandiera dell'imbarcazione

e)

numero IMO/numero IHS Fairplay (se pertinente)

f)

nome e nazionalità del comandante dell'imbarcazione

 

Dati relativi all'operazione di trasbordo

a)

data e ora d'inizio del trasbordo (UTC)

b)

data e ora di completamento del trasbordo (UTC)

c)

in caso di trasbordo in porto:

Stato di approdo, nome del porto e codice del porto

d)

in caso di trasbordo in mare:

i)

posizione (arrotondata all'1/10 di grado più vicino) all'inizio del trasbordo (in decimali)

ii)

posizione (arrotondata all'1/10 di grado più vicino) al completamento del trasbordo (in decimali)

e)

numeri di stiva dell'imbarcazione ricevente in cui è stivato il prodotto

f)

porto di destinazione dell'imbarcazione ricevente

g)

data di arrivo prevista

h)

data di sbarco prevista

 

Dati relativi alle risorse alieutiche trasbordate

a)

specie trasbordate

i)

descrizione del pesce, per tipo di prodotto (pesci interi, pesci congelati ecc.)

ii)

numero di casse e peso netto (kg) del prodotto, per specie

iii)

peso netto totale del prodotto trasbordato (kg)

b)

attrezzo da pesca utilizzato dall'imbarcazione cedente

 

Verifica (se pertinente)

a)

nome dell'osservatore

b)

autorità


ALLEGATO X

Dati delle osservazioni

I dati relativi all'imbarcazione e all'osservatore sono registrati una sola volta per ciascuna bordata sottoposta a osservazione e sono comunicati in modo da collegare i dati relativi all'imbarcazione ai dati richiesti nelle sezioni A, B, C e D.

A.   Dati relativi all'imbarcazione e all'osservatore che sono raccolti per ogni bordata sottoposta a osservazione

1.   Per ogni bordata sottoposta a osservazione sono raccolti i dati seguenti relativi all'imbarcazione:

a)

bandiera attuale dell'imbarcazione

b)

nome dell'imbarcazione

c)

nome del comandante dell'imbarcazione

d)

nome del capopesca

e)

numero di immatricolazione

f)

IRCS (se disponibile)

g)

numero Lloyd's/IMO (se attribuito)

h)

nomi precedenti (se noti)

i)

porto di immatricolazione

j)

bandiera precedente (se pertinente)

k)

tipo di imbarcazione (utilizzare gli appositi codici ISSCFV)

l)

tipo di metodo o di metodi di pesca (utilizzare gli appositi codici ISSCFG)

m)

lunghezza (m)

n)

tipo di lunghezza, ad esempio «LoA» (lunghezza fuori tutto), «LBP» (lunghezza tra le perpendicolari)

o)

larghezza (baglio) (m)

p)

stazza lorda - GT (unità preferita per la stazza)

q)

tonnellate di stazza lorda - TSL (da indicare in mancanza del valore GT o a complemento dello stesso)

r)

potenza del motore principale o dei motori principali (kilowatt)

s)

capacità di stivaggio (metri cubi)

t)

inventario delle attrezzature di bordo che possono incidere sui fattori di potenza di pesca (apparecchiature di navigazione, radar, sistemi sonar, ricevitore meteorologico via fax o via satellite, ricevitore di immagine della temperatura della superficie del mare, correntometro doppler, radiogoniometro), se fattibile

u)

numero totale di membri dell'equipaggio (tutti i membri del personale, esclusi gli osservatori)

2.   Per ogni bordata sottoposta a osservazione sono raccolti i dati seguenti relativi all'osservatore:

a)

nome dell'osservatore

b)

organizzazione dell'osservatore

c)

data di imbarco dell'osservatore (data UTC)

d)

porto di imbarco

e)

data di sbarco dell'osservatore (data UTC)

f)

porto di sbarco

B.   Dati relativi alle catture e allo sforzo che sono raccolti per la pesca a strascico

1.   I dati sono raccolti in forma non aggregata (cala per cala) per tutte le cale sottoposte a osservazione

2.   Per ogni cala di reti da traino sottoposta a osservazione sono raccolti i dati seguenti:

a)

data e ora di inizio della cala (il momento in cui l'attrezzo inizia a pescare - UTC)

b)

data e ora di conclusione della cala (il momento in cui ha inizio il salpamento dell'attrezzo - UTC)

c)

posizione all'inizio della cala (lat/long, risoluzione di 1 minuto - in decimali)

d)

posizione alla conclusione della cala (lat/long, risoluzione di 1 minuto - in decimali)

e)

specie bersaglio previste (codice FAO della specie)

f)

tipo di rete da traino: di fondo o pelagica (utilizzare gli appositi codici della classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca ISCCFG)

g)

tipo di rete da traino: singola, doppia o tripla (S, D o T)

h)

altezza dell'apertura di rete

i)

larghezza dell'apertura di rete

j)

dimensione di maglia del sacco (maglia stirata, mm) e tipo di maglia (a losanghe, rettangolare ecc.)

k)

profondità dell'attrezzo (della lima da piombo) all'inizio della pesca

l)

profondità del fondale all'inizio della pesca

m)

stima delle catture di tutte le specie (codice FAO della specie) detenute a bordo, per specie, in peso vivo (arrotondata al chilogrammo più prossimo)

n)

sono stati catturati mammiferi marini, uccelli marini, rettili o altre specie di interesse? (sì/no/dato non conosciuto)

Se sì, indicare, per ogni specie, il numero di tutti i mammiferi marini, gli uccelli marini, i rettili o di tutte le altre specie di interesse catturate

o)

è stato rinvenuto materiale bentonico nella rete da traino? (sì/no/dato non conosciuto)

Se sì, registrare le specie bentoniche sensibili presenti nelle catture delle reti da traino, in particolare le specie vulnerabili o le specie che contribuiscono alla formazione degli habitat come spugne, gorgonie o coralli

p)

stima della quantità (in peso o volume) di altre risorse marine non registrate alle lettere m), n) od o) e rigettate in mare, suddivisa in base al taxon inferiore conosciuto

q)

registrare ogni misura utilizzata per ridurre le catture accessorie:

i)

sono stati utilizzati cavi scaccia-uccelli (cavi tori)? (no/codice attrezzatura - come descritto nella sezione L)

ii)

sono stati utilizzati dissuasori a cortina per uccelli? (no/codice attrezzatura - come descritto nella sezione N)

iii)

indicare come è stato gestito lo scarico in mare degli scarti di pesce/dei rigetti (selezionare tutte le voci pertinenti: nessuno scarico nelle fasi di cala e salpamento della rete/unicamente scarico di liquidi/scarico dei rifiuti a intervalli > 2 ore/altro/nessuno)

iv)

sono state utilizzate altre misure per ridurre le catture accessorie di mammiferi marini, uccelli marini, rettili o altre specie di interesse? (Sì/No)

Se sì, fornire una descrizione.

C.   Dati relativi alle catture e allo sforzo che sono raccolti per la pesca con reti da circuizione

1.   I dati sono raccolti in forma non aggregata (cala per cala) per tutte le cale sottoposte a osservazione.

2.   Per ogni cala di reti da circuizione sottoposta a osservazione sono raccolti i dati seguenti:

a)

tempo totale di ricerca prima della cala in questione, dall'ultima cala

b)

data e ora di inizio della cala (il momento in cui l'attrezzo inizia a pescare - UTC)

c)

data e ora di conclusione della cala (il momento in cui ha inizio il salpamento dell'attrezzo - UTC)

d)

posizione all'inizio della cala (lat/long, risoluzione di 1 minuto - in decimali)

e)

lunghezza della rete (m)

f)

altezza della rete (m)

g)

dimensione di maglia della rete (maglia stirata, mm) e tipo di maglia (a losanghe, rettangolare ecc.)

h)

specie bersaglio previste (codice FAO della specie)

i)

stima delle catture di tutte le specie (codice FAO della specie) detenute a bordo, per specie, in peso vivo (arrotondata al chilogrammo più prossimo)

j)

sono stati catturati mammiferi marini, uccelli marini, rettili o altre specie di interesse? (sì/no/dato non conosciuto)

Se sì, indicare, per ogni specie, il numero di tutti i mammiferi marini, gli uccelli marini, i rettili o di tutte le altre specie di interesse catturate

k)

è stato rinvenuto materiale bentonico nella rete? (sì/no/dato non conosciuto)

Se sì, registrare le specie bentoniche sensibili presenti nelle catture, in particolare le specie vulnerabili o le specie che contribuiscono alla formazione degli habitat come spugne, gorgonie o coralli

l)

stima della quantità (in peso o volume) di altre risorse marine non registrate alle lettere i), j) o k) e rigettate in mare, suddivisa in base al taxon inferiore conosciuto

m)

registrare e descrivere ogni misura utilizzata per ridurre le catture accessorie

D.   Dati relativi alle catture e allo sforzo che sono raccolti per la pesca con palangari di fondo

1.   I dati sono raccolti in forma non aggregata (cala per cala) per tutte le cale di palangari sottoposte a osservazione

2.   Per ogni cala osservata sono raccolti i dati seguenti:

a)

data e ora di inizio della cala (formato UTC)

b)

data e ora di conclusione della cala (formato UTC)

c)

posizione all'inizio della cala (lat/long, risoluzione di 1 minuto - in decimali)

d)

posizione alla conclusione della cala (lat/long, risoluzione di 1 minuto - in decimali)

e)

specie bersaglio previste (codice FAO della specie)

f)

lunghezza totale del palangaro calato (km)

g)

numero di ami della cala

h)

profondità del fondale all'inizio della cala

i)

numero di ami effettivamente osservati (ivi compreso per mammiferi marini, uccelli marini, rettili o altre specie di interesse catturate) durante la cala

j)

stima delle catture di tutte le specie (codice FAO della specie) detenute a bordo, per specie, in peso vivo (arrotondata al chilogrammo più prossimo)

k)

sono stati catturati mammiferi marini, uccelli marini, rettili o altre specie di interesse? (sì/no/dato non conosciuto)

Se sì, indicare, per ogni specie, il numero di tutti i mammiferi marini, gli uccelli marini, i rettili o di tutte le altre specie di interesse catturate

l)

è stato rinvenuto materiale bentonico nelle catture? (sì/no/dato non conosciuto)

Se sì, registrare le specie bentoniche sensibili presenti nelle catture, in particolare le specie vulnerabili o le specie che contribuiscono alla formazione degli habitat come spugne, gorgonie o coralli

m)

stima della quantità (in peso o volume) di altre risorse marine non registrate alle lettere j), k) o l) e rigettate in mare, suddivisa in base al taxon inferiore conosciuto

n)

registrare ogni misura utilizzata per ridurre le catture accessorie:

i)

sono stati utilizzati cavi scaccia-uccelli (cavi tori)? (no/codice attrezzatura - come descritto nella sezione L)

ii)

le cale sono state limitate al periodo compreso tra il crepuscolo nautico mattutino e quello serale? (Sì/No)

iii)

quale tipo di attrezzo da pesca è stato utilizzato? (sistema di zavorramento esterno/sistema di zavorramento interno/trotline/altro)

iv)

in caso di sistema di zavorramento esterno, descrivere il regime di zavorramento e di galleggiamento (compilando il modulo di cui alla Sezione M)

v)

in caso di sistema di zavorramento interno, indicare il peso del nucleo integrato nel palangaro (grammi per metro)

vi)

in caso di trotline, sono state utilizzate reti «cachalotera»? (Sì/No)

vii)

se è stato utilizzato un altro sistema, specificare

o)

quale sistema di mitigazione è stato utilizzato nella fase di salpamento? (dissuasori a cortina per uccelli/altro/nessuno)

Se è stato utilizzato un altro sistema, fornire una descrizione

p)

quale tipo di esca è stato utilizzato? (pesce/calamari/misto; vivi/morti/misto; congelati/scongelati/misto)

q)

descrivere lo scarico di eventuali materiali biologici nelle fasi di cala e salpamento (scarico non effettuato a intervalli di almeno due ore/scarico a intervalli di almeno due ore/nessuno/dato non conosciuto)

r)

sono state utilizzate altre misure per ridurre le catture accessorie di mammiferi marini, uccelli marini, rettili o altre specie di interesse? (Sì/No)

Se sì, fornire una descrizione.

E.   Dati sulla frequenza di lunghezza da raccogliere

Per le specie bersaglio e, in funzione del tempo disponibile, per le altre specie principali prelevate come catture accessorie sono raccolti, sulla base di un campione casuale, dati rappresentativi sulla frequenza di lunghezza. I dati relativi alla lunghezza devono essere raccolti e registrati al livello di precisione più appropriato in funzione della specie (cm o mm, arrotondati all'unità più vicina o all'unità inferiore), con indicazione del tipo di misurazione effettuata (lunghezza totale, lunghezza alla forca o lunghezza standard). Se possibile, deve essere registrato il peso totale dei campioni di frequenza di lunghezza, o stimarlo precisando il metodo di stima utilizzato; agli osservatori può essere inoltre chiesto di determinare il sesso dei pesci misurati, per generare dati sulla frequenza di lunghezza stratificati in base al sesso.

1.   Protocollo di campionamento commerciale

a)

Specie di pesci diverse da razze e squali:

i)

per i pesci che raggiungono una lunghezza massima alla forca superiore a 40 cm, la lunghezza alla forca deve essere misurata al cm più prossimo

ii)

per i pesci che raggiungono una lunghezza massima alla forca inferiore a 40 cm, la lunghezza alla forca deve essere misurata al mm più prossimo;

b)

razze:

deve essere misurata misura la larghezza massima del disco;

c)

squali:

per ogni specie deve essere scelta la misura di lunghezza adeguata da utilizzare (si veda la relazione tecnica n. 474 della FAO sulla misurazione degli squali). In mancanza di questa, deve essere misurata la lunghezza totale.

2.   Protocollo di campionamento scientifico

Per il campionamento scientifico delle specie può essere necessario misurare la lunghezza con una risoluzione superiore a quanto specificato al punto 1.

F.   Campionamento biologico da effettuare

1.   I seguenti dati biologici devono essere raccolti per campioni rappresentativi delle principali specie bersaglio e, in funzione del tempo disponibile, per altre specie principali presenti nelle catture e prelevate come catture accessorie:

a)

specie

b)

lunghezza (mm o cm), con indicazione del tipo di misura di lunghezza utilizzato. La precisione e il tipo di misura devono essere stabiliti per ciascuna specie conformemente a quanto specificato nella sezione E

c)

sesso (maschio, femmina, immaturo, asessuato)

d)

stadio di maturità.

2.   Gli osservatori devono raccogliere campioni di tessuto, di otoliti e/o dello stomaco in base a programmi specifici di ricerca predefiniti attuati dal comitato scientifico della SPRFMO o da altri centri di ricerca scientifica nazionali.

3.   Agli osservatori devono essere trasmessi informazioni e protocolli scritti sulle frequenze di lunghezza e sul campionamento biologico, se del caso, nonché indicazioni sulle specifiche priorità di campionamento di ciascuna bordata sottoposta a osservazione.

G.   Dati da raccogliere sulle catture accidentali di uccelli marini, mammiferi, tartarughe e altre specie di interesse

1.   Per tutti gli uccelli marini, i mammiferi, i rettili (tartarughe) e per tutte le altre specie di interesse catturate in operazioni di pesca devono essere raccolti i seguenti dati:

a)

specie (se possibile identificata a livello tassonomico o, se l'identificazione risulta difficile, corredata di fotografie) e dimensioni

b)

numero di individui di ciascuna specie catturati per retata o per cala

c)

destino degli animali prelevati come catture accessorie (tenuti a bordo o rilasciati/rigettati)

d)

se l'animale è rilasciato, stato vitale (vigoroso, vivo, letargico, morto) al momento del rilascio

e)

se l'animale è morto, raccogliere informazioni o campioni che ne consentano l'identificazione a terra in base a protocolli di campionamento predefiniti. Se ciò non è possibile, agli osservatori può essere chiesto di raccogliere sottocampioni di parti identificatrici, come specificato nei protocolli di campionamento

f)

registrare il tipo di interazione (gancio/impigliamento nella lenza/collisione con le funi/cattura nella rete/altro)

Se «altro», fornire una descrizione.

2.   Registrare il sesso di ogni individuo per i taxa in cui ciò è possibile mediante osservazione esterna, come nel caso di pinnipedi, piccoli cetacei o Elasmobranchii e altre specie di interesse.

3.   Si sono verificate circostanze o azioni che possono aver contribuito alla cattura accessoria (ad esempio impigliamento del cavo tori, ingenti perdite di esche)?

H.   Individuazione di attività di pesca associate a EMV

Per ogni cala di rete da traino osservata sono raccolti i dati seguenti per tutte le specie bentoniche sensibili catturate, le specie particolarmente vulnerabili o le specie che contribuiscono alla formazione degli habitat come spugne, gorgonie o coralli:

a)

specie (se possibile identificata a livello tassonomico o, se l'identificazione risulta difficile, corredata di fotografie);

b)

una stima della quantità [peso (kg) o volume (m3)] di ogni specie bentonica catturata nella retata;

c)

una stima globale della quantità complessiva [peso (kg) o volume (m3)] di tutte le specie di invertebrati bentonici catturate nella retata;

d)

ove possibile, e in particolare per le specie bentoniche nuove o rare che non figurano nelle guide di identificazione delle specie, devono essere raccolti e adeguatamente conservati campioni interi per l'identificazione a terra.

I.   Dati da raccogliere per tutte le marche di identificazione recuperate

I dati di seguito elencati devono essere raccolti per tutte le marche recuperate su pesci, uccelli marini, mammiferi, o rettili, siano essi morti, da conservare a bordo o vivi:

a)

nome dell'osservatore

b)

nome dell'imbarcazione

c)

indicativo di chiamata dell'imbarcazione

d)

bandiera dell'imbarcazione

e)

raccogliere, etichettare (con tutte le indicazioni riportate di seguito) e conservare le marche stesse per la successiva consegna all'organismo incaricato della marcatura

f)

specie da cui sono state recuperate le marche

g)

colore e tipo di marca (a spaghetto, archivio)

h)

numeri delle marche di identificazione (da indicare per ciascuna marca se a un pesce sono fissate più marche. Se è stata registrata una sola marca occorre specificare se l'altra era mancante o no). Se l'organismo è vivo e deve essere rilasciato, le informazioni relative alla marca devono essere raccolte in base a protocolli di campionamento predefiniti.

i)

data e ora di cattura (UTC)

j)

luogo di cattura (lat/long, arrotondate al minuto più prossimo)

k)

lunghezza/taglia dell'animale (cm, mm) con indicazione del tipo di misura effettuata (ad esempio lunghezza totale, lunghezza alla forca ecc.). Le misure di lunghezza devono essere raccolte in base ai criteri definiti nella sezione E

l)

sesso (F = femmina, M = maschio, I = indeterminato, D = non esaminato)

m)

le marche sono state rinvenute in un periodo di pesca sottoposto a osservazione? (Sì/No)

n)

informazioni per la ricompensa (ad esempio nome e indirizzo cui deve essere inviata la ricompensa)

(Alcuni dei dati registrati in questa sezione figurano già nelle precedenti categorie di informazioni. Ciò è necessario perché le informazioni relative alle marche di identificazione possono essere trasmesse separatamente da altri dati di osservazione.)

J.   Gerarchie di priorità per la raccolta dei dati di osservazione

1.   Tenuto conto del fatto che gli osservatori possono non essere in grado di raccogliere in ogni bordata tutti i dati descritti nelle presenti norme, la raccolta dei dati di osservazione deve essere effettuata in base a una gerarchia di priorità. In funzione dei requisiti di specifici programmi di ricerca possono essere definite priorità di osservazione specifiche per una bordata o per un programma, che gli osservatori sono tenuti a rispettare.

2.   In assenza di priorità specifiche per una bordata o per un programma, gli osservatori devono attenersi alle priorità generali seguenti:

a)

informazioni sull'operazione di pesca

Tutte le informazioni riguardanti l'imbarcazione e la retata/la cala/lo sforzo

b)

comunicazione delle catture

i)

registrare l'ora e il peso delle catture del campione rispetto alle catture totali o allo sforzo totale (ad esempio numero di ami) e il numero totale di individui di ogni specie catturata

ii)

identificazione e conteggio di uccelli marini, mammiferi, rettili (tartarughe), specie bentoniche sensibili e specie vulnerabili

iii)

registrare il numero o il peso di ogni specie conservata a bordo o rigettata in mare

iv)

registrare i casi di predazione, se del caso

c)

campionamento biologico

i)

verificare la presenza di marche di identificazione

ii)

dati sulla frequenza di lunghezza per le specie bersaglio

iii)

dati biologici di base (sesso, maturità) per le specie bersaglio

iv)

dati sulla frequenza di lunghezza per le principali specie prelevate come catture accessorie

v)

otoliti (e campioni dello stomaco, se sono stati raccolti) per le specie bersaglio

vi)

dati biologici di base per le specie prelevate come catture accessorie

vii)

campioni biologici delle specie prelevate come catture accessorie (se sono stati raccolti)

viii)

scattare fotografie

d)

alle procedure di comunicazione delle catture e di campionamento biologico deve essere attribuita una priorità in funzione dei gruppi di specie come indicato nella tabella che segue:

Specie

Priorità (la priorità 1 è la più elevata)

Specie bersaglio primarie (ad esempio sugarello cileno per la pesca pelagica e pesce specchio atlantico per la pesca demersale)

1

Uccelli marini, mammiferi, rettili (tartarughe) o altre specie di interesse

2

Altre specie che fanno parte delle 5 specie principali dell'attività di pesca (ad esempio sgombro maculato per la pesca pelagica, orei e berici per la pesca demersale)

3

Tutte le altre specie

4

La distribuzione dello sforzo di osservazione tra queste attività dipenderà dal tipo di operazione e di cala. La dimensione dei sottocampioni rispetto ai quantitativi non sottoposti a osservazione (quali il numero di ami esaminati in funzione della composizione delle specie rispetto al numero di ami calati) deve essere espressamente registrata in conformità dei programmi di osservazione dello Stato membro.

K.   Specifiche di codifica da utilizzare per la registrazione dei dati di osservazione

1.   Salvo diversa indicazione per tipi di dati specifici, i dati di osservazione sono comunicati in base alle specifiche di codifica di cui alla presente sezione.

2.   L'ora è indicata in tempo universale coordinato (UTC).

3.   Il luogo è indicato in gradi decimali.

4.   Sono utilizzati i sistemi di codifica seguenti:

a)

le specie sono indicate mediante i codici a tre lettere per le specie della FAO;

b)

i metodi di pesca sono indicati mediante i codici della classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca (ISSCFG - 29 luglio 1980);

c)

i tipi di peschereccio sono indicati mediante i codici della classificazione statistica internazionale standardizzata dei pescherecci (ISSCFV).

5.   Sono utilizzate le unità di misura metriche seguenti:

a)

chilogrammi per indicare il peso delle catture;

b)

metri per indicare altezza, larghezza, profondità, larghezza (baglio) o lunghezza;

c)

metri cubi per indicare il volume;

d)

kilowatt per indicare la potenza motrice.

L.   Modulo di descrizione del cavo scaccia-uccelli

Image

Descrizione generale del cavo tori

Numero della bordata

Posizione del cavo tori

Codice attrezzatura del cavo tori

Distanza tra le bandierine (m)

Lunghezza bandierine min/max (m)

Numero di bandierine (ad es. 7 in questo schem)

Configurazione del cavo tori: (a coppia in questo schema)

Materiale del cavo tori

Altezza di fissaggio mm(m)(sull'acqua (m)

Lunghezza del cavo principale (m)

Oggetto trainato

Colori della bandierina

Materiale della bandierina

Lunghezza copertura aerea del cavo tori (m)

Altre osservazioni

CODICI PER IL CAVO TORI/OPZIONI:

Posizione

Modello

Oggetto trainato

Materiale

Colore

Babordo

Singolo

F

=

imbuto rovesciato/cono di plastica

T

=

tubi di plastica

P

=

rosa

Tribordo

A coppia

L

=

lunghezza della fune principale

S

=

nastri di plastica

R

=

rosso

Poppa

 

K

=

nodo o cappio della fune principale

O

=

altro

C

=

carota (arancione)

 

 

B

=

boa

 

Y

=

giallo

 

 

N

=

boa nella rete

 

G

=

verde

 

 

S

=

sacco

 

B

=

blu

 

 

W

=

peso

 

W

=

marrone

 

 

Z

=

nessun oggetto trainato

 

F

=

colore sbiadito (qualsiasi)

 

 

O

=

altro

 

O

=

altro


Riepilogo dei valori indicati

Numero della bordata

Distanza tra le bandierine

Codice attrezzatura del cavo tori

Lunghezza delle bandierine (min)

Posizione del cavo tori

Lunghezza delle bandierine (max)

Lunghezza del cavo principale

Colore delle bandierine

Lunghezza copertura aerea

Materiale delle bandierine

Altezza di fissaggio sull'acqua

Numero di bandierine

Materiale del cavo tori

Oggetto trainato

Configurazione del cavo tori

Altre osservazioni

M.   Modulo di descrizione dello zavorramento esterno

Image

Zavorramento dei palangari di superficie

Cavo semplice o doppio?

Altre osservazioni:

Diametro medio dei galleggianti (m)

Distanza tra galleggiante sommerso e madre (m)

Numero di ami tra galleg-giante di superficie e ancora

Massa media dei pesi (kg)

Distanza tra cavo e peso

Numero di ami tra i galleggianti sommersi

Numero di ami tra i pesi

Riepilogo dei valori indicati:

Cavo semplice o doppio?

Numero di ami tra galleggiante di superficie e ancora

Massa media dei pesi

Numero di ami tra i galleggianti sommersi

Distanza tra galleggiante sommerso e madre

Numero di ami tra i pesi

Distanza tra cavo e peso

Altre osservazioni

N.   Modulo di descrizione del dissuasore a cortina per uccelli

Image

Dissuasore a cortina per uccelli - Vista dell'alto

Trave

Cortina posizionata tra trave laterale e trave posteriore?

BABORDO

TRIBORDO

Lunghezza trave

Numero di bandierine

Altezza sull’acqua

Colore bandierine

Materiale bandierine

Trave laterale

Distanza dalla poppa

POPPA

Trave

Trave posteriore

Cortina posizionata tra le travi posteriori?

Lunghezza trave

Numero di bandierine

Lunghezza cortina

Altezza sull’acqua

Numero di bandierine

Colore bandierine

Lunghezza cortina

Altezza sull’acqua

Materiale bandierine

Numero di bandierine

Colore bandierine

Altezza sull’acqua

Materiale bandierine

Colore bandierine

Materiale bandierine

Riepilogo dei valori indicati

Distanza dalla poppa

 

Trave laterale

Trave posteriore

Lunghezza della trave

Lunghezza della trave

Numero di bandierine

Numero di bandierine

Distanza media tra le bandierine

Distanza media tra le bandierine

Altezza sull'acqua

Altezza sull'acqua

Colore delle bandierine

Colore delle bandierine

Materiale delle bandierine

Materiale delle bandierine

Cortina laterale posteriore

Cortina posteriore

Lunghezza della cortina

Lunghezza della cortina

Numero di bandierine

Numero di bandierine

Distanza media tra le bandierine

Distanza media tra le bandierine

Altezza sull'acqua

Altezza sull'acqua

Colore delle bandierine

Colore delle bandierine

Materiale delle bandierine

Materiale delle bandierine

O.   Norma per i dati di osservazione raccolti durante uno sbarco o durante la permanenza in porto dell'imbarcazione

Con riguardo ai pescherecci battenti la loro bandiera che sbarcano specie non trasformate (ossia pesci interi da cui non sia stata rimossa alcuna parte) gestite dalla SPRFMO e i cui sbarchi sono sottoposti a osservazione, gli Stati membri possono raccogliere e trasmettere le informazioni di seguito indicate:

1.

I dati seguenti relativi all'imbarcazione per ogni sbarco sottoposto a osservazione:

a)

bandiera attuale dell'imbarcazione

b)

nome dell'imbarcazione

c)

numero di immatricolazione dell'imbarcazione

d)

IRCS (se disponibile)

e)

numero Lloyd's/IMO (se attribuito)

f)

tipo di imbarcazione (utilizzare gli appositi codici ISSCFV)

g)

tipo di metodo o di metodi di pesca (utilizzare gli appositi codici ISSCFG)

2.

I dati seguenti relativi all'osservatore per ogni sbarco sottoposto a osservazione:

a)

nome dell'osservatore

b)

organizzazione dell'osservatore

c)

paese di sbarco (codice ISO alpha-3 del paese)

d)

porto/punto di sbarco

3.

I dati seguenti per ogni sbarco sottoposto a osservazione:

a)

data e ora dello sbarco (formato UTC)

b)

primo giorno della bordata (per quanto possibile)

c)

ultimo giorno della bordata (per quanto possibile)

d)

zona di pesca indicativa (lat/long, risoluzione di 1 minuto, in decimali - per quanto possibile)

e)

principali specie bersaglio (codice FAO della specie)

f)

stato allo sbarco, per specie (codice FAO della specie)

g)

peso (vivo) sbarcato per specie (chilogrammi) per lo sbarco sottoposto a osservazione

Inoltre, la raccolta di dati sulla frequenza di lunghezza, dati biologici e/o dati ricavati dalle marche recuperate deve rispettare le norme descritte rispettivamente alle sezioni E, F e I del presente allegato per le specie osservate durante uno sbarco o durante la permanenza in porto dell'imbarcazione.

Le sezioni G (catture accidentali) e H (EMV) non sono considerate pertinenti per gli sbarchi sottoposti a osservazione. Tuttavia occorre continuare ad applicare, se del caso, le norme di cui alle sezioni I (Marche di identificazione), J (Gerarchie di priorità) e K (Specifiche di codifica).


ALLEGATO XI

Domanda di scalo in porto

Identificazione dell'imbarcazione:

Nome dell'imbarcazione

Bandiera dell'imbarcazione

Numero IMO dell'imbarcazione

Indicativo di chiamata

Identificazione esterna

 

 

 

 

 

Informazioni dettagliate sullo scalo in porto:

Porto di scalo previsto (1)

Stato di approdo

Scopo (2) dello scalo

Data di arrivo prevista

Ora di arrivo prevista

Data attuale

 

 

 

 

 

 

Specie gestite dalla SPRFMO conservate a bordo:

Specie

Zona FAO di cattura

Stato del prodotto

Totale delle catture conservate a bordo (kg)

Quantitativo da trasbordare/sbarcare

Destinatario del quantitativo trasbordato/sbarcato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se a bordo non sono presenti specie gestite dalla SPRFMO o prodotti ittici derivati da tali specie, indicare «nulla» (nil).

Dati relativi alle autorizzazioni di pesca:

Identificativo

Rilasciata da

Validità

Zona/e di pesca

Specie

Attrezzo (3)

 

 

 

 

 

 

È allegata copia dell'elenco dei membri dell'equipaggio? SÌ/NO


(1)  Dovrebbe trattarsi di un porto designato elencato nel registro dei porti della SPRFMO.

(2)  Ad esempio: sbarco, trasbordo, rifornimento di carburante.

(3)  Se l'autorizzazione riguarda un trasbordo, indicare «trasbordo» alla voce «Attrezzo».


ALLEGATO XII

Riepilogo dei risultati dell'ispezione in porto

Dati relativi all'ispezione:

Numero del rapporto di ispezione

 

Nome dell'ispettore principale

 

Stato di approdo

 

Autorità di ispezione

 

Porto di ispezione

 

Scopo dello scalo

 

Data di inizio dell'ispezione

 

Ora di inizio dell'ispezione

 

Data di conclusione dell'ispezione

 

Ora di conclusione dell'ispezione

 

Notifica preventiva pervenuta?

 

I dati della notifica preventiva concordano con quelli dell'ispezione?

 

Dati relativi all'imbarcazione:

Nome dell'imbarcazione

 

Bandiera della imbarcazione

 

Tipo di imbarcazione

 

IRCS

 

Identificazione esterna

 

Numero IMO

 

Proprietario dell'imbarcazione

 

Esercente l'imbarcazione

 

Comandante dell'imbarcazione

(e nazionalità)

 

Agente dell'imbarcazione

 

VMS presente?

 

Tipo di VMS

 

Autorizzazioni di pesca:

Identificativo dell'autorizzazione

 

Rilasciata da

 

Validità

 

Zone di pesca

 

Specie

 

Attrezzo (1)

 

L'imbarcazione figura nel registro delle imbarcazioni della SPRFMO?

 

È attualmente autorizzata?

 

Specie gestite dalla SPRFMO scaricate (durante lo scalo):

Specie

Zona FAO di cattura

Stato del prodotto

Quantitativo dichiarato sbarcato

Quantitativo sbarcato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie gestite dalla SPRFMO conservate a bordo:

Specie

Zona FAO di cattura

Stato del prodotto

Quantitativo dichiarato conservato a bordo

Quantitativo conservato a bordo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie gestite dalla SPRFMO ricevute mediante trasbordo (durante lo scalo):

Specie

Zona FAO di cattura

Stato del prodotto

Quantitativo dichiarato ricevuto

Quantitativo ricevuto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esami e conclusioni:

Sezione

Osservazioni

Esame dei giornali di bordo e di altri documenti

Tipo di attrezzo a bordo

Conclusioni degli ispettori

Violazioni apparenti (includere un riferimento agli strumenti giuridici pertinenti)

Osservazioni del comandante dell'imbarcazione

Provvedimenti adottati

Firma del comandante dell'imbarcazione

Firma dell'ispettore


(1)  Se l’autorizzazione riguarda un trasbordo, indicare «trasbordo» alla voce «Attrezzo».


ALLEGATO XIII

Elenco delle «altre specie di interesse»

Nome scientifico

Nome comune

Codice alpha-3

Carcharhinus longimanus

Squalo alalunga

OCS

Carcharodon carcharias

Squalo bianco

WSH

Cetorhinus maximus

Squalo elefante

BSK

Lamna nasus

Smeriglio

POR

Manta spp.

Mante

MNT

Mobula spp.

Mobule

RMV

Rhincodon typus

Squalo balena

RHN


16.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/76


REGOLAMENTO (UE) 2018/976 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2018

che modifica il regolamento (UE) 2016/1139 per quanto riguarda i tassi di mortalità per pesca e i livelli di salvaguardia per taluni stock di aringa nel Mar Baltico

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico («piano»). Il piano mira a contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e, segnatamente, a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY).

(2)

L'articolo 1 del regolamento (UE) 2016/1139 stabilisce gli stock ittici del Mar Baltico interessati, tra cui lo stock di aringa del Mare di Botnia e lo stock di aringa del Golfo di Botnia. Al fine di salvaguardare la piena capacità riproduttiva di tali stock, gli allegati I e II di detto regolamento stabiliscono una serie di valori di riferimento per la conservazione, tra cui tassi di mortalità per pesca e valori di riferimento per lo stock della biomassa riproduttiva.

(3)

Dalla valutazione scientifica realizzata nel 2017 dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) è emerso che lo stock di aringa del Mare di Botnia e lo stock di aringa del Golfo di Botnia sono simili. Il CIEM li ha pertanto combinati in un unico stock, ha modificato i confini della relativa zona di distribuzione e ha effettuato una nuova stima dei tassi di mortalità per pesca corrispondenti all'MSY e dei relativi valori di riferimento per la conservazione. Ciò ha portato a una diversa definizione dello stock e a nuovi valori numerici rispetto a quelli di cui all'articolo 1 e agli allegati I e II del regolamento (UE) 2016/1139.

(4)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1139, qualora, sulla base di pareri scientifici, la Commissione ritenga che i valori di riferimento per la conservazione stabiliti nell'allegato II dello stesso regolamento non esprimano più gli obiettivi del piano in modo corretto, tali valori possono essere presentati con urgenza al Parlamento europeo e al Consiglio per la loro revisione.

(5)

È opportuno modificare con urgenza l'articolo 1, paragrafo 1, lettere e) e f), e gli allegati I e II del regolamento (UE) 2016/1139, al fine di garantire che le possibilità di pesca per gli stock interessati siano fissate in conformità di valori di riferimento per la conservazione aggiornati.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1139,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2016/1139

Il regolamento (UE) 2016/1139 è così modificato:

1)

l'articolo 1, paragrafo 1, è così modificato:

a)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

aringa (Clupea harengus) nelle sottodivisioni CIEM 30-31 (aringa del Golfo di Botnia);»

b)

la lettera f) è soppressa;

2)

nell'allegato I, le voci relative allo stock di aringa del Mare di Botnia e allo stock di aringa del Golfo di Botnia sono sostituite dalla voce seguente:

«Aringa del Golfo di Botnia

0,15-0,21

0,21-0,21»;

3)

nell'allegato II, le voci relative allo stock di aringa del Mare di Botnia e allo stock di aringa del Golfo di Botnia sono sostituite dalla voce seguente:

«Aringa del Golfo di Botnia

283 180

202 272 ».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

K. EDTSTADLER


(1)  Parere del 14 febbraio 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 giugno 2018.

(3)  Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).