ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 178

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
16 luglio 2018


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/995 della Commissione, del 12 luglio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 per quanto riguarda i termini per la presentazione delle offerte

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/996 della Commissione, del 12 luglio 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Limone Femminello del Gargano (IGP)]

6

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2018/997 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger)

7

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/998 della Commissione, del 12 luglio 2018, che modifica l'allegato I della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda lo status della Croazia in merito al virus erpetico (KHV), della Finlandia in merito alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN), l'elenco delle zone dell'Irlanda indenni da Bonamia ostreae, l'elenco delle zone del Regno Unito indenni da Marteilia refringens e che modifica l'allegato I della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda l'elenco delle zone del Regno Unito indenni da ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μVar) [notificata con il numero C(2018) 4381]  ( 1 )

9

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DECISIONI

16.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/1


DECISIONE (UE, Euratom) 2018/994 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2018

che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

vista la proposta del Parlamento europeo,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

L'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (2) («atto elettorale»), allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (3), è entrato in vigore il 1o luglio 1978 ed è stato successivamente modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom (4).

(2)

Si rendono necessarie varie modifiche all'atto elettorale.

(3)

In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona in data 1o dicembre 2009, il Consiglio deve stabilire, secondo una procedura legislativa speciale, le disposizioni necessarie per l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto.

(4)

La trasparenza del processo elettorale e l'accesso a informazioni affidabili sono importanti per innalzare il livello di coscienza politica europea e per assicurare una solida affluenza alle urne ed è auspicabile che i cittadini dell'Unione siano informati con largo anticipo rispetto alle elezioni del Parlamento europeo sui candidati che si presentano a tali elezioni e sull'affiliazione di partiti politici nazionali a un partito politico europeo.

(5)

Al fine di incoraggiare la partecipazione degli elettori alle elezioni del Parlamento europeo e di sfruttare appieno le possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico, gli Stati membri potrebbero prevedere, tra l'altro, la possibilità del voto anticipato, per corrispondenza, elettronico e via Internet garantendo nel contempo, in particolare, l'affidabilità dei risultati, la segretezza del voto e la protezione dei dati personali conformemente al diritto dell'Unione applicabile.

(6)

I cittadini dell'Unione hanno il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione, in particolare votando o candidandosi alle elezioni del Parlamento europeo.

(7)

Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare le misure necessarie per permettere ai propri cittadini residenti in paesi terzi di votare alle elezioni del Parlamento europeo,

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'atto elettorale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'atto elettorale è così modificato:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   In ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti come rappresentanti dei cittadini dell'Unione con sistema proporzionale, a scrutinio di lista o con voto singolo trasferibile.

2.   Gli Stati membri possono consentire lo scrutinio di lista con voto di preferenza secondo le modalità da essi stabilite.

3.   L'elezione si svolge a suffragio universale diretto, libero e segreto.»;

2)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Gli Stati membri possono prevedere una soglia minima per l'attribuzione dei seggi. A livello nazionale, tale soglia non può essere superiore al 5 % dei voti validamente espressi.

2.   Gli Stati membri in cui si utilizza lo scrutinio di lista prevedono una soglia minima per l'attribuzione dei seggi per le circoscrizioni elettorali che comprendono più di 35 seggi. Tale soglia non è inferiore al 2 % né superiore al 5 % dei voti validamente espressi nella circoscrizione di cui trattasi, anche nel caso di uno Stato membro con collegio unico nazionale.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 2 al più tardi per le elezioni del Parlamento europeo successive alle prime elezioni che si tengono dopo l'entrata in vigore della decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio (*1).

(*1)  Decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del 20 settembre 1976 (GU L 178 del 16.7.2018, pag. 1).»;"

3)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 3 bis

Qualora le disposizioni nazionali prevedano un termine per la presentazione delle candidature per l'elezione al Parlamento europeo, tale termine è di almeno tre settimane prima della data fissata dallo Stato membro interessato, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, per tenere le elezioni del Parlamento europeo.

Articolo 3 ter

Gli Stati membri possono consentire l'apposizione, sulle schede elettorali, del nome o del logo del partito politico europeo al quale è affiliato il partito politico nazionale o il singolo candidato.»;

4)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 4 bis

Gli Stati membri possono prevedere la possibilità del voto anticipato, per corrispondenza, elettronico e via Internet per le elezioni del Parlamento europeo. In tal caso, adottano misure adeguate per garantire, in particolare, l'affidabilità dei risultati, la segretezza del voto e la protezione dei dati personali conformemente al diritto dell'Unione applicabile.»;

5)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1.   Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo ciascun elettore può votare una sola volta.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che il doppio voto alle elezioni del Parlamento europeo sia oggetto di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.»;

6)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 9 bis

Conformemente alle rispettive procedure elettorali nazionali, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per permettere ai propri cittadini residenti in paesi terzi di votare alle elezioni del Parlamento europeo.

Articolo 9 ter

1.   Ciascuno Stato membro designa un'autorità di contatto responsabile dello scambio di dati concernenti gli elettori e i candidati con le sue omologhe degli altri Stati membri.

2.   Fatte salve le disposizioni nazionali relative all'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali e alla presentazione delle candidature, l'autorità di cui al paragrafo 1 comincia a trasmettere alle sue omologhe, conformemente al diritto dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati personali, al più tardi sei settimane prima del giorno iniziale del periodo elettorale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, i dati indicati nella direttiva 93/109/CE del Consiglio (*2) riguardo ai cittadini dell'Unione che sono stati iscritti nelle liste elettorali o che si candidano in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

(*2)  Direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34).» "

Articolo 2

1.   La presente decisione è soggetta all'approvazione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Gli Stati membri notificano al segretariato generale del Consiglio l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

2.   La presente decisione entra in vigore il primo giorno dopo la ricezione dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1 (5).

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. LÖGER


(1)  Approvazione del 4 luglio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)   GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5.

(3)  Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1).

(4)  Decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).

(5)  La data di entrata in vigore della decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

16.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/995 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 per quanto riguarda i termini per la presentazione delle offerte

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (3) ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere. Esso prevedeva inizialmente due gare parziali al mese, tranne in agosto e dicembre.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/472 della Commissione (4) ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 riducendo il numero di termini di presentazione delle offerte a uno al mese e sopprimendo la previsione di tale termine nel mese di agosto.

(3)

L'esperienza acquisita con le gare parziali effettuate nel 2018 indica un interesse crescente per la gara alle attuali condizioni di mercato. È pertanto opportuno ripristinare il numero iniziale di termini di presentazione delle offerte e prevedere un termine nel mese di agosto.

(4)

Dato che il termine previsto nel mese di agosto scade il quarto martedì, al fine di evitare due gare in due settimane consecutive è opportuno fissare un solo termine nel mese di settembre.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 è sostituito dal seguente:

«2.   Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e per le gare successive ha inizio a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della scadenza del termine precedente. Esso scade alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) del primo e del terzo martedì del mese. Tuttavia, nel mese di agosto esso scade alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) del quarto martedì, nel mese di settembre alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) del terzo martedì e nel mese di dicembre alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) del secondo martedì. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/472 della Commissione, del 15 marzo 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 per quanto riguarda i termini per la presentazione delle offerte (GU L 73 del 18.3.2017, pag. 5).


16.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/996 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2018

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Limone Femminello del Gargano» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Limone Femminello del Gargano», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Limone Femminello del Gargano» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007, recante iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Geraardsbergse mattentaart (IGP) — Pataca de Galicia o Patata de Galicia (IGP) — Poniente de Granada (DOP) — Gata-Hurdes (DOP) — Patatas de Prades o Patates de Prades (IGP) — Mantequilla de Soria (DOP) — Huile d'olive de Nîmes (DOP) — Huile d'olive de Corse o Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (DOP) — Clémentine de Corse (IGP) — Agneau de Sisteron (IGP) — Connemara Hill Lamb o Uain Sléibhe Chonamara (IGP) — Sardegna (DOP) — Carota dell'Altopiano del Fucino (IGP) — Stelvio o Stilfser (DOP) — Limone Femminello del Gargano (IGP) — Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (DOP) — Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre (IGP) — Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre (IGP) — Sangueira de Barroso-Montalegre (IGP) — Batata de Trás-os-Montes (IGP) — Salpicão de Barroso-Montalegre (IGP) — Alheira de Barroso-Montalegre (IGP) — Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso o Borrego de leite de Barroso (IGP) — Azeite do Alentejo Interior (DOP) — Paio de Beja (IGP) — Linguíça do Baixo Alentejo o Chouriço de carne do Baixo Alentejo (IGP) — Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (DOP)] (GU L 46 del 16.2.2007, pag. 14).

(3)   GU C 51 del 10.2.2018, pag. 17.


DECISIONI

16.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/7


DECISIONE (PESC) 2018/997 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2018

che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 42, paragrafo 4, e 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/392/PESC (1) che istituisce una missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger per sostenere lo sviluppo di capacità degli operatori della sicurezza nigerini di combattere il terrorismo e la criminalità organizzata (EUCAP SAHEL Niger).

(2)

Il 18 luglio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1172 (2) che proroga l'EUCAP Sahel Niger fino al 15 luglio 2018. L'11 luglio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1253 (3) che prevede un importo di riferimento finanziario per l'EUCAP Sahel Niger fino alla medesima data.

(3)

L'EUCAP Sahel Niger e l'importo di riferimento per essa prevista dovrebbero essere prorogati fino al 30 settembre 2018.

(4)

La decisione 2012/392/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(5)

L'EUCAP Sahel Niger sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/392/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 13, paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUCAP Sahel Niger nel periodo dal 16 luglio 2017 al 30 settembre 2018 è pari a 31 000 000 EUR.»;

2)

all'articolo 16, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Essa si applica fino al 30 settembre 2018.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 16 luglio 2018.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. LÖGER


(1)  Decisione 2012/392/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 48).

(2)  Decisione (PESC) 2016/1172 del Consiglio, del 18 luglio 2016, che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 106).

(3)  Decisione (PESC) 2017/1253 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 179 del 12.7.2017, pag. 15).


16.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/9


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/998 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2018

che modifica l'allegato I della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda lo status della Croazia in merito al virus erpetico (KHV), della Finlandia in merito alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN), l'elenco delle zone dell'Irlanda indenni da Bonamia ostreae, l'elenco delle zone del Regno Unito indenni da Marteilia refringens e che modifica l'allegato I della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda l'elenco delle zone del Regno Unito indenni da ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μVar)

[notificata con il numero C(2018) 4381]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 49, paragrafo 1, l'articolo 50, paragrafo 3, l'articolo 51, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I, parte C, della decisione 2009/177/CE della Commissione (2) stabilisce l'elenco di Stati membri, zone e compartimenti dichiarati indenni da alcune malattie di cui all'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.

(2)

Attualmente in tale elenco l'intero territorio della Croazia è dichiarato indenne da virus erpetico (KHV) e l'intero territorio della Finlandia è dichiarato indenne da necrosi ematopoietica infettiva (IHN). Negli ultimi anni, tuttavia, questi Stati membri hanno segnalato la presenza di vari focolai rispettivamente di tali malattie.

(3)

Entrambi gli Stati membri hanno inviato alla Commissione informazioni riguardanti le misure da loro adottate a norma della direttiva 2006/88/CE per far fronte a tali focolai. Tali misure sono ancora in corso in alcune zone.

(4)

Attualmente nell'elenco tutte le coste dell'Irlanda sono dichiarate indenni da Bonamia ostreae ad eccezione di otto baie. A causa di un recente focolaio di Bonamia ostreae verificatosi in un'altra baia nella zona dell'Irlanda dichiarata indenne da tale malattia, sono state messe in atto restrizioni, tuttora applicate, conformemente alla direttiva 2006/88/CE.

(5)

Tutta la costa dell'Irlanda del Nord è anche dichiarata indenne da Marteilia refringens. Il Regno Unito ha tuttavia segnalato la presenza di due focolai di tale malattia in due baie diverse dell'Irlanda del Nord. Sono state messe in atto restrizioni agli spostamenti, tuttora applicate, conformemente alla direttiva 2006/88/CE.

(6)

Secondo le informazioni trasmesse dalla Croazia, dalla Finlandia, dall'Irlanda e dal Regno Unito, le zone interessate non dovrebbero figurare nell'elenco come indenni dalle malattie corrispondenti e la delimitazione geografica delle zone indenni da malattia per la Croazia, la Finlandia, l'Irlanda e il Regno Unito dovrebbe pertanto essere aggiornata.

(7)

L'allegato I della decisione 2010/221/UE della Commissione (3) stabilisce l'elenco di Stati membri, zone e compartimenti considerati indenni da alcune malattie che non sono indicate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.

(8)

Attualmente in tale elenco il territorio dell'Irlanda del Nord nel Regno Unito è considerato indenne da ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μVar) ad eccezione di alcune baie. A causa di un recente focolaio di OsHV-1 μVar verificatosi in un'altra baia la delimitazione geografica della zona indenne da malattia per il Regno Unito dovrebbe essere aggiornata.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/177/CE e l'allegato I della decisione 2010/221/UE.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I della decisione 2009/177/CE, parte C, tabella, la quarta colonna «Delimitazione geografica dell'area indenne da malattia (Stato membro, zone o compartimenti)» è modificata come segue:

1)

alla riga «Virus erpetico (KHV)» la voce relativa alla Croazia è sostituita dalla seguente: «Intero territorio, ad eccezione delle seguenti zone: la zona comprendente le imprese di acquacoltura a Donji Miholjac (numero di omologazione 2HR0109) con il fiume Drava dalla diga di Dubrava fino alla foce nel fiume Danubio e la zona comprendente le imprese di acquacoltura a Grudnjak (numero di omologazione 2HR0177) con l'intero corso d'acqua del fiume Vučica fino alla foce nel fiume Karašica e da lì il fiume Karašica fino alla foce nel fiume Drava»;

2)

alla riga «Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)» la voce relativa alla Finlandia è sostituita dalla seguente: «Intero territorio, ad eccezione del compartimento costiero di Ii, Kuivaniemi e dei seguenti bacini idrografici: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 zona di Saarijärvi e 4.41 zona di Pielinen»;

3)

alla riga «Infezione da Bonamia ostreae» la voce relativa all'Irlanda è sostituita dalla seguente:

«Tutte le coste dell'Irlanda, ad eccezione di:

1.

Cork Harbour;

2.

Galway Bay;

3.

Ballinakill Harbour;

4.

Clew Bay;

5.

Achill Sound;

6.

Loughmore, Blacksod Bay;

7.

Lough Foyle;

8.

Lough Swilly;

9.

Kilkieran Bay.»;

4)

alla riga «Infezione da Marteilia refringens» la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«Tutte le coste della Gran Bretagna.

Tutte le coste dell'Irlanda del Nord, ad eccezione di Belfast Lough e Dundrum Bay.

Tutte le coste di Guernsey e Herm.

La zona costiera degli Stati di Jersey: tale zona è costituita dalla zona intercotidale e dalla striscia di litorale compresa fra il livello medio delle alte maree dell'isola di Jersey e una linea immaginaria tracciata a tre miglia marine dal livello medio delle basse maree dell'isola di Jersey. L'area è situata nel golfo delle isole anglo-normanne, nella parte meridionale della Manica.

Tutte le coste dell'isola di Man.»

Articolo 2

Nell'allegato I della decisione 2010/221/UE, tabella, quarta colonna «Delimitazione geografica della zona in cui si applicano le misure nazionali approvate», riga «Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μVar)», la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«Il territorio della Gran Bretagna fuorché il fiume Roach, il fiume Crouch, l'estuario del fiume Backwater e il fiume Colne nell'Essex, la costa settentrionale del Kent, Poole Harbour nel Dorset e il fiume Teign nel Devon

Il territorio dell'Irlanda del Nord fuorché Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough e Strangford Lough

Il territorio di Guernsey».

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  Decisione 2009/177/CE della Commissione, del 31 ottobre 2008, che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e di eradicazione e lo status di «indenne da malattia» di Stati membri, zone e compartimenti (GU L 63 del 7.3.2009, pag. 15).

(3)  Decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7).