ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 165

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
2 luglio 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2018/929 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

1

 

 

Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/930 della Commissione, del 19 giugno 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pitina (IGP)]

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/931 della Commissione, del 28 giugno 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

13

 

*

Regolamento (UE) 2018/932 della Commissione, del 29 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le disposizioni relative alle prove mediante sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS) e le prescrizioni relative all'omologazione del gruppo dei carburanti universali ( 1)

32

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2018/933 della Commissione, del 29 giugno 2018, che rettifica la versione in lingua tedesca della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida ( 1)

35

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2018/934 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa all'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania

37

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/935 della Commissione, del 28 giugno 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2014/88/UE che sospende temporaneamente le importazioni dal Bangladesh di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle) per quanto riguarda il suo periodo di applicazione [notificata con il numero C(2018) 3997]  ( 1)

40

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/936 della Commissione, del 29 giugno 2018, che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose [notificata con il numero C(2018) 4003]

42

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/1


DECISIONE (UE) 2018/929 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2018

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

In conformità della decisione (UE) 2018/404 (2) del Consiglio, l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 («accordo») è stato firmato il 15 marzo 2018, fatta salva la sua conclusione in data successiva.

(2)

Il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce che i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen devono partecipare allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che devono essere conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti.

(3)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (4); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (5); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 è approvato a nome dell'Unione (6).

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018

Per il Consiglio

Il presidente

N. DIMOV


(1)  Approvazione del Parlamento europeo del 13.3.2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2018/404, del 13 marzo 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (GU L 74 del 16.3.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

(4)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(5)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(6)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/3


ACCORDO

tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «Unione»,

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata «Svizzera»,

di seguito denominate congiuntamente «parti»

VISTO l'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (1) («accordo di associazione con la Svizzera»),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione ha istituito lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, mediante il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)

Il regolamento (UE) n. 515/2014 costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo di associazione con la Svizzera.

(3)

Poiché il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha un impatto diretto sull'applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 515/2014, incidendo pertanto sul quadro giuridico di quest'ultimo, e poiché le procedure stabilite nell'accordo di associazione con la Svizzera sono state applicate per l'adozione del regolamento (UE) n. 514/2014, che è stata notificata alla Svizzera, le parti riconoscono che il regolamento (UE) n. 514/2014 costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo di associazione con la Svizzera nella misura in cui è necessario per l'attuazione del regolamento (UE) n. 515/2014.

(4)

L'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 515/2014 stabilisce che i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen - tra cui la Svizzera - partecipino allo strumento a norma del regolamento stesso e che siano conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti.

(5)

Lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna («ISF-Frontiere e visti»), costituisce uno strumento specifico nel contesto dell'acquis di Schengen concepito ai fini della ripartizione degli oneri e del sostegno finanziario nel settore delle frontiere esterne e della politica dei visti negli Stati membri e negli Stati associati.

(6)

L'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce norme sulla gestione indiretta applicabili laddove funzioni di esecuzione del bilancio siano affidate a paesi terzi, compresi Stati associati.

(7)

L'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 514/2014 prevede che le spese sostenute nel 2014 siano ammissibili anche se l'autorità responsabile le ha versate prima della designazione ufficiale, agevolando così la transizione tra il Fondo per le frontiere esterne e il Fondo sicurezza interna. Analogamente, è importante che il presente accordo tenga conto dello stesso obiettivo. Dato che il presente accordo non è entrato in vigore prima della fine del 2014, è fondamentale garantire l'ammissibilità delle spese sostenute prima della designazione ufficiale dell'autorità responsabile e fino a tale designazione, a condizione che i sistemi di gestione e di controllo applicati prima di tale designazione siano essenzialmente identici a quelli vigenti dopo la designazione ufficiale dell'autorità responsabile.

(8)

Per facilitare il calcolo e l'uso dei contributi annuali della Svizzera all'ISF-Frontiere e visti, i suoi contributi per il periodo 2014-2020 saranno versati in cinque rate annuali dal 2016 al 2020. Dal 2016 al 2018 i contributi annuali sono stabiliti in importi fissi, mentre i contributi per gli anni 2019 e 2020 saranno stabiliti nel 2019 sulla base del prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti all'ISF-Frontiere e visti, tenendo conto dei pagamenti realmente effettuati,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente accordo stabilisce le disposizioni complementari necessarie per la partecipazione della Svizzera all'ISF-Frontiere e visti in conformità del regolamento (UE) n. 515/2014.

Articolo 2

Gestione finanziaria e controllo

1.   La Svizzera adotta le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni relative alla gestione finanziaria e al controllo previste dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») e dal diritto dell'Unione che trae la propria base giuridica dal TFUE.

Le disposizioni del TFUE e del diritto derivato di cui al primo comma sono le seguenti:

a)

articolo 287, paragrafi 1, 2 e 3, TFUE;

b)

articoli 30, 32 e 57, articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), articolo 60, articolo 79, paragrafo 2, e articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

c)

articoli 32, 38, 42, 84, 88, 142 e 144 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (5);

d)

regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (6);

e)

regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

Le parti possono decidere di comune accordo di modificare tale elenco.

2.   La Svizzera applica sul suo territorio le disposizioni di cui al paragrafo 1 conformemente al presente accordo.

Articolo 3

Rispetto del principio di sana gestione finanziaria

I fondi assegnati alla Svizzera nell'ambito dell'ISF-Frontiere e visti sono utilizzati conformemente al principio di sana gestione finanziaria.

Articolo 4

Rispetto del principio che vieta i conflitti d'interesse

È fatto divieto agli agenti finanziari e alle altre persone partecipanti all'esecuzione del bilancio e alla gestione, compresi i relativi atti preparatori, alla revisione contabile o al controllo sul territorio della Svizzera di adottare azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell'Unione.

Articolo 5

Esecuzione

Le decisioni della Commissione che impongano un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo nel territorio della Svizzera.

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti in Svizzera. La formula esecutiva di una decisione è apposta alla decisione stessa, senza alcuna formalità se non la verifica dell'autenticità della decisione, dall'autorità nazionale che il governo della Svizzera designa a tal fine, e viene comunicata alla Commissione.

Assolte tali formalità a richiesta della Commissione, quest'ultima può ottenere l'esecuzione forzata secondo il diritto nazionale richiedendola direttamente all'autorità competente.

L'esecuzione può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni della Svizzera.

Articolo 6

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione contro la frode

1.   La Svizzera:

a)

combatte contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione mediante misure che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace in Svizzera;

b)

adotta, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adotta per combattere contro la frode che lede i propri interessi finanziari; e

c)

coordina l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione con gli Stati membri e con la Commissione.

2.   La Svizzera adotta misure equivalenti a quelle adottate dall'Unione conformemente all'articolo 325, paragrafo 4, TFUE, in vigore alla data della firma del presente accordo.

Le parti possono decidere di comune accordo di adottare misure equivalenti a quelle successivamente adottate dall'Unione conformemente a tale articolo.

Articolo 7

Controlli e verifiche sul posto effettuati dalla Commissione (OLAF)

Fatti salvi i diritti conferitile dall'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 514/2014, la Commissione (Ufficio europeo per la lotta antifrode, OLAF) è autorizzata a effettuare, in relazione all'ISF-Frontiere e visti, controlli e verifiche sul posto sul territorio della Svizzera nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

Le autorità della Svizzera agevolano i controlli e le verifiche sul posto, che possono, se tali autorità lo desiderano, essere effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

Articolo 8

Corte dei conti

In virtù dell'articolo 287, paragrafo 3, TFUE e della parte prima, titolo X, capo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Corte dei conti ha la possibilità di effettuare, per quanto riguarda l'ISF-Frontiere e visti, controlli nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto dell'Unione nel territorio della Svizzera, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio.

Il controllo della Corte dei conti in Svizzera si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo della Svizzera cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

La Corte dei conti ha come minimo diritti uguali a quelli conferiti alla Commissione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 514/2014 e dell'articolo 7 del presente accordo.

Articolo 9

Appalti pubblici

La Svizzera applica le disposizioni di diritto interno in materia di appalti pubblici secondo le disposizioni dell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (accordo relativo agli appalti pubblici) (8) e dell'accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (9).

La Svizzera fornisce alla Commissione una descrizione delle sue procedure in materia di appalti pubblici.

Fornisce inoltre, in ogni relazione annuale di esecuzione di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, informazioni sulle procedure in materia di appalti pubblici applicate.

Articolo 10

Contributi finanziari

1.   Per gli anni dal 2016 al 2018, la Svizzera provvede a versamenti annuali al bilancio dell'ISF-Frontiere e visti conformemente alla tabella seguente:

(in EUR)

 

2016

2017

2018

Svizzera

25 106 140

25 106 140

25 106 140

2.   I contributi della Svizzera per gli anni 2019 e 2020 sono calcolati con riferimento al suo prodotto interno lordo (PIL) ed espressi in percentuale del PIL di tutti gli Stati partecipanti all'ISF-Frontiere e visti, secondo la formula descritta nell'allegato.

3.   La Svizzera versa i contributi finanziari di cui al presente articolo indipendentemente dalla data di adozione del suo programma nazionale di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 11

Uso dei contributi finanziari

1.   L'importo totale dei pagamenti annuali del 2016 e 2017 è assegnato come segue:

a)

il 75 % alla revisione intermedia di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 515/2014;

b)

il 15 % allo sviluppo di sistemi informatici di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014, fatta salva l'adozione dei pertinenti atti legislativi dell'Unione entro il 30 giugno 2017;

c)

il 10 % alle azioni dell'Unione di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 515/2014 e all'assistenza emergenziale di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 515/2014.

Qualora l'importo di cui al presente paragrafo, lettera b), non sia assegnato né speso, la Commissione, mediante la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), secondo comma, del regolamento (UE) n. 515/2014, lo riassegna alle azioni specifiche di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014.

Se il presente accordo non entra in vigore né è applicato a titolo provvisorio entro il 1o giugno 2017, il contributo totale della Svizzera è utilizzato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   L'importo totale dei pagamenti annuali del 2018, del 2019 e del 2020 è assegnato come segue:

a)

il 40 % alle azioni specifiche di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014;

b)

il 50 % allo sviluppo di sistemi informatici di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014, fatta salva l'adozione dei pertinenti atti legislativi dell'Unione entro il 31 dicembre 2018;

c)

il 10 % alle azioni dell'Unione di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 515/2014 e all'assistenza emergenziale di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 515/2014.

Qualora l'importo di cui al presente paragrafo, lettera b), non sia assegnato né speso, la Commissione, mediante la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), secondo comma, del regolamento (UE) n. 515/2014, lo riassegna alle azioni specifiche di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014.

3.   Gli importi aggiuntivi assegnati alla revisione intermedia, alle azioni dell'Unione, alle azioni specifiche o al programma relativo allo sviluppo di sistemi informatici sono utilizzati secondo la rispettiva procedura prevista da una delle seguenti disposizioni:

a)

articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014;

b)

articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 515/2014;

c)

articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 515/2014;

d)

articolo 15, secondo comma, del regolamento (UE) n. 515/2014.

4.   Ogni anno la Commissione può utilizzare fino a 181 424 EUR dei contributi versati dalla Svizzera per finanziare le spese amministrative relative al personale interno o esterno necessario per l'attuazione del regolamento (UE) n. 515/2014 e del presente accordo da parte della Svizzera.

Articolo 12

Riservatezza

Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente accordo, in qualsiasi forma si presentino, sono tutelate da segreto professionale e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalle disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione e dal diritto della Svizzera. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni dell'Unione, negli Stati membri o in Svizzera, vi hanno accesso a motivo delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti.

Articolo 13

Designazione dell'autorità responsabile

1.   La Svizzera notifica alla Commissione la designazione ufficiale a livello ministeriale dell'autorità responsabile incaricata della gestione e del controllo della spesa nell'ambito dell'ISF-Frontiere e visti, il più rapidamente possibile dopo l'approvazione del programma nazionale.

2.   La designazione di cui al paragrafo 1 è subordinata al rispetto da parte dell'organismo dei criteri di designazione riguardanti l'ambiente interno, le attività di controllo, l'informazione e la comunicazione, nonché il monitoraggio previsti dal regolamento (UE) n. 514/2014 o sulla base del medesimo.

3.   La designazione dell'autorità responsabile si fonda sul parere di un organismo di revisione contabile, che può essere l'autorità di revisione contabile, che valuta il rispetto dei criteri di designazione da parte dell'autorità responsabile. Tale organismo può essere costituito da un'istituzione pubblica autonoma incaricata del monitoraggio, della valutazione e della revisione contabile dell'amministrazione. L'organismo di revisione contabile è indipendente sotto il profilo funzionale dall'autorità responsabile e svolge il proprio compito in conformità con standard internazionalmente riconosciuti. Nel decidere in merito alla designazione, la Svizzera può considerare se i sistemi di gestione e di controllo siano sostanzialmente gli stessi del periodo di programmazione precedente e se il loro funzionamento sia stato efficace. Se dai risultati ottenuti dalla revisione contabile e dal controllo emerge che l'organismo designato non rispetta più i criteri di designazione, la Svizzera adotta le misure necessarie per assicurare che sia posto rimedio alle carenze nell'espletamento dei compiti di tale organismo, anche revocandone la designazione.

Articolo 14

Definizione dell'esercizio finanziario

Ai fini del presente accordo, l'esercizio finanziario di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 copre le spese sostenute e le entrate affluenti e contabilizzate dall'autorità responsabile nel periodo che va dal 16 ottobre dell'anno «N-1» al 15 ottobre dell'anno «N».

Articolo 15

Ammissibilità delle spese

In deroga all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 514/2014, le spese sostenute sono ammissibili se l'autorità responsabile le ha versate prima della designazione ufficiale a norma dell'articolo 13 del presente accordo, a condizione che i sistemi di gestione e di controllo applicati prima della designazione siano sostanzialmente identici a quelli vigenti dopo la designazione ufficiale dell'autorità responsabile.

Articolo 16

Richiesta di pagamento del saldo annuale

1.   Entro il 15 febbraio dell'anno che segue l'esercizio finanziario, la Svizzera presenta alla Commissione i documenti e le informazioni di cui all'articolo 60, paragrafo 5, primo comma, lettere b) e c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

In deroga all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014 e a norma dell'articolo 60, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Svizzera presenta alla Commissione il parere di cui all'articolo 60, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 entro il 15 marzo dell'anno che segue l'esercizio finanziario.

I documenti presentati in virtù del presente paragrafo fungono da richiesta di pagamento del saldo annuale.

2.   I documenti di cui al presente articolo, paragrafo 1, sono redatti secondo i modelli adottati dalla Commissione sulla base dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 17

Relazione sull'attuazione

In deroga all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014 e a norma dell'articolo 60, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Svizzera presenta alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione del programma nazionale nel precedente esercizio finanziario entro il 15 febbraio di ogni anno sino al 2022 incluso e può, al livello appropriato, pubblicare tali informazioni.

La prima relazione annuale sull'attuazione del programma nazionale è presentata il 15 febbraio successivo all'entrata in vigore del presente accordo o all'inizio della sua applicazione provvisoria.

La prima relazione riguarda gli esercizi finanziari dal 2014 fino all'esercizio finanziario precedente a quello in cui dev'essere presentata la prima relazione annuale conformemente al secondo comma. La Svizzera presenta una relazione finale sull'attuazione del programma nazionale entro il 31 dicembre 2023.

Articolo 18

Sistema di scambio di dati elettronici

A norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 514/2014, tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra la Svizzera e la Commissione si svolgono mediante un sistema di scambio elettronico di dati istituito a tale scopo dalla Commissione.

Articolo 19

Entrata in vigore

1.   Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo.

2.   Le parti approvano il presente accordo conformemente alle loro rispettive procedure. Esse si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.

3.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo al giorno dell'ultima notifica di cui al paragrafo 2.

4.   Le parti applicano il presente accordo, ad eccezione dell'articolo 5, in via provvisoria a decorrere dal giorno successivo a quello della firma, fatti salvi eventuali obblighi costituzionali.

Articolo 20

Validità e denuncia

1.   L'Unione o la Svizzera possono denunciare il presente accordo notificando la propria decisione all'altra parte. L'accordo cessa di applicarsi tre mesi dopo la data della notificazione. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia continuano alle condizioni stabilite nel presente accordo. Le parti regolano di comune accordo le altre eventuali conseguenze della denuncia.

2.   Il presente accordo cessa di essere applicabile quando cessa di applicarsi l'accordo di associazione con la Svizzera, conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 3, o all'articolo 17 di quest'ultimo.

Articolo 21

Lingue

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на петнадесети март две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el quince de marzo de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne patnáctého března dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende marts to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten März zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta märtsikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of March in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le quinze mars deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu petnaestog ožujka godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì quindici marzo duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada piecpadsmitajā martā.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų kovo penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év március havának tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta’ Marzu fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijftien maart tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego marca roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em quinze de março de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la cincisprezece martie două mii optsprezece.

V Bruseli pätnásteho marca dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petnajstega marca leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den femtonde mars år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione Svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image


(1)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(2)  Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

(3)  Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

(4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), come da ultimo modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 547/2014 del 15 maggio 2014 (GU L 163 del 29.5.2014, pag. 18).

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ( GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(7)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(8)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 273.

(9)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 430.


ALLEGATO

Formula per calcolare i contributi finanziari per gli anni 2019 e 2020 e modalità di pagamento

1.

Il contributo finanziario della Svizzera all'ISF-Frontiere e visti di cui all'articolo 5, paragrafo 7, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 515/2014 per gli anni 2019 e 2020 è calcolato come riportato di seguito.

Per ogni anno dal 2013 al 2017, le cifre definitive del prodotto interno lordo (PIL) della Svizzera disponibili al 31 marzo 2019 sono divise per la somma degli importi relativi al PIL di tutti gli Stati che partecipano all'ISF-Frontiere e visti per lo stesso anno. La media delle cinque percentuali ottenute per gli anni 2013-2017 è applicata alla somma degli stanziamenti annuali effettivi per l'ISF-Frontiere e visti per gli anni 2014-2019 e dello stanziamento d'impegno annuale per l'ISF-Frontiere e visti per il 2020, compreso nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2020 adottato dalla Commissione, per ottenere l'importo totale a carico della Svizzera nell'intero periodo di attuazione dell'ISF-Frontiere e visti. Da tale importo sono detratti i pagamenti annuali realmente effettuati dalla Svizzera in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del presente accordo, per ottenere l'importo totale dei suoi contributi per gli anni 2019 e 2020. Metà di tale importo è versato nel 2019 e l'altra metà nel 2020.

2.

Il contributo finanziario è pagato in euro.

3.

Al più tardi 45 giorni dopo la ricezione della nota di addebito la Svizzera versa il corrispondente contributo finanziario. Ogni ritardo nel pagamento del contributo dà luogo all'applicazione di interessi di mora sull'importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso di interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno civile del mese in cui scade il termine, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

REGOLAMENTI

2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/930 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2018

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Pitina» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Pitina» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Pitina» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Pitina» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 23 del 23.1.2018, pag. 8.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/931 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2018

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURE

1.1.   Misure in vigore

(1)

In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese («paesi interessati»).

(2)

A seguito della sentenza del Tribunale del 20 maggio 2015 (3), le misure erano state annullate nella misura in cui riguardavano il produttore esportatore cinese Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd («Yuanping»). Successivamente all'esecuzione della sentenza, la Commissione ha reistituito misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato da Yuanping a decorrere dal 30 novembre 2016 (4).

(3)

Le misure vigenti assumono la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 14,6 % e il 52,2 % sulle importazioni dai paesi interessati. Per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese (la «RPC»), i dazi variano dal 14,6 % al 37,7 % per le società cinesi che hanno collaborato. Il dazio di dumping a livello nazionale è pari al 52,2 %. Per quanto riguarda l'India, i dazi variano dal 22,8 % al 31,5 % per le società che hanno collaborato. Il dazio a livello nazionale è pari al 43,6 %.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(4)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore (5), la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure nei confronti dei paesi interessati a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)

La domanda è stata presentata il 18 gennaio 2017 da Oxaquim SA («il richiedente»), che rappresenta più del 50 % della produzione totale dell'Unione di acido ossalico.

(6)

La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(7)

Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (6) il 12 aprile 2017 la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («avviso di apertura»).

1.4.   Inchiesta

1.4.1.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(8)

L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2016 e il 31 marzo 2017 (il «periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2013 e la fine del PIR (il «periodo in esame»).

1.4.2.   Parti interessate dall'inchiesta

(9)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, l'altro produttore noto dell'Unione, i produttori esportatori noti nei paesi interessati, gli importatori noti, gli utilizzatori e gli operatori commerciali notoriamente interessati, le associazioni note che rappresentano i produttori e gli utilizzatori dell'Unione nonché i rappresentanti dei paesi esportatori.

(10)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Nessuna delle parti interessate ha chiesto un'audizione.

1.4.3.   Campionamento

(11)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

1.4.3.1.   Campionamento dei produttori esportatori

(12)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti dell'India e della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle missioni dell'India e della RPC presso l'Unione di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(13)

Tre produttori esportatori dell'India hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Non è stato quindi necessario ricorrere al campionamento e la Commissione ha inviato il questionario a tutte e tre le società. Tuttavia, è pervenuta una risposta solo da due società indiane.

(14)

Nessuna società della RPC si è manifestata. Con una nota verbale, il 18 maggio 2017 la Commissione ha informato le autorità cinesi di non aver ricevuto alcuna collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC. Intendeva pertanto basare le sue conclusioni per i produttori esportatori della RPC sui dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. Non sono pervenute osservazioni.

1.4.3.2.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(15)

Durante il periodo in esame l'acido ossalico era fabbricato solo da due produttori nell'Unione. Di conseguenza non è stato necessario ricorrere al campionamento dei produttori dell'Unione. Benché siano stati inviati questionari a entrambe le società, è pervenuta una risposta solo dal richiedente.

1.4.3.3.   Campionamento degli importatori indipendenti

(16)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori indipendenti noti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(17)

Sette società hanno compilato il modulo di campionamento. Solo una di esse ha indicato di avere importato acido ossalico dai paesi interessati. Alla luce di questo numero limitato di società, non si è ritenuto necessario procedere al campionamento.

1.5.   Questionari e visite di verifica

(18)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping, il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio nonché l'interesse dell'Unione.

(19)

La Commissione ha inviato questionari ai due produttori noti dell'Unione, ai tre produttori esportatori indiani, a tutti gli utilizzatori noti e ai sette importatori indipendenti che hanno compilato il modulo di campionamento.

(20)

Risposte ai questionari sono pervenute da due produttori esportatori indiani, da un produttore dell'Unione e da cinque utilizzatori.

(21)

La Commissione ha effettuato verifiche nei locali delle seguenti società:

a)

produttore dell'Unione:

Oxaquim SA, Spagna

b)

produttori esportatori:

Star Oxochem Pvt. Ltd., India («Star Oxochem»)

Radiant Indus Chem Pvt. Ltd., India («Radiant»)

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(22)

Il prodotto in esame è l'acido ossalico, in forma diidrata (numero CUS 0028635-1 e numero CAS 6153-56-6) o anidra (numero CUS 0021238-4 e numero CAS 144-62-7) e in soluzione acquosa o meno, attualmente classificato al codice NC ex 2917 11 00 (codice TARIC 2917110091) e originario dell'India e della RPC («prodotto in esame»).

(23)

L'acido ossalico presenta una vasta gamma di impieghi, ad esempio è utilizzato come agente riducente e sbiancante, nella sintesi farmaceutica e nella fabbricazione di prodotti chimici.

(24)

Nell'inchiesta iniziale si è appurato che esistono due tipi di acido ossalico: l'acido ossalico non raffinato e l'acido ossalico raffinato. L'acido ossalico raffinato, che era prodotto nella RPC ma non in India, è fabbricato grazie a un processo di purificazione dell'acido ossalico non raffinato, il cui scopo è rimuovere ferro, cloruri, tracce metalliche e altre impurità. In assenza di collaborazione da parte della RPC, per la presente inchiesta di riesame è stato ipotizzato che i produttori esportatori della RPC abbiano fabbricato ed esportato acido ossalico raffinato come nell'inchiesta iniziale.

2.2.   Prodotto simile

(25)

L'acido ossalico prodotto e venduto dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, quello fabbricato e venduto sul mercato interno dell'India e della RPC e quello importato sul mercato dell'Unione dall'India e dalla RPC presentano essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono destinati ai medesimi impieghi finali di base.

(26)

Si tratta pertanto di prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(27)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato dapprima se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping da parte dei produttori esportatori indiani e cinesi.

(28)

Durante il PIR, le esportazioni di acido ossalico dalla RPC e dall'India nell'Unione sono proseguite, pur con volumi inferiori rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010). Secondo i dati Eurostat, le importazioni cinesi e indiane di acido ossalico in ingresso nell'Unione rappresentavano circa il 16 % del mercato nel PIR.

3.2.   India

(29)

In India sono presenti quattro produttori noti di acido ossalico, due dei quali hanno risposto al questionario. Sulla base delle informazioni a sua disposizione (7), la Commissione ha stimato la produzione totale in India a circa 30 000 tonnellate metriche. Le esportazioni totali dall'India sono stimate a circa 9 000 tonnellate metriche, sulla base dei dati forniti dal governo indiano per il periodo 2016-2017 (8).

(30)

Sulla base dei dati forniti da Eurostat e dal governo indiano, durante il PIR le importazioni dall'India verso l'Unione sono state limitate, attestandosi intorno alle 800-900 tonnellate.

(31)

Il volume delle vendite nell'Unione dei due produttori indiani disposti a collaborare era molto limitato, successivamente al calo registrato dopo l'istituzione delle misure. Durante il PIR il principale esportatore produttore indiano era la società che ha interrotto la collaborazione non rispondendo al questionario.

(32)

Le importazioni dall'India sono altresì soggette al dazio della TDC (9) del 6,5 %.

3.2.1.   Dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame

a)    Valore normale

(33)

La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno delle due società indiane che hanno collaborato fosse rappresentativo, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite effettuate sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno ha rappresentato per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto oggetto del riesame durante il PIR. Alla luce di quanto precede, le vendite totali del prodotto simile sul mercato interno da parte dei due produttori esportatori che hanno collaborato sono state considerate rappresentative.

(34)

Per i produttori esportatori con vendite rappresentative sul mercato interno, la Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che erano identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l'esportazione nell'Unione. La Commissione ha poi esaminato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, se le vendite effettuate da ciascun produttore esportatore sul proprio mercato interno per ciascun tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto per l'esportazione nell'Unione fossero rappresentative. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di questo tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell'inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha stabilito che le vendite dei due produttori esportatori che hanno collaborato erano rappresentative.

(35)

La Commissione ha poi definito la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PIR per ogni tipo di prodotto allo scopo di decidere se utilizzare il prezzo effettivo di vendita sul mercato interno per il calcolo del valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(36)

Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se:

a)

il volume delle vendite sul mercato interno del tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; e

b)

la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.

Per quanto riguarda le due società indiane che hanno collaborato alla presente inchiesta, è stato stabilito che nessuna di loro aveva registrato vendite rispondenti ai criteri di cui sopra.

(37)

Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il durante il PIR se:

a)

il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta una percentuale pari o inferiore all'80 % del volume totale delle vendite di tale tipo; oppure

b)

la media ponderata del prezzo di questo tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.

Per quanto riguarda una delle società indiane disposte a collaborare, Radiant, che ha destinato solo un tipo di prodotto alle vendite sul mercato nazionale e all'esportazione, il valore normale è stato determinato sulla base della suddetta metodologia e sono state utilizzate unicamente le vendite remunerative, pari al [10-15]% delle vendite. Per quanto riguarda l'altra società indiana che ha collaborato, i criteri precedentemente descritti non hanno trovato applicazione.

(38)

Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non sono state realizzate vendite di un tipo di prodotto simile o tali vendite sono state insufficienti, la Commissione ha costruito il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. Per questi tipi di prodotto il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile del produttore esportatore che ha collaborato durante il PIR i seguenti elementi:

a)

la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dall'unico produttore esportatore che ha collaborato in relazione alle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il PIR; e

b)

la media ponderata dei profitti conseguiti dall'unico produttore esportatore che ha collaborato dalle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il PIR.

(39)

L'altra società indiana, Star Oxochem, ha venduto due tipi di prodotto: uno solo sul mercato interno e l'altro destinato pressoché esclusivamente all'esportazione (con un numero ridotto di vendite a livello nazionale). Per il tipo di prodotto che è stato esportato non si sono registrate vendite remunerative. Il valore normale è stato costruito aggiungendo al costo medio di produzione la media delle SGAV e della percentuale di profitto sulla base delle vendite del tipo di prodotto effettuate sul mercato nazionale nel corso di operazioni commerciali normali, in linea con la metodologia descritta al considerando 38.

(40)

Per quanto riguarda la determinazione dei costi di produzione, il richiedente ha sostenuto che il costo di produzione del nitrito di sodio, meno le entrate derivanti dalle vendite, dovrebbe essere imputato alla produzione di acido ossalico. A parere del richiedente, il nitrito di sodio dovrebbe essere trattato come un sottoprodotto anziché come una linea di attività praticabile separata. La Commissione, sulla base delle prove raccolte nel corso dell'inchiesta, ha concluso che il nitrito di sodio è un sottoprodotto poiché è un prodotto secondario derivato dal processo di fabbricazione dell'acido ossalico. Non è il prodotto primario oggetto della fabbricazione. Un sottoprodotto può essere commercializzato. Le entrate generate dalle vendite devono essere dedotte dal costo di fabbricazione del prodotto in esame, che comprende i costo di produzione del sottoprodotto. Il costo di produzione è stato modificato tramite adeguamenti pertinenti per un produttore indiano affinché il nitrito di sodio sia trattato come sottoprodotto anziché come linea di attività praticabile.

b)    Prezzo all'esportazione

(41)

I due produttori esportatori che hanno collaborato hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti. Di conseguenza, il prezzo all'esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

c)    Confronto

(42)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione stabilito secondo le modalità sopra esposte a livello franco fabbrica.

(43)

Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e quelle accessorie nonché per l'imballaggio, gli sconti, i costi del credito, le spese bancarie e le commissioni pagate dal produttore esportatore che ha collaborato. Il livello di adeguamenti ai prezzi sul mercato interno si aggirava intorno allo 0-5 %, mentre per il prezzo all'esportazione era compreso tra 10-25 %. Ciascuno dei due produttori esportatori indiani che hanno collaborato ha ricevuto i calcoli dettagliati degli adeguamenti effettuati nel documento informativo specifico.

(44)

Nel contesto dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, entrambi i produttori che hanno collaborato hanno indicato di aver beneficiato del sistema per le esportazioni di merci dall'India (Merchandise Exports from India Scheme, «MEIS») (10). Il MEIS è un sistema del governo indiano che fornisce un incentivo sotto forma di buono di credito sul dazio agli esportatori per compensare le perdite derivanti dal pagamento dei dazi. L'incentivo è pagato come percentuale del valore franco a bordo («fob») realizzato (in valuta estera libera) per prodotti specifici destinati a mercati specifici. Tale incentivo all'esportazione non è un adeguamento ammissibile per il confronto tra i prezzi. Esso non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio per il quale un adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, potrebbe essere preso in considerazione, poiché l'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), consente solo un adeguamento del valore normale e non del prezzo all'esportazione. Il valore del buono non è calcolato in relazione all'ammontare dei dazi all'importazione che sarebbero incorporati nelle esportazioni di prodotti a valle, ma è invece determinato come percentuale del valore fob della merce esportata. Inoltre, indipendentemente dal calcolo del valore dell'incentivo, il funzionamento del sistema non determina una situazione in cui gli oneri all'importazione gravanti sui materiali fisicamente incorporati nelle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno sono rimborsati o non riscossi al momento dell'esportazione dello stesso prodotto nell'Unione. Per tutti i motivi che precedono nessun adeguamento del valore normale o del prezzo all'esportazione può essere accettata.

(45)

Un produttore che ha collaborato ha indicato di avere altresì beneficiato del sistema dell'imposta centrale sul valore aggiunto (Central Value Added Tax, «CENVAT») (11). Nell'ambito di tale sistema, un fabbricante del prodotto finito o un prestatore di servizi imponibili può beneficiare di un credito di accisa nonché di un credito d'imposta sui servizi pagate su qualsiasi merce ricevuta nella fabbrica o su qualsiasi servizio a monte ricevuto dal fabbricante del prodotto finito. La società non ha dimostrato che tale sistema non si applica anche ai prodotti finiti venduti sul mercato interno. Di conseguenza, analogamente a quanto avviene per il sistema MEIS, tale esenzione dall'accisa non è un adeguamento ammissibile per il confronto tra i prezzi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base.

(46)

Di conseguenza, non sono stati effettuati adeguamenti per il MEIS e il CENVAT.

(47)

I due produttori che hanno collaborato hanno chiesto un adeguamento per la conversione valutaria. La loro richiesta è stata respinta poiché i tassi di cambio valutari avevano subito fluttuazioni dopo la fissazione dei prezzi e pertanto non avevano inciso sul confronto tra i prezzi.

d)    Margini di dumping

(48)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto oggetto del riesame. I margini di dumping individuali rilevati per le due società con questo metodo sono illustrati nella tabella riportata di seguito.

Produttore esportatore

Margine di dumping

Star Oxochem Pvt. Ltd.

12,40 %

Radiant Indus Chem Pvt. Ltd.

27,61 %

e)    Conclusioni

(49)

In base alle precedenti considerazioni si è concluso che i produttori esportatori indiani hanno continuato a esportare acido ossalico nell'Unione a prezzi di dumping durante il PIR.

3.2.2.   Probabile andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

(50)

Dopo aver riscontrato la persistenza del dumping durante il PIR, la Commissione ha altresì esaminato se vi fosse il rischio di un aumento dei volumi delle esportazioni oggetto di dumping in caso di scadenza delle misure. Ha verificato la capacità di produzione e la capacità produttiva inutilizzata dell'India, il comportamento degli esportatori indiani su altri mercati e l'attrattiva del mercato dell'Unione.

(51)

Poiché solo due produttori esportatori indiani hanno collaborato, sono stati raccolti elementi aggiuntivi dai dati disponibili, come riportato sotto.

a)    Capacità di produzione e capacità produttiva inutilizzata in India

(52)

Sulla base di dati verificati dei produttori esportatori che hanno collaborato, l'utilizzo degli impianti dei due produttori indiani presso cui sono state effettuate visite era superiore al 75 %.

(53)

Nel complesso, la capacità totale dei produttori indiani di acido ossalico è stimata intorno alle 40 000 tonnellate metriche, mentre la capacità produttiva inutilizzata è di circa 10 000 tonnellate metriche (12). Il volume della capacità produttiva inutilizzata è pari al totale dei consumi dell'Unione.

b)    Comportamento degli esportatori indiani sui mercati di paesi terzi

(54)

Durante il PIR le due società indiane che hanno collaborato hanno registrato un alto volume di vendite all'esportazione nel resto del mondo. Una delle due società ha esportato la maggior parte della sua produzione, mentre l'altra ha venduto la maggioranza della produzione sul mercato interno.

(55)

Per quanto riguarda le esportazioni indiane in generale, le statistiche del governo indiano (13) indicano che le principali destinazioni di esportazione nel 2016-2017 sono state Malaysia, Messico, Pakistan, Russia e Taiwan. Le esportazioni verso questi cinque paesi sono state pari a 5 700 tonnellate metriche. In base alle statistiche del governo indiano, il prezzo medio all'esportazione dall'India verso l'Unione è del 7 % superiore rispetto al prezzo medio all'esportazione verso il resto del mondo. I prezzi indiani all'esportazione verso l'Unione sono generalmente più elevati rispetto ai prezzi verso il resto del mondo, fuorché negli USA e in Messico in particolare.

c)    Attrattiva del mercato dell'Unione

(56)

Benché sia un mercato relativamente piccolo per l'acido ossalico, l'Unione rimane attraente per i produttori esportatori indiani. Di fatto, come indicato nel considerando precedente, il prezzo medio all'esportazione verso l'Unione è del 7 % superiore rispetto a quello verso il resto del mondo. L'attrattiva del mercato dell'Unione è altresì confermata dal fatto che, nonostante il livello relativamente elevato dei dazi antidumping in vigore, tre produttori esportatori indiani su quattro continuano a esportare sul mercato dell'Unione. Inoltre, nella sua risposta non riservata al questionario, una società indiana ha espressamente indicato che «il mercato dell'UE ha un potenziale enorme ed [è] un'attrattiva in termini di prezzo del prodotto».

d)    Conclusioni

(57)

Considerando la capacità produttiva inutilizzata disponibile in India, il livello dei prezzi dei produttori indiani in generale sui mercati terzi e l'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di prezzi, è altamente probabile che, in assenza di misure, almeno parte della capacità disponibile in India possa essere utilizzata per produrre acido ossalico da esportare nell'Unione o che alcune esportazioni verso mercati terzi siano reindirizzate nell'Unione alla luce dei prezzi più elevati sul mercato dell'UE.

(58)

Nella sua comunicazione del 23 ottobre 2017, una delle società indiane che hanno collaborato ha affermato che la sua capacità era completamente prenotata fino a marzo 2018, a causa della riduzione della produzione nella RPC. Ha altresì segnalato che la riduzione della produzione nella Repubblica popolare cinese potrebbe mettere sotto pressione il mercato dell'Unione. Tuttavia come precisato nella sottostante sezione 3.3, non è dimostrato che la produzione cinese sia in calo e che, se anche lo fosse, il mercato mondiale e quello dell'Unione ne risentirebbero nella maniera indicata.

(59)

Nel complesso si ritiene che, in caso di scadenza delle misure, probabilmente le società indiane esporterebbero nell'Unione quantitativi maggiori rispetto a quelli attuali e a prezzi di dumping.

3.3.   Repubblica popolare cinese

(60)

Con una produzione stimata di [150 000-200 000] tonnellate metriche (14), la RPC è di gran lunga il principale produttore di acido ossalico al mondo. Le esportazioni totali dalla RPC si aggirano intorno alle [25 000-50 000] tonnellate metriche. Nessun produttore cinese ha collaborato all'inchiesta e pertanto le conclusioni si basano sui migliori dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

(61)

Il 28 novembre 2016 le misure sono state reistituite per Yuanping dopo una sentenza di annullamento del Tribunale. Fino a tale reistituzione Yuanping poteva esportare senza dazi antidumping.

(62)

Le importazioni dalla RPC sono soggette al dazio della TDC del 6,5 %.

3.3.1.   Dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame

a)    Paese di riferimento

(63)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento di base, il valore normale deve essere determinato in base ai prezzi pagati o pagabili sul mercato interno o al valore costruito in un appropriato paese terzo ad economia di mercato (il «paese di riferimento»).

(64)

Nell'avviso di apertura si è proposto di utilizzare l'India come paese di riferimento adeguato. L'avviso di apertura ha altresì indicato il Giappone come potenziale paese di riferimento. In una nota contenuta nel fascicolo del 18 maggio 2017, la Commissione ha indicato che come paese di riferimento sarebbe stata utilizzata l'India. L'India è il principale paese esportatore di acido ossalico nell'Unione ed è sottoposta alla stessa inchiesta. Era già stata scelta come paese di riferimento nell'inchiesta antidumping iniziale. Inoltre, due produttori esportatori indiani hanno collaborato all'inchiesta.

(65)

Non è pervenuta alcuna osservazione su tale scelta.

(66)

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'India era un paese di riferimento appropriato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento di base.

b)    Valore normale

(67)

Le informazioni ricevute dai due produttori del paese di riferimento che hanno collaborato sono state utilizzate come base per determinare il valore normale. La metodologia utilizzata a tal fine è illustrata al punto 3.2.1. Come valore normale per la RPC è stata utilizzata una media ponderata del valore normale tra le due società indiane.

(68)

In linea con l'inchiesta iniziale, è stato applicato un adeguamento al valore normale poiché le società cinesi, oltre all'acido ossalico non raffinato, fabbricano ed esportano nell'Unione anche il cosiddetto acido ossalico «raffinato», che non era prodotto in India, il paese di riferimento. In assenza di collaborazione e di indicazioni sui tipi prodotti ed esportati durante il PIR, si ritiene ragionevole in base ai risultati dell'inchiesta iniziale applicare un adeguamento (maggiorazione del 12 %) alla media ponderata del valore normale delle due società indiane che hanno collaborato.

c)    Prezzo all'esportazione

(69)

In assenza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati statistici disponibili come migliori dati disponibili per determinare il prezzo all'esportazione. Per i propri calcoli la Commissione ha deciso di utilizzare le informazioni sui prezzi desunte dalla banca dati Comext (Eurostat).

(70)

Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Un prezzo medio all'esportazione per il PIR è stato estratto dalla banca dati Eurostat. Il prezzo cif è stato riadeguato a livello franco fabbrica sulla base delle spese effettive di trasporto e assicurazione determinate conformemente ai dati verificati forniti dalle società cinesi che hanno collaborato all'inchiesta iniziale (adeguamento del [15-20]%). È opportuno rilevare che, se anche i dati più recenti forniti dalle società indiane che hanno collaborato fossero stati utilizzati e adeguati per tenere conto della maggiore distanza di trasporto dai porti cinesi, il livello di adeguamento sarebbe stato molto simile (meno di un punto percentuale di differenza).

d)    Confronto

(71)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo medio cinese all'esportazione stabilito secondo le modalità sopra esposte a livello franco fabbrica.

e)    Margine di dumping

(72)

Alla luce di quanto precede (adeguamenti basati sui dati verificati forniti dalle società indiane che hanno collaborato), il margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, durante il PIR è risultato dell'8,7 %. La Commissione ha osservato che, se basasse le sue conclusioni sui dati estratti dalla banca dati sulle esportazioni cinesi, il margine di dumping riscontrato sarebbe addirittura superiore.

f)    Conclusioni

(73)

Su tale base, la Commissione ha stabilito che il dumping verso l'Unione persiste, poiché i produttori esportatori cinesi esportavano ancora acido ossalico a prezzi di dumping durante il PIR.

3.3.2.   Probabile andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

(74)

Dopo aver riscontrato la persistenza del dumping durante il PIR, la Commissione ha altresì esaminato se vi fosse il rischio di un aumento dei volumi delle esportazioni oggetto di dumping in caso di scadenza delle misure.

(75)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, tale analisi è stata svolta sulla base dei migliori dati disponibili, segnatamente facendo riferimento alle informazioni contenute nella domanda di riesame e alle informazioni disponibili al pubblico.

(76)

La Commissione ha esaminato la capacità di produzione e la capacità produttiva inutilizzata della Cina, il comportamento degli esportatori cinesi su altri mercati e l'attrattiva del mercato dell'Unione.

a)    Capacità di produzione e capacità produttiva inutilizzata nella RPC

(77)

Secondo le statistiche presentate dal richiedente nella domanda di riesame, i produttori cinesi hanno una capacità annua combinata di circa [150 000-200 000] tonnellate metriche. Il consumo di acido ossalico nel mercato interno della RPC è pari a circa [50 000-100 000] tonnellate metriche, mentre le esportazioni si aggirano intorno alle [25 000-50 000] tonnellate metriche. Di conseguenza, supponendo che all'approvvigionamento del mercato interno cinese provvedano esclusivamente i produttori cinesi, si stima che la capacità produttiva inutilizzata dei produttori cinesi sia pari a [30 000-40 000] tonnellate metriche circa, ovvero al 20 % circa della loro capacità totale e a tre volte il consumo stimato dell'Unione.

(78)

Mentre una società indiana ha indicato che una parte della produzione cinese era cessata a causa di problemi ambientali, nelle sue osservazioni del 28 novembre 2017 il richiedente ha affermato che tale riduzione si è verificata prima del 2013. Nessuna di tali affermazioni è stata corroborata da elementi di prova. La Commissione ha pertanto respinto entrambe le argomentazioni.

b)    Comportamento degli esportatori cinesi sui mercati di paesi terzi

(79)

Al fine di analizzare il probabile comportamento dei produttori esportatori cinesi in assenza delle misure, la Commissione ha esaminato il livello di prezzo in relazione alle vendite all'esportazione cinesi verso il resto del mondo utilizzando la banca dati sulle esportazioni cinesi. Nei 10 principali mercati d'esportazione della RPC (ad eccezione del Giappone), il prezzo all'esportazione adeguato a livello franco fabbrica era notevolmente inferiore al valore normale a sua volta determinato a livello franco fabbrica, dato che indicherebbe l'esistenza di pratiche di dumping sui mercati terzi. In media, il prezzo verso il resto del mondo (a livello franco fabbrica) è del 30 % inferiore al valore normale nonché inferiore al prezzo cinese all'esportazione verso l'Unione.

c)    Attrattiva del mercato dell'Unione

(80)

Come indicato precedentemente alla sezione 3.2, il mercato dell'Unione è considerato piccolo, ma attraente in termini di prezzi. Inoltre, le importazioni cinesi hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione nonostante i dazi convenzionali e antidumping in vigore.

d)    Conclusioni

(81)

Considerando la capacità produttiva inutilizzata disponibile nella RPC, il comportamento dei produttori cinesi in generale sui mercati terzi e l'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di prezzi, è probabile che, in assenza di misure, almeno parte della capacità disponibile nella RPC possa essere utilizzata per produrre acido ossalico da esportare nell'Unione o che alcune esportazioni verso mercati terzi siano reindirizzate nell'Unione alla luce dei prezzi più elevati sul mercato dell'UE.

(82)

Nel complesso la Commissione ha ritenuto che, in caso di scadenza delle misure, probabilmente le società cinesi esporterebbero nell'Unione quantitativi maggiori rispetto a quelli attuali e a prezzi di dumping.

3.4.   Conclusioni relative al dumping

(83)

In conclusione, la rilevante capacità di produzione stimata e l'elevata capacità produttiva inutilizzata, in combinazione con i livelli di prezzo su altri mercati d'esportazione e l'attrattiva del mercato dell'Unione, fanno ritenere che l'abrogazione delle misure comporterebbe probabilmente un aumento significativo delle esportazioni verso l'Unione. In considerazione del margine di dumping constatato durante il PIR per entrambi i paesi interessati, è anche probabile che le future esportazioni siano effettuate a prezzi oggetto di un forte dumping.

(84)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha stabilito che, in caso di scadenza delle misure, il dumping praticato dall'India e dalla RPC persisterebbe.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(85)

L'industria dell'Unione è ancora composta dagli stessi impianti da cui era costituita nel corso dell'inchiesta iniziale. Nel periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto in esame è fabbricato da due produttori noti dell'Unione: Oxaquim SA («Oxaquim») e WeylChem Lamotte S.A.S. («WeylChem») (15). Oxaquim di per sé rappresentava una quota rilevante della produzione complessiva dell'Unione di acido ossalico durante il periodo di riesame (superiore al 50 % della produzione complessiva dell'Unione). WeylChem non si era opposta all'apertura dell'inchiesta di riesame, ma aveva deciso di non collaborare. Attualmente nell'Unione non esistono altri produttori del prodotto in esame. Sulla base delle precedenti considerazioni, i due produttori Oxaquim e WeylChem costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, e di seguito saranno denominati «l'industria dell'Unione».

(86)

La produzione totale dell'Unione è stata calcolata in base a tutte le informazioni disponibili, comprese quelle contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, ai dati raccolti prima e dopo l'apertura dell'inchiesta e alle informazioni fornite dal produttore dell'Unione che ha collaborato. Tali informazioni hanno consentito di confermare l'esistenza e il livello di produzione anche del produttore che non ha collaborato all'inchiesta. Su tale base, è stato stimato che la produzione totale dell'Unione durante il PIR fosse compresa tra le 15 000 e le 20 000 tonnellate (16).

4.2.   Consumo dell'Unione

(87)

Il consumo è stato determinato sulla base dei dati relativi al volume delle importazioni e del volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, tra cui dati verificati per Oxaquim e una stima per WeylChem basata su Eurostat.

(88)

Nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione

Consumo totale

2013

2014

2015

2016

PIR

Tonnellate

11 544

11 803

10 315

10 175

10 482

Indice (2013 = 100)

100

102

89

88

91

Fonte: Eurostat, risposta al questionario verificata, stima per il produttore dell'Unione che non ha collaborato

(89)

Il consumo dell'Unione è diminuito del 9 % nel periodo in esame, ossia è passato dalle 11 544 tonnellate del 2013 alle 10 482 tonnellate durante il PIR.

4.2.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dall'India e dalla RPC

Tabella 2

Volume e quote di mercato delle importazioni dall'India e dalla RPC

Volumi delle importazioni (tonnellate)

2013

2014

2015

2016

PIR

India e RPC

2 633

2 397

1 818

1 855

1 658

Indice (2013 = 100)

100

91

69

70

63

Quota di mercato (%)

22,8

20,3

17,6

18,2

15,8

Fonte: Eurostat

(90)

I volumi delle importazioni dall'India e dalla RPC sono diminuiti del 37 %, passando da 2 633 tonnellate nel 2013 a 1 658 tonnellate nel PIR, con un calo corrispondente della quota di mercato dal 22,8 % al 15,8 %, pari a una riduzione di 7 punti percentuali nel corso del periodo in esame.

(91)

Sebbene i volumi delle importazioni dall'India e dalla RPC e la relativa quota di mercato abbiano registrato una contrazione, i produttori esportatori dei paesi interessati sono comunque riusciti a mantenere una quota di mercato non trascurabile.

4.2.2.   Prezzo delle importazioni e sottoquotazione del prezzo

Tabella 3

Prezzo medio delle importazioni dall'India e dalla RPC

Prezzo all'importazione (EUR/t)

2013

2014

2015

2016

PIR

India e RPC

745

645

769

724

718

Indice (2012 = 100)

100

87

103

97

96

Fonte: Eurostat

(92)

I prezzi medi delle importazioni dai paesi interessati sono prima diminuiti passando da 745 EUR/t nel 2013 a 645 EUR/t nel 2014, ma sono aumentati arrivando a 769 EUR/t nel 2015. Sono di nuovo diminuiti nel 2016 e durante il PIR, quando hanno raggiunto un livello di 718 EUR/t. Nel complesso, tra il 2013 e il PIR si è registrato un calo del 4 %.

(93)

È stato effettuato un confronto dei prezzi di vendita sul mercato dell'Unione, comparando i prezzi del produttore dell'Unione che ha collaborato e i prezzi delle importazioni dai paesi interessati. I prezzi di vendita del produttore dell'Unione che ha collaborato pertinenti ai fini dell'analisi erano quelli applicati agli acquirenti indipendenti, adeguati all'occorrenza a livello franco fabbrica, vale a dire escludendo i costi del trasporto nell'Unione e al netto di sconti e riduzioni.

(94)

Tali prezzi sono stati confrontati con i prezzi praticati dai produttori esportatori indiani e cinesi adeguati al livello cif, franco frontiera dell'Unione. A causa dell'omessa collaborazione da parte della RPC, il prezzo è stato determinato in base alle informazioni di Eurostat, poiché fornisce offerte di prezzo cif, franco frontiera dell'Unione. Il prezzo cif è stato successivamente adeguato al rialzo per tenere conto dei costi successivi all'importazione, ossia costi per sdoganamento, movimentazione e carico nonché costi connessi al dazio doganale convenzionale e al dazio antidumping.

(95)

È stato osservato che i prezzi del produttore dell'Unione che ha collaborato sono diminuiti del 10 % nel periodo compreso tra il 2013 e il PIR (tabella 7), mentre la riduzione è stata meno marcata per le merci importate dai paesi interessati, attestandosi intorno al 3,6 % per la RPC e al 6 % per l'India. Tuttavia, la differenza di prezzo tra le merci importate e le merci prodotte nell'Unione è rimasta elevata e ha dato luogo a una considerevole sottoquotazione del prezzo durante il PIR. Il risultato del confronto, espresso in percentuale del fatturato del produttore dell'Unione durante il PIR, ha evidenziato una sottoquotazione media ponderata. È stato determinato un margine di sottoquotazione per la RPC dell'8 % (17); per i due produttori esportatori indiani che hanno collaborato è stata determinata una sottoquotazione del prezzo del 7,1 % e del 6,6 %, rispettivamente.

4.3.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.3.1.   Osservazioni generali

(96)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione.

(97)

Come indicato al considerando 15, non si è fatto ricorso al campionamento per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(98)

Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Essa ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all'intera industria dell'Unione in base alle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in previsione della scadenza, alle statistiche commerciali e ai dati raccolti dopo l'apertura dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici riguardanti esclusivamente il produttore dell'Unione che ha collaborato, Oxaquim, sulla base dei dati contenuti nella risposta al questionario che è stata verificata. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(99)

Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, l'occupazione, la produttività e l'entità del margine di dumping.

(100)

Gli indicatori microeconomici sono: i prezzi medi unitari, il costo unitario, i costi del lavoro, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito.

(101)

Considerando che i dati per l'analisi del pregiudizio provengono in ampia misura da un'unica fonte, è stato necessario indicizzare i dati relativi all'industria dell'Unione al fine di garantirne la riservatezza a norma dell'articolo 19 del regolamento di base.

4.3.2.   Indicatori macroeconomici

4.3.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(102)

Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

Indice (2013 = 100)

2013

2014

2015

2016

PIR

Volume di produzione

100

114

114

116

124

Capacità produttiva

100

100

100

100

108

Utilizzo degli impianti

100

114

114

116

115

Fonte: Risposta al questionario verificata e stima per il produttore dell'Unione che non ha collaborato

(103)

Nel periodo in esame si è registrato un aumento della produzione. Nel complesso il volume della produzione è aumentato del 24 % nel periodo in esame.

(104)

Nello stesso periodo la capacità produttiva è aumentata dell'8 % grazie agli investimenti.

(105)

Dato che il volume di produzione è aumentato in misura lievemente superiore rispetto alla capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti è aumentato del 15 % nel periodo in esame.

4.3.2.2.   Volume delle vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione e quota di mercato

(106)

Nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'UE e la quota di mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Volume delle vendite ad acquirenti indipendenti e quota di mercato

Indice (2013 = 100)

2013

2014

2015

2016

PIR

Volume delle vendite

100

103

95

89

94

Quota di mercato

100

101

106

101

103

Fonte: Eurostat, risposta al questionario verificata e stima per il produttore dell'Unione che non ha collaborato

(107)

Nel periodo in esame il volume delle vendite è diminuito del 6 % in seguito al calo del 9 % del consumo dell'Unione descritto al considerando 91. Sebbene il volume delle vendite sia diminuito, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è leggermente aumentata nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tale aumento è correlato alla diminuzione della quota di mercato delle importazioni dall'India e dalla RPC.

4.3.2.3.   Occupazione, produttività e costo del lavoro

(108)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Occupazione, produttività e costo del lavoro

Indice (2013 = 100)

2013

2014

2015

2016

PIR

Numero di dipendenti

100

105

100

112

117

Produttività

100

108

113

103

105

Costo medio del lavoro per dipendente

100

101

104

108

111

Fonte: Risposta al questionario verificata, stima per il produttore dell'Unione che non ha collaborato

(109)

L'occupazione nell'industria dell'Unione è aumentata in generale del 17 % durante il periodo in esame, il che è in linea con l'aumento del volume di produzione pari al 24 % durante lo stesso periodo.

(110)

Nel periodo compreso tra il 2013 e il PIR il costo medio del lavoro per dipendente del produttore dell'Unione che ha collaborato è aumentato dell'11 %.

4.3.2.4.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(111)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, i margini di dumping individuali rilevati per i produttori esportatori indiani che hanno collaborato nonché per le importazioni cinesi erano ancora considerevoli (cfr. i precedenti considerando 48 e 72).

(112)

Tuttavia, benché l'India e la RPC continuassero a praticare il dumping, dall'analisi degli indicatori di pregiudizio emerge che le misure in vigore hanno avuto un effetto positivo sull'industria dell'Unione.

4.3.3.   Indicatori microeconomici

4.3.3.1.   Osservazioni generali

(113)

L'analisi degli indicatori microeconomici (i prezzi di vendita e il costo di produzione, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito) è stata svolta al livello dell'unico produttore dell'Unione che ha collaborato.

4.3.3.2.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(114)

Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Prezzi medi di vendita e costi unitari

Indice (2013 = 100)

2013

2014

2015

2016

PIR

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione

100

88

90

91

90

Costo unitario di produzione

100

81

89

82

80

Fonte: Risposta al questionario verificata

(115)

Nel periodo in esame il prezzo medio unitario di vendita dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'UE è diminuito del 10 %. Tale diminuzione ha fatto in certa misura seguito alla riduzione del costo di produzione del 20 % nel PIR.

(116)

Dall'inchiesta è emerso che la diminuzione del costo era principalmente dovuta al calo del prezzo delle materie prime durante il periodo nonché all'ottimizzazione del processo di produzione grazie a investimenti in miglioramenti tecnologici.

4.3.3.3.   Scorte

(117)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Scorte

Indice (2013 = 100)

2013

2014

2015

2016

PIR

Scorte finali

100

27

11

13

49

Scorte finali in percentuale della produzione

2,8

0,7

0,3

0,3

1,1

Fonte: Risposta al questionario verificata

(118)

Data la natura del prodotto in esame, le scorte sono esigue. Poiché il prodotto in esame si deteriora rapidamente, i produttori fabbricano il prodotto per la spedizione immediata. Di conseguenza, questo indicatore non è molto significativo per descrivere la situazione dell'industria dell'Unione.

4.3.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

Tabella 9

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

Indice (2013 = 100)

2013

2014

2015

2016

PIR

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti

100

267

134

305

332

Flusso di cassa

100

144

110

149

165

Investimenti

100

56

194

328

247

Utile sul capitale investito

100

281

144

283

333

Fonte: Risposta al questionario verificata

(119)

La Commissione ha determinato la redditività del produttore dell'Unione che ha collaborato calcolando l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto in esame ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. Nel periodo in esame la redditività dell'industria dell'Unione è aumentata costantemente, riflettendo la maggiore riduzione del costo di produzione rispetto al prezzo di vendita durante il periodo in esame, come illustrato al considerando 116.

(120)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa è aumentato nel periodo in esame, fuorché nel 2015, anno in cui è diminuito. Complessivamente il flusso di cassa netto ha registrato un incremento del 65 % nel periodo in esame, in linea con l'aumento della redditività.

(121)

Gli investimenti sono aumentati del 147 % nel periodo in esame, ad eccezione del 2014, in cui sono diminuiti del 44 % rispetto al 2013. Gli investimenti sono serviti principalmente ad aumentare la capacità e di conseguenza le esportazioni al fine di mantenere la competitività sul mercato globale, ma hanno determinato anche miglioramenti tecnologici, una qualità più elevata, una resa migliore e un minor consumo di materie prima, dando pertanto luogo a un aumento della produttività e a una maggiore protezione ambientale.

(122)

Come gli altri indicatori finanziari, l'utile sul capitale investito derivante dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile è stato positivo, rispecchiando l'andamento della redditività.

4.3.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(123)

L'inchiesta ha evidenziato che l'istituzione di misure a partire dal 2011 ha permesso all'industria dell'Unione di riprendersi dal pregiudizio subito.

(124)

Gli indicatori di pregiudizio evidenziano una tendenza positiva per l'industria dell'Unione.

(125)

La redditività dell'industria dell'Unione è aumentata considerevolmente nel periodo in esame (del 332 % tra il 2013 e il PIR). Si tratta di un notevole miglioramento rispetto al livello di redditività basso o negativo osservato tra il 2007 e il 2011 (periodo in esame durante l'inchiesta iniziale). Questi profitti, in parte collegati anche al calo del prezzo delle materie prime, hanno consentito all'industria dell'Unione di effettuare alcuni investimenti, tra cui la riduzione dei rifiuti e la diminuzione dell'impatto ambientale.

(126)

Benché nel periodo in esame il consumo dell'Unione sia diminuito del 9 %, il volume di produzione è aumentato del 24 % e la capacità produttiva dell'8 %, mentre il volume delle vendite sul mercato dell'Unione ha subito un calo del 6 %. Durante il PIR la quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata solo del 3 % rispetto al 2013. Nel periodo in esame sono aumentate anche le vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione.

(127)

Nello stesso periodo gli investimenti sono cresciuti del 147 % e l'utile sul capitale investito è aumentato del 333 %.

(128)

Nel periodo in esame la produttività è migliorata e anche l'occupazione è aumentata, in linea con i volumi di produzione.

(129)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che nel periodo in esame l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   RISCHIO DI REITERAZIONE O PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO

(130)

Poiché nel periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole, è stato valutato se vi fosse un rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure nei confronti dell'India e della RPC ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(131)

A tale proposito la Commissione ha esaminato le capacità di produzione e le capacità produttive inutilizzate in India e nella RPC, l'attrattiva del mercato dell'Unione e il possibile impatto dell'andamento dei volumi e dei prezzi delle importazioni dall'India e dalla RPC nonché l'impatto di tale andamento sui volumi delle vendite, sui prezzi e sulla redditività dell'industria dell'Unione.

(132)

Per quanto riguarda i livelli del prezzo all'importazione, dall'inchiesta è emerso che, nonostante le misure antidumping in vigore, nel periodo in esame i prezzi dell'industria dell'Unione erano costantemente sottoquotati. Inoltre, qualora le misure in vigore fossero abrogate e ipotizzando che il prezzo all'importazione dai paesi interessati e il prezzo dell'industria dell'Unione rimanessero invariati rispetto al PIR, i prezzi all'importazione darebbero luogo a una sottoquotazione dei prezzi dell'industria dell'Unione compresa tra il 12 % e il 34,1 %. Di conseguenza, l'industria dell'Unione rischia di subire un calo del volume delle vendite e di perdere quote di mercato sul mercato dell'UE.

(133)

Per quanto riguarda le capacità di produzione e le capacità produttive inutilizzate in India e nella RPC, è stata presa in considerazione l'analisi effettuata nei considerando 52, 53, 77 e 78. Tale analisi ha evidenziato che la RPC dispone di una notevole capacità produttiva inutilizzata e che la capacità produttiva inutilizzata dell'India è pari o superiore alle dimensioni complessive del mercato europeo. La domanda interna cinese e indiana e i mercati di esportazione diversi dal mercato dell'Unione non sono probabilmente in grado di assorbire completamente l'intera capacità produttiva inutilizzata.

(134)

Infine, come osservato nei considerando 54, 55, 56, 79 e 80, il mercato dell'Unione per l'acido ossalico è attraente e i produttori indiani e cinesi sono incentivati a deviare le esportazioni da altri paesi terzi al più redditizio mercato dell'UE in caso di abrogazione delle misure in vigore.

(135)

Si ritiene che, in assenza di misure, importazioni potenzialmente significative di prodotti oggetto di dumping provenienti dall'India e dalla RPC indebolirebbero nuovamente l'industria dell'Unione e ne minaccerebbero la sostenibilità e la sopravvivenza.

(136)

Per valutare il probabile impatto sull'industria dell'Unione di tali importazioni a basso prezzo dai paesi interessati, la Commissione ha dapprima preso in esame la potenziale perdita della relativa quota di mercato. Ha simulato quale sarebbe l'impatto se i produttori esportatori dei paesi interessati importassero le stesse quantità del periodo dell'inchiesta iniziale, ovvero prima dell'istituzione delle misure. Come stabilito nell'inchiesta iniziale, tale volume di importazioni del prodotto in esame oggetto di dumping è stato sufficiente a causare un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

(137)

Per tale analisi la Commissione ha considerato che i prezzi dei produttori esportatori dei paesi interessati e quelli dell'industria dell'Unione rimanessero invariati durante il PIR. Inoltre la Commissione ha ipotizzato che i volumi d'importazione dai paesi interessati acquisissero prima la quota di mercato di altri paesi terzi e successivamente la quota di mercato dell'industria dell'Unione. Alla luce delle suddette ipotesi, l'analisi indicata nel considerando 136 ha evidenziato che, qualora le misure siano abrogate e le importazioni cinesi e indiane raggiungano i livelli di volume che avevano nel periodo dell'inchiesta iniziale, il produttore dell'Unione che ha collaborato sarebbe in perdita e il pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione sarebbe reiterato.

(138)

Dall'inchiesta è emerso che, qualora le misure siano abrogate e le importazioni cinesi e indiane raggiungano lo stesso livello che avevano nel periodo dell'inchiesta iniziale, il produttore dell'Unione che ha collaborato tornerebbe a essere in perdita e il pregiudizio sarebbe reiterato.

(139)

Su tale base, si conclude che l'assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle esportazioni dalla RPC e dall'India a prezzi di dumping nonché il rischio di reiterazione di un pregiudizio notevole.

6.   INTERESSE DELL'UNIONE

6.1.   Osservazioni preliminari

(140)

A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure in vigore nei confronti dell'India e della RPC fosse contrario all'interesse dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata sulla valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

6.2.   Interesse dell'industria dell'Unione

(141)

Dall'inchiesta è emerso che durante il PIR l'industria dell'Unione si era ripresa dal pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dall'India e dalla RPC. In caso di abrogazione delle misure nei confronti dell'India e della RPC, sussiste tuttavia il rischio di una reiterazione del pregiudizio, poiché l'industria dell'Unione sarebbe esposta a importazioni oggetto di dumping che potrebbero avere volumi significativi ed esercitare una notevole pressione sui prezzi. Di conseguenza, la situazione economica dell'industria dell'Unione potrebbe deteriorarsi fortemente per i motivi descritti sopra. Il mantenimento delle misure creerebbe invece certezza sul mercato, consentendo all'industria dell'Unione di conservare la propria situazione economica positiva e di continuare i propri piani di investimento e di crescita.

(142)

Sulla base di tali elementi la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

6.3.   Interesse degli importatori indipendenti

(143)

La Commissione non ha ricevuto alcuna collaborazione da parte degli importatori indipendenti durante l'inchiesta.

(144)

Non vi sono pertanto elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe un'incidenza negativa considerevole sugli importatori superiore all'impatto positivo delle misure sull'industria dell'Unione.

6.4.   Interesse degli utilizzatori

(145)

Sono stati inviati questionari agli utilizzatori noti. La Commissione ha ricevuto una risposta solo da cinque utilizzatori del prodotto in esame, benché il prodotto in questione sia utilizzato in molte industrie. Sono pervenute risposte complete al questionario da due utilizzatori; altri due utilizzatori hanno inviato solo tabelle compilate e un utilizzatore ha fornito osservazioni.

(146)

Nessun utilizzatore si è opposto all'estensione delle misure e quattro di loro hanno chiaramente affermato di essere favorevoli al mantenimento delle misure antidumping in vigore.

(147)

Poiché la Commissione non ha ricevuto alcuna opposizione da parte degli utilizzatori, sembra improbabile che il mantenimento delle misure antidumping possa avere un'incidenza negativa sugli utilizzatori dell'Unione superiore all'impatto positivo delle misure sull'industria dell'Unione.

6.5.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(148)

Alla luce delle precedenti considerazioni, la Commissione ha concluso che non vi sono validi motivi basati sull'interesse dell'Unione per abrogare le misure antidumping sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della RPC.

7.   DIVULGAZIONE

(149)

La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla cui base essa intendeva mantenere le misure in vigore contro l'India e la RPC. È stato inoltre concesso loro un termine entro il quale potevano trasmettere osservazioni successivamente alla divulgazione di tali informazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni solo dall'industria dell'Unione. Tali osservazioni sono state esaminate e prese in considerazione, ove opportuno.

8.   MISURE ANTIDUMPING

(150)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito alla persistenza/reiterazione del dumping e alla persistenza/reiterazione del pregiudizio di cui sopra, ne consegue che, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della RPC istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012.

(151)

Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere rivolta alla Commissione (18) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica della denominazione non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(152)

Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia (19), è opportuno stabilire il tasso degli interessi di mora da pagare in caso di rimborso di dazi definitivi, in quanto le pertinenti disposizioni in vigore relative ai dazi doganali non prevedono tale tasso di interesse, e l'applicazione di norme nazionali comporterebbe indebite distorsioni tra gli operatori economici a seconda dello Stato membro scelto per lo sdoganamento.

(153)

Il comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/136, non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico, in forma diidrata (numero CUS 0028635-1 e numero CAS 6153-56-6) o anidra (numero CUS 0021238-4 e numero CAS 144-62-7), anche in soluzione acquosa, attualmente classificato al codice NC ex 2917 11 00 (codice TARIC 2917110091) e originario dell'India e della Repubblica popolare cinese.

2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società in appresso elencate è la seguente:

Paese

Società

Aliquota del dazio antidumping %

Codice addizionale TARIC

India

Punjab Chemicals e Crop Protection Limited

22,8

B230

Star Oxochem Pvt. Ltd.

31,5

B270

Tutte le altre società

43,6

B999

PRC

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd; Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd

37,7

B231

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

14,6

B232

Tutte le altre società

52,2

B999

3.   L'applicazione dell'aliquota di dazio individuale indicata per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all'allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Il tasso degli interessi di mora da versare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di un punto percentuale.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio, del 12 aprile 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese (GU L 106 del 18.4.2012, pag. 1).

(3)  Causa T-310/12 Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd contro Consiglio dell'Unione europea.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2081 della Commissione, del 28 novembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario della Repubblica popolare cinese e prodotto da Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 48).

(5)  GU C 329 del 7.9.2016, pag. 4.

(6)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese (GU C 117 del 12.4.2017, pag. 15).

(7)  Le informazioni fornite dai due produttori esportatori e le fonti riportate di seguito: dati tratti dalla domanda di riesame in previsione della scadenza, un modulo di campionamento non verificato compilato da un altro produttore esportatore e dati raccolti nell'ambito dell'inchiesta iniziale. L'utilizzo degli impianti dei due produttori esportatori disposti a collaborare è stato usato come stima per gli altri due produttori esportatori noti.

(8)  Cfr. le comunicazioni non riservate della società Star Oxochem del 23 ottobre 2017.

(9)  Tariffa doganale comune. L'aliquota convenzionale del dazio per l'acido ossalico, suoi sali e suoi esteri del codice NC 2917 11 00 è pari al 6,5 %. Si veda il regolamento (UE) n. 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 294 del 28.10.2016, pag. 1) e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).

(10)  Il sistema MEIS è stato introdotto nel 2015 per sostituire sistemi precedenti. https://www.eepcindia.org/MEIS/about-MEIS-scheme.aspx

(11)  https://archive.india.gov.in/business/taxation/modvat.php Il 1o luglio 2017 l'India ha introdotto la sua imposta sui beni e sui servizi, che ha sostituito varie imposte, tra cui la CENVAT.

(12)  Cfr. nota 7.

(13)  Cfr. le comunicazioni non riservate della società Star Oxochem del 23 ottobre 2017.

(14)  Stima tratta dalla domanda di riesame in previsione della scadenza. Si noti che le stime variano e che la Commissione ha applicato una stima prudente. I dati sono stati forniti per intervalli dal richiedente come proprie informazioni di mercato. La fonte dei dati è riservata e la divulgazione di un preciso valore potrebbe fornire un vantaggio ai concorrenti.

(15)  L'impianto francese che fabbrica il prodotto in esame, il quale apparteneva al gruppo svizzero Clariant SA, è stato venduto nel 2014 a un nuovo investitore, WeylChem. Tuttavia, non si segnalano cambiamenti strutturali.

(16)  Tutte le cifre sono presentate in forma indicizzata o sotto forma di intervalli di valori al fine di tutelare la riservatezza del produttore dell'Unione che ha collaborato all'inchiesta.

(17)  A causa dell'omessa collaborazione da parte della RPC, questi calcoli si sono basati sui dati di Eurostat.

(18)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(19)  Sentenza della causa Wortmann, C-365/15, UE:C:2017:19, punti da 35 a 39.


ALLEGATO

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare nella fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3:

1)

nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;

2)

la seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto certifica che (il quantitativo) di acido ossalico venduto per l'esportazione nell'Unione europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da (nome della società e indirizzo) (codice addizionale TARIC) in (paese). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.»

Data e firma


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/32


REGOLAMENTO (UE) 2018/932 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le disposizioni relative alle prove mediante sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS) e le prescrizioni relative all'omologazione del gruppo dei carburanti universali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Di recente sono state pubblicate norme CEN per combustibili diesel paraffinici e determinate miscele diesel di uso comune con estere metilico di acidi grassi (FAME). È pertanto opportuno aggiornare le norme in vigore per fare riferimento anche a queste nuove norme.

(2)

Per quanto concerne le prove mediante sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS), il regolamento (UE) 2016/1718 della Commissione (2) ha introdotto prescrizioni riguardanti sia la percentuale del tratto urbano che la lunghezza complessiva del percorso. Soprattutto per alcuni veicoli della categoria N3 dotati di motore di potenza nominale superiore si è constatato che, a causa di tali prescrizioni limitative, le prove PEMS in conformità alle disposizioni vigenti risulterebbero nulle. Al fine di risolvere questo problema è necessario modificare le condizioni per il rispetto della prescrizione dell'intervallo relativo al tratto urbano, con l'aumento della quota riservata alla parte urbana a scapito di quella destinata alla parte autostradale e l'incremento della lunghezza massima complessiva del percorso.

(3)

È necessario un chiarimento per quanto riguarda la prescrizione che impone la presenza di almeno un intervallo valido nel solo tratto urbano che si applichi in modo specifico alle emissioni di NOx, le quali in tali condizioni costituiscono l'inquinante critico.

(4)

Per quanto riguarda l'omologazione dei carburanti universali, attualmente nel regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (3) il procedimento per dimostrare il rispetto delle tolleranze prescritte per il segnale di coppia della centralina del motore (ECU) non è indicato. Pertanto, quando il motore non dispone di un sistema di riconoscimento del carburante utilizzato, la dimostrazione delle modalità di determinazione della conformità è a discrezione del servizio tecnico. Visto il crescente interesse verso l'omologazione di carburanti alternativi, è opportuno armonizzare il procedimento. Si dovrebbe perciò determinare la deviazione della coppia causata dall'uso del carburante alternativo e poi utilizzare tale valore per calcolare un fattore di correzione della potenza, che deve essere indicato nella documentazione di omologazione. Il fattore di correzione della potenza può essere applicato per dimostrare la conformità alle prescrizioni di esattezza del segnale di coppia della centralina. Per le prove PEMS con un combustibile alternativo, inoltre, il fattore di correzione della potenza può essere utilizzato per determinare il valore di coppia corretto per i calcoli delle emissioni.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 582/2011.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico - Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

al punto 1.1.2, la parte introduttiva del primo paragrafo è sostituita dal testo seguente:

«Se per far funzionare la famiglia di motori il fabbricante consente di utilizzare carburanti disponibili in commercio non conformi alla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), o alla norma CEN EN 228:2012 in caso di benzina senza piombo o EN 590:2013 in caso di diesel, come il FAME B100 (norma CEN EN 14214), le miscele diesel FAME B20/B30 (norma CEN EN 16709), il carburante paraffinico (norma CEN EN 15940) o altri, oltre a soddisfare le prescrizioni di cui al punto 1.1.1 egli deve:

(*1)  Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).»;"

b)

al punto 1.1.2 è inserito il seguente punto a1):

«a1)

determinare il fattore di correzione della potenza per ciascun carburante dichiarato in conformità al punto 5.2.7, se del caso;»;

c)

al punto 5.2.5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

il 10 % durante lo svolgimento della prova su ciclo di guida a stato stazionario armonizzato a livello mondiale (nel prosieguo: “WHSC”) secondo l'allegato III, fatta eccezione per le modalità 1 e 13 (regime del minimo)»;

d)

è inserito il seguente punto 5.2.7:

«5.2.7.

Se la differenza tra il valore della coppia misurato con un carburante dichiarato disponibile in commercio e la coppia calcolata a partire dalle informazioni di cui al punto 5.2.1 supera uno qualsiasi dei valori di cui al punto 5.2.5, è necessario determinare un fattore di correzione della potenza per ciascun carburante aggiuntivo, disponibile in commercio, consentito dal costruttore in conformità al punto 1.1.2 per la famiglia di motori. Il fattore di correzione deve essere calcolato come rapporto tra la media della coppia massima misurata [in Nm] per il carburante di riferimento conformemente alle disposizioni dell'allegato IX e la media della coppia massima misurata [in Nm] per il carburante dichiarato disponibile in commercio.»;

e)

i punti 5.3.3 e 5.3.3.1 sono sostituiti dai seguenti:

«5.3.3.

Il rispetto della prescrizione di cui al punto 5.2.5 deve essere dimostrato per il motore capostipite di una famiglia di motori quando si determina la potenza del motore conformemente all'allegato XIV, si esegue la prova WHSC ai sensi dell'allegato III e si effettuano le prove di laboratorio fuori ciclo in sede di omologazione ai sensi dell'allegato VI, sezione 6.

5.3.3.1.

Il rispetto della prescrizione di cui al punto 5.2.5 deve essere dimostrato per ciascun membro di una famiglia di motori quando si determina la potenza del motore ai sensi dell'allegato XIV. A tale fine si devono effettuare ulteriori misurazioni a vari punti di funzionamento del motore applicando carichi parziali e a vari regimi di rotazione (per esempio, ai punti della modalità di funzionamento WHSC e ad alcuni altri punti scelti a caso).»;

f)

è inserito il seguente punto 5.3.3.2:

«5.3.3.2.

Se del caso, il fattore di correzione della potenza per la famiglia di motori, di cui al punto 5.2.7, deve essere determinato con il motore capostipite della famiglia di motori.»;

g)

all'appendice 5, il punto 1.5.2 dell'addendum del certificato di omologazione CE è sostituito dal seguente:

«1.5.2.

Dati supplementari, ad esempio il fattore di correzione della potenza per ciascun carburante dichiarato (se del caso)»;

h)

all'appendice 7, il punto 1.5.2 dell'addendum del certificato di omologazione CE è sostituito dal seguente:

«1.5.2.

Dati supplementari, ad esempio il fattore di correzione della potenza per ciascun carburante dichiarato (se del caso)»;

2)

l'allegato II è così modificato:

a)

il punto 4.4.2 è sostituito dal seguente:

«4.4.2.   Carburante

Il carburante da usare per le prove deve essere un carburante disponibile in commercio che rientri nella direttiva 98/70/CE e nelle norme CEN pertinenti, oppure un carburante di riferimento specificato nell'allegato IX del presente regolamento.»;

b)

è inserito il seguente punto 4.4.2.2:

«4.4.2.2.

Si devono prelevare campioni di carburante.»;

c)

il punto 4.5.3 è sostituito dal seguente:

«4.5.3.

Per i veicoli della categoria N3 il percorso deve prevedere un 30 % circa di tracciato urbano, un 25 % circa di tracciato extraurbano e un 45 % circa di tracciato autostradale.»;

d)

il punto 4.6.5 è sostituito dal seguente:

«4.6.5.

La prova deve avere una durata tale da consentire di completare fra quattro e otto volte il lavoro svolto durante la prova WHTC o di produrre tra quattro e otto volte la massa di riferimento di CO2 in kg/ciclo dalla prova WHTC, a seconda del caso.»;

e)

l'appendice 1 è modificata come segue:

i)

è inserito il seguente punto 4.2.1.1:

«4.2.1.1.   Calcolo delle emissioni specifiche dei carburanti dichiarati disponibili in commercio

Se è stata effettuata una prova conformemente al presente allegato con un carburante disponibile in commercio dichiarato nell'allegato I, appendice 4, parte 1, punto 3.2.2.2.1, devono essere calcolate le emissioni specifiche egas (mg/kWh) per ciascun intervallo e per ciascun inquinante moltiplicando le emissioni specifiche non corrette per il fattore di correzione della potenza determinato conformemente al punto 1.1.2 (a1) dell'allegato I.»;

ii)

il punto 4.2.2.2.2 è sostituito dal seguente:

«4.2.2.2.2.

La prova è nulla se la percentuale di intervalli validi è inferiore al 50 % o se, dopo l'applicazione della regola del 90o percentile, non rimangono intervalli validi relativamente agli ossidi di azoto (NOx) nel solo percorso urbano.»;

f)

all'appendice 4 è inserito il seguente punto 2.1.1:

«2.1.1.

Se per la prova viene usato un carburante disponibile in commercio dichiarato nell'allegato I, appendice 4, parte 1, punto 3.2.2.2.1, il segnale di coppia della centralina deve essere diviso per il fattore di correzione prima della verifica della curva di coppia massima di riferimento eseguita con tale carburante.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/1718 della Commissione, del 20 settembre 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti relativamente alle disposizioni concernenti le prove mediante sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS) e la procedura di prova della durabilità dei dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento (GU L 259 del 27.9.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1).


DIRETTIVE

2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/35


DIRETTIVA (UE) 2018/933 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2018

che rettifica la versione in lingua tedesca della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (1), in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Nella versione in lingua tedesca della direttiva 2006/126/CE sono presenti errori, più precisamente ai punti 6.1 e 6.4 dell'allegato III sulle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore, in particolare per quanto riguarda la vista. Tali errori sono stati introdotti dalla direttiva 2009/113/CE della Commissione (2).

(2)

La versione in lingua tedesca della direttiva 2006/126/CE dovrebbe pertanto essere rettificata di conseguenza. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(3)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la patente di guida,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.

(2)  Direttiva 2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (GU L 223 del 26.8.2009, pag. 31).


DECISIONI

2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/37


DECISIONE (UE) 2018/934 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2018

relativa all'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania («atto di adesione del 2005»), le disposizioni dell'acquis di Schengen non elencate nell'allegato II di detto atto, alle quali la Repubblica di Bulgaria («Bulgaria») e la Romania aderiscono dalla data di adesione, si devono applicare in Bulgaria e Romania in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine dopo aver verificato il rispetto delle necessarie condizioni per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis di Schengen.

(2)

Il 29 giugno 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/365/UE (2). A seguito di tale decisione, le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al Sistema di informazione Schengen («SIS») hanno cominciato ad applicarsi alla Bulgaria e alla Romania a partire dal 15 ottobre 2010, a eccezione dell'obbligo di rifiutare l'ingresso o il soggiorno nel proprio territorio a cittadini di paesi terzi nei confronti dei quali un altro Stato membro ha effettuato una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dell'obbligo di astenersi dall'effettuare segnalazioni SIS e introdurre informazioni complementari nonché dallo scambiare informazioni supplementari sui cittadini di paesi terzi ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1987/2006 («rimanenti restrizioni»).

(3)

Il 9 giugno 2011 il Consiglio è giunto alla conclusione che, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, la Bulgaria e la Romania hanno soddisfatto le condizioni in tutti i settori dell'acquis di Schengen in materia di frontiere aeree, frontiere terrestri, cooperazione di polizia, protezione dei dati, SIS, frontiere marittime e visti.

(4)

Il 12 ottobre 2017 Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2017/1908 (4) relativa all'attuazione di talune disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti («VIS») in Bulgaria e in Romania, fatta salva la distinta decisione del Consiglio, da adottare all'unanimità in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005, per quanto concerne la soppressione dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri interessati. L'attuazione di tali disposizioni, che autorizza la Bulgaria e la Romania ad accedere ai dati VIS per la consultazione, mira, conformemente alle procedure e alle condizioni specificate in detta decisione, ad agevolare i controlli da parte della Bulgaria e della Romania ai valichi di frontiera esterni, che corrispondono alle frontiere esterne dello spazio Schengen, e nel loro territorio, aumentando in tal modo il livello di sicurezza nello spazio Schengen e agevolando la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo.

(5)

Al fine di aumentare il livello di sicurezza nello spazio Schengen e rendere più efficace la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo, i controlli effettuati dalla Bulgaria e dalla Romania alle proprie frontiere esterne e nel proprio territorio dovrebbero divenire più efficaci grazie all'effettuazione di segnalazioni SIS ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno e all'attuazione di questo tipo di segnalazioni introdotte da altri Stati membri, in particolare se dette segnalazioni si basano su una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale. Al fine di garantire che la Bulgaria e la Romania abbiano l'obbligo di rifiutare l'ingresso o il soggiorno nel proprio territorio a cittadini di paesi terzi nei confronti dei quali un altro Stato membro ha emesso un divieto d'ingresso nonché l'obbligo di effettuare questo tipo di segnalazioni SIS, è opportuno sopprimere le rimanenti restrizioni relative all'uso del SIS. La soppressione di tali restrizioni in Bulgaria e Romania contribuirà ad aumentare il livello di sicurezza nello spazio Schengen e a rendere più efficace la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo.

(6)

È opportuno fissare una data a decorrere dalla quale dovrebbero essere soppresse le succitate restrizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS. Dalla stessa data dovrebbe applicarsi l'articolo 25 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (5) («convenzione di Schenghen») sulla consultazione per i titoli di soggiorno e le segnalazioni ai fini della non ammissione.

(7)

La presente decisione non pregiudica la soppressione dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri interessati, che dovrebbero essere oggetto di una distinta decisione del Consiglio da adottare all'unanimità, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.

(8)

Considerato che la verifica secondo le procedure di valutazione Schengen applicabili riguardanti la Bulgaria e la Romania è già stata completata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005, nei confronti di tali Stati membri non sarà effettuata la verifica di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (6). Tuttavia, a seguito dell'adozione della presente decisione del Consiglio, la soppressione delle rimanenti restrizioni sull'uso del SIS dovrebbe entrare in vigore il 1o agosto 2018.

(9)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (8).

(10)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (10).

(11)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (11), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (12),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Le rimanenti restrizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), della decisione 2010/365/UE non si applicano alla Bulgaria e alla Romania, nelle relazioni tra di esse e in quelle con il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, nonché la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera.

2.   L'articolo 25 della convenzione Schengen si applica alla Bulgaria e alla Romania, tra loro e nelle loro relazioni con gli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non pregiudica l'adozione di una decisione del Consiglio che fissa la data della soppressione dei controlli alle frontiere interne con la Bulgaria e la Romania.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica dal 1o agosto 2018.

Articolo 3

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018

Per il Consiglio

Il presidente

N. DIMOV


(1)  Parere del 13 giugno 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione 2010/365/UE del Consiglio, del 29 giugno 2010, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 17).

(3)  Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

(4)  Decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio del 12.10.2017, relativa all'attuazione di talune disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 39).

(5)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(6)  Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

(7)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(8)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(9)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(10)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(11)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(12)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).


2.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/40


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/935 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2018

recante modifica della decisione di esecuzione 2014/88/UE che sospende temporaneamente le importazioni dal Bangladesh di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle») per quanto riguarda il suo periodo di applicazione

[notificata con il numero C(2018) 3997]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto i),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce i principi generali da applicare nell'Unione e a livello nazionale in materia di alimenti in generale e di sicurezza degli alimenti in particolare. Esso prevede l'adozione di misure urgenti da parte della Commissione quando sia manifesto che alimenti importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana.

(2)

La decisione di esecuzione 2014/88/UE della Commissione (2) vietava originariamente l'importazione nell'Unione di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel dal Bangladesh per un periodo limitato di applicazione fino al 31 luglio 2014. Tale decisione è stata adottata a seguito di numerose notificazioni trasmesse al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi a causa della presenza, in alcuni prodotti alimentari, di un'ampia varietà di ceppi di salmonella, compresa la Salmonella typhimurium, riscontrata in prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle», comunemente note come «foglie di paan» o «betel quid») dal Bangladesh.

(3)

Dal momento che il Bangladesh non è stato in grado di fornire garanzie per rendere sicure le importazioni nell'Unione di foglie di betel, le decisioni di esecuzione 2014/510/UE (3), (UE) 2015/1028 (4) e (UE) 2016/884 (5) della Commissione hanno prorogato il periodo di applicazione della sospensione temporanea di tali importazioni rispettivamente fino al 30 giugno 2015, al 30 giugno 2016 e al 30 giugno 2018.

(4)

Il piano d'azione proposto dal Bangladesh nel gennaio 2018 è ancora incompleto e non è garantito che sarà effettivamente attuato e fatto rispettare. Le informazioni ricevute non dimostrano infatti che la produzione di foglie di betel sia conforme al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e che il paese in questione sia in grado di fornire risultati analitici affidabili provenienti da laboratori accreditati. Le autorità del Bangladesh hanno inoltre segnalato l'utilizzo di un decontaminante chimico per decontaminare le foglie di betel, senza fornire alcuna prova in relazione alla sicurezza e alla tossicità del prodotto. Inoltre, nonostante l'adozione e la continua applicazione di un divieto di esportazione di foglie di betel, che il Bangladesh si è autoimposto nel maggio 2013, sono state comunque trasmesse 29 notifiche al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi da quando è stato adottato. Non si può pertanto concludere che le garanzie fornite dal Bangladesh siano sufficienti per far fronte ai gravi rischi per la salute umana. È quindi opportuno che le misure urgenti stabilite dalla decisione di esecuzione 2014/88/UE restino in vigore.

(5)

Il periodo di applicazione della decisione di esecuzione 2014/88/UE dovrebbe pertanto essere prorogato ulteriormente.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 4 della decisione di esecuzione 2014/88/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2020.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/88/UE della Commissione, del 13 febbraio 2014, che sospende temporaneamente le importazioni dal Bangladesh di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle») (GU L 45 del 15.2.2014, pag. 34).

(3)  Decisione di esecuzione 2014/510/UE della Commissione, del 29 luglio 2014, che modifica la decisione di esecuzione 2014/88/UE che sospende temporaneamente le importazioni dal Bangladesh di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle»), per quanto riguarda il suo periodo di applicazione. (GU L 228 del 31.7.2014, pag. 33).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1028 della Commissione, del 26 giugno 2015, recante modifica della decisione di esecuzione 2014/88/UE che sospende temporaneamente le importazioni dal Bangladesh di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle»), per quanto riguarda il suo periodo di applicazione (GU L 163 del 30.6.2015, pag. 53).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/884 della Commissione, del 1o giugno 2016, recante modifica della decisione di esecuzione 2014/88/UE che sospende temporaneamente le importazioni dal Bangladesh di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle») per quanto riguarda il suo periodo di applicazione (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 29).

(6)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).


2.7.2018   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/42


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/936 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2018

che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose

[notificata con il numero C(2018) 4003]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I, capo I.3, l'allegato II, capo II.3, e l'allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE contengono elenchi di deroghe nazionali che consentono di tenere conto di circostanze nazionali specifiche. Alcuni Stati membri hanno chiesto varie nuove deroghe nazionali e svariate modifiche delle deroghe autorizzate.

(2)

È opportuno autorizzare tali deroghe.

(3)

Dato che l'allegato I, capo I.3, l'allegato II, capo II.3, e l'allegato III, capo III.3, devono pertanto essere adattati, per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente tali capi.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/68/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dalla direttiva 2008/68/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri figuranti nell'allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste relative al trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.

Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.

Articolo 2

L'allegato I, capo I.3, l'allegato II, capo II.3, e l'allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2018

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.


ALLEGATO

Gli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE sono così modificati:

1)

nell'allegato I, il capo I.3 è sostituito dal testo seguente:

«I.3   Deroghe nazionali

Deroghe concesse agli Stati membri in base all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.

Identificazione delle deroghe: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO = strada

a/bi/bii = articolo 6, paragrafo 2, lettera a)/lettera b), punti i) e ii)

MS = sigla dello Stato membro

nn = numero di ordine

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE

AT Austria

RO–a–AT–1

Oggetto: piccole quantità di tutte le classi, eccetto 1, 6.2 e 7:

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate.

Contenuto della legislazione nazionale: fino a 30 kg o litri di merci pericolose che non appartengono alle categorie di trasporto 0 o 1 in imballaggi interni in quantità limitata (LQ) o in imballaggi conformi all'accordo ADR o quelli che sono oggetti robusti possono essere imballati insieme in X scatole sottoposte a prove.

Gli utilizzatori finali sono autorizzati a ritirarli dal negozio e a riportarli indietro e i dettaglianti a trasportarli per consegnarli agli utilizzatori finali o da un loro negozio all'altro.

Il limite per unità di trasporto è di 333 kg o litri e il perimetro consentito è di 100 km.

Le scatole devono essere contrassegnate in modo uniforme e accompagnate da un documento di trasporto semplificato.

Si applicano solo poche disposizioni relative al carico e alla movimentazione.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: -

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2022

BE Belgio

RO–a–BE–1

Oggetto: Classe 1 — Piccole quantità.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6

Contenuto dell'allegato della direttiva: il punto 1.1.3.6 limita a 20 kg la quantità di esplosivi per attività minerarie che può essere trasportata in un normale veicolo.

Contenuto della legislazione nazionale: gli operatori di depositi lontani da punti di fornitura possono essere autorizzati a trasportare 25 kg di dinamite o di esplosivi potenti e 300 detonatori al massimo in normali autoveicoli, a condizioni che devono essere fissate dal servizio esplosivi.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Article 111 de l'arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Data di scadenza: 30 giugno 2020

RO–a–BE–2

Oggetto: trasporto di contenitori vuoti non ripuliti che hanno contenuto prodotti di diverse classi.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6

Contenuto della legislazione nazionale: indicazione sui documenti di trasporto: «Imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto prodotti di diverse classi».

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Dérogation 6-97.

Data di scadenza: 31 dicembre 2022

RO–a–BE–3

Oggetto: adozione della deroga RO–a–UK–4.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 4-2004.

Data di scadenza: 31 dicembre 2022

RO–a–BE–4

Oggetto: esenzione da tutte le prescrizioni dell'ADR per il trasporto nazionale di un massimo di 1 000 rilevatori di fumo ionici da abitazioni private all'impianto di trattamento in Belgio attraverso i punti di raccolta previsti nel piano per la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: tutte le prescrizioni.

Contenuto della legislazione nazionale: l'uso domestico di rilevatori di fumo ionici non è soggetto a un controllo regolamentare da un punto di vista radiologico quando il rilevatore di fumo è di tipo omologato. Anche il trasporto di questi rilevatori di fumo per la consegna all'utilizzatore finale è esentato dalle prescrizioni dell'ADR. [cfr. il punto 1.7.1.4, lettera e)].

La direttiva 2002/96/CE (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) prevede la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo usati per il trattamento delle schede di circuito e, nel caso dei rilevatori di fumo ionici, per estrarre le sostanze radioattive. Per consentire questa raccolta selettiva è stato elaborato un piano per incentivare i nuclei domestici a portare i rilevatori di fumo usati ad un punto di raccolta da cui possono essere trasportati ad un impianto di trattamento, talvolta attraverso un secondo punto di raccolta o un deposito intermedio.

Nei punti di raccolta saranno messi a disposizione imballaggi metallici in cui potrà essere sistemato un massimo di 1 000 rilevatori di fumo. Da tali punti un imballaggio di questo tipo contenente rilevatori di fumo può essere trasportato con altri rifiuti ad un deposito intermedio o all'impianto di trattamento. L'imballaggio è etichettato con la dicitura «Rilevatore di fumo».

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: il piano per la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo fa parte delle condizioni per l'eliminazione di strumenti omologati previste nell'articolo 3.1.d.2 del decreto reale del 20 luglio 2001: regolamento sulla radioprotezione generale.

Osservazioni: questa deroga è necessaria per consentire la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo ionici.

Data di scadenza: 30 giugno 2020

DE Germania

RO–a–DE–1

Oggetto: imballaggio misto e carico misto di parti di automobili con la classificazione 1.4G assieme a determinate merci pericolose (n4).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10 e 7.5.2.1

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative all'imballaggio misto e al carico misto.

Contenuto della legislazione nazionale: le merci nn. ONU 0431 e ONU 0503 possono far parte di un unico carico comprendente determinate merci pericolose (prodotti connessi alla costruzione automobilistica) in quantità specifiche, indicate nell'esenzione. Il valore «1 000» (cfr. il punto 1.1.3.6.4) non deve essere superato.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Osservazioni: l'esenzione è necessaria per consentire una rapida consegna di parti di ricambio per la sicurezza automobilistica, a seconda della domanda locale. A causa dell'ampia gamma di prodotti, il deposito di tali prodotti presso le officine locali non è comune.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–DE–2

Oggetto: esenzione dall'obbligo di essere muniti di un documento di trasporto e di una dichiarazione dello speditore per determinate quantità di merci pericolose, come indicato al punto 1.1.3.6. (n1).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1 e 5.4.1.1.6

Contenuto dell'allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: per tutte le classi eccetto la classe 7: non sono necessari documenti di trasporto se la quantità della merce trasportata non supera le quantità indicate al punto 1.1.3.6.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Osservazioni: le informazioni fornite nella marcatura e nell'etichettatura degli imballaggi sono considerate sufficienti per il trasporto nazionale, dato che un documento di trasporto non è sempre appropriato in caso di distribuzione locale.

Deroga registrata dalla Commissione con il n. 22 (a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–DE–3

Oggetto: trasporto di complessi di misura e pompe di carburante (vuote, non ripulite).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: disposizioni applicabili ai nn. ONU 1202, 1203 e 1223.

Contenuto dell'allegato della direttiva: istruzioni per l'imballaggio, la marcatura, i documenti, il trasporto e la movimentazione, istruzioni per gli equipaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: specificazione delle norme applicabili e delle disposizioni accessorie per l'applicazione della deroga; fino a 1 000 litri: comparabile agli imballaggi vuoti, non ripuliti; oltre 1 000 litri: conformità a determinate norme per le cisterne; unicamente trasporto vuoti e non ripuliti.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Osservazioni: n. di elenco: 7, 38, 38a.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–DE–5

Oggetto: autorizzazione all'imballaggio combinato.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2

Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato.

Contenuto della legislazione nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione all'imballaggio combinato di oggetti della classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), aerosol (classe 2) e di materiali per la pulizia e il trattamento delle classi 3 e 6.1 (nn. ONU indicati) sotto forma di set da vendere in imballaggi combinati del gruppo II e in piccole quantità.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Osservazioni: n. di elenco: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

DK Danimarca

RO–a–DK–2

Oggetto: trasporto su strada di imballaggi contenenti sostanze esplosive e di imballaggi contenenti detonatori nello stesso veicolo.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.2.2

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative all'imballaggio misto.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di merci pericolose su strada deve avvenire nel rispetto delle regole dell'ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Osservazioni: esiste l'esigenza pratica di poter caricare le sostanze esplosive e i detonatori nello stesso veicolo per trasportarli dal luogo di deposito al luogo in cui sono utilizzati e nuovamente al deposito.

Quando la legislazione danese sul trasporto di merci pericolose sarà stata modificata, le autorità danesi autorizzeranno questi trasporti alle condizioni seguenti:

1.

non si possono trasportare più di 25 kg di sostanze esplosive del gruppo D;

2.

non si possono trasportare più di 200 detonatori del gruppo B;

3.

i detonatori e le sostanze esplosive devono essere imballati separatamente in imballaggi con certificazione ONU, in conformità alla direttiva 2000/61/CE che modifica la direttiva 94/55/CE;

4.

gli imballaggi contenenti i detonatori e quelli contenenti le sostanze esplosive devono essere collocati ad almeno 1 metro di distanza gli uni dagli altri. Questa distanza deve essere mantenuta anche dopo una frenata brusca. Gli imballaggi contenenti le sostanze esplosive e quelli contenenti i detonatori devono essere collocati in modo da poter essere estratti rapidamente dal veicolo;

5.

devono essere rispettate tutte le altre norme relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–DK–3

Oggetto: trasporto su strada di imballaggi e oggetti contenenti rifiuti o residui di merci pericolose di determinate classi, raccolti presso abitazioni e imprese a fini di smaltimento.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti e capitoli 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 e 8.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni sulla classificazione, disposizioni speciali, disposizioni sull'imballaggio, procedure di spedizione, prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi, prescrizioni generali relative alle unità di trasporto e al materiale di bordo e prescrizioni relative alla formazione.

Contenuto della legislazione nazionale: gli imballaggi interni e gli oggetti contenenti rifiuti o residui di merci pericolose di determinate classi, raccolti presso abitazioni private o imprese a fini di smaltimento, possono essere imballati insieme in determinati imballaggi esterni e/o sovrimballaggi e trasportati seguendo procedure di spedizione speciali che prevedono restrizioni particolari in materia di imballaggio e di marcatura. La quantità di merci pericolose per imballaggio interno, per imballaggio esterno e/o per unità di trasporto è limitata.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Osservazioni: non è possibile per i responsabili della gestione dei rifiuti applicare tutte le disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE quando rifiuti contenenti quantità residue di merci pericolose sono stati raccolti presso abitazioni private e imprese per essere trasportati a impianti di smaltimento. I rifiuti sono generalmente contenuti in imballaggi venduti al dettaglio.

Data di scadenza: 1o gennaio 2019

FI Finlandia

RO–a–FI–1

Oggetto: trasporto di determinate quantità di merci pericolose in autobus.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 1, 4 e 5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni, disposizioni relative all'imballaggio, marcatura e documentazione.

Contenuto della legislazione nazionale:

negli autobus con passeggeri, piccole quantità di specifiche merci pericolose possono essere trasportate come carico in modo che la quantità totale non superi i 200 kg. In un autobus, un privato può trasportare le merci pericolose di cui al punto 1.1.3 se tali merci sono imballate per la vendita al dettaglio e destinate ad un uso personale. La quantità totale di liquidi infiammabili contenuta in recipienti ricaricabili non può superare i 5 litri.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

regolamento dell'agenzia finlandese per la sicurezza dei trasporti concernente il trasporto di merci pericolose su strada e decreto governativo relativo al trasporto di merci pericolose su strada (194/2002).

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–FI–2

Oggetto: descrizione delle cisterne vuote nel documento di trasporto.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 5 e 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva:

disposizioni speciali per il trasporto in veicoli cisterna o in unità di trasporto con più di una cisterna.

Contenuto della legislazione nazionale:

nel trasporto di veicoli cisterna vuoti non ripuliti o di unità di trasporto con una o più cisterne aventi una marcatura conforme al punto 5.3.2.1.3, l'ultima sostanza trasportata indicata nel documento di trasporto può essere la sostanza avente il punto di infiammabilità più basso.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

regolamento dell'agenzia finlandese per la sicurezza dei trasporti concernente il trasporto di merci pericolose su strada.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–FI–3

Oggetto: affissione di pannelli e marcatura delle unità di trasporto per esplosivi.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.2.1.1

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali relative ai pannelli di segnalazione di colore arancio.

Contenuto della legislazione nazionale:

sulle unità di trasporto (generalmente furgoni) che trasportano piccole quantità di esplosivi (massa netta massima 1 000 kg) verso cave e cantieri può essere affisso sul lato anteriore e posteriore un pannello modello n. 1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

regolamento dell'agenzia finlandese per la sicurezza dei trasporti concernente il trasporto di merci pericolose su strada.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

FR Francia

RO–a–FR–2

Oggetto: trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto della legislazione nazionale: esenzione dalle prescrizioni dell'ADR per il trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 12.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–FR–5

Oggetto: trasporto di merci pericolose in veicoli per il trasporto pubblico di passeggeri (18).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: trasporto di passeggeri e merci pericolose.

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto di merci pericolose diverse da quelle della classe 7, autorizzato come bagaglio a mano nei veicoli di trasporto pubblico: si applicano solo le disposizioni relative all'imballaggio, alla marcatura e all'etichettatura dei colli stabilite ai punti 4.1, 5.2 e 3.4.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Osservazioni: i passeggeri possono trasportare nel bagaglio a mano unicamente merci pericolose destinate al proprio uso personale o professionale. Alle persone affette da patologie respiratorie è consentito il trasporto di contenitori portatili di gas nella quantità necessaria per un viaggio.

Data di scadenza: 28 febbraio 2022

RO–a–FR–6

Oggetto: trasporto per conto proprio di merci pericolose in piccole quantità (18).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di avere un documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto per conto proprio di merci pericolose diverse da quelle della classe 7 in piccole quantità non superiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6 non è soggetto all'obbligo di avere un documento di trasporto previsto al punto 5.4.1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Data di scadenza: 28 febbraio 2022

RO–a–FR–7

Oggetto: trasporto su strada di campioni di sostanze chimiche, miscele e articoli contenenti merci pericolose a fini di sorveglianza del mercato.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali, classificazione, disposizioni speciali ed esenzioni relative al trasporto delle merci pericolose imballate in quantità limitate, disposizioni riguardanti l'utilizzo di imballaggi e cisterne, procedure di spedizione, prescrizioni relative alla costruzione degli imballaggi, disposizioni su condizioni di trasporto, movimentazione, carico e scarico, prescrizioni relative alle attrezzature e alle operazioni di trasporto, prescrizioni relative alla costruzione e all'omologazione dei veicoli.

Contenuto della legislazione nazionale: i campioni di sostanze chimiche, miscele e articoli contenenti merci pericolose e trasportati a fini di analisi nell'ambito di attività di sorveglianza del mercato devono essere contenuti in imballaggi combinati. Essi devono essere conformi alle norme relative alle quantità massime per gli imballaggi interni a seconda del tipo di merci pericolose. L'imballaggio esterno deve essere conforme alle prescrizioni per le casse di plastica rigida (codice 4H2 di cui all'allegato I, capo I.1, capitolo 6.1, della direttiva 2008/68/CE). L'imballaggio esterno deve recare la marcatura prevista all'allegato I, capo I.1, punto 3.4.7, della direttiva 2008/68/CE e la dicitura «Campioni destinati all'analisi» (in francese: «Echantillons destinés à l'analyse»). Se tali disposizioni sono rispettate, il trasporto non è soggetto alle disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Osservazioni: l'esenzione di cui all'allegato I, capo I.1, punto 1.1.3, della direttiva 2008/68/CE non si applica al trasporto a fini di analisi di campioni di merci pericolose prelevati dalle autorità competenti o per loro conto. Per assicurare una sorveglianza del mercato efficace, la Francia ha introdotto una procedura basata sul sistema applicabile alle quantità limitate, al fine di garantire la sicurezza del trasporto di campioni contenenti merci pericolose. Dato che non è sempre possibile applicare le disposizioni della tabella A, il limite quantitativo per l'imballaggio interno è stato definito in modo più adeguato alle necessità operative.

Data di scadenza: 1o gennaio 2019

HU Ungheria

RO–a–HU–1

Oggetto: adozione della deroga RO–a–DE-2.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Data di scadenza: 30 gennaio 2020

RO–a–HU–2

Oggetto: adozione della deroga RO–a–UK-4.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Data di scadenza: 30 gennaio 2020

IE Irlanda

RO–a–IE–1

Oggetto: esenzione dalle prescrizioni del punto 5.4.0 dell'ADR per il documento di trasporto per i pesticidi della classe 3 dell'ADR, figuranti al punto 2.2.3.3 come pesticidi FT2 (punto di infiammabilità < 23 oC) e della classe 6.1 dell'ADR, figuranti al punto 2.2.61.3 come pesticidi liquidi T6 (punto di infiammabilità non inferiore a 23 oC), quando le quantità delle merci pericolose trasportate non superano le quantità fissate al punto 1.1.3.6 dell'ADR.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di essere muniti di un documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: il documento di trasporto non è richiesto per il trasporto di pesticidi delle classi 3 e 6.1 dell'ADR quando la quantità di merci pericolose trasportate non supera le quantità fissate al punto 1.1.3.6 dell'ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Regulation 82(9) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004».

Osservazioni: prescrizione inutile e onerosa per il trasporto locale e la consegna di tali pesticidi.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–IE–4

Oggetto: esenzione dalle prescrizioni previste nei capitoli 5.3, 5.4, 7 e nell'allegato B dell'ADR per quanto riguarda il trasporto di bombole di gas per distributori (di bevande) quando tali bombole sono trasportate nello stesso veicolo insieme alle bevande (per le quali saranno utilizzate).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3, 5.4, 7 e allegato B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: marcatura dei veicoli, documenti di trasporto e disposizioni relative alle attrezzature di trasporto e alle operazioni di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: esenzione dalle prescrizioni previste nei capitoli 5.3, 5.4, 7 e nell'allegato B dell'ADR per quanto riguarda le bombole di gas usate nei distributori di bevande, quando tali bombole sono trasportate nello stesso veicolo insieme alle bevande (per le quali saranno utilizzate).

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: proposta di modifica della regolamentazione «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004».

Osservazioni: l'attività principale consiste nella distribuzione di colli di bevande, che non sono sostanze secondo l'ADR, nonché di piccole quantità di bombolette di gas per la distribuzione di bevande.

In precedenza a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–IE–5

Oggetto: esenzione, per il trasporto nazionale all'interno dell'Irlanda, dalle prescrizioni relative alla costruzione, alle prove e all'utilizzazione dei recipienti, stabilite nei capitoli 6.2 e 4.1 dell'ADR, per le bombole e i fusti a pressione contenenti gas della classe 2 che sono stati oggetto di un trasporto multimodale comportante un percorso marittimo, qualora tali bombole e fusti a pressione: i) siano costruiti, sottoposti a prove e utilizzati in conformità al codice IMDG; ii) non siano stati ricaricati in Irlanda ma rinviati nominalmente vuoti al paese di origine del trasporto multimodale; e iii) siano distribuiti in piccole quantità a livello locale.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.4.2, 4.1 e 6.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni concernenti i trasporti multimodali comportanti un percorso marittimo, l'utilizzazione di bombole e di fusti a pressione per i gas della classe 2 dell'ADR e la costruzione e le prove di tali bombole e fusti a pressione per i gas della classe 2 dell'ADR.

Contenuto della legislazione nazionale: le disposizioni stabilite nei capitoli 4.1 e 6.2 non si applicano alle bombole e ai fusti a pressione per i gas della classe 2, a condizione che tali bombole e fusti a pressione: i) siano costruiti e sottoposti a prove in conformità al codice IMDG, ii) siano utilizzati in conformità al codice IMDG, iii) siano stati inviati allo speditore con un trasporto multimodale comportante un percorso marittimo, iv) siano trasportati fino all'utilizzatore finale con un unico viaggio, effettuato nell'arco di una giornata, a partire dal destinatario del trasporto multimodale [di cui al punto iii)] v) non siano ricaricati nello Stato e siano rinviati nominalmente vuoti nel paese di origine dell'operazione di trasporto multimodale [di cui al punto iii)] e vi) siano distribuiti in piccole quantità a livello locale nel territorio dello Stato.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: proposta di modifica della regolamentazione «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004».

Osservazioni: a causa delle specifiche richieste dagli utilizzatori finali per i gas contenuti in tali bombole e fusti a pressione, è necessario importarli da zone al di fuori dell'area ADR. Dopo l'utilizzo, tali bombole e fusti a pressione nominalmente vuoti devono essere rinviati nel paese di origine, dove saranno ricaricati con i gas specificati; essi non possono essere ricaricati in Irlanda né in alcuna altra parte dell'area ADR. Sebbene non siano conformi all'ADR, sono conformi al codice IMDG e sono accettati ai fini di tale codice. Il trasporto multimodale inizia al di fuori dell'area ADR e termina nei locali dell'importatore, da dove le bombole e i fusti a pressione sono destinati a essere distribuiti in piccole quantità agli utilizzatori finali a livello locale nel territorio dell'Irlanda. Questo trasporto all'interno dell'Irlanda rientrerebbe nell'articolo 6, paragrafo 9, modificato della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–IE–6

Oggetto: esenzione da alcune disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE concernenti l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura di piccole quantità (inferiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6) di oggetti pirotecnici scaduti con codici di classificazione 1.3G, 1.4G e 1.4S della classe 1 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE, recanti i numeri di identificazione ONU 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404, 0453, 0505, 0506 o 0507 per il trasporto verso una caserma militare o un poligono di tiro militare a fini di smaltimento.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 1, 2, 4, 5 e 6.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali, classificazione, disposizioni relative all'imballaggio, disposizioni relative alla spedizione, costruzione e prove di imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: le disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE concernenti l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura di oggetti pirotecnici scaduti recanti i numeri ONU 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404, 0453, 0505, 0506 o 0507 per il trasporto verso una caserma militare o un poligono di tiro militare non si applicano, a condizione che siano rispettate le disposizioni generali dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE in materia di imballaggio e siano incluse informazioni supplementari nel documento di trasporto. L'esenzione si applica unicamente al trasporto locale, verso una caserma militare o un poligono di tiro militare, di piccole quantità di materie pirotecniche scadute ai fini del loro smaltimento in condizioni di sicurezza.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g).

Osservazioni: il trasporto di piccole quantità di materie pirotecniche per la segnalazione marittima «scadute», effettuato in particolare da proprietari di imbarcazioni da diporto e da fornitori navali, verso una caserma militare o un poligono di tiro militare ai fini del loro smaltimento in condizioni di sicurezza ha creato problemi, soprattutto in relazione alle prescrizioni sull'imballaggio. La deroga concerne le piccole quantità (inferiori a quelle indicate al punto 1.1.3.6) per il trasporto locale e comprende tutti i numeri ONU assegnati alle materie pirotecniche per la segnalazione marittima.

Data di scadenza: 30 gennaio 2020

RO–a–IE–7

Oggetto: adozione della deroga RO–a–UK-4.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: -

Data di scadenza: 30 giugno 2022

PT Portogallo

RO–a–PT–3

Oggetto: adozione della deroga RO–a–UK-4.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: -

Data di scadenza: 30 gennaio 2022

SE Svezia

RO–a–SE–1

Oggetto: adozione della deroga RO–a–FR-7.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a), (piccole quantità).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contesto della direttiva:

Riferimento alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2022

UK Regno Unito

RO–a–UK–1

Oggetto: trasporto di alcuni articoli contenenti materie radioattive a basso rischio, quali sveglie, orologi, rivelatori di fumo, rose di bussola (E1).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: gran parte delle prescrizioni dell'ADR.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni sul trasporto di materie della classe 7.

Contenuto della legislazione nazionale: esenzione totale dalle disposizioni della regolamentazione nazionale per alcuni prodotti commerciali contenenti quantità limitate di materie radioattive. (Un dispositivo luminoso destinato ad essere indossato da una persona; in un qualunque veicolo o veicolo ferroviario, non più di 500 rivelatori di fumo per uso domestico con attività individuale non superiore a 40 kBq; o in un qualunque veicolo o veicolo ferroviario, non più di cinque dispositivi luminosi al trizio gassoso con attività individuale non superiore a 10 GBq.)

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Osservazioni: questa deroga è una misura a breve termine, che non sarà più necessaria quando modifiche simili nei regolamenti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) saranno state introdotte nell'accordo ADR.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–UK–2

Oggetto: esenzione dall'obbligo di essere muniti di un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose (diverse da quelle della classe 7) quali definite al punto 1.1.3.6 (E2).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6.2 e 1.1.3.6.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzione da talune prescrizioni per determinate quantità per unità di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: il documento di trasporto non è obbligatorio per le quantità limitate, salvo nel caso in cui esse facciano parte di un carico più consistente.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Osservazioni: questa esenzione è adeguata al trasporto nazionale, in cui un documento di trasporto non è sempre appropriato in caso di distribuzione locale.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–UK–3

Oggetto: esenzione dall'obbligo di dotare di un dispositivo antincendio i veicoli che trasportano materie con un basso livello di radioattività (E4).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.1.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di dotare i veicoli di dispositivi antincendio.

Contenuto della legislazione nazionale: abolisce l'obbligo di avere estintori a bordo dei veicoli che trasportano unicamente colli esentati (nn. ONU 2908, 2909, 2910 e 2911).

Limita l'obbligo in caso di trasporto di un numero esiguo di colli.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Osservazioni: il trasporto di dispositivi antincendio non è rilevante nella pratica per il trasporto delle merci nn. ONU 2908, 2909, 2910 e 2911, spesso consentite a bordo di veicoli di piccole dimensioni.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–UK–4

Oggetto: distribuzione di merci in imballaggi interni a dettaglianti o utilizzatori (eccetto quelle delle classi 1, 4.2, 6.2 e 7) dai depositi per la distribuzione locale ai dettaglianti o agli utilizzatori e dai dettaglianti agli utilizzatori finali (N1).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: non è necessario che gli imballaggi rechino un marchio RID/ADR od ONU o che siano contrassegnati in altro modo se contengono merci come stabilito nell'elenco 3.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Osservazioni: le prescrizioni dell'ADR sono inadeguate per le fasi finali di un trasporto tra un deposito di distribuzione e un dettagliante o un utilizzatore o tra un dettagliante e un utilizzatore finale. Lo scopo di questa deroga è consentire che i recipienti interni di merci destinate alla distribuzione al dettaglio possano essere trasportati senza imballaggio esterno nel tragitto finale di un viaggio di distribuzione locale.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–UK–5

Oggetto: permettere diverse «quantità totali massime per unità di trasporto» per le merci della classe 1, delle categorie 1 e 2, della tabella figurante al punto 1.1.3.6.3 (N10).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6.3 e 1.1.3.6.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni legate alle quantità trasportate per unità di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: stabilisce norme che prevedono esenzioni per quantità limitate e carichi misti di esplosivi.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Osservazioni: permettere limiti quantitativi diversi per le merci della classe 1, cioè «50» per la categoria 1 e «500» per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi misti, i fattori di moltiplicazione sono «20» per la categoria di trasporto 1 e «2» per la categoria di trasporto 2.

In precedenza a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–UK–6

Oggetto: aumento della massa netta massima autorizzata di oggetti esplosivi nei veicoli EX/II (N13)

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.5.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: limitazioni delle quantità trasportate di sostanze e oggetti esplosivi.

Contenuto della legislazione nazionale: limitazioni delle quantità trasportate di sostanze e oggetti esplosivi.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Osservazioni: la regolamentazione del Regno Unito autorizza una massa netta massima di 5 000 kg nei veicoli di tipo II per i gruppi di compatibilità 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1 J.

Molti oggetti della classe 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1 J trasportati nell'Unione sono voluminosi o ingombranti e superano la lunghezza di 2,5 m. Sono soprattutto oggetti esplosivi per uso militare. Le limitazioni imposte alla costruzione dei veicoli EX/III (obbligatoriamente chiusi) rendono molto difficile il carico e lo scarico di questi oggetti. Per alcuni oggetti sarebbero necessarie attrezzature speciali per il carico e lo scarico all'inizio e alla fine del viaggio. Nella pratica tali attrezzature esistono raramente. Sono pochi i veicoli EX/III in servizio nel Regno Unito e sarebbe estremamente oneroso chiedere all'industria di costruire più veicoli EX/III specializzati per trasportare questo tipo di esplosivi.

Nel Regno Unito gli esplosivi militari sono trasportati soprattutto da imprese commerciali, che in quanto tali non possono beneficiare delle esenzioni previste per i veicoli militari dalla direttiva 2008/68/CE. Per risolvere questo problema, il Regno Unito ha sempre permesso il trasporto di tali oggetti a bordo dei veicoli EX/II fino a un massimo di 5 000 kg. Il limite attuale non è sempre sufficiente dato che un oggetto può contenere oltre 1 000 kg di esplosivo.

Dal 1950 si sono verificati solo due incidenti (entrambi negli anni '50) riguardanti esplosivi da mina con un peso superiore a 5 000 kg. Essi sono stati provocati dall'incendio di un pneumatico e dal surriscaldamento del sistema di scappamento che ha scatenato un incendio dei teloni di copertura del carico. Questi incendi avrebbero potuto verificarsi anche con un carico minore. Non vi sono stati né morti né feriti.

Prove empiriche dimostrano che è improbabile che oggetti esplosivi correttamente imballati esplodano a causa di un impatto, ad esempio una collisione tra veicoli. Le prove raccolte da rapporti militari e da dati sui test d'impatto dei missili dimostrano che è necessaria una velocità d'impatto superiore a quella creata dalla caduta da un'altezza di 12 metri per provocare la deflagrazione di cartucce.

Le attuali norme di sicurezza rimarrebbero inalterate.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–UK–7

Oggetto: esenzione dalle prescrizioni relative alla sorveglianza per piccole quantità di determinate merci della classe 1 (N12).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.4 e 8.5 S1(6).

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli che trasportano determinate quantità di merci pericolose.

Contenuto della legislazione nazionale: prescrive strutture di parcheggio e di sorveglianza sicure, ma esige che determinati carichi della classe 1 siano oggetto di una sorveglianza costante, come richiesto al capitolo 8.5, punto S1, paragrafo 6, dell'ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Osservazioni: le prescrizioni dell'ADR relative alla sorveglianza non sono sempre realizzabili in un contesto nazionale.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–UK–8

Oggetto: riduzione delle restrizioni per il trasporto in vagoni, veicoli e contenitori, di carichi misti di esplosivi e di esplosivi con altre merci pericolose (N4/5/6).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.2.1 e 7.5.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: restrizioni per determinati tipi di carichi misti.

Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione nazionale è meno restrittiva per quanto riguarda i carichi misti di esplosivi, a condizione che il loro trasporto possa essere effettuato senza rischi.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18.

Osservazioni: il Regno Unito desidera autorizzare alcune varianti alle norme sul carico misto di esplosivi con altri esplosivi e di esplosivi con altre merci pericolose. Ogni variante comporterà una limitazione quantitativa di una o di alcune delle parti che costituiscono il carico e sarà permessa solo a condizione che «tutte le misure ragionevolmente possibili siano state adottate per evitare che gli esplosivi entrino in contatto con le merci, le danneggino o ne siano danneggiati».

Esempi di varianti che il Regno Unito desidera autorizzare:

1.

gli esplosivi classificati con i numeri ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 o 0361 possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportate le merci pericolose classificate con il n. ONU 1942. La quantità del n. ONU 1942 il cui trasporto è consentito deve essere limitata, in quanto è considerato un esplosivo di classe 1.1D;

2.

gli esplosivi classificati con i nn. ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 o 0453 possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportate merci pericolose (eccetto i gas infiammabili, le sostanze infettanti e le sostanze tossiche) della categoria di trasporto 2 o merci pericolose della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa totale o il volume totale delle merci pericolose della categoria di trasporto 2 non superi 500 kg o litri e la massa totale netta di tali esplosivi non superi 500 kg;

3.

gli esplosivi di classe 1.4G possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportati liquidi e gas infiammabili della categoria di trasporto 2 o gas non infiammabili e non tossici della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa totale o il volume totale delle merci pericolose non superi complessivamente 200 kg o litri e la massa totale netta degli esplosivi non superi 20 kg;

4.

gli oggetti esplosivi classificati con i nn. ONU 0106, 0107 o 0257 possono essere trasportati con oggetti esplosivi del gruppo di compatibilità D, E o F di cui sono componenti. La quantità totale degli esplosivi con i nn. ONU 0106, 0107 e 0257 non deve superare 20 kg.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–UK–9

Oggetto: alternativa all'uso di pannelli di segnalazione arancio per le piccole partite di materie radioattive in veicoli di piccole dimensioni.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di applicare pannelli di colore arancio sui veicoli di piccole dimensioni che trasportano materie radioattive.

Contenuto della legislazione nazionale: permette qualsiasi deroga approvata nel quadro di questa procedura. La deroga richiesta è la seguente:

i veicoli devono:

a)

recare pannelli conformi alle disposizioni applicabili del punto 5.3.2 dell'ADR; o

b)

in alternativa, recare un avviso conforme alle prescrizioni della legislazione nazionale, nel caso in cui trasportino un massimo di 10 colli contenenti materiale non fissile o fissile ma non radioattivo e la somma degli indici di trasporto di tali colli non sia superiore a 3.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–a–UK–10

Oggetto: trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: tutte le disposizioni.

Contenuto della legislazione nazionale: esenzione dalle prescrizioni dell'allegato I, capo I.1, per il trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: questa deroga è stata inizialmente adottata nel quadro della regolamentazione «The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2009» come modificata.

Data di scadenza: 1o gennaio 2023.

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE

BE Belgio

RO–bi–BE–4

Oggetto: trasporto di merci pericolose in cisterne da eliminare per incenerimento.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2.

Contenuto della legislazione nazionale: in deroga alla tabella del capitolo 3.2 è permesso l'utilizzo di un contenitore cisterna con il codice cisterna L4BH invece del codice L4DH per il trasporto di liquido idroreattivo, tossico, III, non altrimenti specificato, a determinate condizioni.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Dérogation 012002.

Osservazioni: questo regolamento può essere applicato solo al trasporto di merci pericolose su brevi distanze.

Data di scadenza: 30 giugno 2020

RO–bi–BE–5

Oggetto: trasporto di rifiuti verso impianti di smaltimento dei rifiuti.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.2, 5.4, 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, marcatura e prescrizioni in materia di imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: invece di essere classificati conformemente all'ADR, i rifiuti sono ripartiti in diversi gruppi (solventi infiammabili, pitture, acidi, batterie ecc.) per evitare pericolose reazioni all'interno di un gruppo. Le prescrizioni relative alla fabbricazione degli imballaggi sono meno restrittive.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Osservazioni: questo regolamento può essere applicato al trasporto di piccole quantità di rifiuti verso impianti di smaltimento.

Data di scadenza: 31 dicembre 2022

RO–bi–BE–6

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–SE–5.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 01-2004.

Data di scadenza: 31 dicembre 2022

RO–bi–BE–7

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–SE–6.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 02-2003.

Data di scadenza: 31 dicembre 2022

RO–bi–BE–8

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–UK–2.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Data di scadenza: 31 dicembre 2022

RO–bi–BE–10

Oggetto: trasporto nelle immediate vicinanze di siti industriali con passaggio su strada pubblica.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: allegati A e B.

Contenuto della legislazione nazionale: le deroghe riguardano i documenti, il certificato del conducente, l'etichettatura e/o la marcatura dei colli.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroghe 10-2012, 12-2012, 24-2013, 31-2013, 07-2014, 08-2014, 09-2014 e 38-2014.

Data di scadenza: 31 dicembre 2022

RO–bi–BE–11

Oggetto: raccolta di bombole di butano-propano prive di etichettatura conforme.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.2.2.1.1

Contenuto dell'allegato della direttiva: le bombole di gas devono recare etichette di rischio.

Contenuto della legislazione nazionale: durante la raccolta di bombole precedentemente contenenti la merce n. ONU 1965, le etichette di rischio mancanti non devono essere sostituite se il veicolo è correttamente etichettato (modello 2.1).

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 14-2016.

Data di scadenza: 31 dicembre 2022

RO–bi–BE–12

Oggetto: trasporto della merce n. ONU 3509 in contenitori telonati per il trasporto alla rinfusa.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.3.2.1

Contenuto dell'allegato della direttiva: la merce n. ONU 3509 deve essere trasportata in contenitori chiusi per il trasporto alla rinfusa.

Contenuto della legislazione nazionale: la merce n. ONU 3509 deve essere trasportata in contenitori telonati per il trasporto alla rinfusa.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 15-2016.

Data di scadenza: 31 dicembre 2022

RO–bi–BE–13

Oggetto: trasporto di bombole DOT.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: da 6.2.3.4 a 6.2.3.9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: le bombole di gas devono essere fabbricate e sottoposte a prove a norma del capitolo 6.2 dell'ADR.

Contenuto della legislazione nazionale: le bombole di gas costruite e sottoposte a prove a norma delle prescrizioni del dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti (DOT) possono essere utilizzate per il trasporto di un numero limitato di gas il cui elenco è allegato alla deroga.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga BWV01-2017.

Data di scadenza: 31 dicembre 2022

DE Germania

RO–bi–DE–1

Oggetto: rinuncia a talune indicazioni nel documento di trasporto (n2).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: per tutte le classi eccetto le classi 1 (tranne 1.4S), 5.2 e 7:

nessuna indicazione richiesta nel documento di trasporto:

a)

per il destinatario in caso di distribuzione locale (eccetto per carichi completi e per trasporti con determinati itinerari);

b)

per quanto concerne la quantità e i tipi di imballaggio, se il punto 1.1.3.6 non è applicato e se il veicolo è conforme a tutte le disposizioni degli allegati A e B;

c)

per le cisterne vuote non ripulite è sufficiente il documento di trasporto dell'ultimo carico.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Osservazioni: l'applicazione di tutte le disposizioni non sarebbe realizzabile per il genere di traffico in questione.

Deroga registrata dalla Commissione con il n. 22 (a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–DE–3

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura.

Contenuto della legislazione nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggio combinato e trasporto di rifiuti pericolosi in colli e in IBC; i rifiuti devono essere contenuti in imballaggi interni (così come sono stati raccolti) e classificati in gruppi specifici (per evitare reazioni pericolose in un gruppo di rifiuti); istruzioni scritte speciali per i gruppi di rifiuti, utilizzate come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio ecc.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Osservazioni: n. di elenco 6*.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-DE-5

Oggetto: trasporto locale della merce n. ONU 3343 [nitroglicerina in miscela, desensibilizzata, liquida, infiammabile, non altrimenti specificata., con non più del 30 % (massa) di nitroglicerina] in contenitori cisterna, in deroga al punto 4.3.2.1.1 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative all'utilizzo di contenitori cisterna.

Contenuto delle disposizioni di legge nazionali: trasporto locale di nitroglicerina (n. ONU 3343) in contenitori cisterna su brevi distanze, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

1.   Prescrizioni relative ai contenitori cisterna

1.1.

Possono essere utilizzati solo contenitori cisterna specificamente autorizzati a tal fine e che, per quanto riguarda la costruzione, gli equipaggiamenti, l'approvazione del prototipo, le prove, l'etichettatura e le operazioni, sono conformi alle prescrizioni del capitolo 6.8 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

1.2.

Il meccanismo di chiusura dei contenitori cisterna deve essere dotato di un dispositivo di decompressione che cede ad una pressione interna di 300 kPa (3 bar) superiore alla pressione normale, liberando così un'apertura orientata verso l'alto con una superficie di decompressione di almeno 135 cm2 (132 mm di diametro). L'apertura non deve richiudersi dopo l'attivazione del dispositivo. Uno o più elementi di sicurezza con la stessa modalità di attivazione e una superficie di decompressione corrispondente possono essere utilizzati come dispositivi di sicurezza. Il modello del dispositivo di sicurezza deve aver superato le prove ed ottenuto l'omologazione del prototipo da parte dell'autorità responsabile.

2.   Etichettatura

Ciascun contenitore cisterna deve recare su entrambi i lati un'etichetta di pericolo conforme al modello 3 del punto 5.2.2.2.2 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

3.   Disposizioni operative

3.1.

È obbligatorio accertarsi che durante il trasporto la nitroglicerina sia ripartita in modo omogeneo nella sostanza flemmatizzante e che non sia possibile alcuna demiscelazione.

3.2.

Durante le operazioni di carico e scarico è vietato rimanere nel o sul veicolo, fuorché per azionare i dispositivi di carico e scarico.

3.3.

I contenitori cisterna devono essere svuotati completamente sul luogo di scarico. Se non possono essere svuotati completamente, devono essere chiusi bene dopo lo scarico fino al caricamento successivo.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga Renania settentrionale-Westfalia.

Osservazioni: i trasporti in questione sono trasporti locali in contenitori cisterna effettuati su strada, su brevi distanze, nell'ambito di un processo industriale tra due siti di produzione fissi. Per la fabbricazione di un prodotto farmaceutico, il sito di produzione A consegna, con un trasporto conforme alla regolamentazione in contenitori cisterna di 600 l, una soluzione di resina infiammabile (n. ONU 1866), gruppo di imballaggio II, al sito di produzione B. Qui viene aggiunta una soluzione di nitroglicerina e dopo la miscelazione si ottiene una miscela di colla contenente nitroglicerina desensibilizzata, liquida, infiammabile, non altrimenti specificata, con non più del 30 % (massa) di nitroglicerina (n. ONU 3343) destinata a un ulteriore utilizzo. Anche il trasporto di ritorno di questa sostanza al sito di produzione A avviene nei suddetti contenitori cisterna, appositamente controllati e approvati dall'autorità competente per questa specifica operazione di trasporto e recanti il codice cisterna L10DN.

Fine del periodo di validità: 30 giugno 2022

RO-bi-DE-6

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–SE–6.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-DE-7

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–BE-10.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

Data di scadenza: 20 marzo 2021

DK Danimarca

RO–bi–DK–1

Oggetto: nn. ONU 1202, 1203, 1223 e classe 2 — nessun documento di trasporto.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: documento di trasporto richiesto.

Contenuto della legislazione nazionale: per il trasporto di oli minerali della classe 3, nn. ONU 1202, 1203 e 1223, e di gas della classe 2 in vista della loro distribuzione (merci da consegnare a due o più destinatari e raccolta di merci restituite in situazioni simili) non è richiesto un documento di trasporto, a condizione che le istruzioni scritte contengano, oltre alle informazioni richieste nell'ADR, il numero ONU, il nome e la classe.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Osservazioni: questa deroga nazionale è giustificata dal fatto che, grazie allo sviluppo di apparecchiature elettroniche, le compagnie petrolifere sono, ad esempio, in grado di trasmettere continuativamente ai veicoli informazioni sui loro clienti. Dato che tali informazioni non sono ancora disponibili all'inizio dell'operazione di trasporto e saranno trasmesse al veicolo durante il trasporto, non è possibile compilare i documenti di trasporto prima dell'inizio del viaggio. Questi tipi di trasporto sono ristretti a zone limitate.

Deroga per la Danimarca per una disposizione analoga a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–DK–2

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–SE–6.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, come modificato.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–DK–3

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–UK–1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, come modificato.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–DK–4

Oggetto: trasporto su strada di merci pericolose di alcune classi, raccolte presso abitazioni private e imprese e portate a fini di smaltimento verso punti di raccolta dei rifiuti o impianti di trattamento intermedi situati nelle vicinanze.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali, disposizioni sulla classificazione, disposizioni speciali, disposizioni relative all'imballaggio, procedure di spedizione, prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi, disposizioni su condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione, prescrizioni per l'equipaggio, le attrezzature, le operazioni di trasporto e la documentazione e prescrizioni relative alla costruzione e all'omologazione dei veicoli.

Contenuto della legislazione nazionale: le merci pericolose raccolte presso abitazioni private e imprese possono, a determinate condizioni, essere portate a fini di smaltimento verso punti di raccolta dei rifiuti o impianti di trattamento intermedi situati nelle vicinanze. Devono essere rispettate disposizioni diverse a seconda della natura del trasporto e dei rischi associati, come la quantità di merci pericolose per imballaggio interno, per imballaggio esterno e/o per unità di trasporto, e a seconda del carattere complementare o no del trasporto di merci pericolose rispetto all'attività principale delle imprese.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Osservazioni: non è possibile per i responsabili della gestione dei rifiuti e le imprese applicare tutte le disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE quando rifiuti che possono contenere residui di merci pericolose sono trasportati a fini di smaltimento da abitazioni private e/o da imprese a punti di raccolta dei rifiuti situati nelle vicinanze. Questi rifiuti sono in genere imballaggi che sono stati inizialmente trasportati in conformità all'esenzione prevista al punto 1.1.3.1, lettera c), dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE e/o venduti al dettaglio. Tuttavia, l'esenzione prevista al punto 1.1.3.1, lettera c), non si applica al trasporto verso punti di raccolta dei rifiuti e le disposizioni del capitolo 3.4 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE non coprono il trasporto di imballaggi interni usati.

Data di scadenza: 1o gennaio 2019

EL Grecia

RO–bi–EL–1

Oggetto: deroga alle prescrizioni di sicurezza applicabili alle cisterne fisse (veicoli cisterna) con una massa lorda inferiore a 4 tonnellate utilizzate per il trasporto locale di gasolio (n. ONU 1202), immatricolate per la prima volta in Grecia tra il 1o gennaio 1991 e il 31 dicembre 2002.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, omologazione, prove e controlli e marcatura di cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, contenitori cisterna e casse mobili cisterna, con serbatoi costruiti con materiali metallici, e di veicoli batteria e contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM).

Contenuto della legislazione nazionale: disposizione transitoria: le cisterne fisse (veicoli cisterna) con una massa lorda inferiore a 4 tonnellate utilizzate unicamente per il trasporto locale di gasolio (n. ONU 1202), immatricolate per la prima volta in Grecia tra il 1o gennaio 1991 e il 31 dicembre 2002, con uno spessore del serbatoio inferiore a 3 mm, possono restare in servizio. Questa disposizione transitoria è prevista per il trasporto locale con veicoli immatricolati in detto periodo. Essa si applica ai veicoli cisterna solo se trasformati secondo quanto disposto al punto 6.8.2.1.20 e adattati in conformità ai seguenti elementi:

1.

i punti dell'ADR relativi ai controlli e alle prove: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5;

2.

le cisterne devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai punti 6.8.2.1.28, 6.8.2.2.1 e 6.8.2.2.2.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία [Prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, controlli e prove di cisterne fisse (veicoli cisterna) e cisterne smontabili in circolazione, per alcune categorie di merci pericolose].

Data di scadenza: 30 giugno 2019

ES Spagna

RO–bi–ES–2

Oggetto: equipaggiamento speciale per la distribuzione di ammoniaca anidra.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8.2.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: al fine di evitare eventuali perdite del contenuto in caso di danni alle strutture esterne (tubazioni, dispositivi laterali di chiusura), la valvola di arresto interna e la sua sede devono essere protette dai rischi di strappi dovuti a sollecitazioni esterne oppure essere progettate in modo tale da resistere a tali sollecitazioni. I dispositivi di riempimento e di svuotamento (comprese le flange o i tappi filettati) e le eventuali coperture di protezione devono poter impedire ogni apertura accidentale.

Contenuto della legislazione nazionale: le cisterne utilizzate a fini agricoli per la distribuzione e l'applicazione di ammoniaca anidra, messe in servizio anteriormente al 1o gennaio 1997, possono essere dotate di dispositivi di sicurezza esterni, invece che interni, a condizione che offrano una protezione almeno equivalente a quella fornita dalla parete della cisterna.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Osservazioni: prima del 1o gennaio 1997 un tipo di cisterna dotato di dispositivi di sicurezza esterni era utilizzato esclusivamente nell'agricoltura per spargere ammoniaca anidra direttamente sui terreni. Diverse cisterne di questo tipo sono tuttora in servizio. Esse sono raramente trasportate a pieno carico sulle strade e sono utilizzate unicamente per la fertilizzazione in grandi aziende agricole.

Data di scadenza: 28 febbraio 2022

FI Finlandia

RO–bi–FI–1

Oggetto: modifica delle informazioni nel documento di trasporto per le sostanze esplosive.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.2.1, lettera a).

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni speciali per la classe 1.

Contenuto della legislazione nazionale:

nel documento di trasporto è ammesso indicare il numero di detonatori (1 000 detonatori corrispondono a 1 kg di esplosivi) invece della massa netta reale delle sostanze esplosive.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

regolamento dell'agenzia finlandese per la sicurezza dei trasporti concernente il trasporto di merci pericolose su strada.

Osservazioni:

l'informazione è considerata sufficiente per i trasporti nazionali. Questa deroga è utilizzata soprattutto per l'industria mineraria ai fini del trasporto locale di piccole quantità.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–FI–3

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–DE–1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

Data di scadenza: 28 febbraio 2022

RO-bi-FI-4

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–SE-6.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Government Decree on a Driving Certificate for Drivers of Vehicles Carrying Dangerous Goods (decreto del governo relativo alla patente di guida per conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose) (401/2011)

Data di scadenza: 30 giugno 2021

FR Francia

RO–bi–FR–1

Oggetto: utilizzo di un documento marittimo come documento di trasporto per brevi tragitti successivi allo scarico di una nave.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1

Contenuto dell'allegato della direttiva: informazioni richieste nel documento utilizzato come documento di trasporto per merci pericolose.

Contenuto della legislazione nazionale: il documento marittimo vale come documento di trasporto in un raggio di 15 km.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 23-4.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–FR–3

Oggetto: trasporto di cisterne fisse per gas di petrolio liquefatto (GPL) (18).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di cisterne fisse per GPL è soggetto a norme specifiche. Applicabile solo su brevi distanze.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 30.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-FR-4

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–UK-2.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Data di scadenza: 30 gennaio 2022

RO–bi–FR–5

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–BE-5.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: -

Data di scadenza: 30 giugno 2024

RO–bi–FR–6

Oggetto: trasporto di rifiuti contenenti amianto libero

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.4

Contenuto dell'allegato della direttiva: istruzione di imballaggio P002

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto di rifiuti contenenti amianto libero [n. ONU 2212 AMIANTO, ANFIBOLO (amosite, tremolite, actinolite, antofillite, crocidolite) o n. ONU 2950 AMIANTO, CRISOTILO) da siti di costruzione:

i rifiuti sono trasportati in camion a cassone ribaltabile,

i rifiuti sono imballati in grandi «sacchi contenitori», sacchi pieghevoli delle dimensioni del piano del cassone, che sono chiusi bene in modo da evitare la dispersione di fibre di amianto durante il trasporto,

i sacchi contenitori sono progettati per resistere alle sollecitazioni subite in condizioni normali di trasporto e durante lo scarico presso la discarica,

sono soddisfatte le altre condizioni applicabili a norma dell'ADR.

Tali condizioni di trasporto risultano particolarmente idonee al trasporto di grosse quantità di rifiuti derivanti da lavori stradali o dalla rimozione dell'amianto dagli edifici. Le condizioni sono inoltre idonee allo stoccaggio definitivo dei rifiuti nelle discariche riconosciute e garantiscono una maggiore facilità di carico e di conseguenza una maggiore protezione dei lavoratori dall'amianto rispetto alle condizioni applicabili a norma dell'istruzione di imballaggio P002 di cui al capitolo 4.1.4 dell'ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: -.

Data di scadenza: 30 giugno 2024

HU Ungheria

RO–bi–HU–1

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–SE-3.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Data di scadenza: 30 gennaio 2020

IE Irlanda

RO–bi–IE–3

Oggetto: esenzione per consentire il carico e lo scarico in un'area pubblica, senza permesso speciale delle autorità competenti, di merci pericolose soggette alla disposizione speciale CV1 del punto 7.5.11 o S1 del capitolo 8.5.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5 e 8.5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni supplementari relative al carico, allo scarico e alla movimentazione.

Contenuto della legislazione nazionale: il carico e lo scarico di merci pericolose in un'area pubblica sono consentiti senza permesso speciale delle autorità competenti, in deroga alle prescrizioni del punto 7.5.11. o del capitolo 8.5.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Regulation 82(5) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Osservazioni: per i trasporti sul territorio nazionale, questa disposizione costituisce un obbligo molto oneroso per le autorità competenti.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–IE–6

Oggetto: esenzione dalla prescrizione del punto 4.3.4.2.2, secondo la quale i tubi flessibili di riempimento e di svuotamento non collegati in modo fisso al serbatoio devono essere vuoti durante il trasporto.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: utilizzo di veicoli cisterna.

Contenuto della legislazione nazionale: le bobine di tubi flessibili (compresi i relativi tubi fissi) installati sui veicoli cisterna utilizzati per la vendita al dettaglio di prodotti petroliferi con i numeri di identificazione ONU 1011, 1202, 1223, 1863 e 1978 non devono obbligatoriamente essere vuoti durante il trasporto su strada, purché vengano adottate misure adeguate per prevenire eventuali perdite del contenuto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Regulation 82(8) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Osservazioni: i tubi flessibili installati sui veicoli cisterna per la consegna a domicilio devono sempre essere pieni, anche durante il trasporto. Il sistema di scarico è un sistema detto «wet-line», che richiede l'adescamento del tubo della cisterna e l'azionamento del contatore, per garantire che il cliente riceva la corretta quantità di prodotto.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–IE–7

Oggetto: esenzione da alcune prescrizioni dei punti 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11 dell'ADR per il trasporto alla rinfusa di fertilizzante a base di nitrato d'ammonio n. ONU 2067 dai porti fino ai destinatari.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11.

Contenuto dell'allegato della direttiva: l'obbligo di avere, per ciascun viaggio di trasporto, un documento di trasporto distinto che indichi la quantità totale corretta delle merci di un dato carico nonché l'obbligo di pulire il veicolo prima e dopo ciascun viaggio.

Contenuto della legislazione nazionale: deroga proposta per consentire la modifica delle prescrizioni dell'ADR relative al documento di trasporto e alla pulizia del veicolo, per tener conto degli aspetti pratici del trasporto alla rinfusa dal porto al destinatario.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: proposta di modifica della regolamentazione «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004».

Osservazioni: le disposizioni dell'ADR esigono a) un documento di trasporto separato, che indichi la massa totale delle merci pericolose trasportate in un dato carico e b) il rispetto della disposizione speciale CV24 relativa alla pulizia per ogni singolo carico trasportato tra il porto e il destinatario durante lo scarico di una nave da carico. Dato che il trasporto è di carattere locale e riguarda lo scarico da una nave che trasporta merci alla rinfusa, con vari carichi di trasporto (nella stessa giornata o in giornate successive) della medesima sostanza tra la nave e i destinatari, un unico documento di trasporto indicante la massa totale approssimativa di ciascun carico dovrebbe essere sufficiente e non dovrebbe essere necessario conformarsi alla disposizione speciale CV24.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-IE-8

Oggetto: trasporto di merci pericolose tra locali privati e un altro veicolo nelle immediate vicinanze di tali locali o tra due parti di locali privati vicine tra loro ma separate da una strada pubblica.

Riferimento all'allegato della direttiva: allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Contenuto della legislazione nazionale: non applicazione della regolamentazione quando un veicolo è utilizzato per trasportare merci pericolose:

a)

tra locali privati e un altro veicolo nelle immediate vicinanze di tali locali; o

b)

tra due parti di locali privati vicine tra loro ma separate da una strada pubblica,

a condizione che il trasporto venga effettuato seguendo il percorso più diretto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.

Osservazioni: è possibile che si verifichino situazioni in cui le merci sono trasferite tra due parti di locali privati, o tra locali privati e un veicolo ad essi associato, separati da una strada pubblica. Questo tipo di trasporto non costituisce un trasporto di merci pericolose nel senso comune del termine e quindi non è necessario applicare le disposizioni della regolamentazione relativa al trasporto di merci pericolose. Cfr. anche RO–bi–SE–3 e RO–bi–UK–1.

Data di scadenza: 30 gennaio 2020

NL Paesi Bassi

RO–bi–NL–13

Oggetto: piano del 2015 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 e 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni per determinate quantità; disposizioni speciali; utilizzazione degli imballaggi; utilizzazione dei sovrimballaggi; documentazione; costruzione e prove degli imballaggi; carico, scarico e movimentazione; equipaggi; equipaggiamento; esercizio dei veicoli; veicoli e documentazione; costruzione e omologazione dei veicoli.

Contenuto della legislazione nazionale: disposizioni relative al trasporto di piccole quantità raccolte di rifiuti domestici pericolosi nonché di rifiuti domestici pericolosi di imprese, che sono fornite in imballaggi appropriati con una capacità massima di 60 litri. Date le piccole quantità raccolte in ciascun caso e la natura diversa delle varie sostanze, non è possibile effettuare le operazioni di trasporto nel pieno rispetto delle norme dell'ADR. Di conseguenza, il piano sopra menzionato prevede una variante semplificata che si discosta da varie disposizioni dell'ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: piano del 2015 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Osservazioni: il piano è stato ideato per consentire ai privati e alle imprese di depositare piccoli rifiuti chimici in un punto di raccolta unico. Le sostanze in questione consistono quindi in residui, ad esempio di vernici. Il livello di pericolo è notevolmente ridotto dalla scelta dei mezzi di trasporto, che comporta, tra l'altro, l'utilizzo di elementi di trasporto speciali e di avvisi «Vietato fumare» con una luce gialla lampeggiante chiaramente visibile al pubblico. L'essenziale per quanto riguarda il trasporto è garantire la sicurezza, che può essere assicurata, ad esempio, trasportando le sostanze in imballaggi sigillati, in modo da evitare la dispersione o il rischio di fuoriuscita o di accumulo di vapori tossici nel veicolo. Il veicolo è dotato di elementi che permettono lo stoccaggio di diverse categorie di rifiuti e garantiscono la protezione da manovre e spostamenti accidentali, nonché dall'apertura involontaria. Vista la diversità delle sostanze in questione, nonostante le piccole quantità di rifiuti interessate, il trasportatore deve possedere un certificato di competenza professionale. Date le scarse conoscenze dei privati in merito ai livelli di pericolo associati a queste sostanze, dovrebbero essere fornite istruzioni scritte, come stabilisce l'allegato di questo piano.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

PT Portogallo

RO–bi–PT–1

Oggetto: documenti di trasporto per il n. ONU 1965.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni per i documenti di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: la designazione ufficiale di trasporto da indicare nei documenti di trasporto, come previsto al punto 5.4.1 del regolamento RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) per i gas commerciali butano e propano che rientrano nella rubrica collettiva «n. ONU 1965, idrocarburi gassosi in miscela liquefatta, n.a.s.», trasportati in bombole, può essere sostituita da altri nomi commerciali, come:

 

«Butano n. ONU 1965» in caso di miscele A, A01, A02 e A0, come descritto al punto 2.2.2.3 dell'RPE, trasportato in bombole;

 

«Propano n. ONU 1965» in caso di miscela C, come descritto al punto 2.2.2.3 dell'RPE, trasportato in bombole.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Despacho DGTT 7560/2004, del 16 aprile 2004, a norma dell'articolo 5, n. 1, del Decreto-Lei n. 267-A/2003 del 27 ottobre.

Osservazioni: si riconosce l'importanza di agevolare gli operatori economici nella compilazione dei documenti di trasporto delle merci pericolose, purché non sia compromessa la sicurezza di queste operazioni di trasporto.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–PT–2

Oggetto: documenti di trasporto per cisterne e contenitori vuoti non ripuliti.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni per i documenti di trasporto

Contenuto della legislazione nazionale: per i viaggi di ritorno di cisterne e contenitori vuoti che sono serviti per trasportare merci pericolose, il documento di trasporto previsto al punto 5.4.1 dell'RPE può essere sostituito dal documento di trasporto emesso per il viaggio immediatamente precedente, effettuato per consegnare le merci.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Despacho DGTT 15162/2004, del 28 luglio 2004, a norma dell'articolo 5, n. 1, del Decreto-Lei n. 267-A/2003 del 27 ottobre.

Osservazioni: l'obbligo di prevedere, conformemente all'RPE, un documento di trasporto per le cisterne e i contenitori vuoti che hanno trasportato merci pericolose determina, in alcuni casi, difficoltà pratiche che possono essere ridotte al minimo senza compromettere la sicurezza.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

SE Svezia

RO–bi–SE–1

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 5 e 6.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di imballaggi contenenti merci pericolose costituite da rifiuti deve essere effettuato in conformità alle disposizioni dell'ADR, che prevedono solo poche esenzioni. Le esenzioni non sono permesse per tutti i tipi di sostanze e oggetti.

Le esenzioni principali sono le seguenti:

i piccoli imballaggi (meno di 30 kg) contenenti merci pericolose costituite da rifiuti possono essere sistemati in imballaggi, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, senza rispettare le disposizioni dei punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva. Non è necessario sottoporre gli imballaggi preparati per il trasporto, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, a prove con un campione rappresentativo dei piccoli imballaggi interni.

Questa esenzione è autorizzata a condizione che:

gli imballaggi, gli IBC e i grandi imballaggi siano conformi a un prototipo sottoposto a prove e approvato in conformità ai gruppi di imballaggio I o II delle disposizioni applicabili dei capitoli 6.1, 6.5 o 6.6 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva,

i piccoli imballaggi siano imballati con un materiale assorbente che trattiene qualsiasi liquido che potrebbe fuoriuscire negli imballaggi esterni, negli IBC o nei grandi imballaggi durante il trasporto, e

la massa lorda degli imballaggi, degli IBC e dei grandi imballaggi preparati per il trasporto non sia superiore alla massa lorda autorizzata indicata nel codice di omologazione ONU per i gruppi di imballaggio I o II per gli imballaggi, gli IBC e i grandi imballaggi, e

il documento di trasporto comprenda la seguente dicitura: «Imballato in conformità alla parte 16 dell'appendice S dell'ADR».

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose.

Osservazioni: i punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva sono difficili da applicare, perché gli imballaggi, gli IBC e i grandi imballaggi devono essere sottoposti a prove con un campione rappresentativo di rifiuti, difficilmente prevedibile.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–2

Oggetto: il nome e l'indirizzo dello speditore nel documento di trasporto.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: informazioni generali richieste nel documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione nazionale stabilisce che il nome e l'indirizzo dello speditore non sono richiesti se gli imballaggi vuoti non ripuliti sono restituiti nell'ambito di un sistema di distribuzione.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: gli imballaggi vuoti non ripuliti che vengono restituiti contengono ancora, nella maggior parte dei casi, piccole quantità di merci pericolose.

Questa deroga è utilizzata soprattutto dalle industrie quando restituiscono recipienti per gas vuoti non ripuliti in cambio di recipienti pieni.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–3

Oggetto: trasporto di merci pericolose nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il passaggio su strade pubbliche tra le varie parti dei siti.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strade pubbliche.

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il passaggio su strade pubbliche tra le varie parti dei siti. Le deroghe riguardano l'etichettatura e la marcatura dei colli, i documenti di trasporto, il certificato del conducente e il certificato di omologazione conformemente alla parte 9.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: possono presentarsi alcune situazioni in cui le merci pericolose sono trasferite tra locali situati su lati opposti di una strada pubblica. Questa forma di trasporto non costituisce un trasporto di merci pericolose su via privata e dovrebbe quindi essere associata alle prescrizioni pertinenti. Cfr. anche l'articolo 6, paragrafo 14, della direttiva 96/49/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–4

Oggetto: trasporto di merci pericolose sequestrate dalle autorità.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Contenuto della legislazione nazionale: deroghe alla regolamentazione possono essere autorizzate se sono giustificate da motivi di protezione del lavoro, di prevenzione dei rischi durante lo scarico, di presentazione di prove ecc.

Le deroghe alla regolamentazione sono autorizzate solo se sono garantiti livelli di sicurezza soddisfacenti durante condizioni di trasporto normali.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: tali deroghe possono essere applicate solo dalle autorità che sequestrano merci pericolose.

Questa deroga riguarda i trasporti locali, ad esempio di merci sequestrate dalla polizia, come esplosivi o beni rubati. Il problema posto da questo tipo di merci è che non si può mai essere certi della loro classificazione. Inoltre, spesso le merci non sono imballate, contrassegnate o etichettate in conformità all'ADR. La polizia effettua ogni anno diverse centinaia di questi trasporti. Nel caso di alcolici di contrabbando, questi devono essere trasportati dal luogo in cui sono stati sequestrati fino a un deposito in cui vengono conservate le prove e poi a un'installazione per la loro distruzione; questi ultimi due posti possono essere situati a notevole distanza l'uno dall'altro. Deroghe consentite: a) non è obbligatorio etichettare ciascun collo e b) non è obbligatorio utilizzare colli approvati. Tuttavia, ciascun pallet contenente tali colli deve essere etichettato correttamente. Devono essere rispettate tutte le altre prescrizioni. Ogni anno vengono effettuati circa 20 trasporti di questo genere.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–5

Oggetto: trasporto di merci pericolose all'interno e in prossimità immediata di porti.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2

Contenuto dell'allegato della direttiva: documenti a bordo dell'unità di trasporto; ogni unità di trasporto con merci pericolose a bordo deve essere dotata degli equipaggiamenti specificati; omologazione dei veicoli.

Contenuto della legislazione nazionale:

la presenza dei documenti a bordo dell'unità di trasporto non è obbligatoria (ad eccezione del certificato del conducente).

Gli equipaggiamenti di cui al punto 8.1.5 sono facoltativi a bordo di un'unità di trasporto.

Il certificato di omologazione non è necessario per i trattori.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: cfr. l'articolo 6, paragrafo 14, della direttiva 96/49/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–6

Oggetto: certificato di formazione ADR degli ispettori.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire corsi di formazione.

Contenuto della legislazione nazionale: gli ispettori che eseguono l'ispezione tecnica annuale dei veicoli non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al capitolo 8.2 o ad avere il certificato di formazione ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: a volte succede che veicoli sottoposti all'ispezione tecnica portino un carico di merci pericolose, ad esempio cisterne vuote non ripulite.

Le prescrizioni del capitolo 1.3 e del punto 8.2.3 rimangono applicabili.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–7

Oggetto: distribuzione locale dei nn. ONU 1202, 1203 e 1223 in autocisterne.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: per cisterne e contenitori cisterna vuoti non ripuliti, la descrizione deve essere conforme al punto 5.4.1.1.6. Il nome e l'indirizzo di destinatari multipli possono essere riportati su altri documenti.

Contenuto della legislazione nazionale: per le cisterne o i contenitori cisterna vuoti non ripuliti, la descrizione nel documento di trasporto conforme al punto 5.4.1.1.6. non è necessaria se la quantità della sostanza nel piano di carico è contrassegnata dalla cifra «0». Il nome e l'indirizzo dei destinatari non sono richiesti in nessun documento a bordo del veicolo.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–9

Oggetto: trasporti locali verso siti agricoli o siti di costruzione.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4, 6.8 e 9.1.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: documenti di trasporto; costruzione delle cisterne; certificato di omologazione.

Contenuto della legislazione nazionale: i trasporti locali verso i siti agricoli o i siti di costruzione non sono soggetti ad alcune disposizioni regolamentari:

a)

non è richiesta la dichiarazione delle merci pericolose;

b)

le cisterne e/o i contenitori più vecchi, costruiti non secondo le disposizioni del capitolo 6.8, ma secondo una legislazione nazionale precedente e installati sulle strutture mobili per il personale, possono rimanere in uso;

c)

le autocisterne più vecchie non conformi alle disposizioni dei capitoli 6.7. o 6.8, destinate al trasporto delle sostanze di cui ai nn. ONU 1268, 1999, 3256 e 3257, provviste o sprovviste di attrezzature per la posa del rivestimento stradale, possono rimanere in uso per i trasporti locali e nelle immediate vicinanze dei cantieri stradali;

d)

non sono richiesti i certificati di omologazione per le strutture mobili per il personale e le autocisterne provviste o sprovviste di attrezzature per la posa del rivestimento stradale.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: una «struttura mobile per il personale» è una specie di roulotte comprendente un locale per il personale, dotata di una cisterna o di un contenitore non approvati per il carburante destinato al rifornimento dei trattori forestali.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–10

Oggetto: trasporto di esplosivi in cisterne.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: gli esplosivi possono essere imballati soltanto in conformità al punto 4.1.4.

Contenuto della legislazione nazionale: l'autorità nazionale competente procederà all'approvazione dei veicoli destinati al trasporto di esplosivi in cisterne. Il trasporto in cisterne è permesso unicamente per gli esplosivi elencati nel regolamento o previa autorizzazione speciale delle autorità competenti.

Un veicolo che trasporta esplosivi in cisterne deve essere marcato ed etichettato conformemente ai punti 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 e 5.3.1.4. Un solo veicolo dell'unità di trasporto può contenere merci pericolose.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose e al regolamento svedese SÄIFS 1993:4.

Osservazioni: questa deroga è applicabile unicamente al trasporto nazionale e se l'operazione di trasporto è prevalentemente di carattere locale. La regolamentazione in questione era in vigore prima dell'adesione della Svezia all'Unione europea.

Solo due società effettuano operazioni di trasporto di esplosivi in veicoli cisterna. Il passaggio alle emulsioni avrà luogo in un prossimo futuro.

Vecchia deroga n. 84.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–11

Oggetto: certificato del conducente.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla formazione dell'equipaggio del veicolo.

Contenuto della legislazione nazionale: la formazione dei conducenti non è autorizzata con i veicoli indicati al punto 8.2.1.1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose.

Osservazioni: trasporti locali.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–SE–12

Oggetto: trasporto di fuochi d'artificio, n. ONU 0335.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegato B, 7.2.4, V2 (1).

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni concernenti l'utilizzo dei veicoli EX/II ed EX/III.

Contenuto della legislazione nazionale: la disposizione speciale V2 1), figurante al punto 7.2.4, si applica al trasporto di fuochi d'artificio n. ONU 0335 unicamente se il contenuto netto di esplosivi è superiore a 3 000 kg (4 000 kg con rimorchio), a condizione che ai fuochi d'artificio sia stato assegnato il n. ONU 0335 in conformità alla tabella di classificazione per difetto del punto 2.1.3.5.5 della 14a edizione riveduta delle raccomandazioni dell'ONU sul trasporto di merci pericolose.

Questa assegnazione è soggetta all'approvazione delle autorità competenti. Essa deve essere sottoposta a una verifica sull'unità di trasporto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose.

Osservazioni: il trasporto di fuochi d'artificio è limitato nel tempo a due brevi periodi dell'anno, il periodo di Capodanno e il passaggio dal mese di aprile al mese di maggio. Il trasporto dagli speditori ai depositi può essere effettuato senza grandi problemi dall'attuale parco di veicoli omologati EX. Il trasporto dei fuochi d'artificio dai depositi ai punti vendita e degli articoli invenduti verso i depositi è invece limitato a causa della mancanza di veicoli omologati EX. I trasportatori non sono interessati a investire nell'omologazione perché non riescono ad ammortizzarne i costi. L'esistenza stessa degli speditori di fuochi d'artificio ne risulta compromessa perché non possono immettere sul mercato i loro prodotti.

Quando si usa questa deroga, la classificazione dei fuochi d'artificio deve essere fatta in base all'elenco di cui alle raccomandazioni dell'ONU, al fine di ottenere la classificazione più aggiornata possibile.

Un tipo di esenzione simile esiste per i fuochi d'artificio n. ONU 0336 compresi nella disposizione speciale 651, punto 3.3.1, dell'ADR 2005.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO-bi-SE-13

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–DK-4.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i) (trasporto locale su brevi distanze).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva:

riferimento alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2022»

UK Regno Unito

RO–bi–UK–1

Oggetto: attraversamento di strade pubbliche da parte di veicoli che trasportano merci pericolose (N8).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strade pubbliche.

Contenuto della legislazione nazionale: non applicazione della regolamentazione sulle merci pericolose al trasporto tra locali privati separati da una strada. Per quanto riguarda la classe 7, questa deroga non si applica a nessuna delle disposizioni della regolamentazione del 2002 relativa al trasporto di materiali radioattivi su strada [Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002].

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Osservazioni: può verificarsi facilmente un caso di trasferimento di merci tra due locali privati situati su due lati di una strada. Questo trasferimento non costituisce un trasporto di merci pericolose su strada pubblica nel senso comune del termine e in questo caso non dovrebbe applicarsi nessuna delle disposizioni della regolamentazione sulle merci pericolose.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–UK–2

Oggetto: esenzione dal divieto per il conducente o il suo assistente di aprire i colli contenenti merci pericolose in una catena di distribuzione locale che va dal deposito di distribuzione locale a un dettagliante o a un utilizzatore finale e dal dettagliante all'utilizzatore finale (eccetto per la classe 7) (N11).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.3.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto per il conducente o il suo assistente di aprire i colli contenenti merci pericolose.

Contenuto della legislazione nazionale: il divieto di aprire i colli è limitato dalla clausola «Unless authorised to do so by the operator of the vehicle» (salvo autorizzazione da parte dell'operatore del veicolo).

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Osservazioni: preso letteralmente, il divieto così formulato nell'allegato può creare gravi problemi per la distribuzione al dettaglio.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–UK–3

Oggetto: disposizioni alternative per il trasporto di barili di legno contenenti il n. ONU 3065 del gruppo di imballaggio III.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.4, 4.1, 5.2 e 5.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative all'imballaggio e all'etichettatura.

Contenuto della legislazione nazionale: consente il trasporto di bevande alcoliche con gradazione alcolica superiore al 24 %, ma inferiore al 70 % in volume (gruppo di imballaggio III), in barili di legno non conformi alle norme dell'ONU senza etichette di pericolo, a condizione che vi siano prescrizioni più rigorose per il caricamento e il veicolo.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14).

Osservazioni: si tratta di un prodotto di elevato valore, soggetto a un'accisa statale, che deve essere trasportato dalla distilleria ai magazzini doganali in veicoli securizzati, recanti un sigillo doganale ufficiale. Le prescrizioni di sicurezza supplementari tengono conto delle disposizioni meno rigorose per l'imballaggio e l'etichettatura.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–UK–4

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–SE–12.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RO–bi–UK–5

Oggetto: raccolta di batterie usate a fini di smaltimento o di riciclaggio.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizione speciale 636.

Contenuto della legislazione nazionale: permette l'applicazione delle seguenti condizioni, in alternativa alla disposizione speciale 636 del capitolo 3.3:

le pile e le batterie al litio usate (nn. ONU 3090 e 3091) consegnate e raccolte per il trasporto, ai fini del loro smaltimento, dal punto di raccolta per i consumatori all'impianto di trattamento intermedio e le altre pile e batterie non contenenti litio (nn. ONU 2800 e 3028) non sono soggette alle altre disposizioni dell'ADR se soddisfano le seguenti condizioni:

sono imballate in fusti IH2 o casse 4H2 conformi al livello di prova del gruppo di imballaggio II per le materie solide,

non più del 5 % di ciascun collo è costituito da batterie al litio e agli ioni di litio,

la massa lorda massima di ciascun collo non supera 25 kg,

la quantità totale dei colli caricati su un'unità di trasporto non supera 333 kg,

non può essere trasportata nessun'altra merce pericolosa.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

Osservazioni: i punti di raccolta per i consumatori sono situati in genere in punti vendita al dettaglio e non è facile insegnare a un gran numero di persone a differenziare e imballare le batterie usate in conformità alle disposizioni dell'ADR. Il sistema britannico funzionerebbe secondo gli orientamenti del Waste and Resources Action Programme adottato dal Regno Unito e comporterebbe la fornitura di imballaggi conformi alle disposizioni dell'ADR e di istruzioni appropriate.

Data di scadenza: 30 giugno 2021;»

2)

nell'allegato II, il capo II.3 è sostituito dal testo seguente:

«II.3   Deroghe nazionali

Deroghe concesse agli Stati membri in base all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.

Identificazione delle deroghe: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA = ferrovia

a/bi/bii = articolo 6, paragrafo 2, lettera a)/lettera b), punti i) e ii)

MS = sigla dello Stato membro

nn = numero di ordine

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

RA–a–DE–2

Oggetto: autorizzazione all'imballaggio combinato.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato.

Contenuto della legislazione nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione all'imballaggio combinato di oggetti della classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), aerosol (classe 2) e di materiali per la pulizia e il trattamento delle classi 3 e 6.1 (nn. ONU indicati) sotto forma di set da vendere in imballaggi combinati del gruppo II e in piccole quantità.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Osservazioni: n. di elenco: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

FR Francia

RA–a–FR–3

Oggetto: trasporti per esigenze del vettore ferroviario.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: informazioni concernenti le materie pericolose che devono figurare nella lettera di vettura.

Contenuto della legislazione nazionale: i trasporti per esigenze del vettore ferroviario, di quantità non superiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6, non sono soggetti all'obbligo di dichiarazione del carico.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 20.2.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RA–a–FR–4

Oggetto: esenzione dall'obbligo di etichettatura di taluni vagoni postali.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di applicare etichette sulle pareti dei vagoni.

Contenuto della legislazione nazionale: unicamente i vagoni postali che trasportano più di 3 tonnellate di materie di una stessa classe (diversa dalle classi 1, 6.2 o 7) devono recare etichette.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.1.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

SE Svezia

RA–a–SE–1

Oggetto: l'applicazione di etichette non è necessaria sui vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose per la consegna espressa.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: i vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose devono recare etichette.

Contenuto della legislazione nazionale: l'applicazione di etichette non è necessaria sui vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose per la consegna espressa.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: il regolamento RID fissa limiti quantitativi per le merci per la consegna espressa. Si tratta quindi di piccole quantità.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

UK Regno Unito

RA–a–UK–1

Oggetto: trasporto di articoli contenenti determinate materie radioattive a basso rischio, quali sveglie, orologi, rivelatori di fumo, rose di bussola.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: gran parte delle prescrizioni del RID.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni sul trasporto di materie della classe 7.

Contenuto della legislazione nazionale: esenzione totale dalle disposizioni della regolamentazione nazionale per alcuni prodotti commerciali contenenti quantità limitate di materie radioattive.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Osservazioni: questa deroga è una misura a breve termine, che non sarà più necessaria quando modifiche simili nei regolamenti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) saranno introdotte nel RID.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RA–a–UK–2

Oggetto: riduzione delle restrizioni per il trasporto in vagoni, veicoli e contenitori, di carichi misti di esplosivi e di esplosivi con altre merci pericolose (N4/5/6).

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.2.1 e 7.5.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: restrizioni per determinati tipi di carichi misti.

Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione nazionale è meno restrittiva per quanto riguarda i carichi misti di esplosivi, a condizione che il loro trasporto possa essere effettuato senza rischi.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Osservazioni: il Regno Unito desidera autorizzare alcune varianti nelle norme sul carico misto di esplosivi con altri esplosivi e di esplosivi con altre merci pericolose. Ogni variante comporterà una limitazione quantitativa di una o di alcune delle parti che costituiscono il carico e sarà permessa solo a condizione che «tutte le misure ragionevolmente possibili siano state adottate per evitare che gli esplosivi entrino in contatto con le merci, le danneggino o ne siano danneggiati».

Esempi di varianti che il Regno Unito desidera autorizzare:

1.

gli esplosivi classificati con i nn. ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 e 0361 possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportate le merci pericolose classificate con il n. ONU 1942. La quantità del n. ONU 1942 che può essere trasportata deve essere limitata in quanto è considerato un esplosivo di classe 1.1D;

2.

gli esplosivi classificati con i nn. ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 o 0453 possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportate merci pericolose (eccetto i gas infiammabili, le sostanze infettanti e le sostanze tossiche) della categoria di trasporto 2 o merci pericolose della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa totale o il volume totale delle merci pericolose della categoria di trasporto 2 non superi 500 kg o litri e la massa totale netta di tali esplosivi non superi 500 kg;

3.

gli esplosivi di classe 1.4G possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportati liquidi e gas infiammabili della categoria di trasporto 2 o gas non infiammabili e non tossici della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa totale o il volume totale delle merci pericolose non superi complessivamente 200 kg o litri e la massa totale netta degli esplosivi non superi 20 kg;

4.

gli oggetti esplosivi classificati con i nn. ONU 0106, 0107 o 0257 possono essere trasportati con oggetti esplosivi del gruppo di compatibilità D, E o F di cui sono componenti. La quantità totale degli esplosivi con i nn. ONU 0106, 0107 e 0257 non deve superare 20 kg.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RA–a–UK–3

Oggetto: permettere diverse quantità massime totali per unità di trasporto per le merci della classe 1, delle categorie 1 e 2, della tabella del punto 1.1.3.1.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni legate alla natura dell'operazione di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: stabilire norme che prevedano esenzioni per quantità limitate e carichi misti di esplosivi.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Osservazioni: permettere limiti diversi per le piccole quantità e fattori di moltiplicazione diversi per i carichi misti di merci della classe 1, cioè «50» per la categoria 1 e «500» per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi misti, i fattori di moltiplicazione sono «20» per la categoria di trasporto 1 e «2» per la categoria di trasporto 2.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RA–a–UK–4

Oggetto: adozione della deroga RA–a–FR–6.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.3.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni meno rigorose sull'affissione di pannelli sui vagoni per il trasporto ferroviario di rimorchi stradali.

Contenuto della legislazione nazionale: le prescrizioni sull'affissione di pannelli non si applicano nei casi in cui i pannelli del veicolo siano chiaramente visibili.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Osservazioni: si tratta di una disposizione nazionale già esistente del Regno Unito.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RA–a–UK–5

Oggetto: distribuzione di merci in imballaggi interni a dettaglianti o utilizzatori (eccetto quelle delle classi 1, 4.2, 6.2 e 7) dai depositi per la distribuzione locale ai dettaglianti o agli utilizzatori e dai dettaglianti agli utilizzatori finali.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: non è necessario che gli imballaggi rechino un marchio RID/ADR o ONU.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Osservazioni: le prescrizioni del regolamento RID sono inadeguate per le fasi finali di un trasporto tra un deposito di distribuzione e un dettagliante o un utilizzatore o tra un dettagliante e un utilizzatore finale. Lo scopo di questa deroga è consentire che i recipienti interni di merci destinate alla distribuzione al dettaglio possano essere trasportati senza imballaggio esterno nel tragitto ferroviario di un viaggio di distribuzione locale.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

RA–bi–DE–2

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura.

Contenuto della legislazione nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggio combinato e trasporto di rifiuti pericolosi in colli e in IBC; i rifiuti devono essere contenuti in imballaggi interni (come sono raccolti) e classificati in gruppi specifici (per evitare reazioni pericolose in un gruppo di rifiuti); istruzioni scritte speciali per i gruppi di rifiuti, utilizzate come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio ecc.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Osservazioni: n. di elenco 6*.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

RA–bi–DE–3

Oggetto: trasporto locale del n. ONU 1381 (fosforo, giallo, ricoperto d'acqua), classe 4.2, gruppo di imballaggio I, in vagoni cisterna ferroviari.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8, 6.8.2.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative alla costruzione di cisterne e vagoni cisterna. Il capitolo 6.8, punto 6.8.2.3, esige l'omologazione del prototipo per le cisterne che trasportano il n. ONU 1381 (fosforo, giallo, ricoperto d'acqua).

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto locale del n. ONU 1381 (fosforo, giallo, ricoperto d'acqua), classe 4.2, gruppo di imballaggio I, per brevi distanze (da Sassnitz-Mukran a Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz e Bitterfeld) in vagoni cisterna ferroviari costruiti secondo le norme russe. Il trasporto di queste merci è soggetto a disposizioni operative supplementari, stabilite dalle autorità competenti in materia di sicurezza.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92.

Data di scadenza: 30 gennaio 2020 (proroga della validità dell'autorizzazione).

DK Danimarca

RA–bi–DK-1

Oggetto: trasporto di merci pericolose nei tunnel.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: carico, scarico e distanze di protezione.

Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione prevede disposizioni diverse da quelle previste nell'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE per quanto riguarda i trasporti attraverso il tunnel ferroviario del collegamento fisso sul Grande Belt. Tali disposizioni alternative si riferiscono unicamente al volume di carico e alla distanza tra i carichi di merci pericolose.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 febbraio 2005.

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2022

RA–bi–DK-2

Oggetto: trasporto di merci pericolose nei tunnel.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: carico, scarico e distanze di protezione.

Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione prevede disposizioni diverse da quelle previste nell'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE per quanto riguarda i trasporti attraverso il tunnel ferroviario del collegamento fisso sull'Øresund. Tali disposizioni alternative si riferiscono unicamente al volume di carico e alla distanza tra i carichi di merci pericolose.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 febbraio 2005.

Osservazioni:

Data di scadenza: 28 febbraio 2022

SE Svezia

RA–bi–SE–1

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 5 e 6.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di imballaggi contenenti merci pericolose costituite da rifiuti deve essere effettuato in conformità alle disposizioni della direttiva che prevede solo poche esenzioni. Le esenzioni non sono permesse per tutti i tipi di sostanze e oggetti.

Le esenzioni principali sono le seguenti:

i piccoli imballaggi (meno di 30 kg) contenenti merci pericolose costituite da rifiuti possono essere sistemati in imballaggi, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, senza rispettare le disposizioni dei punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell'allegato II, capo II.1, della direttiva. Non è necessario sottoporre gli imballaggi preparati per il trasporto, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, a prove con un campione rappresentativo dei piccoli imballaggi interni.

Questa esenzione è autorizzata a condizione che:

gli imballaggi, gli IBC e i grandi imballaggi, siano conformi a un tipo sottoposto a prove e approvato in conformità ai gruppi di imballaggio I o II delle disposizioni applicabili dei capitoli 6.1, 6.5 o 6.6 dell'allegato II, capo II.1, della direttiva,

i piccoli imballaggi siano imballati con un materiale assorbente che trattiene qualsiasi liquido che potrebbe fuoriuscire negli imballaggi esterni, negli IBC o nei grandi imballaggi durante il trasporto, e

la massa lorda degli imballaggi, degli IBC e dei grandi imballaggi preparati per il trasporto non sia superiore alla massa lorda autorizzata indicata sul marchio del prototipo ONU per i gruppi di imballaggio I o II per gli imballaggi, gli IBC e i grandi imballaggi, e

il documento di trasporto comprenda la seguente dicitura: «Imballato in conformità alla parte 16 dell'appendice S del RID».

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose per ferrovia, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose.

Osservazioni: i punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell'allegato II, capo II.1, della direttiva sono difficili da applicare, perché gli imballaggi, gli IBC e i grandi imballaggi devono essere sottoposti a prove con un campione rappresentativo di rifiuti, difficilmente prevedibile.

Data di scadenza: 30 giugno 2021

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

RA–bii–DE–1

Oggetto: trasporto locale del n. ONU 1051 [cianuro di idrogeno stabilizzato, liquido, con un contenuto di acqua pari o inferiore all'1 % (massa)] in vagoni cisterna ferroviari, in deroga all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto di trasporto del n. ONU 1051 (cianuro di idrogeno), stabilizzato, liquido, con un contenuto di acqua pari o inferiore all'1 % (massa) in vagoni cisterna ferroviari (cisterne RID).

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto locale per ferrovia su particolari tragitti prestabiliti nel quadro di un processo industriale definito e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente specificate. Il trasporto è effettuato in vagoni cisterna autorizzati specificamente a tale scopo, la cui costruzione e il cui allestimento sono adeguati costantemente in funzione dei canoni di sicurezza più recenti. Il processo di trasporto è soggetto a una regolamentazione dettagliata costituita da disposizioni di sicurezza operativa supplementari, approvate dalle autorità competenti in materia di sicurezza e di prevenzione dei rischi, ed è controllato dalle autorità di supervisione competenti.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, Nr E 1/97.

Fine del periodo di validità: 1o gennaio 2023»

RA–bii–DE–2

Oggetto: trasporto locale su tragitti prestabiliti del n. ONU 1402 (carburo di calcio), gruppo di imballaggio I, in contenitori su vagoni.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 7.3.1.1

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali per il trasporto alla rinfusa. Il capitolo 3.2, tabella A, non autorizza il trasporto alla rinfusa di carburo di calcio.

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto locale per ferrovia del n. ONU 1402 (carburo di calcio), gruppo di imballaggio I, su particolari tragitti prestabiliti, nel quadro di un processo industriale definito e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente specificate. I carichi sono trasportati in vagoni, in contenitori costruiti a tal fine. Il trasporto di queste merci è soggetto a disposizioni operative supplementari, stabilite dalle autorità competenti in materia di sicurezza.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10.

Data di scadenza: 15 gennaio 2024.»

3)

nell'allegato I, il capo III.3 è sostituito dal testo seguente:

«III.3    Deroghe nazionali.»