ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 164

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
29 giugno 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/919 della Commissione, del 27 giugno 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/920 della Commissione, del 28 giugno 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 della Commissione per quanto riguarda determinate disposizioni relative a controlli, comunicazioni e relazioni annuali nonché alle modifiche ai programmi POSEI

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/921 della Commissione, del 28 giugno 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/922 della Commissione, del 28 giugno 2018, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e G. semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystalogobius linearis) in talune acque territoriali della Spagna (Catalogna)

39

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2018/923 del Consiglio, del 22 giugno 2018, che stabilisce che la Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 5 dicembre 2017

42

 

*

Decisione (UE) 2018/924 del Consiglio, del 22 giugno 2018, che abroga la decisione 2009/414/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia

44

 

*

Decisione (PESC) 2018/925 del Comitato politico e di sicurezza, del 26 giugno 2018, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2018/522 (ATALANTA/2/2018)

46

 

*

Decisione (UE) 2018/926 del Consiglio, del 26 giugno 2018, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

48

 

*

Decisione di esecuzione ((UE) 2018/927 della Commissione, del 27 giugno 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notificata con il numero C(2018) 3972]

49

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/928 della Commissione, del 28 giugno 2018, che pone fine alla riapertura dell'inchiesta concernente la sentenza nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P in relazione al regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

51

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/583 della Commissione, del 16 aprile 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lough Neah Pollan (DOP)] ( GU L 98 del 18.4.2018 )

62

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

29.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/1


Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) (1), firmato il 27 febbraio 2018, è entrato in vigore il 4 giugno 2018, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 del medesimo.


(1)   GU L 79 del 22.3.2018, pag. 3.


REGOLAMENTI

29.6.2018   

IT

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L 164/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/919 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

È opportuno pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 70 %, congelate

101,3

0

AR

0207 12 90

Carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 65 %, congelate

127,4

0

AR

225,0

0

BR

0207 14 10

Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati

240,2

18

AR

225,9

22

BR

333,9

0

CL

236,6

19

TH

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

304,7

0

BR

323,1

0

CL

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

242,1

1

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus

247,7

12

BR

»

(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).


29.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/920 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2018

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 della Commissione per quanto riguarda determinate disposizioni relative a controlli, comunicazioni e relazioni annuali nonché alle modifiche ai programmi POSEI

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 8, secondo comma, l'articolo 12, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n 180/2014 della Commissione (2) ha dimostrato che alcune disposizioni relative a controlli, comunicazioni e relazioni annuali devono essere chiarite e semplificate.

(2)

Gli articoli 2, 3 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 stabiliscono le disposizioni relative ai titoli di importazione, di esenzione e di aiuto e ai pagamenti relativi ai prodotti importati da paesi terzi o provenienti dall'Unione. L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (3) ha reso obbligatorio l'uso del numero di registrazione e identificazione degli operatori economici («numero EORI») per i titoli di importazione. È opportuno fissare lo stesso requisito per i titoli di importazione, di esenzione e di aiuto di cui agli articoli 2, 3 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014.

(3)

L'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 contiene le disposizioni in materia di documenti da presentare a cura degli operatori e di validità dei titoli. È opportuno facilitare la trasmissione per via elettronica dei documenti di accompagnamento dei titoli.

(4)

L'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 stabilisce le norme per i controlli amministrativi e fisici all'importazione, all'introduzione, all'esportazione e alla spedizione dei prodotti agricoli. È opportuno distinguere la tipologia di controlli fisici all'importazione e all'introduzione da quella dei controlli fisici all'esportazione e alla spedizione. La formulazione di tale articolo dovrebbe prevedere esplicitamente l'obbligo di prendere in esame un campione significativo all'atto dei controlli sulle operazioni di esportazione e di spedizione, di cui alla sezione 5 del citato regolamento.

(5)

L'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 fissa i principi generali per i controlli in relazione alle domande di aiuto per le misure a favore dei prodotti agricoli locali. Tenendo conto dell'eterogeneità e dei diversi livelli di complessità delle azioni nell'ambito delle misure, e allo scopo di garantire ulteriormente che tutti i settori di spesa siano presi in conto e rappresentati nel campione, è necessario specificare che le autorità competenti sono tenute ad eseguire controlli in loco per ciascuna azione su un campione di almeno il 5 % delle domande di aiuto. Il campione dovrebbe inoltre rappresentare almeno il 5 % degli importi oggetto dell'aiuto per ciascuna azione.

(6)

L'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 stabilisce le norme per la selezione dei richiedenti aiuto da sottoporre ai controlli in loco. Poiché nelle regioni ultraperiferiche il numero di richiedenti potrebbe essere esiguo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di selezionare un solo richiedente.

(7)

L'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 prevede che alcuni dati relativi al saldo dei regimi specifici di approvvigionamento siano comunicati entro la fine di ogni trimestre. Tale periodicità è onerosa, mentre una notifica con cadenza annuale è considerata sufficiente.

(8)

L'articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 stabilisce gli elementi da includere nelle relazioni annuali sull'attuazione delle misure. Nella sua relazione del 15 dicembre 2016 (4) la Commissione ha concluso che le relazioni sull'attuazione dei programmi POSEI dovrebbero essere migliorate, in particolare per valutare meglio il rispetto degli obiettivi, compresi quelli relativi a regimi specifici di approvvigionamento, e per meglio illustrare la situazione del settore agricolo e il suo sviluppo, inclusi il monitoraggio dei prezzi e la competitività della produzione locale per quanto riguarda le importazioni. Poiché è inoltre opportuno chiarire gli obblighi di rendicontazione e fornire una nuova struttura per le relazioni annuali, le pertinenti informazioni dovrebbero essere specificate in un nuovo allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014.

(9)

L'articolo 40 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 stabilisce le procedure di modifica dei programmi POSEI. Tenendo conto dell'esperienza maturata in fase di attuazione, è necessario semplificare tali procedure al fine di garantire una maggiore flessibilità e un migliore adattamento dei programmi alle condizioni effettive previste dai regimi di approvvigionamento e alle condizioni agricole locali. Pertanto è opportuno esigere che le modifiche previste dall'articolo 40, paragrafi 1 e 2, del citato regolamento siano presentate contemporaneamente entro il 31 luglio.

(10)

In generale le modifiche dei programmi POSEI non necessitano l'approvazione formale della Commissione. È opportuno rivedere il testo dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 per formulare in modo più esplicito tale principio.

(11)

Tuttavia, le modifiche «di maggiore portata» di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 necessitano dell'approvazione formale della Commissione. Sulla base dell'esperienza maturata con tale procedura, è necessario prorogare il termine ultimo per l'approvazione portandolo a cinque mesi dopo la notifica della modifica. Inoltre, al fine di semplificare la procedura, l'approvazione formale della Commissione dovrebbe limitarsi ai primi due casi di cui alla disposizione in parola.

(12)

L'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 riguarda modifiche «di minore portata». Per facilitare la procedura di rettifica finanziaria all'interno degli Stati membri, è opportuno prorogare fino al 31 maggio il termine ultimo per la notifica degli adeguamenti fino al 20 % della dotazione finanziaria.

(13)

Infine, dovrebbe essere semplificata la definizione di «misura» di cui all'articolo 40, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014.

(14)

Diversi regolamenti della Commissione sono stati abrogati e sostituiti da regolamenti delegati e di esecuzione. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno aggiornare i riferimenti a tali regolamenti. In particolare, per quanto riguarda il sistema dei titoli di importazione e di esportazione, i riferimenti al regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (5) dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (6) e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione.

(15)

Per quanto riguarda le comunicazioni alla Commissione, i riferimenti al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (7) dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (8) e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (9).

(16)

Per quanto riguarda le norme basate sul regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), i riferimenti al regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (11) dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (12) e al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (13).

(17)

Per quanto riguarda le disposizioni relative al codice doganale dell'Unione, i riferimenti al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (14) dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (16) o al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (17).

(18)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014.

(19)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il titolo d'importazione è compilato secondo il modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (*1).

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (*2) e gli articoli 2, 3, 4, paragrafo 1, 5, 7 e da 13 a 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

Si applica, mutatis mutandis, la tolleranza negativa di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44)."

(*2)  Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).»;"

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   I dazi all'importazione sono riscossi per i quantitativi che superano quelli specificati nel titolo d'importazione. La tolleranza positiva del 5 % di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 è ammessa subordinatamente al pagamento dei pertinenti dazi d'importazione.»;

2)

all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il titolo di esenzione è compilato secondo il modello del titolo d'importazione riprodotto nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e gli articoli 2, 3, 4, paragrafo 1, 5, 7 e da 13 a 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

Si applica, mutatis mutandis, la tolleranza negativa di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.»;

3)

all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il titolo di aiuto è compilato secondo il modello del titolo d'importazione riprodotto nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e gli articoli 2, 3, 4, paragrafo 1, 5, 7 e da 13 a 16, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

Si applica, mutatis mutandis, la tolleranza negativa di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.»;

4)

l'articolo 8, paragrafo 1, è così modificato:

a)

il primo comma è così modificato:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Fermo restando il disposto dell'articolo 2, paragrafo 5, dell'articolo 3, paragrafo 6, dell'articolo 5, paragrafo 7, e degli articoli 11 e 12, le autorità competenti accettano la domanda di titolo di importazione, di esenzione o di aiuto, presentata da un operatore, e relativa a ciascuna spedizione. A tali domande è allegato l'originale o la copia autenticata della fattura d'acquisto e l'originale, la copia certificata o un documento equivalente certificato in formato elettronico dei documenti seguenti:»;

ii)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

per quanto riguarda la domanda di titolo di aiuto:

i)

i mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali di cui all'articolo 199, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (*3); o

ii)

una dichiarazione di tipo CO di cui al titolo VIII, capi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (*4) della Commissione in conformità agli elementi dei dati n. 1/1, 1/2 e 1/3 di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati riportata nell'allegato B, titolo I, capitolo 3, sezione 1, dello stesso regolamento.

(*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558)."

(*4)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).»;"

b)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I documenti allegati possono essere presentati sotto forma di messaggio elettronico. Nel caso in cui l'autorità di verifica competente non abbia accesso al sistema informatico che gestisce e produce questo tipo di documento elettronico, esso è sostituito da una copia debitamente autenticata o da una stampa del documento elettronico equivalente autenticato.»;

5)

all'articolo 12, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La notifica di cui al presente articolo è effettuata conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (*5) e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (*6).

(*5)  Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100)."

(*6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).»;"

6)

all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I controlli fisici effettuati nella regione ultraperiferica in questione all'atto dell'importazione o dell'introduzione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5 % dei titoli presentati a norma dell'articolo 9.

I controlli fisici effettuati nella regione ultraperiferica in questione all'atto dell'esportazione o della spedizione di cui alla sezione 5 riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5 % delle operazioni sulla base dei profili di rischio stabiliti dagli Stati membri.

Ai suddetti controlli fisici si applica mutatis mutandis il regolamento (CE) n. 1276/2008 della Commissione (*7).

Inoltre, ove ricorrano circostanze particolari, la Commissione può chiedere l'applicazione di percentuali di controllo più elevate.

(*7)  Regolamento (CE) n. 1276/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 53).»;"

7)

all'articolo 22, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Sulla base di un'analisi dei rischi a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento, le autorità competenti effettuano controlli in loco a campione, per ciascuna azione, su almeno il 5 % delle domande di aiuto. Il campione deve inoltre rappresentare almeno il 5 % degli importi oggetto dell'aiuto per ciascuna azione.»;

8)

all'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Quando il numero minimo di richiedenti da sottoporre ai controlli in loco è inferiore a 12, gli Stati membri selezionano in modo casuale almeno un richiedente.»;

9)

gli articoli 28 e 29 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 28

Recupero dell'indebito e sanzioni

1.   In caso di pagamento indebito si applica, mutatis mutandis, l'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (*8).

2.   Quando il pagamento indebito avviene in conseguenza di false dichiarazioni o della presentazione di documenti falsi o per negligenza grave del richiedente, si applica inoltre una sanzione di importo pari all'indebito maggiorato di un interesse calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Articolo 29

Forza maggiore e circostanze eccezionali

Nei casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, si applica mutatis mutandis l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (*9).

(*8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69)."

(*9)  Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).»;"

10)

all'articolo 32, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La comunicazione di cui al presente paragrafo è effettuata conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.»;

11)

all'articolo 35, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le autorità competenti accertano che i prodotti di cui all'allegato VII siano utilizzati conformemente alle disposizioni dell'Unione vigenti in materia, in particolare gli articoli 211, 214, 215, 218, 219 e 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10), gli articoli da 161 a 164, da 171 a 175, 178, 179 e 239 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e gli articoli da 260 a 269 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

(*10)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;"

12)

l'articolo 38 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«Per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento, le autorità competenti comunicano alla Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno, i seguenti dati relativi alle operazioni svolte nell'anno precedente con riguardo al bilancio di approvvigionamento dell'anno civile di riferimento, ripartendoli per prodotto, per codice della nomenclatura combinata ed eventualmente per destinazione particolare:»;

ii)

nel secondo comma, la seconda frase è soppressa;

b)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.

4.   Le comunicazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 3, e all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 228/2013 sono altresì effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.»;

13)

l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

Relazione annuale

1.   La struttura e il contenuto della relazione annuale di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 228/2013 sono stabiliti nell'allegato IX del presente regolamento.

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa alla Commissione conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.»;

14)

l'articolo 40 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Salvo nei casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le modifiche apportate a ciascun programma POSEI sono presentate alla Commissione dagli Stati membri una volta per anno civile e per programma. Esse sono trasmesse alla Commissione entro il 31 luglio dell'anno precedente la loro applicazione. Le modifiche sono debitamente giustificate fornendo le seguenti informazioni:

a)

i motivi delle eventuali difficoltà di attuazione che giustificano la modifica del programma;

b)

gli effetti previsti della modifica;

c)

le conseguenze dal punto di vista del finanziamento e le condizioni di ammissibilità.

La Commissione informa lo Stato membro qualora ritenga che le modifiche non siano conformi alla legislazione dell'Unione, in particolare all'articolo 4 del regolamento (UE) n 228/2013, fatti salvi gli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Le modifiche si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo alla loro notifica. Qualora sia ritenuta necessaria un'applicazione anticipata, le modifiche possono essere applicate anticipatamente, salvo obiezioni da parte della Commissione.

2.   In deroga al paragrafo 1, la Commissione valuta separatamente le seguenti modifiche proposte dagli Stati membri e decide in merito alla loro approvazione entro un massimo di cinque mesi dalla data di presentazione, secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 228/2013:

a)

l'adesione di una nuova regione ultraperiferica;

b)

l'introduzione nel programma generale di nuovi gruppi di prodotti che beneficiano di regimi specifici di approvvigionamento o di nuove misure a favore della produzione agricola locale.

Le modifiche in tal modo approvate si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata fatta la proposta di modifica o dalla data espressamente indicata nella decisione di approvazione.»;

b)

al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

con riguardo a tutte le misure, adeguamenti fino al 20 % della dotazione finanziaria di ogni singola misura, fatti salvi i massimali previsti all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 228/2013, a condizione che tali adeguamenti siano comunicati entro il 31 maggio dell'anno successivo all'anno civile a cui si riferisce la dotazione finanziaria modificata;»;

c)

al paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

“misura”, l'insieme delle azioni necessarie al conseguimento di uno o più degli obiettivi previsti dal programma, corrispondente a una linea per la quale è definita una dotazione finanziaria nel prospetto finanziario di cui all'articolo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 228/2013;»;

d)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.»;

15)

è aggiunto l'allegato IX il cui testo figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 della Commissione, del 20 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 63 del 4.3.2014, pag. 13).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44).

(4)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regime di sostegno per misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (POSEI) (COM(2016)797 final).

(5)  Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).

(10)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(11)  Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65).

(12)  Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

(14)  Regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(15)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(16)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(17)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


ALLEGATO

«ALLEGATO IX

Struttura e contenuto della relazione annuale di cui all'articolo 39

Di seguito sono illustrati la struttura e il contenuto della relazione annuale relativa all'anno precedente:

1.   CONTESTO GENERALE NELL'ANNO PRECEDENTE

1.1.

Contesto socioeconomico.

1.2.

Situazione del settore agricolo e relativi sviluppi.

2.   ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE MISURE E AZIONI

2.1.

Tabella generale con i dati finanziari relativi al sostegno alla produzione locale e al regime specifico di approvvigionamento, compresa la dotazione iniziale per misura ed azione come pure la spesa effettiva e, se pertinente, eventuali aiuti di Stato erogati in conformità all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 228/2013.

2.2.

Descrizione dettagliata dell'attuazione fisica e finanziaria per ciascuna misura e azione comprese nel programma, inclusa l'assistenza tecnica:

a)

per il regimi specifico di approvvigionamento: dati e analisi del bilancio annuale di approvvigionamento della regione interessata;

b)

per il sostegno alla produzione locale: dati e analisi dell'attuazione fisica e finanziaria di ciascuna misura e azione comprese nel programma, tra cui il numero di beneficiari, il numero di animali interessati dal pagamento, la superficie ammissibile e/o il numero di aziende interessate. Se necessario, i dati devono essere corredati di una presentazione e analisi del settore cui si riferisce la misura.

3.   EFFICACIA DEL PROGRAMMA NELL'ANNO PRECEDENTE

3.1.

Progressi delle misure e azioni verso il conseguimento delle priorità e degli obiettivi specifici del programma e degli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 228/2013:

a)

andamento e analisi degli indicatori nazionali che quantificano gli obiettivi specifici del programma e valutazione relativa al conseguimento degli obiettivi specifici attinenti a ciascuna delle misure contenute nel programma;

b)

per il regime specifico di approvvigionamento, informazioni sulle ripercussioni del vantaggio in tal modo concesso, nonché sulle misure adottate e i controlli effettuati per garantire tale ripercussione a norma dell'articolo 6 del presente regolamento;

c)

per il regime specifico di approvvigionamento, un'analisi della proporzionalità dell'aiuto in rapporto ai costi aggiuntivi per il trasporto nelle regioni ultraperiferiche e, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione e dei fattori di produzione agricola, ai costi aggiuntivi dovuti all'insularità e alla distanza;

d)

dati annuali relativi agli indicatori comuni di prestazione di cui all'articolo 37 del presente regolamento e analisi degli stessi, con particolare riguardo al conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 228/2013.

Queste analisi devono prestare particolare attenzione al monitoraggio dei prezzi, allo sviluppo del settore agricolo locale e alla competitività dei prodotti locali rispetto a quelli importati da paesi terzi e quelli provenienti dall'Unione.

3.2.

Conclusioni delle analisi sull'adeguatezza della strategia basata sulle misure e sulle eventuali migliorie da apportare per conseguire gli obiettivi del programma.

4.   GESTIONE DEL PROGRAMMA

4.1.

Breve panoramica dei principali problemi incontrati nella gestione e attuazione delle misure nel corso dell'anno in questione.

4.2.

Statistiche relative ai controlli effettuati dalle autorità competenti e alle sanzioni eventualmente irrogate. Eventuali informazioni supplementari che potrebbero essere utili per la comprensione dei dati trasmessi.

5.   MODIFICHE

Breve sommario delle modifiche eventualmente apportate al programma e presentate durante l'anno in questione e le relative motivazioni.

»

29.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/921 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2018

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) prima della modifica ad opera del regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Nel 2006, con il regolamento (CE) n. 130/2006 (3), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese («RPC», Cina o «paese interessato») («misure iniziali»). Tali misure consistevano in aliquote del dazio individuali comprese tra lo 0 % e il 10,1 % nei confronti di tre produttori esportatori cinesi destinatari del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») e del 34,9 % nei confronti di tutti gli altri produttori esportatori cinesi. Con regolamento (CE) n. 150/2008 del Consiglio (4), in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, sono state modificate le misure iniziali ed è stata chiarita la definizione del prodotto.

(2)

Nell'aprile 2012, con regolamento di esecuzione (UE) n. 332/2012 (5) del Consiglio, a seguito della pubblicazione della relazione dell'organo d'appello dell'OMC relativa alla controversi «Beef and Rice» (6), il Consiglio ha escluso dall'ambito di applicazione delle misure le esportazioni della società Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd («Hangzhou Bioking»), un produttore esportatore che ha beneficiato di un'aliquota del dazio dello 0 %.

(3)

Nell'aprile 2012, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha prorogato le misure di ulteriori cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 (7) («precedente riesame in previsione della scadenza»).

(4)

Nel luglio 2012, a seguito di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, le misure iniziali sono state modificate con regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio (8). Il Consiglio ha ritirato il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») alle altre due società, Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd («Changmao Biochemical») e Ninghai Organic Chemical Factory («Ninghai Organic»), fissando un margine antidumping individuale nei confronti di queste due società rispettivamente pari al 13,1 % e all'8,3 %, sulla base dei loro prezzi all'esportazione.

(5)

Un'inchiesta antidumping avviata il 4 dicembre 2014, (9) relativa alle importazioni nell'Unione europea di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese e riguardante la sola Hangzhou Bioking a norma dell'articolo 5 del regolamento di base, è si è conclusa con la decisione di esecuzione (UE) 2016/176 della Commissione (10) senza l'imposizione di misure.

(6)

Con sentenza del 1o giugno 2017 nella causa T-442/12 Changmao Biochemical Engineering/Consiglio (11), il Tribunale ha annullato il regolamento (UE) n. 626/2012 nella parte in cui si applica alla Changmao Biochemical.

(7)

Il 7 settembre 2017 la Commissione ha pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativo alla sentenza del 1o giugno 2017 nella causa T-442/12. La Commissione ha deciso di avviare nuovamente l'inchiesta antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, che ha portato all'approvazione del regolamento (UE) n. 626/2012, poiché tale inchiesta riguarda il produttore esportatore interessato, e ha riaperto l'inchiesta al punto in cui si è verificata l'irregolarità. Detta riapertura si è limitata all'attuazione della sentenza del Tribunale nei confronti della società Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd. La riapertura non ha influenzato altre inchieste.

2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(8)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (12), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («domanda di riesame in previsione della scadenza»).

(9)

La domanda di riesame è stata presentata il 24 gennaio 2017 dalle società Distillerie Bonollo S.r.l., Caviro Distillerie S.r.l., Industria Chimica Valenzana S.p.a., Alvinesa Alcoholera Vinícola SA e Comercial Química Sarasa SL («i richiedenti»), che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di acido tartarico.

(10)

La domanda è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure istituite sulle importazioni di AT originario della Cina avrebbe comportato la probabilità di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(11)

Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, istituito in forza dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il mercoledì 19 aprile 2017 la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'avvio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base (13) («avviso di apertura»).

4.   Inchiesta

4.1.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo considerato

(12)

L'inchiesta sulle probabilità di persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione della probabilità di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo considerato»).

4.2.   Parti interessate dalla presente inchiesta

(13)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati e i rappresentanti del paese esportatore interessato.

(14)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine previsto nell'avviso di apertura.

4.3.   Campionamento

(15)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

4.3.1.   Campionamento dei produttori esportatori in Cina

(16)

In considerazione del numero apparentemente elevato di produttori esportatori dalla Cina, nell'avviso di apertura era stato previsto il ricorso a tecniche di campionamento.

(17)

Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, la Commissione ha richiesto a tutti i produttori esportatori noti di di manifestarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di apertura e di fornirle le informazioni richieste in tale avviso. Le informazioni richieste prevedevano dati relativi al volume e alla capacità di produzione. La Commissione ha altresì invitato la Missione dell'RPC presso l'Unione europea a nominare un rappresentante che potesse collaborare con la Commissione alla selezione del campione.

(18)

Nessuno dei 22 produttori esportatori cinesi contattati né altri produttori esportatori cinesi si sono manifestati per fornire le informazioni richieste.

4.3.2.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(19)

Prima dell'avvio del procedimento, la commissione ha contattato i produttori dell'Unione e le associazioni di produttori dell'Unione individuati nella domanda di riesame al fine di verificare se i produttori dell'Unione che avevano presentato la domanda fossero sufficientemente rappresentanti. La Commissione ha raccolto altresì le informazioni necessarie a decidere in merito al potenziale campionamento, previsto al punto 5.3 dell'avviso di apertura.

(20)

Ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base, la Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di sei produttori dell'Unione con i volumi di vendite più elevati nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2016. Queste sei società rappresentavano l'86 % del volume delle vendite complessivo di acido tartarico dell'industria dell'Unione. Le parti interessate sono state invitate a trasmettere osservazioni sul campione provvisorio.

(21)

Un produttore dell'Unione non incluso nel campione provvisorio ha sostenuto di dover essere incluso nel campione finale al fine di fornire un quadro più completo della situazione dell'industria dell'Unione. Tale società è stata sostenuta dall'associazione di categoria italiana di produttori di acido tartarico dell'Unione. Un altro produttore dell'Unione ha dichiarato di non voler partecipare al riesame in previsione della scadenza. Non sono state presentate altre osservazioni.

(22)

Alla luce delle osservazioni ricevute, la Commissione ha ritenuto che non fosse più opportuno procedere al campionamento dei produttori dell'Unione.

4.3.3.   Campionamento degli importatori indipendenti

(23)

Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, ove necessario, selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti sono stati invitati a partecipare all'inchiesta in questione. A tali parti è stato richiesto di manifestarsi trasmettendo alla Commissione le informazioni richieste all'allegato II dell'avviso di apertura.

(24)

Inoltre, 10 importatori individuati nella domanda sono stati contattati dalla Commissione durante la fase di apertura e invitati a spiegare la propria attività e a compilare l'allegato II dell'avviso di apertura. Cinque società hanno risposto al modulo per il campionamento per importatori indipendenti. Non si sono, tuttavia, qualificate come importatori del prodotto in esame, bensì come utilizzatori.

4.4.   Questionari

(25)

La Commissione ha inviato i questionari a tutti e nove i produttori e a sei utilizzatori dell'Unione. Sono stati inoltre inviati questionari a 10 produttori di paesi terzi potenziali a economia di mercato, nello specifico provenienti da Argentina, Australia, Brasile, Cile e India.

(26)

Hanno risposto ai questionari sette produttori e quattro utilizzatori dell'Unione e un produttore dell'Australia, potenziale paese terzo a economia di mercato.

(27)

Non vi è stata collaborazione da parte di nessuno dei produttori esportatori cinesi.

4.5.   Visite di verifica

(28)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per stabilire la probabilità di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché per valutare se l'imposizione di misure avrebbe favorito l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

produttori dell'Unione:

Alvinesa Alcoholera Vinícola SA, Daimiel, Spagna

Caviro Distillerie S.r.l., Faenza, Italia

Comercial Química Sarasa S.L., Girona, Spagna

Distillerie Bonollo S.p.A, Formigine, Italia

Giovanni Randi S.p.a, Faenza, Italia

ICV — Industria Chimica Valenzana S.p.A, Padova, Italia

Villapana S.p.A, Faenza, Italia

b)

utilizzatori:

DuPont Nutrition Biosciences ApS, Copenhagen, Danimarca

Saint-Gobain Construction Products UK Ltd, Leicestershire, Regno Unito

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(29)

Il prodotto in esame è acido tartarico, escluso l'acido D-(-)-tartarico con rotazione ottica negativa di almeno 12,0 gradi misurata in una soluzione acquosa con il metodo descritto dalla Farmacopea europea, originario dell'RPC, che rientra attualmente nel codice NC ex 2918 12 00 (codice TARIC 2918120090) («prodotto in esame»).

(30)

Il prodotto in esame è usato nel vino, negli additivi per bevande e alimenti, come agente ritardante nel gesso e in numerosi altri prodotti. Esso può essere ottenuto dai sottoprodotti della vinificazione, come nel caso della produzione nell'Unione (di seguito «produzione naturale»), oppure mediante sintesi chimica da composti petrolchimici, come nel caso della produzione nell'RPC (di seguito «produzione sintetica»). Dai sottoprodotti della vinificazione si ottiene solamente l'acido L(+) tartarico. La produzione sintetica consente di fabbricare sia l'acido L(+) tartarico che l'acido DL-tartarico. Entrambi i tipi costituiscono il prodotto in esame e presentano impieghi intercambiabili.

2.   Prodotto simile

(31)

Si è ritenuto che il prodotto in esame prodotto nell'RPC ed esportato nell'Unione:

il prodotto fabbricato e venduto da produttori esportatori sul mercato interno dell'RPC,

il prodotto fabbricato e venduto nel paese di riferimento,

il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione

presentino le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base, nonché gli stessi utilizzi di base. Di conseguenza, essi sono stati considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE DEL DUMPING

1.   Osservazioni preliminari

(32)

In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare la probabilità di persistenza o reiterazione del dumping.

(33)

Le esportazioni effettuate dalla società Hangzhou Bioking sono state escluse dall'analisi della probabilità di persistenza o reiterazione del dumping ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 332/2012 indicato al considerando 2. L'analisi qui di seguito riportata si è basata esclusivamente sulle esportazioni del prodotto in esame da parte dei produttori esportatori oggetto delle misure.

(34)

Come indicato al precedente considerando 27, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato all'inchiesta. Pertanto, la Commissione ha informato le autorità cinesi che, a causa della mancanza di collaborazione di produttori esportatori cinesi, la Commissione può applicare l'articolo 18 del regolamento di base relativamente ai risultati riguardanti l'RPC. A tale riguardo, la Commissione non ha ricevuto osservazioni né richieste di intervento del consigliere auditore da parte delle autorità cinesi.

(35)

Alla luce di quanto precede, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, i risultati in merito all'esistenza del dumping e della probabilità di persistenza o reiterazione del dumping si sono basati sui dati disponibili, in particolare:

i)

informazioni contenute nella richiesta;

ii)

dati trasmessi alla Commissione dagli Stati membri in base all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base (la «banca dati ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6»);

iii)

statistiche tratte dalla banca dati cinese per le statistiche sulle esportazioni («banca dati cinese»);

iv)

banca dati del Global Trade Atlas («GTA»);

v)

informazioni di dominio pubblico, quali siti Internet ed estratti da pubblicazioni di società di informazione sul mercato disponibili in Internet;

vi)

informazioni raccolte in occasione di inchieste precedenti (14).

2.   Dumping

(36)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che prevedeva di selezionare l'Argentina come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento») a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base invitandole a esprimere osservazioni riguardanti tale scelta. Non sono pervenute osservazioni in merito.

(37)

La Commissione ha contattato le autorità argentine e i due produttori noti del prodotto in esame in Argentina, invitandoli a collaborare. È risultato che un produttore argentino aveva cessato la produzione del prodotto in esame durante il PIR, mentre l'altro si è rifiutato di collaborare.

(38)

Parallelamente, la Commissione ha chiesto la collaborazione di otto produttori noti e di due associazioni di produttori in altri potenziali paesi di riferimento (Australia, Brasile, Cile e India) e ha contattato le autorità competenti di tali paesi invitandole a trasmettere i recapiti dell'associazione dei produttori e dei produttori che notoriamente producono e vendono il prodotto in esame sul loro mercato.

(39)

Un produttore australiano ha inizialmente acconsentito a collaborare, ma ha poi presentato una risposta che non conteneva dati quantitativi e che quindi non è stata accettata.

(40)

Nessun altro produttore dei potenziali paesi di riferimento si è manifestato.

(41)

In mancanza di collaborazione da parte di produttori del paese di riferimento, la Commissione ha determinato il valore normale «su qualsiasi altra base equa», a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

(42)

La Commissione ha pertanto basato il valore normale sulle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza, vale a dire sui prezzi delle fatture del prodotto in esame venduto sul mercato interno da un produttore argentino. Il ricorso all'Argentina come fonte per la determinazione del valore normale è coerente con il ricorso all'Argentina come paese di riferimento nelle inchieste precedenti (15). Tale metodologia è stata considerata la più ragionevole in considerazione della mancanza di informazioni affidabili causata dalla carente collaborazione.

(43)

L'inchiesta ha stabilito che il prodotto in esame in Argentina era prodotto con una produzione naturale, mentre in Cina si utilizzava la produzione sintetica, più economica. Il costo delle materie prime impiegate in Argentina è stato pertanto adeguato per tener conto delle differenze di costo tra metodi di produzione impiegati.

(44)

Dopo la comunicazione delle conclusioni, un produttore esportatore cinese ha sostenuto che il metodo del paese di riferimento applicato nel presente riesame fosse incompatibile con gli obblighi che incombono all'UE in forza dell'appartenenza all'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»). In particolare, il produttore si riferiva alla scadenza della sezione 15 del protocollo di adesione della Repubblica popolare cinese all'OMC, avvenuta l'11 dicembre 2016, per cui il metodo del paese di riferimento non era più giustificato.

(45)

La Commissione ha rammentato che in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base applicabile, il valore normale è stato determinato in base a dati forniti dal paese di riferimento. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

2.1.   Changmao Biochemical

2.1.1.   Valore normale

(46)

A causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, in particolare della società Changmao Biochemical, che ha beneficiato dell'applicazione di un'aliquota di dazio individuale, non erano disponibili informazioni sui costi o sui prezzi di vendita praticati sul mercato interno cinese, che permettessero di stabilire il valore normale. Tale valore è stato pertanto stabilito a norma dell'articolo 18 del regolamento di base utilizzando i dati disponibili, come indicato sopra, al considerando 34.

(47)

A tale riguardo, la Commissione ha inizialmente esaminato la possibilità di determinare il valore normale sulla base dei prezzi all'esportazione verso paesi terzi praticati da Changmao Biochemical, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Al fine di determinare tali prezzi all'esportazione, si sono considerate le informazioni contenute nella banca dati cinese delle esportazioni. Tuttavia, sebbene tale banca dati contenga informazioni sulle esportazioni delle società cinesi, essa riporta solo il dato relativo al volume esportato da ciascuna società, ma non il valore corrispondente. Per questa ragione, non è stato possibile calcolare su questa base i prezzi all'esportazione applicati da Changmao Biochemical.

(48)

In assenza di informazioni maggiormente affidabili, la Commissione ha pertanto basato il valore normale sulle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza, vale a dire sui prezzi delle fatture relative a vendite sul mercato interno del prodotto in esame di un produttore argentino.

2.1.2.   Prezzi all'esportazione

(49)

A causa della mancata collaborazione di Changmao Biochemical i prezzi all'esportazione sono stati determinati sulla base della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

2.1.3.   Confronto

(50)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione così definiti a livello franco fabbrica. Ove ciò fosse giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, il prezzo all'esportazione e il valore normale sono stati adeguati per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(51)

Sono stati applicati adeguamenti al prezzo all'esportazione per il nolo marittimo (0,07 EUR/kg), i costi di movimentazione (0,007 EUR/kg) e le spese di trasporto interno (0,014 EUR/kg) sulla base dei dati della precedente domanda di riesame in previsione della scadenza.

(52)

Secondo le tariffe doganali all'importazione e all'esportazione pubblicate dalle autorità doganali cinesi, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle esportazioni cinesi del prodotto in esame era solo parzialmente rimborsabile durante il PIR: l'aliquota IVA applicata è stata pari al 17 %, di cui solo 9 % è stato successivamente rimborsato. La Commissione ha pertanto considerato sia i valori normali, sia i prezzi all'esportazione comprensivi di IVA ed ha adeguato il valore normale per allinearsi all'aliquota IVA applicabile alle esportazioni in seguito al rimborso, ove applicabile. Il valore normale è stato adeguato di conseguenza dell'8 %.

(53)

Secondo la sua relazione annuale del 2016 (16), Changmao Biochemical realizza il prodotto in esame utilizzando il metodo di produzione sintetico, mentre il produttore argentino adotta il metodo di produzione naturale. Secondo uno studio di informazione sul mercato (17) pubblicato poco dopo il PIR, l'acido tartarico sintetico è un'«opzione molto più economica» dell'equivalente naturale. Nell'ambito dell'inchiesta in oggetto, nessuna informazione dettagliata sui costi di produzione è stata resa disponibile. Per dare conto della differenza tra i metodi di produzione, pertanto, il valore normale determinato sulla base della domanda di riesame in previsione della scadenza è stato abbassato del [30 %-40 %] (18) al fine di riflettere la differenza tra i costi del processo naturale e i costi del processo sintetico in base ai risultati del riesame intermedio parziale conclusosi con il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012. A tale riguardo, la differenza tra il prezzo di vendita del prodotto in esame e il valore costruito in Argentina determinato nell'ambito del riesame intermedio parziale è stata applicata al valore normale determinato nell'ambito del riesame attuale previsto al considerando 48. Il valore costruito determinato nell'ambito del riesame intermedio parziale si è basato sul costo di produzione in Argentina, sostituendo la materia prima utilizzata in Argentina con il prezzo di mercato medio del benzene (impiegato nel metodo di produzione sintetico), cui sono stati aggiunti le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti.

(54)

Va evidenziato che nell'ambito dell'inchiesta in oggetto, a differenza da quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012, non si è tenuto conto delle possibili differenze per le tipologie di prodotto L+ e DL di cui al considerando 30 nel calcolo del margine di dumping. Ciò è dovuto alla mancanza di collaborazione da parte del produttore esportatore cinese e dalla conseguente assenza di informazioni relative alle tipologie di prodotto esportate.

2.1.4.   Margine di dumping

(55)

La Commissione ha confrontato di valore normale medio ponderato con il prezzo all'esportazione medio ponderato, secondo le modalità sopra esposte, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(56)

Alla luce di quanto precede, il margine di dumping medio ponderato per la società Changmao Biochemical, espresso in percentuale del valore di costo, assicurazione e nolo («cif»), franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è stato superiore al 70 %.

(57)

Se non si fossero effettuati adeguamenti al valore normale per le differenze tra i metodi di produzione, il valore normale determinato per Changmao Biochemical sarebbe stato basato esclusivamente sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza. In tal caso, confrontando il valore normale così determinato con il prezzo all'esportazione, il margine di dumping sarebbe superiore al 170 %. Come sopra, il calcolo del margine di dumping sarebbe stato basato sul confronto tra il valore normale medio ponderato e il prezzo all'esportazione medio ponderato come stabilito sopra, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. Come sopra esposto al considerando 53, tuttavia, la Commissione ritiene che l'adeguamento al valore normale sia giustificato.

(58)

Dopo la comunicazione delle conclusioni, i richiedenti e un'associazione di produttori dell'UE hanno contestato il metodo adottato dalla Commissione in considerazione della sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 nella causa T-431/12, Distillerie Bonollo SpA e altri/Consiglio (19). Tuttavia, poiché il termine per proporre ricorso contro tale sentenza non è ancora scaduto, al momento non è possibile trarre conclusioni definitive su tale base.

2.2.   Ninghai Organic

(59)

Sebbene il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 abbia escluso Ninghai Organic dalla possibilità di usufruire del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato, come illustrato al considerando 4, la società beneficia ancora dell'applicazione dell'aliquota del dazio individuale. Come indicato al considerando 18, Ninghai Organic non ha collaborato all'inchiesta.

2.2.1.   Valore normale

(60)

Come indicato ai considerando 41 e 42, in assenza di collaborazione da parte di produttori del paese di riferimento, la Commissione ha determinato il valore normale su qualsiasi altra base equa, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, ossia le fatture relative a vendite sul mercato interno del prodotto oggetto del riesame, di un produttore argentino indicato nella domanda di riesame in previsione della scadenza.

2.2.2.   Prezzi all'esportazione

(61)

A causa della mancata collaborazione di Ninghai Organic i prezzi all'esportazione sono stati determinati sulla base della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, per le importazioni nell'Unione durante il PIR a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

2.2.3.   Confronto

(62)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione così definiti a livello franco fabbrica. Ove ciò fosse giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, il prezzo all'esportazione e il valore normale sono stati adeguati per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(63)

Sono stati applicati adeguamenti al prezzo all'esportazione per il nolo marittimo (0,07 EUR/kg), i costi di movimentazione (0,007 EUR/kg) e le spese di trasporto interno (0,014 EUR/kg) sulla base dei dati della precedente domanda di riesame in previsione della scadenza.

(64)

Secondo le tariffe doganali all'importazione e all'esportazione pubblicate dalle autorità doganali cinesi, l'IVA sulle esportazioni cinesi del prodotto in esame era solo parzialmente rimborsabile durante il PIR: l'aliquota IVA applicata è stata pari al 17 %, di cui solo 9 % è stato successivamente rimborsato. La Commissione ha pertanto considerato sia i valori normali, sia i prezzi all'esportazione comprensivi di IVA ed ha adeguato il valore normale per allinearsi al tasso IVA applicabile alle esportazioni in seguito al rimborso, ove applicabile. Il valore normale è stato pertanto adeguato dell'8 %.

(65)

In base alla domanda e al precedente riesame in previsione della scadenza, Ninghai Organic per il prodotto in esame utilizzava il metodo di produzione sintetico, mentre il produttore argentino adottava il metodo di produzione naturale. È stato pertanto eseguito un adeguamento del valore normale come descritto al considerando 53.

(66)

Non sono stati effettuati adeguamenti che abbiano tenuto conto delle diverse tipologie di prodotto L+ e DL per le motivazioni indicate al considerando 54.

2.2.4.   Margine di dumping

(67)

La Commissione ha confrontato il valore normale con il prezzo all'esportazione medio ponderato, secondo le modalità sopra esposte, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(68)

Alla luce di quanto precede, il margine di dumping medio ponderato per la società Ninghai Organic, espresso in percentuale del valore di costo, assicurazione e nolo («cif»), franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è stato superiore al 70 %.

(69)

Se il valore normale non venisse adeguato per tener conto delle differenze tra i metodi di produzione, esso potrebbe essere confrontato con il prezzo all'esportazione come stabilito ai considerando 60 e 61, debitamente adeguato come descritto ai considerando da 62 a 64. Il margine dumping così calcolato sarebbe superiore al 170 %. Come sopra esposto, tuttavia, la Commissione ritiene che l'adeguamento al valore normale sia giustificato.

(70)

Come sopra, in entrambi i casi, il calcolo del dumping sarebbe stato basato sul confronto tra il valore normale medio ponderato e il prezzo all'esportazione medio ponderato come sopra esposto, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(71)

L'argomentazione dei richiedenti e dell'associazione di produttori dell'Unione di cui al considerando 58 relativamente a Changmao Biochemical, vale a dire che non si dovrebbe applicare nessun adeguamento per le differenze nel metodo di produzione, è stata avanzata anche per quanto riguarda l'adeguamento per le differenze di metodo di produzione di Ninghai Organic di cui al considerando 65. Tali parti hanno quindi contestato l'esattezza del margine di dumping stabilito al considerando 68 L'argomentazione è stata respinta per gli stessi motivi di cui al considerando 58.

2.3.   Tutti gli altri produttori esportatori

(72)

Secondo la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, i produttori cinesi oggetto del dazio residuo hanno esportato meno di sette tonnellate del prodotto in esame. Considerando tale quantità trascurabile, che rappresenta solo lo 0,4 % delle esportazioni dei produttori esportatori cinesi oggetto delle misure verso l'Unione durante il PIR, non è stato calcolato alcun margine di dumping per le restanti società in Cina.

2.4.   Conclusioni relative al dumping

(73)

Ai considerando 56 e 68, è stata stabilita la persistenza del dumping durante il PIR per due società che beneficiavano di un margine di dumping individuale. Il livello di dumping stabilito era superiore al 70 % per entrambe le società. Poiché queste due imprese rappresentavano insieme oltre il 99 % delle esportazioni cinesi oggetto delle misure, si è giunti alla conclusione che si fosse in presenza di una continuazione dell'attività di dumping da parte della Cina durante il PIR.

3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

(74)

Oltre alle conclusioni relative al dumping durante il PIR, la Commissione ha verificato se vi fosse la probabilità di una persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati esaminati i seguenti elementi: capacità di produzione e capacità inutilizzata in Cina, pratiche cinesi di esportazione in altri paesi terzi e attrattività del mercato dell'Unione europea.

(75)

Considerata la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base le conclusioni relative alla probabilità di persistenza del dumping di cui più avanti sono basate sui dati disponibili, ossia le fonti menzionate al considerando 35.

(76)

Come già indicato al considerando 33, l'analisi della probabilità della persistenza del dumping si è basata esclusivamente sui dati relativi ai «produttori oggetto delle misure», vale a dire a tutti i produttori cinesi tranne Hangzhou Bioking.

3.1.   Capacità di produzione e capacità inutilizzata in Cina

(77)

Sulla base dei dati della domanda di riesame in previsione della scadenza, sottoposti a un controllo incrociato e integrati, ove applicabile, con i dati dai siti Internet dei produttori cinesi e le informazioni raccolte da precedenti inchieste (20), la capacità produttiva complessiva dei produttori cinesi oggetto delle misure durante il PIR è stata pari a 54 000 tonnellate.

(78)

Le informazioni di dominio pubblico forniscono una stima del consumo interno cinese durante il PIR pari a circa 8 500 tonnellate l'anno (21). Se si considerano le importazioni del prodotto in esame in Cina in base ai dati registrati nella banca dati GTA (circa 300 tonnellate), si stima che le vendite complessive sul mercato interno cinese (comprensive del dato relativo alla società Hangzhou Bioking) sono ammontate circa a 8 200 tonnellate. Nell'indisponibilità di informazioni più affidabili, si è stimato che la quota di vendite sul mercato interno, da parte dei produttori cinesi oggetto delle misure, sul totale delle vendite complessive sul mercato interno cinese era pari alla loro quota di capacità produttiva sul totale. Alla luce di tale supposizione, si stima che i produttori cinesi oggetto delle misure abbiano registrato vendite interne di [6 200 — 6 600] (22) tonnellate durante il PIR.

(79)

Durante il PIR, le esportazioni cinesi (comprese quelle effettuate dalla società Hangzhou Bioking) sono state complessivamente pari a 33 300 tonnellate, mentre si sono registrate esportazioni dei produttori cinesi oggetto delle misure pari a [20 000 — 25 000] tonnellate, secondo la banca dati cinese. Tenendo conto delle vendite interne determinate come sopra descritto, ciò equivale a una produzione complessiva cinese di circa 41 500 tonnellate, [26 000 — 30 000] tonnellate realizzate da produttori cinesi oggetto delle misure.

(80)

La capacità inutilizzata dei produttori oggetto delle misure è stata pari a [24 000 — 28 000] tonnellate.

(81)

In base a quanto esposto ai considerando da 77 a 80 relativamente al consumo interno cinese, alla capacità produttiva, alla produzione e alle esportazioni cinesi, sono state tratte le seguenti conclusioni:

il consumo interno cinese rappresenta solo il 16 % della capacità produttiva dei produttori esportatori cinesi oggetto delle misure;

i produttori esportatori cinesi oggetto delle misure sono fortemente orientati all'esportazione, come dimostra il fatto che hanno esportato oltre il 75 % della loro produzione;

il tasso di utilizzo degli impianti dei produttori oggetto delle misure durante il PIR è stato inferiore al 55 %. Considerando le dimensioni ridotte del mercato interno, ogni tentativo di aumentare tale ridotto tasso di utilizzo degli impianti si tradurrà in un aumento delle esportazioni;

la capacità inutilizzata dei produttori oggetto delle misure rappresentava il [110 % — 120 %] del consumo dell'Unione.

(82)

In base all'attività di informazione sul mercato (23) è previsto un tasso di crescita annuale della domanda interna della regione Asia-Pacifico per il prodotto in esame del 6,8 % dal 2014 al 2020. Un'estrapolazione basata su tale tasso e sulla domanda interna cinese determinata per il PIR genererebbe una domanda interna cinese stimata di 13 500 tonnellate entro il 2022. Tale dato sarebbe ancora inferiore alla capacità produttiva cinese durante il PIR.

(83)

Occorre inoltre evidenziare che la società Hangzhou Bioking ha aumentato la propria capacità di [8 000 — 13 000] tonnellate/anno in seguito al periodo dell'inchiesta di riesame. Di fatto, ha sostituito il suo impianto esistente con una nuova linea di produzione da 25 000 tonnellate/anno (24). Ciò contribuirà ad aumentare ulteriormente lo squilibrio tra la capacità produttiva e la domanda sul mercato interno cinese.

(84)

Le suddette motivazioni inducono a concludere che i produttori esportatori cinesi oggetto delle misure siano incentivati a mantenere o aumentare la propria posizione sui loro mercati di esportazione.

3.2.   Pratiche cinesi di esportazione in altri paesi terzi

(85)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi oggetto delle misure non è stato possibile analizzare i prezzi all'esportazione cinesi nei confronti di paesi terzi separatamente da Hangzhou Bioking. Ciò è dovuto al fatto che le statistiche relative alle esportazioni cinesi indicano solo il volume esportato da ciascuna società, ma non i valori corrispondenti. Tuttavia, poiché secondo la banca dati di statistiche relative alle esportazioni cinesi le esportazioni della società Hangzhou Bioking in paesi terzi hanno rappresentato meno di un quinto del totale delle esportazioni cinesi in tali paesi, si è ritenuto che le conclusioni relative al totale delle esportazioni cinesi in altri paesi terzi fossero comunque rappresentative del comportamento dei produttori esportatori cinesi oggetto delle misure.

(86)

Un confronto fra il prezzo all'esportazione medio delle esportazioni cinesi nel resto del mondo, indicato nella banca dati cinese e adeguato a un livello franco-fabbrica, con il valore normale determinato per le società Changmao Biochemical e Ninghai Organic, ha evidenziato un margine di dumping potenzialmente superiore al 70 %, in seguito all'adeguamento per le differenze tra i metodi di produzione descritto al considerando 53. Anche per quanto attiene ai cinque principali mercati terzi cui si rivolgono i produttori esportatori cinesi, vale a dire India, Russia, USA, Turchia e Australia in ordine di importanza, che rappresentano il 69 % del totale delle esportazioni cinesi verso altri paesi terzi, i margini di dumping calcolati sono stati superiori al 70 % in ciascun mercato (compresi tra il 72 % e l'87 %).

(87)

Se il valore normale fosse basato sul valore normale indicato nella domanda di riesame in previsione della scadenza senza alcun adeguamento per le differenze tra i processi di produzione, il margine di dumping sarebbe superiore al 170 %. Come sopra esposto, tuttavia, la Commissione ritiene che l'adeguamento al valore normale sia giustificato.

(88)

Si è pertanto concluso che le esportazioni dei produttori cinesi oggetto delle misure verso i mercati di paesi terzi sono effettuate a prezzi di dumping.

3.3.   Attrattività del mercato dell'Unione europea

(89)

Il mercato interno cinese è caratterizzato da un'elevata sovraccapacità, a causa della quale i produttori cinesi oggetto delle misure potrebbero trovarsi costretti a ricercare mercati alternativi per dare sbocco alla propria capacità inutilizzata.

(90)

Il mercato dell'Unione è di gran lunga il mercato più grande al mondo. Secondo le informazioni sul mercato, durante il PIR ha rappresentato il 35 % del consumo globale del prodotto in esame (25). La banca dati GTA mostra altresì che il prezzo fob medio delle esportazioni cinesi durante il PIR è stato tra il 6 % e l'8 % superiore del prezzo medio registrato per le esportazioni cinesi verso il resto del mondo (26) nello lo stesso periodo. La Commissione ha pertanto concluso che il mercato dell'Unione europea costituisce una forte attrattiva per le esportazioni cinesi, in quanto è in grado di generare profitti superiori sulle vendite verso il mercato UE rispetto a quelli generati dalle vendite verso altri mercati di esportazione.

(91)

Inoltre, il fatto che nonostante la presenza di misure antidumping i produttori esportatori cinesi oggetto delle misure abbiano continuato ad esportare quantitativi significativi verso l'Unione europea, tali da coprire l'8 % del consumo dell'Unione, durante il PIR, conferma che gli esportatori cinesi mantengono un forte interesse per il mercato dell'UE.

(92)

Durante il PIR, meno del 30 % delle esportazioni dei due produttori cinesi oggetto delle misure individuali è confluito nell'Unione europea. È ragionevole prevedere che, in caso di abrogazione delle misure, i due produttori attualmente oggetto di dazi individuali aumentino le proprie esportazioni verso l'Unione. È altresì ragionevole prevedere che gli altri esportatori cinesi, che attualmente esportano basse quantità di prodotto (7 tonnellate durante il PIR) verso il mercato dell'Unione a causa di un dazio residuo elevato, inizino ad esportare verso l'UE quantitativi significativi.

3.4.   Conclusioni

(93)

In conclusione, i margini di dumping stabiliti durante il periodo dell'inchiesta di riesame, l'ampia capacità produttiva, l'elevata capacità inutilizzata, associati alle pratiche cinesi di esportazione in altri paesi terzi e all'attrattività del mercato dell'Unione europea, indicano che un'abrogazione delle misure comporterebbe un probabile significativo aumento delle esportazioni verso l'Unione. Se si considerano i margini di dumping registrati durante il periodo dell'inchiesta di riesame, è altresì probabile che in futuro le esportazioni saranno effettuate a prezzi oggetto dumping. La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che sussiste il forte rischio che le pratiche di dumping persistano nell'eventualità dell'abrogazione delle misure.

D.   PROBABILITÀ DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(94)

Durante il PIR il prodotto simile era fabbricato nell'Unione da nove produttori. Di essi, sette produttori hanno collaborato all'inchiesta. Si è accertato che questi sette produttori rappresentano una quota rilevante in questo caso superiore al 60 %, della produzione totale del prodotto simile nell'Unione. Tali produttori vanno sotto la denominazione comune di «settore dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, lettera 1), del regolamento di base.

(95)

La produzione accertata dell'Unione è stata di 18 900 tonnellate, pari al 64 % della sua produzione totale stimata, compresi gli altri due produttori dell'Unione (29 661 tonnellate (27) complessivamente).

(96)

Ai fini dell'analisi del pregiudizio, sono stati valutati gli indicatori del pregiudizio a livello della quota rilevante della produzione dell'Unione sulla base delle informazioni verificate raccolte dai produttori che hanno collaborato all'inchiesta.

(97)

Il mercato dell'Unione per il prodotto in esame è caratterizzato dalla presenza di un numero relativamente piccolo di produttori, prevalentemente piccole e medie imprese. Ad eccezione di un produttore che produce soltanto AT, tutti gli altri produttori sono integrati verticalmente, avendo come attività principale la produzione di alcole a partire dalle fecce di vino, un processo di cui il prodotto in esame è un sottoprodotto.

(98)

Il periodo considerato dall'inchiesta attuale coincide in parte con il periodo dell'inchiesta di cui al considerando 5 per l'anno 2013 e in parte per il 2014. Come indicato al considerando 96, sono stati valutati gli aspetti dell'inchiesta disponibili a livello della quota rilevante della produzione dell'Unione sulla base delle informazioni verificate raccolte dai produttori dell'Unione che hanno collaborato all'inchiesta. Nell'inchiesta di cui al considerando 5, sono stati valutati gli indicatori macroeconomici del pregiudizio, quali il volume di produzione e il volume delle vendite e la quota di mercato, sulla base di dati provenienti da tutti i produttori dell'Unione. I valori relativi a taluni indicatori variano, pertanto, tra questa inchiesta e l'inchiesta di cui al considerando 5.

2.   Consumo dell'Unione

(99)

Il consumo dell'Unione è stato determinato in base a fattori, quali i volumi delle vendite dell'industria dell'Unione nel mercato UE, i volumi delle importazioni da paesi terzi verso l'Unione sulla base della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e il volume delle vendite di altri produttori dell'Unione, sulla base delle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza.

(100)

Il consumo nell'Unione è diminuito dell'11 % tra il 2013 e il PIR. La domanda è diminuita del 10 % tra il 2013 e il 2014 ed è rimasta stabile ai livelli del 2014 nel periodo successivo. In linea di principio, la domanda del prodotto in esame dipende da fattori esterni, quali le condizioni climatiche che influenzano il consumo del prodotto in esame nel settore vinicolo. Nel settore dell'edilizia, il consumo può variare a seconda del volume della produzione edile in generale, nonché dell'uso di prodotti sostitutivi.

Tabella 1

Consumo dell'Unione

 

2013

2014

2015

PIR

Consumo totale (in tonnellate)

25 455

22 931

23 767

22 610

Indice (2013 = 100)

100

90

93

89

Fonte: Domanda di revisione in previsione della scadenza, banca dati ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6, risposte al questionario verificate

3.   Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dalla Cina

3.1.   Volume e quota di mercato

i)    Tutte le importazioni cinesi

(101)

Al fine di valutare la situazione complessiva nel mercato dell'Unione, la Commissione ha altresì stimato il volume di tutte le importazioni del prodotto in esame (vale a dire, comprendendo altresì le importazioni effettuate dalla società non oggetto delle misure Hangzhou Bioking). È emerso che il volume di tutte le importazioni provenienti dalla Cina e destinate al mercato dell'Unione è diminuito del 47 % nel periodo considerato. Il dato relativo è sceso dalle [9 000-11 000] tonnellate registrate nel 2013 alle [5 000-6 000] tonnellate durante il PIR, registrando una quota di mercato del [20-30] %. Considerato che solo un produttore esportatore non era oggetto delle misure, le cifre complessive e altresì i dati relativi agli esportatori oggetto delle misure devono essere presentati sotto forma di intervalli o indici per motivi di riservatezza.

Tabella 2

Volume delle importazioni e quota di mercato di tutte le importazioni dalla Cina

 

2013

2014

2015

PIR

Volume di tutte le importazioni dalla Cina (in tonnellate)

[9 000 -11 000 ]

[8 000 -9 000 ]

[6 000 -8 000 ]

[5 000 -6 000 ]

Indice (2013 = 100)

100

82

65

53

Quota di mercato di tutte le importazioni dalla Cina (%)

[40-50]

[30-40]

[25-35]

[20-30]

Indice (2013 = 100)

100

91

70

60

Fonte: Banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

ii)    Importazioni della Cina oggetto delle misure

(102)

Analogamente, il volume delle importazioni nell'Unione da produttori esportatori cinesi oggetto delle misure antidumping è diminuito del 49 % e ha raggiunto [1 600-1 900 tonnellate] nel PIR, il che corrisponde ad una quota di mercato del [7-10 %] rispetto all'[11-14 %] all'inizio del periodo considerato.

Tabella 3

Volume delle importazioni e quota di mercato delle importazioni cinesi oggetto delle misure

 

2013

2014

2015

PIR

Volume delle importazioni dalla Cina oggetto delle misure (in tonnellate)

[3 100 -3 700 ]

[2 300 -2 800 ]

[1 900 -2 300 ]

[1 600 -1 900 ]

Indice (2013 = 100)

100

82

66

51

Quota di mercato delle importazioni dalla Cina oggetto delle misure (%)

[11-14]

[10-13]

[8-11]

[7-10]

Indice (2013 = 100)

100

91

70

58

Fonte: Banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

iii)    Importazioni della Cina non oggetto delle misure

(103)

Nel periodo considerato, il volume delle importazioni provenienti dalla Cina e dirette verso l'Unione, non oggetto delle misure, si è sviluppato nel modo seguente:

Tabella 4

Volume delle importazioni e quota di mercato delle importazioni dalla Cina non oggetto delle misure

 

2013

2014

2015

PIR

Volume delle importazioni dalla Cina non oggetto delle misure (in tonnellate)

[7 000 -8 000 ]

[6 000 -7 000 ]

[4 000 -5 000 ]

[3 000 -4 000 ]

Volume delle importazioni

 

 

 

 

Indice (2013 = 100)

100

82

65

54

Quota di mercato delle importazioni dalla Cina non oggetto delle misure (%)

[25-35]

[20-30]

[20-30]

[10-20]

Quota di mercato

 

 

 

 

Indice (2013 = 100)

100

91

70

60

Fonte: Banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

(104)

Il volume delle importazioni provenienti dall'RPC non oggetto delle misure rappresenta la maggior parte delle importazioni cinesi. Il valore relativo è diminuito del 46 % nel periodo considerato, seguendo molto da vicino la tendenza registrata per le importazioni oggetto delle misure. In tal modo, la sua quota sul totale delle esportazioni cinesi verso l'Unione è rimasta stabile nel periodo considerato.

3.2.   Prezzi e applicazione di prezzi inferiori (undercutting)

i)    Prezzi e applicazione di prezzi inferiori (undercutting) delle importazioni oggetto delle misure

(105)

La seguente tabella illustra l'andamento dei prezzi medi cif franco frontiera UE delle importazioni dalla Cina oggetto delle misure.

Tabella 5

Prezzo medio delle importazioni dalla Cina oggetto delle misure

 

2013

2014

2015

PIR

Prezzo delle importazioni dalla Cina oggetto delle misure (in EUR/tonnellata)

2 731

2 706

2 443

1 895

Indice (2013 = 100)

100

99

89

69

Fonte: Banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

(106)

I prezzi di vendita medi unitari a livello cif delle importazioni cinesi oggetto delle misure hanno raggiunto 1 895 EUR/t durante il PIR, il che equivale a un aumento del 31 % nel periodo considerato.

(107)

Applicazione di prezzi inferiori (undercutting) durante il periodo dell'inchiesta di riesame attraverso il confronto tra a) la media ponderata dei prezzi di vendita applicati dai produttori che hanno collaborato all'inchiesta nei confronti di clienti indipendenti nel mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica, e b) il prezzo medio delle importazioni oggetto delle misure dal paese interessato al primo cliente indipendente nel mercato dell'Unione, determinati su base cif sulla base della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e con l'aggiunta dei dazi doganali applicabili, nonché di dazi antidumping e costi successivi all'importazione.

(108)

Come indicato al considerando 27, in mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, non è stato possibile determinare le tipologie di prodotto esportate dalla Cina. Non è stato, pertanto, possibile operare un confronto per tipologia. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale sul fatturato dei produttori dell'Unione che hanno collaborato durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Ha evidenziato una media ponderata del margine di undercutting del 19 %.

ii)    Prezzi delle importazioni non oggetto delle misure

(109)

Nel periodo considerato, i prezzi delle importazioni dall'RPC non oggetto delle misure applicate al prodotto in esame è diminuito del 34 %. Nel corso del periodo considerato i prezzi delle importazioni non oggetto delle misure sono stati leggermente superiori o uguali ai prezzi delle importazioni effettuate a prezzi di dumping (28). Nel corso dell'intero periodo considerato, i prezzi delle importazioni non oggetto delle misure sono stati inferiori ai prezzi praticati dall'industria dell'Unione.

Tabella 6

Prezzi delle importazioni dalla Cina non oggetto delle misure

 

2013

2014

2015

PIR

Prezzo delle importazioni cinesi non oggetto di dazi (in EUR/tonnellata)

[2 900 -3 100 ]

[2 800 -3 000 ]

[2 300 -2 500 ]

[1 900 -2 100 ]

Indice (2013 = 100)

100

94

79

66

Fonte: Banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

4.   Importazioni da altri paesi terzi

(110)

La tabella seguente illustra l'andamento delle importazioni da paesi terzi durante il periodo considerato in termini di volume e quota di mercato, nonché del prezzo medio di queste importazioni.

Tabella 7

Importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina

 

2013

2014

2015

PIR

Volume delle importazioni da paesi terzi (in tonnellate)

250

139

20

4

Indice (2013 = 100)

100

56

8

2

Quota di mercato delle importazioni da paesi terzi (%)

1

1

0

0

Indice (2013 = 100)

100

62

9

2

Prezzo delle importazioni (in EUR/tonnellata)

3 307

2 931

Non applicabile

Non applicabile

Fonte: Banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

(111)

Le importazioni da paesi terzi si sono attestate a livelli molto bassi e sono virtualmente cessate durante il PIR. Sono diminuite da 250 tonnellate nel 2013 a letteralmente zero tonnellate durante il PIR. I prezzi di tali importazioni sono stati superiori ai prezzi delle importazioni dalla Cina. Negli anni 2013 e 2014 si sono attestati al di sotto del livello medio dei prezzi dell'industria nell'Unione. Nel 2015, la quantità importata è stata molto bassa (9 tonnellate), fino ad essere virtualmente pari a zero durante il PIR. Pertanto, i prezzi medi risultanti per tali anni non possono essere considerati rappresentativi o significativi. In ogni caso, si sono registrate esportazioni marginali da paesi terzi, che hanno rappresentato una quota di mercato pari a solo l'1 % o inferiore nel periodo considerato.

5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

(112)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indici economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione.

(113)

Come indicato al considerando 94, tale valutazione si basa su una quota rilevante della produzione dell'Unione sulla base di dati forniti dai produttori dell'Unione che hanno collaborato.

6.   Produzione

(114)

Complessivamente, tra il 2013 e il PIR la produzione dell'Unione è aumentata del 22 %. È rimasta stabile dal 2013 al 2014, aumentata del 10 % tra il 2014 e il 2015 e di un ulteriore 11 % tra il 2015 e il PIR. Poiché il costo di produzione del prodotto in esame dipende prevalentemente dal prezzo della materia prima, che è soggetto a variazioni stagionali, non si osserva alcuna correlazione tra l'aumento dei livelli di produzione e i costi di produzione totali o la redditività complessiva dell'industria dell'Unione.

Tabella 8

Volume di produzione

 

2013

2014

2015

PIR

Produzione in volume (in tonnellate)

15 432

15 580

17 055

18 900

Indice (2013 = 100)

100

101

111

122

Fonte: Risposte al questionario

7.   Capacità di produzione e utilizzo degli impianti

(115)

La capacità di produzione dei produttori del settore dell'Unione è diminuita del 6 % nel corso del periodo considerato. Tale aumento è da ascrivere prevalentemente a un investimento effettuato da un produttore dell'Unione nel 2015.

(116)

Si è registrato un incremento costante nell'utilizzo degli impianti dal 43 % nel 2013 al 50 % nel PIR (ovvero, un aumento di 7 punti percentuali nel periodo considerato). Tale aumento nella percentuale di utilizzo degli impianti è dovuto all'incremento dei volumi di produzione, mentre la capacità di produzione è cresciuta a un tasso inferiore. L'utilizzo degli impianti non ha tuttavia svolto un ruolo decisivo nella diminuzione materiale del costo medio di produzione osservata nel periodo considerato per le motivazioni esposte al considerando 127.

Tabella 9

Capacità di produzione e utilizzo degli impianti

 

2013

2014

2015

PIR

Capacità di produzione (in tonnellate)

35 604

35 604

36 804

37 590

Indice (2013 = 100)

100

100

103

106

Utilizzo degli impianti (%)

43

44

46

50

Indice (2013 = 100)

100

101

107

116

Fonte: Risposte al questionario

8.   Volume delle vendite

(117)

Il volume delle vendite complessive effettuate dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione nel PIR ha registrato un aumento (33 %). L'aumento più pronunciato si è avuto dal 2014 al 2015, periodo in cui il volume delle vendite complessivo è aumentato del 43 %. Tra il 2015 e il PIR si è assistito a un'inversione di tendenza e il volume delle vendite è diminuito dell'11 %.

Tabella 10

Volume delle vendite dell'industria dell'Unione

 

2013

2014

2015

PIR

Vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione (in tonnellate)

6 984

7 265

10 367

9 273

Indice (2013 = 100)

100

104

148

133

Fonte: Risposte al questionario

(118)

Il volume delle vendite è stato altresì determinato per tutti i produttori dell'Unione sulla base del volume delle vendite effettivo dell'industria dell'Unione, come sopra definito al considerando 96 e, per gli altri produttori dell'Unione, sulla base delle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza (29).

Tabella 11

Volume complessivo delle vendite di tutti i produttori dell'Unione

 

2013

2014

2015

PIR

Vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione (in tonnellate)

[13 500 -15 500 ]

[12 500 -15 000 ]

[15 000 -17 000 ]

[16 500 -17 500 ]

Indice (2013 = 100)

100

[90-100]

[110-120]

[115-125]

Fonte: risposte al questionario e domanda di riesame in previsione della scadenza

(119)

L'aumento delle vendite complessive è stato meno pronunciato rispetto all'aumento del volume delle vendite dall'industria dell'Unione. Il volume delle vendite determinato su tale base rispetto alla precedente inchiesta di riesame di cui al considerando 3 è diminuito. Tra il 2010 (ovvero, il PIR della precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza) e il 2013 le vendite sono dunque diminuite del [25-35 %] passando da 20 623 tonnellate nel 2010 a [13 500-15 500 tonnellate] nel 2013. Pertanto, nonostante l'aumento del volume delle vendite registrato nel periodo considerato dalla presente inchiesta, il volume delle vendite osservato durante il PIR è rimasto al di sotto della media dei volumi delle vendite registrati durante la precedente inchiesta di riesame.

9.   Quota di mercato

(120)

Nel periodo considerato la quota di mercato dell'industria dell'Unione ha guadagnato 7,3 punti percentuali, con un aumento dal 29 % del 2013 al 43 % del PIR. Tale incremento riflette il fatto che, nonostante il calo dei consumi, le vendite dell'industria dell'Unione sono aumentate nel periodo considerato.

Tabella 12

Quota di mercato dell'industria dell'Unione

 

2013

2014

2015

PIR

Quota di mercato (%)

27

32

44

41

Indice (2013 = 100)

100

115

152

146

Fonte: risposte al questionario e domanda di riesame in previsione della scadenza e banca dati ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6

(121)

L'aumento della quota di mercato dei produttori dell'Unione è stato meno pronunciato dell'incremento della quota di mercato dell'industria dell'Unione. Nel periodo considerato, la quota di mercato dei produttori dell'Unione è aumentata del 32 % passando dal [50 — 60 %] al [70 — 80 %].

Tabella 13

Quota di mercato di tutti produttori dell'Unione

 

2013

2014

2015

PIR

Quota di mercato dei produttori dell'Unione

[50-60]%

[60-70]%

[65-75]%

[70-80]%

Quota di mercato di tutti i produttori dell'Unione

 

 

 

 

Indice (2013 = 100)

100

107

124

132

Fonte: risposte al questionario, domanda di riesame in previsione della scadenza e banca dati ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6

10.   Crescita

(122)

Tra il 2013 e il PIR, mentre il consumo dell'Unione diminuiva dell'11 %, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è aumentato e la quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata del 14 %.

11.   Occupazione

(123)

Il livello di occupazione dell'industria dell'Unione ha registrato un aumento del 9 % tra il 2013 e il 2015 ed è rimasto sostanzialmente stabile nel PIR, riflettendo in parte l'aumento in termini di produzione e capacità produttiva.

Tabella 14

Occupazione

 

2013

2014

2015

PIR

Occupazione (addetto)

153

154

167

167

Indice (2013 = 100)

100

101

109

109

Fonte: Risposte al questionario

12.   Produttività

(124)

La produttività della manodopera dell'industria dell'Unione, misurata in termini di produzione annua (in tonnellate) per addetto, è aumentata del 12 % nel periodo considerato. Tale dato riflette il maggiore aumento registrato a livello di produzione (del 22 %), rispetto all'aumento occupazionale (del 10 %).

Tabella 15

Produttività

 

2013

2014

2015

PIR

Produttività (in tonnellate/addetto)

101

101

102

113

Indice (2013 = 100)

100

100

101

112

Fonte: Risposte al questionario

13.   Entità dei margini di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(125)

L'inchiesta in oggetto ha evidenziato un livello sostanziale di pratiche di dumping. Sebbene l'industria dell'Unione abbia registrato un'evoluzione positiva in quanto a volumi delle vendite e quote di mercato nel periodo considerato, gli indicatori finanziari di cui ai considerando 126-137 sono peggiorati. Si è pertanto ritenuto che l'industria dell'Unione non si fosse pienamente ripresa dagli effetti delle importazioni effettuate a prezzi di dumping. Si ricorda che nell'inchiesta iniziale sono stati constatati margini di dumping rispettivamente del 4,7 % e del 10,1 % per i due produttori cinesi a cui è stato concesso di beneficiare di aliquote del dazio individuali. Il margine di dumping per tutte le altre società è stato stabilito al 34,9 %. Come indicato sopra ai considerando da 74 a 93, inoltre, sulla base principalmente delle eccedenze di capacità di produzione disponibili in Cina, del comportamento in materia di prezzi degli esportatori cinesi sui mercati e dell'attrattività del mercato dell'Unione, è stata stabilita la probabilità del persistere del dumping. Di conseguenza, l'industria dell'Unione resta vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di importazioni oggetto di dumping sul mercato dell'Unione.

14.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(126)

La media dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato UE relativa a vendite nei confronti di acquirenti indipendenti è diminuita del 47 % tra il 2013 e il 2015 ed si è mantenuta su tale livello durante il PIR. In termini assoluti, i prezzi di vendita sono diminuiti da 5 239 EUR/tonnellata nel 2013 a 2 761 EUR/tonnellata durante il PIR.

(127)

La disponibilità di tartrato di calcio, che viene prodotto a partire da fecce di vino e rappresenta gran parte dei costi totali di fabbricazione dell'acido tartarico, varia in funzione della qualità della vendemmia. Le condizioni climatiche favorevoli o sfavorevoli hanno pertanto un effetto sull'offerta complessiva di tartrato di calcio e suoi prezzi di vendita, che a sua volta si ripercuote sui prezzi medi annui di vendita. Nel 2013 si sono dunque registrati prezzi eccezionalmente alti nell'Unione, se si considerano le tendenze a lungo termine. Inoltre, gli anni tra il 2014 e il PIR sono stati annate di vendemmia migliori nell'Unione rispetto ad altri e i prezzi di vendita medi sono stati inferiori. È altresì opportuno evidenziare che, come indicato al considerando 100, le condizioni legate al clima/alla vendemmia incidono non solo sulla disponibilità di tartrato di calcio, bensì anche sulla domanda di prodotto in esame nel contesto del settore vinicolo. Vi è dunque un elemento di variabilità nei prezzi e nel costo di produzione dell'acido tartarico, che è stato osservato durante il periodo considerato.

(128)

La diminuzione del prezzo medio unitario di vendita (del 47 % nel corso del periodo considerato) è stata più marcata rispetto alla diminuzione del costo di produzione durante lo stesso periodo (del 44 % nel periodo considerato). Di conseguenza, il costo di produzione medio ha superato il prezzo unitario medio di vendita nel 2014 e nel 2015, con un effetto negativo sulla redditività, come illustrato nella tabella 16 in basso.

Tabella 16

Prezzi medi di vendita e costo unitario

 

2013

2014

2015

PIR

Prezzo di vendita medio sul mercato UE (in EUR/tonnellata)

5 239

3 490

2 768

2 761

Indice (2013 = 100)

100

67

53

53

Costo unitario di produzione

4 865

3 534

2 880

2 738

Indice (2013 = 100)

100

73

59

56

Fonte: Risposte al questionario

15.   Costo della manodopera

(129)

Durante il periodo considerato il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 17

Costo medio del lavoro per addetto

 

2013

2014

2015

PIR

Costo medio del lavoro per addetto (EUR)

44 705

43 685

42 999

42 847

Indice (2013 = 100)

100

98

96

96

Fonte: Risposte al questionario

(130)

Durante il periodo considerato il costo medio del lavoro per addetto dell'industria dell'Unione è diminuito del 4 %.

16.   Stock

(131)

Durante il periodo considerato, il volume delle scorte è complessivamente rimasto stabile. È aumentato del 10 % dal 2013 al 2014 per scendere drasticamente del 60 % nel 2015. Ciò è dipeso dal fatto che il volume delle vendite dell'Unione è aumentato più rapidamente del suo volume di produzione nell'anno in oggetto, come descritto ai considerando da 114 a 119. Tuttavia, tra il 2015 e il PIR il volume delle scorte è tornato ai livelli del 2013, poiché il volume della produzione ha raggiunto i volumi delle vendite aumentati.

Tabella 18

Stock

 

2013

2014

2015

PIR

Scorte finali (in tonnellate)

2 436

2 683

1 070

2 424

Indice (2013 = 100)

100

110

44

100

Fonte: Risposte al questionario

17.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(132)

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione sviluppati nel periodo considerato risultano come segue:

Tabella 19

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2013

2014

2015

PIR

Redditività delle vendite nell'Unione a clienti indipendenti (in % del fatturato relativo alle vendite)

7,1

– 1,2

– 4,0

0,8

Indice (2013 = 100)

100

– 18

– 56

12

Flusso di cassa (EUR)

6 292 920

1 624 457

– 619 997

154 944

Indice (2013 = 100)

100

26

– 10

2

Investimenti (EUR)

901 901

906 141

4 405 499

2 099 201

Indice (2013 = 100)

100

100

488

233

Utile sul capitale investito

2,9 %

– 0,3 %

– 0,3 %

0,1 %

Indice (2013 = 100)

100

– 12

– 9

3

Fonte: Risposte al questionario

(133)

La redditività dell'industria dell'Unione è stata calcolata esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, ottenuto dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale del fatturato generato da tali vendite. Nel periodo considerato, la redditività delle vendite dell'industria dell'Unione del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione è diminuito dal 7,1 % fino quasi a zero (0,8 %), registrando una diminuzione complessiva dell'88 %. Ciò è in linea con il fatto che i prezzi di vendita sono diminuiti più rapidamente del costo di produzione. La redditività ha pertanto registrato un calo più significativo tra il 2013 e il 2014, periodo in cui l'industria dell'Unione ha registrato una perdita del – 1,2 %. Le perdite sono aumentate nel 2015 fino a raggiungere il – 4,0 %. Durante il PIR, la redditività è aumentata di nuovo raggiungendo livelli leggermente positivi. Tale evoluzione positiva è correlata all'aumento della produzione, del tasso di utilizzo degli impianti e della produttività, che ha contribuito alla diminuzione del costo di produzione a tonnellata. Mentre i prezzi di vendita medi sono rimasti costanti, ciò ha favorito la redditività tra il 2015 e il PIR. Durante l'intero periodo considerato, la redditività si è attestata su valori inferiori all'obiettivo di un profitto dell'8 % per il settore in questione.

(134)

I flussi di cassa netti sono indicativi della capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. In linea con il peggioramento della redditività, i flussi di cassa sono diminuiti del 98 % durante il periodo considerato: sono scesi drasticamente del 75 % nel 2014 fino a registrare un valore negativo nel 2015. Durante il PIR i flussi di cassa sono stati solo marginalmente al di sopra dello zero.

(135)

Gli investimenti nella produzione del prodotto simile realizzati dall'industria dell'Unione sono complessivamente aumentati del 133 % durante il periodo considerato. Ciò è dovuto ad alcuni importanti investimenti realizzati, in particolare, nel 2015 e durante il PIR. Tali investimenti, tuttavia, sono stati effettuati solo da parte di poche società. Il più grande investimento realizzato, che ha rappresentato oltre il 50 % degli investimenti complessivi effettuati nel 2015 e ha riguardato la rilocalizzazione delle attività.

(136)

L'utile sul capitale investito è la percentuale del profitto sul valore contabile netto degli investimenti. In linea con la diminuzione della redditività, tale valore è divenuto negativo nel 2014 e nel 2015 ed è stato pari a solo allo 0,1 % durante il PIR. L'utile sul capitale investito complessivo è stato scarso durante l'intero periodo considerato.

(137)

L'indebolimento dei flussi di cassa ha ridotto la capacità dell'industria dell'Unione di raccogliere capitali attraverso fondi interni. Di conseguenza, si è registrata una peggiore capacità di raccogliere capitali rispetto al precedente riesame in previsione della scadenza. Non si sono avute, tuttavia, indicazioni del fatto che tale circostanza abbia influito negativamente sulla capacità di continuare le proprie attività o realizzare investimenti.

18.   Conclusioni relative al pregiudizio

(138)

Gli indicatori di pregiudizio quali la produzione, il volume delle vendite e la quota di mercato hanno registrato un andamento positivo durante il periodo considerato. Queste tendenze non hanno tuttavia avuto un impatto positivo sulla situazione finanziaria complessiva dell'industria dell'Unione. Al contrario, la redditività dell'industria dell'Unione ha mostrato un costante andamento positivo durante l'intero periodo considerato e addirittura registrato perdite nel 2014 e nel 2015. Durante il PIR, la redditività dell'industria dell'Unione è stata di poco superiore al punto di pareggio. Altri indicatori finanziari inoltre, quali il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito, sono anch'essi peggiorati e hanno fatto registrare valori negativi durante il periodo considerato.

(139)

Come già menzionato al considerando 2, i dazi antidumping attuali erano già in vigore sulle importazioni di acido tartarico dall'RPC, ad eccezione di quelle di Hangzhou Bioking. Ciononostante, l'industria dell'Unione ha subito gli effetti delle importazioni a prezzi di dumping dall'RPC. In particolare, le importazioni a prezzi di dumping hanno esercitato una forte pressione a causa dell'applicazione di prezzi inferiori del 19 % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione, nonostante vi fossero dazi antidumping in vigore. A causa di tale pressione sui prezzi, l'industria dell'Unione non è riuscita a mantenere i propri prezzi al di sopra del costo di produzione. Ciò ha influito negativamente sulla situazione dell'industria dell'Unione, come dimostrato dalla diminuzione dei prezzi di vendita e della redditività, nonché di altri indicatori finanziari di pregiudizio. Nonostante l'aumento del volume delle vendite e e della quota di mercato dell'industria dell'Unione, la redditività è dunque peggiorata nel periodo considerato (nonostante si sia registrato un nuovo aumento durante il PIR, la redditività è stata di poco superiore al punto di pareggio), come pure i flussi di cassa e l'utile sul capitale investito. Alla luce di quanto precede, si è stabilito che le misure esistenti non producessero appieno gli effetti voluti e che l'industria dell'Unione rimanesse vulnerabile agli effetti pregiudizievoli delle importazioni a prezzo di dumping nel mercato dell'Unione.

(140)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, un produttore esportatore cinese ha presentato varie argomentazioni riguardanti l'analisi del pregiudizio.

(141)

Primo, ha valutato non attendibili alcuni indicatori di pregiudizio a ragione delle differenze esistenti fra gli indicatori utilizzati nel quadro della presente inchiesta e quelli utilizzati per l'inchiesta di cui al considerando 5. Il produttore esportatore cinese si riferiva in particolare al consumo, alle scorte e alla redditività dell'industria dell'Unione. Ha sostenuto che la Commissione non ha spiegato in modo sufficiente tali differenze e che, a suo avviso, utilizzando una diversa serie di dati si sarebbe giunti a conclusioni diverse in merito al pregiudizio.

(142)

A tale riguardo, va osservato che le ragioni a spiegazione delle differenze dei dati sono esposte nei considerando da 94 a 98. Pertanto, nell'inchiesta di cui al considerando 5, gli indicatori di pregiudizio macroeconomici quali i volumi di produzione e di vendita come pure le quote di mercato sono stati valutati sulla base di dati provenienti da tutti i produttori dell'Unione mentre l'attuale inchiesta ha valutato tali indicatori sulla base di una quota rilevante dell'industria dell'Unione. Pertanto, i valori di alcuni indicatori delle due inchieste sono differenti. La parte interessata non ha fornito ulteriori elementi a sostegno della sua tesi. L'argomentazione è pertanto respinta.

(143)

Secondo, la stessa parte interessata ha sostenuto che alcuni indicatori, come il volume delle vendite, la quota di mercato, il volume di produzione, la capacità di produzione e l'utilizzazione degli impianti, l'occupazione, la produttività, il costo del lavoro, il flusso di cassa e gli investimenti mostravano un andamento positivo. Di conseguenza, non si poteva concludere che l'industria dell'Unione avesse subito un pregiudizio notevole. A tale riguardo, in primo luogo, la Commissione non ha concluso che l'industria dell'Unione aveva subito un pregiudizio notevole, ma ha ritenuto solo che essa rimaneva vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di importazioni oggetto di dumping sul mercato dell'Unione, e, in secondo luogo, come indicato al considerando 138, gli andamenti positivi di alcuni indicatori non avevano avuto risultati positivi sulla situazione finanziaria globale dell'industria dell'Unione. Tale argomentazione è pertanto respinta.

(144)

Terzo, è stato affermato che il pregiudizio non poteva essere causato dalle importazioni oggetto di misure. Una parte ha sostenuto che si poteva presumere che l'industria dell'Unione potesse subire pregiudizio da altri fattori, ossia il calo dei consumi e degli investimenti effettuati dall'industria dell'Unione. La parte in questione ha inoltre affermato che si sarebbe dovuto effettuare due analisi separate una relativa all'acido tartarico ottenuto con un metodo di produzione naturale e una relativa a quello ottenuto con metodo sintetico. A tale riguardo, va osservato che l'inchiesta non ha concluso che l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio notevole. La Commissione ha semplicemente concluso che l'industria dell'Unione resta vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di importazioni oggetto di dumping sul mercato dell'Unione. Di conseguenza, la Commissione ha esaminato se vi fosse la probabilità di una reiterazione del pregiudizio a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Le argomentazioni di cui sopra sono state pertanto respinte.

(145)

In sintesi nessuna delle argomentazioni di cui sopra possano privare di validità le conclusioni di cui al considerando 139 che sono confermate.

F.   PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1.   Osservazioni preliminari

(146)

L'inchiesta ha evidenziato che le importazioni cinesi sono state effettuate a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che la probabilità di reiterazione del dumping in caso di eventuale scadenza delle misure era verosimile.

(147)

Nel periodo considerato, l'industria dell'Unione si trovata in una situazione di vulnerabilità ed era ancora esposta agli effetti pregiudizievoli delle importazioni a prezzi di dumping dall'RPC.

(148)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, si è pertanto valutata l'eventuale probabilità di reiterazione del pregiudizio, nel caso in cui le misure contro la Cina dovessero scadere.

(149)

Ai fini dell'accertamento della probabilità di reiterazione del pregiudizio, sono stati analizzati i seguenti elementi: capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina, attrattività del mercato dell'Unione europea, livello di prezzi atteso delle importazioni cinesi verso il mercato dell'Unione europea e impatto previsto sull'industria dell'Unione.

(150)

Come indicato ai considerando 34 e 35, considerata la mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi, l'analisi seguente relativa al mercato interno cinese e alle esportazioni dall'RPC verso altri paesi terzi si è basata sulle informazioni disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, ovvero su informazioni contenute nella domanda, nella banca dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, nella banca dati cinese e nella banca dati GTA, su informazioni di dominio pubblico, quali siti Internet ed estratti da pubblicazione da società che svolgono attività di informazione sul mercato, nonché su dati raccolti in occasione di inchieste precedenti (30).

2.   Capacità di produzione e capacità inutilizzata in Cina e attrattività del mercato dell'Unione europea

(151)

La capacità produttiva totale dei produttori cinesi oggetto delle misure è stata pari a 54 000 tonnellate, mentre la capacità inutilizzata è stata compresa tra 24 000 e 28 000 tonnellate. La capacità inutilizzata è stata dal 6 % al 24 % superiore del consumo complessivo dell'Unione durante il PIR.

(152)

Si osserva altresì che nessun vincolo di rilievo pesa sui volumi di produzione della Cina dal momento che gli esportatori cinesi utilizzano metodi di produzione sintetici, a differenza dei produttori dell'industria dell'Unione che utilizzano materie prime naturali, ossia fecce. La capacità e il potenziale cinesi di effettuare ulteriori esportazioni non si limitano pertanto ai livelli attuali.

(153)

È stato altresì appurata la forte propensione alle esportazioni dei produttori cinesi, che presentavano un potenziale significativo di aumentare i propri volumi di esportazioni, in particolare verso l'Unione europea, nel caso in cui le misure contro la Cina dovessero scadere.

(154)

Come indicato ai considerando da 89 a 93, il mercato dell'Unione esercita una forte attrattiva nei confronti delle esportazioni cinesi, pertanto vi è un forte incentivo ad aumentare le esportazioni verso l'Unione in maniera significativa, nel caso in cui le misure dovessero scadere.

3.   Prezzi delle importazioni cinesi

(155)

Le importazioni cinesi sono avvenute a prezzi inferiori del 19 % rispetto al prezzo di vendita dell'industria dell'Unione. Quale indicazione del livello di prezzi applicato dai cinesi all'importazione nel mercato dell'Unione del prodotto in esame, nel caso in cui le misure dovessero essere abrogate, sono stati presi in considerazione i prezzi delle importazioni nell'Unione applicati dai cinesi senza danzi antidumping. Il confronto durante il periodo dell'inchiesta di riesame ha evidenziato che l'applicazione di prezzi cinesi non gravati da dazi antidumping costituiscono prezzi inferiori (undercutting) in media del 26 % rispetto ai prezzi di vendita applicati dall'industria dell'Unione.

(156)

Inoltre, sono stati analizzati i livelli di prezzo a cui il prodotto in esame è stato esportato in Cina o verso altri paesi terzi. Come spiegato ai precedenti considerando da 85 a 88, i produttori cinesi hanno esportato quantità significative del prodotto in esame verso paesi terzi diversi dall'Unione. I prezzi applicati dai cinesi ad altri paesi terzi sono risultati, in media, anch'essi inferiori del 26 % rispetto ai prezzi praticati all'industria dell'Unione.

(157)

Sulla base di tali considerazioni, è possibile concludere che le importazioni dalla Cina eserciteranno molto probabilmente una pressione sui prezzi persino superiore nei confronti dell'industria dell'Unione rispetto alla pressione esercitata durante il periodo dell'inchiesta di riesame, nel caso in cui le misure dovessero essere abrogate.

4.   Probabili ripercussioni sull'industria dell'Unione

(158)

In base alle circostanze sopra esposte, in mancanza di misure antidumping i produttori esportatori cinesi saranno incentivati ad aumentare in modo significativo il volume delle loro esportazioni verso il mercato dell'Unione a prezzi bassi di dumping, esercitando una pressione al ribasso sui prezzi solitamente applicati nell'Unione.

(159)

Un volume crescente di importazioni dalla Cina, che è da ritenersi probabile se si considerano le ampie capacità inutilizzate disponibili, associato all'ulteriore pressione sui prezzi prevista in mancanza di dazi antidumping, influisca presumibilmente in modo negativo sulla situazione dell'industria dell'Unione.

(160)

Di fatto, qualora si materializzasse un tale scenario, è improbabile che l'industria dell'Unione riesca a diminuire i propri prezzi senza subire perdite ingenti per competere con prezzi cinesi ulteriormente ribassati a causa della mancata applicazione di dazi antidumping. Un'indicazione, a tale riguardo, è data dal fatto che durante il periodo considerato l'Industria dell'Unione non ha diminuito i propri prezzi di vendita a livelli che le avrebbero consentito di competere con i prezzi delle importazioni cinesi, persino in una situazione di costo della produzione in calo, in quanto tali prezzi erano già al di sotto dei costi.

(161)

Inoltre, in un tale scenario, qualora l'industria dell'Unione mantenga i propri livelli di prezzi, è probabile che incorra in perdite di volumi di vendite e quote di mercato, data la possibilità che volumi consistenti di importazioni dalla Cina entrino nel mercato a prezzi ancora più bassi. Ciò comporterebbe ulteriori perdite all'industria dell'Unione.

5.   Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio

(162)

Sulla base di quanto precede, si conclude che l'abrogazione delle misure determinerebbe con ogni probabilità un aumento delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina, il che comporterebbe una pressione al ribasso sui prezzi dell'industria dell'Unione e un ulteriore peggioramento della situazione economica, situazione già di per sé difficile, della medesima industria. Si conclude pertanto che l'abrogazione delle misure contro la Cina determinerebbe con ogni probabilità la reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

(163)

Un produttore esportatore ha sostenuto che non vi sarebbe alcun rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione dei dazi antidumping. A sostegno di tale affermazione, è stato sostenuto che la pressione sui prezzi nell'Unione è diretta dall'industria dell'Unione e che i produttori esportatori cinesi non hanno fatto corrispondere una diminuzione dei prezzi alla diminuzione del volume delle importazioni così da poter dimostrare la loro intenzione di diminuire i prezzi per conquistare quote di mercato.

(164)

A tale riguardo, va rilevato che tali affermazioni non tengono conto del fatto che alle conclusioni della Commissione sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure contribuiscono molti elementi ossia la capacità di produzione e la capacità inutilizzata in Cina, l'attrattiva del mercato dell'Unione per le importazioni cinesi e i possibili livelli di prezzi delle importazioni cinesi. Tali elementi sono sufficientemente chiariti nei considerando da 151 a 161. Inoltre, non sono stati presentati nuovi elementi fattuali a sostegno di tali affermazioni. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

G.   INTERESSE DELL'UNIONE

1.   Introduzione

(165)

Conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore nei confronti della Cina fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. L'interesse dell'Unione è stato determinato in base a una valutazione degli interessi di tutte le parti in causa, compresi gli interessi dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(166)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(167)

Va ricordato che nell'inchiesta iniziale, nonché nella successiva inchiesta di riesame in previsione della scadenza, l'adozione e il mantenimento delle misure non sono state considerate contrarie all'interesse dell'Unione. Inoltre, il fatto che la presente inchiesta si svolga nel quadro di un riesame e analizzi pertanto una situazione in cui sono già state applicate misure antidumping, consente di individuare qualsiasi effetto negativo indebito delle misure antidumping in vigore sulle parti interessate.

(168)

Si è pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole, esistano ragioni valide per concludere che il mantenimento delle misure in vigore nei confronti delle importazioni dalla Cina nello specifico caso in oggetto non sia nell'interesse dell'Unione.

2.   Interesse dell'industria dell'Unione e degli altri produttori dell'Unione

(169)

In base a quanto esposto, la Commissione è giunta alla conclusione che la situazione dell'industria dell'Unione corre il rischio di peggiorare, nel caso in cui le misure dovessero essere abrogate, causando il persistere del pregiudizio notevole. L'industria dell'Unione non riuscirebbe a compere con l'aumento del volume di importazioni cinesi vendute a prezzi di dumping pregiudizievoli. Pertanto, nel caso in cui le misure dovessero scadere, sarebbe improbabile ogni forma di recupero e verrebbe messa a repentaglio la stessa esistenza delle società, causandone la chiusura e la perdita di posti di lavoro sul mercato dell'Unione europea.

(170)

Come indicato al considerando 127, le condizioni legate al clima/alla vendemmia incidono sul costo della produzione e sui prezzi dell'industria dell'Unione. Durante le precedenti inchieste, l'industria dell'Unione è riuscita a realizzare profitti in condizioni favorevoli e ha dimostrato di essere redditizia. Nell'ambito della presente inchiesta, tuttavia, durante il periodo considerato l'industria dell'Unione ha iniziato a registrare perdite, in quanto, nonostante le misure, le importazioni a prezzi di dumping dalla Cina sono continuate a entrare nel mercato UE a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati dall'industria dell'Unione e spingendo i prezzi al di sotto del costo di produzione da essa sostenuto, come spiegato ai considerando 133 e 139.

(171)

È ragionevole prevedere che l'industria dell'Unione continuerà a beneficiare delle misure e che il mantenimento di misure antidumping aiuti l'industria dell'Unione a aumentare i suoi prezzi a livelli ragionevoli, tali da permetterle di coprire i costi di produzione sostenuti e dunque migliorare la propria redditività.

(172)

La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che il mantenimento delle misure antidumping nei confronti della Cina sarebbe chiaramente nell'interesse dell'industria dell'Unione.

3.   Interesse degli importatori

(173)

Nessun importatore ha collaborato al caso in questione. Nelle inchieste precedenti la Commissione aveva concluso che l'incidenza dell'istituzione delle misure non sarebbe stata significativa. Nessun operatore commerciale/importatore ha collaborato all'attuale inchiesta. Dal momento che non esistono elementi di prova del fatto che le misure in vigore abbiano influito in maniera rilevante sugli importatori, la Commissione conclude che il mantenimento delle misure non inciderà sugli importatori dell'Unione.

4.   Interesse degli utilizzatori

(174)

Il prodotto in esame è utilizzato principalmente nell'industria alimentare e in quella vinicola come additivo per alimenti e bevande e nell'industria delle costruzioni come agente ritardante nella produzione di gesso.

(175)

Dieci utilizzatori noti sono stati contattai nell'ambito della presente inchiesta e invitati a collaborare. Quattro utilizzatori hanno risposto al questionario, due erano attivi nel settore delle costruzioni, mentre gli altri due operavano nel settore alimentare.

(176)

Nell'ambito della precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza è stato accertato che il prodotto in esame non rappresenta una parte materiale di costi dei prodotti in gesso in cui viene utilizzato (31). Le risposte ricevute dagli utilizzatori operanti nel settore delle costruzioni hanno permesso di determinare che la situazione non è materialmente cambiata durante la presente inchiesta. La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure avrebbe un'influenza trascurabile sui costi e sulla competitività dell'industria delle costruzioni.

(177)

Due principali utilizzatori del settore alimentare hanno collaborato al procedimento. A livello di gruppo, è stato appurato che entrambe le imprese erano redditizie. Inoltre, in occasione della precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza (32) si è accertato che anche le linee di prodotto che utilizzano il prodotto in esame come materia prima erano redditizie e che le vendite di prodotti realizzati utilizzando il prodotto in esame rappresentavano solo una percentuale secondaria del loro fatturato complessivo. Nessuno degli utilizzatori del settore alimentare che hanno collaborato ha potuto dimostrare che la situazione sarebbe materialmente diversa durante la presente inchiesta. La Commissione può quindi concludere che il mantenimento delle misure non dovrebbe incidere in misura eccessiva sugli utilizzatori dell'industria alimentare.

(178)

È altresì opportuno considerare che è necessario garantire l'efficienza economico-finanziaria dell'industria per mantenere fonti di approvvigionamento diverse per il prodotto in esame, laddove tale aspetto è anch'esso nell'interesse degli utenti. Una parte considerevole delle importazioni cinesi proviene inoltre dalla società Hangzhou Bioking, non soggetta all'applicazione di dazi antidumping. Anche se le misure contro la Cina venissero mantenute integralmente, Hangzhou Bioking non rientrerebbe nell'ambito di applicazione di tali misure.

5.   Conclusioni sull'interesse dell'Unione

(179)

Tenuto conto di tutti i fattori illustrati sopra, la Commissione conclude che non esistono motivi validi per non mantenere le misure antidumping attualmente in vigore.

H.   MISURE ANTIDUMPING

(180)

Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare il mantenimento delle misure attualmente in vigore sulle importazioni del prodotto in esame. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale informazione.

(181)

In base alle considerazioni sopra esposte, ne consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto in esame che provengono dall'RPC dovrebbero essere mantenute.

(182)

In considerazione della recente giurisprudenza della Corte di giustizia (33), è opportuno indicare il tasso di interesse di mora da versare in caso di rimborso di dazi definitivi, in quanto le disposizioni in materia attualmente in vigore relative ai dazi doganali non forniscono questa indicazione, e l'applicazione delle norme nazionali causerebbe indebite distorsioni tra operatori economici a seconda dello Stato membro scelto per le operazioni di sdoganamento.

(183)

Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, non ha emesso un parere.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Viene imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico, escluso l'acido D-(-)-tartarico con rotazione ottica negativa di almeno 12,0 gradi misurata in una soluzione acquosa con il metodo descritto dalla Farmacopea europea, che rientra attualmente nel codice NC ex 2918 12 00 (codice TARIC 2918120090) e originario della Repubblica popolare cinese.

2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti nel paragrafo 1 e fabbricati dalle società in appresso è la seguente:

Società

Aliquota del dazio

Codice addizionale TARIC

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou

10,1 %

A688

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai

8,3 %

A689

Tutte le altre società (tranne Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd, Hangzhou — codice addizionale TARIC A687 )

34,9 %

A999

3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali. Gli interessi di mora da versare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora saranno al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui scade il termine, maggiorato di un punto percentuale.

4.   L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal suo nome e dalla sua funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di acido tartarico venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 338 del 19.12.2017, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 23 del 27.1.2006, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 150/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, che modifica le misure antidumping imposte dal regolamento (CE) n. 130/2006 sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 48 del 22.2.2008, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 332/2012 del Consiglio, del 13 aprile 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 130/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese ed esclude dalle misure definitive la società Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (GU L 108 del 20.4.2012, pag. 1).

(6)  Messico — Misure antidumping definitive sull'importazione di carne di manzo e riso («Mexico — Definitive Anti-Dumping Measures on Beef and Rice»), WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 del Consiglio, del 16 aprile 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) no 1225/2009 (GU L 110 del 24.4.2012, pag. 3).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 182 del 13 luglio 2012, pag. 1).

(9)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, limitato a un produttore esportatore cinese, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (GU C 434 del 4.12.2014, pag. 9).

(10)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/176 della Commissione, del 9 febbraio 2016, che chiude il procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese e prodotto da Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd (GU L 33 del 10.2.2016, pag. 14).

(11)  Causa T-442/12 Changmao Biochemical Engineering/Consiglio, sentenza del Tribunale (ottava sezione) del 1o giugno 2017, ECLI:EU:T:2017:372.

(12)   GU C 329, 7.9.2016, pag. 5.

(13)   GU C 122, 19.4.2017, pag. 8.

(14)  Vale a dire, le inchieste concluse nell'ambito del precedente riesame in previsione della scadenza, regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 e decisione di esecuzione (UE) 2016/176.

(15)  Inchieste concluse con il regolamento (CE) n. 130/2006, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012.

(16)  Il diagramma di flusso relativo al metodo di produzione sintetico di Changmao Biochemical è descritto a pagina 2 della sua relazione annuale 2016, consultabile alla pagina http://www.cmbec.com.hk/html/investor_report.php (ultimo accesso: 24 aprile 2018).

(17)  https://ihsmarkit.com/products/tartaric-acid-chemical-economics-handbook.html (ultimo accesso 24 aprile 2018).

(18)  Per motivi di riservatezza si è ricorsi a un intervallo, in quanto era impossibile calcolare il numero esatto utilizzando i dati di un unico produttore esportatore argentino.

(19)  Sentenza del 3 maggio 2018, ECLI:EU:T:2018:251.

(20)  Inchieste conclusesi con il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 e la decisione di esecuzione (UE) 2016/176.

(21)  Sulla base delle informazioni pubblicate da una società di informazione sul mercato (https://globenewswire.com/news-release/2016/02/09/808759/0/en/Tartaric-Acid-Market-Is-Expected-To-Reach-USD-425-Million-By-2020-Radiant-Insights-Inc.html, ultimo accesso in data 19 aprile 2018), il mercato mondiale dell'acido tartarico nel 2013 era pari a 60 560 tonnellate di prodotto e registrava una crescita del 5,3 % l'anno. Ciò equivale a un mercato mondiale di circa 70 700 tonnellate durante il PIR. Il diagramma a torta pubblicato da un'altra società di informazione sul mercato (https://ihsmarkit.com/products/tartaric-acid-chemical-economics-handbook.html ultimo accesso in data 19 aprile 2018) mostra che il mercato cinese ha rappresentato circa il 12 % del mercato mondiale. Tali fonti evidenziano che la domanda interna cinese sia stata pari a circa 8 500 tonnellate durante il PIR.

(22)  Ai considerando da 78 a 83 le cifre sono presentate sotto forma di intervalli per garantire la riservatezza, quando riguardano solo due produttori esportatori (poiché le cifre esatte consentirebbero a tali produttori esportatori di dedurre i dati l'uno dell'altro) oppure quando le cifre esatte consentirebbero il calcolo dei dati relativi alla società Hangzhou Bioking.

(23)  https://globenewswire.com/news-release/2016/02/09/808759/0/en/Tartaric-Acid-Market-Is-Expected-To-Reach-USD-425-Million-By-2020-Radiant-Insights-Inc.html [ultimo accesso: 24 aprile 2018].

(24)  Secondo il sito Internet della società Hangzhou Bioking (http://biokingco.web.testwebsite.cn/En/About/#about4, ultimo accesso: 19 aprile 2018), dopo il PIR è stata avviata una nuova linea della capacità produttiva di 25 000 tonnellate/anno.

(25)  https://ihsmarkit.com/products/tartaric-acid-chemical-economics-handbook.html (ultimo accesso 24 aprile 2018).

(26)  I prezzi a livello fob delle esportazioni cinesi verso l'Unione europea sono stati compresi fra [1,9-2,0] EUR/kg, mentre i prezzi delle esportazioni verso paesi terzi si sono attestati tra [1,75-1,85] EUR/kg.

(27)  Dato determinato sulla base delle risposte al questionario verificate per i produttori dell'Unione che hanno collaborato e dei dati contenuti nella domanda per gli altri due produttori.

(28)  I prezzi si riferiscono a un produttore esportatore. Vengono pertanto presentati sotto forma di intervallo a fini di riservatezza

(29)  Se si considera che solo due produttori dell'Unione non hanno collaborato, per motivi di riservatezza il dato relativo ai produttori dell'Unione deve essere presentato sotto forma di intervallo

(30)  Inchieste conclusesi con il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 e con la decisione di esecuzione (UE) 2016/176.

(31)  Cfr. considerando 108 del precedente riesame in previsione della scadenza, secondo il quale « l'AT rappresenta meno del 2 % dei costi dei prodotti a base di gesso in cui è utilizzato ».

(32)  Cfr. considerando 109 del regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012.

(33)  Sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2017, causa C-365/15, Wortmann, EU:C:2017:19, paragrafi 35-39.


29.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/922 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2018

che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e G. semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystalogobius linearis) in talune acque territoriali della Spagna (Catalogna)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

(2)

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.

(3)

La deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del suddetto regolamento è stata concessa fino all'8 maggio 2017 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2014 della Commissione (2).

(4)

Il 6 novembre 2017 la Commissione ha ricevuto dalla Spagna una richiesta di deroga all'articolo 13, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

(5)

La Spagna ha fornito dati tecnici e scientifici aggiornati che giustificano la deroga.

(6)

Nel gennaio 2018 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la deroga chiesta dalla Spagna e la relazione di attuazione del relativo piano di gestione (3).

(7)

Lo CSTEP ha osservato che il piano di gestione si ispira a principi di buona governance, tra cui il processo decisionale basato sui migliori dati scientifici disponibili, il massimo coinvolgimento dei portatori di interessi e una prospettiva a lungo termine. Lo CSTEP ha osservato inoltre che la Spagna ha proposto nuovi studi che mirano a trovare soluzioni per ridurre i rigetti in mare e ha stabilito forti limitazioni dello sforzo di pesca, in particolare nei periodi di minore disponibilità delle risorse.

(8)

La deroga chiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(9)

Sussistono vincoli geografici specifici in quanto i fondali di pesca in questione sono limitati, date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale e la distribuzione geografica delle specie bersaglio.

(10)

Questo tipo di pesca non ha un impatto significativo sull'ambiente marino ed è molto selettivo, poiché le sciabiche vengono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto con il fondo marino; la raccolta di materiale dal fondo danneggerebbe infatti le specie bersaglio e renderebbe praticamente impossibile la selezione degli esemplari catturati a causa delle loro dimensioni estremamente ridotte.

(11)

La deroga chiesta dalla Spagna riguarda un numero limitato di imbarcazioni (26).

(12)

Questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi poiché non esiste un altro attrezzo regolamentato che, per la sua struttura, le sue caratteristiche tecniche e il tipo di maglia utilizzato, sia idoneo alla cattura delle specie bersaglio.

(13)

Il piano di gestione garantisce che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in quanto vengono rilasciate autorizzazioni di pesca esclusivamente a 26 imbarcazioni specificate ed è fissato un massimale di sforzo.

(14)

La richiesta riguarda imbarcazioni registrate nel censimento marittimo gestito dalla Comunità autonoma della Catalogna aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti nell'ambito di un piano di gestione adottato dalla Spagna il 27 marzo 2014 (4) e prorogato in data 26 aprile 2018 (5) fino al 31 dicembre 2021.

(15)

Tali imbarcazioni sono incluse in un elenco comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(16)

Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006, poiché il relativo piano di gestione vieta espressamente di pescare al di sopra di habitat protetti.

(17)

Le prescrizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano poiché riguardano le reti a strascico.

(18)

Per quanto riguarda l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, che fissa le dimensioni minime delle maglie, la Commissione osserva che, tenuto conto del fatto che le attività di pesca in questione sono altamente selettive, hanno un impatto trascurabile sull'ambiente marino e non vengono svolte al di sopra di habitat protetti, la Spagna ha autorizzato una deroga a tali disposizioni nel suo piano di gestione in linea con l'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(19)

Le attività di pesca interessate sono conformi alle prescrizioni in materia di registrazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (6).

(20)

Le attività di pesca in questione non interferiscono con le attività delle imbarcazioni che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate.

(21)

Il piano di gestione spagnolo regolamenta l'attività dei pescherecci dotati di sciabiche da natante al fine di garantire che le catture delle specie di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 siano minime.

(22)

L'attività dei pescherecci operanti con sciabiche da natante non è mirata alla cattura di cefalopodi.

(23)

Il piano di gestione spagnolo include misure per la sorveglianza delle attività di pesca, secondo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(24)

È quindi opportuno autorizzare la proroga della deroga richiesta.

(25)

È opportuno che la Spagna trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità del piano di monitoraggio previsto nel suo piano di gestione.

(26)

Per consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione trasmessa alla Commissione evidenziasse un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere l'elaborazione di un piano di gestione più efficiente suffragato da maggiori dati scientifici, è opportuno limitare la durata della deroga.

(27)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali della Spagna adiacenti alla costa della regione della Catalogna, alla pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e G. semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystalogobius linearis) effettuata da pescherecci dotati di sciabiche da natante:

a)

registrati nel censimento marittimo gestito dalla Comunità autonoma della Catalogna;

b)

aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca; e

c)

titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Articolo 2

Relazioni

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Spagna trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel piano di gestione di cui all'articolo 1, lettera c).

Articolo 3

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 2 luglio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2014 della Commissione, del 6 maggio 2014, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e G. semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystalogobius linearis) in talune acque territoriali della Spagna (Catalogna) (GU L 134 del 7.5.2014, pag. 37).

(3)  Relazione CSTEP (CSTEP-18-01): https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/management-plans

(4)  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, n. 6591 del 27.3.2014, pag. 1.

(5)  Orden APM/445/2018, de 26 de abril, por la que se prorroga la vigencia del Plan de gestión de la sonsera en el litoral catalán aprobado por la Orden AAM/87/2014, de 20 de marzo. Boletin Oficial del Estado, Num. 107, sec. III, pagina 47609, 3.5.2018.

(6)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).


DECISIONI

29.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/42


DECISIONE (UE) 2018/923 DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2018

che stabilisce che la Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 5 dicembre 2017

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1) in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, quarto comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 giugno 2017 il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, del trattato che per la Romania si rilevava una deviazione significativa rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine. Alla luce della deviazione significativa riscontrata, il 16 giugno 2017 il Consiglio ha rivolto una raccomandazione (2) alla Romania, invitandola ad adottare le misure necessarie per garantire che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta (3) non superasse il 3,3 % nel 2017, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo dello 0,5 % del PIL.

(2)

Il 5 dicembre 2017 il Consiglio ha concluso (4) che la Romania non aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2017. Su tali basi, il 5 dicembre 2017 il Consiglio ha rivolto una raccomandazione riveduta (5) alla Romania, invitandola ad adottare le misure necessarie per garantire che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superasse il 3,3 % nel 2018, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo dello 0,8 % del PIL. Il Consiglio ha inoltre raccomandato alla Romania di destinare eventuali entrate straordinarie alla riduzione del disavanzo, mentre le misure di risanamento del bilancio avrebbero dovuto garantire un miglioramento duraturo del saldo strutturale pubblico con modalità favorevoli alla crescita. Il Consiglio ha fissato il 15 aprile 2018 come termine entro il quale la Romania avrebbe dovuto riferire sul seguito dato alla raccomandazione.

(3)

Il 10 e l'11 aprile 2018 la Commissione ha effettuato una missione di sorveglianza rafforzata in Romania a fini di controllo in loco, ai sensi dell'articolo -11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1466/97. Dopo aver trasmesso le conclusioni provvisorie alle autorità rumene perché potessero formulare osservazioni in merito, il 23 maggio 2018 la Commissione ha comunicato le proprie conclusioni al Consiglio. Tali conclusioni sono poi state rese pubbliche. La relazione della Commissione rileva che le autorità rumene non intendono agire secondo la raccomandazione del Consiglio del 5 dicembre 2017. Le autorità hanno confermato alla missione che l'obiettivo per il 2018 rimane un disavanzo nominale appena al di sotto del 3 % del PIL. Dato il divario positivo e in crescita tra prodotto effettivo e prodotto potenziale, questo indica un ulteriore peggioramento del disavanzo strutturale sottostante, in contrasto con la raccomandazione del Consiglio, e rispecchia una politica di bilancio palesemente espansionistica.

(4)

Il 20 aprile 2018, dopo la scadenza del termine fissato dal Consiglio, le autorità rumene hanno presentato una relazione sul seguito dato alla raccomandazione del Consiglio del 5 dicembre 2017. Nella relazione le autorità hanno ribadito che l'obiettivo per il 2018 rimane un disavanzo nominale appena al di sotto del 3 % del PIL. L'impatto di bilancio delle misure comunicate è decisamente al di sotto del livello fissato nella raccomandazione del Consiglio.

(5)

Secondo le previsioni di primavera 2018 della Commissione, la crescita della spesa pubblica primaria netta sarà pari al 10,4 %, ben oltre il parametro di riferimento per la spesa del 3,3 %. Nel 2018 il saldo strutturale dovrebbe peggiorare dello 0,4 % del PIL, raggiungendo un disavanzo del 3,8 % del PIL. Tale situazione è l'opposto del miglioramento strutturale dello 0,8 % del PIL raccomandato per il 2017. Entrambi i pilastri indicano quindi una deviazione con ampio margine rispetto al percorso di aggiustamento raccomandato. Il parametro di riferimento per la spesa indica una deviazione del 2,0 % del PIL. Il saldo strutturale conferma questa interpretazione, ma indica una deviazione relativamente meno pronunciata pari all'1,2 % del PIL. L'entità della deviazione indicata dal saldo strutturale è influenzata negativamente da una stima sottostante di crescita del PIL potenziale più elevata rispetto alla media a medio termine su cui si basa il parametro di riferimento per la spesa. In base a quanto precede, la valutazione complessiva conferma una deviazione con ampio margine dall'aggiustamento raccomandato.

(6)

Il deterioramento rispetto al 2017 è dovuto in larga misura ad aumenti della spesa per le retribuzioni dei dipendenti pubblici, disposti per legge nell'estate 2017 ed entrati in vigore nel gennaio 2018. In seguito alle previsioni della Commissione dell'autunno 2017, su cui si è basata la raccomandazione del Consiglio del 5 dicembre 2017, le autorità rumene hanno parzialmente annullato la precedente riforma del sistema pensionistico riducendo la percentuale dei contributi sociali trasferita al secondo pilastro pensionistico a partire dal 2018. Questa riduzione è destinata ad avere un effetto positivo a breve termine sulle entrate pubbliche e, di conseguenza, sul saldo delle amministrazioni pubbliche. Nel lungo periodo, tuttavia, questa plusvalenza di bilancio è destinata a svanire, poiché al dirottamento dei contributi sociali dal secondo pilastro si affiancherà l'obbligo di pagare le pensioni di vecchiaia in futuro.

(7)

Le considerazioni che precedono consentono di concludere che le misure adottate dalla Romania in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 5 dicembre 2017 non sono state sufficienti. Lo sforzo di bilancio è ben inferiore all'aggiustamento strutturale annuo dello 0,8 % del PIL per il 2018, che corrisponde a un tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superiore al 3,3 % nel 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 5 dicembre 2017.

Articolo 2

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2018

Per il Consiglio

Il presidente

V. GORANOV


(1)   GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

(2)  Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2017, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine della Romania (GU C 216 del 6.7.2017, pag. 1).

(3)  La spesa pubblica netta è costituita dalla spesa pubblica complessiva al netto della spesa per interessi, della spesa relativa a programmi dell'Unione interamente finanziata con fondi dell'Unione e delle modifiche non discrezionali nella spesa per le indennità di disoccupazione. Gli investimenti fissi lordi finanziati a livello nazionale sono scaglionati su un periodo di 4 anni. Sono comprese le misure discrezionali in materia di entrate o l'aumento discrezionale delle entrate obbligatori per legge, mentre sono escluse le misure una tantum per quanto riguarda sia le entrate che la spesa.

(4)  Decisione (UE) 2017/2389 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che stabilisce che la Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2017 (GU L 340 del 20.12.2017, pag. 49).

(5)  Raccomandazione del Consiglio, del 5 dicembre 2017, volta alla correzione della deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Romania (GU C 439 del 20.12.2017, pag. 1).


29.6.2018   

IT

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L 164/44


DECISIONE (UE) 2018/924 DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2018

che abroga la decisione 2009/414/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 aprile 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha stabilito con la decisione 2009/414/CE (1), a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del trattato, che in Francia esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che il disavanzo pubblico comunicato per il 2008 era pari al 3,2 % del PIL, e pertanto superiore al valore di riferimento del 3 % stabilito dal trattato. Sempre per il 2008 era previsto un debito pubblico lordo, che dal 2003 era superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL previsto dal trattato, pari al 66,7 % del PIL.

(2)

Lo stesso giorno, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha rivolto alla Francia una raccomandazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 (2), affinché ponesse termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2012. Il Consiglio ha inoltre fissato al 27 ottobre 2009 la scadenza per dare seguito effettivo alla raccomandazione.

(3)

Il 2 dicembre 2009 il Consiglio ha rivolto alla Francia, sulla base dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, una nuova raccomandazione che prorogava al 2013 il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha ritenuto che la Francia avesse dato seguito effettivo alla raccomandazione, ma che si fossero verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con notevoli conseguenze negative per le finanze pubbliche.

(4)

Il 21 giugno 2013 il Consiglio ha rivolto alla Francia, sulla base dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, una nuova raccomandazione che prorogava al 2015 il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Secondo il Consiglio, gli elementi disponibili non consentivano di concludere che la Francia non avesse dato seguito effettivo alla raccomandazione, ma si erano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con notevoli conseguenze negative per le finanze pubbliche.

(5)

Il 10 marzo 2015 il Consiglio ha rivolto alla Francia, sulla base dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, una nuova raccomandazione affinché ponesse termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2017. Il Consiglio ha stabilito che la Francia dovesse riferire in dettaglio sul seguito dato entro il 10 giugno 2015.

(6)

Il 1o luglio 2015 la Commissione ha concluso che gli obiettivi di disavanzo nominale della Francia sarebbero stati prevedibilmente raggiunti nel 2015 e nel 2016 mentre, in base a tutti i parametri, lo sforzo di bilancio sarebbe risultato nettamente inferiore ai livelli raccomandati nel 2015 e nel 2016. Pertanto, secondo la metodologia per valutare il seguito effettivo dato alla raccomandazione, la Commissione ha ritenuto che la procedura dovesse essere sospesa.

(7)

A norma dell'articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo, gli Stati membri devono notificare due volte l'anno, la prima entro il 1o aprile e la seconda entro il 1o ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (3).

(8)

Il Consiglio adotta una decisione per abrogare la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati comunicati. Inoltre, una tale decisione dovrebbe essere abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato nel periodo oggetto delle previsioni.

(9)

I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati comunicati dalla Francia nell'aprile 2018, il programma di stabilità 2018 e le previsioni di primavera 2018 della Commissione giustificano le conclusioni seguenti:

dopo aver raggiunto il 3,4 % del PIL nel 2016, il disavanzo pubblico è stato ridotto al 2,6 % del PIL nel 2017. Rispetto agli obiettivi di bilancio del 2017, la riduzione del disavanzo di quell'anno è dovuta principalmente al forte incremento delle entrate fiscali (0,7 % del PIL), in particolare l'IVA e l'imposta sulle società,

il programma di stabilità per il periodo 2018-2022, presentato dal governo francese il 25 aprile 2018, prevede che il disavanzo pubblico scenda al 2,3 % del PIL nel 2018 e aumenti leggermente per arrivare al 2,4 % del PIL nel 2019. Le previsioni di primavera 2018 della Commissione prospettano un disavanzo del 2,3 % del PIL nel 2018 e del 2,8 % del PIL nel 2019, rimanendo quindi al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato nel periodo oggetto delle previsioni,

il saldo strutturale, ossia il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo e al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, è migliorato dello 0,5 % del PIL nel 2017. Il miglioramento del saldo strutturale accumulato dal 2015 è pari allo 0,7 % del PIL,

nel 2017 il rapporto debito pubblico lordo/PIL è salito al 97,0 % rispetto al 96,6 % del 2016, principalmente a causa degli aggiustamenti stock/flussi ad incremento del debito, poiché il disavanzo primario e i pagamenti per interessi sono stati ampiamente compensati dall'effetto di riduzione del debito della crescita reale e dell'inflazione. Le previsioni di primavera 2018 della Commissione prospettano una diminuzione del rapporto debito/PIL, che dovrebbe arrivare al 96,4 % nel 2018 e al 96,0 % nel 2019 principalmente a causa dell'elevata crescita nominale, che è superiore ai disavanzi primari e ai pagamenti per interessi.

(10)

A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.

(11)

Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo della Francia sia stato corretto e che la decisione 2009/414/CE debba pertanto essere abrogata.

(12)

A partire dal 2018, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, la Francia è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe realizzare progressi a un ritmo adeguato verso il proprio obiettivo di bilancio a medio termine, anche rispettando il parametro di riferimento per la spesa, nonché conformarsi al criterio del debito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Francia è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2009/414/CE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lusssemburgo, il 22 giugno 2018

Per il Consiglio

Il presidente

V. GORANOV


(1)  Decisione 2009/414/CE del Consiglio, del 27 aprile 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia (GU L 135 del 30.5.2009, pag. 19).

(2)  Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

(3)  Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).


29.6.2018   

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L 164/46


DECISIONE (PESC) 2018/925 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 26 giugno 2018

relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2018/522 (ATALANTA/2/2018)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia («comandante della forza dell'UE»).

(2)

Il 27 marzo 2018 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2018/522 (2), con la quale il contrammiraglio Simone MALVAGNA è stato nominato comandante della forza dell'UE.

(3)

Il comandante dell'operazione dell'UE ha raccomandato di nominare il contrammiraglio Alfonso PÉREZ DE NANCLARES Y PÉREZ DE ACEVEDO nuovo comandante della forza dell'UE a decorrere dal 6 agosto 2018.

(4)

Il 31 maggio 2018 il comitato militare dell'UE ha sostenuto tale raccomandazione.

(5)

È opportuno pertanto abrogare la decisione (PESC) 2018/522.

(6)

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contrammiraglio Alfonso PÉREZ DE NANCLARES Y PÉREZ DE ACEVEDO è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) a decorrere dal 6 agosto 2018.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2018/522 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 agosto 2018.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2018

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)   GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

(2)  Decisione (PESC) 2018/522 del comitato politico e di sicurezza, del 27 marzo 2018, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2017/1356 (ATALANTA/1/2018) (GU L 87 del 3.4.2018, pag. 14).


29.6.2018   

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L 164/48


DECISIONE (UE) 2018/926 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2018

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 5 ottobre 2015, con decisione (UE) 2015/1792 del Consiglio (4), il sig. Ignacio GONZÁLEZ GONZÁLEZ è stato sostituito dalla sig.ra Cristina CIFUENTES CUENCAS in qualità di membro.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito delle dimissioni della sig.ra Cristina CIFUENTES CUENCAS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig. Ángel GARRIDO GARCÍA, presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

(4)  Decisione (UE) 2015/1792 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, relativa alla nomina di cinque membri titolari spagnoli e di cinque membri supplenti spagnoli del Comitato delle regioni (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 28).


29.6.2018   

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L 164/49


DECISIONE DI ESECUZIONE ((UE) 2018/927 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2018

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)

[notificata con il numero C(2018) 3972]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione (2) è obsoleto, poiché tutte le zone di contenimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo1, sono ora elencate nell'allegato II di tale decisione.

(2)

Il 12 marzo 2018 le autorità italiane hanno notificato il rilevamento di focolai di Xylella fastidiosa (Wells et al.) (di seguito «l'organismo specificato») in diverse parti della zona cuscinetto e, in particolare, di numerosi focolai nella striscia che corrisponde agli ultimi 20 km della zona infetta, adiacente alla zona cuscinetto, nel sud della Puglia (Italia). L'elevato numero di tali focolai ha portato alla conclusione che non è più possibile eradicare l'organismo specificato nell'attuale zona cuscinetto. Inoltre, a causa dei notevoli ritardi avvenuti nella rimozione delle piante infette dall'organismo specificato, il rischio di una ulteriore diffusione verso il nord della Puglia è considerevole, in quanto le attuali zone cuscinetto e di contenimento non adempiono più le loro funzioni.

(3)

Alla luce di tali sviluppi è opportuno estendere la zona delimitata oggetto di misure di contenimento invece di applicare misure di eradicazione in determinate parti del territorio interessato. Tale estensione dovrebbe avvenire al più presto, visto che il rischio di ulteriore diffusione dell'organismo specificato nel resto del territorio dell'Unione è aumentato con l'inizio della stagione di volo degli insetti vettori, che coincide con l'inizio della primavera. È pertanto opportuno estendere la zona infetta ai comuni delle province di Brindisi e Taranto dove sono stati rilevati focolai dell'organismo specificato. Tale zona dovrebbe coprire anche quella parte della provincia di Bari in cui è probabile che tale organismo si sia già diffuso e insediato.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è così modificata:

1)

nell'articolo 4, paragrafo 2, il terzo comma è soppresso;

2)

nell'allegato II, la parte A è modificata come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 125 del 21.5.2015, pag. 36).


ALLEGATO

Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, la parte A è sostituita dalla seguente:

«PARTE A

Zona infetta in Italia

La zona infetta in Italia comprende le seguenti aree:

1.

la provincia di Lecce

2.

la provincia di Brindisi

3.

comuni situati nella provincia di Taranto:

 

Avetrana

 

Carosino

 

Crispiano

 

Faggiano

 

Fragagnano

 

Grottaglie

 

Leporano

 

Lizzano

 

Manduria

 

Martina Franca

 

Maruggio

 

Monteiasi

 

Montemesola

 

Monteparano

 

Pulsano

 

Roccaforzata

 

San Giorgio Ionico

 

San Marzano di San Giuseppe

 

Sava

 

Statte

 

Taranto

 

Torricella

4.

comune situato nella provincia di Bari:

Locorotondo».


29.6.2018   

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L 164/51


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/928 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2018

che pone fine alla riapertura dell'inchiesta concernente la sentenza nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P in relazione al regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 266,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»),

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE E PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

1.   Misure definitive

(1)

Il 6 ottobre 2009, in seguito a un'inchiesta antidumping in conformità all'articolo 5 del regolamento di base («l'inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio («TSS»), originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «la RPC»), con il regolamento del Consiglio (CE) n. 926/2009 (2) (le «misure iniziali» o il «regolamento iniziale»). Le misure hanno assunto la forma dei seguenti dazi ad valorem: 17,7 % (Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd.), 27,2 % (per altre società che hanno collaborato) e 39,2 % (per tutte le altre società).

(2)

L'8 dicembre 2015, in seguito a un'inchiesta condotta nel quadro di un riesame in previsione della scadenza in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, con il regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2015/2272 (il «regolamento sul riesame in previsione della scadenza») (3), la Commissione ha imposto misure antidumping definitive per ulteriori cinque anni sulla base dell'esistenza del rischio di una reiterazione della minaccia di pregiudizio.

2.   Sentenze del Tribunale e della Corte di giustizia

(3)

Le misure iniziali si basavano sull'accertamento di una minaccia di pregiudizio ed erano state annullate da una sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2014 nella causa T-528/09 (4), per quanto concerneva il produttore esportatore Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd («Hubei»).

(4)

Con sentenza del 7 aprile 2016 nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P (5), la Corte di giustizia («CGUE») ha confermato le conclusioni del Tribunale, per quanto concerneva Hubei (unitamente alla sentenza del Tribunale, di seguito collettivamente denominate le «sentenze Hubei»).

(5)

Come diretta conseguenza delle sentenze Hubei, si è ritenuto che le importazioni nell'Unione di TSS originari della RPC prodotti da Hubei non siano mai state oggetto di misure antidumping. Pertanto, i dazi antidumping riscossi su tali importazioni dovevano essere rimborsati secondo la legislazione doganale applicabile.

(6)

Nel giugno 2016 la Commissione ha eliminato Hubei dall'elenco delle società con il codice addizionale TARIC A950 e l'ha inserita nell'elenco con un nuovo codice addizionale TARIC C129.

(7)

Il 9 settembre 2016 la Commissione ha pubblicato un avviso concernente la sentenza nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P (l'«avviso») (6), riaprendo l'inchiesta di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base che aveva portato all'adozione del regolamento sul riesame in previsione della scadenza. La riapertura mirava esclusivamente a valutare l'opportunità, alla luce delle sentenze Hubei, di abrogare il regolamento sul riesame in previsione della scadenza per i produttori esportatori cinesi diversi da Hubei.

B.   PROCEDURA

(8)

La Commissione ha informato ufficialmente l'industria dell'Unione, rappresentata dal comitato di difesa dell'industria dei tubi di acciaio senza saldatura dell'Unione europea («il comitato di difesa»), gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori nella RPC, gli importatori/utilizzatori notoriamente interessati, nonché le autorità della RPC in merito alla riapertura dell'inchiesta.

(9)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di richiedere un'audizione entro il termine indicato nell'avviso.

(10)

Dopo la riapertura dell'inchiesta, l'associazione dei produttori siderurgici cinesi (China Iron and Steel Association — «CISA») e quattro produttori esportatori cinesi hanno trasmesso le loro osservazioni. La Commissione ha altresì ricevuto le osservazioni del comitato di difesa, che rappresenta l'industria dell'Unione, entro i termini indicati nell'avviso.

(11)

Due audizioni si sono svolte con il comitato di difesa alla presenza del consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Le altre parti non hanno richiesto di essere sentite.

C.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(12)

Come indicato al considerando 10, due gruppi di parti interessate, segnatamente il comitato di difesa, da un lato, e la CISA unitamente a quattro produttori esportatori cinesi, dall'altro, hanno trasmesso le loro osservazioni.

(13)

In primo luogo, il comitato di difesa ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto annullare il dazio antidumping applicato a Hubei, dal momento che le sentenze Hubei comportavano soltanto l'annullamento delle misure iniziali e non di quelle imposte dal regolamento sul riesame in previsione della scadenza. Il comitato di difesa ha altresì asserito che il campo di applicazione delle sentenze Hubei non poteva essere esteso ad atti giuridici non impugnati dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione, anche laddove tali atti fossero viziati dagli stessi errori giuridici.

(14)

Secondo la giurisprudenza degli organi giurisdizionali europei, l'invalidità di un regolamento iniziale incide parimenti sulla validità dei regolamenti successivi (7). Nel caso di specie, l'invalidità della misura iniziale nei confronti di Hubei ha inciso anche sulla validità del regolamento sul riesame in previsione della scadenza, per quanto concerneva Hubei. A seguito della sentenza, si è ritenuto che Hubei non sia mai stata soggetta alle misure iniziali e, conseguentemente, non avrebbe dovuto essere soggetta nemmeno al regolamento sul riesame in previsione della scadenza. Pertanto, l'argomentazione del comitato di difesa secondo cui Hubei dovrebbe essere ancora soggetta ai dazi antidumping imposti dal regolamento sul riesame in previsione della scadenza è stata respinta.

(15)

In secondo luogo, il comitato di difesa ha sostenuto che la Commissione non aveva basi giuridiche per riaprire l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza o per abrogare le misure imposte dal regolamento sul riesame in previsione della scadenza per tutti i produttori esportatori in Cina. Esso ha altresì affermato che le sentenze Hubei non invalidavano il regolamento sul riesame in previsione della scadenza poiché la Commissione non aveva basato le sue risultanze sugli stessi motivi (dichiarati illegittimi) nell'inchiesta iniziale.

(16)

La Commissione ha respinto anche tali argomentazioni. Dalla giurisprudenza risulta che, sebbene la constatazione dell'invalidità di un atto dell'Unione produca la conseguenza giuridica di imporre all'istituzione che ha adottato tale atto di prendere i provvedimenti necessari per porre rimedio all'illegittimità accertata, essendo applicabile per analogia l'obbligo previsto all'articolo 266 TFUE in caso di sentenza di annullamento, tale istituzione dispone tuttavia di un ampio potere discrezionale nella scelta di tali misure, fermo restando che queste ultime devono essere compatibili con il dispositivo della sentenza di cui trattasi nonché con la motivazione, che ne costituisce il sostegno necessario (8). In questo particolare caso, e con riferimento al dispositivo e alle motivazioni delle sentenze Hubei, la Commissione ha ritenuto opportuno riaprire l'inchiesta al fine di valutare, dopo aver ricevuto le osservazioni delle parti interessate, se i dazi applicati ai produttori esportatori cinesi diversi da Hubei dovessero anch'essi essere soppressi.

(17)

In ogni caso, la Commissione ritiene di avere il potere di riaprire le inchieste, anche laddove non sia giuridicamente tenuta a farlo.

(18)

In terzo luogo, il comitato di difesa ha sostenuto che, abrogando il regolamento sul riesame in previsione della scadenza, la Commissione violerebbe il principio della certezza del diritto, poiché tale regolamento è divenuto definitivo in virtù del fatto di non essere stato impugnato dinanzi alla Corte.

(19)

Ciononostante, come già affermato, l'invalidità di un regolamento iniziale può incidere nella stessa misura sulla validità dei regolamenti successivi. Pertanto, anche qualora un regolamento successivo non venisse impugnato dinanzi agli organi giurisdizionali europei, esso potrebbe comunque essere considerato interessato dall'illegittimità riscontrata nel regolamento iniziale – sulla base del quale è stato adottato – e questo renderebbe necessaria la sua abrogazione nella stessa misura. Nel caso di specie, la Commissione ha deciso di valutare gli effetti delle sentenze Hubei citate nei considerando 3 e 4 sul regolamento sul riesame in previsione della scadenza. In tale contesto, e al fine di rispettare i diritti di difesa delle parti interessate, essa ha chiesto di trasmettere osservazioni sugli effetti di tali sentenze sul regolamento sul riesame in previsione della scadenza. Di conseguenza, è errato affermare, senza altre precisazioni, che il principio della certezza del diritto venga violato ogniqualvolta la Commissione ritenga di abrogare misure che sono state giudicate parzialmente invalide nel complesso dagli organi giurisdizionali europei, in particolare laddove essa abbia opportunamente rispettato i diritti di difesa delle parti interessate.

(20)

Infine, il comitato di difesa ha sostenuto che, come concluso nell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda il rischio di reiterazione della minaccia di pregiudizio, l'abrogazione delle misure avrebbe un impatto estremamente negativo sull'industria dell'Unione e che ciò dovrebbe essere preso in considerazione.

(21)

Le osservazioni dell'industria dell'Unione riguardanti l'impatto dell'abrogazione delle misure sulla sua situazione sono trattate nei considerando da 58 a 66.

(22)

Al contrario, la CISA e le quattro società cinesi hanno asserito che le risultanze relative alla minaccia di pregiudizio incidono parimenti su Hubei e su tutti gli altri produttori esportatori cinesi. Pertanto, a loro giudizio, abrogare le misure soltanto per Hubei e non per il resto dei produttori esportatori cinesi violerebbe il principio di non discriminazione.

(23)

Anche tale argomentazione non ha potuto essere accettata. Il principio di non discriminazione vieta, in primo luogo, di trattare situazioni analoghe in maniera diversa e, in secondo luogo, di trattare situazioni diverse in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (9). Tuttavia, poiché gli altri produttori esportatori cinesi non hanno impugnato dinanzi al Tribunale il regolamento iniziale e/o quello sul riesame in previsione della scadenza, essi si trovano in una posizione diversa rispetto a Hubei. Tale fatto giustifica un trattamento differente per quanto riguarda l'applicazione del regolamento sul riesame in previsione della scadenza. Pertanto, una differenza di trattamento non potrebbe, da sola, essere considerata discriminatoria, fintanto che le parti che contestano tale differente posizione non si trovano nella stessa posizione di Hubei. Infatti, in questo particolare caso, la Commissione non ha alcun obbligo giuridico di abrogare le misure nei confronti dei restanti produttori esportatori, poiché soltanto Hubei ha scelto di contestare le risultanze di tale regolamento dinanzi agli organi giurisdizionali europei.

(24)

La CISA e le quattro società cinesi hanno inoltre asserito che l'illegittimità accertata dalla Corte di giustizia implicava che l'inchiesta che ha portato alle misure iniziali non avrebbe mai dovuto essere aperta, dal momento che la premessa della sua apertura era la presunta minaccia di pregiudizio che la Corte ha ritenuto non essere mai esistita. Di conseguenza, la CISA e le quattro società cinesi hanno sostenuto che la natura dell'illegittimità accertata dalla Corte incideva sulla legittimità dell'intera misura antidumping e, pertanto, hanno addotto una questione di interesse pubblico che dovrebbe prevalere sul principio della certezza del diritto.

(25)

La CISA non ha spiegato in che modo il mantenimento delle misure per i restanti produttori esportatori potrebbe essere contrario all'interesse generale dell'Unione, in particolare considerando i risultati emersi durante l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza che ha concluso, tra l'altro, che non sussistevano validi motivi di interesse dell'Unione contro il mantenimento delle misure antidumping sulle importazioni dalla Cina (10). Tale argomentazione è stata pertanto respinta. Per quanto concerne l'argomentazione secondo cui le risultanze della Corte viziavano il regolamento iniziale al punto tale che il regolamento sul riesame in previsione della scadenza non poteva rimanere in vigore, si rileva che tali risultanze erano limitate esclusivamente a Hubei. Le parti interessate che non hanno esercitato il loro diritto di impugnare il regolamento iniziale dinanzi agli organi giurisdizionali europei non possono pertanto sostenere che una sentenza dei tribunali europei dovrebbe essere applicata anche a esse in egual misura.

(26)

Infine, la CISA e le quattro società cinesi hanno affermato che, qualora il regolamento sul riesame in previsione della scadenza non fosse abrogato con effetti erga omnes, si violerebbero i principi di buona amministrazione e buona condotta amministrativa.

(27)

L'annullamento di un regolamento antidumping incide soltanto sulle parti che l'hanno impugnato dinanzi alla Corte. Tale orientamento si osserva anche nella prassi comune della Commissione per quanto concerne l'esecuzione delle sentenze. Pur tuttavia la Commissione, alla luce degli errori rilevati dagli organi giurisdizionali europei e coerentemente con il suo ruolo di autorità indipendente incaricata dell'inchiesta, ha deciso di riaprire l'inchiesta al fine di determinare se le misure risultanti dal regolamento sul riesame in previsione della scadenza dovessero essere abrogate erga omnes.

(28)

Per i motivi enunciati nei considerando 65 e 66, tale esame ha rivelato che una tale abrogazione non sarebbe, di fatto, opportuna. In ogni caso, le società cinesi interessate non sono state in grado di spiegare in che modo la mancata abrogazione nei confronti di tutti i produttori esportatori cinesi costituirebbe una violazione del principio di buona amministrazione. Anche tale argomentazione è stata pertanto respinta.

D.   OPPORTUNITÀ DELL'ABROGAZIONE DELLE MISURE ALLA LUCE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E DEL TRIBUNALE

(29)

La Commissione ha esaminato se sia opportuno sopprimere i dazi antidumping estesi sulle importazioni di TSS dalla Cina a norma del regolamento sul riesame in previsione della scadenza, nella misura in cui tali dazi sono stati imposti ai produttori esportatori cinesi diversi da Hubei.

(30)

In primo luogo, la Commissione ha analizzato, alla luce delle sentenze Hubei, gli effetti di tali sentenze sul regolamento sul riesame in previsione della scadenza. In secondo luogo, la Commissione ha riesaminato lo sviluppo dei principali indicatori di pregiudizio dell'industria dell'Unione dopo il periodo dell'inchiesta iniziale sulla base delle informazioni raccolte in quel momento. In terzo luogo, la Commissione ha valutato se le risultanze del riesame in previsione della scadenza siano ancora valide quando non si considerano le esportazioni di Hubei. In quarto luogo, la Commissione ha considerato le prove raccolte durante l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza e le risultanze emerse sulla base delle stesse e ha determinato l'effetto di un'abrogazione delle misure per l'industria dell'Unione.

1.   Effetti delle sentenze Hubei sul regolamento sul riesame in previsione della scadenza

(31)

Il Tribunale ha annullato il regolamento iniziale che istituiva dazi antidumping sulle importazioni di TSS dalla Cina «nella parte in cui impone dazi antidumping sulle esportazioni dei prodotti fabbricati dalla Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd e dispone la riscossione dei dazi provvisori istituiti su tali esportazioni» (11).

(32)

Pertanto, risulta chiaro dal dispositivo della sentenza, che verteva esplicitamente sul solo dazio istituito su Hubei, che l'annullamento era limitato ai dazi antidumping imposti alla sola Hubei.

(33)

Come indicato nel considerando 6, la Commissione ha dato attuazione alle sentenze Hubei nel giugno 2016 eliminando Hubei dall'elenco delle società con il codice addizionale TARIC A950 e inserendola nell'elenco con un nuovo codice addizionale TARIC C129.

(34)

Tuttavia, contrariamente alle argomentazioni di alcune parti interessate, l'annullamento del regolamento iniziale non ha inciso sulla validità dello stesso regolamento nei confronti dei produttori esportatori cinesi diversi da Hubei.

(35)

Tale situazione deriva dal fatto che i regolamenti antidumping contengono sia misure di portata generale, là dove istituiscono un dazio antidumping sulle importazioni dei prodotti interessati aventi una determinata provenienza per una categoria di destinatari determinati in via generale e astratta, sia un insieme di decisioni individuali che incidono sui soggetti interessati dal regolamento (12). La giurisprudenza, di conseguenza, riconosce la possibilità di un annullamento parziale di tali regolamenti. In tali situazioni, l'annullamento a favore soltanto dei destinatari interessati da una sentenza lascia in vigore il regolamento contestato per tutte le parti che, di fatto, non lo hanno impugnato.

(36)

Per tali motivi, l'avviso chiarisce specificamente che la riapertura «si limita all'abrogazione dei dazi antidumping estesi […] se tali dazi sono imposti ai produttori esportatori cinesi elencati nel [regolamento sul riesame in previsione della scadenza]» (13).

(37)

Di conseguenza, la finalità della riapertura non era quella di esaminare la validità del regolamento iniziale per i produttori esportatori cinesi diversi da Hubei, bensì di valutare l'impatto delle sentenze Hubei sul regolamento sul riesame in previsione della scadenza e sulle misure ancora applicate a tali altri produttori esportatori.

(38)

Dal momento che tali altri produttori esportatori cinesi non hanno impugnato il regolamento iniziale, tali effetti sono limitati. Ne consegue che, in questo caso, il regolamento sul riesame in previsione della scadenza rimane valido nella misura in cui si applica ai produttori esportatori cinesi diversi da Hubei.

2.   Sviluppo dei principali indicatori di pregiudizio dopo il periodo dell'inchiesta iniziale

(39)

Le sentenze Hubei hanno annullato i dazi definitivi per quanto concerneva Hubei in virtù del fatto che due fattori stabiliti nell'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base per determinare la minaccia di pregiudizio (ovvero il volume e i prezzi delle importazioni cinesi) mostravano incongruenze e che un fattore (la capacità cinese e il rischio di riorientamento delle esportazioni verso l'Unione) era lacunoso riguardo agli elementi rilevanti da prendere in considerazione. Per quanto concerne il quarto fattore stabilito nell'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base (le scorte dell'industria dell'Unione), il Tribunale ha dichiarato che esso è stato considerato non determinante dalla Commissione.

(40)

La Commissione ha ritenuto opportuno esaminare più nel dettaglio lo sviluppo di altri principali indicatori di pregiudizio nel periodo dopo l'inchiesta iniziale. Il periodo dell'inchiesta iniziale andava dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008 («PI»). Dopo l'istituzione delle misure provvisorie nell'inchiesta iniziale, sono state raccolte ulteriori informazioni per il periodo dal 1o luglio 2008 a marzo 2009 («periodo post-PI»).

(41)

L'analisi è stata effettuata allo scopo di determinare se la situazione dell'industria dell'Unione presentasse un deterioramento che avrebbe potuto indicare una situazione pregiudizievole dopo il periodo dell'inchiesta. A tale riguardo, e a fini comparativi, la Commissione ha preso in considerazione anche le tendenze durante il periodo rilevante per la valutazione del pregiudizio nel corso dell'inchiesta iniziale, ovvero il periodo dal 2005 fino alla fine del periodo di tale inchiesta (il «periodo in esame»).

(42)

Gli indicatori in questione sono stati il consumo, la produzione, la capacità di produzione e l'utilizzo degli impianti dell'Unione, il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione, nonché i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e la sua redditività.

i)   Consumo

(43)

Sebbene il consumo dell'Unione sia aumentato del 24 % durante il periodo in esame, esso ha successivamente subito un drastico calo passando da 3 172 866 tonnellate nel periodo dell'inchiesta (PI) a 1 720 968 tonnellate nel periodo successivo. Come spiegato nel considerando 51 del regolamento iniziale, il consumo dell'Unione è calato di quasi il 30 % nel periodo post-PI (14).

Tabella 1

Consumo dell'Unione

 

2005

2006

2007

PI

Periodo post-PI

Consumo dell'Unione (tonnellate)

2 565 285

2 706 560

3 150 729

3 172 866

1 720 968

 

 

 

 

 

 

Fonte: regolamento iniziale

ii)   Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti

(44)

Come illustra la tabella 2, anche il volume di produzione dell'industria dell'Unione ha registrato un calo significativo nel periodo post-PI, rispecchiando la contrazione dei consumi. Allo stesso modo, la capacità è diminuita dopo il periodo dell'inchiesta. Tuttavia, nonostante tale riduzione della capacità, a causa della flessione più marcata dei volumi di produzione, l'utilizzo degli impianti è sceso a un livello pari al 77 % (rispetto al 90 % durante il PI). Nel considerando 53 del regolamento iniziale, si rileva che l'utilizzo degli impianti era pari soltanto al 60 % nel marzo 2009.

Tabella 2

Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti

 

2005

2006

2007

PI

Periodo post-PI

Produzione (tonnellate)

2 022 596

2 197 964

2 213 956

2 158 096

1 477 198

Capacità (tonnellate)

2 451 187

2 469 365

2 446 462

2 398 283

1 889 180

Utilizzo degli impianti

83 %

89 %

90 %

90 %

78 %

Indice (2005 = 100)

100

108

110

109

88

Fonte: regolamento iniziale

iii)   Volume delle vendite e quota di mercato

(45)

Come illustrato nella tabella 3, in linea con il calo del consumo, anche il volume delle vendite dell'industria dell'Unione nel mercato dell'Unione ha registrato una marcata flessione, lasciando così stabile la quota di mercato.

(46)

Si osserva che, come indicato nel considerando 52 del regolamento iniziale, le esportazioni cinesi sono riuscite ad aumentare il loro volume d'importazione e a mantenere stabile la quota di mercato nell'Unione durante lo stesso periodo e in una situazione in cui il mercato era in forte calo.

Tabella 3

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2005

2006

2007

PI

Periodo post-PI

Volume delle vendite (tonnellate)

1 766 197

1 907 126

2 061 033

2 017 525

1 093 175

Quota di mercato

68,8 %

70,5 %

65,4 %

63,6 %

63,5 %

Fonte: regolamento iniziale

iv)   Prezzo di vendita e redditività

(47)

Sebbene i prezzi di vendita siano aumentati durante il periodo in esame e abbiano continuato successivamente a salire, la redditività è scesa considerevolmente. Essa era calata già leggermente nel PI e ha raggiunto livelli molto bassi in seguito. Durante l'inchiesta iniziale è stato appurato che la redditività ha persino raggiunto livelli negativi nel primo trimestre del 2009 (– 0,8 %) (15).

(48)

Tale peggioramento della redditività può almeno in parte essere attribuito alla significativa perdita dei volumi di produzione e vendita che ha inciso sull'utilizzo degli impianti, anch'esso ridottosi, e che ha avuto un impatto negativo sul costo medio di produzione.

Tabella 4

Prezzo di vendita e redditività

 

2005

2006

2007

PI

Periodo post-PI

Prezzo di vendita (Euro/tonnellate)

983

1 047

1 188

1 192

1 415

Redditività

12,1 %

17,5 %

17,9 %

15,4 %

3,5 %

Fonte: regolamento iniziale

(49)

In sintesi, tutti i principali indicatori di pregiudizio hanno mostrato una notevole flessione dopo il periodo dell'inchiesta. I volumi di produzione e vendita hanno registrato un notevole calo influenzando negativamente l'utilizzo degli impianti. La quota di mercato è rimasta stabile, ma a causa della parallela contrazione del mercato dell'Unione. Anche la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione si è deteriorata, registrando un forte calo della redditività dopo il periodo dell'inchiesta, che ha generato persino perdite alla fine del primo trimestre del 2009. L'aumento dei prezzi di vendita non è riuscito a modificare tale tendenza al ribasso.

(50)

Pertanto, si può concludere che l'Unione abbia subito un pregiudizio nel periodo successivo al PI dell'inchiesta iniziale.

3.   Risultanze del riesame in previsione della scadenza in assenza delle esportazioni di Hubei

(51)

La Commissione, nella valutazione del rischio di una reiterazione della minaccia di pregiudizio, ha inoltre analizzato se le risultanze del riesame in previsione della scadenza sarebbero ancora valide senza le esportazioni di Hubei nell'Unione.

(52)

A tale riguardo, si ricorda che, a causa della mancata cooperazione di Hubei durante l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione non ha ricevuto dati riguardanti le sue importazioni durante tale periodo. Dati specifici sulle importazioni di Hubei non erano disponibili nemmeno nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. Le importazioni di Hubei sono state realizzate con il codice addizionale TARIC A950, che si applicava a tutte le società che hanno cooperato durante l'inchiesta iniziale ma che non hanno ricevuto un'aliquota del dazio individuale. Pertanto la Commissione disponeva soltanto dei dati aggregati sulle importazioni di 16 produttori esportatori cinesi (inclusa Hubei), tutti con il codice addizionale TARIC A950.

(53)

La Commissione non ha quindi potuto utilizzare tali dati aggregati sulle importazioni per ricavare da essi le sole esportazioni di Hubei. Conseguentemente, a causa della mancata cooperazione e in assenza di statistiche sulle importazioni di Hubei, la Commissione ha stimato il volume delle importazioni di Hubei durante il periodo dell'inchiesta di riesame sulla base del volume delle sue importazioni durante l'inchiesta iniziale. Tali informazioni sono state fornite da Hubei in risposta al questionario nell'inchiesta iniziale e sono state verificate dalla Commissione durante la visita di verifica in loco svolta presso i locali di Hubei nell'ottobre 2008.

(54)

Si ricorda che durante il periodo dell'inchiesta iniziale, le importazioni di Hubei rappresentavano circa l'[8-13 %] di tutte le importazioni cinesi. La Commissione, di conseguenza, vista la mancata cooperazione di Hubei durante l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, ha ipotizzato che tale percentuale del totale delle importazioni cinesi sia rimasta invariata.

(55)

Secondo il regolamento sul riesame in previsione della scadenza, le importazioni totali dalla Cina nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono state pari a 67 977 tonnellate. Su tali basi, e applicando la stessa percentuale di Hubei nelle importazioni totali dalla RPC (vale a dire l'[8-13 %] delle importazioni totali) anche alle risultanze del regolamento sul riesame in previsione della scadenza, le importazioni di Hubei sono state calcolate pari a [6 000-7 500] tonnellate delle 67 977 tonnellate registrate nel regolamento sul riesame in previsione della scadenza.

(56)

Dato che si è calcolato che circa l'[87 %-92 %] delle importazioni proviene da produttori esportatori cinesi diversi da Hubei e visto che l'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base richiede una valutazione globale di tali indicatori, la Commissione ha concluso che l'esclusione delle importazioni di Hubei dalle importazioni cinesi totali durante il periodo dell'inchiesta di riesame non metterebbe in discussione la valutazione qualitativa della Commissione contenuta nel regolamento sul riesame in previsione della scadenza.

(57)

Le risultanze di cui ai considerando da 105 a 109 del regolamento sul riesame in previsione della scadenza sono state pertanto confermate e possono essere mantenute senza modifiche, anche escludendo le importazioni da Hubei.

4.   Impatto dell'abrogazione delle misure sull'industria dell'Unione

(58)

La Commissione, di conseguenza, ha valutato l'impatto erga omnes dell'abrogazione delle misure contro la Cina sulla situazione dell'industria dell'Unione.

(59)

Si ricorda che i relativi dati economici sono stati raccolti durante l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza di cui al considerando 2. Tali risultanze si basavano sui fatti e sulle prove raccolti durante un periodo più recente (dal luglio 2013 al giugno 2014), mentre le risultanze dell'inchiesta iniziale si basavano sulle prove raccolte per il periodo da luglio 2007 a giugno 2008.

(60)

L'inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha chiaramente indicato quanto segue: qualora le misure dovessero essere abrogate, l'industria si troverebbe ad affrontare un notevole aumento delle importazioni dalla Cina realizzate a prezzi oggetto di dumping. È stato accertato che i volumi delle importazioni, dati i prezzi bassi, potrebbero raggiungere un livello simile a quello riscontrato durante l'inchiesta iniziale. Parallelamente, l'inchiesta ha rilevato una riduzione del consumo dell'Unione del 19 % durante il periodo in esame. Infatti è stato determinato che il livello previsto dei prezzi delle importazioni cinesi senza dazi antidumping sarebbe verosimilmente inferiore ai prezzi dell'industria dell'Unione di circa il 40 %. L'industria dell'Unione non sarebbe in grado di far fronte a un aumento di tali importazioni a basso prezzo. I consumatori sarebbero quindi in grado di reindirizzare facilmente i loro ordini a breve termine passando da produttori dell'Unione a produttori esportatori cinesi. Tale situazione porterebbe a un aumento significativo della quota di mercato delle importazioni cinesi dal 6,3 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza fino al 30 %. Dato il sostanziale aumento della capacità di produzione cinese dall'inchiesta iniziale (60 %), le importazioni cinesi inonderebbero nel prossimo futuro il mercato dell'Unione guadagnando notevoli quote di mercato a scapito dell'industria dell'Unione.

(61)

Inoltre l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha rivelato una notevole capacità inutilizzata della Cina (più dell'intero consumo dell'Unione) che verrebbe probabilmente indirizzata verso il mercato dell'Unione, rimasto molto interessante per le esportazioni cinesi nonostante le misure in vigore. Infatti la capacità inutilizzata è stata stimata pari a 2 milioni di tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame, ovvero superiore al consumo totale dell'Unione durante lo stesso periodo. Pertanto la Cina sarebbe in grado di aumentare notevolmente il volume delle sue esportazioni verso l'Unione. Tale conclusione è corroborata anche dal fatto che una serie di altri importanti mercati di esportazione della Cina (quali Canada, Stati Uniti, Colombia, Messico e Brasile) aveva in vigore misure di difesa commerciale contro le importazioni cinesi del prodotto in esame e che in diversi altri paesi erano in corso inchieste di difesa commerciale. Si è inoltre stabilito che, a causa della flessione dell'economia cinese unita alla significativa capacità inutilizzata, è stata esercitata una forte pressione sui produttori cinesi affinché producano con tassi elevati di utilizzo degli impianti.

(62)

Per quanto riguarda la probabile evoluzione dei prezzi delle importazioni cinesi, tali prezzi, nonostante le misure antidumping in vigore, erano già sostanzialmente al di sotto di quelli di vendita dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Senza i dazi antidumping, i prezzi delle importazioni cinesi sarebbero dovuti scendere ancora di più e ci si potrebbe attendere un margine di sottoquotazione di circa il 40 %. Tale pressione sui prezzi verrebbe verosimilmente aggravata dal probabile incremento imminente dei volumi delle importazioni cinesi.

(63)

L'inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che il livello delle scorte non era particolarmente rilevante per l'analisi, dal momento che i produttori dell'Unione producevano principalmente sulla base di ordinazioni a breve termine dei clienti e le scorte rappresentavano quindi soltanto una percentuale trascurabile della produzione dei produttori dell'Unione.

(64)

Il riesame in previsione della scadenza ha mostrato anche che l'effetto negativo sull'industria dell'Unione si manifesterebbe in un riorientamento dei clienti dell'Unione verso le importazioni cinesi a basso prezzo. Poiché non è previsto un aumento della capacità dell'Unione, ciò porterebbe anche a un incremento notevole della quota di mercato delle importazioni cinesi a scapito dell'industria dell'Unione. Tale incremento si tradurrebbe in un minore tasso di utilizzo degli impianti per l'industria dell'Unione, con costi unitari conseguentemente più elevati. Allo stesso tempo, le importazioni a basso prezzo eserciterebbero una pressione sui prezzi nel mercato dell'Unione che non consentirebbe ai produttori dell'Unione di alzare i prezzi, portando quindi a una flessione della redditività.

(65)

Il riesame in previsione della scadenza ha pertanto concluso che l'abrogazione delle misure rischierebbe di comportare la reiterazione della minaccia di pregiudizio. Tale conclusione non è stata contestata da nessuna delle parti interessate e la Commissione non è stata in grado di ottenere prove tali da mettere in discussione queste risultanze.

(66)

Pertanto la Commissione, considerando che anche non tenendo conto dei volumi delle importazioni di Hubei le risultanze del riesame in previsione della scadenza non sarebbero state diverse, ha concluso che, qualora le misure venissero abrogate, l'impatto economico sull'industria dell'Unione sarebbe molto grave.

E.   DIVULGAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(67)

Di conseguenza la Commissione, nel complesso e con particolare riguardo ai considerevoli effetti negativi per l'industria dell'Unione in caso di abrogazione delle misure, ha concluso che non sarebbe opportuno abrogare le misure in vigore nei confronti dei produttori esportatori cinesi diversi da Hubei.

(68)

Il 28 luglio 2017 la Commissione ha comunicato a tutte le parti interessate i principali fatti e considerazioni in base ai quali ha deciso di non abrogare le misure antidumping in vigore per i produttori esportatori cinesi diversi da Hubei, invitandole a presentare le loro osservazioni su tali conclusioni entro uno specifico termine.

F.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE DOPO LA DIVULGAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(69)

Dopo la divulgazione delle conclusioni, alla Commissione sono pervenute osservazioni per conto della CISA e di quattro produttori esportatori di TSS.

(70)

Tali parti hanno sostenuto che la questione da considerare, più che l'opportunità dell'abrogazione, riguardava la legittimità e la coerenza dell'abrogazione delle misure antidumping in vigore rispetto al principio di buona amministrazione.

(71)

A sostegno di tale argomentazione, le parti hanno affermato che, nelle sentenze Hubei, la Corte di giustizia e il Tribunale hanno rilevato che le misure antidumping sono state adottate senza accertare propriamente un pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base (e dell'articolo 3 dell'accordo antidumping dell'OMC) e che, pertanto, le misure iniziali erano interamente viziate da un errore di diritto. Facendo riferimento alla sentenza della Corte di giustizia in Clark e Puma (16), le parti hanno affermato che si ritiene che un'illegittimità riscontrata in un regolamento iniziale pregiudichi la legittimità del successivo regolamento di proroga, dovendosi pertanto concludere che l'intero regolamento iniziale sui TSS sia viziato dallo stesso errore. Ne consegue che la Commissione, per il fatto di non abrogare le misure nei confronti dei produttori esportatori cinesi diversi da Hubei, agirebbe in modo non conforme all'articolo 1 e all'articolo 3, paragrafi 1 e 9, del regolamento di base e all'articolo VI del GATT 1994, nonché agli articoli 1 e 18.1 dell'accordo antidumping dell'OMC.

(72)

Inoltre le stesse parti hanno affermato che mantenere le misure antidumping non sarebbe in linea con il principio di buona amministrazione.

(73)

Tali parti hanno altresì chiarito che non richiedevano l'abrogazione delle misure con effetto erga omnes mediante l'estensione degli effetti delle sentenze Hubei. La loro richiesta di abrogare le misure si basava piuttosto sull'articolo 1 e sull'articolo 3, paragrafi 1 e 9, del regolamento di base nonché sull'articolo VI del GATT 1994 e sugli articoli 1 e 18.1 dell'accordo antidumping dell'OMC, come indicato nel considerando 71. Tale abrogazione avrebbe un effetto ex post, che sarebbe giuridicamente distinto dall'estensione degli effetti delle sentenze Hubei che avrebbe invece un effetto retroattivo.

(74)

Infine, tali parti hanno rilevato che gli eventuali effetti negativi dell'abrogazione delle misure sulla situazione dell'industria dell'Unione dovrebbero essere affrontati in una nuova inchiesta antidumping da avviare in conformità all'articolo 5 del regolamento di base.

(75)

La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui mantenere in vigore le misure nei confronti dei produttori esportatori cinesi di TSS diversi da Hubei sarebbe non conforme all'articolo 1 e all'articolo 3, paragrafi 1 e 9, del regolamento di base e all'articolo VI del GATT 1994, nonché agli articoli 1 e 18.1 dell'accordo antidumping dell'OMC, la Commissione ha ricordato, come indicato nel considerando 23, che le sentenze Hubei hanno limitato l'annullamento del regolamento iniziale ai soli dazi antidumping imposti nei confronti di Hubei. Come spiegato anche nel considerando 25, l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza riguardante le misure contro la Cina relative ai TSS è rimasta valida parimenti al regolamento iniziale, vale a dire, nella misura in cui si applica ai produttori esportatori cinesi diversi da Hubei.

(76)

Inoltre, secondo il principio della certezza del diritto, la definitività degli atti delle istituzioni dell'Unione impedisce che essi siano messi in discussione una volta trascorso il termine per il ricorso di cui all'articolo 263 del TFUE (17). Pertanto, ogniqualvolta una parte ha un diritto incontestabile di chiedere l'annullamento di un provvedimento con un ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali europei – come era il caso di tutti gli altri produttori esportatori cinesi diversi da Hubei – tale parte deve esercitare tale diritto oppure tacere per sempre (18).

(77)

Ne consegue che, dal regolamento di base oppure dal GATT 1994 e dall'accordo antidumping dell'OMC, non deriva alcun obbligo giuridico di abrogare le misure in vigore rispetto ai produttori esportatori cinesi diversi da Hubei. Le argomentazioni a tale riguardo sono state respinte.

(78)

Per quanto concerne l'argomentazione secondo cui la Commissione non ha agito in linea con il principio di buona amministrazione, si rileva, in primo luogo, che secondo la giurisprudenza detto principio non conferisce, di per sé, diritti ai singoli, salvo quando costituisce espressione di diritti specifici (19). Poiché nessuna parte interessata è stata in grado di segnalare la violazione di un diritto specifico a tale riguardo, la Commissione ritiene che l'invocazione di argomentazioni in questo senso sia infondata. In secondo luogo, e in ogni caso, la Commissione ritiene di aver agito in linea con tale principio riaprendo l'inchiesta e conducendo una valutazione sull'opportunità delle misure in vigore alla luce delle sentenze Hubei. Il fatto che le parti non siano d'accordo sull'esito della valutazione non la rende illegittima o contraria al principio di buona amministrazione. Inoltre si rinvia al considerando 27.

(79)

Infine, per quanto riguarda la possibilità che l'industria dell'Unione presenti una denuncia antidumping ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base, si rileva che la disponibilità di mezzi di impugnazione non invalida la valutazione sull'opportunità della possibile abrogazione delle misure condotta nei considerando 27-51.

(80)

Le argomentazioni addotte dalla CISA e dai quattro produttori esportatori in questione sono state quindi respinte. Pertanto, e come concluso nel considerando 67, la Commissione, nel complesso e tenendo in considerazione i considerevoli effetti negativi per l'industria dell'Unione in caso di abrogazione delle misure, ha concluso che non sarebbe opportuno abrogare le misure in vigore nei confronti della Cina alla luce delle sentenze Hubei.

G.   CONCLUSIONI

(81)

Tenuto conto di quanto precede, a seguito della comunicazione inviata il 28 luglio 2017 nessuna delle osservazioni fornite dalle parti interessate ha potuto mettere in discussione le risultanze della Commissione e le conclusioni generali riportate nel considerando 67 sono confermate.

H.   DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(82)

Alla luce delle ulteriori considerazioni di cui sopra, in particolare ai considerando da 31 a 38 e da 39 a 50, la Commissione ha ritenuto opportuno comunicare nuovamente a tutte le parti interessate tali ulteriori fatti e considerazioni sulla base dei quali ha deciso di non abrogare le misure antidumping in vigore per i produttori esportatori cinesi diversi da Hubei, invitandole a presentare le loro osservazioni su tali conclusioni entro uno specifico termine. Dopo la divulgazione delle ulteriori informazioni non sono pervenute osservazioni dalle parti interessate.

(83)

Il comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'inchiesta concernente la sentenza nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P in relazione al regolamento (CE) n. 926/2009 e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 è chiusa.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 19).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 21).

(4)  Sentenza del 29 gennaio 2014, Hubei Xinyegang Steel/Consiglio, T-528/09, ECLI:EU:T:2014:35.

(5)  Sentenza del 7 aprile 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei, cause riunite C-186/14P e C-193/14P, ECLI:EU:C:2016:209.

(6)  Avviso concernente la sentenza nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P in relazione al regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU C 331 del 9.9.2016, pag. 4).

(7)  Sentenza della Corte di giustizia del 4 febbraio 2016, C & J Clark International Ltd e Puma SE, cause riunite C-659/13 e C-34/14, ECLI:EU:C:2016:74, punto 79.

(8)  Sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 2018, Deichmann, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, punto 87.

(9)  Sentenza della Corte di giustizia del 27 gennaio 2005, Europe Chemi-Con (Deutschland)/Consiglio, C-422/02 P, ECLI:EU:C:2005:56, punto 33.

(10)   Cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, considerando da 112 a 121.

(11)  Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2014, Hubei Xinyegang Steel/Consiglio, T-528/09, ECLI:EU:T:2014:35, punto 93.

(12)  Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 16 aprile 2015, TMK Europe, C-143/14, EU:C:2015:236, punto 19; conclusioni dell'avvocato generale Sharpston del 21 maggio 2015, causa Fliesen-Zentrum Deutschland, C-687/13, EU:C:2015:349, punto 40; e conclusioni dell'avvocato generale Warner del 14 febbraio 1979, causa NTN/Consiglio, 113/77, EU:C:1979:39, pag. 1212 e pag. 1243 per analogia, causa Consiglio/Bank Saderat Iran e Commissione, C-200/13 P, EU:C:2016:284, punto 119 e la giurisprudenza citata.

(13)  Avviso, pag. 4.

(14)  Come citato anche nella nota 7 del regolamento iniziale, il confronto è stato effettuato tra i volumi medi mensili.

(15)  Considerando 54 del regolamento iniziale.

(16)  Sentenza della Corte di giustizia del 4 febbraio 2016 nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, C&J Clark International Ltd e Puma SE.

(17)  Sentenza del 1o luglio 2008, Compagnie maritime belge/Commissione, T-276/04, EU:T:2008:237, punto 59 e giurisprudenza citata.

(18)  Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 16 novembre 2000, causa Nachi Europe, C-239/99, EU:C:2000:639, punto 58.

(19)  Sentenze del Tribunale del 2 ottobre 2003, Area Cova/Consiglio e Commissione, T-196/99, EU:T:2001:281, punto 43; del 4 ottobre 2006, Tillack/Commissione, T- 193/04, EU:T:2006:292, punto 127; e del 13 novembre 2008, SPM/Consiglio e Commissione, T-128/05, EU:T:2008:494, punto 127.


Rettifiche

29.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/62


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/583 della Commissione, del 16 aprile 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Lough Neah Pollan» (DOP)]

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 98 del 18 aprile 2018 )

Pagina 17, nel titolo del regolamento, nei considerando 1 e 2 e nell'articolo 1, primo comma:

anziché:

«Lough Neah Pollan»

leggasi:

«Lough Neagh Pollan».