ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 163

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
28 giugno 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2018/915 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/916 della Commissione, del 27 giugno 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 della Commissione per quanto riguarda determinate disposizioni relative a controlli, comunicazioni e relazioni annuali nonché alle modifiche al programma per le isole minori del Mar Egeo

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione, del 27 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, carvone, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diquat, etefon, etoprofos, etoxazole, famoxadone, fenamidone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, Gliocladium catenulatum ceppo: J1446, isoxaflutole, metalaxyl-m, metiocarb, metossifenozide, metribuzin, milbemectin, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, pimetrozina e s-metolachlor ( 1 )

13

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/918 del Consiglio, del 22 giugno 2018, che autorizza la Germania e la Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

17

 

 

IV   Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

 

*

Ritiro della dichiarazione dei Paesi Bassi riguardante l'articolo 28 della decisione quadro 2008/909/GAI

19

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

28.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/1


REGOLAMENTO (UE) 2018/915 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2018

che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (1) stabilisce le possibilità di pesca per il 2018 per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

(2)

In occasione della 12a sessione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica è stato inserito nell'appendice I di tale convenzione lo squalo balena (Rhincodon typus). Tale specie dovrebbe essere, pertanto, inclusa negli elenchi delle specie vietate.

(3)

Poiché il parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) indica che i lepidorombi nella sottozona CIEM 7 e nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e sono i medesimi stock biologici, è pertanto opportuno introdurre una flessibilità interzonale del 25 % dalla sottozona CIEM 7 alle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e per gli Stati membri che dispongono di un contingente per tali specie in entrambe le zone.

(4)

Il 26 marzo 2018 il CIEM ha formulato il proprio parere sulle catture di gamberello boreale (Pandalus borealis) nelle divisioni CIEM 3a e 4a est (Skagerrak, Kattegat e Mare del Nord settentrionale nella fossa norvegese). Sulla base di tale parere e a seguito di consultazioni con la Norvegia, è opportuno fissare a 3 327 tonnellate la quota di gamberello boreale spettante all'Unione nello Skagerrak.

(5)

In base al parere del CIEM del 12 aprile 2018, le catture di spratto (Sprattus sprattus) nel Mare del Nord non dovrebbero superare 177 545 tonnellate nel periodo dal 1o luglio 2018 al 30 giugno 2019. È opportuno fissare di conseguenza le possibilità di pesca per lo spratto.

(6)

L'11 aprile 2018 il CIEM ha emesso un parere riveduto per la busbana norvegese per il periodo dal 1o novembre 2017 al 31 ottobre 2018. È opportuno pertanto modificare di conseguenza le possibilità di pesca per la busbana norvegese.

(7)

Il parere del CIEM indica che se non è possibile realizzare un'indagine con riprese video subacquee si può procedere a una pesca ricognitiva per raccogliere dati relativi alle catture per unità di sforzo per lo scampo nell'unità funzionale 25 della divisione CIEM 8c. È opportuno modificare le possibilità di pesca per permettere tale pesca ricognitiva.

(8)

Nella sesta riunione annuale del 2018, l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha fissato un totale ammissibile di catture (TAC) per il sugarello cileno. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.

(9)

Nella riunione annuale del 2017, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato la raccomandazione 17-07, che modifica la raccomandazione 14-04 sulla ricostituzione del tonno rosso. Rilevando che aumenti annui del 20 % del TAC su tre anni corrisponderebbero a un modesto e graduale aumento del livello delle catture secondo la stima più precauzionale del rendimento massimo sostenibile (MSY) fornita dall'SCRS, la raccomandazione 17-07 fissa i TAC per l'Atlantico orientale e il Mediterraneo assegnati alle parti contraenti e alle parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti per il 2018, 2019 e 2020.

(10)

L'Unione, con lettera indirizzata al segretariato dell'ICCAT del 15 febbraio 2018, ha presentato il piano di pesca, di capacità e di ispezione dell'Unione, che è stato approvato dall'ICCAT nella riunione del gruppo di esperti 2 (Madrid, 5-7 marzo 2018) e tale approvazione è stata comunicata dal segretariato dell'ICCAT il 3 aprile 2018. Pertanto, a fini di coerenza, è opportuno modificare le cifre di cui all'allegato IV.4, tabella A, del regolamento (UE) 2018/120.

(11)

I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2018/120 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2018. È pertanto opportuno che anche le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere dalla stessa data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite.

(12)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/120,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche al regolamento (UE) 2018/120

Il regolamento (UE) 2018/120 è così modificato:

1)

all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«x)

squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque.»;

2)

all'articolo 45, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«r)

squalo balena (Rhincodon typus) nelle acque dell'Unione.»;

3)

gli allegati IA, IJ e IV sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018

Per il Consiglio

Il presidente

N. DIMOV


(1)  Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).


ALLEGATO

1.   

L'allegato IA del regolamento (UE) 2018/120 è così modificato:

a)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per i lepidorombi nella zona 7 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

7

(LEZ/07.)

Belgio

333 (1)

 

 

Spagna

3 693  (2)

 

 

Francia

4 481  (2)

 

 

Irlanda

2 038  (1)

 

 

Regno Unito

1 765  (1)

 

 

Unione

12 310

 

 

TAC

12 310

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

b)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per il gamberello boreale nella zona 3a è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

3a

(PRA/03 A.)

Danimarca

2 162

 

 

Svezia

1 165

 

 

Unione

3 327

 

 

TAC

6 230

 

TAC precauzionale

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 per i trasferimenti dal 2019 al 2018»;

c)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo spratto e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

(SPR/2AC4-C)

Belgio

1 911  (3)  (4)

 

 

Danimarca

151 264  (3)  (4)

 

 

Germania

1 911  (3)  (4)

 

 

Francia

1 911  (3)  (4)

 

 

Paesi Bassi

1 911  (3)  (4)

 

 

Svezia

1 330  (3)  (4)  (5)

 

 

Regno Unito

6 307  (3)  (4)

 

 

Unione

166 545  (3)

 

 

Norvegia

10 000  (3)

 

 

Isole Færøer

1 000  (3)  (6)

 

 

TAC

177 545  (3)

 

TAC analitico

d)

nella tabella relativa alle possibilità di pesca per l'aringa nelle acque dell'Unione delle zone 7 g, 7 h, 7 j e 7k, il riferimento «Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento» è soppresso;

e)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per la busbana norvegese e le catture accessorie connesse nella zona 3a e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Trisopterus esmarkii

Zona:

3a; Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

(NOP/2A3A4.)

Danimarca

85 186  (7)

 

 

Germania

16 (7)  (8)

 

 

Paesi Bassi

63 (7)  (8)

 

 

Unione

85 265  (7)  (9)

 

 

Norvegia

15 000  (10)

 

 

Isole Færøer

6 000  (11)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

f)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo scampo nella zona 8c è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

8c

(NEP/08C.)

Spagna

2 (12)

 

 

Francia

0

 

 

Unione

2 (12)

 

 

TAC

2 (12)

 

TAC precauzionale

2.   

Nell'allegato IJ del regolamento (UE) 2018/120, la tabella relativa alle possibilità di pesca del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Sugarello cileno

Trachurus murphyi

Zona:

Zona della convenzione SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Germania

8 849,28

 

 

Paesi Bassi

9 591,70

 

 

Lituania

6 157,56

 

 

Polonia

10 587,46

 

 

Unione

35 186

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.».

3.   

Nell'allegato IV, Sezione 4, la tabella A è sostituita dalla seguente:

«Numero di pescherecci (13)

 

Cipro (14)

Grecia (15)

Croazia

Italia

Francia

Spagna

Malta (16)

Pescherecci con reti da circuizione

1

1

16

15

20

6

1

Pescherecci con palangari

20 (17)

0

0

35

8

54

54

Pescherecci con lenze e canne

0

0

0

0

37

60

0

Pescherecci con lenze a mano

0

0

12

0

33 (18)

2

0

Pescherecci da traino

0

0

0

0

57

0

0

Altri pescherecci artigianali (19)

0

52

0

0

118

545

0


(1)  Il 5 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

(2)  Il 25 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).»;

(3)  Il contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2018 al 30 giugno 2019.

(4)  Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(5)  Inclusi i cicerelli.

(6)  Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringhe.»;

(7)  Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(8)  Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

(9)  Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1o novembre 2017 al 31 ottobre 2018.

(10)  Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita.

(11)  Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.»;

(12)  Esclusivamente per le catture prelevate nell'ambito di una pesca ricognitiva per la raccolta di dati sulle catture per unità di sforzo (CPUE) nell'unità funzionale 25, praticata nei mesi di agosto e settembre (cinque bordate al mese) da navi aventi a bordo osservatori.».

(13)  I numeri riportati nella presente tabella possono essere aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

(14)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e al massimo tre pescherecci con palangari.

(15)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e altri tre pescherecci per la pesca artigianale.

(16)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

(17)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

(18)  Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.

(19)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).».


28.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/916 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2018

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 della Commissione per quanto riguarda determinate disposizioni relative a controlli, comunicazioni e relazioni annuali nonché alle modifiche al programma per le isole minori del Mar Egeo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 7, secondo comma, l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n 181/2014 della Commissione (2) ha dimostrato che alcune disposizioni relative a controlli, comunicazioni e relazioni annuali devono essere chiarite e semplificate.

(2)

L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 stabilisce le disposizioni relative ai titoli di aiuto e ai pagamenti relativi ai prodotti provenienti dall'Unione. L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (3) ha reso obbligatorio l'uso del numero di registrazione e identificazione degli operatori economici («numero EORI») per i titoli di importazione. È opportuno fissare lo stesso requisito per i titoli di aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014.

(3)

L'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 stabilisce le norme per i controlli amministrativi e fisici all'introduzione, all'esportazione e alla spedizione dei prodotti agricoli. È opportuno distinguere la tipologia di controlli fisici all'introduzione da quella dei controlli fisici all'esportazione e alla spedizione. La formulazione di tale articolo dovrebbe prevedere esplicitamente l'obbligo di prendere in esame un campione significativo all'atto dei controlli sulle operazioni di esportazione e di spedizione, di cui alla sezione 3 del citato regolamento.

(4)

L'articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 fissa i principi generali per i controlli in relazione alle domande di aiuto per le misure a favore dei prodotti agricoli locali. Tenendo conto dell'eterogeneità e dei diversi livelli di complessità delle azioni nell'ambito delle misure, e allo scopo di garantire ulteriormente che tutti i settori di spesa siano presi in conto e rappresentati nel campione, è necessario specificare che le autorità competenti sono tenute ad eseguire controlli in loco per ciascuna azione su un campione di almeno il 5 % delle domande di aiuto. Il campione dovrebbe inoltre rappresentare almeno il 5 % degli importi oggetto dell'aiuto per ciascuna azione.

(5)

L'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 stabilisce le norme per la selezione dei richiedenti aiuto da sottoporre ai controlli in loco. Poiché nelle isole minori del Mar Egeo il numero di richiedenti potrebbe essere esiguo, la Grecia dovrebbe avere la possibilità di selezionare un solo richiedente.

(6)

L'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 prevede che alcuni dati relativi al saldo del regime specifico di approvvigionamento siano comunicati entro la fine di ogni trimestre. Tale periodicità è onerosa, mentre una notifica con cadenza annuale è considerata sufficiente.

(7)

L'articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 stabilisce gli elementi da includere nella relazione annuale sull'attuazione delle misure. Nella sua relazione del 15 dicembre 2016 (4) la Commissione ha concluso che il contenuto della relazione annuale dovrebbe essere chiarito e semplificato per agevolare il processo di rendicontazione. Essendo pertanto opportuno modificare gli obblighi di rendicontazione e fornire una nuova struttura per la relazione annuale, le pertinenti informazioni dovrebbero essere specificate in un nuovo allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014.

(8)

L'articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 stabilisce le procedure di modifica del programma. Tenendo conto dell'esperienza maturata in fase di attuazione, è necessario semplificare tali procedure al fine di garantire una maggiore flessibilità e un migliore adattamento dei programmi alle condizioni effettive previste dai regimi di approvvigionamento e alle condizioni agricole locali. Pertanto è opportuno esigere che le modifiche previste dall'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del citato regolamento siano presentate contemporaneamente entro il 31 luglio.

(9)

In generale le modifiche del programma non necessitano l'approvazione formale della Commissione. È opportuno rivedere il testo dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 per formulare in modo più esplicito tale principio.

(10)

Tuttavia, le modifiche «di maggiore portata» del programma, di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 necessitano dell'approvazione formale della Commissione. Sulla base dell'esperienza maturata con tale procedura, è necessario prorogare il termine ultimo per l'approvazione portandolo a cinque mesi dopo la notifica della modifica. Inoltre, al fine di semplificare la procedura, l'approvazione formale della Commissione dovrebbe limitarsi al primo caso di cui alla disposizione in parola.

(11)

L'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 riguarda modifiche «di minore portata». Per facilitare la procedura di rettifica finanziaria all'interno dello Stato membro, è opportuno prorogare fino al 31 maggio il termine ultimo per la notifica degli adeguamenti fino al 20 % della dotazione finanziaria.

(12)

Infine, dovrebbe essere semplificata la definizione di «misura» di cui all'articolo 32, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014.

(13)

Diversi regolamenti della Commissione sono stati abrogati e sostituiti da regolamenti delegati e di esecuzione. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno aggiornare i riferimenti a tali regolamenti. In particolare, per quanto riguarda il sistema dei titoli di importazione e di esportazione, i riferimenti al regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (5) dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (6) e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione.

(14)

Per quanto riguarda le comunicazioni alla Commissione, i riferimenti al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (7) dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (8) e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (9).

(15)

Per quanto riguarda le norme basate sul regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), i riferimenti al regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (11) dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al regolamento delegato (UE) 640/2014 della Commissione (12) e al regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 della Commissione (13).

(16)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 è così modificato:

(1)

all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il titolo di aiuto è compilato secondo il modello del titolo d'importazione riprodotto nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (*1).

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (*2) e gli articoli 2, 3, 4, paragrafo 1, 5, 7 e da 13 a 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

Si applica, mutatis mutandis, la tolleranza negativa di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44)."

(*2)  Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).»;"

(2)

all'articolo 10, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La comunicazione di cui al presente articolo è effettuata conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (*3) e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (*4).

(*3)  Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100)."

(*4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).»;"

(3)

all'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I controlli fisici effettuati nelle isole minori del Mar Egeo all'atto dell'introduzione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5 % dei titoli presentati a norma dell'articolo 7.

I controlli fisici effettuati nelle isole minori del Mar Egeo all'atto dell'esportazione e della spedizione di cui alla sezione 3 riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5 % delle operazioni sulla base dei profili di rischio stabiliti dalla Grecia.

Ai suddetti controlli fisici si applica mutatis mutandis il regolamento (CE) n. 1276/2008 della Commissione (*5).

Inoltre, ove ricorrano circostanze particolari, la Commissione può chiedere l'applicazione di percentuali di controllo più elevate.

(*5)  Regolamento (CE) n. 1276/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 53).»;"

(4)

all'articolo 20, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Sulla base di un'analisi dei rischi a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento, le autorità competenti effettuano controlli in loco a campione, per ciascuna azione, su almeno il 5 % delle domande di aiuto. Il campione deve inoltre rappresentare almeno il 5 % degli importi oggetto dell'aiuto per ciascuna azione.»;

(5)

all'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Quando il numero minimo di richiedenti da sottoporre ai controlli in loco è inferiore a 12, la Grecia seleziona in modo casuale almeno un richiedente.»;

(6)

gli articoli 26 e 27 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 26

Recupero dell'indebito e sanzioni

1.   In caso di pagamento indebito si applica, mutatis mutandis, l'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (*6).

2.   Quando il pagamento indebito avviene in conseguenza di false dichiarazioni o della presentazione di documenti falsi o per negligenza grave del richiedente, si applica inoltre una sanzione di importo pari all'indebito maggiorato di un interesse calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Articolo 27

Forza maggiore e circostanze eccezionali

Nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, si applica mutatis mutandis l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (*7).

(*6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69)."

(*7)  Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).»;"

(7)

l'articolo 30 è così modificato:

(a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«1.   Per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento, le autorità competenti comunicano alla Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno, i seguenti dati relativi alle operazioni svolte nell'anno precedente con riguardo al bilancio di approvvigionamento dell'anno civile di riferimento, ripartendoli per prodotto, per codice della nomenclatura combinata ed eventualmente per destinazione particolare:»;

ii)

nel secondo comma, la seconda frase è soppressa;

(b)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.

4.   Le comunicazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 229/2013 sono altresì effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.»;

(8)

l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31

Relazione annuale

1.   La struttura e il contenuto della relazione annuale di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 sono stabiliti nell'allegato III del presente regolamento.

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa alla Commissione conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.»;

(9)

l'articolo 32 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le modifiche del programma di sostegno di cui al capo II del regolamento (UE) n. 229/2013 sono presentate alla Commissione una volta per anno civile, salvo nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali. Esse sono trasmesse alla Commissione entro il 31 luglio dell'anno precedente la loro applicazione. Le modifiche sono debitamente giustificate fornendo le seguenti informazioni:

a)

i motivi delle eventuali difficoltà di attuazione che giustificano la modifica del programma;

b)

gli effetti previsti della modifica;

c)

le conseguenze dal punto di vista del finanziamento e le condizioni di ammissibilità.

La Commissione informa la Grecia qualora ritenga che le modifiche non siano conformi alla legislazione dell'Unione, in particolare all'articolo 4 del regolamento (UE) n 229/2013, fatti salvi gli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Le modifiche si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo alla loro notifica. Qualora sia ritenuta necessaria un'applicazione anticipata, le modifiche possono essere applicate anticipatamente, salvo obiezioni da parte della Commissione.

2.   In deroga al paragrafo 1, la Commissione valuta separatamente le modifiche proposte dalla Grecia relativamente all'introduzione nel programma generale di nuovi gruppi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento o di nuove misure a favore della produzione agricola locale. La Commissione decide in merito alla loro approvazione entro cinque mesi dalla data di presentazione, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013.

Le modifiche in tal modo approvate si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata fatta la proposta di modifica o dalla data espressamente indicata nella decisione di approvazione.»;

b)

al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

con riguardo a tutte le misure, adeguamenti fino al 20 % della dotazione finanziaria di ogni singola misura, fatti salvi i massimali previsti all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 229/2013, a condizione che tali adeguamenti siano comunicati entro il 31 maggio dell'anno successivo all'anno civile a cui si riferisce la dotazione finanziaria modificata;»;

c)

al paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

“misura”, l'insieme delle azioni necessarie al conseguimento di uno o più degli obiettivi previsti dal programma, corrispondente a una linea per la quale è definita una dotazione finanziaria nel prospetto finanziario di cui all'articolo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 229/2013;»;

d)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.»;

(10)

è aggiunto l'allegato III il cui testo figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 della Commissione, del 20 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 63 del 4.3.2014, pag. 53).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44).

(4)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regime di misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (SAI) (COM(2016)796 final).

(5)  Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).

(10)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(11)  Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65).

(12)  Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).


ALLEGATO

«ALLEGATO III

Struttura e contenuto della relazione annuale di cui all'articolo 31

Di seguito sono illustrati la struttura e il contenuto della relazione annuale relativa all'anno precedente:

1.   CONTESTO GENERALE NELL'ANNO PRECEDENTE

1.1.   Contesto socioeconomico.

1.2.   Situazione del settore agricolo e relativi sviluppi.

2.   ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE MISURE E AZIONI

2.1.   Tabella generale con i dati finanziari relativi al sostegno alla produzione locale e al regime specifico di approvvigionamento, compresa la dotazione iniziale per misura ed azione come pure la spesa effettiva e, se pertinente, eventuali aiuti di Stato erogati in conformità all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 229/2013.

2.2.   Descrizione dettagliata dell'attuazione fisica e finanziaria per ciascuna misura e azione comprese nel programma, inclusa l'assistenza tecnica:

a)

per il regime specifico di approvvigionamento: dati e analisi del bilancio annuale di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo;

b)

per il sostegno alla produzione locale: dati e analisi dell'attuazione fisica e finanziaria di ciascuna misura e azione comprese nel programma, tra cui il numero di beneficiari, il numero di animali interessati dal pagamento, la superficie ammissibile e/o il numero di aziende interessate. Se necessario, i dati devono essere corredati di una presentazione e analisi del settore cui si riferisce la misura.

3.   EFFICACIA DEL PROGRAMMA NELL'ANNO PRECEDENTE

3.1.   Progressi delle misure e azioni verso il conseguimento delle priorità e degli obiettivi specifici del programma e degli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 229/2013:

a)

andamento e analisi degli indicatori nazionali che quantificano gli obiettivi specifici del programma e valutazione relativa al conseguimento degli obiettivi specifici attinenti a ciascuna delle misure contenute nel programma;

b)

per il regime specifico di approvvigionamento, informazioni sulle ripercussioni del vantaggio in tal modo concesso, nonché sulle misure adottate e i controlli effettuati per garantire tale ripercussione a norma dell'articolo 4 del presente regolamento;

c)

per il regime specifico di approvvigionamento, un'analisi della proporzionalità dell'aiuto in rapporto ai costi aggiuntivi per il trasporto nelle isole minori del Mar Egeo e, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione e dei fattori di produzione agricola, ai costi aggiuntivi dovuti all'insularità e alla distanza;

d)

dati annuali relativi agli indicatori comuni di prestazione di cui all'articolo 29 del presente regolamento e analisi degli stessi, con particolare riguardo al conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 229/2013.

3.2.   Conclusioni delle analisi sull'adeguatezza della strategia basata sulle misure e sulle eventuali migliorie da apportare per conseguire gli obiettivi del programma.

4.   GESTIONE DEL PROGRAMMA

4.1.   Breve panoramica dei principali problemi incontrati nella gestione e attuazione delle misure nel corso dell'anno in questione.

4.2.   Statistiche relative ai controlli effettuati dalle autorità competenti e alle sanzioni eventualmente irrogate. Eventuali informazioni supplementari che potrebbero essere utili per la comprensione dei dati trasmessi.

5.   MODIFICHE

Breve sommario delle modifiche eventualmente apportate al programma e presentate durante l'anno in questione e le relative motivazioni.

»

28.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/917 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, carvone, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diquat, etefon, etoprofos, etoxazole, famoxadone, fenamidone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, Gliocladium catenulatum ceppo: J1446, isoxaflutole, metalaxyl-m, metiocarb, metossifenozide, metribuzin, milbemectin, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, pimetrozina e s-metolachlor

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

I periodi di approvazione delle sostanze attive diquat, famoxadone, flumiossazina, metalaxyl-m e pimetrozina sono stati prorogati l'ultima volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione (3). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 30 giugno 2018. Le domande di rinnovo dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4) sono state presentate in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (5).

(3)

I periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bifenazato, bromoxynil, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, etoxazole, fenamidone, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum ceppo: J1446, isoxaflutole, metossifenozide, milbemectin, oxasulfuron, phenmedipham e s-metolachlor sono stati prorogati l'ultima volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/841. L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 luglio 2018.

(4)

I periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, captan, dimetoato, dimetomorf, etoprofos, folpet, formetanato, metiocarb, metribuzin, fosmet, pirimifosmetile e propamocarb sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/404 della Commissione (6). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 luglio 2018.

(5)

I periodi di approvazione delle sostanze attive etefon e fenamifos sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/415 della Commissione (7). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 luglio 2018.

(6)

L'approvazione delle sostanze attive benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251 e prothioconazole scadrà il 31 luglio 2018.

(7)

Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze menzionate ai considerando da 3 a 5 sono state presentate in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (8).

(8)

Dato che la loro valutazione è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l'approvazione di tali sostanze attive scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare i rispettivi periodi di approvazione.

(9)

Viste le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, essa fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui adotta un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, secondo le circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.

(10)

Tenuto conto del fatto che alcune approvazioni delle sostanze attive scadono il 30 giugno 2018, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore prima possibile.

(11)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.)

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazamox, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozide, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetrozina, S-metolachlor e trifloxystrobin (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 12).

(4)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/404 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, captano, dimetoato, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanato, glufosinato, metiocarb, metribuzin, fosmet, pirimifosmetile e propamocarb (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 6).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/415 della Commissione, del 12 marzo 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive etefon e fenamifos (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 28).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).


ALLEGATO

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

alla riga 15, «Diquat», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «30 giugno 2019»;

2)

alla riga 23, «Pimetrozina», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «30 giugno 2019»;

3)

alla riga 35, «Famoxadone», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «30 giugno 2019»;

4)

alla riga 37, «Metalaxyl-M», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «30 giugno 2019»;

5)

alla riga 39, «Flumiossazina», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «30 giugno 2019»;

6)

alla riga 42, «Oxasulfuron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

7)

alla riga 44, «Foramsulfuron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

8)

alla riga 46, «Ciazofamid», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

9)

alla riga 62, «Fenamidone», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

10)

alla riga 63, «Isoxaflutole», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

11)

alla riga 78, «Chlorpropham», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

12)

alla riga 83, «Alpha-cypermethrin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

13)

alla riga 84, «Benalaxyl», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

14)

alla riga 85, «Bromoxynil», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

15)

alla riga 86, «Desmedipham», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

16)

alla riga 88, «Phenmedipham», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

17)

alla riga 96, «Metossifenozide», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

18)

alla riga 97, «S-metolachlor», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

19)

alla riga 98, «Gliocladium catenulatum Ceppo: J1446», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

20)

alla riga 99, «Etoxazole», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

21)

alla riga 109, «Bifenazato», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

22)

alla riga 110, «Milbemectin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

23)

alla riga 141, «Fenamifos», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

24)

alla riga 142, «Etefon», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

25)

alla riga 145, «Captan», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

26)

alla riga 146, «Folpet», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

27)

alla riga 147, «Formentanato», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

28)

alla riga 148, «Metiocarb», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

29)

alla riga 149, «Dimetoato», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

30)

alla riga 150, «Dimetomorf», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

31)

alla riga 152, «Metribuzin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

32)

alla riga 153, «Fosmet», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

33)

alla riga 154, «Propamocarb», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

34)

alla riga 155, «Etoprofos», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

35)

alla riga 156, «Pirimifosmetile», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

36)

alla riga 158, «Beflubutamid», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

37)

alla riga 163, «Benthiavalicarb», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

38)

alla riga 164, «Boscalid», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

39)

alla riga 165, «Carvone», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

40)

alla riga 166, «Fluoxastrobin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

41)

alla riga 167, «Paecilomyces lilacinus ceppo 251», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019»;

42)

alla riga 168, «Prothioconazole», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 luglio 2019».


DECISIONI

28.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/17


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/918 DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2018

che autorizza la Germania e la Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettere protocollate dalla Commissione, rispettivamente il 9 gennaio 2018 e il 22 gennaio 2018, la Germania e la Polonia hanno chiesto alla Commissione l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativamente alla costruzione di un nuovo ponte fra Küstrin-Kietz e Kostrzyn nad Odrą.

(2)

Con lettere del 5 marzo 2018 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Germania e dalla Polonia. Con lettere del 6 marzo 2018 la Commissione ha comunicato alla Germania e alla Polonia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(3)

A norma dell'accordo da concludersi tra la Germania e la Polonia, il cantiere relativamente alla demolizione del ponte frontaliero esistente e alla costruzione di un nuovo ponte fra Küstrin-Kietz e Kostrzyn nad Odrą, per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto («IVA»), dovrebbe essere ritenuto come parte del territorio polacco per quanto riguarda le forniture di merci e servizi, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di merci destinati all'esecuzione dei lavori.

(4)

La Germania e la Polonia ritengono pertanto che le disposizioni fiscali dell'accordo siano giustificate ai fini della semplificazione delle procedure di conformità agli obblighi in materia di IVA. In assenza di tali disposizioni, sarebbe necessario ripartire le transazioni sulla base del territorio in cui esse avvengono, il che comporterebbe complicazioni per le imprese appaltatrici responsabili dell'opera.

(5)

Poiché la misura speciale semplifica la procedura di riscossione dell'IVA e che potrebbe avere solo un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale degli Stati membri riscosso allo stadio del consumo finale, è opportuno derogare alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE e disporre che, ai fini dell'IVA, tutte le forniture di merci e servizi, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di merci destinati alla demolizione del ponte frontaliero esistente e alla costruzione di un nuovo ponte frontaliero fra Küstrin-Kietz e Kostrzyn nad Odrą avvengano sul territorio della Polonia e siano quindi assoggettati all'IVA polacca.

(6)

La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, la Germania e la Polonia sono autorizzate a trattare la zona del cantiere del ponte frontaliero fra Küstrin-Kietz e Kostrzyn nad Odrą come parte del territorio della Polonia ai fini delle forniture di merci e servizi, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni di merci destinati alla demolizione del ponte frontaliero esistente e alla costruzione di un nuovo ponte frontaliero.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2018

Per il Consiglio

Il presidente

V. GORANOV


(1)   GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.


IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

28.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/19


RITIRO DELLA DICHIARAZIONE DEI PAESI BASSI RIGUARDANTE L'ARTICOLO 28 DELLA DECISIONE QUADRO 2008/909/GAI

Il Regno dei Paesi Bassi ha ritirato la dichiarazione fatta a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 9 ottobre 2009  (1). Gli effetti del presente ritiro decorrono dal 1o giugno 2018.


(1)   GU L 265 del 9.10.2009, pag. 41.