ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 162

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
27 giugno 2018


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2018/912 del Consiglio, del 22 giugno 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto in relazione all'obbligo di rispettare un'aliquota normale minima

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2018/913 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

3

 

*

Regolamento (UE) 2018/914 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

8

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 162/1


DIRETTIVA (UE) 2018/912 DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2018

che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto in relazione all'obbligo di rispettare un'aliquota normale minima

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 97 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3) statuisce che a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017 l'aliquota normale non possa essere inferiore al 15 %.

(2)

L'applicazione di un'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) garantisce il funzionamento corretto del sistema comune dell'IVA e dovrebbe pertanto essere mantenuta.

(3)

È opportuno mantenere al 15 % l'aliquota normale minima in vigore e renderla permanente.

(4)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire fissare un'aliquota normale minima dell'IVA, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 97 della direttiva 2006/112/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 97

L'aliquota normale non è inferiore al 15 %.».

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o settembre 2018. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2018

Per il Consiglio

Il presidente

V. GORANOV


(1)  Parere del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 162/3


REGOLAMENTO (UE) 2018/913 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire l'approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, contingenti tariffari autonomi sono stati aperti dal regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio (1). I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.

(2)

Per tali motivi è necessario aprire, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2018, contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato per sette nuovi prodotti.

(3)

Nel caso di altri otto prodotti, è opportuno aumentare i volumi dei contingenti, poiché tale aumento è nell'interesse degli operatori economici dell'Unione.

(4)

Nel caso di tre prodotti, si dovrebbe modificare la designazione.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.

(6)

Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime contingentale e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (2), le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti relativi ai prodotti interessati devono applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2018. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 la tabella è modificata come segue:

1)

nella tabella, tutti gli asterischi sono soppressi dall'ordine numerico nella prima colonna;

2)

le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2726, 09.2728, 09.2684, 09.2730, 09.2732, 09.2734 e 09.2736 di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna;

3)

nella tabella, le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2700, 09. 2624, 09.2647, 09.2648, 09.2682, 09.2696, 09.2697, 09.2676, 09.2876, 09.2721 e 09.2643 sono sostituite dalle corrispondenti righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018

Per il Consiglio

Il presidente

N. DIMOV


(1)  Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).

(2)   GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.


ALLEGATO I

Nella tabella dell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 le righe seguenti sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna della suddetta tabella:

Numero d'ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale (%)

«09.2726

ex 2906 11 00

10

Levomentolo (INN) (CAS RN 2216-51-5)

1.7. - 31.12

185 tonnellate

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Trifluoroacetato di etile (CAS RN 383-63-1)

1.7. - 31.12

200 tonnellate

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

Cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile (CAS RN 55312-97-5)

1.7. - 31.12

125 tonnellate

0 %

09.2730

ex 2921 59 90

80

4,4′-Metandiildianilina (CAS RN 101-77-9) sotto forma di granuli, destinata a essere utilizzata nella produzione di prepolimeri (2)

1.7. - 31.12

100 tonnellate

0 %

09.2732

ex 2933 39 99

66

Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6), avente una purezza, in peso, pari o superiore al 98,5 %

1.7. - 31.12

100 tonnellate

0 %

09.2734

ex 7409 19 00

20

Lastre o fogli costituiti di

uno strato di ceramica al nitruro di silicio di spessore uguale o superiore a 0,32 mm (± 0,1 mm) ma non superiore a 1,0 mm (± 0,1 mm),

ricoperti su entrambi i lati con un foglio di rame raffinato di spessore di 0,8 mm (± 0,1 mm) e

parzialmente ricoperti da un lato con un rivestimento di argento

1.7. - 31.12

3 500 000 pezzi

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

83

Nastro o foglio in lega di alluminio e magnesio:

in una lega che rispetti le norme 5182-H19 o 5052-H19,

in rotoli di diametro esterno non superiore a 1 350 mm,

di spessore (tolleranza - 0,006 mm) di 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm o 0,20 mm,

larghezza (tolleranza ± 0,3 mm) di 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm o 356 mm,

tolleranza di centinatura non superiore a 0,5 mm/750 mm,

misurazione di planarità pari a ± 5 unità I,

resistenza alla trazione superiore a (5182-H19) 365MPa o (5052-H19) 320MPa, e

un allungamento a rottura superiore a (5182-H19) 3 % o a (5052-H19) 2,5 %,

destinato a essere usato nella fabbricazione di listelli per tapparelle (2)

1.7. - 31.12.2018

300 tonnellate

0 %


(2)  La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»


ALLEGATO II

Nella tabella dell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2700, 09.2624, 09.2647, 09.2648, 09.2682, 09.2696, 09.2697, 09.2676, 09.2876, 09.2721 e 09.2643 sono sostituite dalle seguenti:

Numero d'ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale (%)

«09.2700

ex 2905 12 00

10

Propan-1-olo (alcole propilico) (CAS RN 71-23-8)

1.1. - 31.12

15 000 tonnellate

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide) (CAS RN 121-32-4)

1.1. - 31.12

1 950 tonnellate

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Tetrachis(3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato) di pentaeritritolo (CAS RN 6683-19-8) con

frazione passante al setaccio a maglie di 250 μm superiore al 75 % in peso e a maglie di 500 μm superiore al 99 % in peso e

punto di fusione tra 110 °C e 125 °C,

destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (2)

1.1. - 31.12

140 tonnellate

0 %

09.2648

ex 2920 90 10

70

Solfato di dimetile (CAS RN 77-78-1)

1.1. - 31.12

18 000 tonnellate

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilina con purezza, in peso, pari o superiore al 99 % (CAS RN 62-53-3)

1.1. - 31.12

150 000 tonnellate

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Decan-5-olide (CAS RN 705-86-2)

1.1. - 31.12

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodecan-5-olide (CAS RN 713-95-1)

1.1. - 31.12

6 000 kg

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Preparazioni a base di colorante C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) contenenti, in peso, il 60 % o più ma non oltre l'85 % di tale colorante

1.1. - 31.12

50 tonnellate

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

55

Additivi costituiti da prodotti di reazione di difenilammina e noneni ramificati contenenti:

in peso, più del 28 % ma al massimo il 55 % di 4-monononildifenilammina

in peso, più del 50 % ma al massimo il 65 % di 4.4′-dinonildifenilammina

in peso, una percentuale totale di 2,4-dinonildifenilammina e di 2,4′-dinonildifenilammina non superiore al 5 %

destinati alla fabbricazione di olii lubrificanti (2)

1.1. - 31.12

900 tonnellate

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Tessuti gommati e stratificati aventi le seguenti caratteristiche:

tre strati,

uno strato esterno di tessuto acrilico,

uno strato esterno di tessuto di poliestere,

lo strato intermedio di gomma di clorobutile,

lo strato intermedio ha un peso non inferiore a 452 g/m2 e non superiore a 569 g/m2,

il tessuto ha un peso totale non inferiore a 952 g/m2 e non superiore a 1 159 g/m2,

il tessuto ha uno spessore totale non inferiore a 0,8 mm e non superiore a 4 mm,

usato per la produzione del tetto retraibile di veicoli a motore (2)

1.1. - 31.12

375 000 m2

0 %

09.2643

ex 8504 40 82

30

Schede di alimentazione destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti di cui alle voci 8521 e 8528  (2)

1.1. - 31.12

15 000 000 pezzi

0 %


(2)  La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»


27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 162/8


REGOLAMENTO (UE) 2018/914 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La produzione dell'Unione di 85 prodotti che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio (1) non è sufficiente a coprire il fabbisogno dell'industria dell'Unione. Di conseguenza, è nell'interesse dell'Unione sospendere i dazi autonomi della tariffa doganale comune («TDC») su tali prodotti.

(2)

È necessario modificare le condizioni per la sospensione dei dazi autonomi della TDC per taluni prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato. In particolare, per una sospensione, è necessario adattare gli obblighi relativi all'uso finale, per un'altra sospensione si dovrebbe modificare l'aliquota del dazio, per 19 sospensioni si dovrebbe chiarire o allineare la designazione, per 14 sospensioni è necessario modificare la classificazione e per 18 sospensioni si dovrebbe adattare l'unità supplementare.

(3)

Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della TDC per cinque prodotti che elencati nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. Le sospensioni per tali prodotti dovrebbero pertanto essere soppresse da tale allegato.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.

(5)

Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime di sospensioni autonome e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (2), le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti le sospensioni per i prodotti in questione devono applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2018. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è così modificato:

1)

tutti gli asterischi nella tabella e le note a piè pagina (*) contenenti il testo «Una misura di nuova introduzione o una misura le cui condizioni sono state modificate.» sono soppressi;

2)

nella tabella le righe relative ai prodotti i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato I del presente regolamento sono soppresse;

3)

le righe relative ai prodotti elencati nell'allegato II del presente regolamento sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei codici NC e TARIC indicati rispettivamente nella prima e nella seconda colonna di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018

Per il Consiglio

Il presidente

N. DIMOV


(1)  Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).

(2)   GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.


ALLEGATO I

Nella tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 le righe corrispondenti alle sospensioni per i prodotti identificati dai seguenti codici NC e TARIC sono soppresse:

Codice NC

TARIC

ex 2106 90 92

50

ex 2837 20 00

20

ex 2841 90 30

10

ex 2912 29 00

35

ex 2916 14 00

30

ex 2921 59 90

10

ex 2932 20 90

50

ex 2934 20 80

15

ex 2934 99 90

54

ex 3208 90 19

25

ex 3208 90 91

20

ex 3705 00 90

10

ex 3801 90 00

20

ex 3824 99 92

73

ex 3824 99 96

45

ex 3901 90 80

91

ex 3906 90 90

63

ex 3907 20 99

80

ex 3909 40 00

40

ex 3912 90 10

10

ex 3919 90 80

29

ex 3920 99 90

20

ex 3926 30 00

10

ex 3926 90 97

50

ex 3926 90 97

77

ex 7020 00 10

20

ex 8108 20 00

55

ex 8108 20 00

70

ex 8108 90 30

15

ex 8108 90 30

80

ex 8108 90 50

45

ex 8108 90 60

30

ex 8415 90 00

20

ex 8483 30 32

20

ex 8483 30 38

50

ex 8483 40 90

20

ex 8501 31 00

25

ex 8503 00 91

31

ex 8503 00 99

32

ex 8503 00 99

50

ex 8505 11 00

60

ex 8505 19 90

50

ex 8507 60 00

25

ex 8529 90 92

55

ex 8529 90 92

59

ex 8708 29 10

10

ex 8708 29 90

10

ex 8708 95 10

40

ex 8708 95 99

10

ex 8708 99 10

30

ex 8708 99 97

15

ex 9013 80 90

20


ALLEGATO II

Nella tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 le righe seguenti sono inserite secondo l'ordine dei codici NC e TARIC indicati rispettivamente nella prima e nella seconda colonna di detta tabella:

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi autonomi

Unità supplementare

Data prevista per il riesame obbligatorio

«ex 2106 90 92

50

Idrolizzato di proteine della caseina contenente:

in peso almeno 20 %, ma non più di 70 % di aminoacidi liberi, e

peptoni di cui, in peso, più di 90 % con massa molecolare inferiore o uguale a 2 000 Da

0 %

31.12.2022

ex 2106 90 98

47

Preparazione avente un tenore di umidità dell'1 % o più ma non oltre 4 % e contenente in peso:

15 % o più ma non oltre 35 % di latticello,

20 % (± 10 %) di lattosio,

20 % (± 10 %) di concentrato di proteine di siero di latte,

15 % (± 10 %) di formaggio cheddar,

3 % (± 2 %) di sale,

0,1 % o più ma non oltre 10 % di acido lattico E270,

0,1 % o più ma non oltre 10 % di gomma arabica E414

destinata alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande (2)

0 %

31.12.2022

ex 2712 90 99

10

Miscela di 1-alcheni (alfa-olefine) (CAS RN 131459-42-2), contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 24 atomi di carbonio o più ma inferiore o uguale a 64 atomi di carbonio contenente, in peso, più del 72 % di 1-alcheni con oltre 28 atomi di carbonio

0 %

31.12.2022

ex 2841 90 30

10

Metavanadato di potassio (CAS RN 13769-43-2)

0 %

31.12.2022

ex 2842 10 00

50

Fluorflogopite (CAS RN 12003-38-2)

0 %

31.12.2022

ex 2842 90 80

30

Dodecacloruro di alluminio e trititanio (CAS RN 12003-13-3)

0 %

31.12.2022

ex 2903 99 80

60

1,1′-metanodiilbis(4-fluorobenzene) (CAS RN 457-68-1)

0 %

31.12.2022

ex 2905 29 90

10

Cis-es-3-en-1-olo (CAS RN 928-96-1)

0 %

31.12.2022

ex 2906 29 00

50

2,2′-(m-fenilene)dipropan-2-olo (CAS RN 1999-85-5)

0 %

31.12.2022

ex 2907 29 00

75

Bifenil-4,4′-diolo (CAS RN 92-88-6)

0 %

31.12.2018

ex 2912 29 00

35

Cinnamaldeide (CAS RN 104-55-2)

0 %

31.12.2022

ex 2912 29 00

45

p-fenilbenzaldeide (CAS RN 3218-36-8)

0 %

31.12.2022

ex 2912 49 00

50

2,6-diidrossibenzaldeide (CAS RN 387-46-2)

0 %

31.12.2022

ex 2914 29 00

70

2-sec-butilcicloesanone (CAS RN 14765-30-1)

0 %

31.12.2022

ex 2914 29 00

80

1-(cedr-8-en-9-il)etanone (CAS RN 32388-55-9)

0 %

31.12.2022

ex 2915 39 00

10

Acetato di cis-3-esenile (CAS RN 3681-71-8)

0 %

31.12.2022

ex 2915 39 00

30

Acetato di 4-terz-butilcicloesile (CAS RN 32210-23-4)

0 %

31.12.2022

ex 2915 90 70

20

Metil (R)-2-fluoropropionato (CAS RN 146805-74-5)

0 %

31.12.2022

ex 2916 20 00

20

Miscela di (1S, 2R, 6R, 7R) e (1R, 2R, 6R, 7S) -isomeri di triciclo [5.2.1.0 (2,6)] decan-2-carbossilato di etile (CAS RN 80657-64-3 e 80623-07-0)

0 %

31.12.2022

ex 2918 30 00

15

Acido 2-fluoro-5-formilbenzoico (CAS RN 550363-85-4)

0 %

31.12.2022

ex 2918 99 90

38

Diclofop-metile (ISO) (CAS RN 51338-27-3)

0 %

31.12.2022

ex 2921 59 90

10

Miscela di isomeri di 3,5-dietiltoluenediammina (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)

0 %

31.12.2018

ex 2922 39 00

15

2-ammino-3,5-dibromobenzaldeide (CAS RN 50910-55-9)

0 %

31.12.2022

ex 2926 90 70

15

2-cicloesiliden-2-fenil-acetonitrile (CAS RN 10461-98-0)

0 %

31.12.2022

ex 2926 90 70

18

Flumetrina (ISO) (CAS RN 69770-45-2)

0 %

31.12.2022

ex 2926 90 70

33

Deltametrina (ISO) (CAS RN 52918-63-5)

0 %

31.12.2022

ex 2927 00 00

25

2,2′-azobis(4-metossi-2,4-dimetilvaleronitrile) (CAS RN 15545-97-8)

0 %

31.12.2022

ex 2931 90 00

10

Acido (3-fluoro-5-isobutossifenil)boronico (CAS RN 850589-57-0)

0 %

31.12.2022

ex 2932 13 00

20

Alcole furfurilico (CAS RN 98-00-0)

0 %

31.12.2022

ex 2932 20 90

50

L-Lattide (CAS RN 4511-42-6) o D-Lattide (CAS RN 13076-17-0) o dilattide (CAS RN 95-96-5)

0 %

31.12.2022

ex 2932 99 00

23

2-etil-3-idrossi-4-pirone (CAS RN 4940-11-8)

0 %

31.12.2022

ex 2933 39 99

38

(2-cloropiridin-3-il) metanolo (CAS RN 42330-59-6)

0 %

31.12.2022

ex 2933 39 99

39

2,6-dicloropiridina-3-carbossammide (CAS RN 62068-78-4)

0 %

31.12.2022

ex 2933 39 99

51

2,5-dicloro-4,6-dimetilnicotinonitrile (CAS RN 91591-63-8)

0 %

31.12.2022

ex 2933 59 95

22

6-cloro-1,3-dimetiluracile (CAS RN 6972-27-6)

0 %

31.12.2022

ex 2933 59 95

24

Cloridrato di 1-(ciclopropilcarbonil)piperazina (CAS RN 1021298-67-8)

0 %

31.12.2022

ex 2933 59 95

26

5-fluoro-4-idrazino-2-metossipirimidina (CAS RN 166524-64-7)

0 %

31.12.2022

ex 2933 79 00

25

2-osso-2,3-diidro-1H-indol-6-carbossilato di metile (CAS RN 14192-26-8)

0 %

31.12.2022

ex 2933 99 80

48

5-ammino-6-metil-2-benzimidazolone (CAS RN 67014-36-2)

0 %

31.12.2022

ex 2934 20 80

15

Bentiavalicarb-isopropile (ISO) (CAS RN 177406-68-7)

0 %

31.12.2022

ex 2934 99 90

54

2-benzil-2-dimetilammino-4-morfolinobutirofenone (CAS RN 119313-12-1)

0 %

31.12.2022

ex 2934 99 90

59

Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) o dolutegravir di sodio (CAS RN 1051375-19-9)

0 %

31.12.2022

ex 2935 90 90

40

Venetoclax (INN) (CAS 1257044-40-8)

0 %

31.12.2022

ex 3204 13 00

15

Colorante C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Basic Blue 41

0 %

31.12.2022

ex 3204 13 00

25

Colorante C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 20 % o più di colorante C.I. Basic Red 46

0 %

31.12.2022

ex 3204 13 00

35

Colorante C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 75 % o più di colorante C.I. Basic Yellow 28

0 %

31.12.2022

ex 3204 13 00

45

Miscela di colorante C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) e colorante C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) contenente, in peso, 60 % o più di colorante Basic Blue

0 %

31.12.2022

ex 3204 16 00

40

Soluzione acquosa di colorante C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0)

contenente, in peso, 13 % o più di colorante C.I. Reactive Red 141, e

contenente un conservante

0 %

31.12.2022

ex 3204 17 00

29

Colorante C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 80 % o più di colorante C.I. Pigment Red 268

0 %

31.12.2022

ex 3206 49 70

40

Colorante C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 85 % o più di colorante C.I. Pigment Blue 27

0 %

31.12.2022

ex 3208 90 19

25

Copolimero di tetrafluoroetilene in una soluzione di acetato di butile con un contenuto di solvente del 50 % (± 2 %) in peso

0 %

31.12.2022

ex 3904 69 80

89

ex 3707 10 00

60

Emulsione per sensibilizzare le superfici, contenente, in peso,

non più del 5 % di generatore fotoacido,

il 2 % o più ma non oltre il 50 % of resine fenoliche e

non oltre il 7 % di derivati epossidici,

dissolta in eptan-2-one e/o etillattato

0 %

31.12.2022

ex 3801 90 00

20

Polvere a base di grafite ricoperta di pece avente:

particelle di dimensione media pari o superiore a 10,8 μm, ma non superiore a 13,0 μm,

contenuto di ferro inferiore a 40 ppm,

contenuto di rame inferiore a 5 ppm,

contenuto di nichel inferiore a 5 ppm,

superficie media (N2 atmosfere) pari o superiore a 3,0 m2/g, ma non superiore a 4,36 m2/g e

impurità metallica magnetica inferiore a 0,3 ppm

0 %

31.12.2022

ex 3802 10 00

20

Carboni attivati chimicamente in forma di granuli con capacità operativa del butano (Butane Working Capacity - BWC) di 11 g butano/100 ml o più (secondo il metodo ASTM D 5228), utilizzati per l'assorbimento e il desorbimento di vapori nei filtri per il controllo delle emissioni di veicoli a motore (2)

0 %

31.12.2022

ex 3802 10 00

30

Carboni attivati chimicamente in forma di pellet (cilindrici), aventi:

diametro uguale o superiore a 2 mm ma non superiore a 3 mm, e

capacità operativa del butano (Butane Working Capacity - BWC) di 5 g butano/100 ml o più (secondo il metodo ASTM D 5228),

utilizzati per l'assorbimento e il desorbimento di vapori nei filtri per il controllo delle emissioni di veicoli a motore (2)

0 %

31.12.2021

ex 3808 93 90

60

Preparazione sotto forma di pastiglie contenente in peso:

0,55 % o più ma non più del 2,50 % di 1-metilciclopropene (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7) con purezza minima del 96 %, e

meno dello 0,05 % di ciascuna delle due impurità seguenti: 1-cloro-2-metilpropene (CAS RN 513-37-1) e 3-cloro-2-metilpropene (CAS RN 563-47-3),

per rivestimenti (2)

0 %

31.12.2022

ex 3824 99 93

38

Miscela di 4,4′-(perfluoroisopropiliden)difenolo (CAS RN 1478-61-1) e sale di benziltrifenilfosfonio di 4,4′-(perfluoroisopropiliden)difenolo (CAS RN 75768-65-9)

0 %

31.12.2022

ex 3824 99 96

30

Concentrato di terre rare contenente, in peso:

il 20 % o più, ma non più del 30 %, di ossido di cerio (CAS RN 1306-38-3),

il 2 % o più ma non più del 10 % di ossido di lantanio (CAS RN 1312-81-8),

il 10 % o più ma non più del 15 % di ossido di ittrio (CAS RN 1314-36-9), e

non più del 65 % di ossido di zirconio (CAS RN 1314-23-4), compreso l'ossido di afnio presente in natura

0 %

31.12.2022

ex 3824 99 96

45

Polvere di ossido di litio-nichel-cobalto-alluminio (CAS RN 177997-13-6):

con granulometria inferiore a 10 μm,

di purezza, in peso, superiore a 98 %

0 %

31.12.2022

ex 3901 90 80

91

Resina ionomera, costituita di un sale di copolimero di etilene e di acido metacrilico

0 %

31.12.2018

ex 3903 90 90

38

Politetrafluoroetilene (CAS RN 9002-84-0) incapsulato con un copolimero di acrilonitrile-stirene (CAS RN 9003-54-7), avente tenore, in peso, di ciascun polimero di 50 % (± 1)

0 %

31.12.2022

ex 3904 69 80

88

ex 3906 90 90

23

Copolimero di acrilato di metile, acrilato di butile, acrilato di glicidilmetile e stirene (CAS RN 37953-21-2), contenente, in peso, un equivalente epossidico di non più di 500, in forma di fiocchi macinati con granulometria non superiore a 1 cm

0 %

31.12.2022

ex 3906 90 90

43

Copolimero di esteri metacrilici, acrilato di butile e dimetilsilossani ciclici (CAS RN 143106-82-5)

0 %

31.12.2021

ex 3907 20 99

80

Poliossietilene etere di alcool isoamilico (CAS RN 62601-60-9)

0 %

31.12.2022

ex 3907 30 00

70

Preparazione di resina epossidica (CAS RN 29690-82-2) e resina fenolica (CAS RN 9003-35-4) contenente in peso:

65 % o più ma non più del 75 % di biossido di silicio (CAS RN 60676-86-0), e

0 o non più dello 0,5 % di nerofumo (CAS RN 1333-86-4)

0 %

31.12.2022

ex 3907 40 00

45

α-(2,4,6-Tribromofenil)-ω-(2,4,6-tribromofenossi)poli[ossi(2,6-dibromo-1,4-fenilen)isopropiliden(3,5-dibromo-1,4-fenilen)ossicarbonile] (CAS RN 71342-77-3)

0 %

31.12.2018

ex 3909 20 00

10

Miscela di polimeri, contenente, in peso:

60 % o più ma non più del 75 % di resina melamminica (CAS RN 9003-08-1),

15 % o più ma non più del 25 % di silice (CAS RN 14808-60-7 or 60676-86-0),

5 % o più ma non più del 15 % di cellulosa (CAS RN 9004-34-6), e

1 % o più ma non più del 15 % di resina fenolica (CAS RN 25917-04-8)

0 %

31.12.2022

ex 3912 90 10

10

Acetato propionato di cellulosa, non plastificato, sotto forma di polvere:

contenente, in peso, 25 % o più di propionile (secondo il metodo ASTM D 817-72) e

di viscosità uguale o inferiore a 120 poise (secondo il metodo ASTM D 817-72)

0 %

31.12.2018

ex 3919 90 80

21

Pellicola di politetrafluoroetilene,

di spessore di 50 μm o più ma non superiore a 155 μm,

di larghezza di 6,30 o più ma non superiore a 585 mm,

un allungamento a rottura non superiore a 200 %, e

rivestita da un lato con un adesivo al silicone sensibile alla pressione di non oltre 40 μm

0 %

31.12.2022

ex 3919 90 80

22

Pellicola di poliestere, polietilene o polipropilene, rivestita su uno o ambedue i lati di un adesivo in acrilico e/o lattice sensibile alla pressione, con o senza un release liner, confezionata in rotoli di larghezza pari o superiore 45,7 cm ma non superiore a 160 cm

0 %

31.12.2019

ex 3920 62 19

05

Pellicola di poli(etilene tereftalato) in rotoli:

di spessore uguale o superiore a 0,335 mm ma non superiore a 0,365 mm e

rivestita di uno strato d'oro avente una resistenza uguale o superiore a 0,03 μm ma non superiore a 0,06 μm

0 %

31.12.2022

ex 3920 62 90

10

ex 3920 99 90

20

Pellicola conduttiva anisotropa, in rotoli, di larghezza di 1,2 mm o più ma non superiore a 3,15 mm e di lunghezza massima di 300 m, usata per unire componenti elettronici nella produzione di schermi LCD o al plasma

0 %

31.12.2018

ex 3921 19 00

35

Pellicola multistrato costituita da:

una percentuale uguale o superiore al 30 % ma non superiore al 60 % di uno strato di polipropilene microporoso (CAS RN 9003 07-0),

una percentuale uguale o superiore al 20 % ma non superiore al 40 % di uno strato di polietilene microporoso (CAS RN 9002-88-4), e

una percentuale uguale o superiore al 20 % ma non superiore al 40 % di uno strato/rivestimento di böhmite (CAS RN 1318-23-6),

destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di batterie a ioni di litio (2)

0 %

31.12.2022

ex 3926 30 00

10

Ricopertura in plastica con supporti di fissazione per il retrovisore esterno di veicoli a motore

0 %

p/st

31.12.2020

ex 3926 90 97

23

ex 8708 29 10

10

ex 8708 29 90

10

ex 3926 90 97

50

Manopola di frontalino per autoradio, in policarbonato di bisfenolo-A, in imballaggi immediati di non meno di 300 unità

0 %

p/st

31.12.2018

ex 3926 90 97

77

Anello di disaccoppiamento in silicone, con diametro interno di 15,4 mm (+ 0,0 mm/– 0,1 mm), in imballaggi immediati di 2 500 unità o più, del tipo utilizzato nei sistemi di sensori di parcheggio assistito

0 %

p/st

31.12.2021

ex 4016 99 57

30

Guarnizione del perno della pinza del freno, in gomma vulcanizzata, con:

diametro interno non inferiore a 5 mm e diametro esterno non superiore a 35 mm,

altezza uguale o superiore a 15 mm ma non superiore a 40 mm, e

superficie nervata,

destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 (2)

0 %

31.12.2022

ex 5311 00 90

10

Tessuto ad armatura a tela di filati di carta incollati su uno strato di tessuto-carta:

avente un peso uguale o superiore a 230 g/m2 ma non superiore a 280 g/m2, e

tagliato in rettangoli aventi lunghezza del lato uguale o superiore a 40 cm ma non superiore a 140 cm

0 %

31.12.2022

ex 5603 14 90

50

Stoffa non tessuta di microfibre, costituita da fibre di poliestere a sezione trasversale uniforme:

con peso superiore a 150 g/m2,

con denari uguali o superiori a 0,06 den ma non superiori a 0,50 den,

contenente, in peso, una percentuale uguale o superiore al 74 % di polietilene tereftalato

0 %

m2

31.12.2022

ex 5911 90 99

50

Ammortizzatore di vibrazioni per altoparlanti, costituito da un tessuto rotondo, ondulato, flessibile e tagliato su misura, composto da fibre tessili di poliestere, cotone o aramide o da una combinazione di questi, del tipo utilizzato negli altoparlanti per auto

0 %

31.12.2022

ex 7020 00 10

20

Materia prima per elementi ottici di diossido di silicio fuso avente:

spessore pari o superiore a 10 cm, ma non superiore a 40 cm, e

peso pari o superiore a 100 kg

0 %

p/st

31.12.2022

ex 7326 90 92

40

Virola di acciaio con bocchelli, con flangia integrale, in un unico pezzo fucinato da quattro fusioni, lavorata a macchina, avente:

diametro uguale o superiore a 5 752 mm ma non superiore a 5 758 mm,

altezza uguale o superiore a 3 452 mm ma non superiore a 3 454 mm,

peso totale uguale o superiore a 167 875 kg ma non superiore a 168 125 kg,

del tipo utilizzato per la fabbricazione di un contenitore di reattore nucleare

0 %

p/st

31.12.2022

ex 7326 90 98

50

Asta di pistone in acciaio con superficie temperata per ammortizzatori idraulici o idropneumatici di veicoli a motore, avente:

rivestimento al cromo,

diametro uguale o superiore a 11 mm ma non superiore a 28 mm,

lunghezza uguale o superiore a 80 mm ma non superiore a 600 mm,

munita di un'estremità filettata o di un mandrino per saldatura a resistenza

0 %

31.12.2022

ex 7409 19 00

10

Lastre o fogli:

con almeno uno strato di fibra di vetro, impregnati di resina sintetica o artificiale ignifuga con temperatura di transizione vetrosa (Tg) di oltre 130 °C (secondo la specifica IPC-TM-650, metodo 2.4.25),

rivestiti su un lato o su entrambi i lati di una lamina di rame di spessore non superiore a 3,2 mm,

e contenenti almeno uno dei seguenti:

poli(tetrafluoroetilene) (CAS RN 9002-84-0)

poli(ossi-(2,6-dimetil)-1,4-fenilene) (CAS RN 25134-01-4)

resina epossidica avente una dilatazione termica non superiore a 10 ppm in lunghezza e larghezza e non superiore a 25 ppm in altezza,

destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di circuiti stampati (2)

0 %

31.12.2022

ex 7410 21 00

70

ex 7413 00 00

20

Anello di centraggio per altoparlanti, costituito da uno o più ammortizzatori di vibrazioni e da un minimo di 2 cavi in rame non isolati, intrecciati o pressati all'interno, del tipo utilizzato negli altoparlanti per auto

0 %

31.12.2022

ex 8518 90 00

45

ex 7606 12 20

20

Targhe segnaletiche costituite da un'anima alveolare di polietilene e da strati esterni di alluminio, di spessore totale uguale o superiore a 1,8 mm ma non superiore a 4,2 mm

0 %

31.12.2022

ex 8108 20 00

55

Lingotto in lega di titanio

di altezza non inferiore a 17,8 cm, di lunghezza non inferiore a 180 cm e di larghezza non inferiore a 48,3 cm,

di peso non inferiore a 680 kg,

contenente elementi leganti in peso:

dal 3 % al 7 % di alluminio

dall'1 % al 5 % di stagno

dal 3 % al 5 % di zirconio

dal 4 % all'8 % di molibdeno

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8108 20 00

70

Lastra in lega di titanio

di altezza non inferiore a 20,3 cm, ma non superiore a 23,3 cm,

di lunghezza non inferiore a 246,1 cm, ma non superiore a 289,6 cm,

di larghezza non inferiore a 40,6 cm, ma non superiore a 46,7 cm,

di peso non inferiore a 820 kg, ma non superiore a 965 kg,

contenente elementi leganti in peso:

dal 5,2 % al 6,2 % di alluminio,

dal 2,5 % al 4,8 % di vanadio

0 %

p/st

31.12.2022

ex 8108 90 30

15

Barre e fili di lega di titanio con:

sezione trasversale piena uniforme di forma cilindrica,

diametro pari o superiore a 0,8 mm, ma non superiore a 5 mm,

contenuto di alluminio, in peso, pari o superiore a 0,3 % ma non superiore a 0,7 %,

contenuto di silicio, in peso, pari o superiore a 0,3 %, ma non superiore a 0,6 %,

contenuto di niobio, in peso, pari o superiore a 0,1 % ma non superiore a 0,3 % e

contenuto di ferro, in peso, pari o superiore a 0,2 %

0 %

31.12.2022

ex 8108 90 30

25

Barre, aste e cavi in lega di titanio-alluminio-vanadio (T iAl6V4), conforme alle norme AMS 4928, 4965 o 4967

0 %

31.12.2020

ex 8108 90 50

45

Lamiere, fogli e nastri di titanio non legato, laminati a freddo o a caldo, aventi:

spessore pari o superiore a 0,4 mm, ma non superiore a 100 mm,

lunghezza non superiore a 14 m,

larghezza non superiore a 4 m

0 %

31.12.2022

ex 8108 90 60

30

Tubi senza saldature di titanio o lega di titanio aventi:

diametro pari o superiore a 19 mm, ma non superiore a 159 mm,

spessore della parete pari o superiore a 0,4 mm, ma non superiore a 8 mm, e

lunghezza massima di 18 m

0 %

31.12.2022

ex 8418 99 10

70

Evaporatore di alluminio, destinato alla fabbricazione di macchine per il condizionamento dell'aria nelle automobili (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8481 10 99

20

Riduttore di pressione elettromagnetico munito di

pistone,

una tenuta interna di almeno 275 mPa,

un connettore in plastica con 2 piedini in argento o stagno

0 %

31.12.2022

ex 8481 10 99

30

Riduttori di pressione in alloggiamento di ottone aventi:

lunghezza non superiore a 18 mm (± 1 mm),

larghezza non superiore a 30 mm (± 1 mm),

del tipo destinato ad essere incorporato nei moduli di alimentazione di carburante di veicoli a motore

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 59

30

Valvola di regolazione del flusso bidirezionale con alloggiamento, avente

almeno 5 ma non più di 9 orifizi di uscita di un diametro uguale o superiore a 0,110 mm ma non superiore a 0,134 mm,

una portata di almeno 640 cm3/minuto ma non superiore a 805 cm3/minuto,

una pressione di funzionamento di almeno 19 MPa ma non superiore a 300 MPa

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 59

40

Valvola di controllo del flusso

in acciaio,

con un foro di uscita di diametro non inferiore a 0,175 mm ma non superiore a 0,185 mm,

con un foro di entrata di diametro non inferiore a 0,255 mm ma non superiore a 0,265 mm,

con rivestimento di nitruro di cromo,

con una rugosità della superficie di Rp 0,4

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 59

50

Valvola elettromagnetica di regolazione quantitativa con

un pistone,

un rivestimento in carbonio tipo diamante (DLC - Diamond-like carbon),

un solenoide con una resistenza uguale o superiore a 2,6 Ohm ma non superiore a 3 Ohm,

una tensione di alimentazione di 12 V

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 59

60

Valvola elettromagnetica di regolazione quantitativa con

un solenoide con resistenza uguale o superiore a 0,19 Ohm ma non superiore a 0,52 Omh e con induttanza uguale o superiore a 0,083 mH ma non superiore a 0,172 mH,

una tensione di alimentazione di 24 V,

funzionante con una corrente continua uguale o superiore a 15,5 A ma non superiore a 16,5 A

0 %

31.12.2022

ex 8483 30 32

30

Alloggiamento per cuscinetti del tipo usato nei turbocompressori:

di ghisa grigia in fusione di precisione conforme alla norma DIN EN 1561 or di ghisa duttile conforme alla norma DIN EN 1560,

con camere d'olio,

senza cuscinetti,

con un diametro pari o superiore a 50 mm, ma non superiore a 250 mm,

con un'altezza pari o superiore a 40 mm, ma non superiore a 150 mm,

con o senza camere d'acqua e connettori

0 %

p/st

31.12.2022

ex 8483 30 38

60

ex 8483 40 90

20

Trasmissione idrostatica con:

misure (senza alberi di trasmissione) non superiori a 154 mm × 115 mm × 108 mm,

peso non superiore a 3,3 kg,

velocità di rotazione massima dell'albero di entrata pari o superiore a 2 700 giri/min, ma non superiore a 3 200 giri/min,

coppia dell'albero di uscita non superiore a 10,4 Nm,

velocità di rotazione dell'albero di uscita non superiore a 930 giri/min a una velocità di ingresso di 2 800 giri/min e

temperatura di funzionamento compresa tra – 5 °C e + 40 °C

da utilizzare nella fabbricazione di tosatrici da prato azionate a mano della voce 8433 11 90  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

ex 8501 31 00

50

Motori CC, senza spazzole:

con diametro esterno uguale o superiore a 80 mm ma non superiore a 200 mm,

con tensione di alimentazione pari o superiore a 9 V ma non superiore a 16 V,

di potenza di uscita a 20 °C pari o superiore a 300 W ma non superiore a 750 W,

con coppia a 20 °C pari o superiore a 2,00 Nm ma non superiore a 7,00 Nm,

con velocità di rotazione nominale a 20 °C pari o superiore a 600 giri/min ma non superiore a 3 100 giri/min,

con o senza sensore della posizione dell'angolo del rotore di tipo risolutore o di tipo a effetto Hall,

del tipo impiegato nei sistemi di servosterzo delIe automobili

0 %

31.12.2022

ex 8503 00 91

31

Rotore, munito all'interno di uno o due anelli magnetici (uniformi o a sezioni) incorporati o non in un anello di acciaio

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8503 00 99

32

ex 8503 00 99

55

Statore per motore senza spazzole, con:

diametro interno di 206,6 mm (± 0,5)

diametro esterno di 265,0 mm (± 0,2) e

larghezza pari o superiore a 37,2 mm ma non superiore a 47,8 mm,

del tipo destinato alla fabbricazione di lavatrici, lavatrici-asciugatrici o asciugatrici con motore collegato direttamente al cestello

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8504 50 95

80

Bobina di autoinduzione

con uno o più avvolgimenti, con un'induttività per avvolgimento non superiore a 62 mH, associati a uno o più materiali di trasporto,

con ferriti,

con uno o più resistori NTC (Negative Temperature Coefficient o coefficiente di temperatura negativo) quali sensori di temperatura,

con o senza guaina d'isolamento, distanziatori e cavi di connessione

0 %

31.12.2022

ex 8505 11 00

63

Anelli, tubi, filiere o collari di una lega di neodimio, ferro e boro, con:

diametro esterno non superiore a 45 mm,

altezza non superiore a 45 mm,

del tipo usato nella fabbricazione di calamite permanenti dopo magnetizzazione

0 %

p/st

31.12.2022

ex 8505 19 90

50

Articolo di ferrite agglomerata a forma di prisma rettangolare destinato a diventare un magnete permanente in seguito alla magnetizzazione

anche con bordi smussati

di lunghezza pari o superiore a 27 mm, ma non superiore a 32 mm (± 0,15 mm),

di larghezza pari o superiore a 8,5 mm, ma non superiore a 9,5 mm (+ 0,05 mm/– 0,09 mm),

di spessore pari o superiore a 5,5 mm, ma non superiore a 5,8 mm (+ 0/– 0,2 mm) e

di peso pari o superiore a 6,1 g, ma non superiore a 8,3 g

0 %

p/st

31.12.2022

ex 8506 50 30

10

Pila al diossido di litio manganese, avente:

diametro pari o superiore a 20 mm ma non superiore a 25 mm,

lunghezza pari o superiore a 3 mm ma non superiore a 6 mm,

tensione pari o superiore a 3 V ma non superiore a 3,4 V,

capacità pari o superiore a 200 mAh ma non superiore a 600 mAh,

un intervallo di temperatura per i test automobilistici compreso tra – 40 °C e + 125 °C,

destinata ad essere utilizzata come un componente nella fabbricazione di sistemi di controllo della pressione degli pneumatici (TPMS) (2)

0 %

31.12.2022

ex 8507 50 00

40

Batteria all'idruro di nichel metallico (NiMh), avente:

tensione pari o superiore a 190 V ma non superiore a 210 V,

lunghezza pari o superiore a 220 mm ma non superiore a 280 mm,

larghezza pari o superiore a 500 mm ma non superiore a 600 mm,

altezza pari o superiore a 100 mm ma non superiore a 150 mm,

destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di veicoli a motore del capitolo 87 (2)

0 %

31.12.2022

ex 8507 60 00

25

Moduli rettangolari da incorporare in batterie ricaricabili agli ioni di litio:

di una larghezza di: 352,5 mm (± 1 mm) o 367,1 mm (± 1 mm)

di una profondità di: 300 mm (± 2 mm) o 272,6 mm (± 1 mm)

di un'altezza di: 268,9 mm (± 1,4 mm) o 229,5 mm (± 1 mm)

di un peso di: 45,9 kg o 46,3 kg

di una capacità di: 75Ah e

di una tensione nominale di: 60V

0 %

p/st

31.12.2022

ex 8512 20 00

50

Plafoniera per auto in un alloggiamento in plastica, con o senza scatola di conservazione, con tensione di esercizio pari o superiore a 8 V ma non superiore a 16 V, comprendente:

almeno due fonti luminose,

interruttore di accensione e spegnimento,

anche un pulsante per chiamata di emergenza (E-Call),

anche un interruttore per l'apertura e la chiusura del tettuccio panoramico,

anche un microfono,

anche un sensore ultrasonico (sensore UIP),

destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di autoveicoli (2)

0 %

31.12.2022

ex 8512 30 90

30

Dispositivo di allarme sonoro per la protezione contro il furto nel veicolo:

con temperatura di funzionamento compresa tra – 45 °C e + 95 °C,

con una tensione compresa tra 9 V e 16 V,

in un alloggiamento di plastica,

munito o no di un supporto di fissazione metallico,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli (2)

0 %

31.12.2022

ex 8526 10 00

30

Apparecchiatura a sensore radar con un'unità di comando elettronico del sistema di rilevamento dell'angolo cieco

con tensione pari o superiore a 8 V ma non superiore a 16 V,

in un alloggiamento di plastica,

dotata di cavo e connettore,

destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di autoveicoli (2)

0 %

31.12.2022

ex 8529 90 92

33

Moduli LCD combinati con dispositivo di schemo tattile

composti unicamente di una o più cellule TFT,

con misura diagonale dello schermo pari o superiore a 10,7 cm ma non superiore a 36 cm,

con o senza retroilluminazione LED,

con elettronica di controllo unicamente per indirizzamento pixel,

senza memoria EPROM (Erasable Programmable Read-only Memory),

con interfaccia digitale RGB (Red, Green, Blue Interface) e interfaccia schermo tattile,

destinati ad essere installatati negli autovecoli del capitolo 87 (2)

0 %

31.12.2022

ex 8529 90 92

39

Moduli LCD con:

misura diagonale dello schermo uguale o superiore a 14,5 cm ma non superiore a 25,5 cm,

retroilluminazione LED,

scheda a circuiti stampati dotata di memoria EPROM (Erasable Programmable Read-only Memory), microcontrollore, controllore della temporizzazione, modulo driver del bus LIN (Local Interconnect Network) o APIX2 (Automative Pixel Link) e altri componenti attivi e passivi,

spina a 6-8 poli per l'alimentazione elettrica e spina a 2-4 poli per segnali LVDS (Low-voltage differential signalling)/LIN o un'interfaccia APIX2 o un'interfaccia LVDS/LIN per segnali e alimentazione elettrica,

con o senza alloggiamento,

destinati ad essere incorporati o montati in modo permanente negli autoveicoli del capitolo 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8529 90 92

55

Moduli OLED, costituiti da

una o più cellule TFT di vetro o di plastica, contenenti materiale organico,

combinati o non combinati con un dispositivo di schermo tattile e

dotati di una o più schede a circuiti stampati con elettronica di controllo per indirizzamento pixel,

destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di televisori e monitor o nella fabbricazione di autoveicoli del capitolo 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8537 10 91

55

Unità di comando elettronico del sistema di parcheggio automatico con capacità di valutare lo spazio circostante l'auto e di azionare il parcheggio automatico:

con tensione pari o superiore a 5 V ma non superiore a 16 V,

con memoria programmabile,

con almeno un connettore,

in un alloggiamento di plastica,

con o senza un supporto di fissazione in metallo,

destinata ad essere utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87 (2)

0 %

31.12.2022

ex 8537 10 91

65

Unità di comando elettronico per ottimizzare le prestazioni del motore:

con memoria programmabile,

con tensione pari o superiore a 8 V ma non superiore a 16 V,

con almeno un connettore composito,

in un alloggiamento di metallo,

con o senza supporti di fissazione in metallo,

destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di autoveicoli (2)

0 %

31.12.2022

ex 8537 10 98

85

Unità di comando elettronico per airbag:

con temperatura di funzionamento compresa tra – 45 °C e 90 °C,

con una tensione pari o superione a 8 V ma non superiore a 16 V,

con due connettori,

in un alloggiamento metallico,

destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di autoveicoli (2)

0 %

31.12.2022

ex 8540 91 00

20

Sorgente termoionica di elettroni (punto emettitore) di esaboruro di lantanio (CAS RN 12008-21-8) o di esaboruro di cerio (CAS RN 12008-02-5), in un alloggiamento metallico con connettori elettrici, avente

uno scudo di carbonio grafite montato in un sistema di tipo mini-Vogel,

blocchi distinti di carbone pirolitico usati come elementi di riscaldamento e

una temperatura catodica inferiore a 1 800  K a una corrente di riscaldamento di 1,26 A

0 %

31.12.2022

ex 8708 40 20

50

Gruppo di trasmissione contenente altri 3 alberi e dotato di commutatore rotante per il cambio di velocità costituito da:

alloggiamento in alluminio fuso,

differenziale,

2 motori elettrici e ingranaggi,

con le seguenti dimensioni:

larghezza pari o superiore a 300 mm ma non superiore a 350 mm,

altezza pari o superiore a 420 mm ma non superiore a 500 mm,

lunghezza pari o superiore a 500 mm ma non superiore a 600 mm,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli del capitolo 87 (2)

0 %

31.12.2022

ex 8708 40 50

40

ex 8708 50 20

50

Doppia flangia di supporto di terza generazione, per autoveicoli,

con cuscinetti a sfera a doppia fila,

anche con generatore di impulsi (anello),

anche con sensore di sistema antibloccaggio dei freni (ABS),

anche con viti montate,

destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di merci del capitolo 87 (2)

0 %

31.12.2022

ex 8708 50 55

20

ex 8708 50 91

10

ex 8708 50 99

40

ex 8708 99 10

35

Supporto del radiatore anteriore o dello scambiatore intermedio di calore, con o senza cuscinetti di gomma, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8708 99 97

35

ex 8714 99 10

20

Manubri per biciclette,

con o senza attacco integrato,

in fibre di carbonio e resina sintetica,

destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di biciclette (2)

0 %

31.12.2022

ex 8714 99 10

89

ex 9013 80 90

30

Microspecchio semiconduttore elettronico in alloggiamento idoneo all'assemblaggio automatizzato di circuiti stampati, costituito principalmente da:

uno o più specchi microelettromeccanici (MEMS), fabbricati con tecnologia dei semiconduttori, con azionamento disposto in strutture tridimensionali sul materiale semiconduttore,

anche in combinazione con uno o più circuiti integrati monolitici specifici per applicazione (ASIC - Application-Specific Integrated Circuit),

del tipo utilizzato per essere incorporato nei prodotti dei capitoli 84-90 e 95

0 %

p/st

31.12.2019


(2)  La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»