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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/878 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2018
che adotta un elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772 relativo all'applicazione di misure sanitarie preventive per la lotta contro l'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (1), in particolare l'articolo 20,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce norme applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti negli Stati membri. L'articolo 19 prevede, in particolare, l'applicazione di misure sanitarie preventive per la lotta contro malattie e infezioni diverse dalla rabbia che potrebbero diffondersi in seguito ai movimenti di detti animali. |
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(2) |
L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 576/2013 prevede anche l'adozione di norme per la classificazione degli Stati membri, o di parti del loro territorio, conformemente al loro status zoosanitario e ai sistemi di sorveglianza e notifica riguardanti talune malattie o infezioni diverse dalla rabbia. Gli Stati membri, o le loro parti, che rispettano tali norme di classificazione possono essere inclusi in un elenco da adottare a norma dell'articolo 20 di detto regolamento. |
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(3) |
In conformità all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013, la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2018/772 (2), che autorizza l'applicazione di misure sanitarie preventive necessarie per la lotta contro l'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani, che stabilisce le norme di classificazione degli Stati membri, o delle loro parti, in relazione a questa infezione e che fissa le condizioni che gli Stati membri devono rispettare per applicare tali misure sanitarie preventive. |
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(4) |
Le norme di classificazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2018/772 comprendono le condizioni che gli Stati membri devono rispettare per dimostrare l'assenza di volpi comuni selvatiche in tutto il loro territorio oppure, in caso di presenza nella totalità o in parti del loro territorio di ospiti selvatici definitivi suscettibili di ospitare il parassita Echinococcus multilocularis, che non è stata registrata alcun caso di infezione da Echinococcus multilocularis in tali animali. Gli Stati membri, o le loro parti, che rispettano le norme di classificazione e sono inclusi nell'elenco a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 576/2013 possono applicare le misure sanitarie preventive specificate nel regolamento delegato (UE) 2018/772. |
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(5) |
Il regolamento delegato (UE) 2018/772 sostituisce il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione (3), che contiene misure sanitarie preventive simili per la lotta contro l'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani e che elenca Finlandia, Irlanda, Malta e Regno Unito come Stati membri autorizzati ad applicare tali misure. La Finlandia, l'Irlanda, Malta e il Regno Unito hanno mantenuto il diritto di applicare tali misure sanitarie preventive conformemente alle condizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 1152/2011, in base a prove che dimostrano l'assenza continuativa del parassita Echinococcus multilocularis nelle loro popolazioni di ospiti definitivi selvatici oppure, nel caso di Malta, che dimostrano che non è presente sull'isola una popolazione di ospiti definitivi selvatici che non sono mai stati registrati casi di parassita Echinococcus multilocularis negli ospiti definitivi domestici. |
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(6) |
Secondo l'Unione internazionale per la conservazione della natura, la volpe comune selvatica è una specie che non è presente sul territorio di Malta. Tenendo conto di quanto sopra e delle prove di cui al considerando 5, si ritiene che tutto il territorio di Malta sia conforme alle norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/772. È pertanto opportuno inserire Malta nell'elenco dei paesi che rispettano le norme di classificazione in tutto il loro territorio. |
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(7) |
Una popolazione di ospiti definitivi salvativi suscettibili di ospitare il parassita Echinococcus multilocularis, e precisamente una popolazione di volpi comuni, è presente in tutto il territorio della Finlandia, dell'Irlanda e del Regno Unito. Dal 1o gennaio 2012 questi tre Stati membri hanno attuato programmi di sorveglianza specifici dell'agente patogeno nelle loro popolazioni di volpi comuni, in conformità alle prescrizioni del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011, e nessun caso di infezione da Echinococcus multilocularis è stato registrato in tali popolazioni. Ogni caso di infezione è soggetto all'obbligo di notifica secondo le normative nazionali di questi paesi. Si ritiene pertanto che la totalità del territorio di Finlandia, Irlanda e Regno Unito sia conforme alle norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772. È pertanto opportuno inserire la Finlandia, l'Irlanda e il Regno Unito nell'elenco dei paesi che rispettano le norme di classificazione in tutto il loro territorio. |
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(8) |
Il regolamento delegato (UE) 2018/772 prevede l'abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 con effetto dal 1o luglio 2018. Al fine di evitare interruzioni nell'applicazione delle misure sanitarie preventive per i cani che entrano in Finlandia, Irlanda, Malta e Regno Unito, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi a decorrere dal 1o luglio 2018. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'elenco degli Stati membri che rispettano in tutto il loro territorio le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/772 figura nell'allegato, parte 1, del presente regolamento.
Articolo 2
L'elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772 figura nell'allegato, parte 2, del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione, del 21 novembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 (GU L 130 del 28.5.2018, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione dei cani da Echinococcus multilocularis (GU L 296 del 15.11.2011, pag. 6).
ALLEGATO
PARTE 1
Elenco degli Stati membri che rispettano, nella totalità del loro territorio, le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/772
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Codice ISO del paese |
Stato membro |
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MT |
MALTA |
PARTE 2
Elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772
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Codice ISO del paese |
Stato membro |
Totalità/parti del territorio |
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FI |
FINLANDIA |
Tutto il territorio |
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GB |
REGNO UNITO |
Tutto il territorio |
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IE |
IRLANDA |
Tutto il territorio |
DECISIONI
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155/4 |
DECISIONE (UE, Euratom) 2018/879 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
del 13 giugno 2018
relativa alla nomina di giudici della Corte di giustizia
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 253 e 255,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
I mandati di quattordici giudici e di cinque avvocati generali della Corte di giustizia giungono a scadenza il 6 ottobre 2018. È opportuno procedere a nomine per coprire tali posti per il periodo a decorrere dal 7 ottobre 2018. |
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(2) |
Il mandato dei giudici e degli avvocati generali ha una durata di sei anni. |
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(3) |
Le candidature dei sigg. Irmantas JARUKAITIS e Peter George XUEREB sono state proposte per il posto di giudice della Corte di giustizia. |
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(4) |
Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha fornito un parere sull'adeguatezza di tali candidati all'esercizio delle funzioni di giudice della Corte di giustizia e del Tribunale, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati giudici della Corte di giustizia per il periodo dal 7 ottobre 2018 al 6 ottobre 2024:
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il sig. Irmantas JARUKAITIS, |
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— |
il sig. Peter George XUEREB. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2018
Il presidente
D. TZANTCHEV
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155/5 |
DECISIONE (PESC) 2018/880 DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2018
che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 23 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/386/PESC (1). |
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(2) |
Il Consiglio non riconosce e continua a condannare l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Federazione russa e rimarrà impegnato ad attuare pienamente la propria politica di non riconoscimento. |
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(3) |
In base a un riesame della decisione 2014/386/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 23 giugno 2019. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/386/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 5 della decisione 2014/386/PESC, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La presente decisione si applica fino al 23 giugno 2019.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2018
Per il Consiglio
Il presidente
R. PORODZANOV
(1) Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70).
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155/6 |
DECISIONE (UE) 2018/881 DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2018
che invita la Commissione a presentare uno studio sulle opzioni dell'Unione per rispondere alle conclusioni del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2008/32 e, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio, una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifichi il regolamento (CE) n. 1367/2006
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 241,
visto l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (1), in particolare il punto 10 relativo all'applicazione degli articoli 225 e 241 TFEU,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 17 febbraio 2005 la convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (2) («convenzione di Aarhus») è stata approvata, a nome della Comunità europea, con decisione 2005/370/CE del Consiglio (3). La convenzione di Aarhus contribuisce al conseguimento degli obiettivi di politica ambientale dell'Unione di cui all'articolo 191 TFUE. |
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(2) |
L'Unione ha attuato gli obblighi della convenzione di Aarhus per quanto riguarda le proprie istituzioni e i propri organi, in particolare mediante il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
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(3) |
In linea con il carattere non conflittuale, non giudiziario e consultivo del sistema di controllo dell'osservanza di cui all'articolo 15 della convenzione di Aarhus, è stato istituito il comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus («comitato»), che è competente per esaminare la conformità delle parti a tale convenzione. |
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(4) |
Il 17 marzo 2017 l'Unione ha ricevuto le conclusioni del comitato relative al caso ACCC/C/2008/32, riguardante l'accesso alla giustizia a livello dell'Unione («conclusioni»). Al punto 123 delle conclusioni, il comitato ha dichiarato che la parte interessata non ha rispettato l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della convenzione per quanto riguarda l'accesso del pubblico alla giustizia poiché né il regolamento Aarhus né la giurisprudenza della CGUE attuano o rispettano gli obblighi imposti da detti paragrafi. Sulla base di tali conclusioni, il comitato direttivo della convenzione di Aarhus ha preparato il progetto di decisione VI/8f relativa all'osservanza da parte dell'Unione europea degli obblighi che ad essa incombono a norma della convenzione («progetto di decisione VI/8f»). |
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(5) |
Il 17 luglio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2017/1346 (5), relativa alla posizione che l'Unione deve adottare alla sesta sessione della riunione delle parti della convenzione di Aarhus (Meeting of the Parties — «MoP») in merito al progetto di decisione VI/8f. La posizione dell'Unione era di accettare il progetto di decisione VI/8f, fatta salva una serie di modifiche. |
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(6) |
Il 14 settembre 2017, in occasione della sesta sessione della MoP tenutasi a Budva, Montenegro, la MoP ha esaminato, tra l'altro, il progetto di decisione VI/8f, ma non ha raggiunto un accordo sulle proposte presentate dall'Unione per modificarla in linea con la decisione (UE) 2017/1346. In mancanza di un accordo, la MoP ha deciso di rinviare l'esame di detto progetto di decisione alla prossima sessione ordinaria, che si terrà nel 2021. |
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(7) |
La dichiarazione di Budva sulla democrazia ambientale per un futuro sostenibile, adottata dalla MoP sempre il 14 settembre 2017, esorta le parti e i firmatari della convenzione di Aarhus a fornire a tutti un accesso effettivo e paritario alla giustizia, in linea con le disposizioni della convenzione di Aarhus. |
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(8) |
Rispettivamente il 15 e 16 novembre 2017, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione su un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia e una risoluzione sul riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE, nelle quali, tra l'altro, invita la Commissione a presentare una nuova proposta legislativa di revisione del regolamento (CE) n. 1367/2006 al fine di tener conto della raccomandazione del comitato in relazione al caso ACCC/C/2008/32. |
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(9) |
Alla sesta sessione della MoP, l'Unione si è detta disposta ad esaminare le modalità e i mezzi per conformarsi alla convenzione di Aarhus in modo compatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione e con il suo sistema di controllo giurisdizionale. L'Unione dovrebbe compiere passi concreti in tale direzione, chiedendo alla Commissione di presentare uno studio sulle opzioni di cui dispone l'Unione per rispondere alle conclusioni del comitato relative al caso ACCC/C/2008/32. Sembra possibile modificare il regolamento (CE) n. 1367/2006 in modo da non alterare il sistema di controllo giurisdizionale dell'Unione, in particolare ampliando la categoria di atti dell'Unione che potrebbero formare oggetto di una richiesta di riesame interno. |
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(10) |
L'Unione continua a sostenere pienamente gli importanti obiettivi della convenzione di Aarhus, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il Consiglio invita la Commissione a presentare, entro il 30 settembre 2019, uno studio sulle opzioni di cui dispone l'Unione per rispondere alle conclusioni del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2008/32 («studio»), al fine di esaminare le modalità e i mezzi per conformarsi alla convenzione di Aarhus in modo compatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione e con il suo sistema di controllo giurisdizionale.
2. Lo studio include le implicazioni giuridiche, finanziarie e in termini di risorse umane delle diverse opzioni, compresa la modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006.
Articolo 2
1. Il Consiglio invita la Commissione a presentare, entro il 30 settembre 2020, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio, una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifichi il regolamento n. 1367/2006, o a informarlo sulle altre misure necessarie per dare seguito allo studio.
2. Secondo la prassi abituale, il Consiglio invita la Commissione a far sì che la proposta sia corredata di una valutazione d'impatto.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2018
Per il Consiglio
Il presidente
R. PORODZANOV
(1) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(2) GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.
(3) Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).
(5) Decisione (UE) 2017/1346 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sesta sessione della riunione delle parti della convenzione di Aarhus in relazione al caso ACCC/C/2008/32 riguardante il rispetto delle disposizioni (GU L 186 del 19.7.2017, pag. 15).
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155/8 |
DECISIONE (PESC) 2018/882 DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2018
sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea e che modifica la posizione comune 2002/400/PESC
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29 e l'articolo 31, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 18 aprile 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/608 (1) che prevedeva una proroga della validità dei permessi nazionali d'ingresso e di soggiorno di alcuni palestinesi nel territorio degli Stati membri di cui alla posizione comune 2002/400/PESC (2) per un ulteriore periodo di 24 mesi. |
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(2) |
La Repubblica di Cipro dovrebbe essere considerata uno Stato membro aggiunto all'elenco di Stati membri di cui all'articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC. |
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(3) |
Sulla base di una valutazione dell'applicazione della posizione comune 2002/400/PESC, il Consiglio ritiene opportuno prorogare la validità di tali permessi di ulteriori 24 mesi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri di cui all'articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell'articolo 3 di detta posizione comune di ulteriori 24 mesi a decorrere dal 31 gennaio 2018.
Articolo 2
La posizione comune 2002/400/PESC è modificata come segue:
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(1) |
L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 La presente posizione comune riguarda 13 palestinesi appartenenti al gruppo di palestinesi, riguardo ai quali il 5 maggio 2002 è stato raggiunto un memorandum d'intesa tra l'autorità palestinese e il governo di Israele per l'evacuazione pacifica della Basilica della Natività di Betlemme, e che hanno accettato di essere trasferiti temporaneamente in Stati membri dell'Unione europea ed essere accolti da questi ultimi.»; |
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(2) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 I 13 palestinesi di cui all'articolo 1 sono accolti in via temporanea ed esclusivamente per ragioni umanitarie dagli Stati membri seguenti: Belgio, Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Cipro e Portogallo.». |
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2018
Per il Consiglio
Il presidente
R. PORODZANOV
(1) Decisione (PESC) 2016/608 del Consiglio, del 18 aprile 2016, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea (GU L 104 del 20.4.2016, pag. 18).
(2) Posizione comune 2002/400/PESC del Consiglio, del 21 maggio 2002, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'UE (GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33).
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19.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155/10 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/883 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2018
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri
[notificata con il numero C(2018) 3942]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri nei quali sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di tale decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica riguardante tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato ripetutamente modificato per tener conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana, cambiamenti che dovevano appunto riflettersi in tale allegato. |
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(2) |
Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è connesso alla naturale lenta diffusione della malattia tra le popolazioni di suini selvatici nonché ai rischi legati all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia, pubblicata il 23 marzo 2017, e nella relazione scientifica sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia pubblicata il 7 novembre 2017 (5). |
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(3) |
La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (6) stabilisce le misure minime da adottare nell'Unione per la lotta contro la peste suina africana. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE prevede in particolare la creazione di una zona di protezione e di sorveglianza non appena la diagnosi della peste suina africana nei suini di un'azienda è ufficialmente confermata, mentre gli articoli 10 e 11 di tale direttiva stabiliscono le misure da adottare nelle zone di protezione e nelle zone di sorveglianza per impedire la diffusione di tale malattia. L'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede inoltre misure da adottare in caso di conferma della presenza di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici, tra cui sottoporre a sorveglianza ufficiale gli allevamenti di suini ubicati nella zona definita infetta. La recente esperienza ha dimostrato che le misure stabilite dalla direttiva 2002/60/CE, in particolare le misure che prevedono la pulizia e la disinfezione degli allevamenti infetti, sono efficaci nel contenere la diffusione della malattia. |
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(4) |
Tenendo conto dell'efficacia delle misure applicate negli Stati membri interessati conformemente all'articolo 15, all'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, lettera b), e all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2002/60/CE, e in linea con le misure di attenuazione dei rischi indicate nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale della sanità animale in relazione alla peste suina africana, talune zone specifiche elencate nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE dovrebbero essere reinserite nella parte II in previsione della scadenza del periodo di tre mesi dalle operazioni finali di pulizia e disinfezione. |
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(5) |
Nel maggio 2018 sono stati rilevati casi di peste suina africana nei cinghiali selvatici in zone della Polonia elencate nelle parti I e II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Focolai di peste suina africana sono stati inoltre rilevati anche nei suini domestici di diversi allevamenti ubicati nei voivodati della Podlachia, della Masovia e di Lublino. Tali recenti casi di peste suina africana nei cinghiali selvatici e i focolai rilevati nei suini domestici in Polonia determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto figurare nell'elenco di cui alla parte III di tale allegato. |
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(6) |
Nel giugno 2018 sono stati rilevati sei focolai di peste suina africana nei suini domestici in Lituania, nel comune distrettuale di Varėna, frazione (seniūnija) di Varėna, nel comune distrettuale di Jurbarkas, frazione (seniūnija) di Seredžius, nel comune distrettuale di Pakruojis, frazione (seniūnija) di Pašvitinys, nel comune distrettuale di Lazdijai, frazione (seniūnija) di Lazdijai e nel comune distrettuale di Mažeikiai, frazione (seniūnija) di Mažeikių apylinkės. Tali recenti focolai di peste suina africana nei suini domestici e i casi rilevati nei cinghiali selvatici nelle stesse zone della Lituania determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali zone della Lituania colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto figurare nell'elenco di cui alla parte III di tale allegato. |
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(7) |
Nell'aprile e nel maggio 2018 sono stati rilevati diversi casi di peste suina africana nei cinghiali selvatici in Ungheria. In risposta a tali casi sono state adottate le decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2018/663 (7) e (UE) 2018/835 (8). La decisione di esecuzione (UE) 2018/835, che ha abrogato e sostituito la decisione di esecuzione (UE) 2018/663, si applica fino al 30 giugno 2018. La decisione di esecuzione (UE) 2018/835 stabilisce che le zone infette istituite dall'Ungheria, in cui si applicano le misure di cui all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, devono comprendere perlomeno le zone elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione. |
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(8) |
In risposta ai recenti casi di peste suina africana in Ungheria è stata inoltre adottata anche la decisione di esecuzione (UE) 2018/758 della Commissione (9), che si applica fino al 31 luglio 2018. La decisione di esecuzione (UE) 2018/758 stabilisce che le zone infette istituite dall'Ungheria, in cui si applicano le misure di cui all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, devono comprendere perlomeno le zone elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione. |
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(9) |
Tali casi recenti di peste suina africana in Ungheria determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Le zone dell'Ungheria colpite dai recenti casi di peste suina africana dovrebbero pertanto figurare negli elenchi di cui alle parti I e II di tale allegato. |
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(10) |
Nel marzo 2018 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici in un allevamento domestico nel distretto di Satu Mare in Romania. In risposta a tale focolaio è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2018/419 della Commissione (10). La decisione di esecuzione (UE) 2018/419 si applica fino al 30 giugno 2018 e stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza istituite dalla Romania in conformità all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE devono comprendere perlomeno le aree elencate quali zone di protezione e di sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Nel maggio 2018 è stato rilevato in Romania un caso di peste suina africana nei cinghiali selvatici nel distretto di Satu Mare, già colpito dal focolaio di peste suina africana nei suini domestici. L'insorgere di tale recente focolaio nei suini domestici e il caso rilevato nei cinghiali selvatici nella stessa zona della Romania determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tale zona della Romania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto figurare negli elenchi di cui alle parti I e III di tale allegato. |
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(11) |
Nel giugno 2018 sono stati rilevati quattro focolai di peste suina africana nei suini domestici e tre casi di peste suina africana nei cinghiali selvatici nel distretto di Tulcea in Romania. L'insorgere di tali recenti focolai nei suini domestici e dei casi rilevati nei cinghiali selvatici nella stessa zona della Romania determina un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tale zona della Romania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto figurare negli elenchi di cui alle parti I, II e III di tale allegato. |
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(12) |
Nel giugno 2018 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici in un'azienda agricola nel comune (novads) di Jelgavas, frazione (pagasts) di Jaunsvirlaukas, in Lettonia. Tale recente focolaio di peste suina africana nei suini domestici e i casi rilevati nei cinghiali selvatici nella stessa zona della Lettonia determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tale zona della Lettonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto figurare nell'elenco di cui alla parte III di tale allegato. |
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(13) |
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Ungheria e che tali zone siano debitamente inserite negli elenchi di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il suddetto allegato. |
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(14) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(4) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).
(5) EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068.
(6) Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2018/663 della Commissione, del 27 aprile 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Ungheria (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 136).
(8) Decisione di esecuzione (UE) 2018/835 della Commissione, del 4 giugno 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Ungheria (GU L 140 del 6.6.2018, pag. 104).
(9) Decisione di esecuzione (UE) 2018/758 della Commissione, del 23 maggio 2018, riguardante alcune misure di protezione temporanee in relazione alla peste suina africana in Ungheria (GU L 128 del 24.5.2018, pag. 16).
(10) Decisione di esecuzione (UE) 2018/419 della Commissione, del 16 marzo 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Romania (GU L 75 del 19.3.2018, pag. 38).
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
PARTE I
1. Repubblica ceca
Le seguenti zone della Repubblica ceca:
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— |
okres Uherské Hradiště, |
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— |
okres Kroměříž, |
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— |
okres Vsetín, |
|
— |
katastrální území obcí v okrese Zlín:
|
2. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
|
— |
Hiiu maakond. |
3. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
|
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámú valamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550. |
4. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
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— |
Aizputes novads, |
|
— |
Alsungas novads, |
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— |
Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts, |
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— |
Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta, |
|
— |
Saldus novada Ezeres, Kursīšu, Pampāļu, un Zaņas pagasts, |
|
— |
Skrundas novada, Nīkrāces un Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta, |
|
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
|
— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts. |
5. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
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— |
Akmenės rajono savivaldybė: Papilės seniūnija, |
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— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
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— |
Kazlų Rūdos savivaldybė, |
|
— |
Kelmės rajono savivaldybė, |
|
— |
Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos, |
|
— |
Pagėgių savivaldybė, |
|
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos, |
|
— |
Šakių rajono savivaldybė, |
|
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
|
— |
Telšių rajono savivaldybė. |
6. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie podlaskim:
|
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w województwie mazowieckim:
|
|
w województwie lubelskim:
|
7. Romania
Le seguenti zone della Romania:
|
Satu Mare county:
|
|
Tulcea county:
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PARTE II
1. Repubblica ceca
Le seguenti zone della Repubblica ceca:
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— |
katastrální území obcí v okrese Zlín:
|
2. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
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— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
3. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
|
— |
Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
4. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
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— |
Ādažu novads, |
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— |
Aglonas novads, |
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— |
Aizkraukles novads, |
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— |
Aknīstes novads, |
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— |
Alojas novads, |
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— |
Alūksnes novads, |
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— |
Amatas novads, |
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— |
Apes novads, |
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— |
Auces novads, |
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— |
Babītes novads, |
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— |
Baldones novads, |
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— |
Baltinavas novads, |
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— |
Balvu novads, |
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— |
Bauskas novads, |
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— |
Beverīnas novads, |
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— |
Brocēnu novads, |
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— |
Burtnieku novads, |
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— |
Carnikavas novads, |
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— |
Cēsu novads, |
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— |
Cesvaines novads, |
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— |
Ciblas novads, |
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— |
Dagdas novads, |
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— |
Daugavpils novads, |
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— |
Dobeles novads, |
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— |
Dundagas novads, |
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— |
Engures novads, |
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— |
Ērgļu novads, |
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— |
Garkalnes novads, |
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— |
Gulbenes novads, |
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— |
Iecavas novads, |
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— |
Ikšķiles novads, |
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— |
Ilūkstes novads, |
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— |
Inčukalna novads, |
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— |
Jaunjelgavas novads, |
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— |
Jaunpiebalgas novads, |
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— |
Jaunpils novads, |
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— |
Jēkabpils novads, |
|
— |
Jelgavas novada, Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts, |
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— |
Kandavas novads, |
|
— |
Kārsavas novads, |
|
— |
Ķeguma novads, |
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— |
Ķekavas novads, |
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— |
Kocēnu novads, |
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— |
Kokneses novads, |
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— |
Krāslavas novads, |
|
— |
Krimuldas novads, |
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— |
Krustpils novads, |
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— |
Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kabiles, Snēpeles un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
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— |
Lielvārdes novads, |
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— |
Līgatnes novads, |
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— |
Limbažu novads, |
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— |
Līvānu novads, |
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— |
Lubānas novads, |
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— |
Ludzas novads, |
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— |
Madonas novads, |
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— |
Mālpils novads, |
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— |
Mārupes novads, |
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— |
Mazsalacas novads, |
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— |
Mērsraga novads, |
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— |
Naukšēnu novads, |
|
— |
Neretas novads, |
|
— |
Ogres novads, |
|
— |
Olaines novads, |
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— |
Ozolnieku novada, Ozolnieku un Cenu pagasts, |
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— |
Pārgaujas novads, |
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— |
Pļaviņu novads, |
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— |
Preiļu novads, |
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— |
Priekuļu novads, |
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— |
Raunas novads, |
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— |
republikas pilsēta Daugavpils, |
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— |
republikas pilsēta Jelgava, |
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— |
republikas pilsēta Jēkabpils, |
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— |
republikas pilsēta Jūrmala, |
|
— |
republikas pilsēta Rēzekne, |
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— |
republikas pilsēta Valmiera, |
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— |
Rēzeknes novads, |
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— |
Riebiņu novads, |
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— |
Rojas novads, |
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— |
Ropažu novads, |
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— |
Rugāju novads, |
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— |
Rundāles novads, |
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— |
Rūjienas novads, |
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— |
Salacgrīvas novads, |
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— |
Salas novads, |
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— |
Salaspils novads, |
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— |
Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Novadnieku, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zvārdes un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta, |
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— |
Saulkrastu novads, |
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— |
Sējas novads, |
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— |
Siguldas novads, |
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— |
Skrīveru novads, |
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— |
Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9 |
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— |
Smiltenes novads, |
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Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
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Strenču novads, |
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Talsu novads, |
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Tērvetes novads, |
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Tukuma novads, |
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Valkas novads, |
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Varakļānu novads, |
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Vārkavas novads, |
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Vecpiebalgas novads, |
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Vecumnieku novads, |
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Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
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Viesītes novads, |
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Viļakas novads, |
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Viļānu novads, |
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Zilupes novads. |
5. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
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Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto ir Ventos seniūnijos, |
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Alytaus miesto savivaldybė, |
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Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Butrimonių, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Simno seniūnijos, |
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Anykščių rajono savivaldybė, |
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Birštono savivaldybė, |
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Biržų miesto savivaldybė, |
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Biržų rajono savivaldybė, |
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Druskininkų savivaldybė, |
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Elektrėnų savivaldybė, |
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Ignalinos rajono savivaldybė, |
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Jonavos rajono savivaldybė, |
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Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Joniškio, Rudiškių, Satkūnų, Skaistgirio ir Žagarės seniūnijos, |
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Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos, |
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Kaišiadorių miesto savivaldybė, |
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Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
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Kalvarijos savivaldybė, |
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Kauno miesto savivaldybė, |
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Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos, |
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Kėdainių rajono, |
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Kupiškio rajono savivaldybė, |
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Marijampolės savivaldybė, |
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Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos, |
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Molėtų rajono savivaldybė, |
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Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, ir Rozalimo seniūnija, |
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Panevėžio rajono savivaldybė, |
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Pasvalio rajono savivaldybė, |
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Radviliškio rajono savivaldybė, |
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Raseinių rajono savivaldybė: Betygalos, Pagojukų ir Šiluvos seniūnijos ir Kalnūjų seniūnijos dalisį pietus nuo kelio Nr. A1, |
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Prienų miesto savivaldybė, |
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Prienų rajono savivaldybė, |
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Rokiškio rajono savivaldybė, |
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Šalčininkų rajono savivaldybė, |
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Šiaulių miesto savivaldybė, |
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Šiaulių rajono savivaldybė, |
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Širvintų rajono savivaldybė, |
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Švenčionių rajono savivaldybė, |
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Trakų rajono savivaldybė, |
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Ukmergės rajono savivaldybė, |
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Utenos rajono savivaldybė, |
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Vilniaus miesto savivaldybė, |
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Vilniaus rajono savivaldybė, |
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Vilkaviškio rajono savivaldybė, |
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Visagino savivaldybė, |
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Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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7. Romania
Le seguenti zone della Romania:
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Tulcea county
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PARTE III
1. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
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Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasts, |
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Ozolnieku novada Salgales pagasts. |
2. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
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Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės ir Ventos seniūnijos, |
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Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Daugų ir Raitininkų seniūnijos, |
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Jurbarko rajono savivaldybė: Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus ir Veliuonos seniūnijos, |
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Joniškio rajono savivaldybė: Gataučių, Kepalių, Kriukų ir Saugėlaukio seniūnijos, |
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Kauno rajono savivaldybė: Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos, |
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Lazdijų rajono savivaldybė, |
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Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos, |
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Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijos, |
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Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos seniūnija ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1, |
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Varėnos rajono savivaldybė. |
3. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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4. Romania
Le seguenti zone della Romania:
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Satu Mare county
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Tulcea county Tulcea Municipality with following localities:
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PARTE IV
Italia
Le seguenti zone dell'Italia:
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tutto il territorio della Sardegna. |