ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 149

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
14 giugno 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/866 della Commissione, del 13 giugno 2018, recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2018

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/867 della Commissione, del 13 giugno 2018, che stabilisce il regolamento interno delle commissioni di ricorso dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/868 della Commissione, del 13 giugno 2018, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2014 e (UE) n. 1302/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative ai sistemi di misurazione dell'energia e di raccolta dei dati ( 1 )

16

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2018/869 del Comitato politico e di sicurezza, del 5 giugno 2018, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2018) ( *1 )

24

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

 

(*1)   Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

14.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/866 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2018

recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2018

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 deve essere istituita una riserva intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti con il meccanismo della disciplina finanziaria di cui all'articolo 26 dello stesso regolamento.

(2)

L'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che, al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali fissati nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (2) per il finanziamento della spesa connessa al mercato e dei pagamenti diretti, deve essere fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sottomassimale di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili.

(3)

L'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo, incluso nel progetto di bilancio 2019 della Commissione, ammonta a 468,7 milioni di EUR a prezzi correnti. Per coprire tale importo occorre applicare il meccanismo della disciplina finanziaria ai pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per l'anno civile 2018.

(4)

Le previsioni dei pagamenti diretti e della spesa connessa al mercato, elaborate nel progetto di bilancio 2019 della Commissione, indicano che non è necessaria un'ulteriore disciplina finanziaria.

(5)

A norma dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, occorre fissare il tasso di adattamento entro il 30 giugno dell'anno civile al quale si applica tale tasso.

(6)

Di norma, gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti per un dato anno civile (N) ricevono i pagamenti entro un determinato termine compreso nell'esercizio finanziario (N+1). Gli Stati membri possono tuttavia erogare pagamenti tardivi agli agricoltori anche oltre detto termine, entro certi limiti. I pagamenti tardivi possono essere erogati in un esercizio finanziario successivo. Quando la disciplina finanziaria è applicata a un dato anno civile, il tasso di adattamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate in anni civili diversi da quello a cui si applica tale disciplina finanziaria. È quindi opportuno, al fine di garantire parità di trattamento tra gli agricoltori, disporre che il tasso di adattamento si applichi solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate nell'anno civile a cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui il pagamento viene erogato agli agricoltori.

(7)

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dispone che il tasso di adattamento dei pagamenti diretti determinato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applichi soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR da concedere agli agricoltori con riferimento all'anno civile corrispondente. Inoltre, l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dispone che, a seguito dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti, il tasso di adattamento si applichi alla Croazia solo a decorrere dal 1o gennaio 2022. Il tasso di adattamento da fissare mediante il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai pagamenti a favore degli agricoltori di tale Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai fini della fissazione del tasso di adattamento a norma degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli importi dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 che superino 2 000 EUR, da versare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all'anno civile 2018, sono ridotti di un tasso di adeguamento pari a 1,422184 %.

2.   La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Croazia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(3)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).


14.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/867 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2018

che stabilisce il regolamento interno delle commissioni di ricorso dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (1), in particolare l'articolo 55, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/796 conferisce al consiglio direttivo dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») il potere di istituire una o più commissioni di ricorso, responsabili dei ricorsi e delle procedure di arbitrato di cui agli articoli 58 e 61 di tale regolamento.

(2)

Poiché il regolamento (UE) 2016/796 fissa soltanto i principi essenziali relativi al trattamento dei ricorsi, occorre stabilire il regolamento interno della commissione di ricorso, comprese le regole di voto, le procedure per presentare ricorso e le condizioni per il rimborso delle spese dei suoi membri. Su proposta dell'Agenzia e previa consultazione del consiglio direttivo dell'Agenzia, la Commissione dovrebbe stabilire il regolamento interno della commissione di ricorso.

(3)

Il consiglio direttivo dell'Agenzia dovrebbe istituire almeno una commissione di ricorso quale organismo permanente, al fine di assicurare un processo decisionale coerente e uniforme, ridurre gli oneri amministrativi e il lungo processo di nomina dei membri ad ogni ricorso o richiesta di arbitrato e attingere alle competenze individuali e collettive dei suoi membri.

(4)

Il consiglio direttivo dell'Agenzia può istituire una o più commissioni di ricorso con tre o cinque membri e un numero corrispondente di supplenti, conformemente all'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/796.

(5)

Affinché la commissione di ricorso possa funzionare agevolmente ed efficacemente, uno dei membri dovrebbe essere nominato presidente della commissione di ricorso. È essenziale che il presidente garantisca la qualità e la coerenza delle decisioni della commissione di ricorso.

(6)

Nello svolgimento delle sue funzioni la commissione di ricorso dovrebbe inoltre essere assistita da un cancelliere e da un relatore. La loro nomina, il loro ruolo e i loro compiti dovrebbero essere chiaramente definiti. Per ogni procedimento dovrebbe essere designato un relatore, mentre i servizi del cancelliere dovrebbero essere condivisi fra tutte le commissioni di ricorso.

(7)

È opportuno prevedere la possibilità che la commissione di ricorso formuli orientamenti specifici di natura amministrativa per integrare il regolamento interno con modalità pratiche.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/796,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE

Articolo 1

Istituzione

1.   Le norme stabilite nel presente regolamento per la commissione di ricorso si applicano a ogni commissione di ricorso istituita con decisione del consiglio direttivo dell'Agenzia. Tutte queste commissioni sono nel seguito denominate collettivamente «la commissione di ricorso».

2.   Per garantire la presentazione delle conclusioni entro i termini prescritti come pure la qualità e la coerenza della giurisprudenza, una commissione di ricorso istituita conformemente all'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/796 è un organismo permanente.

Articolo 2

Membri

1.   Salvo diversamente indicato, il presidente, gli altri membri e i supplenti che compongono una commissione di ricorso sono nel seguito denominati «i membri».

2.   Il mandato di tutti i membri inizia e termina alle date fissate nella decisione di nomina. La data può essere fissata tenendo conto di una funzione o della fine di un procedimento. Conformemente all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/796 il mandato di un membro di una commissione di ricorso è limitato a quattro anni e può essere rinnovato una volta.

3.   In ogni commissione di ricorso istituita sono garantite competenze e/o esperienza in campo tecnico, giuridico e procedurale.

Articolo 3

Sostituzione

1.   Qualsiasi membro di una commissione di ricorso che sia impossibilitato a esercitare le sue funzioni, o rischi di diventarlo, ne informa il presidente senza indebiti ritardi.

2.   In caso di indisponibilità del presidente, la commissione di ricorso decide quale dei suoi restanti membri agisce in qualità di presidente.

3.   Il presidente nomina come membro uno dei supplenti.

4.   Le nomine per la sostituzione di cui ai paragrafi 2 e 3 durano per tutto il periodo di indisponibilità del membro sostituito o del presidente e almeno fino alla conclusione dei procedimenti di ricorso o di arbitrato in corso.

5.   Qualora l'indisponibilità diventi permanente o superi i 12 mesi, il consiglio direttivo dell'Agenzia nomina un nuovo membro o presidente, e il relativo supplente, a seconda dei casi.

Articolo 4

Ruolo del presidente

1.   Il presidente di una commissione di ricorso presiede ai procedimenti di ricorso e di arbitrato.

2.   Il presidente assicura la qualità e la coerenza delle decisioni adottate da una commissione di ricorso.

3.   Per ogni procedimento il presidente designa un relatore tra i membri della commissione di ricorso.

4.   Il presidente, in collaborazione con il cancelliere, garantisce la corretta attuazione del regolamento interno stabilito dal presente regolamento.

5.   Qualora il consiglio direttivo dell'Agenzia abbia istituito più commissioni di ricorso, i loro presidenti definiscono insieme una metodologia per la ripartizione dei procedimenti e ne informano il cancelliere.

Articolo 5

Ruolo del relatore

1.   Il relatore svolge un esame preliminare del ricorso e presenta le conclusioni di tale esame agli altri membri della commissione di ricorso.

2.   Il relatore elabora un progetto di conclusioni della commissione di ricorso.

Articolo 6

Sede della commissione di ricorso

La commissione di ricorso ha sede presso l'Agenzia.

Articolo 7

Cancelliere

1.   Nello svolgimento delle sue funzioni la commissione di ricorso è assistita da un cancelliere.

2.   Il cancelliere

a)

registra tutti i procedimenti con l'attribuzione di un numero e ne informa la commissione di ricorso e tutte le parti;

b)

è responsabile della ricezione, della trasmissione e della conservazione in sicurezza di tutti i documenti relativi ai procedimenti di ricorso e di arbitrato, delle comunicazioni con le parti nonché di tutti gli altri compiti amministrativi relativi ai procedimenti;

c)

informa le parti in merito ai membri che compongono la commissione di ricorso che istruirà la causa nonché ad eventuali cambiamenti di tale composizione senza indebiti ritardi;

d)

informa le parti del ricorso in merito al loro diritto di ricusare un membro che partecipa al procedimento di ricorso, conformemente all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/796;

e)

provvede affinché sul sito web dell'Agenzia sia pubblicato un annuncio del ricorso, che indichi come minimo la data di registrazione, il nome e i dati di contatto delle parti, la lingua del procedimento e la decisione impugnata;

f)

verifica il rispetto di tutti i termini e delle altre formalità relative alla presentazione dei ricorsi e ne informa la commissione di ricorso;

g)

conserva i verbali delle udienze, delle audizioni di testimoni o esperti e delle deliberazioni della commissione di ricorso;

h)

mantiene un archivio di tutte le decisioni emesse dalla commissione di ricorso nei procedimenti di ricorso e di arbitrato;

i)

inserisce le richieste e le conclusioni della commissione di ricorso nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796 («sportello unico»).

Articolo 8

Nomina e responsabilità del cancelliere

1.   Il cancelliere è nominato tra il personale dell'Agenzia dalla commissione di ricorso su proposta dell'Agenzia. Qualora vi sia più di una commissione di ricorso, la nomina avviene per consenso.

2.   Il cancelliere non può prendere parte a compiti o procedimenti dell'Agenzia relativi a decisioni avverso le quali può essere proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/796.

3.   Il cancelliere esercita le sue funzioni sotto la supervisione del presidente della commissione di ricorso e seguendo le sue istruzioni.

4.   Il cancelliere può essere assistito da personale cui a sua volta si applicano le disposizioni del presente articolo.

CAPO II

RICORSO

Articolo 9

Presentazione e notifica di un ricorso

1.   La presentazione di un ricorso alla commissione di ricorso avviene tramite il cancelliere nel formato elettronico previsto per i ricorsi entro due mesi dalle date di cui all'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796.

2.   Il ricorso contiene, a seconda dei casi:

a)

il nome e l'indirizzo del ricorrente;

b)

se il ricorrente si fa rappresentare, il nome e l'indirizzo del suo rappresentante;

c)

un indirizzo di posta elettronica;

d)

il ricorrente che è una persona giuridica presenta al cancelliere l'atto o gli atti costituivi che disciplinano tale persona giuridica, o un estratto recente del registro delle società, imprese o associazioni o qualsiasi altra prova della sua esistenza giuridica;

e)

gli estremi della decisione impugnata e le conclusioni del ricorrente;

f)

gli argomenti invocati;

g)

se del caso, la natura delle prove dedotte e un'esposizione dei fatti suffragati da tali prove;

h)

se del caso, una richiesta di trattamento riservato di documenti o parti di documenti;

i)

se il ricorrente non è il destinatario della decisione impugnata, i motivi per cui è direttamente o indirettamente interessato dalla decisione e prove della data in cui ne è venuto a conoscenza per la prima volta.

3.   Se il ricorso non contiene le informazioni di cui al paragrafo 2, il cancelliere fissa un termine massimo di dieci giorni lavorativi entro il quale il ricorrente è tenuto a fornirle. Il cancelliere fissa tale termine una sola volta. Durante il corso del termine di regolarizzazione, il termine di cui agli articoli 58 e 62 del regolamento (UE) 2016/796 è sospeso.

4.   Il cancelliere notifica il ricorso alla commissione di ricorso, all'Agenzia e a qualsiasi altra parte interessata identificabile entro un giorno lavorativo dalla presentazione del ricorso.

Articolo 10

Riservatezza

1.   Ogni richiesta di trattamento riservato precisa i termini, gli elementi specifici, le cifre o i passaggi per i quali viene chiesta la riservatezza e ne indica i motivi specifici. La mancata comunicazione di tali informazioni può comportare il rigetto della richiesta da parte della commissione di ricorso.

2.   Il presidente stabilisce se le informazioni fornite in una richiesta in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera h), sono da considerarsi riservate e provvede affinché nessuna informazione considerata riservata sia pubblicata.

Articolo 11

Irricevibilità del ricorso

La commissione di ricorso può dichiarare un ricorso irricevibile sulla base di uno o più dei seguenti motivi:

a)

il ricorso non rispetta i requisiti formali stabiliti all'articolo 9;

b)

il ricorrente ha superato il termine per la presentazione di un ricorso;

c)

il ricorso non riguarda una decisione che può essere oggetto di ricorso;

d)

il ricorrente non è destinatario della decisione oggetto del ricorso né è in grado di dimostrare un interesse diretto e individuale.

Articolo 12

Conflitto di interessi

1.   Dopo la presentazione di un ricorso alla commissione di ricorso, ogni membro che individui un potenziale conflitto di interessi formula una dichiarazione motivata conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796 e la presenta al presidente.

2.   Le parti del ricorso sono informate di ogni dichiarazione senza indebiti ritardi.

3.   Una domanda di ricusazione presentata da una delle parti del ricorso è ricevibile se è stata presentata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui la parte che chiede la ricusazione è venuta a conoscenza dei fatti all'origine della stessa.

4.   Il membro interessato è informato della ricusazione ed è invitato a rispondere al presidente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica.

5.   La commissione di ricorso decide senza indebiti ritardi in merito all'esclusione dai procedimenti del membro interessato conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796. Il membro interessato si astiene da tale decisione.

6.   L'esclusione del membro interessato è temporanea e si applica al procedimento di ricorso o di arbitrato in relazione al quale è stata chiesta la ricusazione. La sostituzione del presidente o del membro escluso avviene conformemente all'articolo 3.

Articolo 13

Procedura di revisione precontenziosa

1.   Conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/796 qualsiasi ricorso avverso una decisione presa dall'Agenzia ai sensi degli articoli 14, 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/796 o per inadempienza dell'Agenzia entro i termini applicabili è oggetto di una revisione precontenziosa prima di essere presentato all'esame della commissione di ricorso.

2.   A decorrere dalla presentazione del ricorso l'Agenzia dispone di un mese per prendere uno dei seguenti provvedimenti:

a)

rettificare la decisione o l'inadempienza;

b)

confermare la decisione impugnata, indicandone i motivi;

c)

confermare che la revisione precontenziosa non si applica conformemente all'articolo 60, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2016/796, indicandone i motivi;

d)

indicare i motivi per i quali ritiene che il ricorso sia irricevibile.

3.   In tutti i casi summenzionati l'Agenzia informa il cancelliere in merito al provvedimento preso e fornisce, se del caso, tutti i documenti giustificativi necessari.

4.   Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera a), l'Agenzia emette la sua decisione e il cancelliere chiude la procedura di ricorso e ne informa tutte le parti del procedimento.

5.   Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere b), c), e d), il cancelliere informa il ricorrente e deferisce i procedimenti all'esame della commissione di ricorso.

6.   Entro dieci giorni lavorativi dal giorno della notifica del deferimento il ricorrente può ritirare il ricorso.

7.   La data del deferimento all'esame della commissione di ricorso è considerata la data di presentazione pertinente ai fini del calcolo del termine di cui agli articoli 58 e 62 del regolamento (UE) 2016/796.

8.   In caso di deferimento l'Agenzia può decidere di sospendere l'applicazione della decisione oggetto del ricorso.

Articolo 14

Memoria difensiva

1.   L'Agenzia presenta una memoria difensiva entro un mese dalla data di notifica del ricorso.

2.   Qualora si applichi la revisione precontenziosa di cui all'articolo 13, può essere presentata una memoria difensiva in relazione ai provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del paragrafo 2. I motivi forniti nel provvedimento di cui alla lettera b) servono da memoria difensiva.

3.   La memoria difensiva espone i motivi e contiene tutti i documenti giustificativi.

4.   Qualora l'Agenzia non presenti una memoria difensiva, il procedimento prosegue in assenza di quest'ultima.

Articolo 15

Intervento

1.   La commissione di ricorso può concedere a chiunque dimostri di avere un interesse legittimo all'esito di un procedimento il diritto di intervenire nel procedimento dinanzi ad essa.

2.   L'istanza di intervento è presentata entro dieci giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'annuncio del ricorso sul sito web dell'Agenzia.

3.   L'istanza di intervento è notificata alle parti affinché queste abbiano la possibilità di presentare tutte le osservazioni che ritengono necessarie prima che la commissione di ricorso si pronunci in merito all'intervento.

4.   L'intervento ha come oggetto l'adesione o l'opposizione, totale o parziale, alle conclusioni di una delle parti. L'intervento non conferisce gli stessi diritti procedurali già conferiti alle parti.

Articolo 16

Contenuto dell'istanza di intervento

1.   L'istanza di intervento contiene:

a)

il nome e l'indirizzo dell'interveniente;

b)

il nome e l'indirizzo del rappresentante dell'interveniente, se del caso;

c)

l'elezione di domicilio, se l'indirizzo è diverso da quello di cui alle lettere a) e b);

d)

il riferimento al procedimento per il quale è presentata l'istanza;

e)

una dichiarazione in adesione od opposizione, totale o parziale, alle conclusioni di una delle parti;

f)

i motivi e gli argomenti di fatto e di diritto invocati;

g)

gli elementi di prova pertinenti, se del caso.

2.   Dopo la presentazione di un'istanza di intervento, il presidente fissa un termine massimo di dieci giorni lavorativi entro il quale le parti possono rispondere.

Articolo 17

Richiesta di sospensione

1.   La commissione di ricorso può concedere una sospensione della decisione impugnata se i ricorrenti dimostrano l'urgente necessità di tale sospensione ai fini della protezione dei loro diritti ed interessi minacciati dal rischio di danni gravi e irreparabili.

2.   Il presidente può invitare la controparte a presentare osservazioni scritte sulla richiesta.

Articolo 18

Sospensione del procedimento

1.   La commissione di ricorso può ordinare una sospensione del procedimento per un periodo massimo di dieci giorni lavorativi con l'accordo di tutte le parti interessate.

2.   L'ordinanza precisa la durata della sospensione e ne indica i motivi.

3.   Durante il periodo di sospensione del procedimento tutti i termini procedurali sono sospesi.

CAPO III

ARBITRATO

Articolo 19

Richiesta di arbitrato

1.   Una richiesta di arbitrato può essere presentata conformemente all'articolo 61 del regolamento (UE) 2016/796 da una o più autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate.

2.   La richiesta di arbitrato è presentata al cancelliere, che ne informa l'Agenzia e la commissione di ricorso entro un giorno lavorativo.

Articolo 20

Richiesta di arbitrato ERTMS

1.   L'Agenzia informa il cancelliere di un processo di coordinamento a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796 come pure delle parti coinvolte e dei relativi termini.

2.   In assenza di una soluzione reciprocamente accettabile dopo un mese di coordinamento, il cancelliere sottopone il procedimento all'arbitrato della commissione di ricorso e ne informa le parti coinvolte.

Articolo 21

Procedura di arbitrato

1.   La commissione di ricorso dispone di un mese per decidere se confermare la posizione dell'Agenzia.

2.   Qualsiasi disposizione appropriata del capo II si applica mutatis mutandis.

Articolo 22

Decisione della commissione di ricorso

La decisione della commissione di ricorso comprende almeno i seguenti elementi:

a)

i nomi delle parti e dei loro rappresentanti, se del caso;

b)

una sintesi dei fatti e delle questioni oggetto della controversia;

c)

le posizioni e gli argomenti rispettivi delle parti;

d)

un'analisi delle conclusioni;

e)

un dispositivo contenente la decisione.

CAPO IV

REQUISITI PROCEDURALI COMUNI

SEZIONE 1

Lingua

Articolo 23

Lingua del procedimento

1.   Se il ricorrente è il destinatario della decisione impugnata, il ricorso è presentato nella lingua del procedimento che ha condotto all'adozione di tale decisione.

2.   Se il ricorrente non è il destinatario della decisione impugnata, il ricorso può essere presentato in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione.

3.   La richiesta di arbitrato può essere presentata in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione. Il procedimento di arbitrato è svolto nella lingua dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza interessata.

4.   La lingua di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è la lingua del procedimento di ricorso o di arbitrato. Essa è usata nella fase scritta e nella fase orale del procedimento e in tutte le comunicazioni con le parti.

5.   Tutti i documenti tecnici e giustificativi allegati al ricorso, alla richiesta di arbitrato o alla memoria difensiva sono presentati nella lingua del procedimento.

6.   Le conclusioni della commissione di ricorso sono formulate nella lingua del procedimento.

7.   Gli intervenienti utilizzano la lingua del procedimento.

8.   A fini di efficienza e di riduzione dei costi, la commissione di ricorso può derogare alle disposizioni dei suddetti paragrafi per procedimenti scritti o orali, o parti di essi, compresi singoli documenti e/o interventi orali, purché tutte le parti acconsentano a raggiungere un accordo alternativo. Su richiesta, la commissione di ricorso tiene traccia di tale accordo e delle condizioni su cui potrebbe basarsi.

Articolo 24

Traduzione

1.   Tutte le spese relative alla traduzione nella lingua del procedimento dei documenti tecnici e di altri documenti giustificativi allegati sono a carico della parte che li presenta.

2.   La traduzione e l'interpretazione richieste dalla commissione di ricorso sono limitate al minimo e i relativi costi sono sostenuti dall'Agenzia.

3.   In caso di traduzione, la parte interessata fornisce una traduzione certificata.

SEZIONE 2

Procedura

Articolo 25

Misure procedurali

1.   Il presidente può ordinare misure procedurali in qualunque momento nel corso della procedura, con o senza richiesta delle parti.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 possono in particolare comprendere:

a)

interrogare parti, testimoni o esperti e qualsiasi altra persona in possesso di informazioni determinanti per il procedimento;

b)

richiedere comunicazioni scritte e orali su aspetti determinanti del procedimento;

c)

richiedere la presentazione di documenti;

d)

disporre una perizia;

e)

richiedere ispezioni e audit determinanti ai fini del procedimento.

Articolo 26

Proroga dei termini in circostanze eccezionali

In circostanze eccezionali, qualora la parte interessata dimostri l'esistenza di circostanze anomale e imprevedibili al di fuori del suo controllo e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante l'esercizio della massima diligenza, la commissione di ricorso può adeguare qualsiasi termine fissato a norma del presente regolamento, garantendo nel contempo l'equilibrio dei diritti di tutte le parti del procedimento.

Articolo 27

Documenti presentati per avviare il procedimento o come nuovi elementi di prova

1.   Ai fini del calcolo dei termini un documento si considera presentato soltanto nel momento in cui è ricevuto dal cancelliere, che deve dare conferma dell'avvenuto ricevimento.

2.   I documenti recano il numero del procedimento di ricorso o di arbitrato che è stato assegnato dal cancelliere quando la richiesta di arbitrato o l'atto di ricorso è stato presentato per la prima volta.

3.   Il numero massimo di pagine dei documenti procedurali è fissato come segue:

a)

20 pagine per l'atto di ricorso e la memoria difensiva; e

b)

10 pagine per ogni comparsa di intervento.

I limiti di pagine non si applicano agli allegati dei documenti procedurali.

4.   Il cancelliere autorizza il superamento delle lunghezze massime di cui al paragrafo 3 d'accordo con il presidente e solo in procedimenti che implicano questioni di fatto particolarmente complesse.

Articolo 28

Deliberazioni

Le deliberazioni della commissione di ricorso sono riservate e soggette alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Le deliberazioni possono svolgersi in qualsiasi forma appropriata e non sono limitate alle riunioni fisiche.

Articolo 29

Testimoni, esperti e udienze

1.   Su richiesta di una delle parti, la commissione di ricorso può sentire testimoni in merito a fatti determinanti che hanno un impatto sull'esito del procedimento. Quando una parte chiede che un testimone venga sentito, tale richiesta indica i fatti determinanti in relazione ai quali il testimone viene sentito e i motivi pertinenti per citare il testimone.

2.   La commissione di ricorso può sentire esperti per ottenere chiarimenti su aspetti specifici del procedimento o nominare un esperto per la redazione di una perizia.

3.   Quando nomina gli esperti per la redazione di una perizia la commissione di ricorso ne definisce i compiti e fissa un termine per la presentazione della perizia.

4.   L'esperto, prima di deporre, dichiara qualsiasi interesse personale diretto o indiretto che può avere all'esito del procedimento, indicando in particolare se ha già rappresentato una delle parti o se ha partecipato al procedimento che ha condotto all'adozione della decisione oggetto del ricorso o a procedimenti di arbitrato connessi.

5.   Qualora una delle parti ricusi un esperto a causa di un potenziale conflitto di interessi, la commissione di ricorso prende una decisione al riguardo applicando l'articolo 12 mutatis mutandis.

6.   La commissione di ricorso, se ritiene che vi sia un conflitto di interessi o un rischio di conflitto di interessi, può invece decidere di sentire l'esperto in qualità di testimone.

7.   La commissione di ricorso, fatte salve considerazioni relative all'efficienza, può tenere un'udienza di trattazione orale se lo ritiene necessario per confermare elementi di prova relativi a fatti determinanti che hanno un impatto sull'esito del procedimento.

Articolo 30

Nuovi argomenti o elementi di prova

1.   La commissione di ricorso fissa il termine per la presentazione di nuovi motivi o elementi di prova.

2.   Se del caso, la commissione di ricorso invita le parti a presentare osservazioni o informazioni supplementari entro un termine da essa stabilito.

3.   Se nuovi motivi o elementi di prova sono ritenuti ricevibili, le altre parti hanno il diritto di presentare le proprie osservazioni.

SEZIONE 3

Decisione

Articolo 31

Votazioni

Le decisioni sono prese da una commissione di ricorso a maggioranza dei voti. In caso di parità, il voto del presidente è decisivo.

Articolo 32

Conclusioni della commissione di ricorso

1.   La commissione di ricorso formula le sue conclusioni motivate per iscritto. Esse comprendono almeno i seguenti elementi:

a)

il nome dei membri della commissione di ricorso che hanno partecipato al procedimento;

b)

i nomi delle parti e dei loro rappresentanti, se del caso;

c)

una sintesi dei fatti pertinenti;

d)

le conclusioni delle parti;

e)

una sintesi degli argomenti delle parti;

f)

i motivi di ricevibilità;

g)

il dispositivo delle conclusioni e le motivazioni su cui si fondano;

h)

la data in cui sono presentate.

2.   Le conclusioni sono firmate dai membri della commissione di ricorso che hanno deciso in merito alle stesse e dal cancelliere.

Articolo 33

Decisione definitiva dell'Agenzia in merito ai ricorsi

1.   Se la commissione di ricorso ritiene che i motivi del ricorso siano fondati, l'Agenzia emette una decisione definitiva destinata alle parti interessate in conformità con le conclusioni della commissione di ricorso entro un mese dalla presentazione di queste ultime.

2.   La decisione comprende almeno i seguenti elementi:

a)

i nomi delle parti e dei loro rappresentanti, se del caso;

b)

le conclusioni della commissione di ricorso;

c)

il dispositivo della decisione e le motivazioni su cui si fonda.

3.   Nei casi in cui la commissione di ricorso ha confermato la decisione dell'Agenzia, quest'ultima emette una fattura per il ricorso conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione (3).

4.   Una sintesi delle conclusioni della commissione di ricorso è pubblicata sul sito web dell'Agenzia.

SEZIONE 4

Costo del procedimento

Articolo 34

Spese delle parti

1.   I diritti di ricorso sono fissati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione.

2.   Ciascuna parte coinvolta nel procedimento di arbitrato sostiene le proprie spese.

Articolo 35

Spese di partecipazione

1.   Gli intervenienti sostengono le proprie spese.

2.   I ricorrenti vincitori che hanno partecipato a udienze di trattazione orale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di alloggio e ad un'indennità per il mancato guadagno nella misura ritenuta equa dalla commissione di ricorso.

3.   I testimoni che hanno partecipato a udienze di trattazione orale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di alloggio e ad un'indennità per il mancato guadagno nella misura ritenuta equa dalla commissione di ricorso.

4.   Gli esperti hanno diritto al pagamento di onorari per i loro servizi sulla base delle tariffe per gli esperti che assistono l'Agenzia e al rimborso delle spese di viaggio e di alloggio.

5.   Il consiglio direttivo dell'Agenzia stabilisce regole dettagliate applicabili a tali rimborsi e pagamenti.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

Onorari dei membri della commissione di ricorso

1.   I membri della commissione di ricorso hanno diritto al pagamento di onorari per l'esercizio delle loro funzioni in qualità di membri della commissione di ricorso, sulla base del regime di onorari di cui all'allegato.

2.   I membri della commissione di ricorso hanno diritto al rimborso delle spese sostenute (viaggio, alloggio e indennità giornaliere). Il consiglio direttivo dell'Agenzia stabilisce regole dettagliate applicabili al calcolo di tali importi.

Articolo 37

Obbligo di trasparenza

Le parti interessate hanno accesso ai documenti redatti o ricevuti dalla commissione di ricorso in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 e secondo la politica sull'accesso del pubblico ai documenti applicabile all'interno dell'Agenzia.

Articolo 38

Orientamenti e altre informazioni pertinenti

1.   La commissione di ricorso adotta orientamenti applicabili ai suoi procedimenti a maggioranza dei voti.

2.   Tali orientamenti sono pubblicati sul sito web dell'Agenzia, insieme a tutte le altre informazioni pertinenti per i ricorrenti.

Articolo 39

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione, del 2 maggio 2018, relativo ai diritti e ai corrispettivi pagabili all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e alle condizioni di pagamento (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 68).


ALLEGATO

ONORARI

1.   ONORARI PER PROCEDIMENTI DI RICORSO/ARBITRATO:

1)

I membri e i supplenti delle commissioni di ricorso assegnati a un procedimento di ricorso o arbitrato hanno diritto al pagamento di onorari. Gli onorari spettanti ai membri e ai supplenti che partecipano al procedimento ammontano a 600 EUR per giorno di lavoro in un procedimento di ricorso o arbitrato, o a 75 EUR all'ora qualora il giorno di lavoro non sia completo, con un massimo di 9 000 EUR per persona per procedimento.

2)

Nel caso del presidente della commissione di ricorso e del relatore di un procedimento, gli onorari ammontano a 700 EUR per giorno di lavoro in un procedimento di ricorso o arbitrato, o a 87,5 EUR all'ora qualora il giorno di lavoro non sia completo, con un massimo di 18 000 EUR per persona per procedimento.

 

Importo degli onorari per persona per giornata dedicata al procedimento

Onorari massimi per persona per procedimento

Membri e supplenti in funzione sostitutiva

600 EUR

9 000 EUR

Presidente e relatore del procedimento assegnato

700 EUR

18 000 EUR

2.   ONORARI PER LA PARTECIPAZIONE A RIUNIONI DELLE COMMISSIONI DI RICORSO NON RIGUARDANTI PROCEDIMENTI DI RICORSO/ARBITRATO:

La commissione di ricorso o suoi singoli membri possono riunirsi per questioni amministrative o organizzative. Gli onorari per la partecipazione a tali riunioni ammontano a 600 EUR per riunione. Il numero massimo di tali riunioni è di sei per anno civile. L'Agenzia fornisce assistenza per l'organizzazione di tali riunioni.

 

Importo degli onorari per persona per riunione

Numero massimo di riunioni all'anno per persona

Membri e supplenti della commissione di ricorso

600 EUR

sei riunioni

3.   ONORARI PER LA PARTECIPAZIONE AD ALTRE RIUNIONI

I membri e i supplenti delle commissioni di ricorso hanno inoltre diritto al rimborso delle spese di viaggio e di alloggio per la partecipazione a riunioni ad hoc che non rientrano nelle categorie di cui ai punti 1 e 2, purché siano stati invitati dall'Agenzia.


14.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/868 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2018

che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2014 e (UE) n. 1302/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative ai sistemi di misurazione dell'energia e di raccolta dei dati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) dispone che l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») formuli raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito alle specifiche tecniche di interoperabilità («STI») e alla loro revisione, in conformità all'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/797, e provveda all'adeguamento delle STI al progresso tecnico, all'evoluzione del mercato e alle esigenze a livello sociale.

(2)

L'articolo 3, paragrafo 5, lettera c), della decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione (3) prevede che le STI siano riviste al fine di chiudere i punti in sospeso.

(3)

Il 22 settembre 2017 la Commissione ha chiesto all'Agenzia di formulare raccomandazioni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 per la revisione delle STI relative al sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell'Unione europea («STI ENE») e della STI concernente il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea («STI LOC&PAS»).

(4)

L'allegato del regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione (4) dovrebbe essere modificato per chiudere il punto in sospeso riguardante la specifica relativa ai protocolli di interfaccia tra il sistema di misurazione dell'energia (EMS) e il sistema di raccolta dei dati e per rendere più chiaro il testo.

(5)

L'allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione (5) relativo all'EMS dovrebbe essere modificato al fine di garantire la coerenza tra le due STI.

(6)

Il 4 ottobre 2017 l'Agenzia ha formulato una raccomandazione sulle modifiche da apportare al regolamento (UE) n. 1301/2014.

(7)

Il 14 novembre 2017 l'Agenzia ha formulato una raccomandazione sulle modifiche da apportare al regolamento (UE) n. 1302/2014, riguardanti fra l'altro le disposizioni relative all'EMS.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1301/2014 è così modificato:

1)

l'ultima frase del considerando 6 è soppressa;

2)

l'articolo 3 è soppresso;

3)

all'articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   In aggiunta all'attuazione del sistema di raccolta dei dati sull'energia a terra (Data Collecting System - DCS) di cui al punto 7.2.4 dell'allegato, e fatte salve le disposizioni del punto 4.2.8.2.8 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione (*1), gli Stati membri si assicurano che entro il 4 luglio 2020 sia in funzione un sistema di compensazione di terra capace di ricevere e accettare dati da un DCS a fini di fatturazione. Il sistema di compensazione di terra deve essere capace di scambiare serie di dati finalizzati alla fatturazione del consumo energetico (Compiled Energy Billing Data — CEBD) con altri sistemi di compensazione, convalidare i CEBD e attribuire correttamente i dati sul consumo alle parti interessate. A tal fine si deve tenere conto della pertinente legislazione del mercato dell'energia.

(*1)  Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri” del sistema ferroviario dell'Unione europea (Cfr. pagina 228 della presente Gazzetta ufficiale)»;"

4)

l'allegato del regolamento (UE) n. 1301/2014 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento di esecuzione.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento di esecuzione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.

(2)  Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

(3)  Decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obiettivi specifici per l'elaborazione, l'adozione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità (GU L 210 del 15.8.2017, pag. 5).

(4)  Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179).

(5)  Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228).


ALLEGATO I

L'allegato del regolamento (UE) 1301/2014 è così modificato:

1)

al punto 2.1, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3)

Conformemente all'allegato II, punto 2.2, della direttiva 2008/57/CE, il sistema di misurazione del consumo di energia elettrica lato terra, chiamato nella presente STI “sistema di raccolta dei dati sull'energia a terra”, è definito al punto 4.2.17 della presente STI.»;

2)

il titolo del punto 4.2.5 è sostituito dal seguente:

«4.2.5.    Corrente a treno in stazionamento (solo sistemi a CC)»;

3)

al punto 4.2.13, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«La catenaria è progettata per consentire il funzionamento di almeno due pantografi adiacenti. La distanza di progetto dei due archetti dei pantografi adiacenti, da asse mediano longitudinale ad asse mediano longitudinale, deve essere uguale o inferiore ai valori indicati in una delle colonne, “A”, “B” o “C”, della tabella 4.2.13.»;

4)

al punto 4.2.13, nella prima riga della tabella 4.2.13, il termine «minima» è soppresso;

5)

il punto 4.2.17 è sostituito dal seguente:

«4.2.17.   Sistema di raccolta dei dati sull'energia a terra

(1)

Il punto 4.2.8.2.8 della STI LOC & PAS comprende i requisiti per i sistemi di misurazione dell'energia a bordo (Energy Measurement Systems - EMS) destinati a produrre e trasmettere un insieme di dati compilato finalizzato alla fatturazione del consumo energetico (Compiled Energy Billing Data - CEBD) a un sistema di raccolta dei dati sull'energia a terra.

(2)

Il sistema di raccolta dei dati (Data Collecting System - DCS) sull'energia a terra deve essere in grado di ricevere, immagazzinare ed esportare i dati CEBD senza corromperli, conformemente ai requisiti indicati al punto 4.12 della norma EN 50463-3:2017.

(3)

Il DCS sull'energia a terra deve soddisfare tutti i requisiti relativi allo scambio di dati definiti al punto 4.2.8.2.8.4 della STI LOC & PAS e i requisiti di cui ai punti 4.3.6 e 4.3.7 della norma EN 50463-4:2017.»;

6)

il titolo del punto 5.2.1.6 è sostituito dal seguente:

«5.2.1.6.    Corrente a treno in stazionamento (solo sistemi in CC)»;

7)

il titolo del punto 6.1.4.2 è sostituito dal seguente:

«6.1.4.2.    Valutazione della corrente a treno in stazionamento (solo sistemi in CC)»;

8)

al punto 6.1.5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

corrente continua nominale;»

9)

il punto 7.2.4 è sostituito dal seguente:

«7.2.4.

Entro il 1o gennaio 2022 gli Stati membri si assicurano che sia attuato un sistema di raccolta dei dati sull'energia a terra capace di scambiare dati elaborati finalizzati alla fatturazione del consumo energetico in conformità al punto 4.2.17 della presente STI.»;

10)

al punto 7.3.1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Un sottosistema esistente può consentire la circolazione di veicoli conformi alla STI rispettando nel contempo i requisiti essenziali della direttiva 2008/57/CE. La procedura da utilizzare per la dimostrazione del livello di conformità ai parametri fondamentali della STI deve essere conforme alla raccomandazione 2014/881/UE della Commissione (*1).

(*1)  Raccomandazione 2014/881/UE della Commissione, del 18 novembre 2014, relativa alla procedura per dimostrare il livello di conformità delle linee ferroviarie esistenti ai parametri fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 520 »;"

11)

il punto 7.3.4 è sostituito dal seguente:

«7.3.4.

La procedura da utilizzare per la dimostrazione del livello di conformità delle linee esistenti ai parametri fondamentali della presente STI deve essere conforme alla raccomandazione 2014/881/UE.»;

12)

il punto 7.4.2.11 è soppresso;

13)

all'appendice D, punto D.1.1.4, la figura D.1 è sostituita dalla seguente:

« Figura D.1

Sagome meccaniche del pantografo

Image 1
»;

14)

all'appendice E, nella tabella E.1 sono aggiunte le righe 9 e 10:

«9

EN 50463-3

Applicazioni ferroviarie - Misurazione dell'energia a bordo dei treni - parte 3: gestione dei dati

2017

Sistema di raccolta dei dati sull'energia a terra (4.2.17)

10

EN 50463-4

Applicazioni ferroviarie - Misurazione dell'energia a bordo dei treni - parte 4: comunicazione

2017

Sistema di raccolta dei dati sull'energia a terra (4.2.17)»;

15)

il testo dell'appendice F è sostituito da «Deliberatamente eliminata»;

16)

all'appendice G, nella tabella G.1 del glossario, la riga «Isolatore di sezione» è soppressa.


(*1)  Raccomandazione 2014/881/UE della Commissione, del 18 novembre 2014, relativa alla procedura per dimostrare il livello di conformità delle linee ferroviarie esistenti ai parametri fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 520 »;”


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento (UE) 1302/2014 è così modificato:

1)

al capitolo 4 «Caratteristiche del sottosistema» materiale rotabile«», il punto 4.2.8.2.8 «Sistema di raccolta dei dati sull'energia a terra» è sostituito dal seguente:

«4.2.8.2.8.   Sistema di misurazione dell'energia a bordo

4.2.8.2.8.1.   Indicazioni generali

1)

Il sistema di misurazione dell'energia a bordo (Energy Measurement System - EMS) è un sistema che misura tutta l'energia elettrica attiva e reattiva fornita dalla linea aerea di contatto o restituita alla stessa (durante una frenatura a recupero) dall'unità elettrica.

2)

L'EMS deve comprendere almeno le seguenti funzioni: la funzione di misurazione dell'energia (Energy Measurement Function - EMF) di cui al punto 4.2.8.2.8.2 e il sistema di trattamento dei dati (Data Handling System - DHS) di cui al punto 4.2.8.2.8.3.

3)

Un sistema di comunicazione adeguato invierà la serie di dati compilati finalizzati alla fatturazione del consumo energetico (Compiled Energy Billing Data - CEBD) a un sistema di raccolta dei dati a terra (Data Collecting System DCS). I protocolli di interfaccia e il formato dei dati trasferiti tra EMS e DCS devono soddisfare i requisiti di cui al punto 4.2.8.2.8.4.

4)

Tale sistema è adatto a essere usato a fini di fatturazione; le serie di dati di cui al punto 4.2.8.2.8.3, paragrafo 4, fornite da tale sistema devono essere accettate per la fatturazione in tutti gli Stati membri.

5)

La tensione e la corrente nominali dell'EMS devono corrispondere alla tensione e alla corrente nominali dell'unità elettrica; quest'ultima deve continuare a funzionare correttamente quando cambia il sistema di alimentazione dell'energia di trazione.

6)

I dati archiviati nell'EMS devono essere protetti in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica e l'EMS deve essere protetto da un accesso non autorizzato.

7)

Deve essere prevista una funzione di localizzazione a bordo che fornisca al DHS dati di localizzazione generati da una fonte esterna in reti in cui tale funzione è necessaria solo a fini di fatturazione. In ogni caso il sistema EMS deve poter prevedere una funzione di localizzazione compatibile. Se prevista, la funzione di localizzazione deve rispettare i requisiti definiti nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 116.

8)

L'attrezzaggio dell'EMS, la sua funzione di localizzazione a bordo, la descrizione della comunicazione bordo-terra e il controllo metrologico, compresa la classe di precisione dell'EMF, devono essere registrati nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.2 della presente STI.

9)

La documentazione relativa alla manutenzione di cui al punto 4.2.12.3 della presente STI deve includere qualsiasi procedura di verifica periodica al fine di garantire il livello richiesto di precisione dell'EMS durante il suo ciclo di vita.

4.2.8.2.8.2   Funzione di misurazione dell'energia (EMF)

1)

L'EMF garantisce la misurazione della tensione e della corrente, il calcolo dell'energia e la produzione di dati relativi all'energia.

2)

I dati relativi all'energia prodotti dall'EMF hanno un periodo di riferimento temporale di 5 minuti, definito dal tempo UTC (Universal Time Coordinated - tempo coordinato universale) al termine di ciascun periodo di riferimento, che ha inizio alla seguente marcatura temporale: 00:00:00. È consentito l'uso di un periodo di misurazione più breve se i dati possono essere aggregati a bordo in periodi di riferimento di 5 minuti.

3)

La precisione dell'EMF per la misurazione dell'energia attiva deve essere conforme ai punti da 4.2.3.1 a 4.2.3.4 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 117.

4)

Ciascun dispositivo contenente una o più funzioni EMF deve indicare: il controllo metrologico, compresa la sua classe di precisione, conformemente alle designazioni delle classi riportate ai punti 4.3.3.4, 4.3.4.3 e 4.4.4.2 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 117.

5)

La valutazione della conformità della precisione è definita al punto 6.2.3.19a.

4.2.8.2.8.3   Sistema di trattamento dei dati (Data Handling System - DHS)

1)

Il DHS garantisce la produzione di serie di dati compilati finalizzati alla fatturazione del consumo energetico, combinando le informazioni provenienti dall'EMF con i dati temporali e, ove richiesto, con la posizione geografica, e archiviandole in modo che siano pronte per l'invio al sistema di raccolta dei dati a terra (DCS) tramite un sistema di comunicazione.

2)

Il DHS deve compilare i dati senza corromperli e comprendere un archivio di dati con una capacità di memoria sufficiente per archiviare i dati compilati di almeno 60 giorni di lavoro ininterrotto. Il riferimento temporale usato dev'essere lo stesso dell'EMF.

3)

Il DHS deve poter essere interrogato localmente a bordo per la verifica e il recupero dei dati.

4)

Il DHS deve produrre serie di dati compilati finalizzati alla fatturazione del consumo energetico (CEBD) combinando i seguenti dati per ciascun periodo di riferimento:

identificazione EMS univoca del punto di consumo (Consumption Point Identification - CPID), come definito nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 118,

tempo finale di ciascun periodo, espresso in anni, mesi, giorni, ore, minuti e secondi,

dati di localizzazione al termine di ciascun periodo,

energia attiva e reattiva (se del caso) consumata/rigenerata in ciascun periodo di tempo, espressa in unità di Wh (energia attiva) e varh (energia reattiva) o loro multipli decimali.

5)

La valutazione della conformità della compilazione e del trattamento dei dati prodotti dal DHS è stabilita al punto 6.2.3.19a.

4.2.8.2.8.4   Protocolli di interfaccia e formato dei dati trasmessi tra EMS e DCS

Lo scambio di dati tra EMS e DCS deve soddisfare i seguenti requisiti.

I servizi di applicazione (livello dei servizi) dell'EMS devono essere conformi al punto 4.3.3.1 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 119.

I diritti di accesso degli utenti a tali servizi di applicazione devono essere conformi al punto 4.3.3.3 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 119.

La struttura (livello dei dati) di tali servizi di applicazione deve essere conforme allo schema XML come definito al punto 4.3.4 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 119.

Il meccanismo dei messaggi (livello dei messaggi) per essere compatibile con tali servizi di applicazione deve essere conforme ai metodi e allo schema XML come definito al punto 4.3.5 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 119.

I protocolli di applicazione per essere compatibili con il meccanismo dei messaggi devono essere conformi al punto 4.3.6 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 119.

L'EMS deve utilizzare almeno una delle architetture di comunicazione di cui al punto 4.3.7 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 119.»;

2)

al capitolo 4 «Caratteristiche del sottosistema» materiale rotabile«», nel punto 4.2.12.2, il paragrafo 14 è sostituito dal seguente:

«14)

L'attrezzaggio del sistema di misurazione dell'energia a bordo e della sua funzione di localizzazione a bordo (facoltativa), come previsto al punto 4.2.8.2.8; descrizione della comunicazione bordo-terra e del controllo metrologico, comprese le funzioni relative alle classi di precisione della misurazione della tensione e della corrente e del calcolo dell'energia»;

3)

al capitolo 6 «Valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego e verifica CE», dopo il punto 6.2.3.19 è aggiunto il seguente punto:

«6.2.3.19 bis   Sistema di misurazione dell'energia a bordo (punto 4.2.8.2.8)

1)   Funzione di misurazione dell'energia (Energy Measurement Function - EMF)

La precisione di ciascun dispositivo comprendente una o più funzioni EMF deve essere valutata sottoponendo a prova ciascuna funzione, in condizioni di riferimento, utilizzando il metodo pertinente descritto ai punti 5.4.3.4.1, 5.4.3.4.2 e 5.4.4.3.1 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 117. La quantità in ingresso e l'intervallo del fattore di potenza in sede di prova devono corrispondere ai valori riportati nella tabella 3 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 117.

Gli effetti della temperatura sulla precisione di ciascun dispositivo comprendente una o più funzioni EMF devono essere valutati sottoponendo a prova ciascuna funzione, in condizioni di riferimento (ad eccezione della temperatura), utilizzando il metodo pertinente descritto ai punti 5.4.3.4.3.1 e 5.4.4.3.2.1 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 117.

Il coefficiente di temperatura media di ciascun dispositivo comprendente una o più funzioni EMF deve essere valutato sottoponendo a prova ciascuna funzione, in condizioni di riferimento (ad eccezione della temperatura), utilizzando il metodo pertinente descritto ai punti 5.4.3.4.3.2 e 5.4.4.3.2.2 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 120.

2)   Sistema di trattamento dei dati (Data Handling System - DHS)

La compilazione e il trattamento dei dati nel DHS devono essere valutati mediante prove, utilizzando il metodo descritto nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 121.

3)   Sistema di misurazione dell'energia a bordo (Energy Measurement System -EMS)

L'EMS deve essere valutato mediante prove, come descritto nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 122.»;

4)

al capitolo 7, «Attuazione», dopo il punto 7.1.1.4 è aggiunto il seguente punto:

«7.1.1.4 bis   Misura transitoria per i requisiti del sistema di misurazione dell'energia a bordo

I requisiti di cui al punto 4.2.8.2.8 non sono obbligatori nel corso del periodo transitorio che termina il 1o gennaio 2022 per i progetti che, alla data del 14 giugno 2018, si trovano ad uno stadio di sviluppo avanzato, sono oggetto di un contratto in corso di esecuzione o rientrano in un progetto esistente di materiale rotabile come indicato al punto 7.1.1.2 della presente STI.

Quando non si applicano i requisiti di cui al punto 4.2.8.2.8.4, vanno applicate le norme nazionali riguardanti le specifiche relative ai protocolli di interfaccia e al formato dei dati trasmessi. Occorre allora fornire nella documentazione tecnica la descrizione della comunicazione bordo-terra.»;

5)

nell'elenco «APPENDICI» che segue il capitolo 7, il testo «Appendice D: Contatore di energia elettrica» è sostituito da «Appendice D: Deliberatamente eliminata»;

6)

il testo dell'appendice D è sostituito da «Deliberatamente eliminata»;

7)

nella seconda tabella dell'appendice I «Aspetti per i quali non è disponibile una specifica tecnica (punti in sospeso)», la seguente riga è soppressa:

«Sistema di misurazione dell'energia a bordo.

4.2.8.2.8 e appendice D.

Comunicazione bordo-terra: specifiche relative ai protocolli di interfaccia e al formato dei dati trasmessi.

La descrizione della comunicazione bordo-terra deve essere fornita nella documentazione tecnica.

È opportuno utilizzare la serie di norme EN 61375-2-6.»;

8)

all'appendice J-1, «Standard o documenti normativi», gli indici 103, 104 e 105 sono sostituiti dai seguenti:

«103

NON UTILIZZATO

104

NON UTILIZZATO

105

NON UTILIZZATO»;

9)

all'appendice J-1, «Standard o documenti normativi», sono aggiunti i seguenti indici:

«106

NON UTILIZZATO

107

NON UTILIZZATO

108

NON UTILIZZATO

109

NON UTILIZZATO

110

NON UTILIZZATO

111

NON UTILIZZATO

112

NON UTILIZZATO

113

NON UTILIZZATO

114

NON UTILIZZATO

115

NON UTILIZZATO

116

Funzione di localizzazione a bordo - requisiti

4.2.8.2.8.1

EN 50463-3:2017

4.4

117

Precisione della funzione di misurazione dell'energia per la misurazione dell'energia attiva:

 

requisiti

 

designazioni delle classi

 

metodologia di valutazione

4.2.8.2.8.2

6.2.3.19a

EN 50463-2:2017

4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.3.3 e 4.2.3.4

4.3.3.4, 4.3.4.3 e 4.4.4.2

5.4.3.4.1, 5.4.3.4.2, 5.4.4.3.1, tabella 3, 5.4.3.4.3.1 e 5.4.4.3.2.1

118

Funzione di misurazione dell'energia: identificazione del punto di consumo - definizione

4.2.8.2.8.3

EN 50463-1:2017

4.2.5.2

119

Protocolli di interfaccia tra il sistema di misurazione dell'energia a bordo (EMS) e il sistema di raccolta dei dati sull'energia a terra (DCS) - requisiti

4.2.8.2.8.4

EN 50463-4:2017

4.3.3.1, 4.3.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6 e 4.3.7

120

Funzione di misurazione dell'energia: coefficiente di temperatura media di ciascun dispositivo - metodologia di valutazione

6.2.3.19a

EN 50463-2:2017

5.4.3.4.3.2 e 5.4.4.3.2.2

121

La compilazione e il trattamento dei dati nel sistema di trattamento dei dati - metodologia di valutazione

6.2.3.19a

EN 50463-3:2017

5.4.8.3, 5.4.8.5 e 5.4.8.6

122

Sistema di misurazione dell'energia a bordo - prove

6.2.3.19a

EN 50463-5:2017

5.3.3 e 5.5.4».


DECISIONI

14.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/24


DECISIONE (PESC) 2018/869 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 5 giugno 2018

che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (*1) (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2018)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista l'azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, dell'azione comune 2008/124/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato, ad assumere le decisioni appropriate al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.

(2)

L'8 giugno 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/856 (2) che modifica l'azione comune 2008/124/PESC e proroga la durata di EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2020.

(3)

Il 20 luglio 2016 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2016/1207 (3) relativa alla nomina della sig.ra Alexandra PAPADOPOULOU quale capo della missione EULEX KOSOVO per il periodo dal 1o settembre 2016 al 14 giugno 2017.

(4)

Il 13 giugno 2017 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2017/1012 (4), che proroga il mandato della sig.ra Alexandra PAPADOPOULOU quale capo della missione EULEX KOSOVO per il periodo dal 15 giugno 2017 al 14 giugno 2018.

(5)

Il 31 maggio 2018 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato della sig.ra Alexandra PAPADOPOULOU quale capo della missione EULEX KOSOVO per il periodo dal 15 giugno 2018 al 14 giugno 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato della sig.ra Alexandra PAPADOPOULOU quale capo della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) è prorogato per il periodo dal 15 giugno 2018 al 14 giugno 2019.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2018

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1)   GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.

(2)  Decisione (PESC) 2018/856 del Consiglio, dell'8 giugno 2018, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 146 dell'11.6.2018, pag. 5).

(3)  Decisione (PESC) 2016/1207 del comitato politico e di sicurezza, del 20 luglio 2016, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (EULEX KOSOVO/1/2016) (GU L 198 del 23.7.2016, pag. 49).

(4)  Decisione (PESC) 2017/1012 del comitato politico e di sicurezza, del 13 giugno 2017, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2017) (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 27).