ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 135

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Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
31 maggio 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

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Regolamento n. 0 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione internazionale globale di tipi di veicoli (IWVTA) [2018/780]

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

31.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/1


Solo i testi originali UNECE hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento vanno controllati nell'ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Regolamento n. 0 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione internazionale globale di tipi di veicoli (IWVTA) [2018/780]

Data di entrata in vigore: 19 luglio 2018

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Ambito di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Specifiche

6.

Procedura di prova

7.

Modifica del tipo di IWVTA e dell'omologazione

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Cessazione definitiva della produzione

11.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

12.

Disposizioni introduttive e disposizioni transitorie

13.

Disposizioni particolari per le parti contraenti che applicano il presente regolamento

ALLEGATI

1.

Scheda di notifica

2.

Configurazione del marchio di omologazione

3.

Procedure da seguire per l'IWVTA

4.

Elenco delle prescrizioni ai fini dell'IWVTA

5.

Scheda informativa ai fini dell'IWVTA

6.

Specifiche della dichiarazione di conformità IWVTA

7.

Definizione della classe di IWVTA e del tipo di IWVTA

8.

Numero di omologazione per l'IWVTA

9.

Notifica in caso di entrata in vigore di nuove prescrizioni per U-IWVTA esistenti

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.   Il presente regolamento si applica ai veicoli della categoria M1 (1). In esso sono riportate le prescrizioni per l'omologazione globale dei tipi di veicoli.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento e dei regolamenti UNECE indicati nell'allegato 4, salvo altrimenti in essi disposto, si intende per:

2.1.

«costruttore», la persona o l'ente responsabile di fronte all'autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della conformità della produzione. Non è indispensabile che tale persona o ente partecipi direttamente a tutte le fasi della fabbricazione del veicolo soggetto alla procedura di omologazione;

2.1.1.

«mandatario» del costruttore, una persona fisica o giuridica stabilita nel territorio di una delle parti contraenti che applicano il presente regolamento che, debitamente nominata dal costruttore, lo rappresenta davanti all'autorità di omologazione e agisce in suo nome nelle questioni disciplinate dal presente regolamento. Quando nel presente regolamento si fa riferimento al costruttore, quest'ultimo può essere sia il «costruttore» che il suo «mandatario»;

2.2.

«classe di IWVTA», gruppo di veicoli che non differiscono tra loro relativamente ad aspetti essenziali come quelli di cui al punto 1.1 dell'allegato 7;

2.2.1.

«tipo di IWVTA», gruppo di veicoli che possono essere omologati nell'ambito della stessa IWVTA, di cui al punto 1.2 dell'allegato 7. I veicoli di un medesimo tipo di IWVTA appartengono alla stessa classe di IWVTA e possiedono il medesimo livello di conformità alle prescrizioni di cui all'allegato 4. Un tipo di IWVTA può comprendere diverse varianti e versioni, di cui ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato 7;

2.3.

«omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo (IWVTA)», l'omologazione di un tipo di IWVTA ai sensi del presente regolamento, in base alla quale una parte contraente che applica il presente regolamento certifica che il tipo di IWVTA in questione soddisfa le disposizioni pertinenti del regolamento;

2.3.1.

«IWVTA universale (U-IWVTA)», IWVTA conforme a tutti i regolamenti UNECE applicabili riportati nell'allegato 4, parte A, sezione I, nella versione indicata o in una versione successiva;

2.3.2.

«IWVTA con riconoscimento limitato (L-IWVTA)», un'IWVTA:

a)

che non è conforme a tutti i regolamenti UNECE di cui all'allegato 4, parte A, sezione I; e/o

b)

che è conforme ad alcuni o a tutti i regolamenti UNECE di cui all'allegato 4, parte A, sezione I, in una versione precedente rispetto a quella indicata in tale sezione.

2.4.

«scheda informativa», il documento che figura nell'allegato 5 nel quale sono indicate le informazioni che il richiedente è tenuto a fornire. Può anche essere in formato elettronico;

2.5.

«fascicolo informativo», il fascicolo contenente la scheda informativa, i dati, i disegni, le fotografie e altro materiale pertinente fornito dal richiedente. Può anche essere in formato elettronico;

2.6.

«fascicolo di omologazione», il fascicolo informativo con allegati i verbali di prova e tutti gli altri documenti che il servizio tecnico o l'autorità di omologazione, nello svolgimento delle loro funzioni, hanno aggiunto alla scheda informativa, fra cui l'indice del fascicolo di omologazione. Può anche essere in formato elettronico;

2.7.

«indice del fascicolo di omologazione», il documento in cui è indicato il contenuto del fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente individuabile. Il documento deve avere un formato che permetta di visualizzare in successione le varie fasi dell'iter dell'omologazione, in particolare in caso di aggiornamenti o revisioni;

2.8.

«competenza tecnica», visto l'articolo 2 dell'accordo del 1958, la capacità di ciascuna parte contraente di verificare la conformità dei tipi di IWVTA al presente regolamento sulla base delle singole omologazioni presentate dal costruttore nella sua domanda, nonché di confermare che i sistemi e i componenti dei veicoli sono montati a norma dei singoli regolamenti UNECE indicati nell'allegato 4. Ciò significa che le parti contraenti che applicano il presente regolamento non devono necessariamente possedere la competenza tecnica necessaria a rilasciare omologazioni a norma di tutti i regolamenti UNECE indicati nell'allegato 4;

2.9.

«dichiarazione di conformità», documento che contiene le informazioni relative a un singolo veicolo di un tipo di IWVTA omologato ai sensi del presente regolamento, attestante i regolamenti UNECE, fra quelli indicati nell'allegato 4, e le relative versioni in base a cui è stata rilasciata l'omologazione IWVTA al momento della produzione del veicolo;

2.10.

«componente», apparecchiatura o parte per cui valgono le prescrizioni di uno o più regolamenti UNECE indicati nell'allegato 4, destinata a far parte di un veicolo e omologabile indipendentemente dal veicolo qualora il regolamento UNECE di riferimento rechi disposizioni esplicite in tal senso;

2.11.

«sistema del veicolo», un insieme di dispositivi che, combinati, svolgono una o più funzioni specifiche in un veicolo e per cui valgono le prescrizioni di uno o più regolamenti UNECE indicati nell'allegato 4;

2.12.

«certificato di omologazione», documento con cui l'autorità di omologazione certifica ufficialmente il rilascio o la modifica dell'omologazione di un tipo di veicolo, di apparecchiatura o di parte.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.   La domanda di omologazione per un tipo di IWVTA nell'ambito dell'IWVTA deve essere presentata dal costruttore all'autorità di omologazione della parte contraente conformemente alle disposizioni della scheda 3 dell'accordo del 1958.

3.2.   Deve essere corredata della seguente documentazione:

3.2.1.

il fascicolo informativo contenente le informazioni richieste a norma dell'allegato 5;

3.2.2.

i certificati di omologazione richiesti al punto 5.1.2 (U-IWVTA) o al punto 5.1.3 (L-IWVTA).

3.3.   La domanda di omologazione e la documentazione allegata devono essere redatte in lingua inglese. Il costruttore deve inoltre fornire la traduzione della documentazione nella lingua richiesta dalla parte contraente che si occupa dell'iter della domanda. I certificati di omologazione allegati alla domanda non necessitano di traduzione.

3.4.   All'autorità di omologazione, o al servizio tecnico da essa designato per eseguire i controlli di cui all'allegato 3, devono essere presentati uno o più veicoli rappresentativi del tipo di IWVTA da omologare.

3.5.   Il costruttore deve assegnare a ciascun tipo di IWVTA una designazione unica nell'ambito della classe di IWVTA.

3.6.   Nella domanda di IWVTA devono essere contemplate tutte le varianti e tutte le versioni del tipo di IWVTA in questione.

3.7.   Le domande relative a tutti i tipi di IWVTA di una stessa classe di IWVTA devono essere presentate alla medesima autorità di omologazione.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.   Si devono seguire le procedure di cui all'allegato 3.

4.2.   Si rilascia l'omologazione, tenendo conto del punto 12.2, quando il tipo di IWVTA presentato per l'omologazione a norma del presente regolamento è conforme alle disposizioni pertinenti del regolamento stesso.

4.3.   Al tipo di IWVTA omologato conformemente alle disposizioni dell'allegato 8 deve essere assegnato un numero di omologazione.

4.4.   Il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione di un tipo di IWVTA a norma del presente regolamento deve essere notificato alle parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una banca dati protetta accessibile via Internet conformemente alle disposizioni della scheda 5 dell'accordo del 1958, utilizzando la scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 (2).

4.5.   Ai fini dell'identificazione del tipo di IWVTA, in ogni veicolo conforme a un tipo di IWVTA omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto un marchio di omologazione in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda informativa di cui all'allegato 5. Il marchio di omologazione deve essere conforme alle disposizioni dell'allegato 2.

4.6.   Il marchio di omologazione di cui al punto 4.5 non può essere sostituito dal codice identificativo unico di cui alla scheda 5 dell'accordo del 1958.

4.7.   Nel caso dei sistemi del veicolo di cui al punto 2.11 alle cui omologazioni si fa riferimento in un IWVTA, non è necessario apporre marchi di omologazione. I marchi di omologazione dei componenti di cui al punto 2.10 devono essere apposti come prescritto dai regolamenti UNECE indicati nell'allegato 4.

4.8.   Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.9.   Se il costruttore appone una targhetta recante i dati del veicolo, il marchio di omologazione va collocato accanto ad essa o su di essa.

4.10.   Nel caso delle U-IWVTA, il marchio di omologazione deve essere conforme al modello di cui all'allegato 2, sezione I. Per le L-IWVTA, il marchio di omologazione deve essere conforme al modello di cui all'allegato 2, sezione II.

4.11.   Tutte le varianti e tutte le versioni di un tipo di IWVTA devono essere omologate in una singola IWVTA.

4.12.   Le omologazioni relative a tutti i tipi di IWVTA di una stessa classe di IWVTA devono essere gestite dalla medesima autorità di omologazione.

4.13.   Una nuova classe di IWVTA si genera nel momento in cui viene rilasciata la prima omologazione di un tipo di IWVTA facente parte di tale classe di IWVTA. Per le successive omologazioni di altri tipi di IWVTA sarà possibile fare riferimento alla classe di IWVTA esistente, purché siano rispettate le condizioni di cui al punto 1.1 dell'allegato 7.

5.   SPECIFICHE

5.1.   Certificati necessari

5.1.1.   I tipi di IWVTA devono essere conformi alle prescrizioni del presente regolamento e a quelle dei regolamenti UNECE indicati nell'allegato 4, parte A, sezione I. L'ottemperanza alle prescrizioni deve essere dimostrata per mezzo di certificati di omologazione, conformi ai suddetti regolamenti UNECE, che contemplino tutte le varianti e tutte le versioni del tipo di IWVTA in questione. Nei casi in cui tali regolamenti UNECE contengano prescrizioni riguardanti sia parti che il relativo montaggio sul veicolo, le omologazioni devono contemplare ambedue gli aspetti.

5.1.2.   Per le U-IWVTA devono essere acclusi i certificati di omologazione relativi a tutti i regolamenti UNECE indicati nell'allegato 4, parte A, sezione I, secondo la versione figurante in tale sezione o qualsiasi eventuale versione successiva.

5.1.3.   Per le L-IWVTA è possibile omettere uno o più certificati di omologazione di cui al punto 5.1.2 o sostituirli con i certificati relativi a versioni precedenti dei rispettivi regolamenti UNECE.

5.2.   Dichiarazione di conformità (3)

5.2.1.   Se una parte contraente lo richiede, il costruttore del veicolo deve fornire - caricandole nella banca dati UNECE protetta accessibile via Internet - le informazioni relative a tutti i singoli veicoli, appartenenti a un tipo omologato a norma del presente regolamento, destinati alla commercializzazione nel territorio di tale parte contraente, necessarie a generare una dichiarazione di conformità nell'ambito di tale banca dati. La procedura e le informazioni necessarie sono illustrate nell'allegato 6.

5.2.2.   In deroga a quanto disposto al punto 5.2.1, il costruttore del veicolo può anche fornire e caricare nella banca dati le informazioni necessarie per tutti i singoli veicoli contemplati da una IWVTA, indipendentemente dalla loro destinazione.

5.2.3.   Le informazioni di cui al punto 5.2.1 devono essere caricate in tempo utile per la commercializzazione dei veicoli nei territori delle parti contraenti.

5.2.4.   Le informazioni di cui al punto 5.2.1 possono anche essere caricate dall'autorità di omologazione per conto del costruttore. In tale caso spetta al costruttore fornire all'autorità di omologazione le informazioni necessarie, della cui esattezza sarà responsabile.

6.   PROCEDURA DI PROVA

6.1.   Qualora la conformità alle prescrizioni di cui al punto 5.1 sia dimostrata fornendo tutti i certificati necessari per tutte le varianti e tutte le versioni del tipo di IWVTA, non devono essere richieste prove ulteriori per i componenti cui si riferiscono tali certificati.

7.   MODIFICA DEL TIPO DI IWVTA E DELL'OMOLOGAZIONE

7.1.   In caso di modifiche del tipo di IWVTA riguardanti particolari componenti registrati nel fascicolo informativo si applica la procedura di cui al punto 2, scheda 3, dell'accordo del 1958.

7.1.1.   L'autorità di omologazione che concede l'estensione dell'omologazione deve aggiornare il numero di omologazione con un numero di estensione progressivo in funzione del numero di estensioni successive già rilasciate conformemente all'allegato 8 e rilasciare una scheda di notifica recante tale numero di estensione.

7.2.   Un'IWVTA esistente può essere estesa o riveduta soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

7.2.1.

prima e dopo la modifica, i veicoli appartengono alla stessa classe di IWVTA;

7.2.2.

fra prima e dopo la modifica lo status dell'IWVTA (universale o con riconoscimento limitato) non cambia;

7.2.3.

dopo la modifica, tutti i veicoli interessati dall'estensione o dalla revisione sono conformi alla medesima versione di ciascun regolamento UNECE corrispondente.

7.3.   Per le modifiche che non soddisfano nessuna delle condizioni di cui ai punti 7.2.1 e 7.2.2 è necessario il rilascio di una nuova IWVTA. Nel caso delle modifiche che non soddisfano la condizione di cui al punto 7.2.3, l'IWVTA deve essere frazionata (cfr. anche il punto 7.4.4).

7.4.   Quando entrano in vigore nuove prescrizioni (derivanti da modifiche dell'allegato 4), il costruttore che detiene l'omologazione deve notificare all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'U-IWVTA di quale opzione si tratta fra quelle indicate nei sottopunti in appresso.

La notifica si considera effettuata nel momento in cui il costruttore invia all'autorità di omologazione un'apposita scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 9.

7.4.1.   Il tipo di IWVTA non è interessato dalle nuove prescrizioni. In tale caso non è necessario modificare l'omologazione.

7.4.2.   Il tipo di IWVTA è interessato dalle nuove prescrizioni e il costruttore intende mantenere l'IWVTA universale, per cui richiede un'estensione dell'omologazione. Se necessario, il marchio di omologazione deve essere aggiornato.

7.4.3.   Il tipo di IWVTA è interessato dalle nuove prescrizioni ma il costruttore non ha intenzione di mantenere l'IWVTA universale. L'U-IWVTA viene allora revocata (con effetto dalla data in cui l'IWVTA cessa di essere universale). Per il proseguimento della produzione deve essere rilasciata una nuova L-IWVTA. Quando viene rilasciata la nuova L-IWVTA, tuttavia, le disposizioni transitorie del regolamento UNECE n. 0 e dei regolamenti UNECE indicati nell'allegato 4 sono da interpretarsi nel senso di un'estensione dell'IWVTA già esistente.

7.4.4.   Se il costruttore intende ricorrere alle due opzioni di cui ai punti 7.4.2 e 7.4.3 contemporaneamente per diverse parti della sua produzione, l'omologazione deve essere frazionata in base alla definizione del tipo di IWVTA [allegato 7, parte A, punto 1.2.1, lettera b)]. In tale caso deve essere estesa l'U-IWVTA esistente in modo che rimanga un'U-IWVTA per la parte di produzione che è stata modificata per rispettare le nuove prescrizioni. Per la parte di produzione che non viene modificata, invece, deve essere rilasciata una nuova L-IWVTA con un nuovo numero di omologazione. Quando viene rilasciata la nuova L-IWVTA, tuttavia, le disposizioni transitorie del regolamento UNECE n. 0 e dei regolamenti UNECE indicati nell'allegato 4 sono da interpretarsi nel senso di un'estensione dell'IWVTA già esistente. Le denominazioni del tipo date dal costruttore devono rendere facilmente individuabili i diversi tipi di IWVTA delle due omologazioni.

7.5.   Qualora un costruttore esegua modifiche tecniche su un tipo di veicolo con omologazione L-IWVTA rendendolo conforme alle prescrizioni per il livello di omologazione universale, deve essere rilasciata una nuova U-IWVTA. La precedente L-IWVTA può restare valida o essere revocata se non più necessaria.

Per la procedura di rilascio di una nuova U-IWVTA devono essere rispettate le seguenti regole:

a)

le prescrizioni tecniche riguardanti un tipo di veicolo esistente si applicano a tutte le apparecchiature e a tutte le parti già omologate conformemente alle versioni dei regolamenti UNECE indicate nell'allegato 4, parte A, sezione I, e comprese nella precedente L-IWVTA, a patto che non si siano modificate le apparecchiature o le parti in questione, nel qual caso si avrebbe un nuovo tipo;

b)

in tutti gli altri casi si applicano le prescrizioni tecniche relative a un nuovo tipo di veicolo.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure relative alla conformità della produzione devono essere conformi a quelle indicate nella scheda 1 dell'accordo del 1958 con le seguenti prescrizioni:

8.1.

i veicoli omologati ai sensi del presente regolamento devono essere fabbricati in modo da risultare conformi al tipo omologato, rispettando cioè le prescrizioni di cui al punto 5;

8.2.

l'autorità che ha rilasciato l'omologazione ha facoltà di verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni stabilimento di produzione. Tale verifica dovrebbe riguardare principalmente il veicolo nel suo complesso e le relative operazioni di montaggio e non dovrebbe prevedere la ripetizione di valutazioni precedentemente effettuate nell'ambito della parte dell'IWVTA contemplata dai singoli regolamenti UNECE, a meno che non vi sia una ragionevole giustificazione.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.   L'omologazione riguardo a un tipo di IWVTA a norma del presente regolamento può essere revocata se le prescrizioni di cui sopra non sono più rispettate o se un veicolo recante il marchio di omologazione non risulta conforme al tipo di IWVTA omologato.

9.2.   Qualora revochi un'omologazione precedentemente rilasciata, una parte contraente che applica il presente regolamento deve immediatamente informarne le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme all'esempio riportato nell'allegato 1.

10.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se cessa completamente la produzione di un tipo di IWVTA omologato ai sensi del presente regolamento, il titolare dell'omologazione è tenuto a informarne l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. A seguito di tale comunicazione, l'autorità di omologazione deve dare opportuna informazione alle parti contraenti che applicano il presente regolamento, mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1, utilizzando la banca dati protetta accessibile via Internet in conformità alla scheda 5, revisione 3, dell'accordo del 1958.

11.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo del 1958, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono comunicare i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici da esse designati per verificare il rispetto delle disposizioni pertinenti del presente regolamento e delle autorità preposte al rilascio delle omologazioni, alle quali vanno inviate le schede di notifica di cui all'allegato 1.

12.   DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

12.1.   Trascorsi 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e fatte salve le condizioni di cui ai punti 13.1 e 13.5, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono accettare le IWVTA rilasciate ai sensi del presente regolamento senza richiedere omologazioni separate a norma dei regolamenti UNECE indicati nell'allegato 4, parte A, sezione I, rispetto ai quali la conformità è certificata dalle IWVTA corrispondenti.

12.2.   In caso di rilascio di un'omologazione ai sensi del presente regolamento devono essere rispettate le disposizioni transitorie della versione dei regolamenti UNECE di cui all'allegato 4 e di ogni eventuale versione successiva degli stessi, tenendo tuttavia conto delle disposizioni particolari di cui al punto 13.3.

13.   DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE PARTI CONTRAENTI CHE APPLICANO IL PRESENTE REGOLAMENTO

13.1.   A prescindere dal fatto che applichino o no i regolamenti UNECE indicati nell'allegato 4, parte A, sezione I, le parti contraenti, conformemente ai principi di cui agli articoli 1 e 3 dell'accordo del 1958, devono accettare l'U-IWVTA come prova della conformità di tutti i sistemi, le apparecchiature e le parti di veicolo con essa omologati. I veicoli a motore che possiedono un'U-IWVTA a norma del regolamento UNECE n. 0, tuttavia, rimangono soggetti alle prescrizioni nazionali o regionali per i sistemi, le apparecchiature e le parti di veicolo non contemplate dai regolamenti UNECE di cui all'allegato 4.

13.2.   A prescindere dal fatto che applichino o no i regolamenti UNECE indicati nell'allegato 4, parte A, sezione I, le parti contraenti possono rilasciare omologazioni ai sensi del presente regolamento fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 dell'accordo del 1958, tenendo conto del punto 2.8.

13.3.   A prescindere dal fatto che applichino o no i regolamenti UNECE indicati nell'allegato 4, parte A, sezione I, ai fini del rilascio dell'IWVTA le parti contraenti devono accettare le omologazioni rilasciate ai sensi dei regolamenti UNECE indicati nell'allegato 4, parte A, sezione I.

Per l'U-IWVTA si devono accettare le omologazioni rilasciate conformemente alla versione dei regolamenti UNECE di cui all'allegato 4, parte A, sezione I, o a eventuali versioni successive di tali regolamenti, presentate in conformità al punto 5.1.2.

Qualora l'ultima versione di un singolo regolamento UNECE non sia indicata nell'allegato 4, parte A, sezione I, nonostante il fatto che le disposizioni transitorie dell'ultima versione non obblighino più le parti contraenti ad accettare le omologazioni rilasciate ai sensi della versione precedente, è fatto obbligo di accettare le omologazioni rilasciate conformemente alla versione del regolamento UNECE riportato nell'allegato 4, parte A, sezione I.

13.4.   A prescindere dal fatto che applichino o no i regolamenti UNECE indicati nell'allegato 4, parte A, sezione I, le parti contraenti devono accettare, ai fini della commercializzazione delle apparecchiature e dei ricambi dei veicoli con omologazione IWVTA da essi accettata, le omologazioni rilasciate a norma dei regolamenti UNECE indicati nell'allegato 4, parte A, sezione I come prova della conformità delle apparecchiature e dei ricambi in questione.

Le parti contraenti che non applichino alcuni dei regolamenti UNECE indicati nell'allegato 4, parte A, sezione I, tuttavia, possono notificare al segretariato del comitato amministrativo che non sono vincolate dall'obbligo di accettare le omologazioni rilasciate a norma di tali regolamenti UNECE come prova della conformità delle apparecchiature e dei ricambi in questione. Nella notifica occorre indicare con precisione il regolamento o i regolamenti UNECE per i quali i ricambi omologati a livello di UNECE non saranno accettati in mancanza di un'ulteriore certificazione nazionale o regionale.

13.5.   Le parti contraenti possono accettare le L-IWVTA in conformità ai principi di cui agli articoli 1, 3 e 12 dell'accordo del 1958 purché ne informino il segretariato del comitato amministrativo. A tale fine devono notificare al segretariato del comitato amministrativo i regolamenti UNECE e le relative versioni per i quali accetteranno le omologazioni come prova della conformità di alcuni o tutti i sistemi, le attrezzature e le parti di veicolo da esse contemplati. Eventuali modifiche relative al grado di accettazione devono essere notificate prima della data di applicazione.

Per tale notifica si deve utilizzare il modello di cui all'allegato 4, parte A, sezione II. Le parti contraenti devono quindi accettare come prova della conformità le L-IWVTA comprendenti almeno le omologazioni conformi alla notifica della parte contraente per quanto riguarda l'allegato 4, parte A, sezione II.


(1)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, paragrafo 2.2.1. – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

(2)  Fino alla data specificata nel WP.29, una volta che la banca dati protetta accessibile via Internet in conformità alla scheda 5 dell'accordo del 1958 (revisione 3) è operativa in tutte le sue funzionalità, il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione di un tipo di IWVTA a norma del presente regolamento deve essere notificato come previsto dall'articolo 5.2, revisione 3, dell'accordo del 1958, su supporto cartaceo o in formato elettronico, alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento, cui sono da allegare le fotografie e/o gli schemi e i disegni adeguatamente in scala forniti dal richiedente ai fini dell'omologazione in formato non superiore ad A4 (210 × 297 mm) o ripiegati in tale formato.

(3)  Il presente punto si applica a partire dalla data indicata nel WP.29 una volta che la banca dati protetta accessibile via Internet in conformità alla scheda 5, revisione 3, dell'accordo del 1958 è operativa in tutte le sue funzionalità.


ALLEGATO 1

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ALLEGATO 2

CONFIGURAZIONE DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE

(cfr. il punto 4.5 del presente regolamento)

Il rispetto delle prescrizioni del presente allegato relativamente al marchio di omologazione per l'IWVTA in combinato disposto con l'articolo 3.2 dell'accordo del 1958 non esenta dal rispetto di ulteriori prescrizioni nazionali o regionali in tema di identificazione del veicolo, come targhette o numeri di identificazione.

Sezione I: marchio di omologazione per l'U-IWVTA

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Il marchio di omologazione di cui sopra, apposto su un veicolo, indica che la classe di IWVTA in questione è stata omologata, in riferimento all'U-IWVTA, nei Paesi Bassi (E4) a norma della versione originale del presente regolamento. La lettera U indica che l'omologazione è universale (punto 2.3.1 del presente regolamento). L'omologazione è rilasciata per la classe di IWVTA omologata con il numero 1234 e il tipo di IWVTA omologato con il numero 01.

Sezione II: marchio di omologazione per l'L-IWVTA

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a = 8 mm min.

Il marchio di omologazione di cui sopra, apposto su un veicolo, indica chela classe di IWVTA in questione è stata omologata, in riferimento all'L-IWVTA, nei Paesi Bassi (E4) a norma della versione originale del presente regolamento. La lettera L indica che l'omologazione ha riconoscimento limitato (punto 2.3.2 del presente regolamento). L'omologazione è rilasciata per la classe di IWVTA omologata con il numero 1234 e il tipo di IWVTA omologato con il numero 02.


ALLEGATO 3

PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'IWVTA

1.   Obiettivi e ambito di applicazione

Nel presente allegato sono stabilite le procedure per l'IWVTA conformemente alle disposizioni di cui al punto 4.1 del presente regolamento.

2.   Procedura di omologazione

Quando riceve una domanda di omologazione per l'IWVTA, l'autorità di omologazione:

a)

deve verificare che tutti i certificati di omologazione rilasciati a norma dei regolamenti UNECE applicabili all'IWVTA contemplino il tipo di IWVTA in questione e corrispondano alle prescrizioni stabilite;

b)

deve assicurarsi che le specifiche e i dati del veicolo contenuti nella scheda informativa (allegato 5, parte II) figurino fra i dati contenuti nei fascicoli e nei certificati di omologazione rilasciati in base ai regolamenti UNECE pertinenti;

c)

se una voce della scheda informativa (allegato 5, parte II) non figura nel fascicolo di omologazione di uno qualsiasi dei regolamenti UNECE, deve fare sì che i dati concernenti la parte o la caratteristica in questione siano trattati come informazioni di riferimento per identificare il veicolo di base;

d)

deve eseguire o far eseguire controlli su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare allo scopo di accertare che il veicolo o i veicoli in questione siano costruiti in conformità ai dati contenuti nel fascicolo di omologazione relativamente ai certificati di omologazione pertinenti;

e)

deve eseguire o far eseguire opportuni controlli relativamente all'eventuale installazione di sistemi, parti e apparecchiature.

3.   Combinazione delle specifiche tecniche

Il numero di veicoli presentati deve essere sufficiente a consentire una verifica adeguata delle diverse varianti e versioni del tipo di cui è richiesta l'omologazione.


ALLEGATO 4

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI AI FINI DELL'IWVTA

Elenco degli atti normativi

Parte A: prescrizioni per i veicoli della categoria M1

Sezione I: elenco delle prescrizioni per l'U-IWVTA

 

Versione del regolamento UNECE

Numero

Tema

Regolamento UNECE (1)

Serie di modifiche (2)

1

Catadiottri per veicoli a motore e relativi rimorchi

3

02

2

Dispositivi di illuminazione delle targhe posteriori di veicoli a motore e relativi rimorchi

4

00

3

Indicatori di direzione per veicoli a motore e relativi rimorchi

6

01

4

Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro per veicoli a motore e relativi rimorchi

7

02

5

Compatibilità elettromagnetica dei veicoli

10

05

6

Serrature e componenti di blocco delle porte dei veicoli

11

04

7

Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto

12

04

8

Freni dei veicoli delle categorie M1 e N1

13-H

01

9

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini

16

06

10

Sedili, relativi ancoraggi ed eventuali poggiatesta dei veicoli

17

08

11

Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

19*

04

12

Finiture interne dei veicoli

21

01

13

Proiettori di retromarcia e di manovra per veicoli a motore e relativi rimorchi

23

00

14

Sporgenze esterne dei veicoli

26

03

15

Segnalatori acustici e segnali acustici dei veicoli a motore

28

00

16

Pneumatici per veicoli a motore e relativi rimorchi (gli pneumatici devono essere omologati in base al regolamento UNECE n. 30 o n. 54)

30

02

17

Proiettori posteriori per nebbia per veicoli a motore e relativi rimorchi

38

00

18

Tachimetro e contachilometri e relativa installazione

39

01

19

Materiali per vetrature di sicurezza e relativa installazione sui veicoli

43

01

20

Dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore (solo per quanto riguarda i cuscini ausiliari integrati, non i seggiolini indipendenti)

44*

04

21

Tergifari di veicoli a motore

45*

01

22

Dispositivi per la visione indiretta e relativa installazione

46

04

23

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

48

06

24

Emissioni sonore dei veicoli a motore aventi almeno quattro ruote

51

03

25

Pneumatici per veicoli commerciali e relativi rimorchi (gli pneumatici devono essere omologati in base al regolamento UNECE n. 30 o n. 54)

54

00

26

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e installazione di RUPD di tipo omologato, protezione antincastro posteriore (RUP)

58

02

27

Unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici antiforatura

64*

03

28

Luci di stazionamento per veicoli a motore

77*

00

29

Sterzo dei veicoli

79

02

30

Misurazione della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti (potenza del motore) dei gruppi motopropulsori elettrici dei motori a combustione interna o dei gruppi motopropulsori elettrici destinati alla propulsione di veicoli a motore delle categorie M e N

85

00

31

Luci diurne per veicoli a motore

87

00

32

Luci di posizione laterali per veicoli a motore e relativi rimorchi

91*

00

33

Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale

94

02

34

Protezione degli occupanti in caso di urto laterale

95

03

35

Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore

98*

01

36

Requisiti specifici dei motopropulsori elettrici per veicoli

100*

02

37

Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante asimmetrico o entrambi, muniti di lampade a incandescenza e/o di moduli LED

112*

01

38

Emissioni sonore prodotte dal rotolamento e/o aderenza sul bagnato e/o resistenza al rotolamento degli pneumatici

117

02

39

Luci di svolta per veicoli a motore

119*

01

40

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori dei veicoli

121

01

41

Sistemi di illuminazione anteriori auto-orientanti (fari adattativi - AFS) per veicoli a motore

123*

01

42

Campo di visibilità anteriore del conducente

125

01

43

Prestazioni dei veicoli a motore riguardo alla sicurezza dei pedoni

127

02

44

Sistemi di assistenza alla frenata

139

00

45

Sistemi elettronici di controllo della stabilità

140

00

46

Sistemi di controllo della pressione degli pneumatici

141

00

47

Montaggio degli pneumatici

142

00

Sezione II: notifica dell'L-IWVTA

Per le notifiche delle parti contraenti al segretariato del comitato amministrativo in conformità al punto 13.5 del presente regolamento deve essere utilizzato il modello di cui alla tabella seguente:

Notifica di

[nome della parte contraente]

Data di efficacia

[aaaa-mm-gg]

Numero

Tema

Regolamento UNECE

Versioni precedenti accettate (3)

Inserire il numero della serie di modifiche

Cancellare il testo di questa colonna se non pertinente

1

Catadiottri per veicoli a motore e relativi rimorchi

3

 

o successive

2

Dispositivi di illuminazione delle targhe posteriori di veicoli a motore e relativi rimorchi

4

 

o successive

3

Indicatori di direzione per veicoli a motore e relativi rimorchi

6

 

o successive

4

Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro per veicoli a motore e relativi rimorchi

7

 

o successive

5

Compatibilità elettromagnetica dei veicoli

10

 

o successive

6

Serrature e componenti di blocco delle porte dei veicoli

11

 

o successive

7

Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto

12

 

o successive

8

Freni dei veicoli delle categorie M1 e N1

13-H

 

o successive

9

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini

16

 

o successive

10

Sedili, relativi ancoraggi ed eventuali poggiatesta dei veicoli

17

 

o successive

11

Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

19

 

o successive

12

Finiture interne dei veicoli

21

 

o successive

13

Proiettori di retromarcia e di manovra per veicoli a motore e relativi rimorchi

23

 

o successive

14

Sporgenze esterne dei veicoli

26

 

o successive

15

Segnalatori acustici e segnali acustici dei veicoli a motore

28

 

o successive

16

Pneumatici per veicoli a motore e relativi rimorchi (gli pneumatici devono essere omologati in base al regolamento UNECE n. 30 o n. 54)

30

 

o successive

17

Proiettori posteriori per nebbia per veicoli a motore e relativi rimorchi

38

 

o successive

18

Tachimetro e contachilometri e relativa installazione

39

 

o successive

19

Materiali per vetrature di sicurezza e relativa installazione sui veicoli

43

 

o successive

20

Dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore (solo per quanto riguarda i cuscini ausiliari integrati, non i seggiolini indipendenti)

44

 

o successive

21

Tergifari di veicoli a motore

45

 

o successive

22

Dispositivi per la visione indiretta e relativa installazione

46

 

o successive

23

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

48

 

o successive

24

Emissioni sonore dei veicoli a motore aventi almeno quattro ruote

51

 

o successive

25

Pneumatici per veicoli commerciali e relativi rimorchi (gli pneumatici devono essere omologati in base al regolamento UNECE n. 30 o n. 54)

54

 

o successive

26

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) ed installazione di RUPD di tipo omologato

58

 

o successive

27

Unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici antiforatura

64

 

o successive

28

Luci di stazionamento per veicoli a motore

77

 

o successive

29

Sterzo dei veicoli

79

 

o successive

30

Misurazione della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti (potenza del motore) dei gruppi motopropulsori elettrici dei motori a combustione interna o dei gruppi motopropulsori elettrici destinati alla propulsione di veicoli a motore delle categorie M e N

85

 

o successive

31

Luci diurne per veicoli a motore

87

 

o successive

32

Luci di posizione laterali per veicoli a motore e relativi rimorchi

91

 

o successive

33

Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale

94

 

o successive

34

Protezione degli occupanti in caso di urto laterale

95

 

o successive

35

Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore

98

 

o successive

36

Requisiti specifici dei motopropulsori elettrici per veicoli

100

 

o successive

37

Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante asimmetrico o entrambi, muniti di lampade a incandescenza e/o di moduli LED

112

 

o successive

38

Emissioni sonore prodotte dal rotolamento e/o aderenza sul bagnato e/o resistenza al rotolamento degli pneumatici

117

 

o successive

39

Luci di svolta per veicoli a motore

119

 

o successive

40

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori dei veicoli

121

 

o successive

41

Sistemi di illuminazione anteriori auto-orientanti (fari adattativi - AFS) per veicoli a motore

123

 

o successive

42

Campo di visibilità anteriore del conducente

125

 

o successive

43

Prestazioni dei veicoli a motore riguardo alla sicurezza dei pedoni

127

 

o successive

44

Sistemi di assistenza alla frenata

139

 

o successive

45

Sistemi elettronici di controllo della stabilità

140

 

o successive

46

Sistemi di controllo della pressione degli pneumatici

141

 

o successive

47

Montaggio degli pneumatici

142

 

o successive

Per informazioni circa il contenuto minimo delle L-IWVTA che sarà accettato dalle parti contraenti si veda il documento ECE/TRANS/WP.29/343 nella versione modificata.


(1)  L'asterisco («*») dopo il numero di un regolamento UNECE indica che la prescrizione in questione si applica solo nel caso che il sistema corrispondente sia montato sul veicolo. Ciò significa che ai fini di un'U-IWVTA sono accettabili sia i veicoli che sono dotati di tale sistema che quelli che non ne dispongono. Tuttavia, quando il sistema è montato sul veicolo, si applica la prescrizione. Lo stesso vale per i sistemi non segnalati dall'asterisco quando è possibile dimostrare che le prescrizioni corrispondenti non sono applicabili al tipo di IWVTA.

(2)  Da intendersi come prescrizione minima, comprensiva di tutti i supplementi in vigore al momento del rilascio dell'omologazione. In conformità al punto 13.3 del presente regolamento devono essere parimenti accettate anche le omologazioni rilasciate in base ad eventuali versioni successive.

(3)  È necessaria la notifica solo nel caso dei regolamenti UNECE di cui è accettata anche una versione precedente rispetto a quella indicata nella sezione I. Conformemente al punto 13.1 del presente regolamento, la versione più recente deve essere accettata in ogni caso. L'eventuale dicitura «nessuno» indica che il tema in questione non è disciplinato dalla parte contraente e quindi non è richiesta la conformità al relativo regolamento UNECE. La dicitura «o successive» deve essere indicata solo se la parte contraente accetta anche le omologazioni a norma di versioni successive rispetto alla versione notificata del regolamento UNECE. In ogni caso, conformemente ai punti 13.1 e 13.3 del presente regolamento, le omologazioni rilasciate in conformità alla versione indicata alla sezione I del presente allegato, così come le omologazioni rilasciate in conformità alla versione più recente del regolamento UNECE in questione, devono essere accettate. Tali versioni non devono quindi essere contrassegnate dalla dicitura «o successive».


ALLEGATO 5

SCHEDA INFORMATIVA AI FINI DELL'IWVTA

Prescrizioni generali

Le seguenti informazioni devono essere fornite in triplice copia e recare un indice. I disegni, in scala appropriata, devono essere sufficientemente dettagliati e in formato A4, oppure essere contenuti in un raccoglitore di formato A4. Le eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.

I file stampabili in formato A4 sono considerati conformi alle prescrizioni di cui al punto precedente.

Parte I:   identificazione delle varianti e delle versioni

Identificare adeguatamente tutte le varianti e tutte le versioni (quali definite nell'allegato 7) comprese nel tipo di IWVTA per il quale è richiesta l'omologazione. Il regime di identificazione deve essere utilizzato nella parte II per indicare chiaramente i dati della scheda informativa che si riferiscono alle determinate varianti e versioni del tipo di IWVTA in questione.

Parte II:   scheda informativa

Veicoli della categoria M1

0.   Aspetti generali

0.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2.   Classe di IWVTA: …

0.2.0.   Tipo di IWVTA: …

0.2.1.   Eventuale/i denominazione/i commerciale/i: …

0.3.   Mezzi di identificazione del tipo di IWVTA, se marcati sul veicolo (a):

0.3.1.   Posizione della marcatura: …

0.4.   Categoria del veicolo (b): …

0.5.   Nome e indirizzo del costruttore: …

0.6.   Ubicazione del marchio di omologazione: …

0.8.   Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

0.9.   Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: …

1.   Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.1.   Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: …

1.3.   Numero di assi e di ruote: …

1.3.3.   Assi motore (numero, posizione, interconnessione): …

1.4.   Eventuale telaio (disegno complessivo): …

1.6.   Posizione e disposizione del motore: …

1.8.   Lato di guida: destro/sinistro (1)

1.8.1.   Veicolo predisposto per la circolazione stradale a destra/a sinistra (1)

2.   Masse e dimensioni

2.8.   Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile: …

3.   Gruppo motopropulsore (c)

3.1.   Costruttore del motore: …

3.1.1.   Codice attribuito al motore dal costruttore (apposto sul motore, o altri mezzi di identificazione): …

3.2.   Motore a combustione interna

3.2.1.1.   Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea (1)

Ciclo: quattro tempi/due tempi/rotativo (1)

3.2.1.2.   Numero e disposizione dei cilindri: …

3.2.1.3.   Cilindrata (d): … cm3

3.2.1.6.   Regime minimo normale (2): … giri/min– 1

3.2.1.8.   Potenza massima netta: … kW a … giri/min– 1

(dichiarata dal costruttore)

3.2.2.1.   Veicoli leggeri: diesel/benzina/GPL/GN o biometano/etanolo (E85)/biodiesel/idrogeno (1) (3)

3.2.2.4.   Tipo di carburante del veicolo: monocarburante/bicarburante/policarburante (1)

3.3.   Motore elettrico

3.3.1.   Tipo (avvolgimento, eccitazione): …

3.3.1.1.2.   Potenza massima su 30 minuti: … kW

3.3.1.2.   Tensione di esercizio: … V

3.3.2.   Batteria

3.3.2.4.   Posizione: …

3.4.   Motore o combinazione di propulsori

3.4.1.   Veicolo ibrido elettrico: sì/n. (1)

3.4.2.   Categoria di veicolo ibrido elettrico: con ricarica esterna/senza ricarica esterna (1):

4.   Trasmissione (e)

4.2.   Tipo (meccanica, idraulica, elettrica ecc.): …

4.5.   Cambio

4.5.1.   Tipo (manuale/automatico/continuo) (1)

4.7.   Velocità massima di progetto del veicolo (in km/h) …

5.   Assi

5.1.   Descrizione di ciascun asse: …

6.   Sospensioni

6.2.   Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o ruota: …

6.2.1.   Regolazione del livello: sì/no/facoltativa (1)

6.2.3.   Sospensione pneumatica dell'asse (o degli assi) motore: sì/n. (1)

6.2.4.   Sospensione pneumatica dell'asse (o degli assi) non motore: sì/n. (1)

6.6.1.   Combinazione pneumatici-ruote

a)

per gli pneumatici, indicare la designazione della misura, l'indice della capacità di carico e il simbolo della categoria di velocità (f);

b)

per le ruote, indicare le dimensioni dei cerchi e l'offset.

6.6.1.1.   Assi

6.6.1.1.1.   Asse 1: …

6.6.1.1.2.   Asse 2: …

6.6.1.2.   Eventuale ruota di scorta: …

6.6.2.   Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento

6.6.2.1.   Asse 1: …

6.6.2.2.   Asse 2: …

8.   Freni

8.5.   Sistema antibloccaggio dei freni: sì/no/facoltativo (1)

9.   Carrozzeria

9.1.   Tipo di carrozzeria (usare i codici di cui all'allegato 7, parte A, punto 2): …

9.3.   Porte di accesso, serrature e cerniere

9.3.1.   Configurazione delle porte e numero di porte: …

9.10.   Allestimento interno

9.10.3.   Sedili

9.10.3.1.   Numero di posti a sedere (g): …

9.10.3.1.1.   Posizione e disposizione: …

Note esplicative:

(a)

Se i mezzi di identificazione del tipo di IWVTA contengono caratteri non pertinenti ai fini della descrizione del tipo oggetto della presente scheda informativa, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (ad esempio ABC??123??).

(b)

Classificazione secondo le definizioni di cui alla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6).

(c)

Per i veicoli che possono essere alimentati a benzina o a diesel ecc., o anche in combinazione con un altro carburante, ripetere queste voci. In caso di motori e sistemi non convenzionali, il costruttore deve fornire informazioni particolareggiate equivalenti a quelle qui richieste.

(d)

Questo valore va calcolato con π = 3,1416 e arrotondato al cm3 più vicino.

(e)

I dati richiesti devono essere forniti per tutte le varianti eventualmente previste.

(f)

Per gli pneumatici della categoria Z concepiti per essere montati su veicoli la cui velocità massima supera i 300 km/h, fornire informazioni equivalenti.

(g)

Per il numero di posti a sedere, indicare i posti disponibili a veicolo in movimento. Si può indicare un intervallo in caso di disposizione modulabile.

Parte III:   numeri di omologazione

Fornire le informazioni richieste nella tabella che segue riguardo agli elementi pertinenti applicabili a questo veicolo secondo l'allegato 4. Per ogni elemento omologato si devono indicare tutte le omologazioni pertinenti. Nel caso degli elementi non applicabili a questo veicolo occorre indicare per ciascuno il numero di regolamento unitamente al motivo della sua mancata applicazione. Non occorre però fornire qui informazioni sui componenti se tali informazioni sono riportate nel certificato di omologazione relativo alle prescrizioni di montaggio. In deroga a quanto sopra, le informazioni sulle omologazioni a norma dei regolamenti UNECE n. 30, 54 e 117 non sono necessarie quando sono fornite informazioni sull'omologazione a norma del regolamento UNECE n. 142. In caso di modifiche dei contenuti della presente tabella si deve presentare una versione consolidata aggiornata.

Regolamento n.

Numero di omologazione

Data dell'estensione

Varianti/versioni

 

 

 

 

Firma:

Funzione:

Data:


(1)  Cancellare quanto non pertinente (quando sono possibili più risposte, in certi casi non occorre cancellare).

(2)  Specificare la tolleranza.

(3)  I veicoli che possono essere alimentati sia a benzina che con carburante gassoso, ma il cui sistema di alimentazione a benzina è destinato ad essere utilizzato solo in caso di emergenza o per l'avviamento e dispone di un serbatoio di capacità non superiore a 15 litri, ai fini della prova sono considerati veicoli funzionanti solo con carburante gassoso.


ALLEGATO 6 (1)

SPECIFICHE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ IWVTA

1.   Descrizione generale della dichiarazione di conformità

1.1.   La dichiarazione di conformità contiene:

a)

le informazioni per l'identificazione del singolo veicolo (nella maggior parte dei casi il VIN, numero di identificazione del veicolo);

b)

una attestazione di conformità (appendice 1);

c)

l'elenco dei regolamenti UNECE a norma dei quali è omologato il tipo di IWVTA (appendice 2).

1.2.   La dichiarazione di conformità deve essere prodotta dalla banca dati UNECE protetta accessibile via Internet in un formato stampabile non superiore all'A4 (210 × 297 mm).

1.3.   Quando necessario, la banca dati UNECE protetta accessibile via Internet deve fornire un modulo di traduzione per la dichiarazione di conformità, con la struttura indicata nell'appendice 3, nella lingua richiesta dalla parte contraente che tratta la dichiarazione di conformità.

2.   Descrizione del procedimento per la dichiarazione di conformità

2.1.   Conformemente al punto 4.4 del presente regolamento, le informazioni relative alle omologazioni rilasciate a norma del presente regolamento devono essere contenute nella banca dati UNECE protetta accessibile via Internet.

2.2.   Per ciascun veicolo prodotto in conformità a un'IWVTA, il costruttore deve fornire e caricare nella banca dati UNECE protetta accessibile via Internet quanto segue:

2.2.1.

le informazioni per l'identificazione del singolo veicolo (normalmente il VIN);

2.2.2.

il numero di omologazione dell'IWVTA concernente tale veicolo.

2.3.   Fornendo le informazioni di cui al punto 2.2 del presente allegato, il costruttore attesta che il veicolo è conforme all'IWVTA indicata.

2.4.   La banca dati UNECE protetta accessibile via Internet consente a qualsiasi soggetto autorizzato di effettuare una ricerca e produrre una dichiarazione di conformità per un singolo veicolo sulla base del numero di omologazione collegato a tale veicolo, come illustrato al punto 2.2 del presente allegato.

3.   (Riservato) (2)


(1)  Il presente allegato si applica a partire dalla data indicata nel WP.29 una volta che la banca dati protetta accessibile via Internet in conformità alla scheda 5, revisione 3, dell'accordo del 1958 è operativa in tutte le sue funzionalità.

(2)  Riservato per l'introduzione di un documento per la registrazione di un singolo veicolo recante la descrizione tecnica, a condizione che il regolamento UNECE n. 0 contenga tutte le disposizioni necessarie per l'IWVTA di un veicolo completo che consentono la registrazione senza ulteriori prescrizioni.

Appendice 1

Modulo per la dichiarazione di conformità IWVTA di veicoli della categoria M1

Il costruttore certifica che il veicolo:

0.2.

Classe di IWVTA: …

0.2.0.

Tipo di IWVTA: …

0.4.

Categoria del veicolo: …

0.5.

Nome del costruttore: …

0.10.

Numero di identificazione del veicolo: …

è conforme sotto tutti gli aspetti al tipo descritto nell'omologazione (1) rilasciata il … (2). e che tale tipo di IWVTA è omologato a norma dei regolamenti UNECE indicati nel presente documento.

Per informazioni dettagliate in merito al costruttore ci si può rivolgere all'autorità di omologazione.


(1)  Indicare il numero di omologazione comprensivo del numero dell'estensione.

(2)  Indicare la data di rilascio dell'omologazione.

Appendice 2

Elenco per la conformità

Elenco delle prescrizioni in base alle quali è omologato il tipo di IWVTA

Numero

Regolamento UNECE n.

Serie di modifiche n.

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

 

 

xx

 

 

xx + 1

 

 

Appendice 3

Modello di modulo di traduzione per la dichiarazione di conformità IWVTA

Numero della voce

Specifica in inglese

Traduzione in altra lingua

0.2.

IWVTA class:

 

0.2.0.

IWVTA type:

 

0.4.

Vehicle category:

 

0.5.

Name of manufacturer:

 

0.10.

Vehicle identification number:

 

 

conforms in all respects to the type described in the documents for application of approval and that this IWVTA type is approved according to the UN Regulations as listed in this document.

The detailed information about the manufacturer may be obtained from the type approval authority.

 


ALLEGATO 7

DEFINIZIONE DELLA CLASSE DI IWVTA E DEL TIPO DI IWVTA

Parte A:   veicoli della categoria M1

1.   Definizione di classe di IWVTA, tipo di IWVTA, variante e versione

1.1.   Classe di IWVTA

1.1.1.   Una «classe di IWVTA» deve essere costituita da veicoli che condividono tutte le seguenti caratteristiche:

a)

nome del costruttore;

in caso di cambiamento della forma giuridica della società non è necessario che sia rilasciata una nuova omologazione;

b)

in caso di struttura autoportante, la progettazione e l'assemblaggio delle parti fondamentali della struttura della carrozzeria;

lo stesso vale mutatis mutandis per i veicoli la cui carrozzeria è imbullonata o saldata su un telaio separato.

1.1.2.   In deroga alle prescrizioni di cui al punto 1.1.1, lettera b), quando il costruttore usa il pavimento della struttura della carrozzeria e gli elementi costitutivi fondamentali che formano la parte anteriore della struttura della carrozzeria situata immediatamente davanti all'alloggiamento del parabrezza per la costruzione di diversi tipi di carrozzerie (ad esempio una berlina e una coupé), tali veicoli possono considerarsi appartenenti alla stessa classe di IWVTA. Spetta al costruttore comprovare quanto sopra.

1.1.3.   Una classe di IWVTA deve comprendere almeno un tipo di IWVTA.

1.2.   Tipo di IWVTA

1.2.1.   Un «tipo di IWVTA» deve essere costituito da veicoli che condividono tutte le seguenti caratteristiche:

a)

la classe di IWVTA;

b)

il livello di conformità ai regolamenti UNECE indicati nell'allegato 4 applicabili alle varianti e alle versioni che rientrano in tale tipo di IWVTA.

1.2.2.   Il livello di conformità di cui al punto 1.2.1, lettera b), è da intendersi come segue:

a)

se un regolamento UNECE indicato nell'allegato 4 è applicabile a diverse varianti o versioni di un tipo di IWVTA, tutte queste varianti e versioni devono essere conformi alla medesima versione di tale regolamento UNECE;

b)

in deroga al punto 1.2.2, lettera a), alcuni dei regolamenti UNECE indicati nell'allegato 4 possono non essere applicabili a tutte le varianti o versioni di un tipo di IWVTA (ad esempio, la protezione dall'alta tensione riguarda solo i veicoli elettrici o le varianti ibride);

c)

nell'ambito del procedimento di estensione di un'IWVTA, il livello di conformità può essere innalzato, per esempio in caso di modifica di un tipo preesistente per rendere il veicolo conforme alle prescrizioni di una versione successiva del presente regolamento. Tale modifica deve però riguardare simultaneamente tutte le varianti e tutte le versioni che rientrano in tale tipo di IWVTA.

1.2.3.   Un tipo di IWVTA deve essere costituito da almeno una variante e una versione.

1.3.   Variante

1.3.1.   In una «variante» nell'ambito di un tipo di IWVTA sono raggruppati veicoli che condividono tutte le seguenti caratteristiche costruttive:

a)

il numero di porte laterali o il tipo di carrozzeria come definito al punto 2, quando il costruttore applica il criterio di cui al punto 1.1.2;

b)

il motopropulsore per quanto riguarda le seguenti caratteristiche costruttive:

i)

la modalità di produzione dell'energia fornita (motore a combustione interna, motore elettrico o altro);

ii)

il principio di funzionamento (accensione comandata, accensione spontanea o altro);

iii)

il numero e la disposizione dei cilindri nel caso dei motori a combustione interna (L4, V6 o altro);

c)

il numero di assi;

d)

il numero e l'interconnessione degli assi motore;

e)

il numero di assi sterzanti.

1.4.   Versione

1.4.1.   In una «versione» nell'ambito di una variante sono raggruppati veicoli che condividono tutte le seguenti caratteristiche:

a)

la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;

b)

la cilindrata, nel caso dei motori a combustione interna;

c)

la potenza netta massima;

d)

il tipo di carburante (benzina, gasolio, GPL, bicarburante o altro);

e)

il numero massimo di posti a sedere;

f)

il livello sonoro in marcia.

2.   Tipi di carrozzeria

Si devono utilizzare i codici dei veicoli della categoria M1 (1).


(1)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, paragrafo 2.9.1. –www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.


ALLEGATO 8

NUMERO DI OMOLOGAZIONE PER L'IWVTA

A ciascun tipo di IWVTA da omologare deve essere assegnato un numero di omologazione. Per tenere conto della situazione particolare dell'IWVTA, quest'ultima dovrebbe differenziarsi in qualche aspetto dal numero di omologazione generico di cui all'allegato 4 dell'accordo del 1958.

1.   Il numero di omologazione si compone di 4 sezioni. Ciascuna sezione è separata da un asterisco («*»).

1.1.   Sezione 1: la lettera maiuscola «E» seguita dal numero distintivo della parte contraente che ha rilasciato l'omologazione.

1.2.   Sezione 2: il numero del regolamento UNECE pertinente seguito dalla lettera «R» maiuscola e da:

a)

due cifre (eventualmente precedute da zeri non significativi) indicanti la serie di modifiche che incorporano le disposizioni tecniche del regolamento UNECE applicato all'omologazione (00 per il regolamento UNECE nella sua forma originale);

b)

una barra obliqua («/») e la lettera «U» nel caso delle IWVTA universali oppure la lettera «L» nel caso delle IWVTA con riconoscimento limitato.

1.3.   Sezione 3: un numero di sei cifre composto da:

a)

un numero progressivo di quattro cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) che indica la classe di IWVTA. La progressione numerica deve iniziare da 0001;

b)

una barra obliqua («/») e un numero progressivo di due cifre (eventualmente preceduto da uno zero non significativo) indicante il tipo di IWVTA nell'ambito della classe di IWVTA in questione. La progressione numerica deve iniziare da 01.

1.4.   Sezione 4: un numero progressivo di due cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) indicante l'estensione. La progressione numerica deve iniziare da 00.

2.   Tutte le cifre devono essere in numeri arabi.

Esempio:

il numero di omologazione E4*0R03/U*0025/01*02 indica la seconda estensione di un'IWVTA universale rilasciata dai Paesi Bassi (E4) a norma della terza serie di modifiche del presente regolamento per il primo tipo di IWVTA nell'ambito della classe di IWVTA omologata con il numero 0025.

ALLEGATO 9

NOTIFICA IN CASO DI ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE PRESCRIZIONI PER U-IWVTA ESISTENTI

Numero U-IWVTA

Regolamento o regolamenti UNECE per cui sono entrate in vigore nuove prescrizioni

Individuare una delle seguenti opzioni:

a)tipo non interessato (punto 7.4.1)b)U-IWVTA da mantenere (punto 7.4.2)c)U-IWVTA da sostituire con un'L-IWVTA (punto 7.4.3)d)U-IWVTA da frazionare (punto 7.4.4)