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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/755 della Commissione, del 23 maggio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva propizamide come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 ) |
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DECISIONI |
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Decisione di esecuzione (UE) 2018/758 della Commissione, del 23 maggio 2018, riguardante alcune misure di protezione temporanee in relazione alla peste suina africana in Ungheria [notificata con il numero C(2018) 3250] ( 1 ) |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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24.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/1 |
DECISIONE (UE) 2018/754 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2018
relativa alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 28 gennaio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/146/UE relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2) («accordo»). |
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(2) |
Il primo protocollo (3) dell'accordo stabiliva, per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione nella zona di pesca soggetta alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Maurizio («Maurizio») e la contropartita finanziaria concessa dall'Unione. Il periodo di applicazione di tale protocollo è scaduto il 27 gennaio 2017. |
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(3) |
A norma della decisione (UE) 2017/1960 del Consiglio (4), un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (5) («protocollo») è stato firmato l'8 dicembre 2017, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. |
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(4) |
Il protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma. |
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(5) |
L'obiettivo del protocollo è rafforzare la cooperazione tra l'Unione e Maurizio per promuovere una politica sostenibile della pesca e lo sfruttamento razionale delle risorse alieutiche nelle acque di Maurizio, e sostenere Maurizio nello sviluppo di un'economia oceanica sostenibile. |
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(6) |
È opportuno approvare il protocollo. |
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(7) |
L'articolo 9 dell'accordo istituisce una commissione mista incaricata di controllare l'applicazione dell'accordo («commissione mista»). Inoltre, a norma dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 2, e degli articoli 7 e 8 del protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle con una procedura semplificata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio («protocollo») è approvato a nome dell'Unione (6).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 16 del protocollo (7).
Articolo 3
Fatte salve le disposizioni e le condizioni riportate nell'allegato, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo che saranno adottate dalla commissione mista.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. ZAHARIEVA
(1) Approvazione del 17 aprile 2018 (non ancora pubblicata nella presente Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione 2014/146/UE del Consiglio, del 28 gennaio 2014, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 79 del 18.3.2014, pag. 2).
(3) Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 79 del 18.3.2014, pag. 9).
(4) Decisione (UE) 2017/1960 del Consiglio, del 23 ottobre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 279 del 28.10.2017, pag. 1).
(5) GU L 279 del 28.10.2017, pag. 3.
(6) Il protocollo è stato pubblicato nella GU L 279 del 28.10.2017, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla firma.
(7) La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
ALLEGATO
PORTATA DEI POTERI CONFERITI E PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE DELL'UNIONE IN SEDE DI COMMISSIONE MISTA
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1) |
La Commissione è autorizzata a negoziare con la Repubblica di Maurizio nonché, ove opportuno e fatto salvo il rispetto del punto 3 del presente allegato, a decidere modifiche del protocollo riguardo agli aspetti seguenti:
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2) |
Nell'ambito delcomitato misto l'Unione:
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3) |
Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto 1, si intraprendono le azioni necessarie affinché la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione tenga conto delle più recenti informazioni statistiche e biologiche nonché delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.
A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta da esprimere a nome dell'Unione, affinché sia esaminato e approvato. |
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4) |
Con riguardo agli aspetti di cui al punto 1, lettera a), la posizione da esprimere a nome dell'Unione è approvata dal Consiglio a maggioranza qualificata. Negli altri casi la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro venti giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio. |
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5) |
Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori. |
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6) |
La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione di tale decisione. |
REGOLAMENTI
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24.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/755 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2018
che rinnova l'approvazione della sostanza attiva propizamide come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 24, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2003/39/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva propizamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). |
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(2) |
Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). |
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(3) |
L'approvazione della sostanza attiva propizamide, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 gennaio 2019. |
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(4) |
In conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5), è statfa presentata, entro i termini previsti da tale articolo, una domanda di rinnovo dell'approvazione del propizamide. |
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(5) |
Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. |
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(6) |
Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto un rapporto di valutazione per il rinnovo e il 31 luglio 2015 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione. |
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(7) |
L'Autorità ha trasmesso il rapporto di valutazione sul rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha anche messo a disposizione del pubblico il fascicolo supplementare sintetico. |
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(8) |
Il 12 luglio 2016 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il propizamide soddisfi i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 22 marzo 2018 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo del propizamide al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. |
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(9) |
Il richiedente ha avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito al progetto di relazione sul rinnovo. |
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(10) |
Riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente propizamide è stato accertato che sono soddisfatti i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del propizamide. |
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(11) |
La valutazione dei rischi ai fini del rinnovo dell'approvazione del propizamide si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali possono essere autorizzati i prodotti fitosanitari contenenti propizamide. È pertanto opportuno sopprimere la restrizione al solo impiego come erbicida. |
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(12) |
La Commissione ritiene tuttavia che il propizamide sia una sostanza candidata alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il propizamide è una sostanza persistente e tossica, rispettivamente secondo i punti 3.7.2.1 e 3.7.2.3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, dato che il suo tempo di dimezzamento nell'acqua dolce è superiore a 40 giorni e la concentrazione senza effetti osservati a lungo termine per gli organismi d'acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l. Il propizamide soddisfa quindi la condizione di cui all'allegato II, punto 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
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(13) |
È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del propizamide come sostanza candidata alla sostituzione. |
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(14) |
In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni e restrizioni. In particolare, dovrebbero essere richieste ulteriori informazioni di conferma. |
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(15) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
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(16) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/84 della Commissione (7) ha prorogato il periodo di approvazione del propizamide fino al 31 gennaio 2019, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di detta sostanza. Tuttavia, dato che una decisione sul rinnovo è già stata presa prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2018. |
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(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva come sostanza candidata alla sostituzione
L'approvazione della sostanza attiva propizamide come sostanza candidata alla sostituzione è rinnovata come indicato nell'allegato I.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 2003/39/CE della Commissione, del 15 maggio 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive propineb e propizamide (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 30).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.)
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
(6) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propyzamide (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva propizamide come antiparassitario). EFSA Journal 2016;14(7):4554, 103 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4554; Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/84 della Commissione, del 19 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, clothianidin, composti di rame, dimossistrobina, mancozeb, mecoprop-P, metiram, oxamil, petoxamide, propiconazolo, propineb, propizamide, pyraclostrobin e zoxamide (GU L 16 del 20.1.2018, pag. 8).
ALLEGATO I
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Nome comune, numeri di identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
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Propizamide N. CAS 23950-58-5 N. CIPAC 315 |
3,5-dichloro-N-(1,1-dimethylprop-2-ynyl) benzamide |
920 g/kg |
1o luglio 2018 |
30 giugno 2025 |
Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tener conto delle conclusioni contenute nella relazione di riesame sul propizamide, in particolare delle relative appendici I e II. Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:
Le condizioni di impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. In particolare, l'operatore deve usare dispositivi di protezione individuale, come guanti, tute e calzature resistenti, in modo da non superare il livello ammissibile di esposizione (LAEO). Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di conferma riguardanti:
Il richiedente presenta le informazioni indicate al punto 1 entro il 31 ottobre 2018 e le informazioni indicate al punto 2 entro il 30 aprile 2019. Il richiedente presenta le informazioni di conferma indicate al punto 3 entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie. |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.
ALLEGATO II
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
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1) |
nella parte A è soppressa la voce 55 relativa al propizamide; |
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2) |
nella parte E è aggiunta la voce seguente:
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(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.
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24.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/756 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2018
che sottopone a registrazione le importazioni di biodiesel originario dell'Argentina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 31 gennaio 2018 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell'Unione di biodiesel originario dell'Argentina, in seguito a una denuncia presentata il 18 dicembre 2017 dallo European Biodiesel Board («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di biodiesel. |
1. PRODOTTO IN ESAME
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(2) |
Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o da gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in una miscela, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516209821, 1516209829 e 1516209830), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518009121, 1518009129 e 1518009130), ex 1518 00 95 (codice TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518009921, 1518009929 e 1518009930), ex 2710 19 43 (codici TARIC 2710194321, 2710194329 e 2710194330), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710194621, 2710194629 e 2710194630), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710194721, 2710194729 e 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824999210, 3824999212 e 3824999220), 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826009011, 3826009019 e 3826009030), originari dell'Argentina. Questi codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo. |
2. DOMANDA
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(3) |
Il denunciante ha dapprima chiesto alla Commissione di registrare le importazioni del prodotto in esame nella denuncia. Il 21 febbraio 2018 il denunciante ha poi presentato una domanda di registrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento di base»). Il denunciante ha poi trasmesso ulteriori osservazioni e informazioni aggiornate, tra l'altro, rispettivamente il 16 marzo 2018 e il 27 marzo 2018. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione, affinché possano essere successivamente applicate misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nel regolamento di base. |
3. MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE
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(4) |
In conformità all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nel regolamento di base. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. |
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(5) |
Il denunciante ritiene che la registrazione sia giustificata in quanto esistono sufficienti elementi di prova di un rischio serio ed effettivo di un pregiudizio grave ai danni dell'industria di biodiesel dell'Unione dovuto a massicce importazioni di biodiesel oggetto di sovvenzioni in un breve periodo di tempo, in particolare nel 2018 (dopo il periodo dell'inchiesta, «post-PI»). Secondo il denunciante, vi sono inoltre sufficienti elementi di prova dell'esistenza di importazioni sovvenzionate di biodiesel dall'Argentina, di circostanze gravi derivanti da tali importazioni sovvenzionate come pure dell'inizio del concretizzarsi di un pregiudizio provocato da tali importazioni sovvenzionate. |
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(6) |
La Commissione ha esaminato la domanda anche alla luce dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base, che fissa le condizioni per la riscossione dei dazi sulle importazioni registrate. L'esame della Commissione ha preso in considerazione anche le osservazioni formulate il 21 marzo 2018 dalla Camara Argentina de Biocombustibiles («CARBIO») e il 3 aprile 2018 dal governo dell'Argentina, che sostenevano tra l'altro che la domanda di registrazione del denunciante non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 4, e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base. |
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(7) |
Come spiegato nei considerando da 8 a 16, la Commissione ha tenuto conto di tutte le comunicazioni ricevute e ha considerato se vi siano sufficienti elementi di prova del fatto che si verificheranno circostanze gravi nelle quali, per il prodotto in esame, importazioni massicce, in un periodo di tempo relativamente breve, di un prodotto che beneficia di sovvenzioni compensabili provocheranno un pregiudizio difficilmente rimediabile nonché se si possa ritenere necessario calcolare retroattivamente i dazi compensativi su dette importazioni al fine di evitare la reiterazione di tale pregiudizio. |
3.1. Circostanze gravi nelle quali importazioni massicce, in un periodo di tempo relativamente breve, di un prodotto sovvenzionato provocano un pregiudizio difficilmente rimediabile
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(8) |
Per quanto riguarda le sovvenzioni, la Commissione dispone di sufficienti elementi di prova tendenti ad indicare che le importazioni del prodotto in esame dall'Argentina sono sovvenzionate. Le sovvenzioni asserite consistono, tra l'altro:
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(9) |
Le prove delle sovvenzioni sono state rese disponibili nella versione consultabile della denuncia e sono state ulteriormente analizzate nella nota relativa alla sufficienza delle prove. |
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(10) |
Le misure di cui al considerando 8 sarebbero presumibilmente sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario del governo dell'Argentina o di altre amministrazioni regionali (compresi enti pubblici) e conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto in esame. Secondo la denuncia, le misure sarebbero limitate a particolari imprese, industrie o a particolari gruppi di imprese e sarebbero quindi specifiche e compensabili. |
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(11) |
Gli elementi di prova disponibili nella fase attuale tendono pertanto ad indicare che le esportazioni del prodotto in esame beneficiano di sovvenzioni compensabili. |
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(12) |
Inoltre, sulla base delle informazioni più recenti fornite dal denunciante nella sua domanda di registrazione (3), la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le pratiche di sovvenzione dei produttori esportatori stiano cominciando a comportare un pregiudizio grave (e non solo una minaccia di pregiudizio grave) per l'industria dell'Unione. |
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(13) |
La domanda di registrazione, corredata delle informazioni presentate successivamente, fornisce sufficienti elementi di prova dell'esistenza di circostanze gravi nelle quali, verso la fine del periodo dell'inchiesta («PI»), compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, e nel primo trimestre del periodo successivo al PI, da gennaio 2018 a marzo 2018, ha cominciato a concretizzarsi un pregiudizio difficilmente rimediabile. |
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(14) |
Tale pregiudizio è in effetti causato da importazioni massicce, in un periodo di tempo relativamente breve, che beneficiano di sovvenzioni compensabili. Gli elementi di prova indicano un forte aumento delle importazioni del prodotto in esame in termini assoluti e in termini di quota di mercato nel periodo compreso tra agosto 2017 e il primo trimestre del periodo successivo al PI. Dagli elementi di prova disponibili emerge in particolare che le importazioni del prodotto in esame dall'Argentina sono passate da 0 tonnellate nell'agosto 2017 a 410 600 tonnellate (4) nel primo trimestre del periodo successivo al PI, con una conseguente impennata della quota di mercato dallo 0 % al 10 % (5). Ulteriori elementi di prova dimostrano che, tra il settembre 2017 e il febbraio 2018, l'Argentina ha esportato 837 000 tonnellate del prodotto in esame, il che fa presupporre ulteriori sostanziali importazioni per il periodo successivo al febbraio 2018 (6). |
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(15) |
Gli elementi di prova dimostrano inoltre che il massiccio aumento delle importazioni del prodotto in esame dall'Argentina sta cominciando ad avere notevoli effetti negativi sulla situazione dell'industria dell'Unione, compreso un abbassamento dei prezzi. Tra il 1o settembre 2017 e il 31 marzo 2018, i prezzi del biodiesel FAME (esteri metilici di acidi grassi) sono diminuiti del 12,3 % (7). |
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(16) |
Gli elementi di prova presentati dal denunciante nella sua domanda di registrazione indicano inoltre che il deterioramento della situazione del mercato si sta traducendo in una riduzione prevista della produzione e/o nel ricorso ad un'attività parziale in almeno tre società dell'Unione. Ciò comporterà una diminuzione significativa della produzione e delle vendite dell'Unione e avrà un impatto negativo sull'occupazione nell'industria dell'Unione. |
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(17) |
La Commissione ha infine valutato se il pregiudizio grave che ha iniziato a concretizzarsi dopo il periodo dell'inchiesta sia difficilmente rimediabile. A tale proposito si osserva che il prodotto in esame risente molto delle variazioni dei prezzi, come dimostrano il livello ridotto delle importazioni di tale prodotto dopo l'istituzione di dazi antidumping nel 2013 (8) e il successivo aumento delle importazioni dopo la diminuzione dei dazi antidumping nel settembre 2017 (9). Un numero crescente di produttori dell'Unione rischia di subire un calo delle vendite e una riduzione dei livelli di produzione qualora proseguano gli attuali livelli accresciuti di importazioni dall'Argentina a prezzi assertivamente sovvenzionati, come dimostrato finora. È evidente che tale rischio avrà un impatto negativo sull'occupazione e sui risultati complessivi dei produttori dell'Unione. La riduzione dei redditi e la perdita permanente della quota di mercato costituiscono pertanto un pregiudizio grave difficilmente rimediabile. |
3.2. Esclusione della reiterazione del pregiudizio
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(18) |
Visti i dati indicati ai considerando 14 e 15 e le considerazioni esposte al considerando 17, la Commissione ha ritenuto necessario preparare l'eventuale istituzione retroattiva di misure disponendo la registrazione, al fine di evitare la reiterazione di tale pregiudizio. Le condizioni del mercato post-PI tendono in effetti a confermare che la situazione dell'industria dell'Unione sta peggiorando a causa del notevole aumento di importazioni sovvenzionate già nel primo trimestre del 2018. Qualora alla fine dell'inchiesta in corso la Commissione dovesse concludere che l'industria dell'Unione subisce un pregiudizio grave, la riscossione di dazi compensativi sulle importazioni registrate può essere ritenuta una misura appropriata per evitare la reiterazione di tale pregiudizio. |
4. PROCEDURA
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(19) |
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e che dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione. |
5. REGISTRAZIONE
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(20) |
In conformità all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame dovrebbero essere sottoposte a registrazione al fine di garantire che, se l'inchiesta dovesse evidenziare la necessità di istituire dazi compensativi, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili, purché siano rispettate le condizioni necessarie. |
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(21) |
L'eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dai risultati dell'inchiesta. |
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(22) |
Nella fase attuale dell'inchiesta non è ancora possibile stimare con esattezza l'importo della sovvenzione. L'argomentazione nella denuncia che chiedeva l'apertura di un'inchiesta antisovvenzioni faceva riferimento al fatto che il 9 novembre 2017 gli Stati Uniti d'America hanno istituito, nei confronti delle importazioni sovvenzionate di biodiesel dall'Argentina, dazi definitivi che vanno dal 71,45 % al 72,28 %. In base alle informazioni pervenute dai produttori dell'Unione nell'ambito dell'inchiesta, il livello preliminare di eliminazione del pregiudizio è del 29,5 %. In base alle informazioni disponibili nella fase attuale, l'importo di eventuali futuri dazi da pagare è fissato al livello di eliminazione del pregiudizio, vale a dire il 29,5 % ad valorem sul valore all'importazione cif del prodotto in esame. |
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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(23) |
I dati personali raccolti nell'ambito della registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le autorità doganali sono invitate, in conformità all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in una miscela, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516209821, 1516209829 e 1516209830), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518009121, 1518009129 e 1518009130), ex 1518 00 95 (codice TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518009921, 1518009929 e 1518009930), ex 2710 19 43 (codici TARIC 2710194321, 2710194329 e 2710194330), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710194621, 2710194629 e 2710194630), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710194721, 2710194729 e 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824999210, 3824999212 e 3824999220), 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826009011, 3826009019 e 3826009030), originari dell'Argentina.
2. L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(2) GU C 34 del 31.1.2018, pag. 37.
(3) Tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione appartengono allo European Biodiesel Board (il denunciante).
Fonte: Base dati Surveillance 2.
(5) Il consumo dell'UE si basa sui dati contenuti nella denuncia.
Fonte: base dati relativa alle statistiche sulle esportazioni dell'Argentina [https://comex.indec.gov.ar/search/exports/2018/M/38260000/C]
Fonte: https://www.neste.com/en/corporate-info/investors/market-data/biodiesel-prices-sme-fame.
(8) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 315 del 26.11.2013, pag. 2).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578 della Commissione, del 18 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 9).
(10) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
DECISIONI
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24.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/13 |
DECISIONE (UE) 2018/757 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2018
che denuncia l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1563/2006 del Consiglio (2) è stato concluso un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore («APP UE-Comore»). |
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(2) |
Uno degli obiettivi dell'APP UE-Comore è garantire l'efficacia delle misure per la conservazione e la gestione degli stock ittici e la lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»). |
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(3) |
A norma dell'articolo 11 dell'APP UE-Comore, l'accordo si applica per un periodo di sette anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore ed è rinnovabile per ulteriori periodi di sette anni, salvo denuncia di una delle parti. |
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(4) |
A norma dell'articolo 12 dell'APP UE-Comore, l'accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di gravi circostanze, quali il mancato rispetto degli impegni assunti in materia di lotta contro la pesca INN. La parte interessata è tenuta a notificare all'altra parte la propria intenzione di denunciare l'accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale di sette anni o di ogni periodo supplementare. L'invio di tale notifica comporta l'avvio di consultazioni tra le parti. |
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(5) |
A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (3) («regolamento INN»), la Commissione è tenuta a identificare i paesi terzi che considera paesi terzi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN. Possono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiano all'obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN. |
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(6) |
Con decisione adottata dalla Commissione il 1o ottobre 2015 (4) è stata notificata all'Unione delle Comore la possibilità di essere identificate dalla Commissione come paese terzo non cooperante in materia di lotta alla pesca INN sulla base dei seguenti elementi: la politica di bandiere di comodo perseguita dalle autorità comoriane; la prova di attività di pesca illegali da parte della flotta comoriana; la scarsa o inesistente capacità di monitoraggio e di controllo delle autorità comoriane e l'obsoleto quadro giuridico delle Comore in materia di pesca. |
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(7) |
Con tale decisione la Commissione ha avviato con l'Unione delle Comore un dialogo che è stato condotto in conformità ai requisiti procedurali stabiliti all'articolo 32 del regolamento INN. L'Unione delle Comore non ha adottato le misure necessarie per ovviare alla situazione entro un termine ragionevole. |
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(8) |
In considerazione delle reiterate inosservanze, da parte dell'Unione delle Comore, degli obblighi ad essa spettanti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione e dell'obbligo di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN, l'Unione delle Comore è stata identificata a norma dell'articolo 31 del regolamento INN come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca INN mediante la decisione di esecuzione (UE) 2017/889 della Commissione (5). L'Unione delle Comore non ha adottato le necessarie misure correttive neppure a seguito di tale identificazione. |
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(9) |
A norma dell'articolo 33 del regolamento INN, la decisione di esecuzione (UE) 2017/1332 del Consiglio (6) ha aggiunto l'Unione delle Comore nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti istituito dalla decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio (7). |
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(10) |
A norma dell'articolo 38, paragrafo 8, del regolamento INN, la Commissione è tenuta a proporre la denuncia di eventuali accordi di pesca bilaterali o accordi di partenariato nel settore della pesca vigenti conclusi con paesi terzi non cooperanti ove tali accordi contemplino la denuncia in caso di mancata ottemperanza agli impegni assunti in relazione alla lotta contro la pesca INN. |
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(11) |
È quindi opportuno denunciare l'APP UE-Comore. |
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(12) |
La Commissione, a nome dell'Unione europea, dovrebbe notificare all'Unione delle Comore la denuncia. |
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(13) |
La denuncia dovrebbe prendere effetto sei mesi dopo tale notifica. |
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(14) |
Tuttavia, se il Consiglio dovesse ritirare l'Unione delle Comore dall'elenco di paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 33 del regolamento INN prima che la denuncia prenda effetto, la denuncia dovrebbe essere ritirata e la Commissione dovrebbe immediatamente notificare tale ritiro all'Unione delle Comore, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore («APP UE-Comore»), entrato in vigore il 6 marzo 2008, è denunciato.
Articolo 2
1. All'entrata in vigore della presente decisione, la Commissione, a nome dell'Unione europea, notifica all'Unione delle Comore la denuncia dell'APP UE-Comore.
2. La denuncia prende effetto sei mesi dopo tale notifica.
3. Nel caso in cui il Consiglio ritiri l'Unione delle Comore dall'elenco di paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 33 del regolamento INN prima che la denuncia prenda effetto, la denuncia è ritirata e la Commissione notifica immediatamente tale ritiro all'Unione delle Comore.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. ZAHARIEVA
(1) Approvazione del 15 marzo 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Regolamento (CE) n. 1563/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore (GU L 290 del 20.10.2006, pag. 6).
(3) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(4) Decisione della Commissione, del 1o ottobre 2015, che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 324 del 2.10.2015, pag. 6).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2017/889 della Commissione, del 23 maggio 2017, che identifica l'Unione delle Comore come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 135 del 24.5.2017, pag. 35).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1332 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per quanto riguarda l'Unione delle Comore (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 37).
(7) Decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che stabilisce un elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 43).
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24.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/16 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/758 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2018
riguardante alcune misure di protezione temporanee in relazione alla peste suina africana in Ungheria
[notificata con il numero C(2018) 3250]
(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
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(2) |
Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana nei suini selvatici vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre popolazioni di suini selvatici e alle aziende suinicole. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti. |
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(3) |
La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. In particolare l'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede l'adozione di talune misure a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici. |
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(4) |
L'Ungheria ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha adottato diverse misure compresa l'istituzione di una zona infetta nella quale si applicano le misure di cui all'articolo 15 di tale direttiva al fine di impedire la diffusione della malattia. |
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(5) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario definire, a livello di Unione, la zona infetta da peste suina africana in Ungheria in collaborazione con tale Stato membro. |
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(6) |
Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno elencare la zona infetta dell'Ungheria nell'allegato della presente decisione e stabilire la durata di tale regionalizzazione. |
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(7) |
La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'Ungheria provvede affinché la zona infetta istituita da tale paese, in cui si applicano le misure di cui all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, comprenda perlomeno le zone elencate nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2018.
Articolo 3
L'Ungheria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).
ALLEGATO
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Zone istituite in Ungheria come zona infetta di cui all'articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
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In Szabolcs-Szatmár-Bereg county, the whole territory of the hunting (game management) units with the following code numbers: 850950 , 851050 , 851150 , 851250 , 851350 , 851450 , 851550 , 851560 , 851650 , 851660 , 851751 , 851752 , 852850 , 852860 , 852950 , 852960 , 853050 , 853150 , 853160 , 853250 , 853260 , 853350 , 853360 , 853450 , 853550 , 854450 , 854550 , 854560 , 854650 , 854660 , 854750 , 854850 , 854860 , 854870 , 854950 , 855050 , 855150 , 856350 , 856360 , 856450 , 856550 , 856650 , 856750 , 856760 , 857650 |
31 luglio 2018 |
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
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24.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/19 |
DECISIONE N. 1/JP/2018 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E IL GIAPPONE
del 27 aprile 2018
concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione e apparecchiature radio [2018/759]
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo sul reciproco riconoscimento concluso tra la Comunità europea e il Giappone, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera a) e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b),
considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
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1. |
Gli organismi di valutazione della conformità sottoindicati sono inseriti nell'allegato settoriale sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione e apparecchiature radio dell'accordo, per i prodotti e le procedure di valutazione della conformità indicati di seguito:
UL Japan, Inc. Nome, acronimo e recapiti dell'organismo di valutazione della conformità Nome: UL Japan, Inc. Acronimo: ULJ Indirizzo: 4383-326 Asama-cho, Ise-shi, Mie 516-0021, GIAPPONE Tel. +81 596248999 Fax +81 596248124 Email: emc.jp@jp.ul.com Indirizzo URL: http://greaterasia-ul.com/ja/ Referente dell'organismo di valutazione della conformità designato: Tetsuya HASHIMOTO Prodotti e procedure di valutazione della conformità coperti dall'approvazione
TELECOM ENGINEERING CENTER Nome, acronimo e recapiti dell'organismo di valutazione della conformità Nome: TELECOM ENGINEERING CENTER Acronimo: TELEC Indirizzo: 5-7-2, Yashio, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0003, GIAPPONE Tel. +81 337990137 Fax +81 337907152 Email: rftest@telec.or.jp Indirizzo URL: http://www.telec.or.jp/eng/Index.html Referente dell'organismo di valutazione della conformità designato: Kazuyuki KUGA Prodotti e procedure di valutazione della conformità coperti dall'approvazione
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2. |
La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai copresidenti. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui è apposta l'ultima firma. |
Firmato a Tokyo, il 9 aprile 2018
A nome del Giappone
Daisuke OKABE
Firmato a Bruxelles, il 27 aprile 2018
A nome della Comunità europea
Ignacio IRUARRIZAGA
(1) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).