ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 120 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
16.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 120/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/714 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2018
che attua il regolamento (UE) 2017/1509, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509. |
(2) |
Il 14 maggio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/715 (2), che ha spostato sei persone nell'allegato III della decisione (PESC) 2016/849 e le ha rimosse dall'allegato II. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XVI e l'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato XV e l'allegato XVI del regolamento (UE) 2017/1509 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. ZAHARIEVA
(1) GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.
(2) Decisione (PESC) 2018/715, del 14 maggio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/849, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (cfr. pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
A. |
All'allegato XVI del regolamento (UE) 2017/1509, nella sezione «a) Persone fisiche», sono aggiunte le voci seguenti:
|
B. |
All'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509, nella sezione «c) Persone fisiche designate in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera b)» sono rimosse le voci seguenti:
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DECISIONI
16.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 120/4 |
DECISIONE (PESC) 2018/715 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2018
che modifica la decisione (PESC) 2016/849, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC (1), relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»). |
(2) |
Il 2 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1066 (2), che ha aggiunto la Korean National Insurance Company («KNIC») GmbH e sei persone che agiscono per suo conto o sotto la sua direzione all'allegato II della decisione 2013/183/PESC. Il 31 marzo 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/475 (3), che ha aggiunto la KNIC all'allegato II della decisione 2013/183/PESC e ha espunto la voce relativa alla KNIC GmbH. La decisione (PESC) 2016/475 ha altresì modificato le voci relative a sei persone che hanno agito per conto o sotto la direzione della KNIC. |
(3) |
Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 (4), relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC. |
(4) |
Il 5 agosto 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2371 (2017), che prevede nuove misure nei confronti dell'RPDC, compresa la designazione della KNIC. |
(5) |
Il 10 agosto 2017 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (PESC) 2017/1459 (5), che ha aggiunto la KNIC all'allegato I della decisione (PESC) 2016/849, e il 24 agosto 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1504 (6), che ha rimosso la KNIC dall'allegato II della decisione (PESC) 2016/849. |
(6) |
Le voci relative alle persone che hanno agito per conto della KNIC o sotto la sua direzione dovrebbero pertanto essere spostate nell'allegato III della decisione (PESC) 2016/849 e rimosse dall'allegato II. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III e l'allegato II della decisione (PESC) 2016/849, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato III e l'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. ZAHARIEVA
(1) Decisione 2013/183/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 52).
(2) Decisione (PESC) 2015/1066 del Consiglio, del 2 luglio 2015, che modifica la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 174 del 3.7.2015, pag. 25).
(3) Decisione (PESC) 2016/475 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 85 del 1.4.2016, pag. 34).
(4) Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).
(5) Decisione di esecuzione (PESC) 2017/1459 del Consiglio, del 10 agosto 2017, che attua la decisione (PESC) 2016/849 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 208 dell'11.8.2017, pag. 38).
(6) Decisione (PESC) 2017/1504 del Consiglio, del 24 agosto 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 221 del 26.8.2017, pag. 22).
ALLEGATO
A. |
All'allegato III della decisione (PESC) 2016/849, nella sezione «Elenco delle persone di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), e di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c)», nella sottosezione «A. Persone», sono aggiunte le seguenti voci:
|
B. |
All'allegato II della decisione (PESC) 2016/849, nella sezione «II. Persone ed entità che forniscono servizi finanziari che potrebbero contribuire al programma della RPDC legato al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa», nella sottosezione «A. Persone», sono rimosse le seguenti voci:
|
16.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 120/8 |
DECISIONE (PESC) 2018/716 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2018
che modifica e proroga la decisione 2013/34/PESC relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 17 gennaio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/34/PESC (1) relativa a una missione militare dell'UE volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali). |
(2) |
Il 18 febbraio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/87/PESC (2) relativa all'avvio dell'EUTM Mali. |
(3) |
Il 23 marzo 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/446 (3) che adatta e proroga il mandato dell'EUTM Mali e prevede un importo di riferimento fino al 18 maggio 2018. |
(4) |
Alla luce della revisione strategica della missione il Comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di modificare e prorogare il mandato dell'EUTM Mali fino al 18 maggio 2020. |
(5) |
È necessario inoltre fissare l'importo di riferimento finanziario necessario per coprire le spese relative all'EUTM Mali per il periodo dal 19 maggio 2018 al 18 maggio 2020. |
(6) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/34/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2013/34/PESC è così modificata:
1) |
l'articolo 1 è così modificato:
|
2) |
all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'EUTM Mali per il periodo dal 19 maggio 2018 al 18 maggio 2020 è di 59 743 047,00 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio (*1) è pari allo 0 % e la percentuale dell'impegno di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di tale decisione è pari al 30 %. (*1) Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 39)»;" |
3) |
all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il mandato dell'EUTM Mali termina il 18 maggio 2020.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. ZAHARIEVA
(1) Decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (GU L 14 del 18.1.2013, pag. 19).
(2) Decisione 2013/87/PESC del Consiglio, del 18 febbraio 2013, relativa all'avvio della missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (GU L 46 del 19.2.2013, pag. 27).
(3) Decisione (PESC) 2016/446 del Consiglio, del 23 marzo 2016, che modifica e proroga la decisione 2013/34/PESC del Consiglio relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 74).
16.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 120/10 |
DECISIONE (PESC) 2018/717 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2018
che modifica la decisione (PESC) 2015/778 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 42, paragrafo 4, e 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/778 (1) relativa a un'operazione militare dell'UE nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) che contribuisce a smantellare il modello di business delle reti del traffico e della tratta di esseri umani nel Mediterraneo centromeridionale. |
(2) |
Il 20 giugno 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/993 (2) che ha modificato la decisione (PESC) 2015/778 prorogando il mandato dell'operazione in particolare al fine di contribuire alla condivisione delle informazioni e attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche. |
(3) |
Il 19 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2314 (3) e il 25 luglio 2017 ha adottato la decisione (PESC) 2017/1385 (4) che hanno rafforzato le autorizzazioni concesse all'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA al fine di scambiare informazioni con i partner pertinenti. |
(4) |
Il 20 marzo 2018 il comitato politico e di sicurezza ha concordato che EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può ospitare una cellula sulle informazioni sui reati nell'ambito dell'operazione al fine di migliorare la condivisione delle informazioni con le pertinenti autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione. |
(5) |
È necessario che il trattamento dei dati personali da parte dei membri della cellula sulle informazioni sui reati sia conforme all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
(6) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/778. |
(7) |
A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al Trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione e non partecipa al finanziamento della presente operazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 8 della decisione (PESC) 2015/778 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può ospitare una cellula sulle informazioni sui reati composta da personale delle pertinenti autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione elencate al paragrafo 3 del presente articolo, al fine di facilitare la ricezione, la raccolta e la trasmissione di informazioni, compresi i dati personali, sul traffico e sulla tratta di esseri umani, sull'embargo sulle armi nei confronti della Libia, sul traffico illecito di cui all'articolo 2 ter, paragrafo 4, nonché sui reati pertinenti per la sicurezza dell'operazione.
Il trattamento dei dati personali in questo contesto è effettuato conformemente al diritto dello Stato di bandiera della nave su cui è ubicata la cellula sulle informazioni sui reati e, per quanto riguarda il personale delle agenzie dell'Unione, in conformità del quadro giuridico applicabile alle rispettive agenzie.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. ZAHARIEVA
(1) Decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (GU L 122 del 19.5.2015, pag. 31).
(2) Decisione (PESC) 2016/993 del Consiglio, del 20 giugno 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/778 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (GU L 162 del 21.6.2016, pag. 18).
(3) Decisione (PESC) 2016/2314 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/778 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 62).
(4) Decisione (PESC) 2017/1385 del Consiglio, del 25 luglio 2017, che modifica la decisione (PESC) 2015/778 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (GU L 194 del 26.7.2017, pag. 61).
16.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 120/12 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/718 DELLA COMMISSIONE
del 14 maggio 2018
relativa alla sospensione della qualifica di Malta quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini e che modifica l'allegato I della decisione 2003/467/CE
[notificata con il numero C(2018) 2762]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato A, parte I, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi di animali della specie bovina all'interno dell'Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro può essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini e le condizioni per mantenere tale qualifica. |
(2) |
La decisione 2003/467/CE della Commissione (2) stabilisce che gli Stati membri elencati nell'allegato I, capitolo 1, sono dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. |
(3) |
Malta figura nell'elenco di cui all'allegato I, capitolo 1, della decisione 2003/467/CE in forza della decisione di esecuzione (UE) 2016/448 della Commissione (3). |
(4) |
Nel novembre 2017 Malta ha denunciato un focolaio di tubercolosi bovina, confermato dall'isolamento del batterio M. bovis nelle prove di laboratorio. Nel corso delle indagini di follow-up i bovini di un altro allevamento hanno reagito positivamente al test della tubercolosi bovina. Questo secondo allevamento aveva ricevuto animali provenienti dall'allevamento del caso indice. |
(5) |
Malta ha adottato le misure di cui all'allegato A, parte I, della direttiva 64/432/CEE; in particolare, ha revocato la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi bovina al primo allevamento e ha sospeso tale qualifica per il secondo allevamento. Di conseguenza Malta non è più in grado di soddisfare i criteri necessari per mantenere la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi bovina di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 4, della direttiva 64/432/CEE; per di più la fonte dell'infezione non è stata determinata. |
(6) |
A seguito delle informazioni fornite da Malta sui focolai di tubercolosi bovina, secondo la Commissione sussiste motivo di ritenere che, per quanto concerne la tubercolosi bovina, vi siano cambiamenti significativi nella situazione di tale Stato membro. |
(7) |
È pertanto opportuno sospendere la qualifica di Malta quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi bovina finché i risultati delle prove di controllo e delle indagini epidemiologiche non avranno dimostrato che i focolai sono sotto controllo, che sono applicate le misure di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 4, lettere b), c) e d), della direttiva 64/432/CEE, e che la percentuale di allevamenti bovini di cui è confermato che sono infetti da tubercolosi non ha superato lo 0,1 % del totale degli allevamenti durante un periodo continuativo di 12 mesi, al termine del quale almeno il 99,9 % degli allevamenti bovini dovrebbe essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2003/467/CE. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È sospesa la qualifica di Malta quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
2. Al fine di ottenere nuovamente la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini, Malta deve rispettare le seguenti condizioni:
a) |
le condizioni di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 4, lettere b), c) e d), della direttiva 64/432/CEE continuano a essere soddisfatte; |
b) |
tutti gli allevamenti bovini sono stati sottoposti alla prova per la tubercolosi bovina secondo le procedure di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE; |
c) |
la percentuale di allevamenti bovini di cui è confermato che sono infetti da tubercolosi non ha superato lo 0,1 % del totale degli allevamenti durante un periodo continuativo di 12 mesi; |
d) |
alla fine del periodo di 12 mesi di cui alla lettera c), almeno il 99,9 % degli allevamenti bovini è stato dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi. |
Articolo 2
L'allegato I della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
(2) Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2016/448 della Commissione, del 23 marzo 2016, che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di Malta quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi e da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 78).
ALLEGATO
Nell'allegato I della decisione 2003/467/CE, il capitolo 1 è sostituito dal seguente:
«CAPITOLO 1
Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi
Codice ISO |
Stato membro |
BE |
Belgio |
CZ |
Repubblica ceca |
DK |
Danimarca |
DE |
Germania |
EE |
Estonia |
FR |
Francia |
LV |
Lettonia |
LT |
Lituania |
LU |
Lussemburgo |
HU |
Ungheria |
NL |
Paesi Bassi |
AT |
Austria |
PL |
Polonia |
SI |
Slovenia |
SK |
Slovacchia |
FI |
Finlandia |
SE |
Svezia» |
16.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 120/15 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/719 DELLA COMMISSIONE
del 14 maggio 2018
che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES
[notificata con il numero C(2018) 2783]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, seconda frase del secondo comma, e l'articolo 6, paragrafo5,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2009/821/CE della Commissione (4) stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione. |
(2) |
A seguito della proposta della Danimarca e di un'ispezione soddisfacente effettuata dalla Commissione, il posto d'ispezione frontaliero all'aeroporto di Aalborg in Danimarca dovrebbe essere riconosciuto per determinati animali della categoria O, in particolare per cani e gatti. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(3) |
A seguito della proposta della Spagna e della valutazione della Commissione, dovrebbe essere revocata la sospensione del riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero all'aeroporto di Vitoria per alcune catogorie di prodotti di origine animale. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(4) |
I Paesi Bassi hanno informato la Commissione che sono stati cambiati i nomi del posto d'ispezione frontaliero e dei centri d'ispezione all'aeroporto di Maastricht. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(5) |
L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (TRACES). |
(6) |
In seguito alle informazioni fornite dal Belgio e dall'Austria, per tali Stati membri dovrebbero essere apportate alcune modifiche ai nomi dell'elenco delle unità centrali, regionali e locali di TRACES. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2009/821/CE. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(2) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(4) Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009 che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:
1) |
l'allegato I è così modificato:
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2) |
l'allegato II è così modificato:
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