ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 114I

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
4 maggio 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE, Euratom) 2018/673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 maggio 2018, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

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I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

4.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 114/1


REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/673 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 2018

recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 224,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto il parere della Corte dei conti (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) istituisce uno specifico status giuridico europeo di cui i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate possono beneficiare, e prevede che essi siano finanziati a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

(2)

È emersa la necessità di modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per riuscire a realizzare meglio l'obiettivo di incoraggiare e assistere i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate nel loro sforzo di creare un legame forte tra la società civile europea e le istituzioni dell'Unione e in particolare il Parlamento europeo.

(3)

A seguito della modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) («regolamento finanziario»), la definizione di «punto di contatto nazionale» dovrebbe essere rivista. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero espressamente incaricare una o più persone ai fini dello scambio di informazioni nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento. A tal fine, esse potrebbero scegliere tra le persone o gli organismi già incaricati delle questioni inerenti al sistema di individuazione precoce e di esclusione istituito e gestito dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

(4)

Occorre garantire meglio che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate abbiano un'autentica dimensione transnazionale affinché possano acquisire uno specifico status giuridico europeo attraverso la registrazione. Inoltre, al fine di rafforzare il legame tra la politica a livello nazionale e quella a livello dell'Unione e impedire che lo stesso partito nazionale crei artificialmente diversi partiti politici europei con orientamenti politici simili o identici, i membri di uno stesso partito politico nazionale non dovrebbero essere conteggiati per stabilire se le diverse alleanze politiche soddisfino i requisiti minimi di rappresentanza per la registrazione di tali alleanze come partito europeo. Pertanto, ai fini dei suddetti requisiti minimi di rappresentanza dovrebbero essere considerati soltanto i partiti politici e non i singoli individui.

(5)

I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate dovrebbero essere messi in condizione di utilizzare una quota maggiore degli stanziamenti destinati al loro finanziamento nel bilancio generale dell'Unione europea. È opportuno quindi aumentare la quota massima di contributi finanziari o di sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea nelle spese annue rimborsabili indicate nel bilancio di un partito politico europeo e nei costi ammissibili sostenuti da una fondazione politica europea.

(6)

Per ragioni di trasparenza e al fine di rafforzare il controllo e la responsabilità democratica dei partiti politici europei e il legame tra la società civile europea e le istituzioni dell'Unione e in particolare il Parlamento europeo, l'accesso ai finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea dovrebbe essere subordinato alla pubblicazione, da parte dei partiti dell'UE membri, in maniera chiaramente visibile e con possibilità di agevole consultazione, del programma politico e del logo del partito politico europeo interessato. Dovrebbe essere incoraggiata l'inclusione di informazioni sull'equilibrio di genere inerenti a ciascuno dei partiti membri del partito politico europeo.

(7)

Per stabilire una maggiore proporzionalità nell'assegnazione delle risorse del bilancio generale dell'Unione europea, che rifletta in maniera oggettiva l'effettivo sostegno elettorale di un partito politico europeo, il finanziamento dei partiti politici europei e, per estensione, delle fondazioni politiche europee a essi affiliate dovrebbe essere più strettamente legato a un livello dimostrabile di sostegno elettorale. Pertanto, le norme sulla distribuzione dei finanziamenti dovrebbero essere adattate in modo da tenere maggiormente conto della quota di deputati eletti che ciascun partito politico europeo ha in seno al Parlamento europeo.

(8)

È opportuno cancellare dal registro un partito politico europeo o una fondazione politica europea che per mutate circostanze non soddisfi più una o più condizioni per la registrazione.

(9)

Per ragioni di certezza del diritto e trasparenza è opportuno prevedere esplicitamente la possibilità di cancellare dal registro, entro un termine ragionevole, un partito politico europeo o una fondazione politica europea che abbia fornito informazioni false o incomplete in base alle quali è stata presa la decisione di registrazione.

(10)

La tutela degli interessi finanziari dell'Unione dovrebbe essere rafforzata prevedendo che, in caso di violazione, l'efficace recupero dei finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea sia garantito attraverso il recupero degli importi indebitamente versati anche presso persone fisiche responsabili della violazione in questione, tenendo conto, se del caso, di circostanze eccezionali relative a tali persone fisiche.

(11)

Al fine di valutare le implicazioni del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, come modificato dal presente regolamento, sulla base di elementi di fatto comprovanti il suo funzionamento pratico, la data del riesame completo proposto dovrebbe essere posticipata. In occasione di tale riesame completo si dovrebbe prestare particolare attenzione alle implicazioni del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, come modificato dal presente regolamento, per la posizione dei piccoli partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a essi affiliate.

(12)

I nuovi requisiti in materia di pubblicazione del programma politico e del logo dei partiti politici europei dovrebbero applicarsi già, nella massima misura possibile, alle domande di finanziamento per il 2019, che è l'anno in cui si terranno le prossime elezioni del Parlamento europeo. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere disposizioni transitorie.

(13)

Per garantire che le modifiche del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 introdotte dal presente regolamento si applichino in maniera tempestiva, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(14)

È opportuno quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 è così modificato:

1)

il considerando 12 è sostituito dal seguente:

«(12)

I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate che desiderino ottenere tale riconoscimento a livello dell'Unione in virtù dello status giuridico europeo che detengono e beneficiare di finanziamenti pubblici a carico del bilancio generale dell'Unione europea dovrebbero rispettare alcuni principi e soddisfare determinate condizioni. In particolare, è necessario che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate rispettino, specialmente nel loro programma e nelle loro attività, i valori sui quali si fonda l'Unione, quali enunciati nell'articolo 2 TUE, vale a dire il rispetto per la dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto, nonché il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.»;

2)

è inserito il considerando seguente:

«(30 bis)

In conformità delle disposizioni e delle procedure stabilite dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (*1), la Procura europea (EPPO) è incaricata di indagare sui presunti reati nell'ambito del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, ai sensi della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). L'obbligo di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939 si applica all'Autorità.

(*1)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (“EPPO”) (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1)."

(*2)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).»;"

3)

all'articolo 2, il punto 10 è sostituito dal seguente:

«10)

“punto di contatto nazionale”, la persona o le persone espressamente incaricate dalle autorità competenti degli Stati membri dello scambio di informazioni nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento;»

4)

l'articolo 3, paragrafo 1, è così modificato:

a)

alla lettera b), il primo comma è sostituito dal seguente:

«i suoi partiti membri devono essere rappresentati, in almeno un quarto degli Stati membri, da deputati al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali, ai parlamenti regionali o alle assemblee regionali, oppure»;

b)

è inserito il punto seguente:

«b bis)

i suoi partiti membri non sono membri di un altro partito politico europeo;»

5)

all'articolo 10, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Parlamento europeo, agendo di propria iniziativa o a seguito di una richiesta motivata da parte di un gruppo di cittadini presentata conformemente alle pertinenti disposizioni del suo regolamento, oppure il Consiglio o la Commissione possono presentare all'Autorità una richiesta di verifica del rispetto, da parte di uno specifico partito politico europeo o di una specifica fondazione politica europea, delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c). In tali casi, così come nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), l'Autorità invita il comitato di personalità indipendenti istituito dall'articolo 11 a esprimere un parere in proposito. Il comitato esprime un parere entro due mesi.»;

6)

all'articolo 17, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I contributi finanziari o le sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea non devono superare il 90 % delle spese annue rimborsabili indicate nel bilancio di un partito politico europeo e il 95 % dei costi ammissibili sostenuti da una fondazione politica europea. I partiti politici europei possono usare la parte inutilizzata del contributo dell'Unione concesso per la copertura delle spese rimborsabili entro l'esercizio finanziario successivo alla sua concessione. Gli importi non ancora utilizzati dopo tale esercizio finanziario devono essere recuperati conformemente al regolamento finanziario.»;

7)

all'articolo 18 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Un partito politico europeo correda la domanda degli elementi comprovanti che i partiti dell'UE che sono suoi membri hanno di norma pubblicato sui loro siti web il programma politico e il logo del partito politico europeo, in maniera chiaramente visibile e con possibilità di agevole consultazione, durante i 12 mesi precedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda.»;

8)

all'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli stanziamenti disponibili, rispettivamente, per i partiti politici europei e per le fondazioni politiche europee che hanno ricevuto contributi o sovvenzioni a norma dell'articolo 18 sono ripartiti ogni anno sulla base delle seguenti proporzioni:

il 10 % è ripartito in parti uguali tra i partiti politici europei beneficiari,

il 90 % è suddiviso tra i partiti politici europei beneficiari in ragione della rispettiva quota di deputati eletti al Parlamento europeo.

Lo stesso criterio di ripartizione è usato per assegnare sovvenzioni alle fondazioni politiche europee, sulla base del loro collegamento con un partito politico.»;

9)

l'articolo 27, paragrafo 1, è così modificato:

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

qualora, secondo le procedure di cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 5, si constati che non soddisfa più una o più delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 o 2;»

b)

è inserita la lettera seguente:

«b bis)

qualora la decisione di registrare il partito o la fondazione in questione si basi su informazioni errate o fuorvianti di cui è responsabile il richiedente o qualora tale decisione sia stata ottenuta con frode; oppure»;

10)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 27 bis

Responsibilità delle persone fisiche

Quando l'Autorità irroga una sanzione pecuniaria nelle situazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto v) o vi), essa può stabilire, ai fini del recupero a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, che anche una persona fisica membro dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza del partito politico europeo o della fondazione politica europea o avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti del partito politico europeo o della fondazione politica europea è responsabile della violazione nei casi seguenti:

a)

nella situazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto v), quando, nella sentenza di cui alla disposizione, anche la persona fisica sia stata giudicata responsabile delle attività illecite in questione;

b)

nella situazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto vi), quando anche la persona fisica è responsabile della condotta o delle inesattezze in questione.»;

11)

l'articolo 30, paragrafo 2, è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Un partito politico europeo o una fondazione politica europea destinatari di una sanzione irrogata per le violazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v) e vi), per tale motivo non sono più ritenuti conformi all'articolo 18, paragrafo 2. Di conseguenza, l'ordinatore del Parlamento europeo pone termine all'accordo o alla decisione di finanziamento dell'Unione concernente un contributo o una sovvenzione ricevuti a norma del presente regolamento, e recupera gli importi indebitamente versati in virtù dell'accordo o della decisione di contributo o sovvenzione, compresi i finanziamenti dell'Unione non utilizzati relativi a esercizi precedenti. L'ordinatore del Parlamento europeo recupera altresì gli importi indebitamente versati in virtù dell'accordo o della decisione di contributo o sovvenzione da una persona fisica nei confronti della quale sia stata presa una decisione ai sensi dell'articolo 27 bis, tenendo conto, se del caso, di circostanze eccezionali relative a tale persona fisica.»;

b)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di tale cessazione, i pagamenti dell'ordinatore del Parlamento europeo si limitano alle spese rimborsabili sostenute dal partito politico europeo o ai costi ammissibili sostenuti dalla fondazione politica europea sino alla data in cui ha effetto la decisione di cessazione;»

12)

l'articolo 32, paragrafo 1, è così modificato:

a)

la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

una descrizione dell'assistenza tecnica fornita ai partiti politici europei;»

b)

la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j)

la relazione di valutazione del Parlamento europeo sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate di cui all'articolo 38; e»;

c)

è aggiunta la lettera seguente:

«k)

un elenco aggiornato dei deputati al Parlamento europeo che sono membri di un partito politico europeo.»;

13)

l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Articolo 34

Diritto a essere sentiti

Prima di adottare una decisione che potrebbe ledere i diritti di un partito politico europeo, di una fondazione politica europea, di un richiedente di cui all'articolo 8 o di una persona fisica di cui all'articolo 27 bis, l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo ascolta i rappresentanti del partito politico europeo, della fondazione politica europea, del richiedente o della persona fisica in questione. L'Autorità o il Parlamento europeo motiva debitamente la propria decisione.»;

14)

l'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«Articolo 38

Valutazione

Previa consultazione dell'Autorità, il Parlamento europeo pubblica entro il 31 dicembre 2021, e successivamente a intervalli di cinque anni, una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate. La relazione indica, se del caso, le eventuali modifiche da apportare allo statuto e ai sistemi di finanziamento.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della relazione del Parlamento europeo, la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del presente regolamento nella quale sarà prestata particolare attenzione alle implicazioni del regolamento per la posizione dei piccoli partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a essi affiliate. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica del regolamento stesso.»;

15)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 40 bis

Disposizione transitoria

1.   Le disposizioni del presente regolamento applicabili prima del 4 maggio 2018 continuano ad applicarsi agli atti e agli impegni attinenti al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a livello europeo per l'esercizio 2018.

2.   In deroga all'articolo 18, paragrafo 2 bis, prima di decidere in merito a una domanda di finanziamento relativa all'esercizio 2019, l'ordinatore del Parlamento europeo chiede che siano forniti gli elementi comprovanti di cui all'articolo 18, paragrafo 2 bis, solo per il periodo a decorrere dal 5 luglio 2018.

3.   I partiti politici europei registrati prima del 4 maggio 2018 presentano, entro il 5 luglio 2018, documenti comprovanti che essi soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e b bis).

4.   L'Autorità cancella dal registro un partito politico europeo e la fondazione politica europea ad esso affiliata quando il partito in questione non dimostra entro il termine indicato al paragrafo 3 di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e b bis).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

L. PAVLOVA


(1)  GU C 129 dell'11.4.2018, pag. 96.

(2)  GU C 18 del 18.1.2018, pag. 1.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 aprile 2018.

(4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).