ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 114

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
4 maggio 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/674 della Commissione, del 17 novembre 2017, che integra la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L, la fornitura di elettricità lungo le coste per le navi adibite alla navigazione interna e i punti di rifornimento per il GNL per il trasporto per via navigabile, e modifica tale direttiva per quanto riguarda i connettori per veicoli a motore per il rifornimento di idrogeno gassoso ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2018/675 della Commissione, del 2 maggio 2018, recante modifica delle appendici dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze CMR ( 1 )

4

 

*

Regolamento (UE) 2018/676 della Commissione, del 3 maggio 2018, che rettifica il regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari ( 1 )

8

 

*

Regolamento (UE) 2018/677 della Commissione, del 3 maggio 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso della taumatina (E 957) come esaltatore di sapidità in determinate categorie di alimenti ( 1 )

10

 

*

Regolamento (UE) 2018/678 della Commissione, del 3 maggio 2018, che modifica e rettifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti ( 1 )

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/679 della Commissione, del 3 maggio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva forchlorfenuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

18

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2018/680 della Commissione, del 2 maggio 2018, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE ai servizi di pulizia di ambienti interni [notificata con il numero C(2018) 2503]  ( 1 )

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

4.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/674 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2017

che integra la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L, la fornitura di elettricità lungo le coste per le navi adibite alla navigazione interna e i punti di rifornimento per il GNL per il trasporto per via navigabile, e modifica tale direttiva per quanto riguarda i connettori per veicoli a motore per il rifornimento di idrogeno gassoso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (1), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 14, l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1)

Il lavoro di normazione della Commissione ha lo scopo di garantire che le specifiche tecniche per l'interoperabilità dei punti di ricarica e di rifornimento siano definite in norme europee o internazionali, individuando le specifiche tecniche richieste e tenendo conto delle norme europee esistenti e delle attività di normazione internazionali connesse.

(2)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione europea ha chiesto (3) al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e adottare norme europee appropriate (norme EN) o di modificare quelle esistenti per: la fornitura di elettricità per il trasporto marittimo e stradale e la navigazione interna; la fornitura di idrogeno per il trasporto stradale; la fornitura di gas naturale, compreso il biometano, per il trasporto marittimo e stradale e la navigazione interna.

(3)

Le norme elaborate da CEN e Cenelec sono state accettate dall'industria europea al fine di garantire la mobilità in tutta l'Unione di veicoli e imbarcazioni alimentati con combustibili diversi.

(4)

Con lettera del 13 luglio 2017 CEN e Cenelec hanno informato la Commissione in merito alle norme da applicare per i punti di ricarica a corrente alternata (AC) accessibili al pubblico per i veicoli a motore della categoria L.

(5)

La norma EN ISO 17268 relativa ai «dispositivi di collegamento per il rifornimento dei veicoli terrestri a idrogeno gassoso» è stata adottata dal CEN e dal Cenelec nel luglio 2016 e pubblicata nel novembre 2016.

(6)

La norma EN ISO 20519 «Navi e tecnologia marina - Specifica per il rifornimento di navi alimentate a gas naturale liquefatto» è stata adottata dal CEN e dal Cenelec e pubblicata nel febbraio 2017.

(7)

In precedenza la norma EN 15869-2 «Unità per navigazione interna - Collegamento elettrico a terra, corrente trifase 400 V, fino a 63 A, 50 Hz - parte 2: Unità di terra, requisiti di sicurezza» era già stata adottata nel dicembre 2009 e pubblicata nel febbraio 2010.

(8)

Il gruppo di esperti del forum per il trasporto sostenibile è stato consultato e ha fornito la propria consulenza in merito alle norme che sono oggetto del presente atto delegato.

(9)

È opportuno che la Commissione integri e modifichi la direttiva 2014/94/UE conformemente ai riferimenti alle norme europee elaborate dal CEN e dal Cenelec.

(10)

Qualora le nuove specifiche tecniche indicate nell'allegato II della direttiva 2014/94/UE debbano essere stabilite, aggiornate o integrate mediante atti delegati, si applica un periodo di transizione di 24 mesi. Le date per la pubblicazione delle norme sono state concordate a seguito di una discussione con il CEN-Cenelec e tenendo conto del periodo in cui i nuovi punti di ricarica e di rifornimento saranno disponibili, come stabilito dalla direttiva 2014/94/UE, della maturazione delle tecnologie pertinenti e dei lavori in corso presso gli organismi di normazione internazionali.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I punti di ricarica a corrente alternata (AC) accessibili al pubblico riservati ai veicoli elettrici della categoria L fino a 3,7 kVA sono dotati, ai fini dell'interoperabilità, di almeno uno dei seguenti elementi:

a)

prese fisse o connettori per veicoli di tipo 3a come descritti nella norma EN 62196-2 (per carica in modalità 3);

b)

prese fisse e connettori conformi alla serie IEC 60884 (per la carica in modalità 1 o 2).

I punti di ricarica a corrente alternata (AC) accessibili al pubblico riservati ai veicoli elettrici della categoria L superiori a 3,7 kVA sono dotati, ai fini dell'interoperabilità, almeno di prese fisse o connettori per veicoli di tipo 2 come descritti nella norma EN 62196-2.

Articolo 2

La fornitura di elettricità lungo le coste per le navi adibite alla navigazione interna è conforme alla norma EN 15869-2 «Unità per navigazione interna - Collegamento elettrico a terra, corrente trifase 400 V, fino a 63 A, 50 Hz - parte 2: Unità di terra, requisiti di sicurezza».

Articolo 3

I punti di rifornimento di GNL per le navi adibite alla navigazione interna o alla navigazione marittima che non sono contemplate dal Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti (codice IGC) sono conformi alla norma EN ISO 20519.

Articolo 4

Nell'allegato II della direttiva 2014/94/UE, il punto 2.4 è sostituito dal seguente:

«2.4.

I connettori per veicoli a motore per il rifornimento con idrogeno allo stato gassoso sono conformi alla norma EN ISO 17268 “Dispositivi di collegamento per il rifornimento dei veicoli terrestri a idrogeno gassoso”.»

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 24 maggio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(3)  M/533 Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 1330 final, del 12 marzo 2015, relativa ad una richiesta di normazione rivolta agli organismi di normazione europei, in conformità al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per l'elaborazione di norme europee relative all'infrastruttura per i combustibili alternativi.


4.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/4


REGOLAMENTO (UE) 2018/675 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2018

recante modifica delle appendici dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze CMR

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 68, paragrafo 2, e l'articolo 131,

considerando quanto segue:

(1)

I punti 28, 29 e 30 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 vietano l'immissione sul mercato o l'uso per la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1 A o 1B, e di miscele contenenti tali sostanze in determinate concentrazioni. Le sostanze in oggetto sono elencate nelle appendici da 1 a 6 di detto allegato.

(2)

Le sostanze sono classificate come CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e figurano nell'elenco di cui all'allegato VI, parte 3, di detto regolamento.

(3)

Dopo che le appendici da 1 a 6 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono state aggiornate l'ultima volta per riflettere nuove classificazioni delle sostanze come CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, l'allegato VI, parte 3, di quest'ultimo è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (3).

(4)

Il regolamento (UE) 2017/776 modifica anche i titoli e la numerazione dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, il che rende necessario modificare i riferimenti a tale regolamento nella colonna 1 delle voci da 28 a 30 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(5)

La formaldeide è stata classificata come sostanza cancerogena di categoria 1B dal regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione (4); la Commissione ha scelto tuttavia di escluderla dall'ultimo esercizio di aggiornamento in attesa dell'esito della valutazione che l'Agenzia europea per le sostanze chimiche sta effettuando per tutti gli impieghi di tale sostanza (5) in vista di un'eventuale restrizione specifica. In occasione della riunione del comitato istituito dall'articolo 133, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, svoltasi il 16 marzo 2017, la maggioranza degli Stati membri ha espresso una preferenza per l'inclusione della formaldeide nella voce 28 dell'allegato XVII del regolamento REACH indipendentemente da qualsiasi ulteriore proposta specifica per limitare tale sostanza, e la Commissione ha accettato di includerla appena se ne presenterà l'occasione.

(6)

Dal momento che potrebbero applicare le classificazioni armonizzate definite nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 prima della data prevista, è opportuno che gli operatori siano in grado di applicare, su base volontaria, anche le disposizioni del presente regolamento prima della data prevista.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2018 a eccezione del paragrafo 2 dell'allegato che, nella misura in cui riguarda soltanto la sostanza «formaldeide:.. %», si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione, del 5 giugno 2014, recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 36).

(5)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/annex_xv_report_formaldehyde_en.pdf/58be2f0a-7ca7-264d-a594-da5051a1c74b


ALLEGATO

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

1)

la colonna 1 delle voci da 28 a 30 è sostituita dalla seguente:

«28.

Sostanze classificate come cancerogene di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente nell'appendice 1 o nell'appendice 2.

29.

Sostanze classificate come mutagene sulle cellule germinali di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente nell'appendice 3 o nell'appendice 4.

30.

Sostanze classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente nell'appendice 5 o nell'appendice 6.»

2)

Nell'appendice 2, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei numeri indice ivi riportati:

«2,3-epossipropile metacrilato;

glicidil metacrilato

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

carbonato di cadmio

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

idrossido di cadmio; diidrossido di cadmio

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

nitrato di cadmio; dinitrato di cadmio

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7

 

formaldeide … %

605-001-00-5

200-001-8

50-00-0

 

antrachinone

606-151-00-4

201-549-0

84-65-1

 

N,N′-metilen dimorfolina;

N,N′-metilen-bis-morfolina

[formaldeide rilasciata da N,N′-metilen-bis-morfolina];

[MBM]

607-721-00-5

227-062-3

5625-90-1

 

prodotti di reazione di paraformaldeide e 2-idrossipropilamina (rapporto 3:2);

[formaldeide rilasciata da 3,3′-metilenebis[5- metilossazolidina];

formaldeide rilasciata da ossazolidina];

[MBO]

612-290-00-1

 

prodotti di reazione di paraformaldeide con 2-idrossipropilamina (rapporto 1:1);

[formaldeide rilasciata da α,α,α-trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanolo];

[HPT]

612-291-00-7

 

metilidrazina

612-292-00-2

200-471-4

60-34-4»

 

3)

Nell'appendice 4, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei numeri indice ivi riportati:

«carbonato di cadmio

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

idrossido di cadmio; diidrossido di cadmio

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

nitrato di cadmio; dinitrato di cadmio

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7»

 

4)

Nell'appendice 6, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei numeri indice ivi riportati:

«2-metil-1-(4-metiltiofenil)-2-morfolinopropan-1-one

606-041-00-6

400-600-6

71868-10-5

 

2,3-epossipropile metacrilato;

glicidil metacrilato

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

ciproconazolo (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-clorofenil)-3-ciclopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo

650-032-00-X

94361-06-5

 

dilaurato dibutilstannico; dibutil[bis(dodecanoilossi)]stannano

050-030-00-3

201-039-8

77-58-7

 

acido nonadecafluorodecanoico; [1]

nonadecafluorodecanoato di ammonio; [2]

nonadecafluorodecanoato di sodio [3]

607-720-00-X

206-400-3 [1]

221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1]

3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

 

triadimenolo (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-clorofenossi)-3,3-dimetil-1- (1H-1,2,4-triazolo-1-il)butan-2-olo;

α-terz-butil-β-(4-clorofenossi)-1H-1,2,4-triazol-1-etanolo

613-322-00-7

259-537-6

55219-65-3

 

chinolin-8-olo;

8-idrossichinolina

613-324-00-8

205-711-1

148-24-3

 

tiacloprid (ISO);

(Z)-3-(6-cloro-3-piridilmetile)-1,3-tiazolidin-2-ilidenecianamide

(2Z)-3-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-1,3-tiazolidin-2-ilidencianammide

613-325-00-3

111988-49-9

 

carbetamide (ISO);

(2R)-1-(etilammino)-1-ossopropan-2-il fenilcarbammato

616-223-00-7

240-286-6

16118-49-3»

 


4.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/8


REGOLAMENTO (UE) 2018/676 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2018

che rettifica il regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 6, e l'articolo 84, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

È stato rilevato un errore nell'allegato, parte I, punto C. 2.5.1.2. i), del regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione (2), che stabilisce i principi specifici da prendere in considerazione nel processo decisionale per quanto riguarda la concentrazione della sostanza attiva e dei metaboliti rilevanti nonché dei prodotti di degradazione o di reazione nelle acque sotterranee.

(2)

L'errore è stato rilevato quando sono state inserite nel regolamento (UE) n. 546/2011, in conformità all'articolo 84, lettera d), del regolamento (CE) n. 1107/2009, alcune disposizioni della direttiva abrogata 91/414/CEE del Consiglio (3).

(3)

L'allegato alla direttiva 91/414/CEE conteneva un riferimento alla direttiva 80/778/CEE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (4), la quale è stata successivamente abrogata e sostituita dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (5). Il regolamento (UE) n. 546/2011 dovrebbe quindi fare riferimento alla direttiva 98/83/CE del Consiglio anziché alla direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (6).

(4)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 546/2011.

(5)

Al fine di garantire che siano applicati anche alle procedure di valutazione in corso i criteri giusti per una corretta attuazione dei principi uniformi, tale rettifica dovrebbe applicarsi al più presto.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 546/2011 è così rettificato:

 

nell'allegato, parte I, il punto C. 2.5.1.2. i) è sostituito dal seguente:

«i)

la concentrazione massima ammissibile fissata dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio (*1); oppure

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari (GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 127).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 229 del 30.8.1980, pag. 11).

(5)  Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

(6)  Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).

(*1)  Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).»


4.5.2018   

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L 114/10


REGOLAMENTO (UE) 2018/677 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2018

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso della taumatina (E 957) come esaltatore di sapidità in determinate categorie di alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

Tale elenco può essere aggiornato, in conformità della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

Conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la taumatina (E 957) è autorizzata per l'uso nell'Unione come additivo alimentare in varie categorie di alimenti e a livelli d'uso specifici.

(4)

Il 12 novembre 2014 è stata presentata una domanda di estensione dell'uso della taumatina (E 957) come esaltatore di sapidità in varie categorie di alimenti a livelli d'uso specifici. La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri dalla Commissione, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(5)

La taumatina è stata sottoposta a valutazione nel 1984 (3) e nel 1988 (4) dal comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) dell'Unione europea. L'uso della taumatina è stato ritenuto accettabile ed è stata stabilita una dose giornaliera ammissibile (DGA) «non specificata». Nella seconda valutazione è stato inoltre osservato che la taumatina, essendo una proteina, viene trasformata con la digestione nei normali componenti alimentari.

(6)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione deve chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).

(7)

Il 13 novembre 2015 l'Autorità ha formulato un parere scientifico (5) sulla sicurezza delle estensioni dell'uso e dei livelli d'uso proposte della taumatina (E 957) come additivo alimentare. Nel fornire tale parere l'Autorità ha deciso che un confronto tra l'esposizione derivante dagli usi e dai livelli d'uso attuali e l'esposizione derivante dagli usi aggiuntivi proposti sarebbe sufficiente per determinare la sicurezza della taumatina.

(8)

Dalla stima dell'esposizione sia agli usi e ai livelli d'uso attualmente autorizzati sia alle estensioni di tali usi e livelli d'uso della taumatina proposte risultano dosi medie comprese tra 0,03 e 0,10 mg/kg di peso corporeo/giorno negli anziani e tra 0,13 e 0,34 mg/kg di peso corporeo/giorno nei bambini. Un alto livello di esposizione risulta compreso tra 0,13 e 0,32 mg/kg di peso corporeo/giorno negli adolescenti e tra 0,09 e 1,10 mg/kg di peso corporeo/giorno negli adulti. Tale esposizione del consumatore viene considerata trascurabile e pertanto non pone problemi di sicurezza.

(9)

L'Autorità ha concluso, in base alle valutazioni tossicologiche esistenti, che l'estensione degli usi e le modifiche dei livelli d'uso proposte non porrebbero problemi di sicurezza.

(10)

Sebbene l'Autorità abbia calcolato l'esposizione alla taumatina (E 957) tenendo conto degli attuali livelli d'uso massimi e dell'estensione degli usi e dei livelli d'uso proposta dal richiedente, l'uso della taumatina (E 957) come esaltatore di sapidità dovrebbe essere limitato a quelle categorie di alimenti per le quali l'impiego può essere ragionevolmente considerato una necessità tecnica che non può essere soddisfatta con altri mezzi economicamente e tecnologicamente praticabili e non induce in errore i consumatori.

(11)

L'uso della taumatina (E 957) come esaltatore di sapidità migliora le proprietà organolettiche dei prodotti alimentari salati. La taumatina può esaltare il gusto umami e sapido in salse e snack, accrescendo l'appetibilità dei prodotti alimentari per il gusto umano.

(12)

È pertanto opportuno autorizzare l'uso della taumatina (E 957) come esaltatore di sapidità nei prodotti delle categorie di alimenti 12.6 «Salse» e 15.1 «Snack a base di patate, cereali, farina o amido» ad un livello massimo di 5 mg/kg in ciascuna categoria di alimenti.

(13)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana sugli edulcoranti (parere espresso dall'SCF il 14 settembre 1984). Disponibili online all'indirizzo: http://aei.pitt.edu/40825/1/16th_food.pdf.

(4)  Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana sugli edulcoranti (ventunesima serie). Parere espresso l'11 dicembre 1987 e il 10 novembre 1988 e adottato il 10 novembre 1988. Disponibili online all'indirizzo: http://aei.pitt.edu/40830/1/21st_food.pdf.

(5)  The EFSA Journal (2015); 13(11):4290.


ALLEGATO

L'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1)

nella categoria di alimenti 12.6 «Salse», la voce seguente è inserita dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 955:

 

«E 957

Taumatina

5

 

Solo come esaltatore di sapidità»;

2)

nella categoria di alimenti 15.1 «Snack a base di patate, cereali, farina o amido», la voce seguente è inserita dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 955:

 

«E 957

Taumatina

5

 

Solo come esaltatore di sapidità».


4.5.2018   

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L 114/13


REGOLAMENTO (UE) 2018/678 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2018

che modifica e rettifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base destinati a essere utilizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3), ha adottato l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(3)

La parte A dell'elenco dell'Unione contiene sia sostanze aromatizzanti già valutate, alle quali non sono assegnate note, sia sostanze aromatizzanti in corso di valutazione, identificate in tale elenco dai rimandi alle note da 1 a 4.

(4)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha completato la valutazione delle sostanze incluse nell'elenco dell'Unione con i seguenti numeri FL: 09.931, 13.058, 15.004, 15.057, 15.079, 15.109, 15.113, 16.090 e 16.111. Nel 2012 tali sostanze figuravano nell'elenco come sostanze aromatizzanti in corso di valutazione. Ora sono state valutate dall'Autorità nelle seguenti valutazioni di gruppi di sostanze aromatizzanti: valutazione FGE.72 rev.1 (4) (sostanza con n. FL 09.931), valutazione FGE.21 rev.4 (5) (sostanze con n. FL 15.057 e 15.079), valutazione FGE.76 rev.1 (6) (sostanze con n. FL 15.004, 15.109 e 15.113), valutazioni FGE.94 (7) e FGE.94 rev.2 (8) (sostanza con n. FL 16.090), valutazioni FGE.94 rev.1 (9) e FGE94 rev.2 (10) (sostanza con n. FL 16.111) e valutazione FGE.67 rev.2 (11) (sostanza con n. FL 13.058). L'Autorità ha concluso che tali sostanze aromatizzanti, ai livelli di assunzione alimentare stimati, non destano preoccupazioni in materia di sicurezza.

(5)

Pertanto tali sostanze aromatizzanti dovrebbero figurare nell'elenco come sostanze valutate e i rimandi alle note da 1 a 4 dovrebbero essere soppressi dalle voci in questione.

(6)

Nell'elenco dell'Unione sono inoltre stati rilevati due errori concernenti il nome della sostanza con il n. FL 12.054 e i numeri di identificazione della sostanza con il n. FL 17.038. È opportuno rettificare tali errori.

(7)

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 dovrebbe essere modificato e rettificato di conseguenza.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

(4)  EFSA Journal 2013;11(10):3392

(5)  EFSA Journal (2013); 11(11):3451.

(6)  EFSA Journal (2013); 11(11):3455.

(7)  EFSA Journal 2010; 8(5):1338

(8)  EFSA Journal (2014); 12(4):3622.

(9)  EFSA Journal (2012); 10(6):2747.

(10)  EFSA Journal (2014); 12(4):3622.

(11)  EFSA Journal 2015; 13(5):4115


ALLEGATO

La sezione 2 dell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è così modificata:

1)

la voce relativa al n. FL 09.931 è sostituita dalla seguente:

«09.931

acetato di 2,6-dimetil-2,5,7-ottatrien-1-olo

999999-91-4

1226

 

 

 

 

EFSA»;

2)

la voce relativa al n. FL 12.054 è sostituita dalla seguente:

«12.054

2-etiltiofenolo

4500-58-7

529

11666

 

 

 

JECFA»;

3)

la voce relativa al n. FL 13.058 è sostituita dalla seguente:

«13.058

3-(5-metil-2-furil)butanale

31704-80-0

1500

10355

 

 

 

EFSA»;

4)

la voce relativa al n. FL 15.004 è sostituita dalla seguente:

«15.004

5-metil-2-tiofencarbaldeide

13679-70-4

1050

2203

 

 

 

EFSA»;

5)

la voce relativa al n. FL 15.057 è sostituita dalla seguente:

«15.057

4,6-dimetil-2-(1-metiletil)diidro-1,3,5-ditiazina

104691-40-9

 

 

Almeno il 44 % di isopropil-4,6-dimetile e il 27 % di 4-isopropil-2,6-dimetile. Componenti secondari: almeno il 24 % di 2,4,6-trimetildiidro-1,3,5-ditiazina; 6-metil-2,4-diisopropil-1,3,5-ditiazina; 4-metil-2,6-diisopropil-1,3,5-ditiazina; 2,4,6-triisopropil-diidro-1,3,5-ditiazina.

 

 

EFSA»;

6)

la voce relativa al n. FL 15.079 è sostituita dalla seguente:

«15.079

2-isobutildiidro-4,6-dimetil-1,3,5-ditiazina

101517-87-7

 

 

Almeno il 64 % di 2-isobutil-4,6-dimetile e il 18 % di 4-isobutil-2,6-dimetile. Componenti secondari: almeno il 13 % di 2,4,6-trimetil-1,3,5-ditiazina; 2,4-diisobutil-6-metil-1,3,5-ditiazina; 2,6-dimetil-4-butildiidro-1,3,5-ditiazina; succedaneo di 1,3,5-tiadiazina.

 

 

EFSA»;

7)

la voce relativa al n. FL 15.109 è sostituita dalla seguente:

«15.109

2,4,6-trimetildiidro-1,3,5(4H)-ditiazina

638-17-5

1049

11649

 

 

 

EFSA»;

8)

la voce relativa al n. FL 15.113 è sostituita dalla seguente:

«15.113

5,6-diidro-2,4,6-tris(2-metilpropil)4H-1,3,5-ditiazina

74595-94-1

1048

 

 

 

 

EFSA»;

9)

la voce relativa al n. FL 16.090 è sostituita dalla seguente:

«16.090

3-(3,4-dimetossifenil)-N-[2-(3,4-dimetossifenil)-etil]-acrilamide

69444-90-2

1777

 

 

 

 

EFSA»;

10)

la voce relativa al n. FL 16.111 è sostituita dalla seguente:

«16.111

glicina, N-[[(1R,2S,5R)-5-metil-2-(1-metiletil)cicloesil]carbonil]-, etil estere

68489-14-5

1776

 

 

 

 

EFSA»;

11)

la voce relativa al n. FL 17.038 è sostituita dalla seguente:

«17.038

gamma-glutamil-valil-glicina

38837-70-6

2123

 

5-osso-L-prolil-L-valil-glicina (acido policarbossilico-valil-glicina) e L-alfa- glutamil-L-valil-glicina inferiori a 0,7 %, L-gamma-glutamil-L-valil-L-valil-glicina inferiore a 2,0 %, toluene non rilevabile (limite di rilevabilità 10 mg/kg)

Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante:

 

categoria 1: non oltre 50 mg/kg,

 

categorie 2 e 5: non oltre 60 mg/kg,

 

categoria 6.3, cereali per prima colazione: non oltre 160 mg/kg,

 

categoria 7,2: non oltre 60 mg/kg,

 

categoria 8: non oltre 45 mg/kg,

 

categoria 12: non oltre 160 mg/kg,

 

categoria 14,1: non oltre 15 mg/kg,

 

categoria 15: non oltre 160 mg/kg,

 

EFSA».


4.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/679 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2018

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva forchlorfenuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/10/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva forchlorfenuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L'approvazione della sostanza attiva forchlorfenuron scade il 31 ottobre 2018, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.

(4)

Una domanda di rinnovo dell'approvazione del forchlorfenuron è stata presentata, in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5), entro il termine previsto in tale articolo.

(5)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata giudicata completa dallo Stato membro relatore.

(6)

Lo Stato membro relatore ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo in consultazione con lo Stato membro correlatore e il 27 maggio 2016 l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.

(7)

L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sommario supplementare.

(8)

Il 31 maggio 2017 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il forchlorfenuron soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 5 ottobre 2017 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo per il forchlorfenuron al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(9)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni in merito alla relazione di riesame sul forchlorfenuron. Il richiedente ha presentato osservazioni che sono state sottoposte a un attento esame.

(10)

Riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva è stato accertato che sono soddisfatti i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(11)

La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del forchlorfenuron si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limita gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti forchlorfenuron possono essere autorizzati. La restrizione all'uso come fitoregolatore non dovrebbe quindi essere mantenuta.

(12)

È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del forchlorfenuron.

(13)

In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario prevedere alcune condizioni e restrizioni.

(14)

In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento, è quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(15)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1511 della Commissione (7) ha prorogato fino al 31 ottobre 2018 la scadenza del forchlorfenuron, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza attiva. Dato che una decisione sul rinnovo è stata presa prima di tale data di scadenza prorogata, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o giugno 2018.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva forchlorfenuron è rinnovata come indicato nell'allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(2)  Direttiva 2006/10/CE della Commissione, del 27 gennaio 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive forchlorfenuron e indoxacarb (GU L 25 del 28.1.2006, pag. 24).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.)

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(6)  EFSA Journal 2017;15(6):4874, 18 pagg. Disponibile online all'indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/it

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1511 della Commissione, del 30 agosto 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, forchlorfenuron, fostiazato, indoxacarb, iprodione, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanato metile e tribenuron (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 115).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Forchlorfenuron

N. CAS 68157-60-8

N. CIPAC 633

1-(2-chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea

≥ 978 g/kg

1.6.2018

31.5.2033

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del forchlorfenuron, in particolare delle relative appendici I e II.

Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

al rischio per i consumatori, per quanto riguarda il potenziale rischio derivante dalla presenza di metaboliti nelle colture di frutta con buccia commestibile.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

nella parte A è soppressa la voce 118 relativa al forchlorfenuron;

2)

nella parte B è aggiunta la voce seguente:

Numero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«122

Forchlorfenuron

N. CAS 68157-60-8

N. CIPAC 633

1-(2-chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea

≥ 978 g/kg

1.6.2018

31.5.2033

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del forchlorfenuron, in particolare delle relative appendici I e II.

Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

al rischio per i consumatori, per quanto riguarda il potenziale rischio derivante dalla presenza di metaboliti nelle colture di frutta con buccia commestibile.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.»


DECISIONI

4.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/22


DECISIONE (UE) 2018/680 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2018

che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE ai servizi di pulizia di ambienti interni

[notificata con il numero C(2018) 2503]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 66/2010 stabilisce le norme per l'istituzione e l'applicazione del sistema del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE), a partecipazione volontaria, inteso a promuovere prodotti e servizi che presentano elevate prestazioni ambientali.

(2)

Detto regolamento dispone che si stabiliscano criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ogni gruppo di prodotti.

(3)

La proposta di elaborare criteri per il marchio Ecolabel UE relativi ai servizi di pulizia di ambienti interni è stata presentata dai rappresentanti del settore delle pulizie professionali. Su tale base, la Commissione ha avviato e guidato lo sviluppo di tali criteri.

(4)

È opportuno stabilire i criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni, al fine di promuovere l'uso di prodotti e accessori per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale, la formazione del personale alle questioni ambientali, le basi di un sistema di gestione ambientale e della corretta differenziazione dei rifiuti.

(5)

I criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE stabiliti per i servizi di pulizia di ambienti interni nonché i pertinenti requisiti di valutazione e verifica dovrebbero essere validi per cinque anni dalla data di notifica della presente decisione, tenendo conto del ciclo dell'innovazione per questo gruppo di prodotti.

(6)

Il codice corrispondente al gruppo di prodotti costituisce parte integrante dei numeri di registrazione del marchio Ecolabel UE. Affinché gli organismi competenti possano assegnare un numero di registrazione del marchio Ecolabel UE ai servizi di pulizia di ambienti interni conforme ai criteri del marchio Ecolabel dell'UE, è necessario assegnare un codice a tale gruppo di prodotti.

(7)

Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il gruppo di prodotti «servizi di pulizia di ambienti interni» comprende l'erogazione di servizi professionali di pulizia ordinaria, effettuati presso edifici commerciali, istituzionali e altri accessibili al pubblico nonché presso abitazioni private. Le zone in cui sono effettuati i servizi di pulizia possono comprendere fra l'altro uffici, impianti sanitari e aree ospedaliere accessibili al pubblico, quali corridoi, sale d'attesa e sale di riposo.

2.   Esso comprende altresì la pulizia di superfici vetrate raggiungibili senza il ricorso ad attrezzature o macchinari specializzati.

3.   Il gruppo di prodotti non comprende le attività di disinfezione né le attività di pulizia effettuate presso siti produttivi né le attività per le quali i prodotti di pulizia sono forniti dal cliente.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1.

«servizi professionali di pulizia ordinaria», servizi professionali di pulizia erogati almeno con cadenza mensile, fatta eccezione per la pulizia dei vetri, considerata ordinaria qualora sia effettuata con cadenza almeno trimestrale;

2.

«prodotti per la pulizia non diluiti», prodotti da diluirsi prima dell'uso, con un tasso di diluizione almeno pari a 1:100;

3.

«accessori per la pulizia», prodotti riutilizzabili per la pulizia, quali stracci, spazzoloni lavapavimenti a frange e secchi per l'acqua;

4.

«microfibra», fibra sintetica di titolazione inferiore a un denaro o dtex/filo;

5.

«locali del richiedente», i locali presso cui il richiedente svolge le mansioni amministrative e organizzative connesse all'attività;

6.

«mansioni di pulizia degli ambienti interni con Ecolabel UE», le mansioni svolte dal personale, facenti parte del contratto del servizio professionale ordinario di pulizia di ambienti interni.

Articolo 3

1.   Al fine di ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010, un servizio rientra nel gruppo di prodotti «servizi di pulizia di ambienti interni» quali specificati all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i pertinenti requisiti di valutazione e verifica di cui all'allegato della presente decisione nonché le seguenti condizioni:

a)

soddisfa tutti i criteri obbligatori di cui all'allegato della presente decisione;

b)

soddisfa un numero sufficiente dei criteri facoltativi di cui all'allegato della presente decisione se realizza almeno 14 punti;

c)

è soggetto a rilevazioni contabili distinte relativamente ad altri servizi erogati dal medesimo operatore che non rientrano nell'ambito della presente decisione, compresi altri servizi di pulizia di ambienti interni che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente decisione.

2.   Un operatore cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni non eroga altri servizi che non siano disciplinati dall'Ecolabel UE, salvo che i servizi di pulizia di ambienti interni disciplinati dall'Ecolabel UE siano erogati da una suddivisione, una filiale, una succursale o un dipartimento dell'operatore chiaramente distinto e si tenga una contabilità separata.

Qualsiasi altro servizio erogato da detto operatore che non rientri nell'ambito della presente decisione, compresi altri servizi di pulizia di ambienti interni che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente decisione, non è disciplinato dalla licenza Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni e non è commercializzato in quanto tale.

3.   Qualora un operatore cui sia stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i servizi di pulizia di interni si avvalga di subappaltanti per l'erogazione di tali servizi, devono anch'essi essere titolari di una licenza Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni.

Articolo 4

I criteri per il gruppo di prodotti «servizi di pulizia di ambienti interni» e i pertinenti requisiti di valutazione e verifica sono validi cinque anni dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «servizi di pulizia di ambienti interni» è «052».

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2018

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA (ECOLABEL UE) E REQUISITI DI VALUTAZIONE E VERIFICA PER IL GRUPPO DI PRODOTTI «SERVIZI DI PULIZIA DI AMBIENTI INTERNI»

QUADRO DI RIFERIMENTO

CRITERI

Criteri di assegnazione del marchio UE di qualità ecologica (Ecolabel UE) al gruppo di prodotti «servizi di pulizia di ambienti interni»

Criteri obbligatori

Criterio M1:

uso di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale

Criterio M2:

dosaggio dei prodotti per la pulizia

Criterio M3:

uso di prodotti di microfibra

Criterio M4:

formazione del personale

Criterio M5:

rudimenti di un sistema di gestione ambientale

Criterio M6:

raccolta differenziata dei rifiuti solidi presso i locali del richiedente

Criterio M7:

informazioni che figurano sull'Ecolabel UE

Criteri facoltativi

Criterio O1:

uso elevato di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale (massimo 3 punti)

Criterio O2:

uso di prodotti per la pulizia concentrati non diluiti (massimo 3 punti)

Criterio O3:

uso elevato di prodotti di microfibra (massimo 3 punti)

Criterio O4:

uso di accessori per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale (massimo 4 punti)

Criterio O5:

efficienza energetica degli aspirapolvere (massimo 3 punti)

Criterio O6:

registrazione EMAS o certificazione ISO 14001 del fornitore di servizi (massimo 5 punti)

Criterio O7:

gestione dei rifiuti solidi presso i siti di lavoro (2 punti)

Criterio O8:

qualità del servizio (massimo 3 punti)

Criterio O9:

flotta aziendale di proprietà del richiedente o da questi noleggiata (massimo 5 punti)

Criterio O10:

efficienza delle lavatrici di proprietà del richiedente o da questi noleggiate (massimo 4 punti)

Criterio O11:

servizi e altri prodotti cui è stato assegnato il marchio ecologico Ecolabel UE (massimo 5 punti)

Criterio O12:

articoli di consumo e asciugamani elettrici forniti al cliente (massimo 3 punti).

VALUTAZIONE E VERIFICA

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e di verifica.

Laddove il richiedente è tenuto a presentare dichiarazioni, documentazione, analisi, relazioni di prova o altri elementi per attestare la conformità ai criteri, questi documenti possono provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi.

Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati conformemente alla norma armonizzata per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e verificati da organismi accreditati conformemente alla norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi. L'accreditamento è eseguito a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le informazioni estratte dalle dichiarazioni ambientali presentate a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) possono valere come mezzi di prova equivalenti agli attestati di cui al precedente paragrafo.

Si possono utilizzare metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall'organismo competente che esamina la domanda.

Gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire controlli indipendenti.

Gli organismi competenti effettuano una visita in loco nei locali del richiedente e almeno una visita in loco del servizio di pulizia in corso di erogazione presso un sito di lavoro prima dell'assegnazione del marchio.

Dopo l'assegnazione della licenza Ecolabel UE il richiedente comunica con cadenza regolare all'organismo competente un elenco dei siti di lavoro in cui eroga i servizi di pulizia certificati Ecolabel UE, indicando il primo e l'ultimo giorno di attività presso ciascun sito. L'intervallo fra le notifiche relative ai nuovi siti di lavoro non supera quattro mesi, eccetto nel caso in cui il richiedente non ha sottoscritto nuovi contratti. Durante il periodo di validità dell'assegnazione l'organismo competente può effettuare periodicamente visite di verifica in loco presso i locali del richiedente o presso un sito di lavoro.

Come prerequisito, i servizi soddisfano tutti gli obblighi giuridici del paese (dei paesi) in cui sono erogati i «servizi di pulizia di ambienti interni». In particolare, l'impresa deve essere operativa e registrata conformemente alla legislazione nazionale o locale e il personale è assunto e assicurato a norma di legge. A tal fine, il personale ha sottoscritto un contratto nazionale scritto avente validità giuridica, è retribuito almeno a livello del salario minimo nazionale o regionale negoziato mediante contrattazione collettiva (in assenza di contrattazione collettiva il personale è retribuito almeno a livello del salario minimo nazionale o regionale) e ha un orario di lavoro conforme alla normativa nazionale.

Il richiedente dichiara e dimostra la conformità dei servizi a tali requisiti, per mezzo di una verifica indipendente o di prove documentali, senza pregiudicare la normativa nazionale sulla tutela dei dati (per esempio copia scritta della politica del lavoro, copie dei contratti, dichiarazioni di registrazione del personale presso il regime previdenziale nazionale, documentazione/registri ufficiali in cui figurano i nomi e il numero di addetti presso l'ispettorato o l'agenzia del lavoro pubblico locale).

Possono inoltre essere condotte interviste casuali con il personale in occasione della visita in loco da parte dell'organismo competente.

CRITERI OBBLIGATORI

Criterio M1 -   Uso di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale

Il presente criterio disciplina solo i prodotti usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE. Il richiedente è tenuto al rispetto di entrambi i criteri M1 a) ed M1 b).

M1 a)   Prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE e altri marchi ISO tipo I

Almeno il 50 % in volume d'acquisto di tutti i prodotti per la pulizia usati annualmente, escluse le salviette umidificate, altri prodotti preumidificati e i prodotti usati per impregnare e conservare gli spazzoloni lavapavimenti a frange (durante le operazioni di lavanderia), ha ottenuto il marchio Ecolabel UE per la pulizia di superfici dure a norma della decisione (UE) 2017/1217 della Commissione (3) o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri.

Valutazione e verifica

Il richiedente comunica i dati annui (denominazione commerciale e volume dei prodotti) e la documentazione (comprese le fatture pertinenti o gli inventari del sito) in cui si indicano i prodotti per la pulizia usati nei contratti di servizio di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE. Se si utilizzano prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente fornisce una copia del certificato Ecolabel UE e/o dell'etichetta dell'imballaggio a dimostrazione che il marchio è stato assegnato conformemente alla decisione (UE) 2017/1217.

Se si utilizzano altri prodotti cui è stato assegnato un marchio ISO tipo I, il richiedente fornisce una copia del certificato del marchio tipo I e/o dell'etichetta dell'imballaggio.

M1 b)   Sostanze pericolose

i)

I prodotti cui non è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per la pulizia di superfici dure o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri non contengono le sostanze elencate al criterio 4 a) i) della suddetta decisione, indipendentemente dalla concentrazione.

ii)

I prodotti cui non è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per la pulizia di superfici dure o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri non contengono le sostanze elencate al criterio 4 a) ii) della suddetta decisione, in quantità superiori a quanto autorizzato nel criterio.

iii)

I prodotti cui non è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per la pulizia di superfici dure o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri non sono classificati né etichettati per tossicità acuta, tossicità specifica per organi bersaglio, sensibilizzazione respiratoria e cutanea, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione o pericolosi per l'ambiente, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e interpretati secondo le indicazioni di pericolo di cui alla tabella 1.

Le salviette umidificate e gli altri prodotti preumidificati sono conformi al presente criterio.

Classi di pericolo soggette a restrizione e relative categorie

Tossicità acuta

Categorie 1 e 2

Categoria 3

H300 Letale se ingerito

H301 Tossico se ingerito

H310 Letale a contatto con la pelle

H311 Tossico a contatto con la pelle

H330 Letale se inalato

H331 Tossico se inalato

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

EUH070 Tossico per contatto oculare

Tossicità specifica per organi bersaglio

Categoria 1

Categoria 2

H370 Provoca danni agli organi

H371 Può provocare danni agli organi

H372 Provoca danni agli organi con esposizione prolungata o ripetuta

H373 Può provocare danni agli organi con esposizione prolungata o ripetuta

Sensibilizzazione respiratoria e cutanea

Categoria 1 A

Categoria 1B

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione

Categorie 1 A e 1B

Categoria 2

H340 Può provocare alterazioni genetiche

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche

H350 Può provocare il cancro

H351 Sospettato di provocare il cancro

H350i Può provocare il cancro se inalato

 

H360F Può nuocere alla fertilità

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

H360D Può nuocere al feto

H361d Sospettato di nuocere al feto

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità

 

Pericoloso per l'ambiente acquatico

Categorie 1 e 2

Categorie 3 e 4

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

 

Pericoloso per lo strato di ozono

H420 Pericoloso per lo strato di ozono

 

Valutazione e verifica

Punti i) e ii): il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità firmata, corroborata dalle dichiarazioni dei fornitori attestanti che la formulazione del prodotto non contiene le sostanze suelencate, indipendentemente dalla concentrazione o in quantità superiori ai limiti specificati.

Punto iii): il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità corroborata dalle schede dati di sicurezza per tutti i prodotti cui non è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per la pulizia di superfici dure o un altro marchio ISO tipo I.

Criterio M2 -   Dosaggio dei prodotti per la pulizia

Il personale che svolge mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE ha accesso ad appositi apparecchi per il dosaggio e la diluizione dei prodotti per la pulizia usati (per esempio erogatori automatici, misurini, pompe manuali, spruzzatori), presso il sito di lavoro o i locali del richiedente. Il personale ha accesso alle corrispondenti istruzioni per un dosaggio e una diluizione corretti.

Valutazione e verifica

Il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità al presente criterio corroborata da un elenco degli apparecchi forniti e dall'opportuna documentazione che illustra le istruzioni per il dosaggio e la diluizione corretti fornite al personale.

Criterio M3 -   Uso di prodotti di microfibra

Il presente criterio disciplina solo gli accessori tessili per la pulizia non monouso usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE.

Almeno il 50 % di tali accessori (per esempio stracci e teste di spazzoloni lavapavimenti a frange) usati annualmente è di microfibra.

Valutazione e verifica

Il richiedente comunica i dati annui (tipo e quantitativi dei prodotti) e la documentazione (comprese le fatture pertinenti o gli inventari del sito) in cui si indicano gli accessori tessili utilizzati per la pulizia e si specifica quali di essi siano di microfibra.

Criterio M4 -   Formazione del personale

Il richiedente mette a disposizione informazioni, fra cui procedure scritte o manuali, e formazioni del personale che svolge mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE e dei responsabili della supervisione di tali mansioni. La formazione copre i seguenti argomenti, se pertinenti alle mansioni svolte dai membri del personale.

Il personale è sensibilizzato alla natura del marchio Ecolabel UE e alle sue implicazioni per i servizi di pulizia.

 

Prodotti per la pulizia

Il personale è formato all'uso del dosaggio corretto dei prodotti per ciascuna mansione di pulizia.

Il personale è formato all'uso del tasso di diluizione corretto per i prodotti per la pulizia non diluiti e all'uso degli appositi apparecchi per il dosaggio.

Il personale è formato allo stoccaggio corretto dei prodotti per la pulizia.

La formazione prevede la minimizzazione della gamma di prodotti per la pulizia usati come mezzo per minimizzare il rischio di uso eccessivo e di uso scorretto di tali prodotti.

 

Risparmio di energia

Il personale è formato all'uso di acqua non riscaldata per diluire i prodotti, salvo diversa indicazione del fabbricante dei prodotti.

Se del caso, il personale è formato all'uso del ciclo e della temperatura corretti per le lavatrici sia industriali, sia domestiche.

Se del caso, il personale è formato a spegnere le luci al termine dello svolgimento delle mansioni.

 

Risparmio d'acqua

Il personale è formato all'uso di prodotti di microfibra, se del caso, per minimizzare l'uso di acqua e di prodotti per la pulizia.

 

Rifiuti

Il personale è formato all'uso di accessori per la pulizia durevoli e riutilizzabili e a minimizzare l'uso di forniture per la pulizia monouso (per esempio guanti), nella misura in cui non si pregiudicano la sicurezza del personale e le norme igieniche.

Il personale è formato allo smaltimento corretto delle acque reflue.

Il personale riceve una formazione specifica sulla gestione dei rifiuti per contribuire a soddisfare i requisiti di cui ai criteri M6 e O7, ove pertinente. La formazione comprende la gestione dei rifiuti solidi sia presso i locali della società, sia presso i siti di lavoro.

 

Salute e sicurezza

Il personale è formato in merito alle questioni di salute, sicurezza e ambiente in relazione alle mansioni di pulizia ed è incoraggiato ad adottare le migliori pratiche. Si annoverano informazioni in merito a:

schede dati di sicurezza e manipolazione di sostanze chimiche;

ergonomia e legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;

rimozione, pulizia e stoccaggio dei guanti riutilizzabili (se pertinente) e

sicurezza stradale e guida ecologica (applicabile ai richiedenti il cui personale è responsabile della guida nell'ambito dell'erogazione dei servizi di pulizia).

Il personale neoassunto permanente e temporaneo riceve un'apposita formazione entro sei settimane dall'inizio dell'impiego. Il personale è aggiornato in merito a tutti gli aspetti del presente criterio almeno una volta l'anno. Sebbene tale aggiornamento non debba costituire una ripetizione della sessione di formazione iniziale fornita a tutto il personale, esso riguarda tutte le questioni ambientali di cui sopra e garantisce che il personale interessato sia pienamente a conoscenza delle proprie responsabilità.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al presente criterio corroborata dai dettagli annuali relativi al programma di formazione (data e tipo, formazione iniziale o aggiornamento), i relativi contenuti e le informazioni concernenti il personale che ha seguito la formazione. Il richiedente fornisce inoltre copie delle procedure e delle comunicazioni al personale riguardanti tutti gli aspetti relativi alla formazione. Le date e i tipi di formazione del personale sono registrati a dimostrazione dell'avvenuto aggiornamento formativo.

Qualora i corsi di formazione siano forniti nell'ambito di un quadro formativo esterno, è possibile presentare la documentazione attestante la partecipazione (per esempio certificato di formazione) e il contenuto della formazione come prova di conformità, a condizione che siano stati trattati gli argomenti elencati nel presente criterio.

Se una società assume, su base permanente o temporanea, il personale proveniente da un altro fornitore di servizi di pulizia e se il personale ha seguito la formazione durante l'anno precedente, non è necessario ripetere tale formazione, purché sia possibile presentare la documentazione attestante la partecipazione a un programma formativo (per esempio certificato di formazione) e gli argomenti trattati.

Criterio M5 -   Rudimenti di un sistema di gestione ambientale

Il richiedente ha adottato i requisiti minimi di un sistema di gestione ambientale con l'attuazione dei seguenti elementi.

Una politica ambientale che identifichi gli impatti ambientali diretti e indiretti più rilevanti nonché la risposta dell'organizzazione ad essi.

Un programma d'azione dettagliato che garantisca che la politica ambientale dell'organizzazione sia applicata ai servizi erogati. Tale programma fissa altresì obiettivi di prestazione ambientale sull'uso delle risorse (per esempio riduzione dell'uso dei prodotti per la pulizia) e le azioni intese a ridurre l'impatto ambientale. La fissazione di obiettivi e azioni è corroborata dalla raccolta di dati sull'uso delle risorse e su altri aspetti ambientali (per esempio generazione rifiuti).

Un processo interno di valutazione a cadenza annuale inteso a verificare le prestazioni della società rispetto agli obiettivi stabiliti nel programma d'azione. Gli esiti della valutazione sono usati dal consiglio d'amministrazione dell'organizzazione per migliorare continuamente le prestazioni aggiornando la politica ambientale e il programma d'azione.

La politica ambientale e le prestazioni dell'organizzazione relative agli obiettivi fissati sono disponibili per consultazione da parte del pubblico presso i locali del richiedente.

Si tengono in considerazione le osservazioni e le risposte che i clienti sono invitati a formulare nell'ambito di un questionario o di una lista di controllo.

Valutazione e verifica

Il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità al presente criterio corroborata da una copia della politica ambientale, del programma d'azione, della relazione di valutazione e delle procedure adottate al fine di tenere conto delle osservazioni e dei riscontri dei clienti. La relazione di valutazione include un elenco delle eventuali azioni correttive da adottare ed è messa a disposizione dell'organismo competente il più presto possibile dopo la data di presentazione della domanda per ottenere il marchio Ecolabel UE. Su richiesta dell'organismo competente si presenta documentazione aggiornata al fine di dimostrare la conformità durante il periodo di durata di assegnazione del marchio.

Si considera che i richiedenti registrati EMAS e/o certificati secondo la norma ISO 14001 e i richiedenti che fanno parte di un'organizzazione registrata EMAS e/o certificata secondo la norma ISO 14001 abbiano soddisfatto il presente criterio se presentano la registrazione EMAS e/o il certificato ISO 14001 a dimostrazione della conformità.

Criterio M6 -   Raccolta differenziata dei rifiuti solidi presso i locali del richiedente

Il presente criterio disciplina solo i rifiuti generati presso i locali del richiedente.

Il richiedente fornisce al personale i mezzi per effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi generati presso i propri locali, inviandoli verso le apposite categorie di flussi di rifiuti per essere trattati (per esempio riciclaggio, incenerimento) o smaltiti a norma delle pratiche e degli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti.

Valutazione e verifica

Il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità corroborata da una descrizione delle diverse categorie di rifiuti solidi raccolti e differenziati presso i propri locali. Si allegano altresì informazioni sui diversi flussi di rifiuti solidi accettati per un ulteriore trattamento o per smaltimento dalle autorità locali e/o da agenzie private (nell'ambito di contratti pertinenti).

Criterio M7 -   Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE

Il documento «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» sull'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo è pubblicato all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

L'etichetta facoltativa con la casella di testo reca la seguente dicitura:

«[Operatore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2] ha adottato misure attive per erogare servizi di pulizia di ambienti interni dal ridotto impatto ambientale grazie:

all'uso di prodotti per la pulizia certificati con marchi ecologici,

alla formazione specifica del personale,

a un sistema di gestione ambientale.»

Valutazione e verifica

Per soddisfare il presente criterio il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità nella quale si precisa su quale supporto si intenda presentare il logo.

CRITERI FACOLTATIVI

Criterio O1 -   Uso elevato di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale (massimo 3 punti)

Il presente criterio disciplina solo i prodotti usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE.

Il richiedente accumula punti in base alla percentuale in volume d'acquisto di tutti i prodotti per la pulizia usati annualmente, escluse le salviette umidificate e altri prodotti preumidificati, che hanno ottenuto il marchio Ecolabel UE per la pulizia di superfici dure o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri, come segue:

almeno 65 %: 1 punto

almeno 75 %: 2 punti

almeno 95 %: 3 punti

Valutazione e verifica

Il richiedente comunica i dati annui (denominazione commerciale e volume dei prodotti) e la documentazione (comprese le fatture pertinenti o gli inventari del sito) in cui si indicano i prodotti per la pulizia usati nei contratti di servizio di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE. Se si utilizzano prodotti Ecolabel UE, il richiedente fornisce una copia del certificato Ecolabel UE e/o dell'etichetta dell'imballaggio a dimostrazione che il marchio è stato assegnato conformemente alla decisione (UE) 2017/1217. Se si utilizzano altri prodotti cui è stato assegnato un marchio ISO tipo I, il richiedente fornisce una copia del certificato del marchio tipo I e/o dell'etichetta dell'imballaggio.

Criterio O2 -   Uso di prodotti per la pulizia concentrati non diluiti (massimo 3 punti)

Il presente criterio disciplina solo i prodotti usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE.

Il richiedente accumula punti in base alla percentuale in volume d'acquisto di tutti i prodotti per la pulizia usati annualmente, escluse le salviette umidificate, altri prodotti preumidificati e i prodotti usati per impregnare e conservare gli spazzoloni lavapavimenti a frange (durante le operazioni di lavanderia), aventi un tasso di diluizione minimo di 1:100, come segue:

almeno 15 %: 1 punto

almeno 30 %: 2 punti

almeno 50 %: 3 punti

Valutazione e verifica

Il richiedente comunica i dati annui (denominazione commerciale e volume dei prodotti) e la documentazione (comprese le fatture pertinenti o gli inventari del sito) in cui si indicano i prodotti per la pulizia usati. Per ciascun prodotto si presenta la documentazione relativa al tasso di diluizione usato (schede dati di sicurezza, istruzioni per l'utilizzatore o altri mezzi analoghi). Se un prodotto può essere usato a diversi tassi di diluizione, si comunica il tasso di diluizione di uso più comune, come giustificato dalle istruzioni impartite internamente al personale. Per i prodotti pronti all'uso il tasso di diluizione è indicato pari a 1.

Criterio O3 -   Uso elevato di prodotti di microfibra (massimo 3 punti)

Il presente criterio disciplina solo gli accessori tessili per la pulizia non monouso usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE.

Il richiedente accumula punti in base alla percentuale in volume d'acquisto degli accessori tessili per la pulizia (per esempio stracci, teste di spazzoloni lavapavimenti a frange) per la pulizia usati annualmente, fatti di microfibra, come segue:

almeno 65 %: 1 punto

almeno 75 %: 2 punti

almeno 95 %: 3 punti

Valutazione e verifica

Il richiedente comunica i dati annui (tipo e quantitativi dei prodotti) e la documentazione (comprese le fatture pertinenti o gli inventari del sito) in cui si indicano gli accessori tessili utilizzati per la pulizia e si specifica quali di essi siano di microfibra.

Criterio O4 -   Uso di accessori per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale (massimo 4 punti)

Il presente criterio disciplina solo accessori tessili per la pulizia usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE.

O4 a)   Spazzoloni lavapavimenti a frange (massimo 2 punti)

Il richiedente accumula punti in base alla percentuale di teste di spazzoloni lavapavimenti a frange usate annualmente cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i tessili o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri, come segue:

almeno 20 %: 1 punto

almeno 50 %: 2 punti

O4 b)   Stracci (massimo 2 punti)

Il richiedente accumula punti in base alla percentuale di stracci usati annualmente cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i tessili o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri, come segue:

almeno 20 %: 1 punto

almeno 50 %: 2 punti

Valutazione e verifica

Il richiedente comunica i dati annui (tipo e quantità dei prodotti) e la documentazione (comprese le fatture pertinenti o gli inventari del sito) in cui si indicano i prodotti e gli accessori per la pulizia usati nei contratti di servizio di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE. Se si utilizzano prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente fornisce una copia del certificato Ecolabel UE e/o dell'etichetta dell'imballaggio attestante che tale marchio è stato assegnato conformemente alla decisione 2014/350/UE della Commissione (5). Se si utilizzano altri prodotti cui è stato assegnato un marchio ISO tipo I, il richiedente fornisce una copia del certificato del marchio tipo I e/o dell'etichetta dell'imballaggio.

Criterio O5 -   Efficienza energetica degli aspirapolvere (massimo 3 punti)

Il presente criterio disciplina solo gli aspirapolvere che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione (6). Non rientrano nell'ambito del presente regolamento gli aspiraliquidi, gli aspirapolvere aspiraliquidi, i robot aspirapolvere, gli aspirapolvere industriali, gli aspirapolvere centralizzati, gli aspirapolvere a batteria, le lucidatrici per pavimenti e gli aspiratori per esterni.

Almeno il 40 % degli aspirapolvere (arrotondato all'unità più vicina) di proprietà del richiedente o da questi noleggiato e usato per erogare i servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, al momento dell'acquisto appartiene almeno alle seguenti classi di efficienza energetica, a norma del regolamento delegato (UE) n. 665/2013:

Classe A per gli aspirapolvere acquistati prima del 1o settembre2017;

Classe A+ per gli aspirapolvere acquistati dopo il 1o settembre2017.

Valutazione e verifica

Il richiedente fornisce la documentazione attestante la conformità con i requisiti relativi alla classe energetica, quali una fattura di acquisto dell'apparecchio e una scheda prodotto ai sensi dell'allegato III del predetto regolamento, congiuntamente all'elenco completo degli aspirapolvere usati per erogare i servizi cui è stato assegnato l'Ecolabel UE.

Criterio O6 -   Registrazione EMAS o certificazione ISO 14001 dei fornitori dei servizi (massimo 5 punti)

Il richiedente è registrato al sistema europeo di ecogestione e audit (EMAS) (5 punti) o è certificato conformemente alla norma EN ISO 14001 (3 punti).

Valutazione e verifica

Il richiedente fornisce la registrazione EMAS o il certificato ISO 14001 a dimostrazione della conformità con il presente criterio.

Criterio O7 -   Gestione dei rifiuti solidi presso i siti di lavoro (2 punti)

Il presente criterio è applicabile solo nel caso in cui i clienti del richiedente mettono a disposizione del personale di pulizia i mezzi per effettuare la raccolta differenziata nei pertinenti flussi di rifiuti solidi e solo di quanto generato durante l'erogazione dei servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE (per esempio imballaggio non riutilizzabile dei prodotti per la pulizia, imballaggio degli articoli di consumo) e la predifferenziazione dei rifiuti solidi (per esempio da parte del personale del cliente) presso i siti di lavoro.

Il personale addetto alla pulizia effettua la raccolta differenziata dei rifiuti solidi generati durante l'erogazione dei servizi e smaltisce i rifiuti differenziati e predifferenziati negli appositi contenitori all'interno o in prossimità dei siti di lavoro. Questo avviene qualora i clienti mettono a disposizione i mezzi (per esempio contenitori per i rifiuti destinati a flussi distinti di rifiuti solidi) per i rifiuti solidi differenziati da inviare al trattamento (per esempio riciclaggio, incenerimento) o inviati allo smaltimento a norma delle pratiche e degli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti e/o gli eventuali contratti a tal fine con imprese che forniscono servizi di riciclaggio.

Valutazione e verifica

Il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità al presente criterio, indicando i diversi flussi di rifiuti solidi accettati dalle autorità locali e/o gli eventuali contratti conclusi a tal fine con imprese che forniscono servizi di riciclaggio per ciascuno dei siti di lavoro interessati.

Criterio O8 -   Qualità del servizio (massimo 3 punti)

Il richiedente accumula 2 punti se soddisfa i requisiti precisati oltre o 3 punti se ha ottenuto la certificazione ISO 9001 o Nordic INSTA 800.

Il richiedente ha nominato un responsabile del servizio e ha adottato procedure intese a monitorare, valutare e migliorare la qualità della pulizia, come precisato oltre. Il responsabile può essere il gestore del sito, un/a caposquadra o un coordinatore/una coordinatrice la cui nomina è finalizzata a organizzare e monitorare le attività di pulizia.

Il richiedente ha adottato:

procedure intese a monitorare, valutare e migliorare le mansioni di pulizia eseguite (in dettaglio oltre);

misure intese a migliorare la qualità della pulizia sulla base, per esempio, di risposte alle indagini di soddisfazione del consumatore.

Il richiedente ha inoltre stilato istruzioni scritte, firmate dalla propria squadra di gestione, relativamente alle mansioni lavorative comprese nel servizio. Tali istruzioni scritte sono comunicate al personale di pulizia e rese disponibili per consultazione presso i locali del richiedente e/o presso i siti di lavoro.

Esse comprendono almeno:

la descrizione delle mansioni (per esempio pulizia di uffici, sanitari, finestre);

qualità (per esempio livello di pulizia atteso, lista di controllo standardizzata);

frequenza (per esempio una volta/settimana);

oggetti da pulire (per esempio tavolo, sedie, acquaio);

metodi applicabili (per esempio attrezzature e metodo usato per pulire oggetti o zone differenti).

Valutazione e verifica

Il richiedente fornisce il certificato ISO 9001 o INSTA 800 o una dichiarazione di conformità corroborati da:

un documento che identifica il gestore responsabile della conformità con il presente criterio (è possibile ricorrere a un organigramma per descrivere la struttura organizzativa del richiedente e identificare il responsabile);

i documenti della società che illustrano le procedure relative alla qualità della pulizia. Nota: qualora tali procedure siano conformi a quanto disposto dalla norma EN 13549 (Servizi di pulizia - Requisiti di base e raccomandazioni per i sistemi di misurazione della qualità) e/o a una norma regionale per la gestione della qualità (per esempio INSTA 800: qualità della pulizia - sistema di misurazione per valutare e classificare la qualità della pulizia), il richiedente può presentare il certificato di conformità;

le istruzioni scritte, firmate dalla squadra di gestione del richiedente che svolge le mansioni lavorative costitutive dell'erogazione del servizio.

Criterio O9 -   Flotta aziendale di proprietà del richiedente o da questi noleggiata (massimo 5 punti)

Il presente criterio disciplina unicamente la flotta aziendale di proprietà del richiedente e/o da questi noleggiata e usata per svolgere le mansioni dei servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE. I veicoli possono includere veicoli a propulsione umana (bici da trasporto), veicoli a propulsione umana con assistenza elettrica (bici da trasporto elettriche), veicoli leggeri commerciali o passeggeri usati da responsabili, supervisori, personale addetto alle pulizie, ispettori e qualsiasi altra persona che partecipa a qualsivoglia titolo all'erogazione dei servizi di pulizia.

Il sottocriterio O9 a) disciplina anche i veicoli ibridi ma non i veicoli elettrici.

Il sottocriterio O9 b) disciplina i veicoli a emissioni zero.

I veicoli di proprietà privata usati per erogare i servizi non sono disciplinati dal presente criterio.

O9 a)   Veicoli conformi alla norma europea relativa alle emissioni Euro 6 (1 punto)

Almeno il 50 % dei veicoli (arrotondato all'unità più vicina) di proprietà del richiedente o da questi noleggiato e usato per erogare i servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE soddisfa la norma europea relativa alle emissioni Euro 6 per i veicoli leggeri passeggeri e commerciali.

Valutazione e verifica

Il richiedente fornisce la documentazione pertinente attestante quali veicoli siano usati per erogare i servizi di pulizia, di proprietà del richiedente o da questi noleggiati, indicando quali veicoli siano conformi alla norma Euro 6. A fini di dimostrazione della conformità si può allegare la carta di circolazione congiuntamente al certificato di conformità.

O9 b)   Veicoli a emissioni zero (2 punti)

Almeno il 10 % dei veicoli (arrotondato all'unità più vicina) di proprietà del richiedente o da questi noleggiati e usati per svolgere le mansioni dei servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l'Ecolabel UE consta di veicoli a emissioni zero conformemente al nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), di veicoli a propulsione umana (bici da trasporto) o di veicoli a propulsione umana con assistenza elettrica (bici da trasporto elettriche).

Valutazione e verifica

Il richiedente fornisce la documentazione pertinente attestante quali veicoli siano usati per erogare i servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, di proprietà del richiedente o da questi noleggiati, indicando quali veicoli siano a emissioni zero. A fini di dimostrazione della conformità si può allegare la carta di circolazione congiuntamente alla documentazione del fabbricante attestante i risultati delle prove NEDC.

O9 c)   Piano di trasporto aziendale (2 punti)

Il fornitore stila un piano di trasporto aziendale inteso a minimizzare il consumo di carburante e stabilire un obiettivo di riduzione del consumo di carburante (per sito di lavoro) con registri di manutenzione annuale della flotta aziendale.

Valutazione e verifica

Il richiedente fornisce una copia del piano di trasporto aziendale, l'obiettivo più recente di riduzione del consumo di carburante e l'evoluzione del consumo annuale di carburante sulla base del numero di siti di lavoro. Il richiedente fornisce una copia del piano di manutenzione della flotta aziendale. A dimostrazione della conformità si possono usare i registri dei veicoli di servizio.

Criterio O10 -   Efficienza delle lavatrici di proprietà o noleggiate dal richiedente (massimo 4 punti)

Il presente criterio si applica unicamente alle lavatrici di proprietà del richiedente o da questi noleggiate, ubicate presso i locali del richiedente o presso i siti di lavoro, destinate a lavare stracci, spazzoloni lavapavimenti a frange e uniformi del personale usati per erogare i servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE.

Il sottocriterio O10 a) è applicabile unicamente nel caso in cui le lavatrici usate siano disciplinate dal regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione (8) nonché dal regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione (9).

O10 a)   Etichetta energetica (massimo 2 punti)

Il richiedente accumula punti in base alla percentuale (arrotondata all'unità più vicina) di lavatrici per uso domestico, conformi alla classe energetica Ecolabel UE A++ o A+++ relativamente all'efficienza energetica ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010, come segue:

almeno 50 % di lavatrici A++: 1 punto

almeno 90 % di lavatrici A++: 2 punti

almeno 50 % di lavatrici A+++: 2 punti

O10 b)   Efficienza idrica (2 punti)

Lavatrici per uso domestico: il consumo di acqua delle lavatrici per uso domestico, di proprietà del richiedente o da questi noleggiate, è inferiore o uguale ai parametri di riferimento per il consumo di acqua di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 1015/2010. I parametri di riferimento sono misurati conformemente alla norma EN 60456, con il ciclo di lavaggio normale (programma per il cotone a 60 °C).

Sottogruppo di prodotti

Consumo d'acqua: [litri/ciclo]

Lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 3 kg

39

Lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 3,5 kg

39

Lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 4,5 kg

40

Lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 5 kg

39

Lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 6 kg

37

Lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 7 kg

43

Lavatrici per uso domestico con capacità nominale di 8 kg

56

E

Lavatrici commerciali: il consumo di acqua delle lavatrici commerciali, di proprietà del richiedente o da questi noleggiate, è inferiore o uguale a 7 litri/kg di biancheria lavata.

Valutazione e verifica

Il richiedente fornisce dati annuali (elenco di tutte le lavatrici per uso domestico di proprietà del richiedente e usate per lavare stracci, spazzoloni lavapavimenti a frange e uniformi del personale utilizzati per erogare i servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE) e la documentazione attestante la classe di efficienza energetica delle lavatrici per uso domestico esistenti.

A dimostrazione della conformità al presente criterio si possono allegare le schede prodotto ai sensi dell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010.

Qualora la documentazione di cui supra non sia disponibile, si può dimostrare la conformità con il criterio O10 b) presentando la documentazione relativa al consumo annuo complessivo di acqua. In tal caso si ipotizza un totale di cicli di lavaggio normali pari a 220/anno.

Criterio O11 -   Servizi e altri prodotti cui è stato assegnato il marchio ecologico Ecolabel UE (massimo 5 punti)

Il presente criterio si applica all'uso di servizi e/o prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, definiti come servizi e/o prodotti non direttamente usati per erogare i servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE bensì usati per lo svolgimento delle attività quotidiane del richiedente con riferimento ai servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE. Fra questi si possono annoverare anche i servizi (per esempio lavanderia e autolavaggio) subappaltati a terzi dal richiedente. Essi possono interessare prodotti quali i detersivi da bucato, i detersivi per lavastoviglie o la carta per copie.

O11 a)   Servizi cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE (massimo 2 punti)

Il 100 % di un tipo di servizi è subappaltato a un fornitore cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri per tale servizio (1 punto per ciascun servizio, massimo 2 punti in totale).

O11 b)   Prodotti cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE (massimo 3 punti)

Il 100 % delle unità di prodotto di un gruppo di prodotti ha ottenuto il marchio Ecolabel UE o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri (0,5 punti per ciascun gruppo di prodotti, massimo 3 punti in totale):

Nota: non rientrano nell'ambito di applicazione del presente criterio i prodotti che hanno ottenuto il marchio Ecolabel come stracci e spazzoloni lavapavimenti a frange nonché gli articoli di consumo forniti nell'ambito di un contratto con i clienti. Ai fini del presente criterio un «gruppo di prodotti» risponde alla definizione dei criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE o dei criteri relativi a un altro marchio ISO tipo I (per esempio «carta», «detersivi per bucato», «tessili»).

Valutazione e verifica

O11 a)

Il richiedente fornisce opportunamente il certificato di un marchio ISO tipo I detenuto dal o dai servizi appaltati, congiuntamente alle pertinenti fatture.

O11 b)

Il richiedente fornisce dati e documenti (comprese le fatture pertinenti) attestanti i quantitativi di tali prodotti e una copia dei pertinenti certificati dei marchi Ecolabel UE o ISO tipo I e/o le etichette degli imballaggi.

Criterio O12 -   Articoli di consumo e asciugamani elettrici forniti al cliente (massimo 3 punti).

Il presente criterio si applica unicamente se il richiedente è responsabile della fornitura di articoli di consumo destinati a essere usati presso i siti di lavoro in almeno un contratto per servizi cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE. Sono disciplinati dal presente criterio solo gli articoli di consumo e gli asciugamani elettrici forniti nell'ambito di tali contratti.

O12 a)   Sapone per le man (1 punto)

Almeno il 70 % del sapone per le mani, in volume del sapone per le mani fornito annualmente, ha ottenuto il marchio Ecolabel UE per i prodotti cosmetici da sciacquare a norma della decisione 2014/893/UE della Commissione (10) o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri.

O12 b)   Prodotti cartacei (1 punto)

Almeno il 90 % degli articoli cartacei di consumo (igiene personale e carta assorbente), in peso o volume come opportuno, fornito annualmente, ha ottenuto il marchio Ecolabel UE per il tessuto-carta a norma della decisione 2009/568/UE della Commissione (11) o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri.

O12 c)   Asciugamani tessili in rotolo (1 punto)

Almeno il 50 % degli asciugamani tessili in rotolo forniti annualmente ha ottenuto il marchio Ecolabel UE per i prodotti tessili a norma della decisione 2014/350/UE della Commissione o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri per prodotti tessili o asciugamani tessili muniti di apposito dispensatore.

O12 d)   Asciugamani elettrici (1 punto)

Tutti gli asciugamani elettrici forniti e gestiti dal richiedente sono muniti di sensori di prossimità o hanno ottenuto un marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri.

Valutazione e verifica

Il richiedente indica per ciascun contratto di servizi cui è stato assegnato l'Ecolabel UE se questo includa o meno la fornitura di articoli di consumo, i dati annui (denominazione commerciale e peso, volume o numero di articoli) nonché la documentazione (comprese le fatture pertinenti o gli inventari del sito) ove si indicano gli articoli di consumo forniti. Se si utilizzano prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente fornisce una copia del certificato Ecolabel UE e/o dell'etichetta dell'imballaggio a dimostrazione che il marchio è stato assegnato conformemente alla:

decisione 2014/893/UE;

decisione 2009/568/CE;

decisione 2014/350/UE.

Se si utilizzano altri prodotti cui è stato assegnato un marchio ISO tipo I, il richiedente fornisce una copia del certificato del marchio tipo I e/o dell'etichetta dell'imballaggio.

Riguardo agli asciugamani elettrici, il richiedente fornisce la documentazione a dimostrazione delle modalità di rispetto dei requisiti (per esempio etichetta dell'imballaggio o informazioni tecniche attestanti l'esistenza di un certificato ISO tipo I o di sensori di prossimità).


(1)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(2)  Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

(3)  Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure [notificata con il numero C(2017) 4241] (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 45).

(4)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(5)  Decisione 2014/350/UE della Commissione, del 5 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 45).

(6)  Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

(8)  Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47).

(9)  Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 21).

(10)  2014/893/UE: Decisione della Commissione, del 9 dicembre 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti cosmetici da sciacquare [notificata con il numero C(2014) 9302] (GU L 354 dell'11.12.2014, pag. 47).

(11)  Decisione 2009/568/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 87).