ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 113

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
3 maggio 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/670 della Commissione, del 30 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bromuconazolo, buprofezin, haloxyfop-P e napropamide ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 della Commissione, del 2 maggio 2018, che dispone la registrazione delle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese

4

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2018/672 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura nelle zone nordiche della Finlandia [notificata con il numero C(2016) 8419]

10

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

3.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/670 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bromuconazolo, buprofezin, haloxyfop-P e napropamide

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

I periodi di approvazione delle sostanze haloxyfop-P e napropamide scadranno il 31 dicembre 2020.

(3)

I periodi di approvazione delle sostanze bromuconazolo e buprofezin scadranno il 31 gennaio 2021.

(4)

Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive incluse nel presente regolamento sono state presentate in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (3). È tuttavia probabile che, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, l'approvazione di tali sostanze scada prima che sia stata adottata una decisione sul rinnovo dell'approvazione. È quindi necessario prorogare i periodi di approvazione in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(5)

In considerazione del tempo e delle risorse necessari per completare la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni del gran numero di sostanze attive le cui approvazioni scadono tra il 2019 e il 2021, la decisione di esecuzione C(2016)6104 della Commissione (4) ha stabilito un programma di lavoro che raggruppa sostanze attive simili fissando priorità sulla base di prevalenti criteri di sicurezza per la salute umana e degli animali o l'ambiente, come previsto all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(6)

Dato che le sostanze attive incluse nel presente regolamento non rientrano nelle categorie considerate prioritarie nella decisione di esecuzione C(2016)6104, il loro periodo di approvazione dovrebbe essere prorogato di due o tre anni, tenendo conto dell'attuale data di scadenza, del fatto che il fascicolo supplementare per una sostanza attiva deve essere presentato, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, con un anticipo di almeno trenta mesi sulla scadenza dell'approvazione, della necessità di garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e da correlatori nonché delle risorse disponibili necessarie per la valutazione e la decisione. È pertanto opportuno prorogare di due anni il periodo di approvazione della sostanza attiva buprofezin e di tre anni i periodi di approvazione delle sostanze attive bromuconazolo, haloxyfop-P e napropamide.

(7)

Viste le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non viene presentato alcun fascicolo supplementare a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 con un anticipo di almeno trenta mesi sulla rispettiva data di scadenza prevista nell'allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima data possibile successiva.

(8)

Viste le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, essa fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui adotta un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, secondo le circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.)

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(4)  Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 settembre 2016, relativa all'istituzione di un programma di lavoro per la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni di sostanze attive che scadono nel 2019, 2020 e 2021, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 357 del 29.9.2016, pag. 9).


ALLEGATO

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

alla riga 309 «Haloxyfop-P», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» la data è sostituita da «31 dicembre 2023»;

2)

alla riga 310 «Napropamide», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» la data è sostituita da «31 dicembre 2023»;

3)

alla riga 318 «Bromuconazolo», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» la data è sostituita da «31 gennaio 2024»;

4)

alla riga 320 «Buprofezin», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» la data è sostituita da «31 gennaio 2023».


3.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/671 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2018

che dispone la registrazione delle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) (di seguito «il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 ottobre 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3) («l'avviso di apertura AD»), l'apertura di un procedimento antidumping («il procedimento antidumping») concernente le importazioni nell'Unione di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»), in seguito a una denuncia presentata l'8 settembre 2017 dall'Associazione europea dei produttori di biciclette (European Bicycle Manufacturers Association) («il denunciante» o «EBMA») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di biciclette elettriche.

(2)

Il 21 dicembre 2017 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4) («l'avviso di apertura AS»), l'apertura di un procedimento antisovvenzioni («il procedimento antisovvenzioni») concernente le importazioni nell'Unione di biciclette elettriche originarie della RPC, in seguito a una denuncia presentata l'8 novembre 2017 dal denunciante per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di biciclette elettriche.

1.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(3)

Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») per entrambi i procedimenti è costituito da biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario, originarie della RPC e attualmente classificate con i codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711609010). Questi codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

2.   DOMANDA

(4)

Nelle denunce è stata espressa l'intenzione di chiedere la registrazione. Il denunciante ha presentato le domande di registrazione il 31 gennaio 2018, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione, affinché possano essere successivamente applicate misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nei regolamenti di base.

3.   MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

(5)

In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nei regolamenti di base. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione in seguito a una richiesta dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

(6)

Secondo il denunciante la registrazione è giustificata perché il prodotto in esame è oggetto di pratiche di dumping e di sovvenzione. L'industria dell'Unione subisce un pregiudizio notevole a causa di un'accelerazione delle importazioni a basso prezzo che comprometterà l'effetto riparatore di eventuali dazi definitivi, poiché consente uno stoccaggio prima della stagione di vendita 2018.

(7)

La Commissione ha esaminato la domanda alla luce dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base.

(8)

Per quanto riguarda la parte della domanda relativa al dumping, la Commissione ha verificato se gli importatori fossero informati, o se avessero dovuto essere informati, della portata del dumping e del pregiudizio presunto o accertato. Essa ha anche verificato l'esistenza di un ulteriore sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della sua collocazione nel tempo e del suo volume, nonché di altre circostanze, potrebbe compromettere gravemente l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.

(9)

Per quanto riguarda la parte della domanda relativa alle sovvenzioni, la Commissione ha verificato se vi fossero circostanze gravi in cui, per il prodotto sovvenzionato in questione, un pregiudizio difficilmente rimediabile è causato da importazioni massicce, in un periodo di tempo relativamente breve, di un prodotto che beneficia di sovvenzioni compensabili e se fosse necessario calcolare retroattivamente i dazi compensativi su dette importazioni al fine di escludere la reiterazione di tale pregiudizio.

3.1.   Informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, la loro portata e il presunto pregiudizio

(10)

Per quanto riguarda il dumping, nella fase attuale la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla RPC siano oggetto di dumping. In particolare, il denunciante ha fornito prove del valore normale basato sui prezzi praticati nel mercato interno e sulla scelta della Svizzera in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base.

(11)

Gli elementi di prova del dumping si basano su un confronto tra i valori normali così stabiliti e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto all'esportazione nell'Unione. Nel complesso, vista anche l'entità dei presunti margini di dumping che variano dal 193 % al 430 %, tali prove dimostrano in modo sufficiente nella fase attuale che gli esportatori produttori ricorrono a pratiche di dumping.

(12)

Queste informazioni erano contenute nell'avviso di apertura del presente procedimento, pubblicato il 20 ottobre 2017.

(13)

Giant, un produttore esportatore con un importatore collegato, ha sostenuto che l'apertura di un'inchiesta antidumping non era sufficiente per acquisire informazioni sulle pratiche di dumping.

(14)

Grazie alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'avviso di apertura è un documento pubblico accessibile a tutti gli importatori. Inoltre, essendo parti interessate all'inchiesta, gli importatori hanno accesso alla versione non riservata della denuncia. La Commissione ha quindi ritenuto che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati al più tardi in quel momento sulle presunte pratiche di dumping, la loro portata e il presunto pregiudizio.

(15)

La stessa parte interessata ha sostenuto che non si poteva pretendere che un importatore conoscesse l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base e ancor meno che fosse in grado di prevedere il valore normale in base al quale dovrebbero essere valutati i prezzi all'esportazione cinesi nell'Unione.

(16)

La Commissione ha ricordato che l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base era menzionata nella denuncia ed era indicata anche nell'avviso di apertura.

(17)

Il denunciante ha inoltre fornito elementi di prova sufficienti del presunto pregiudizio che dimostrano un netto calo della quota di mercato dell'industria dell'Unione dal 42,5 % nel 2014 al 28,6 % nel periodo usato per la denuncia, livelli di redditività ridotti e in calo dal 3,4 % del fatturato nel 2014 al 2,1 % nel periodo usato per la denuncia nonché calcoli delle vendite sottocosto che vanno dal 153 % al 206 %.

(18)

La Commissione ha quindi concluso che il primo criterio per la registrazione era soddisfatto per quanto riguarda la parte della domanda relativa al dumping.

3.2.   Ulteriore aumento sostanziale delle importazioni

(19)

I dati di Eurostat non consentono un'analisi completa dell'evoluzione delle importazioni di biciclette elettriche nell'Unione. In effetti, mentre il periodo dell'inchiesta inizia nell'ottobre 2016, fino al gennaio 2017 circa il 99 % delle importazioni di biciclette elettriche era classificato con un codice NC comprendente altri prodotti.

(20)

In questo contesto il denunciante ha fornito cifre dettagliate basate su dati della dogana cinese relativi alle esportazioni del periodo che va da gennaio 2014 a febbraio 2018. In base alle osservazioni delle parti interessate e a un confronto delle statistiche, la Commissione ha constatato un ritardo di due mesi tra le esportazioni dalla RPC e le importazioni nell'Unione.

(21)

La Commissione ha quindi ritenuto nella sua analisi che i dati sulle esportazioni della dogana cinese fornissero elementi di prova prima facie sufficienti sulle importazioni nell'Unione con un ritardo di due mesi per la spedizione. Al fine di determinare l'importo delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta (dal 1o ottobre 2016 al 30 settembre 2017), la Commissione ha perciò utilizzato i dati sulle esportazioni cinesi del periodo compreso tra agosto 2016 e luglio 2017.

(22)

Il volume delle esportazioni dalla RPC nell'Unione è aumentato dell'82 % nel periodo compreso tra novembre 2017 e febbraio 2018 rispetto al periodo tra novembre 2016 e febbraio 2017. Il volume medio mensile delle esportazioni dalla RPC nell'Unione nel periodo che va da novembre 2017 a febbraio 2018 era inoltre superiore del 64 % rispetto al volume medio mensile delle importazioni nell'Unione effettuate durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ritiene che tali cifre dimostrino un aumento sostanziale delle importazioni.

(23)

Alcuni importatori indipendenti e la società Giant hanno sostenuto che i dati grezzi sulle esportazioni cinesi su cui si è basato il denunciante per sostenere la sua domanda di registrazione dovrebbero essere divulgati nel fascicolo non riservato, al fine di garantire l'affidabilità della fonte e delle informazioni fornite. Secondo gli importatori i codici utilizzati non erano menzionati e potevano comprendere altri prodotti.

(24)

Il denunciante ha messo a disposizione della Commissione le statistiche dettagliate utilizzate per sostenere la sua domanda. La divulgazione di questi dati violerebbe i diritti d'autore. Tuttavia il denunciante ha reso disponibili nella versione non riservata della domanda le cifre aggregate relative alle esportazioni per mese e per anno ed ha anche indicato come fonte la dogana cinese, oltre a menzionare i codici utilizzati e a spiegare il metodo che aveva applicato per escludere i prodotti diversi dal prodotto in esame. La fonte di per sé era nota e pubblicamente consultabile a pagamento. Tali dati erano inoltre ampiamente corroborati da Eurostat per il periodo disponibile. Nessun'altra parte interessata ha proposto dati o una metodologia alternativi. In queste circostanze e visto il livello di divulgazione dei dati aggregati e della metodologia nel fascicolo non riservato, la Commissione ritiene che i dati di immissione non siano necessari perché la parte interessata possa esercitare i propri diritti di difesa. Tale argomentazione ha pertanto dovuto essere respinta.

(25)

Alcuni importatori indipendenti hanno inoltre sostenuto che lo stoccaggio non era possibile a causa dei lunghi tempi necessari tra la progettazione e la consegna. A tale riguardo la Commissione ha ritenuto che il tempo che necessariamente intercorre tra la progettazione di una bicicletta elettrica e la sua effettiva consegna non impedisca l'eventuale stoccaggio di una bicicletta elettrica già progettata, in particolare considerando le informazioni sulle capacità inutilizzate nella RPC contenute nella denuncia. Inoltre, i dati statistici disponibili sostenevano la tesi secondo cui vi è stato un sostanziale aumento delle importazioni. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(26)

Alcuni importatori indipendenti e la società Giant hanno negato che l'aumento delle esportazioni cinesi fosse prova di un ulteriore sostanziale aumento delle importazioni ed hanno affermato che esso rifletteva il carattere stagionale delle vendite di biciclette elettriche. La Commissione ha osservato che il raffronto tra diversi esercizi non era influenzato da effetti stagionali e indicava un aumento dell'82 % del volume delle importazioni dall'apertura del procedimento. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(27)

La società Giant ha negato che l'aumento delle importazioni fosse sostanziale e ha affermato che era inferiore o in linea con la crescita complessiva della domanda di biciclette elettriche nell'Unione. Detta società ha citato le pubblicazioni della CONEBI (Confederation of the European Bicycle Industry), secondo cui la crescita stimata nel 2016 era del 22,2 % rispetto al 2015, e dell'EBMA, il denunciante, secondo cui il tasso di crescita stimato nel 2017 era del 23 % rispetto al 2016. La società Giant ha sostenuto che l'ottobre 2017 era il punto d'inizio appropriato per valutare l'aumento delle importazioni. Essa ha calcolato che, in base ai dati sulle importazioni di Eurostat, le importazioni mensili di biciclette elettriche sono aumentate dell'8,7 % tra ottobre 2017 e gennaio 2018.

(28)

La Commissione ricorda che, secondo la Giant, i tempi di spedizione tra l'esportazione dalla RPC e l'importazione nell'Unione erano di «almeno uno o due mesi». Le importazioni dell'ottobre 2017 corrispondevano quindi alle esportazioni dalla RPC effettuate nell'agosto 2017, prima dell'apertura dell'inchiesta. Inoltre il volume medio mensile delle esportazioni dalla RPC nell'Unione nel periodo compreso tra novembre 2017 e febbraio 2018 era del 36 % superiore rispetto al volume medio mensile delle importazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Questo tasso di crescita non tiene conto del considerevole aumento delle importazioni già verificatosi durante il periodo dell'inchiesta ed è comunque nettamente superiore ai tassi di crescita della domanda registrati sul mercato dell'Unione negli anni 2016 e 2017.

(29)

La Commissione ha pertanto concluso che anche il secondo criterio per la registrazione era soddisfatto per quanto riguarda la parte della domanda relativa al dumping.

3.3.   Indebolimento dell'effettio riparatore del dazio

(30)

La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti dell'ulteriore pregiudizio che verrebbe arrecato da un continuo aumento delle importazioni dalla RPC a prezzi in costante calo.

(31)

Come stabilito nei considerando 19-29, esistono elementi di prova sufficienti di un sostanziale aumento delle importazioni del prodotto in esame.

(32)

Esistono inoltre elementi di prova di una tendenza al ribasso dei prezzi all'importazione del prodotto in esame. Il prezzo medio in EUR delle importazioni dalla RPC nell'Unione era infatti inferiore dell'8 % nel periodo compreso tra novembre 2017 e febbraio 2018 rispetto al periodo tra novembre 2016 e febbraio 2017 e del 7 % rispetto al periodo dell'inchiesta.

(33)

Circostanze aggiuntive dimostrano che l'ulteriore aumento sostanziale delle importazioni potrebbe compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi da applicare. È infatti ragionevole supporre che le importazioni del prodotto in esame possano aumentare ulteriormente prima dell'eventuale adozione di misure provvisorie, poiché questa avrebbe luogo al più tardi verso il 20 luglio, una data che coinciderebbe con la fine della stagione di vendita 2018 di biciclette elettriche.

(34)

Tale ulteriore aumento delle importazioni a seguito dell'apertura del procedimento potrebbe, alla luce della sua collocazione nel tempo, del suo volume e di altre circostanze (come l'eccesso di capacità nella RPC e la politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi), compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi definitivi, a meno che i dazi non vengano applicati con effetto retroattivo.

(35)

La Commissione ha pertanto concluso che anche il terzo criterio per la registrazione era soddisfatto per quanto riguarda la parte della domanda relativa al dumping.

3.4.   Un pregiudizio difficilmente rimediabile è causato da importazioni massicce, in un periodo di tempo relativamente breve, di un prodotto oggetto di sovvenzioni

(36)

Per quanto riguarda le sovvenzioni, la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla RPC siano sovvenzionate. Le presunte sovvenzioni consistono, tra l'altro, i) nel trasferimento diretto di fondi e obbligazioni, ad esempio sussidi, prestiti agevolati, crediti diretti concessi da banche di proprietà pubblica e da banche private, crediti all'esportazione, garanzie e assicurazioni all'esportazione; ii) nella rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse, ad esempio sgravi ed esenzioni dall'imposta sul reddito, sgravi da dazi doganali all'importazione, riduzioni della ritenuta d'imposta e sgravi ed esenzioni dall'IVA; e iii) nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di materie prime, terreni e energia per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato. Tale elemento di prova è stato reso disponibile nella versione consultabile della denuncia e nel memorandum sugli elementi di prova sufficienti.

(37)

Secondo quanto asserito nella denuncia, dette prassi costituiscono sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario del governo della RPC o di altre amministrazioni regionali (inclusi gli enti pubblici) e conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto in esame. Esse sono presumibilmente condizionate all'andamento delle esportazioni e/o all'utilizzo preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati e/o sono limitate a determinati settori e/o tipi di imprese e/o ubicazioni, e quindi sono specifiche e compensabili.

(38)

Gli elementi di prova disponibili nella fase attuale indicano pertanto che le esportazioni del prodotto in esame beneficiano di sovvenzioni compensabili.

(39)

La Commissione dispone inoltre di elementi di prova sufficienti del fatto che le pratiche di sovvenzione degli esportatori produttori arrechino un grave pregiudizio all'industria dell'Unione. Nella denuncia e nelle comunicazioni successive relative alle domande di registrazione, gli elementi di prova riguardanti il volume delle importazioni indicano un forte aumento delle importazioni in termini assoluti e in termini di quota di mercato nel periodo compreso tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta nonché negli ultimi mesi. Le prove disponibili dimostrano, in particolare, che gli esportatori produttori cinesi hanno più che triplicato il volume del prodotto in esame esportato nell'Unione, da 219 mila a 703 mila unità (+ 484 mila unità), causando un forte aumento della quota di mercato, salita dal 19,2 % al 33 %. Inoltre, come indicato al considerando 22, la stessa tendenza è continuata nel periodo che va da novembre 2017 a febbraio 2018. Nel complesso gli elementi di prova dimostrano che il forte aumento delle importazioni di biciclette elettriche dalla RPC ha una notevole incidenza negativa sulla situazione dell'industria dell'Unione, compresi livelli ridotti di redditività. Gli elementi di prova concernenti i fattori di pregiudizio indicati all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base consistono in dati contenuti nelle denunce e nelle successive comunicazioni riguardanti la registrazione.

(40)

Nella fase attuale la Commissione ha anche valutato se il pregiudizio subito sia difficilmente rimediabile. Una volta che i fornitori cinesi si saranno inseriti nelle catene di fornitura degli acquirenti dell'industria dell'Unione, questi ultimi potranno essere riluttanti a cambiare i fornitori a favore dei produttori dell'Unione. È inoltre improbabile che gli acquirenti dell'industria dell'Unione accettino i prezzi più elevati dell'industria dell'Unione anche se, ipoteticamente, la Commissione dovesse istituire in futuro misure compensative senza effetto retroattivo. Questa minaccia di una perdita permanente della quota di mercato o di una riduzione dei redditi costituisce un pregiudizio difficilmente rimediabile.

3.5.   Esclusione della reiterazione del pregiudizio

(41)

Infine, visti i dati riportati al considerando 39 e le considerazioni esposte al considerando 40, la Commissione ha ritenuto necessario preparare l'eventuale istituzione retroattiva di misure disponendo la registrazione, al fine di escludere la reiterazione di un tale pregiudizio.

4.   PROCEDURA

(42)

La Commissione ha quindi concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare il fatto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base.

(43)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e che dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

5.   REGISTRAZIONE

(44)

In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base, le importazioni del prodotto in esame dovrebbero essere sottoposte a registrazione al fine di garantire che, se dalle inchieste dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping e/o compensativi, tali dazi possano essere riscossi, se sono soddisfatte le condizioni necessarie, a titolo retroattivo sulle importazioni registrate conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

(45)

L'eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dai risultati delle inchieste antidumping e antisovvenzioni.

(46)

Secondo le stime della denuncia con cui è stata chiesta l'apertura di un'inchiesta antidumping, il margine di dumping medio varierebbe dal 193 % al 430 % e il livello medio di eliminazione del pregiudizio sarebbe del 189 % per il prodotto in esame. L'importo dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato al livello di eliminazione del pregiudizio stimato in base alla denuncia, vale a dire il 189 % ad valorem sul valore cif all'importazione del prodotto in esame.

(47)

Nella fase attuale dell'inchiesta non è ancora possibile stimare l'importo della sovvenzione. Secondo le stime della denuncia in cui è stata chiesta l'apertura di un'inchiesta antisovvenzioni, il livello di eliminazione del pregiudizio rappresenterebbe il 189 % per il prodotto in esame. L'importo dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato al livello di eliminazione del pregiudizio, stimato in base alla denuncia antisovvenzioni, vale a dire il 189 % ad valorem sul valore cif all'importazione del prodotto in esame.

6.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(48)

I dati personali raccolti nell'ambito della registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le autorità doganali sono invitate, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario, attualmente classificate con i codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711609010) ed originarie della Repubblica popolare cinese

2.   L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(3)  GU C 353 del 20.10.2017, pag. 19.

(4)  GU C 440 del 21.12.2017, pag. 22.

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


DECISIONI

3.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/10


DECISIONE (UE) 2018/672 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2016

relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura nelle zone nordiche della Finlandia

[notificata con il numero C(2016) 8419]

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'atto di adesione all'Unione europea dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 142,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 95/196/CE (1) la Commissione aveva approvato il regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Finlandia («regime di aiuti nordici») notificati dalla Finlandia a norma dell'articolo 143 dell'atto di adesione al fine di ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 142 dell'atto di adesione. La decisione 95/196/CE è stata sostituita dalla decisione C(2009) 3067 della Commissione del 30 aprile 2009 (2). Tale decisione è stata modificata l'ultima volta dalla decisione di esecuzione C(2015) 2790 della Commissione del 30 aprile 2015.

(2)

Il 12 ottobre 2015 la Finlandia ha proposto alla Commissione di modificare la decisione C(2009) 3067 al fine di semplificare l'amministrazione del regime e di tenere conto delle modifiche alla politica agricola comune nonché degli sviluppi economici dell'agricoltura nelle zone nordiche della Finlandia. Con lettera dell'8 giugno 2016 la Finlandia ha modificato la proposta e ha trasmesso ulteriori informazioni in merito alla produzione agricola nelle sue zone nordiche.

(3)

Date le conseguenti modifiche alla decisione C(2009) 3067 e il numero di modifiche precedenti, è opportuno sostituire detta decisione con una nuova decisione.

(4)

Gli aiuti nazionali a lungo termine di cui all'articolo 142 dell'atto di adesione intendono garantire il mantenimento dell'attività agricola nelle zone nordiche come stabilito dalla Commissione.

(5)

Tenuto conto dei fattori di cui all'articolo 142, paragrafi 1 e 2, dell'atto di adesione, è opportuno limitare gli aiuti nazionali di cui a tale articolo alle zone situate a nord del 62o parallelo o ad esso limitrofe e soggette a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attività agricola particolarmente difficile. È opportuno adottare come unità amministrativa pertinente il comune (kunta), compresi i comuni circondati da altri comuni compresi nelle zone di cui sopra, anche se non presentano le stesse caratteristiche.

(6)

Al fine di facilitare l'amministrazione del regime e di allinearlo al sostegno concesso a norma dei regolamenti (UE) n. 1305/2013 (3) e (UE) 1307/2013 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio nonché ai regimi di aiuti nazionali, è opportuno includere nelle zone che ricevono aiuti ai sensi della presente decisione gli stessi comuni appartenenti alla zona delimitata dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del programma di sviluppo rurale «Finlandia continentale 2014-2020».

(7)

Il periodo di riferimento in relazione al quale esaminare l'andamento della produzione agricola e il livello di sostegno globale, sulla scorta delle statistiche nazionali disponibili, dovrebbe rimanere lo stesso indicato nella decisione C(2009) 3067 e coprire il triennio 1991, 1992 e 1993 per quanto concerne la produzione agricola.

(8)

Secondo l'articolo 142 dell'atto di adesione, l'importo totale degli aiuti concessi dovrebbe essere sufficiente a mantenere l'attività agricola nelle zone nordiche della Finlandia, ma il sostegno globale non dovrebbe superare il livello di sostegno accertato durante un periodo di riferimento precedente all'adesione. È quindi necessario tener conto dell'aiuto al reddito concesso nell'ambito della politica agricola comune per determinare il livello massimo consentito di aiuti a norma di tale articolo. Sulla base dei dati del 2016, l'importo massimo degli aiuti annuali dovrebbe essere fissato a 563,9 milioni di EUR, calcolati come media del periodo quinquennale dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

(9)

Al fine di semplificare il regime di aiuti nordici e di consentire alla Finlandia una certa flessibilità nel dirigere gli aiuti verso settori di produzione differenti, garantendo al contempo una distribuzione equilibrata del sostegno tra i settori, l'importo massimo di aiuti annuali dovrebbe essere ripartito tra le categorie «zootecnia», «produzione vegetale» e «altri aiuti nordici». Per la produzione di latte vaccino è opportuno fissare un importo massimo di aiuti medi annuali separato, sufficiente a mantenere la produzione nelle zone nordiche della Finlandia.

(10)

Gli aiuti dovrebbero essere concessi con cadenza annuale sulla base dei fattori di produzione (unità di bestiame ed ettari) entro i limiti totali stabiliti dalla presente decisione.

(11)

L'aiuto per le renne dovrebbe essere concesso per animale e limitarsi al numero tradizionale di renne constatato nelle zone nordiche della Finlandia. L'aiuto per il magazzinaggio di frutti di bosco e funghi selvatici dovrebbe poter essere versato per kg, mentre l'aiuto al trasporto di latte e carni e ai servizi indispensabili per l'allevamento di animali dovrebbe poter essere versato in base ai costi sostenuti, detraendo tutti gli altri pagamenti pubblici destinati a coprire gli stessi costi.

(12)

L'aiuto per il latte vaccino dovrebbe poter essere versato in kg/latte al fine di mantenere l'incentivo per una produzione efficiente.

(13)

I dati sui redditi delle aziende agricole finlandesi indicano una notevole volatilità annua dei medesimi nelle zone nordiche, in particolare a partire dal 2008. Al fine di permettere di reagire tempestivamente alla volatilità e di mantenere le attività agricole nelle zone nordiche della Finlandia, è opportuno consentire alla Finlandia di stabilire, per ciascun anno civile, l'importo degli aiuti per settore all'interno di una categoria di aiuti e per unità di produzione.

(14)

A questo riguardo, la Finlandia dovrebbe differenziare gli aiuti nelle zone nordiche e fissare gli importi degli aiuti annuali in base alla gravità degli svantaggi naturali, agli altri obiettivi e a criteri trasparenti e giustificati connessi agli obiettivi stabiliti all'articolo 142, paragrafo 3, terzo comma, dell'atto di adesione, ossia mantenere produzioni e trasformazioni tradizionali primarie particolarmente idonee alle condizioni climatiche delle zone in causa, migliorare le strutture di produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, agevolare lo smercio dei medesimi e garantire la tutela dell'ambiente e il mantenimento dello spazio naturale.

(15)

Per garantire pagamenti regolari nel corso dell'anno civile, la Finlandia dovrebbe essere autorizzata a erogare gli aiuti per un determinato anno ricorrendo ad anticipi basati sulle stime iniziali del numero di fattori di produzione e di unità di produzione e a erogare l'aiuto per la produzione di latte in rate mensili sulla base della produzione effettiva.

(16)

La sovracompensazione ai produttori dovrebbe essere evitata e i pagamenti indebiti dovrebbero essere recuperati entro il 1o giugno dell'anno successivo.

(17)

Come stabilito dall'articolo 142, paragrafo 2, dell'atto di adesione, gli aiuti concessi nell'ambito della presente decisione non dovrebbero condurre a un aumento della produzione globale tale da superare il livello tradizionale di produzione nella zona coperta dal regime di aiuti nordici.

(18)

È pertanto opportuno stabilire un numero massimo annuale di fattori di produzione ammissibili per ciascuna categoria di aiuti, compreso un massimale separato per il numero di vacche da latte, a un livello pari o inferiore a quello dei periodi di riferimento.

(19)

Per quanto riguarda il numero di vacche da latte, è opportuno prendere in considerazione l'andamento della quantità prodotta per ciascun fattore di produzione a partire dai periodi di riferimento. Il numero massimo di vacche da latte ammissibili dovrebbe essere pertanto stabilito sulla base di una produzione media per vacca nel periodo dal 2004 al 2013.

(20)

L'aiuto per l'allevamento, la trasformazione e la commercializzazione delle renne dovrebbe essere concesso evitando una sovracompensazione derivante dalla combinazione con l'aiuto concesso a norma dell'articolo 213 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(21)

Per quanto riguarda la produzione vegetale, al fine di consentire una certa flessibilità nell'utilizzo dei terreni agricoli tra diversi settori di produzione, la superficie massima ammessa dovrebbe essere di 944 300 ha, come stabilito nell'allegato II della decisione C(2009) 3067, modificata dalla decisione C(2015) 2790, compreso un massimo di 481 200 ha di prati.

(22)

Per la produzione in serra dovrebbe essere fissata una superficie massima separata di 203 ha, che corrisponde alla zona tradizionale di produzione nelle zone nordiche della Finlandia.

(23)

Se il numero di fattori di produzione in una categoria supera il numero massimo in un dato anno, il numero di fattori di produzione ammissibili dovrebbe essere ridotto di un numero corrispondente di fattori di produzione nell'anno civile successivo all'anno di superamento.

(24)

A norma dell'articolo 143, paragrafo 2, dell'atto di adesione, la Finlandia presenterà alla Commissione le informazioni sull'attuazione e gli effetti degli aiuti. Al fine di valutare meglio gli effetti a lungo termine degli aiuti e di fissare i livelli degli stessi come medie quinquennali, è opportuno riferire sugli effetti socioeconomici degli aiuti ogni cinque anni e presentare relazioni annuali contenenti informazioni finanziarie e di altra natura necessarie a garantire che le condizioni stabilite nella presente decisione siano rispettate.

(25)

La Finlandia dovrebbe garantire che siano adottate misure di controllo appropriate nei confronti dei beneficiari degli aiuti. Al fine di assicurare l'efficacia delle misure di controllo e la trasparenza dell'attuazione del regime, tali misure dovrebbero essere quanto più possibile allineate a quelle attuate nell'ambito della politica agricola comune.

(26)

La decisione C(2009) 3067 dovrebbe pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Aiuti autorizzati

1.   Dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 la Finlandia è autorizzata ad attuare il regime di aiuti a lungo termine in favore dell'agricoltura nelle proprie zone nordiche, che comprendono i comuni (kunta) elencati nell'allegato I.

2.   L'importo totale degli aiuti concessi non può superare 563,9 milioni di EUR per anno civile, di cui un massimo di 216,9 milioni di EUR è destinato alla produzione di latte vaccino. Tali importi sono considerati medie annuali degli aiuti concessi nel corso dei cinque anni civili coperti dalla presente decisione.

3.   Le categorie di aiuti e i settori di produzione per ciascuna categoria, i massimali medi annuali consentiti per categoria, calcolati secondo quanto indicato al paragrafo 2, nonché il numero massimo annuale di fattori di produzione ammissibili per categoria di aiuti sono stabiliti nell'allegato II.

4.   Gli aiuti sono concessi in base ai fattori di produzione ammissibili come segue:

a)

per unità di bestiame nel caso della zootecnia;

b)

per ettaro per la produzione vegetale;

c)

per m2 per la produzione in serra;

d)

per m3 per il magazzinaggio di prodotti orticoli; e

e)

a titolo di compensazione per i costi effettivi sostenuti per il trasporto di latte e carne e per i servizi indispensabili per la produzione zootecnica, al netto di qualsiasi altro sostegno pubblico per gli stessi costi.

Gli aiuti per la produzione di latte vaccino e l'aiuto al magazzinaggio di frutti di bosco e funghi selvatici possono essere concessi per chilogrammo di produzione effettiva.

L'aiuto per l'allevamento delle renne non deve dar luogo a una sovracompensazione derivante dalla combinazione con l'aiuto concesso a norma dell'articolo 213 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

I coefficienti di conversione in unità di bestiame (UBA) per i vari tipi di animali figurano nell'allegato III.

5.   In conformità al paragrafo 3 ed entro i limiti di cui all'allegato II, la Finlandia differenzia gli aiuti nelle proprie zone nordiche e fissa gli importi degli aiuti annuali per fattore di produzione, costo o unità di produzione sulla base di criteri oggettivi connessi alla gravità degli svantaggi naturali e degli altri fattori che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 142, paragrafo 3, terzo comma, dell'atto di adesione.

Articolo 2

Periodi di riferimento e alcuni numeri massimi di fattori di produzione

1.   Il periodo di riferimento di cui all'articolo 142, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, dell'atto di adesione è fissato come segue:

a)

per quanto riguarda la produzione: il 1992 per il latte vaccino e per i bovini, il 1993 per il settore orticolo, la media degli anni 1991, 1992 e 1993 per gli altri prodotti;

b)

per quanto riguarda il livello di sostegno globale: il 1993.

2.   Il numero massimo di vacche da latte ammissibili è 227 200.

3.   Il numero massimo di ettari ammissibili di produzione vegetale è 944 300 ha, di cui un massimo di 481 200 ha di prati e 203 ha per la produzione in serra.

Articolo 3

Condizioni di concessione dell'aiuto

1.   La Finlandia stabilisce, entro i limiti disposti dalla presente decisione, le condizioni per la concessione degli aiuti alle varie categorie di beneficiari. Tali condizioni includono i criteri di ammissibilità e di selezione applicati e assicurano la parità di trattamento dei beneficiari.

2.   La Finlandia versa ogni anno un aiuto ai beneficiari sulla base dei fattori di produzione o delle unità di produzione reali di cui all'articolo 1, paragrafo 3. Possono essere versati anticipi sulla base delle stime iniziali per un determinato anno.

3.   Per il settore del latte vaccino l'aiuto può essere versato in rate mensili sulla base dei dati di produzione reali.

4.   Il superamento del numero massimo annuale di fattori di produzione ammissibili all'aiuto di cui all'allegato II viene preso in considerazione mediante una riduzione corrispondente del numero dei fattori di produzione ammissibili all'aiuto nell'anno successivo al superamento.

5.   Il pagamento eccessivo o indebito a favore di un beneficiario è recuperato deducendo gli importi corrispondenti dagli aiuti pagati al beneficiario nell'anno successivo o è altrimenti recuperato in quell'anno se al beneficiario non è dovuto alcun importo di aiuto.

Articolo 4

Disposizioni relative alle informazioni ed ai controlli

1.   Tra le informazioni fornite a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, dell'atto di adesione, la Finlandia trasmette, ogni anno entro il 1o giugno, le informazioni sull'erogazione degli aiuti concessi nell'ambito della presente decisione nel corso dell'anno civile precedente.

Queste informazioni riguardano in particolare:

a)

l'individuazione dei comuni in cui gli aiuti sono stati erogati per mezzo di una mappa dettagliata e, ove necessario, di altri dati;

b)

la produzione totale, relativa all'intero anno di riferimento, per le zone ammissibili all'aiuto nell'ambito della presente decisione, con l'indicazione delle quantità per ciascuno dei prodotti specificati nell'allegato II;

c)

il numero totale di fattori di produzione, il numero di fattori di produzione ammissibili all'aiuto e il numero di fattori di produzione che beneficiano di un sostegno per settore di produzione specificato nell'allegato II con una ripartizione per prodotto per ciascun settore, compresa l'indicazione di eventuali superamenti dei massimali annuali consentiti per i fattori di produzione;

d)

il totale degli aiuti erogati, l'importo totale degli aiuti per categoria di aiuti e il tipo di produzione, gli importi versati ai beneficiari per fattore di produzione/altra unità, nonché i criteri per la differenziazione degli importi degli aiuti in base alla sottoregione e al tipo di azienda agricola o ad altre considerazioni;

e)

il sistema di erogazione applicato con i dettagli riguardanti eventuali anticipi sulla base di stime, pagamenti finali nonché pagamenti eccessivi rilevati e il relativo recupero;

f)

gli importi degli aiuti ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 213 del regolamento (UE) n. 1308/2013 erogati nei comuni interessati dalla presente decisione; e

g)

i riferimenti alla legislazione nazionale con cui viene data attuazione agli aiuti.

2.   Entro il 1o giugno 2022, la Finlandia presenta alla Commissione, oltre alla relazione annuale relativa all'anno 2021, la relazione sul periodo quinquennale dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

La relazione indica in particolare:

a)

il totale degli aiuti erogati durante il periodo quinquennale e la loro distribuzione tra le categorie di aiuti, i tipi di produzione e le sottoregioni;

b)

la produzione totale, il numero di fattori di produzione e i livelli di reddito degli agricoltori nelle zone ammissibili all'aiuto;

c)

l'andamento della produzione agricola, della trasformazione e della commercializzazione nel contesto socioeconomico delle zone nordiche;

d)

gli effetti degli aiuti sulla tutela dell'ambiente e sulla salvaguardia dello spazio naturale; e

e)

proposte di sviluppo degli aiuti sulla base dei dati riportati nella relazione, del contesto nazionale e unionale della produzione agricola e di altri fattori pertinenti.

3.   La Finlandia fornisce i dati in una forma compatibile con le norme statistiche utilizzate dall'Unione.

4.   La Finlandia prende i provvedimenti necessari per l'applicazione della presente decisione e per i controlli opportuni nei confronti dei beneficiari.

5.   Le misure di controllo sono armonizzate, per quanto possibile, con i sistemi di controllo applicati nell'ambito dei regimi di sostegno dell'Unione.

Articolo 5

Applicazione delle modifiche

Qualora la Commissione decidesse di modificare la presente decisione, segnatamente in funzione di eventuali cambiamenti delle organizzazioni comuni di mercato o del regime di sostegno diretto o di modificazioni delle aliquote di aiuti di Stato autorizzati nel settore agricolo, qualsiasi modificazione degli aiuti autorizzati dalla presente decisione può essere applicata soltanto a decorrere dall'anno successivo a quello dell'adozione di detta modificazione.

Articolo 6

Abrogazione

La decisione C(2009) 3067 è abrogata.

Articolo 7

Destinatario

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2016

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  Decisione 95/196/CE della Commissione, del 4 maggio 1995, relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Finlandia (GU L 126 del 9.6.1995, pag. 35).

(2)  Decisione C(2009) 3067 della Commissione, del 30 aprile 2009, relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Finlandia.

(3)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(4)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(5)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).


ALLEGATO I

COMUNI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

Enonkoski, Hankasalmi, Heinävesi, Ilmajoki, Isokyrö, Joensuu, Joroinen, Juva, Jyväskylä, Jämsä (1), Kaskinen, Kauhajoki, Kauhava, Kitee, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kuopio, Kuortane, Kurikka, Laihia, Lapua, Laukaa, Leppävirta, Liperi, Maalahti, Mikkeli, Mustasaari, Muurame, Mänttä-Vilppula, Närpiö, Outokumpu, Parikkala, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Rautjärvi, Ruokolahti, Ruovesi, Rääkkylä, Savitaipale, Savonlinna, Seinäjoki, Siilinjärvi, Sulkava, Suonenjoki, Taipalsaari, Teuva, Tuusniemi, Uusikaarlepyy, Vaasa, Varkaus, Vöyri, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Evijärvi, Haapajärvi, Haapavesi, Halsua, Hirvensalmi, Honkajoki, Iisalmi, Isojoki, Joutsa, Juankoski, Kaavi, Kalajoki, Kangasniemi, Kannonkoski, Kannus, Karijoki, Karstula, Karvia, Kaustinen, Keitele, Kempele, Keuruu, Kihniö, Kinnula, Kiuruvesi, Kivijärvi, Kokkola, Konnevesi, Kontiolahti, Kruunupyy, Kyyjärvi, Kärsämäki, Lapinlahti, Lappajärvi, Lestijärvi, Liminka, Luhanka, Lumijoki, Luoto, Merijärvi, Merikarvia, Muhos, Multia, Nivala, Oulainen, Parkano, Pedersören kunta, Perho, Pertunmaa, Petäjävesi, Pielavesi, Pietarsaari, Pihtipudas, Polvijärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Rautalampi, Reisjärvi, Saarijärvi, Sievi, Siikainen, Siikajoki, Siikalatva, Soini, Sonkajärvi, Tervo, Tohmajärvi, Toholampi, Toivakka, Tyrnävä, Uurainen, Vesanto, Veteli, Vieremä, Viitasaari, Vimpeli, Virrat, Ylivieska, Ylöjärvi (2), Ähtäri, Äänekoski, Ilomantsi, Juuka, Kajaani, Lieksa, Nurmes, Paltamo, Rautavaara, Ristijärvi, Sotkamo, Vaala, Valtimo, Oulu, Utajärvi, Hailuoto, Hyrynsalmi, Ii, Kemi, Keminmaa, Kuhmo, Simo, Tervola, Tornio, Kemijärvi, Pello, Pudasjärvi, Puolanka, Ranua, Rovaniemi, Suomussalmi, Taivalkoski, Ylitornio, Kuusamo, Posio, Kittilä, Kolari, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä, Enontekiö, Inari, Muonio, Utsjoki.


(1)  Solamente il territorio degli ex comuni di Jämsänkoski e Kuorevesi.

(2)  Solamente il territorio dell'ex comune di Kuru.


ALLEGATO II

INFORMAZIONI DETTAGLIATE RELATIVE AGLI AIUTI, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3

Categoria di aiuto

Settore della produzione

Massimale medio annuale di aiuto nel periodo 1 gennaio 2017 — 31 dicembre 2021

(milioni di EUR) (1)

Numero massimo annuale di fattori di produzione ammissibili

1.

Zootecnia

Latte vaccino, bovini, pecore e capre, cavalli, suini e pollame

433,7

di cui per latte vaccino

216,9

227 200 vacche da latte, 181 000 altri UBA, 139 200 UBA suini e pollame (1)

2.

Produzione vegetale

Produzione in campo e in serra, magazzinaggio di prodotti orticoli

110,5

944 300 ha per la produzione in campo, di cui 481 200 ha di prati;

203 ha di produzione in serra

3.

Altri aiuti

Renne, trasporto di latte e carne, servizi indispensabili per la produzione zootecnica, magazzinaggio di frutti di bosco e funghi selvatici

19,7

171 100 renne

Aiuti totali

 

563,9

 


(1)  Il quantitativo di riferimento per gli aiuti disaccoppiati per suini e pollame.


ALLEGATO III

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN UBA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4

La seguente tabella serve a determinare il numero medio di unità di bestiame adulto (UBA)

Numero massimo di unità di bestiame

 

UBA

Bovini di età superiore a due anni e vacche nutrici

1,0

Giovenche nutrici da otto mesi a due anni

0,6

Altri bovini da sei mesi a due anni

0,6

Pecore

0,2

Capre

0,2

Cavalli (di età superiore a sei mesi):

 

giumente da riproduzione, incluse le giumente di pony

1,0

cavalli di razza finlandese

1,0

altri cavalli e pony da uno a tre anni

0,6