ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 102

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
23 aprile 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/613 della Commissione, del 20 aprile 2018, che approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4 ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/614 della Commissione, del 20 aprile 2018, che approva l'azossistrobina come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10 ( 1 )

5

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2018/615 del Consiglio, del 16 aprile 2018, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Banque de France

9

 

*

Decisione (UE) 2018/616 del Consiglio, del 17 aprile 2018, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE, riguardo a una modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

11

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/617 della Commissione, del 19 aprile 2018, che autorizza il Portogallo a rilasciare un'omologazione in deroga alla norma OPS 1.1100, punto 1.1, lettera b), dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 2183]

14

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/618 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica la decisione di esecuzione 2012/535/UE per quanto riguarda le misure di prevenzione della propagazione nell'Unione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) [notificata con il numero C(2018) 2227]

17

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/619 della Commissione, del 20 aprile 2018, che non approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6 ( 1 )

21

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/620 della Commissione, del 20 aprile 2018, relativa alle specifiche tecniche per la componente servizi di Copernicus a norma del regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

23

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/621 della Commissione, del 20 aprile 2018, relativa alle specifiche tecniche per la componente spaziale di Copernicus a norma del regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

56

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/622 della Commissione, del 20 aprile 2018, che non approva il clorofene come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 3 ( 1 )

80

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/623 della Commissione, del 20 aprile 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 2481]  ( 1 )

81

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2018/624 della Commissione, del 20 aprile 2018, relativa all'accesso dei subfornitori e delle PMI al mercato transfrontaliero nel settore della difesa

87

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 652/2012 della Commissione, del 13 luglio 2012, che rettifica il regolamento (CE) n. 543/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame ( GU L 190 del 19.7.2012 )

95

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/286 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea ( GU L 55 del 27.2.2018 )

96

 

*

Rettifica della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE ( GU L 337 del 23.12.2015 )

97

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2018/589 della Commissione, del 18 aprile 2018, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il metanolo ( GU L 99 del 19.4.2018 )

99

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

23.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/613 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2018

che approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il PHMB (1415; 4.7).

(2)

Il PHMB (1415; 4.7) è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 «disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali» e del tipo di prodotto 4 «settore dell'alimentazione umana e animale», quali descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

La Francia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, il 13 dicembre 2016.

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 4 ottobre 2017 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tali pareri si può supporre che i biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4 contenenti il PHMB (1415; 4.7) soddisfino i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare il PHMB (1415; 4.7) ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.

(7)

I pareri concludono che il PHMB (1415; 4.7) soddisfa i criteri per essere considerato una sostanza molto persistente (vP) e tossica (T) in conformità dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Il PHMB (1415; 4.7) soddisfa pertanto le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012 e dovrebbe essere considerato candidato alla sostituzione.

(8)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, di tale regolamento, la durata dell'approvazione di un principio attivo considerato candidato alla sostituzione non dovrebbe essere superiore a sette anni.

(9)

Per l'uso nel tipo di prodotto 4 la valutazione non ha riguardato l'incorporazione di biocidi contenenti il PHMB (1415; 4.7) nei materiali e negli oggetti destinati a venire a contatto direttamente o indirettamente con i prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tali materiali possono richiedere la determinazione di limiti specifici di cessione nei prodotti alimentari, come indicato all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1935/2004. Pertanto l'approvazione non dovrebbe contemplare detto uso, a meno che la Commissione non abbia stabilito tali limiti o non sia stato deciso a norma del suddetto regolamento che tali limiti non sono necessari.

(10)

Poiché il PHMB (1415; 4.7) soddisfa i criteri per essere considerato una sostanza molto persistente (vP) secondo l'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, gli articoli trattati, che sono stati trattati con il PHMB (1415; 4.7) o che lo contengono, dovrebbero essere opportunamente etichettati al momento dell'immissione sul mercato.

(11)

Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il PHMB (1415; 4.7) è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

PHMB (1415; 4.7) [cloridrato di poliesametilene biguanide con un peso molecolare medio numerale (Mn) di 1415 e un indice di polidispersità (PDI) di 4,7]

Denominazione IUPAC:

CoPoly(bisiminoimidocarbonyl, hexamethylene hydrochloride),(iminoimidocarbonyl, hexamethylene hydrochloride)

N. CE: non disponibile

N. CAS: 32289-58-0 e 1802181-67-4

943 g/kg (specifica del peso a secco calcolato).

Il principio attivo così come prodotto è una soluzione acquosa contenente il 20 % p/p di PHMB (1415; 4.7)

1o novembre 2019

31 ottobre 2026

2

Il PHMB (1415; 4.7) è considerato candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia riguardanti qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione:

a)

agli utilizzatori professionali;

b)

agli utilizzatori non professionali;

c)

all'esposizione secondaria del pubblico in generale e dei bambini piccoli;

d)

all'ambiente: acque di superficie, sedimenti e suolo.

L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla seguente condizione:

il responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato, che è stato trattato con il PHMB (1415; 4.7) o che lo contiene, provvede affinché l'etichetta apposta su detto articolo trattato contenga le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

4

Il PHMB (1415; 4.7) è considerato candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia riguardanti qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione:

a)

agli utilizzatori professionali;

b)

agli utilizzatori non professionali;

c)

all'esposizione secondaria del pubblico in generale;

d)

all'ambiente: acque di superficie, sedimenti e suolo.

3)

Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi occorre verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare gli LMR esistenti in conformità del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e adottare opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

4)

I prodotti non vanno incorporati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004, a meno che la Commissione non abbia determinato limiti specifici di cessione del PHMB (1415; 4.7) nei prodotti alimentari o non abbia stabilito, a norma del suddetto regolamento, che tali limiti non sono necessari.

L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla seguente condizione:

il responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato, che è stato trattato con il PHMB (1415; 4.7) o che lo contiene, provvede affinché l'etichetta apposta su detto articolo trattato contenga le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


23.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/614 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2018

che approva l'azossistrobina come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 aprile 2014 il Regno Unito ha ricevuto una domanda di approvazione del principio attivo azossistrobina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7 «preservanti per pellicole», del tipo di prodotto 9 «preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati» e del tipo di prodotto 10 «preservanti per i materiali da costruzione», quali descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2)

Il 1o dicembre 2016 il Regno Unito ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

I pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 3 ottobre 2017 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni della competente autorità di valutazione.

(4)

In base a tali pareri si può supporre che i biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10, contenenti l'azossistrobina, soddisfino i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(5)

È pertanto opportuno approvare l'azossistrobina ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.

(6)

I pareri concludono che l'azossistrobina soddisfa i criteri per essere considerata una sostanza molto persistente (vP) e tossica (T) in conformità dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L'azossistrobina soddisfa pertanto le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012 e dovrebbe essere considerata candidata alla sostituzione.

(7)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, di tale regolamento, la durata dell'approvazione di un principio attivo considerato candidato alla sostituzione non dovrebbe essere superiore a sette anni.

(8)

Poiché l'azossistrobina soddisfa i criteri per essere considerata una sostanza molto persistente (vP) secondo l'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, gli articoli trattati, che sono stati trattati con l'azossistrobina o che la contengono, dovrebbero essere opportunamente etichettati al momento dell'immissione sul mercato.

(9)

Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'azossistrobina è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Azossistrobina

Denominazione IUPAC:

Methyl(E)-2-{2[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate

N. CE: non disponibile

N. CAS: 131860-33-8

965 g/kg

1o novembre 2018

31 ottobre 2025

7

L'azossistrobina è considerata candidata alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alla seguente condizione:

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia riguardanti qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo.

L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla seguente condizione:

il responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato, che è stato trattato con l'azossistrobina o che la contiene, provvede affinché l'etichetta apposta su detto articolo trattato contenga le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

9

L'azossistrobina è considerata candidata alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alla seguente condizione:

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia riguardanti qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo.

L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla seguente condizione:

il responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato, che è stato trattato con l'azossistrobina o che la contiene, provvede affinché l'etichetta apposta su detto articolo trattato contenga le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

10

L'azossistrobina è considerata candidata alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alla seguente condizione:

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia riguardanti qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo.

L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla seguente condizione:

il responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato, che è stato trattato con l'azossistrobina o che la contiene, provvede affinché l'etichetta apposta su detto articolo trattato contenga le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


DECISIONI

23.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/9


DECISIONE (UE) 2018/615 DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2018

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Banque de France

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea del 9 marzo 2018 al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Banque de France (BCE/2018/9) (1),

considerando quanto segue:

(1)

La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro devono essere verificati da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE ed accettati dal Consiglio dell'Unione europea.

(2)

Ai sensi dell'articolo L. 142-2 del Codice monetario e finanziario, il consiglio generale della Banque de France deve nominare due revisori per verificare i conti della Banque de France.

(3)

Il mandato degli attuali revisori esterni della Banque de France è cessato con l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2017. È pertanto necessario nominare revisori esterni a decorrere dall'esercizio finanziario 2018.

(4)

La Banque de France ha selezionato Mazars e KPMG S.A. quali revisori esterni per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2023.

(5)

Il Consiglio direttivo della BCE ha proposto che Mazars e KPMG S.A. siano nominati revisori esterni della Banque de France per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2023.

(6)

In seguito alla raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE, è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Mazars e KPMG S.A. sono accettati quali revisori esterni della Banque de France per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2023.»

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La BCE è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 aprile 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU C 107 del 22.3.2018, pag. 1.

(2)  Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).


23.4.2018   

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L 102/11


DECISIONE (UE) 2018/616 DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2018

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE, riguardo a una modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 91 e 172, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato XIII (Trasporti).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione (3).

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE.

(5)

L'Unione dovrebbe pertanto adottare in sede di Comitato misto SEE la posizione di cui al progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 aprile 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438).


PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2018

del …

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (1).

(2)

Il regolamento (UE) n. 1305/2014 abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 della Commissione (2), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 37h (Regolamento (CE) n. 62/2006 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«32014 R 1305: Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438).

Ai fini del presente accordo il regolamento si intende adattato come segue:

dopo il punto 3 della sezione 7.1.4. dell'allegato è aggiunto il paragrafo seguente:

4.

L'Autorità di vigilanza EFTA partecipa in veste di osservatore ai lavori del comitato direttivo.»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) n. 1305/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il …, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. … del … (3) [che integra la direttiva 2012/34/UE].

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del comitato misto SEE


(1)  GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438.

(2)  GU L 13 del 18.1.2006, pag. 1.

(*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

(3)  GU L …


23.4.2018   

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L 102/14


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/617 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2018

che autorizza il Portogallo a rilasciare un'omologazione in deroga alla norma OPS 1.1100, punto 1.1, lettera b), dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio

[notificata con il numero C(2018) 2183]

(il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 21 febbraio 2017 il Portogallo ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3922/91, la sua intenzione di rilasciare a NETJETS - Transportes Aéreos, SA (in appresso: «NETJETS») un'omologazione in deroga alla norma OPS 1.1100, punto 1.1, lettera b), dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91.

(2)

Nella sua notifica, il Portogallo ha spiegato che NETJETS non è in grado di soddisfare i requisiti della norma OPS 1.1100, punto 1.1, lettera b), perché, al fine di effettuare operazioni di aerotaxi, nei casi in cui un membro dell'equipaggio di NETJETS è tenuto a essere operativo il settimo giorno consecutivo, il limite cumulativo di 60 ore previsto da tale disposizione è raggiunto e già superato mentre tale membro dell'equipaggio è in posizionamento o in altro servizio. La deroga prevista porterebbe pertanto a 70 ore la durata massima del periodo di servizio totale in un periodo di sette giorni consecutivi.

(3)

Il Portogallo ha inoltre spiegato che, dopo aver analizzato la valutazione del rischio per la sicurezza presentata da NETJETS, come pure le proposte azioni di riduzione del rischio, in questo caso un livello di sicurezza equivalente a quello conseguito mediante l'applicazione della norma OPS 1.1100, punto 1.1, lettera b), può essere ottenuto ricorrendo ad altri mezzi. Ha spiegato inoltre che la prevista omologazione in deroga è subordinata all'adozione da parte di NETJETS di determinate misure di riduzione del rischio, che NETJETS ha già attuato conformemente alla norma ORO.FTL.120 dell'allegato III del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2).

(4)

La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, ha valutato il livello di sicurezza derivante dalla deroga prevista. La Commissione ha concluso che il provvedimento permetterebbe di raggiungere un livello di sicurezza equivalente a quello ottenuto mediante l'applicazione della norma OPS 1.1100, punto 1.1, lettera b), a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni, per i motivi di cui in appresso.

(5)

NETJETS è un operatore di aerotaxi. La tipologia di lavoro dei suoi piloti differisce quindi da quella dei piloti che effettuano operazioni di trasporto aereo commerciale di altro tipo. In media, i piloti di aerotaxi sono soggetti a livelli inferiori di carico di lavoro in termini di ore di volo cumulative e giorni consecutivi di servizio. Per contro, il posizionamento dei piloti di aerotaxi prima e dopo il servizio è molto più frequente rispetto ad altri tipi di operazioni di trasporto aereo commerciale, solitamente con tempi più lunghi di standby in albergo lontano dalla base di servizio e un numero relativamente elevato di ore necessarie per recarsi al lavoro e tornare dal lavoro e di posizionamento. Tuttavia, il livello di affaticamento cumulativo è superiore dopo un periodo di servizio che include un volo rispetto al periodo compreso fra i voli. La deroga prevista dovrebbe essere utilizzata solo per un servizio di posizionamento dei piloti per l'inizio del periodo di riposo esteso e non per il posizionamento tra due periodi di servizio di volo.

(6)

Nel caso di un operatore di aerotaxi dovrebbe essere consentito di derogare ai requisiti della norma OPS 1.1100, punto 1.1, lettera b), prolungando la durata massima del periodo di servizio totale in un periodo di sette giorni consecutivi.

(7)

Al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente, tale deroga dovrebbe tuttavia essere consentita solo a determinate condizioni e assoggettata a talune limitazioni. In particolare, la durata massima del periodo di servizio totale in un periodo di sette giorni consecutivi dovrebbe restare limitata a 70 ore e le ore supplementari dovrebbero essere utilizzate solo per un servizio di posizionamento dei piloti in questione per l'inizio del periodo di riposo esteso e l'operatore di aerotaxi interessato dovrebbe adottare determinate misure di riduzione del rischio, in particolare al fine di prevenire, monitorare e affrontare eventuali rischi che potrebbero sorgere in relazione al prolungamento del periodo.

(8)

Dalla valutazione è emerso inoltre che la deroga prevista non comporterebbe discriminazioni a motivo della nazionalità dei richiedenti e che essa tiene debitamente conto della necessità di non falsare la concorrenza, in particolare alla luce del fatto che la deroga verrebbe concessa a prescindere dal luogo di stabilimento o della sede principale di attività dell'operatore di aerotaxi interessato, che il prolungamento è limitato e che la stessa deroga potrebbe essere concessa alle stesse condizioni ad altri operatori di aerotaxi registrati nell'Unione per le stesse operazioni.

(9)

Di conseguenza, il Portogallo dovrebbe essere autorizzato a rilasciare a NETJETS l'omologazione di cui alla deroga notificata alla Commissione, a condizione che NETJETS adotti le necessarie misure di riduzione del rischio.

(10)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3922/91, una decisione della Commissione in cui si stabilisce che uno Stato membro può rilasciare un'omologazione in deroga deve essere notificata a tutti gli Stati membri, i quali sono allora legittimati ad applicare la misura in questione. Tutti gli Stati membri dovrebbero pertanto essere destinatari della presente decisione e la descrizione della deroga così come le relative condizioni dovrebbero essere tali da permettere agli altri Stati membri di applicare anch'essi tale misura allorché vengano a trovarsi nella stessa situazione, senza richiedere un'ulteriore decisione da parte della Commissione.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Portogallo può, in deroga alla norma OPS 1.1100, punto 1.1, lettera b), dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91, autorizzare l'operatore di aerotaxi NETJETS — Transportes Aéreos, SA a prolungare a 70 ore la durata massima del periodo di servizio totale in un periodo di sette giorni consecutivi per il servizio di posizionamento dei piloti in questione per l'inizio del periodo di riposo esteso, a condizione che adotti le misure specificate nell'allegato.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2018

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.

(2)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).


ALLEGATO

L'operatore interessato adotta tutte le seguenti misure in relazione alle operazioni effettuate in base alla deroga:

1.

Integrare il sistema di valutazione dell'affaticamento dell'equipaggio (SAFE) biomatematico o un modello equivalente del rischio di affaticamento nella sua pianificazione del volo e nelle limitazioni di volo e di servizio dei suoi piloti, al fine di prevedere e prevenire livelli di affaticamento elevati.

2.

Istituire idonei parametri di pianificazione e valori limite al fine di analizzare l'assegnazione degli equipaggi di condotta ai voli (crew rostering) e trasmettere tali dati e valori all'autorità competente per convalida.

3.

Fornire ai piloti un addestramento per la gestione dell'affaticamento come specificato alla norma ORO.FTL.250 del regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione (1).

4.

Estendere il periodo di riposo settimanale a un periodo di riposo di 72 ore, incluse due notti locali.

5.

Monitorare costantemente l'aumento del periodo di servizio totale dei suoi piloti nel quadro del suo sistema di gestione.

6.

Monitorare costantemente il tempo per recarsi al lavoro e tornare dal lavoro, di posizionamento e di viaggio dei suoi piloti prima e durante il blocco di sette giorni di servizio consecutivi, quale fonte potenziale di affaticamento cumulativo.

7.

Monitorare costantemente e controllare l'alloggio dei piloti lontano dalla base, in particolare la possibilità per loro di dormire in misura sufficiente sotto il profilo quantitativo e qualitativo durante il blocco di sette giorni di servizio consecutivi, raccogliendo i necessari dati dai piloti sotto forma di diari del sonno e di indagini soggettive sullo stato di attenzione.

8.

Analizzare costantemente i dati raccolti in provenienza da strumenti di rilevazione dei dati quali il controllo dei dati relativi al volo (FDM), correlando il tasso di eventi a requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza (SPI) legati all'affaticamento.

9.

Analizzare costantemente l'assegnazione dei piloti ai voli (rostering) alla luce dei parametri di pianificazione e dei valori limite convalidati dall'autorità competente conformemente al punto 2, utilizzando il sistema di valutazione dell'affaticamento dell'equipaggio (SAFE) o un modello equivalente del rischio di affaticamento.

10.

Monitorare costantemente tutti gli altri aspetti delle operazioni mediante una valutazione del rischio al fine di individuare tutti i rischi per la sicurezza delle operazioni che possono derivare dall'applicazione della deroga. Tale valutazione del rischio deve essere ritenuta accettabile dall'autorità competente.

11.

Adottare tutte le misure necessarie per ridurre eventuali rischi per la sicurezza delle operazioni individuate mediante le analisi di cui ai punti da 5 a 10, compresa l'integrazione di tali misure necessarie nella pianificazione del volo e nelle limitazioni di volo e di servizio dei suoi piloti.

12.

Trasmettere su base regolare i risultati delle analisi di cui ai punti da 5 a 10 all'autorità competente, informandola senza indugio di qualsiasi misura necessaria adottata conformemente al punto 11.


(1)  Regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione, del 29 gennaio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 28 del 31.1.2014, pag. 17).


23.4.2018   

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L 102/17


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/618 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2018

che modifica la decisione di esecuzione 2012/535/UE per quanto riguarda le misure di prevenzione della propagazione nell'Unione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino)

[notificata con il numero C(2018) 2227]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

Il numero di piante sensibili colpite dai vasti incendi del 2017 nella zona cuscinetto del Portogallo continentale ha raggiunto proporzioni eccezionali. Di conseguenza il numero di alberi morenti per i quali sono necessari l'abbattimento, la rimozione e lo smaltimento è aumentato drasticamente, in modo improvviso e imprevisto, a circa 1,5 milioni di unità. Anche se le autorità portoghesi hanno aumentato gradualmente le proprie capacità per trattare fino a 300 000 alberi all'anno e continueranno prevedibilmente ad aumentare le loro capacità in base alle crescenti esigenze, sarebbe impossibile per loro effettuare l'abbattimento, la rimozione e lo smaltimento di tutti gli alberi danneggiati recentemente entro i termini previsti dalla legge, come richiesto dalla decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione (2).

(2)

Per questo motivo e su richiesta del Portogallo, è opportuno introdurre una deroga temporanea alle disposizioni di legge dell'allegato II, punto 3, lettera b), di detta decisione, al fine di dare al Portogallo la possibilità di completare tali attività di abbattimento nella zona cuscinetto interessata entro un periodo più lungo, ma non oltre il 31 marzo 2020. Ciò darebbe alle autorità portoghesi il tempo supplementare che occorre per effettuare le necessarie attività di abbattimento, il cui volume è notevolmente aumentato a causa dell'ampiezza di tali incendi.

(3)

Detta deroga dovrebbe essere subordinata alla presentazione da parte del Portogallo di un piano d'azione annuale, in modo da garantire un'azione ben preparata e coordinata. Il piano d'azione dovrebbe indicare dettagliatamente le piante sensibili che presentano un rischio maggiore di infestazione da nematode del pino e richiedono azioni più rapide, le risorse necessarie da assegnare e altre informazioni dettagliate pertinenti, come le misure da adottare per attenuare il rischio di infestazione da nematode del pino in attesa dell'abbattimento, della rimozione e dello smaltimento delle piante, comprese le attività di indagine più intensive sulle piante sensibili e sui vettori per la rilevazione precoce della presenza del nematode del pino, nonché i termini per la loro attuazione. È opportuno valutare su base annuale il livello di rischio che tali piante comportano e il piano d'azione dovrebbe essere aggiornato di conseguenza, per dare la priorità alle piante che presentano un maggior rischio di provocare la propagazione del nematode del pino.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/535/UE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione di esecuzione 2012/535/UE è modificato come stabilito nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione, del 26 settembre 2012, relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell'Unione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) (GU L 266 del 2.10.2012, pag. 42).


ALLEGATO

Il punto 3, lettera b), dell'allegato II della decisione di esecuzione 2012/535/UE è sostituito dal seguente:

«b)

gli Stati membri individuano e abbattono, nelle zone cuscinetto interessate, tutte le piante sensibili che sono morte, in cattive condizione di salute o colpite da incendio o da tempesta. Essi effettuano la rimozione e lo smaltimento delle piante abbattute e dei residui dell'abbattimento adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare la propagazione del nematode del pino e del suo vettore prima e nel corso dell'abbattimento e fino allo smaltimento delle piante abbattute e dei residui dell'abbattimento, alle seguenti condizioni:

i)

le piante sensibili individuate al di fuori della stagione di volo del vettore sono, prima della successiva stagione di volo, abbattute e distrutte sul posto, trasportate sotto controllo ufficiale nella zona infestata o rimosse. In quest'ultimo caso il legname e le cortecce di tali piante sono trattati conformemente all'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati conformemente all'allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b);

ii)

le piante sensibili individuate durante la stagione di volo del vettore sono immediatamente abbattute e distrutte sul posto, trasportate sotto controllo ufficiale nella zona infestata o rimosse. In quest'ultimo caso il legname e le cortecce di tali piante sono trattati conformemente all'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati conformemente all'allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b).

Se uno Stato membro non ritiene opportuno effettuare l'abbattimento, la rimozione e lo smaltimento delle piante sensibili individuate durante la stagione di volo e colpite da incendio o da tempesta, può decidere di procedere all'abbattimento, alla rimozione e allo smaltimento di tali piante prima dell'inizio della successiva stagione di volo. Durante l'abbattimento e la rimozione le piante sensibili in questione sono distrutte sul posto o rimosse e il legname e le cortecce sono trattati conformemente all'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati conformemente all'allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b). Se si applica tale deroga, e fatta salva la lettera a), lo Stato membro interessato effettua, durante la stagione di volo, indagini intensive nell'area colpita da incendi o tempeste, prelevando campioni dei vettori e analizzandoli per accertare la presenza del nematode del pino e, in caso di conferma, svolge indagini più intensive sulle piante sensibili situate nell'area circostante ispezionando, prelevando campioni e analizzando le piante che mostrano segni o sintomi della presenza del nematode del pino.

In deroga ai punti i) e ii), il Portogallo può decidere di procedere all'abbattimento, alla rimozione e allo smaltimento delle piante sensibili, ufficialmente riconosciute dall'organismo ufficiale responsabile come colpite dall'incendio del 2017, entro un periodo più lungo e non oltre il 31 marzo 2020. Affinché l'abbattimento, la rimozione e lo smaltimento possano essere effettuati entro tale periodo, si accorda la priorità alle piante sensibili situate nelle seguenti aree:

le zone adiacenti alla zona infestata;

le zone che presentano segni di attività di insetti vettori;

le zone con un maggior tasso di alberi morenti che indica la possibile presenza del nematode del pino;

qualsiasi altra area che comporti un rischio maggiore di infestazione da nematode del pino.

Le piante sensibili sono abbattute e distrutte sul posto, trasportate sotto controllo ufficiale nella zona infestata o rimosse. In questo caso il legname e le cortecce di tali piante sono trattati conformemente all'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati conformemente all'allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b). Le piante sensibili che non possono essere usate dall'insetto vettore per il completamento del suo ciclo di vita possono rimanere sul posto senza essere distrutte.

Entro il 31 maggio 2018 il Portogallo presenta alla Commissione e agli Stati membri un piano d'azione annuale contenente le mappe che indicano l'ubicazione delle piante colpite dagli incendi nella zona cuscinetto, l'ubicazione delle aree indicate al secondo comma e i motivi di tale selezione, le misure da adottare per attenuare il rischio di infestazione da nematode del pino in attesa dell'abbattimento, della rimozione e dello smaltimento delle piante, comprese le attività di indagine più intensive sulle piante sensibili e sui vettori per la rilevazione precoce della presenza del nematode del pino, le risorse necessarie e i termini di attuazione delle misure. Entro il 31 maggio 2019 il Portogallo presenta un altro piano d'azione annuale con lo stesso contenuto.

Il livello di rischio presentato dalle piante è valutato su base annuale e il piano d'azione è opportunamente aggiornato. Le attività previste nell'ambito di tale piano d'azione sono prese in considerazione nell'elaborazione del piano d'azione generale di cui all'articolo 9.

Il Portogallo presenta alla Commissione e agli Stati membri una relazione sui risultati annuali, comprendente le conclusioni delle indagini più intensive sui vettori e qualunque aggiornamento di tale piano d'azione, entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno in questione.

Dalle piante sensibili abbattute, ad eccezione delle piante completamente distrutte da incendi boschivi, si prelevano campioni che vengono analizzati per accertare la presenza del nematode del pino, secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un'attendibilità del 99 % che il livello di presenza del nematode del pino in tali piante sensibili è inferiore allo 0,02 %.»


23.4.2018   

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L 102/21


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/619 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2018

che non approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il PHMB (1415; 4.7) (n. CE: n.d., n. CAS: 32289-58-0 e 1802181-67-4).

(2)

Il PHMB (1415; 4.7) è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1 «igiene umana», del tipo di prodotto 5 «acqua potabile» e del tipo di prodotto 6 «preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio», quali descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

La Francia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, il 13 dicembre 2016.

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 4 ottobre 2017 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

Da tali pareri risulta che i biocidi utilizzati per i tipi di prodotto 1, 5 e 6, contenenti PHMB (1415; 4.7), potrebbero non soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012. Per tali tipi di prodotto gli scenari esaminati nella valutazione del rischio ambientale e per la salute umana hanno individuato rischi inaccettabili.

(6)

Non è pertanto opportuno approvare il PHMB (1415; 4.7) ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il PHMB (1415; 4.7) (n. CE: n.d., n. CAS: 32289-58-0 e 1802181-67-4) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).


23.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/23


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/620 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2018

relativa alle specifiche tecniche per la componente servizi di Copernicus a norma del regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 8, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il programma Copernicus, istituito dal regolamento (UE) n. 377/2014, è un programma civile, orientato agli utenti, che si basa sulle capacità nazionali ed europee esistenti e il cui principale obiettivo operativo è quello di fornire informazioni precise e attendibili relative all'ambiente e alla sicurezza, adeguate alle esigenze degli utenti e a sostegno di altre politiche dell'Unione, riguardanti in particolare il mercato interno, i trasporti, l'ambiente, l'energia, la protezione civile e la sicurezza civile, la cooperazione con i paesi terzi e gli aiuti umanitari.

(2)

A norma del regolamento (UE) n. 377/2014, il programma Copernicus si articola in tre componenti, tra cui una componente servizi destinata a garantire la trasmissione di informazioni nei seguenti settori: monitoraggio atmosferico, monitoraggio dell'ambiente marino, monitoraggio del territorio, cambiamenti climatici, gestione delle emergenze e sicurezza. La Commissione ha la responsabilità generale di Copernicus e coordina le sue diverse componenti.

(3)

Le specifiche tecniche per la componente servizi di Copernicus sono necessarie per stabilire una base di riferimento per l'attuazione della componente servizi quale parte della governance di Copernicus.

(4)

Le specifiche tecniche per la componente servizi di Copernicus dovrebbero contemplare aspetti quali ambito di applicazione, architettura, portafoglio di servizi tecnici, monitoraggio e valutazione, esigenze di servizi di dati spaziali e in situ, evoluzione, archiviazione e diffusione dei dati; inoltre dovrebbero garantire il corretto funzionamento della componente servizi di Copernicus.

(5)

Le specifiche tecniche per la componente servizi di Copernicus dovrebbero coprire l'intera componente servizi, con un'attenzione particolare per le attività finanziate a norma del regolamento (UE) n. 377/2014.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato Copernicus,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Specifiche tecniche per la componente servizi di Copernicus

Sono adottate le seguenti specifiche tecniche relative all'attuazione della componente servizi di Copernicus di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 377/2014:

1)

le caratteristiche generali della componente servizi di Copernicus stabilite nell'allegato I della presente decisione;

2)

le specifiche tecniche del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 377/2014, stabilite nell'allegato II della presente decisione;

3)

le specifiche tecniche del servizio di monitoraggio dell'ambiente marino di Copernicus, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 377/2014, stabilite nell'allegato III della presente decisione;

4)

le specifiche tecniche del servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 377/2014, stabilite nell'allegato IV della presente decisione;

5)

le specifiche tecniche del servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 377/2014, stabilite nell'allegato V della presente decisione;

6)

le specifiche tecniche del servizio di gestione delle emergenze di Copernicus, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 377/2014, stabilite nell'allegato VI della presente decisione;

7)

le specifiche tecniche del servizio di sicurezza di Copernicus di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 377/2014, stabilite nell'allegato VII della presente decisione;

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 122 del 24.4.2014, pag. 44.


ALLEGATO I

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA COMPONENTE SERVIZI DI COPERNICUS

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

L'ambito di applicazione esatto e gli obiettivi di ogni servizio di Copernicus sono specificati nei seguenti allegati tematici da II a VII.

2.   SPECIFICHE GENERALI DEL SERVIZIO

2.1.   Architettura

Le entità delegate sviluppano l'architettura dei diversi servizi adeguandola alle loro caratteristiche specifiche. Le seguenti funzioni generali sono applicabili a tutti i servizi:

a)

operazioni integrate per fornire in modo tempestivo e affidabile informazioni e prodotti del servizio;

b)

gestione della qualità di prodotti e servizi in modo da fornire informazioni verificate e aggiornate;

c)

continuo miglioramento e evoluzione del servizio in modo da rispondere ai requisiti degli utenti;

d)

promozione dell'adesione di utenti e misure di comunicazione al fine di massimizzare la consapevolezza, l'uso e la valorizzazione del servizio;

e)

distribuzione e archiviazione dei prodotti, mantenimento di un registro delle informazioni fornite e di un archivio di set di dati meno recenti e storici a disposizione degli utenti.

Ai fini del presente allegato con «entità delegate» si intendono gli organismi cui la Commissione ha affidato compiti di attuazione della componente servizi, tra cui:

a)

l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) per la componente in situ di Copernicus e le componenti paneuropea e locale del servizio di monitoraggio del territorio;

b)

il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (Ecmwf) per il servizio di monitoraggio atmosferico e il servizio relativo ai cambiamenti climatici;

c)

Mercator Océan per il servizio di monitoraggio dell'ambiente marino;

d)

l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per la sorveglianza delle frontiere all'interno del servizio di sicurezza di Copernicus;

e)

l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) per la sorveglianza marittima all'interno del servizio di sicurezza di Copernicus;

f)

il centro satellitare dell'Unione europea (Satcen) per il sostegno all'azione esterna dell'Unione del servizio di sicurezza di Copernicus.

2.2.   Operazioni integrate

I servizi sono progettati in modo da consentire un funzionamento affidabile, efficiente e sostenibile e forniscono prodotti che rispondono alle caratteristiche tecniche e ai requisiti di tempestività stabiliti per ogni prodotto del portafoglio Copernicus.

Nella progettazione dei servizi e nelle loro modalità di funzionamento sono prese precauzioni appropriate al fine di minimizzare l'indisponibilità dei servizi e dei relativi prodotti e i casi di ritardo nella consegna rispetto i requisiti di tempestività specificati nel portafoglio. Al fine di individuare le anomalie nel più breve tempo possibile sono implementati gli appropriati processi (automatizzati) di monitoraggio tecnico.

I servizi forniscono una funzione di assistenza utenti che offre almeno tutte le informazioni tecniche sui prodotti del servizio e le elaborazioni che consentono di associare i metadati ad ogni prodotto del servizio e consegnarli con esso. Un servizio di helpdesk è disponibile in base ad un orario compatibile con i tempi previsti per i prodotti del servizio.

Le entità delegate sostengono il coordinamento delle loro attività con la Commissione, nonché la cooperazione tra loro.

2.3.   Gestione della qualità dei prodotti e dei servizi

Le entità delegate istituiscono procedure interne appropriate per garantire un elevato livello di qualità dei servizi. Tale procedura include almeno la verifica delle caratteristiche tecniche di tutti i prodotti del servizio oppure di un campione dei prodotti, compresa la valutazione quantitativa se del caso, nonché la raccolta di feedback sulla soddisfazione degli utenti.

Oltre ai processi interni, i servizi forniscono una serie di indicatori di rendimento da utilizzare nel monitoraggio a livello di programma [conformemente al punto 4].

2.4.   Miglioramento costante del servizio

In base ai riscontri derivanti dalla funzione di garanzia della qualità e dal feedback degli utenti, i servizi sviluppano, convalidano e aggiornano periodicamente la procedura per migliorare la qualità dei loro prodotti e/o la soddisfazione degli utenti principali. Le entità delegate informano preventivamente la Commissione prima di modificare la produzione operativa dei prodotti del servizio.

Le modifiche che vanno al di là dell'ordinaria manutenzione e dell'evoluzione già prevista dei prodotti nei rispettivi accordi di delega tra la Commissione e le entità delegate sono concordate preventivamente tra l'operatore del servizio e la Commissione. A tale procedura partecipano anche gli Stati membri.

2.5.   Adesione degli utenti e comunicazione

I servizi svolgono attività volte a sviluppare e ampliare la comunità di utenti dei servizi offerti. Queste attività possono includere, ad esempio, l'organizzazione di seminari tematici, la formazione, articoli per la stampa e i media digitali, partecipazione a conferenze e manifestazioni specifiche per settore di utenti.

In un numero limitato di casi giustificati, si possono promuovere attività pilota e/o casi d'uso specifici per stimolare e favorire taluni settori di applicazione e dimostrarne la potenziale utilità.

Le attività a livello di servizio sono coordinate con le attività e con la pianificazione a livello di programma della Commissione.

2.6.   distribuzione e archiviazione dei prodotti

La strategia di distribuzione dei prodotti del servizio si basa su un unico punto di accesso (sportello unico) per ciascun servizio che consente agli utenti di accedere ai prodotti e alle informazioni. Il punto di accesso per ciascun servizio è un portale web con un'interfaccia armonizzata per ogni componente del servizio, indipendentemente dall'ubicazione fisica delle fonti di dati.

I requisiti più importanti includono una registrazione utente non restrittiva, una ricerca efficace e una visualizzazione rapida dei prodotti, il facile accesso ai metadati, comprese le descrizioni dei prodotti, la possibilità di visualizzare insiemi di dati, la suddivisione a livello regionale e il trasferimento dati (download) in vari formati.

Le diverse entità delegate mettono a disposizione una raccolta eterogenea di interfacce che consente agli utenti di accedere ai dati e alle informazioni di Copernicus.

Per consentire l'interoperabilità delle diverse piattaforme di distribuzione di Copernicus esistenti e rafforzare il sistema di distribuzione globale di Copernicus va sviluppato un portale Copernicus di dati e informazioni efficiente. Per la realizzazione di tale obiettivo la Commissione istituisce il «servizio di accesso ai dati e alle informazioni» (Data and Information Access Service - DIAS) che mette a disposizione degli utenti i dati le informazioni di Copernicus mediante un'architettura informatica di tipo cloud.

Tutti i prodotti sono archiviati e l'accesso rapido ai prodotti più recenti è garantito.

La strategia per l'archiviazione si basa sui requisiti e sulle esigenze degli utenti. Tutti i prodotti di dati generati dai servizi sono disponibili in modo permanente per consentire la tracciabilità e la riproducibilità dei risultati e delle conclusioni. In particolare sono archiviati in modo permanente i set di dati di osservazione e le rianalisi. Sono applicate misure appropriate per ridurre il rischio di perdita o distruzione dei dati.

Le domande, i reclami e i suggerimenti degli utenti sono gestiti da un sistema tracciabile. Un servizio di assistenza utenti tratta le domande degli utenti in modo interattivo. Tale funzione è espletata da helpdesk che si trovano presso le entità delegate dei servizi ed è integrata da un supporto utenti presso il fornitore di dati.

Le entità delegate garantiscono l'interoperabilità dei portali dei servizi con «copernicus.eu» e l'armonizzazione globale dei servizi di distribuzione in coordinamento con la Commissione.

3.   PORTAFOGLIO DI SERVIZI TECNICI

3.1.   Norme generali dei prodotti del servizio — Conformità INSPIRE

I dati territoriali e le informazioni generati nell'ambito della componente servizi di Copernicus sono compatibili e interoperabili con i dati e i sistemi di informazione territoriali previsti dagli Stati membri conformemente alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e ai regolamenti (CE) n. 1205/2008 (2), (UE) n. 1089/2010 (3) e (CE) n. 976/2009 (4) della Commissione.

4.   MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI SERVIZI

Gli indicatori chiave di prestazione (ICP) sono utilizzati per monitorare la qualità e il progresso dei servizi Copernicus.

Detti ICP contribuiscono in modo significativo a dimostrare che il programma è sulla buona strada e procede come previsto.

Servizi che forniscono prodotti ordinari (territorio, cambiamento climatico, monitoraggio marittimo, monitoraggio atmosferico)

ID

ICP

Metodo di valutazione proposto

1

Qualità e completezza dei prodotti

Qualità e completezza dei prodotti

2

Tempestività del prodotto

(se del caso)

Percentuale di prodotti disponibili entro i tempi previsti sul portale di distribuzione dei servizi di Copernicus, in linea con parametri di riferimento predefiniti per ciascun prodotto

3

Disponibilità del servizio

Percentuale, in termini di tempo, della disponibilità per gli utenti del portale di distribuzione dei servizi di Copernicus (al mese)

4

Soddisfazione degli utenti

(per assistenza e servizi)

Risultato delle risposte alla domanda «in generale, sei soddisfatto del servizio X di Copernicus? (1 = non soddisfatto, 4 = molto soddisfatto)», da includere nell'indagine annuale sulla soddisfazione degli utenti per ogni servizio di Copernicus.

5

Adesione degli utenti

A/numero di utenti registrati

B/numero di utenti attivi (che hanno scaricato o richiesto prodotti negli ultimi 3 mesi)

Servizi che forniscono prodotti su richiesta (ad esempio, di sicurezza, emergenza)

ID

ICP

Metodo di valutazione proposto

1

Qualità e completezza dei prodotti

Qualità e completezza dei prodotti

2

Tempestività del prodotto

(se del caso)

Percentuale di prodotti disponibili entro i tempi previsti sul portale di distribuzione dei servizi di Copernicus, in linea con parametri di riferimento predefiniti per ciascun prodotto

3

Disponibilità del servizio

Percentuale, in termini di tempo, della disponibilità per gli utenti del portale di distribuzione dei servizi di Copernicus (al mese)

4

Soddisfazione degli utenti

(per assistenza e servizi)

Il risultato delle risposte alla domanda «in generale, sei soddisfatto del servizio X di Copernicus? (1 = non soddisfatto, 4 = molto soddisfatto)», da porre dopo ogni attivazione o da inserire in un'indagine annuale sulla soddisfazione degli utenti.

5

Adesione degli utenti

Numero di attivazioni

I risultati delle misurazioni degli ICP devono essere comunicati alla Commissione. Le entità delegate possono utilizzare altri ICP pertinenti in base alla loro situazione specifica.

5.   ESIGENZE DI DATI PER COPERNICUS

Il costante adeguamento delle esigenze di dati per il programma Copernicus si basa sui requisiti degli utenti e sulle specifiche dei servizi. I dati di input per i servizi di Copernicus rientrano in due ampie categorie:

a)

osservazioni satellitari;

b)

dati in situ.

5.1.   Osservazioni satellitari

La fornitura di dati spaziali per i servizi Copernicus è gestita da:

a)

la Commissione mediante le specifiche di accesso ai dati di Copernicus relativi alle esigenze di dati spaziali di osservazione della Terra per il periodo 2014-2020;

b)

l'ESA per il coordinamento tecnico della componente spaziale di Copernicus, la definizione della sua architettura, lo sviluppo e l'acquisizione di risorse spaziali, l'accesso ai dati e la gestione delle missioni specifiche di Copernicus;

c)

EUMETSAT per l'esecuzione delle missioni specifiche di Copernicus.

Le specifiche di accesso ai dati di Copernicus delle esigenze di dati spaziali di osservazione della Terra per il periodo 2014-2020 sono rispettate mediante il meccanismo Data Warehouse, stabilito sulla base degli accordi di delega di Copernicus con l'ESA.

5.2.   Osservazioni in situ

L'accesso ai dati in situ concessi in licenza o forniti per l'impiego nell'ambito di Copernicus è coordinato principalmente in base alle esigenze dei servizi Copernicus.

La fornitura di dati in situ si avvale di diverse fonti di dati, comprese quelle degli Stati membri. La componente in situ di Copernicus si basa principalmente su fonti di dati e capacità esistenti. Essa comprende diverse categorie di dati (misurazioni in situ e dati di osservazione regolari e frequenti, dati raccolti periodicamente o ad hoc). La componente in situ di Copernicus integra a livello europeo i dati in situ e i dati di riferimento esistenti. Inoltre in alcuni casi i servizi connessi a determinati settori tematici possono aver sottoscritto accordi specifici con i fornitori di dati in situ.

6.   EVOLUZIONE DELLA COMPONENTE SERVIZI DI COPERNICUS FINO AL 2020

I servizi operativi di Copernicus, programmati nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP), evolveranno in base ai requisiti degli utenti riconosciuti ed emergenti e alle nuove metodologie.

Al fine di mantenere la pertinenza dei vari prodotti le entità delegate aggiornano e sviluppano costantemente il proprio portafoglio in base al feedback degli utenti, ai progressi tecnologici e ai risultati dei processi di convalida. La manutenzione immediata e il miglioramento del servizio in base al programma di lavoro Copernicus fanno parte dei compiti operativi. Se del caso, l'evoluzione a lungo termine terrà conto degli input da attività svolte nel quadro di Orizzonte 2020 e di altri programmi di ricerca.

In questo QFP si possono prevedere tre principali contesti di evoluzione:

a)

l'ulteriore sviluppo di prodotti esistenti al fine del loro miglioramento;

b)

l'introduzione di nuovi prodotti e gruppi di servizi nel periodo coperto dal programma;

c)

la potenziale aggiunta di nuovi gruppi di prodotti attualmente non previsti nelle presenti specifiche tecniche del servizio in seguito all'apparizione di esigenze nuove ed emergenti riconducibili all'attuazione delle politiche.

Nei casi di cui alla lettera c) l'entità delegata analizza i benefici, i costi e l'impatto sulle operazioni previsti. Su questa base ha luogo una discussione nell'ambito del forum degli utenti Copernicus e del comitato Copernicus per decidere in merito all'eventuale introduzione del nuovo gruppo di prodotti.

Le situazioni di cui alle lettere a), b) e c) tengono conto dei seguenti fattori:

a)

evoluzione della politica dell'Unione;

b)

evoluzione dei requisiti degli utenti;

c)

feedback degli utenti sul servizio corrente;

d)

disponibilità di nuovi dati di osservazione;

e)

raccomandazioni degli esperti;

f)

nuovi metodi derivanti da progetti di ricerca come Orizzonte 2020.


(1)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12).

(3)  Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11).

(4)  Regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 9).


ALLEGATO II

SPECIFICHE TECNICHE PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO ATMOSFERICO DI COPERNICUS

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

Il servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus (CAMS) fornisce informazioni basate su dati satellitari per facilitare il monitoraggio della composizione dell'atmosfera terrestre. Tale servizio sviluppa inoltre capacità proprie di monitoraggio costante della composizione chimica dell'atmosfera terrestre a livello globale e regionale con mezzi assistiti da satellite. Tali capacità comprendono la descrizione della situazione attuale dell'atmosfera (analisi), la previsione dell'evoluzione della situazione nell'arco di qualche giorno (previsione) e la trasmissione di registrazioni coerenti di dati retrospettivi riferite agli anni recenti (rianalisi). Il servizio genera prodotti geofisici che possono essere inseriti in ulteriori trattamenti tecnici, nonché informazioni di alto livello in varie forme destinate all'ulteriore valutazione da parte di esperti come sostegno per i decisori. Tali prodotti sono sottoposti a una rigorosa procedura di verifica della qualità al fine di garantire il massimo livello di qualità.

Il CAMS sostiene numerose applicazioni sviluppate dai portatori di interessi in un'ampia gamma di settori tra cui la sanità, il monitoraggio ambientale, le energie rinnovabili, la meteorologia e la climatologia. Esso fornisce informazioni giornaliere riguardanti la composizione dell'atmosfera globale mediante l'elaborazione dei dati satellitari, il monitoraggio e la previsione di componenti quali gas serra (anidride carbonica e metano), gas reattivi e aerosol, compresi i pollini per l'Europa.

Il CAMS è sviluppato in modo da soddisfare le esigenze di dati e informazioni trattate relativi alla tutela ambientale. Esso offre inventari delle emissioni e stima i flussi netti di CO2, CH4 e N2O sulla superficie terrestre. Il CAMS mira a promuovere la partecipazione alla comunità FAIRMODE in modo da contribuire all'armonizzazione della modellizzazione regionale.

2.   ESIGENZE DEGLI UTENTI E PRINCIPALI SETTORI DI APPLICAZIONE

Il CAMS fornisce i seguenti servizi, classificati in cinque categorie tematiche che raggruppano dati e/o prodotti di informazione in base al principale settore di applicazione:

a)

qualità dell'aria e composizione dell'atmosfera: prodotti che caratterizzano la composizione chimica dell'atmosfera e forniscono informazioni su gas serra, gas reattivi e aerosol. Essi sono forniti su scala globale per tutta l'atmosfera e ad una maggiore risoluzione orizzontale per un settore regionale che copre l'Unione e le zone limitrofe, inclusi gli Stati membri del SEE. I prodotti comprendono, in particolare, le specie pertinenti per le normative dell'Unione e nazionali, nonché i trattati internazionali;

b)

forzatura climatica: prodotti specializzati per quantificare la forzatura del sistema terrestre a causa delle modifiche della composizione dell'atmosfera indotte dalle attività umane;

c)

strato di ozono e radiazione UV: informazioni su componenti di particolare importanza per lo strato di ozono stratosferico, nonché sulla radiazione ultravioletta;

d)

radiazione solare: prodotti della radiazione pertinenti nel contesto dell'energia solare;

e)

emissioni e flussi superficiali: informazioni fornite dal CAMS sulle fonti e sui bacini superficiali dei principali gas serra.

I settori non si escludono a vicenda e alcuni prodotti possono figurare in vari settori.

3.   ARCHITETTURA DEL SERVIZIO

La progettazione dell'architettura del servizio assicura la coerenza con la visione globale e la strategia di sviluppo di Copernicus.

Vi sono quattro elementi principali del servizio:

a)

acquisizione e pretrattamento dei dati di input: principalmente le osservazioni (provenienti da strumenti satellitari e in situ) e i dati ausiliari necessari per stimare le emissioni di inquinanti e per valutare le concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera;

b)

trattamento globale: funzionamento in tre modalità per fornire i prodotti richiesti dagli utenti:

1)

produzione giornaliera per analisi e previsioni in tempo prossimo al reale (near real time);

2)

produzione giornaliera per analisi e previsioni in modalità differita (delayed-mode);

3)

flusso produttivo di rianalisi che fornisce set di dati pluriennali coerenti con un modello/sistema di assimilazione congelato;

c)

trattamento regionale: è eseguito con una maggiore risoluzione spaziale e sostiene in particolare le ulteriori attività di modellizzazione a valle per le sottoregioni su scala ancora più precisa, nonché il monitoraggio della qualità dell'aria e dei pollini e le previsioni delle attività nazionali;

d)

servizi complementari: riguardano il trattamento delle applicazioni, i servizi e i prodotti fondati o integrati nei principali output di trattamento a livello regionale dell'Unione e globale.

Le quattro funzioni trasversali riguardano:

a)

il controllo e la garanzia della qualità;

b)

l'archiviazione;

c)

la distribuzione dei prodotti;

d)

l'interazione con gli utenti e la formazione e la sensibilizzazione degli stessi.

4.   PORTAFOGLIO DI SERVIZI TECNICI

I prodotti CAMS sono forniti gratuitamente agli utenti registrati mediante un catalogo interattivo disponibile sul portale web CAMS.

Il portafoglio di prodotti CAMS è organizzato in quattro categorie principali e in tredici linee di prodotti.

1)   Prodotti regionali

I prodotti regionali sono forniti da un insieme di modelli della qualità dell'aria (fino a 10) per il settore europeo e per diverse specie, quali: episodi e concentrazioni di fondo di O3, NO2, NO, CO, SO2, NH3, PAN, VOC, PM2.5, PM10, pollini (allergeni principali).

I servizi comprendono quanto segue:

a)

analisi e previsioni giornaliere in tempo prossimo al reale;

b)

rianalisi giornaliere intermedie in modalità differita basate su osservazioni in situ in una fase intermedia di convalida;

c)

rianalisi annuali basate su osservazioni in situ completamente convalidate.

2)   Prodotti globali

I prodotti globali sono forniti utilizzando il sistema integrato di previsioni (IFS) del ECMWF, che viene utilizzato anche per le attività di previsione metereologica numerica del centro. I servizi consistono di analisi e previsioni giornaliere in tempo prossimo al reale e in modalità differita, nonché rianalisi, che riguardano il periodo a partire dal 2003. Le specie includono aerosol, gas reattivi (solo un sottoinsieme è direttamente limitato dalle osservazioni), CO2 e CH4. I prodotti globali riguardano la troposfera e la stratosfera.

3)   Prodotti supplementari

I prodotti supplementari sono fondati sui prodotti globali o regionali oppure sono integrati in essi.

I prodotti di sostegno strategico comprendono le relazioni di valutazione riguardanti i dati di rianalisi regionali destinati agli esperti tecnici che forniscono consulenza ai responsabili politici, le previsioni giornaliere di scenari che riguardano episodi di inquinamento per valutare l'efficacia delle strategie a breve termine di abbattimento delle emissioni e i calcoli fonte-ricettore che forniscono informazioni sull'origine di episodi di inquinamento atmosferico:

a)

relazioni di valutazione intermedie basate sulle rianalisi intermedie europee;

b)

relazioni di valutazione basate sulle rianalisi dell'Unione eseguite con dati convalidati;

c)

previsioni giornaliere di «scenari verdi» con un livello ridotto di emissioni antropogeniche;

d)

calcoli fonte-ricettore per paese forniti su richiesta;

e)

calcoli fonte-ricettore regionali giornalieri (ripartizione in prodotti locali e trasportati per un numero elevato di agglomerati urbani europei).

I prodotti riguardanti la radiazione solare comprendono le previsioni globali delle radiazioni UV a sostegno del settore sanitario, nonché le basi dati dell'irraggiamento solare a cielo sereno e a cielo coperto a sostegno del settore dell'energia solare e di altri settori:

a)

previsione dell'indice UV solare globale;

b)

irraggiamento solare globale di superficie a cielo sereno;

c)

irraggiamento solare totale della superficie a cielo coperto (oltre alle aree coperte dai satelliti geostazionari).

I prodotti riguardanti l'inversione del flusso di gas serra comprendono le stime dei flussi superficiali per alcuni dei principali gas serra ottenute mediante modellizzazione inversa:

a)

flussi mensili di metano a livello globale (dal 2000 al 2015);

b)

flussi mensili di protossido di azoto a livello globale (dal 1996 al 2015);

c)

flussi mensili di anidride carbonica a livello globale (dal 1979 al 2015);

L'elemento del servizio forzatura climatica fornisce stime della forzatura climatica di aerosol in base alle più recenti rianalisi globali:

a)

forzatura dovuta all'interazione tra aerosol e irraggiamento;

b)

forzatura dovuta all'interazione tra aerosol e nuvole;

c)

forzatura dovuta a CO2;;

d)

forzatura dovuta a CH4;;

e)

forzatura dovuta all'ozono stratosferico;

f)

forzatura dovuta all'ozono troposferico.

4)   Prodotti riguardanti le emissioni

I prodotti CAMS riguardanti le emissioni sono un input importante per i sistemi di valutazione globali e regionali e sono inoltre forniti come prodotti finali per gli utenti. I prodotti riguardanti le emissioni osservano:

a)

le emissioni antropogeniche:

1)

le emissioni antropogeniche a livello europeo;

2)

le emissioni globali naturali e antropogeniche;

b)

le emissioni di combustione: emissioni prodotte dalla combustione di biomassa basate sulle osservazioni satellitari della potenza radiante degli incendi (fire radiative power).

5.   ESIGENZE DI DATI

L'acquisizione di dati e il pretrattamento costituiscono l'interfaccia diretta con le componenti in situ e di osservazione spaziale.

Il CAMS dispone di due serie di requisiti per quanto riguarda la tempestività del feed di dati relativi alle osservazioni:

a)

le componenti CAMS che operano in base a una routine giornaliera necessitano di dati disponibili in tempo prossimo al reale (NRT), ossia entro poche ore dopo l'osservazione, quindi i corrispondenti requisiti in materia di controllo della qualità dei dati devono essere compatibili con l'NRT e il trattamento automatizzato;

b)

le componenti CAMS che operano in modalità differita (disponibilità entro alcune settimane o pochi mesi).

5.1.   Osservazioni satellitari

La produzione CAMS è incentrata sui sistemi di assimilazione dati e di previsione. Il sistema CAMS di assimilazione dati utilizza le osservazioni satellitari per regolare il modello di previsione in modo che questo si attenga il più possibile alle reali condizioni atmosferiche. I modelli vengono inizializzati giornalmente. A tal fine, le previsioni del giorno prima vengono unite alle osservazioni in modo da fornire la migliore stima possibile delle condizioni atmosferiche all'inizio della nuova previsione.

I servizi di previsioni globali CAMS funzionano in tempo reale, in modalità differita e utilizzando le configurazioni di rianalisi; essi utilizzano i dati delle osservazioni satellitari per le osservazioni meteorologiche e per l'analisi della composizione dell'atmosfera.

Le categorie di osservazioni utilizzate comprendono:

a)

le osservazioni operative che sono attualmente utilizzate nei sistemi di assimilazione dati e di previsione CAMS;

b)

le osservazioni preoperative che sono attualmente analizzate al fine di dimostrarne l'uso operativo;

c)

le osservazioni programmate che vengono attualmente prese in considerazione per l'implementazione nei sistemi CAMS.

Il servizio CAMS supporta un trattamento «ad hoc» in tempo prossimo al reale per alcune osservazioni relative ai dati satellitari che non sono normalmente trattate dalle infrastrutture spaziali di Copernicus o, più in generale, dalle agenzie spaziali internazionali. I dati provenienti dalle missioni di osservazione dell'atmosfera Sentinel 5p, 4 e 5 sono presi in considerazione per lo sviluppo del servizio CAMS.

5.2.   Osservazioni in situ

Il CAMS non utilizza sistemi di osservazione in situ e raccoglie le osservazioni da un'ampia gamma di fornitori di dati ai fini dell'assimilazione e della convalida dei dati. Esso utilizza le infrastrutture di ricerca esistenti a livello europeo e internazionale. Il CAMS non sostiene finanziariamente l'acquisizione stessa dei dati e finanzia invece le attività dedicate al miglioramento del trattamento dei dati in un contesto operativo. A tal fine vengono conclusi contratti specifici con le istituzioni e le organizzazioni europee e internazionali.


ALLEGATO III

SPECIFICHE TECNICHE PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELL'AMBIENTE MARINO DI COPERNICUS

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

Il servizio di monitoraggio dell'ambiente marino di Copernicus (CMEMS) fornisce informazioni di riferimento periodiche e sistematiche sullo stato fisico e biogeochimico, sulla variabilità e sulla dinamica degli ecosistemi oceanici e marini per gli oceani di tutto il globo e i mari della regione europea. Il CMEMS fornisce prodotti che possono essere utilizzati in vari settori e comprende la descrizione della situazione attuale degli oceani (analisi), la previsione dell'evoluzione della situazione nell'arco di qualche giorno (previsione) e la trasmissione di registrazioni coerenti di dati retrospettivi riferite agli ultimi anni (ritrattamento delle osservazioni e rianalisi dei modelli). Il servizio genera prodotti che possono essere inseriti in ulteriori trattamenti tecnici, nonché informazioni ad alto livello in varie forme destinate all'ulteriore valutazione da parte di esperti come sostegno per i decisori.

Il servizio marino fornisce una risposta sostenibile alle esigenze degli utenti europei, in particolare nei settori di applicazione della sicurezza marittima, delle risorse marine, dell'ambiente marino e costiero e delle previsioni meteorologiche, climatiche e stagionali. Esso mette a disposizione informazioni affidabili e generiche, ottenute dalle osservazioni spaziali e in situ e da modelli — comprese le previsioni, le analisi e le rianalisi — riguardanti lo stato fisico e le caratteristiche biogeochimiche degli oceani di tutto il globo e dei mari nella regione europea.

2.   REQUISITI DEGLI UTENTI E PRINCIPALI SETTORI DI APPLICAZIONE

IL CMEMS fornisce servizi classificati nelle quattro categorie tematiche seguenti.

1)   Sicurezza in mare

I prodotti forniscono informazioni a sostegno della sicurezza delle attività in mare, quali le operazioni marittime, le previsioni meteorologiche marine, le previsioni di ghiaccio nel mare, la lotta allo spandimento di idrocarburi, il traffico marittimo, la ricerca e il soccorso, le piattaforme eoliche offshore e tutte le attività che richiedono misure di sicurezza per le operazioni offshore.

2)   Risorse marine

I prodotti sono incentrati sulla gestione sostenibile delle risorse marine viventi, mediante l'itticoltura o la maricoltura, e il sostegno delle zone marine protette. Gli obiettivi principali della gestione della pesca sono i servizi per ecosistemi sostenibili per la pesca che garantiscono una resa massima sostenibile e nel contempo contribuiscono a ripristinare gli stock troppo sfruttati. Gli organi di gestione della maricoltura forniscono consulenza sulla valutazione della produttività multitrofica e sull'impatto ambientale dell'acquacoltura marina.

3)   Ambiente marino e costiero

Questo servizio soddisfa le esigenze degli utenti in diversi settori: turismo e maricoltura sostenibile, protezione delle coste dall'erosione e dalle fonti terrestri di inquinamento, tutela della salute umana e dell'ecosistema. I prodotti e le informazioni sono necessari per sostenere lo sviluppo di concetti efficaci di gestione integrata delle zone costiere e di sistemi a sostegno del processo decisionale.

4)   Previsioni meteorologiche, climatiche e stagionali

Questo servizio garantisce, su base giornaliera o ogni sei ore, la fornitura affidabile e costante di informazioni marine sottoposte a un controllo della qualità. Tali informazioni comprendono i campi di superficie in quanto condizioni limite, nonché le osservazioni della superficie degli oceani e informazioni basate su modelli dell'oceano al di sotto della superficie.

3.   ARCHITETTURA DEL SERVIZIO

Il CMEMS comprende tre principali elementi del servizio.

1)   Trattamento

I centri di trattamento elaborano, da vari set di dati di input, i prodotti principali che descrivono lo stato dell'oceano in tempo prossimo al reale e in modalità differita. Il trattamento è realizzato da centri di assemblaggio tematici e da centri di monitoraggio e previsione.

a)

I centri di assemblaggio tematici (TAC) sono incentrati principalmente sul trattamento diretto dei dati in situ, quali variabili di temperatura, salinità e biogeochimica e dati satellitari L2 per diverse variabili oceaniche, quali temperatura della superficie dell'oceano, colore degli oceani, parametri dei ghiacci marini e livello del mare, ossigeno disciolto, proprietà ottiche o altri componenti biogeochimici. I risultati di questo trattamento tematico sono i prodotti che costituiscono l'input diretto per l'ulteriore elaborazione da parte dei centri di monitoraggio e previsione nonché i prodotti destinati all'uso esterno.

b)

I centri di monitoraggio e previsione (MFC) forniscono la descrizione tridimensionale dello stato degli oceani: analisi e previsioni di parametri marini (temperatura, salinità, correnti, ghiacci marini, livello del mare, onde e biogeochimica). Vi sono sette MFC che coprono gli oceani della Terra e i mari della regione europea: globale, Artico, Baltico, Atlantico nordoccidentale, costa iberica, Golfo di Biscaglia, costa irlandese, Mar Mediterraneo e Mar Nero.

2)   Gestione dei prodotti

La gestione dei prodotti tratta tutti i dati e i prodotti marini in tempo reale o in modalità differita; inoltre comprende la gestione degli archivi e fornisce le capacità necessarie per l'individuazione, la visualizzazione, l'accesso e il trasferimento (download) dei dati e delle informazioni in qualsiasi momento da parte degli operatori del servizio e degli utenti esterni. La gestione dei prodotti si basa sul mantenimento e sull'aggiornamento delle attuali categorie di dati e variabili nel catalogo, nonché sulle informazioni nelle linee di servizio.

3)   Sensibilizzazione e formazione

Le attività di sensibilizzazione e formazione forniscono agli utenti un accesso facile ed efficace a tali dati e prodotti, nonché la possibilità di scoprire il servizio (online oppure mediante formazioni ed eventi dedicati), migliorare le proprie competenze e conoscenze del servizio, indicare i propri requisiti e dare il proprio feedback. Le attività di sensibilizzazione sono parte integrante del servizio, volte a fornire un collegamento diretto con le competenze tecniche e scientifiche inerenti al servizio. Si possono considerare due aspetti: l'interazione con gli utenti e la comunicazione.

L'entità delegata è responsabile dell'implementazione delle funzioni primarie nonché delle funzioni trasversali e generali necessarie per garantire un servizio marino efficiente e affidabile.

I tre requisiti principali delle funzioni trasversali sono:

a)

operazioni integrate per fornire un servizio tempestivo e affidabile;

b)

gestione della qualità dei prodotti e dei servizi, per fornire informazioni scientificamente verificate e aggiornate e un'elevata qualità e continuità del servizio;

c)

continuo miglioramento del servizio in modo da rispondere ai requisiti degli utenti.

4.   PORTAFOGLIO DI SERVIZI TECNICI

Il servizio CMEMS fornisce i prodotti gratuitamente agli utenti registrati mediante un catalogo interattivo disponibile sul portale web CMEMS. Il CMEMS fornisce regolarmente e sistematicamente informazioni di riferimento essenziali sullo stato fisico e biogeochimico degli oceani e dei mari regionali. Le osservazioni e previsioni prodotte dal servizio forniscono sostegno a tutte le applicazioni marine. L'obiettivo del CMEMS è la qualità e la semplicità: qualità delle informazioni sugli oceani fornite agli utenti e semplicità di accesso alle informazioni.

Il catalogo interattivo consente agli utenti di selezionare i prodotti in base ai seguenti criteri:

a)

zone geografiche: oceani della Terra o aree regionali: Oceano Artico, Mar Baltico, Atlantico nordoccidentale dell'Europa, Atlantico sudoccidentale dell'Europa, Mar Mediterraneo, Mar Nero;

b)

parametri: temperatura, salinità, correnti, parametri dei ghiacci marini (concentrazione, bordo, deriva, spessore, tipo), livello del mare [altezza del livello del mare (SSH), anomalia del livello del mare (SLA), altezza geopotenziale (GH), rumore SLA], zona eufotica, altezza dello strato di rimescolamento, vento, onde, proprietà ottiche dell'acqua, proprietà chimiche dell'oceano (N, P, Fe, O2, Si, NH4, RadFlux, PCO2, pH), biologia dell'oceano (clorofilla-A, fito, zoo, produzione primaria);

c)

copertura temporale: prodotti inerenti alla previsione, in tempo quasi reale, pluriennali, invariabili nel tempo (dalla modellizzazione o dall'osservazione);

d)

modelli o osservazioni (i prodotti derivanti da simulazioni mediante modello, da misurazioni satellitari, osservazioni in situ o una combinazione di prodotti di osservazione e derivanti da un modello);

e)

tipo di grid;

f)

arco di tempo;

g)

copertura verticale;

h)

livello di trattamento;

i)

risoluzione temporale.

5.   ESIGENZE DI DATI

Il CMEMS si basa su osservazioni degli oceani provenienti da una varietà di fonti, tra cui strumenti satellitari (da missioni Sentinel e altre missioni partecipanti essenziali come la serie Jason), piattaforme in situ quali boe e galleggianti in superficie e sotto la superficie e osservazioni volontarie delle navi.

5.1.   Osservazioni satellitari

Il CMEMS fornisce prodotti basati sui satelliti operativi. Per la climatologia, la rianalisi e le convalide il CMEMS utilizzerà un numero ancora maggiore di osservazioni satellitari provenienti da missioni precedenti o da satelliti che non forniscono dati in tempo reale.

I più importanti tipi di dati utilizzati dal CMEMS provengono da spettroradiometri (tenore di clorofilla, tenore di materiali organici e minerali, temperatura della superficie del mare e copertura dei ghiacci marini), radiometri a infrarossi (temperatura della superficie del mare), radiometri a microonde [tenore di vapore acqueo nell'atmosfera, tenore acqueo (nuvole) nell'atmosfera, tassi di precipitazione, concentrazione, tipo e estensione dei ghiacci marini, temperatura della superficie del mare, salinità], altimetri (altezza della superficie del mare, velocità del vento sulla superficie del mare, altezza delle onde, ghiacci marini), diffusometri (velocità del vento e direzione in cui si dirige, pioggia, concentrazione dei ghiacci marini) e radar ad apertura sintetica (vento e campi d'onda di superficie e monitoraggio dei ghiacci marini).

Le osservazioni spaziali delle missioni Sentinel-1, Sentinel-3 e Jason-3 sono pienamente integrate nei prodotti CMEMS e nuovi dati sulle onde e nuovi prodotti biogeochimici saranno aggiunti al portafoglio. Le osservazioni di Sentinel-2 saranno interate progressivamente al fine di migliorare il portafoglio di prodotti biogeochimici.

5.2.   Osservazioni in situ

Il CMEMS non si occupa dell'implementazione di sistemi di osservazioni in situ, ma raccoglie le osservazioni da fornitori di dati, principalmente da EuroGOOS, JCOMM networks, SeaDataNet e EMODnet.


ALLEGATO IV

SPECIFICHE TECNICHE PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO DI COPERNICUS

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

Il servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus fornisce agli utenti nel campo ambientale e di altre applicazioni terrestri informazioni di alta qualità basate su dati spaziali in combinazione con altre fonti di dati.

Il servizio si rivolge a un'ampia gamma di politiche, quali ambiente, agricoltura, sviluppo regionale, trasporti, energia e cambiamenti climatici, a livello dell'Unione ma anche a livello globale visti gli impegni assunti dall'Unione europea in trattati e convenzioni internazionali.

Il servizio di monitoraggio del territorio è incentrato sulle priorità già definite da un'ampia consultazione dei principali utenti: i servizi pertinenti della Commissione, il forum degli utenti Copernicus, la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET), i punti focali nazionali (NFP), i centri di riferimento (NRC) e i portatori di interessi internazionali, comprese le agenzie delle Nazioni Unite.

2.   REQUISITI DEGLI UTENTI E PRINCIPALI SETTORI DI APPLICAZIONE

Il servizio Copernicus di monitoraggio del territorio comprende una componente globale, incluso un elemento di monitoraggio sistematico e di «hot spot», una componente paneuropea e una componente locale.

La componente globale del monitoraggio del territorio fornisce sostegno alla Commissione in vari campi di applicazione. I prodotti sono utilizzati, tra l'altro, per: il monitoraggio delle colture, dei pascoli e dei fenomeni di siccità, il sostegno alla gestione del bestiame, gli studi climatici, la valutazione della qualità dell'acqua, la navigazione sulle vie d'acqua interne, il monitoraggio idrologico, la valutazione dell'irrigazione, i sistemi di preallarme di rilevamento delle cavallette, gli studi sanitari, per la conservazione della biodiversità, il trasporto, le previsioni di degrado del territorio e di erosione del suolo. I prodotti sono messi a disposizione degli Stati membri, di paesi terzi, di istituzioni dell'ONU (FAO, WFP), di istituzioni di ricerca pubbliche e private.

Nell'ambito dell'elemento di monitoraggio sistematico, la componente globale del monitoraggio del territorio produce una vasta gamma di variabili biofisiche a livello mondiale che descrivono lo stato della vegetazione, il bilancio energetico e il ciclo dell'acqua. Nell'ambito dell'elemento di monitoraggio «hot spot», la componente globale del monitoraggio del territorio fornisce, su richiesta, informazioni dettagliate su settori specifici di interesse dell'Unione al di fuori del territorio dell'Unione, a sostegno della politica ambientale, della politica di sviluppo o di altre politiche dell'Unione. Tali informazioni completano l'attività di monitoraggio sistematico. Il terzo elemento della componente globale del monitoraggio del territorio è la produzione di dati pronti per l'analisi basati sui dati satellitari Sentinel.

La componente paneuropea comprende 5 strati tematici ad alta risoluzione (HRL), che descrivono e le principali caratteristiche della copertura del suolo: superfici artificiali, zone boschive, zone agricole (prati e pascoli), zone umide e piccoli corpi idrici. Le HRL forniscono informazioni complementari ad altre nomenclature di copertura/utilizzo del suolo, come il Corine Land Cover (CLC). Le HRL sono aggiornate su base triennale. Con la serie di nuovi prodotti HRL si prevede anche lo sviluppo di una HRL relativa alle piccole macchie boschive e alla fenologia.

La componente paneuropea prevede la manutenzione e l'aggiornamento del set di dati Corine Land Cover (CLC) ogni 6 anni in base agli anni di riferimento 2012 e 2018. Tale aggiornamento comprende la produzione di informazioni sul cambiamento della copertura e dell'uso del suolo. Il CLC è un set di dati di input essenziali per il calcolo della serie di indicatori principali (CSI) del SEE e una fonte di informazioni di riferimento per numerose relazioni tematiche sull'ambiente.

A partire dal 2018 un prodotto CLC di nuova generazione sarà introdotto in parallelo, migliorando il concetto basato sull'oggetto elaborato dal gruppo d'azione EIONET in materia di copertura del suolo in Europa (EAGLE). Il nuovo prodotto relativo alla copertura del suolo risponde all'evoluzione dei requisiti degli utenti evidenziati dal monitoraggio dell'elemento «uso del suolo, cambiamento dell'uso del suolo e foreste» (LULUCF).

La componente locale fornisce informazioni più specifiche e dettagliate sulla copertura e sull'utilizzo del suolo che sono complementari alle informazioni ottenute dalla componente paneuropea. Essa si focalizza su settori specifici di interesse o «hot spots» che sono soggetti a specifiche sfide ambientali. Il prodotto Urban Atlas (UA) include informazioni di terza dimensione riguardanti le aree dei centro città. L'UA risponde ai requisiti a sostegno alle politiche regionali e urbane dell'Unione e di elaborazione di una serie di relazioni sulla coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione.

La componente locale si concentra sulla mappatura e sul monitoraggio su base regolare delle aree sensibili dell'ambiente, aggiornando le zone ripariali in vista dell'azione 5 della strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020.

Il sostegno allo strumento Natura2000 dell'Unione e la valutazione dello stesso sono alla base delle modifiche del monitoraggio in LC/LU in alcuni siti Natura2000, compresi le potenziali rischi circostanti dalla prospettiva dell'uso del suolo.

L'evoluzione della componente locale prevede lo sviluppo di un prodotto di monitoraggio delle zone costiere (in collaborazione con il servizio Copernicus di monitoraggio dell'ambiente marino). Un servizio per la neve e il ghiaccio esplorerà le economie di scala in cooperazione con gli attuali servizi omologhi a livello degli Stati membri.

3.   ARCHITETTURA DEL SERVIZIO

Il servizio di monitoraggio del territorio è articolato in due componenti principali: la componente globale e la componente europea.

1)

La componente globale del monitoraggio del territorio comprende tre elementi.

a)

Il monitoraggio sistematico fornisce sistematicamente e in tempo prossimo al reale le variabili terrestri biogeofisiche essenziali per garantire il sostegno alle politiche dell'UE. L'attività produce un insieme di variabili biofisiche pertinenti per il monitoraggio delle colture, la previsione della produzione agricola, il bilancio del carbonio, la biodiversità, la qualità e la disponibilità dell'acqua, il monitoraggio della neve e dei cambiamenti climatici a livello mondiale, nonché ulteriori variabili biofisiche pertinenti per scopi di monitoraggio ambientale a livello globale e continentale. La componente globale del monitoraggio del territorio fornisce principalmente prodotti di media risoluzione (300 m), ma insieme a prodotti specifici con una risoluzione più elevata, quali la copertura dinamica del suolo con una risoluzione di 100 m che sfrutta le capacità satellitari e la disponibilità dei dati Sentinel. L'attività globale di monitoraggio sistematico del territorio offre una copertura completa della Terra rispetto alla copertura precisa e mirata delle attività locali e paneuropee. La qualità delle variabili è sottoposta ad un controllo costante, con una particolare attenzione alla costituzione di una serie cronologica coerente che è cruciale per molte applicazioni di monitoraggio e di preallarme.

b)

Il monitoraggio «hot spot» fornisce una copertura del suolo dettagliata ad alta e altissima risoluzione e informazioni di riferimento tematiche su settori specifici di interesse per l'UE al di fuori del territorio dell'Unione europea, in particolare in materia di gestione sostenibile delle risorse naturali. L'attività riguarda la mappatura della copertura del suolo e del cambiamento della copertura del suolo nelle zone protette e paesaggistiche chiave in Africa e nelle zone rilevanti per lo sviluppo rurale in Asia. Le attività forniscono sostegno al monitoraggio delle foreste, compreso il processo di riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado delle foreste (REDD). L'elenco dei settori di interesse da monitorare e mappare è definito in collaborazione con i servizi dell'UE e con le delegazioni dell'UE che seguono le attività in corso sul campo, nonché con programmi/istituzioni partner. Al fine di sostenere la strategia sulla biodiversità e le attività di sviluppo, per le aree protette e quelle circostanti, nonché per le aree di interesse per il processo REDD+, saranno prodotte mappe su misura della copertura del suolo e del cambiamento della copertura del suolo.

c)

Dati pronti per l'analisi (ARD): I dati pronti per l'analisi (ARD) faciliteranno l'adozione di Sentinel 2, fornendo variabili specifiche alle comunità di utenti, quali REDD+ per le foreste, l'agricoltura o la valutazione ambientale. L'attività offrirà l'intero archivio di dati Sentinel 2 di livello 3. I dati di Sentinel 1 possono essere messi a disposizione su richiesta.

2)

Il monitoraggio del territorio europeo comprende due componenti.

a)

La componente paneuropea di monitoraggio del territorio: fornisce una gamma di servizi, che vanno dai mosaici di immagini, dalla mappatura della copertura del suolo e del cambiamento della copertura del suolo alla mappatura delle caratteristiche tematiche complementari della copertura del suolo. Una prima serie di compiti della componente paneuropea riguarda il post-trattamento dei dati spaziali e la produzione di mosaici di immagini paneuropee ortorettificate e di prodotti intermedi, quali le variabili biofisiche. Una seconda serie di compiti riguarda l'aggiornamento e il miglioramento delle strati ad alta risoluzione (HRL) per le caratteristiche LC. Le HRL vanno aggiornate su base triennale. Una terza serie di compiti riguarda l'ulteriore aggiornamento e il miglioramento della serie cronologica CLC. Il CLC è un prodotto di punta del servizio di monitoraggio del territorio ed è aggiornato ogni sei anni.

b)

La componente locale di monitoraggio del territorio fornisce informazioni più dettagliate sulla copertura e l'uso del suolo, che sono complementari alla componente paneuropea relativa alle aree d'interesse specifiche, ossia gli «hot spots». La componente comprende e si concentra sulla mappatura e sull'analisi dei cambiamenti delle grandi aree urbane in seguito agli esercizi Urban Atlas del 2006 e del 2012 (aggiornati attualmente su base quinquennale). La componente locale di monitoraggio del territorio provvede alla mappatura e al monitoraggio delle zone sensibili sul piano ambientale, nonché all'aggiornamento periodico delle zone ripariali. Il servizio zone ripariali fornisce informazioni fondamentali per il monitoraggio e la valutazione del funzionamento dell'ecosistema e il monitoraggio della biodiversità, conformemente al quadro MAES. In questo contesto vengono forniti anche i prodotti del servizio cambiamento della copertura del suolo. Inoltre è previsto un servizio analogo per monitorare i cambiamenti nei siti Natura2000 e i potenziali rischi circostanti dalla prospettiva dell'uso del suolo. In cooperazione con il servizio Copernicus di monitoraggio dell'ambiente marino, il monitoraggio delle zone costiere si concentra sulle specificità della fascia costiera, che rappresenta un hot spot con complessità, gradienti, dinamiche, pressioni e rischi per la società estremi.

4.   PORTAFOGLIO DI SERVIZI TECNICI

La componente globale del monitoraggio del territorio, insieme all'elemento di monitoraggio sistematico, fornisce una serie di variabili biofisiche globali che descrivono sistematicamente lo stato e l'evoluzione della vegetazione e del suolo, il bilancio energetico in superficie e il ciclo dell'acqua. La famiglia di prodotti relativa alla vegetazione include:

a)

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI);

b)

Leaf Area Index (LAI);

c)

Fraction of absorbed photosynthetically active radiation (FaPar);

d)

Fraction of Vegetation Cover (Fcover);

e)

Vegetation Condition Index (VCI);

f)

Vegetation Productivity Index (VPI);

g)

Greenness Evolution Index (GEI);

h)

Dry Matter Productivity (DMP);

i)

Phenology metrics (PHENO);

j)

Evapotranspiration (ET);

k)

Radiation fluxes;

l)

Global Land Cover (GLC);

m)

Burnt areas (BA).

La famiglia di prodotti relativa al bilancio dell'energia include:

a)

Top of Canopy Reflectance(ToC-R);

b)

Surface Albedo (SA);

c)

Land Surface Temperature (LST).

La famiglia di prodotti relativi al ciclo d'acqua include:

a)

Surface Soil Moisture (SSM);

b)

Soil water Index (SWI);

c)

Water bodies (WB).

La famiglia di prodotti relativa alla criosfera include:

a)

Snow extent (SE);

b)

Snow water equivalent (SWE).

La famiglia di prodotti relativa ai laghi include:

a)

Lake ice coverage;

b)

Lake surface water temperature;

c)

Lake and river water level;

d)

Lake surface reflectance;

e)

Lake turbidity;

f)

Lake trophic state.

La famiglia di prodotti riguardanti gli hot spot si basa su immagini ad alta e altissima risoluzione acquisite per settore di interesse, con una risoluzione spaziale compresa tra circa 1 e 30 metri e una frequenza di valutazione del cambiamento compresa tra 1 e 20 anni.

La componente paneuropea produce mosaici di immagini satellitari, informazioni sulla copertura e sull'uso del suolo (LC/LU) contenute nei dati di copertura del suolo Corine e strati ad alta risoluzione.

a)

I mosaici di immagini ad alta e altissima risoluzione sono mosaici raster paneuropee ortorettificati continui basati su immagini satellitari di 39 paesi.

b)

I dati di copertura del suolo Corine sono forniti a scadenze regolari. Le serie cronologiche includono anche uno strato di cambiamenti che evidenzia le variazioni nella copertura e nell'uso del suolo.

c)

Il servizio CLC+ fornisce il prodotto CLC di nuova generazione, riducendo l'unità di mappatura minima a ± 0,5 ha e applicando un modello di dati basato sul concetto EAGLE.

d)

I strati ad alta risoluzione (HRL) sono set di dati basati su raster che forniscono informazioni su varie caratteristiche della copertura del suolo che sono complementari ai set di dati della mappatura della copertura del suolo. Le HRL forniscono alcune delle principali caratteristiche della copertura del suolo: superfici impermeabili (sigillate); aree forestali (copertura arborea, densità di copertura e tipo di fogliame); prati e pascoli; zone umide e corpi idrici; piccoli macchie boschive.

La componente locale fornisce informazioni più specifiche e dettagliate che sono complementari alle informazioni ottenute dalla componente paneuropea. La componente locale si concentra sui diversi tipi di hot spot, ossia settori che sono soggetti a sfide e problemi ambientali specifici. Essa si basa su immagini ad altissima risoluzione (2,5 × 2,5 m pixel) in combinazione con altri set di dati disponibili (immagini ad alta e media risoluzione) che coprono la regione paneuropea.

I prodotti dalla componente locale comprendono:

a)

l'Urban Atlas fornisce dati comparabili a livello paneuropeo sulla copertura e sull'uso del suolo (compresa la terza dimensione) per una serie di aree urbane funzionali (FUA);

b)

le zone ripariali riguardano la copertura e l'uso del suolo in zone lungo i fiumi;

c)

i siti Natura2000 (N2K).

5.   ESIGENZE DI DATI

5.1.   Osservazioni satellitari

I dati satellitari necessari per lo sviluppo del prodotto sono forniti dall'Agenzia spaziale europea (ESA) nel contesto dell'archivio delle immagini satellitari Copernicus (Data Ware House - DWH). Sono presi in considerazione i seguenti sensori di dati: sensori ottici ad alta e altissima risoluzione nel campo dell'infrarosso vicino visibile (VNIR), integrati da sensori ottici SAR ad alta e media risoluzione nel campo dell'infrarosso ad onde corte (SWIR).

Il monitoraggio globale sistematico del territorio si basa su compositi spaziali e temporali dei dati satellitari da spettroradiometri, radiometri a microonde, altimetri e radar ad apertura sintetica. I satelliti in orbita polare e geostazionari sono utilizzati nella produzione e trasmettono i propri dati in tempo prossimo al reale al fine di fornire le variabili per gli utenti entro tre giorni dopo ogni periodo di 10 giorni. Al fine di garantire la continuità delle osservazioni e la disponibilità di serie cronologiche lunghe vengono combinati diversi sensori. I dati intercalibrati sono disponibili su richiesta.

Gli elementi di mappatura della copertura e dell'uso del suolo delle componenti globale e paneuropea si basano su dati satellitari ad alta e altissima risoluzione di spettroradiometri e radar ad apertura sintetica. I dati storici sono necessari anche per l'analisi dei cambiamenti. La mappatura paneuropea si basa su una copertura completa multitemporale EU39. I dati di Sentinel 1 e 2 sono integrati a livello operativo nel processo operativo. e sono integrati con i dati satellitari a risoluzione VHR per applicazioni specifiche e a fini di convalida.

5.2.   Osservazioni in situ

I servizi di monitoraggio del territorio di Copernicus usano dati in situ per le attività di calibrazione e convalida.


ALLEGATO V

SPECIFICHE TECNICHE PER IL SERVIZIO RELATIVO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DI COPERNICUS

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

Il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus (C3S) unisce le osservazioni e i modelli del sistema climatico con le più recenti conoscenze scientifiche per sviluppare informazioni autorevoli e di qualità sullo stato passato, attuale e futuro del clima in Europa e nel mondo.

Il C3S mira a realizzare gli obiettivi seguenti:

a)

documentare lo stato passato e attuale del clima (basandosi su osservazioni e rianalisi);

b)

generare le previsioni stagionali di 6 mesi (usando un approccio con modelli multipli);

c)

fornire proiezioni climatiche (basandosi su diversi scenari).

Il servizio fornisce l'accesso a vari indicatori e indici climatici riguardanti i fattori dei cambiamenti climatici individuati e gli impatti previsti sul clima.

Il servizio mira a fornire informazioni che aiuteranno la società e i settori imprenditoriali a migliorare il processo decisionale e la pianificazione per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi. La prestazione di servizi tiene conto delle pertinenti azioni nel programma quadro di ricerca e innovazione nell'Unione europea (Orizzonte 2020), delle strutture esistenti a livello nazionale e, ove possibile, contribuisce alla realizzazione delle priorità del quadro mondiale per i servizi climatici (GFCS) dell'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM).

2.   REQUISITI DEGLI UTENTI E PRINCIPALI SETTORI DI APPLICAZIONE

Il servizio C3 è rivolto principalmente ai responsabili politici europei, ai fornitori di servizi climatici nazionali e regionali e agli intermediari al servizio dei governi nazionali. Il C3S fornisce informazioni sui cambiamenti climatici a livello mondiale ed europeo, integrate da informazioni locali su misura messe a disposizione dai fornitori di servizi climatici nazionali e regionali. Il servizio C3 è una piattaforma europea volta a promuovere la coerenza e le migliori pratiche, nonché a fornire informazioni di base e capacità di formazione comuni al fine di facilitare la comprensione tra e all'interno degli Stati membri. Infine il C3S favorisce l'uso delle sue infrastrutture da parte dei servizi nazionali per il clima, compresi i set di dati, l'orientamento, le competenze e gli strumenti relativi al clima.

3.   ARCHITETTURA DEL SERVIZIO

L'infrastruttura del servizio C3 è progettata in modo da servire tutti gli elementi del servizio, mettendo a disposizione set di dati, sistemi e strumenti interoperabili, strutture di calcolo, servizi web e servizi dati. Essa facilita la condivisione delle risorse e delle migliori pratiche con altri servizi Copernicus, è distribuita a molteplici fornitori di dati e riutilizza il più possibile le infrastrutture e i software esistenti.

L'architettura proposta per C3S si basa su quattro pilastri complementari:

a)

l'archivio di dati climatici (CDS) che contiene le informazioni essenziali sul clima per soddisfare i requisiti a valle. Il CDS è progettato e realizzato in modo da includere le serie di variabili geofisiche, di cui la maggior parte è elencata come variabili climatiche essenziali (ECV) o registrazioni dei dati tematici sul clima (TCDR), le previsioni stagionali, le proiezioni e gli indicatori climatici per vari settori;

b)

il sistema d'informazione settoriale (SIS) fornisce informazioni e analisi su misura, adeguate alle esigenze degli utenti finali e dei clienti del servizio per varie politiche settoriali dell'UE. Il SIS è alimentato principalmente da prodotti di dati e prodotti geofisici disponibili dal CDS ed è integrato, se del caso, da set di dati ausiliari necessari per valutare, ad esempio, gli impatti climatici specifici per settore a livello europeo. Il SIS è progettato in modo da sostenere le principali politiche settoriali europee riguardanti il cambiamento climatico;

c)

la funzione di valutazione e controllo della qualità (EQC) comprende multiple funzioni e consente di valutare la qualità scientifica e tecnica del servizio, compreso il valore per gli utenti. La funzione EQC è il veicolo naturale che farà scattare azioni per migliorare il servizio e l'interfaccia con revisioni esterne eventualmente eseguite dalla Commissione;

d)

la piattaforma di sensibilizzazione e distribuzione (O&D) è concepita in modo da garantire la distribuzione tempestiva ed efficiente delle informazioni presso le istituzioni europee, le autorità pubbliche e i cittadini (a seconda dei casi), utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione moderni. Questa componente costituirà l'interfaccia con altre istituzioni internazionali responsabili di monitorare e fornire informazioni sul cambiamento climatico e su altre questioni pertinenti.

4.   PORTAFOGLIO DI SERVIZI TECNICI

Il servizio relativo ai cambiamenti climatici unisce le osservazioni e varie categorie di modelli del sistema climatico con le più recenti conoscenze scientifiche al fine di sviluppare informazioni autorevoli e di qualità sullo stato passato, presente e futuro del clima in Europa e nel mondo.

L'archivio di dati climatici (CDS) contiene le informazioni geofisiche necessarie per analizzare gli indicatori dei cambiamenti climatici in modo coerente e armonizzato. Il CDS fornisce, a livello globale, continentale e regionale, stime coerenti di variabili climatiche essenziali (ECV), indicatori climatici e altre informazioni pertinenti sull'evoluzione passata, presente e futura del sistema climatico associato.

L'attività centrale del CDS è composta da quattro categorie.

1)   Osservazioni climatiche

Questo elemento del servizio contribuisce a sviluppare e fornire l'accesso a set di dati completi e a lungo termine che forniscono informazioni su una serie di ECV (temperatura dell'aria di superficie, precipitazioni di superficie, vapore acqueo, bilancio della radiazione di superficie, bilancio della radiazione terrestre, anidride carbonica, metano, ozono, aerosol, proprietà delle nuvole, direzione e velocità del vento, colore dell'oceano, ghiacci marini, livello del mare, temperatura della superficie del mare, contenuto di calore dell'oceano, copertura di neve, ghiacciai e calotte di ghiaccio, albedo, frazione della radiazione fotosinteticamente attiva assorbita, perturbazioni causate da incendi, croste ghiacciate). Esso riguarda in particolare i molteplici set di dati ECV derivati direttamente dai dati storici di osservazione della Terra e non generati da rianalisi e simulazioni su modello.

2)   Rianalisi del clima

Questa componente fornisce risorse per lo sviluppo tecnico, la produzione, il monitoraggio, la valutazione e la messa a disposizione di quanto segue:

a)

i seguenti prodotti e set di dati di rianalisi globali del clima:

1)

una rianalisi dell'atmosfera che copre almeno 30 anni, progettata per il monitoraggio in tempo prossimo al reale (meno di 5 giorni) del sistema climatico basato sul sistema di osservazione globale, comprese le osservazioni satellitari e in situ;

2)

rianalisi estese (> 100 anni) del sistema climatico associato;

3)

rianalisi globali ad alta risoluzione dell'oceano e informazioni metereologiche sulla superficie terrestre provenienti da rianalisi dell'atmosfera utilizzate per ottenere stime coerenti delle variabili climatiche essenziali (ECV) della superficie terrestre e degli oceani ad alta risoluzione spaziale (inizialmente 16 km);

b)

set di dati e prodotti della rianalisi climatica regionale.

Le rianalisi sono prodotte assimilando le osservazioni climatiche di alta qualità a un modello atmosfera/terra/oceano/ghiacci marini associato, compatibile con il sistema di previsioni stagionali ECMWF. Le rianalisi a livello regionale utilizzano le osservazioni ad alta risoluzione e forniscono prodotti di dati per la regione europea che hanno una risoluzione maggiore rispetto alle rianalisi globali. Un ciclo di rigenerazione ogni cinque anni è istituito per beneficiare di tutti gli input che contribuiscono alla generazione di analisi regionali.

3)   Previsioni climatiche

Questa componente del servizio sostiene l'integrazione dei contributi europei nelle previsioni di punta a livello globale e regionale. Tali dati, attualmente conservati sull'ESGF (Earth System Grid Federation), sono accessibili in modalità operativa. Tale elemento del servizio sostiene inoltre lo sviluppo di prodotti e indicatori climatici basati su diversi modelli, sia generici che settoriali. Un sostegno analogo è fornito per integrare gli scenari di proiezione regionale ad alta risoluzione nello sviluppo associato di indicatori climatici.

4)   Previsioni stagionali

Questa componente fornisce risorse per la produzione di prodotti di alta qualità comprendenti insiemi di modelli diversi e ben calibrati e garantisce il libero accesso ai dati sulle previsioni stagionali. A tal fine sostiene le attività regolari di rivalutazione delle previsioni presso diversi fornitori europei a risoluzioni e con frequenze che altrimenti non sarebbero realizzabili. Una volta al mese fornisce inoltre un insieme di prodotti comprendenti modelli diversi, utilizzando tali rivalutazioni delle previsioni e le previsioni prodotte dai centri.

5.   ESIGENZE DI DATI

Il servizio rafforza e completa le capacità a livello nazionale esistenti e in fase di sviluppo mediante una serie di iniziative di ricerca sul cambiamento climatico.

Esso fornisce informazioni complete sul clima che coprono un'ampia gamma di componenti del sistema terrestre (atmosfera, suolo, oceani, ghiacci marini e carbonio) e periodi di tempo che vanno da decenni a diversi secoli. Esso massimizza l'uso delle osservazioni satellitari della Terra passate, attuali e future (provenienti da sistemi di osservazione in situ e satellitari) insieme alle capacità di modellizzazione, supercalcolo e networking. Tale associazione produrrà una descrizione completa, coerente e credibile del clima passato, attuale e futuro.

5.1.   Osservazioni satellitari

Il C3S utilizza strumenti operativi e satellitari per fornire prodotti per la climatologia, la rianalisi e la convalida.

Esso utilizza i seguenti tipi di dati:

a)

dati da radiometri e spettrometri acquisiti nel campo delle lunghezze d'onda che vanno dall'infrarosso alle microonde per misurare la temperatura di brillanza e in seguito ottenere diversi parametri geofisici (vettore vento, ozono, temperatura di superficie);

b)

dati da radio occultazione GPS per ottenere informazioni sulla temperatura, sulla pressione e sul contenuto di vapore acqueo nell'atmosfera;

c)

dati da diffusometri per misurare la velocità e a la direzione del vento in prossimità della superficie;

d)

dati da altimetri per ottenere l'altezza delle onde dell'oceano.

Il servizio riceve sostegno anche da dati e prodotti dei satelliti Sentinel.

5.2.   Osservazioni in situ

Il servizio C3S non utilizza sistemi di osservazione in situ ma raccoglie le osservazioni dai fornitori di dati. Esso utilizza le infrastrutture esistenti a livello europeo e internazionale. Esso non sostiene finanziariamente l'acquisizione di dati, ma solo le attività di trattamento dati (controllo di qualità, aspetti relativi al formato e alla distribuzione) necessarie a soddisfare i requisiti operativi.

Diversi tipi di osservazione (pressione di superficie, temperatura, vento, umidità, profili del vento) sono raccolti da stazioni terrestri, boe galleggianti, radiosonde, navi e aeromobili.


ALLEGATO VI

SPECIFICHE TECNICHE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE DI COPERNICUS

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

Il servizio di gestione delle emergenze di Copernicus (CEMS) fornisce informazioni geospaziali tempestive e accurate, ottenute da telerilevamento satellitare e integrate da fonti disponibili in situ o open source, agli operatori autorizzati in tutto il mondo che partecipano alla gestione di calamità naturali, situazioni di emergenza provocate dall'uomo e crisi umanitarie.

Il servizio fornisce mappe e analisi basate su immagini satellitari (prima, durante o dopo le crisi), nonché servizi di preallarme per inondazioni, siccità e rischi d'incendio. Il servizio sostiene i responsabili della gestione di crisi, le autorità della protezione civile e gli operatori umanitari che si occupano di calamità naturali, situazioni di emergenza provocate dall'uomo e crisi umanitarie, nonché chi partecipa alle attività di recupero, riduzione del rischio di catastrofi e preparazione.

2.   REQUISITI DEGLI UTENTI E PRINCIPALI SETTORI DI APPLICAZIONE

Il servizio di gestione delle emergenze di Copernicus (CEMS) offre una serie di vantaggi per gli utenti nei settori di emergenza, gestione delle crisi, aiuto umanitario, riduzione del rischio di catastrofi, preparazione e prevenzione e fornisce informazioni utili e tempestive soprattutto alle autorità della protezione civile e alle agenzie di aiuto umanitario.

3.   ARCHITETTURA DEL SERVIZIO

Il CEMS si basa su due componenti: il servizio di mappatura e i sistemi di preallarme.

1)   Componente mappatura

La componente mappatura offre sostegno in tutte le fasi del ciclo di gestione delle emergenze: preparazione, prevenzione, riduzione del rischio di catastrofi, risposta alle emergenze e recupero. Il servizio di mappatura CEMS funziona in modalità urgente per le attività di gestione delle emergenze che richiedono una risposta immediata o in modalità standard per offrire supporto alle attività non correlate al rapido intervento.

Il servizio è fornito in due moduli.

a)

Il modulo di mappatura rapida (RM) fornisce un servizio rapidissimo durante o immediatamente dopo l'insorgere di catastrofi o crisi umanitarie ed è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 e 365 giorni l'anno. Il servizio fornisce mappe (e analisi) nelle ore e nei giorni immediatamente successivi a un evento catastrofico. Il servizio si basa sulla rapida acquisizione, trattamento e analisi delle immagini satellitari e di altri dati geospaziali e fornisce agli utenti i prodotti sotto forma di mappe e analisi brevi.

b)

Il modulo mappatura rischio e recupero (RRM) è progettato per le situazioni di pre-o post-crisi e offre sostegno per le attività di recupero, riduzione del rischio di catastrofi, prevenzione e preparazione. L'RRM fornisce mappe (e analisi) nell'arco di poche settimane o mesi, a sostegno delle attività di recupero, riduzione del rischio di catastrofi, prevenzione e delle fasi di preparazione. Si possono inoltre richiedere informazioni per diversi tipi di rischio connessi all'esposizione, alla vulnerabilità e alla resilienza delle persone e degli edifici.

Allo scopo di migliorare costantemente la qualità del servizio una componente di convalida dedicata è utilizzata per la verifica indipendente di un campione degli output del servizio prodotti dai moduli RM e RRM.

2)   La componente preallarme fornisce le segnalazioni di allerta e le valutazioni del rischio di inondazioni, incendi boschivi e siccità.

Il servizio si basa su tre moduli principali.

a)

Il Sistema europeo di allarme inondazioni (EFAS) fornisce previsioni delle probabilità di inondazioni per tutti i fiumi europei. L'EFAS fornisce prodotti a valore aggiunto di previsione precoce delle inondazioni e prodotti unici che offrono una panoramica di generale delle inondazioni in corso e previste in Europa con oltre 3 giorni di anticipo.

b)

Il Sistema europeo d'informazione sugli incendi boschivi (EFFIS) è un sistema di informazione geografica basato sul web che fornisce previsioni di rischio di incendio con fino a 10 giorni di anticipo e informazioni storiche e in tempo prossimo al reale sugli incendi boschivi in Europa, Medio Oriente e Nord Africa e sul loro andamento. Il monitoraggio degli incendi in EFFIS comprende l'intero ciclo di incendio e il servizio fornisce informazioni sia sulle condizioni prima dell'incendio, sia sui danni dopo l'incendio. L'EFFIS diventerà un sistema di informazione mondiale sugli incendi (GWIS).

c)

L'Osservatorio europeo sulla siccità (EDO) sarà razionalizzato insieme ad altri moduli di preallarme EMS di Copernicus. Esso utilizza i dati meteorologici provenienti dalle raccolte dati per l'EFAS e l'EFIS e gli output del modello idrologico distribuito EFAS relativi all'umidità del suolo e ai flussi fluviali. Tali prodotti sono elaborati ulteriormente e trasformati in indicatori pertinenti per la siccità e combinati con gli indicatori satellitari sulle condizioni della vegetazione. L'Osservatorio sulla siccità globale (GDO) fornisce indicatori settoriali specifici degli impatti della siccità in tutto il mondo, nonché analisi mirate per i fenomeni di siccità in corso.

3.1.   distribuzione dei prodotti

Le informazioni prodotte dal servizio di gestione delle emergenze di Copernicus sono messe a disposizione del pubblico in modo integrale, aperto e gratuito mediante il suo portale web pubblico dedicato. In circostanze eccezionali possono essere imposte limitazioni di distribuzione per motivi di sicurezza o di tutela dei diritti di terzi.

Per i prodotti di mappatura l'ERCC effettua un controllo di sensibilità; se non vi sono preoccupazioni per la sicurezza, i prodotti sono messi a disposizione sul portale. Tuttavia se l'attivazione e i prodotti sono ritenuti sensibili, il fornitore di servizi informa l'utente autorizzato tramite posta elettronica della disponibilità su un server SFTP (Secure File Transfer Protocol) (protetto da password).

4.   PORTAFOGLIO DI SERVIZI TECNICI

1)   CEMS - Prodotti di mappatura rapida

L'utente ha la possibilità di scegliere tra tre diversi tipi di mappe.

a)

Le mappe di riferimento forniscono rapidamente conoscenze aggiornate sul territorio e le infrastrutture usando i dati antecedenti alla catastrofe. Il contenuto comprende determinate caratteristiche topografiche dell'area colpita, in particolare le infrastrutture esposte e altre informazioni disponibili che possono assistere gli utenti nei loro specifici compiti di gestione della crisi.

b)

Le mappe di delineazione forniscono una valutazione della portata dell'evento (e, su richiesta, della sua evoluzione). Tali mappe sono ottenute da immagini satellitari acquisite dopo le catastrofi e variano a seconda del tipo di catastrofe e della delineazione delle aree colpite dalla catastrofe.

c)

Le mappe di classificazione forniscono una valutazione del grado di danno (e, su richiesta, della sua evoluzione). Tali mappe sono ottenute da immagini satellitari acquisite dopo l'evento. Le mappe di classificazione descrivono la portata, le dimensioni o i gradi di danno per ogni tipo di catastrofe. Possono inoltre fornire informazioni aggiornate e pertinenti che riguardano specificamente le popolazioni e le infrastrutture colpite.

2)   CEMS — Prodotti di mappatura rischio e recupero

Tale servizio comprende la fornitura su richiesta di informazioni geospaziali. Le informazioni sostengono le attività di gestione delle emergenze che non sono connesse alla fase di pronto intervento. L'utente può richiedere i prodotti in due modi: selezionando caratteristiche e informazioni da un insieme predefinito di caratteristiche topografiche dettagliate (in particolare per quanto riguarda le infrastrutture) e informazioni sul rischio di catastrofi (pericolo, esposizione, rischio) o descrivendo a testo libero le esigenze specifiche di informazioni per una determinata situazione e il tipo di prodotto richiesto.

Sono disponibili le seguenti categorie di prodotto:

a)

mappe di riferimento che forniscono informazioni complete e aggiornate sul territorio e sulle infrastrutture pertinenti in un contesto di riduzione del rischio di catastrofi;

b)

mappe della situazione anteriore alla catastrofe che forniscono informazioni tematiche pertinenti e aggiornate che possono contribuire alla pianificazione per imprevisti nelle aree esposte a rischi in modo da minimizzare la perdita di vite umane e i danni;

c)

mappe della situazione post-catastrofe che forniscono informazioni tematiche pertinenti e aggiornate per la pianificazione della ricostruzione e il monitoraggio dei progressi, fornendo una mappatura dell'impatto a lungo termine.

Le mappe di cui alle lettere a), b) e c) sono aggiornate frequentemente.

Le mappe contengono le seguenti informazioni:

a)

caratteristiche topografiche delle aree esposte a rischi, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture;

b)

informazioni sul rischio di catastrofi;

c)

altre informazioni disponibili che possano assistere gli utenti nelle loro attività specifiche di pianificazione della gestione delle crisi, ad esempio la protezione da potenziali catastrofi, comprese le attività di ingegneria e altre misure protettive, le misure legislative e le campagne di sensibilizzazione.

3)   CEMS – EFAS

L'EFAS fornisce informazioni complementari di preallarme di inondazioni ai servizi idrologici nazionali e regionali e al centro europeo di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC). L'EFAS include i seguenti moduli che forniscono dati con un anticipo fino a 10 giorni:

a)

previsioni delle inondazioni: informazioni di preallarme a livello paneuropeo e globale;

b)

allarme inondazioni: informazioni quali gli allarmi di inondazioni improvvise;

c)

monitoraggio delle inondazioni: monitoraggio delle inondazioni in corso.

4)   CEMS – EFFIS

L'EFFIS sostiene la protezione delle foreste contro gli incendi nell'Unione mettendo a disposizione quattro moduli che vanno dalla fase pre-incendio alla fase post-incendio:

a)

valutazione del rischio di incendio: dati paneuropei e globali a sostegno della prevenzione incendi e della preparazione; mappe giornaliere che offrono una proiezione da 1 a 6 giorni del livello di rischio di incendio nell'UE utilizzando i dati delle previsioni meteorologiche. Il modulo sarà attivo nel periodo tra il 1o marzo e il 31 ottobre;

b)

mappatura attiva degli incendi: dati paneuropei e globali a sostegno della lotta antincendio; mappe giornaliere degli incendi attivi che forniscono un quadro sinottico degli incendi in corso nel mondo;

c)

valutazione rapida dei danni: dati paneuropei di valutazione post-incendio; aggiornamento giornaliero del perimetro delle superfici incendiate in Europa per gli incendi di almeno 40 ha;

d)

valutazione settimanale dei danni: dati paneuropei di valutazione post-incendio; aggiornamento settimanale dei perimetri delle aree incendiate in Europa.

5)   CEMS — Osservatorio europeo sulla siccità (EDO)

L'EDO fornisce quattro moduli per le comunicazioni relative alla scarsità di risorse idriche e la siccità:

a)

modulo di monitoraggio e mappatura: visualizzazione dell'evoluzione spaziale e temporale della siccità usando diversi indicatori relativi a piogge, manto nevoso, temperatura, umidità del suolo, acque sotterranee, flussi fluviali e salute della vegetazione. Gli indicatori sono calcolati a partire da misurazioni in situ (dati meteorologici, acque sotterranee), risultati dei modelli (umidità del suolo, flussi fluviali) e dati satellitari (stress della vegetazione, umidità del suolo, temperatura della superficie terrestre). L'impatto sull'agricoltura e sull'ecosistema è ottenuto da una selezione di indicatori dei livelli di allerta;

b)

modulo di previsione: previsioni ottenute da determinati indicatori di siccità;

c)

modulo di analisi dei dati: analisi e confronto dei profili temporali degli indicatori disponibili, confronto territoriale e aggregazione alle unità amministrative;

d)

relazioni analitiche per eventi gravi di siccità: analisi dell'estensione e della gravità della siccità, nonché dei potenziali impatti.

5.   ESIGENZE DI DATI

5.1.   Osservazioni satellitari e in situ

La maggior parte delle informazioni geospaziali fornite dalla componente mappatura del servizio di gestione delle emergenze di Copernicus (CEMS) sono ottenute da dati di telerilevamento satellitare e completati da altri dati disponibili in situ o da fonti open source. Le immagini satellitari sono fornite dalle missioni partecipanti Copernicus (CCM) nonché dalle osservazioni Sentinel 1 e 2 in modo da soddisfare l'intera gamma di requisiti operativi. I dati in situ per la componente mappatura sono forniti mediante dati open source e/o dati messi a disposizione dalle agenzie nazionali della mappatura e del catasto (NMCA) conformemente all'accordo bilaterale tra NMCA e SEE.

La componente preallarme del CEMS utilizza tutte le immagini disponibili ottenute dai satelliti Sentinel, ossia attualmente i satelliti Sentinel-1, Sentinel-2 (incendi boschivi) e Sentinel 3. Vista l'esigenza di acquisizione di dati ad alta frequenza per la valutazione in tempo prossimo al reale di danni da incendio, sono utilizzati anche altri sensori come MODIS e VIIRS per le immagini a media risoluzione spaziale e un insieme di immagini ad alta risoluzione spaziale ottenute da satelliti come Landsat, SPOT e IRS. Le variabili, come ad esempio l'equivalente in acqua della neve e l'umidità del suolo utilizzate per la componente preallarme inondazioni, sono ottenute da sensori a bordo dei satelliti Metop e DMSP.

I dati in situ includono anche le osservazioni aeree [ottenute da aeromobili e velivoli senza equipaggio (UAV)]. Per la componente preallarme, la componente in situ include le osservazioni idrometeorologici delle pertinenti autorità nazionali e regionali.


ALLEGATO VII

SPECIFICHE TECNICHE PER IL SERVIZIO DI SICUREZZA DI COPERNICUS

OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA DI COPERNICUS

Il servizio di sicurezza di Copernicus è volto a garantire la fornitura di dati e informazioni pertinenti e appropriati per consentire all'Unione di rispondere alle sfide poste dalla sicurezza civile, migliorando le capacità di prevenzione delle crisi e di preparazione e risposta alle stesse, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza marittima e delle frontiere, e il sostegno di Copernicus all'azione esterna dell'Unione. Il servizio di sicurezza di Copernicus comprende le seguenti componenti:

a)

la componente sorveglianza delle frontiere, gestita su delega da Frontex in quanto entità delegata;

b)

la componente sorveglianza marittima, gestita su delega da Frontex in quanto entità delegata;

c)

il sostegno alla componente azione esterna dell'Unione, gestita su delega da SATCEN in quanto entità delegata.

L'integrazione delle diverse capacità di osservazione delle tre entità delegate comporta una gamma sincronizzata di prodotti, sviluppata a un costo minimo e in base alle sinergie operative.

PARTE I

Componente sorveglianza delle frontiere del servizio di sicurezza di Copernicus

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

L'elemento di sorveglianza delle frontiera del servizio di sicurezza Copernicus è progettato per fornire una maggiore conoscenza della situazione contingente, contribuendo alla risposta ai rischi per la sicurezza alle frontiere esterne dell'Unione mediante l'individuazione e il monitoraggio dei rischi transfrontalieri per la sicurezza, la valutazione dei rischi, i sistemi di preallarme, la mappatura e il monitoraggio.

2.   REQUISITI DEGLI UTENTI E PRINCIPALI SETTORI DI APPLICAZIONE

In risposta ai requisiti individuati presso gli utenti, la componente di sorveglianza delle frontiere fornisce servizi nei seguenti settori di attualità, raggruppando dati e/o prodotti di informazione secondo il principale settore di applicazione:

a)

i servizi terrestri (S1, S2, S3) sono basati su immagini satellitari e includono analisi dei porti, delle coste, delle spiagge e dei valichi di frontiera e richiedono l'interpretazione umana da parte di specialisti;

b)

i servizi marittimi (S4, S5, S6, S7) sono basati sui sistemi di segnalazione delle navi e il rilevamento delle imbarcazioni nelle immagini satellitari e sono semiautomatizzati;

c)

il servizio ambientale (S8) fornisce un'analisi delle variabili ambientali, incluse le informazioni sul terreno e sulle condizioni climatiche.

3.   ARCHITETTURA DEL SERVIZIO

La componente sorveglianza delle frontiere è suddivisa nei seguenti settori di attività:

a)

gestione generale delle attività delegate, compresi appalti, gestione di contratti e rendicontazione;

b)

gestione dei servizi, tra cui la definizione delle esigenze, l'acquisizione, la garanzia della qualità e la prestazione di servizi di sorveglianza delle frontiere;

c)

sviluppo del servizio in base all'evoluzione delle esigenze degli utenti (autorità di controllo delle frontiere e Frontex);

d)

adesione degli utenti e formazione, comprese tutte le attività necessarie per formare gli utenti nonché la valutazione del livello di utilizzo di ciascuno dei servizi forniti.

I servizi di sorveglianza delle frontiere di Copernicus sono attuati nell'ambito della fusione dei servizi di Frontex già in servizio presso l'Agenzia.

Le seguenti attività sono gestite per lo più da Frontex, all'occorrenza con il sostegno di contraenti, e comprendono:

a)

operazioni quotidiane e relazioni con gli utenti;

b)

pianificazione, ordinazione, acquisto e fatturazione dei prodotti (prodotti EO e non-EO);

c)

gestione delle operazioni IT, inclusa la gestione di eventi e problemi;

d)

garanzia della qualità dei prodotti forniti;

e)

correzioni e aggiornamenti dei servizi;

f)

monitoraggio della fornitura del servizio.

A sostegno alle attività di cui sopra, FRONTEX ha concluso accordi sul livello dei servizi con l'EUSC e l'EMSA, finanziati in parte da Copernicus, per l'analisi delle zone marittime e terrestri, rispettivamente.

L'attuazione di prove di fattibilità e di progetti preoperativi può essere utilizzata per testare e convalidare i nuovi requisiti degli utenti.

4.   PORTAFOGLIO DI SERVIZI TECNICI

Le attivazioni specifiche del servizio Copernicus ai fini della sorveglianza delle frontiere sono determinate da FRONTEX, in base alla sua valutazione del rischio della situazione attuale. La sorveglianza delle frontiere prevede i seguenti elementi:

a)

(S1) monitoraggio delle coste: prodotti Copernicus sviluppati nel settore del monitoraggio delle coste costituiti da relazioni periodiche e ad hoc sulle analisi delle immagini, dati vettorizzati e immagini delle fasce costiere (spiagge e porti) individuate mediante l'analisi dei rischi a sostegno della valutazione operativa di migrazione irregolare e attività criminali transfrontaliere;

b)

(S2) monitoraggio delle aree in prossimità delle frontiere: relazioni periodiche e ad hoc sulle analisi delle immagini, dati vettorizzati e immagini delle zone in prossimità delle frontiere individuate mediante l'analisi dei rischi a sostegno della valutazione operativa della migrazione irregolare e delle attività criminali transfrontaliere;

c)

(S3) mappatura/immagini di riferimento: prodotti Copernicus sviluppati nei settori della mappatura e delle immagini di riferimento, basati su immagini satellitari VHR e dati vettorizzati riguardanti aree specifiche di paesi terzi individuati mediante l'analisi dei rischi;

d)

(S4) sorveglianza marittima di un'area di interesse: prodotti Copernicus sviluppati nel settore della sorveglianza marittima di un area di interesse che comprendono l'identificazione e la localizzazione di imbarcazioni di interesse utilizzando dati di osservazione della Terra insieme a dati in situ forniti da fonti open source e da piattaforme e sensori;

e)

(S5) servizio di rilevamento delle imbarcazioni: prodotti Copernicus sviluppati nel quadro del servizio di rilevamento delle imbarcazioni che comprendono il rilevamento via satellite (SAR) e l'identificazione (ottica) delle imbarcazioni in associazione con sistemi cooperativi (AIS, LRIT);

f)

(S6) servizio di localizzazione e segnalazione delle imbarcazioni: prodotti Copernicus sviluppati nel quadro del servizio di rilevamento e segnalazione delle imbarcazioni che comprendono feed di dati terrestri/satellitari AIS, LRIT e VMS;

g)

(S7) servizio di rilevamento delle anomalie delle imbarcazioni: prodotti Copernicus sviluppati nel quadro del servizio di rilevamento delle anomalie delle imbarcazioni che comprendono gli allarmi generati automaticamente in caso di rilevamento di comportamenti sospetti;

h)

(S8) valutazione ambientale per l'analisi dei rischi: prodotti Copernicus nel settore della valutazione ambientale per l'analisi dei rischi che comprendono informazioni ambientali (condizioni meteorologiche attuali e previste e stato del mare) a sostegno della pianificazione operativa, dei processi decisionali e della pianificazione delle acquisizioni satellitari;

i)

(S9) valutazione ambientale di grandi aree per l'analisi dei rischi: servizio fornito «su richiesta». Esso può essere richiesto mediante i servizi Eurosur per la fusione dei dati ed è fornito mediante l'analisi delle immagini in base al monitoraggio di aree specifiche utilizzando immagini nuove e da archivio;

j)

(S10) servizio di ricognizione e osservazione della Terra (EO) - servizio fornito «su richiesta». Esso può essere richiesto dai NCC mediante i servizi Eurosur per la fusione dei dati. Il servizio di ricognizione e osservazione della Terra (EO) fornisce la valutazione iniziale e l'identificazione di aree specifiche e obiettivi d'interesse all'interno di vaste zone. Le aree e gli oggetti individuati sono convalidati dal richiedente e, all'occorrenza, vengono ulteriormente analizzati mediante i servizi regolari di monitoraggio;

k)

(S11) servizio di valutazione delle reti migratorie e criminali transfrontaliere: servizio fornito «su richiesta». Esso può essere richiesto dai NCC mediante i servizi Eurosur per la fusione dei dati e fornisce una base di riferimento socioeconomica e un'analisi iniziale di un'area specifica, un'attività e/o gruppo criminale organizzato associati alla migrazione irregolare o alle attività criminali transfrontaliere. Esso è basato su varie fonti.

5.   ESIGENZE DI DATI

Al fine di fornire servizi di intelligence relativi alla sorveglianza delle frontiere Frontex raccoglie dati da una vasta gamma di fonti e produce un valore aggiunto mediante il suo servizio di fusione dei dati.

Il servizio si avvale dei seguenti input di dati:

a)

immagini satellitari (immagini ottiche e radar);

b)

dati provenienti da sistemi specializzati di rilevamento delle imbarcazioni;

c)

informazioni meteorologiche;

d)

informazioni di intelligence.

PARTE II

Componente sorveglianza marittima del servizio di sicurezza di Copernicus

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

La componente sorveglianza marittima del servizio di sicurezza di Copernicus è volta a migliorare la prevenzione delle crisi, la preparazione e la capacità di risposta dell'Unione mediante una sorveglianza marittima rafforzata che si basa sull'impiego di dati e informazioni Copernicus per migliorare l'individuazione e il monitoraggio delle minacce alla sicurezza transregionale, sulla valutazione dei rischi, sui sistemi di preallarme, nonché sulla mappatura e sul monitoraggio delle zone marittime.

2.   REQUISITI DEGLI UTENTI E PRINCIPALI SETTORI DI APPLICAZIONE

La componente sorveglianza marittima risponde ai requisiti di monitoraggio delle seguenti comunità di utenti:

a)

controllo della pesca;

b)

sicurezza marittima e security;

c)

servizi doganali e di contrasto;

d)

difesa.

3.   ARCHITETTURA DEL SERVIZIO

I servizi di sorveglianza marittima di Copernicus si basano sull'architettura dell'EMSA al fine di combinare vari elementi del servizio, tra cui l'osservazione della Terra, e fornire servizi su misura per le diverse comunità di utenti. Tali elementi del servizio sono suddivisi in input del servizio e moduli del servizio.

Gli input del servizio comprendono quanto segue:

a)

osservazione della Terra;

b)

conoscenza specifica del settore marittimo (MDA).

I moduli di servizio comprendono quanto segue:

a)

i moduli di servizio generici;

b)

i moduli di servizio di integrazione.

La combinazione degli input del servizio con le capacità appropriate (moduli) consente la fornitura di servizi su misura ed efficienti in termini di costi a tutte le comunità di utenti autorizzati.

All'EMSA sono affidati i seguenti compiti specifici:

a)

gestione generale delle attività delegate;

b)

gestione e amministrazione, tra cui appalti, gestione di contratti, rendicontazione e garanzia della qualità;

c)

sviluppo di servizi, che comprende la progettazione, la prova e messa in opera;

d)

funzionamento del servizio, che include le operazioni quotidiane, la gestione di eventi e problemi e il costante miglioramento dei servizi. Il funzionamento del servizio comprende tutte le attività connesse alla pianificazione, all'ordinazione e alla convalida di prodotti satellitari;

e)

adesione degli utenti e formazione, comprese tutte le attività necessarie per formare gli utenti nonché la valutazione del livello di utilizzo di ciascuno dei servizi forniti.

Oltre a tali attività, ma in relazione alla fornitura dei servizi, possono essere realizzati progetti preoperativi e prove di fattibilità al fine di testare e convalidare i nuovi requisiti degli utenti in un settore specifico.

4.   PORTAFOGLIO DI SERVIZI TECNICI

I prodotti forniti nel quadro della componente sorveglianza marittima del servizio di sicurezza di Copernicus comprendono i seguenti servizi.

1)   Servizi di controllo della pesca

Le attività di pesca illegali possono compromettere la realizzazione dei piani di gestione e compromettono lo sfruttamento razionale delle risorse ittiche. Tali servizi tengono conto dei seguenti requisiti:

a)

monitoraggio delle zone di pesca;

b)

monitoraggio dei porti pescherecci per sorvegliare e controllare la partenza o lo sbarco di pescherecci.

2)   Servizi di sicurezza marittima e security

I servizi di sicurezza marittima e security rispondono alle esigenze di due categorie principali di utenti:

a)

ricerca e soccorso: i servizi di ricerca e soccorso (S&R) riguardano la ricerca di persone in pericolo o a rischio imminente di morte e la prestazione di assistenza salvavita. Le attività S&R comprendono operazioni in zone isolate, operazioni di salvataggio in mare e strumenti specialistici di S&R normalmente non disponibili ai servizi di emergenza. Un servizio S&R include la definizione rapida dei compiti delle risorse satellitari, il dispiegamento di UAV per il monitoraggio di ampie aree, la visualizzazione della posizione e dei relativi modelli di ricerca degli strumenti S&R al fine di un miglior coordinamento delle operazioni;

b)

sicurezza delle navi: il servizio consiste nella ricerca e nella fornitura di immagini migliorate del traffico marittimo, avvalendosi dei prodotti EO e ha una copertura globale, con un ulteriore accento sulle aree remote e, in particolare, sulle regioni polari.

3)   Servizi doganali

I servizi doganali assicurano, per una serie di scopi, l'uso di dati cooperativi per localizzare le navi e correlare le traiettorie e gli arrivi in porto con le informazioni di sistemi già esistenti.

Il monitoraggio dei traffici illeciti di merci si concentra sull'espansione delle conoscenze del settore marittimo e sul controllo incrociato delle informazioni con i registri di base, le informazioni relative alle imbarcazioni e i dati comunicati. Il servizio fornisce sostegno a operazioni e interventi specifici che richiedono una rapida definizione dei compiti e il monitoraggio. Le attività comprendono il monitoraggio dei porti e delle spiagge di paesi terzi al fine di verificare la partenza di navi specifiche, nonché l'individuazione di comportamenti anomali.

4)   Servizi di contrasto

I servizi di contrasto si concentrano sull'ampliamento delle conoscenze del settore marittimo in base a risorse e capacità civili esistenti e integrando ulteriormente le informazioni. Si basano su modalità con una rapida definizione dei compiti e il monitoraggio di operazioni specifiche.

5)   Servizi per l'ambiente marino

I servizi per l'ambiente marino comprendono le attività CleanSeaNet. Essi offrono assistenza agli Stati partecipanti per le seguenti attività:

a)

individuazione e rilevamento dell'inquinamento da idrocarburi sulla superficie del mare;

b)

monitoraggio dell'inquinamento accidentale durante le emergenze;

c)

partecipazione all'identificazione dei responsabili dell'inquinamento.

5.   ESIGENZE DI DATI

I servizi di sorveglianza marittima di Copernicus comprendono dati Copernicus e non-Copernicus come input per la fornitura di prodotti.

1)

Dati EO e prodotti derivati, provenienti da:

a)

immagini SAR;

b)

immagini ottiche;

c)

video satellitare.

2)

Dati non-EO e prodotti che conferiscono un valore aggiunto:

a)

sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS);

b)

satellite AIS (SAT-AIS);

c)

sistemi di segnalazione delle navi in conformità alle rispettive basi giuridiche;

d)

informazioni relative alle imbarcazioni (da basi dati delle imbarcazioni).

3)

Dati in situ da altre fonti - sensori montati su qualsiasi veicolo, imbarcazione o altro mezzo.

PARTE III

Sostegno alla componente azione esterna dell'Unione del servizio di sicurezza di Copernicus

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

Il servizio SEA è basato sull'ipotesi di una stretta collaborazione con il servizio di gestione delle emergenze di Copernicus. Il coordinamento tra SEA e EMS si basa sui seguenti principi:

a)

l'integrazione dei portafogli EMS e SEA deve tenere conto delle esigenze di entrambe le comunità di utenti;

b)

il coordinamento dei servizi non deve compromettere la rapidità, le specificità o la qualità dei rispettivi portafogli di servizi e la sensibilità della domanda;

c)

il coordinamento deve mirare a potenziali risparmi sui costi mediante la condivisione delle risorse.

2.   REQUISITI DEGLI UTENTI E PRINCIPALI SETTORI DI APPLICAZIONE

Il servizio copre i seguenti settori principali:

a)

informazione in caso di crisi;

b)

prevenzione e preparazione alle crisi;

c)

note informative e attività di analisi.

I prodotti del servizio SEA sono disponibili solo per i seguenti utenti autorizzati:

a)

il servizio europeo per l'azione esterna (strutture di gestione delle crisi SEAE; delegazioni dell'UE, uffici regionali del SEAE);

b)

le missioni e operazioni CSDP;

c)

i seguenti servizi della Commissione:

1)

DG-ECHO;

2)

DG-DEVCO;

d)

i ministeri della Difesa, dei ministeri degli Affari esteri e i centri di intelligence negli Stati membri;

e)

le Nazioni Unite.

3.   ARCHITETTURA DEL SERVIZIO

Il servizio comprende la fornitura su richiesta di informazioni geospaziali a sostegno del processo decisionale e delle operazioni durante una crisi. Il servizio si basa sull'acquisizione, il trattamento e l'analisi delle immagini satellitari e delle informazioni collaterali.

I prodotti sono una combinazione di strati standardizzate di informazioni che rispondano alle esigenze degli utenti. Tali strati possono essere raggruppate in diversi formati di output, quali mappe, set di dati geospaziali (dati Vector e Raster) e/o servizi accessibili via web (web map). Gli utenti possono selezionare prodotti dal portafoglio SEA o indicare le loro esigenze specifiche.

Il servizio mira a una disponibilità di 24 ore al giorno/7 giorni su 7 e include un servizio di «rapido intervento».

Le operazioni del servizio comprendono:

a)

punto focale del servizio (SFP) per qualsiasi attivazione del SEA;

b)

helpdesk Copernicus;

c)

progettazione dei prodotti;

d)

richieste/gestione di dati CSCDA;

e)

orientamento per i contraenti per quanto riguarda la generazione dei prodotti;

f)

analisi interna e valore aggiunto, se del caso, per tutte le attivazioni conformi alla governance SATCEN;

g)

convalida e distribuzione dei prodotti;

h)

coordinamento con il servizio EMS Copernicus;

i)

coordinamento con altri servizi Copernicus pertinenti per l'azione esterna e gli utenti CFSP/CSDP;

j)

distribuzione e attuazione delle politiche, tenendo conto dei profili degli utenti e dei dati sensibili.

Le operazioni di servizio implementano e fanno funzionare tutti i processi per il servizio SEA conformemente al quadro definito a livello di gestione e coordinamento.

Il coordinatore del servizio SEA (SSC) è responsabile delle seguenti azioni per ciascuna attivazione:

a)

stima dei costi per un equilibrio costi-benefici o valutazione d'impatto;

b)

gestione di questioni sensibili;

c)

gestione di eventi e problemi;

d)

monitoraggio dei servizi forniti.

4.   PORTAFOGLIO DI SERVIZI TECNICI

Il portafoglio dettagliato del servizio SEA di Copernicus è composto dei seguenti prodotti.

1)   Mappe di riferimento

Le mappe di riferimento sono prodotti cartografici di alta qualità comprendenti una vasta gamma di caratteristiche osservabili. I diversi strati delle informazioni comprendono tipi di base come rete stradale, confini, idrografia, terreno ecc. Le informazioni contenute nelle mappe di riferimento offrono sostegno all'orientamento, alla navigazione locale, al processo decisionale strategico e allo spiegamento logistico. A seconda delle circostanze li strati delle informazioni nella mappa di riferimento possono essere arricchite da uno strato specifico richiesto dalla situazione.

2)   Valutazione dello stato della rete stradale

La valutazione dello stato della rete stradale fornisce agli utenti una mappa contenente diversi tipi di informazioni sullo stato della rete stradale.

3)   Valutazione dei danni connessi a conflitti

La valutazione dei danni connessi a conflitti si avvale del rilevamento dei cambiamenti al fine di fornire un'interpretazione visiva contenente informazioni sulla distribuzione dei danni in una zona di crisi. Nelle aree urbane i blocchi urbani sono differenziati con un codice colore per evidenziare l'intensità dei danneggiamenti. Nelle aree disperse una mappa di calore è utilizzata per rappresentare i danni. Le sfumature di colore di diversa intensità consentono di evidenziare come sono state colpite le diverse sezioni di ogni area.

4)   Analisi delle infrastrutture critiche

L'analisi delle infrastrutture critiche individua i principali componenti di un'infrastruttura naturale o fatta dall'uomo che è considerata essenziale e ne valuta lo stato operativo.

5)   Sostegno ai piani di evacuazione

Il sostegno ai piani di evacuazione fornisce informazioni geospaziali a sostegno dell'evacuazione delle persone dalle zone di crisi. I prodotti sviluppati in base a un'analisi preliminare effettuata in conformità ai tipi di rischi associati ad una particolare localizzazione, comprendono informazioni, quali possibili punti di raduno, piazzole di atterraggio degli elicotteri e punti e vie di evacuazione.

6)   Mappa delle frontiere extra-UE

Le mappe delle frontiere extra-UE forniscono agli utenti la possibilità di acquisire informazioni specifiche a sostegno delle decisioni sulle questioni relative alle frontiere extra-UE.

7)   Analisi dei campi

Le analisi dei campi sono un prodotto orientato a sostenere il processo decisionale relativo agli sfollati (sfollati all'interno del proprio paese o rifugiati). I prodotti si concentrano sulla caratterizzazione delle strutture di un campo, l'individuazione delle abitazioni e degli edifici con altre funzionalità, fornendo infine stime delle variazioni della popolazione nel campo.

8)   Quadro della situazione di crisi

Il quadro della situazione di crisi è un prodotto volto a valutare complessivamente la gravità di un conflitto o di una crisi e le sue conseguenze. A tali fini il prodotto comprende una raccolta di informazioni complementari riguardanti la crisi. Tali informazioni complementari sono raccolte, rese omogenee e preparate in modo da presentare un quadro d'insieme (insieme di mappe della situazione e, facoltativamente, una relazione).

9)   Relazione di attività

L'obiettivo della relazione di attività è fornire all'utente un'analisi di una determinata attività umana. Il prodotto è molto flessibile.

5.   ESIGENZE DI DATI

Il servizio richiede l'uso di dati ad altissima risoluzione.


23.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/56


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/621 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2018

relativa alle specifiche tecniche per la componente spaziale di Copernicus a norma del regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il programma Copernicus, istituito dal regolamento (UE) n. 377/2014, è un programma civile, orientato agli utenti, che si basa sulle capacità nazionali ed europee esistenti e il cui principale obiettivo operativo è quello di fornire informazioni precise e attendibili relative all'ambiente e alla sicurezza, adeguate alle esigenze degli utenti e a sostegno di altre politiche dell'Unione, riguardanti in particolare il mercato interno, i trasporti, l'ambiente, l'energia, la protezione civile e la sicurezza civile, la cooperazione con i paesi terzi e gli aiuti umanitari.

(2)

A norma del regolamento (UE) n. 377/2014, il programma Copernicus si articola in tre componenti, tra cui una componente spaziale destinata a garantire osservazioni spaziali sostenibili per i seguenti tipi di servizi: monitoraggio atmosferico, monitoraggio dell'ambiente marino, monitoraggio del territorio, cambiamenti climatici, gestione delle emergenze e sicurezza. La Commissione ha la responsabilità generale di Copernicus e coordina le sue diverse componenti.

(3)

Le specifiche tecniche per la componente spaziale di Copernicus sono necessarie per stabilire una base di riferimento per l'attuazione e l'evoluzione della componente spaziale quale parte della governance di Copernicus.

(4)

Le specifiche tecniche per la componente spaziale di Copernicus dovrebbero riguardare aspetti quali il completamento e l'esercizio di missioni specifiche, la ricezione, l'elaborazione, l'archiviazione e la divulgazione dei dati, la fornitura, l'archiviazione e la divulgazione di dati di missioni partecipanti ad integrazione dei dati di missioni specifiche, e il processo volto a garantire l'evoluzione del sistema.

(5)

Lo sviluppo della componente spaziale di Copernicus ha avuto inizio nell'ambito del programma relativo alla componente spaziale del GMES (monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza), che comprende finanziamenti dell'Agenzia spaziale europea (ESA) e della Commissione. Le specifiche tecniche per la componente spaziale di Copernicus dovrebbero coprire l'intera componente spaziale, con un'attenzione particolare per le attività finanziate a norma del regolamento (UE) n. 377/2014.

(6)

La componente spaziale di Copernicus è finanziata nel suo complesso mediante una serie di accordi, tra cui figurano gli accordi conclusi nell'ambito del programma dell'ESA relativo alla componente spaziale del GMES, dell'accordo Copernicus e del programma facoltativo Jason-3 e Jason-CS dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT). Le attività finanziate nell'ambito del programma dell'ESA relativo alla componente spaziale del GMES comprendono lo sviluppo delle unità A e B di Sentinel-1, Sentinel-2 e Sentinel-3, delle unità A e B di Sentinel-5p e di Sentinel-4 e delle unità A di Sentinel-5 e Sentinel-6. L'EUMETSAT cofinanzia Sentinel-6 nell'ambito del programma facoltativo Jason-CS dell'EUMETSAT.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato Copernicus,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Specifiche tecniche per la componente spaziale di Copernicus

Sono adottate le specifiche tecniche per la componente spaziale di Copernicus di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 377/2014, con riferimento alla relativa attuazione ed evoluzione in base alle esigenze degli utenti, che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 122 del 24.4.2014, pag. 44.


ALLEGATO

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE PER LA COMPONENTE SPAZIALE

La componente spaziale di Copernicus comprende le seguenti attività:

a)

sviluppo, lancio e funzionamento di satelliti Copernicus dedicati (satelliti Sentinel);

b)

elaborazione e generazione di prodotti derivati dai dati acquisiti da Sentinel (Sentinel Data Products);

c)

distribuzione dei dati;

d)

acquisizione e fornitura di dati provenienti da missioni satellitari di terzi (missioni partecipanti di Copernicus), nel caso i dati richiesti dai servizi Copernicus non possano essere forniti dai satelliti Sentinel.

I prodotti derivati dai dati satellitari sono utilizzati dai servizi di Copernicus e da altri utenti che, combinandoli a dati provenienti da più fonti, li convertono in variabili geofisiche uniformi o in prodotti di informazione di più alto livello.

La componente spaziale di Copernicus è progettata in base ai requisiti relativi ai dati e alle osservazioni degli utenti principali di Copernicus (istituzioni e organi dell'Unione ed autorità europee, nazionali, regionali o locali attive nel settore del monitoraggio atmosferico, del monitoraggio dell'ambiente marino, del monitoraggio del territorio, dei cambiamenti climatici, della gestione delle emergenze e della sicurezza). Tali esigenze costituiscono la base per la definizione dei requisiti del sistema della componente spaziale di Copernicus.

I requisiti di Copernicus per i dati spaziali di osservazione della Terra per il periodo 2014-2020 sono indicati nel documento sui requisiti dell'archivio di dati («Data Warehouse Requirements document», versione 2.x), compilato in base requisiti dei servizi di Copernicus e degli utenti di Copernicus che richiedono i dati di osservazione della Terra. Gli aggiornamenti del documento devono essere tenuti in considerazione per l'evoluzione della componente spaziale di Copernicus. I requisiti relativi ai dati sono stabiliti nella Tabella 1.

Tabella 1

Tabella riassuntiva dei requisiti del set di dati dei servizi di Copernicus

Requisiti relativi ai dati principali  (1)

Potenziali fonti di dati di Copernicus

Monitoraggio del territorio

Copertura paneuropea (SEE39) con immagini ad alta risoluzione (HR) cielo senza nuvole

Missioni specifiche

Missioni partecipanti

Copertura europea (SEE39) completa con immagini ad altissima risoluzione (VHR)

Missioni partecipanti

Copertura mondiale con immagini ottiche ad alta risoluzione

Missioni specifiche

Copertura mondiale con immagini ottiche a media risoluzione

Missioni specifiche

Missioni partecipanti

Copertura mondiale con immagini SAR a media risoluzione

Missioni specifiche

Copertura con immagini SAR a bassa risoluzione

Missioni partecipanti

Copertura mondiale a media risoluzione con altimetria SAR

Missioni specifiche

Monitoraggio dell'ambiente marino

Monitoraggio dei ghiacci marini con immagini SAR a media risoluzione

Missioni specifiche

Missioni partecipanti

Dati sistematici globali/regionali relativi al colore degli oceani

Missioni specifiche

Missioni partecipanti

Dati sistematici globali e regionali relativi alla temperatura della superficie del mare

Missioni specifiche

Missioni partecipanti

Dati sistematici globali e regionali relativi all'altimetria e al livello del mare

Missioni specifiche

Missioni partecipanti

Monitoraggio atmosferico

Dati per il monitoraggio e le previsioni relativi agli aerosol

Missioni specifiche

Missioni partecipanti

Dati per il monitoraggio e le previsioni relative all'anidride solforosa (SO2) nella composizione atmosferica

Missioni specifiche

Missioni partecipanti

Dati per il monitoraggio e le previsioni relative alla formaldeide (HCHO) nella composizione atmosferica

Missioni specifiche

Missioni partecipanti

Dati per il monitoraggio e le previsioni relative all'ozono (O3) nella composizione atmosferica

Missioni specifiche

Missioni partecipanti

Dati per il monitoraggio e le previsioni relative al monossido di carbonio (CO) nella composizione atmosferica

Missioni specifiche

Missioni partecipanti

Dati per il monitoraggio e le previsioni relative all'anidride carbonica (CO2) nella composizione atmosferica

Missioni specifiche

Missioni partecipanti

Dati per il monitoraggio e le previsioni relative al metano (CH4) nella composizione atmosferica

Missioni specifiche

Missioni partecipanti

Dati per il monitoraggio e le previsioni relative al biossido di azoto (NO2) nella composizione atmosferica

Missioni specifiche

Missioni partecipanti

Monitoraggio dei cambiamenti climatici

Dati per il calcolo delle variabili climatiche essenziali (ECV)

Missioni specifiche

Missioni partecipanti

Gestione delle emergenze

Set di dati con specifiche flessibili (modalità urgente, modalità standard, alta/altissima risoluzione, immagini ottiche/SAR, dati archiviati/nuove acquisizioni)

Missioni specifiche

Missioni partecipanti

2.   PANORAMICA DELLA COMPONENTE SPAZIALE DI COPERNICUS

2.1.   Aspetti generali

La componente spaziale di Copernicus garantisce una capacità autonoma di osservazioni spaziali al fine di raggiungere gli obiettivi del programma Copernicus, a sostegno principalmente della componente di servizi del programma. La componente spaziale è costituita da un segmento spaziale di missioni satellitari e da un segmento di terra a sostegno di tali missioni.

Il segmento spaziale comprende due tipi di missioni satellitari, ovvero:

1)

missioni satellitari specifiche, chiamate Sentinel, organizzate in sei diverse «famiglie»: Sentinel-1, -2 e -3 (comprendente ciascuna 4 unità, piena capacità operativa costituita da 2 unità in volo simultaneamente, sostituite da 2 unità per garantire la continuità delle osservazioni), Sentinel-4 (2 unità), Sentinel-5 (3 unità) e Sentinel-6 (2 unità). A questi satelliti si aggiungono Jason-3 e Sentinel-5p, sviluppati da terzi ma gestiti da Copernicus;

2)

missioni di terzi, costituite da satelliti di osservazione della Terra lanciati da organizzazioni europee, nazionali o commerciali, chiamate missioni partecipanti di Copernicus (CCM).

Il segmento di terra gestisce le missioni Sentinel, riceve i dati dai satelliti, li elabora, li archivia e li distribuisce ai servizi e alle comunità di utenti Copernicus, e genera un flusso coordinato di dati per soddisfare le esigenze di dati di Copernicus.

La componente spaziale di Copernicus comprende le seguenti attività:

a)

fornitura di osservazioni spaziali provenienti da missioni specifiche. Ciò comprende il completamento, la manutenzione, l'esercizio, la convalida e la calibrazione dei satelliti Sentinel, del relativo segmento di terra e dei prodotti derivati dai dati nonché la protezione degli spettri di frequenza necessari;

b)

fornitura, archiviazione e distribuzione di dati di missioni partecipanti;

c)

attività preparatorie connesse all'evoluzione della componente spaziale in risposta all'evolversi delle necessità, compresa la specificazione di nuove missioni specifiche;

d)

protezione dei satelliti contro i rischi di collisione;

e)

smantellamento sicuro dei satelliti a fine vita.

2.2.   Finanziamento della componente spaziale di Copernicus

Le attività finanziate a norma del regolamento (UE) n. 377/2014 comprendono le operazioni di tutti i satelliti Sentinel e di Jason-3, l'acquisizione delle unità Sentinel-1, -2, -3 C e D, l'acquisizione delle unità Sentinel-5 B e C, l'acquisizione dell'unità Sentinel-6B, i servizi di lancio, la distribuzione dei dati, l'acquisizione dei dati delle missioni partecipanti.

Le attività finanziate a norma dell'accordo Copernicus sono strettamente collegate alle attività finanziate dal programma dell'ESA relativo alla componente spaziale del GMES e dai programmi facoltativi EUMETSAT Jason-3 e -CS.

2.3.   Governance e attuazione

L'attuazione della maggior parte delle attività della componente spaziale di Copernicus è delegata all'ESA e all'EUMETSAT.

Le attività delegate all'ESA comprendono il coordinamento tecnico generale della componente spaziale e la definizione dell'architettura generale della componente spaziale. All'ESA sono affidati i seguenti compiti:

a)

acquisizione e sviluppo delle unità ricorrenti C e D dei satelliti Sentinel-1, -2, e -3;

b)

acquisizione delle unità B e C dello strumento Sentinel-5;

c)

acquisizione dell'unità Sentinel-6B;

d)

acquisizione dei servizi di lancio e delle attività di preparazione al lancio (comprese le attività che vanno dalla fase di Flight Acceptance Review fino alla In Orbit Commissioning Review);

e)

operazioni della componente spaziale di Copernicus specificata nella sezione 3.5;

f)

operazioni relative alla circolazione dei dati e ai servizi di rete;

g)

distribuzione dei dati Sentinel-1, -2, -3 (parte relativa al territorio) e Sentinel-5p, così come dei servizi di accesso alle informazioni e ai dati (Data and Information Access Services);

h)

acquisizione dell'accesso ai dati delle missioni partecipanti di Copernicus;

i)

manutenzione degli elementi pertinenti della componente spaziale di Copernicus;

j)

evoluzione degli elementi pertinenti della componente spaziale;

k)

sostegno alla Commissione per la definizione dei requisiti degli utenti, delle specifiche dei servizi e dei requisiti relativi ai dati dei servizi per l'infrastruttura spaziale.

Le attività delegate all'EUMETSAT comprendono l'esercizio di missioni specifiche e l'accesso ai dati di missioni partecipanti, conformemente al suo mandato e alle sue competenze. All'EUMETSAT sono affidati i seguenti compiti:

a)

esercizio e manutenzione della serie di satelliti Sentinel-3 in coordinamento con l'ESA;

b)

esercizio e manutenzione degli strumenti Sentinel-4 e Sentinel-5 compresi nei satelliti MTG e METOP-SG;

c)

esercizio e manutenzione del satellite Jason-3 in base alla cooperazione con le organizzazioni partner;

d)

esercizio e manutenzione della missione Sentinel-6 in coordinamento con l'ESA e altre organizzazioni partner;

e)

fornitura dei servizi del segmento di terra, delle operazioni di accesso ai dati e della distribuzione dei dati per Jason-3, Sentinel-3 (parte relativa all'ambiente marino), -4, -5, -6 e i servizi di accesso alle informazioni e ai dati;

f)

manutenzione ed evoluzione del segmento e dell'infrastruttura di terra;

g)

fornitura di dati pertinenti derivanti da missioni partecipanti selezionate relative ai servizi di monitoraggio atmosferico, dell'ambiente marino e dei cambiamenti climatici;

h)

sostegno all'ESA per lo sviluppo, il lancio e la fase orbitale iniziale (EOP) delle unità C e D di Sentinel-3 e dell'unità B di Sentinel-6;

i)

sostegno all'ESA per lo sviluppo delle unità B e C di Sentinel-5;

j)

sostegno alla Commissione per la definizione dei requisiti degli utenti, delle specifiche dei servizi e dei requisiti relativi ai dati dei servizi (a richiesta e soggetto a un ulteriore finanziamento da parte della Commissione);

k)

sostegno al servizio Copernicus di monitoraggio dei cambiamenti climatici, rielaborazione di EUMETSAT e di dati concordati di Copernicus e di terzi (a richiesta e soggetto a un ulteriore finanziamento da parte della Commissione).

La gestione di tali attività comprende le interazioni operative quotidiane con i prestatori di servizi e gli utenti pertinenti, la gestione dei rischi, le attività di comunicazione e il sostegno alla Commissione nell'interazione con i portatori di interessi di Copernicus.

Il coordinamento tra l'ESA e l'EUMETSAT è gestito mediante un piano congiunto di gestione delle operazioni (Joint Operations Management Plan - JOMP).

2.4.   Calendario indicativo del dispiegamento

Le attività e i compiti del segmento spaziale CSC che hanno rilevanza per i finanziamenti del QFP (2014-2020) sono attuati in una prospettiva pluriennale, in particolare il programma di acquisizione delle unità ricorrenti.

Le tappe principali per la componente CSC comprendono le fasi e i risultati conseguiti illustrati nella figura seguente.

Figura 1

Calendario indicativo delle attività della componente spaziale di Copernicus

Image

Il calendario deve essere aggiornato in seguito all'attuazione tecnica delle attività e alla valutazione delle opzioni programmatiche.

2.5.   Politica in materia di dati e informazioni di Copernicus

L'uso dei dati è soggetto alle disposizioni di un avviso legale che indica che:

a)

gli utenti dispongono di un accesso libero, pieno e aperto ai dati dei satelliti Sentinel e alle informazioni dei servizi di Copernicus senza garanzie esplicite o implicite, neppure per quanto riguarda la qualità e l'idoneità a tutti gli usi;

b)

il diritto dell'Unione concede il libero accesso ai dati dei satelliti Sentinel e alle informazioni dei servizi di Copernicus per gli usi seguenti, purché siano leciti:

1)

riproduzione,

2)

distribuzione,

3)

comunicazione al pubblico,

4)

adattamento, modifica e combinazione con altri dati e altre informazioni,

5)

qualsiasi combinazione dei punti da 1) a 4);

c)

utilizzando i dati o le informazioni dei servizi dei satelliti Sentinel l'utente riconosce tali condizioni come applicabili nei suoi confronti e rinuncia a eventuali richieste di risarcimento nei confronti dell'Unione e dei fornitori di dati e di informazioni.

2.6.   Norme

I prodotti e le informazioni derivati dai dati territoriali generati nell'ambito della componente spaziale di Copernicus sono compatibili e interoperabili con i dati e i sistemi di informazione territoriali previsti dagli Stati membri conformemente alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e ai regolamenti (CE) n. 1205/2008 (3), (UE) n. 1089/2010 (4) e (CE) n. 976/2009 (5) della Commissione.

2.7.   Monitoraggio e valutazione

L'attuazione delle attività CSC è monitorata dalla Commissione. Sia l'ESA che l'EUMETSAT riferiscono su base trimestrale in merito ai progressi nell'attuazione delle attività loro assegnate. La Commissione elabora le relazioni e, se necessario, chiede chiarimenti. Le relazioni trimestrali contengono, tra gli altri, gli indicatori chiave di prestazione (ICP) usati per monitorare l'attuazione della componente spaziale di Copernicus. Gli ICP comprendono:

a)

numero delle missioni Sentinel e il numero delle unità Sentinel in volo;

b)

numero delle missioni che hanno raggiunto la piena capacità operativa (2 unità in volo simultaneamente nel caso di Sentinel-1, -2 e -3);

c)

numero delle unità ricorrenti in fase di sviluppo;

d)

disponibilità di unità e strumenti Sentinel;

e)

volume di dati distribuiti agli utenti;

f)

numero di utenti;

g)

disponibilità e continuità end-to-end del servizio di accesso ai dati Sentinel;

h)

disponibilità e continuità end-to-end del servizio di accesso ai dati delle missioni partecipanti;

i)

volume di accesso ai dati delle missioni partecipanti di Copernicus;

j)

licenze firmate per quanto riguarda le missioni partecipanti di Copernicus;

k)

tempestività della trasmissione dei dati;

l)

prestazioni dell'assistenza utenti e dell'helpdesk.

Gli ICP sono comunicati sia dall'EUMETSAT che dall'ESA in conformità alle attività loro assegnate.

Oltre al monitoraggio operativo delle prestazioni della componente spaziale, deve essere valutato il conseguimento degli obiettivi di tutti i compiti finanziati da Copernicus per quanto concerne i risultati e il livello di incidenza, il valore aggiunto a livello europeo e l'efficienza nell'uso delle risorse. Tale valutazione deve essere condotta in stretta collaborazione con gli operatori di Copernicus (ESA e EUMETSAT per la componente spaziale) e gli utenti di Copernicus.

3.   MISSIONI SPECIFICHE DI COPERNICUS (SENTINEL)

3.1.   Aspetti generali

Le missioni specifiche sono costituite da un segmento spaziale e da un segmento di terra, ciascuno con le sue funzioni e caratteristiche. Il segmento spaziale comprende il satellite e/o lo strumento e il segmento di terra comprende l'intera infrastruttura posta a terra, incluse le stazioni riceventi, i centri di elaborazione, i segmenti delle operazioni di volo e i centri di controllo delle prestazioni delle missioni.

Le risorse del segmento di terra sotto il controllo dell'ESA sono fornite in qualità di servizi. Le operazioni sia del segmento spaziale che di quello di terra sono finanziate da Copernicus.

Una descrizione dettagliata di tutti gli elementi tecnici della componente spaziale di Copernicus è resa disponibile al pubblico.

3.2.   Segmento spaziale - Missioni Sentinel

3.2.1.   Descrizione generale del segmento spaziale

Le missioni specifiche Sentinel prevedono l'impiego di una vasta gamma di tecnologie, compresi radar e strumenti per l'acquisizione di immagini multispettrali per il monitoraggio atmosferico, del territorio e degli oceani. Esse sono sviluppate dall'ESA e organizzate in sei diverse famiglie di missioni.

Missione Sentinel-1: comprende una costellazione di almeno due satelliti in orbita polare per raggiungere la piena capacità operativa, che funzionano giorno e notte e acquisiscono immagini radar ad apertura sintetica (SAR) in banda C, che consente loro di acquisire immagini indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Missione Sentinel-2: comprende una costellazione di almeno due satelliti in orbita polare con l'obiettivo di monitorare la variabilità delle condizioni della superficie del territorio a sostegno del monitoraggio dei cambiamenti di vegetazione nella stagione vegetativa.

Missione Sentinel-3: comprende una costellazione di almeno due satelliti in orbita polare con l'obiettivo di monitorare globalmente le masse terrestri e gli oceani. La parte relativa all'ambiente marino della missione Sentinel-3 misura la topografia e la temperatura della superficie del mare e il colore della superficie dell'oceano, a sostegno dei sistemi di previsione relativi agli oceani e del monitoraggio dell'ambiente e del clima. La parte relativa al territorio della missione Sentinel-3 misura l'altezza della superficie del territorio e delle acque interne, la temperatura e il colore della superficie terrestre.

Missione Sentinel-4: monitora i gas in traccia e gli aerosol essenziali per la qualità dell'aria che si trovano sull'Europa, a sostegno del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus (CAMS) ad alta risoluzione spaziale e con un tempo di rivisitazione breve. Sentinel-4 è attuato in quanto parte del sistema satellitare geostazionario di terza generazione Meteosat EUMETSAT. Gli strumenti di Sentinel-4 sono ospitati sui satelliti EUMETSAT MTG-S-1 (Sentinel-4 A) e MTG-S-2 (Sentinel-4B) con un tempo di funzionamento previsto di 15,5 anni per entrambi i satelliti combinati.

Missione Sentinel-5: fornisce misurazioni accurate dei costituenti essenziali dell'atmosfera, quali ozono, biossido di azoto, biossido di zolfo, monossido di carbonio, metano, formaldeide, e delle proprietà dell'aerosol. Sentinel-5 è attuato in quanto parte del sistema polare EUMETSAT di seconda generazione (EPS-SG). Gli strumenti di Sentinel-5 sono ospitati sui satelliti EUMETSAT METOP-SG-A-1, METOP-SG-A-2, METOP-SG-A-3 (ciascuno con una durata di vita prevista di 7,5 anni), che ospitano rispettivamente Sentinel-5 A, -5B, -5C. Sentinel-5p (6) è la missione precorritrice di Sentinel 5.

Missione Sentinel-6: è una missione altimetrica radar, con l'obiettivo di fornire misurazioni ad alta precisione del livello del mare globale come missione altimetrica di riferimento. Sentinel-6 consta di 2 unità (A e B, ciascuna con una durata di vita prevista di 5 anni), che coprono un periodo di osservazione di 10 anni.

Sentinel-1, Sentinel-2 e Sentinel-3 constano di 4 satelliti ciascuno, di cui 2 unità sono necessarie per raggiungere la piena capacità operativa e 2 unità assicurano la capacità di osservazione ricorrente dopo la fine del ciclo di vita delle prime 2 unità.

Le operazioni di Jason-3  (7) sono incluse nella componente spaziale di Copernicus al fine di fornire continuità di osservazione tra Jason-2 e Sentinel-6 come missione altimetrica di riferimento.

Le caratteristiche delle missioni specifiche di Copernicus sono dettagliate nella tabella 2.

Tabella 2

Caratteristiche delle missioni specifiche di Copernicus

Missione Sentinel

Caratteristiche e finalità principali

Numero di unità

Payload

Orbita satellitare

Periodo approssimativo di funzionamento (8)

Sentinel-1

Missione RADAR

4 unità (A, B, C, D), due unità in volo in parallelo per la piena capacità operativa

Payload SAR in banda C con frequenza centrale di 5,405 GHz (4 polarizzazioni) e 4 modalità:

modalità Strip Map con uno swath di 80 km e una risoluzione spaziale di 5 × 5 metri

modalità Interferometric Wide Swath con uno swath di 250 Km e una risoluzione spaziale di 5 × 20 metri

modalità Extra-wide Swath con uno swath di 400 Km e una risoluzione spaziale di 20 × 40 metri

modalità Wave con una risoluzione spaziale di 5 × 5 metri a 100 km lungo l'orbita

Orbita eliosincrona a circa 693 km

A, B: 2014 – 2022

C, D: 2022 – 2030

Sentinel-2

Missione per l'acquisizione di immagini ottiche ad alta risoluzione per l'osservazione del territorio

4 unità (A, B, C, D), due unità in volo in parallelo per la piena capacità operativa

MSI (Multi Spectral Imager) con 13 canali multispettrali tra 400 nm e 2 300 nm, risoluzione spettrale tra 1 nm e 180 nm e risoluzioni spaziali di 10 m, 20 m e 60 m. Comprende un payload di comunicazione ottica per la ritrasmissione dei dati della missione tramite EDRS.

Orbita eliosincrona a circa 786 km

A, B: 2015 – 2023

C, D: 2023 – 2030

Sentinel-3

Acquisizione di immagini globali dell'oceano e del territorio

4 unità (A, B, C, D), due unità in volo in parallelo per la piena capacità operativa

OLCI (Ocean and Land Colour Instrument) con 21 bande e risoluzione spaziale di 300 m

SLSTR (Sea and Land Surface Temperature Radiometer) con 9 bande e risoluzione spaziale di 500 m (VIS, SWIR) and 1 km (MWIR, TIR) (9)

SRAL (SAR Radar Altimeter) con CX e bande Ku doppie

MWR (Microwave Radiometer) con una frequenza di funzionamento in banda doppia 23,8 GHz e 36,5 GHz

Orbita eliosincrona a circa 814,5 km

A, B: 2016 – 2023

C, D: 2023 – 2030

Sentinel-4

Monitoraggio atmosferico

2 strumenti (A, B) a bordo di satelliti successivi Meteosat Third Generation – Sounder (MTG-S)

Lo strumento della missione Sentinel-4 è uno spettrometro per l'acquisizione di immagini ad alta risoluzione (risoluzione spaziale di 8 × 8 km) che copre tre bande di lunghezza d'onda:

ultravioletto (305-400 nm)

visibile (400-500 nm)

infrarosso vicino (750-775 nm)

A bordo dei satelliti Meteosat di terza generazione in orbita geostazionaria a circa 35 786 Km. Copertura dell'Europa e del Nord Africa con un ciclo di ripetizione di circa 60 minuti.

2022 – 2040

Sentinel-5

Monitoraggio atmosferico

3 unità (A, B, C) a bordo di satelliti successivi METOP Second Generation – A

Lo strumento UVNS Sentinel-5 è uno spettrometro ad alta risoluzione (risoluzione spaziale di circa 7 km) che copre le seguenti bande di lunghezza d'onda:

ultravioletto (270-370 nm)

visibile (370-500 nm)

infrarosso vicino (685-773 nm)

infrarosso a onda corta (1 590 -1 675 ; 2 305 -2 385 nm)

Parte del sistema polare EUMETSAT di seconda generazione (EPS-SG) a circa 817 km

2022 – 2040

Sentinel-5p

Monitoraggio atmosferico

Satellite precursore di Sentinel-5

TROPOMI (TROPOspheric Monitoring Instrument) con 4 canali nei seguenti intervalli spettrali: 270-500 nm, 675-775 nm, 2 305 -2 385 nm e risoluzione spaziale di 7 × 7 Km

Orbita eliosincrona a circa 824 km

2017 – 2024

Sentinel-6

Altimetria dell'oceano ad alta precisione

2 unità (A, B)

POSEIDON-4 (Altimetro radar SAR)

AMRC-C (radiometro a microonde per l'osservazione della qualità del clima) un contributo NOAA/JPL

Non eliosincrona a circa 1 336 km

A: 2020 – 2025

B: 2025 – 2030

3.2.2.   Attività del segmento spaziale

L'ESA è responsabile dell'acquisizione e del lancio dei seguenti satelliti e strumenti:

a)

sviluppo delle unità C e D di Sentinel-1, -2, e -3;

b)

strumenti di Sentinel-5B e -5C;

c)

unità di Sentinel-6B;

d)

servizi di lancio.

Sviluppo e acquisizione delle unità C e D di Sentinel-1, -2, e -3

L'ESA è responsabile dell'acquisizione, dello sviluppo e della fase di Flight Acceptance Review delle unità C e D di Sentinel-1, -2, -3. Inoltre le attività di preparazione al lancio delle unità C devono essere coperte dal programma Copernicus se si verificano prima del 31 dicembre 2021.

Le specifiche tecniche delle unità C e D oggetto di acquisizione devono essere equivalenti a quelle delle unità A e B per garantire la coerenza tecnica e operativa. Lo sviluppo delle unità A, B e C, D deve tuttavia tenere conto dell'obsolescenza dell'hardware dovuta allo scarto temporale dallo sviluppo delle unità A e B. Le unità C e D di Sentinel-1 dovrebbero essere dotate di uno strumento AIS (Automatic Identification System) per incrementare i dati del payload SAR per applicazioni relative al traffico marittimo delle navi e tutte le unità C e D devono essere dotate di un ricevitore GNSS. Le unità C e D di Sentinel-1 e -2 devono comprendere un payload di comunicazione ottica e le unità C e D di Sentinel-3 devono comprendere un payload DORIS. Entrambi i payload sono oggetto di acquisizione nell'ambito del contratto e sono finanziati dal programma Copernicus.

Sviluppo e acquisizione degli strumenti Sentinel-5B e -5C

ESA è responsabile dell'acquisizione, lo sviluppo e il sostegno all'integrazione di Sentinel-5B e -5C con METOP-SG, compresa la verifica end-to-end delle prestazioni dello strumento.

Sviluppo e acquisizione dell'unità Sentinel-6B

Sentinel-6B è un'unità completamente ricorrente di Sentinel-6 A. Sentinel-6B deve essere inclusa come opzione nel contratto di sviluppo di Sentinel-6 A.

Servizi di lancio

I servizi di lancio per le unità A e B di Sentinel-1, -2 e -3, cominciati nell'ambito dell'accordo dell'ESA relativo alla componente spaziale del GMES, devono continuare nell'ambito del programma Copernicus. In quanto parte del programma Copernicus, l'ESA si assume la piena responsabilità per l'acquisizione dei servizi di lancio di Sentinel-1B, -2 A e -3B. L'acquisizione dei servizi di lancio deve comprendere la fabbricazione dei veicoli di lancio, l'adattatore del veicolo spaziale, il sostegno alla campagna di lancio, la progettazione dell'interfaccia satellite/veicolo di lancio e tutte le attività dalla fase di Flight Acceptance Review fino alla fine della In-Orbit Commissioning Review (compresa la fase di lancio e della prima messa in orbita).

3.3.   Segmento di terra - Missioni Sentinel

3.3.1.   Descrizione generale

Il segmento di terra Sentinel costituisce il principale accesso alle missioni Sentinel. Le componenti principali dei segmenti di terra Sentinel sono i seguenti:

a)

il segmento delle operazioni di volo (Flight Operations Segment - FOS) Sentinel;

b)

il segmento di terra dei dati del payload (Payload Data Ground Segment - PDGS) Sentinel.

Le operazioni del PDGS Sentinel dipendono da una rete WAN (Wide Area Network) e dai servizi di accesso ai dati.

3.3.2.   Segmento delle operazioni di volo

Il segmento delle operazioni di volo (FOS) assicura la capacità di programmare le operazioni della missione e di monitorare e controllare il veicolo spaziale e il payload durante tutte le fasi della missione. Il FOS è responsabile delle attività di comando del veicolo spaziale e dell'acquisizione della telemetria in banda S. Esso fornisce inoltre le funzionalità richieste per la generazione e la trasmissione terra-satellite (uplink) della pianificazione dei comandi di routine agli strumenti e alla piattaforma e l'archiviazione/analisi sistematica della telemetria di housekeeping. Il FOS include un sistema per la gestione della dinamica di volo (Flight Dynamics System Facility), che consente di prevedere e definire l'orbita e di generare informazioni sull'assetto e sul controllo dell'orbita.

Le funzioni e le attività del FOS comprendono la pianificazione di segmenti di visibilità della stazione di terra in banda S e la fornitura dell'accesso a telemetrie di housekeeping archiviate a utenti esterni autorizzati. Oltre a questi compiti di routine, il gruppo di controllo della missione FOS è responsabile del monitoraggio dello stato di salute del satellite, dell'attuazione di tutte le necessarie azioni di recupero in caso di anomalie e della verifica e trasmissione terra-satellite delle patch del software di bordo.

Il servizio del FOS per la prevenzione delle collisioni con detriti calcola la probabilità di collisione di uno qualsiasi dei satelliti Sentinel con altri satelliti e/o con detriti e fornisce le corrispondenti relazioni sulle previsioni anticollisione che sono analizzate e, se necessario, tradotte in manovre anticollisione satellitare.

Il FOS fornisce sostegno all'attuazione di misure sicure e affidabili per i veicoli spaziali a fine vita, comprese le attività per il rientro e lo smaltimento.

3.3.3.   Segmento di terra dei dati del payload

Il segmento di terra dei dati del payload comprende i seguenti componenti:

a)

stazioni di terra principali (Core Ground Stations - CGS) Sentinel;

b)

centri di elaborazione e archiviazione (Processing and Archiving Centres - PAC) Sentinel;

c)

centri di controllo delle prestazioni della missione (Mission Performance Centres - MPC) Sentinel;

d)

centri di gestione dei dati del payload (Payload Data Management Centres - PDMC) Sentinel;

e)

servizio di determinazione dell'orbita precisa (Precise Orbit Determination Service - POD) Sentinel.

Stazioni di terra principali (Core Ground Stations - CGS) Sentinel

L'ESA gestisce l'intera rete delle stazioni di terra principali in banda X. Un'infrastruttura dedicata consente di svolgere i seguenti compiti:

a)

acquisire i dati Sentinel trasmessi dal satellite a terra (downlink);

b)

demodulare e immagazzinare i dati ISP (Instrument Source Packets);

c)

fornire i dati ISP al processore di livello 0 e all'EUMETSAT per Sentinel-3;

d)

inviare i dati di livello 0 (L0) ai centri di elaborazione e archiviazione;

e)

produrre dati L1/L2 in tempo prossimo al reale (Near Real Time - NRT) e renderli disponibili agli utenti e ai PAC.

Centri di elaborazione e archiviazione (Processing and Archiving Centres - PAC) Sentinel

I PAC garantiscono l'archiviazione dei dati Sentinel, l'elaborazione sistematica in modalità non urgente (Non-Time Critical - NTC) e/o «al volo» (on-the-fly) di dati Sentinel, l'accesso online ai prodotti e la distribuzione dei dati ad altri elementi CSC.

Centri di controllo delle prestazioni della missione (Mission Performance Centres - MPC) Sentinel

Le attività di calibrazione e convalida per Sentinel-1, -2, -3 e 5p sono eseguite dai centri di controllo delle prestazioni della missione. Tali attività comprendono, tra l'altro, la manutenzione e le evoluzioni degli algoritmi, il controllo di qualità operativo e il monitoraggio end-to-end delle prestazioni del sistema. Per mantenere le necessarie prestazioni di qualità della missione, gli MPC dipendono dalla prestazione di servizi complementari relativi alla qualità da parte di laboratori che offrono il sostegno di esperti e di gruppi dedicati CAL/VAL.

Centri di gestione dei dati del payload (Payload Data Management Centres - PDMC) Sentinel

I centri di gestione dei dati del payload (PDMC) costituiscono l'interfaccia con il FOS per l'attribuzione di compiti al satellite e per la pianificazione del downlink. I PDMC sono responsabili della missione Sentinel e della pianificazione sistematica della produzione, in linea con i requisiti della missione e di accesso ai dati e con la configurazione del PDGS, comprese le impostazioni di organizzazione, circolazione e distribuzione.

Servizio di determinazione dell'orbita precisa (Precise Orbit Determination Service - POD) Sentinel

Il servizio POD Sentinel fornisce i dati relativi all'orbita precisa a sostegno delle elaborazioni non in tempo reale del PDGS. Il centro POD è comune alle missioni Sentinel-1, -2 e -3 e riceve i dati GPS di livello 0 dalle stazioni di terra principali e genera dati relativi all'orbita precisa per i PAC ai fini dell'elaborazione offline dei dati.

3.4.   Operazioni del segmento di terra EUMETSAT

Il segmento di terra EUMETSAT dipende dai servizi implementati e forniti dall'ESA, comprese le stazioni principali di terra per il ricevimento di Sentinel-3. Il segmento di terra di Copernicus attuato all'EUMETSAT può comprendere funzioni e infrastrutture condivise con altre missioni che fanno parte dei programmi di EUMETSAT, ma non del programma Copernicus. Il segmento di terra EUMETSAT di Copernicus fornisce dati provenienti da missioni specifiche (Sentinel-3 per la parte relativa all'ambiente marino, -4, -5, -6 e Jason-3) e da missioni partecipanti e garantisce l'accesso agli utenti. I set di dati e i servizi forniti da EUMETSAT sono documentati nelle specifiche del livello di servizio (Service Level Specifications - SLS).

3.5.   Sistema europeo di trasmissione dati (European Data Relay System - EDRS)

I servizi del sistema europeo di trasmissione dati (EDRS) forniscono la capacità di acquisire dati Sentinel complementare a quella delle stazioni di terra principali in banda X, a sostegno in particolare delle esigenze di osservazione quasi in tempo reale (quasi-real time, QRT, che prevede la fornitura entro un'ora dei prodotti derivati dai dati). In particolare l'EDRS fornisce le seguenti capacità:

a)

introduce la flessibilità nello scenario complessivo di acquisizione dei dati, che conduce a una maggiore disponibilità dei dati Sentinel;

b)

consente la trasmissione di dati satellite-terra (downlink) quando i satelliti Sentinel sono fuori dalla visibilità delle stazioni di terra principali in banda X;

c)

insieme alla rete di stazioni principali in banda X, sostiene e migliora la disponibilità e l'affidabilità end-to-end della fornitura di dati all'utente finale;

d)

fornisce flessibilità aggiuntiva per tenere conto dei requisiti di Copernicus legati alla sicurezza, «proteggendo» la ricezione dei dati della missione mediante un downlink criptato EDRS in banda Ka.

L'uso del servizio EDRS a sostegno delle missioni Sentinel-1 e Sentinel-2 costituisce un'ulteriore opportunità per migliorare la tempestività dei prodotti, anche al di là dell'attuale impegno formale dell'NRT, che prevede la fornitura entro tre ore dei prodotti derivati dai dati.

L'EDRS consente di eseguire un rapido downlink dei dati acquisiti al di fuori della visibilità delle stazioni principali in banda X. I dati devono essere trasmessi dal satellite a terra mediante l'EDRS in modalità «pass-through» quando queste aree vengono osservate. Ciò dovrebbe a sua volta migliorare la tempestività associata ai prodotti principali e consentire ai partner di generare prodotti in QRT/NRT.

L'EDRS dovrebbe essere utilizzato per la trasmissione satellite-terra di un'alta percentuale di dati registrati in memoria, al di fuori della visibilità delle stazioni principali in banda X. Ciò a sua volta aumenterà il volume di dati trasmessi satellite-terra e quindi il volume di dati in NRT generati dal segmento di terra CSC.

I principali compiti funzionali eseguiti dal servizio EDRS sono:

a)

la trasmissione di dati dei satelliti Sentinel-1 e -2 mediante un collegamento ottico (laser) tra OCP a bordo dei satelliti LEO e l'unità equivalente a bordo dei satelliti GEO (EDRS-A and EDRS-C);

b)

la ritrasmissione di dati della missione tra i satelliti GEO e i terminali riceventi a terra in banda Ka;

c)

la ricezione, la decommutazione e la fornitura dei dati della missione al punto di interfaccia del servizio, compresa la rete per la circolazione dei dati.

Il servizio è pertinente per le missioni Sentinel-1 e Sentinel-2 (gli altri satelliti Sentinel non hanno a bordo il necessario payload di comunicazione ottica). L'area geografica in cui le stazioni riceventi EDRS possono scaricare i dati Sentinel deve comprendere almeno l'Europa.

Il servizio fornito da EDRS deve essere acquisito mediante un accordo dedicato sul livello dei servizi e gestito in base a una serie di rigorosi indicatori di prestazione.

3.6.   Operazioni complessive e strategia di acquisizione dei dati delle missioni specifiche di Copernicus

La strategia operativa di tutte le missioni Sentinel persegue i seguenti obiettivi:

a)

fornire dati a Copernicus e ad altri utenti conformemente a requisiti specifici;

b)

garantire attività operative di routine e sistematiche con un alto livello di automazione e un funzionamento il più possibile predefinito.

La strategia operativa di Sentinel è documentata in un piano operativo di alto livello (HLOP) che è reso disponibile al pubblico e comprende informazioni su osservazione/pianificazione, acquisizione, elaborazione e distribuzione dei dati.

Il piano operativo di alto livello è definito principalmente in base ai requisiti di osservazione dei servizi Copernicus, ai requisiti nazionali degli Stati che partecipano a Copernicus, ai requisiti delle pertinenti istituzioni dell'Unione e di altri utenti, tenendo conto anche degli accordi internazionali, degli usi scientifici e del valore aggiunto commerciale. In base ai requisiti di osservazione raccolti, si esegue una serie di simulazioni al fine di elaborare gli scenari di osservazione tenendo conto delle priorità e dei vincoli tecnici. Gli Stati che partecipano a Copernicus sono consultati generalmente una volta l'anno, in occasione del forum degli utenti, sia in merito alla raccolta dei requisiti di osservazione che ai piani di osservazione.

La strategia di acquisizione rispetta i seguenti principi:

a)

le acquisizioni Sentinel-1 sono eseguite conformemente a un piano di background della missione;

b)

Sentinel-2 acquisisce dati sistematicamente tra 56° Sud e 84° Nord sulla terraferma, le aree costiere e le isole più grandi;

c)

Sentinel-3, -5p, -5 e -6 acquisisce dati sistematicamente sull'intero globo;

d)

Sentinel-4 acquisisce dati sistematicamente sull'Europa da un'orbita geostazionaria.

3.7.   Elenco dei prodotti derivati dai dati acquisiti dalle missioni specifiche di Copernicus

I dati acquisiti dai satelliti Sentinel sono automaticamente trasferiti dal satellite alle stazioni principali di terra e sistematicamente elaborate dal segmento di terra dei dati del payload. I dati sono sistematicamente elaborati per generare un insieme di prodotti principali predefiniti (chiamati livello 0, livello 1 e livello 2). Tali prodotti principali sono messi a disposizione degli utenti Copernicus («prodotti per gli utenti») in base a una tempistica ben definita che va dal tempo prossimo al reale (NRT) al non urgente (NTC), ovvero sono normalmente disponibili in un intervallo di tempo da 3 a 24 o 48 ore dopo essere stati rilevati dal satellite.

La tabella 3 elenca i prodotti derivati dai dati che sono resi disponibili dalle missioni specifiche di Copernicus. I prodotti per gli utenti per le missioni Sentinel-4, -5 e -6 devono essere specificati durante la fase di sviluppo. Un elenco dettagliato di tutti i prodotti è reso disponibile al pubblico.

Tabella 3

Riassunto dell'elenco dei prodotti derivati dai dati acquisiti dalle missioni specifiche di Copernicus

 

Categoria di prodotti per gli utenti

Contenuto/descrizione del prodotto

Sentinel-1

 

SAR Livello 0

Dati SAR grezzi non focalizzati e compressi

 

SAR Livello 1 complesso single look

Dati SAR complessi, focalizzati, georeferenziati, forniti in geometria slant-range

 

SAR Livello 1 piena risoluzione rilevata in ground range

Dati SAR complessi, focalizzati, georeferenziati, multi look e proiettati in geometria ground range

 

SAR Livello 2 prodotto oceani

Parametri geofisici geolocalizzati (ad esempio campo di vento dell'oceano, spettro dell'onda e velocità radiale)

Sentinel-2

 

Strumento multispettrale Livello-1

Riflettanza alla parte alta (top) dell'atmosfera in geometria cartografica

 

Strumento multispettrale Livello-2 (10)

Riflettanza alla parte bassa dell'atmosfera in geometria cartografica

Sentinel-3 (comune alle parti relative al territorio e all'ambiente marino)

 

OLCI (Ocean and Land Colour Instrument - strumento per il monitoraggio del colore del territorio e dell'oceano) Livello 1

Radianze OLCI del top dell'atmosfera, geolocalizzata con rettificazione ortogonale e ri-campionata.

 

SLSTR (Sea and Land Surface Temperature Radiometer - radiometro per la temperatura della superficie del terreno e del mare) Livello 1

Temperature di brillanza SLSTR e radianze del top dell'atmosfera, geolocalizzate con rettificazione ortogonale e ri-campionate.

Sentinel-3 parte relativa all'ambiente marino

 

STM (Surface Topography Mission - missione per la topografia di superficie) Livello 2

Parametri geofisici sull'oceano (ad esempio retrodiffusione della superficie, altezza della superficie del mare, altezza significativa dell'onda, profondità dell'oceano, altezza della marea, concentrazione dei ghiacci marini, bordo libero dei ghiacci marini, velocità del vento sulla superficie del mare, tasso di pioggia)

 

OLCI Livello 2

Parametri geofisici sull'oceano (ad esempio riflettanza della superficie del mare, concentrazione di pigmenti algali, concentrazioni di materia sospesa)

 

SLSTR Livello-2

Temperatura della superficie del mare

Sentinel-3 parte relativa al territorio

 

STM (Surface Topography Mission - missione per la topografia di superficie) Livello 2

Parametri geofisici sul territorio (ad esempio retrodiffusione della superficie, intervalli di altimetria, altezza della superficie, densità e profondità della neve)

 

OLCI Livello 2

Parametri geofisici sul territorio (ad esempio radiazione fotosinteticamente attiva, indice di vegetazione globale)

 

SLSTR Livello-2

Temperatura della superficie del territorio

 

Prodotti della sinergia tra OLCI e SLSTR

Parametri geofisici sul territorio (riflettenza della superficie del territorio e carico aerosol sul territorio)

Sentinel-5p

 

Strumento TROPOMI Livello-2

Ozono, biossido di azoto, biossido di zolfo, formaldeide, monossido di carbonio, metano, aerosol, nuvole

Jason-3 (missione di cooperazione Europa-USA, operazioni finanziate da Copernicus)

 

Registrazione dati geofisici Livello 2

Prodotti geocodificati corrispondenti ai parametri di altimetria

Nota: La nomenclatura Livello 0 (L0), Livello 1 (L1) e Livello 2 (L2) si riferisce ai livelli successivi di elaborazione di un prodotto, in cui L0 indica i dati non elaborati del payload e degli strumenti, L1 indica i dati calcolati, calibrati e georeferenziati e L2 si riferisce alle variabili geofisiche derivate. Per la missione per la topografia di superficie (STM), i prodotti di livello 2P & 3 sono generati anche in base ai prodotti L2 con correzioni geofisiche migliorate, correzioni delle distorsioni (bias) e aggiustamento degli errori orbitali

3.8.   Sviluppi intesi a modernizzare la componente spaziale di Copernicus

Le modifiche (escluse le modifiche strategiche concordate a livello politico) volte a dare una risposta ai nuovi requisiti degli utenti o a quelli in evoluzione, che possono essere soddisfatti mediante una evoluzione incrementale dell'infrastruttura della componente spaziale di Copernicus, possono comprendere:

a)

il miglioramento dell'infrastruttura di elaborazione e di distribuzione per aumentare le prestazioni;

b)

la produzione di nuovi prodotti basati su capacità esistenti;

c)

l'acquisizione di nuovi set di dati basati su missioni di terzi esistenti.

Gli aggiornamenti a breve termine della componente spaziale di Copernicus devono essere attuati a seguito di un processo di gestione del cambiamento comprendente le seguenti fasi generiche:

1)

individuazione delle modifiche necessarie;

2)

avvio della richiesta di modifica da parte della Commissione, dell'ESA o dell'EUMETSAT;

3)

analisi della richiesta di modifica, compresa un'analisi dell'impatto (tecnico, sui costi, sulla tempistica);

4)

accordo della Commissione sull'attuazione delle modifiche proposte;

5)

attuazione delle modifiche.

3.9.   Attività di sviluppo intese a mitigare i rischi operativi

Nel garantire la protezione dei satelliti contro i rischi di collisione, l'ESA e l'EUMETSAT devono tenere conto del quadro di sostegno dell'Unione alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (SST) istituito a norma della decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), le cui misure hanno un effetto sulla componente spaziale di Copernicus, con l'inclusione di una funzione di prestazione di servizi SST agli operatori dei veicoli spaziali e alle autorità pubbliche.

4.   MISSIONI PARTECIPANTI DI COPERNICUS

4.1.   Aspetti generali

Per «missioni partecipanti di Copernicus» (CCM) si intendono le missioni spaziali di osservazione della Terra che forniscono a Copernicus dati ad integrazione di quelli forniti dalle missioni specifiche.

I dati delle CCM sono acquisiti da Copernicus per soddisfare i requisiti relativi ai dati di cui alla sezione 1, qualora questi non possano essere soddisfatti dalle missioni Sentinel.

I dati delle missioni partecipanti di Copernicus possono essere gratuiti o possono essere acquisiti conformemente a specifiche condizioni per la concessione di licenze.

Per i set di dati sottoposti dalle CCM a condizioni di distribuzione restrittive si applicano le seguenti categorie di utenti:

a)

servizi di Copernicus;

b)

istituzioni e organi dell'UE;

c)

partecipanti a progetti di ricerca finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca dell'UE;

d)

autorità pubbliche degli Stati membri dell'UE e degli Stati che partecipano a Copernicus;

e)

organizzazioni internazionali e ONG internazionali;

f)

pubblico in generale.

4.2.   Processo complessivo

In base al documento sull'archivio di dati (Data Warehouse Document, cfr. sezione 1), l'ESA e l'EUMETSAT effettuano un'analisi congiunta al fine di individuare i set di dati che potrebbero essere forniti da missioni di terzi, senza ricorrere ad acquisizioni. I risultati di tale analisi sono documentati nel documento di tracciabilità dell'archivio di dati (Data Warehouse Traceability Document). I set di dati sono ulteriormente descritti nel documento sul portafoglio di accesso ai dati (Data Access Portfolio - DAP), per quanto riguarda i set di dati forniti dall'ESA, e il documento sulle specifiche del livello di servizio (Service Level Specifications - SLS), per quanto riguarda i set di dati forniti dall'EUMETSAT. Il tasso di utilizzo dei set di dati deve essere comunicato dall'ESA e dall'EUMETSAT su base trimestrale. L'acquisizione/la ricerca di dati di terzi deve, se necessario, essere adattata in base all'utilizzo dei dati e all'analisi delle esigenze.

4.3.   Acquisizione dei dati delle missioni partecipanti di Copernicus

Per i dati che devono essere acquisiti, le condizioni di concessione delle licenze per i dati devono essere negoziate con i fornitori di dati delle missioni partecipanti. Tali condizioni di concessione delle licenze potrebbero non essere conformi alla politica di apertura dei dati.

Le attività di acquisizione dei dati sono sotto la responsabilità dell'ESA e si concentrano sulla fornitura di dati relativi all'osservazione della Terra provenienti da missioni nazionali o internazionali, sia private sia istituzionali. I set di dati PRINCIPALI sono acquisiti sulla base di specifiche predefinite, mentre i set di dati SUPPLEMENTARI sono acquisiti attraverso un meccanismo di quote o accordi «in blocco» con i fornitori, per la fornitura di dati all'interno di una dotazione finanziaria.

Le attività di acquisizione includono:

a)

l'analisi dei requisiti, la definizione di specifiche per l'acquisizione dei dati e la selezione dei fornitori pertinenti;

b)

l'acquisizione dei dati effettivi sulla base di licenze o di acquisto di risorse;

c)

l'integrazione delle missioni partecipanti nella infrastruttura di terra della componente spaziale di Copernicus o la loro esclusione dalle stesse;

d)

l'armonizzazione e l'omogeneizzazione della fornitura di dati, anche in casi di grandi raccolte di dati provenienti da diverse missioni.

I set di dati acquisiti possono includere dati dalle seguenti missioni partecipanti (elenco non esaustivo, gli elenchi completi sono disponibili nel sito http://spacedata.copernicus.eu) Pleiades 1 A/B, Deimos-2, Worldview-1/2, Radarsat-2, TerraSAR-X, COSMO-Skymed (1/2/3/4), RISAT-1, Proba-V, GeoEye-1, SPOT-5/6/7 ecc..

4.4.   Accesso ai dati di missioni partecipanti che non richiedono meccanismi di acquisizione

L'accesso ai dati di missioni di terzi che non richiedono meccanismi di acquisizione è fornito dall'ESA, compresi i dati delle missioni di esplorazione della Terra (Earth Explorer), e dall'EUMETSAT, compresi i dati delle missioni EUMETSAT.

L'EUMETSAT garantisce l'accesso ai dati provenienti dalle proprie missioni, nonché dalle missioni di terzi selezionati relative ai servizi di monitoraggio atmosferico, dell'ambiente marino e dei cambiamenti climatici. In questo contesto per missioni di terzi si intendono le missioni di operatori satellitari con cui EUMETSAT ha firmato accordi formali di scambio dati e/o di cooperazione.

L'attività comprende i seguenti elementi:

a)

accesso e fornitura di dati delle missioni partecipanti di Copernicus ai servizi e agli utenti di Copernicus;

b)

elaborazione di prodotti pertinenti derivanti da tali dati, se del caso;

c)

distribuzione di tali dati e prodotti mediante i servizi e l'infrastruttura di distribuzione multi-missione di EUMETSAT.

I set di dati di questo tipo possono includere dati delle seguenti missioni: Meteosat, Metop, Suomi-NPP, Landsat, Cryosat e altre.

5.   DISTRIBUZIONE DEI DATI DELLA COMPONENTE SPAZIALE DI COPERNICUS

La distribuzione dei dati interessa tutte le attività e le funzioni necessarie per attuare e sostenere la fornitura di servizi di accesso (servizi «pull») e/o di trasmissione (servizi «push») agli utenti di Copernicus di dati di missioni specifiche e di missioni partecipanti. La distribuzione dei dati CSC interessa:

a)

le infrastrutture dedicate di accesso ai dati;

b)

i servizi agli utenti.

L'infrastruttura di accesso ai dati di Copernicus attua la politica in materia di dati di Copernicus e deve essere adattata alle esigenze di una serie predefinita di tipologie di utenti, vale a dire i servizi Copernicus, gli Stati membri, i partner internazionali e altri, nonché all'uso scientifico. L'infrastruttura di accesso ai dati e di distribuzione degli stessi include i seguenti componenti:

a)

infrastruttura di accesso ai dati («hub» di Sentinel);

b)

accesso ai dati online (Online Data Access - ODA);

c)

accesso ai dati online di Copernicus (Copernicus Online Data Access - CODA);

d)

sistema coordinato di accesso ai dati (Coordinated Data Access System - CDS) per i dati provenienti dalle missioni partecipanti;

e)

sistema satellitare europeo di ritrasmissione dati (European Data Relay System - EDRS)

f)

EUMETCast;

g)

centro dati EUMETSAT;

h)

infrastruttura dei servizi di accesso alle informazioni e ai dati.

I sistemi di distribuzione dei dati della componente spaziale di Copernicus comprendono i prodotti disponibili come elencati nella tabella 4.

Tabella 4

Panoramica riassuntiva dei sistemi di distribuzione dei dati della componente spaziale di Copernicus

Sistema di distribuzione dei dati

Descrizione

Prodotti disponibili

(stato attuale)

Hub di Sentinel

Infrastruttura di accesso ai dati gestita dall'ESA che consente di estrarre i dati Copernicus per:

 

i servizi Copernicus («Copernicus Services Data Hub», hub dei servizi di Copernicus)

 

gli Stati che partecipano a Copernicus («Collaborative Data Hub», hub dati collaborativo)

 

i partner internazionali («International Data Hub», hub dati internazionale)

 

l'accesso aperto («Copernicus Open Access Hub», hub Copernicus ad accesso aperto)

Dati relativi al territorio di Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3

Accesso ai dati online di Copernicus (CODA)

Infrastruttura di accesso ai dati gestita dall'EUMETSAT che consente di estrarre i dati Copernicus

Dati in NRT di Sentinel-3 relativi all'ambiente marino, dati di Jason-3

Accesso ai dati online (ODA);

Infrastruttura di accesso ai dati gestita dall'EUMETSAT che consente ai servizi di Copernicus e ai membri del gruppo di convalida di estrarre i dati Copernicus

Dati in NRT di Sentinel-3 relativi all'ambiente marino, dati di Jason-3

Sistema coordinato di accesso ai dati (CDS)

Infrastruttura di accesso ai dati gestita dall'ESA che consente agli utenti di scaricare i dati provenienti dalle missioni partecipanti

Dati delle missioni partecipanti

EUMETCast

Servizio di multicast satellitare e terrestre gestito dall'EUMETSAT per il trasferimento a Copernicus di prodotti EO in NRT

Dati in tempo prossimo al reale (NRT) di Sentinel-3 relativi all'ambiente marino, dati di Jason-3 e dati delle missioni partecipanti distribuiti da EUMETSAT

Centro dati EUMETSAT

Fornitura di prodotti e set di dati Copernicus per l'intero ciclo di vita della missione, che possono essere ordinati dagli utenti usando un meccanismo di ordinamento, filtro e ricerca.

Dati archiviati di Sentinel-3 relativi all'ambiente marino, dati di Jason-3 e dati delle missioni partecipanti distribuiti da EUMETSAT

Infrastruttura dei servizi di accesso alle informazioni e ai dati

Infrastruttura che consente agli utenti di accedere, elaborare e analizzare i dati e le informazioni di Copernicus

Dati e informazioni della componente servizi e della componente spaziale di Copernicus

I sistemi di distribuzione dei dati sono utilizzati da diverse comunità di utenti Copernicus; i dati disponibili in ciascuno dei sistemi è ottimizzato in base alle esigenze di tali comunità.

Gli hub Sentinel dell'ESA sono adattati a diverse tipologie di utenti (servizi Copernicus, Stati partecipanti, partner internazionali e altri). La loro configurazione può essere diversa in termini di prestazioni garantite, offerta di prodotti e numero di scaricamenti simultanei consentiti.

L'hub dati dei servizi Copernicus fornisce l'accesso a tutti i prodotti Sentinel entro un certo margine di tempo (a seconda del prodotto) e garantisce la disponibilità end-to-end del servizio (disponibilità di almeno il 94 % per ciascuna costellazione della missione Sentinel). L'hub dati collaborativo e l'hub dati internazionale forniscono l'accesso ad archivi costantemente aggiornati di prodotti Sentinel con obiettivi di prestazione. L'hub Copernicus ad accesso aperto è configurato in modo da evitare la saturazione delle risorse derivante da scaricamenti di enormi quantità di dati da parte di un numero limitato di utenti.

L'infrastruttura di distribuzione dati Copernicus è costantemente aggiornata e migliorata per stare al passo con l'aumento degli scaricamenti da parte degli utenti e con la crescita del volume dei dati da distribuire.

I servizi agli utenti includono caratteristiche quali la registrazione e la gestione degli utenti, i servizi di ricerca, visualizzazione e scaricamento dati, l'helpdesk e i servizi di elaborazione dati in hosting.

I cataloghi dei servizi di distribuzione Copernicus sono interoperabili tra loro e forniscono informazioni complete.

Le descrizioni tecniche dettagliate relative all'infrastruttura e alle attività di distribuzione dei dati di Copernicus sono rese disponibili al pubblico.

6.   EVOLUZIONE DELLA COMPONENTE SPAZIALE DI COPERNICUS IN BASE AI REQUISITI DEGLI UTENTI

6.1.   Contesto e processo generale

L'evoluzione della componente spaziale di Copernicus riguarda gli adattamenti della componente spaziale oltre il 2020 e l'attuale QFP. Il presente capo specifica le attività preparatorie necessarie per sostenere le decisioni relative alla futura evoluzione della componente spaziale di Copernicus nel quadro della strategia spaziale. Esso specifica inoltre le attività derivanti dai requisiti degli utenti che devono essere realizzate nell'ambito dell'attuale QFP, in quanto azioni preparatorie per l'evoluzione della componente spaziale di Copernicus. Tali attività devono tener conto, se del caso, degli elementi dello scenario a lungo termine dell'ESA. Gli adattamenti potrebbero comprendere:

a)

modifiche dell'attuale infrastruttura della componente spaziale;

b)

sviluppo di missioni specifiche di Copernicus;

c)

accordi per ottenere dati da missioni partecipanti.

Le attività derivanti dai requisiti degli utenti, che devono essere svolte nell'ambito dell'evoluzione della componente spaziale di Copernicus (Figura 2), comprendono:

a)

individuazione dei requisiti di osservazione futuri e delle lacune;

b)

analisi delle opzioni volte a soddisfare le esigenze di osservazione in evoluzione. Tali opzioni potrebbero includere i suddetti adattamenti.

Figura 2

Processo di evoluzione della componente spaziale di Copernicus

Image

6.2.   Individuazione requisiti di osservazione futuri e delle lacune

Il processo di individuazione requisiti di osservazione futuri e delle lacune è guidato dalla Commissione e sostenuto dalle attività relative all'evoluzione condotte dalle entità delegate di Copernicus.

Tale processo si compone di tre attività principali:

a)

consultazione dei portatori di interessi;

b)

consolidamento e classificazione in ordine di priorità dei requisiti degli utenti;

c)

definizione dei requisiti di osservazione.

La Figura 3 illustra il processo complessivo per la definizione delle lacune e dei requisiti relativi ai dati.

Figura 3

Processo complessivo per la definizione dei requisiti relativi ai dati

Image

Consultazione dei portatori di interessi

La Commissione procede a un'ampia consultazione dei portatori di interessi in merito ai requisiti degli utenti. I requisiti relativi all'osservazione e al servizio sono raccolti mediante sondaggi condotti su Internet, laboratori, attività finalizzate alla diffusione presso gli utenti e sul mercato, incontri faccia a faccia, e documentazione e processi esistenti. La consultazione si rivolge alla comunità di Copernicus nel suo complesso, coinvolgendo in particolare i servizi e gli Stati membri di Copernicus. La documentazione finale deve comprendere informazioni in merito ai requisiti degli utenti per tutti i settori tematici di Copernicus (ambiente marino, atmosfera, territorio, emergenza, sicurezza e cambiamenti climatici). I requisiti degli utenti contribuiscono alle attività di consolidamento e di classificazione in ordine di priorità delle esigenze in termini osservazione.

Consolidamento e classificazione in ordine di priorità dei requisiti degli utenti

I requisiti degli utenti sono consolidati e classificati in ordine di priorità a seguito di un processo iterativo, guidato dalla Commissione, tra le agenzie spaziali (ESA e EUMETSAT) e gli utenti principali di Copernicus (in particolare i servizi di Copernicus, le istituzioni e gli Stati membri dell'Unione rappresentati dal forum degli utenti). La documentazione della consultazione delle parti interessate richiederà un'analisi approfondita al fine di individuare e organizzare i requisiti degli utenti in base alle sottostanti esigenze in termini di osservazione. Tale analisi include le specifiche sui dettagli tecnici per quanto riguarda la tempestività, l'area geografica interessata, la frequenza di aggiornamento in termini di risoluzione temporale, il contenuto in termini di osservazioni e la precisione richiesta.

In quanto parte di tale processo i requisiti sono classificati in ordine di priorità al fine di consentire una valutazione efficiente delle diverse opzioni tecnologiche. Tale classificazione in ordine di priorità è effettuata dalla Commissione e valutata dall'ESA, dall'EUMETSAT (che valuta gli aspetti tecnologici) e dal gruppo di esperti degli utenti principali (che valuta gli aspetti relativi agli utenti).

6.3.   Analisi delle opzioni volte a dare una risposta all'evoluzione delle esigenze di dati

L'analisi delle opzioni volte a dare una risposta all'evoluzione delle esigenze di dati deve tener conto:

a)

delle modifiche dell'attuale infrastruttura della componente spaziale;

b)

dello sviluppo di missioni specifiche di Copernicus e

c)

di futuri accordi per ottenere dati da missioni partecipanti.

Le modifiche dell'attuale infrastruttura della componente spaziale possono comprendere l'aggiunta di nuovi prodotti derivati da dati Sentinel esistenti. Altri potenziali adattamenti possono comprendere l'aumento di una costellazione Sentinel da 2 a 3 satelliti dopo il 2020 al fine di affrontare eventuali requisiti di dati più frequenti.

Gli accordi futuri per ottenere dati dalle missioni partecipanti devono tenere in considerazione i dati di terzi disponibili e le esigenze in termini di osservazione individuate.

Lo sviluppo di missioni specifiche di Copernicus deve tenere in considerazione:

a)

la definizione della prossima generazione di satelliti Sentinel per la continuità delle osservazioni dopo il 2030;

b)

la definizione dell'ampliamento delle missioni Sentinel per far fronte alle lacune in termini di osservazione a partire dal periodo 2022-2025.

L'analisi delle opzioni per soddisfare i requisiti di osservazione definiti deve anche tener conto dei seguenti elementi:

a)

la base di riferimento tecnica e le specifiche tecniche della componente spaziale di Copernicus;

b)

i risultati della valutazione di medio termine del programma Copernicus;

c)

la valutazione d'impatto di diversi scenari di evoluzione, compresa un'analisi costi-benefici.

L'analisi deve inoltre tenere conto di elementi tecnici quali la disponibilità delle missioni di terzi e i livelli di maturità tecnologica.

6.4.   Definizione di requisiti tecnici per le nuove missioni specifiche

Nel momento in cui viene considerata l'opzione di una nuova missione specifica, deve essere effettuata un'analisi della missione che comprende:

a)

l'elaborazione del mandato della missione sulla base dei requisiti relativi ai dati, comprese le prestazioni previste;

b)

le specifiche dei requisiti tecnici;

c)

l'individuazione di possibili concetti della missione;

d)

la valutazione degli aspetti programmatici;

e)

la valutazione dei rischi.

I risultati di tale analisi devono essere spiegati in dettaglio in un documento relativo ai requisiti della missione (Mission Requirements Document) e costituisce la base per eventuali ulteriori sviluppi dei satelliti o fasi delle operazioni.

6.5.   Definizione dei tempi e dei progressi delle attività di evoluzione della componente spaziale

6.5.1.   Calendario generale

Il calendario generale per l'evoluzione della componente spaziale comprende le attività illustrate nella tabella seguente.

Tempo

Attività

Fino al 2018

Consultazioni dei portatori di interessi

Fino al 2018

Base di riferimento tecnica di Copernicus

Requisiti di osservazione e degli utenti

Valutazione di medio termine di Copernicus

Valutazione d'impatto degli scenari di evoluzione di Copernicus

Fino al 2018

Proposta legislativa per il regolamento Copernicus per il periodo 2021-2027

Definizione di requisiti tecnici per nuove missioni

2019 – 2020

Attività preparatorie per le potenziali evoluzioni CSC

6.5.2.   Progresso delle attività di evoluzione della componente spaziale

Le attività preparatorie dell'evoluzione della componente spaziale di Copernicus rispondono agli orientamenti generali previsti nella strategia spaziale del 2016 e in particolare devono tenere in considerazione i requisiti degli utenti per:

a)

«il costante miglioramento dei servizi e delle infrastrutture attuali» e

b)

«ulteriori servizi per soddisfare le esigenze emergenti in specifici settori prioritari»:

1)

cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile, per monitorare le emissioni di CO2 e di altri gas serra, l'uso del suolo, la silvicoltura e i cambiamenti nell'Artico;

2)

sicurezza e difesa per migliorare la capacità dell'UE di rispondere alle nuove sfide connesse ai controlli di frontiera e alla sorveglianza marittima.

Le seguenti esigenze generiche in termini di osservazione devono essere tenute in considerazione per la definizione di futuri scenari di evoluzione:

a)

continuità delle osservazioni: gli utenti indicano come priorità chiave il bisogno di garantire la continuità delle osservazioni al di là di quanto è attualmente previsto, con possibili miglioramenti di lungo termine in termini di risoluzione spaziale, frequenza di aggiornamento, tempestività;

b)

nuove osservazioni in risposta a esigenze emergenti:

1)

monitoraggio delle emissioni di CO2 antropogeniche;

2)

monitoraggio delle aree polari a sostegno del monitoraggio operativo dei ghiacci e/o delle applicazioni riguardanti i cambiamenti climatici nel contesto della politica dell'UE per l'Artico;

3)

monitoraggio potenziato per l'agricoltura e la silvicoltura, in particolare a sostegno delle applicazioni riguardanti l'acqua e la biodiversità;

4)

abilitazione di applicazioni innovative per l'estrazione mineraria, il monitoraggio dei fenomeni di siccità, il patrimonio culturale, la biodiversità, l'umidità del suolo e altri parametri, che richiedono osservazioni attualmente non disponibili;

5)

applicazioni di sicurezza potenziate;

6)

monitoraggio della conformità dell'attuazione ambientale e delle applicazioni riguardanti la criminalità.

Le attività preparatorie a sostegno dei futuri scenari della componente spaziale di Copernicus possono comprendere:

a)

gruppi di esperti del settore per analizzare il contesto programmatico di alto livello, lo stato dell'arte e la fattibilità del concetto al fine di sostenere la definizione delle task force. Devono essere istituiti gruppi di esperti del settore per valutare le esigenze di monitoraggio relative alla sicurezza e alle emissioni di CO2 antropogeniche;

b)

task force per elaborare e successivamente mettere a punto i requisiti di osservazione, oltre che per analizzare le soluzioni tecniche potenziali con l'obiettivo di specificare i requisiti iniziali della missione. Tali analisi devono tenere conto delle attuali capacità di osservazione e l'aggiornamento/il rinnovo dell'infrastruttura esistente, la maturità tecnologica e il potenziale di cooperazione internazionale. In particolare deve essere istituita la seguente task force per:

1)

il monitoraggio delle emissioni di CO2 antropogeniche;

2)

le osservazioni dei poli;

3)

il monitoraggio della temperatura della superficie del territorio ad alta risoluzione spazio-temporale, per applicazioni riguardanti l'agricoltura, l'idrologia, la silvicoltura e l'ambiente in generale;

4)

l'acquisizione di immagini iperspettrali per applicazioni innovative riguardanti la biodiversità, l'estrazione mineraria, l'agricoltura e la silvicoltura;

c)

studi preparatori, in quanto contributo ai lavori della task force;

d)

consultazione con gli Stati membri dell'UE, gli Stati che partecipano a Copernicus, gli Stati membri di ESA e EUMETSAT, al fine di garantire l'allineamento delle priorità e la coerenza con i contenuti dello scenario di lungo termine dell'ESA.

In base a tali attività, devono essere esaminati gli scenari per l'evoluzione della componente spaziale di Copernicus, compresa un'analisi costi-benefici completa.

L'evoluzione della componente spaziale di Copernicus deve essere adattata al bilancio messo a disposizione dal prossimo quadro finanziario pluriennale e dai fondi mobilizzati dall'UE, dall'ESA, dagli Stati membri partecipanti e dalle potenziali fonti di finanziamento aggiuntive. Tenendo conto di tali vincoli, gli scenari evolutivi potrebbero essere:

a)   evoluzione di base: un programma Copernicus sostenibile, che prevede il mantenimento del programma al suo livello di prestazioni attuale, compresa la continuità dei servizi, il necessario rinnovo/aggiornamento dell'infrastruttura esistente, le azioni a sostegno di un miglioramento dell'accesso ai dati e della distribuzione degli stessi e il sostegno alla diffusione presso gli utenti al di là del 2020;

b)   evoluzione e ampliamento: un programma Copernicus sostenibile e ampliato considerando due aree prioritarie che rispondono alle esigenze emergenti:

1)

nuove capacità di osservazione a sostegno delle esigenze ambientali, in particolare per quanto riguarda i cambiamenti climatici (ad esempio il monitoraggio delle emissioni di CO2 e di altri gas serra per cui non sono attualmente disponibili osservazioni satellitari), l'osservazione delle regioni polari (in particolare il monitoraggio dei ghiacci marini e delle condizioni climatiche nell'Artico) e sostegno all'agricoltura compreso il monitoraggio dei parametri relativi alle acque che potrebbero essere osservati mediante infrarosso termico;

2)

nuove capacità di osservazione a sostegno delle esigenze della sicurezza e/o della difesa, per affrontare le nuove sfide dell'Unione in termini di sicurezza, migrazione e controllo delle frontiere.

I risultati del processo di definizione dei requisiti degli utenti, dell'analisi costi-benefici, della fattibilità tecnica, della maturità delle soluzioni tecnologiche e dell'accessibilità economica complessiva definiscono le condizioni tecniche limite per l'evoluzione della componente spaziale di Copernicus al di là del 2020.


(1)  La risoluzione spaziale delle immagini a risoluzione altissima (VHR), alta (HR), media (5MR) e bassa (LR) è definita come segue: VHR: <= 4 m; HR: > 4 m e <= 30 m; MR > 30 m e <= 300 m; LR > 300 m.

(2)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12).

(4)  Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11).

(5)  Regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 9).

(6)  La missione precorritrice di Sentinel-5 (Sentinel-5p) è un'iniziativa congiunta tra l'ESA e il Regno dei Paesi Bassi.

(7)  Jason-3 è il risultato di una cooperazione di lunga durata tra EUMETSAT, NOAA, CNES e NASA. Si tratta di una missione altimetrica dell'oceano ad alta precisione che fornisce continuità tra le missioni Jason-2 e Sentinel-6 ed è operativa dal 2016, con una durata di vita prevista di 5 anni.

(8)  Il periodo di funzionamento può variare in base alla durata di vita effettiva delle singole unità satellitare e alla valutazione delle opzioni programmatiche.

(9)  Abbreviazioni: VIS = Visual Range Bands (bande nello spettro visibile); SWIR = Short Wave Infrared (infrarosso a onde corte); MWIR = Mid-Wave Infrared (infrarosso a onde medie); TIR = Thermal Infrared (infrarosso termico).

(10)  La generazione di dati Sentinel-2 di livello 2 deve essere resa disponibile attraverso il segmento di terra principale Sentinel o deve essere abilitata mediante uno strumento lato utente.

(11)  Decisione n. 541/2014/UE del Parlamento e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 227).


23.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/80


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/622 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2018

che non approva il clorofene come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 3

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il clorofene (n. CE: 204-385-8, n. CAS: 120-32-1).

(2)

Il clorofene è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 3 «igiene veterinaria», quale descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

La Norvegia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, il 22 dicembre 2016.

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 3 ottobre 2017 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

Da tale parere risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 3, contenenti clorofene, potrebbero non soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012. Per tale tipo di prodotto gli scenari esaminati nella valutazione del rischio per la salute umana hanno individuato rischi inaccettabili.

(6)

Non è pertanto opportuno approvare il clorofene ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 3.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il clorofene (n. CE: 204-385-8, n. CAS: 120-32-1) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 3.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).


23.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/81


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/623 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2018

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2018) 2481]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa stabilisce inoltre che le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza, come previsto all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, devono essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone nell'allegato di detta decisione di esecuzione.

(3)

Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata varie volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione (5), al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.

(4)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata successivamente modificata anche dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione (6), allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili in caso di un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e fissa la durata delle misure da applicare in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione verso altri Stati membri, nel rispetto di determinate condizioni.

(5)

Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, soprattutto per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE.

(6)

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato da ultimo modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/560 della Commissione (7) a seguito della notifica, da parte della Bulgaria, della comparsa di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola situata nella regione Yambol di tale Stato membro. La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, a seguito della comparsa di tale focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta.

(7)

Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 mediante la decisione di esecuzione (UE) 2018/560, la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in aziende avicole della regione di Plovdiv in tale Stato membro.

(8)

La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di questi recenti focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno alle aziende avicole infette di tale Stato membro.

(9)

La Commissione ha esaminato queste misure in collaborazione con la Bulgaria e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti della Bulgaria si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la comparsa dei nuovi focolai.

(10)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con la Bulgaria, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tale Stato membro in conformità della direttiva 2005/94/CE a seguito della comparsa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro.

(11)

È pertanto opportuno aggiornare la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 per tenere conto della nuova situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Bulgaria. In particolare, le zone di protezione e sorveglianza recentemente istituite in Bulgaria, attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE, dovrebbero essere elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.

(12)

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe quindi essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione, per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria in conformità alla direttiva 2005/94/CE in seguito ai recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro, e la durata delle restrizioni in esse applicabili.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

(4)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, dell'10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 261 del 11.10.2017, pag. 26).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/560 della Commissione, del 10 aprile 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 93 dell'11.4.2018, pag. 11).


ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1)

nella parte A la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

Yambol region:

Municipality of Straldzha

Zimnitsa

26.4.2018

Plovdiv region:

Municipality of Rodopi

Krumovo

Yagodovo

9.5.2018

Municipality of Maritsa

Kalekovets

Trilistnik

Municipality of Rakovski

Stryama

10.5.2018»;

2)

nella parte B la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

Yambol region:

Municipality of Straldzha

Zimnitsa

dall'27.4.2018 al 6.5.2018

Municipality of Yambol

Yambol

6.5.2018

Municipality of Straldzha

Straldzha

Vodenichene

Dzhinot

Municipality of Tundzha

Mogila

Veselinovo

Kabile

Sliven region:

Municipality of Sliven

Zhelyu Voivoda

Blatets

Dragodanovo

Gorno Aleksandrovo

Plovdiv region:

Municipality of Rodopi:

Krumovo

Yagodovo

dal 10.5.2018 al 18.5.2018

Municipality of Rodopi

Brestnik

Belashtica

Markovo

Branipole

Municipality of Sadovo

Katunica

Karadzhovo

Kochevo

Mominsko

Municipality of Kuklen

Kuklen

Ruen

Municipality of Maritsa

Skutare

Rogosh

Municipality of Asenovgrad

Asenovgrad

Municipality of Plovdiv

Plovdiv

18.5.2018

Municipality of Maritsa

Kalekovets

Trilistnik

Municipality of Rakovski

Stryama

dall'11.5.2018 al 19.5.2018

Municipality of Maritsa

Yasno pole

Dink

Maritsa

Kalekovets

Trud

Zhelyazno

Voivodino

Skutare

Rogosh

Manole

Manolsko konare

Municipality of Rakovski

Rakovski

Momino selo

19.5.2018».


RACCOMANDAZIONI

23.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/87


RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/624 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2018

relativa all'accesso dei subfornitori e delle PMI al mercato transfrontaliero nel settore della difesa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Nel dicembre 2013 il Consiglio europeo ha fissato l'obiettivo di realizzare una base industriale e tecnologica di difesa europea più integrata, sostenibile, innovativa e competitiva, necessaria per sviluppare e sostenere le capacità di difesa e rafforzare l'autonomia strategica dell'Europa e la sua capacità di agire in cooperazione con i partner. In tale contesto, il Consiglio ha sottolineato l'importanza dell'accesso al mercato transfrontaliero per le piccole e medie imprese (PMI), ha invitato la Commissione a vagliare la possibilità di misure supplementari per aprire catene di approvvigionamento alle PMI di tutti gli Stati membri e ha sottolineato che le PMI, in quanto fonte di innovazione e fattore chiave per la competitività, sono un elemento importante della catena di approvvigionamento della difesa (1).

(2)

Nel piano d'azione europeo in materia di difesa, del 30 novembre 2016, si annunciava che la Commissione avrebbe formulato raccomandazioni per agevolare l'accesso delle PMI e delle imprese intermedie del settore della difesa al mercato transfrontaliero. Ciò è stato confermato anche nella comunicazione della Commissione «Istituzione del Fondo europeo per la difesa» (2), adottata il 7 giugno 2017.

(3)

La Commissione ritiene che le catene di approvvigionamento transfrontaliere competitive siano un elemento fondamentale di una base industriale e tecnologica di difesa europea più integrata e competitiva ed è persuasa che il mercato europeo dei materiali di difesa fornisca opportunità per le imprese europee, a prescindere dalla loro dimensione e dalla loro ubicazione.

(4)

La presente raccomandazione è stata elaborata con il contributo di esperti degli Stati membri e del gruppo consultivo della Commissione sull'accesso transfrontaliero delle PMI agli appalti nel settore della difesa e della sicurezza, che ha ultimato i suoi lavori e ha pubblicato la relazione finale a novembre 2016 (3). La raccomandazione rientra in un'ampia serie di iniziative e attività della Commissione volte a sostenere le PMI operanti nel settore della difesa.

(5)

La presente raccomandazione tiene in considerazione il lavoro svolto dall'Agenzia europea per la difesa (AED) (4) nell'ambito degli appalti nel settore della difesa, delle competenze, dei finanziamenti e delle capacità delle PMI (5).

(6)

Poiché gli operatori del settore, in particolare gli appaltatori principali, svolgono un ruolo essenziale nella difesa, la Commissione, oltre a elaborare la presente raccomandazione, ha avviato un dialogo con le parti interessate del settore per trovare un accordo comune su altre possibili azioni che permettano di creare le condizioni favorevoli a catene di approvvigionamento transfrontaliere competitive nel settore della difesa.

(7)

L'azione degli Stati membri potrebbe migliorare significativamente l'accesso delle PMI e delle imprese intermedie del settore della difesa al mercato transfrontaliero. La presente raccomandazione dovrebbe pertanto indicare i tipi di azione che potrebbero risolvere certi problemi delle PMI e delle imprese intermedie o che potrebbero integrarle nelle catene di approvvigionamento della difesa.

(8)

Ottenere informazioni tempestive su piani e progetti futuri in materia di armamenti potrebbe consentire alle PMI e alle imprese intermedie di prevedere meglio gli sviluppi del mercato e l'eventuale partecipazione a progetti e appalti nel settore della difesa.

(9)

Pubblicizzare gli appalti di valore inferiore alla soglia stabilita dagli articoli 8 e 9 della direttiva 2009/81/CE (6) del Parlamento europeo e del Consiglio permetterebbe di rafforzare la concorrenza e incoraggerebbe le PMI a una più forte partecipazione al settore della difesa. Le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero limitare tale pubblicità al proprio Stato membro.

(10)

La natura complessa delle informazioni contenute nei documenti di gara messi a disposizione di offerenti o potenziali offerenti dalle amministrazioni aggiudicatrici potrebbe dissuadere nuove piccole imprese dall'accedere al mercato degli appalti pubblici. Tali informazioni devono pertanto essere pertinenti e ben strutturate.

(11)

Nel settore della difesa, la portata degli appalti e i requisiti d'idoneità per la fornitura di servizi costituiscono ulteriori ostacoli per le PMI e le imprese intermedie. La conclusione di contratti raggruppati in lotti di minore entità nell'ambito di una singola procedura d'appalto potrebbe contribuire a risolvere questo problema.

(12)

Le PMI e le imprese intermedie potrebbero essere avvantaggiate da termini di presentazione delle offerte più lunghi in quanto avrebbero più tempo per individuare opportunità commerciali e organizzare la loro partecipazione.

(13)

La possibilità di affidarsi alla capacità di altri operatori economici, compresi i subappaltatori o altri partecipanti a consorzi o gruppi, facilita l'accesso al mercato degli appalti pubblici, soprattutto quando si tratta di acquisti particolarmente ingenti. Gli operatori economici interessati ad aggiudicarsi gli appalti pubblici dovrebbero essere consapevoli di tali opportunità sin dall'inizio.

(14)

Documenti di gara ampi e complessi nonché la necessità di fornire prove e certificati sono aspetti che potrebbero dissuadere le imprese, specialmente le PMI e le imprese intermedie, dall'entrare nel mercato degli appalti nel settore della difesa. Per facilitare l'accesso a tale mercato, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero accettare, ove possibile, di valutare i criteri qualitativi, ai fini della selezione delle offerte, sulla sola base delle prove preliminari fornite dagli offerenti, richiedendo la presentazione di documenti giustificativi e certificati attestanti il rispetto di tali criteri prima della firma del contratto. La prova preliminare relativa al rispetto dei criteri qualitativi potrebbe assumere la forma di un'autocertificazione standardizzata, il documento di gara unico europeo (DGUE) (7).

(15)

La cooperazione regionale tra gli Stati membri e il cluster di imprese sono altre opzioni che potrebbero contribuire a rafforzare la posizione di mercato delle imprese più piccole.

(16)

La capacità di innovazione è la risorsa principale che le PMI potrebbero portare all'industria della difesa. Tutte le iniziative a sostegno di ricerca e tecnologia (R&T) dovrebbero perciò tenere conto in particolare delle PMI e assicurare per quanto possibile la loro effettiva partecipazione.

(17)

Lo sviluppo di competenze particolarmente necessarie nell'industria della difesa potrebbe consentire a nuovi operatori di entrare nel mercato europeo di tale settore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.   TERMINOLOGIA

Ai fini della presente raccomandazione, per «PMI» s'intendono le imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (8), mentre per «impresa intermedia» s'intende un'impresa più grande di una PMI, ma che non è l'appaltatore principale in un contratto di fornitura di sistemi di difesa complessi.

In tutto il testo della presente raccomandazione, i riferimenti alle «amministrazioni aggiudicatrici» vanno intesi come riferimenti sia alle amministrazioni aggiudicatrici quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), sia agli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Le raccomandazioni rivolte alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori si riferiscono all'aggiudicazione degli appalti nei settori della difesa e della sicurezza, a norma dell'articolo 2 della direttiva 2009/81/CE.

2.   APPALTI PUBBLICI

2.1.   Piani e priorità a lungo termine

Gli Stati membri dovrebbero fornire, per quanto possibile e opportuno, informazioni tempestive sui futuri piani a lungo termine per quanto riguarda gli armamenti (esigenze e priorità in termini di capacità, ricerca e tecnologia). Questo obiettivo è conseguibile grazie alle seguenti iniziative: pubblicazione di documenti di pianificazione; organizzazione di eventi mirati aperti alle imprese (appaltatori principali, PMI e imprese intermedie) di diversi Stati membri; fornitura di informazioni in un modo trasparente e non discriminatorio all'industria della difesa, comprese l'Associazione europea delle industrie aerospaziali e della difesa (ASD), le associazioni dell'industria della difesa nazionale (NDIA) e altre organizzazioni nel settore della difesa e della sicurezza (per esempio cluster), per garantire che le informazioni pertinenti siano diffuse in tutta l'Unione. Occorre provvedere affinché tale misura non comporti alcuna distorsione della concorrenza, né violazioni dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

2.2.   Pubblicazione volontaria e misure di trasparenza

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero utilizzare, nella misura più ampia possibile, la pubblicità preappalto e strumenti come gli avvisi di preinformazione (11) e dovrebbero organizzare eventi mirati riguardanti i piani di preinformazione e progetti specifici. Tali eventi dovrebbero essere rivolti alle imprese (appaltatori principali, PMI e imprese intermedie) di diversi Stati membri. Le informazioni pertinenti potrebbero essere diffuse in tutta l'industria della difesa, comprese l'ASD e le NDIA e altre organizzazioni imprenditoriali del settore della difesa e della sicurezza (per esempio cluster). Le amministrazioni aggiudicatrici che ricorrono a tali strumenti devono rispettare i principi di trasparenza e di non discriminazione, e chiarire la natura provvisoria dei piani di preinformazione in questione.

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero pubblicizzare al massimo le possibilità di partecipazione ad appalti pubblici, anche spingendosi oltre le prescrizioni normative applicabili. Ciò implica, ad esempio, la pubblicità più ampia possibile delle informazioni presenti nel bando di gara dopo la pubblicazione nel supplemento della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [Tender Electronic Daily (TED)], e l'elaborazione di un meccanismo per l'abbonamento ai messaggi elettronici relativi ai bandi pubblicati da mettere a disposizione degli operatori economici interessati ai futuri inviti a presentare offerte.

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero, ove possibile, pubblicizzare le possibilità di partecipazione ad appalti di valore inferiore alla soglia di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva 2009/81/CE (12) con pubblicazioni volontarie in portali e siti web pertinenti (non necessariamente nel TED) e inviare richieste di informazioni o di offerte a imprese potenzialmente interessate in tutta l'Unione. Occorre provvedere affinché tali misure non comportino alcuna distorsione della concorrenza, né violazioni dei principi di non discriminazione e di trasparenza. In caso di appalti di valore modesto le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero inoltre semplificare le procedure di gara, anche se non formalmente prescritto dalla normativa nazionale.

2.3.   Qualità delle informazioni

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero fornire al mercato notizie brevi e significative (ad esempio una descrizione della fornitura nei bandi di gara pubblicati sul TED). Ciò permette alle imprese di vagliare e individuare le opportunità, e di prendere decisioni informate sull'interesse che riveste per loro la presentazione di un'offerta.

Se possibile, dovrebbero fornire una traduzione di tali informazioni in lingua inglese, o in una delle altre lingue comunemente utilizzate nel commercio di armamenti, sul sito web dell'amministrazione aggiudicatrice o per la pubblicazione nel TED.

2.4.   Suddivisione in lotti

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di suddividere gli appalti in lotti e potrebbero indire gare per lotti separati disponendo al contempo che le imprese aggiudicatarie di tali lotti lavorino con l'operatore economico al quale è stato aggiudicato l'appalto di coordinamento dell'intero progetto (appaltatore principale).

2.5.   Preparazione e svolgimento delle procedure

L'articolo 33 della direttiva 2009/81/CE obbliga le amministrazioni aggiudicatrici a fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte tenendo conto, in particolare, della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti nell'articolo medesimo. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero, ove possibile, accordare termini più estesi per la presentazione delle offerte rispetto a quelli disposti dall'articolo suddetto. In tal modo l'industria (in particolare le PMI) disporrà di più tempo per decidere se partecipare alla gara, preparare l'offerta e presentarla, e per predisporre quanto necessario per costituire consorzi o organizzare il subappalto.

Gli appalti elettronici, in particolare la presentazione delle offerte per via elettronica, semplificano le procedure e riducono gli oneri burocratici e i costi amministrativi. Ciò può ridurre gli ostacoli di accesso al mercato (costi di presentazione delle offerte), soprattutto per le imprese di dimensioni minori con risorse amministrative limitate. Ove possibile le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero utilizzare gli appalti elettronici, tenendo presente l'oggetto del contratto e, in particolare, la necessità di proteggere le informazioni classificate.

Nel bando di gara, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero sistematicamente richiamare l'attenzione dei potenziali offerenti sulla possibilità di fare assegnamento sulle capacità di altri soggetti, inclusi i subappaltatori (13) o i membri dello stesso consorzio o gruppo (14), per soddisfare i criteri di idoneità, a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, e dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/81/CE.

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero cercare di ridurre gli oneri amministrativi connessi alla procedura d'appalto. Per esempio, dovrebbero, per quanto possibile, evitare di tenere numerose riunioni di negoziazione e richiedere soltanto le informazioni o la documentazione necessarie alla procedura specifica in questione.

2.6.   Selezione qualitativa

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero fissare criteri di selezione proporzionati ed evitare requisiti non strettamente necessari. Nel caso delle capacità tecniche e professionali, dovrebbero optare per criteri di selezione che consentano di determinare se un offerente dispone delle capacità richieste per l'appalto in oggetto e non di valutare la sua capacità generale. Per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria, il fatturato minimo annuo richiesto non dovrebbe superare il doppio del valore stimato dell'appalto.

Anche i requisiti relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla sicurezza delle informazioni, così come i motivi non obbligatori di esclusione, i criteri di selezione o le condizioni di esecuzione di un appalto, dovrebbero essere proporzionati e adeguati alle esigenze dei singoli appalti. In particolare, nell'applicare tali misure occorre limitarsi a quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito e garantire che tali misure non limitino indebitamente la concorrenza. Nei casi in cui sia richiesto un nulla osta di sicurezza e un candidato presenti alle amministrazioni aggiudicatrici un nulla osta rilasciato da un altro Stato membro, gli Stati membri dovrebbero accertare che siano adottate misure adeguate e tempestive per valutare l'equivalenza tra tale nulla osta e quelli rilasciati in conformità del diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto dell'articolo 22 della direttiva 2009/81/CE (15). Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per garantire che il rispetto da parte delle imprese del settore della difesa dei requisiti di sicurezza dell'approvvigionamento e di sicurezza delle informazioni di altri Stati membri sia possibile e credibile.

L'articolo 38 della direttiva 2009/81/CE impone la verifica dell'idoneità dei candidati, conformemente ai criteri e per mezzo di prove documentali stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici a norma della direttiva. Per le prove documentali si può ricorrere, per esempio, a certificati. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici non sono obbligate a richiedere che certificati e altre forme di prove documentali siano presentati contemporaneamente all'offerta. Per facilitare la partecipazione alle procedure di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici potrebbero considerare la possibilità di accettare, come prova preliminare al momento della presentazione delle offerte, le autocertificazioni relative ai seguenti criteri:

situazione personale dell'offerente (articolo 39 della direttiva 2009/81/CE),

abilitazione all'esercizio dell'attività professionale (articolo 40 della direttiva 2009/81/CE),

capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali (articoli da 41 a 44 della direttiva 2009/81/CE),

e richiedere la presentazione della prova o dei certificati pertinenti solo in fase di aggiudicazione, ossia prima della firma del contratto, ma dopo la valutazione e la scelta dell'aggiudicatario. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di consentire agli operatori economici di presentare o riutilizzare l'autocertificazione (DGUE prevista dalla normativa in materia di appalti pubblici, articolo 59 della direttiva 2014/24/UE) integrata se necessario da informazioni non contenute nel DGUE.

Nulla osta a che le amministrazioni aggiudicatrici, in caso di dubbio nel corso della procedura, richiedano ulteriori informazioni, compresi alcuni o tutti i documenti giustificativi, per garantire il corretto svolgimento dell'aggiudicazione. Questo può essere necessario in particolare quando un'amministrazione aggiudicatrice decide di limitare il numero di candidati da invitare a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo (articolo 38, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE). Nel richiedere tali informazioni o documenti giustificativi, le amministrazioni aggiudicatrici devono sempre garantire il rispetto del principio di non discriminazione.

Le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero richiedere agli offerenti di fornire i documenti giustificativi già in loro possesso o che possono facilmente ottenere con l'accesso diretto a una banca dati nazionale disponibile gratuitamente, in uno Stato membro qualunque.

Ove possibile, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero optare per la concessione ai candidati che non detengono ancora il nulla osta di sicurezza (se tale dichiarazione è richiesta) di un termine supplementare per ottenerlo [articolo 42, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2009/81/CE]. In linea di principio, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero sempre avvalersi della possibilità di chiedere agli operatori economici di fornire documenti e certificati mancanti relativi ai criteri di esclusione e di selezione, o di chiarire tali documenti e certificati se non sono chiari (articolo 45 della direttiva 2009/81/CE).

Gli Stati membri dovrebbero facilitare l'uso transfrontaliero di documenti e certificati. In particolare, dovrebbero garantire che le informazioni relative ai certificati e ad altre forme di prove documentali necessari per partecipare alle gare d'appalto a norma della direttiva 2009/81/CE siano inseriti in e-Certis (16) e regolarmente aggiornati. Nello svolgere le procedure in forza della direttiva 2009/81/CE, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero utilizzare l'archivio online e-Certis.

2.7.   Corsi di formazione e sviluppo di capacità in materia di appalti

Gli Stati membri dovrebbero organizzare corsi di formazione per i funzionari preposti alla gestione degli appalti, creare opportunità per condividere esperienze e fornire materiali esplicativi. Dovrebbero organizzare in particolare corsi di formazione che illustrino le caratteristiche specifiche delle PMI e i loro limiti operativi intrinseci (flussi finanziari, risorse umane, gestione dei diritti di proprietà intellettuale ecc.).

Gli Stati membri dovrebbero inoltre organizzare corsi di formazioni per i fornitori, i fornitori di servizi e gli appaltatori e predisporre il relativo materiale informativo. Tale materiale dovrebbe essere generalmente accessibile (o almeno a disponibilità di tutte le imprese interessate agli appalti nel settore della difesa). Ciò sarebbe particolarmente vantaggioso per le PMI e le imprese intermedie.

3.   POLITICA INDUSTRIALE

3.1.   Finanziamenti

Le autorità di gestione locali e regionali degli Stati membri dovrebbero sostenere le PMI e le imprese intermedie che sono o potrebbero essere attive nelle catene di approvvigionamento della difesa. Gli Stati membri possono far conoscere alle autorità di gestione e ai beneficiari potenziali (ad esempio le PMI, le imprese intermedie, gli istituti di ricerca o le università) le possibilità offerte dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della difesa e sono incoraggiati a utilizzare gli orientamenti specifici che la Commissione europea sta elaborando al riguardo (17).

Gli Stati membri dovrebbero esaminare la possibilità di aprire gli strumenti di finanziamento nazionali esistenti alle PMI e alle imprese intermedie del settore della difesa, se ancora non vi hanno provveduto.

Dovrebbero inoltre prendere in considerazione la possibilità di altri tipi di sostegno, ad esempio garanzie di Stato mirate, per le PMI e le imprese intermedie che partecipano a progetti europei transfrontalieri innovativi nel settore della difesa. Tali garanzie potrebbero coprire in tutto o in parte il rischio d'impresa delle piccole società che partecipano a tali progetti o delle banche che li finanziano (18).

Gli Stati membri dovrebbero informare e consigliare le PMI in merito alle opportunità di finanziamento a livello nazionale ed europeo nel settore della difesa o in altri settori economici avvalendosi di forum, piattaforme e altri strumenti.

Gli Stati membri sono invitati a proporre progetti di investimento intelligente per le future necessità di prova e valutazione. Si tratterebbe di offrire alle PMI e alle imprese intermedie strutture di prova e valutazione che le aiutino a certificare i loro prodotti e a beneficiare del loro contributo agli sforzi europei di certificazione e qualificazione nel settore della difesa.

3.2.   Banche dati

Gli Stati membri potrebbero impegnarsi a censire o riesaminare la loro base industriale nazionale nel settore della difesa nazionale e a sostenere la diffusione di informazioni sulla capacità della loro industria. A tal fine si potrebbe, ad esempio, istituire nuove banche dati, o contribuire a quelle esistenti attraverso organismi quali le associazioni dell'industria della difesa nazionale.

Gli Stati membri sono incoraggiati a sostenere azioni per migliorare le banche dati e i progetti esistenti relativi alle imprese del settore della difesa, la loro capacità nonché i regimi e le opportunità di finanziamento disponibili. Ciò dovrebbe comportare, in particolare, l'interconnessione tra le banche dati nazionali esistenti, gli annuari di associazioni dell'industria della difesa nazionale e altre fonti pertinenti (per esempio elenchi di membri di cluster nel settore della difesa). Tali strumenti potrebbero includere anche informazioni sulle capacità tecnologiche delle imprese. Successivamente, tali banche dati potrebbero consentire alle PMI e alle imprese intermedie di collegare la loro descrizione con le informazioni degli Stati membri sui programmi futuri o sui bandi di gara pubblicati. In questo modo gli appaltatori principali potrebbero associare immediatamente la descrizione di una PMI a un particolare tipo di progetto o di opportunità commerciale.

3.3.   Cluster

Gli Stati membri dovrebbero sostenere lo sviluppo di cluster regionali di eccellenza competitivi a livello mondiale nel settore della difesa e incoraggiare la cooperazione interregionale e tra Stati membri. Nei cluster dovrebbero essere incoraggiate altre forme di cooperazione promuovendo il coinvolgimento proattivo di centri tecnologici e parchi scientifici, di «laboratori viventi», enti di finanziamento o raggruppamenti per progetto, al fine di favorire la cooperazione tecnologica transettoriale e promuovere le opportunità di crescita per le PMI nel settore della difesa.

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i cluster nazionali a partecipare ai partenariati strategici europei di cluster (19), sostenuti nell'ambito del programma dell'UE per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME). Lo scopo di tale partenariato è duplice: permettere alle imprese di accedere ai mercati dei paesi terzi e stimolare la specializzazione intelligente di investimenti all'interno dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre incoraggiare i cluster a cooperare a livello di Unione partecipando ai pertinenti inviti di Orizzonte 2020 (20).

Gli Stati membri sono incoraggiati a considerare il settore della difesa quando elaborano e attuano politiche e misure a sostegno dei cluster (regionali). A tal fine, possono avvalersi di strumenti e reti esistenti a livello dell'Unione, quali la rete europea delle regioni per la difesa (21). Dovrebbero inoltre promuovere la Piattaforma europea di collaborazione tra cluster (22), quale strumento di interconnessione con oltre 500 organizzazioni di cluster, avviando così la cooperazione all'interno e all'esterno dell'Europa, a vantaggio delle PMI che vi partecipano.

3.4.   Innovazione, R&T

Gli Stati membri sono invitati a fornire un sostegno specifico alle PMI con tecnologie e idee innovative che possono avere applicazioni nel settore della difesa. Inoltre, le reti dei punti di contatto nazionali dovrebbero fornire informazioni sulle regole di partecipazione ai progetti di ricerca e sulla concessione delle sovvenzioni di ricerca. Dovrebbero inoltre organizzare eventi e servizi di intermediazione.

Gli Stati membri dovrebbero elaborare progetti di ricerca a misura di PMI. Inoltre, gli istituti di ricerca nel settore della difesa dovrebbero esaminare le possibilità di un coinvolgimento delle PMI nei loro progetti.

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le informazioni sulla gestione dei diritti di proprietà intellettuale siano disponibili presso le autorità responsabili degli appalti pubblici nel settore della difesa (per esempio dati di istituzioni pertinenti o opuscoli messi a disposizione nelle loro sedi).

Gli Stati membri dovrebbero sostenere architetture di riferimento aperte per sistemi di difesa modulari che consentano alle PMI di progettare e commercializzare sottosistemi e componenti in modo indipendente e concorrenziale.

3.5.   Competenze

Gli Stati membri dovrebbero avere un quadro d'insieme della situazione nazionale riguardo alle competenze necessarie all'industria della difesa.

Potrebbero inoltre approfittare della nuova agenda per le competenze per l'Europa e delle opportunità che si vanno aprendo a livello regionale, nazionale e dell'Unione per risolvere la mancanza di competenze (23).

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la cooperazione tra l'industria, gli istituti di istruzione e formazione e altre organizzazioni pertinenti, affinché conducano un'azione concertata per favorire la corrispondenza tra domanda e offerta in modo più soddisfacente. Dovrebbero altresì incoraggiare l'uso degli strumenti offerti dall'UE per conseguire questi obiettivi. Gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di impiegare i fondi strutturali e di investimento europei (24) (fondi SIE), in particolare il Fondo sociale europeo (FSE) (25), per ovviare al problema della mancanza di competenze.

3.6.   Capacità delle PMI

Gli Stati membri dovrebbero divulgare esempi di imprese affermatesi con successo oltre frontiera, per incoraggiare le PMI e i subfornitori a presentare anche offerte transfrontaliere. Dovrebbero inoltre sostenere l'organizzazione di conferenze tra imprese fornitrici transfrontaliere (eventi B2B e incontri diretti con gli appaltatori principali) per spiegare più chiaramente alle PMI le esigenze degli appaltatori principali, i loro metodi di lavoro e le competenze e capacità ricercate a livello industriale; dovrebbero infine mettere a disposizione piattaforme di contatto e opportunità d'incontro tra le PMI a livello transfrontaliero.

Questo obiettivo è conseguibile, per esempio, mediante la concessione di sovvenzioni agli organizzatori di eventi proporzionali al livello di partecipazione delle PMI e delle start-up. Tali sovvenzioni possono riguardare diversi settori della difesa in modo equilibrato. Le PMI in tal modo sarebbero incoraggiate a partecipare a incontri B2B internazionali, a missioni commerciali all'estero e ad altri eventi internazionali.

Gli Stati membri dovrebbero inoltre fare un uso più sistematico degli strumenti esistenti a livello di Unione a sostegno dell'attività transfrontaliera delle PMI, in particolare tramite, ad esempio, i servizi di abbinamento forniti dalla rete Enterprise Europe (26).

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2018

Per la Commissione

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membro della Commissione


(1)  La presente raccomandazione affronta temi direttamente connessi con la partecipazione transfrontaliera delle PMI e delle imprese intermedie agli appalti nel settore della difesa, ma non affronta temi che potrebbero avere un'influenza indiretta ma significativa su di essi, in particolare i trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa, la normazione e la certificazione.

(2)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Istituzione del Fondo europeo per la difesa [COM(2017) 295 final].

(3)  http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20354/

(4)  https://www.eda.europa.eu/

(5)  Per una panoramica delle attività dell'AED in questo campo: https://www.eda.europa.eu/procurement-biz/information/eda-market-industry-policies; https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/small-and-medium-sized-enterprises-(smes).

(6)  Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

(7)  Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE e definito nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 16)].

(8)  Cfr.: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:it:PDF

(9)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(10)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(11)  Articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE.

(12)  Il calcolo del valore stimato degli appalti e dei contratti quadro è effettuato a norma dell'articolo 9. Le soglie stabilite all'articolo 8 sono aggiornate semestralmente; le informazioni generali sulle soglie in vigore sono riportate all'indirizzo seguente: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-implementation/thresholds_it

(13)  Cfr. articolo 1, paragrafo 22, e articolo 21 della direttiva 2009/81/CE.

(14)  Cfr. articolo 1, paragrafo 13, e articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE.

(15)  L'articolo 22, ultimo comma, della direttiva 2009/81/CE stabilisce che «gli Stati membri riconoscono i nulla osta di sicurezza che considerano equivalenti a quelli rilasciati in conformità del loro diritto nazionale, fatta salva la possibilità di condurre ulteriori indagini e di tener conto delle loro proprie, se necessario.» Cfr. inoltre il punto 12 della nota di orientamento sulla sicurezza delle informazioni: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15411/attachments/1/translations/en/renditions/native.

(16)  Cfr.: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis.

(17)  Ad esempio, l'opuscolo della Commissione del 2017 «Tecnologia a duplice uso nell'UE». Cfr.: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9255

(18)  Lo Stato membro che istituisce il regime di garanzia dovrebbe assicurarsi che non si configuri un aiuto di Stato (al riguardo cfr. la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC0620%2802%29&from=EN) o di notificare la misura alla Commissione.

(19)  Piattaforma europea di collaborazione tra cluster: https://www.clustercollaboration.eu/eu-cluster-partnerships

(20)  Per informazioni di carattere generale relative a Orizzonte 2020: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020

(21)  Cfr.: https://www.endr.eu/

(22)  Cfr.: https://www.clustercollaboration.eu/

(23)  In particolare il piano per la cooperazione settoriale sulle competenze nel quadro della nuova agenda per le competenze per l'Europa, nel settore della difesa.

(24)  Cfr.: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders-0/european-structural-and-investment-funds_it

(25)  Cfr.: http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=it

(26)  Cfr.: http://een.ec.europa.eu/


Rettifiche

23.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/95


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 652/2012 della Commissione, del 13 luglio 2012, che rettifica il regolamento (CE) n. 543/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 190 del 19 luglio 2012 )

A pagina 3, nell'allegato I che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 543/2008, la colonna della prima tabella in cui figurano le denominazioni ungheresi delle carcasse di pollame è sostituita dalla seguente:

«hu

Csirke, brojlercsirke

Kakas, tyúk, sütésre vagy főzésre szánt szárnyas

Kappan

Csibe

Fiatal kakas

(Fiatal) pulyka

Pulyka

Fiatal kacsa, (fiatal) pézsmakacsa, (fiatal) Mulard-kacsa

Kacsa, pézsmakacsa, Mulard-kacsa

(Fiatal) liba

Liba

(Fiatal) gyöngytyúk

Gyöngytyúk»

A pagina 5, nell'allegato I che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 543/2008, la colonna della seconda tabella in cui figurano le denominazioni ungheresi dei tagli di pollame è sostituita dalla seguente:

«hu

Fél

Negyed

Összefüggő combnegyedek

Mell

Comb

Csirkecomb a hát egy részével

Felsőcomb

Alsócomb

Szárny

Összefüggő szárnyak

Mellfilé

Mellfilé villacsonttal

Bőrös kacsamellfilé vagy bőrös libamellfilé (magret, maigret)

Kicsontozott pulykacomb»


23.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/96


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/286 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 55 del 27 febbraio 2018 )

Pagina 16, nell'allegato [che sostituisce l'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509], nella sezione B (Navi a cui è vietato l'accesso ai porti):

anziché:

«Nome: UL JI BONG 6

Informazioni aggiuntive

IMO: 9114556»

leggasi:

«Nome: UL JI BONG 6

Informazioni aggiuntive

IMO: 9114555».


23.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/97


Rettifica della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337 del 23 dicembre 2015 )

Pagina 42, considerando (47), terza frase:

anziché:

«… Tale approccio è conforme alla motivazione della raccomandazione speciale VI del gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio, che prevede un meccanismo in base al quale i prestatori di servizi di pagamento che non siano in grado di soddisfare tutte le condizioni previste nella raccomandazione possano essere comunque trattati come istituti di pagamento. …»

leggasi:

«… Tale approccio è conforme alla motivazione della raccomandazione 14 del gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio, che prevede un meccanismo in base al quale i prestatori di servizi di pagamento che non siano in grado di soddisfare tutte le condizioni previste nella raccomandazione possano essere comunque trattati come istituti di pagamento. …».

Pagina 62, articolo 5, paragrafo 2:

anziché:

«… delle responsabilità di cui agli articoli 73, 89, 90 e 92.»

leggasi:

«… delle responsabilità di cui agli articoli 73, 90 e 92.».

Pagina 86, articolo 52, punto 5, lettera f):

anziché:

«… pagamento in conformità dell'articolo 89;»

leggasi:

«… pagamento in conformità degli articoli 89 e 90;».

Pagina 89, articolo 61, paragrafo 1, prima frase:

anziché:

«… di servizi di pagamento possono convenire che l'articolo 62, paragrafo 1, l'articolo 64, paragrafo 3, gli articoli 72, 74, 76, 77, 80 e 89 non siano in tutto o in parte applicati. …»

leggasi:

«… l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento possono convenire che l'articolo 62, paragrafo 1, l'articolo 64, paragrafo 3, gli articoli 72, 74, 76, 77, 80 89 e 90 non siano in tutto o in parte applicati. …».

Pagina 89, articolo 62, paragrafo 1, prima frase:

anziché:

«… salvo le diverse disposizioni di cui all'articolo 79, paragrafo 1, all'articolo 80, paragrafo 5, e all'articolo 88, paragrafo 2.»

leggasi:

«… salvo le diverse disposizioni di cui all'articolo 79, paragrafo 1, all'articolo 80, paragrafo 5, e all'articolo 88, paragrafo 4.».

Pagina 97, articolo 76, paragrafo 1, quarto comma:

anziché:

«Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che, oltre al diritto di cui al presente paragrafo, nel caso di addebiti diretti di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 260/2012, il pagatore goda di un diritto incondizionato di rimborso entro i termini di cui all'articolo 77 della presente direttiva.»

leggasi:

«Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri assicurano che, oltre al diritto di cui al primo comma del presente paragrafo, nel caso di addebiti diretti di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 260/2012, il pagatore goda di un diritto incondizionato di rimborso entro i termini di cui all'articolo 77 della presente direttiva.».

Pagina 103, articolo 89, paragrafo 2, quarto comma, prima frase:

anziché:

«In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è responsabile ai sensi del primo e del secondo comma, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore. …»

leggasi:

«In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è responsabile ai sensi del primo e del terzo comma, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore. …».

Pagina 103, articolo 92, paragrafo 1, prima frase:

anziché:

«1.   Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli articoli 73 e 89 sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento o ad un intermediario, tale prestatore di servizi di pagamento o intermediario risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite subite o di importi versati ai sensi degli articoli 73 e 89. …»

leggasi:

«1.   Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli articoli 73, 89 e 90 sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento o ad un intermediario, tale prestatore di servizi di pagamento o intermediario risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite subite o di importi versati ai sensi degli articoli 73, 89 e 90. …».

Pagina 107, articolo 99, paragrafo 1:

anziché:

«1.   Gli Stati membri assicurano che siano istituite procedure che consentano agli utenti di servizi di pagamento e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare ricorsi alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni della presente direttiva da parte di prestatori di servizi di pagamento.»

leggasi:

«1.   Gli Stati membri assicurano che siano istituite procedure che consentano agli utenti di servizi di pagamento e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare ricorsi alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni delle disposizioni di diritto nazionale che attuano le disposizioni della presente direttiva da parte di prestatori di servizi di pagamento.».

Pagina 109, articolo 102, paragrafo 1, seconda frase:

anziché:

«… Gli Stati membri assicurano che tali procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) si applichino ai prestatori di servizi di pagamento e coprano anche le attività dei rappresentanti designati.»

leggasi:

«… Gli Stati membri assicurano che tali procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) si applichino ai prestatori di servizi di pagamento.».

Pagina 110, articolo 107, paragrafo 1:

anziché:

«… l'articolo 74, paragrafo 1, secondo comma, …»,

leggasi:

«… l'articolo 74, paragrafo 1, quarto comma, …».


23.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/99


Rettifica del regolamento (UE) 2018/589 della Commissione, del 18 aprile 2018, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il metanolo

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 99 del 19 aprile 2018 )

Pagina 9, nell'allegato:

anziché:

«69.

Metanolo

N. CAS 67-56-1

N. CE 200-659-6

Non è ammessa l'immissione sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 9 maggio 2018 in liquidi di lavaggio o sbrinamento del parabrezza, in una concentrazione pari o superiore allo 0,6 % in peso.»

leggasi:

«69.

Metanolo

N. CAS 67-56-1

N. CE 200-659-6

Non è ammessa l'immissione sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 9 maggio 2019 in liquidi di lavaggio o sbrinamento del parabrezza, in una concentrazione pari o superiore allo 0,6 % in peso.»