ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 94

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
12 aprile 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/561 della Commissione, del 29 gennaio 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine per le formule di proseguimento ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/562 della Commissione, del 9 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

4

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2018/563 della Commissione, del 20 novembre 2017, relativa all'aiuto di Stato SA.34308 (2013/C) (ex 2013/NN) cui la Repubblica ellenica ha dato esecuzione a favore di Hellenic Defence System SA (EAS - Ellinika Amyntika Systimata) [notificata con il numero C(2017) 7361]  ( 1 )

9

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 226/17/COL, del 19 dicembre 2017, che dispensa la Norvegia dall'obbligo di applicare a talune specie l'atto di cui al punto 2 della parte 1 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere) [2018/564]

30

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

12.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/561 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2018

che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine per le formule di proseguimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione (2) stabilisce, tra l'altro, norme in materia di composizione e di etichettatura per le formule per lattanti e le formule di proseguimento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2016/127 prevede in modo specifico che le formule di proseguimento a base di proteine di latte vaccino o caprino contengano almeno 1,8 g di proteine/100 kcal (0,43 g/100 kJ).

(3)

Un operatore del settore alimentare ha presentato alla Commissione una richiesta di immissione sul mercato di una formula di proseguimento a base di proteine intatte di latte vaccino con un tenore proteico di almeno 1,61 g/100 kcal, che è inferiore ai livelli consentiti dalla direttiva 2006/141/CE della Commissione (3) e dal regolamento delegato (UE) 2016/127.

(4)

Su richiesta della Commissione, il 5 aprile 2017 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha espresso un parere scientifico sulla sicurezza e sull'idoneità per i lattanti delle formule di proseguimento con un tenore proteico di almeno 1,6 g/100 kcal (4). L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che l'uso di formule di proseguimento a base di proteine intatte di latte vaccino o caprino con un tenore proteico di 1,6 g/100 kcal (0,38 g/100 kJ) e conformi, per il resto, alle prescrizioni della pertinente normativa dell'Unione, è sicuro e idoneo per i lattanti in buona salute che vivono in Europa e ricevono un'alimentazione complementare di qualità sufficiente. In base a tale parere e al fine di promuovere lo sviluppo di prodotti innovativi, il tenore proteico minimo prescritto dal regolamento delegato (UE) 2016/127 per le formule di proseguimento a base di latte vaccino o caprino dovrebbe essere ridotto a 1,6 g/100 kcal.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento delegato (UE) 2016/127,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento delegato (UE) 2016/127 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull'alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 1).

(3)  Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1).

(4)   EFSA Journal 2017;15(5):4781.


ALLEGATO

Nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2016/127, la tabella al punto 2.1 (Formule di proseguimento a base di proteine di latte vaccino o caprino) è sostituita dalla seguente:

Minimo

Massimo

0,38 g/100 kJ

(1,6 g/100 kcal)

0,6 g/100 kJ

(2,5 g/100 kcal)


12.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/562 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione (2) stabilisce l'apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine, compresi quelli originari dell'Islanda.

(2)

L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 stabilisce che i contingenti tariffari aperti dallo stesso regolamento siano gestiti in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3). Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4) ed è stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 (5) con effetto dal 1o maggio 2016. È pertanto opportuno aggiornare i riferimenti al regolamento (CEE) n. 2454/93.

(3)

Inoltre l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 prevede, nel caso di contingenti tariffari diversi da quelli che fanno parte di un accordo tariffario preferenziale, una prova di origine sotto forma di certificato di origine in conformità all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Il certificato di origine non risulta più necessario, in quanto, a norma dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), le autorità doganali possono richiedere al dichiarante di provare l'origine delle merci con mezzi diversi dal certificato di origine formale. Tuttavia, il certificato di origine emesso ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 conteneva anche informazioni che sono ancora necessarie per differenziare i prodotti ai fini del calcolo dell'equivalente peso carcassa, come previsto dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1354/2011. Occorre pertanto un nuovo documento che contenga tali informazioni.

(4)

Il 23 marzo 2017 l'Unione europea e l'Islanda hanno firmato un accordo in forma di scambio di lettere (di seguito «l'accordo») relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli. La firma dell'accordo a nome dell'Unione è stata autorizzata dalla decisione (UE) 2016/2087 del Consiglio (7) e la sua conclusione dalla decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio (8).

(5)

Ai sensi dell'allegato V dell'accordo, l'Unione aggiungerà all'attuale contingente tariffario in esenzione da dazi per l'Islanda un quantitativo totale di 1 200 tonnellate di carni ovine e caprine, classificate con i codici tariffari 0204 e 0210, e aprirà un nuovo contingente tariffario annuo dell'Unione esente da dazi di 300 tonnellate per le carni ovine trasformate classificate nel codice 1602 90. Il quantitativo supplementare di 1 200 tonnellate e il nuovo quantitativo di 300 tonnellate devono essere raggiunti come specificato nella tabella figurante nell'allegato V dell'accordo.

(6)

I quantitativi dei prodotti da importare nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 sono espressi in equivalente peso carcassa calcolato mediante i coefficienti di cui all'articolo 3 di tale regolamento. È opportuno stabilire un coefficiente di conversione in equivalente peso carcassa per il nuovo contingente tariffario per la carni ovine trasformate.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011.

(8)

L'accordo prevede l'entrata in vigore il 1o maggio 2018. Per il 2018 i quantitativi supplementari di carni ovine e caprine e i quantitativi del nuovo contingente per le carni ovine trasformate, da mettere a disposizione ai sensi dell'accordo, dovrebbero essere calcolati su base proporzionale, tenendo conto della data di entrata in vigore.

(9)

Per garantire un'agevole attuazione delle nuove disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011, tutte le misure stabilite dal presente regolamento dovrebbero applicarsi alla stessa data, che dovrebbe essere la data di entrata in vigore dell'accordo.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 è così modificato:

1)

all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

carni ovine trasformate: 1,00.»;

2)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

In deroga a quanto disposto al titolo II, parti A e B, del regolamento (CE) n. 1439/95, i contingenti tariffari fissati dal presente regolamento sono gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*1). Non sono richiesti titoli di importazione.

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;"

3)

è inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

1.   L'origine dei prodotti soggetti a un contingente tariffario diverso da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali è stabilita in conformità alle disposizioni in vigore nell'Unione.

2.   L'origine dei prodotti soggetti a un contingente tariffario che fa parte di un accordo tariffario preferenziale è determinato in conformità alle disposizioni stabilite in tale accordo.»;

4)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   Per beneficiare dei contingenti tariffari indicati nell'allegato è necessario presentare alle autorità doganali dell'Unione una prova di origine valida, accompagnata da una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi.

2.   Per i contingenti tariffari che fanno parte di un accordo tariffario preferenziale, la prova di origine di cui al paragrafo 1 è quella specificata in detto accordo.

Per i contingenti tariffari diversi da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali, si applica l'articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

Se i contingenti tariffari originari dello stesso paese terzo e rientranti nel primo e nel secondo comma coincidono, la prova di origine stabilita nel pertinente accordo è presentata alle autorità doganali dell'Unione accompagnata dalla dichiarazione doganale di immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi.

3.   Per i contingenti tariffari diversi da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali, la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi è presentata alle autorità doganali dell'Unione accompagnata da un documento rilasciato dall'autorità o dall'agenzia competente nel paese terzo di origine. Tale documento contiene quanto segue:

a)

il nome del destinatario,

b)

il tipo di prodotto e il relativo codice NC,

c)

la quantità, la natura, i contrassegni e i numeri dei colli,

d)

il numero o i numeri d'ordine del contingente tariffario di cui trattasi,

e)

il peso netto totale ripartito per ciascuna categoria di coefficiente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento;

(*2)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;"

5)

l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2018

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 36).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione, del 1o aprile 2016, recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 87 del 2.4.2016, pag. 24).

(6)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(7)  Decisione (UE) 2016/2087 del Consiglio, del 14 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 324 del 30.11.2016, pag. 1).

(8)  Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 274 del 24.10.2017, pag. 57).


ALLEGATO

«ALLEGATO

CONTINGENTI TARIFFARI DELL'UNIONE PER LE CARNI OVINE E CAPRINE (in tonnellate (t) di equivalente peso carcassa)

Codici NC

Dazi ad valorem

%

Dazi specifici

EUR/100 kg

Numero d'ordine in base al principio “primo arrivato, primo servito”

Origine

Volume annuo in tonnellate di equivalente peso carcassa

Animali vivi

(coefficiente = 0,47)

Carni disossate di agnelli (1)

(coefficiente = 1,67)

Carni disossate di montone e pecora (2)

(coefficiente = 1,81)

Carni non disossate e carcasse

(coefficiente = 1,00)

Carni ovine trasformate

(coefficiente = 1,00)

0204

Zero

Zero

09.2101

09.2102

09.2011

Argentina

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Australia

19 186

09.2109

09.2110

09.2013

Nuova Zelanda

228 254

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Cile (3)

8 000

09.2121

09.2122

09.0781

Norvegia

300

09.2125

09.2126

09.0693

Groenlandia

100

09.2129

09.2130

09.0690

Isole Færøer

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turchia

200

09.2171

09.2175

09.2015

Altri (4)

200

09.2178

09.2179

09.2016

Erga omnes  (5)

200

0204 ,

0210 99 21 ,

0210 99 29 ,

ex 0210 99 85

Zero

Zero

09.2119

09.2120

09.0790

Islanda

Anno 2018

2 117

Anno 2019

2 783

A partire dal 2020

3 050

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

Zero

09.2181

09.2019

Erga omnes  (5)

92

ex 1602 90 10

1602 90 91

Zero

Zero

09.2118

Islanda

Dal 1o maggio 2018

67

Anno 2019

233

A partire dal 2020

300

»

(1)  E di capretto.

(2)  E di capra, escluso il capretto.

(3)  Il contingente tariffario per il Cile aumenta di 200 t/anno.

(4)  Per “altri” si intendono tutti i paesi membri dell'OMC, con l'esclusione dell'Argentina, dell'Australia, della Nuova Zelanda, dell'Uruguay, del Cile, della Groenlandia e dell'Islanda.

(5)  Per “Erga omnes” si intendono tutti i paesi di origine, compresi i paesi menzionati nella presente tabella.


DECISIONI

12.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/9


DECISIONE (UE) 2018/563 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2017

relativa all'aiuto di Stato SA.34308 (2013/C) (ex 2013/NN) cui la Repubblica ellenica ha dato esecuzione a favore di Hellenic Defence System SA (EAS - Ellinika Amyntika Systimata)

[notificata con il numero C(2017) 7361]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

avendo invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Nel quadro del suo programma di aggiustamento economico, la Grecia ha avviato un piano di privatizzazioni (2). Hellenic Defence Systems SA (in prosieguo «HDS»), impresa di proprietà statale, era una delle privatizzande inizialmente incluse nel piano.

(2)

Nel gennaio 2012 l'Hellenic Republic Asset Development Fund (in prosieguo l'«HRADF») (3) ha informato la Commissione del progetto di privatizzare HDS. Per appurare se nel contesto della privatizzazione potessero sussistere problemi sotto il profilo degli aiuti di Stato, il 1o febbraio 2012 la Commissione ha aperto un procedimento d'ufficio e ha avviato un esame preliminare.

(3)

Dall'esame è emerso che in passato HDS potrebbe aver beneficiato di misure di Stato. La Commissione ha richiesto informazioni con lettere del 16 febbraio 2012 e del 4 aprile 2012, tramite e-mail del 10 aprile 2012 e con lettere del 4 maggio 2012, 4 luglio 2012 e 24 luglio 2012. Le autorità greche hanno risposto il 9 marzo 2012, il 18 luglio 2012 e il 20 agosto 2012. Il 26 marzo 2012, il 30 aprile 2012 e l'11 settembre 2012 si sono tenute riunioni tra i servizi della Commissione e i rappresentanti delle autorità greche e dell'HRADF.

(4)

Con lettera del 6 marzo 2013 (in prosieguo «la decisione del 6 marzo 2013»), la Commissione ha comunicato alla Grecia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo «TFUE») in relazione ad alcune misure d'aiuto descritte nella sezione 2.2 (in prosieguo «il procedimento d'indagine formale»).

(5)

La decisione della Commissione del 6 marzo 2013 concernente l'avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4). La Commissione ha invitato le autorità greche e gli interessati a presentare osservazioni in merito alle misure d'aiuto.

(6)

Il 1o luglio 2013, la Commissione ha ricevuto osservazioni da parte delle autorità greche. Non sono pervenute osservazioni da parte degli interessati.

(7)

La Commissione ha chiesto alla Grecia di fornire informazioni supplementari con lettere del 23 luglio 2013, 21 agosto 2014, 11 novembre 2014, 28 gennaio 2016, 27 maggio 2016 e 8 giugno 2017. Le autorità greche hanno risposto in data 7 agosto 2013, 22 settembre 2014, 16 dicembre 2014, 25 febbraio 2016, 24 giugno 2016, 17 novembre 2016 e 3 luglio 2017. In varie occasioni, nel periodo compreso tra agosto 2013 e agosto 2014, le autorità greche hanno altresì fornito informazioni supplementari riguardanti, in particolare, la separazione tra attività civili e attività militari di HDS. Nel settembre 2013 ad Atene si sono tenute diverse riunioni tra i servizi della Commissione e i rappresentanti delle autorità greche. Infine, il 17 marzo 2016 si è svolta una teleconferenza tra i servizi della Commissione e le autorità greche.

(8)

Con lettera del 30 marzo 2017 le autorità greche hanno acconsentito a che la presente decisione fosse adottata e notificata in lingua inglese.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

2.1.   Il beneficiario

2.1.1.   Presentazione di HDS

(9)

La società HDS operava nella fabbricazione di prodotti per la difesa e ad uso civile. Era partecipata al 99,8 % dallo Stato greco, allo 0,18 % da Piraeus Bank (un istituto finanziario privato) e allo 0,02 % da privati. Era stata costituita nel 2004 in seguito alla fusione tra «Greek Power and Cartridge Company SA» (in prosieguo «PYRKAL») e «Hellenic Arms Industry SA» (in prosieguo «EBO»). Al 31 luglio 2011 HDS contava circa 1 000 dipendenti e poteva definirsi pertanto una grande impresa (5). Secondo le autorità greche, la ripartizione della produzione di HDS, espressa in percentuale media del fatturato per il periodo 2004-2011, era la seguente:

a)

Produzione militare (6): 94,34 %;

b)

Produzione civile (7): 5,66 %.

(10)

HDS disponeva di cinque siti di produzione industriale distribuiti sul territorio greco: […] (*1) Per la produzione civile venivano utilizzati uno stabilimento del sito industriale di Laurio e una linea di produzione del sito del monte Imetto.

(11)

HDS aveva due controllate principali al 100 %, Electromechanica Kymi Ltd, fabbricante di prodotti a duplice uso (8), e Ipiros Metalworks Industry SA, fabbricante di prodotti per uso civile (9), e altre nove di dimensioni minori.

(12)

Nella presente decisione i riferimenti a HDS valgono per la società intesa come gruppo.

2.1.2.   Risultati finanziari di HDS

(13)

Stando alle informazioni fornite dalle autorità greche, i principali dati finanziari di HDS nel periodo interessato dalle misure oggetto dell'indagine di cui alla decisione del 6 marzo 2013, ossia il periodo 2004-2011, corrispondono a quanto indicato nella tabella 1.

Tabella 1

Principali dati finanziari di HDS 2004-2011 (in milioni di EUR) a livello di gruppo

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fatturato

97,3

91,4

94,7

63,8

62,1

53,9

31,3

39,2

Utile al lordo delle imposte

– 132,1

– 94,7

– 110,5

– 118,9

– 146,9

– 173

– 138,7

10,9

Capitale sociale

400,3

461,4

489,0

493,0

493,0

493,0

493,0

651,2

Patrimonio netto

41,2

7,7

– 75,3

– 282,7

– 418,7

– 594,0

– 676,3

– 537,7

Perdite degli esercizi precedenti

215,96

348,06

442,7

553,2

672,1

819,0

992,0

1 130,7

Fonte: lettera delle autorità greche del 3 luglio 2017

2.2.   Descrizione delle misure

(14)

Con la decisione del 6 marzo 2013 la Commissione ha comunicato alla Grecia la propria decisione di avviare il procedimento di indagine formale in relazione alle tre misure di cui in appresso.

2.2.1.   Misura 1: garanzie di Stato

(15)

Secondo le informazioni prodotte dalle autorità greche, fra il 2004 e il 2011 lo Stato ha garantito undici prestiti concessi – con diversi tassi di interesse – a HDS da varie banche con sede in Grecia, a fronte di un premio di garanzia («commissione») dell'1 % da versare alla Grecia oltre alle rate di rimborso dei prestiti dovute alle banche. Le autorità greche hanno spiegato che per i prestiti in questione nessuna attività è stata costituita in garanzia. Dai dati a disposizione figura che il totale dei prestiti concessi ammonta a 942,05 milioni di EUR. Rispetto a tale importo, HDS risulta essere stata inadempiente per un totale di 246 milioni di EUR, con conseguente attivazione della relativa garanzia di Stato. Nessuna delle suddette garanzie di Stato è stata notificata alla Commissione ai fini della valutazione sugli aiuti di Stato.

(16)

Nelle lettere del 9 marzo 2012 e 3 luglio 2017 le autorità greche hanno fornito un elenco delle garanzie di Stato e dei mancati pagamenti, come illustrato nelle tabelle 2 e 3:

Tabella 2

Garanzie dello Stato greco sui prestiti concessi a HDS

Prestiti garantiti dallo Stato

Comunicazione

Banca

Tipo di prestito

Data esborso

Data concessione garanzia

Commissione (%)

Importo totale

Durata

Tasso d'interesse

Importi in EUR

 

 

 

 

 

 

 

1

National Bank

Prestito obbligazionario

2009

23/7/2009

(GAZZETTA UFFICIALE 1554/28-9-2009)

1

195 000 000

5 anni

2,6055 % + 1,85 %

2

National Bank

Prestito obbligazionario

2005

17/3/2005

(GAZZETTA UFFICIALE 387/24-3-2005)

1

30 000 000

10 anni

3,54 % + 0,14 %

3

Alpha bank

Prestito obbligazionario

2006

18/4/2006

(GAZZETTA UFFICIALE 550/3-5-2006)

1

164 000 000

12 anni

4,019 % + 0,12 %

4

National Bank

Prestito

2004

3/3/2004

(GAZZETTA UFFICIALE 494/5-3-2004)

1

10 000 000

10 anni

EUR 6M + 0,135 %

5

National Bank

Prestito obbligazionario

2008

21/4/2008

(GAZZETTA UFFICIALE 788/6-5-2007)

1

213 000 000

15 anni

4,63 % + 0,29 %

6

Emporiki Bank

Prestito obbligazionario

2007

25/4/2007

(GAZZETTA UFFICIALE 720/8-5-2007)

1

175 000 000

20 anni

4,605 % + 0,06 %

7

National Bank

Prestito

2004

15/12/2004

(GAZZETTA UFFICIALE 1886/20-12-2004)

1

15 050 000

10 anni

3,36 % + 0,14 %

8

National Bank

Prestito

2004

21/6/2004

(GAZZETTA UFFICIALE 963/28-6-2004)

1

40 000 000

10 anni

EUR 6M + 0,135 %

9

Alpha bank

Prestito

2005

28/6/2005

(GAZZETTA UFFICIALE 911/4-7-2005)

1

60 000 000

10 anni

2,974 % + 0,09 %

10

National Bank, Alpha bank, EFG Eurobank

Prestito obbligazionario

2011

29/7/2011

(GAZZETTA UFFICIALE 1823/12-8-2011)

1

30 000 000

2 anni

9,70 %

11

Tbank

Prestito obbligazionario

2011

4/11/2011

(GAZZETTA UFFICIALE 2495/4-11-2011)

1

10 000 000

2 anni

12 %

Total

 

 

 

 

 

942 050 000

 

 

Fonte: Lettere delle autorità greche del 9 marzo 2012 e del 3 luglio 2017

Tabella 3

Versamenti dello Stato greco sui prestiti garantiti non rimborsati da HDS

Data di inadempimento

Pagamento (importi in EUR)

2004

[…]

Totale

583 288,89

2005

[…]

Totale

3 449 021,79

2006

[…]

Totale

4 703 698,18

2007

[…]

Totale

15 307 189,45


Data di inadempimento

Pagamento (importi in EUR)

2008

[…]

Totale

10 953 074,99

2009

[…]

Totale

31 578 868,23

2010

[…]

Totale

89 679 233,21

2011

[…]

Totale

90 305 615,31

Fonte: Lettera delle autorità greche del 9 marzo 2012

2.2.2.   Misura 2: sovvenzione del 2003

(17)

Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità greche, nel 2003 lo Stato ha concesso a HDS una sovvenzione di 10 milioni di EUR per la realizzazione di un piano di investimenti […], utilizzata esclusivamente per la produzione militare. La sovvenzione non è stata notificata alla Commissione ai fini della valutazione sugli aiuti di Stato.

2.2.3.   Misura 3: aumenti di capitale del 2011

(18)

Secondo il rendiconto finanziario di HDS del dicembre 2011, nel corso di tale anno il capitale azionario dell'impresa è stato aumentato di 158,2 milioni di EUR.

(19)

In particolare, dalla relazione di metà esercizio di HDS del giugno 2011, emerge che nella prima metà del 2011 sono stati effettuati due aumenti di capitale, per 50,6 milioni di EUR (marzo 2011) e 62,5 milioni di EUR (maggio 2011). Considerato che l'importo complessivo degli aumenti di capitale del 2011 è stato pari a 158,2 milioni di EUR, è risultato che nella seconda metà del 2011 è intervenuto un terzo aumento di capitale di importo pari a 45,1 milioni di EUR. Solo lo Stato, in veste di azionista principale, ha contribuito ai suindicati aumenti di capitale.

2.3.   Motivi per l'avvio del procedimento

(20)

Nella decisione del 6 marzo 2013 la Commissione ha concluso in via preliminare che le tre misure non notificate erano attribuibili alla Grecia, erano state concesse mediante risorse statali ed erano selettive. Le misure potevano inoltre falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intra-UE. La Commissione è altresì giunta alla conclusione preliminare che all'epoca in cui sono state concesse le misure di cui sopra, HDS era un'impresa in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 2004 (10). Nutrendo dubbi sul fatto che un investitore in economia di mercato avrebbe concesso all'azienda i finanziamenti di cui ha beneficiato (garanzie, sovvenzione e aumenti di capitale), la Commissione ha concluso in via preliminare che le tre misure in questione avevano conferito un vantaggio a HDS.

(21)

La Commissione ha inoltre osservato che sebbene HDS producesse principalmente prodotti militari destinati all'esercito greco, la Grecia non aveva mai motivato o invocato in via formale l'applicazione dell'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del TFUE durante l'esame preliminare del caso e che pertanto non era stato possibile tenere conto di detto articolo in quella fase della sua valutazione.

(22)

Sulla base di queste premesse, la Commissione ha concluso in via preliminare che le tre misure costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. La Commissione ha altresì espresso dubbi circa la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno e, in particolare, con gli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2004, che costituivano e costituiscono tuttora il quadro giuridico pertinente per valutare gli aiuti di Stato concessi alle imprese in difficoltà tra il 2004 e il 2011.

3.   OSSERVAZIONI DELLA GRECIA

3.1.   Distinzione tra produzione militare e civile – interessi essenziali della sicurezza della Grecia

(23)

Nelle osservazioni formulate nel contesto del procedimento d'indagine formale, le autorità greche hanno sostenuto che le tre misure erano dirette unicamente a sostenere la produzione militare di HDS ed erano interamente necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza della Grecia.

(24)

Le autorità greche hanno fornito la scomposizione delle entrate complessive della società per il periodo 2004-2011, da cui si evince che su un fatturato di 482,4 milioni di EUR, il 91,23 % proveniva da contratti relativi alla vendita di prodotti militari alle forze armate greche o ad obblighi delle forze armate greche, di difesa e di sicurezza nazionali, il 3,11 % da contratti per prodotti militari esportati (tra l'altro anche a Cipro) e il 5,66 % dalla vendita di prodotti civili.

(25)

Per quanto riguarda la produzione civile di HDS, le autorità greche hanno affermato che tale attività era svolta su linee di produzione separate dalla produzione militare ([…]) sia fisicamente che dal punto di vista organizzativo e che HDS teneva una contabilità separata per i costi e i ricavi della produzione militare e di quella civile.

(26)

Quanto alla produzione militare, le autorità greche hanno dichiarato che l'attività era intrinsecamente connessa al fabbisogno e all'approvvigionamento delle forze armate greche e che riguardava esclusivamente i prodotti di cui all'elenco delle armi, delle munizioni e del materiale bellico stilato dal Consiglio nel 1958 (in prosieguo l'«elenco del Consiglio del 1958») (11). A tale riguardo la Grecia ha fornito un quadro sintetico di tutti i contratti e di tutte le vendite del comparto militare di HDS a partire dal 2003, i quali contratti e vendite hanno riguardato munizioni, comprese munizioni leggere, granate, munizioni anticarro, sistemi d'arma, armi di fanteria, compresi pistole, fucili e mortai nonché prodotti per l'aeronautica, tra cui serbatoi per carburante e piloni esterni per aeromobili. Le autorità greche hanno inoltre spiegato che la produzione militare di HDS veniva svolta esclusivamente nell'ambito di contratti specifici, nel senso che HDS non manteneva scorte di prodotti militari.

(27)

Stando alle autorità greche, le linee di produzione militare di HDS costituiscono l'unico complesso industriale nazionale utilizzato per produrre armi e munizioni in Grecia e pertanto rappresentano una componente essenziale dell'infrastruttura industriale della difesa nazionale greca. HDS è stata costituita come impresa del settore della difesa e come tale ha operato sin dalla sua fondazione. Le sue infrastrutture sono sempre state coinvolte nella pianificazione della difesa nazionale greca nell'ottica di tutelare gli interessi della difesa e della sicurezza nazionali. A tale proposito, HDS era tenuta a mantenere le linee di produzione militare pienamente operative e in grado di attivarsi in caso di necessità per realizzare i prodotti di cui all'elenco del Consiglio del 1958, anche al di là della domanda effettiva e corrente, al fine di proteggere gli interessi essenziali della sicurezza greca; doveva quindi garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dell'esercito greco ed essere in grado di soddisfare la domanda in tempi di crisi, mobilitazione o guerra.

(28)

Sulla base di tali premesse, le autorità greche hanno sostenuto che, essendo la posizione geopolitica della Grecia tale da imporre un'autosufficienza di base in materia di armi e munizioni essenziali, la produzione militare di HDS era indispensabile ai fini della sicurezza nazionale.

(29)

Per quanto concerne le esportazioni di prodotti militari, le autorità greche hanno sottolineato che nell'arco di tempo che va dalla costituzione della società (2004) fino al 2011, il totale delle entrate provenienti dalle esportazioni è stato pari a 15,02 milioni di EUR (3,1 % del totale delle entrate o 3,3 % delle entrate da attività di difesa). […].

(30)

Secondo quanto affermato dalle autorità greche, la rimanente parte delle esportazioni, pari a una piccolissima percentuale del fatturato di HDS, riguarda esportazioni verso paesi terzi […] per appalti aggiudicati direttamente a HDS. […].

(31)

In conclusione, per quanto concerne la produzione militare, le autorità greche hanno spiegato che le tre misure in esame erano intese a sostenere un produttore militare che riveste un ruolo fondamentale nella fornitura di armi e munizioni destinate alle forze armate greche e le cui attività, pertanto, sono importanti ai fini degli interessi essenziali della sicurezza greca. A supporto delle proprie argomentazioni, le autorità elleniche hanno citato una serie di atti giuridici nazionali che attribuivano a EBO e a PYRKAL il ruolo di tutelare gli interessi essenziali della sicurezza greca (12), un ruolo in seguito conferito a HDS.

(32)

Con queste argomentazioni le autorità greche hanno esplicitamente invocato l'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del TFUE in relazione alle misure oggetto d'indagine in quanto necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza greca e riferite alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico.

(33)

[…]

(34)

Le autorità greche hanno ammesso che la produzione civile di HDS era anch'essa in perdita. Hanno spiegato che le perdite erano imputabili agli elevati costi di produzione di HDS e che ciò dipendeva dal fatto che parte della produzione civile veniva utilizzata in subappalto per la produzione militare nell'ambito dei contratti con le forze armate greche, senza che venisse emesso un debito corrispondente verso la contabilità della produzione militare. Talvolta accadeva inoltre che le linee di produzione militari e civili utilizzassero entrambe i servizi amministrativi e di distribuzione di HDS.

3.2.   Misura 1: garanzie di Stato

(35)

Le autorità greche hanno affermato che la misura 1 era intesa unicamente a sostenere la produzione militare di HDS: i prestiti, infatti, sono stati utilizzati esclusivamente per fini militari direttamente connessi alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza del paese. Pertanto, secondo le stesse autorità, la misura 1, in quanto coperta dalla deroga di cui all'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del TFUE, non doveva essere oggetto di una valutazione sugli aiuti di Stato. A tale proposito, le autorità greche hanno affermato che la produzione militare era separata da quella civile e che gli atti giuridici disciplinanti le garanzie di Stato contenevano un riferimento al fatto che i prestiti garantiti erano intesi a coprire le esigenze operative dell'azienda riferite alla produzione di materiale militare per il paese.

(36)

Le autorità greche hanno altresì spiegato che per HDS sarebbe stato impossibile costituire garanzie sui propri beni, in quanto gli impianti della società erano protetti da norme nazionali di sicurezza che non consentivano l'accesso ai medesimi. Secondo le autorità greche, dunque, la costituzione in garanzia di beni immobili della società sarebbe stata in contrasto con le finalità di sicurezza nazionale che la stessa azienda era tenuta a perseguire e avrebbe potuto implicare la divulgazione di informazioni classificate. Ne consegue che HDS non avrebbe potuto fare il tentativo di ottenere prestiti dalle banche presentando a garanzia parte dei propri beni immobili. Pertanto, le autorità greche hanno argomentato che il motivo per cui HDS non ha cercato di procurarsi prestiti bancari senza garanzia statale è da ricondursi non già all'incapacità dell'azienda di reperire tali finanziamenti, bensì al fatto che a HDS era preclusa la possibilità di costituire garanzie a motivo dei rischi che tali operazioni avrebbero potuto comportare per gli interessi di sicurezza nazionale.

(37)

Per quanto riguarda la garanzia statale relativa al prestito da 30 milioni di EUR concesso da National Bank of Greece, Alpha Bank e EFG Eurobank nel 2011 (prestito numero 10 della tabella 2), le autorità greche hanno chiarito, nelle comunicazioni del 7 agosto 2013 e del 3 luglio 2017, che in ultima analisi HDS ha ricevuto solo un anticipo di 6 milioni di EUR l'8 settembre 2011 e che, dopo il ritiro delle banche, di tale prestito obbligazionario sono stati emessi solo 7 095 858 EUR il 19 marzo 2013. Pertanto, l'eventuale vantaggio derivante da questa garanzia di Stato non dovrebbe superare il suddetto importo.

(38)

Parimenti, per quanto concerne la garanzia di Stato relativa al prestito da 10 milioni di EUR concesso da Tbank nel 2011 (prestito numero 11 della tabella 2), le autorità greche hanno chiarito, nella comunicazione del 3 luglio 2017, che HDS ha ricevuto un anticipo di 6 milioni di EUR (di cui 3 milioni di EUR il 5 luglio 2011 e altri 3 milioni di EUR il 2 novembre 2011). Dal momento che l'erogazione del prestito obbligazionario non è mai avvenuta, le autorità greche affermano che l'anticipo non era assistito da una garanzia di Stato.

(39)

Pertanto, secondo le autorità greche, le garanzie statali sui prestiti del 2011 hanno totalizzato 7 095 858 EUR e non 40 milioni di EUR come inizialmente indicato nella decisione del 6 marzo 2013. Le autorità greche non hanno contestato le garanzie e i prestiti relativi agli altri esercizi in esame.

3.3.   Misura 2: sovvenzione del 2003

(40)

Le autorità greche hanno affermato che anche la misura 2 era intesa unicamente a sostenere la produzione militare di HDS e non doveva formare oggetto di una valutazione degli aiuti di Stato in quanto coperta dalla deroga di cui all'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del TFUE.

(41)

Le autorità greche hanno fondato la loro argomentazione sul fatto che il sito industriale […], oggetto della misura 2, è utilizzato esclusivamente per la produzione militare di articoli […] (13).

3.4.   Misura 3: aumento di capitale del 2011

(42)

Le autorità greche hanno asserito che con la decisione di procedere agli aumenti di capitale in questione, lo Stato greco, in veste di azionista di maggioranza, ha tenuto un comportamento analogo a quello che avrebbe avuto un investitore operante in economia di mercato in circostanze simili. Secondo le autorità greche, la decisione dello Stato, in quanto azionista, di aumentare il capitale sociale dell'impresa nell'ottica di garantirne la redditività, è stata una decisione commerciale giusta, considerata l'importanza decisiva dell'azienda per la difesa e la sicurezza nazionali. Pertanto, a loro parere, gli aumenti di capitale non hanno comportato un aiuto di Stato. Tuttavia, nella lettera del 3 luglio 2017, le autorità greche hanno confermato di non essere in possesso di informazioni o documenti aggiuntivi a sostegno delle loro osservazioni sull'aumento di capitale. Tale lettera faceva riferimento alla richiesta della Commissione di produrre, se disponibili, i) eventuali piani di ristrutturazione relativi a HDS elaborati prima della decisione di procedere all'aumento del capitale sociale, ii) analisi economiche ex ante realizzate dallo Stato per verificare se la conversione in capitale dei crediti derivanti dall'attivazione delle garanzie sarebbe stata economicamente più vantaggiosa rispetto al mantenimento o alla riscossione di tali crediti, e iii) analisi di rendimento ex ante realizzate dallo Stato in ordine al nuovo capitale fornito per gli aumenti di capitale.

(43)

Ad ogni modo, come avvenuto per le altre due misure, le autorità greche hanno affermato che anche la misura 3 era intesa unicamente a sostenere la produzione militare di HDS e non doveva formare oggetto di una valutazione degli aiuti di Stato in quanto coperta dalla deroga di cui all'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del TFUE.

(44)

Per quanto riguarda l'importo totale degli aumenti di capitale in questione, nella comunicazione del 1o luglio 2013 le autorità greche hanno affermato che il valore ammontava a 107,6 milioni di EUR. Tuttavia, nella comunicazione del 7 agosto 2013, le stesse autorità hanno infine precisato che grazie agli aumenti di capitale a titolo della misura 3 il capitale della società è stato aumentato di complessivi 158,19 milioni di EUR, come indicato nella decisione del 6 marzo 2013.

(45)

Dei 158,19 milioni di EUR costituenti l'aumento di capitale totale, 154,19 milioni di EUR sono derivati dalla capitalizzazione dei debiti maturati da HDS nei confronti dello Stato in conseguenza dell'attivazione delle garanzie (misura 1) causa il mancato rimborso dei prestiti. I restanti 4 milioni di EUR sono stati forniti come capitale nuovo.

(46)

La necessità di aumentare il capitale di HDS è stata concordata dall'assemblea generale del 25 ottobre 2010. Tuttavia, gli importi esatti dei diversi aumenti di capitale sono stati decisi in più riunioni nel corso del 2011. Le date delle decisioni coincidono con quelle in cui la Grecia ha provveduto a impegnare i relativi fondi. Secondo le autorità greche, la distribuzione degli aumenti di capitale nel contesto della misura 3 e le relative date di concessione corrispondono a quanto di seguito illustrato:

Tabella 4

Date di concessione degli aumenti di capitale del 2011

Data della decisione dell'assemblea generale

Importo in EUR

Osservazioni

4 maggio 2011

109 052 604,87

Capitalizzazione dei debiti derivanti dall'attivazione delle garanzie

19 ottobre 2011

42 255 180,01

16 dicembre 2011

2 882 919,33

4 maggio 2011

4 000 000

Versamento in contanti

Totale

158 190 704,21

 

(47)

Le autorità greche hanno sostenuto che l'aumento di capitale di 154,19 milioni di EUR ottenuto per effetto della capitalizzazione dei debiti derivanti dalle garanzie attivate non era da intendersi quale «nuovo» aiuto di Stato a favore di HDS, poiché, secondo quanto argomentato dalla Commissione nella decisione del 6 marzo 2013, era già stato considerato aiuto di Stato nel contesto della misura 1.

3.5.   Scissione di HDS

(48)

A metà del 2013, nell'ambito del riesame periodico del programma di aggiustamento economico da parte delle istituzioni che rappresentano i creditori del paese (Commissione europea, Banca centrale europea e Fondo monetario internazionale), la Grecia si è impegnata ad adottare, entro fine agosto 2013, una decisione irrevocabile sul futuro di HDS. Il 27 agosto 2013 le autorità greche hanno presentato la loro proposta.

(49)

Secondo tale proposta, HDS sarebbe stata divisa in due rami d'azienda, uno civile e uno militare, per mezzo di un'operazione definita «scissione». Il ramo civile sarebbe stato liquidato. Il ramo militare sarebbe stato ristrutturato e la produzione sarebbe stata circoscritta ai soli prodotti indispensabili per gli interessi essenziali della sicurezza del paese.

(50)

A seguito delle discussioni intercorse con i servizi della Commissione e quelli delle altre istituzioni, le autorità greche, in una lettera del 16 dicembre 2013, si sono impegnate a realizzare la scissione e hanno presentato un piano d'azione.

(51)

Con decisione del consiglio di amministrazione del 26 febbraio 2014, è stata avviata la procedura di scissione della società ed è stata fissata al 28 febbraio 2014 la data della ristrutturazione (data del «bilancio di ristrutturazione»). Con decisione del consiglio di amministrazione del 21 maggio 2014 è stato stabilito che la subentrante società per azioni che in futuro avrebbe operato esclusivamente nella produzione e nel commercio di armi, munizioni e materiale bellico necessari per gli interessi essenziali della sicurezza della Grecia sarebbe stata denominata Hellenic Defence Systems Industrial Commercial Ltd («HDS militare»). Con la stessa decisione è stato stabilito che la subentrante società per azioni che avrebbe rilevato le attività strettamente civili dell'impresa originaria sarebbe stata denominata Hellenic Civilian Production Systems Industrial Commercial Ltd («HDS civile»).

(52)

La decisione del consiglio di amministrazione del 26 maggio 2014 ha approvato il piano di scissione della società, il bilancio di ristrutturazione e la relazione esplicativa del consiglio di amministrazione. Lo stesso giorno i rappresentanti autorizzati della società hanno firmato il piano di scissione, che è stato poi sottoposto all'autorità di vigilanza. Il 7 luglio 2014 è stata presentata una relazione ufficiale di revisione finalizzata alla valutazione e alla determinazione del valore contabile delle attività detenute dalle divisioni militare e di difesa della società.

(53)

L'assemblea generale del 28 agosto 2014 ha approvato la decisione di scindere la società, il bilancio di ristrutturazione, la relazione esplicativa del consiglio di amministrazione, la relazione di revisione sul valore contabile delle attività detenute dalla vecchia impresa e gli statuti delle due società ad essa subentrate. Si è inoltre proceduto alla nomina dei consigli di amministrazione delle due società subentrate.

(54)

Le attività e la capacità di produzione della vecchia impresa sono state ripartite sulla base del bilancio di ristrutturazione del 28 febbraio 2014. Le attività connesse alla produzione militare della vecchia impresa sono state trasferite in toto a HDS militare. Le autorità greche hanno dichiarato che tutte le attività suddette sono connesse esclusivamente alla fabbricazione dei prodotti di difesa definiti all'articolo 346 del TFUE.

(55)

Tutte le attività connesse esclusivamente alla produzione civile sono state trasferite a HDS civile. Tali attività comprendono in particolare,

a)

tutti i terreni utilizzati esclusivamente per la produzione civile (ivi compresi siti di produzione, magazzini ecc. presenti su tali terreni);

b)

tutti i macchinari, le attrezzature, i mezzi di trasporto ecc. impiegati esclusivamente nella produzione civile;

c)

prodotti finiti e semilavorati per uso civile, materie prime pertinenti e crediti vantati dalla vecchia impresa verso i clienti della produzione civile.

(56)

Con decisione n. 22153/2014/2.10.2014 la regione Attica ha approvato la scissione dell'azienda, lo scioglimento della vecchia impresa e la costituzione delle due nuove società. A seguito dell'iscrizione della suddetta decisione nel registro generale delle imprese, sono state iscritte nel medesimo registro anche le due società subentrate e i relativi statuti.

4.   CONDIZIONI DI MERCATO RELATIVE ALLE GARANZIE DI STATO CONCESSE A HDS (MISURA 1)

(57)

Le autorità greche hanno spiegato che HDS non ha provato a procurarsi prestiti bancari senza garanzia statale, ma che il motivo di questo mancato tentativo non era da ravvisarsi nella sua incapacità di reperire tali finanziamenti (considerando 36). In ordine alla misura 1, pertanto, l'indagine formale non ha rivelato quotazioni risalenti all'epoca che indichino quali potevano essere i tassi d'interesse per i prestiti erogati a HDS a partire dal 2004 senza garanzia di Stato, né quotazioni per la stessa garanzia fornita però da garanti di mercato. Per avere un fondamento concreto da cui procedere per valutare se le garanzie di Stato sui prestiti concessi a HDS abbiano conferito a quest'ultima un vantaggio che non avrebbe potuto ottenere a condizioni di mercato, considerata anche la situazione finanziaria di HDS nel periodo 2004-2006 (tabella 1), la Commissione ha verificato a quali condizioni di mercato le imprese con rating CCC+ (impresa ad alto rischio in difficoltà), D (impresa insolvente) o SD («selective default» o insolvenza selettiva) avrebbero potuto procurarsi finanziamenti sui mercati finanziari. A tale scopo, la Commissione ha raccolto alcuni dati finanziari dalla banca dati S&P Capital IQ Platform (14), in particolare i differenziali sui credit default swap (CDS) e i rendimenti obbligazionari tra il 2004 e il 2006.

(58)

Il CDS è un contratto finanziario di swap in virtù del quale il venditore del CDS indennizza l'acquirente (solitamente il creditore del prestito di riferimento) in caso di inadempimento nel rimborso del prestito (da parte del debitore). In altri termini, il venditore del CDS assicura l'acquirente contro alcuni inadempimenti nel rimborso del prestito di riferimento. Tale strumento è utile in questo caso poiché fornisce un'indicazione del premio di rischio/commissione di garanzia che applicherebbe un operatore del mercato per assicurare il rischio di inadempimento nel rimborso di un prestito. I dati raccolti indicano che tra il 2004 e il 2006 il differenziale sui CDS a cinque anni per le società ad alto rischio finanziario è variato dal 4,4 % al 33,5 %.

(59)

Un rendimento obbligazionario è la somma che un investitore realizza su un'obbligazione e tale informazione fornisce una buona indicazione del costo complessivo di un finanziamento per un'impresa (dove per costo complessivo si intende il costo del prestito unito al costo delle garanzie associate). I dati raccolti indicano che nel periodo 2004-2006 i tassi per le obbligazioni a un anno emesse da società ad alto rischio finanziario sono variati tra il 12,9 % e il 43,2 %.

5.   VALUTAZIONE

(60)

La presente decisione esamina in via preliminare la questione dell'applicabilità della deroga di cui all'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del TFUE; procede poi a valutare l'esistenza di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE per le attività o misure non coperte dalla deroga e, infine, analizza se tale aiuto possa essere compatibile con il mercato interno.

5.1.   Applicabilità dell'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE

(61)

Secondo l'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del TFUE «ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.»

(62)

La decisione del Consiglio del 1958 che predispone un elenco di prodotti a cui si applica l'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del TFUE («decisione del Consiglio del 1958»), include, tra i prodotti in questione, armi da fuoco portatili e automatiche, artiglieria, munizioni per tali armi, bombe, siluri, razzi, polveri ed esplosivi (punti 1, 2, 3, 4, 8 e 13 dell'elenco). Ai fini del presente caso, ciò significa che gli articoli 107 e 108 del TFUE non si applicano alle misure relative ai prodotti inclusi nella decisione del Consiglio del 1958, a condizione che tali misure siano considerate necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro in questione.

(63)

In base alla giurisprudenza, uno Stato membro che intenda avvalersi della deroga prevista dall'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del TFUE deve fornire prove del fatto che le misure non vanno oltre ciò che è necessario per gli interessi essenziali della sua sicurezza (15).

(64)

Le autorità greche hanno affermato che la produzione militare di HDS rientra nell'ambito di applicazione della decisione del Consiglio del 1958, per quanto attiene, in particolare, ai punti 1, 2, 3, 4, 8 e 13, ed è necessaria per gli interessi essenziali della sicurezza nazionale in quanto HDS fornisce prodotti militari specializzati alle forze armate greche. Per quanto riguarda la misura 2, le autorità greche hanno dimostrato che la modernizzazione del sito industriale di Aigio era necessaria per permettere l'esecuzione di un particolare contratto con le forze armate greche specificamente riguardante la fabbricazione di prodotti militari inclusi nella decisione del Consiglio del 1958, in particolare quelli di cui al punto 1.

(65)

Le stesse autorità hanno altresì sostenuto che le linee di produzione civili di HDS erano separate dalle linee di produzione militari e che le misure oggetto d'indagine erano andate ad esclusivo beneficio della produzione militare, venduta principalmente alle forze greche.

(66)

Alla luce delle argomentazioni presentate dalla Grecia, la Commissione riconosce che la parte della produzione di HDS relativa al materiale militare può essere considerata rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del TFUE.

(67)

Parimenti, la Commissione non contesta la separazione fisica tra le linee di produzione civile e militare. Tuttavia, i dati forniti dalle autorità greche non avvallano l'affermazione secondo cui, per il periodo in questione, HDS avrebbe tenuto contabilità separate per la produzione civile e militare. In più, le autorità greche hanno ammesso che le linee di produzione civili venivano occasionalmente utilizzate anche per la produzione militare senza che vi fosse una remunerazione appropriata, come invece sarebbe dovuto avvenire se vi fosse stata un'adeguata separazione della contabilità, e che talvolta le linee di produzione civili e militari utilizzavano entrambe gli stessi servizi amministrativi e di distribuzione di HDS.

(68)

In considerazione di ciò e stante la non separazione della contabilità per l'attività civile e quella militare, la Commissione non può escludere che le misure concepite per la produzione militare possano aver beneficiato anche la produzione civile di HDS, provocando in tal modo una distorsione della concorrenza nel mercato pertinente. Ciò vale per le misure 1 e 3 che, indipendentemente dalla finalità ricercata, hanno sostanzialmente beneficiato HDS nella sua totalità e quindi anche la produzione civile che non era separata, sotto il profilo finanziario, dalla produzione militare.

(69)

La Commissione ritiene pertanto che le misure 1 e 3, nella misura in cui possono aver favorito la produzione civile di HDS, devono essere valutate alla luce delle disposizioni del trattato relative agli aiuti di Stato, mentre riconosce che, nella misura in cui hanno beneficiato la produzione e la fornitura di prodotti militari alle forze armate greche, tali misure, in virtù dell'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), sono esenti dalla valutazione a norma delle disposizioni del trattato relative agli aiuti di Stato.

(70)

Quanto alla misura 2, la Commissione osserva che gli elementi di prova forniti dalla Grecia indicano che la sovvenzione in questione […] non è andata in alcun modo a beneficio della produzione civile.

(71)

Di conseguenza, la Commissione riconosce che della misura 2 ha beneficiato esclusivamente la fabbricazione di prodotti militari coperti dalla decisione del Consiglio 1958 e che la stessa misura era necessaria per la fornitura di tali prodotti all'esercito greco. La Commissione dà pertanto atto che la misura 2, in virtù dell'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), è esente dalla valutazione a norma delle disposizioni del trattato relative agli aiuti di Stato.

5.2.   Valutazione dell'esistenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

(72)

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(73)

Sulla base di tale disposizione, perché una misura si configuri come aiuto di Stato devono essere soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: (i) la misura è imputabile allo Stato ed è finanziata con risorse statali; (ii) la misura è selettiva; (iii) la misura conferisce un vantaggio economico a un'impresa; e iv) la misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza e può incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

5.2.1.   Misura 1: garanzie di Stato

5.2.1.1.   Risorse statali e imputabilità allo Stato

(74)

Le garanzie statali sono state concesse direttamente dallo Stato greco e, di conseguenza, la misura 1 è imputabile allo Stato.

(75)

Per definizione, le garanzie di Stato rappresentano un rischio per le risorse pubbliche, in quanto ogni garanzia pubblica comporta una potenziale perdita di risorse da parte dello Stato. Inoltre, qualsiasi garanzia non opportunamente remunerata comporta per lo Stato una perdita diretta di risorse finanziarie. La commissione dell'1 % applicata dallo Stato a HDS non può essere giudicata sufficiente, considerando la difficile situazione finanziaria della società e il potenziale di inadempimento. Inoltre HDS si era resa morosa in relazione a diversi prestiti già nel 2004 e in seguito a tali inadempimenti erano state concesse in buona parte le garanzie in questione. Pertanto le garanzie recavano implicazioni per le risorse pubbliche sia in termini di possibile perdita delle commissioni sia in termini di esposizione del bilancio pubblico in caso di inadempimento di HDS.

(76)

In base a quanto sopra, risulta quindi che in relazione alla misura 1 il criterio dell'utilizzo di risorse statali e dell'imputabilità allo Stato è soddisfatto. Le autorità greche non hanno contestato tale conclusione.

5.2.1.2.   Selettività

(77)

Poiché le garanzie sono state fornite ad hoc a un singolo beneficiario, vale a dire HDS, e non nel quadro di un intervento di politica economica generale potenzialmente disponibile a tutte le imprese e a tutti i settori economici greci, la misura è da ritenersi selettiva.

5.2.1.3.   Esistenza di un vantaggio economico

(78)

Secondo la giurisprudenza costante, per valutare se una misura statale costituisca un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TUE, si deve determinare se l'impresa beneficiaria ha ricevuto un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (16).

(79)

Si ha un vantaggio economico quando l'intervento dello Stato migliora la situazione finanziaria dell'impresa. Tuttavia, l'intervento di un'autorità pubblica non conferisce un vantaggio al beneficiario e, pertanto, non costituisce un aiuto se viene effettuato in condizioni normali di mercato, ossia se l'autorità pubblica si è comportata come avrebbe fatto un investitore prudente operante in un'economia di mercato che si trovasse in una situazione analoga. All'epoca dei fatti lo Stato greco era l'azionista di controllo di HDS (e lo è tuttora). In tale veste, esso ha garantito undici prestiti concessi da cinque banche diverse tra il 2004 e il 2011. Non si può escludere che sia nell'interesse di un azionista di controllo fornire garanzie sui prestiti concessi alla partecipata nella misura in cui un finanziamento meno oneroso può comportare una maggiore remunerazione (dividendi) o aumenti di valore della partecipata, anche a costo di aumentare il proprio rischio di garante. Nel caso di HDS, tuttavia, lo Stato non poteva attendersi un simile ritorno, vista la difficile situazione finanziaria in cui versava HDS nel periodo in questione, come si evince dalle cifre di cui alla tabella 1 e, in particolare, considerate le continue perdite subite a partire dal 2004. Ne consegue che la logica e la potenziale remunerazione connesse alle garanzie di Stato vanno valutate in sé, prescindendo da eventuali aspettative di rendimento per gli azionisti.

(80)

In particolare, riducendo il rischio a cui si esponevano le banche emittenti dei prestiti concessi a HDS tra il 2004 e il 2011, le undici garanzie in questione erano tali da abbassare il tasso di interesse sui finanziamenti sottostanti. Nel periodo in esame questi tassi d'interesse, tra loro diversi, erano tutti, tranne due, inferiori al 5 %. Alla luce degli scarsi risultati di HDS, nessun investitore prudente operante in un'economia di mercato, anche prescindendo da ogni altra considerazione, avrebbe concesso finanziamenti a HDS nel periodo 2004-2011 alle condizioni degli undici prestiti concessi tra il 2004 e il 2011 senza le garanzie dello Stato.

(81)

A questo proposito, con riferimento all'affermazione delle autorità greche secondo cui HDS sarebbe stata in grado di finanziarsi sul mercato senza la garanzia dello Stato, occorre distinguere tra: (i) il periodo dal 2004 al 2006, e (ii) il periodo dal 2007 al 2011. Nel periodo dal 2004 al 2006, sulla base dei dati finanziari di HDS riportati nella tabella 1, la Commissione ritiene che HDS avrebbe potuto finanziarsi sul mercato, anche se a condizioni meno favorevoli di quelle che le sono state applicate grazie alle garanzie di Stato. Invece, nel periodo dal 2007 al 2011, stante il notevole peggioramento dei dati finanziari visibile nella tabella 1, HDS non sarebbe stata in grado di ottenere finanziamenti sul mercato a nessuna condizione, senza le garanzie dello Stato.

(82)

Nel periodo 2004-2006, nonostante le cospicue perdite degli esercizi precedenti e un utile al lordo delle imposte (EBT) negativo, HDS presentava ancora un fatturato annuo relativamente stabile, pari a circa 91-97 milioni di EUR. Inoltre il suo patrimonio netto era ancora positivo. Sarebbe diventato negativo per la prima volta solo nel 2006. Pertanto, sebbene la società mostrasse segni di difficoltà tra il 2004 e il 2006, i suoi problemi non erano tali da precluderle del tutto l'accesso ai finanziamenti in quello stesso periodo. Per quanto riguarda il livello dei finanziamenti, gli spread sui CDS e i rendimenti obbligazionari di cui ai considerando 58 e 59 confermano che effettivamente, nel periodo 2004-2006, alcune imprese ad alto rischio finanziario avevano accesso ai mercati finanziari. Questi dati di mercato forniscono anche un'indicazione delle condizioni alle quali questo tipo di imprese poteva finanziarsi, e lasciano intendere che, in assenza delle garanzie di Stato, HDS avrebbe comunque avuto accesso ai finanziamenti tramite le fonti di mercato, ma a un premio di garanzia nettamente superiore all'1 %.

(83)

Parimenti, i prestiti concessi a HDS e riportati nella tabella 2 sono molto diversi tra loro in termini di esposizione del garante al rischio di inadempimento: si va da una somma capitale di 10 milioni di EUR (prestito numero 4 emesso da National Bank nel 2004) a una di 164 milioni di EUR (prestito numero 3 emesso da Alpha Bank nel 2006). Ciononostante, queste differenze non hanno comportato commissioni di garanzia più elevate. Ne consegue che la commissione fissa dell'1 % versata da HDS per remunerare lo Stato delle garanzie prestate non costituisce un tasso di mercato, poiché non riflette il maggiore rischio dei prestiti garantiti in caso di inadempimento.

(84)

Pertanto, le garanzie concesse nel 2004-2006 hanno conferito a HDS un vantaggio economico che l'azienda non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato. L'importo del vantaggio corrisponde alla differenza tra il costo del finanziamento che HDS avrebbe ottenuto dal mercato senza le garanzie di Stato e il prezzo (tasso di base più premi) effettivamente pagato per le garanzie di Stato e i rispettivi prestiti (17).

(85)

Tuttavia, l'indagine non ha rivelato particolari quotazioni risalenti all'epoca che indichino quali potevano essere i tassi d'interesse per i prestiti erogati a HDS senza garanzia di Stato, né quotazioni di mercato per tale garanzia. I dati di mercato disponibili (considerando 58 e 59) si riferiscono a strumenti finanziari che sono diversi dai prestiti e dalle garanzie contratti da HDS, segnatamente per quanto riguarda scadenze e importo, e sono stati recuperati da società che non presentavano dati finanziari analoghi a quelli indicati per HDS nella tabella 1 (per il 2004-2006) né una storia di inadempimenti simile a quella di HDS, come illustrata nella tabella 3 (per il 2004-2006). Inoltre, al contrario di tali imprese, la natura della produzione militare di HDS e l'attività del suo cliente principale, le forze armate greche, avrebbero potuto costituire per le banche greche un motivo commerciale in più per fornire finanziamenti a HDS. Ne consegue che in questo caso i dati di mercato non costituiscono di per sé un'indicazione valida né un parametro di riferimento preciso del costo al quale tra il 2004 e il 2006 HDS avrebbe potuto ottenere gli stessi prestiti a condizioni di mercato.

(86)

Pertanto, al fine di determinare il costo ipotetico del finanziamento da fonti di mercato per i sei prestiti concessi negli anni 2004-2006 (vale a dire i prestiti 2, 3, 4, 7, 8 e 9 riportati nella tabella 2), la Commissione ha tenuto conto anche delle indicazioni contenute nella comunicazione sui tassi di riferimento e di attualizzazione («la comunicazione del 2008») (18).

(87)

Data la situazione finanziaria di HDS nel periodo 2004-2006, desumibile dai dati finanziari della società riportati nella tabella 1, e considerando che le autorità greche non sono state in grado di fornire alla Commissione alcun piano che evidenziasse in modo credibile la possibilità di sviluppi positivi per il futuro dell'azienda, la qualità creditizia di HDS (rating) è da ritenersi la più bassa delle cinque possibili previste nella comunicazione del 2008, equivalente al rating «Negativo/Difficoltà finanziarie (CCC e inferiore)». In più, poiché i prestiti erano privi di garanzie, in base alla scala di tre livelli prevista dalla comunicazione del 2008 va applicata la classificazione «bassa costituzione di garanzie». Il tasso di mercato va quindi calcolato, per ciascun prestito, come il risultato della somma del tasso IBOR a 1 anno vigente all'epoca della concessione del credito maggiorato di 1 000 punti base, come stabilito nella comunicazione del 2008 della Commissione.

(88)

L'affidabilità dei risultati ottenuti con questi calcoli è ulteriormente confermata nel presente caso dal fatto che i relativi valori rientrano negli intervalli di cui ai considerando 58 e 59 per quanto riguarda gli spread sui CDS e i rendimenti obbligazionari.

(89)

L'importo del vantaggio derivante dalle garanzie concesse dallo Stato per i prestiti ottenuti da HDS nel periodo 2004-2006 (indicati sopra al considerando 87) va quindi calcolato separatamente per ciascun prestito, applicando la seguente metodologia: differenza tra (i) il tasso di mercato, basato sulla comunicazione del 2008 e calcolato come illustrato nel considerando 87, applicato alla somma capitale, e (ii) gli oneri finanziari effettivi dovuti da HDS, prendendo in considerazione il tasso d'interesse applicato dalle banche alla somma capitale e il premio di garanzia dell'1 % applicato dallo Stato (cfr. tabella 2), calcolato e addebitato per il periodo in cui le diverse somme sono state messe a disposizione di HDS.

(90)

Sostanzialmente diversa appare invece la situazione finanziaria di HDS nel periodo dal 2007 al 2011. Secondo la tabella 1, nel 2007 HDS ha perso un terzo del fatturato rispetto agli anni precedenti, ha subito perdite (utile al lordo delle imposte («EBT») negativo) pari al doppio del fatturato, aveva un patrimonio netto negativo quattro volte superiore al fatturato e il volume delle perdite accumulate negli esercizi precedenti era pressoché pari a nove volte il fatturato. Il patrimonio netto negativo di HDS nel 2007 si era quasi quadruplicato rispetto al 2006, non solo stabilizzando l'evoluzione negativa ma anche rafforzandone notevolmente l'intensità. Dopo il 2007 i dati finanziari non hanno fatto altro che peggiorare vistosamente. Il fatturato di HDS ha subito una graduale contrazione, scendendo dai 95 milioni di EUR del 2006 ai 39 milioni di EUR del 2011, mentre le perdite accumulate negli esercizi precedenti sono state pari a 1 131 milioni di EUR, nel 2011, contro i 443 milioni di EUR del 2006. Nel 2011 HDS ha registrato un patrimonio negativo quasi 14 volte superiore al fatturato e perdite dagli esercizi precedenti pari a 29 volte il fatturato. Inoltre, la tabella 3 indica che a partire dal 2007 gli inadempimenti di HDS hanno superato la soglia dei dieci milioni di EUR, crescendo in maniera costante da 15 milioni di EUR nel 2007 a 90 milioni di EUR nel 2011.

(91)

Alla luce di questi dati, la Commissione ritiene che a partire dal 2007 il rischio di inadempimento di HDS sui prestiti non assistiti da garanzia fosse talmente elevato che in assenza delle garanzie statali il mercato non l'avrebbe finanziata a nessun tasso. Infatti, nessun prestatore di mercato, di fronte ai dati finanziari di HDS nel periodo 2007-2011 e alla sua storia di inadempimenti, avrebbe accettato di erogarle un finanziamento senza una solida garanzia o garanzia collaterale, poiché avrebbe prefigurato una situazione di perdita definitiva dei fondi. E nessun garante di mercato, a sua volta, avrebbe concesso ai prestatori una garanzia sui prestiti accordati a HDS dopo il 2007 senza esigere anticipatamente su ogni prestito un premio una tantum pari al 100 % della somma capitale, in modo da assicurare completamente la perdita che sarebbe stato certo di subire nel momento in cui HDS si fosse resa inadempiente, situazione che si sarebbe inevitabilmente presentata, prima o poi. Pertanto, l'elemento di aiuto presente nelle garanzie di Stato concesse a HDS nel periodo 2007-2011 è equivalente a un premio di garanzia una tantum pari all'intero importo del capitale dei prestiti garantiti addebitato anticipatamente all'atto della costituzione di ciascuna garanzia, meno il premio di garanzia effettivamente pagato da HDS su ciascun prestito (19).

(92)

La Commissione prende atto della precisazione fornita dalle autorità greche in ordine all'importo effettivamente messo a disposizione di HDS in relazione al prestito di 30 milioni di EUR concesso da National Bank of Greece, Alpha Bank e EFG Eurobank nel 2011 (garanzia numero 10 della tabella 2), il quale importo corrisponde a 7 095 858 EUR e non 30 000 000 EUR come inizialmente indicato nella decisione del 6 marzo 2013.

(93)

La Commissione prende atto inoltre della precisazione delle autorità greche in ordine alla garanzia di Stato per il prestito di 10 milioni di EUR concesso da Tbank in 2011 (garanzia numero 11 della tabella 2), secondo la quale il prestito obbligazionario non è mai stato emesso.

(94)

La Commissione osserva che sebbene siano stati effettivamente messi a disposizione di HDS solo 7 095 858 EUR del prestito 10 e zero EUR del prestito 11 di cui alla tabella 2, rimane il fatto che le garanzie statali sono state concesse per l'intero importo di 40 milioni di EUR. Tuttavia, ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto da recuperare, fanno fede solo le somme effettivamente versate, come spiegato nel considerando 135 della presente decisione. Quanto alle date di concessione delle garanzie, queste sono fornite nella tabella 2.

(95)

La Commissione osserva inoltre che essendo state attivate alcune delle garanzie facenti parte della misura 1, lo Stato è diventato creditore di HDS (misura 3). Tuttavia, nella misura in cui gli inadempimenti si sono verificati dopo la costituzione della garanzia interessata, ciò è irrilevante sia ai fini della classificazione della misura quale aiuto di Stato sia per la determinazione dell'importo totale del vantaggio economico. Questo perché l'attivazione di una garanzia è una naturale conseguenza della concessione della garanzia stessa da parte del garante. In altri termini, il vantaggio economico di una garanzia statale di prezzo inferiore alle condizioni di mercato risiede nella differenza tra il premio di garanzia imposto dallo Stato e il premio che avrebbe addebitato un eventuale garante di mercato. Può dunque esservi un vantaggio nel premio di garanzia indipendentemente dall'attivazione o meno della garanzia stessa e anche in caso di corretto rimborso del prestito sottostante e di non attivazione della garanzia da parte del prestatore. Tuttavia, nel caso degli inadempimenti già verificatisi prima della costituzione delle nuove garanzie, un garante del mercato avrebbe tenuto conto delle insolvenze pregresse di HDS e avrebbe quantomeno provveduto a rispecchiare il maggiore rischio nel prezzo della commissione di garanzia dovuta da HDS sui nuovi prestiti, oppure non avrebbe concesso alcuna garanzia o prestito (20).

(96)

Infine, la Commissione ritiene che l'argomentazione addotta dalle autorità greche secondo cui HDS non avrebbe potuto fornire garanzie collaterali sui prestiti in questione per motivi di sicurezza, è irrilevante ai fini della classificazione come aiuto di Stato delle garanzie costituenti la misura 1. Poiché la nozione di aiuto di Stato è una nozione oggettiva, ciò che rileva non è il motivo per cui HDS era impossibilitata a fornire garanzie collaterali, bensì semplicemente il fatto che HDS non avrebbe potuto ottenere i prestiti di cui alla tabella 2 alle medesime condizioni senza l'apporto delle garanzie. A loro volta, i prestiti non assistiti da garanzie sono più rischiosi per il prestatore rispetto a quelli muniti di garanzia e per tale motivo richiedono un tasso d'interesse più elevato, a remunerazione del rischio assunto. Questo fatto oggettivo è fotografato dal tasso d'interesse calcolato sulla base della comunicazione del 2008, il quale è inversamente proporzionale alla qualità della garanzia collaterale fornita.

(97)

La Commissione conclude quindi che la misura 1 ha conferito a HDS un vantaggio corrispondente all'importo calcolato sulla base della metodologia illustrata nel considerando 89 per le garanzie accordate sui prestiti ottenuti nel periodo 2004-2006 e nel considerando 91 per le garanzie concesse sui prestiti ottenuti nel periodo 2007-2011.

(98)

Quanto alle argomentazioni delle autorità greche sintetizzate nei considerando 33 e 34 della presente decisione, la Commissione ritiene che le difficoltà finanziarie di un'azienda debbano essere valutate in maniera oggettiva sulla base degli indicatori finanziari ed economici dell'impresa in questione. Pertanto, i motivi all'origine delle difficoltà finanziarie non dovrebbero, in quanto tali, ridurne il livello di gravità quale evidenziato dagli indicatori finanziari ed economici pertinenti (21).

5.2.1.4.   Effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri

(99)

Le misure in questione hanno consentito a HDS di finanziare la propria produzione, sia militare che civile, a tassi inferiori a quelli normali di mercato. Esse, pertanto, sono tali da falsare la concorrenza, in quanto le altre società presenti nei medesimi mercati hanno dovuto finanziarsi a condizioni di mercato e operare senza un analogo sostegno statale.

(100)

Inoltre, a prescindere dalla rilevanza della produzione militare di HDS per gli interessi essenziali della sicurezza nazionale, il settore in cui operava HDS tratta prodotti per uso civile che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri.

(101)

Di conseguenza, la misura 1 era in grado di incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

5.2.1.5.   Conclusione riguardo all'esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE per la misura 1

(102)

Considerando quanto sopra, la Commissione conclude che le garanzie definite «misura 1», concesse dalla Grecia a HDS e descritte nei considerando da 15 a 16, costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE nella misura in cui sono andate a beneficio delle attività civili di HDS.

5.2.2.   Misura 3: aumenti di capitale del 2011

5.2.2.1.   Risorse statali e imputabilità allo Stato

(103)

La Commissione osserva che gli aumenti di capitale in questione sono stati eseguiti dallo Stato greco. Pertanto, la concessione della misura 3 è imputabile allo Stato greco ed è finanziata mediante risorse statali.

(104)

Quanto all'ammontare delle risorse statali coinvolte, la Commissione non condivide l'argomentazione delle autorità greche secondo cui, poiché parte degli aumenti di capitale hanno riguardato la capitalizzazione dei debiti derivanti dall'attivazione delle garanzie di Stato (misura 1), il relativo importo non andrebbe conteggiato nella misura 3. Il disaccordo della Commissione è spiegato dal fatto che la capitalizzazione del debito derivante dall'attivazione di una garanzia non è una conversione automatica, bensì piuttosto una decisione volontaria dello Stato di non esigere il pagamento del debito.

(105)

Tale conversione implica una potenziale perdita di valore, considerando che lo Stato baratta la propria posizione di creditore con quella di azionista, rinunciando in tal modo a risorse statali rappresentate da debiti di cui ha deciso di non esigere il rimborso. Inoltre, in caso di eventuale liquidazione della società, un azionista avrebbe per definizione meno possibilità, rispetto a un creditore, di incassare il proprio capitale, per cui la conversione del debito dovuto allo Stato in capitale sociale ha come effetto la rinuncia a potenziali risorse statali.

5.2.2.2.   Selettività

(106)

Poiché la misura è stata accordata a una singola impresa, ossia HDS, la Commissione conclude che essa è stata selettiva.

5.2.2.3.   Esistenza di un vantaggio economico

(107)

Come indicato in precedenza, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, per vantaggio si intende qualsiasi vantaggio economico che un'impresa non avrebbe potuto ottenere in normali condizioni di mercato. A questo riguardo, la Commissione non ha ricevuto dalle autorità greche nessuna prova convincente a supporto dell'argomentazione secondo cui gli aumenti di capitale in questione non potevano costituire un vantaggio poiché sono stati conseguiti a condizioni normali di mercato, in quanto lo Stato ha agito come un ragionevole investitore di mercato.

(108)

La Commissione osserva che i vari aumenti di capitale sottoscritti dallo Stato greco in qualità di azionista nel corso del 2011 (tra maggio 2011 e dicembre 2011) non sono stati accompagnati da un'analisi previsionale dei redditi sull'investimento, ossia da quel tipo di documentazione che un investitore razionale avrebbe esaminato e preso in considerazione prima di decidere in merito all'investimento. Come spiegato dalla Grecia, gli aumenti di capitale sono stati eseguiti nell'ottica di garantire la redditività di HDS, in considerazione del suo ruolo decisivo per la difesa e la sicurezza nazionali. Ad ogni modo, detti aumenti non erano di importo tale da coprire il patrimonio netto negativo di HDS e non potevano quindi essere considerati una misura volta a proteggere il valore della società e a sostenerne la ristrutturazione.

(109)

Dalle informazioni trasmesse dalla Grecia non emergono dunque elementi a riprova dell'esistenza di una qualsivoglia analisi economica ex ante realizzata dallo Stato per verificare se sarebbe stato economicamente più vantaggioso convertire in capitale i crediti derivanti dall'attivazione delle garanzie oppure mantenere o riscuotere tali crediti. Normalmente, prima di prendere una decisione, un creditore operante sul mercato avrebbe valutato le due linee di condotta per scegliere quella economicamente più vantaggiosa.

(110)

Per valutare se lo Stato abbia concesso un vantaggio a HDS attraverso gli aumenti di capitale in questione, occorre stabilire se lo Stato si è comportato nello stesso modo in cui si sarebbe comportato un ipotetico operatore dell'economia di mercato in circostanze simili. Orbene, un simile operatore non avrebbe tenuto conto di considerazioni di ordine pubblico. A tale proposito, dunque, il ragionamento presentato dalle autorità greche in merito alla salvaguardia di un'azienda che è rilevante ai fini degli interessi essenziali della sicurezza del paese può essere escluso dal novero delle considerazioni di cui avrebbe tenuto conto un investitore operante in economia di mercato e pertanto tale ragionamento non è rilevante ai fini della valutazione degli aumenti di capitale in questione.

(111)

Anche in assenza di prove risalenti all'epoca atte a dimostrare che l'analisi indicata nel considerando 108 è stata effettuata dalle autorità, risulta palese dalle cifre a disposizione che la conversione si presentava meno vantaggiosa rispetto al mantenimento dei crediti. Infatti, come indicato nel bilancio dell'azienda, l'importo delle passività a breve e a lungo termine dovute da HDS nel 2011 era pari a 1 008 milioni di EUR. Considerato il patrimonio netto già negativo di 537 milioni di EUR registrato lo stesso anno e data l'incapacità di vendere le attività militari dell'azienda, è molto probabile che, in caso di liquidazione della società o di proseguimento dell'attività senza prospettive di reddito, lo Stato non avrebbe potuto recuperare nulla della maggiore dotazione patrimoniale di 154,19 milioni di EUR. Un creditore operante sul mercato avrebbe quindi mantenuto i crediti, che avevano necessariamente una maggiore probabilità, per quanto modesta, di produrre un rendimento positivo rispetto alla conversione in capitale. I crediti in generale (anche quelli non garantiti) precedono, in termini di priorità dei creditori, i crediti degli azionisti.

(112)

Le stesse considerazioni valgono, mutatis mutandis, per l'iniezione di nuovo capitale aggiuntivo per un totale di 4 milioni di EUR. Nessun investitore di mercato avrebbe rinunciato alle somme sottoscritte in assenza di una prospettiva ex ante di rendimento. Questa assenza di prospettiva deriva dal fatto che le autorità greche non hanno fornito nessuna analisi economica ex ante della redditività futura e, anche, dall'esame dei risultati finanziari passati e presenti di HDS in termini di rendimenti reali o potenziali per l'azionista, rappresentati nella tabella 1. Risulta infatti evidente dai risultati finanziari di HDS successivi al 2004 che l'impresa non ha generato rendimenti in termini di dividendi derivanti dal capitale investito, mentre negli anni fino al 2011 il capitale proprio, da leggermente positivo (41 milioni di EUR) è diventato nettamente negativo (meno 537 milioni di EUR) portando all'erosione di tutto il capitale investito dagli azionisti e facendo sfumare, in assenza di un piano di ristrutturazione credibile, ogni ipotetica aspettativa di un futuro aumento di valore della partecipazione.

(113)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che un investitore ragionevole operante in economia di mercato non avrebbe partecipato agli aumenti di capitale di HDS in tali circostanze, in particolare senza un piano di ristrutturazione aziendale credibile che indicasse una prospettiva ex ante di ripristino della redditività di HDS e un adeguato rendimento dell'investimento per lo Stato-azionista e senza una prospettiva di rendimento in questo senso che potesse essere desunta dalle cifre fornite dalla Grecia. Pertanto, la Commissione conclude che la partecipazione dello Stato agli aumenti di capitale del 2011 ha conferito al beneficiario un vantaggio che corrisponde all'intero importo degli aumenti di capitale. Le quote della misura e le date di concessione sono riportate nella tabella 4.

5.2.2.4.   Effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri

(114)

Per i motivi esposti nei considerando 99 e 100, la Commissione ritiene che la misura 3 fosse tale di incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

5.2.2.5.   Conclusione riguardo all'esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE per la misura 3

(115)

Considerando quanto sopra, la Commissione conclude che gli aumenti di capitale definiti «misura 3», accordati dalla Grecia a HDS e descritti nei considerando da 42 a 47, costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE nella misura in cui sono andati a beneficio delle attività civili di HDS.

5.2.3.   Conclusione sull'esistenza di aiuti di Stato

(116)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che le misure 1 e 3 costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE nella misura in cui sono andate a beneficio delle attività civili di HDS.

5.3.   Aiuto illegale

(117)

Le misure 1 e 3 costituiscono un aiuto di Stato e sono state concesse in violazione degli obblighi di notifica e di sospensione sanciti all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Di conseguenza, tali misure rappresentano un aiuto di Stato illegale.

5.4.   Compatibilità dell'aiuto

(118)

Il divieto degli aiuti di Stato previsto all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE non è assoluto, né incondizionato. In particolare, i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 107 del TFUE costituiscono basi giuridiche che permettono di considerare alcuni aiuti compatibili con il mercato interno.

(119)

In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, spetta allo Stato membro indicare i possibili motivi che giustificano la compatibilità con il mercato interno e dimostrare che sussistono le condizioni per una tale compatibilità (22).

(120)

Le autorità greche non hanno indicato nessun possibile motivo che giustifichi la compatibilità. Hanno ribadito che le misure 1 e 3 erano destinate esclusivamente a sostenere la produzione militare rilevante per gli interessi essenziali della sicurezza della Grecia e che la misura 3 non costituiva in nessun caso un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE in quanto non concedeva alcun vantaggio a HDS ma, al contrario, era stata eseguita in linea con il comportamento di un investitore operante in economia di mercato.

(121)

Posto che le misure costituiscono un aiuto di Stato, la Commissione ha ritenuto opportuno valutarne la compatibilità sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, secondo il quale «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse» possono considerarsi compatibili con il mercato interno.

(122)

Un aiuto risulta compatibile con il mercato interno ai sensi di tale articolo se risponde a un preciso obiettivo di interesse comune, è necessario e proporzionato a tale obiettivo, ha un effetto di incentivo, non altera la concorrenza e gli scambi interni all'UE in misura contraria al comune interesse e rispetta i principi della trasparenza.

(123)

La Commissione afferma di non ravvisare alcun obiettivo di interesse comune che possa essere stato perseguito dall'aiuto, obiettivo che, come affermato in precedenza, non è stato addotto neanche dalle autorità greche. Anche dovendo ipoteticamente considerare HDS un'impresa in difficoltà e valutare quindi la compatibilità dell'aiuto sulla base degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2004, risulta chiaro che le condizioni di compatibilità previste da tali orientamenti non sono soddisfatte né per la misura 1 (garanzie di Stato) né per la misura 3 (aumenti di capitale).

(124)

L'aiuto non è stato revocato dopo sei mesi e le autorità greche non hanno notificato, né peraltro elaborato, un piano di ristrutturazione volto a ripristinare la redditività dell'impresa e non sono state neppure attuate misure compensative dirette a mitigare le distorsioni della concorrenza generate dall'aiuto. Non è stato provato che l'aiuto fosse limitato al minimo necessario, in particolare attraverso un contributo proprio significativo del beneficiario dell'aiuto. Infine, le autorità non hanno neppure presentato un piano di liquidazione.

(125)

La Commissione non ha individuato nessun altro possibile motivo che giustifichi la compatibilità delle misure 1 e 3.

(126)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che l'aiuto di Stato concesso a HDS tramite le misure 1 e 3 è incompatibile con il mercato interno.

5.5.   Importo dell'aiuto da recuperare

(127)

Conformemente al trattato e secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, la Commissione, qualora abbia accertato l'incompatibilità di un aiuto col mercato interno, è competente a decidere che lo Stato membro interessato deve abolire o modificare tale aiuto (23). L'obbligo dello Stato membro di revocare un aiuto ritenuto a giudizio della Commissione incompatibile con il mercato interno è finalizzato, secondo la giurisprudenza costante della Corte, a ripristinare la situazione originale (24).

(128)

La Corte ha statuito al riguardo che tale obiettivo è raggiunto nel momento in cui il beneficiario restituisce gli importi concessi a titolo di aiuto illegale ed è quindi privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata (25).

(129)

In linea con tale giurisprudenza, l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (26) ha stabilito che «nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario […]».

(130)

Di conseguenza, poiché la misura 1 e la misura 3 sono state attuate in violazione dell'articolo 108 del TFUE e sono da considerarsi aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno, si impone la necessità di recuperare l'importo dell'indebito vantaggio erogato tramite tali misure al fine di ripristinare la situazione esistente sul mercato prima della concessione dell'aiuto. Il recupero deve quindi interessare il periodo durante il quale è stato procurato un vantaggio al beneficiario, vale a dire l'intervallo di tempo che va dal momento dell'erogazione dell'aiuto al beneficiario fino al momento del suo effettivo recupero. Gli importi da recuperare comprendono gli interessi dovuti fino al rimborso effettivo. In forza della pertinente giurisprudenza, gli interessi da recuperare decorrono a partire dal giorno dell'effettiva messa a disposizione degli aiuti al beneficiario (27).

(131)

Tuttavia, la Commissione ha concluso che la parte della produzione di HDS relativa al materiale militare può essere considerata rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del TFUE. Nella misura in cui hanno procurato beneficio a questa parte della produzione, le misure 1 e 3 sono esenti dalla valutazione prevista dalle disposizioni sugli aiuti di Stato del trattato. Al fine di stabilire l'ammontare dell'aiuto incompatibile che occorre recuperare dalla componente civile è necessario pertanto ripartire il finanziamento pubblico tra le due componenti della produzione, militare e civile.

(132)

Per stabilire in quale misura l'aiuto di Stato individuato nelle misure 1 e 3 abbia procurato beneficio alla produzione civile, data l'assenza di contabilità separate per i due comparti, la Commissione, in linea con precedenti sue decisioni in materia, (28) si servirà di una stima per approssimazione, tenendo conto della ripartizione tra vendite di prodotti militari di HDS e vendite di prodotti civili e ripartendo in modo analogo il vantaggio derivante dalle misure 1 e 3.

(133)

La Commissione ritiene opportuno a tale scopo utilizzare le percentuali fornite dalle autorità greche per quanto riguarda le vendite di prodotti militari e civili per il periodo 2004-2011 (cfr. il considerando 24), essendo esse riferite al periodo durante il quale sono state concesse le garanzie. Nell'arco di tale periodo, la produzione militare rappresentava il 94,34 % delle vendite mentre la produzione civile il 5,66 %.

(134)

Per quanto riguarda la misura 1, ciò significa che l'aiuto di Stato concesso in relazione all'attività civile, e da recuperare in quanto aiuto incompatibile, corrisponde al 5,66 % dell'importo calcolato sulla base della metodologia di determinazione del vantaggio economico illustrata nel considerando 89, per le garanzie concesse sui prestiti ottenuti nel periodo 2004-2006, e nel considerando 91, per le garanzie concesse sui prestiti ottenuti nel periodo 2007-2011. Il vantaggio si è concretizzato nel versamento di commissioni di garanzia più basse. La Commissione ritiene pertanto che l'aiuto sia stato messo a disposizione del beneficiario il giorno in cui scadeva il termine per il versamento delle commissioni da parte della vecchia HDS (vale a dire prima della scissione in HDS civile e HDS militare).

(135)

Quanto alle quote non utilizzate dei prestiti garantiti del 2011 (29), la Commissione fa una serie di osservazioni riguardo all'importo del capitale del prestito che sarebbe corretto utilizzare nella metodologia descritta al considerando 91 (30). Poiché lo Stato greco si è impegnato a concedere garanzie per l'intero importo di 40 milioni di EUR, si deve ritenere che la garanzia concessa sia pari a 40 milioni di EUR. Infatti, nel momento in cui lo Stato greco ha assunto tale impegno, HDS ha acquisito il diritto legale di ricevere l'aiuto sulla base di un importo da mutuare di 40 milioni di EUR. Tuttavia, poiché non tutto l'importo di 40 milioni di EUR è stato mutuato da HDS, l'aiuto si dovrebbe considerare erogato solo per l'importo effettivamente mutuato nell'ambito dei prestiti garantiti, ossia 7 095 858 EUR per il prestito numero 10 e zero EUR per il prestito numero 11. Di conseguenza, mentre va annullato per il futuro l'intero importo dell'aiuto concesso (anche se non erogato) (31), l'importo da utilizzare come somma capitale del prestito per il calcolo dell'importo da recuperare sulla base della metodologia descritta nel considerando 91 (32) è solo quello ad oggi effettivamente erogato in relazione ai suddetti prestiti garantiti.

(136)

L'aiuto di Stato da recuperare in relazione alla misura 3 ammonta a 8 953 593,86 EUR (33).

(137)

Quanto agli interessi, la Commissione ritiene che vadano calcolati tenendo conto delle date di effettiva messa a disposizione o concretizzazione degli aiuti in relazione a ciascuna misura (garanzia o aumento di capitale).

(138)

Inoltre, in un caso analogo (34) la Commissione si è pronunciata affermando che il recupero dell'aiuto incompatibile deve essere assicurato solo dalla componente civile della società beneficiaria dell'aiuto, onde garantire che non vengano coinvolti fondi altrimenti utili per l'attività militare (35).

(139)

Nel caso in esame, la Commissione prende atto della scissione di HDS in due società subentranti, HDS militare e HDS civile. In base alla ripartizione delle attività e della capacità produttiva (cfr. considerando 54 e 55), HDS civile è la società che subentra nella produzione civile di HDS. Ciò risulta, in particolare, dal fatto che tutte le attività legate alla produzione civile della vecchia HDS sono state trasferite, nella loro interezza, a HDS civile, compresi tutti i terreni e i siti di produzione, i macchinari, le attrezzature, i mezzi di trasporto, i prodotti finiti e semilavorati, le materie prime e i crediti verso i clienti della produzione civile della vecchia HDS. Sembra inoltre che le passività siano state ripartite conformemente alla ripartizione delle attività tra HDS militare e HDS civile. Pertanto, l'aiuto incompatibile risultante dalle misure 1 e 3 deve essere recuperato dalle entrate e dalle attività di HDS civile, mentre va annullato ogni aiuto riconducibile alla misura 1 destinato a concretizzarsi ancora in futuro.

(140)

Infine, la Commissione rammenta che, secondo una giurisprudenza costante, il fatto che un'impresa possa essere in difficoltà o in stato di fallimento non ha alcuna incidenza sull'obbligo di recuperare l'aiuto incompatibile (36). In tali casi, è possibile ripristinare la situazione esistente sul mercato prima della concessione dell'aiuto e quindi eliminare la distorsione della concorrenza, in linea di principio, iscrivendo al passivo fallimentare la passività relativa alla restituzione dell'aiuto (37). Nel caso in cui le autorità statali non possano recuperare integralmente l'importo degli aiuti, l'iscrizione al passivo fallimentare consente di porsi in regola con l'obbligo di recupero solo qualora la procedura fallimentare giunga alla liquidazione dell'impresa beneficiaria degli aiuti illegali, ossia alla cessazione definitiva della sua attività (38).

6.   CONCLUSIONE

(141)

In virtù dell'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del trattato, la misura 2 non è soggetta alle disposizioni del trattato in tema di aiuti di Stato. In virtù dell'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del trattato, nemmeno le quote delle misure 1 e 3 assegnate alla produzione militare di HDS sono soggette alle disposizioni del trattato in tema di aiuti di Stato.

(142)

Nella misura in cui hanno arrecato un vantaggio alla produzione civile di HDS, le misure 1 e 3 costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Tale aiuto è stato posto in essere illegittimamente dalla Grecia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ed è incompatibile con il mercato interno. Gli importi assegnati alla produzione civile di HDS devono essere recuperati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In virtù dell'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la sovvenzione pubblica fornita dalla Grecia a Hellenic Defence Systems SA nel 2003 per l'attuazione di un piano d'investimento finalizzato alla modernizzazione del sito industriale di Aigio non è soggetta alle disposizioni del trattato in tema di aiuti di Stato.

In virtù dell'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le misure concesse a Hellenic Defence Systems SA sotto forma di (i) garanzie di Stato nel periodo 2004-2011 e (ii) partecipazione dello Stato agli aumenti di capitale della società avvenuti nel 2011, nella misura in cui riguardano la produzione militare della società, non sono soggette alle disposizioni del trattato in tema di aiuti di Stato.

Articolo 2

L'aiuto di Stato concesso a Hellenic Defence Systems SA sotto forma di (i) garanzie di Stato nel periodo 2004-2011 e (ii) partecipazione dello Stato agli aumenti di capitale della società avvenuti nel 2011, nella misura in cui riguarda la produzione civile della società, è stato accordato illegittimamente dalla Grecia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed è incompatibile con il mercato interno.

Articolo 3

1.   La Grecia procede al recupero dell'aiuto incompatibile di cui all'articolo 2 presso l'impresa subentrata al beneficiario, ossia Hellenic Civilian Production Systems Industrial Commercial Ltd.

2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino alla data del loro effettivo recupero.

3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (39) e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (40) recante modifiche del regolamento (CE) n. 794/2004.

4.   La Grecia annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto di cui all'articolo 2 a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

1.   Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 2 è immediato ed effettivo.

2.   La Grecia garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 5

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Grecia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;

b)

la descrizione dettagliata delle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione;

c)

i documenti attestanti che al beneficiario è stato ingiunto di rimborsare l'aiuto.

2.   La Grecia informa la Commissione sullo stato di avanzamento delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 2. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 6

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)   GU C 152 del 30.5.2013, pag. 1.

(2)  Cfr. Second Economic Adjustment Programme for Greece – First Review December 2012, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp123_en.pdf

(3)  L'Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF) è una società per azioni costituita il 1o luglio 2011 per gestire il processo di privatizzazione.

(4)  Cfr. la nota a piè di pagina 1.

(5)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(6)  Ivi compresi armi di fanteria, munizioni, sistemi d'arma e serbatoi di carburante per aeromobili.

(7)  Ivi compresi pistole di piccole dimensioni, esplosivi per opere di costruzione e fuochi d'artificio.

(*1)  […] segreti aziendali.

(8)  Uniformi e accessori.

(9)  Trattamento di leghe di rame per la produzione di tondelli per monete ecc.

(10)  Comunicazione della Commissione – Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2).

(11)  Nel 1958 il Consiglio ha stilato un elenco delle armi, delle munizioni e del materiale bellico, a cui si applica il primo comma dell'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del TFUE. L'elenco costituisce l'appendice 1 dell'allegato D della decisione del Consiglio 255/58. Mai pubblicato ufficialmente, è oggi di dominio pubblico.

(12)  Decreto presidenziale 514/1977 (gazzetta ufficiale, riferimento A/165/14.6.1977); Legge 3978/2011 (gazzetta ufficiale, riferimento FEK A/137/16.6.2011).

(13)  […]

(14)  https://www.capitaliq.com

(15)  Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 16 settembre 1999, Commissione/Spagna, C-414/97, ECLI:EU:C:1999:417, punto 22, e sentenza della Corte di giustizia dell'8 aprile 2008, Commissione/Italia, C-337/05, ECLI:EU:C:2008:203, punti 42-44.

(16)  Sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 1999, DMT, C-256/97, ECLI:EU:C:1999:332, punto 22.

(17)  Cfr. anche, al riguardo, la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, in particolare la sezione 4.2 (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

(18)  Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

(19)  Cfr. Causa C-334/99 Germania/Commissione, EU:C:2003:55, punto 138; Causa C-288/96 Germania/Commissione, EU:C:2000:537, punti 30-31.

(20)  Cfr. il considerando 90 della presente decisione.

(21)  Cfr. la recente sentenza nella causa T-220/14 Saremar/Commissione EU:T:2017:267, punto 175.

(22)  Sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 1993, Italia/Commissione, C-364/90, ECLI:EU:C:1993:157, punto 20.

(23)  Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 1973, Commissione/Germania, C-70/72, ECLI:EU:C:1973:87, punto 13.

(24)  Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 1994, Spagna/Commissione, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, ECLI:EU:C:1994:325, punto 75.

(25)  Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 17 giugno 1999, Belgio/Commissione, C-75/97, ECLI:EU:C:1999:311, punti 64 e 65.

(26)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

(27)  Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2002, Keller e Keller Meccanica/Commissione, T-35/99, ECLI:EU:T:2002:19, punti da 106 a 109.

(28)  Cfr. considerandi da 55 a 60 della decisione della Commissione del 24 marzo 2009, relativa all'aiuto di Stato C 47/2005 (ex NN 86/2005) erogato dalla Grecia a favore della SpA Ellinikí Viomichanía Ochimáton (ELVO), GU L 118 del 12.5.2010, pag. 81.

(29)  Adeguate, naturalmente, in modo da riflettere la parte non militare delle attività, come spiegato nel considerando 134.

(30)  Ossia la differenza tra l'intero importo per il quale è stata concessa la garanzia, vale a dire 40 milioni di EUR, e l'importo effettivo che è stato preso a prestito, ossia 7 095 858 EUR. Cfr. considerandi da 92 a 94.

(31)  Ossia il diritto alle due garanzie di Stato per un totale di 40 milioni di EUR.

(32)  Ossia l'importo di 7 095 858 EUR.

(33)   158 190 704,21 EUR × 0,0566.

(34)  Cfr. ELVO, nota a piè di pagina 29.

(35)  Cfr. la decisione della Commissione in merito a ELVO, ibidem.

(36)  Sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 1994, Spagna/Commissione («Merco»), C-42/93, ECLI:EU:C:1994:326, punto 33; Sentenza della Corte di giustizia del 17 novembre 2011, Commissione/Italia, C-496/09, ECLI:EU:C:2011:740, punto 72.

(37)  Sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004, Germania/Commissione («SMI»), C-277/00, ECLI:EU:C:2004:238, punto 85.

(38)  Sentenza della Corte di giustizia dell'11 dicembre 2012, Commissione/Spagna («Magefesa»), C-610/10, ECLI:EU:C:2012:781, punto 104 e la giurisprudenza ivi citata;

(39)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(40)  Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1).


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

12.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/30


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 226/17/COL

del 19 dicembre 2017

che dispensa la Norvegia dall'obbligo di applicare a talune specie l'atto di cui al punto 2 della parte 1 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere) [2018/564]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'atto di cui al punto 2 della parte 1 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere  (1) («direttiva 66/401/CEE»), in particolare l'articolo 23 bis, nella versione adattata all'accordo SEE dal punto 4, lettera d), del protocollo 1 dell'accordo SEE, dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia e dagli articoli 1, paragrafo 1, lettera c), 1, paragrafo 2, e 3 del protocollo 3 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia,

vista la richiesta presentata dalla Norvegia il 3 luglio 2017,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 66/401/CEE contiene determinate disposizioni sulla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e prevede, all'articolo 23 bis, che uno Stato membro possa essere dispensato in tutto o in parte dall'applicazione delle disposizioni della direttiva per alcune specie, se non esiste normalmente una riproduzione e una commercializzazione delle sementi di tali specie sul suo territorio.

(2)

Il 3 luglio 2017 (doc. n. 864007) la Norvegia ha chiesto di essere dispensata dall'obbligo di applicare la direttiva 66/401/CEE alle 22 nuove specie incluse in tale direttiva dalla direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 della Commissione, del 1o dicembre 2016, che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie Lolium x boucheanum Kunth (2), di cui al punto 2 della parte 1 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo SEE, in quanto non esiste normalmente una riproduzione e una commercializzazione di tali specie in Norvegia.

(3)

Pertanto, finché permangono tali condizioni, la Norvegia dovrebbe essere dispensata dall'obbligo di applicare la direttiva 66/401/CEE alle specie in questione.

(4)

Tale dispensa non dovrebbe pregiudicare la commercializzazione in Norvegia delle sementi prodotte, in conformità della direttiva 66/401/CEE, in un'altra parte contraente dell'accordo SEE.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario e fitosanitario EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Norvegia è dispensata dall'obbligo di applicare l'atto di cui al punto 2 della parte 1 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere), fatta eccezione per l'articolo 14, paragrafo 1, alle seguenti specie:

Biserrula pelecinus

Lathyrus cicera

Medicago doliata

Medicago italica

Medicago littoralis

Medicago murex

Medicago polymorpha

Medicago rugosa

Medicago scutellata

Medicago truncatula

Ornithopus compressus

Ornithopus sativus

Plantago lanceolata

Trifolium fragiferum

Trifolium glanduliferum

Trifolium hirtum

Trifolium isthmocarpum

Trifolium michelianum

Trifolium squarrosum

Trifolium subterraneum

Trifolium vesiculosum

Vicia benghalensis

Articolo 2

La Norvegia è destinataria della presente decisione.

Articolo 3

Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2017

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Sven Erik SVEDMAN

Presidente

Helga JÓNSDÓTTIR

Membro del Collegio


(1)   GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

(2)   GU L 327 del 2.12.2016, pag. 59.