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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 89 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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III Altri atti |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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5.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 89/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/525 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2018
recante divieto di pesca del marlin bianco nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2018. |
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(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018. |
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(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).
ALLEGATO
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N. |
02/TQ120 |
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Stato membro |
Spagna |
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Stock |
WHM/ATLANT |
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Specie |
Marlin bianco (Tetrapturus albidus) |
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Zona |
Oceano Atlantico |
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Data di chiusura |
1.1.2018 |
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5.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 89/4 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/526 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2018
recante divieto di pesca della razza ondulata nelle acque dell'Unione della zona VIId per le navi battenti bandiera belga
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2018. |
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(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018. |
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(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).
ALLEGATO
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N. |
04/TQ120 |
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Stato membro |
Belgio |
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Stock |
RJU/07D. |
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Specie |
Razza ondulata (Raja undulata) |
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Zona |
Acque dell'Unione della zona VIId |
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Data di chiusura |
1.1.2018 |
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5.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 89/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/527 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2018
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Patata dell'Alto Viterbese» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Patata dell'Alto Viterbese», registrata in virtù del regolamento di esecuzione (UE) n. 159/2014 della Commissione (2). |
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(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
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(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Patata dell'Alto Viterbese» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 159/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Patata dell'Alto Viterbese (IGP)] (GU L 52 del 21.2.2014, pag. 5).
III Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
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5.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 89/8 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 207/2016
del 28 ottobre 2016
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/528]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1004 della Commissione, del 22 giugno 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
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(2) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 45zza [Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
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«— |
32016 R 1004: Regolamento (UE) 2016/1004 della Commissione, del 22 giugno 2016 (GU L 165 del 23.6.2016, pag. 1).» |
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2016/1004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 ottobre 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2016
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Bergdís ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 165 del 23.6.2016, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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5.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 89/10 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 208/2016
del 28 ottobre 2016
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/529]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull'alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/479 della Commissione, del 1o aprile 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcune bevande a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti (2). |
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(3) |
Il regolamento (UE) 2016/127 abroga, a decorrere dal 22 febbraio 2020, la direttiva 2006/141/CE della Commissione (3), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 22 febbraio 2020. |
|
(4) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(5) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
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1. |
dopo il punto 77a [Regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione] è inserito il seguente punto:
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2. |
Al punto 54zzzzr [Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
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3. |
Il testo del punto 54zzzv (Direttiva 2006/141/CE della Commissione) è soppresso a decorrere dal 22 febbraio 2020. |
Articolo 2
I testi del regolamento delegato (UE) 2016/127 e del regolamento (UE) 2016/479 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 ottobre 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2016
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Bergdís ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 25 del 2.2.2016, pag. 1.
(2) GU L 87 del 2.4.2016, pag. 1.
(3) GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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5.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 89/12 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 209/2016
del 28 ottobre 2016
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/530]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/918 della Commissione, del 19 maggio 2016, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (1). |
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(2) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 12zze (Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32016 R 0918: Regolamento (UE) 2016/918 della Commissione, del 19 maggio 2016 (GU L 156 del 14.6.2016, pag. 1).» |
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2016/918 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 ottobre 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2016
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Bergdís ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 156 del 14.6.2016, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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5.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 89/13 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 210/2016
del 28 ottobre 2016
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/531]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/575 della Commissione, del 29 marzo 2016, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (1). |
|
(2) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 3k (Decisione 2006/502/CE della Commissione) del capitolo XIX dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32016 D 0575: Decisione di esecuzione (UE) 2016/575 della Commissione, del 29 marzo 2016 (GU L 98 del 14.4.2016, pag. 4).» |
Articolo 2
Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/575 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 ottobre 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2016
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Bergdís ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 98 del 14.4.2016, pag. 4.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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5.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 89/14 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 211/2016
del 28 ottobre 2016
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/532]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (1), rettificato dalla GU L 146 del 3.6.2016, pag. 31. |
|
(2) |
L'allegato XIII dell'accordo SEE dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 21ba (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:
|
«21bb. |
32016 R 0799: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1), rettificato dalla GU L 146 del 3.6.2016, pag. 31.» |
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, rettificato dalla GU L 146 del 3.6.2016, pag. 31, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 ottobre 2016, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 122/2016 del 3 giugno 2016 (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2016
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Bergdís ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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5.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 89/15 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 212/2016
del 28 ottobre 2016
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/533]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (1), rettificata dalla GU L 193 del 19.7.2016, pag. 117. |
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(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 56f (Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32016 L 0844: Direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016 (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 51), rettificata dalla GU L 193 del 19.7.2016, pag. 117.» |
Articolo 2
Il testo della direttiva (UE) 2016/844, rettificata dalla GU L 193 del 19.7.2016, pag. 117, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 ottobre 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2016.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Bergdís ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 141 del 28.5.2016, pag. 51.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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5.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 89/16 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 213/2016
del 28 ottobre 2016
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/534]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1006 della Commissione, del 22 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 255/2010 per quanto riguarda le disposizioni ICAO di cui all'articolo 3, paragrafo 1 (1). |
|
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 66wi (Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
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«— |
32016 R 1006: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1006 della Commissione, del 22 giugno 2016 (GU L 165 del 23.6.2016, pag. 8).» |
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 ottobre 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2016
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Bergdís ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 165 del 23.6.2016, pag. 8.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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5.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 89/17 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 214/2016
del 28 ottobre 2016
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2018/535]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/963 della Commissione, del 16 giugno 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione (1). |
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(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 66zab (Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32016 R 0963: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/963 della Commissione, del 16 giugno 2016 (GU L 160 del 17.6.2016, pag. 50).» |
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/963 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 ottobre 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2016.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Bergdís ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 160 del 17.6.2016, pag. 50.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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5.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 89/18 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 215/2016
del 28 ottobre 2016
che modifica gli allegati XIII (Trasporti) e XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2018/536]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (1). |
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(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati XIII e XX dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 56b (Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
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«— |
32015 R 0757: Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).» |
Articolo 2
Dopo il punto 21av (Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente punto:
|
«21aw. |
32015 R 0757: Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).» |
Articolo 3
Il testo del regolamento (UE) 2015/757 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 29 ottobre 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2016
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Bergdís ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55.
(*1) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
Rettifiche
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5.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 89/19 |
Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007, del 26 ottobre 2007, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 100 del 10 aprile 2008 )
Pagina 30, punto 15 dell'allegato:
anziché
«è soppressa la frase “Questo atto si applica anche all'Islanda” ai punti 7 (direttiva 93/53/CEE del Consiglio), 8 (direttiva 95/70/CE del Consiglio) e 10 (direttiva 82/894/CEE del Consiglio) nella parte 3.1 e nel punto 29 (decisione 2003/466/CE della Commissione) nella parte 3.2;»
leggasi
«è soppressa la frase “Questo atto si applica anche all'Islanda” ai punti 7 (direttiva 93/53/CEE del Consiglio) e 8 (direttiva 95/70/CE del Consiglio) nella parte 3.1 e al punto 29 (decisione 2003/466/CE della Commissione) nella parte 3.2. È soppressa la frase “Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso: Questo atto si applica anche all'Islanda” al punto 10 della parte 3.1 (direttiva 82/894/CEE del Consiglio);».
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5.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 89/19 |
Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 256/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2123]
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 311 del 26 novembre 2015 )
Pagina 4, articolo 1:
anziché
«Al punto 9b [regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio], nella parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, è aggiunto il seguente trattino:
|
“— |
32010 L 0063: direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010 (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).”» |
leggasi:
«Al punto 9b [Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio], nella parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, è aggiunto quanto segue:
“, modificato da:
|
— |
32010 L 0063: direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010 (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).” ». |
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5.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 89/20 |
Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 12/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/500]
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 93 del 7 aprile 2016 )
Pagina 21, articolo 1, punto 2:
anziché
«il testo del punto 73 [regolamento di esecuzione (UE) n. 1048/2012 della Commissione] è soppresso.»,
leggasi
«il testo del punto 74 [regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione] è soppresso.».
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5.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 89/20 |
Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 167/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2016/2202]
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 341 del 15 dicembre 2016 )
Pagina 66, articolo 1, punto 1 che modifica i punti 2e, 2g, 2h, 2m, 2p e 2zb dell'allegato XX dell'accordo SEE,
anziché:
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«— |
32015 R 0345: Decisione (UE) 2015/345 della Commissione, del 2 marzo 2015 (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 39).», |
leggasi:
|
«— |
32015 D 0345: Decisione (UE) 2015/345 della Commissione, del 2 marzo 2015 (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 39).». |
Pagina 66, articolo 1, punto 2 che modifica i punti 2r e 2t dell'allegato XX dell'accordo SEE,
anziché:
|
«— |
32015 R 0345: Decisione (UE) 2015/345 della Commissione, del 2 marzo 2015 (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 39).», |
leggasi:
|
«— |
32015 D 0345: Decisione (UE) 2015/345 della Commissione, del 2 marzo 2015 (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 39).». |
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5.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 89/20 |
Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 198/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2017/275]
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 46 del 23 febbraio 2017 )
Pagina 2, il testo della nota a piè di pagina (*) è sostituito dal seguente:
anziché:
«Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.»
leggasi:
«Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.»
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5.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 89/21 |
Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 206/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2017/283]
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 46 del 23 febbraio 2017 )
Pagina 53, articolo 1, punto 2, frase introduttiva:
anziché
«Dopo il punto 31bb (Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:»,
leggasi
«Dopo il punto 31bbe (Regolamento delegato (UE) 2015/514 della Commissione) è inserito il seguente punto:».
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5.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 89/21 |
Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 294/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2017/1083]
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161 del 22 giugno 2017 )
Pagina 90, articolo 3, secondo comma:
anziché
«In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE, la presente decisione si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1o novembre 2015, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE, oppure, se successivo, a decorrere dal giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 293/3015 del 30 ottobre 2015.»,
leggasi
«In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE, la presente decisione si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1o novembre 2015, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE, oppure, se successivo, a decorrere dal giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 293/2015 del 30 ottobre 2015.».