ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 88

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
4 aprile 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/523 della Commissione, del 28 marzo 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza fluazurone per quanto riguarda il suo limite massimo di residui ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/524 della Commissione, del 28 marzo2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713, clodinafop, clopiralid, ciprodinil, diclorprop-P, fosetil, mepanipyrim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pirimetanil, quinoxifen, rimsulfuron, spinosad, thiacloprid, tiametoxam, tiram, tolclofos-metile, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram ( 1 )

4

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/483 della Commissione, del 22 marzo 2018, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la diciottesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 ( GU L 81 del 23.3.2018 )

7

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

4.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/523 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza fluazurone per quanto riguarda il suo limite massimo di residui

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito in un regolamento.

(2)

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) sono riportate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.

(3)

Il fluazurone figura già in detta tabella come sostanza consentita per la specie bovina, in rapporto a muscolo, grasso, fegato e rene, tranne che per gli animali che producono latte destinato al consumo umano.

(4)

L'Agenzia europea per i medicinali («EMA») ha ricevuto una domanda di estensione ai pesci della voce esistente per il fluazurone.

(5)

Sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, l'EMA ha raccomandato di determinare un LMR per il fluazurone nei pesci.

(6)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.

(7)

L'EMA ha ritenuto appropriato estrapolare la voce relativa al fluazurone ai tessuti di tutti i ruminanti, eccetto gli ovini, e al latte bovino.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010.

(9)

È opportuno concedere alle parti interessate un periodo di tempo ragionevole per adottare le misure eventualmente necessarie per conformarsi al nuovo LMR.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 giugno 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce relativa alla sostanza «fluazurone» è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

Classificazione terapeutica

«Fluazurone

Fluazurone

Tutti i ruminanti eccetto i bovini e gli ovini

200 μg/kg

Muscolo

Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano

Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli ectoparassiti»

7 000 μg/kg

Grasso

500 μg/kg

Fegato

500 μg/kg

Rene

 

Bovini

200 μg/kg

Muscolo

NESSUNA

7 000 μg/kg

Grasso

500 μg/kg

Fegato

500 μg/kg

Rene

200 μg/kg

Latte

 

Pesce

200 μg/kg

Muscolo e pelle in proporzioni naturali

NESSUNA


4.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/524 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo2018

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713, clodinafop, clopiralid, ciprodinil, diclorprop-P, fosetil, mepanipyrim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pirimetanil, quinoxifen, rimsulfuron, spinosad, thiacloprid, tiametoxam, tiram, tolclofos-metile, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

I periodi di approvazione delle sostanze attive mepanipyrim, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, quinoxifen, thiacloprid, tiram e ziram sono stati da ultimo prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della Commissione (3). Tali periodi di approvazione scadranno il 30 aprile 2018.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 487/2014 della Commissione (4) ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713, clodinafop, metrafenone, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoxam, tolclofos-metile e triticonazolo. Tali periodi di approvazione scadranno il 30 aprile 2018.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 678/2014 della Commissione (5) ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive clopiralid, ciprodinil, fosetil, pirimetanil e trinexapac. Tali periodi di approvazione scadranno il 30 aprile 2018.

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 878/2014 della Commissione ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive diclorprop-P, metconazolo e triclopir (6). Tali periodi di approvazione scadranno il 30 aprile 2018.

(6)

Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze di cui ai considerando da 2 a 5 sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (7).

(7)

Dato che la loro valutazione è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l'approvazione di tali sostanze attive scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare i rispettivi periodi di approvazione.

(8)

Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi di adozione di un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva. Nei casi di adozione di un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.

(9)

Tenuto conto del fatto che le attuali approvazioni delle sostanze attive scadono il 30 aprile 2018, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della Commissione, del 17 novembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive acetamiprid, acido benzoico, flazasulfuron, mecoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxycarbazone, propizamide, propiconazolo, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pyraclostrobin, quinoxifen, thiacloprid, tiram, ziram e zoxamide (GU L 312 del 18.11.2016, pag. 21).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 487/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione delle sostanze attive Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713, clodinafop, metrafenone, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoxam, tolclofos-metile e triticonazolo (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 72).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 678/2014 della Commissione, del 19 giugno 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clopiralid, ciprodinil, fosetil, pirimetanil e trinexapac (GU L 180 del 20.6.2014, pag. 11).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 878/2014 della Commissione, del 12 agosto 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive diclorprop-P, metconazolo e triclopir (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 18).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).


ALLEGATO

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

alla riga 73 «Tiram», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

2)

alla riga 74 «Ziram», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

3)

alla riga 82, «Quinoxifen», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

4)

alla riga 89 «Pseudomonas chlororaphis Ceppo: MA 342», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

5)

alla riga 90 «Mepanipyrim», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

6)

alla riga 92 «Thiacloprid», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

7)

alla riga 123 «Clodinafop», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

8)

alla riga 124 «Pirimicarb», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

9)

alla riga 125 «Rimsulfuron», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

10)

alla riga 126 «Tolclofos-metile», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

11)

alla riga 127 «Triticonazolo», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

12)

alla riga 129 «Clopiralid», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

13)

alla riga 130 «Ciprodinil», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

14)

alla riga 131 «Fosetil», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

15)

alla riga 132 «Trinexapac», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

16)

alla riga 133 «Diclorprop-P», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

17)

alla riga 134 «Metconazolo», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

18)

alla riga 135 «Pirimetanil», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

19)

alla riga 136 «Triclopir», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

20)

alla riga 137 «Metrafenone», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

21)

alla riga 138 «Bacillus subtilis» (Cohn 1872) Ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713, sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

22)

alla riga 139 «Spinosad», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

23)

alla riga 140 «Tiametoxam», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019».


Rettifiche

4.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/7


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/483 della Commissione, del 22 marzo 2018, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la diciottesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 81 del 23 marzo 2018 )

Pagina 9, considerando 3:

anziché:

«(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,»

leggasi:

«(3)

Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,».