ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
23.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/480 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2017
che integra il regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli strumenti finanziari derivati utilizzati a solo scopo di copertura, sulla sufficiente durata del ciclo di vita dei fondi di investimento europei a lungo termine, sui criteri di valutazione del mercato dei potenziali acquirenti e sulla valutazione delle attività da liquidare, e sulle tipologie e caratteristiche degli strumenti a disposizione degli investitori al dettaglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 7, l'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 26, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Allo scopo di garantire un approccio comune all'applicazione del regolamento (UE) 2015/760, è necessario fissare delle disposizioni che specifichino i criteri per stabilire le circostanze in cui l'uso di strumenti finanziari derivati serve unicamente a scopo di copertura, le circostanze in cui il ciclo di vita di un fondo di investimento europeo a lungo termine («ELTIF») è considerato di sufficiente durata, i criteri da adottare per alcune voci del calendario dettagliato di disinvestimento ordinato delle attività dell'ELTIF e gli strumenti a disposizione degli investitori al dettaglio. |
(2) |
Allo scopo di garantire la coerenza tra le disposizioni che dovrebbero entrare in vigore nello stesso momento, e per favorire un quadro completo su queste disposizioni e un agevole accesso alle stesse, è opportuno adottare in un unico regolamento le norme tecniche di regolamentazione in questione. |
(3) |
Per quanto attiene alle circostanze in cui l'uso di strumenti finanziari derivati serve unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti agli investimenti di un ELTIF, è necessario tenere conto degli strumenti finanziari derivati il cui sottostante corrisponde alle attività in cui l'ELTIF ha investito e di cui si intende coprire l'esposizione, nonché delle operazioni su attività che, benché non identiche a quelle in cui ha investito l'ELTIF, riguardano la stessa classe di attività. È questo il caso in cui, in particolare, uno strumento finanziario derivato per la copertura di un'esposizione verso un elemento specifico non è disponibile come tipo dedicato di derivato, ma come uno tra altri elementi inclusi in un indice sottostante a uno strumento finanziario derivato. Inoltre, in alcuni casi è possibile che l'uso di strumenti finanziari derivati si configuri come strategia di copertura solo in combinazione con operazioni su talune attività, purché quel tipo di strategia non sia vietato. Per garantire che l'uso di strumenti finanziari serva solo a scopo di copertura dei rischi inerenti agli investimenti di un ELTIF, il gestore dell'ELTIF dovrebbe adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che gli strumenti finanziari derivati utilizzati riducano effettivamente il relativo rischio a livello dell'ELTIF e che siano efficaci anche in condizioni di mercato critiche. La riduzione del rischio dovrebbe essere verificabile mediante opportuni sistemi di gestione del rischio che identifichino il rischio che si intende contenere e il modo in cui il derivato conterrebbe tale rischio. |
(4) |
Nei casi in cui un ELTIF investa in attività che presentano profili di scadenza differenti, il ciclo di vita di un ELTIF si dovrebbe stabilire facendo riferimento alla singola attività nel portafoglio dell'ELTIF che presenta l'orizzonte di investimento più lungo, tenuto conto della liquidità di quell'attività. |
(5) |
Nella valutazione del mercato dei potenziali acquirenti da inserire nel calendario di disinvestimento ordinato delle attività dell'ELTIF, si dovrebbe tenere conto dei rischi di mercato, valutando tra l'altro se i potenziali acquirenti solitamente dipendono dalla concessione di finanziamenti da parte di terzi, se sussiste un rischio di illiquidità delle attività prima della vendita, se sussistono rischi connessi a cambiamenti legislativi, quali riforme fiscali, o a cambiamenti politici, e se sussiste il rischio di peggioramento della condizione economica nel mercato rilevante per le attività dell'ELTIF. Per le attività diverse dalle attività di investimento ammissibili il regolamento non dovrebbe richiedere una valutazione specifica di questi rischi, dato che le attività di cui all'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) si presumono liquide per natura. |
(6) |
La valutazione delle attività da inserire nel calendario di disinvestimento ordinato delle attività dell'ELTIF dovrebbe essere eseguita in un momento sufficientemente prossimo all'inizio della liquidazione delle attività. Tuttavia, se l'ELTIF ha eseguito una valutazione a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) in un momento sufficientemente prossimo all'inizio della liquidazione delle attività, non dovrebbe essere necessaria un'ulteriore valutazione. È nondimeno opportuno che la preparazione del calendario di disinvestimento ordinato delle attività dell'ELTIF inizi non appena opportuno e con congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione all'autorità competente dell'ELTIF. |
(7) |
Gli strumenti che devono essere messi a disposizione degli investitori al dettaglio in ciascuno Stato membro in cui il gestore dell'ELTIF effettua attività di commercializzazione possono essere realizzati da uno o più soggetti di persona, per telefono o con mezzi elettronici, dal gestore stesso dell'ELTIF o da un altro soggetto, purché siano disciplinate le funzioni a esso affidate dal gestore dell'ELTIF. |
(8) |
Al fine di evitare possibili eventi di turbativa del mercato è necessario concedere agli ELTIF autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ai loro gestori e alle autorità competenti, tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti imposti dal presente regolamento. |
(9) |
Le disposizioni relative alla sufficiente durata del ciclo di vita dell'ELTIF dovrebbero essere applicate unicamente dagli ELTIF che presentano domanda di autorizzazione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento perché, come previsto dal regolamento (UE) 2015/760, la durata del ciclo di vita dell'ELTIF deve essere fissata nel momento in cui è presentata la domanda di autorizzazione come ELTIF all'autorità competente dell'ELTIF. |
(10) |
Allo scopo di consentire alle autorità competenti e ai gestori degli ELTIF autorizzati a norma del regolamento (UE) 2015/760 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento di adeguarsi ai nuovi requisiti imposti dal presente regolamento, è opportuno che il regolamento inizi ad applicarsi un anno dopo la sua entrata in vigore. Gli ELTIF già autorizzati a norma del regolamento (UE) 2015/760 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono considerati in regola con il requisito riguardante la durata sufficiente del ciclo di vita dell'ELTIF. |
(11) |
Il presente regolamento si basa sulle norme tecniche di regolamentazione trasmesse dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) alla Commissione. |
(12) |
L'ESMA ha organizzato delle consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione, ha analizzato i potenziali costi e benefici connessi e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Derivati di copertura
1. Le condizioni in cui l'uso di strumenti finanziari derivati si considera a solo scopo di copertura dei rischi inerenti agli altri investimenti del fondo di investimento europeo a lungo termine («ELTIF») di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2015/760 sono soddisfatte quando sono rispettati tutti i criteri fissati ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati unicamente allo scopo di coprire i rischi derivanti dall'esposizione alle attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/760.
Lo scopo di copertura dei rischi derivanti da esposizioni alle attività di cui al primo comma si considera soddisfatto unicamente se l'uso dello strumento finanziario derivato in questione produce una riduzione verificabile e oggettivamente misurabile di quei rischi a livello dell'ELTIF.
Se non sono disponibili strumenti finanziari derivati per coprire i rischi derivanti dall'esposizione alle attività di cui al primo comma, è consentito usare strumenti finanziari derivati aventi come sottostante la stessa classe di attività.
3. Non si considera finalizzato a coprire i rischi l'uso di strumenti finanziari derivati con l'intento di generare un rendimento per l'ELTIF.
4. Il gestore dell'ELTIF adotta tutte le misure ragionevoli per garantire che gli strumenti finanziari derivati utilizzati per coprire i rischi inerenti ad altri investimenti dell'ELTIF riducano i rischi a livello dell'ELTIF in conformità del paragrafo 2, anche in condizioni di mercato critiche.
Articolo 2
Sufficiente durata del ciclo di vita dell'ELTIF
Ai fini dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/760, il ciclo di vita dell'ELTIF è considerato di durata sufficiente per coprire il ciclo di vita di ciascuna singola attività dell'ELTIF se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) |
l'ELTIF allinea la data di fine del proprio ciclo di vita alla data finale dell'orizzonte di investimento della singola attività all'interno del portafoglio dell'ELTIF che presenta l'orizzonte di investimento più lungo al momento dell'invio della domanda di autorizzazione come ELTIF all'autorità competente dell'ELTIF; |
b) |
nessun investimento effettuato dall'ELTIF dopo l'autorizzazione come ELTIF ha un orizzonte di investimento residuo superiore alla durata restante dell'ELTIF nel momento in cui è effettuato l'investimento. |
Articolo 3
Criteri per la valutazione del mercato dei potenziali acquirenti
Ai fini dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/760, per ciascuna attività in cui l'ELTIF investe, il gestore di un ELTIF valuta tutti i seguenti aspetti:
a) |
se sul mercato sono presenti uno o più potenziali acquirenti; |
b) |
se il gestore dell'ELTIF, sulla base di una valutazione eseguita con la competenza, cura e diligenza dovute al momento della compilazione del calendario, prevede che i potenziali acquirenti dipendano da finanziamenti esterni per l'acquisto dell'attività in questione; |
c) |
in assenza di potenziali acquirenti per un'attività, il tempo probabilmente necessario per trovare uno o più acquirenti per quell'attività; |
d) |
lo specifico profilo di scadenza dell'attività; |
e) |
se il gestore dell'ELTIF, sulla base di una valutazione eseguita con la competenza, cura e diligenza dovute al momento della compilazione del calendario, prevede che possano concretizzarsi i seguenti rischi:
|
f) |
la valutazione del gestore circa la possibilità che condizioni economiche generali presenti nel mercato o nei mercati rilevanti per l'attività possano incidere negativamente sugli aspetti elencati alle lettere a) e b). |
Articolo 4
Criteri per la valutazione delle attività da liquidare
1. Ai fini dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2015/760, la valutazione delle attività da liquidare deve essere coerente con i seguenti criteri:
a) |
essa inizia non appena opportuno e con congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione del calendario di disinvestimento ordinato delle attività dell'ELTIF all'autorità competente dell'ELTIF; |
b) |
è conclusa non oltre sei mesi prima del termine di cui alla lettera a). |
2. È consentito tenere conto delle valutazioni effettuate in conformità dell'articolo 19 della direttiva 2011/61/UE se risalgono a non oltre sei mesi prima del termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 5
Specificazioni sugli strumenti a disposizione degli investitori al dettaglio
1. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/760, il gestore di un ELTIF predispone degli strumenti per eseguire le seguenti funzioni:
a) |
elaborare gli ordini di sottoscrizione, pagamento, riacquisto e rimborso degli investitori al dettaglio relativi alle quote o azioni dell'ELTIF, conformemente alle condizioni previste nei documenti promozionali dell'ELTIF; |
b) |
informare gli investitori al dettaglio su come fare gli ordini di cui alla lettera a) e sulle modalità di pagamento dei proventi derivanti dal riacquisto e dal rimborso; |
c) |
facilitare la gestione delle informazioni relative all'esercizio da parte degli investitori al dettaglio dei propri diritti derivanti dall'investimento nell'ELTIF nello Stato membro in cui è commercializzato l'ELTIF; |
d) |
mettere a disposizione degli investitori al dettaglio, affinché ne possano prendere visione ed effettuare delle copie:
|
e) |
fornire agli investitori informazioni inerenti alle funzioni che svolge su supporto durevole, secondo la definizione data nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE. |
2. Il gestore dell'ELTIF garantisce che gli strumenti di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/760 dispongano della seguente infrastruttura tecnica:
a) |
svolgono le proprie funzioni nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è commercializzato l'ELTIF; |
b) |
svolgono le proprie funzioni di persona, per telefono o con mezzi elettronici. |
3. Il gestore dell'ELTIF garantisce che gli strumenti di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/760 siano dei seguenti tipi e abbiano le seguenti caratteristiche:
a) |
sono realizzati da uno o più soggetti, che possono essere il gestore dell'ELTIF stesso o terzi, purché siano regolamentate le funzioni da svolgere; |
b) |
se gli strumenti sono realizzati da un terzo, questi riceve dal gestore dell'ELTIF tutte le informazioni e tutti i documenti pertinenti; |
c) |
se gli strumenti sono realizzati da un terzo, la nomina del soggetto deve essere attestata da un contratto scritto. Il contratto scritto specifica quali delle funzioni di cui al paragrafo 1 non sono svolte dal gestore dell'ELTIF. |
Articolo 6
Disposizioni transitorie
Un ELTIF autorizzato a norma del regolamento (UE) 2015/760 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si considera conforme ai requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
Gli articoli 1, 3, 4 e 5 del presente regolamento si applicano agli ELTIF autorizzati a norma del regolamento (UE) 2015/760 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento a decorrere dal 1o maggio 2019.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98.
(2) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 301 del 17.11.2009, pag. 32).
(3) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
23.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/481 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2018
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina. |
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95. |
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE(GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).
ALLEGATO
ALLEGATO I
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 10 |
Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate |
103,6 |
0 |
AR |
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
127,4 |
0 |
AR |
154,1 |
0 |
BR |
||
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
244,2 |
17 |
AR |
225,0 |
23 |
BR |
||
320,2 |
0 |
CL |
||
233,5 |
20 |
TH |
||
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
327,6 |
0 |
BR |
303,4 |
0 |
CL |
||
0408 91 80 |
Uova sgusciate essiccate |
368,4 |
0 |
AR |
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli o di galline |
240,9 |
14 |
BR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).
23.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/482 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2018
recante fissazione del prezzo massimo di acquisto di latte scremato in polvere per la prima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/154
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/154 della Commissione (2) ha aperto una gara per l'acquisto di latte scremato in polvere durante il periodo di intervento pubblico dal 1o marzo al 30 settembre 2018, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 2016/1240 della Commissione (3). |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1240, sulla base delle offerte ricevute in risposta a gare parziali, la Commissione deve fissare un prezzo massimo di acquisto o decidere di non fissare un prezzo massimo di acquisto. |
(3) |
Tenendo conto delle offerte ricevute per la prima gara parziale, non occorre fissare un prezzo massimo di acquisto. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la prima gara parziale relativa all'acquisto di latte scremato in polvere nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/154, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 20 marzo 2018, non è fissato un prezzo massimo di acquisto.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2018.
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/154 della Commissione, del 30 gennaio 2018, recante apertura di gara per l'acquisto di latte scremato in polvere durante il periodo d'intervento pubblico dal 1o marzo al 30 settembre 2018 (GU L 29 dell'1.2.2018, pag. 6).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71).
23.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/483 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2018
recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la diciottesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 32,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (3) ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere. |
(2) |
Sulla base delle offerte ricevute per la diciottesima gara parziale, dovrebbe essere fissato un prezzo minimo di vendita. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la diciottesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 20 marzo 2018, il prezzo minimo di vendita è fissato a 105,00 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2018.
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).
DIRETTIVE
23.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/10 |
DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2018/484 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2018
che modifica la direttiva 93/49/CEE per quanto riguarda i requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione di determinati generi o specie di Palmae in relazione al Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
È stata rilevata la presenza di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) nella maggior parte dei territori a rischio dell'Unione, e si è concluso che questo organismo nocivo è ormai presente in una parte sostanziale del territorio dell'Unione. La decisione 2007/365/CE della Commissione (2), che stabilisce misure di emergenza in relazione al Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), è stata pertanto abrogata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/490 della Commissione (3). |
(2) |
Il Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) causa gravi danni alle piante delle specie ospiti appartenenti alla famiglia Palmae, ad eccezione delle piante aventi un fusto del diametro inferiore a 5 cm alla base. |
(3) |
Tali piante sono presenti in numerose parti dell'Unione, dove sono coltivate in grandi quantità per scopi ornamentali e hanno un'elevata importanza da un punto di vista ambientale ed economico. |
(4) |
È pertanto opportuno stabilire requisiti specifici per garantire la qualità dei materiali di moltiplicazione di determinati generi e specie di Palmae più comunemente commercializzati nell'Unione, che rischiano di essere infestati da tale organismo nocivo qualora non siano rispettati i requisiti summenzionati. Tali requisiti dovrebbero comprendere condizioni vegetative o trattamenti specifici di detti materiali, come pure la condizione che siano indenni da Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 93/49/CEE della Commissione (4). |
(6) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifica della direttiva 93/49/CEE della Commissione
La direttiva 93/49/CEE della Commissione è così modificata:
1. |
è inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis I materiali di moltiplicazione di Palmae appartenenti ai generi e alle specie di cui all'allegato e aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base soddisfano uno dei seguenti requisiti:
Il presente articolo si applica fatte salve le norme relative alle zone protette adottate in forza dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), e dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE.». |
2. |
L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva. |
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2018.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16.
(2) Decisione 2007/365/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (GU L 139 del 31.5.2007, pag. 24).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2018/490 della Commissione, del 21 marzo 2018, recante abrogazione della decisione 2007/365/CE che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale).
(4) Direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio (GU L 250 del 7.10.1993, pag. 9).
ALLEGATO
Nella tabella dell'allegato, dopo la voce «Narcissus L.» è inserita la seguente voce:
Generi o specie |
Organismi nocivi e malattie specifici |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo
|
DECISIONI
23.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/13 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/485 DEL CONSIGLIO
del 19 marzo 2018
che autorizza la Danimarca ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 291, paragrafo 2,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettera protocollata dalla Commissione il 21 novembre 2017, a norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE la Danimarca ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura speciale per quanto riguarda il diritto di detrazione dell'IVA versata a monte, in deroga all'articolo 75 di detta direttiva. |
(2) |
A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettere datate 7 dicembre 2017 e 8 dicembre 2017 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dalla Danimarca e con lettera datata 11 dicembre 2017 ha comunicato alla Danimarca di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda. |
(3) |
Senza una misura di deroga, secondo la legge danese, se un veicolo commerciale leggero di peso massimo autorizzato di tre tonnellate è immatricolato a uso esclusivamente professionale presso le autorità danesi, al soggetto passivo è consentito di detrarre integralmente l'IVA versata a monte sul prezzo di acquisto e quella sulle spese di funzionamento del veicolo. Se tale veicolo è successivamente utilizzato per fini privati, il soggetto passivo perde il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo. |
(4) |
Per attenuare le conseguenze di tale regime, la Danimarca ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE. Tale deroga è stata concessa dalla decisione di esecuzione 2012/447/UE del Consiglio (2) e successivamente dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/992 del Consiglio (3). Quest'ultima decisione è scaduta il 31 dicembre 2017. |
(5) |
La misura consentirebbe ai soggetti passivi che hanno immatricolato un veicolo a uso esclusivamente professionale di utilizzare il veicolo per usi non professionali e di calcolare la base imponibile della prestazione di servizi fittizia conformemente all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE su base forfettaria giornaliera, senza perdere il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo. |
(6) |
Tale metodo semplificato di calcolo dovrebbe tuttavia essere limitato a 20 giorni di uso non professionale per anno civile e l'importo forfettario dell'IVA da pagare dovrebbe essere fissato a 40 DKK per ogni giorno di uso non professionale. Tale importo è stato fissato dal governo danese sulla base dell'analisi delle statistiche nazionali. |
(7) |
La misura, che dovrebbe essere applicata ai veicoli commerciali leggeri di peso massimo autorizzato di tre tonnellate, mira a semplificare gli obblighi IVA a carico dei soggetti passivi che utilizzano occasionalmente per usi non professionali un veicolo immatricolato a uso professionale, semplificando così la riscossione dell'IVA. Tuttavia, rimarrebbe possibile per un soggetto passivo scegliere di immatricolare un veicolo commerciale leggero sia a uso professionale, sia a uso non professionale. Così facendo, il soggetto passivo perderebbe il diritto a detrarre l'IVA sull'acquisto del veicolo ma non sarebbe sottoposto all'obbligo di versamento giornaliero per qualsiasi uso non professionale. |
(8) |
Autorizzare una misura volta a garantire che il soggetto passivo facente occasionalmente un uso non professionale di un veicolo immatricolato solo per l'uso professionale non perda il diritto alla piena detrazione dell'imposta a monte sul veicolo è in linea con le disposizioni generali in materia di detrazione stabilite dalla direttiva 2006/112/CE. |
(9) |
È opportuno limitare la durata dell'autorizzazione, che dovrebbe pertanto scadere il 31 dicembre 2020. |
(10) |
Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla misura, compresa la garanzia di un'applicazione ininterrotta della deroga precedentemente autorizzata e la certezza del diritto per quanto riguarda il periodo fiscale, è opportuno che la presente decisione si applichi dal 1o gennaio 2018. Poiché la Danimarca ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione il 21 novembre 2017 e ha continuato ad applicare sin dal 1o gennaio 2018 il regime giuridico stabilito nel suo diritto nazionale sulla base della deroga precedentemente autorizzata, il legittimo affidamento delle persone interessate è debitamente rispettato. |
(11) |
Qualora la Danimarca chiedesse un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 31 dicembre 2020, dovrebbe presentare alla Commissione la richiesta di proroga, unitamente ad una relazione, entro il 31 marzo 2020. |
(12) |
Si ritiene che la deroga avrà soltanto un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito dell'IVA riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE, se un soggetto passivo utilizza per uso privato, proprio o del suo personale, o più generalmente a fini diversi dall'attività professionale, un veicolo commerciale leggero che sia stato immatricolato unicamente per uso professionale, la Danimarca è autorizzata a stabilire la base imponibile facendo riferimento a un importo forfettario per ogni giorno di tale uso.
L'importo forfettario giornaliero di cui al primo comma è pari a 40 DKK.
Articolo 2
La misura di cui all'articolo 1 si applica esclusivamente ai veicoli commerciali leggeri di peso massimo complessivo autorizzato di 3 tonnellate.
La misura non si applica se l'uso privato supera 20 giorni per anno civile.
Articolo 3
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.
Essa si applica dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.
Un'eventuale domanda di proroga della misura disposta dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2020, corredata di una relazione comprensiva di un riesame della misura.
Articolo 4
Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2018
Per il Consiglio
Il presidente
R. PORODZANOV
(1) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione 2012/447/UE del Consiglio, del 24 luglio 2012, che autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 202 del 28.7.2012, pag. 24).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2015/992 del Consiglio, del 19 giugno 2015, che autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 66).
23.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/15 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/486 DEL CONSIGLIO
del 19 marzo 2018
che autorizza l'Ungheria ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 291, paragrafo 2,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, qualsiasi soggetto passivo che effettui una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). |
(2) |
Per contrastare la frode dell'IVA nel settore delle agenzie di lavoro temporaneo, nel 2014 l'Ungheria ha chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per stabilire che, per la messa a disposizione di personale per l'esecuzione di attività diverse da quelle previste all'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, il debitore dell'IVA sia il soggetto passivo destinatario della prestazione («meccanismo di inversione contabile»). L'autorizzazione, concessa con la decisione di esecuzione (UE) 2015/2349 del Consiglio (2), è scaduta il 31 dicembre 2017. |
(3) |
Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 giugno 2017, l'Ungheria ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per fare sì che il beneficiario della prestazione sia tenuto al pagamento dell'IVA per la messa a disposizione di personale. |
(4) |
In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera dell'11 dicembre 2017 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dall'Ungheria. Con lettera del 12 dicembre 2017 la Commissione ha comunicato all'Ungheria di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta. |
(5) |
Secondo le informazioni fornite dall'Ungheria, diversi operatori nel settore delle agenzie di lavoro temporaneo sono coinvolti in attività fraudolente di fornitura di servizi senza versamento dell'IVA applicabile all'amministrazione fiscale. Poiché questo tipo di attività non comporta necessariamente ingenti costi dei fattori produttivi o investimenti, l'IVA percepita dalle agenzie spesso supera ampiamente l'importo dell'IVA deducibile pagata ai fornitori. Un certo numero di queste agenzie, spesso prive di attivi o con attivi limitati, scompare dopo soli pochi mesi, rendendo il recupero dell'IVA non pagata difficile o impossibile. |
(6) |
Designando in questi casi il destinatario di tali servizi quale soggetto tenuto al pagamento dell'IVA, la deroga eliminerebbe la possibilità di praticare questo tipo di evasione fiscale. L'Ungheria sostiene che, dopo l'introduzione del meccanismo di inversione contabile per la messa a disposizione di personale nel paese, il numero di agenzie di lavoro temporaneo è diminuito, facendo pensare a un risanamento del mercato. Secondo l'Ungheria il meccanismo di inversione contabile si è dimostrato uno strumento adeguato ed efficace per contrastare le pratiche fraudolente nel settore delle agenzie di lavoro temporaneo. |
(7) |
Sulla base delle informazioni fornite dall'Ungheria, sono state adottate diverse misure per contrastare la frode dell'IVA e l'Ungheria prevede di introdurre altre misure antifrode mirate in particolare al settore delle agenzie di lavoro temporaneo. Nonostante l'adozione di queste misure, l'Ungheria ritiene che, per ridurre ulteriormente i problemi arrecati al settore, sia necessario continuare ad applicare il meccanismo di inversione contabile. |
(8) |
Per un certo numero di situazioni che prevedono la messa a disposizione di personale, elencate all'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, è già possibile indicare il destinatario quale soggetto tenuto al pagamento dell'IVA. Al fine di prevenire l'evasioni fiscale, l'Ungheria dovrebbe pertanto essere autorizzata ad applicare il meccanismo di inversione contabile a situazioni di messa a disposizione di personale che non siano già contemplate dalla direttiva 2006/112/CE. |
(9) |
La deroga dovrebbe essere limitata nel tempo e dovrebbe pertanto scadere il 31 dicembre 2020. |
(10) |
Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla misura, compresa la garanzia di un'applicazione ininterrotta della deroga precedentemente autorizzata e la certezza del diritto per quanto riguarda il periodo d'imposta, è opportuno che la presente decisione si applichi dal 1o gennaio 2018. Poiché l'Ungheria ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione il 26 giugno 2017 e ha continuato sin dal 1o gennaio 2018 ad applicare il regime giuridico stabilito nel suo diritto nazionale sulla base della deroga precedentemente autorizzata, il legittimo affidamento delle persone interessate è debitamente rispettato |
(11) |
Le misure che l'Ungheria intende adottare dovrebbero eliminare la frode nel settore interessato e, pertanto, non dovrebbero essere richieste ulteriori deroghe all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE in relazione alla messa a disposizione di personale. |
(12) |
La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, l'Ungheria è autorizzata a disporre che il debitore dell'IVA sia il soggetto passivo destinatario di una messa a disposizione di personale per l'esecuzione di attività diverse da quelle previste all'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Essa si applica dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.
Articolo 3
L'Ungheria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2018
Per il Consiglio
Il presidente
R. PORODZANOV
(1) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2015/2349 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che autorizza l'Ungheria ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 53).
23.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/17 |
DECISIONE (UE) 2018/487 DEL CONSIGLIO
del 20 marzo 2018
che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina di revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda la nomina dei revisori esterni della Oesterreichische Nationalbank
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,
vista la raccomandazione della Banca centrale europea del 26 gennaio 2018 al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Oesterreichische Nationalbank (BCE/2018/1) (1),
considerando quanto segue:
(1) |
I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono sottoposti a revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal Consiglio dell'Unione europea su raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE. |
(2) |
L'articolo 37, paragrafo 1, della legge federale austriaca sulla Oesterreichische Nationalbank dispone che l'assemblea generale della Oesterreichische Nationalbank nomini un revisore esterno e un revisore esterno supplente per un periodo massimo di cinque anni. Al revisore esterno supplente sarà conferito mandato solo nel caso in cui il revisore esterno non sia in grado di effettuare l'attività di revisione. |
(3) |
I mandati del revisore esterno e del revisore esterno supplente attuali della Oesterreichische Nationalbank sono terminati con l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2017. Risulta pertanto necessario nominare revisori esterni a partire dall'esercizio finanziario 2018. |
(4) |
La Oesterreichische Nationalbank ha selezionato Ernst&Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. quale proprio revisore esterno e Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH quale proprio revisore esterno supplente per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2022. |
(5) |
Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. sia nominato revisore esterno della Oesterreichische Nationalbank e che Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH sia nominato revisore esterno supplente della Oesterreichische Nationalbank per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2022. |
(6) |
In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE, è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
«9. Ernst&Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. è nominato revisore esterno della Oesterreichische Nationalbank per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2022.
Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH è nominato revisore esterno supplente della Oesterreichische Nationalbank per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2022.».
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Articolo 3
La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. ZAHARIEVA
(1) GU C 37 dell'1.2.2018, pag. 1.
(2) Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).
23.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/19 |
DECISIONE (UE, Euratom) 2018/488 DEL CONSIGLIO
del 20 marzo 2018
relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
vista la proposta del governo danese,
visto il parere della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 settembre 2015 e il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 (1) e (UE, Euratom) 2015/1790 (2), relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020. Il 25 maggio 2016, con decisione (UE, Euratom) 2016/848 (3) del Consiglio, il sig. Mikkel DALSGAARD è stato sostituito dal sig. Klaus MATTHIESEN in qualità di membro. |
(2) |
Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Klaus MATTHIESEN, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Thomas HOELGAARD, International Secretary in the Confederation of Professionals (FTF) in Denmark, è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. ZAHARIEVA
(1) Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).
(2) Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).
(3) Decisione (UE, Euratom) 2016/848 del Consiglio, del 25 maggio 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 78).
23.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/20 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/489 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2018
recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/675 relativa a misure volte a prevenire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria e dalla Tunisia
[notificata con il numero C(2018) 1604]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 91/496/CEE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. La direttiva 97/78/CE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. Entrambe le direttive stabiliscono inoltre le misure che possono essere adottate dalla Commissione qualora sul territorio di un paese terzo si manifesti o si diffonda una malattia che possa costituire un grave rischio per la salute umana o animale. |
(2) |
A seguito della notifica da parte dell'Algeria e della Tunisia di focolai di afta epizootica in tali paesi, sono state adottate a livello dell'Unione misure di protezione mediante le decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2017/675 (3) e (UE) 2017/887 (4). |
(3) |
La decisione (UE) 2017/675 si applica fino al 30 aprile 2018. |
(4) |
Data la permanente incertezza della situazione relativa all'afta epizootica in Algeria e Tunisia e considerato che un numero significativo di partite di bovini vivi viene esportato dagli Stati membri in tali paesi, è opportuno prorogare le misure in vigore. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi per un periodo di tempo che consenta una valutazione completa dell'evoluzione dell'afta epizootica nelle zone colpite. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 5 della decisione (UE) 2017/675 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2019.»
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2017/675 della Commissione, del 7 aprile 2017, relativa a misure volte a prevenire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria (GU L 97 dell'8.4.2017, pag. 31).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2017/887 della Commissione, del 22 maggio 2017, relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dalla Tunisia e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/675 (GU L 135 del 24.5.2017, pag. 25).
23.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/22 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/490 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2018
recante abrogazione della decisione 2007/365/CE che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
[notificata con il numero C(2018) 1607]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Nonostante le misure stabilite dalla decisione 2007/365/CE della Commissione (2) per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), dalle indagini annuali condotte dagli Stati membri in conformità a tale decisione risulta che l'organismo si è ormai diffuso in gran parte della zona minacciata. |
(2) |
Di conseguenza non è possibile impedire la sua ulteriore introduzione e diffusione nella maggior parte del territorio dell'Unione. |
(3) |
È pertanto opportuno abrogare la decisione 2007/365/CE. |
(4) |
La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data di applicazione della direttiva di esecuzione (UE) 2018/484 (3), al fine di garantire la coerenza con le disposizioni di tale direttiva. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2007/365/CE è abrogata.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o ottobre 2018.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) Decisione 2007/365/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (GU L 139 del 31.5.2007, pag. 24).
(3) Direttiva di esecuzione (UE) 2018/484 della Commissione, del 21 marzo 2018, che modifica la direttiva 93/49/CEE per quanto riguarda i requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione di determinati generi o specie di Palmae in relazione al Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (cfr. pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale).
23.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/23 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/491 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2018
relativa alla conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati concernente l'estensione del corridoio ferroviario merci «Mare del Nord-Mediterraneo»
[notificata con il numero C(2018) 1634]
(I testi in lingua neerlandese, inglese e francese sono i soli facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 913/2010, i ministeri competenti in materia di trasporto ferroviario di Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito hanno inviato alla Commissione una lettera di intenti, pervenuta il 14 giugno 2017. La lettera di intenti è stata sottoscritta anche dalla Svizzera, che partecipa già a questo corridoio ferroviario merci come paese terzo a norma dell'allegato del regolamento (UE) n. 913/2010. La lettera include la proposta di estendere il corridoio ferroviario merci «Mare del Nord-Mediterraneo» fino a Ginevra. |
(2) |
La Commissione ha esaminato, a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 913/2010, la proposta inclusa nella lettera di intenti e ritiene che sia conforme all'articolo 5 di tale regolamento per i motivi esposti di seguito. |
(3) |
La proposta tiene conto dei criteri di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 913/2010. I paesi partecipanti al corridoio continuano a essere sei, dei quali cinque sono Stati membri dell'Unione. L'allineamento generale del corridoio con il corridoio della rete centrale «Mare del Nord-Mediterraneo» rimane invariato. L'estensione proposta è compatibile con la rete TEN-T e rispetta le seguenti prescrizioni TEN-T: completa elettrificazione dei binari di linea, almeno 22,5 t di carico per asse, 100 km/h di velocità e la possibilità di far viaggiare treni con una lunghezza di 740 m. |
(4) |
Secondo lo studio sul mercato dei trasporti accluso alla lettera di intenti, si prevede che l'estensione aggiungerà ulteriori volumi di trasporto ferroviario internazionale e comporterà un trasferimento modale dalla strada alla ferrovia grazie a un collegamento più breve da e verso i porti marittimi francesi sul Mediterraneo per le merci e le materie prime in ingresso o in uscita dalla Svizzera, con il risultato di notevoli vantaggi socioeconomici legati alla riduzione di emissioni di carbonio e a una minore congestione del traffico stradale. |
(5) |
L'estensione proposta è coerente con l'obiettivo di creare una rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo. L'estensione collegherà i principali settori economici dalla zona di Ginevra a importanti porti marittimi europei come Amsterdam, Anversa, Dunkerque, Marsiglia, Rotterdam e Zeebrugge, rafforzando quindi l'interconnessione della rete TEN-T con la Svizzera, un paese terzo di importanza cruciale. |
(6) |
A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 913/2010, i gestori dell'infrastruttura e i richiedenti interessati sono stati consultati in merito all'estensione. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 913/2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La proposta inclusa nella lettera di intenti pervenuta il 14 giugno 2017 e riguardante l'estensione del corridoio ferroviario merci «Mare del Nord-Mediterraneo» fino a Ginevra, inviata di concerto alla Commissione dai ministeri competenti per il trasporto ferroviario di Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e Svizzera è conforme all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010.
Articolo 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione svizzera sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2018
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
(1) GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22.
23.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/25 |
DECISIONE (UE) 2018/492 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2018
che modifica l'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 8 della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino (di seguito «convenzione monetaria») la Repubblica di San Marino è tenuta ad attuare gli atti giuridici e le norme dell'Unione in materia di banconote e monete in euro, di normativa bancaria e finanziaria, di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e gettoni, nonché di obbligo di comunicazione di dati statistici. Gli atti giuridici e le norme in questione sono elencati nell'allegato della convenzione monetaria. |
(2) |
Ogni anno o più spesso, se opportuno, la Commissione modifica l'allegato della convenzione monetaria per tener conto di nuovi pertinenti atti giuridici e norme dell'Unione europea e delle modifiche introdotte negli atti vigenti. |
(3) |
All'allegato devono essere aggiunti i nuovi atti giuridici e le nuove norme pertinenti dell'Unione e le modifiche apportate ai testi vigenti. |
(4) |
L'allegato della convenzione monetaria dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO
ALLEGATO
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Disposizioni giuridiche da attuare |
Termine di attuazione |
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Prevenzione del riciclaggio di denaro |
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1 |
Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49). |
1o ottobre 2014 (1) |
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2 |
Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). modificata da: |
1o settembre 2013 |
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3 |
Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1). |
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4 |
Direttiva 2008/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 46). |
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5 |
Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7). |
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6 |
Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120). integrata da: |
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7 |
Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4). |
1o settembre 2013 |
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8 |
Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1). |
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9 |
Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9). |
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10 |
Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1o agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29). |
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11 |
Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1). |
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12 |
Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103). |
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13 |
Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39). |
1o novembre 2016 (2) |
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14 |
Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1). |
1o ottobre 2017 (3) |
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15 |
Direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73). integrata da: |
1o ottobre 2017 (3) |
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16 |
Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1). |
1o ottobre 2017 (5) |
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Prevenzione della frode e della falsificazione |
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17 |
Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1). |
1o settembre 2013 |
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18 |
Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6). modificato da: |
1o settembre 2013 |
||
19 |
Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1). |
|||
20 |
Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1). |
1o settembre 2013 |
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21 |
Decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44). |
1o settembre 2013 |
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22 |
Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1). modificato da: |
1o settembre 2013 |
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23 |
Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5). |
|||
24 |
Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1). |
1o luglio 2016 (2) |
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Disposizioni sulle banconote e monete in euro |
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25 |
Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4). |
1o settembre 2013 |
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26 |
Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 1999 sul sistema di gestione della qualità per le monete in euro |
1o settembre 2013 |
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27 |
Comunicazione 2001/C 318/03 della Commissione, del 22 ottobre 2001, concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro (COM(2001) 600 definitivo) (GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3). |
1o settembre 2013 |
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28 |
Indirizzo della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (BCE/2003/5) (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20). modificato da: |
1o settembre 2013 |
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29 |
Indirizzo BCE/2013/11 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modifica l'indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 43). |
1o ottobre 2013 (1) |
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30 |
Raccomandazione 2009/23/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (C(2008) 8625) (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52). |
1o settembre 2013 |
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31 |
Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1). modificata da: |
1o settembre 2013 |
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32 |
Decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea, del 7 settembre 2012, recante modifica alla decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (2012/507/UE) (GU L 253 del 20.9.2012, pag. 19). |
1o ottobre 2013 (1) |
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33 |
Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1). |
1o settembre 2013 |
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34 |
Regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro (GU L 316 del 29.11.2011, pag. 1). |
1o ottobre 2014 (1) |
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35 |
Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135). |
1o ottobre 2013 (1) |
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36 |
Decisione BCE/2013/10 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2013/10) (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37). |
1o ottobre 2013 (1) |
||
37 |
Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione) (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1). |
1o ottobre 2013 |
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Normativa bancaria e finanziaria |
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38 |
Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1). modificata da: |
1o settembre 2016 |
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39 |
Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28). |
|||
40 |
Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16). |
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41 |
Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1). |
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42 |
Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40). |
1o settembre 2018 |
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43 |
Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22). |
1o settembre 2018 |
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44 |
Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 del 11.6.1998, pag. 45). modificata da: |
1o settembre 2018 |
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45 |
Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37). |
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46 |
Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120). |
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47 |
Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1). |
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48 |
Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1). |
1o settembre 2018 |
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49 |
Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15). modificata da: |
1o settembre 2018 |
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50 |
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). |
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51 |
Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43). modificata da: |
1o settembre 2018 |
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52 |
Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37). |
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53 |
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). |
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54 |
Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1). modificata da: |
1o settembre 2018 |
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55 |
Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9). |
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56 |
Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40). |
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57 |
Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120). |
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58 |
Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 113). |
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59 |
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). integrata da: |
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60 |
Regolamento delegato (UE) 2015/2303 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le definizioni e coordinano la vigilanza supplementare in tema di concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 34). |
1o settembre 2018 (4) |
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61 |
Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1). modificata da: |
1o settembre 2018 |
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62 |
Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60). |
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63 |
Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1). |
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64 |
Direttiva 2008/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 33). |
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65 |
Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120). integrata da: |
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66 |
Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1). |
1o settembre 2018 |
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67 |
Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26). |
1o settembre 2018 |
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68 |
Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1). modificata da: |
1o settembre 2016 |
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69 |
Direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 97). |
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70 |
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). |
1o settembre 2017 (3) |
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71 |
Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11). modificato da: |
1o settembre 2018 |
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72 |
Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22). |
1o settembre 2018 (1) |
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73 |
Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7). modificata da: |
1o settembre 2016 |
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74 |
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). |
1o settembre 2017 (3) |
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75 |
Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35). |
30 settembre 2018 (4) |
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76 |
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12). modificato da: |
1o settembre 2016 |
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77 |
Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l'attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5). |
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78 |
Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34). |
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79 |
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). |
1o settembre 2018 (3) |
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80 |
Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35). |
|||
81 |
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84). modificato da: |
1o settembre 2016 |
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82 |
Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1). |
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83 |
Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (GU L 105 dell'8.4.2014, pag. 1). |
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84 |
Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1). |
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85 |
Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120). modificata da: |
1o settembre 2016 |
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86 |
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). |
1o settembre 2017 (3) |
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87 |
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349). |
31 dicembre 2020 (3) |
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88 |
Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22). modificato da: |
1o aprile 2018 (2) |
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89 |
Regolamento (UE) n. 248/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 1). |
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90 |
Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1). modificato da: |
30 settembre 2019 (3) |
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91 |
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). |
|||
92 |
Regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l'elenco degli enti esonerati (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 2). |
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93 |
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). |
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94 |
Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84). |
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95 |
Direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73). |
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96 |
Regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione, del 5 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 63). |
30 settembre 2019 (4) |
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97 |
Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1). integrato da: |
30 settembre 2019 (4) |
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98 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20). |
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99 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 30). |
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100 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato dei dati che le controparti centrali sono tenute a conservare ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 32). |
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101 |
Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 1). |
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102 |
Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11). |
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103 |
Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25). |
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104 |
Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 33). |
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105 |
Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 37). |
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106 |
Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41). |
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107 |
Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19). |
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108 |
Regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi (GU L 85 del 21.3.2014, pag. 1). |
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109 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il capitale ipotetico di una controparte centrale conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 57). |
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110 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 9.6.2015, pag. 7). |
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111 |
Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13). |
30 settembre 2019 (4) |
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112 |
Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1o marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5). |
30 settembre 2019 (4) |
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113 |
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). modificato da: |
1o settembre 2017 (1) |
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114 |
Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37). integrato da: |
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115 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sui requisiti di fondi propri degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 31.12.2013, pag. 60). |
1o settembre 2017 (2) |
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116 |
Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 3). |
1o settembre 2017 (2) |
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117 |
Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8). modificato da: |
1o settembre 2017 (2) |
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118 |
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1o settembre 2017 (3) |
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119 |
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1o settembre 2017 (3) |
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120 |
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1o settembre 2017 (3) |
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121 |
Regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione, del 21 gennaio 2014, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari (GU L 100 del 3.4.2014, pag. 1). |
1o settembre 2017 (2) |
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122 |
Regolamento delegato (UE) n. 523/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare cosa costituisce la stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni garantite dell'ente e il valore delle sue attività (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 4). |
1o settembre 2017 (2) |
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123 |
Regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla definizione del termine “mercato” (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 15). |
1o settembre 2017 (2) |
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124 |
Regolamento delegato (UE) n. 526/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per determinare la variabile proxy del differenziale e il numero limitato di portafogli minori per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 17). |
1o settembre 2017 (2) |
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125 |
Regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 29). |
1o settembre 2017 (2) |
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126 |
Regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 36). modificato da: |
1o settembre 2017 (2) |
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127 |
Regolamento delegato (UE) 2015/942 della Commissione, del 4 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione del carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche ai metodi interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (GU L 154 del 19.6.2015, pag. 1). |
30 settembre 2017 (4) |
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128 |
Regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 16). |
1o settembre 2017 (2) |
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129 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1). modificato da: |
1o settembre 2017 (2) |
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130 |
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1o settembre 2017 (3) |
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131 |
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1o settembre 2017 (3) |
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30 settembre 2017 (4) |
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30 settembre 2017 (4) |
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30 settembre 2017 (4) |
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30 settembre 2017 (4) |
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136 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 602/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l'attuazione dei fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 166 del 5.6.2014, pag. 22). |
1o settembre 2017 (2) |
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137 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 3). |
1o settembre 2017 (3) |
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138 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l'informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 14). |
1o settembre 2017 (3) |
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139 |
Regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione, del 2 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne le operazioni su attività sottostanti (GU L 324 del 7.11.2014, pag. 1). |
1o settembre 2017 (3) |
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140 |
Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1). |
1o settembre 2017 (3) |
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141 |
Regolamento delegato (UE) 2015/585 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specificazione dei periodi con rischio di margine (GU L 98 del 15.4.2015, pag. 1). |
1o settembre 2017 (3) |
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142 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/233 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute nelle quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso la banca centrale ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 14.2.2015, pag. 11). |
1o settembre 2017 (3) |
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143 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 9.6.2015, pag. 7). |
1o ottobre 2017 (3) |
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144 |
Regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, del 28 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla pubblicazione di informazioni in relazione alla conformità degli enti all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica a norma dell'articolo 440 (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 1). |
30 settembre 2017 (4) |
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145 |
Regolamento delegato (UE) n. 2015/1556 della Commissione, dell'11 giugno 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il trattamento transitorio delle esposizioni in strumenti di capitale secondo il metodo IRB (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 9). |
30 settembre 2017 (4) |
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146 |
Regolamento delegato (UE) 2015/1798 della Commissione, del 2 luglio 2015, recante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 12). |
30 settembre 2017 (4) |
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147 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 45). |
30 settembre 2017 (4) |
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148 |
Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 54). |
30 settembre 2017 (4) |
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149 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 della Commissione, del 27 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 30). |
30 settembre 2017 (4) |
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150 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2344 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 26). |
30 settembre 2017 (4) |
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151 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione, del 15 febbraio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sul coefficiente di leva finanziaria degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 16.2.2016, pag. 5). |
30 settembre 2017 (4) |
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152 |
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). modificata da: |
1o settembre 2017 (1) |
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153 |
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). integrata da: |
1o settembre 2018 (3) |
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154 |
Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 30). |
1o settembre 2017 (2) |
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155 |
Regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 6). |
1o settembre 2017 (2) |
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156 |
Regolamento delegato (UE) n. 527/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 21). |
1o settembre 2017 (2) |
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157 |
Regolamento delegato (UE) n. 530/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per definire ulteriormente le esposizioni rilevanti e le soglie per i metodi interni di calcolo del rischio specifico nel portafoglio di negoziazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 50). |
1o settembre 2017 (2) |
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158 |
Regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 5). |
1o settembre 2017 (3) |
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159 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 172 del 12.6.2014, pag. 1). |
1o settembre 2017 (2) |
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160 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 185 del 25.6.2014, pag. 1). |
1o settembre 2017 (2) |
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161 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le condizioni per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'ente conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 19). |
1o settembre 2017 (2) |
||
162 |
Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, dell'8 ottobre 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 27). |
1o settembre 2017 (3) |
||
163 |
Regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 2). |
30 settembre 2017 (4) |
||
164 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 21). |
30 settembre 2017 (4) |
||
165 |
Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificato da: |
30 settembre 2018 (4) |
||
166 |
Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1). integrato da: |
30 settembre 2018 (5) |
||
167 |
Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 126). |
30 settembre 2018 (4) |
||
168 |
Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 1). |
30 settembre 2018 (4) |
||
169 |
Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149). |
1o settembre 2016 (2) |
||
170 |
Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179). |
30 settembre 2018 (4) |
||
171 |
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190) e le relative pertinenti misure di livello 2 integrata da: |
1o settembre 2018 (2) |
||
172 |
Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 44). |
1o settembre 2018 (3) |
||
173 |
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificata da: |
31 dicembre 2020 (3) |
||
174 |
Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1). |
31 dicembre 2020 (4) |
||
175 |
Direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 8). |
31 dicembre 2021 (5) |
||
176 |
Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificato da: |
31 dicembre 2020 (3) |
||
177 |
Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1). |
31 dicembre 2020 (5) |
||
178 |
Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1). |
31 dicembre 2020 (4) |
||
179 |
Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1). |
30 settembre 2019 (4) |
||
180 |
Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35). |
30 settembre 2018 (4) |
||
Normativa sulla raccolta dei dati statistici |
||||
181 |
Indirizzo della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2013/24) (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34). modificata da: |
1o settembre 2016 (2) |
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182 |
Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 36). |
31 marzo 2017 (4) |
||
183 |
Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1). modificato da: |
1o settembre 2016 (2) |
||
184 |
Regolamento (UE) n. 1375/2014 della Banca centrale europea, del 10 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1071/2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (BCE/2014/51) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 77). |
|||
185 |
Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51). modificato da: |
1o settembre 2016 (2) |
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186 |
Regolamento n. 756/2014 della Banca centrale europea, dell'8 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/30) (GU L 205 del 12.7.2014, pag. 14). |
|||
187 |
Indirizzo della Banca centrale europea, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (rifusione) (BCE/2014/15) (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1). modificato da: |
1o settembre 2016 (2) |
||
188 |
Indirizzo (UE) 2015/571 della Banca centrale europea, del 6 novembre 2014, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2014/43) (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 82). |
|||
189 |
Indirizzo (UE) 2016/450 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2015/44) (GU L 86 dell'1.4.2016, pag. 42). |
31 marzo 2017 (4) |
||
190 |
Indirizzo (UE) 2017/148 della Banca centrale europea, del 16 dicembre 2016, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2016/45) (GU L 26 del 31.1.2017, pag. 1). |
1o novembre 2017 (5) |
(1) Termine fissato dal comitato misto del 2013 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.
(2) Termine fissato dal comitato misto del 2014 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.
(3) Termine fissato dal comitato misto del 2015 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.
(4) Termine fissato dal comitato misto del 2016 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.
(5) Termine fissato dal comitato misto del 2017 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.
23.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/45 |
DECISIONE (UE) 2018/493 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2018
che modifica l'allegato dell'accordo monetario tra l'Unione europea e il Principato di Andorra
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 8 dell'accordo monetario tra l'Unione europea e il Principato di Andorra (di seguito «accordo monetario») il Principato di Andorra è tenuto ad attuare gli atti dell'Unione in materia di banconote e monete in euro, di legislazione bancaria e finanziaria, di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e gettoni e di obblighi di comunicazione di dati statistici. Gli atti in questione sono elencati nell'allegato dell'accordo monetario. |
(2) |
La Commissione deve modificare ogni anno l'allegato per prendere in considerazione i nuovi atti giuridici e norme pertinenti dell'Unione europea e le modifiche introdotte negli atti vigenti. |
(3) |
È opportuno aggiungere nell'allegato nuovi atti giuridici e norme pertinenti dell'Unione e le modifiche introdotte nei testi vigenti. |
(4) |
L'allegato dell'accordo monetario dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato dell'accordo monetario tra l'Unione europea e il Principato di Andorra è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO
ALLEGATO
|
Disposizioni giuridiche da attuare |
Termine di attuazione |
Prevenzione del riciclaggio di denaro |
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1 |
Decisione Quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49). |
31 marzo 2015 (1) |
2 |
Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). modificata da: |
30 settembre 2013 |
3 |
Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1). |
|
4 |
Direttiva 2008/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 46). |
|
5 |
Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7). |
|
6 |
Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120). integrata da: |
|
7 |
Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4). |
|
8 |
Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1). |
|
9 |
Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9). |
|
10 |
Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1o agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29). |
|
11 |
Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1). |
|
12 |
Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103). |
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13 |
Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39). |
1o novembre 2016 (2) |
14 |
Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1). |
1o ottobre 2017 (3) |
15 |
Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73). integrata da: |
1o ottobre 2017 (3) |
16 |
Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1). |
1o dicembre 2017 (5) |
Prevenzione della frode e della falsificazione |
||
17 |
Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1). |
30 settembre 2013 |
18 |
Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6). modificato da: |
30 settembre 2013 |
19 |
Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1). |
|
20 |
Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1). |
30 settembre 2013 |
21 |
Decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44). |
30 settembre 2013 |
22 |
Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1). modificato da: |
30 settembre 2013 |
23 |
Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5). |
|
24 |
Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) ( GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37). |
30 settembre 2013 |
25 |
Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1). |
30 giugno 2016 (2) |
Disposizioni sulle banconote e monete in euro |
||
26 |
Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4). |
30 settembre 2014 (1) |
27 |
Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 1999 sul sistema di gestione della qualità per le monete in euro |
31 marzo 2013 |
28 |
Comunicazione 2001/C 318/03 della Commissione, del 22 ottobre 2001, concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro (COM(2001) 600 definitivo) (GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3). |
31 marzo 2013 |
29 |
Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20). modificato da: |
31 marzo 2013 |
30 |
Indirizzo BCE/2013/11 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modifica l'indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 43). |
30 settembre 2014 (1) |
31 |
Raccomandazione 2009/23/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (C(2008) 8625) (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52). |
31 marzo 2013 |
32 |
Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1). modificata da: |
30 settembre 2013 |
33 |
Decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea, del 7 settembre 2012, che modifica la Decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 253 del 20.9.2012, pag. 19). |
30 settembre 2014 (1) |
34 |
Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1). |
31 marzo 2013 |
35 |
Regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro (GU L 316 del 29.11.2011, pag. 1). |
31 marzo 2015 (1) |
36 |
Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135). |
30 settembre 2014 (1) |
37 |
Decisione BCE/2013/10 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37). |
30 settembre 2014 (1) |
38 |
Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione) (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1). |
30 settembre 2014 (2) |
Legislazione in materia bancaria e finanziaria |
||
39 |
Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1). modificata da: |
31 marzo 2016 |
40 |
Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28). |
|
41 |
Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16). |
|
42 |
Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1). |
|
43 |
Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40). |
31 marzo 2018 |
44 |
Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22). |
31 marzo 2018 |
45 |
Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45). modificata da: |
31 marzo 2018 |
46 |
Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37). |
|
47 |
Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120). |
|
48 |
Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1). |
|
49 |
Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1). |
31 marzo 2018, tranne che per l'articolo 3, paragrafo 1: 1o febbraio 2023 e 1o febbraio 2025 (3) |
50 |
Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15). modificata da: |
31 marzo 2018 |
51 |
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). |
|
52 |
Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43). modificata da: |
31 marzo 2018 |
53 |
Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37). |
|
54 |
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). |
|
55 |
Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1). modificata da: |
31 marzo 2018 |
56 |
Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9). |
|
57 |
Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40). |
|
58 |
Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120). |
|
59 |
Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 113). |
|
60 |
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). integrata da: |
30 settembre 2017 |
61 |
Regolamento delegato (UE) 2015/2303 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le definizioni e coordinano la vigilanza supplementare in tema di concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 34). |
31 marzo 2018 (4) |
62 |
Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1). modificata da: |
31 marzo 2018 |
63 |
Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60). |
|
64 |
Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1). |
|
65 |
Direttiva 2008/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 33). |
|
66 |
Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120). integrata da: |
|
67 |
Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1). |
|
68 |
Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26). |
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69 |
Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1). modificata da: |
31 marzo 2016 |
70 |
Direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 97). |
|
71 |
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). |
30 settembre 2017 (3) |
72 |
Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11). modificato da: |
31 marzo 2018 |
73 |
Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22). |
|
74 |
Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7). modificata da: |
31 marzo 2016 |
75 |
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). |
30 settembre 2017 (3) |
76 |
Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35). |
30 settembre 2018 (4) |
77 |
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12). modificato da: |
31 marzo 2016 |
78 |
Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l'attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5). |
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79 |
Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34). |
|
80 |
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). |
|
81 |
Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1). |
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82 |
Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35). |
|
83 |
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84). modificato da: |
31 marzo 2016 |
84 |
Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1). |
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85 |
Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (GU L 105 dell'8.4.2014, pag. 1). |
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86 |
Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1). |
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87 |
Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120). modificata da: |
31 marzo 2016 |
88 |
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). |
30 settembre 2017 (3) |
89 |
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349). |
31 dicembre 2020 (3) |
90 |
Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1). modificato da: |
30 settembre 2019 (1) |
91 |
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). |
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92 |
Regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l'elenco degli enti esonerati (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 2). |
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93 |
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). |
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94 |
Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84). |
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95 |
Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73). |
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96 |
Regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione, del 5 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 63). |
30 settembre 2019 (4) |
97 |
Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1). integrato da: |
30 settembre 2019 (4) |
98 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20). |
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99 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 30). |
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100 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato dei dati che le controparti centrali sono tenute a conservare ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 32). |
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101 |
Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 1). |
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102 |
Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11). |
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103 |
Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25). |
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104 |
Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 33). |
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105 |
Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 37). |
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106 |
Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41). |
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107 |
Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19). |
30 settembre 2019 (2) |
108 |
Regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi (GU L 352 del 21.3.2014, pag. 1). |
30 settembre 2019 (2) |
109 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il capitale ipotetico di una controparte centrale conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 57). |
30 settembre 2019 (2) |
110 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 9.6.2015, pag. 7). |
30 settembre 2019 (3) |
111 |
Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13). |
30 settembre 2019 (4) |
112 |
Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1o marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5). |
30 settembre 2019 (4) |
113 |
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). modificato da: |
30 settembre 2017 (1) |
114 |
Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37). integrato da: |
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115 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sui requisiti di fondi propri degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 31.12.2013, pag. 60). |
30 settembre 2017 (2) |
116 |
Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 3). |
30 settembre 2017 (2) |
117 |
Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8). modificato da: |
30 settembre 2017 (2) |
118 |
Regolamento delegato (UE) 2015/488 della Commissione, del 4 settembre 2014, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda i requisiti di fondi propri basati sulle spese fisse generali per le imprese (GU L 78 del 24.3.2015, pag. 1). |
30 settembre 2017 (3) |
119 |
Regolamento delegato (UE) 2015/850 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 135 del 2.6.2015, pag. 1). |
30 settembre 2017 (3) |
120 |
Regolamento delegato (UE) 2015/923 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 150 del 17.6.2015, pag. 1). |
30 settembre 2017 (3) |
121 |
Regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione, del 21 gennaio 2014, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari (GU L 100 del 3.4.2014, pag. 1). |
30 settembre 2017 (2) |
122 |
Regolamento delegato (UE) n. 523/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare cosa costituisce la stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni garantite dell'ente e il valore delle sue attività (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 4). |
30 settembre 2017 (2) |
123 |
Regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla definizione del termine “mercato” (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 15). |
30 settembre 2017 (2) |
124 |
Regolamento delegato (UE) n. 526/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per determinare la variabile proxy del differenziale e il numero limitato di portafogli minori per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 17). |
30 settembre 2017 (2) |
125 |
Regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 29). |
30 settembre 2017 (2) |
126 |
Regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 36). modificato da: |
30 settembre 2017 (2) |
127 |
Regolamento delegato (UE) 2015/942 della Commissione, del 4 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione del carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche ai metodi interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (GU L 154 del 19.6.2015, pag. 1). |
30 settembre 2017 (4) |
128 |
Regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 16). |
30 settembre 2017 (2) |
129 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1). |
30 settembre 2017 (2) |
130 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 602/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l'attuazione dei fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 166 del 5.6.2014, pag. 22). |
30 settembre 2017 (2) |
131 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 3). |
30 settembre 2017 (3) |
132 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l'informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 14). |
30 settembre 2017 (3) |
133 |
Regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione, del 2 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne le operazioni su attività sottostanti (GU L 324 del 7.11.2014, pag. 1). |
30 settembre 2017 (3) |
134 |
Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1). |
30 settembre 2017 (3) |
135 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/79 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica, relativamente ad attività vincolate, modello unico di punti di dati (DPM) e regole di convalida, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 14 del 21.1.2015, pag. 1). |
30 settembre 2017 (3) |
136 |
Regolamento delegato (UE) 2015/585 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specificazione dei periodi con rischio di margine (GU L 98 del 15.4.2015, pag. 1). |
30 settembre 2017 (3) |
137 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione, del 9 gennaio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 48 del 20.2.2015, pag. 1). |
30 settembre 2017 (3) |
138 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/233 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute nelle quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso la banca centrale ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 14.2.2015, pag. 11). |
30 settembre 2017 (3) |
139 |
Regolamento delegato (UE) 2015/923 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 150 del 17.6.2015, pag. 1). |
30 settembre 2017 (3) |
140 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 9.6.2015, pag. 7). |
30 settembre 2017 (3) |
141 |
Regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, del 28 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla pubblicazione di informazioni in relazione alla conformità degli enti all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica a norma dell'articolo 440 (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 1). |
30 settembre 2017 (4) |
142 |
Regolamento delegato (UE) n. 2015/1556 della Commissione, dell'11 giugno 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il trattamento transitorio delle esposizioni in strumenti di capitale secondo il metodo IRB (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 9). |
30 settembre 2017 (4) |
143 |
Regolamento delegato (UE) 2015/1798 della Commissione, del 2 luglio 2015, recante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 12). |
30 settembre 2017 (4) |
144 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1278 della Commissione, del 9 luglio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza per quanto riguarda istruzioni, modelli e definizioni (GU L 205 del 31.7.2015, pag. 1). |
30 settembre 2017 (4) |
145 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 45). |
30 settembre 2017 (4) |
146 |
Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 54). |
30 settembre 2017 (4) |
147 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 della Commissione, del 27 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 30). |
30 settembre 2017 (4) |
148 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2344 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 26). |
30 settembre 2017 (4) |
149 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/322 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza relativamente al requisito di copertura della liquidità (GU L 64 del 10.3.2016, pag. 1). |
30 settembre 2017 (4) |
150 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione, del 15 febbraio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sul coefficiente di leva finanziaria degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 16.2.2016, pag. 5). |
30 settembre 2017 (4) |
151 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/313 della Commissione, dal 1o marzo 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda le ulteriori metriche di controllo per le segnalazioni sulla liquidità (GU L 60 del 5.3.2016, pag. 5). |
30 settembre 2017 (4) |
152 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/428 della Commissione, del 23 marzo 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza, relativamente alla segnalazione del coefficiente di leva finanziaria (GU L 83 del 31.3.2016, pag. 1). |
30 settembre 2017 (4) |
153 |
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). modificata da: |
30 settembre 2017 (1) |
154 |
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). integrata da: |
|
155 |
Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 30). |
30 settembre 2017 (2) |
156 |
Regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 6). |
30 settembre 2017 (2) |
157 |
Regolamento delegato (UE) n. 527/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 21). |
30 settembre 2017 (2) |
158 |
Regolamento delegato (UE) n. 530/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per definire ulteriormente le esposizioni rilevanti e le soglie per i metodi interni di calcolo del rischio specifico nel portafoglio di negoziazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 50). |
30 settembre 2017 (2) |
159 |
Regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 5). |
30 settembre 2017 (3) |
160 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 172 del 12.6.2014, pag. 1). |
30 settembre 2017 (2) |
161 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 185 del 25.6.2014, pag. 1). |
30 settembre 2017 (2) |
162 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le condizioni per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'ente conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 19). |
30 settembre 2017 (2) |
163 |
Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, dell'8 ottobre 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 27). |
30 settembre 2017 (3) |
164 |
Regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 2). |
30 settembre 2017 (4) |
165 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 21). |
30 settembre 2017 (4) |
166 |
Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificato da: |
30 settembre 2018 (4) |
167 |
Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1). integrato da: |
30 settembre 2018 (5) |
168 |
Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 126). |
30 settembre 2018 (4) |
169 |
Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 1). |
30 settembre 2018 (4) |
170 |
Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179). |
30 settembre 2018 (4) |
171 |
Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149). |
31 marzo 2016 (2) |
172 |
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190) e le relative pertinenti misure di livello 2 integrata da: |
31 marzo 2018 (2) |
173 |
Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 44). |
31 marzo 2018 (3) |
174 |
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificata da: |
31 dicembre 2020 (3) |
175 |
Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1). |
31 dicembre 2020 (4) |
176 |
Direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 8). |
31 dicembre 2021 (5) |
177 |
Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificato da: |
31 dicembre 2020 (3) |
178 |
Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1). |
31 dicembre 2020 (5) |
179 |
Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1). |
31 dicembre 2020 (4) |
180 |
Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1). |
30 settembre 2019 (4) |
181 |
Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35). |
30 settembre 2018 (4) |
Legislazione sulla raccolta dei dati statistici (*1) |
||
182 |
Indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34). modificata da: |
31 marzo 2016 (2) |
183 |
Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 36). |
31 marzo 2017 (4) |
184 |
Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1). modificato da: |
31 marzo 2016 (2) |
185 |
Regolamento (UE) n. 1375/2014 della Banca centrale europea, del 10 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1071/2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (BCE/2014/51) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 77). |
|
186 |
Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51). modificato da: |
31 marzo 2016 (2) |
187 |
Regolamento n. 756/2014 della Banca centrale europea, dell'8 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/30) (GU L 205 del 12.7.2014, pag. 14). |
|
188 |
Indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (rifusione) (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1). modificato da: |
31 marzo 2016 (2) |
189 |
Indirizzo (UE) 2015/571 della Banca centrale europea, del 6 novembre 2014, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2014/43) (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 82). |
|
190 |
Indirizzo (UE) 2016/450 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2015/44) (GU L 86 dell'1.4.2016, pag. 42). |
31 marzo 2017 (4) |
191 |
Indirizzo (UE) 2017/148 della Banca centrale europea, del 16 dicembre 2016, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2016/45) (GU L 26 del 31.1.2017, pag. 1). |
1o dicembre 2017 (5) |
(1) Termine fissato dal comitato misto del 2013 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra.
(2) Termine fissato dal comitato misto del 2014 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra.
(3) Termine fissato dal comitato misto del 2015 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra.
(4) Termine fissato dal comitato misto del 2016 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra.
(5) Termine fissato dal comitato misto del 2017 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra.
(*1) Come stabilito dal modello per la presentazione semplificata dei dati statistici.
23.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/65 |
DECISIONE (UE) 2018/494 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2018
che modifica l'allegato A della convenzione monetaria tra l'Unione europea e il Principato di Monaco
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la convenzione monetaria conclusa il 29 novembre 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Monaco, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della convenzione monetaria tra l'Unione europea e il Principato di Monaco (di seguito «convenzione monetaria») il Principato di Monaco è tenuto ad applicare le disposizioni adottate dalla Francia per recepire gli atti dell'Unione europea relativi all'attività e al controllo degli enti creditizi e alla prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento e consegna titoli di cui all'allegato A. |
(2) |
A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione monetaria, la Commissione è tenuta a modificare l'elenco riportato nell'allegato A della convenzione a seguito di ciascuna modifica dei testi interessati e ogniqualvolta l'Unione europea adotti un nuovo testo. |
(3) |
L'Unione europea ha adottato nuovi testi e ha introdotto modifiche nei testi già riportati nell'allegato A. |
(4) |
L'allegato A della convenzione monetaria dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
L'allegato A della convenzione monetaria tra l'Unione europea e il Principato di Monaco è sostituito dall'allegato della presente decisione.
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO
ALLEGATO A
|
Normativa applicabile in materia bancaria e finanziaria |
1 |
Per le disposizioni applicabili agli enti creditizi: Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1). modificata da: |
2 |
Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28). |
3 |
Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16). |
4 |
Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1). |
5 |
Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40). |
6 |
Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45). modificata da: |
7 |
Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37). |
8 |
Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120). |
9 |
Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1). |
10 |
Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1). |
11 |
Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15). modificata da: |
12 |
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). |
13 |
Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43). modificata da: |
14 |
Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37). |
15 |
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). |
16 |
Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1). modificata da: |
17 |
Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9). |
18 |
Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40). |
19 |
Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120). |
20 |
Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 113). |
21 |
Fatta eccezione per il titolo V: Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). integrata e attuata da: |
22 |
Regolamento delegato (UE) 2015/2303 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le definizioni e coordinano la vigilanza supplementare in tema di concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 34). |
23 |
Regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione, del 21 gennaio 2014, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari (GU L 100 del 3.4.2014, pag. 1). |
24 |
Per le disposizioni applicabili agli enti creditizi, fatta eccezione per l'articolo 15, per gli articoli da 31 a 33 e per il titolo III: Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1). modificata da: |
25 |
Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60). |
26 |
Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1). |
27 |
Direttiva 2008/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 33). |
28 |
Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120). integrata e attuata da: |
29 |
Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1). |
30 |
Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26). |
31 |
Per quanto riguarda le disposizioni dei titoli I et II: Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1). modificata da: |
32 |
Direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 97). |
33 |
Fatta eccezione per il titolo V: Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). |
34 |
Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7). modificata da: |
35 |
Fatta eccezione per il titolo V: Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). |
36 |
Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35). |
37 |
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12). modificato da: |
38 |
Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l'attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5). |
39 |
Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34). |
40 |
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). |
41 |
Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1). |
42 |
Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35). |
43 |
Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1). modificato da: |
44 |
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). |
45 |
Regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l'elenco degli enti esonerati (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 2). |
46 |
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). |
47 |
Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificato da: |
48 |
Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1). |
49 |
Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73). |
50 |
Regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione, del 5 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 63). |
51 |
Regolamento (UE) n. 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1). integrato e attuato da: |
52 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20). |
53 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 30). |
54 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato dei dati che le controparti centrali sono tenute a conservare ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 32). |
55 |
Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19). |
56 |
Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 1). |
57 |
Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11). |
58 |
Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25). |
59 |
Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 33). |
60 |
Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 37). |
61 |
Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41). |
62 |
Regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi (GU L 85 del 21.3.2014, pag. 1). |
63 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il capitale ipotetico di una controparte centrale conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 57). |
64 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 9.6.2015, pag. 7). |
65 |
Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13). |
66 |
Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1o marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5). |
67 |
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). modificato da: |
68 |
Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37). |
69 |
Regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, del 28 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla pubblicazione di informazioni in relazione alla conformità degli enti all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica a norma dell'articolo 440 (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 1). |
70 |
Regolamento delegato (UE) 2015/1556 della Commissione, dell'11 giugno 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il trattamento transitorio delle esposizioni in strumenti di capitale secondo il metodo IRB (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 9). integrato e attuato da: |
71 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sui requisiti di fondi propri degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 31.12.2013, pag. 60). |
72 |
Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 3). |
73 |
Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8). modificato da: |
74 |
Regolamento delegato (UE) 2015/488 della Commissione, del 4 settembre 2014, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda i requisiti di fondi propri basati sulle spese fisse generali per le imprese (GU L 78 del 24.3.2015, pag. 1). |
75 |
Regolamento delegato (UE) 2015/850 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 135 del 2.6.2015, pag. 1). |
76 |
Regolamento delegato (UE) 2015/923 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 150 del 17.6.2015, pag. 1). |
77 |
Regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione, del 21 gennaio 2014, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari (GU L 100 del 3.4.2014, pag. 1). |
78 |
Regolamento delegato (UE) n. 523/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare cosa costituisce la stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni garantite dell'ente e il valore delle sue attività (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 4). |
79 |
Regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla definizione del termine “mercato” (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 15). |
80 |
Regolamento delegato (UE) n. 526/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per determinare la variabile proxy del differenziale e il numero limitato di portafogli minori per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 17). |
81 |
Regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 29). |
82 |
Regolamento delegato (UE) 2016/861 della Commissione, del 18 febbraio 2016, recante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 21). |
83 |
Regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 36). modificato da: |
84 |
Regolamento delegato (UE) 2015/942 della Commissione, del 4 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione del carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche ai metodi interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (GU L 154 del 19.6.2015, pag. 1). |
85 |
Regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 16). |
86 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1). |
87 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione, del 9 gennaio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 48 del 20.2.2015, pag. 1). |
88 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 602/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l'attuazione dei fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 166 del 5.6.2014, pag. 22). |
89 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 3). |
90 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l'informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 14). |
91 |
Regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione, del 2 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne le operazioni su attività sottostanti (GU L 324 del 7.11.2014, pag. 1). |
92 |
Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1). |
93 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/79 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica, relativamente ad attività vincolate, modello unico di punti di dati (DPM) e regole di convalida, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 14 del 21.1.2015, pag. 1). |
94 |
Regolamento delegato (UE) 2015/585 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specificazione dei periodi con rischio di margine (GU L 98 del 15.4.2015, pag. 1). |
95 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/233 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute nelle quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso la banca centrale ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 14.2.2015, pag. 11). |
96 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 9.6.2015, pag. 7). |
97 |
Regolamento delegato (UE) 2015/1798 della Commissione, del 2 luglio 2015, recante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 12). |
98 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1278 della Commissione, del 9 luglio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza per quanto riguarda istruzioni, modelli e definizioni (GU L 205 del 31.7.2015, pag. 1). |
99 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 45). |
100 |
Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 54). |
101 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 della Commissione, del 27 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 30). |
102 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2326 della Commissione, dell'11 dicembre 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 12.12.2015, pag. 108). |
103 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2344 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 26). |
104 |
Regolamento delegato (UE) 2016/709 della Commissione, del 26 gennaio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni per l'applicazione delle deroghe relative alle valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide (GU L 125 del 13.5.2016, pag. 1). |
105 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/322 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza relativamente al requisito di copertura della liquidità (GU L 64 del 10.3.2016, pag. 1). |
106 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione, del 15 febbraio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sul coefficiente di leva finanziaria degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 16.2.2016, pag. 5). |
107 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/313 della Commissione, del 1o marzo 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda le ulteriori metriche di controllo per le segnalazioni sulla liquidità (GU L 60 del 5.3.2016, pag. 5). |
108 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/428 della Commissione, del 23 marzo 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza, relativamente alla segnalazione del coefficiente di leva finanziaria (GU L 83 del 31.3.2016, pag. 1). |
109 |
Fatta eccezione per il titolo V: Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). modificata da: |
110 |
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). integrata e attuata da: |
111 |
Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 30). |
112 |
Regolamento delegato (UE) n. 527/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 21). |
113 |
Regolamento delegato (UE) n. 530/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per definire ulteriormente le esposizioni rilevanti e le soglie per i metodi interni di calcolo del rischio specifico nel portafoglio di negoziazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 50). |
114 |
Regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 5). |
115 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 185 del 25.6.2014, pag. 1). |
116 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le condizioni per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'ente conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 19). |
117 |
Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, dell'8 ottobre 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 27). |
118 |
Regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 2). |
119 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 21). |
120 |
Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149). |
121 |
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificata da: |
122 |
Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 44). integrata e attuata da: |
123 |
Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione (GU L 184 dell'8.7.2016, pag. 1). |
124 |
Regolamento delegato (UE) 2016/860 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che precisa ulteriormente le circostanze in cui è necessaria l'esclusione dall'applicazione dei poteri di svalutazione o conversione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 11). |
125 |
Regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione, del 2 febbraio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento dei contributi straordinari ex post può essere parzialmente o integralmente rinviato, e i criteri per l'individuazione delle attività, dei servizi e delle operazioni per quanto concerne le funzioni essenziali e per l'individuazione delle linee di business e dei servizi connessi per quanto attiene alle linee di business principali (GU L 131 del 20.5.2016, pag. 41). |
126 |
Per le disposizioni applicabili agli enti creditizi, fatta eccezione per gli articoli da 34 a 36 e per il titolo III: Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificata da: |
127 |
Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1). |
128 |
Direttiva 2016/1034/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 8). |
129 |
Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1). |
130 |
Per le disposizioni applicabili agli enti creditizi: Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84). |
131 |
Regolamento (UE) n. 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1). |
132 |
Fatta eccezione per i titoli III e IV: Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35). |
23.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/77 |
DECISIONE (UE) 2018/495 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2018
che modifica l'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la convenzione monetaria del 17 dicembre 2009 tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano (di seguito la «convenzione monetaria») lo Stato della Città del Vaticano è tenuto ad attuare i testi giuridici e le norme dell'Unione in materia di banconote e monete in euro, di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e gettoni e di requisiti in materia di comunicazione statistica. Gli atti giuridici e le norme in questione sono elencati nell'allegato della convenzione monetaria. |
(2) |
La Commissione deve modificare ogni anno l'allegato della convenzione monetaria per tener conto dei nuovi atti giuridici e delle nuove norme pertinenti dell'UE e delle modifiche introdotte negli atti vigenti. |
(3) |
È opportuno aggiungere nell'allegato i nuovi atti giuridici e le nuove norme pertinenti dell'Unione e le modifiche introdotte negli atti vigenti. |
(4) |
L'allegato della convenzione monetaria dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO
ALLEGATO
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Disposizioni giuridiche da attuare |
Termine di attuazione |
Prevenzione del riciclaggio di denaro |
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1 |
Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15) (*) modificata da: |
31 dicembre 2010 |
2 |
Direttiva 2008/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 46). integrata da: |
|
3 |
Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1). |
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4 |
Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9). |
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5 |
Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1o agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29) (**) |
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6 |
Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1). |
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7 |
Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39). |
31 dicembre 2016 (2) |
8 |
Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1). |
31 dicembre 2017 (3) |
9 |
Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73). integrata da: |
31 dicembre 2017 (3) |
10 |
Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1). |
31 dicembre 2017 (5) |
Prevenzione della frode e della falsificazione |
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11 |
Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1). |
31 dicembre 2010 |
12 |
Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6). modificato da: |
31 dicembre 2010 |
13 |
Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1). |
|
14 |
Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1). modificato da: |
31 dicembre 2010 |
15 |
Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5). |
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16 |
Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1). |
31 dicembre 2016 (2) |
Disposizioni sulle banconote e monete in euro |
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17 |
Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 1999 sul sistema di gestione della qualità per le monete in euro |
31 dicembre 2010 |
18 |
Comunicazione 2001/C 318/03 della Commissione, del 22 ottobre 2001, concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro (COM(2001) 600 definitivo) (GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3). |
31 dicembre 2010 |
19 |
Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20). modificato da: |
31 dicembre 2010 |
20 |
Indirizzo BCE/2013/11 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modifica l'indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 43). |
31 dicembre 2014 (1) |
21 |
Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1). modificata da: |
31 dicembre 2012 |
22 |
Decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea del 7 settembre 2012(GU L 253 del 20.9.2012, pag. 19). |
31 dicembre 2013 (1) |
23 |
Regolamento (UE) 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1). |
31 dicembre 2012 |
24 |
Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135). |
31 dicembre 2013 (1) |
25 |
Decisione BCE/2013/10 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37). |
31 dicembre 2014 (1) |
26 |
Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione) (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1). |
31 dicembre 2013 (2) |
Sezione dell'allegato della convenzione monetaria, in conformità del regime ad hoc del comitato misto su richiesta della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, relativa all'inclusione delle pertinenti norme applicabili ai soggetti che espletano attività finanziarie su base professionale
|
Parti pertinenti dei seguenti strumenti giuridici |
Termine di attuazione |
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27 |
Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1). modificata da: |
31 dicembre 2016 (2) |
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28 |
Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001 (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28). |
|||
29 |
Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003 (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16). |
|||
30 |
Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1). |
|||
31 |
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). |
31 dicembre 2017 (2) |
||
32 |
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). modificato da: |
31 dicembre 2017 (2) |
||
33 |
Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37). integrato da: |
31 dicembre 2017 (3) |
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34 |
Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8). modificato da: |
31 dicembre 2017 (3) |
||
35 |
Regolamento delegato (UE) 2015/923 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 150 del 17.6.2015, pag. 1). |
31 dicembre 2017 (3) |
||
36 |
Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1). |
31 dicembre 2017 (3) |
||
37 |
Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificato da: |
30 settembre 2018 (4) |
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38 |
Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1). integrato da: |
30 settembre 2018 (5) |
||
39 |
Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 126). |
30 settembre 2018 (4) |
||
40 |
Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 1). |
30 settembre 2018 (4) |
||
41 |
Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179). |
30 settembre 2018 (4) |
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Normativa relativa alla raccolta dei dati statistici |
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42 |
Indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34). modificato da: |
31 dicembre 2016 (2) |
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43 |
Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 36). |
31 marzo 2017 (4) |
||
44 |
Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1). modificato da: |
31 dicembre 2016 (2) |
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45 |
Regolamento (UE) n. 1375/2014 della Banca centrale europea, del 10 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1071/2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (BCE/2014/51) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 77). |
|||
46 |
Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51). modificato da: |
31 dicembre 2016 (2) |
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47 |
Regolamento n. 756/2014 della Banca centrale europea, dell'8 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/30) (GU L 205 del 12.7.2014, pag. 14). |
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48 |
Indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1). modificato da: |
31 dicembre 2016 (2) |
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49 |
Indirizzo (UE) 2015/571 della Banca centrale europea, del 6 novembre 2014, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2014/43) (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 82). |
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50 |
Indirizzo (UE) 2016/450 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2015/44) (GU L 86 dell'1.4.2016, pag. 42). |
31 marzo 2017 (4) |
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51 |
Indirizzo (UE) 2017/148 della Banca centrale europea, del 16 dicembre 2016, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2016/45) (GU L 26 del 31.1.2017, pag. 1). |
1o novembre 2017 (5) |
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(2) Termine fissato dal comitato misto del 2014.
(3) Termine fissato dal comitato misto del 2015.
(4) Termine fissato dal comitato misto del 2016.
(5) Termine fissato dal comitato misto del 2017.
(*) |
La direttiva 2005/60/CE è stata abrogata dalla direttiva (UE) 2015/849, ma rimarrà nell'allegato fino al termine fissato per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849. |
(**) |
La direttiva 2006/70/CE della Commissione è stata abrogata dalla direttiva (UE) 2015/849, ma rimarrà nell'allegato fino al termine fissato per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849. |
23.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/83 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/496 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2018
sulla costituzione degli elenchi di priorità annuali per il 2018 per l'elaborazione di codici di rete e orientamenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'elaborazione e l'attuazione di codici di rete e orientamenti sono fondamentali ai fini di una completa integrazione del mercato interno dell'energia. Il terzo pacchetto Energia (3) ha creato un assetto istituzionale per l'elaborazione di codici di rete intesi ad armonizzare, se necessario, le norme tecniche e operative e le regole del mercato applicabili alle reti elettriche e del gas. A tal fine, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), le reti europee dei gestori dei sistemi di trasmissione e trasporto (ENTSO) e la Commissione europea collaborano fattivamente con tutti i portatori di interessi. |
(2) |
I settori per i quali è possibile definire codici di rete sono elencati all'articolo 8, paragrafo 6, dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009. Oltre ad elaborare codici di rete, la Commissione può decidere di elaborare orientamenti nei settori di cui all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 714/2009 e all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009. In conformità all'articolo 6, paragrafo 1, dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009, la Commissione deve innanzitutto stabilire un elenco di priorità annuali in cui siano individuati i settori da includere nell'elaborazione dei codici di rete. |
(3) |
La maggioranza dei portatori di interessi che ha partecipato alla consultazione pubblica (4) si è dichiarata favorevole a dare la priorità al lavoro già avviato e ha sottolineato l'importanza di un'attuazione corretta e ben coordinata dei codici di rete e degli orientamenti adottati, in modo da garantire una partecipazione strutturata dei portatori di interessi. Alcuni partecipanti hanno evidenziato che in futuro potrebbe essere necessario considerare la modifica dei codici di rete e degli orientamenti adottati. |
(4) |
Tenuto conto delle risposte dei portatori di interessi e delle iniziative legislative future nell'ambito dell'assetto del mercato dell'energia, dei vari interventi necessari per garantire la piena integrazione del mercato interno dell'energia e del fatto che l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti richiederà un considerevole dispiegamento di risorse da parte di tutti i soggetti coinvolti, compresi la Commissione, l'ACER, gli ENTSO e i portatori di interessi, non sono stati aggiunti nuovi settori all'elenco di priorità annuali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Si stabilisce che non sono stati individuati nuovi settori per l'elaborazione, nel 2018, di codici di rete e orientamenti per l'energia elettrica e il gas.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.
(2) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.
(3) Il terzo pacchetto Energia è costituito dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55), e dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94), e dai regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 e dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).
(4) Le risposte sono pubblicate sul sito: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-priorities-network-codes-and-guidelines-2018-based-article-6-1-regulation-ec-no-714-2009-and-regulation-ec-no-715-2009_en