ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 77

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
20 marzo 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2018/454 della Commissione, del 14 marzo 2018, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b per le navi battenti bandiera di tutti gli Stati membri ad eccezione di Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito

1

 

*

Regolamento (UE) 2018/455 della Commissione, del 16 marzo 2018, che stabilisce responsabilità e compiti supplementari del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei pesci e dei crostacei e che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/456 della Commissione, del 19 marzo 2018, sulle fasi procedurali del processo di consultazione per la determinazione dello status di nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti ( 1 )

6

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/457 del Consiglio, del 13 marzo 2018, che autorizza la Repubblica di Lettonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

14

 

*

Decisione (PESC) 2018/458 del Consiglio, del 19 marzo 2018, che abroga la posizione comune 97/193/PESC su provvedimenti restrittivi nei confronti di persone che hanno commesso atti di violenza durante gli incidenti di Mostar il 10 febbraio 1997

16

 

*

Decisione (PESC) 2018/459 del Consiglio, del 19 marzo 2018, che modifica la decisione 2011/173/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina

17

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

20.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/1


REGOLAMENTO (UE) 2018/454 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2018

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b per le navi battenti bandiera di tutti gli Stati membri ad eccezione di Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2018.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).


ALLEGATO

N.

03/TQ120

Stato membro

Tutti gli Stati membri ad eccezione di Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito

Stock

COD/1/2B.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

1 e 2b

Data di chiusura

8.2.2018


20.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/4


REGOLAMENTO (UE) 2018/455 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2018

che stabilisce responsabilità e compiti supplementari del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei pesci e dei crostacei e che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 32, paragrafi 5 e 6,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (2), in particolare l'articolo 55, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa i compiti, gli obblighi e i requisiti generali dei laboratori di riferimento dell'Unione europea (UE) per i mangimi e gli alimenti e per la salute degli animali. I laboratori di riferimento dell'UE per la salute degli animali e per gli animali vivi sono elencati nell'allegato VII, parte II, di tale regolamento. La parte II, punto 15, di tale allegato elenca il Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Regno Unito, come laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei crostacei.

(2)

La direttiva 2006/88/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito nell'Unione degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti nonché determinate misure minime di prevenzione e lotta in relazione ad alcune malattie che colpiscono tali animali. L'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE prevede la designazione di laboratori di riferimento dell'UE per le malattie degli animali acquatici oggetto di tale direttiva.

(3)

Il regolamento (CE) n. 737/2008 (3) della Commissione ha designato il Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Regno Unito, come laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei crostacei per il periodo che va dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2018. L'articolo 55, paragrafo 3, della direttiva 2006/88/CE prevede un riesame delle competenze di tale laboratorio.

(4)

A seguito della notifica del Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, la competenza del Cefas come laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei crostacei non può essere prorogata per un nuovo periodo a partire dal 1o luglio 2018.

(5)

Viste le sinergie di competenze tecniche, capacità di laboratorio e collegamento in rete con i laboratori nazionali di riferimento, il laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei pesci dovrebbe assumere anche i compiti e le competenze del laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei crostacei.

(6)

Il «Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Danimarca», designato come laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei pesci, dovrebbe pertanto assumere anche i compiti e le competenze del laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei crostacei.

(7)

Il DTU Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, che assume le responsabilità di laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei pesci e dei crostacei, dovrebbe essere indicato come laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei crostacei per il periodo che va dal 1o luglio 2018 al 30 giugno 2023. Tale laboratorio dovrebbe inoltre essere elencato nell'allegato VII, parte II, del regolamento (CE) n. 882/2004. L'allegato VII, parte II, del regolamento (CE) n. 882/2004 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(8)

Al fine di garantire la continuità delle attività dei laboratori di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei crostacei, è opportuno stabilire una data specifica per l'applicazione delle misure di cui al presente regolamento.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il laboratorio Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Danimarca, espleta le responsabilità e i compiti di laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei crostacei dal 1o luglio 2018 al 30 giugno 2023.

Articolo 2

L'allegato VII, parte II, del regolamento (CE) n. 882/2004, è così modificato:

1.

il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

Laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei pesci e dei crostacei

Danmarks Tekniske Universitet

Veterinærinstituttet

Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, Kemitorvet, Bygning 202

2800 Kgs. Lyngby

Danimarca»;

2.

il punto 15 è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(3)  Regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, che designa i laboratori comunitari di riferimento per le malattie dei crostacei, la rabbia e la tubercolosi bovina, che stabilisce responsabilità e compiti supplementari dei laboratori comunitari di riferimento per la rabbia e la tubercolosi bovina e che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 29).


20.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/456 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2018

sulle fasi procedurali del processo di consultazione per la determinazione dello status di nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 stabilisce norme per l'immissione sul mercato e l'uso di nuovi alimenti nell'Unione.

(2)

L'articolo 4 del regolamento (UE) 2015/2283 stabilisce i principi di base della procedura di determinazione dello status di nuovo alimento. Il paragrafo 1 di detto articolo dispone che gli operatori del settore alimentare verifichino se l'alimento che intendono immettere sul mercato dell'Unione rientri nell'ambito di applicazione del regolamento.

(3)

Al fine di determinare lo status di nuovo alimento di un particolare alimento, è necessario che venga presentata una richiesta di consultazione, la cui validità dovrebbe essere verificata dagli Stati membri. È pertanto opportuno stabilire norme per il processo di verifica.

(4)

Le norme dovrebbero essere stabilite al fine di garantire che la richiesta di consultazione per la determinazione dello status di nuovo alimento contenga tutte le informazioni necessarie per la valutazione da parte degli Stati membri.

(5)

Le informazioni sullo status di nuovo alimento dovrebbero essere rese disponibili al pubblico, per garantire che gli operatori del settore alimentare ed il pubblico siano informati al riguardo.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione e oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme per l'attuazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2015/2283 per quanto riguarda le fasi procedurali del processo di consultazione volto a determinare se un alimento rientri o meno nell'ambito di applicazione di tale regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Oltre alle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e al regolamento (UE) 2015/2283, si applicano le seguenti definizioni:

a)   «richiesta di consultazione»: una richiesta presentata da un operatore del settore alimentare a uno Stato membro destinatario al fine di determinare lo status di nuovo alimento di un particolare alimento;

b)   «Stato membro destinatario»: lo Stato membro in cui l'operatore del settore alimentare intende immettere sul mercato un particolare alimento per la prima volta.

Articolo 3

Trasmissione di una richiesta di consultazione

1.   L'operatore del settore alimentare consulta lo Stato membro destinatario come previsto all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, trasmettendogli una richiesta di consultazione.

2.   Qualora intenda immettere l'alimento sul mercato contemporaneamente in più Stati membri, l'operatore del settore alimentare trasmette la richiesta di consultazione soltanto a uno di questi Stati membri.

Articolo 4

Contenuto e presentazione della richiesta di consultazione

1.   La richiesta di consultazione è trasmessa per via elettronica allo Stato membro destinatario e si compone dei seguenti elementi:

a)

una lettera di accompagnamento;

b)

un fascicolo tecnico;

c)

documenti giustificativi;

d)

una nota esplicativa che chiarisca le finalità e la pertinenza della documentazione presentata.

2.   La lettera di accompagnamento di cui al paragrafo 1, lettera a), è redatta conformemente al modello riportato nell'allegato I.

3.   Il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 1, lettera b), contiene le informazioni necessarie a consentire allo Stato membro destinatario di raggiungere una conclusione in merito allo status di nuovo alimento ed è redatto conformemente al modello riportato nell'allegato II.

4.   In deroga al paragrafo 3, il richiedente non è tenuto a fornire tutti gli elementi di cui all'allegato II, a condizione di avere presentato una giustificazione verificabile per l'assenza di ogni elemento mancante.

Articolo 5

Procedure di verifica della validità di una richiesta di consultazione

1.   Lo Stato membro destinatario verifica senza indugio se la richiesta di consultazione sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 4.

2.   Qualora l'operatore del settore alimentare presenti informazioni insufficienti nella richiesta di consultazione, lo Stato membro destinatario gli chiede di fornire informazioni aggiuntive o di apportare alla richiesta di consultazione le modifiche pertinenti entro un termine stabilito dallo Stato membro destinatario.

3.   La richiesta di consultazione è considerata non valida se:

a)

l'operatore del settore alimentare non fornisce le informazioni aggiuntive richieste o la richiesta di consultazione modificata entro il termine specificato dallo Stato membro destinatario;

b)

le informazioni aggiuntive trasmesse sono insufficienti per concludere che la richiesta di consultazione è valida.

4.   Lo Stato membro destinatario decide in merito alla validità della richiesta di consultazione e ne informa senza indugio l'operatore del settore alimentare, gli altri Stati membri e la Commissione. Nei casi in cui la richiesta di consultazione è considerata non valida, lo Stato membro destinatario comunica le ragioni di tale conclusione.

Articolo 6

Procedure di valutazione di una richiesta di consultazione valida

1.   Lo Stato membro destinatario giunge ad una conclusione sullo status di nuovo alimento di un alimento entro quattro mesi dalla data in cui ha deciso in merito alla validità della richiesta di consultazione.

2.   Qualora lo Stato membro destinatario ritenga di non disporre di elementi sufficienti per decidere in merito allo status di nuovo alimento di un alimento, può chiedere all'operatore del settore alimentare di fornire informazioni aggiuntive. Il termine per la loro presentazione è stabilito in collaborazione con l'operatore del settore alimentare.

Lo Stato membro destinatario può consultare gli altri Stati membri e la Commissione.

3.   Fatto salvo il paragrafo 4, una richiesta di informazioni aggiuntive di cui al paragrafo 2 non determina una proroga del termine di cui al paragrafo 1.

4.   In casi debitamente giustificati lo Stato membro destinatario può prorogare il termine di cui al paragrafo 1 di quattro mesi al massimo. Lo Stato membro destinatario informa l'operatore del settore alimentare, gli altri Stati membri e la Commissione riguardo alla decisione e ne fornisce una motivazione.

5.   Quando ha raggiunto una conclusione in merito allo status di nuovo alimento di un alimento, lo Stato membro destinatario informa senza indugio l'operatore del settore alimentare, gli altri Stati membri e la Commissione riguardo alla decisione e ne fornisce una motivazione in conformità dell'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 7

Informazioni sullo status di nuovo alimento e relativa pubblicazione

1.   La notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento comprende i seguenti elementi:

a)

il nome e la descrizione dell'alimento in questione;

b)

una dichiarazione indicante se l'alimento in questione è nuovo, non è nuovo o non è nuovo soltanto negli integratori alimentari;

c)

le ragioni che giustificano la dichiarazione di cui alla lettera b);

d)

se l'alimento è nuovo, la categoria alimentare più appropriata in cui rientra conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283.

2.   La Commissione pubblica senza indugio le informazioni sullo status di nuovo alimento sul suo sito web.

Articolo 8

Autorità competenti degli Stati membri

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o marzo 2018 i recapiti delle autorità nazionali competenti e dei rispettivi punti di contatto designati ai fini del presente regolamento.

La Commissione pubblica i suddetti recapiti sul suo sito web entro il 1o maggio 2018.

Articolo 9

Riservatezza

1.   Gli operatori del settore alimentare possono chiedere allo Stato membro destinatario di accettare che determinate informazioni trasmesse nel quadro della richiesta di consultazione debbano beneficiare di un trattamento riservato nel caso in cui la divulgazione di tali informazioni possa nuocere alla loro posizione concorrenziale.

2.   Ai fini del paragrafo 1, gli operatori del settore alimentare indicano allo Stato membro destinatario per quali informazioni fornite desiderano un trattamento riservato e forniscono tutti i dettagli necessari per motivare la loro richiesta di riservatezza.

3.   Lo Stato membro destinatario informa l'operatore del settore alimentare delle sue opinioni su quali informazioni debbano rimanere riservate.

Le seguenti informazioni non sono tuttavia oggetto di riservatezza:

a)

il nome e l'indirizzo del richiedente;

b)

il nome e la descrizione dell'alimento;

c)

una sintesi degli studi presentati dal richiedente;

d)

se del caso, i metodi di analisi.

4.   In caso di consultazione di altri Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, lo Stato membro destinatario comunica alla Commissione e agli Stati membri le sue opinioni sulla riservatezza della richiesta di consultazione.

5.   Dopo essere stato informato in conformità del paragrafo 3, l'operatore del settore alimentare può ritirare la richiesta di consultazione entro tre settimane, durante le quali è rispettata la riservatezza delle informazioni fornite.

6.   La Commissione e gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire l'adeguata riservatezza delle informazioni indicate al paragrafo 3 e da essi ricevute nel quadro del presente regolamento, fatta eccezione per le informazioni per cui è previsto l'obbligo di divulgazione pubblica per tutelare la salute umana.

7.   Qualora un operatore del settore alimentare ritiri o abbia ritirato la sua richiesta di consultazione a norma del paragrafo 5, né la Commissione né gli Stati membri divulgano le informazioni per le quali l'operatore del settore alimentare ha richiesto la riservatezza conformemente al paragrafo 1.

8.   L'applicazione dei paragrafi da 1 a 7 non pregiudica lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri necessario per esaminare le richieste di consultazione trasmesse a norma del presente regolamento.

Articolo 10

Entrata in vigore ed applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).


ALLEGATO I

MODELLO DI LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA RICHIESTA DI CONSULTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLO STATUS DI NUOVO ALIMENTO

Autorità competente dello Stato membro

Data: …

Oggetto: richiesta di consultazione per la determinazione dello status di nuovo alimento di …

Operatore/i del settore alimentare/parte impegnata nella consultazione:

Società: …

Indirizzo: …

Telefono: …

E-mail: …

Persona di contatto: …

trasmette la presente richiesta di consultazione per determinare lo status di nuovo alimento di …

Cordiali saluti,

Firma …

Allegati:

Fascicolo tecnico

Documenti a sostegno della richiesta di consultazione

Nota esplicativa


ALLEGATO II

MODELLO DI FASCICOLO TECNICO

La connessione tra le diverse informazioni è illustrata in una nota esplicativa, in particolare per quanto concerne gli elementi di prova presentati a sostegno del consumo umano in misura significativa nell'Unione prima del 15 maggio 1997, nel qual caso devono essere presi in considerazione documenti da diverse fonti per poter raggiungere una conclusione.

Se per la determinazione dello status di nuovo alimento sono rilevanti solo date parti dei documenti, queste devono essere evidenziate.

Per tutti gli alimenti deve essere completata la sezione 1.

Per gli estratti, oltre alla sezione 1 deve essere completata la sezione 2.

Per gli alimenti risultanti da un processo di produzione non usato per la produzione di alimenti nell'Unione prima del 15 maggio 1997 devono essere completate la sezione 1 (punti da 1 a 3 e punto 7) e la sezione 3.

Sezione 1: tutti gli alimenti (per gli alimenti risultanti da un processo di produzione non usato per la produzione di alimenti nell'Unione prima del 15 maggio 1997 completare solo i punti da 1 a 3 e il punto 7)

1.

Descrizione dell'alimento

1.1.

Nome dell'alimento

 

1.2.

Descrivere dettagliatamente l'alimento, specificando se è costituito da nanomateriali ingegnerizzati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punti viii) e ix), del regolamento (UE) 2015/2283 (1)

 

1.3.

Categoria proposta per il nuovo alimento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/2283, se del caso

 


2.

Ulteriore caratterizzazione dell'alimento e/o dell'origine dell'alimento (se del caso)
A.   

Organismi (microorganismi, funghi, alghe, piante, animali)

2.1.

Nome tassonomico (denominazione latina completa, con nome dell'autore)

 

2.2.

Sinonimi, altri nomi, se del caso

 

2.3.

Specificare a quale parte dell'organismo si riferisce l'uso per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997, se del caso

 

2.4

Specifica della purezza/concentrazione

 

B.   

Sostanze chimiche

2.5.

Numero CAS (se attribuito)

 

2.6.

Denominazione chimica secondo le regole della nomenclatura IUPAC

 

2.7.

Sinonimi, nome commerciale, denominazione comune, se del caso

 

2.8.

Formule molecolari e di struttura

 

2.9.

Specifica della purezza/concentrazione

 


3.

Condizioni d'uso

3.1.

Modo in cui l'alimento è destinato ad essere utilizzato

 

3.2.

Tipo di prodotto/i in cui l'alimento è destinato ad essere utilizzato

 

3.3.

Livello/concentrazione (o serie di livelli) nel/i prodotto/i in cui l'alimento è destinato ad essere utilizzato

 


4.

Processo di produzione

4.1.

Descrizione dettagliata del processo di produzione. Allegare un diagramma di flusso per descrivere il processo di produzione.

 


5.

Storia del consumo umano dell'alimento nell'Unione prima del 15 maggio 1997

5.1.

In quali quantità l'alimento era consumato in misura significativa nell'Unione prima del 15 maggio 1997? Fornire dettagli.

 

5.2.

In quali quantità l'alimento era consumato in misura significativa in uno Stato membro prima del 15 maggio 1997? Fornire dettagli.

 

5.3.

L'alimento era consumato nell'Unione prima del 15 maggio 1997 solo a livello regionale/locale? Fornire dettagli.

 

5.4.

L'alimento era disponibile nell'Unione prima del 15 maggio 1997 come ingrediente destinato a una specifica popolazione bersaglio (ad esempio gli alimenti a fini medici speciali)? Fornire dettagli.

 


6.

Consultazioni sulla disponibilità nell'Unione

Gli operatori del settore alimentare, nei casi in cui non sono sicuri se le informazioni in loro possesso siano sufficienti a dimostrare che l'alimento in questione è stato usato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997, possono consultare altri operatori del settore alimentare o le federazioni di operatori del settore alimentare al fine di raccogliere informazioni sufficienti.

6.1.

Sono stati consultati altri operatori del settore alimentare o le federazioni di operatori del settore alimentare? Fornire dettagli.

 

6.2.

L'alimento è attualmente disponibile sul mercato dell'Unione? Fornire dettagli.

 


7.

Informazioni supplementari

7.1.

Esistono altre informazioni secondo le quali il prodotto in questione è usato nell'Unione come medicinale in conformità alla direttiva 2001/83/CE (2)?

 

7.2.

Esistono altre informazioni che potrebbero essere utili per determinare lo status di nuovo alimento? Presentare qualsiasi informazione pertinente, anche se non specificamente richiesta.

 

Sezione 2: Estratti

8.

Estratti

8.1.

Ulteriori dettagli sulla materia prima da cui è ottenuto l'estratto, se non forniti nella sezione 1. Fornire dettagli.

 

8.2.

Specifica dell'estratto. Fornire dettagli.

 

8.3.

Se l'estratto è stato ottenuto da una materia prima alimentare, l'assunzione dei componenti dell'estratto attraverso l'alimento sarà superiore all'assunzione di tali componenti attraverso la materia prima alimentare? Fornire dettagli.

 


Sezione 3: Alimenti risultanti da un processo di produzione non usato per la produzione di alimenti nell'Unione prima del 15 maggio 1997

9.

Processo di produzione

9.1.

Descrizione dettagliata del processo di produzione. Allegare un diagramma di flusso per descrivere il processo di produzione.

 

9.2.

La struttura o la composizione dell'alimento incide sul suo valore nutritivo, metabolismo o tenore di sostanze indesiderabili a causa del processo con cui l'alimento è stato preparato? Fornire dettagli.

 

9.3.

L'alimento è prodotto a partire da una materia prima che, di per sé, non è normalmente assunta con l'alimentazione? Fornire dettagli.

 

(1)

Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1).

(2)

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).


DECISIONI

20.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/14


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/457 DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 2018

che autorizza la Repubblica di Lettonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è, di norma, tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

(2)

A norma dell'articolo 199 bis, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri possono stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA per le cessioni di console di gioco sia il soggetto passivo destinatario della cessione («meccanismo di inversione contabile»). La Lettonia non si avvale di questa possibilità, nonostante applichi l'inversione contabile alle cessioni di tablet PC e laptop sulla base dell'articolo 199 bis, paragrafo 1, lettera h), di detta direttiva.

(3)

A causa dell'aumento delle frodi nel settore delle console di gioco in Lettonia, la Lettonia desidera introdurre il meccanismo di inversione contabile per le cessioni nazionali di console di gioco.

(4)

A norma dell'articolo 199 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, il meccanismo di inversione contabile può essere applicato fino al 31 dicembre 2018, per un periodo minimo di due anni. Poiché la condizione del periodo di due anni non è soddisfatta, la Lettonia non può applicare il meccanismo di inversione contabile sulla base dell'articolo 199 bis, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2006/112/CE.

(5)

Con lettera protocollata presso la Commissione il 15 novembre 2017, la Lettonia ha chiesto di essere autorizzata ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE al fine di designare il destinatario delle cessioni di console di gioco quale debitore dell'IVA.

(6)

In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissioneha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia con lettera del 23 novembre 2017. Con lettera del 24 novembre 2017 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(7)

In base alle informazioni trasmesse dalla Lettonia, le frodi dell'IVA connesse alle cessioni di console di gioco sono aumentate a seguito dell'introduzione del meccanismo di inversione contabile per le cessioni di telefoni cellulari, tablet PC, laptop e dispositivi a circuito integrato. Le console di gioco sono particolarmente esposte alle frodi dell'IVA in quanto sono articoli dalle dimensioni relativamente ridotte e dal valore relativamente elevato per i quali esiste un fiorente mercato su Internet. Sulla base delle informazioni presentate dalla Lettonia, tale paese ha adottato numerose misure convenzionali per contrastare le frodi dell'IVA. Tuttavia, la Lettonia ritiene necessario introdurre il meccanismo di inversione contabile per le cessioni di console di gioco al fine di evitare perdite di gettito IVA per il bilancio pubblico.

(8)

Pertanto, al fine di impedire l'evasione dell'IVA, la Lettonia dovrebbe essere autorizzata ad applicare il meccanismo di inversione contabile alle cessioni di console di gioco per un periodo limitato.

(9)

Le misura speciale non incide negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, nel caso delle cessioni di console di gioco, la Lettonia è autorizzata a designare il destinatario della cessione quale debitore dell'IVA.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2018.

Articolo 3

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2018

Per il Consiglio

Il presidente

V. GORANOV


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.


20.3.2018   

IT

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L 77/16


DECISIONE (PESC) 2018/458 DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2018

che abroga la posizione comune 97/193/PESC su provvedimenti restrittivi nei confronti di persone che hanno commesso atti di violenza durante gli incidenti di Mostar il 10 febbraio 1997

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 1997 il Consiglio ha adottato la posizione comune 97/193/PESC (1).

(2)

Sulla scorta di un riesame della posizione comune 97/193/PESC, è opportuno revocare le misure imposte dalla posizione comune.

(3)

È pertanto opportuno abrogare la posizione comune 97/193/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione comune 97/193/PESC è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Posizione comune 97/193/PESC, del 17 marzo 1997, definita dal Consiglio ai sensi dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea su provvedimenti restrittivi nei confronti di persone che hanno commesso atti di violenza durante gli incidenti di Mostar il 10 febbraio 1997 (GU L 81 del 21.3.1997, pag. 1).


20.3.2018   

IT

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L 77/17


DECISIONE (PESC) 2018/459 DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2018

che modifica la decisione 2011/173/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/173/PESC (1), concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina.

(2)

Sulla scorta di un riesame della decisione 2011/173/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 marzo 2019.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/173/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione 2011/173/PESC il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2019.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2011/173/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 68).