ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 73

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
15 marzo 2018


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 134/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2018/356]

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 135/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2018/357]

3

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 136/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/358]

4

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 137/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/359]

6

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 138/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/360]

7

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 139/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/361]

9

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 140/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/362]

11

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 141/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/363]

12

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 142/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/364]

13

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 143/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/365]

14

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 144/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/366]

16

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 145/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/367]

18

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 146/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/368]

19

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 147/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/369]

20

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 148/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/370]

21

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 149/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/371]

22

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, N. 150/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/372]

25

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 151/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2018/373]

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 152/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2018/374]

27

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 153/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE [2018/375]

28

 

*

Decisione del comitato misto SEE, n. 154/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE [2018/376]

29

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 156/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2018/377]

30

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, N. 157/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2018/378]

31

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 158/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2018/379]

32

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 159/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE [2018/380]

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 160/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2018/381]

34

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 161/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2018/382]

35

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 162/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2018/383]

36

 

*

Decisione del Comitato misto SEE, n. 163/2016, del 26 agosto 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/384]

38

 

*

Avviso al lettore

39

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

15.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 73/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 134/2016

dell’8 luglio 2016

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2018/356]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/348 della Commissione, del 10 marzo 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012 per quanto concerne il tenore minimo del preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotto da Komagataella pastoris (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Huvepharma EOOD) (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 2zza (Regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012 della Commissione) del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32016 R 0348: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/348 della Commissione, del 10 marzo 2016 (GU L 65 dell’11.3.2016, pag. 56).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/348 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 65 dell’11.3.2016, pag. 56.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 73/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 135/2016

dell’8 luglio 2016

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2018/357]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/329 della Commissione, dell’8 marzo 2016, concernente l’autorizzazione della 6-fitasi come additivo per mangimi destinati a tutte le specie aviarie e a suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe e specie suine minori (titolare dell’autorizzazione Lohmann Animal Nutrition GmbH) (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 162 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/104 della Commissione) del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«163.

32016 R 0329: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/329 della Commissione, dell’8 marzo 2016, concernente l’autorizzazione della 6-fitasi come additivo per mangimi destinati a tutte le specie aviarie e a suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe e specie suine minori (titolare dell’autorizzazione Lohmann Animal Nutrition GmbH) (GU L 62 del 9.3.2016, pag. 5).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/329 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEEo  (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 62 del 9.3.2016, pag. 5.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 73/4


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 136/2016

dell’8 luglio 2016

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/358]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/158 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che stabilisce disposizioni transitorie per quanto riguarda alcuni stabilimenti dei settori delle carni e del latte in Croazia (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Poiché l’accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo (2) («l’accordo del 2014 sull’allargamento del SEE») firmato a Bruxelles l’11 aprile 2014 è applicabile a titolo provvisorio ai suoi firmatari dal 12 aprile 2014, la presente decisione si applica a titolo provvisorio in attesa dell’entrata in vigore di detto accordo.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 16 (Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) e 17 (Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 6.1 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE, sotto il titolo riguardante le disposizioni transitorie è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 D 0158: Decisione di esecuzione (UE) 2016/158 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che stabilisce disposizioni transitorie per quanto riguarda alcuni stabilimenti dei settori delle carni e del latte in Croazia (GU L 31 del 6.2.2016, pag. 47).»

Articolo 2

Al punto 54zzzh (Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE, sotto il titolo riguardante le disposizioni transitorie è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 D 0158: Decisione di esecuzione (UE) 2016/158 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che stabilisce disposizioni transitorie per quanto riguarda alcuni stabilimenti dei settori delle carni e del latte in Croazia (GU L 31 del 6.2.2016, pag. 47).»

Articolo 3

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/158 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore l’accordo sull’allargamento del SEE.

In attesa dell’entrata in vigore dell’accordo del 2014 sull’allargamento del SEE, la presente decisione si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 9 luglio 2016, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 31 del 6.2.2016, pag. 47.

(2)  GU L 170 dell’11.6.2014, pag. 5.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 73/6


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 137/2016

dell’8 luglio 2016

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/359]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1 della Commissione, del 3 dicembre 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, boscalid, ciazofamid, ciromazina, dazomet, ditiocarbammati, fluazifop-P, mepanipirim, metrafenone, picloram, propamocarb, piridaben, pyriofenone, sulfoxaflor, tebuconazolo, tebufenpirad e tiram in o su determinati prodotti (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 0001: Regolamento (UE) 2016/1 della Commissione, del 3 dicembre 2015 (GU L 2 del 5.1.2016, pag. 1).»

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 0001: Regolamento (UE) 2016/1 della Commissione, del 3 dicembre 2015 (GU L 2 del 5.1.2016, pag. 1).»

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2016/1 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 2 del 5.1.2016, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 73/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 138/2016

dell’8 luglio 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/360]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell’omologazione dei veicoli agricoli e forestali (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione, del 1o ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione, dell’11 marzo 2015, che applica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (3).

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 40a (Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione) del capitolo II dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«40b.

32015 R 0068: Regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell’omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 17 del 23.1.2015, pag. 1).

40c.

32015 R 0096: Regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione, del 1o ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 1).

40d.

32015 R 0504: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione, dell’11 marzo 2015, che applica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 85 del 28.3.2015, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2015/68 e (UE) 2015/96 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 17 del 23.1.2015, pag. 1.

(2)  GU L 16 del 23.1.2015, pag. 1.

(3)  GU L 85 del 28.3.2015, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 73/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 139/2016

dell’8 luglio 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/361]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2015/704 della Commissione, del 30 aprile 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne il tenore massimo di PCB non diossina-simili nello spinarolo (Squalus acanthias) selvatico (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2015/705 della Commissione, del 30 aprile 2015, che stabilisce i metodi di campionamento e i criteri di rendimento per i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di acido erucico negli alimenti e che abroga la direttiva 80/891/CEE della Commissione (2).

(3)

Il regolamento (UE) 2015/705 abroga la direttiva 80/891/CEE della Commissione (3), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(5)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 54zzzz (Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 0704: Regolamento (UE) 2015/704 della Commissione, del 30 aprile 2015 (GU L 113 dell’1.5.2015, pag. 27).»

2.

Dopo il punto 107 (Regolamento (UE) n. 2015/1898 della Commissione) è aggiunto il seguente punto:

«108.

32015 R 0705: Regolamento (UE) 2015/705 della Commissione, del 30 aprile 2015, che stabilisce i metodi di campionamento e i criteri di rendimento per i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di acido erucico negli alimenti e che abroga la direttiva 80/891/CEE della Commissione (GU L 113 dell’1.5.2015, pag. 29).»

3.

Il testo del punto 27 (Direttiva 80/891/CEE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2015/704 e (UE) 2015/705 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 113 dell’1.5.2015, pag. 27.

(2)  GU L 113 dell’1.5.2015, pag. 29.

(3)  GU L 254 del 27.9.1980, pag. 35.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2018   

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L 73/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 140/2016

dell’8 luglio 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/362]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/324 della Commissione, del 7 marzo 2016, che modifica e rettifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinati additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzr (Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 0324: Regolamento (UE) 2016/324 della Commissione, del 7 marzo 2016 (GU L 61 dell’8.3.2016, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/324 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 61 dell’8.3.2016, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2018   

IT

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L 73/12


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 141/2016

dell’8 luglio 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/363]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/683 della Commissione, del 2 maggio 2016, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di acido propionico e propionati (E 280 — 283) nelle tortillas (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzr (Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 0683: Regolamento (UE) 2016/683 della Commissione, del 2 maggio 2016 (GU L 117 del 3.5.2016, pag. 28).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/683 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEEo  (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 117 del 3.5.2016, pag. 28.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2018   

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L 73/13


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 142/2016

dell’8 luglio 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/364]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2015/2314 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che autorizza un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 54zzzzzp (Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 2314: Regolamento (UE) 2015/2314 della Commissione, del 7 dicembre 2015 (GU L 328 del 12.12.2015, pag. 46).»

2.

Dopo il punto 108 (Regolamento (UE) n. 2015/705 della Commissione) è aggiunto il seguente punto:

«109.

32015 R 2314: Regolamento (UE) 2015/2314 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che autorizza un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 (GU L 328 del 12.12.2015, pag. 46).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2015/2314 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 328 del 12.12.2015, pag. 46.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2018   

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L 73/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 143/2016

dell’8 luglio 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/365]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali (1).

(2)

Il regolamento (UE) 2016/128 abroga, a decorrere dal 22 febbraio 2019, la direttiva 1999/21/CE della Commissione (2), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 22 febbraio 2019.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Dopo il punto 77 (Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è inserito quanto segue:

«77a.

32016 R 0128: Regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 30).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

All’allegato IV è aggiunto quanto segue:

in islandese: “Matvæli til nota í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi”

in norvegese: “Næringsmiddel til spesielle medisinske formål”.»

2.   Il testo del punto 54w (Direttiva 1999/21/CE della Commissione) è soppresso a decorrere dal 22 febbraio 2019.

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2016/128 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 25 del 2.2.2016, pag. 30.

(2)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2018   

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L 73/16


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 144/2016

dell’8 luglio 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/366]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/371 della Commissione, del 15 marzo 2016, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/372 della Commissione, del 15 marzo 2016, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 109 (Regolamento (UE) 2015/2314 della Commissione) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«110.

32016 R 0371: Regolamento (UE) 2016/371 della Commissione, del 15 marzo 2016, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 12).

111.

32016 R 0372: Regolamento (UE) 2016/372 della Commissione, del 15 marzo 2016, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 16).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2016/371 e (UE) 2016/372 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 70 del 16.3.2016, pag. 12.

(2)  GU L 70 del 16.3.2016, pag. 16.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2018   

IT

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L 73/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 145/2016

dell’8 luglio 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/367]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/305 della Commissione, del 3 marzo 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «gentamicina» (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/312 della Commissione, del 4 marzo 2016, che rettifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «tilvalosina» (2).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 (Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione) del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32016 R 0305: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/305 della Commissione, del 3 marzo 2016 (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 35),

32016 R 0312: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/312 della Commissione, del 4 marzo 2016 (GU L 60 del 5.3.2016, pag. 3).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/305 e (UE) 2016/312 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 58 del 4.3.2016, pag. 35.

(2)  GU L 60 del 5.3.2016, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2018   

IT

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L 73/19


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 146/2016

DELL’8 LUGLIO 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/368]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2016/585 della Commissione, del 12 febbraio 2016, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12 q (Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 L 0585: Direttiva delegata (UE) 2016/585 della Commissione, del 12 febbraio 2016 (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 12).»

Articolo 2

Il testo della direttiva delegata (UE) 2016/585 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 101 del 16.4.2016, pag. 12.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2018   

IT

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L 73/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 147/2016

dell’8 luglio 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/369]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/293 della Commissione, del 1o marzo 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l’allegato I (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12w (Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 0293: Regolamento (UE) 2016/293 della Commissione, del 1o marzo 2016 (GU L 55 del 2.3.2016, pag. 4).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/293 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 55 del 2.3.2016, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2018   

IT

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L 73/21


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 148/2016

dell’8 luglio 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/370]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/266 della Commissione, del 7 dicembre 2015, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zza (Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 0266: Regolamento (UE) 2016/266 della Commissione, del 7 dicembre 2015 (GU L 54 dell’1.3.2016, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/266 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEEo  (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 54 dell’1.3.2016, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2018   

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L 73/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 149/2016

dell’8 luglio 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/371]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/138 della Commissione, del 2 febbraio 2016, concernente la non approvazione della sostanza attiva 3-decen-2-one in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/139 della Commissione, del 2 febbraio 2016, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva metsulfuron-metile come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/146 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva lambda-cialotrina come sostanza candidata alla sostituzione in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/147 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva iprovalicarb in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/177 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che approva la sostanza attiva benzovindiflupyr come sostanza candidata alla sostituzione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/182 della Commissione, dell’11 febbraio 2016, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva piraflufen-etile in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/183 della Commissione, dell’11 febbraio 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018 (7).

(8)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32016 R 0138: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/138 della Commissione, del 2 febbraio 2016 (GU L 27 del 3.2.2016, pag. 5),

32016 R 0139: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/139 della Commissione, del 2 febbraio 2016 (GU L 27 del 3.2.2016, pag. 7),

32016 R 0146: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/146 della Commissione, del 4 febbraio 2016 (GU L 30 del 5.2.2016, pag. 7),

32016 R 0147: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/147 della Commissione, del 4 febbraio 2016 (GU L 30 del 5.2.2016, pag. 12),

32016 R 0177: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/177 della Commissione, del 10 febbraio 2016 (GU L 35 dell’11.2.2016, pag. 1),

32016 R 0182: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/182 della Commissione, dell’11 febbraio 2016 (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 40).»

2.

Al punto 13zzze (Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 0183: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/183 della Commissione, dell’11 febbraio 2016 (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 44).»

3.

Dopo il punto 13zzzzzt (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2198 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«13zzzzzu.

32016 R 0138: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/138 della Commissione, del 2 febbraio 2016, concernente la non approvazione della sostanza attiva 3-decen-2-one in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 27 del 3.2.2016, pag. 5).

13zzzzzq13zzzzzv.

32016 R 0139: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/139 della Commissione, del 2 febbraio 2016, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva metsulfuron-metile come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 27 del 3.2.2016, pag. 7).

13zzzzzr13zzzzzw.

32016 R 0146: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/146 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva lambda-cialotrina come sostanza candidata alla sostituzione in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 30 del 5.2.2016, pag. 7).

13zzzzzs13zzzzzx.

32016 R 0147: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/147 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva iprovalicarb in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 30 del 5.2.2016, pag. 12).

13zzzzzt13zzzzzy.

32016 R 0177: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/177 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che approva la sostanza attiva benzovindiflupyr come sostanza candidata alla sostituzione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 35 dell’11.2.2016, pag. 1).

13zzzzzu13zzzzzz.

32016 R 0182: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/182 della Commissione, dell’11 febbraio 2016, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva piraflufen-etile in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 40).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/138, (UE) 2016/139, (UE) 2016/146, (UE) 2016/147, (UE) 2016/177, (UE) 2016/182 e (UE) 2016/183 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEEo  (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 27 del 3.2.2016, pag. 5.

(2)  GU L 27 del 3.2.2016, pag. 7.

(3)  GU L 30 del 5.2.2016, pag. 7.

(4)  GU L 30 del 5.2.2016, pag. 12.

(5)  GU L 35 dell’11.2.2016, pag. 1.

(6)  GU L 37 del 12.2.2016, pag. 40.

(7)  GU L 37 del 12.2.2016, pag. 44.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2018   

IT

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L 73/25


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 150/2016

dell’8 luglio 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/372]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/621 della Commissione, del 21 aprile 2016, che modifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/622 della Commissione, del 21 aprile 2016, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (2).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a (Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XVI dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32016 R 0621: Regolamento (UE) 2016/621 della Commissione, del 21 aprile 2016 (GU L 106 del 22.4.2016, pag. 4),

32016 R 0622: Regolamento (UE) 2016/622 della Commissione, del 21 aprile 2016 (GU L 106 del 22.4.2016, pag. 7).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2016/621 e (UE) 2016/622 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 106 del 22.4.2016, pag. 4.

(2)  GU L 106 del 22.4.2016, pag. 7.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2018   

IT

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L 73/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 151/2016

dell’8 luglio 2016

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2018/373]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1612 della Commissione, del 23 settembre 2015, che modifica la decisione 2008/961/CE sull’uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 23c (Decisione 2008/961/CE della Commissione) dell’allegato IX dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 D 1612: Decisione di esecuzione (UE) 2015/1612 della Commissione, del 23 settembre 2015 (GU L 249 del 25.9.2015, pag. 26).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2015/1612 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 249 del 25.9.2015, pag. 26.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2018   

IT

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L 73/27


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 152/2016

dell’8 luglio 2016

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2018/374]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/1605 della Commissione, del 12 giugno 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1569/2007 che stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 29e [Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione] dell’allegato IX dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 1605: Regolamento delegato (UE) 2015/1605 della Commissione, del 12 giugno 2015 (GU L 249 del 25.9.2015, pag. 3).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2015/1605 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 249 del 25.9.2015, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2018   

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L 73/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 153/2016

dell’8 luglio 2016

che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE [2018/375]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/339 della Commissione, dell’8 marzo 2016, relativa all’armonizzazione della banda di frequenza 2010-2025 MHz per collegamenti video senza fili portatili o mobili e videocamere senza fili per la realizzazione di programmi ed eventi speciali (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato XI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 5czk [Decisione di esecuzione (UE) 2015/750 della Commissione] dell’allegato XI dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«5czl.

32016 D 0339: Decisione di esecuzione (UE) 2016/339 della Commissione, dell’8 marzo 2016, relativa all’armonizzazione della banda di frequenza 2010-2025 MHz per collegamenti video senza fili portatili o mobili e videocamere senza fili per la realizzazione di programmi ed eventi speciali (GU L 63 del 10.3.2016, pag. 5).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/339 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 63 del 10.3.2016, pag. 5.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2018   

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L 73/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 154/2016

dell’8 luglio 2016

che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE [2018/376]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 611/2013 della Commissione, del 24 giugno 2013, sulle misure applicabili alla notifica delle violazioni di dati personali a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato XI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 5 ha (Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XI dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«5haa.

32013 R 0611: Regolamento (UE) n. 611/2013 della Commissione, del 24 giugno 2013, sulle misure applicabili alla notifica delle violazioni di dati personali a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 2).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) n. 611/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE che integra il regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) nell’accordo SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 173 del 26.6.2013, pag. 2.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1.


15.3.2018   

IT

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L 73/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 156/2016

dell’8 luglio 2016

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2018/377]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/583 della Commissione, del 15 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione che stabilisce requisiti comuni per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66sa (Regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32016 R 0583: Regolamento (UE) 2016/583 della Commissione, del 15 aprile 2016 (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 7).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/583 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 101 del 16.4.2016, pag. 7.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2018   

IT

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L 73/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 157/2016

dell’8 luglio 2016

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2018/378]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del 6 ottobre 2015, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (1).

(2)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 7a (Direttiva 98/83/CE del Consiglio) dell’allegato XX dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32015 L 1787: Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del 6 ottobre 2015 (GU L 260 del 7.10.2016, pag. 6).»

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2015/1787 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 260 del 7.10.2015, pag. 6.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2018   

IT

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L 73/32


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 158/2016

dell’8 luglio 2016

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2018/379]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/282 della Commissione, del 26 febbraio 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all’elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1o gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 21as [Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione] dell’allegato XX dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 0282: Regolamento (UE) 2016/282 della Commissione, del 26 febbraio 2016 (GU L 56 del 2.3.2016, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/282 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 56 del 2.3.2016, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2018   

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L 73/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 159/2016

dell’8 luglio 2016

che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE [2018/380]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione, dell’8 giugno 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri introdotto dalla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XXII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1 (Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XXII dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«1a.

32015 R 0884: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione, dell’8 giugno 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri introdotto dalla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 144 del 10.6.2015, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 144 del 10.6.2015, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2018   

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L 73/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 160/2016

dell’8 luglio 2016

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2018/381]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell’accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell’Unione finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea relative al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno per beni e servizi.

(2)

Il protocollo 31 dell’accordo SEE dovrebbe pertanto essere modificato per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 7 del protocollo 31 dell’accordo SEE è aggiunto il seguente paragrafo:

«12.

A decorrere dal 1o gennaio 2016, gli Stati EFTA partecipano alle azioni dell’Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2016:

Linea di bilancio 02 03 01: “Funzionamento e sviluppo del mercato interno per beni e servizi”.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2018   

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L 73/35


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 161/2016

dell’8 luglio 2016

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2018/382]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE per includere le azioni dell’Unione finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea relative al diritto societario.

(2)

Il protocollo 31 dell’accordo SEE dovrebbe pertanto essere modificato per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 7 del protocollo 31 dell’accordo SEE è aggiunto il seguente paragrafo:

«13.

A decorrere dal 1o gennaio 2016, gli Stati EFTA partecipano alle azioni dell’Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2016:

Linea di bilancio 33 02 03 01: “Diritto societario”.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2018   

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L 73/36


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 162/2016

dell’8 luglio 2016

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2018/383]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE includendo la decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico (1).

(2)

Il protocollo 31 dell’accordo SEE dovrebbe pertanto essere modificato per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 17 (Trasmissione telematica di dati) del protocollo 31 dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«A decorrere dal 1o gennaio 2016, gli Stati EFTA partecipano ai progetti e alle attività del programma dell’Unione di cui al paragrafo 6, lettera d).»

2.

Dopo il paragrafo 5 è inserito il seguente paragrafo:

«5 bis.

Dall’avvio della cooperazione al programma di cui al paragrafo 6, lettera d), gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, alle riunioni al comitato per le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (il comitato ISA2), che assiste la Commissione europea nell’attuazione, nella gestione e nello sviluppo di tale programma.»

3.

Al paragrafo 6 è inserito quanto segue:

«d)

riguardo alla partecipazione a decorrere dal 1o gennaio 2016:

32015 D 2240: Decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico (GU L 318 del 4.12.2015, pag. 1).

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 318 del 4.12.2015, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2018   

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L 73/38


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 163/2016

del 26 agosto 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/384]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (1).

(2)

La direttiva 2014/90/UE abroga, a decorrere dal 18 settembre 2016, la direttiva 96/98/CE (2), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 18 settembre 2016.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XXXII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 1 (Direttiva 96/98/CE del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«2.

32014 L 0090: Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).»

2.

Il testo del punto 1 (Direttiva 96/98/CE del Consiglio) è soppresso con effetto dal 18 settembre 2016.

Articolo 2

Il testo della direttiva 2014/90/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 agosto 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146.

(2)  GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2018   

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L 73/39


AVVISO AL LETTORE

La decisione del Comitato misto SEE n. 155/2016 è stata ritirata e pertanto lasciata in bianco.