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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/353 della Commissione, del 9 marzo 2018, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145, dell'8 giugno 2017, relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi autorizzati a norma delle direttive del Consiglio 70/524/CEE e 82/471/CEE e che abroga le disposizioni obsolete che autorizzano tali additivi per mangimi ( 1 ) |
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DECISIONI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/1 |
Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020
L'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia (1) è entrato in vigore il 1o agosto 2017, essendo stata espletata, in data 20 luglio 2017, la procedura prevista all'articolo 19, paragrafo 3, dell'accordo.
(1) Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (GU L 75 del 21.3.2017, pag. 3).
REGOLAMENTI
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/352 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2018
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel», registrata in virtù del regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2011 della Commissione (2). |
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(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
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(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare dovrebbe essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2011 della Commissione, del 29 giugno 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel (DOP)] (GU L 170 del 30.6.2011, pag. 28).
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/353 DELLA COMMISSIONE
del 9 marzo 2018
che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145, dell'8 giugno 2017, relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi autorizzati a norma delle direttive del Consiglio 70/524/CEE e 82/471/CEE e che abroga le disposizioni obsolete che autorizzano tali additivi per mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 della Commissione (2) impone il ritiro dal mercato degli additivi per mangimi immessi sul mercato e iscritti nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotti esistenti in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e per i quali nessuna domanda conforme all'articolo 10, paragrafi 2 e 7, di detto regolamento è stata presentata entro il termine indicato in tali disposizioni o per i quali è stata presentata una domanda successivamente ritirata. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 abroga anche i regolamenti o sopprime le disposizioni che autorizzano tali additivi. |
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(2) |
Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 contenente l'elenco degli additivi che devono essere ritirati dal mercato per alcune specie animali, è stato incluso per errore l'additivo per mangimi coccidiostatico autorizzato dal regolamento (CE) n. 1463/2004 (3), sebbene fosse stata presentata per tempo una domanda conforme all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tale regolamento è stato quindi erroneamente abrogato dall'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145. Nel considerando 3 del regolamento (UE) 2017/1145, il regolamento (CE) n. 833/2005 (4) è stato menzionato per errore sia tra gli atti da modificare che tra quelli da abrogare. È opportuno rettificare tale errore per indicare che il regolamento (CE) n. 833/2005 dovrebbe essere soltanto abrogato. Per errore, l'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 non ha abrogato il regolamento (CE) n. 1459/2005 (5), sebbene quest'ultimo autorizzi alcuni composti di iodio che devono essere ritirati dal mercato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145. L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 ha erroneamente abrogato il regolamento (CE) n. 1443/2006 (6). Dovrebbero essere abrogati solo l'articolo 1 e l'allegato I di tale regolamento, poiché solo queste disposizioni riguardano alcuni enzimi che devono essere ritirati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145. È opportuno rettificare tali errori. |
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(3) |
Per errore, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2003 (7), che autorizza alcuni composti di ferro che devono essere ritirati dal mercato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145, non sono state soppresse dall'articolo 8 di tale regolamento, che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2003. È opportuno rettificare detto articolo. |
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(4) |
Nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2017/1145, che elenca gli additivi per mangimi da ritirare per tutte le specie e categorie di animali, nella tabella relativa alle vitamine è stata inclusa la forma L della vitamina menadione bisolfito di sodio. Ciò dovrebbe essere rettificato, poiché nell'autorizzazione non compare alcun riferimento a tale forma L. |
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(5) |
Le parti A e B dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 dovrebbero essere rettificate per quanto riguarda alcuni coloranti, poiché le specie e le categorie di animali per cui questi coloranti devono essere ritirati dal mercato e le funzioni di tali coloranti non sono state indicate correttamente. Per alcuni additivi, l'obbligo di ritiro dal mercato si applica solo a determinate specie e l'impiego come colorante è limitato a determinate funzioni. |
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(6) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145. |
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(7) |
Le disposizioni erronee sono state motivo di confusione per gli operatori del settore dei mangimi per quanto concerne l'effettivo status normativo degli additivi in questione. Questa situazione ha creato incertezza giuridica in merito al quadro normativo applicabile. Detti errori hanno quindi determinato perturbazioni del mercato dovute a dubbi riguardo all'autorizzazione di immissione sul mercato e di impiego di alcuni additivi. Le rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 dovrebbero perciò applicarsi con effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore di tale regolamento di esecuzione, al fine di ristabilire la certezza giuridica sullo status normativo degli additivi oggetto di errori, evitare conseguenze pregiudizievoli per gli operatori interessati e riportare stabilità sul mercato. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 è così rettificato:
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1) |
il considerando 3 è così rettificato:
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2) |
l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Abrogazioni I regolamenti (CE) n. 937/2001, (CE) n. 871/2003, (CE) n. 277/2004, (CE) n. 278/2004, (CE) n. 1332/2004, (CE) n. 1465/2004, (CE) n. 833/2005, (CE) n. 1459/2005, (CE) n. 492/2006, (CE) n. 1743/2006, (CE) n. 757/2007 e (CE) n. 828/2007 sono abrogati.»; |
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3) |
all'articolo 8, dopo la dicitura «L'allegato del regolamento (CE) n. 1334/2003 è così modificato:», sono inseriti i seguenti punti e i punti esistenti sono rinumerati di conseguenza:
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4) |
è inserito il seguente articolo 25 bis: «Articolo 25 bis Modifica del regolamento (CE) n. 1443/2006 L'articolo 1 e l'allegato I del regolamento (CE) n. 1443/2006 sono soppressi.»; |
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5) |
l'allegato I è rettificato in conformità all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 19 luglio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 della Commissione, dell'8 giugno 2017, relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi autorizzati a norma delle direttive del Consiglio 70/524/CEE e 82/471/CEE e che abroga le disposizioni obsolete che autorizzano tali additivi per mangimi (GU L 166 del 29.6.2017, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1463/2004 della Commissione, del 17 agosto 2004, concernente l'autorizzazione per dieci anni dell'additivo «Sacox 120 microGranulate» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (GU L 270 del 18.8.2004, pag. 5).
(4) Regolamento (CE) n. 833/2005 della Commissione, del 31 maggio 2005, relativo all'autorizzazione permanente di additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 138 dell'1.6.2005, pag. 5).
(5) Regolamento (CE) n. 1459/2005 della Commissione, dell'8 settembre 2005, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi per mangimi appartenenti al gruppo degli oligoelementi (GU L 233 del 9.9.2005, pag. 8).
(6) Regolamento (CE) n. 1443/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all'autorizzazione decennale di un coccidiostatico (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 12).
(7) Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 11).
ALLEGATO
L'allegato I è così rettificato:
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1) |
la parte A è così rettificata:
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2) |
la parte B è così rettificata:
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DECISIONI
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/8 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/354 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2018
relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Irlanda
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, lettera p),
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente all'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ai fini della classificazione delle carcasse di suino il tenore di carne magra dev'essere valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione e sono autorizzati unicamente metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione dovrebbe essere subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. La relativa tolleranza è definita all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione (2). |
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(2) |
Con la decisione 1987/293/CE della Commissione (3) è stato autorizzato l'impiego di due metodi di classificazione delle carcasse di suino in Irlanda. |
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(3) |
L'Irlanda ha chiesto alla Commissione di eliminare il metodo «Fat-O-Meat'er (FOM)» dall'elenco dei metodi di classificazione delle carcasse di suino autorizzati in Irlanda in quanto non più utilizzato, di autorizzare tre nuovi metodi di classificazione delle carcasse di suino sul proprio territorio e di aggiornare l'equazione esistente per lo strumento «Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)». |
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(4) |
L'Irlanda ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando nel protocollo di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 i principi su cui si basano i nuovi metodi, l'esito della prova di sezionamento e le equazioni utilizzate per la stima del tenore di carne magra. |
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(5) |
Dall'esame della richiesta presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione dei nuovi metodi di classificazione e per l'aggiornamento dell'equazione. Occorre pertanto autorizzare tali metodi di classificazione in Irlanda. |
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(6) |
Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno adottare una nuova decisione. Occorre pertanto abrogare la decisione 1987/293/CE. |
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(7) |
Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione dovrebbero essere consentite soltanto se espressamente autorizzate da una decisione di esecuzione della Commissione. |
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(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per la classificazione delle carcasse di suino conformemente all'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1308/2013, in Irlanda è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:
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(a) |
l'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte I dell'allegato; |
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(b) |
l'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte II dell'allegato; |
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(c) |
l'apparecchio denominato «Fat-O-Meat'er II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte III dell'allegato; |
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(d) |
l'apparecchio denominato «AutoFom III» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte IV dell'allegato. |
Articolo 2
Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione autorizzati sono consentite soltanto se espressamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.
Articolo 3
La decisione 1987/293/CE è abrogata.
Articolo 4
L'Irlanda è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2018
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).
(3) Decisione 1987/293/CE della Commissione, del 18 maggio 1987, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Irlanda (GU L 146 del 6.6.1987, pag. 66).
ALLEGATO
METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN IRLANDA
PARTE I
Hennessy Grading probe 2 (HPG 2)
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1. |
Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)». |
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2. |
L'apparecchio è dotato di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm sulla lama all'estremità della sonda) contenente un fotodiodo (LED del tipo Siemens LYU 260-EO) e un fotorilevatore del tipo 58 MR, con una distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm. |
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3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:
LMPHGP 2 = 62,89706 – 0,69952 FHGP 2 + 0,09096 MHGP 2 dove:
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4. |
La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 125 kg (peso a caldo). |
PARTE II
Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)
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1. |
Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)». |
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2. |
L'apparecchio è dotato di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm sulla lama all'estremità della sonda) contenente un fotodiodo (LED del tipo Siemens LYU 260-EO) e un fotorilevatore del tipo 58 MR, con una distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm. |
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3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:
LMPHGP 7 = 63,72237 – 0,75369 FHGP 7 + 0,09205 MHGP 7 dove:
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4. |
La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 125 kg (peso a caldo). |
PARTE III
Fat-O-Meater II (FOM II)
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1. |
Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'apparecchio denominato «Fat-O-Meat'er (FOM II)». |
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2. |
FOM II è costituito da una sonda ottica con un coltello, da un dispositivo di misurazione della profondità con distanza operativa tra 0 e 125 mm e da una scheda di acquisizione e analisi dei dati. I risultati della misurazione sono convertiti in tenore stimato di carne magra dallo stesso apparecchio FOM II. |
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3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:
LMPFOMII = 61,89462 – 0,73771 FFOMII + 0,10897 MFOMII dove:
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4. |
La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 125 kg (peso a caldo). |
PARTE IV
AutoFom III
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1. |
Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato «AutoFom III». |
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2. |
L'apparecchio è munito di 16 trasduttori a ultrasuoni da 2 MHz (Frontmatec Smørum A/S), con una distanza operativa di 25 mm fra i singoli trasduttori. I dati ultrasonici comprendono misurazioni dello spessore del lardo dorsale e dello spessore del muscolo e i relativi parametri. I valori misurati sono convertiti da un computer in percentuale stimata di carne magra. |
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3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:
LMPAF3 = 66,63699 – 1,06859 R2P9 – 0,78459 R2P10 + 0,06723 R3P5 dove:
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4. |
La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 125 kg (peso a caldo). |
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12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/12 |
DECISIONE (PESC) 2018/355 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 27 febbraio 2018
relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e che abroga la decisione (PESC) 2017/682 (BiH/26/2018)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,
vista l'azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2004/570/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le decisioni pertinenti relative alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina («comandante della forza dell'UE»). |
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(2) |
Il 29 marzo 2017 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2017/682 (2), che nomina il Brigadier Generale Anton WALDNER comandante della forza dell'UE. |
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(3) |
Il comandante dell'operazione dell'UE ha raccomandato di nominare il Maggiore Generale Martin DORFER nuovo comandante della forza dell'UE, per subentrare al Maggiore Generale Anton WALDNER a decorrere dal 28 marzo 2018. |
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(4) |
Il 30 gennaio 2018 il comitato militare dell'UE ha accolto tale raccomandazione. |
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(5) |
È opportuno pertanto abrogare la decisione (PESC) 2017/682. |
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(6) |
A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. |
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(7) |
Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell'Unione che siano anche membri della NATO o parti del «partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso con la NATO accordi bilaterali in materia di sicurezza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Maggiore Generale Martin DORFER è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina a decorrere dal 28 marzo 2018.
Articolo 2
La decisione (PESC) 2017/682 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 marzo 2018.
Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2018
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
W. STEVENS
(1) GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.
(2) Decisione (PESC) 2017/682 del comitato politico e di sicurezza, del 29 marzo 2017, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e che abroga la decisione (PESC) 2016/332 (BiH/25/2017) (GU L 98 dell'11.4.2017, pag. 20).