ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 62

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
5 marzo 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/317 della Commissione, del 2 marzo 2018, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia

1

 

*

Regolamento (UE) 2018/318 della Banca centrale europea, del 22 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2018/7)

4

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2018/319 del Consiglio, del 27 febbraio 2018, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nella 26a sessione del comitato di revisione dell'organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia per quanto riguarda talune modifiche della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia e della sua appendice

10

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/320 della Commissione, del 28 febbraio 2018, relativa a talune misure di protezione della salute animale applicabili agli scambi di salamandre all'interno dell'Unione e all'introduzione di tali animali nell'Unione in relazione al fungo Batrachochytrium salamandrivorans [notificata con il numero C(2018) 1208]  ( 1 )

18

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/321 della Commissione, del 2 marzo 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/224 che fissa le specifiche tecniche e operative che consentono al servizio commerciale offerto dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo di svolgere la funzione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

34

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/322 della Commissione, del 2 marzo 2018, relativa alla sospensione della procedura d'esame concernente gli ostacoli agli scambi costituiti da misure adottate dalla Repubblica di Turchia che incidono sul commercio della carta non patinata senza legno

36

 

 

ORIENTAMENTI

 

*

Indirizzo (UE) 2018/323 della Banca centrale europea, del 22 febbraio 2018, che modifica l'Indirizzo BCE/2013/7 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2018/8)

38

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

5.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/317 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2018

recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

(2)

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.

(3)

Il 10 gennaio 2014 la Commissione ha ricevuto dall'Italia una richiesta di deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del suddetto regolamento per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle proprie acque territoriali adiacenti alla costa del golfo di Manfredonia (Puglia).

(4)

La richiesta riguarda i pescherecci registrati nella direzione marittima di Manfredonia aventi un'attività comprovata nella pesca di più di cinque anni e operanti nell'ambito di un piano di gestione che regola l'utilizzo delle sciabiche da natante per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nel distretto di pesca di Manfredonia.

(5)

A luglio 2016 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la deroga chiesta dall'Italia e il relativo di piano di gestione. Lo CSTEP ha evidenziato la necessità di chiarimenti relativi allo sforzo di pesca, agli attrezzi utilizzati, alla sorveglianza e ai dati scientifici. L'Italia ha fornito alla Commissione chiarimenti adeguati e ha rivisto di conseguenza il proprio piano di gestione, modificando gli attrezzi utilizzati, riducendo lo sforzo di pesca e rafforzando le misure di sorveglianza.

(6)

L'Italia ha adottato il piano di gestione mediante decreto (2) conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(7)

La deroga chiesta dall'Italia è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(8)

In particolare, sussistono vincoli geografici specifici, date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale e la distribuzione geografica della specie bersaglio, presente esclusivamente in determinate zone delle aree costiere a profondità inferiori a 50 m. Le zone di pesca hanno pertanto dimensioni limitate.

(9)

La pesca con sciabiche da natante è praticata vicino alla costa in acque poco profonde. Per le sue caratteristiche questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi.

(10)

La pesca con sciabiche da natante non ha un impatto significativo sull'ambiente marino ed è molto selettiva poiché le sciabiche vengono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto con il fondo marino; la raccolta di materiale dal fondo danneggerebbe infatti le specie bersaglio e renderebbe praticamente impossibile la selezione degli esemplari catturati a causa delle loro dimensioni estremamente ridotte.

(11)

La deroga chiesta dall'Italia riguarda un totale di 100 pescherecci, anche se il numero di pescherecci autorizzati giornalmente si limiterà a 30, con un meccanismo di rotazione. Si può pertanto concludere che la deroga riguarda un numero ridotto di pescherecci.

(12)

Tali pescherecci sono inclusi in un elenco comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(13)

Il piano di gestione stabilisce tutte le pertinenti definizioni relative all'attività di pesca interessata e garantisce che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca in futuro, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca a 100 pescherecci specifici che sono già autorizzati a operare in Italia.

(14)

Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006, poiché il piano di gestione dell'Italia vieta espressamente di pescare al di sopra di habitat protetti.

(15)

Le prescrizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano poiché riguardano i pescherecci da traino.

(16)

Per quanto riguarda l'obbligo di conformarsi all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006, che stabilisce la dimensione minima delle maglie, la Commissione osserva che, conformemente all'articolo 9, paragrafo 7, di tale regolamento, l'Italia ha autorizzato una deroga all'articolo 9, paragrafo 3, del medesimo regolamento nel proprio piano di gestione, in quanto l'attività di pesca interessata è altamente selettiva, presenta effetti trascurabili sull'ambiente marino e non è interessata dalle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, di detto regolamento.

(17)

Le attività di pesca in questione sono praticate a una distanza molto ridotta dalla costa e non interferiscono dunque con le attività di altre navi.

(18)

Il piano di gestione garantisce che le catture delle specie di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 sono minime. Inoltre, secondo il capitolo 6.1.2, del piano di gestione italiano, la pesca del rossetto (Aphia minuta) è limitata a una campagna di pesca, dal 1o novembre al 31 marzo di ogni anno.

(19)

L'attività dei pescherecci operanti con sciabiche da natante non è mirata alla cattura di cefalopodi.

(20)

Le attività di pesca interessate sono conformi alle prescrizioni in materia di registrazione di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3).

(21)

Il piano di gestione dell'Italia include misure di sorveglianza delle attività di pesca, secondo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(22)

È quindi opportuno autorizzare la deroga richiesta.

(23)

È opportuno che l'Italia riferisca alla Commissione a scadenze regolari e in conformità al piano di sorveglianza previsto nel proprio piano di gestione.

(24)

La durata di validità della deroga sarà limitata, affinché sia possibile adottare tempestivamente misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione della Commissione evidenzi un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e consentire nel contempo di approfondire le conoscenze scientifiche onde elaborare un piano di gestione più efficiente.

(25)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

1.   L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali dell'Italia adiacenti alla costa del golfo di Manfredonia, alla pesca del rossetto (Aphia minuta) effettuata con sciabiche da natante.

2.   Le sciabiche da natante di cui al paragrafo 1 sono utilizzate da pescherecci:

a)

registrati nella direzione marittima di Manfredonia;

b)

aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e per le quali sia escluso qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca e

c)

titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione adottato dall'Italia in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Articolo 2

Piano di sorveglianza e relazione

Entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Italia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel proprio piano di gestione.

Articolo 3

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dall'8 marzo 2018 all'8 marzo 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 409 del 30.12.2006. Versione rettificata nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

(2)   «Adozione del Piano di Gestione per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nel Compartimento marittimo di Manfredonia con l'utilizzo della sciabica da natante, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza dalla costa – Reg.(CE) n. 1967/2006, artt.9/13-.» adottato il 28 dicembre 2017.

(3)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).


5.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/4


REGOLAMENTO (UE) 2018/318 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 febbraio 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2018/7)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Lo scopo dei dati raccolti ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea (BCE/2012/24) (2) è quello di fornire al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) informazioni statistiche esaustive in merito all'esposizione di settori economici e di soggetti dichiaranti dati di gruppo negli Stati membri la cui moneta è l'euro nei confronti di specifiche classi di titoli con elevato livello di disaggregazione. Tali informazioni permettono l'analisi approfondita del meccanismo di trasmissione della politicia monetaria e la valutazione delle esposizioni al rischio dell'Eurosistema nelle proprie operazioni di politica monetaria. Esse permettono altresì l'analisi approfondita della stabilità finanziaria, compresa l'individuazione e il monitoraggio dei relativi rischi.

(2)

Nel quadro del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (3), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio (5), i dati ottenuti sono altresì utilizzati per la vigilanza macroprudenziale e a fini di risoluzione e sono comunicati al Comitato europeo per il rischio sistemico.

(3)

Il concetto di soggetti dichiaranti dati di gruppo è stato introdotto e definito nel regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) dal regolamento (UE) 2016/1384 della Banca centrale europea (BCE/2016/22) (6). Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) identificherà i soggetti dichiaranti dati di gruppo ai fini della raccolta dati ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) tenendo conto di diversi criteri tra cui la rilevanza del soggetto dichiarante dati di gruppo per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario nell'area dell'euro e/o di singoli Stati membri. È necessario precisare per maggior chiarezza giuridica che tutti i soggetti vigilati significativi che sono vigilati direttamente dalla BCE in conformità al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio devono essere considerati rilevanti per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario e, di conseguenza, essi possono essere identificati come soggetti dichiaranti dati di gruppo.

(4)

Subordinatamente alla decisione della banca centrale nazionale (BCN) competente, dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 2016/1384, i soggetti dichiaranti dati di gruppo possono segnalare i dati ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) (di seguito i «dati di gruppo») direttamente alla BCE. Ciò permetterà un uso più efficiente dell'infrastruttura per le tecnologie dell'informazione del Securities Holdings Statistics Database (archivio delle statistiche sulle disponibilità in titoli) del SEBC ed eviterà la necessità di istituire sistemi nazionali per l'elaborazione dei dati presso ciascuna BCN.

(5)

Ove la BCN decida di non raccogliere dati di gruppo dovrebbe informarne la BCE, nel qual caso la BCE dovrebbe assumere il compito di raccogliere i dati direttamente dai soggetti dichiaranti dati di gruppo. La BCE e le BCN interessate dovrebbero stringere tra loro gli accordi necessari.

(6)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è modificato come segue:

1)

all'articolo 2, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

pari o sotto la soglia dello 0,5 %, purché il soggetto dichiarante dati di gruppo soddisfi determinati criteri quantitativi o qualitativi che ne attestino la rilevanza per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario dell'area dell'euro, ad esempio in ragione delle sue interconnessioni con altri enti finanziari dell'area dell'euro, delle sue attività inter-giurisdizionali, della sua insostituibilità, della complessità della sua struttura societaria o della vigilanza diretta da parte della BCE; e/o di determinati Stati membri dell'area dell'euro, ad esempio in ragione dell'importanza relativa del soggetto dichiarante dati di gruppo all'interno di un particolare segmento del mercato dei servizi bancari in uno o più Stati membri dell'area dell'euro o della vigilanza diretta da parte della BCE.»;

2)

l'articolo 3 bis è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi del paragrafo 5, la BCE richiede che i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalino con cadenza trimestrale l'indicatore “l'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito prudenziale)” titolo per titolo, e “l'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito contabile)” titolo per titolo, in relazione ai titoli con o senza codice ISIN detenuti dal loro gruppo in conformità al capo 2 dell'allegato I.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   Fatto salvo quando disposto al paragrafo 1, i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalano i dati di gruppo alla BCE se la BCN competente decide che i soggetti dichiaranti dati di gruppo debbano segnalare le informazioni statistiche direttamente alla BCE ai sensi degli articoli 3 bis e 4 ter dell'indirizzo BCE/2013/7.»;

3)

l'articolo 4 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 4 bis

Deroghe per i soggetti dichiaranti dati di gruppo

1.   La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, previa consultazione con la BCN competente, può concedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo deroghe agli obblighi di segnalazione imposti all'articolo 3 bis, come segue:

a)

la BCN competente o la BCE, secondo il caso, può permettere che i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalino, titolo per titolo, le informazioni statistiche relative al 95 % dell'ammontare dei titoli detenuti da loro o dal loro gruppo, in conformità al presente regolamento, a condizione che il restante 5 % dei titoli detenuti dal gruppo non sia emesso da un unico emittente;

b)

la BCN competente o la BCE, secondo il caso, può richiedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo di fornire informazioni ulteriori in merito al tipo di titoli per i quali è stata concessa una deroga ai sensi della lettera a).

2.   La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE previa consultazione con la BCN competente, può concedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo deroghe agli obblighi di segnalazione rispetto all'indicatore “l'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito prudenziale)”, titolo per titolo, come stabilito all'articolo 3 bis, paragrafo 3, purché la BCN competente o la BCE, secondo il caso, sia in grado di ricavare tali dati da quelli raccolti da altre fonti.

3.   Per un periodo di due anni dalla prima segnalazione in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 2, la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, previa consultazione della BCN competente, può concedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo deroghe agli obblighi di segnalazione rispetto alla segnalazione per ogni entità di cui al capo 2 dell'allegato I per entità residenti al di fuori dell'Unione a condizione che la BCN competente o la BCE, secondo il caso, possa ricavare le informazioni di cui al capo 2 dell'allegato I per le entità residenti al di fuori dell'Unione nel loro insieme.»;

4)

l'articolo 4 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 4 ter

Deroghe generale e disciplina applicabile a tutte le deroghe

1.   La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, previa consultazione con la BCN competente, può concedere deroghe agli obblighi di segnalazione imposti dal presente regolamento se i soggetti dichiaranti effettivi segnalano gli stessi dati ai sensi: (a) del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (*1); (b) del regolamento (UE) n 1073/2013 (BCE/2013/38); (c) del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40); o (d) del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50); ovvero se la BCN competente o la BCE, secondo il caso, possa ricavare gli stessi dati altrimenti, in conformità ai requisiti statistici minimi specificati nell'allegato III.

2.   La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, si assicura che le condizioni stabilite nel presente articolo, nell'articolo 4 e nell'articolo 4 bis siano soddisfatte ai fini della concessione, del rinnovo o del ritiro, secondo il caso e ove necessario, di eventuali deroghe, con effetto dall'inizio di ciascun anno solare.

3.   La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE previa consultazione della BCN competente, può sottoporre i soggetti dichiaranti effettivi, cui sono state concesse deroghe ai sensi del presente articolo, dell'articolo 4 o dell'articolo 4 bis, a ulteriori obblighi di segnalazione, laddove la BCN competente o la BCE ritenga necessari ulteriori dettagli, secondo il caso. I soggetti dichiaranti effettivi segnalano i dati richiesti entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta della BCN competente o della BCE, secondo il caso.

4.   Ove siano state concesse deroghe dalla BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, dalla BCE, i soggetti dichiaranti effettivi possono tuttavia adempiere gli obblighi di segnalazione integrale. Un soggetto effettivamente dichiarante che opti per non avvalersi delle deroghe concesse dalla BCN competente o dalla BCE, secondo il caso, prima di avvalersene in un momento successivo, deve ottenere l'assenso della BCN competente o della BCE, secondo il caso.

(*1)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).»;"

5)

l'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 6 bis

Tempistica dei dati di gruppo

1.   Le BCN trasmettono alla BCE i dati trimestrali titolo per titolo, in conformità all'articolo 3 bis, paragrafo 1, e al capo 2 dell'allegato I, entro le ore 18.00 CET del cinquantacinquesimo giorno di calendario successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono.

2.   Qualora una BCN decida ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, che i soggetti dichiaranti segnalino le informazioni statistiche direttamente alla BCE, i soggetti dichiaranti trasmettono tali informazioni alla BCE entro le ore 18.00 CET del quarantaciquesimo giorno di calendario successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono.»;

6)

l'articolo 7 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 7 bis

Fusioni, scissioni e riorganizzazioni

In caso di operazioni di fusione, scissione o riorganizzazione che possano incidere sull'adempimento degli obblighi statistici, i soggetti dichiaranti interessati, una volta che l'intenzione di realizzare tali operazioni sia divenuta di pubblico dominio e in debito anticipo rispetto a quando l'operazione inizierà a produrre effetti, informano la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, direttamente o tramite l'ANC competente, in conformità ai meccanismi di cooperazione, delle procedure previste per adempiere agli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.»;

7)

è inserito il seguente articolo 10 quater:

«Articolo 10 quater

Prima segnalazione successiva all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/318 della Banca centrale europea (BCE/2018/7)

La prima segnalazione di dati a livello di gruppo ai sensi dell'articolo 3 bis successiva all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/318 della Banca centrale europea (BCE/2018/7) (*2) inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di settembre 2018.

(*2)  Regolamento (UE) 2018/318 della Banca centrale europea, del 22 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2018/7) (GU L 62 del 5.3.2018, pag. 4).»;"

8)

gli Allegati I, II e III sono modificati in modo conforme all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 febbraio 2018.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)   GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (GU L 305 dell'1.11.2012, pag. 6).

(3)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(4)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162).

(6)  Regolamento (UE) 2016/1384 della Banca centrale europea, del 2 agosto 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (BCE/2016/22) (GU L 222 del 17.8.2016, pag. 24).


ALLEGATO

Gli allegati I, II e III del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) sono modificati come segue:

1)

l'allegato I, capo 2, è modificato come segue:

a)

La parte 1 è modificata come segue:

i)

l'ultimo periodo della parte 1, sopra alla tavola, è sostituito dal seguente:

«La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, può anche scegliere di richiedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo di segnalare i dati per i campi da 9 a 11 e, ove non siano già coperti alle lettere b) o c), per i campi da 31 a 37.»;

ii)

il testo della nota a piè di pagina n. 1 della tavola è sostituito dal seguente:

«(1)

Laddove si applichi la deroga stabilita nell'articolo 4 bis, paragrafo 3, i campi di dati riferiti alla segnalazione per ogni entità dovrebbero essere segnalati in conformità alle rispettive norme nazionali come stabilito dalla BCN competente che ha concesso la deroga ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, dalla BCE, assicurando che i dati siano omogenei rispetto alle disaggregazioni obbligatorie.»;

b)

la parte 2 è modificata come segue:

i)

l'ultimo periodo alla fine della parte 2, sopra alla tavola, è sostituito dal seguente:

«La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, può richiedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo di segnalare anche i dati per i campi da 8 a 10, 12 e, ove non siano già coperti alle lettere b) o c), per i campi da 53 a 59.»;

ii)

il testo della nota a piè di pagina n. 1 della tavola è sostituito dal seguente:

«(1)

Ove si applichi la deroga stabilita nell'articolo 4 bis, paragrafo 3, i campi di dati riferiti alla segnalazione per ogni entità dovrebbero essere segnalati in conformità alle rispettive norme come stabilito dalla BCN competente che ha concesso la deroga ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, dalla BCE, assicurando che i dati siano omogenei rispetto alle disaggregazioni obbligatorie.»;

2)

l'allegato II è modificato come segue:

a)

alla parte 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«La presente tavola fornisce una descrizione dettagliata delle varie categorie di strumenti, che le banche centrali nazionali (BCN) ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla Banca centrale europea (BCE) ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, traspone in categorie applicabili a livello nazionale in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.»;

b)

alla parte 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«La presente tavola fornisce una descrizione delle categorie di settore, che la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, traspone in categorie applicabili a livello nazionale in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.»;

c)

alla parte 4, le definizioni di cui altavola sono modificate come segue:

i)

la definizione di «Posizioni al valore di mercato» è sostituita dalla seguente:

«Importo detenuto di un titolo al prezzo quotato nel mercato in euro. In linea di principio, la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, la BCE, è tenuta a richiedere la segnalazione degli interessi maturati nell'ambito di tale posizione o separatamente. Tuttavia le BCN competenti o la BCE possono, secondo il caso, a propria discrezione, richiedere i dati esclusi gli interessi maturati.»;

ii)

la definizione di «Codice identificativo del garante» è sostituita dalla seguente:

«Un codice standard, convenuto con la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, con la BCE, che identifica univocamente un garante e le informazioni sul tipo di identificativo del codice utilizzato, ad esempio l'identificativo dell'entità giuridica o l'identificativo UE o nazionale.»;

d)

alla parte 5, le definizioni di cui alla tavola sono modificate come segue:

i)

la definizione di «Identificativo UE» è sostituita dalla seguente:

«Per identificativo UE si intende un codice identificativo comunemente utilizzato, convenuto con la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, con la BCE, che consente l'identificazione certa di qualsiasi entità nell'ambito dell'UE.»;

ii)

la definizione di «Identificativo nazionale» è sostituita dalla seguente:

«Per identificativo nazionale si intende un codice identificativo comunemente utilizzato, convenuto con la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, con la BCE, che consente l'identificazione certa di qualsiasi entità nell'ambito del suo paese di residenza.»;

iii)

la definizione di «Livello di segnalazione» è sostituita dalla seguente:

«Il livello di segnalazione si riferisce alla segnalazione dei dati per ogni entità o su base di gruppo di cui ai punti 23 e 24 dell'articolo 1. Ai dati segnalati a livello di entità dovrebbero applicarsi principi contabili armonizzati e di consolidamento, in accordo con la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, con la BCE ossia, per quanto possibile, le informazioni a livello di entità dovrebbero seguire i principi contabili del gruppo.»;

e)

alla parte 6, le definizioni di cui alla tavola sono modificate come segue:

i)

la definizione di «Codice identificativo del detentore» è sostituita dalla seguente:

«Un codice standard, convenuto con la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, con la BCE, che identifica univocamente il detentore e le informazioni sul tipo di identificativo del codice utilizzato, ad esempio l'identificativo UE o nazionale.»;

ii)

la definizione di «Codice identificativo della controllante diretta del detentore» è sostituita dalla seguente:

«Un codice standard, convenuto con la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, con la BCE, che identifica univocamente l'entità giuridica di cui il detentore costituisce una parte sprovvista di personalità giuridica e le informazioni sul tipo di identificativo del codice utilizzato, ad esempio l'identificativo dell'entità giuridica o l'identificativo UE o nazionale.»;

f)

nella parte 7, nella tavola, la definizione di «Codice identificativo dell'emittente» è sostituita dalla seguente:

«Un codice standard, convenuto con la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, con la BCE, che identifica univocamente un emittente e le informazioni sul tipo di identificativo del codice utilizzato, ad esempio l'identificativo UE o nazionale.»;

3)

l'allegato III è modificato come segue:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Requisiti minimi per la trasmissione:

a)

le segnalazioni alle banche centrali nazionali (BCN) e, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, alla BCE, devono essere tempestive e avvenire entro i termini fissati dalla BCN competente o dalla BCE, secondo il caso;

b)

le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici definiti dalla BCN competente o dalla BCE, secondo il caso;

c)

devono essere identificate le persone che fungono da referenti dei soggetti dichiaranti effettivi;

d)

devono essere rispettate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alla BCN competente o alla BCE, secondo il caso.»;

b)

al punto 2, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«d)

i soggetti dichiaranti effettivi devono attenersi alle dimensioni e ai decimali fissati dalla BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, dalla BCE, per la trasmissione tecnica dei dati;

e)

i soggetti dichiaranti effettivi devono attenersi alla politica di arrotondamento fissata dalla BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, dalla BCE, per la trasmissione tecnica dei dati.».


DECISIONI

5.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/10


DECISIONE (UE) 2018/319 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2018

che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nella 26a sessione del comitato di revisione dell'organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia per quanto riguarda talune modifiche della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia e della sua appendice

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («convenzione COTIF»), a norma della decisione 2013/103/UE del Consiglio (1).

(2)

Tutti gli Stati membri, a eccezione di Cipro e Malta, applicano la convenzione COTIF.

(3)

Il comitato di revisione dell'organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia («comitato di revisione») è stato istituito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della convenzione COTIF. Nel corso della sua 26a sessione, che si terrà dal 27 febbraio al 1o marzo 2018, il comitato di revisione dovrà decidere in merito ad alcune modifiche della convenzione COTIF e di alcune sue appendici, vale a dire l'appendice E (Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario - CUI), l'appendice F (Regole uniformi concernenti la convalida di norme tecniche e l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato a essere utilizzato nel traffico internazionale - APTU) e l'appendice G (Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato nel traffico internazionale - ATMF).

(4)

Nel corso della sua 26a sessione il comitato di revisione dovrà anche decidere in merito all'adozione di una nuova appendice H riguardante l'esercizio sicuro dei treni nel traffico internazionale.

(5)

Le modifiche del regolamento interno del comitato di revisione sono dirette ad aggiornare talune disposizioni a seguito dell'adesione dell'Unione alla convenzione COTIF nel 2011, in particolare per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano il diritto di voto dell'organizzazione regionale e la determinazione del quorum.

(6)

Le modifiche della convenzione COTIF mirano a migliorare e ad agevolare la procedura di revisione della convenzione COTIF al fine di modificare in maniera coerente e rapida la convenzione COTIF e le sue appendici, nonché di prevenire gli effetti negativi delle attuali lungaggini della procedura di revisione, compreso il rischio di una discrepanza interna tra le modifiche adottate dal comitato di revisione e quelle adottate dall'assemblea generale dell'OTIF, nonché di una discrepanza esterna, in particolare con il diritto dell'Unione.

(7)

Le modifiche dell'appendice E (CUI) mirano a chiarire l'ambito di applicazione delle regole uniformi del CUI onde garantire che tali regole siano applicate in modo più sistematico per lo scopo da esse perseguito, vale a dire nel traffico ferroviario internazionale come nel caso dei corridoi merci o dei treni per il traffico passeggeri internazionale.

(8)

Le modifiche delle appendici F (APTU) e G (ATMF) sono dirette ad armonizzare le norme dell'OTIF e dell'Unione, in particolare a seguito dell'adozione del quarto pacchetto ferroviario da parte dell'Unione nel 2016.

(9)

La nuova appendice H è destinata a migliorare l'interoperabilità al di là dei confini dell'Unione sulla base del concetto di criteri armonizzati per il rilascio da parte delle autorità nazionali di certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie al fine di comprovare che tali imprese sono in grado di assicurare l'esercizio sicuro dei treni nello Stato interessato.

(10)

La maggior parte delle modifiche proposte sono in linea con il diritto e con gli obiettivi strategici dell'Unione e dovrebbero pertanto essere da essa sostenute. Alcune modifiche necessitano di ulteriori approfondimenti nell'ambito dell'Unione e dovrebbero essere respinte in occasione della 26a sessione del comitato di revisione.

(11)

È opportuno pertanto che la posizione dell'Unione nella 26a sessione del comitato di revisione sia basata sul testo che sarà accluso alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nella 26a sessione del comitato di revisione istituito dalla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, è basata sul testo che sarà accluso alla presente decisione.

2.   Nel comitato di revisione i rappresentanti dell'Unione possono accettare modifiche di minore entità dei documenti di cui al testo che sarà accluso alla presente decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato di revisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

E. ZAHARIEVA


(1)  Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).


ALLEGATO

1.   INTRODUZIONE

Il segretariato generale dell'OTIF ha convocato la 26a sessione del comitato di revisione della COTIF99 a Berna, in Svizzera, dal 27 febbraio al 1o marzo 2018. I documenti relativi ai punti dell'ordine del giorno sono disponibili sul sito dell'OTIF al seguente link: http://otif.org/en/?page_id=126

2.   OSSERVAZIONI SUI PUNTI DELL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 dell'ordine del giorno - Apertura della riunione e determinazione del quorum

Documenti: nessuno

Competenza: Unione (gestione concorrente)

Esercizio dei diritti di voto: n/d

Posizione - Nessuna

Punto 2 dell'ordine del giorno - Elezione del presidente e del vicepresidente

Documenti: nessuno

Competenza: Unione (gestione concorrente)

Esercizio dei diritti di voto: Stati membri

Posizione - Nessuna

Punto 3 dell'ordine del giorno - Adozione dell'ordine del giorno

Documenti: LAW-17125-CR 26/3.1

Competenza: Unione (concorrente ed esclusiva)

Esercizio dei diritti di voto: Unione

Posizione - Esprimersi a favore dell'adozione del progetto di ordine del giorno

Punto 4 dell'ordine del giorno - Modifica del regolamento interno

Documenti: LAW-17125-CR 26/4

Competenza: Unione (concorrente ed esclusiva)

Esercizio dei diritti di voto: Unione

Posizione - Esprimersi a favore dei progetti di modifica del regolamento interno del comitato di revisione dell'OTIF che sono stati proposti, ad eccezione dei seguenti punti:

a)

l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento interno dovrebbe recitare «Il termine è di 12 settimane se il documento è presentato in tutte e tre le lingue di lavoro.»; e

b)

la modifica all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento interno concernente la votazione in assenza di versioni linguistiche è respinta.

L'attuale versione del regolamento interno del comitato di revisione è antecedente all'adesione dell'Unione alla COTIF: alcune disposizioni sono pertanto divenute obsolete e necessitano di essere aggiornate. In particolare, devono essere modificate le disposizioni in merito ai diritti di voto dell'Unione e alla determinazione del quorum (articoli 4, 20 e 21) al fine di conformarle all'articolo 38 della COTIF e all'accordo UE-OTIF.

Punto 5 dell'ordine del giorno - Revisione parziale della convenzione di base: modifica della procedura di revisione della COTIF

Documenti: LAW-17126-CR 26/5

Competenza: Unione (gestione concorrente)

Esercizio dei diritti di voto: Stati membri

Posizione - Esprimersi a favore dell'adozione della proposta revisione dell'articolo 34 della convenzione per stabilire un periodo di tempo determinato (36 mesi) per l'entrata in vigore delle modifiche delle appendici adottate dall'assemblea generale, compresa la clausola di flessibilità per prorogare tale termine caso per caso, se così deciso dall'assemblea generale alla maggioranza prevista dall'articolo 14, paragrafo 6, della COTIF.

La proposta è intesa a migliorare e ad agevolare la procedura di revisione della COTIF al fine di modificare in maniera coerente e rapida la convenzione e le sue appendici, nonché di prevenire gli effetti negativi delle attuali lungaggini della procedura di revisione, compreso il rischio di una discrepanza interna tra le modifiche adottate dal comitato di revisione e quelle adottate dall'assemblea generale, nonché di una discrepanza esterna, in particolare con il diritto dell'Unione. La raccomandazione del segretariato dell'OTIF rifletteva l'opinione prevalente in seno al pertinente gruppo di lavoro che ha affrontato tale questione; è stato stabilito che i membri dell'OTIF dovrebbero essere in grado di trasporre le modifiche adottate, anche attraverso le procedure parlamentari, entro tre anni. La proposta appare necessaria per promuovere l'efficiente funzionamento e sviluppo dell'OTIF.

Punto 6 dell'ordine del giorno — Revisione parziale delle RU CIM — Relazione del segretario generale

Documenti: LAW-17126-CR 26/6

Competenza: Unione (concorrente ed esclusiva)

Esercizio dei diritti di voto: Unione (in caso di votazione)

Posizione - Prendere atto della relazione del segretario generale, fornire alcune informazioni sulle pertinenti attività e sugli sviluppi in corso, incoraggiare ulteriori approfondimenti sulla valutazione delle interfacce tra normative in materia doganale e di trasporto ferroviario, appoggiare la creazione di un gruppo di lavoro di esperti giuridici o l'adozione di iniziative di coordinamento alternative in seno agli organi dell'OTIF esistenti, in merito alle questioni doganali e alla digitalizzazione dei documenti di trasporto di merci.

Punto 7 dell'ordine del giorno - Revisione parziale delle regole uniformi CUI

Documenti: LAW-17128-CR 26/7.1; LAW-17129-CR 26/7.2

Competenza: Unione (gestione concorrente)

Esercizio dei diritti di voto: Stati membri

Posizione - Esprimersi a favore delle proposte di modifica dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 3 [nuova lettera aa) e modifiche delle lettere b), c) e g)], dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 5 bis, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 10, paragrafo 3, delle RU CUI, e chiedere al segretario generale dell'OTIF di presentare tutte le modifiche delle RU CUI all'assemblea generale per decisione.

La principale modifica di rilievo mira a chiarire l'ambito di applicazione delle RU CUI introducendo nell'articolo 3 la definizione di « traffico ferroviario internazionale » con cui si intende « il traffico che comporta l'utilizzo di una linea ferroviaria internazionale o di più linee ferroviarie nazionali successive situate in almeno due Stati e coordinate dai gestori dell'infrastruttura interessati », modificando di conseguenza l'articolo 1 (Ambito di applicazione) e mantenendo nel contempo il nesso con le regole uniformi CIV e CIM.

L'obiettivo è quello di garantire che le RU CUI siano applicate in modo più sistematico per lo scopo perseguito, ovvero nel traffico ferroviario internazionale. Il progetto di modifica proposto al comitato di revisione corrisponde al testo di compromesso definito dal gruppo di lavoro ad hoc in seno all'OTIF, che si è riunito in quattro occasioni: il 10 dicembre 2014, l'8 luglio 2015, il 24 novembre 2015 e il 31 maggio 2016. La Commissione ha contribuito al conseguimento dei risultati ottenuti che, conformemente all'ambito di applicazione e agli obiettivi della COTIF, ossia i trasporti internazionali, confermano l'applicazione delle RU CUI nel traffico ferroviario internazionale, come spiegato nella nuova definizione.

La Commissione ritiene che i progetti di modifica degli articoli 1 e 3, quali proposti dal segretariato dell'OTIF, siano coerenti con le definizioni e le disposizioni dell'acquis dell'Unione per quanto riguarda la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e il coordinamento tra i gestori dell'infrastruttura [ad esempio gli articoli 40, 43 e 46 della direttiva 2012/34/UE (rifusione)].

Per quanto riguarda il progetto, proposto dal segretariato dell'OTIF, di modifica dell'articolo 8 (Responsabilità del gestore) si tratta essenzialmente di una modifica di natura redazionale che non influisce sulla portata o sulla sostanza della disposizione. I progetti di modifica dell'articolo 9 proposti nonché degli articoli 3, 5, 5 bis, 7 e 10 sono puramente redazionali.

Punto 8 dell'ordine del giorno - Nuova appendice H riguardante l'esercizio sicuro dei treni nel traffico internazionale

Documenti: LAW-17130-CR26/8/9/10; LAW-17131-CR26/8.1; LAW-17132-CR 26/8.2

Competenza: Unione (esclusiva)

Esercizio dei diritti di voto: Unione

Posizione -

Esprimersi a favore (LAW-17131-CR26/8.1) dell'inclusione di una nuova appendice H riguardante l'esercizio sicuro dei treni nel traffico internazionale nella COTIF, da sottomettere alla decisione dell'assemblea generale, fatto salvo quanto segue (soppressione = testo barrato; aggiunta = testo sottolineato, se del caso).

All'articolo 2, lettera b): sostituire « autorità di certificazione » con « autorità di certificazione di sicurezza ». La sostituzione dovrebbe essere apportata in tutto il testo. In tedesco: « Sicherheitsbescheinigungsbehörde » anziché « Zertifizierungsbehörde ». In francese: « autorité de certification de sécurité » anziché « autorité de certification ».

Articolo 4, paragrafo 1: aggiungere la frase « L'autorità di certificazione di sicurezza e l'autorità di vigilanza di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possono essere due entità distinte oppure possono far parte della stessa organizzazione. »

Articolo 6, paragrafo 1: aggiungere la frase « L'autorità di vigilanza e l'autorità di certificazione di sicurezza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, possono essere due entità distinte oppure possono far parte della stessa organizzazione. »

All'articolo 8, paragrafo 3: modificare il testo nel modo seguente: «Onde attuare in modo armonizzato le prescrizioni delle presenti regole uniformi, gli allegati delle presenti RU includono:

[…]

[…]a)

un metodo comune di sicurezza relativo ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza che devono essere applicati dalle autorità di certificazione di sicurezza in sede di rilascio dei certificati di sicurezza nonché dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell'infrastruttura nelle fasi di sviluppo, attuazione, manutenzione e miglioramento dei rispettivi sistemi di gestione della sicurezza;

[…]b)

un metodo comune di sicurezza per il monitoraggio che deve essere applicato dalle imprese ferroviarie […], dai gestori dell'infrastruttura e dai soggetti responsabili della manutenzione;

c)

i necessari collegamenti con il metodo comune di sicurezza per la stima e la valutazione dei rischi che deve essere applicato dalle imprese ferroviarie, dai gestori dell'infrastruttura e dai soggetti responsabili della manutenzione quando introducono cambiamenti di carattere tecnico, operativo od organizzativo nel sistema ferroviario;

d)

un metodo comune di sicurezza per la vigilanza che deve essere applicato dalle autorità di vigilanza.».

All'articolo 2, lettera f), miglioramento redazionale, allineamento con la terminologia dell'Unione (versione tedesca): « “Eisenbahnsystem” das Schienennetz in jedem Vertragsstaat, bestehend aus […] Strecken , Bahnhöfen, Drehscheiben und Terminals ».

All'articolo 7, paragrafo 4, miglioramento redazionale (versione tedesca): « Die am Betrieb von Zügen im internationalen Verkehr beteiligten Infrastrukturbetreiber und Eisenbahnunternehmen haben […] ein Sicherheitsmanagementsystem einzurichten und dessen korrekte Anwendung in Übereinstimmung mit diesen Einheitlichen Rechtsvorschriften zu kontrollieren. »

Convenire di chiedere al segretario generale di modificare la relazione esplicativa a sostegno della nuova appendice H e di presentarla per approvazione all'assemblea generale.

Esprimersi a favore (LAW-17131-CR26/8.2), ai fini dell'inclusione della nuova appendice H nella COTIF, delle modifiche degli articoli 2, 6, 20, 33 e 35 della COTIF, e convenire di incaricare il segretario generale di presentarle all'assemblea generale per decisione.

Il progetto di nuova appendice H stabilisce le disposizioni per disciplinare l'esercizio sicuro dei treni nel traffico internazionale con l'obiettivo di armonizzare la COTIF con l'acquis dell'Unione e sostenere l'interoperabilità al di là dei confini dell'Unione europea. Il testo proposto è in linea con le disposizioni della nuova direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza e della relativa legislazione secondaria, fatta eccezione per alcune questioni di modesta importanza che dovrebbero essere affrontate conformemente alle proposte di cui sopra. Come indicato, è altresì necessario modificare talune disposizioni della COTIF ai fini dell'inclusione della nuova appendice H.

Punto 9 dell'ordine del giorno - Revisione parziale delle regole uniformi ATMF

Documenti: LAW-17130-CR26/8/9/10; LAW-17133-CR26/9; LAW-17134-CR26/09-10

Competenza: Unione (esclusiva)

Esercizio dei diritti di voto: Unione

Posizione - Esprimersi a favore della revisione parziale delle RU ATMF come proposto dal segretariato dell'OTIF, fatto salvo quanto segue (soppressione = testo barrato; aggiunta = testo sottolineato, se del caso).

All'articolo 7, paragrafo 1 bis, modificare il testo come segue: « I veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche uniformi applicabili al momento della richiesta di ammissione, ammodernamento o rinnovo, conformemente alle presenti regole uniformi e tenendo conto della strategia di migrazione per l'applicazione delle prescrizioni tecniche uniformi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4, lettera f), dell'APTU e delle possibilità di deroga di cui all'articolo 7 bis dell'ATMF ; tale conformità è costantemente garantita nel periodo in cui ciascun veicolo è in uso.

Il CTE valuta la necessità di elaborare un allegato di tali regole uniformi, comprese le disposizioni intese a consentire ai richiedenti di ottenere maggiore certezza del diritto riguardo alle prescrizioni da applicare, già prima che essi presentino domanda di ammissione, ammodernamento o rinnovo di veicoli

All'articolo 2, lettera w), modificare la definizione e l'uso del termine «veicoli» in maniera coerente in tutto il testo (per tutte le lingue). La definizione dovrebbe essere la seguente: «veicolo»: veicolo ferroviario idoneo a circolare con le proprie ruote sulle linee ferroviarie, con o senza trazione. Il termine « veicolo(i) » dovrebbe essere utilizzato in tutto il testo in sostituzione del termine « veicolo ferroviario » che figura in alcuni casi.

All'articolo 5, apportare un miglioramento redazionale (versione tedesca): sostituire « Notifikation » con « Notifizierung » nelle frasi « Jeder Vertragsstaat hat durch […] Notifizierung […] .» e « Die […] Notifizierungen können durch regionale Organisationen, die dem COTIF beigetreten sind, im Namen von Vertragsstaaten, die Mitglied der betreffenden Organisation sind, vorgenommen werden

All'articolo 10, apportare un miglioramento redazionale (versione tedesca): sostituire « Verzeichnis » con « Dossier » nelle frasi « Wenn eine neue Betriebszulassung erforderlich ist, hat der Antragsteller dem betreffenden Vertragsstaat ein das Vorhaben beschreibendes […] Dossier zu übersenden. » e « Der Vertragsstaat hat seine Entscheidung spätestens vier Monate nach der Vorlage des voll-ständigen […] Dossiers durch den Antragsteller zu treffen ».

All'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), apportare un miglioramento redazionale (versioni inglese e tedesca): sostituire CTE con il nome per esteso del comitato nelle frasi « comply with the specifications adopted by the […] Committee of Technical Experts ;» e « mit den vom […] Fachausschuss für technische Fragen angenommenen Spezifikationen übereinstimmen;».

Aggiungere il seguente articolo 14: « Articolo 14 — Allegati e raccomandazioni

1.

Il comitato di esperti tecnici decide se adottare un allegato o una disposizione di modifica di un allegato secondo la procedura di cui all'articolo 16, all'articolo 20 e all'articolo 33, paragrafo 6, della convenzione. La decisione entra in vigore a norma dell'articolo 35, paragrafi 3 e 4, della convenzione.

2.

La domanda di adozione di un allegato o di una disposizione di modifica di un allegato può essere presentata da: a) ogni Stato contraente; b) qualsiasi organizzazione regionale quale definita all'articolo 2, lettera x), dell'ATMF; c) qualsiasi associazione internazionale rappresentativa per i cui membri l'esistenza dell'allegato è indispensabile per ragioni di sicurezza e di economia nell'esercizio delle loro attività.

3.

La preparazione di allegati è di competenza del comitato di esperti tecnici assistito da opportuni gruppi di lavoro e dal segretario generale sulla base delle domande presentate conformemente al paragrafo 2.

4.

Il comitato di esperti tecnici può raccomandare metodi e pratiche in merito all'ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato nel traffico internazionale.»

Le disposizioni delle RU ATMF sono compatibili con le disposizioni della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilità e in parte con la direttiva 2009/49/CE sulla sicurezza. Con l'adozione del quarto pacchetto ferroviario, l'Unione ha modificato numerose disposizioni di tale acquis. Sulla base di un'analisi da parte della Commissione, il segretariato dell'OTIF e il pertinente gruppo di lavoro hanno predisposto le modifiche riguardanti gli articoli 2, 3 bis, 5, 6, 7, 10, 10 ter, 11 e 13 delle RU ATMF. Tali modifiche sono necessarie per armonizzare alcuni termini con le nuove disposizioni dell'UE e per prendere in considerazione alcune modifiche procedurali nell'UE, in particolare il fatto che l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie sarà competente per il rilascio delle autorizzazioni dei veicoli. Le modifiche proposte non hanno incidenza sul concetto di base dell'ATMF.

Punto 10 dell'ordine del giorno - Revisione parziale delle regole uniformi APTU

Documenti: LAW-17130-CR26/8/9/10; LAW-17135-CR26/10; LAW-17134-CR26/09-10

Competenza: Unione (esclusiva)

Esercizio dei diritti di voto: Unione

Posizione - Esprimersi a favore dell'adozione delle modifiche dell'appendice F, articolo 8, della COTIF e dell'approvazione delle modifiche della pertinente relazione esplicativa.

Le disposizioni delle RU ATMF sono compatibili con quelle della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilità, in particolare le disposizioni in merito al contenuto delle prescrizioni tecniche uniformi e alla loro equivalenza con le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) dell'Unione europea. Con l'adozione del quarto pacchetto ferroviario e in particolare con la rifusione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità, l'Unione ha modificato diverse disposizioni di tale acquis. Sulla base di un'analisi della Commissione, il segretariato dell'OTIF e il pertinente gruppo di lavoro hanno predisposto modifiche delle RU APTU al fine di garantire una costante armonizzazione con il diritto dell'Unione. Le modifiche riguardano l'articolo 8 delle RU APTU e consistono nell'aggiunta di due sezioni al contenuto delle prescrizioni tecniche uniformi equivalenti alle STI dell'UE. Tali modifiche sono necessarie per garantire che sia salvaguardata l'equivalenza del contenuto delle future STI dell'Unione europea e delle prescrizioni tecniche uniformi della COTIF. Le modifiche proposte non hanno incidenza sul concetto di base dell'APTU.

Punto 11 dell'ordine del giorno — Discussione generale sulla necessità di armonizzare le condizioni di accesso

Documenti: LAW-17130-CR26/11;

Competenza: Unione (gestione concorrente)

Esercizio dei diritti di voto: n/d

Posizione - Nessuna

Punto 12 dell'ordine del giorno - Varie ed eventuali

Documenti: LAW-17130-CR26/12

Competenza: Unione (gestione concorrente)

Esercizio dei diritti di voto: Stati membri

Posizione - Non opporsi alla costituzione di un gruppo di lavoro di esperti giuridici incaricato di assistere e agevolare il funzionamento degli attuali organi dell'OTIF in campo giuridico e di garantire l'efficace gestione della convenzione.

Punto 13 dell'ordine del giorno - Revisione parziale delle regole uniformi CUV

Documenti: LAW-17144-CR 26/13 (proposta trasmessa dalla Svizzera)

Competenza: Unione (gestione concorrente)

Esercizio dei diritti di voto: Stati membri

Posizione - Opporsi alla proposta di prendere in considerazione la modifica dell'articolo 7 delle RU CUV presentata dalla Svizzera.

L'articolo 7, paragrafo 1, delle RU CUV riguarda la responsabilità del detentore e dell'utente del veicolo (imprese ferroviarie) in caso di danni causati dal veicolo e dovuti a un difetto di questo. Il progetto di modifica proposto aggiunge un nuovo criterio per comprovare la responsabilità del detentore del veicolo per i danni causati da un difetto del veicolo. Ai sensi dell'attuale articolo 7 delle RU CUV, se applicato dalle parti contraenti, l'intestatario del veicolo è responsabile solo se è dimostrato che i danni causati dal veicolo derivano da un guasto di cui egli è responsabile. La modifica proposta sembra aggiungere un secondo criterio in base al quale l'intestatario deve dimostrare che non è responsabile del difetto all'origine del danno.

Il paragrafo 2 dell'attuale articolo 7 del CUV precisa che « le parti del contratto possono concordare disposizioni di deroga al paragrafo 1 ». Su tale base, le negoziazioni tra le imprese del settore fra il 2013 e il 2016 hanno portato a un accordo approvato da 600 imprese ferroviarie che ha consentito di chiarire meglio le responsabilità dei proprietari dei carri grazie alle modifiche necessarie apportate al Contratto generale di utilizzazione dei carri (GCU). L'accordo concluso ha inserito nel GCU un nuovo articolo 27 relativo al principio della responsabilità in caso di danni causati da un carro, in modo da conseguire un miglior equilibrio e di fare maggiore chiarezza per l'intero settore in caso di danni causati da un carro. Tale articolo introduce il concetto di « presunzione di colpevolezza » che consente di ritenere il detentore responsabile di un guasto del veicolo causato da una violazione del suo obbligo di manutenzione. Tale modifica è applicabile dal 1o gennaio 2017. Attualmente, la maggior parte dei detentori e delle imprese ferroviarie che operano nell'Unione applica il GCU. La proposta svizzera pertanto non è necessaria poiché gli accordi stipulati dalle imprese del settore sono sufficienti per definire chiaramente le responsabilità del detentore e delle imprese ferroviarie in caso di danni causati da un veicolo nell'ambito di un contratto di vendita. Non vi sono indicazioni che tale accordo non riesca a trovare un giusto equilibrio tra gli interessi delle rispettive parti. La proposta non adduce pertanto una motivazione solida e una giustificazione sufficiente per le modifiche proposte.


5.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/18


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/320 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2018

relativa a talune misure di protezione della salute animale applicabili agli scambi di salamandre all'interno dell'Unione e all'introduzione di tali animali nell'Unione in relazione al fungo Batrachochytrium salamandrivorans

[notificata con il numero C(2018) 1208]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Dal 2013 la presenza del Batrachochytrium salamandrivorans (nel seguito il «Bsal»), un fungo emergente patogeno per le salamandre, è stata rilevata in Belgio, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito. Tale fungo colpisce le popolazioni di salamandre in cattività e selvatiche e può causare un'elevata morbilità e mortalità. Il Bsal è letale per talune specie di salamandre, mentre altre specie gli sono totalmente o parzialmente resistenti, ma possono trasportarlo sulla pelle e fungere quindi da serbatoio e fonte di infezione o contaminazione per altre specie di salamandre.

(2)

In base alle attuali conoscenze scientifiche sul Bsal, raccolte in un parere scientifico (3) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) su tale fungo nell'ambito della valutazione relativa alla redazione dell'elenco e alla classificazione delle malattie animali nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il Bsal sembra essere endemico almeno in Giappone, Thailandia e Vietnam, con un tasso di prevalenza pari al 3 % circa nelle popolazioni di salamandre selvatiche. In genere si ritiene che tale fungo abbia avuto origine nell'Asia orientale, regione in cui è diffuso ed endemico, ma mancano informazioni sull'entità della sua diffusione in altre parti del mondo. In genere si ritiene inoltre che gli scambi di salamandre infette o vettori del Bsal contribuiscano alla sua diffusione.

(3)

Secondo i dati disponibili, gli scambi riguardano sia le specie di salamandre resistenti che quelle ricettive. La direttiva 92/65/CEE del Consiglio (5) stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nell'Unione di animali non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, agli atti specifici dell'Unione elencati nell'allegato F di detta direttiva. La normativa dell'Unione in materia di sanità animale, tra cui la direttiva 92/65/CEE, attualmente non contempla condizioni di polizia sanitaria specifiche per gli scambi o le importazioni di salamandre nell'Unione che possano costituire un mezzo efficace per proteggere la salute animale dalla diffusione del Bsal nel suo territorio.

(4)

L'EFSA, nell'ambito della sua assistenza scientifica e tecnica per quanto riguarda la sopravvivenza, l'insediamento e la diffusione del Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) nell'UE (6) (nel seguito «l'assistenza dell'EFSA»), ha valutato le potenziali ripercussioni del Bsal sulla salute delle salamandre nell'Unione, siano esse selvatiche o in cattività, l'efficacia e la fattibilità di un divieto dei movimenti applicabile alle salamandre oggetto di scambi, la validità, l'affidabilità e la solidità dei metodi diagnostici disponibili per individuare il Bsal nonché eventuali metodi alternativi e misure praticabili di attenuazione dei rischi per garantire la sicurezza degli scambi di salamandre a livello internazionale e all'interno dell'Unione.

(5)

Secondo l'assistenza dell'EFSA, la messa in quarantena delle salamandre, la realizzazione di test su tali animali per dimostrare che sono indenni dall'infezione da Bsal, la limitazione dei loro movimenti, l'applicazione di procedure igieniche e misure di biosicurezza, come pure il trattamento delle salamandre contro il Bsal, costituiscono importanti misure di attenuazione dei rischi per prevenire la diffusione di tale malattia.

(6)

L'assistenza dell'EFSA ha altresì evidenziato numerose lacune e incertezze nello stato attuale delle conoscenze in materia di Bsal. In particolare essa ha concluso che, a causa della complessità tassonomica e della mancanza di dati attuali in grado di indicare quali specie siano ricettive nei confronti del Bsal, stabilire norme a livello di ordine tassonomico può essere più efficace e fattibile che definire norme specifiche per specie.

(7)

È pertanto opportuno stabilire misure di protezione della salute animale, applicabili all'ordine tassonomico Caudata, per gli scambi di partite di salamandre all'interno dell'Unione e per l'introduzione di tali partite nell'Unione al fine di evitare che il Bsal si diffonda attraverso gli scambi all'interno dell'Unione degli animali appartenenti a tale ordine e la loro introduzione nella stessa. Tali misure dovrebbero tener conto delle misure di attenuazione dei rischi di cui all'assistenza dell'EFSA e, in particolare, prevedere una quarantena, test diagnostici e trattamenti adeguati delle salamandre, nonché la certificazione del loro stato sanitario ai fini degli scambi di tali animali all'interno dell'Unione e della loro introduzione nella stessa. Tali misure sono di carattere emergenziale e non sono considerate modalità di applicazione specifiche ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio.

(8)

Il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia elencati nell'allegato I di detto regolamento; gli anfibi figurano tra gli animali elencati in detto allegato. Le misure di protezione della salute animale stabilite nella presente decisione non dovrebbero applicarsi ai movimenti a carattere non commerciale di salamandre come animali da compagnia, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 576/2013, per via della specificità di tali movimenti e data la mancanza di informazioni in materia.

(9)

Tali misure dovrebbero applicarsi indipendentemente dalle altre norme dell'Unione potenzialmente pertinenti per gli scambi e l'introduzione di salamandre, in particolare il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (8).

(10)

In occasione dell'85a sessione generale, tenutasi dal 21 al 26 maggio 2017, l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) ha inserito l'infezione da Bsal nel suo codice sanitario per gli animali acquatici. Non sono tuttavia ancora disponibili norme internazionali e mancano informazioni sulle capacità tecniche dei servizi veterinari e dei laboratori in tutto il mondo di effettuare test per la ricerca del Bsal, mentre diverse parti interessate nell'Unione europea sono all'avanguardia nel campo della diagnosi e del trattamento del Bsal, nonché in quello della manipolazione sicura delle salamandre oggetto di scambi. È pertanto opportuno che la maggior parte delle misure di attenuazione dei rischi, in particolare la messa in quarantena in uno stabilimento adeguato, i test effettuati sulle salamandre oggetto di scambi e di introduzione nonché il trattamento di tali animali, siano condotte da autorità veterinarie competenti, operatori e laboratori situati nell'Unione.

(11)

Secondo l'assistenza dell'EFSA, è possibile che il Bsal si trasmetta tra specie di salamandre autoctone di diverse regioni e che possa verificarsi una contaminazione crociata nei diversi stabilimenti in cui tali animali vengono allevati, raccolti o distribuiti. Per tale motivo il rischio di presenza del Bsal nelle salamandre oggetto di scambi prescinde dal loro luogo di origine e dalla situazione nell'ambiente naturale. Tutte le partite di salamandre destinate agli scambi all'interno dell'Unione o introdotte nella stessa dovrebbero pertanto essere oggetto di misure di attenuazione dei rischi.

(12)

Dovrebbero essere stabilite condizioni minime per gli stabilimenti adeguati da utilizzare per la messa in quarantena delle salamandre, al fine di garantirne la biosicurezza, mentre la manipolazione delle salamandre che muoiono in tali stabilimenti dovrebbe avvenire secondo le vigenti norme specifiche stabilite nel regolamento sui sottoprodotti di origine animale (9).

(13)

Per quanto riguarda la dimensione delle unità epidemiologiche sottoposte a quarantena, dovrebbe essere specificata una dimensione minima per la certificazione dei risultati negativi ai test diagnostici per via della sensibilità limitata della migliore prova disponibile di reazione a catena della polimerasi quantitativa in tempo reale (qPCR), che è sufficientemente affidabile solo se le unità epidemiologiche sono costituite da almeno 62 salamandre.

(14)

Le salamandre sottoposte a quarantena e a test con risultati negativi o a trattamento soddisfacente nell'Unione non dovrebbero essere nuovamente sottoposte a quarantena o a test, purché siano state tenute isolate da salamandre con uno stato sanitario differente in uno stabilimento adeguato.

(15)

I trattamenti dovrebbero essere specificati e coerenti con i protocolli già descritti nella letteratura scientifica sottoposta a valutazione inter pares, come sottolineato dall'assistenza dell'EFSA, o con protocolli comparabili.

(16)

Dovrebbe essere stabilito un elenco di paesi terzi autorizzati a rilasciare certificati sanitari per l'introduzione di partite di salamandre nell'Unione; detto elenco dovrebbe essere limitato ai paesi che hanno già fornito garanzie sufficienti in materia di rilascio di certificati, almeno equivalenti a quelle previste dalla direttiva 96/93/CEE del Consiglio (10), onde evitare una certificazione fuorviante e fraudolenta. È pertanto opportuno fare riferimento agli elenchi già disponibili in materia di introduzione di altri prodotti nell'Unione. Tali paesi terzi sono elencati rispettivamente nell'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione (11), nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE della Commissione (12), nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (13), nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione (14), nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (15) o nell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (16).

(17)

Le partite di salamandre dovrebbero essere introdotte nell'Unione solo se soddisfano tutte le condizioni pertinenti e se l'autorità veterinaria competente del posto d'ispezione frontaliero di entrata è in grado di verificare che le partite saranno accettate da un operatore responsabile di uno stabilimento di destinazione adeguato per essere sottoposte a opportuna quarantena.

(18)

L'effettivo arrivo delle partite di salamandre introdotte nell'Unione da paesi terzi nel loro luogo di quarantena nell'Unione dovrebbe essere registrato nella versione elettronica del documento veterinario comune di entrata di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione (17) e gestito dal sistema informatico veterinario integrato denominato TRACES, in modo che l'autorità veterinaria competente del posto d'ispezione frontaliero di entrata possa essere informata del loro arrivo in modo attendibile.

(19)

La presente decisione dovrebbe prevedere un periodo transitorio al fine di concedere agli Stati membri, alle autorità competenti e agli operatori economici tempo sufficiente per predisporre le necessarie procedure in modo da poter rispettare le norme stabilite nella presente decisione. La durata di tale periodo dovrebbe essere limitata a pochi mesi. Al tempo stesso dovrebbero già applicarsi misure di attenuazione dei rischi in base al livello di protezione richiesto dagli Stati membri di destinazione.

(20)

Si prevede che nei prossimi anni saranno disponibili maggiori informazioni sul Bsal, ottenute da fonti scientifiche e dai risultati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri; tali informazioni integreranno le attuali conoscenze relative a questa malattia. Le misure di protezione della salute animale stabilite nella presente decisione dovrebbero pertanto essere di natura temporanea. Esse dovrebbero tuttavia applicarsi almeno fino al 31 dicembre 2019, onde consentire la loro attuazione da parte degli Stati membri per un anno, seguita dalla predisposizione di una relazione annuale e dalla valutazione della stessa, mentre norme permanenti dell'UE in materia di sanità animale possono essere stabilite nel quadro del nuovo regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili, da applicarsi a decorrere dalla data di applicazione di detto regolamento.

(21)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce misure di protezione della salute animale applicabili agli scambi di partite di salamandre all'interno dell'Unione e all'introduzione di tali partite nell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«salamandre»: tutti gli anfibi dell'ordine Caudata;

b)

«Bsal»: il fungo Batrachochytrium salamandrivorans (regno Fungi, Phylum Chytridiomycota, ordine Rhizophydiales);

c)

«unità epidemiologica»: un gruppo di salamandre con la stessa probabilità di esposizione al Bsal;

d)

«quarantena»: il mantenimento di salamandre in isolamento senza contatto diretto o indiretto con salamandre che si trovano al di fuori della loro unità epidemiologica, al fine di impedire la diffusione del Bsal mentre gli animali in isolamento sono tenuti sotto osservazione per un periodo definito, sottoposti a test e, se del caso, a trattamento;

e)

«operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile delle salamandre, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia;

f)

«stabilimento adeguato»; locali:

i)

in cui le salamandre sono tenute in quarantena prima di essere spedite in un altro Stato membro o dopo la loro introduzione nell'Unione; e

ii)

registrati dall'autorità competente prima della data di inizio della quarantena;

g)

«test diagnostico adeguato»: una prova di reazione a catena della polimerasi quantitativa in tempo reale (qPCR) con i primer STerF e STerR specifici per specie per amplificare un frammento di DNA del Bsal di 119 nucleotidi;

h)

«documento veterinario comune di entrata» o «DVCE»: il documento di notifica dell'arrivo degli animali nell'Unione di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 282/2004, redatto secondo il modello di cui all'allegato I di detto regolamento e gestito attraverso il sistema informatico veterinario integrato denominato TRACES;

i)

«caso confermato di Bsal»: conferma, attraverso il test diagnostico adeguato, della presenza del Bsal o di suo materiale genetico nei tessuti delle salamandre o su di essi.

Articolo 3

Condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di salamandre all'interno dell'Unione

1.   Gli Stati membri vietano la spedizione di partite di salamandre in un altro Stato membro, salvo nel caso in cui tali partite soddisfino le seguenti condizioni di polizia sanitaria:

a)

sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di certificato sanitario di cui all'allegato I, parte A;

b)

le salamandre non devono presentare segni clinici di Bsal. In particolare, al momento dell'esame da parte del veterinario ufficiale, non devono presentare lesioni né ulcere cutanee. Tale esame deve essere effettuato entro le 24 ore precedenti la spedizione della partita nello Stato membro di destinazione;

c)

le salamandre devono provenire da una popolazione in cui non sono stati registrati decessi dovuti al Bsal né segni clinici di tale fungo. In particolare l'operatore non deve aver rilevato lesioni né ulcere cutanee;

d)

la partita deve essere costituita da:

i)

almeno 62 salamandre sottoposte a quarantena come un'unica unità epidemiologica in uno stabilimento adeguato che soddisfa le condizioni minime di cui all'allegato II, per un periodo di almeno sei settimane immediatamente prima della data di rilascio del certificato sanitario di cui all'allegato I, parte A. Campioni cutanei prelevati dalle salamandre della partita mediante tampone devono inoltre essere stati sottoposti, con esito negativo, al test diagnostico adeguato per la ricerca del Bsal durante la quinta settimana del periodo di quarantena, conformemente alle dimensioni del campione di cui all'allegato III, punto 1, lettera a); oppure

ii)

salamandre che sono state sottoposte a trattamento contro il Bsal in maniera ritenuta soddisfacente dall'autorità competente, conformemente all'allegato III, punto 1, lettera b).

2.   Se le partite di salamandre sono state introdotte nell'Unione in provenienza da un paese terzo e sono state già sottoposte a quarantena in uno stabilimento di destinazione adeguato conformemente all'articolo 6, gli Stati membri autorizzano la loro spedizione in un altro Stato membro unicamente se tali partite soddisfano le seguenti condizioni:

a)

le condizioni di polizia sanitaria di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c);

b)

tra la fine del periodo di quarantena successivo alla loro introduzione nell'Unione e il rilascio del certificato sanitario di cui all'allegato I, parte A, le salamandre sono state tenute in quarantena nello stabilimento adeguato che soddisfa le condizioni minime di cui all'allegato II.

Articolo 4

Condizioni di polizia sanitaria per l'introduzione di partite di salamandre nell'Unione

Gli Stati membri vietano l'introduzione nell'Unione di partite di salamandre in provenienza da un paese terzo, salvo nel caso in cui tali partite soddisfino le seguenti condizioni:

a)

provengono da paesi terzi figuranti in uno dei seguenti atti:

i)

allegato I della decisione 2004/211/CE;

ii)

allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE;

iii)

allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008;

iv)

allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009;

v)

allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010;

oppure

vi)

allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010;

b)

sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di certificato sanitario di cui all'allegato I, parte B;

c)

le salamandre non devono presentare segni clinici di Bsal. In particolare, al momento dell'esame da parte del veterinario ufficiale, non devono essere presenti segni di lesioni né ulcere cutanee. Tale esame deve essere stato effettuato entro le 24 ore precedenti la spedizione della partita nell'Unione;

d)

prima di rilasciare il certificato sanitario di cui alla lettera b), l'unità epidemiologica comprendente le salamandre della partita deve essere stata isolata dalle altre salamandre al più tardi al momento dell'esame per il rilascio del certificato sanitario e da allora non deve essere entrata in contatto con altre salamandre.

Articolo 5

Attestato relativo allo stabilimento di destinazione adeguato

Gli Stati membri provvedono affinché i posti d'ispezione frontalieri non ammettano l'introduzione nell'Unione di partite di salamandre, a meno che gli importatori o i loro rappresentanti non presentino un attestato scritto, redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione, firmato dalla persona fisica o giuridica responsabile dello stabilimento di destinazione adeguato, in cui siano riportati:

a)

il nome e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione adeguato;

b)

l'indicazione che lo stabilimento di destinazione adeguato soddisfa le condizioni minime di cui all'allegato II;

c)

l'indicazione che la partita di salamandre sarà ammessa in quarantena.

Articolo 6

Norme in materia di quarantena applicabili alle partite di salamandre introdotte nell'Unione

Gli Stati membri provvedono affinché:

1.

il veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto responsabile dello stabilimento di destinazione adeguato registri l'arrivo della partita di salamandre, introdotte nell'Unione in provenienza da un paese terzo, nella parte 3, casella 45, della versione elettronica del documento veterinario comune di entrata;

2.

il veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto garantisca che l'operatore mantenga la partita di salamandre in quarantena nello stabilimento di destinazione adeguato come un'unica unità epidemiologica;

3.

il veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto verifichi le condizioni di quarantena di ciascuna partita di salamandre; tale verifica comprende un esame dei dati di mortalità e un'ispezione clinica delle salamandre nello stabilimento di destinazione adeguato, accertando in particolare l'eventuale presenza di lesioni e ulcere cutanee;

4.

se una partita è costituita da 62 o più salamandre, il veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto proceda all'esame, al campionamento, ai test e al trattamento del Bsal conformemente alle procedure di cui all'allegato III, punti 1 e 2, in seguito all'arrivo della partita di salamandre nello stabilimento di destinazione adeguato;

5.

se la partita è costituita da meno di 62 salamandre, il veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto garantisca che la partita sia sottoposta a trattamento contro il Bsal in maniera ritenuta soddisfacente dall'autorità competente conformemente all'allegato III, punto 3;

6.

il veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto autorizzi la partita di salamandre a lasciare lo stabilimento di destinazione adeguato mediante un'autorizzazione scritta:

a)

nel caso in cui siano effettuati i test di cui all'allegato III, punto 1, lettera a), purché siano trascorse almeno sei settimane dalla data di inizio del periodo di quarantena e non prima della ricezione dei risultati negativi dei test, a seconda di quale data sia posteriore; o

b)

nel caso in cui sia effettuato il trattamento di cui all'allegato III, punto 1, lettera b), solo dopo il completamento soddisfacente del trattamento.

Articolo 7

Misure da adottare qualora sia confermato un caso di Bsal in uno stabilimento di destinazione adeguato

1.   Qualora durante la quarantena sia confermato che almeno una salamandra di un'unità epidemiologica è infetta da Bsal, gli Stati membri provvedono affinché lo stabilimento di destinazione adeguato adotti le seguenti misure:

a)

tutte le salamandre nella stessa unità epidemiologica siano:

i)

sottoposte a trattamento contro il Bsal in maniera ritenuta soddisfacente dall'autorità competente, conformemente all'allegato III, punto 3; oppure

ii)

abbattute e smaltite come sottoprodotti di origine animale conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1069/2009;

b)

dopo il completamento delle misure di cui alla lettera a), la zona dello stabilimento di destinazione adeguato in cui è stata tenuta l'unità epidemiologica venga pulita e disinfettata in maniera ritenuta soddisfacente dall'autorità competente.

2.   L'autorità competente può esigere che siano effettuati test sulle salamandre sottoposte a trattamento per verificare l'efficacia del trattamento di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), e può chiedere, se del caso, che siano effettuati trattamenti ripetuti per prevenire la diffusione del Bsal.

Articolo 8

Costi

Gli Stati membri provvedono affinché tutti i costi relativi alla quarantena, ai test e, se necessario, alle misure di attenuazione dei rischi e ai trattamenti siano sostenuti dall'operatore o dall'importatore.

Articolo 9

Obblighi in materia di relazioni annuali

Al più tardi entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2019, gli Stati membri che hanno manipolato partite di salamandre nell'anno precedente comunicano alla Commissione le seguenti informazioni relative a tale periodo, operando una distinzione tra informazioni relative agli scambi all'interno dell'Unione e informazioni relative all'introduzione nell'Unione di partite di salamandre:

a)

il numero di unità epidemiologiche in cui è stato confermato almeno un caso di Bsal;

b)

il numero di unità epidemiologiche sottoposte a trattamento senza che sia stato confermato alcun caso di Bsal;

c)

qualsiasi altra informazione da essi ritenuta pertinente in relazione ai test, al trattamento o alla manipolazione delle partite nonché all'attuazione della presente decisione.

Articolo 10

Misure transitorie

1.   Per un periodo transitorio che termina il 6 settembre 2018 gli Stati membri di destinazione possono ammettere sul loro territorio partite di salamandre, provenienti da altri Stati membri, che non soddisfano le condizioni di polizia sanitaria di cui all'articolo 3, a condizioni appropriate di attenuazione dei rischi determinate dall'autorità competente previa consultazione degli operatori e, se necessario, dello Stato membro di origine.

2.   Per un periodo transitorio che termina il 6 settembre 2018 gli Stati membri di destinazione possono ammettere sul loro territorio partite di salamandre, introdotte nell'Unione in provenienza da un paese terzo, che non soddisfano le condizioni di polizia sanitaria di cui all'articolo 4, a condizione che esse siano manipolate conformemente agli articoli da 5 a 7.

Articolo 11

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2019.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)   GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(3)  EFSA Journal 2017;15(11):5071.

(4)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(5)  Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

(6)  EFSA Journal 2017;15(2):4739.

(7)  Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(10)  Direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28).

(11)  Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

(12)  Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

(13)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12).

(15)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

(17)  Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione e il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11).


ALLEGATO I

PARTE A

CERTIFICATO SANITARIO

per gli scambi di salamandre all'interno dell'Unione

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PARTE B

CERTIFICATO SANITARIO

per l'introduzione di partite di salamandre nell'Unione europea

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ALLEGATO II

CONDIZIONI MINIME APPLICABILI AGLI STABILIMENTI DI DESTINAZIONE ADEGUATI

1)

Lo stabilimento di destinazione adeguato:

a)

dispone di un sistema che garantisca una sorveglianza adeguata delle salamandre;

b)

è sottoposto al controllo di un veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto;

c)

è pulito e disinfettato conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.

2)

L'operatore dello stabilimento adeguato provvede affinché:

a)

a meno che non vengano distrutti, le vasche, le gabbie o gli altri fomiti utilizzati per il trasporto delle salamandre siano puliti e disinfettati in modo tale da prevenire la diffusione del Bsal;

b)

i rifiuti e le acque reflue vengano raccolti regolarmente, immagazzinati e successivamente trattati in modo tale da prevenire la diffusione del Bsal;

c)

le carcasse delle salamandre sottoposte a quarantena siano esaminate in un laboratorio indicato dall'autorità competente;

d)

sulle salamandre siano effettuati i necessari test e trattamenti di concerto con il veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto e sotto il suo controllo.

3)

L'operatore dello stabilimento di destinazione adeguato informa il veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto del verificarsi di malattie e decessi delle salamandre durante la quarantena.

4)

L'operatore dello stabilimento di destinazione adeguato tiene un registro riportante:

a)

data, numero e specie delle salamandre in entrata e in uscita relativamente a ogni partita;

b)

copia dei certificati sanitari e dei documenti veterinari comuni di entrata che accompagnano le partite di salamandre;

c)

casi di malattia e numero di decessi su base giornaliera;

d)

date e risultati dei test;

e)

tipi e date dei trattamenti e numero di animali che vi sono sottoposti.


ALLEGATO III

PROCEDURE DI ESAME, CAMPIONAMENTO, TEST E TRATTAMENTO PER IL BSAL

1)

Durante la quarantena le salamandre sono sottoposte alle seguenti procedure:

a)

se la dimensione dell'unità epidemiologica è uguale o superiore a 62, i campioni cutanei prelevati mediante tampone dalle salamandre sottoposte a quarantena devono essere esaminati sotto il controllo del veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto mediante il test diagnostico adeguato durante la quinta settimana successiva al loro ingresso nello stabilimento adeguato, conformemente alle dimensioni del campione indicate nella tabella di riferimento, a meno che l'operatore non decida per il trattamento di cui alla lettera b).

Tabella di riferimento (1):

Dimensioni dell'unità epidemiologica

62

186

200

250

300

350

400

450

Dimensioni del campione

62

96

98

102

106

108

110

111

b)

Qualora decida per uno dei trattamenti di cui al punto 3) o in tutti i casi in cui le dimensioni dell'unità epidemiologica sono inferiori a 62 elementi, l'operatore deve sottoporre tutte le salamandre della partita a un trattamento contro il Bsal sotto il controllo del veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto, in maniera ritenuta soddisfacente dall'autorità competente.

c)

Nei casi di cui alla lettera b), il veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto può richiedere un test rappresentativo dell'unità epidemiologica mediante il test diagnostico adeguato per monitorare la presenza del Bsal o, dopo il trattamento, per verificarne l'assenza.

d)

I campioni cutanei prelevati mediante tampone da tutte le salamandre morte o clinicamente malate, in particolare quelle che presentano lesioni cutanee, devono essere esaminati sotto il controllo del veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto mediante il test diagnostico adeguato nel momento in cui presentano lesioni o altri segni clinici o al momento del decesso, a seconda di quale data sia anteriore.

e)

Tutte le salamandre che muoiono nello stabilimento adeguato devono essere sottoposte a un'ispezione post mortem sotto il controllo del veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto, in particolare per accertare segni del Bsal al fine di confermare o escludere, nella misura del possibile, che il decesso è stato causato da tale fungo.

2)

Tutti i test dei campioni prelevati, come pure l'esame post mortem durante la quarantena, devono essere effettuati in laboratori indicati dal veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto.

3)

I seguenti trattamenti sono ritenuti soddisfacenti:

a)

mantenere le salamandre a una temperatura di almeno 25 °C per almeno 12 giorni;

b)

mantenere le salamandre a una temperatura di almeno 20 °C per almeno 10 giorni, assieme a un trattamento che consiste in bagni per immersione con polimixina E (2 000 UI/ml) per 10 minuti due volte al giorno, seguiti da un'applicazione di voriconazolo per nebulizzazione (12,5 μg/ml);

c)

qualsiasi altro trattamento con risultati comparabili riguardo all'eliminazione del Bsal, quale riportato in un articolo oggetto di valutazione inter pares pubblicato su una rivista scientifica.


(1)  Ipotizzando una prevalenza del Bsal pari al 3 % nell'unità epidemiologica e assicurandone l'individuazione con un livello di confidenza del 95 %, con una sensibilità del test diagnostico adeguato dell'80 %.


5.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/34


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/321 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2018

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/224 che fissa le specifiche tecniche e operative che consentono al servizio commerciale offerto dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo di svolgere la funzione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Le specifiche tecniche e operative stabilite nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/224 della Commissione (2) prevedono che le specifiche generali del servizio «CS ad alta precisione» fornito dal servizio commerciale comprendano un errore di posizionamento inferiore a un decimetro e che l'accesso a tale servizio «CS ad alta precisione», controllato da uno o più fornitori di servizi, sia a pagamento in funzione della politica tariffaria in vigore.

(2)

Un accesso a pagamento al servizio ad alta precisione del servizio commerciale potrebbe tuttavia frenare lo sviluppo delle applicazioni destinate a utilizzare questo servizio e intralciare, in particolare nell'ambito dell'Unione, la promettente crescita delle attività economiche basate sulla tecnologia della radionavigazione via satellite. Esso potrebbe inoltre costituire un ostacolo alla diffusione sui mercati mondiali del sistema istituito nel quadro del programma Galileo, in un momento in cui sistemi concorrenti puntano a offrire gratuitamente servizi ad alta precisione.

(3)

D'altro canto le imprese dei settori in piena fase di sviluppo che hanno maggiori probabilità di utilizzare il servizio commerciale ad alta precisione, quali le imprese attive nel settore dei veicoli autonomi, della robotica o dei droni, non necessitano di una precisione di posizionamento tanto elevata quanto quella inizialmente prevista per il servizio commerciale. Per tali imprese è sufficiente una precisione inferiore a due decimetri, mentre sarebbe più interessante ottenere in cambio una riduzione del lasso di tempo necessario per l'acquisizione di tale precisione. Dal momento che esiste una correlazione positiva tra la precisione di posizionamento e il lasso di tempo necessario per l'acquisizione di tale precisione, una diminuzione della precisione minima da un decimetro a due decimetri sarà accompagnata da una diminuzione del lasso di tempo necessario per l'acquisizione della precisione, che può variare in base alla tecnologia utilizzata, all'ambiente e al luogo in cui si trova l'utente.

(4)

Inoltre gli utenti che necessitano di un servizio con un errore di posizionamento inferiore a quello del servizio «CS ad alta precisione» potranno sempre ottenerlo presso le imprese che propongono già, in modo localizzato, servizi commerciali che comprendono tale precisione.

(5)

È opportuno inoltre precisare che il fatto che il servizio commerciale offra gratuitamente un servizio ad alta precisione non pregiudica l'eventuale accesso a pagamento ad altri servizi forniti dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo.

(6)

È opportuno quindi prevedere, da un lato, che l'accesso al servizio «CS ad alta precisione» fornito dal servizio commerciale sia gratuito e, dall'altro, che le specifiche generali del servizio «CS ad alta precisione» comprendano un errore di posizionamento inferiore a due decimetri.

(7)

Infine, trattandosi del dispiegamento del servizio «CS ad alta precisione», è opportuno modificare leggermente la denominazione delle due fasi previste affinché rispecchino maggiormente la realtà.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/224.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1285/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/224 è così modificato:

1)

nella riga intitolata «Specifiche generali», in corrispondenza della colonna intitolata «CS ad alta precisione», il testo è sostituito dal seguente: «Fornitura di dati di alta precisione per ottenere un errore di posizionamento inferiore a due decimetri in condizioni di funzionamento nominali»;

2)

nella riga intitolata «Accesso al servizio», in corrispondenza della colonna intitolata «CS ad alta precisione», il testo è sostituito dal seguente: «- Accesso gratuito»;

3)

nella riga intitolata «Dispiegamento del servizio» in corrispondenza della colonna intitolata «CS ad alta precisione», il testo «- Fase operativa commerciale iniziale tra il 2018 e il 2020 - Fase di piena operatività commerciale a partire dal 2020» è sostituito dal testo «- Fase iniziale di fornitura dei segnali tra il 2018 e il 2020 - Fase di fornitura completa dei servizi a partire dal 2020».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/224 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, che fissa le specifiche tecniche e operative che consentono al servizio commerciale offerto dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo di svolgere la funzione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 36).


5.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/36


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/322 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2018

relativa alla sospensione della procedura d'esame concernente gli ostacoli agli scambi costituiti da misure adottate dalla Repubblica di Turchia che incidono sul commercio della carta non patinata senza legno

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (1) (regolamento sugli ostacoli agli scambi), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato per gli ostacoli agli scambi,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 aprile 2017 la Confederazione delle industrie europee della carta (CEPI) ha presentato una denuncia a nome dell'industria cartaria dell'Unione in conformità all'articolo 3 del regolamento sugli ostacoli agli scambi.

(2)

La CEPI ha sostenuto che il 28 settembre 2015 la Repubblica di Turchia ha introdotto un sistema di sorveglianza delle importazioni di carta non patinata senza legno che prevede un obbligo specifico di licenza per l'importazione, rende impossibili le importazioni di valore inferiore a una determinata soglia e crea ostacoli agli scambi per le importazioni superiori a tale valore.

(3)

La Commissione ha deciso che la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di una procedura d'esame. Un avviso di apertura è stato quindi pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 7 luglio 2017 (2).

(4)

Nel corso dell'inchiesta la Repubblica di Turchia ha revocato l'applicazione del sistema di sorveglianza delle importazioni per quanto riguarda la carta non patinata senza legno.

(5)

Nonostante la revoca della misura che sottopone la carta non patinata senza legno al sistema di sorveglianza, tale sistema continua a esistere e potrebbe essere reintrodotto per la carta non patinata senza legno. La Commissione ritiene pertanto opportuno non porre fine al procedimento, bensì sospenderlo.

(6)

La Commissione seguirà gli sviluppi della situazione.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per gli ostacoli agli scambi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La procedura d'esame concernente gli ostacoli agli scambi costituiti da misure adottate dalla Repubblica di Turchia che incidono sul commercio della carta non patinata senza legno è sospesa.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1.

(2)   GU C 218 del 7.7.2017, pag. 20.


ORIENTAMENTI

5.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/38


INDIRIZZO (UE) 2018/323 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 febbraio 2018

che modifica l'Indirizzo BCE/2013/7 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2018/8)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1),

visto il regolamento (CE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è stato modificato al fine di: (i) chiarire l'ambito dei soggetti dichiaranti dati di gruppo che possono essere identificati come facenti parte degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione da parte del Consiglio direttivo ai fini di tale regolamento e (ii) per incorporare la possibilità che i dati di gruppo ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) possano essere segnalati direttamente alla BCE. L'indirizzo BCE/2013/7 della Banca centrale europea (3) deve essere modificato per tenere conto di tali modifiche dal momento che esso prevede le procedure che devono essere seguite dalle banche centrali nazionali (BCN) in occasione della segnalazione alla BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).

(2)

In particolare, l'allegato II contenente la lettera di notifica della classificazione come soggetto dichiarante dati di gruppo ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) deve riflettere l'ulteriore specificazione dei criteri che il Consiglio direttivo utilizza per la classificazione dei soggetti dichiaranti dati di gruppo.

(3)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo BCE/2013/7,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2013/7 è modificato come segue:

1.

all'articolo 3 bis è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Fermo restando l'obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1, una BCN può decidere che i soggetti dichiaranti dati di gruppo identificati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) segnalino le informazioni statistiche specificate nel capo 2 dell'allegato I a tale regolamento alla BCE. In tal caso, la BCN informa la BCE e i soggetti dichiaranti di conseguenza, dopo di che la BCE definisce e attua le disposizioni di segnalazione che devono essere osservate dai soggetti dichiaranti e assume il compito di raccolta dei dati richiesti direttamente dagli soggetti dichiaranti.»;

2.

all'articolo 4 ter è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Fermo restando l'obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1, una BCN può decidere che i soggetti dichiaranti dati di gruppo identificati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) segnalino le informazioni statistiche specificate nel capo 2 dell'allegato I a tale regolamento alla BCE. In tal caso, la BCN informa la BCE e i soggetti dichiaranti di conseguenza, dopo di che la BCE definisce e attua le disposizioni di segnalazione che devono essere osservate dai soggetti dichiaranti e assume il compito di raccolta dei dati richiesti direttamente dagli soggetti dichiaranti.»;

3.

l'allegato II è sostituito dall'allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 1o ottobre 2018.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 febbraio 2018.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)   GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)   GU L 305 dell'1.11.2012, pag. 6.

(3)  Regolamento (UE) n. 2013/7 della Banca centrale europea, del venerdì 22 marzo 2013, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 17).


ALLEGATO

L'allegato II all'indirizzo BCE/2013/7 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

LETTERA DI NOTIFICA AI SOGGETTI DICHIARANTI DATI DI GRUPPO

Notifica di classificazione come soggetti dichiaranti dati di gruppo ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)

[G.le. Sig.re/Sig.ra,]

Con la presente Le notifichiamo per conto della Banca centrale europea (BCE), che [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] è stato classificato dal Consiglio direttivo della BCE come soggetto dichiarante dati di gruppo a fini statistici, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4 del regolamento (UE) 1011/2012 (BCE/2012/24).

Gli obblighi di segnalazione di [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] come soggetto dichiarante dati di gruppo sono stabiliti all'articolo 3 bis del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).

Motivi per la classificazione come “soggetto dichiarante dati di gruppo”

Il Consiglio direttivo ha determinato che [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] si qualifica come soggetto dichiarante dati di gruppo in base ai seguenti criteri previsti nel regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24):

a)

[denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo], è a capo di un gruppo bancario come definito all'articolo 1, paragrafo 10, e di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) o è un'ente o un'istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro partecipante che non fa parte di un gruppo bancario (di seguito, “l'ente”), in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24);

b)

[denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] risponde ai seguenti criteri [inserire i criteri rilevanti ai quali il capo di un gruppo bancario o l'ente notificato risponde per identificarsi quale soggetto dichiarante dati di gruppo, come deciso dal Consiglio direttivo]:

i)

[il valore totale delle attività di bilancio del gruppo bancario di [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo]; o il totale delle attività di bilancio di [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] è maggiore dello 0,5 % del totale delle attività dei bilanci consolidati dei gruppi bancari dell'Unione europea, in base ai dati più recenti disponibili alla BCE, ossia (a) ai dati riferiti alla fine di dicembre dell'anno solare precedente l'invio della presente lettera di notifica; o (b) se i dati di cui alla lettera (a) non sono disponibili, ai dati riferiti alla fine di dicembre dell'anno precedente];

ii)

[il gruppo bancario o l'ente è rilevante per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario nell'area dell'euro per la seguente ragione: [inserire qui la giustificazione che rende il gruppo bancario o l'ente rilevante per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario nell'area dell'euro, ad esempio:

il gruppo bancario o l'ente è strettamente e ampiamente interconnesso con altre istituzioni finanziarie nell'area dell'euro;

il gruppo bancario o l'ente ha un intensa ed estesa attività transfrontaliera;

l'attività del gruppo bancario o dell'ente è largamente concentrata in un segmento delle attività bancarie dell'area dell'euro, in cui assume un ruolo significativo;

il gruppo bancario o l'ente ha una complessa struttura aziendale che si estende oltre il territorio nazionale;

il gruppo bancario o l'ente è direttamente vigilato dalla BCE.]

iii)

[il gruppo bancario o l'ente è rilevante per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario in [Stato membro dell'area dell'euro interessato] per la seguente ragione: [inserire qui la giustificazione che rende il gruppo bancario o l'ente rilevante per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario nello Stato membro dell'area dell'euro interessato, ad esempio:

il gruppo bancario o l'ente è strettamente ed ampiamente interconnesso con altre istituzioni finanziarie nel territorio nazionale;

l'attività del gruppo bancario o dell'ente è largamente concentrata in [specificare il segmento di attività bancaria], in cui esso assume un ruolo significativo a livello nazionale;

il gruppo bancario o l'ente è direttamente vigilato dalla BCE.]

Fonte informativa a supporto della classificazione come “soggetto dichiarante dati di gruppo”

La BCE calcola il totale delle attività di bilancio dei gruppi bancari o degli enti dell'Unione europea sulla base delle informazioni raccolte dalle banche centrali nazionali sul bilancio consolidato dei gruppi bancari nello Stato membro interessato calcolato ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1, 4 e 8, dell'articolo 19, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

[Se necessario, dovrebbero inserirsi qui ulteriori spiegazioni sulla metodologia applicata a qualsiasi ulteriore criterio di inclusione approvato dal Consiglio direttivo.]

Obiezioni e riesame da parte del Consiglio direttivo

Qualunque richiesta di riesame da parte del Consiglio direttivo della BCE sulla classificazione di [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] come soggetto dichiarante dati di gruppo per i motivi di cui sopra deve essere indirizzata entro 15 giorni lavorativi della BCE dal ricevimento della presente lettera a [inserire il nome e l'indirizzo della BCN]. [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] deve motivare tale richiesta e fornire tutte le informazioni a supporto.

Data d'inizio degli obblighi di segnalazione

In mancanza di obiezioni, [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] deve segnalare informazioni statistiche ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento (UE) n. 1011/2012 entro [inserire la data d'inizio per la segnalazione, cioè entro sei mesi dall'invio della lettera].

Modifiche concernenti lo status dell'ente che riceve la notifica

Qualsiasi modifica relativa [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] concernente la denominazione o la forma giuridica, la fusione, la ristrutturazione e qualsiasi altro evento o circostanza che possa incidere sugli obblighi di segnalazione di [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo], va comunicata a [nome della BCN notificante] entro 10 giorni da tale evento.

A prescindere da tale evento, [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] resta soggetto agli obblighi di segnalazione stabiliti nel regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) fino a nostra diversa notifica per conto della BCE.

Distinti saluti

[firma]

».

(1)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).