ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 56

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
28 febbraio 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento Delegato (UE) 2018/295 della Commissione, del 15 dicembre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 per quanto riguarda la costruzione dei veicoli e i requisiti generali e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/296 della Commissione, del 27 febbraio 2018, relativo alla non approvazione della sostanza attiva estratto di Reynoutria sachalinensis in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ( 1 )

31

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2018/297 del Consiglio, del 20 febbraio 2018, recante nomina del presidente del Comitato militare dell'Unione europea

33

 

*

Decisione (PESC) 2018/298 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, sul sostegno dell'Unione alle attività della commissione preparatoria per l'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

34

 

*

Decisione (PESC) 2018/299 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendentin sulla non proliferazione e il disarmo a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

46

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/300 della Commissione, dell'11 gennaio 2018, relativa alla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati concernente l'estensione del corridoio merci ferroviario Atlantico all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 51]

60

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/301 della Commissione, del 26 febbraio 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/926 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2016 [notificata con il numero C(2018) 1078]

62

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione ( GU L 175 del 7.7.2017 )

66

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

28.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/295 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2017

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 per quanto riguarda la costruzione dei veicoli e i requisiti generali e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, l'articolo 21, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa allo studio dell'impatto globale della norma ambientale Euro 5 per i veicoli di categoria L (2), a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 168/2013, e tenendo conto dei problemi incontrati dalle autorità di omologazione e dalle parti interessate nell'applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013, del regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione (3) e del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione (4), è opportuno apportare alcune modifiche e precisazioni ai regolamenti delegati per garantirne la corretta applicazione.

(2)

Al fine di garantire il buon funzionamento del sistema di omologazione UE per i veicoli di categoria L, le prescrizioni tecniche e le procedure di prova fissate nei regolamenti delegati (UE) n. 44/2014 e (UE) n. 134/2014 dovrebbero essere costantemente migliorate e adeguate al progresso tecnico.

(3)

L'allegato IV del regolamento delegato (UE) n. 44/2014 comprende l'equazione da utilizzare per verificare la conformità di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti al tipo omologato. Ai fini della chiarezza è opportuno modificare tale equazione. L'allegato XII del regolamento delegato (UE) n. 44/2014 dovrebbe essere modificato per quanto riguarda la finestra di osservazione del funzionamento del motore per l'individuazione delle accensioni irregolari al fine di garantire che le prescrizioni stabilite siano tecnicamente fattibili. Inoltre tale allegato dovrebbe essere modificato per consentire un aggiornamento tecnico alle nuove norme sviluppate per l'interfaccia tra il veicolo e gli strumenti di scansione generici rispetto ai sistemi diagnostici di bordo (OBD). L'appendice 2 dell'allegato XII dovrebbe essere modificata per chiarire diversi punti che sono oggetto di monitoraggio per quanto riguarda le prescrizioni del sistema OBD ivi contenute. È opportuno aggiungere nuove appendici all'allegato XII per assicurare la corretta attuazione dei rapporto di efficienza in uso.

(4)

Ai fini della chiarezza si dovrebbero adeguare alcune equazioni negli allegati II, III e IV del regolamento delegato (UE) n. 134/2014. L'allegato VI di detto regolamento delegato dovrebbe essere modificato per garantire la corretta applicazione delle prescrizioni di prova relative alla durata dei dispositivi antinquinamento. È opportuno adattare le prescrizioni relative alla classificazione del ciclo normalizzato su strada per i veicoli appartenenti alla categoria L (SRC-LeCV) contenute nell'allegato VI per garantirne la corretta applicazione durante le prove. L'uso del ciclo per l'accumulo del chilometraggio approvato (AMA) di cui all'allegato VI per i veicoli di classe III dovrebbe essere progressivamente eliminato conformemente alle conclusioni dello studio dettagliato dell'impatto ambientale. L'allegato VI dovrebbe inoltre essere modificato al fine di consentire l'uso della procedura di invecchiamento al banco come alternativa alla prova di durata effettiva con un accumulo del chilometraggio totale o parziale.

(5)

Una delle misure contro le emissioni eccessive di idrocarburi dei veicoli di categoria L consiste nel limitare le emissioni per evaporazione di questi veicoli. A tal fine l'allegato VI, parte C, del regolamento (UE) n. 168/2013 stabilisce i valori limite per la massa degli idrocarburi per i veicoli appartenenti alle categorie L3e, L4e, L5e-A, L6e-A e L7e-A. Le emissioni per evaporazione di questi veicoli sono misurate al momento dell'omologazione. Una delle prescrizioni per la prova di tipo IV in un locale sigillato per misurare le emissioni per evaporazione (SHED) consiste nell'applicare un filtro ai carboni attivi sottoposto a rapido invecchiamento o un fattore di invecchiamento aggiuntivo in caso di montaggio di un filtro ai carboni attivi rodato. Nell'ambito dello studio dettagliato dell'impatto ambientale è stata esaminata l'opportunità, da un punto di vista del rapporto costi/benefici, di applicare la prova SHED ai veicoli appartenenti alle categorie L1e, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B e L7e-C. Poiché il risultato di tale studio ha dimostrato che tale metodo non è vantaggioso in termini di costi/benefici, è opportuno modificare l'allegato V del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 in modo da consentire l'uso continuato dell'alternativa già stabilita e del metodo più conveniente in termini di costi/benefici che consiste nella prova di permeazione nel quadro della norma Euro 5 per i costruttori di veicoli di categoria L1e, L1e, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B e L7e-C.

(6)

In base allo studio dettagliato dell'impatto ambientale, la Commissione ha concluso che la procedura matematica per le prescrizioni di omologazione relative alla verifica della durata di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 168/2013 dovrebbero essere gradualmente eliminate entro il 2025. Lo studio ha rilevato che tale procedura teorica non garantisce che le prescrizioni di durata di cui al regolamento (UE) n. 168/2013 siano soddisfatte nella realtà. Per attenuare l'impatto dell'eliminazione progressiva di tale metodo, lo studio propone di introdurre la procedura di invecchiamento al banco come alternativa alla procedura di prova di durata effettiva con accumulo di chilometraggio parziale e totale. L'invecchiamento al banco è una procedura consolidata spesso applicata ai veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). L'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 dovrebbe essere modificato al fine di introdurre la procedura di invecchiamento al banco derivante dalle prescrizioni del regolamento (CE) n. 692/2008 (6) della Commissione e del regolamento UNECE n. 83 (7), con gli opportuni adeguamenti alle prescrizioni per i veicoli di categoria L.

(7)

Allo stesso tempo è opportuno modificare il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 per garantire che la norma Euro 5 possa essere applicata correttamente per tutti i veicoli di categoria L interessati, conformemente alla tabella dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 168/2013.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 44/2014

Il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 è modificato come segue:

1)

all'articolo 2, il punto 42 è sostituito dal seguente:

«42)   “ciclo di guida”: ciclo di prova costituito dall'accensione del motore, da una fase di guida che consente di individuare un eventuale malfunzionamento e dallo spegnimento del motore;»;

2)

gli allegati IV e XII sono modificati in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 134/2014

Gli allegati da II a VI, l'allegato VIII e l'allegato X del regolamento (UE) n. 134/2014 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52.

(2)  La relazione: « Effect study of the environmental step Euro 5 for L-category vehicles » (Studio dell'impatto della norma ambientale Euro 5 per i veicoli di categoria L, EU-Books, ET-04-17-619-EN-N).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione, del 21 novembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 25 del 28.1.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e che ne modifica l'allegato V (GU L 53 del 21.2.2014, pag. 1).

(5)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

(7)  Regolamento n. 83 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore [2015/1038] (GU L 172 del 3.7.2015, pag. 1).


ALLEGATO I

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 44/2014

Gli allegati IV e XII del regolamento (UE) n. 44/2014 sono così modificati:

1.

Nell'allegato IV, i punti 4.1.1.3.1.1.1.1.1., 4.1.1.3.1.1.1.1.2. e 4.1.1.3.1.1.1.1.3. sono sostituiti dai seguenti:

«4.1.1.3.1.1.1.1.1.

Se è applicabile il metodo della durata di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 168/2013, i fattori di deterioramento devono essere calcolati in base ai risultati della prova delle emissioni di tipo I fino alla distanza totale (inclusa) di cui all'allegato VII, sezione A, del regolamento (UE) n. 168/2013, e in base al metodo di calcolo lineare di cui al punto 4.1.1.3.1.1.1.1.2., che consente di ottenere valori del coefficiente angolare e offset per ogni costituente delle emissioni. I risultati delle emissioni inquinanti CoP devono essere calcolati utilizzando la formula:

Equazione 4-1:

Yfull = a (XFull – XCoP) + YCoP

dove:

a

=

valore del coefficiente angolare ((mg/km)/km) calcolato in base alla prova di tipo V conformemente all'allegato V, sezione A, del regolamento (UE) n. 168/2013;

XFull

=

chilometraggio di durata (km) conformemente all'allegato VII del regolamento (UE) n. 168/2013;

XCoP

=

Chilometraggio del veicolo CoP al momento della prova CoP di tipo I;

Yfull

=

risultato delle emissioni CoP per ogni costituente delle emissioni inquinanti in mg/km. La media dei risultati CoP deve essere inferiore ai limiti delle emissioni inquinanti di cui all'allegato VI, sezione (A), del regolamento (UE) n. 168/2013;

YCoP

=

risultati della prova di emissione di inquinanti (THC, CO, NOx, NMHC e PM, se applicabile) (mg/km) per ogni costituente delle emissioni della prova di tipo I con un veicolo CoP.

4.1.1.3.1.1.1.1.2.

Se è applicabile il metodo della prova di durata di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013, l'andamento del deterioramento corrisponde al valore del coefficiente angolare a, come indicato al punto 4.1.1.3.1.1.1.1.1, per ogni costituente delle emissioni calcolato per rispettare la prova di tipo V conformemente all'allegato V, sezione A, del regolamento (UE) n. 168/2013. Per calcolare i risultati delle emissioni CoP per ogni costituente delle emissioni inquinanti si utilizza l'equazione (Yfull).

4.1.1.3.1.1.1.1.3.

Se è applicabile il metodo della prova di durata di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 168/2013, i fattori di deterioramento fissi di cui all'allegato VII, sezione B, del regolamento (UE) n. 168/2013 sono moltiplicati per il risultato della prova di tipo I del veicolo CoP (Ycop) per calcolare i risultati medi delle emissioni CoP per ogni costituente delle emissioni inquinanti (Yfull).»

2.

L'allegato XII è così modificato:

a)

è aggiunto il seguente punto 3.2.3.:

3.2.3.   L'individuazione di un deterioramento o di malfunzionamenti può essere effettuata anche al di fuori di un ciclo di guida (ad esempio dopo lo spegnimento del motore).»

b)

il punto 3.3.2.2. è sostituito dal seguente:

«3.3.2.2.   Accensioni irregolari del motore

Presenza di accensioni irregolari nell'area operativa del motore delimitata dalle seguenti linee:

a)

limite di regime basso: regime minimo di 2 500 min– 1 o il normale regime minimo +1 000 min– 1, se inferiore;

b)

limite di regime alto: regime massimo di 8 000 min– 1 o di 1 000 min– 1 superiore al regime massimo registrato durante il ciclo di prova di tipo I o alla velocità massima di progetto meno 500 min– 1, se inferiore;

c)

linea che collega i seguenti punti operativi del motore:

i)

un punto sulla linea del limite di regime basso di cui alla lettera a) con una pressione di aspirazione del motore inferiore di 3,3 kPa a quella registrata in corrispondenza della linea di coppia positiva;

ii)

un punto sulla linea del limite di regime alto di cui alla lettera b) con una pressione di aspirazione del motore di 13,3 kPa inferiore a quella registrata in corrispondenza della linea di coppia positiva.

L'area operativa del motore per la individuazione delle accensioni irregolari è indicata nella figura 10-1.

Figura 10-1

Area operativa del motore per la individuazione delle accensioni irregolari

Image 1

Minimo (regime WTMC massimo +1000) Regime nominale massimo 8000 giri/min - 500 giri/min

Minimo (regime nominale minimo +1000 giri/min; 2500 giri/min)

13,3 kPa

3,3 kPa

Linea di coppia positiva

»;

c)

è aggiunto il seguente punto 3.10.:

3.10.   Disposizioni aggiuntive per i veicoli che utilizzano strategie di spegnimento del motore.

3.10.1.   Ciclo di guida

3.10.1.1.   Le riaccensioni autonome del motore comandate dal sistema di controllo del motore a seguito di uno spegnimento possono essere considerate un nuovo ciclo di guida o il proseguimento del ciclo di guida in corso.»

d)

l'appendice 1 è così modificata:

1)

il punto 3.2 è sostituito da quanto segue:

3.2.   Oltre alle informazioni “freeze-frame” prescritte, i seguenti segnali, se disponibili, devono essere messi a disposizione, su richiesta, attraverso la porta seriale del connettore diagnostico normalizzato, sempreché tali informazioni siano a disposizione del computer di bordo o possano essere determinate utilizzando i dati di cui il computer dispone: codici diagnostici di errore, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, stato del sistema di controllo del carburante (circuito chiuso, circuito aperto, altro), regolazione alimentazione carburante, anticipo dell'iniezione, temperatura dell'aria di aspirazione, pressione dell'aria nel collettore, portata di aria, regime del motore, valore di uscita del sensore di posizione della valvola a farfalla, stato dell'aria secondaria (a monte, a valle o nell'atmosfera), valore calcolato di carico, velocità del veicolo e pressione del carburante.

I segnali devono essere forniti unità standard conformemente alle specifiche di cui al punto 3.7. I segnali effettivi devono essere chiaramente distinti dai segnali del valore predefinito o di efficienza ridotta (“limp home”)»;

2)

i punti 3.11., 3.12. e 3.13. sono sostituiti dai seguenti:

3.11.   Quando è memorizzato un codice di guasto, il costruttore deve individuare il malfunzionamento conformemente alla norma 15031-6:2010 “Veicoli stradali — Comunicazione tra il veicolo e l'apparecchiatura esterna per la diagnostica delle emissioni — Parte 6: Definizioni dei codici diagnostici di guasto” corrispondenti ai “codici diagnostici di guasto del sistema relativi alle emissioni”. Se ciò non è possibile, il costruttore può utilizzare i codici diagnostici di guasto di cui alla norma ISO DIS 15031-6:2010. In alternativa, i codici di guasto possono essere compilati e segnalati conformemente alla norma ISO14229:2006. I codici di guasto devono essere perfettamente accessibili con dispositivi diagnostici normalizzati conformi al punto 3.9.

Il costruttore del veicolo deve fornire ad un organismo di normalizzazione nazionale i dettagli di qualunque dato diagnostico relativo alle emissioni come, ad esempio, PID, ID del sistema di controllo OBD e ID di prova non specificati nella norma 15031-5:2011 o ISO 14229:2006, ma pertinenti al presente regolamento.

3.12.   L'interfaccia di connessione tra il veicolo e il dispositivo diagnostico deve essere normalizzata e conforme a tutte le prescrizioni della norma ISO 19689:2016 “Motocicli e ciclomotori —Comunicazione tra il veicolo e l'apparecchiatura esterna per la diagnosi — Connettori diagnostici e relativi circuiti elettrici: specifiche e modalità di impiego” o della norma ISO 15031-3:2004 “Veicoli stradali — Comunicazione tra il veicolo e l'apparecchiatura esterna per la diagnosi relativa alle emissioni — Parte 3: Connettori diagnostici e relativi circuiti elettrici: specifiche e modalità di impiego”. La posizione di installazione preferita è sotto il posto a sedere. Qualunque altra posizione di montaggio del connettore diagnostico deve essere approvata dall'autorità di omologazione e deve essere facilmente accessibile al personale tecnico, ma protetta da eventuali manomissioni da parte di personale non qualificato. La posizione dell'interfaccia di connessione deve essere chiaramente riportata nel manuale di uso.

3.13.   In attesa che venga installato nel veicolo un sistema OBD fase II per veicoli di categoria L, può essere installata un'interfaccia di connessione alternativa su richiesta del costruttore del veicolo. Se è installata un'interfaccia di connessione alternativa, il costruttore del veicolo deve mettere a disposizione dei produttori di strumenti di prova, gratuitamente, le informazioni relative alla configurazione dei poli del connettore del veicolo. Il costruttore del veicolo deve fornire un adattatore che consenta la connessione di uno strumento di scansione generico. Tale adattatore deve essere di qualità adeguata all'uso in officine professionali. Deve essere fornito, dietro richiesta, a tutti gli operatori indipendenti in maniera non discriminatoria. I costruttori possono chiedere la corresponsione di un importo, ragionevole e proporzionato, tenendo conto dei costi aggiuntivi causati al cliente da questa scelta del costruttore. L'interfaccia di connessione e l'adattatore non devono possedere elementi costruttivi specifici che necessitino, prima di poter essere usati, di una convalida o di una certificazione, o che possano limitare lo scambio dei dati del veicolo se si fa uso di uno strumento di scansione generico.»

3)

il punto 4.1.4 è sostituito dal seguente:

4.1.4.   Dal 1o gennaio 2024 se, conformemente alle prescrizioni del presente allegato, il veicolo è dotato di uno specifico sistema di controllo M, lo IUPR M deve essere superiore o uguale a 0,1 per tutti i sistemi di controllo M.»

4)

è inserito il seguente punto 4.1.4.1.:

4.1.4.1.   Fino al 31 dicembre 2023 il costruttore deve dimostrare all'autorità di omologazione la funzionalità della determinazione di IUPR per i nuovi tipi di veicoli a decorrere dal 1o gennaio 2020 e per i tipi esistenti di veicoli a decorrere dal 1o gennaio 2021.»

5)

i punti 4.5 e 4.5.1 sono sostituiti dai seguenti:

«4.5.   Denominatore generale

4.5.1.   Il denominatore generale è un contatore che misura quante volte si è fatto funzionare un veicolo. Tale denominatore viene aggiornato entro 10 secondi se in un singolo ciclo di guida sono soddisfatti i seguenti criteri:

a)

tempo cumulativo dall'avviamento del motore superiore o uguale a 600 secondi a un'altitudine inferiore a 2 440 m sul livello del mare o a una pressione ambiente superiore a 75,7 kPa e a una temperatura ambiente superiore o uguale a 266,2 K (– 7 °C);

b)

funzionamento cumulativo del veicolo a velocità uguale o superiore a 25 km/h per un periodo superiore o uguale a 300 secondi a un'altitudine inferiore a 2 440 m sul livello del mare o a una pressione ambiente superiore a 75,7 kPa e a una temperatura ambiente superiore o uguale a 266,2 K (– 7 °C);

c)

funzionamento in continuo del veicolo al minimo (ossia con il pedale dell'acceleratore rilasciato e la velocità del veicolo inferiore o uguale a 1,6 km/h) per un periodo superiore o uguale a 30 secondi a un'altitudine inferiore a 2 440 m sul livello del mare o a una pressione ambiente superiore a 75,7 kPa e a una temperatura ambiente superiore o uguale a 266,2 K (– 7 °C).

Il denominatore generale può anche essere incrementato al di fuori delle condizioni limite per l'altitudine o la pressione ambiente e la temperatura ambiente.»

6)

è inserito il seguente punto 4.6.2.1.:

4.6.2.1.   I numeratori e i denominatori per specifici sistemi di controllo di componenti o sistemi che rilevano in modo continuo i guasti di corto circuito o di circuito aperto sono esenti dall'obbligo di comunicazione dei dati.

Ai fini del presente punto “in modo continuo” significa che il monitoraggio è sempre attivo e il campionamento del segnale usato per il monitoraggio si verifica a un tasso non inferiore a due campioni al secondo e la presenza o l'assenza del guasto relativo a tale sistema di controllo deve essere determinata entro 15 secondi. Se, ai fini del controllo, un componente dell'input del computer è sottoposto a campionamento meno frequentemente, il segnale del componente può essere valutato ogni volta che avviene il campionamento.Non è necessario attivare un componente/sistema di output al solo scopo di monitorare tale componente/sistema di output.»

7)

il punto 4.7.4 è sostituito dal seguente:

4.7.4.   Il sistema OBD disattiva l'aggiornamento del denominatore generale entro 10 secondi dal rilevamento di un malfunzionamento di un qualsiasi componente usato per determinare se i criteri del punto 4.5 sono soddisfatti (velocità del veicolo, temperatura ambiente, altitudine, funzionamento al minimo o periodo di funzionamento) e dalla memorizzazione del corrispondente codice di guasto in sospeso. L'aggiornamento del denominatore generale non può essere disattivato per nessun'altra condizione. L'aggiornamento del denominatore generale riprende entro 10 secondi dal momento in cui non viene più rilevato il malfunzionamento (ossia dal momento in cui il codice in sospeso viene cancellato dal sistema stesso o su comando di uno scanner).»

e)

l'appendice 2 è così modificata:

i)

al punto 1, la nota è soppressa;

ii)

il punto 2.1 è sostituito da quanto segue:

«2.1.

Tabella Ap 2-1

Descrizione dei dispositivi (se montati) da controllare nel sistema OBD fase I e/o II

N.

Circuiti del dispositivo

 

Continuità del circuito

Razionalità del circuito

Prescrizioni di controllo di base

N. osservazione

 

 

Livello, cfr. 2.3

Circuito alto

Circuito basso

Circuito aperto

Fuori intervallo

Prestazioni/plausibilità

Blocco di segnale

Dispositivo non operativo/non presente

 

1

Errore interno centralina (ECU/PCU)

3

 

 

 

 

 

 

I&II

 (1)

Sensori (input alle centraline)

1

Sensore di posizione acceleratore (pedale/manopola)

1

I&II

I&II

I&II

I&II

I&II

I&II

 

 (2)

2

Sensore pressione barometrica

1

I&II

I&II

I&II

 

II

 

 

 

3

Sensore posizione albero a camme

3

 

 

 

 

 

 

I&II

 

4

Sensore posizione albero motore

3

 

 

 

 

 

 

I&II

 

5

Sensore temperatura liquido di raffreddamento

1

I&II

I&II

I&II

II

II

II

 

 (4)

6

Sensore angolo valvola controllo scarico

1

I&II

I&II

I&II

II

II

II

 

 (4)

7

Sensore ricircolo gas di scarico

1

II

II

II

II

II

II

 

 (4)

8

Sensore pressione canale di alimentazione

1

I&II

I&II

I&II

II

II

II

 

 (4)

9

Sensore temperatura canale di alimentazione

1

I&II

I&II

I&II

II

II

II

 

 (4)

10

Sensore posizione cambio (tipo potenziometro)

1

I&II

I&II

I&II

II

II

II

 

 (4)  (5)

11

Sensore posizione cambio (tipo interruttore)

3

 

 

 

 

II

 

I&II

 (5)

12

Sensore temperatura aria aspirata

1

I&II

I&II

I&II

II

II

II

 

 (4)

13

Sensore di battito (tipo non risonanza)

3

 

 

 

 

 

 

I&II

 

14

Sensore di battito (tipo risonanza)

3

 

 

 

 

I&II

 

 

 

15

Sensore pressione assoluta collettore

1

I&II

I&II

I&II

II

II

II

 

 (4)

16

Debimetro

1

I&II

I&II

I&II

II

II

II

 

 (4)

17

Sensore temperatura olio motore

1

I&II

I&II

I&II

II

II

II

 

 (4)

18

Segnali sensore O2 (binari/lineari)

1

I&II

I&II

I&II

II

II

II

 

 (4)

19

Sensore (alta) pressione carburante

1

I&II

I&II

I&II

II

II

II

 

 (4)

20

Sensore temperatura serbatoio carburante

1

I&II

I&II

I&II

II

II

II

 

 (4)

21

Sensore posizione valvola a farfalla

1

I&II

I&II

I&II

I&II

I&II

I&II

 

 (2)

22

Sensore velocità veicolo

3

 

 

 

 

II

 

I&II

 (5)

23

Sensore velocità ruote

3

 

 

 

 

II

 

I&II

 (5)

Attuatori (output alle centraline)

1

Valvola controllo spurgo sistema emissioni evaporative

2

II

I&II

II

 

 

 

I&II

 (6)

2

Attuatore valvola controllo scarico (azionato dal motore)

3

 

 

 

 

II

 

I&II

 

3

Controllo ricircolo gas di scarico

3

 

 

 

 

II

 

 

 

4

Iniettore carburante

2

 

I&II

 

 

 

 

I&II

 (6)

5

Sistema controllo aria minimo

1

I&II

I&II

I&II

 

II

 

I&II

 (6)

6

Circuiti primari controllo bobina accensione

2

 

I&II

 

 

 

 

I&II

 (6)

7

Dispositivo riscaldamento sensore O2

1

I&II

I&II

I&II

 

II

 

I&II

 (6)

8

Sistema iniezione aria secondaria

2

II

I&II

II

 

 

 

I&II

 (6)

9

Attuatore valvola a farfalla con filo

3

 

I&II

 

 

 

 

I&II

 (6)

(3)

Soppresso.

iii)

il punto 2.4 è sostituito da quanto segue:

2.4.   Due sintomi su tre della diagnostica di continuità del circuito e della diagnostica di razionalità del circuito possono essere abbinati (ad esempio

circuito alto o aperto e basso circuito;

circuito alto e basso o circuito aperto;

segnale fuori intervallo o efficienza del circuito e blocco di segnale;

circuito alto e fuori intervallo alto o circuito basso e fuori intervallo basso.»

f)

sono aggiunte le seguenti appendici 3, 4 e 5:

«Appendice 3

Rapporto di efficienza in uso

1.   Introduzione

1.1.   La presente appendice definisce le prescrizioni in materia di rapporto di efficienza in uso di uno specifico sistema di controllo M dei sistemi OBD (IUPR M) per i tipi di veicolo L3e, L5e-A e L7e-A omologati a norma del presente regolamento.

2.   Verifica dell'IUPR M

2.1.   Su richiesta dell'autorità di omologazione il costruttore presenta alla stessa informazioni in merito alle richieste di intervento in garanzia, agli interventi di riparazione in garanzia e ai guasti dell'OBD registrati in occasione della manutenzione programmata, utilizzando a tal fine un formato concordato all'atto dell'omologazione. Le informazioni presentate descrivono in dettaglio la frequenza e la sostanza dei guasti dei componenti e sistemi in relazione con le emissioni. Le informazioni vanno presentate almeno una volta nel ciclo di produzione di ogni modello di veicolo nell'arco di 5 anni o, se anteriore, entro il raggiungimento della distanza di cui all'allegato VII, sezione A, del regolamento (UE) n. 168/2013.

2.2.   Parametri che definiscono la famiglia IUPR

Per definire la famiglia IUPR si devono utilizzare i parametri per la famiglia OBD di cui all'appendice 5.

2.3.   Prescrizioni in materia di informazione

La verifica dell'IUPR M è effettuata dall'autorità di omologazione in base alle informazioni fornite dal costruttore. Tali informazioni devono comprendere, in particolare, quanto segue:

2.3.1.

nome e indirizzo del costruttore;

2.3.2.

nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica del suo rappresentante autorizzato nelle zone contemplate dalle informazioni fornite dal costruttore;

2.3.3.

nome del modello o dei modelli di veicoli a cui si riferiscono le informazioni fornite dal costruttore;

2.3.4.

se del caso, elenco dei tipi di veicolo a cui si riferiscono le informazioni fornite dal costruttore, ossia per l'OBD e l'IUPR M, la famiglia OBD conformemente all'appendice 5;

2.3.5.

numeri di identificazione dei veicoli (codici VIN) applicabili ai tipi di veicolo facenti parte della famiglia (prefisso VIN);

2.3.6.

numeri di omologazione applicabili ai tipi di veicolo facenti parte della famiglia, nonché numeri di tutte le estensioni e degli aggiornamenti/richiami (per la correzione di difetti in fabbrica);

2.3.7.

dettagli delle estensioni delle omologazioni, degli aggiornamenti/richiami effettuati per i motori a cui si riferiscono le informazioni fornite dal costruttore (se richiesti dall'autorità di omologazione);

2.3.8.

arco di tempo nel quale le informazioni fornite dal costruttore sono state raccolte;

2.3.9.

periodo di produzione a cui si riferiscono le informazioni fornite dal costruttore (ad esempio, veicoli prodotti nell'anno solare 2017);

2.3.10.

procedura di controllo dell'IUPR M seguita dal costruttore, comprendente:

a)

metodo di individuazione dei veicoli;

b)

criteri di selezione ed esclusione dei veicoli;

c)

tipi di prove e procedimenti applicati;

d)

criteri di accettazione/rigetto applicati dal costruttore per la famiglia;

e)

area o aree geografiche in cui il costruttore ha raccolto le informazioni;

f)

dimensioni del campione e piano di campionamento usato;

2.3.11.

risultati della procedura IUPR M seguita dal costruttore, ivi compresi:

a)

identificazione dei veicoli inseriti nel programma (che siano stati sottoposti a prova o meno). L'identificazione comprende:

nome del modello;

numero di identificazione del veicolo (VIN);

regione di utilizzo (se nota);

data di fabbricazione;

b)

motivi per cui un veicolo è stato escluso dal campione;

c)

dati di prova, compresi:

data in cui si è svolta/o la prova/lo scaricamento;

luogo in cui si è svolta/o la prova/lo scaricamento;

tutti i dati di cui al punto 4.1.6. dell'appendice 1, scaricati dal veicolo;

il rapporto di efficienza in uso per ogni sistema di controllo da indicare;

2.3.12.

per il campionamento IUPR M, quanto segue:

a)

la media dei rapporti di efficienza in uso IUPR M di tutti i veicoli selezionati per ciascun sistema di controllo conformemente al punto 4.1.4. dell'appendice 1;

b)

la percentuale dei veicoli selezionati che hanno un IUPR M superiore o uguale al valore minimo applicabile al sistema di controllo conformemente al punto 4.1.4 dell'appendice 1.

3.   Selezione dei veicoli per l'IUPR M

3.1.   Il campione scelto dal costruttore deve comprendere almeno due Stati membri con condizioni di funzionamento dei veicoli sostanzialmente diverse (a meno che non sia messo a disposizione sul mercato in un solo Stato membro). Ai fini della scelta degli Stati membri si tiene conto di fattori quali le differenze riguardanti i carburanti, le condizioni ambientali, la velocità media su strada e il rapporto tra guida in città e guida in autostrada.

Per le prove relative all'IUPR M sono inclusi nel campione di prova solo i veicoli che soddisfano i criteri di cui al punto 2.3 dell'appendice 4.

3.2.   Ai fini della scelta degli Stati membri in cui prelevare i campioni, il costruttore può scegliere i veicoli in uno Stato membro considerato particolarmente rappresentativo. In questo caso, il costruttore dimostra all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione che la scelta è rappresentativa (ad esempio perché il mercato del paese scelto ha il più alto volume annuo di vendite della famiglia di veicoli nell'Unione). Quando per una famiglia occorre sottoporre a prova più di un lotto di campioni, secondo la definizione contenuta nel punto 3.3, i veicoli del secondo e del terzo lotto di campioni rispecchiano condizioni di funzionamento diverse da quelle dei veicoli scelti per il primo campione.

3.3.   Dimensioni del campione

3.3.1.   Il numero di lotti di campioni dipende dal volume annuo di vendite di una famiglia OBD nell'Unione, come indicato nella tabella seguente:

Immatricolazioni UE

per anno solare (per le prove relative alle emissioni allo scarico),

di veicoli di una famiglia OBD con IUPR nel periodo di campionamento

Numero di lotti di campioni

Fino a 100 000

1

Da 100 001 a 200 000

2

Superiore a 200 000

3

3.3.2.   Per l'IUPR il numero di lotti di campione da prelevare è indicato nella tabella di cui al punto 3.3.1 e si basa sul numero di veicoli di una famiglia IUPR che sono omologati con un IUPR.

Per il primo periodo di campionamento di una famiglia IUPR, tutti i tipi di veicolo nella famiglia che sono omologati con uno IUPR sono presi in considerazione per il campionamento. Per i periodi di campionamento successivi, solo i tipi di veicoli che non sono stati precedentemente sottoposti a prove o che sono coperti da omologazioni in materia di emissioni estese dal precedente periodo di campionamento sono presi in considerazione per il campionamento.

Per le famiglie che contano meno di 5 000 immatricolazioni nell'UE e che sono sottoposte a campionamento nel corso del periodo di campionamento, il numero minimo di veicoli in un lotto di campioni è sei. Per tutte le altre famiglie, il numero minimo di veicoli in un lotto di campioni è quindici.

Ogni lotto di campioni deve rappresentare adeguatamente l'andamento delle vendite, vale a dire che almeno i tipi di veicoli che presentano un volume di vendite elevato (≥ 20 % del totale della famiglia) devono essere rappresentati.

I veicoli prodotti in piccole serie di meno di 1 000 veicoli per famiglia OBD sono esentati dalle prescrizioni IUPR minime e dall'obbligo di dimostrare il rispetto delle stesse all'autorità di omologazione.

4.   Sulla base della verifica di cui al punto 2, l'autorità di omologazione adotta una delle seguenti decisioni e agisce di conseguenza:

a)

decide che la famiglia IUPR è soddisfacente e non prende ulteriori provvedimenti;

b)

decide che le informazioni fornite dal costruttore sono insufficienti per prendere una decisione e chiede al costruttore ulteriori informazioni o ulteriori dati relativi alle prove;

c)

decide, in base ai dati ricavati dai programmi di prove di sorveglianza dell'autorità di omologazione o dello Stato membro, che le informazioni fornite dal costruttore sono insufficienti per prendere una decisione e chiede al costruttore ulteriori informazioni o ulteriori dati relativi alle prove;

d)

decide che l'esito della verifica per la famiglia IUPR è insufficiente e provvede a far sottoporre a prova tale tipo di veicolo o famiglia IUPR conformemente all'appendice 1.

Qualora, secondo la verifica dell'IUPR M, i criteri di prova di cui al punto 3.2. dell'appendice 4 sono soddisfatti per i veicoli di un lotto di campioni, l'autorità-di omologazione deve prendere ulteriori provvedimenti come descritto alla lettera d) del presente punto.

4.1.   Le autorità di omologazione selezionano, in collaborazione con il costruttore, un campione di veicoli con un chilometraggio sufficiente e di cui sia ragionevolmente garantito l'utilizzo in condizioni normali. Il costruttore viene consultato sulla scelta dei veicoli del campione e gli è consentito di assistere alle prove di conferma dei veicoli.

«Appendice 4

Criteri di selezione dei veicoli per quanto riguarda i rapporti di efficienza in uso

1.   Introduzione

1.1.   La presente appendice fissa i criteri di cui all'appendice 1, punto 4, del presente allegato relativi alla selezione dei veicoli da sottoporre a prova e alle procedure per l'IUPR M.

2.   Criteri di selezione

I criteri di accettazione di un veicolo selezionato sono definiti per l'IUPR M nei punti da 2.1 a 2.5.

2.1.   Il veicolo deve appartenere a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento e deve essere accompagnato da un certificato di conformità a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 (3). Per il controllo dell'IUPR M, il veicolo deve essere omologato per la norma OBD fase II o successiva. Il veicolo deve essere stato immatricolato e utilizzato nell'Unione.

2.2.   Il veicolo deve essere stato in servizio per almeno 3 000 km o, se posteriore, 6 mesi e per un periodo non superiore ai chilometraggi di durata indicati per le categorie di veicolo pertinenti di cui all'allegato VII, sezione A, del regolamento (UE) n. 168/2013 o, se precedente, a 5 anni.

2.3.   Per la verifica dell'IUPR M, il campione di prova comprende solo veicoli:

a)

per i quali sono stati raccolti dati sufficienti sul funzionamento del veicolo per sottoporre a prova il sistema di controllo.

Per i sistemi di controllo che devono rispettare il rapporto di efficienza in uso nonché tenere traccia e presentare i dati sul rapporto conformemente all'appendice 1, punto 4.6.1, “dati sufficienti sul funzionamento del veicolo” significa che il denominatore soddisfa i criteri indicati di seguito. Il denominatore, quale definito all'appendice 1, punti 4.3 e 4.5, per sottoporre a prova il sistema di controllo deve avere un valore uguale o superiore a uno dei valori seguenti:

i)

15 per i sistemi di monitoraggio del sistema evaporativo, i sistemi di controllo del sistema dell'aria secondaria e i sistemi che utilizzano un denominatore aggiornato conformemente al punto 4.3.2. dell'appendice 1 (sistemi di controllo dell'avviamento a freddo, sistemi di controllo dei sistemi di aria condizionata ecc.); oppure

ii)

5 per i sistemi di controllo dei filtri antiparticolato e i sistemi di controllo dei catalizzatori di ossidazione che utilizzano un denominatore aggiornato conformemente al punto 4.3.2. dell'appendice 1; oppure

iii)

30 per i sistemi di controllo del catalizzatore, del sensore di ossigeno, dell'EGR, del VVT e di tutti gli altri componenti

b)

che non sono stati manomessi o dotati di parti aggiuntive o modificate che causerebbero la non conformità del sistema OBD alle prescrizioni dell'allegato XI.

2.3.   Se è stata effettuata la manutenzione, essa deve aver avuto luogo agli intervalli di servizio raccomandati dal fabbricante.

2.4.   Non si rilevano segni di impiego scorretto (ad esempio competizioni, sovraccarico, uso di carburante non adatto o altri usi impropri) o di altri interventi (ad esempio manomissioni) che possano incidere sul livello delle emissioni. Si tiene conto dei dati relativi ai codici di guasto e al chilometraggio memorizzati dal sistema. Se dai dati memorizzati nel sistema risulta che il veicolo è rimasto in funzione dopo la memorizzazione dei codici di guasto e che non è stato riparato in tempi relativamente brevi, esso non viene selezionato per la prova.

2.5.   Non devono essere state eseguite importanti riparazioni non autorizzate del motore o importanti riparazioni del veicolo.

3.   Piano di interventi di ripristino

3.1.   L'autorità di omologazione chiede al costruttore di presentare un programma degli interventi necessari per ripristinare la conformità del veicolo nei seguenti casi.

3.2.   Per l'IUPRM di un particolare sistema di controllo M, le seguenti condizioni statistiche sono soddisfatte in un campione di prova la cui dimensione è determinata conformemente al punto 3.3.1. dell'appendice 3.

Per i veicoli certificati per un rapporto di 0,1 conformemente al punto 4.1.4. dell'appendice 1, i dati raccolti dai veicoli indicano per almeno un sistema di controllo M nel campione di prova che la media dei rapporti di efficienza in uso del campione di prova è inferiore a 0,1 o che il 66 % o più dei veicoli del campione di prova ha un rapporto di efficienza in uso inferiore a 0,1.

3.3.   Il programma degli interventi necessari è inviato all'autorità di omologazione entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di cui al punto 3.1. L'autorità di omologazione dispone di un periodo di 30 giorni lavorativi per approvare o rifiutare il programma suddetto. Tuttavia, qualora il costruttore possa comprovare all'autorità di omologazione competente che è necessario più tempo per compiere indagini sulla non conformità onde presentare un programma di interventi di ripristino, viene concessa una proroga.

3.4.   Gli interventi di ripristino devono applicarsi a tutti i veicoli che potrebbero presentare lo stesso difetto. Occorre valutare se debbano essere modificati i documenti relativi all'omologazione.

3.5.   Il costruttore deve fornire una copia di tutte le comunicazioni relative al programma di interventi di ripristino. Il costruttore deve inoltre tenere un registro relativo alla campagna di richiamo dei veicoli e presentare regolarmente all'autorità di omologazione una relazione sullo stato di avanzamento della campagna.

3.6.   Il programma di interventi di ripristino contiene i documenti di cui ai punti da 3.6.1. a 3.6.11. Il costruttore deve assegnare al programma di interventi di ripristino un numero o un nome identificativo unico.

3.6.1.   Descrizione di tutti i tipi di veicolo compresi nel programma di interventi di ripristino.

3.6.2.   Descrizione delle modifiche, delle alterazioni, delle riparazioni, delle correzioni, degli aggiustamenti o di qualsiasi altro cambiamento specifico da effettuare per ripristinare la conformità dei veicoli, compreso un riassunto dei dati e degli studi tecnici su cui si è basato il costruttore per decidere gli interventi specifici destinati a ripristinare la conformità del veicolo.

3.6.3.   Descrizione delle modalità secondo le quali il costruttore informerà i proprietari dei veicoli.

3.6.4.   Descrizione della manutenzione o dell'impiego corretti, se del caso, che il costruttore pone come condizione per godere del diritto alle riparazioni nel contesto del programma di interventi di ripristino, nonché la spiegazione dei motivi del costruttore per tali condizioni. Non possono essere imposti interventi di manutenzione o condizioni di impiego se non è dimostrato che essi sono connessi alla non conformità e agli interventi di ripristino.

3.6.5.   Descrizione della procedura che i proprietari del veicolo devono seguire per ottenere il ripristino della conformità. Tale descrizione deve includere la data a partire dalla quale possono essere praticati gli interventi di ripristino, i tempi previsti dall'officina per la loro esecuzione e il luogo in cui essi possono essere effettuati. La riparazione va eseguita nei modi opportuni, entro un termine ragionevole dalla consegna del veicolo.

3.6.6.   Copia della comunicazione inviata al proprietario del veicolo.

3.6.7.   Descrizione succinta del sistema seguito dal costruttore per garantire un approvvigionamento adeguato dei componenti o dei sistemi necessari ad effettuare la riparazione. Si deve indicare la data in cui sarà disponibile una fornitura adeguata dei componenti o dei sistemi necessari per iniziare la campagna.

3.6.8.   Copia di tutte le istruzioni da inviare alle persone che effettuano la riparazione.

3.6.9.   Descrizione degli effetti dei proposti interventi di ripristino sulle emissioni, sul consumo di carburante, sulla guidabilità e sulla sicurezza di ciascun tipo di veicolo interessato dal programma di interventi di ripristino, corredata dai dati, dagli studi tecnici, ecc. su cui sono basate le conclusioni.

3.6.10.   Qualsiasi altra informazione, verbale o dato ritenuti necessari, entro limiti ragionevoli, dall'autorità di omologazione per valutare il programma degli interventi.

3.6.11.   Qualora il programma implichi il richiamo dei veicoli, una descrizione delle modalità di registrazione degli interventi deve essere presentata all'autorità di omologazione. Nel caso in cui si utilizzi un'etichetta, deve essere presentato un esemplare della medesima.

3.7.   Può essere chiesto al costruttore di eseguire sui componenti e sui veicoli che hanno subito una modifica, una riparazione o una sostituzione, prove che siano contenute entro limiti ragionevoli e che siano necessarie per dimostrare l'efficacia della sostituzione, della riparazione o della modifica proposta.

3.8.   Il costruttore è tenuto a costituire un registro relativo a tutti i veicoli richiamati e riparati con l'indicazione dell'officina che ha eseguito le riparazioni. L'autorità di omologazione deve poter consultare tali registri, su richiesta, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'attuazione del programma di interventi.

3.9.   La riparazione e/o la modifica o il montaggio di nuove attrezzature devono essere annotati in un certificato rilasciato dal costruttore al proprietario del veicolo.

«Appendice 5

Famiglia di diagnostica di bordo (OBD)

1.   Introduzione

1.1.   La presente appendice stabilisce i criteri per definire una famiglia OBD conformemente alle appendici 3 e 4.

2.   Criteri di selezione

I tipi di veicolo i cui parametri seguenti sono identici sono considerati appartenenti alla stessa combinazione motore-sistema di controllo delle emissioni/sistema OBD.

2.2   Motore:

processo di combustione (accensione comandata/accensione spontanea, due tempi/quattro tempi),

metodo di alimentazione del motore (iniezione a punto singolo, punti multipli),

tipo di carburante (benzina, diesel, policarburante benzina/etanolo, policarburante diesel/biodiesel, GN/biometano, GPL, bicarburante benzina/GN/biometano, bicarburante benzina/GPL).

2.3   Sistema di controllo delle emissioni:

tipo di convertitore catalitico (ad es. a ossidazione, trivalente, riscaldato, SCR, altro);

tipo di filtro antiparticolato;

iniezione di aria secondaria (con o senza);

ricircolo dei gas di scarico (con o senza).

2.4   Parti e funzionamento del sistema OBD:

metodi di monitoraggio funzionale dell'OBD, rilevamento dei malfunzionamenti e relativa segnalazione al conducente.

»

(1)  Soltanto in caso di modalità standard attiva che comporta un notevole calo della coppia propulsiva o se è installato un sistema con valvola a farfalla con filo.

(2)  Se vengono montati APS o TPS ridondanti, i controlli incrociati dei segnali devono soddisfare tutti i requisiti della razionalità del circuito. Se è montato un solo APS o TPS, il controllo della razionalità del circuito APS o TPS non è obbligatorio.

(4)  OBD fase II: due su tre malfunzionamenti della razionalità del circuito contrassegnato da “II” devono essere controllati in aggiunta al controllo della continuità del circuito.

(5)  Soltanto se utilizzato come input della centralina (ECU/PCU) ai fini della compatibilità ambientale o della sicurezza funzionale.

(6)  Deroga concessa su richiesta del costruttore; altrimenti livello 3 se è presente solo il segnale dell'attuatore senza indicazione del sintomo.»

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 249 del 22.8.2014, pag. 1).


ALLEGATO II

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 134/2014

Gli allegati da II a VI e da VIII a X del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 sono così modificati.

1.

L'allegato II è così modificato:

a)

i punti 4.5.5.2.1.1. e 4.5.5.2.1.2. sono sostituiti dai seguenti:

«4.5.5.2.1.1.   Fase 1 — Calcolo delle velocità dei cambi di marcia

Le velocità dei passaggi alle marce superiori (v 1→2 e v i→i + 1 ) in km/h durante le fasi di accelerazione si calcolano con le seguenti formule:

Equazione 2-3:

Formula
, i = 2 to ng – 1

Equazione 2-4:

Formula

dove:

 

i è il numero della marcia (≥ 2)

 

ng è il numero totale di marce in avanti

 

Pn è la potenza nominale in kW

 

mref è la massa di riferimento in kg

 

nidle è il regime minimo in min– 1

 

s è il regime nominale del motore in min– 1

 

ndvi è il rapporto tra regime del motore in min– 1 e velocità del veicolo in km/h nella marcia i.

4.5.5.2.1.2.   Le velocità dei passaggi alle marce inferiori (v i→i – 1 ) in km/h nelle fasi di crociera o di decelerazione, nelle marce dalla 4a a ng, si calcolano con la seguente formula:

Equazione 2-5:

Formula
, i = 4 to ng

dove:

 

i è il numero della marcia (≥ 4)

 

ng è il numero totale di marce in avanti

 

Pn è la potenza nominale in kW

 

Mref è la massa di riferimento in kg

 

nidle è il regime minimo in min– 1

 

s è il regime nominale del motore in min– 1

 

ndvi-2 è il rapporto tra regime del motore in min– 1 e velocità del veicolo in km/h nella marcia i – 2

La velocità del passaggio dalla 3a alla 2a (v 3→2) si calcola con la seguente equazione:

Equazione 2-6:

Formula

dove:

 

Pn è la potenza nominale in kW

 

Mref è la massa di riferimento in kg

 

nidle è il regime minimo in min– 1

 

s è il regime nominale del motore in min– 1

 

ndvi è il rapporto tra regime del motore in min– 1 e velocità del veicolo in km/h nella marcia 1

La velocità del passaggio dalla 2a alla 1a (v 2→1) si calcola con la seguente equazione:

Equazione 2-7:

Formula

dove:

 

ndv2 è il rapporto tra regime del motore in min– 1 e velocità del veicolo in km/h nella marcia 2

Poiché le fasi di crociera sono definite dall'indicatore di fase, potrebbero verificarsi lievi aumenti della velocità e potrebbe essere opportuno passare alla marcia superiore. Le velocità dei passaggi alle marce superiori (v 1→2, v 2→3 e v i→i + 1 ) in km/h durante le fasi di crociera si calcolano con le seguenti equazioni:

Equazione 2-7a:

Formula

Equazione 2-8:

Formula

Equazione 2-9:

Formula
, i = 3 to ng»;

b)

al punto 4.5.6.1.2.2, ultimo comma, la frase «In alternativa, m r1 può essere stimato come f per cento di m.» è sostituita da «In alternativa, m r1 può essere stimato come 4 per cento di m.»;

c)

al punto 6.1.1.6.2.2., alla tabella 1-10, nelle righe corrispondenti alle categorie di veicoli L3a, L4e, L5e-A e L7e-A con una velocità massima inferiore a 130 km/h, il testo della quinta colonna (fattori di ponderazione) è sostituito dal seguente:

«w1 = 0,30

w2 = 0,70»;

d)

all'appendice 6, sezione 3 [«Ciclo di prova armonizzato a livello mondiale per i motocicli (WMTC), fase 2»], punto 4.1.1, nella tabella Ap6-19, alla voce corrispondente a 148 s, nella colonna per velocità del rullo in km/h, «75,4» è sostituito da «85,4».

2.

L'allegato III è così modificato:

a)

il punto 4.2.2. è sostituito dal seguente:

«4.2.2.

Per ciascun organo di regolazione la cui posizione può variare in continuo, occorre determinare un numero sufficiente di posizioni caratteristiche. La prova va eseguita con motore a regime minimo normale e “regime minimo accelerato”. La posizione possibile degli organi di regolazione a “regime minimo normale” è definita al punto 4.2.5. Il regime minimo accelerato è definito dal costruttore ma deve essere superiore a 2 000 min– 1. Il regime minimo accelerato è raggiunto e mantenuto stabile azionando manualmente il pedale o la leva dell'acceleratore.»

b)

il punto 4.2.5.1. è sostituito dal seguente:

«4.2.5.1.

il maggiore dei due seguenti valori:

(a)

il regime più basso al quale il motore può girare al minimo;

(b)

il regime raccomandato dal costruttore meno 100 giri/min;»

3.

L'allegato IV è così modificato:

a)

il punto 2.2.1 è sostituito dal seguente:

«2.2.1.

per i nuovi tipi di veicoli e motori relativamente all'aspetto delle prestazioni ambientali per i nuovi tipi di veicoli dotati di un sistema di ventilazione di gas del basamento di nuova concezione: in questo caso può essere selezionato un veicolo capostipite il cui sistema di ventilazione del basamento sia rappresentativo di quello omologato, se il costruttore sceglie di dimostrare, in modo ritenuto soddisfacente dal servizio tecnico e dall'autorità di omologazione, che la prova di tipo III è stata superata;»

b)

il punto 4.1 è sostituito da quanto segue:

«4.1.   Metodo di prova 1.

La prova di tipo III va effettuata secondo la procedura di prova descritta nel seguito:»

c)

il punto 4.1.4.3. è sostituito dal seguente:

4.1.4.3.   Il veicolo deve essere ritenuto soddisfacente se, per tutte le condizioni di misurazione di cui al punto 4.1.2., la pressione media misurata nel basamento non supera il valore della pressione atmosferica media al momento della misurazione.»

d)

è inserito il seguente punto 4.1.8.:

4.1.8.   Se, data una o più delle condizioni di misurazione di cui al punto 4.1.2., il valore medio della pressione misurata nel basamento entro il periodo di cui al punto 4.1.7. supera la pressione atmosferica, la prova supplementare di cui al punto 4.2.3. deve essere eseguita e giudicata soddisfacente dall'autorità di omologazione.»

e)

i punti 4.2 e 4.2.1. sono sostituiti dai seguenti:

«4.2.   Metodo di prova 2

4.2.1.   La prova di tipo III va effettuata secondo la procedura di prova descritta nel seguito.»

f)

il punto 4.2.1.2. è sostituito dal seguente:

4.2.1.2.   Occorre collegare al foro per l'introduzione dell'asticella di misurazione del livello dell'olio un sacco non rigido, impermeabile ai gas del basamento, con una capacità di tre volte il volume nominale del motore. Il sacco deve essere vuoto prima di ciascuna misurazione.»

g)

il punto 4.2.1.4. è sostituito dal seguente:

4.2.1.4.   Il veicolo deve essere ritenuto soddisfacente se, dopo tutte le condizioni di misurazione di cui ai punti 4.1.2. e 4.2.1.3., non si produce alcun rigonfiamento visibile del sacco.»

h)

è inserito il seguente punto 4.2.2.4.:

4.2.2.4.   Se una o più delle condizioni della prova di cui al punto 4.2.1.2. non sono soddisfatte, la prova supplementare di cui al punto 4.2.3 deve essere eseguita in modo da essere giudicata soddisfacente per l'autorità di omologazione.»

i)

il punto 4.2.3 è sostituito dal seguente:

4.2.3.   Metodo di prova supplementare alternativo di tipo III (n. 3)».

4.

l'allegato V è così modificato:

a)

il punto 2.5 è sostituito da quanto segue:

2.5.   I veicoli delle (sotto)categorie L1e, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B e L7e-C devono essere sottoposti a prova conformemente alla procedura di prova di permeazione di cui all'appendice 2 oppure alla procedura di prova SHED di cui all'appendice 3, a scelta del costruttore.»

b)

il punto 2.6. è soppresso;

c)

all'appendice 2, il punto 1.1. è sostituito dal seguente:

1.1.   Alla data della prima domanda di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 168/2013, la permeazione del sistema di alimentazione deve essere sottoposta a prova secondo la procedura di prova descritta nel punto 2. Questa prescrizione fondamentale si applica a tutti i veicoli appartenenti alla categoria L dotati di un serbatoio di stoccaggio del carburante destinato a contenere carburante liquido ad alta volatilità, in quanto applicabile ai veicoli muniti di motore ad accensione comandata, in conformità all'allegato V, parte B, del regolamento (UE) n. 168/2013.

Ai fini dell'ottemperanza alle prescrizioni relative alla prova delle emissioni per evaporazione di cui al regolamento (UE) n. 168/2013, i veicoli L delle (sotto)categorie L3e, L4e, L5e-A, L6e-A e L7e-A devono essere sottoposti a prova unicamente in base alla procedura di prova SHED di cui all'appendice 3 del presente allegato.»

5.

L'allegato VI è così modificato:

a)

il punto 3.3.1 è sostituito dal seguente:

3.3.1.   Vanno aggiunti al verbale di prova i risultati delle emissioni del veicolo che ha accumulato più della distanza prescritta dall'articolo 23, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 168/2013 da quando è stato avviato per la prima volta all'uscita dalla catena di produzione, l'applicazione dei fattori di deterioramento di cui all'allegato VII, parte B, del regolamento (UE) n. 168/2013 e il prodotto della moltiplicazione di entrambi, nonché il limite di emissione di cui all'allegato VI del regolamento (UE) n. 168/2013.»

b)

il punto 3.4.2. è sostituito dal seguente:

«3.4.2.   Ciclo per l'accumulo del chilometraggio approvato (AMA) dell'EPA (USA)

A scelta del fabbricante, il ciclo per l'accumulo del chilometraggio approvato (AMA) di durata può essere eseguito in alternativa al ciclo di accumulo del chilometraggio di tipo V. Il ciclo AMA di durata va eseguito secondo le modalità tecniche di cui all'appendice 2.»

c)

è inserito il seguente punto 3.4.3.:

3.4.3.   Il ciclo AMA di durata è gradualmente eliminato per i veicoli della classe III di cui alla tabella AP2-1 dell'appendice 2, ma può essere utilizzato nel periodo transitorio fino al 31 dicembre 2024.»

d)

sono inseriti i seguenti punti 3.6., 3.6.1., 3.6.2. e 3.7.

«3.6.   Prova di durata mediante invecchiamento al banco

3.6.1.   In alternativa ai punti 3.1. o 3.2., il costruttore può chiedere di utilizzare la procedura di invecchiamento al banco di cui all'appendice 3. La prova di durata mediante invecchiamento al banco, come stabilito nell'appendice 3, deve determinare le emissioni di un veicolo invecchiato mediante invecchiamento del catalizzatore del veicolo con il ciclo normalizzato al banco (SBC) in modo da produrre lo stesso deterioramento subito dal catalizzatore a causa della disattivazione termica nell'arco della distanza di prova assegnata di cui all'allegato VII, parte A, del regolamento (UE) n. 168/2013.

3.6.2.   I risultati delle emissioni del veicolo che ha accumulato più di 100 km da quando è stato avviato per la prima volta all'uscita dalla catena di produzione e i fattori di deterioramento determinati secondo la procedura di cui all'appendice 3 non devono superare i limiti di emissione nel corrispondente ciclo di prova delle emissioni in laboratorio di tipo I, specificati nell'allegato VI, parte A, del regolamento (UE) n. 168/2013. Vanno aggiunti al verbale di prova i risultati delle emissioni del veicolo che ha accumulato più di 100 km da quando è stato avviato per la prima volta all'uscita dalla catena di produzione, i fattori di deterioramento determinati secondo la procedura di cui all'appendice 3 del presente allegato, le emissioni totali (calcolate con equazioni di moltiplicazione o di addizione) e il limite di emissione di cui all'allegato VI del regolamento (UE) n. 168/2013.

3.7.   Su richiesta del costruttore, un fattore additivo di deterioramento delle emissioni allo scarico (D.E.F.) può essere calcolato e utilizzato per la procedura di cui ai punti 3.1. e 3.2. Il fattore di deterioramento deve essere calcolato per ciascun inquinante nel modo seguente:

D. E. F.= Mi2 – Mi1

dove

Mi 1

=

emissione massica dell'inquinante i in g/km dopo la prova di tipo 1 di un veicolo conformemente alla procedura di cui ai punti 3.1. e 3.2.

Mi 2

=

emissione massica dell'inquinante i in g/km dopo la prova di tipo 1 di un veicolo invecchiato conformemente alla procedura di cui ai punti 3.1. e 3.2.»

e)

il punto 2.6.1. dell'appendice 1 è sostituito dal seguente:

2.6.1.   Ai fini dell'accumulo della distanza per la prova SRC-LeCV, i veicoli di categoria L devono essere raggruppati conformemente alla tabella Ap1-1.

Tabella Ap1-1

Gruppi di veicoli di categoria L per la prova SRC-LeCV

Classe del ciclo SRC

Classe WTMC

 

 

1

Classe 1

2

Classe 2-1

 

 

2

Classe 2-2

3

Classe 3-1

4

Classe 3-2»;

f)

l'appendice 2 è così modificata:

i)

il punto 1.1 è sostituito da quanto segue:

1.1.   Il ciclo per l'accumulo del chilometraggio (AMA) di durata approvato dall'Environmental Protection Agency (EPA - Agenzia per la protezione dell'ambiente) degli Stati Uniti d'America (USA) è un ciclo per l'accumulo di chilometraggio utilizzato per invecchiare i veicoli di prova e i loro dispositivi di controllo dell'inquinamento in modo ripetibile, ma è molto meno rappresentativo del parco veicoli e della situazione del traffico nell'UE rispetto alla prova SRC-LeCV. Il ciclo AMA di durata è gradualmente eliminato per i veicoli della classe III di cui alla tabella AP2-1 della presente appendice, ma su richiesta del costruttore tale ciclo può essere utilizzato nel periodo transitorio fino al 31 dicembre 2024. I veicoli di prova di categoria L possono effettuare la prova su strada, su pista o al banco dinamometrico per l'accumulo di chilometraggio.»

ii)

il punto 2.1 è sostituito da quanto segue:

2.1.   Ai fini dell'accumulo di chilometraggio nel ciclo AMA di durata, i veicoli di categoria L devono essere raggruppati come segue:

Tabella Ap 5-1

Classificazione dei veicoli di categoria L ai fini della prova di durata AMA

Classificazione dei veicoli di categoria L

Cilindrata (cm 3 )

Vmax (Km/h)

I

< 150

Non pertinente

II

≥ 150

< 130

III

≥ 150

≥ 130»

g)

sono aggiunte le seguenti appendici 3 e 4:

«Appendice 3

Prova di durata mediante invecchiamento al banco

1.   Prova di durata mediante invecchiamento al banco

1.1   Il veicolo sottoposto a prova secondo la procedura di cui alla presente appendice ha accumulato più di 100 km da quando è stato avviato per la prima volta all'uscita dalla catena di produzione.

1.2.   Il carburante da usare durante la prova deve essere uno di quelli specificati all'appendice 2 dell'allegato II.

2.   Procedura per i veicoli con motore ad accensione comandata

2.1.   La seguente procedura di invecchiamento al banco si applica ai veicoli con motore ad accensione comandata, compresi gli ibridi, che usano un catalizzatore come dispositivo di controllo delle emissioni post-trattamento.

La procedura di invecchiamento al banco prevede l'installazione del sistema formato dal catalizzatore e dal sensore dell'ossigeno sul banco di invecchiamento per catalizzatori.

L'invecchiamento al banco deve essere eseguito seguendo il ciclo normalizzato al banco (SBC) per il periodo di tempo ricavato dall'equazione per il calcolo del tempo di invecchiamento al banco (BAT). Questa richiede, come input, i dati sulla durata a temperatura del catalizzatore misurati nel ciclo normalizzato su strada (SRC-LeCV), descritto nell'appendice 1. Se del caso, in alternativa è possibile usare i dati sulla durata a temperatura del catalizzatore misurati nel ciclo AMA di durata, come descritto nell'appendice 2.

2.2.   Ciclo normalizzato al banco (SBC). L'invecchiamento normalizzato al banco del catalizzatore deve essere condotto seguendo il ciclo SBC per il periodo di tempo calcolato secondo l'equazione BAT. L'SBC è descritto nell'appendice 4.

2.3.   Dati sulla durata a temperatura del catalizzatore. La temperatura del catalizzatore deve essere misurata durante almeno due cicli completi SRC-LeCV di cui all'appendice 1 o, se del caso, durante almeno due cicli completi AMA di cui all'appendice 2.

La temperatura del catalizzatore deve essere misurata nel punto con la temperatura più alta nel catalizzatore più caldo tra quelli sottoposti a prova nel veicolo. In alternativa, è possibile misurare la temperatura in un altro punto, purché sia aggiustata in modo da rappresentare la temperatura misurata nel punto più caldo secondo i criteri di buona pratica ingegneristica.

La temperatura del catalizzatore deve essere misurata a una velocità minima di un hertz (una misurazione al secondo).

I risultati della misurazione della temperatura del catalizzatore devono essere inseriti in un istogramma con gruppi di temperature non superiori a 25 °C.

2.4.   Tempo di invecchiamento al banco. Il tempo di invecchiamento al banco si ricava dall'equazione per il calcolo del tempo di invecchiamento al banco (BAT) nel modo seguente:

te per una classe di temperatura = th e((R/Tr)-(R/Tv))

Totale te = somma di te su tutti i gruppi di temperatura

Tempo di invecchiamento al banco = A (Totale te)

dove

A

=

1,1 Questo valore adegua il tempo di invecchiamento del catalizzatore per tenere conto del deterioramento da fonti diverse dall'invecchiamento termico del catalizzatore.

R

=

reattività termica del catalizzatore =18 500 .

th

=

il tempo (in ore) misurato all'interno della classe di temperatura nell'istogramma della temperatura del catalizzatore del veicolo, adeguato sulla base di una vita utile completa, ad es., se l'istogramma rappresenta 400 km e la vita utile è, conformemente all'allegato VII del regolamento (UE) n. 168/2013, ad esempio 20 000 km per Le3, tutte le voci del tempo nell'istogramma devono essere moltiplicate per 50 (20 000 /400).

Totale te

=

il tempo equivalente (in ore) per invecchiare il catalizzatore alla temperatura di Tr sul banco di invecchiamento usando il ciclo di invecchiamento del catalizzatore per produrre lo stesso deterioramento subito dal catalizzatore a causa della disattivazione termica sulla distanza corrispondente alla vita utile specifica per la classe di veicolo conformemente all'allegato VII del regolamento (UE) n. 168/2013, ad esempio 20 000 km per Le3.

te per una classe di temperatura

=

il tempo equivalente (in ore) per invecchiare il catalizzatore alla temperatura di Tr sul banco di invecchiamento usando il ciclo di invecchiamento del catalizzatore per produrre lo stesso deterioramento subito dal catalizzatore a causa della disattivazione termica alla classe di temperatura Tv sulla distanza corrispondente alla vita utile specifica per la classe di veicolo conformemente all'allegato VII del regolamento (UE) n. 168/2013, ad esempio 20 000 km per Le3.

Tr

=

la temperatura di riferimento effettiva (in °K) del catalizzatore sul banco del catalizzatore durante il ciclo di invecchiamento al banco. La temperatura effettiva è la temperatura costante che produrrebbe lo stesso invecchiamento delle varie temperature registrate durante il ciclo di invecchiamento al banco.

Tv

=

la temperatura nel punto intermedio (in °K) della classe di temperatura nell'istogramma delle temperature del catalizzatore del veicolo su strada.

2.5.   Temperatura di riferimento effettiva sul ciclo normalizzato al banco (SBC). La temperatura di riferimento effettiva del ciclo normalizzato al banco (SBC) deve essere determinata per il modello di catalizzatore e per il banco di invecchiamento effettivamente utilizzati per i seguenti procedimenti:

a)

misurazione di dati sulla durata a temperatura del catalizzatore sul banco di invecchiamento dopo l'SBC. La temperatura del catalizzatore deve essere misurata nel punto con la temperatura più calda del catalizzatore più caldo del sistema. In alternativa, è possibile misurare la temperatura in un altro punto, purché sia aggiustata in modo da rappresentare la temperatura misurata nel punto più caldo.

La temperatura del catalizzatore deve essere misurata a una velocità minima di un hertz (una misurazione al secondo) durante almeno 20 minuti sul banco di invecchiamento. I risultati della misurazione della temperatura del catalizzatore devono essere inseriti in un istogramma con gruppi di temperature non superiori a 10 °C.

b)

L'equazione BAT deve essere usata per calcolare l'effettiva temperatura di riferimento con cambiamenti iterativi rispetto alla temperatura di riferimento (Tr) fino a quando il tempo di invecchiamento calcolato sia uguale o superiore al tempo effettivamente rappresentato nell'istogramma della temperatura del catalizzatore. La temperatura risultante è la temperatura di riferimento effettiva nell'SBC per tale catalizzatore e banco di invecchiamento.

2.6.   Banco di invecchiamento per catalizzatori. Il banco di invecchiamento per catalizzatori applica l'SBC e presenta il flusso di scarico e il livello di emissioni appropriati in linea con il flusso di scarico del motore per il quale è progettato il catalizzatore, i costituenti dello scarico e la temperatura dello scarico sul lato frontale del catalizzatore.

Tutta l'attrezzatura e le procedure del banco di invecchiamento devono registrare informazioni appropriate (rapporti A/F misurati, durata a temperatura nel catalizzatore) in modo da garantire che ci sia stato un effettivo invecchiamento.

2.7.   Prove richieste. Per calcolare i fattori di deterioramento sul veicolo di prova devono essere eseguite sul veicolo di prova almeno due prove di tipo I prima dell'invecchiamento al banco dell'hardware per il controllo delle emissioni e almeno due prove di tipo I dopo la reinstallazione dell'hardware per emissioni invecchiato al banco.

Il calcolo dei fattori di deterioramento deve essere eseguito con il metodo di calcolo specificato qui di seguito.

Un fattore di moltiplicazione per il deterioramento delle emissioni allo scarico si calcola per ciascun inquinante nel modo seguente:

Formula

dove

Mi 1

=

emissione massica dell'inquinante i in g/km dopo la prova di tipo 1 di un veicolo conformemente al punto 1.1.

Mi 2

=

emissione massica dell'inquinante i in g/km dopo la prova di tipo 1 di un veicolo invecchiato conformemente alla procedura descritta nel presente allegato.

Questi valori interpolati devono essere ricavati con almeno quattro cifre decimali prima di effettuare la divisione che permette di determinare il fattore di deterioramento. Il risultato è arrotondato a tre cifre decimali.

Se il fattore di deterioramento è inferiore a uno, lo si considera uguale a uno.

Su richiesta del costruttore, si può utilizzare un fattore additivo di deterioramento delle emissioni allo scarico che viene calcolato per ciascun inquinante nel modo seguente:

D. E. F. = Mi2 – Mi1

«Appendice 4

Ciclo normalizzato al banco (SBC)

1.   Introduzione

La procedura normalizzata di verifica della durata mediante invecchiamento al banco si effettua sottoponendo a invecchiamento al banco il sistema catalizzatore/sensore di ossigeno e seguendo il ciclo normalizzato al banco (SBC) descritto nella presente appendice. Con l'SBC si deve usare un banco di invecchiamento con un motore come fonte di gas di alimentazione per il catalizzatore. L'SBC consiste in un ciclo di 60 secondi che è ripetuto il numero di volte necessario sul banco di invecchiamento per eseguire l'invecchiamento per il periodo di tempo prescritto. L'SBC si definisce in base alla temperatura del catalizzatore, al rapporto aria/carburante (A/F) del motore e alla quantità di aria secondaria iniettata nel sistema di scarico a monte del primo catalizzatore.

2.   Controllo della temperatura del catalizzatore

2.1.   La temperatura del catalizzatore si misura nel letto del catalizzatore nel punto del catalizzatore più caldo in cui si osservano i valori più elevati. In alternativa, si può misurare la temperatura del gas di alimentazione e convertirla nella temperatura del letto del catalizzatore utilizzando una trasformata lineare calcolata in base ai dati di correlazione raccolti con il modello di catalizzatore e il banco di invecchiamento che si intende utilizzare nel processo di invecchiamento.

2.2.   Si regola la temperatura del catalizzatore con funzionamento stechiometrico (da 1 a 40 secondi sul ciclo) a un minimo di 800 °C (± 10 °C) selezionando correttamente il regime, il carico e la fasatura dell'accensione del motore. Si regola la temperatura massima del catalizzatore osservata durante il ciclo a 890 °C (± 10 °C) selezionando il rapporto A/F opportuno del motore durante la fase “ricca” descritta nella tabella seguente.

2.3.   Se si utilizza una temperatura regolata inferiore diversa da 800 °C, la temperatura regolata superiore deve essere 90 °C più elevata rispetto alla temperatura regolata inferiore.

Ciclo normalizzato al banco (SBC)

Tempo

(secondi)

Rapporto aria/carburante

Iniezione di aria secondaria

1-40

Stechiometrico con carico, fasatura dell'accensione e regime del motore regolati per ottenere una temperatura minima del catalizzatore di 800 °C

Nessuna

41-45

“Ricco” (rapporto A/F che consente di ottenere nell'arco del ciclo una temperatura massima del catalizzatore di 890 °C o 90 °C più elevata rispetto alla temperatura regolata inferiore)

Nessuna

46-55

“Ricco” (rapporto A/F che consente di ottenere nell'arco del ciclo una temperatura massima del catalizzatore di 890 °C o 90 °C più elevata rispetto alla temperatura regolata inferiore)

3 % (± 0,1 %)

56-60

Stechiometrico con lo stesso carico, fasatura dell'accensione e regime del motore come nel periodo di 1-40 sec del ciclo

3 % (± 0,1 %)

Image 2

Standard Bench Cycle

Stoichiometrico

Rapporto aria/carburante

"Ricco"

Aria secondaria

Tempo (secondi)

Iniezione d'aria (%)

Rapporto aria/carburante

Regolazione temperatura catalizzatore a 800°C

3.   Attrezzature e procedure per l'invecchiamento al banco

3.1.   Configurazione del banco di invecchiamento. Il banco di invecchiamento presenta all'ingresso del catalizzatore gas di scarico con la portata, la temperatura, il rapporto aria/carburante, la composizione e l'iniezione di aria secondaria opportuni.

Il banco di invecchiamento normalizzato è costituito da un motore, un dispositivo di controllo del motore e un dinamometro per motori. Sono possibili altre configurazioni (per es. l'intero veicolo su un dinamometro o un bruciatore che fornisce le giuste condizioni di scarico), purché siano rispettate le prescrizioni della presente appendice relative alle condizioni all'ingresso del catalizzatore e agli elementi di controllo.

È ammesso l'uso di un singolo banco di invecchiamento con flusso di scarico ripartito in più flussi, purché ciascun flusso di scarico sia conforme alle prescrizioni della presente appendice. Se il banco ha più di un flusso di scarico, è possibile sottoporre a invecchiamento più sistemi catalizzatori contemporaneamente.

3.2.   Installazione del sistema di scarico. Tutto il sistema formato dal catalizzatore o dai catalizzatori e dal sensore o dai sensori di ossigeno viene installato sul banco, insieme alla tubatura di scarico che collega tali componenti. Per i motori con più flussi di scarico ciascuna bancata del sistema di scarico viene installata separatamente e in parallelo sul banco.

Per sistemi di scarico che contengono più catalizzatori in linea, l'intero sistema, compresi tutti i catalizzatori, tutti i sensori dell'ossigeno e la relativa tubatura di scarico, deve essere installato come in un gruppo di invecchiamento. In alternativa, ciascun catalizzatore può essere sottoposto a invecchiamento separatamente per il periodo di tempo appropriato.

3.3.   Misurazione della temperatura. La temperatura del catalizzatore si misura utilizzando una termocoppia posta nel letto del catalizzatore nel punto del catalizzatore più caldo in cui si osservano i valori più elevati. In alternativa, si può misurare la temperatura del gas di alimentazione appena prima dell'ingresso nel catalizzatore e convertirla nella temperatura del letto del catalizzatore utilizzando una trasformata lineare calcolata in base ai dati di correlazione raccolti con il modello di catalizzatore e il banco di invecchiamento che si intende utilizzare nel processo di invecchiamento. La temperatura del catalizzatore si registra digitalmente con una frequenza di 1 hertz (una misurazione al secondo).

3.4.   Misurazione del rapporto aria/carburante. Si provvede affinché la misurazione del rapporto aria/carburante (A/F) sia effettuata il più vicino possibile alle flange di entrata e di uscita del catalizzatore. I dati ricavati da questi sensori si registrano digitalmente con una frequenza di 1 hertz (una misurazione al secondo).

3.5.   Bilanciamento del flusso dei gas di scarico. Si provvede affinché la quantità corretta di gas di scarico (misurata in grammi/secondi in condizioni stechiometriche, con una tolleranza di ± 5 grammi/secondo) attraversi ciascun sistema catalizzatore sottoposto a invecchiamento al banco.

La portata corretta si determina in base al flusso di gas di scarico che si produrrebbe nel motore del veicolo nelle condizioni stazionarie di regime e carico selezionate per l'invecchiamento al banco al punto 3.6.

3.6.   Configurazione della prova. Si selezionano il regime del motore, il carico del motore e la fasatura dell'accensione in modo da ottenere una temperatura del letto del catalizzatore di 800 °C (± 10 °C) in condizioni stazionarie stechiometriche.

Si predispone il sistema di iniezione dell'aria in modo che fornisca il flusso d'aria necessario per produrre il 3,0 % di ossigeno (±0,1 %) nel flusso di gas di scarico ottenuto in condizioni stazionarie stechiometriche appena a monte del primo catalizzatore. Una lettura tipica nel punto di misurazione A/F a monte (richiesto al punto 5) è lambda 1,16 (circa il 3 % di ossigeno).

Con l'iniezione d'aria attivata, si imposta il rapporto A/F “ricco” per produrre una temperatura del letto del catalizzatore di 890 °C (± 10 °C). Un tipico valore A/F per questa fase è lambda 0,94 (circa 2 % di CO).

3.7.   Ciclo di invecchiamento. La procedura di invecchiamento al banco usa il ciclo normalizzato al banco (SBC). L'SBC viene ripetuto fino al raggiungimento dell'invecchiamento calcolato con l'equazione relativa al tempo di invecchiamento al banco (BAT).

3.8.   Garanzia della qualità. Le temperature e il rapporto A/F di cui ai punti 3.3 e 3.4 devono essere sottoposti a revisione regolare (almeno ogni 50 ore) durante l'invecchiamento. I necessari adeguamenti devono garantire che l'SBC sia seguito correttamente durante tutto il processo di invecchiamento.

Completato l'invecchiamento, i dati tempo-temperatura del catalizzatore raccolti durante il processo di invecchiamento vengono riportati in un istogramma con gruppi di temperatura non più grandi di 10 °C. Per stabilire se l'invecchiamento termico del catalizzatore sia sufficiente, si utilizzano l'equazione per la determinazione del BAT e la temperatura di riferimento effettiva per il ciclo di invecchiamento conformemente al punto 2.4 dell'appendice 3 dell'allegato VI. L'invecchiamento al banco può essere prolungato se l'effetto termico del tempo di invecchiamento calcolato non raggiunge il 95 % dell'invecchiamento termico previsto.

3.9.   Accensione e spegnimento. Occorre fare attenzione affinché nelle fasi di accensione e spegnimento non sia raggiunta la temperatura massima del catalizzatore che produce un deterioramento rapido (ad esempio 1 050 °C). A tale fine durante le procedure di accensione e spegnimento è ammesso l'uso di opportune temperature più basse.

4.   Determinazione sperimentale del fattore R per le procedure di durata mediante invecchiamento al banco

4.1.   Il fattore R è il coefficiente di reattività termica del catalizzatore usato nell'equazione del tempo di invecchiamento al banco (BAT). I costruttori possono determinare il valore di R per via sperimentale utilizzando le procedure seguenti.

4.2.   Utilizzando il ciclo e il banco opportuni, si sottopongono a invecchiamento vari catalizzatori (almeno 3 dello stesso modello) a diverse temperature regolate comprese tra la normale temperatura di funzionamento e la temperatura limite di danneggiamento. Si misurano le emissioni (o l'inefficienza del catalizzatore (1-efficienza del catalizzatore)) per ciascun componente dello scarico. Ci si accerta che la prova finale dia come risultato un valore compreso tra una e due volte lo standard delle emissioni.

4.3.   Si stima il valore di R e si calcola la temperatura di riferimento effettiva (Tr) per il ciclo di invecchiamento al banco per ciascuna temperatura regolata conformemente al punto 2.3.1.4 del presente allegato.

4.4.   Si rappresentano graficamente le emissioni (o l'inefficienza del catalizzatore) in funzione del tempo di invecchiamento per ciascun catalizzatore. Si calcola la linea di migliore approssimazione con il metodo dei minimi quadrati. Perché l'insieme dei dati sia utile per questo scopo, i dati devono avere un'intercetta approssimativamente comune [tra 0 e 6 400 km. Un esempio è riportato nel grafico seguente.]

4.5.   Si calcola il coefficiente angolare della linea di migliore approssimazione per ciascuna temperatura di invecchiamento.

4.6.   Si traccia il logaritmo naturale (ln) del coefficiente angolare di ciascuna linea di migliore approssimazione (determinata al punto 4.5) lungo l'asse verticale, in funzione dell'inverso della temperatura di invecchiamento [1/(temperatura di invecchiamento, gradi K)] lungo l'asse orizzontale. Si calcolano le linee di migliore approssimazione con il metodo dei minimi quadrati. Il coefficiente angolare della linea è il fattore R. Un esempio è nel grafico seguente.

Image 3

Catalyst Ageing

2 × std

1 × std

Emissioni

Temp A

Temp C

Temp B

Tempo di invecchiamento (ore)

4K

4.7.   Si confronta il fattore R con il valore iniziale utilizzato conformemente al punto 4.3. Se il fattore R calcolato differisce di oltre il 5 % dal valore iniziale, si sceglie un nuovo fattore R compreso tra il valore iniziale e il valore calcolato, quindi si ripetono le fasi di cui al punto 4 per ricavare un nuovo fattore R. Si ripete il processo fino a che il fattore R calcolato corrisponde, con un'approssimazione del 5 %, al fattore R ipotizzato in origine.

4.8.   Si confronta il fattore R determinato separatamente per ciascun componente dello scarico. Si utilizza il fattore R più basso (caso peggiore) per l'equazione BAT.

Image 4

Determining the R-Factor

1/(temperatura d'invecchiamento)

Coefficiente angolare = variazioni emissioni/tempo

1/TC

1/TB

1/TA

-Ln (coefficiente angolare

».

5

l'allegato VIII è così modificato:

a)

il punto 1.2 è sostituito da quanto segue:

1.2.   Il costruttore deve mettere a disposizione i componenti o i dispositivi elettrici difettosi da utilizzare per simulare i guasti. Quando sono sottoposti al ciclo di prova di tipo I appropriato, tali componenti o dispositivi difettosi non devono provocare emissioni superiori di oltre il 20 per cento ai valori limite per l'OBD indicati nell'allegato VI, parte B, del regolamento (UE) n. 168/2013. In caso di guasti elettrici (corto circuito/circuito aperto) le emissioni possono superare di oltre il 20 per cento i limiti di cui all'allegato VI, parte B, del regolamento (UE) n. 168/2013.

Quando il veicolo è sottoposto a prova con i componenti o i dispositivi difettosi montati, il sistema OBD deve essere omologato se si è attivata la spia di malfunzionamento (MI). L'omologazione del sistema OBD viene concessa anche se l'MI si attiva al di sotto dei valori limite per l'OBD.»

b)

il punto 3.1.2 è sostituito dal seguente:

3.1.2.   Nel caso in cui si applichi la procedura della prova di durata di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettere b), del regolamento (UE) n. 168/2013 o all'allegato VI, punto 3.6., del presente regolamento, i veicoli di prova devono essere dotati dei componenti invecchiati del sistema di emissioni che sono stati utilizzati per le prove di durata nonché ai fini del presente allegato; le prove ambientali OBD devono essere infine verificate e segnalate alla conclusione della prova di durata di tipo V. Su richiesta del costruttore, per le prove dimostrative del sistema OBD può essere utilizzato un veicolo rappresentativo e di età adeguata.»

c)

è inserito il seguente punto 8.1.1.:

8.1.1.   Non è necessario effettuare la prova di tipo I per dimostrare i guasti elettrici (corto circuito/circuito aperto). Il costruttore può dimostrare questi tipi di guasto nelle condizioni di guida in cui tale componente è usato e sono date le condizioni per il monitoraggio. Tali condizioni devono essere documentate nella documentazione di omologazione.»

d)

è inserito il seguente punto 8.2.3.:

8.2.3.   L'uso di cicli di precondizionamento o metodi di precondizionamento alternativi deve essere documentato nella documentazione di omologazione.»

e)

il punto 8.4.1.1. è sostituito dal seguente:

8.4.1.1.   Dopo il precondizionamento del veicolo conformemente al punto 8.2., il veicolo di prova viene sottoposto alla corrispondente prova di tipo I.

La spia di malfunzionamento deve attivarsi prima del termine di tale prova in tutte le condizioni di cui ai punti da 8.4.1.2. a 8.4.1.6. La spia di malfunzionamento (MI) può attivarsi anche durante il precondizionamento. L'autorità di omologazione può sostituire queste condizioni con altre in conformità al punto 8.4.1.6. I guasti simulati non devono però essere più di quattro ai fini dell'omologazione.

Per i veicoli a gas bi-fuel vanno utilizzati entrambi i tipi di carburante per un massimo di quattro guasti simulati, a discrezione dell'autorità di omologazione.»

6.

L'allegato X è così modificato:

a)

all'appendice 1, il punto 8.1. è sostituito dal seguente:

8.1.   La velocità massima del veicolo, così come determinata dal servizio tecnico e in modo giudicato soddisfacente dall'autorità di omologazione, può discostarsi dal valore di cui al punto 7 di ± 10 % per i veicoli con un Vmax ≤ 30 km/h e di ± 5 % per i veicoli con Vmax > 30 km/h.»

b)

l'appendice 4 è così modificata:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Prescrizioni relative al metodo di misurazione della potenza nominale continua massima, della distanza di disattivazione e del fattore di assistenza massima dei veicoli di categoria L1e progettati per pedalare, di cui all'articolo 3, paragrafo 94, lettera b), e dei cicli a pedali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 168/2013»

ii)

è aggiunto il seguente punto 1.3:

1.3.   cicli a pedali a pedalata assistita di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 168/2013.»

iii)

il punto 3.2 è sostituito da quanto segue:

«3.2.   Procedura di prova per misurare la potenza nominale continua massima

La potenza nominale continua massima va misurata conformemente all'appendice 3 oppure, in alternativa, conformemente alla procedura di prova di cui al punto 4.2.7 della norma EN 15194:2009.».


28.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/296 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2018

relativo alla non approvazione della sostanza attiva estratto di Reynoutria sachalinensis in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 3 novembre 2011 la società Marrone Bio innovations ha presentato al Regno Unito una domanda di approvazione della sostanza attiva estratto di Reynoutria sachalinensis.

(2)

In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del suddetto regolamento, lo Stato membro relatore ha informato il richiedente e gli altri Stati membri dell'ammissibilità della domanda in data 21 marzo 2012 e ha informato la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») in data 11 maggio 2012.

(3)

Gli effetti della sostanza attiva in questione sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati, in conformità all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento, per l'impiego proposto dal richiedente. In data 22 luglio 2014 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione e all'Autorità.

(4)

L'Autorità ha seguito le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, di tale regolamento essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità sotto forma di progetto aggiornato di rapporto di valutazione.

(5)

Il progetto di rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall'Autorità. Quest'ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione del rischio della sostanza attiva estratto di Reynoutria sachalinensis (2) in data 31 agosto 2015.

(6)

Con lettera del 16 ottobre 2017 la società Marrone Bio innovations ha ritirato la sua domanda di approvazione dell'estratto di Reynoutria sachalinensis. Dato il ritiro della domanda, non è opportuno approvare l'estratto di Reynoutria sachalinensis a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(7)

Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda relativa all'estratto di Reynoutria sachalinensis a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva estratto di Reynoutria sachalinensis non è approvata.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  EFSA, 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Reynoutria sachalinensis extract. EFSA Journal 2015;13(9):4221, 73 pagg, disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.


DECISIONI

28.2.2018   

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L 56/33


DECISIONE (PESC) 2018/297 DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 2018

recante nomina del presidente del Comitato militare dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240,

vista la decisione 2001/79/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2001, che istituisce il Comitato militare dell'Unione europea (1),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2001/79/PESC, il presidente del Comitato militare dell'Unione europea («comitato militare») dev'essere nominato dal Consiglio su raccomandazione del comitato militare riunito a livello di capi di Stato maggiore della difesa. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, di detta decisione, il mandato del presidente del comitato militare è triennale, salvo decisione contraria del Consiglio.

(2)

Il 15 dicembre 2014 il Consiglio ha nominato il generale Mikhail KOSTARAKOS presidente del comitato militare per un periodo di tre anni a decorrere dal 6 novembre 2015 (2).

(3)

Nella riunione del 6-7 novembre 2017 il comitato militare riunito a livello di capi di Stato maggiore della difesa ha raccomandato di nominare il generale Claudio GRAZIANO presidente del comitato militare, in via eccezionale, per un periodo di tre anni e mezzo.

(4)

Il comitato militare ha raccomandato di prorogare, in via eccezionale, il mandato del generale Claudio GRAZIANO oltre i tre anni al fine di spostare permanentemente la sostituzione del comitato militare a un periodo dell'anno più idoneo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il generale Claudio GRAZIANO è nominato presidente del Comitato militare dell'Unione europea per un periodo di tre anni e mezzo a decorrere dal 6 novembre 2018.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

V. GORANOV


(1)   GU L 27 del 30.1.2001, pag. 4.

(2)  Decisione 2014/920/PESC del Consiglio, del 15 dicembre 2014, recante nomina del presidente del comitato militare dell'Unione europea (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 149).


28.2.2018   

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L 56/34


DECISIONE (PESC) 2018/298 DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2018

sul sostegno dell'Unione alle attività della commissione preparatoria per l'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure che devono essere adottate sia all'interno dell'Unione sia nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.

(2)

L'Unione sta attivamente attuando la strategia e realizzando le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali quali il segretariato tecnico provvisorio (PTS) dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO).

(3)

Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC (1). Tale posizione comune sollecita, tra l'altro, la promozione della firma e della ratifica del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT).

(4)

Gli Stati firmatari del CTBT hanno deciso di istituire una commissione preparatoria («commissione preparatoria per la CTBTO») che sia dotata di capacità giuridica e abbia il rango di organizzazione internazionale, al fine di dare efficace attuazione al CTBT, in attesa della creazione della CTBTO.

(5)

La rapida entrata in vigore e l'universalizzazione del CTBT e il rafforzamento del sistema di monitoraggio e di verifica della commissione preparatoria per la CTBTO sono obiettivi importanti della strategia. In tale ambito, gli esperimenti nucleari effettuati dalla Repubblica democratica popolare di Corea hanno ulteriormente sottolineato l'importanza di una rapida entrata in vigore del CTBT e la necessità di accelerare lo sviluppo e il potenziamento del sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT.

(6)

La commissione preparatoria per la CTBTO è impegnata a individuare in che modo il suo sistema di verifica possa essere rafforzato al meglio, anche tramite lo sviluppo di capacità di monitoraggio dei gas nobili e sforzi volti a coinvolgere pienamente gli Stati firmatari del CTBT nell'attuazione del regime di verifica.

(7)

Nell'ambito dell'attuazione della strategia il Consiglio ha adottato tre azioni comuni e tre decisioni a sostegno delle attività della commissione preparatoria per la CTBTO, vale a dire l'azione comune 2006/243/PESC (2), le azioni comuni 2007/468/PESC (3) e 2008/588/PESC (4), le decisioni del Consiglio 2010/461/PESC (5), 2012/699/PESC (6) e (PESC) 2015/1837 (7).

(8)

È opportuno che tale sostegno dell'Unione prosegua.

(9)

L'attuazione tecnica della presente decisione dovrebbe essere affidata alla commissione preparatoria per la CTBTO che, considerate le competenze e capacità uniche di cui dispone grazie alla rete del sistema internazionale di monitoraggio (IMS), che comprende oltre 337 installazioni in tutto il mondo, e al centro internazionale dati, è la sola organizzazione internazionale che ha la capacità e la legittimità di attuare la presente decisione. I progetti sostenuti dall'Unione possono essere finanziati solo attraverso un contributo fuori bilancio alla commissione preparatoria per la CTBTO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al fine di assicurare l'attuazione costante e pratica di alcuni elementi della strategia, l'Unione sostiene le attività svolte dalla commissione preparatoria per la CTBTO per conseguire i seguenti obiettivi:

a)

rafforzare le capacità del sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT, anche nel campo del rilevamento dei radionuclidi;

b)

rafforzare le capacità degli Stati firmatari del CTBT di adempiere i propri obblighi di verifica nell'ambito del CTBT e consentire loro di beneficiare pienamente della partecipazione al regime del CTBT.

2.   I progetti destinati a essere finanziati dall'Unione sono diretti a sostenere:

a)

le stazioni sismiche ausiliarie (AS) certificate che fanno parte del Sistema internazionale di monitoraggio (IMS) della CTBTO;

b)

lo sviluppo di sistemi di campionamento di gas nobili attraverso lo studio di materiali per un migliore adsorbimento dello xeno;

c)

la prosecuzione delle campagne di misurazione del fondo di radioxeno in diverse regioni del mondo;

d)

il sistema di previsione di ensemble per quantificare le incertezze e il livello di fiducia nelle simulazioni della modellazione del trasporto atmosferico (ATM);

e)

la valutazione scientifica dell'aumento di risoluzione per gli strumenti di ATM;

f)

lo sviluppo di nuovo software;

g)

il miglioramento del trattamento e rilevamento di gas nobili nel quadro di ispezioni in loco;

h)

il potenziamento delle capacità di trattamento automatico e di integrazione nel National Data Centre-in-a-Box in ambito sismico, idroacustico e infrasonico;

i)

sensibilizzazione e sviluppo di capacità integrati rivolti a Stati firmatari e non firmatari.

In sede di attuazione dei progetti, che sono volti a sostenere le attività di cui al presente paragrafo, sarà assicurata la visibilità dell'Unione nonché la gestione adeguata dei programmi nell'esecuzione della presente decisione.

Tali progetti sono svolti a beneficio di tutti gli Stati firmatari del CTBT.

Tutte le componenti dei progetti sono affiancate da attività di sensibilizzazione pubblica proattive e innovative e le risorse sono assegnate di conseguenza.

Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell'allegato.

Articolo 2

1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.   L'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata alla commissione preparatoria per la CTBTO, che svolge tale compito sotto il controllo dell'alto rappresentante. A tal fine l'alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con la commissione preparatoria per la CTBTO.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 4 594 752 EUR.

2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.

3.   La Commissione europea vigila sulla corretta gestione dell'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude un accordo di finanziamento con la commissione preparatoria per la CTBTO. L'accordo di finanziamento dispone che la commissione preparatoria per la CTBTO assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.

4.   La Commissione europea si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo il 26 febbraio 2018. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale contesto e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

1.   L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione in base a relazioni periodiche elaborate dalla commissione preparatoria per la CTBTO. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.

2.   La Commissione europea fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La presente decisione cessa di produrre effetti ventiquattro mesi dopo la data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo l'entrata in vigore se nessun accordo di finanziamento è stato concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Posizione comune 2003/805/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2003, sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34).

(2)  Azione comune 2006/243/PESC del Consiglio, del 20 marzo 2006, sul sostegno alle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) nel settore della formazione e dello sviluppo di capacità a fini di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 68).

(3)  Azione comune 2007/468/PESC del Consiglio, del 28 giugno 2007, sul sostegno alle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) al fine di potenziarne le capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 176 del 6.7.2007, pag. 31).

(4)  Azione comune 2008/588/PESC del Consiglio, del 15 luglio 2008, sul sostegno alle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) al fine di potenziarne le capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 189 del 17.7.2008, pag. 28).

(5)  Decisione 2010/461/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, a sostegno delle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 219 del 20.8.2010, pag. 7).

(6)  Decisione 2012/699/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2012, sul sostegno dell'Unione alle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 314 del 14.11.2012, pag. 27).

(7)  Decisione (PESC) 2015/1837 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, sul sostegno dell'Unione alle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 266 del 13.10.2015, pag. 83).


ALLEGATO

Sostegno dell'Unione alle attività della commissione preparatoria per la CTBTO per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica, il miglioramento delle prospettive di rapida entrata in vigore del CTBT e il sostegno della sua universalizzazione e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1.   Sostegno alle tecnologie di verifica e al sistema di monitoraggio

Progetto 1: Miglioramento del mantenimento di specifiche stazioni sismiche ausiliarie (AS) certificate dell'IMS

Contesto

Questo progetto è diretto principalmente a continuare a occuparsi delle stazioni AS che hanno bisogno di urgenti interventi di manutenzione, in particolare quelle situate in paesi confrontati a difficoltà finanziarie, anche nel caso in cui la densità geografica delle stazioni AS operative sia bassa nelle regioni di interesse, proseguendo nel contempo la manutenzione preventiva. A tal fine s'intende rimediare all'obsolescenza delle attrezzature, procedere a potenziamenti e migliorare le attrezzature di ricambio.

Come nel caso di precedenti programmi, sono necessari un personale dedicato a tempo pieno per la pianificazione e l'esecuzione di progetti di lavoro presso le stazioni AS interessate nonché fondi per pezzi di ricambio e viaggi.

Obiettivi

L'obiettivo principale è portare le stazioni AS interessate a un livello tecnico compatibile con i requisiti dell'IMS in modo sostenibile. Le stazioni AS sono la colonna portante dell'infrastruttura sismica dell'IMS e richiedono una manutenzione costante. Un'adeguata manutenzione preventiva e congrue attrezzature di ricambio possono contribuire a raggiungere questo obiettivo. A tal fine verranno svolti anche altri compiti, come la formazione degli operatori delle stazioni AS. Sarà data priorità alle stazioni AS per le quali sussiste la forte necessità di sostegno tecnico e finanziario, come quelle situate in Africa e nei paesi in via di sviluppo dell'Asia e dell'Asia centrale.

Risultati

Maggiore disponibilità e qualità dei dati della rete di AS: quest'ultima contribuisce a migliorare la precisione di localizzazione delle stazioni AS interessate, anche nelle regioni di eventi sismici rilevati dalla rete primaria, con conseguente potenziamento della copertura sismica delle esplosioni nucleari. Il rafforzamento delle strutture di mantenimento delle stazioni AS comporta una maggiore visibilità dell'Unione.

Progetto 2: Contributo allo sviluppo di sistemi di campionamento di gas nobili attraverso lo studio di materiali per un migliore adsorbimento dello xeno

Contesto

L'efficiente concentrazione di isotopi radioattivi di xeno (133Xe,135Xe, 133mXe e 131mXe) in piccoli volumi e in condizioni fisiche differenti nonché l'efficiente e completo rilascio di tali isotopi di xeno dai materiali di adsorbimento rivestono la massima importanza per migliorare il monitoraggio delle esplosioni nucleari e verificare l'osservanza a livello mondiale del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT). Detti isotipi di xeno sono radionuclidi da fissione essenziali monitorati dalla componente «gas nobili» della rete relativa ai radionuclidi dell'IMS e qualsiasi miglioramento che possa essere apportato ai sistemi futuri sarà prezioso.

Obiettivi

L'obiettivo di questa proposta è capire meglio i meccanismi di adsorbimento, le condizioni di desorbimento e le proprietà dei materiali pertinenti in una serie di condizioni importanti per una concentrazione di xeno altamente efficace nell'ambito del quadro di verifica del CTBT. Verrà svolto uno studio di laboratorio per appurare quali parametri siano importanti e individuare informazioni fondamentali su come sia possibile modificare materiali per ottimizzarne le caratteristiche, ivi comprese, tra l'altro, la capacità di adsorbimento e desorbimento, la densità e la durabilità.

Risultati

Verrà elaborato un rapporto di laboratorio che presenterà in dettaglio i risultati raggiunti e raccomandazioni per l'attuazione presso tutte le installazioni dell'IMS, il che consentirà di capire meglio in che modo sia possibile ottimizzare gli attuali materiali di adsorbimento e individuare materiali più recenti per migliorare le capacità di rilevamento di radioxeno presso le installazioni dell'IMS.

Progetto 3: Prosecuzione delle campagne di misurazione del fondo di radioxeno in diverse regioni del mondo

Contesto

La commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) effettua misurazioni di radioxeno con sistemi molto sensibili. Con il contributo ricevuto dall'Unione nel quadro dell'azione comune 2008/588/PESC, tale commissione preparatoria per la CTBTO ha sviluppato e acquistato due sistemi trasportabili per misurare gli isotopi 133Xe,135Xe, 133mXe e 131mXe. Nell'ambito della decisione 2012/699/PESC, i due sistemi di misurazione sono stati utilizzati ad Al Kuwait, Giakarta, Mutsu e Manado. Hanno permesso di raccogliere una notevole quantità di informazioni sul fondo di radioxeno.

Nell'ambito della decisione (PESC) 2015/1837, le due campagne di misurazione in Kuwait e Indonesia sono state prolungate. Sono stati avviati contatti con possibili prossimi paesi ospitanti e sono attualmente in discussione accordi di cooperazione.

Obiettivi

La CTBTO intende spostare i due sistemi mobili acquistati nel quadro dell'azione comune 2008/588/PESC e utilizzati attualmente in Kuwait e Indonesia. Sono in discussione accordi di cooperazione con futuri paesi ospitanti.

Dal punto di vista della copertura di rete, la regione del sud-est asiatico riveste grande importanza per la CTBTO in quanto attualmente in tale regione non sono in funzione sistemi di rilevamento di gas nobili dell'IMS. Oltre a rafforzare notevolmente la copertura in tale regione del mondo, l'utilizzazione di un sistema mobile per una campagna di misurazione del fondo consentirà di:

migliorare la comprensione del fondo regionale di radioxeno nelle regioni equatoriali, dove la dispersione dei gas nobili è resa molto complessa da numerosi fenomeni intensi;

affinare ulteriormente i modelli atmosferici e di dispersione per rappresentare meglio i movimenti delle masse d'aria in tale regione del mondo.

La CTBTO prevede di condurre una campagna di misurazione nella regione del sud-est asiatico per un periodo di almeno 12 mesi al fine di coprire l'intera variazione stagionale.

La CTBTO intende utilizzare un altro sistema mobile nella regione dell'Asia orientale. Una breve campagna di misurazione finanziata dall'Unione ha già permesso di raccogliere notevoli conoscenze sulla caratterizzazione del fondo di radioxeno. È fondamentale condurre una campagna di misurazione più lunga per integrare e affinare la conoscenza del fondo regionale di radioxeno. L'obiettivo principale di tale campagna integrativa è consentire la caratterizzazione della regione dell'Asia orientale durante un ciclo intero di 12 mesi che copra tutte le condizioni stagionali. Il sito sarà scelto con l'obiettivo di mettere in funzione una rete regionale di sensori intensificata (vale a dire con una densità maggiore rispetto all'attuale rete di rilevamento di gas nobili dell'IMS). Sarà la prima volta che almeno due sistemi si troveranno molto vicini l'uno all'altro, consentendo maggiori studi scientifici sulla validazione incrociata dei sistemi, sulla correlazione incrociata dei rilevamenti, sull'evoluzione della modellazione del trasporto atmosferico (ATM) su piccola scala ecc. Questi studi potrebbero giovarsi di un partenariato con gli Stati della regione che prevedono altresì contributi volontari in materia.

Al termine di queste campagne, la CTBTO prevede di effettuare ulteriori misurazioni in zone in cui il fondo globale di radioxeno non è sufficientemente noto e compreso. I siti favoriti si trovano in località equatoriali dell'America latina, dell'Asia e dell'Africa.

Per proseguire le campagne di misurazione sono necessari fondi per il trasporto nei nuovi siti e per il funzionamento e la manutenzione dei due sistemi di rilevamento di gas nobili durante un periodo di due anni.

Risultati

I benefici consistono in una migliore comprensione della variazione del fondo globale di gas nobili e in una migliore copertura della rete di monitoraggio di tali gas. Dopo queste campagne di misurazione, i sistemi saranno a disposizione della CTBTO per studi di follow-up del fondo di gas nobili su scale geografiche differenti e quali sistemi ausiliari e/o di formazione.

Progetto 4: Sistema di previsione di ensemble (EPS) per quantificare le incertezze e il livello di fiducia nelle simulazioni di ATM

Contesto

In riferimento alla parte I, punto 18, lettera a), del protocollo della CTBT, il centro internazionale dati («IDC») dovrebbe indicare i valori e le relative incertezze calcolati per ciascun evento da esso localizzato. Poiché l'ATM contribuisce alla localizzazione degli eventi, dovrebbero essere indicate le relative incertezze.

È riconosciuto che le incertezze possono essere stimate utilizzando un complesso di simulazioni equivalenti, un ensemble, piuttosto che un'unica simulazione. Questo progetto utilizzerà dati metereologici dell'EPS (Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, centri nazionali per le previsioni ambientali, o altri) per generare un insieme di dati comprendente più simulazioni per gli stessi casi. Tale insieme di dati sarà poi utilizzato per sviluppare strumenti intesi a stimare le incertezze e i livelli di fiducia nelle simulazioni di ATM. Un insieme di dati indipendente servirà per la validazione e la dimostrazione dei nuovi strumenti.

Obiettivi

Sviluppare un prototipo validato per stimare le incertezze e il livello di fiducia nelle simulazioni di ATM.

Definire le esigenze in collaborazione con gli utenti.

Individuare i dati meteorologici dell'EPS da utilizzare.

Creare un insieme di dati relativo alle simulazioni di ATM.

Sviluppare strumenti per stimare le incertezze e i livelli di fiducia.

Validare strumenti.

Adattare la nuova interfaccia di avvio per stabilire le incertezze e il livello di fiducia.

Rendere il prototipo validato disponibile per prove su casi reali.

Risultati

I prodotti basati sull'EPS aiuteranno a prendere decisioni importanti fornendo informazioni obiettive per quantificare le incertezze e il livello di fiducia nelle simulazioni di ATM per un caso specifico. Forniranno inoltre una base scientifica per dimostrare in che modo estrarre informazioni preziose dalle indicazioni derivanti da ATM nonostante le incertezze intrinseche associate alle simulazioni atmosferiche.

Progetto 5: Valutazione scientifica dei vantaggi dell'aumento di risoluzione per gli strumenti di AMT dell'IDC

Contesto

Le indicazioni derivanti dagli ATM solitamente traggono beneficio da un aumento della risoluzione dei campi metereologici portanti e dell'ATM stesso, specialmente per intervalli di tempo più brevi. Due progetti in tal senso sono prossimi al completamento presso l'IDC; la produzione operativa di campi relativi alla sensibilità sorgente-recettore (SRS) a più alta risoluzione (1 ora, 0,5o) e la generazione, su richiesta, di campi metereologici ad alta risoluzione per eventi specifici (ispezioni in loco, test nucleari, incidenti nucleari ecc.) in qualsiasi posto del mondo. Tali campi metereologici ad alta risoluzione andranno ad alimentare Flexpart, uno strumento software che utilizza il modello di trasporto e dispersione lagrangiano per elaborare prodotti di ATM a risoluzione molto alta (~0,05o) secondo necessità. Si procederà a una validazione scientifica per dimostrare e quantificare i vantaggi di questi due progetti per i prodotti di ATM.

Obiettivi

Dimostrare il valore aggiunto dell'aumento di risoluzione attraverso osservazioni e comparazioni di modelli.

Sviluppare un'interfaccia di avvio per produrre rapidamente simulazioni di ATM prospettiche e retrospettive, campi metereologici ad alta risoluzione e indicazioni derivanti da ATM sulla base di campi metereologici ad alta risoluzione in qualsiasi sito.

Risultati

La dimostrazione scientifica dei vantaggi dell'aumento di risoluzione per le indicazioni derivanti da ATM contribuirà a confermare l'utilità delle nuove capacità (SRS operativa a più alta risoluzione, campi metereologici ad alta risoluzione) nel sistema operativo.

L'interfaccia di avvio renderà possibile l'elaborazione di indicazioni dettagliate durante le ispezioni in loco o altri eventi eccezionali (test nucleari, incidenti nucleari ecc.).

Progetto 6: Attività in preparazione della fase 3 della reingegnerizzazione dell'IDC

Contesto

Dal gennaio 2014 all'aprile 2017 la CTBTO ha proceduto alla fase 2 del progetto di reingegnerizzazione dell'IDC (RP2) con l'obiettivo di sviluppare un'architettura software globale destinata a guidare lo sviluppo di nuovo software e gli aggiornamenti dei sistemi esistenti nel prossimo decennio.

L'architettura risultante presenta notevoli miglioramenti rispetto a quella esistente, tra cui:

maggiore flessibilità dell'interfaccia utente per strumenti di analisi, migliore flusso di lavoro per la revisione di analisi, gestione degli eventi, correlazione incrociata e comparazione degli eventi, integrazione di strumenti di mappatura e di mappe, visualizzazione ed editing di maschere di controllo della qualità delle forme d'onda, visualizzazione frequenza-numero d'onda (f-k), sostegno alla formazione di analisti;

registrazione globale della provenienza dei dati per capire come si sia giunti ai risultati del loro trattamento ed esaminare l'evoluzione di un risultato al variare delle informazioni disponibili;

estensibilità come importante caratteristica di tutti i componenti;

configurazione flessibile della pipeline di dati in ambito sismico, idroacustico e infrasonico (SHI) con supporto di strumenti grafici;

facilitazione di un nuovo modello di sviluppo collaborativo di software mediante applicazione delle migliori pratiche nello sviluppo di software open source;

potenziamento delle capacità di monitoraggio e di collaudo - riproduzione dell'insieme dei dati di collaudo.

La RP2 è stata realizzata con il sostegno di un contributo in natura degli Stati Uniti e di fondi erogati a titolo della decisione (PESC) 2015/1837. Questi ultimi sono stati utilizzati, in particolare, per sostenere le riunioni tecniche con esperti degli Stati membri al fine di assicurare un'ampia partecipazione alla RP2. Tali fondi sono stati utilizzati altresì per sostenere attività di prototipazione al fine di mostrare in che modo il software fornito dai centri nazionali di dati (NDC) possa essere integrato nell'architettura reingegnerizzata.

In preparazione della terza fase della reingegnerizzazione dell'IDC, durante la quale si procederà all'implementazione di codici sulla base dell'architettura della RP2, l'IDC intende incrementare il livello di maturità tecnologica per vari algoritmi che potrebbero essere considerati suscettibili di inclusione nel software reingegnerizzato. Questa proposta riguarda specificamente gli algoritmi che rendono possibile un migliore trattamento delle sequenze di scosse di assestamento in modalità automatica o semiautomatica.

Obiettivi

Questo progetto mira alla prototipazione e comparazione dei risultati di non più di tre approcci al miglioramento del trattamento delle sequenze di scosse di assestamento.

Gli algoritmi presi in considerazione sono:

due approcci fondati sulla correlazione incrociata;

un approccio basato su metodi autoregressivi fondati sul criterio d'informazione di Akaike.

Risultati attesi:

per ciascuno dei tre approcci summenzionati verranno create pipeline sperimentali di trattamento automatico in cui saranno integrati i tre algoritmi presi in considerazione (ciascuno in una pipeline distinta). Ciò implica l'automazione di alcuni passaggi manuali nell'ambito di tali metodi;

ciascuna pipeline verrà utilizzata in relazione alla stessa serie di eventi rappresentativi che causano scosse di assestamento;

saranno concepiti e realizzati una serie di test automatici intesi a consentire la raccolta di informazioni statistiche sui tre algoritmi quando utilizzati in relazione a una serie rappresentativa di eventi, al fine di compararne le prestazioni;

i dati statistici raccolti grazie ai testi automatici saranno usati per comparare i risultati degli algoritmi in relazione a insiemi di dati rappresentativi;

gli addetti all'analisi discriminante multipla in ambito SHI valuteranno altresì i risultati prodotti dai tre algoritmi dal punto di vista della loro qualità come punto di partenza per un esame da parte di analisti;

i risultati attesi finali dovrebbero essere una relazione e una raccomandazione che sintetizzino le risultanze di quanto sopra e indichino quale dei tre approcci debba essere eventualmente seguito a fini di ulteriore sviluppo e implementazione in un sistema operativo. In tale contesto si dovrebbe anche stimare lo sforzo ancora necessario per completare lo sviluppo.

L'esecuzione del progetto durerà un anno e mezzo e inizierà nel secondo trimestre del 2018. Si stima che circa il 60 % dello sforzo totale, soprattutto nel primo anno del progetto, sarà rivolto alla creazione delle pipeline sperimentali. La parte restante dello sforzo totale sarà dedicata alla concezione dei test automatici nonché alla raccolta e all'analisi dei relativi risultati.

Risultati

L'obiettivo principale del progetto è incrementare il livello di maturità tecnica di un algoritmo dal grande potenziale in termini di riduzione del carico di lavoro degli analisti. Un software dotato di un livello di maturità tecnologica sufficientemente elevato può essere implementato in un sistema reingegnerizzato con meno rischi. Sulla base di questo lavoro è possibile effettuare una stima più attendibile dello sforzo ancora necessario per implementare l'algoritmo selezionato a livello operativo.

Alcuni codici prototipo sviluppati nel quadro di questo progetto possono essere integrati nel software operativo finale.

2.   Rafforzamento delle capacità di ispezione in loco

Progetto: Miglioramento del trattamento e rilevamento di gas nobili nel quadro di ispezioni in loco

Contesto

Il sistema per gas nobili di proprietà del segretariato tecnico provvisorio (PTS) utilizzato nel quadro di ispezioni in loco per il trattamento e rilevamento di radioxeno (sistema OSI NG) è stato sviluppato con il sostegno finanziario dell'Unione europea (decisione 2010/461/PESC). Il sistema è stato fornito agli inizi del 2014 ed è stato utilizzato con successo più tardi nello stesso anno durante l'IFE14, un'esercitazione integrata sul campo organizzata nel 2014 dalla commissione preparatoria per la CTBTO per simulare un'ispezione in loco quasi intera in Giordania. Durante tale esercitazione, il sistema OSI NG ha determinato in modo affidabile e preciso il rapporto tra isotopi 131mXe e 133Xe. Inoltre, il sistema ha soddisfatto i requisiti tecnici concernenti l'attività minima rilevabile per questi isotopi.

Sebbene l'esercitazione abbia mostrato che il sistema OSI NG soddisfa i principali parametri di prestazione nel rilevamento di radioxeno, la relazione tecnica del gruppo di valutazione esterno dell'IFE14 ha individuato anche una serie di parametri operativi di cui tener conto nel quadro dell'ulteriore sviluppo delle capacità di trattamento e rilevamento di gas nobili. Analogamente, nel 2016, in occasione del 23o seminario sull'ispezione in loco dedicato all'ulteriore sviluppo della lista delle attrezzature per ispezioni in loco, si è concluso che le capacità di misurazione e purificazione del radioxeno devono migliorare prioritariamente in termini di solidità, semplicità e ingegneria al fine di migliorarne le prestazioni operative. Il potenziamento del sistema OSI NG è necessario per ultimare la progettazione e la messa in funzione del laboratorio da campo per ispezioni in loco, che ha effetti diretti sulle capacità richieste di spiegamento rapido e di supporto sul campo.

Obiettivi

Conformemente alle raccomandazioni derivanti dalla valutazione e dal seguito dato all'IFE14, l'obiettivo di questa proposta è migliorare il sistema OSI NG esistente. Il progetto mira a rendere il sistema adatto al trasporto aereo e a spostamenti facili da, verso e all'interno della base operativa nonché a un funzionamento affidabile e semplice in un ambiente di laboratorio da campo. A sostegno del progetto 3.11 («Laboratorio per gas nobili») del piano d'azione sull'ispezione in loco che mira, tra l'altro, a una maggiore facilità d'uso, modularità e affidabilità di sistema, è necessario riprogettare e/o sviluppare i seguenti componenti del sistema:

supporto di rilevamento e schermo di piombo, al fine di facilitare l'installazione e regolare il centro di gravità;

separazione dei gas, al fine di ridurre il consumo energetico e cambiare di gas vettore passando dall'elio a materiali più facilmente disponibili nei siti remoti;

software, al fine di semplificare i processi adatti a un sistema utilizzato da un ispettore;

progettazione ingegneristica globale, al fine di massimizzare l'integrazione in conformità del piano di spiegamento rapido di ispezioni in loco.

Risultati

Un laboratorio per gas nobili per ispezioni in loco di proprietà del PTS migliorato, più efficiente ed efficace nonché dotato di modalità di interazione con l'utente semplificate e di maggiore affidabilità e solidità migliorerà il lavoro degli ispettori durante un'ispezione in loco; ciò va dunque a sostegno della politica e della determinazione dell'Unione a favore dell'entrata in vigore del CTBT.

3.   Attività integrate di sensibilizzazione e di sviluppo di capacità

A.   Ulteriore sviluppo nell'introduzione di NDC-in-a-Box

Progetto 1: Potenziamento delle capacità di trattamento automatico e di integrazione in NDC-in-a-Box in ambito sismico, idroacustico e infrasonico

Contesto

Nel luglio 2016, la commissione preparatoria per la CTBTO ha lanciato la versione 4.0 di NDC-in-a-Box, che comprende nuovi moduli sviluppati nel quadro del progetto «Extended NDC-in-a-Box». Tale versione ha migliorato notevolmente le capacità di trattamento dei centri dati nazionali grazie a strumenti di analisi automatica e interattiva dei dati infrasonici e all'integrazione con il pacchetto software SeisComP3 per il trattamento automatico di dati sismoacustici. Il rilevatore STA/LTA dell'IDC e il rilevatore DTK-PMCC sono stati integrati con la pipeline di trattamento automatico di SeisComP. A seguito del lancio di detta versione, il localizzatore dell'IDC può essere chiamato con lo strumento di esame interattivo «scolv» di SeisComP. Vari moduli di conversione supportano l'integrazione dei dati e prodotti dell'IDC nella pipeline di trattamento basata su SeisComP e agevolano la sincronizzazione delle informazioni sulla configurazione delle stazioni tra i centri dati nazionali e l'IDC attraverso moduli di reperimento e di importazione di dati o la replicazione di banche dati.

I nuovi moduli consentono ai centri dati nazionali di riprodurre i risultati dei rilevatori dell'IDC per quanto riguarda i dati sismici e infrasonici, mentre il trattamento dei dati idroacustici non è stato ancora preso in considerazione. Inoltre, gli eventi prodotti dalla pipeline di trattamento automatico basata su SeisComP sono molto diversi da quelli generati dall'IDC. Ciò è dovuto a differenze tra il software usato per creare eventi nelle pipeline dell'IDC e di SeisComP.

Obiettivi

L'obiettivo di questo progetto è ampliare le capacità di SeisComP e dei moduli SeisComP messi a disposizione in NDC-in-a-Box al fine di:

integrare il rilevatore di segnali dell'IDC per dati idroacustici in NDC-in-a-Box, anche per quanto riguarda la determinazione di caratteristiche specifiche ai rilevamenti idroacustici. Ciò consentirebbe ai centri dati nazionali di rilevare dati in arrivo da stazioni idroacustiche dell'IMS utilizzando lo stesso software utilizzato per il trattamento presso l'IDC;

integrare il rilevatore NET-VISA utilizzato presso l'IDC nella pipeline di trattamento di SeisComP e offrire all'utente finale un'interfaccia per configurare NET-VISA come associatore di default da utilizzare in SeisComP. Ciò aiuterebbe i centri dati nazionali che trattano dati dell'IMS utilizzando la pipeline automatica di SeisComP a creare un insieme di eventi più vicino a quello creato dall'IDC;

potenziare le capacità di integrazione dei dati dell'IMS in altri software open source di analisi sismica come SEISAN.

Risultati attesi:

Tutti i risultati attesi da questo progetto consistono in potenziamenti dei moduli software facenti parte di NDC-in-a-Box nonché in nuovi moduli software da mettere a disposizione in future versioni di NDC-in-a-Box. Tali moduli software nuovi e potenziati sono i seguenti:

il modulo scdfx esistente di NDC-in-a-Box integrato in SeisComP potenziato per consentirgli di trattare dati idroacustici e di memorizzare tutte le caratteristiche dei rilevamenti idroacustici effettuati presso l'IDC;

il modulo IDC HASE per la determinazione dell'azimut e del grado di lentezza dei dati idroacustici in arrivo integrato in un modulo SeisComP;

l'associatore NET-VISA integrato in SeisComP come associatore facoltativo che può essere configurato per essere utilizzato al posto dell'associatore di default SeisComP;

SeisComP potenziato per consentirgli di memorizzare caratteristiche supplementari per rilevamenti idroacustici nonché pixel e famiglie di pixel per rilevamenti infrasonici;

moduli di esportazione di SeisComP potenziati in modo tale che i rilevamenti e le relative caratteristiche per software di rilevamento idroacustico e infrasonico possano essere esportati verso la banca dati open source;

software attuale potenziato per consentire la configurazione completa delle stazioni sismiche dell'IMS e l'importazione dei dati dell'IMS in SAEISAN a fini di trattamento in combinazione con dati non provenienti dall'IMS che rivestono interesse per i centri dati nazionali.

Il progetto sarà eseguito durante un periodo di 12 mesi utilizzando metodologie agili di sviluppo di software (come Scrum o Kanban), con realizzazione di software incrementale diffondibile e potenziamento della funzionalità ogni quattro settimane.

È prevista l'organizzazione di due seminari destinati a rappresentanti dei centri dati nazionali con i seguenti obiettivi:

il primo seminario introdurrà il progetto e offrirà ai rappresentanti dei centri dati nazionali la possibilità di presentare casi di utilizzo riguardanti il proprio centro dati nazionale che possono trarre vantaggio dall'impiego di un associatore automatico (NET-VISA) all'interno di SeisComP al fine di generare eventi in ambito sismico, idroacustico e infrasonico. I centri dati nazionali dovrebbero inoltre fornire all'IDC dati di collaudo di reti di loro interesse a fini di collaudo;

il secondo seminario dovrebbe segnare l'inizio di un periodo di collaudo per il software completato durante il progetto. Tale software comprenderà probabilmente l'associatore NET-VISA integrato in SeisComP nonché strumenti integrati in SeisComP per il trattamento di dati idroacustici presso le stazioni AS.

Risultati

Il risultato atteso finale sarà una pipeline di trattamento automatico potenziata basata su SeisComP da distribuire agli NDC.

Il risultato principale è dotare i centri dati nazionali di capacità supplementari di trattamento automatico dei dati dell'IMS, combinare i dati provenienti da stazioni dell'IMS e altre stazioni in NDC-in-a-Box e riprodurre i risultati dell'IDC mediante trattamento automatico in NDC-in-a-Box.

Progetto 2: Evoluzione del sistema di trattamento degli infrasuoni e interattivo

Contesto

Dal 2013 l'IDC lavora sia alla riprogettazione del sistema di trattamento automatico dei dati infrasonici sia ai progetti legati a «Extended-NDC-in-a-box», con lancio del software nel 2016. Per quanto riguarda il sistema di trattamento dei dati infrasonici, i lavori sono consistiti nello sviluppo di un sistema di stazioni ad antenne multiple (array stations) per il trattamento automatico e del software di analisi interattivo. Tali strumenti sono stati integrati in NDC-in-a-box e nell'ambiente IDC.

I primi riscontri da parte dei centri dati nazionali sono positivi dal momento che le loro capacità in termini di tecnologia infrasonica sono incrementate. L'IDC riceve attualmente richieste di formazione specifica in materia di tecnologia infrasonica nonché suggerimenti relativi al potenziamento e all'evoluzione degli strumenti, il che va oltre le attività di manutenzione previste.

L'IDC vorrebbe proseguire gli sforzi volti a completare il sistema di trattamento dei dati infrasonici per sostenere le esigenze proprie e dell'IMS e per sostenere e rispondere alle richieste di software dei centri dati nazionali.

Obiettivi

Sostenere l'evoluzione del sistema di trattamento presso le stazioni per rispondere in modo continuo alle esigenze di sostegno alle operazioni dell'IMS e dell'IDC.

Sostenere le richieste dei centri dati nazionali di software, di aggiornamento del software e di funzionalità per lo svolgimento delle loro attività.

Proseguire l'implementazione di funzionalità allo stato dell'arte per analizzare meglio i segnali infrasonici al fine di mantenere la credibilità scientifica della tecnologia infrasonica della CTBTO.

Lavorare all'inclusione di modelli di propagazione delle onde infrasoniche dotati di quantificazione dell'incertezza, in combinazione con dati atmosferici ad alta risoluzione durante l'associazione di fase infrasonica, la formazione di eventi e l'analisi approfondita di eventi, al fine di conseguire gli obiettivi della strategia a medio termine.

Risultati

Continuare a costruire la credibilità tecnica e scientifica del sistema infrasonico dell'IDC e garantire appoggio alle operazioni dell'IDC e dell'IMS.

Continuare a far leva sugli sforzi relativi al software NDC-in-a-Box iniziati sulla base della decisione 2012/699/PESC e proseguiti sulla base della decisione (PESC) 2015/1837 per consentire ai centri dati nazionali di trattare i dati messi a disposizione dall'IMS sia per il monitoraggio del rispetto del CTBT sia per fini nazionali. Tali sforzi hanno permesso di creare una forte base di utenti a livello di centri dati nazionali e i risultati del progetto proposto contribuiranno ad accrescere la fiducia di detti centri nella credibilità del sistema di verifica.

Collaborare con i centri dati nazionali per creare un sistema infrasonico allo stato dell'arte nel quadro degli sforzi di reingegnerizzazione dell'IDC.

B.   Sensibilizzazione e sviluppo di capacità integrati attraverso assistenza tecnica, istruzione e formazione

Progetto: Dialogo con Stati firmatari e non firmatari a sostegno del CTBT e del relativo regime di verifica mediante sensibilizzazione e sviluppo di capacità integrati

Contesto

Lo sviluppo di capacità si è rivelato fondamentale per il rafforzamento del regime di verifica del CTBT. Numerose stazioni dell'IMS del CTBT sono o saranno situate nel territorio di paesi in via di sviluppo e sono gestite da istituzioni di paesi in via di sviluppo. Inoltre, molti paesi in via di sviluppo sono impegnati a creare e migliorare i propri NDC per consentire loro di trarre pieno vantaggio dai dati e prodotti generati dal sistema di verifica. In tale contesto sono stati forniti sistemi di sviluppo di capacità a oltre 40 centri dati nazionali grazie a finanziamenti dell'Unione; tali sistemi richiedono una manutenzione periodica e devono essere talvolta sostituiti.

Le attività integrate di sensibilizzazione e di sviluppo di capacità forniscono a esperti di paesi in via di sviluppo le informazioni di fondo e la formazione necessarie per agevolarne la partecipazione ai processi decisionali e di elaborazione delle politiche della commissione preparatoria per la CTBTO. Tale partecipazione è essenziale per affermare il carattere democratico e partecipativo del CTBT, che a sua volta funge da misura di rafforzamento della fiducia per ottenere il sostegno degli Stati non firmatari.

Come elemento chiave della sensibilizzazione e dello sviluppo di capacità integrati, il segretariato assicura attività di istruzione e formazione intese a creare e mantenere le necessarie capacità per quanto riguarda gli aspetti tecnici, scientifici, giuridici e politici del CTBT e del relativo regime di verifica concentrandosi sugli Stati che non hanno firmato o ratificato il CTBT. Tali attività di istruzione e formazione richiedono sforzi e risorse interdivisionali e beneficiano inoltre della partecipazione di membri del gruppo di eminenti personalità e del sostegno di membri del CTBTO Youth Group.

Obiettivi

Le attività integrate di sensibilizzazione e di sviluppo di capacità della commissione preparatoria per la CTBTO mirano a:

a)

contribuire all'universalizzazione del trattato;

b)

migliorare le prospettive di entrata in vigore del CTBT; e

c)

rafforzare e mantenere il sostegno al regime di verifica del CTBT.

Attività relative all'universalizzazione e all'entrata in vigore

sviluppo di materiali e strumenti didattici online;

azioni di formazione, seminari e convegni scientifici, diplomatici;

partecipazione a grandi eventi dedicati a questioni legate alla non proliferazione e al disarmo.

Attività volte a rafforzare e mantenere il sostegno al regime di verifica del CTBT

sviluppo di software e infrastruttura;

seminari tecnici;

formazione sistematica per il software extended NDC-in-a-Box (eNIAB);

sostegno all'integrazione del trattamento dei dati dell'IMS nelle reti sismiche nazionali e regionali;

prestazione di assistenza tecnica correttiva sotto forma di attrezzature per i sistemi di sviluppo di capacità e relativa manutenzione o sostituzione.

Risultati

Migliori abilità e maggiore conoscenza con riferimento al CTBT e al relativo sistema di verifica e capacità operative del regime di verifica rafforzate. Gli Stati che devono firmare e/o ratificare il CTBT, compresi quelli di cui all'allegato 2 del CTBT, saranno resi edotti dei vantaggi del CTBT e del suo regime di verifica.


28.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/46


DECISIONE (PESC) 2018/299 DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2018

che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendentin sulla non proliferazione e il disarmo a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003, il Consiglio europeo ha adottato la strategia UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell'UE contro la proliferazione delle ADM»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure da adottare sia all'interno dell'Unione sia nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.

(2)

L'Unione sta attuando attivamente la strategia dell'UE contro la proliferazione delle ADM, attuando le misure elencate nel capitolo III della stessa, quale lo sviluppo delle necessarie strutture all'interno dell'Unione.

(3)

L'8 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato le sue conclusioni ed un documento intitolato «Nuove linee d'azione dell'Unione europea nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e relativi vettori» («nuove linee d'azione»), secondo cui la proliferazione delle armi di distruzione di massa («ADM») continua a costituire una delle maggiori sfide in materia di sicurezza e la politica di non proliferazione costituisce un aspetto essenziale della politica estera e di sicurezza comune (PESC).

(4)

Nelle nuove linee d'azione il Consiglio invita le formazioni e gli organi competenti del Consiglio, la Commissione, le altre istituzioni e gli Stati membri a dare un seguito concreto a tale documento.

(5)

Nelle nuove linee d'azione il Consiglio sottolinea che l'azione dell'Unione volta ad impedire la proliferazione potrebbe trarre vantaggio dal supporto fornito da una rete non governativa di non proliferazione, che riunisca le istituzioni di politica estera e i centri di ricerca specializzati nei settori strategici dell'Unione, pur appoggiandosi su reti utili già esistenti. Una siffatta rete potrebbe essere estesa alle istituzioni dei paesi terzi con i quali l'Unione svolge dialoghi specifici connessi alla non proliferazione.

(6)

Il 15 e il 16 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni («strategia dell'UE sulle SALW»), che stabilisce gli orientamenti per l'azione dell'Unione nel settore delle SALW. Secondo la strategia dell'Unione sulle SALW l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni costituiscono una grave minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale.

(7)

La strategia dell'UE sulle SALW include tra i suoi obiettivi la necessità di promuovere un multilateralismo efficace per sviluppare i meccanismi internazionali, regionali e all'interno dell'Unione e dei suoi Stati membri contro l'offerta e la diffusione destabilizzante delle SALW e relative munizioni.

(8)

Il 26 luglio 2010, il Consiglio ha adottato la decisione 2010/430/PESC (1), che ha istituito la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e ha disposto che l'attuazione tecnica di tale decisione debba essere effettuata dal consorzio dell'UE per la non proliferazione («consorzio»).

(9)

La scelta del consorzio quale unico beneficiario di una sovvenzione è motivata, nella fattispecie, dalla volontà dell'Unione – appoggiata dagli Stati membri – di proseguire una proficua cooperazione con la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione, che contribuisce alla creazione di una cultura europea comune in materia di non proliferazione e disarmo, aiuta l'Unione ad elaborare e plasmare le proprie politiche in tali settori e contribuisce ad aumentare la visibilità dell'Unione. Il consorzio, che per sua natura deve la sua esistenza all'Unione e dipende interamente dal sostegno della stessa, effettua il finanziamento del 100 % necessario in questo caso. Il consorzio non dispone di risorse finanziarie indipendenti né dell'autorità giuridica necessaria per reperire altri fondi. Il consorzio ha inoltre istituito, oltre ai quattro gruppi di riflessione incaricati della gestione, una rete che riunisce oltre 70 gruppi di riflessione e centri di ricerca, raggruppando la quasi totalità delle competenze non governative in materia di non proliferazione e disarmo nell'Unione.

(10)

Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/129/PESC (2), che ha prorogato di tre anni la prosecuzione della promozione e del sostegno finanziario delle attività della rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e ha incaricato il consorzio dell'attuazione tecnica della decisione.

(11)

Il 3 aprile 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/632 (3), che ha stabilito la proroga della durata della decisione 2014/129/PESC per consentire il proseguimento dell'attuazione delle attività fino al 2 luglio 2017.

(12)

Il 4 luglio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1195 (4), che ha prorogato il periodo di attuazione della decisione 2014/129/PESC dal 3 luglio al 31 dicembre 2017 per consentire di organizzare, nel 2017, una conferenza annuale di primaria importanza sulla non proliferazione e il disarmo, nonché di continuare a mantenere e aggiornare la piattaforma Internet del consorzio.

(13)

I nomi della rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e del consorzio saranno adattati al fine di includere «disarmo», in linea con la raccomandazione contenuta nella risoluzione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2016 sulla sicurezza nucleare e la non proliferazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al fine di contribuire all'attuazione rafforzata della strategia dell'UE contro la proliferazione delle ADM, fondata sui principi del multilateralismo, della prevenzione e della cooperazione efficaci con i paesi terzi, è prorogata di 42 mesi la prosecuzione della promozione e del sostegno delle attività della rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

a)

incoraggiare il dialogo politico e di sicurezza e le discussioni a lungo termine sulle misure volte a combattere la proliferazione di ADM e relativi vettori all'interno delle società civili, in particolare tra gli esperti, i ricercatori e gli accademici;

b)

fornire ai partecipanti dei pertinenti organi preparatori del Consiglio l'opportunità di consultare la rete su questioni attinenti alla non proliferazione e al disarmo e consentire ai rappresentanti degli Stati membri di partecipare alle riunioni della rete;

c)

costituire una base di partenza utile per l'azione svolta dall'Unione e dalla comunità internazionale in materia di non proliferazione e disarmo, in particolare fornendo relazioni e/o raccomandazioni ai rappresentanti dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR»);

d)

contribuire a rafforzare la consapevolezza dei paesi terzi sulle sfide della proliferazione e del disarmo, nonché sulla necessità di agire in cooperazione con l'Unione e nel quadro di consessi multilaterali, in particolare le Nazioni Unite, al fine di prevenire, scoraggiare, bloccare e, se possibile, eliminare i programmi di proliferazione che causano preoccupazione a livello globale;

e)

contribuire allo sviluppo di competenze e capacità istituzionale in materia di non proliferazione e disarmo nell'ambito dei gruppi di riflessione e dei governi nell'Unione e nei paesi terzi.

2.   Alla luce della strategia dell'UE sulle SALW, la portata delle attività della rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione non si limita ad affrontare le questioni relative alle minacce connesse alla proliferazione delle ADM e relativi vettori, ma si occupa anche delle questioni relative alle armi convenzionali, comprese le SALW. L'inclusione delle questioni relative alle armi convenzionali nel settore di attività della rete offrirà uno strumento essenziale ai fini del dialogo e della formulazione di raccomandazioni riguardo all'azione dell'Unione in questo settore nel quadro dell'attuazione della strategia dell'UE sulle SALW e della politica dell'Unione sulle armi convenzionali.

3.   I progetti che saranno sostenuti dall'Unione contemplano le seguenti attività specifiche:

a)

fornire gli strumenti per l'organizzazione di conferenze annuali di primaria importanza con paesi terzi e la società civile sulla non proliferazione e il disarmo al fine di discutere e identificare misure ulteriori per la lotta alla proliferazione di ADM e relativi vettori, e i correlati obiettivi del disarmo, e affrontare altresì le sfide connesse alle armi convenzionali, tra cui il contrasto del traffico illecito e dell'accumulazione eccessiva di SALW e relative munizioni. Le conferenze promuoveranno inoltre a livello internazionale la strategia dell'UE contro la proliferazione delle ADM e la strategia dell'UE sulle SALW, nonché il ruolo delle istituzioni dell'Unione e dei gruppi di riflessione dell'Unione in questo ambito, al fine di accrescere la visibilità delle politiche dell'Unione in materia e di presentare relazioni e/o raccomandazioni ai rappresentanti dell'AR;

b)

fornire gli strumenti per l'organizzazione di riunioni consultive annuali tra rappresentanti delle istituzioni dell'Unione, rappresentanti gli Stati membri ed esperti accademici nella prospettiva di scambiare opinioni sulle più importanti questioni e gli sviluppi cruciali nel settore del disarmo, della non proliferazione e del controllo delle esportazioni di armi in vista della presentazione di relazioni e/o di raccomandazioni ai rappresentanti dell'AR;

c)

fornire gli strumenti per l'organizzazione di un massimo di nove seminari ad hoc per esperti e operatori del settore sull'intera gamma di questioni connesse alla non proliferazione e al disarmo, riguardanti sia le armi non convenzionali che quelle convenzionali, in vista della presentazione di relazioni e/o di raccomandazioni ai rappresentanti dell'AR;

d)

fornire gli strumenti per elaborare e pubblicare fino a 20 documenti programmatici che verteranno sui temi che rientrano nel mandato del consorzio e presenteranno opzioni politiche e/o operative;

e)

fornire gli strumenti per continuare a gestire e sviluppare ulteriormente un servizio di help-desk in seno al consorzio che metta a disposizione competenze ad hoc su problemi inerenti all'intera gamma di questioni connesse alla non proliferazione e al disarmo, riguardanti sia le armi non convenzionali che quelle convenzionali, e fornisca risposte entro un termine di due-tre settimane, compresa l'elaborazione di un massimo di 18 documenti di esperti;

f)

fornire gli strumenti per proseguire la sensibilizzazione, l'istruzione e lo sviluppo di competenze e capacità istituzionale in materia di non proliferazione e disarmo nell'ambito dei gruppi di riflessione e dei governi nell'Unione e nei paesi terzi attraverso:

la manutenzione e l'ulteriore sviluppo di un corso di apprendimento elettronico (e-learning) che copra tutti gli aspetti pertinenti della non proliferazione e del disarmo,

l'istituzione di un massimo di 36 tirocini in materia di non proliferazione e disarmo per laureati o giovani diplomatici provenienti dall'Unione e da paesi terzi,

l'organizzazione di visite studio annuali a Bruxelles per i partecipanti al programma di borse di studio dell'ONU sul disarmo («Programme of Fellowships on Disarmament») al fine di promuovere e aumentare la visibilità delle politiche dell'Unione nei settori della non proliferazione, del disarmo e del controllo delle esportazioni di armi,

lo sviluppo di un corso pilota di formazione finalizzato a sensibilizzare in merito ai rischi della proliferazione, compresi quelli derivanti dagli sviluppi scientifici e tecnologici, tra laureati e studenti di corsi post-universitari nel settore delle scienze naturali;

g)

fornire gli strumenti per mantenere, gestire e sviluppare ulteriormente una piattaforma Internet e le relative reti sociali per facilitare i contatti, fornire un forum unico per la ricerca europea in materia di disarmo e non proliferazione, promuovere la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione, coinvolgere la comunità globale per la non proliferazione e il disarmo e promuovere le offerte educative del consorzio per quanto concerne sia le formazioni in loco che l'apprendimento elettronico.

Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell'allegato.

Articolo 2

1.   L'AR è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.   L'attuazione sotto il profilo tecnico dei progetti che riguardano le attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è realizzata dal consorzio, fondato sulla Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS), sul Peace Research Institute Frankfurt (HSFK/PRIF), sull'International Institute for Strategic Studies (IISS), sullo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), sull'Istituto Affari Internazionali (IAI) di Roma e sul Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation (VCDNP). Il consorzio svolge tale compito sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con il consorzio.

3.   Gli Stati membri e il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) propongono priorità e temi di interesse specifico da valutare nell'ambito dei programmi di ricerca del consorzio, che saranno esaminati in documenti di lavoro e seminari, conformemente alle politiche dell'Unione.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti che riguardano le attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è pari a 4 507 004,70 EUR.

2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con il consorzio. L'accordo prevede che il consorzio assicuri la visibilità del contributo dell'Unione corrispondente alla sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle eventuali difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione dell'accordo.

Articolo 4

1.   L'AR riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche elaborate dal consorzio. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.

2.   La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti decorsi 42 mesi dalla data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Tuttavia, essa cessa di produrre effetti decorsi sei mesi dall'entrata in vigore se l'accordo di finanziamento non è concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2010/430/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, che istituisce una rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione a sostegno dell'attuazione della strategia UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 202 del 4.8.2010, pag. 5).

(2)  Decisione 2014/129/PESC del Consiglio, del 10 marzo 2014, che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 3).

(3)  Decisione (PESC) 2017/632 del Consiglio, del 3 aprile 2017, che modifica la decisione 2014/129/PESC che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 90 del 4.4.2017, pag. 10).

(4)  Decisione (PESC) 2017/1195 del Consiglio, del 4 luglio 2017, che modifica la decisione 2014/129/PESC che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 172 del 5.7.2017, pag. 14).


ALLEGATO

LA RETE EUROPEA DI GRUPPI DI RIFLESSIONE INDIPENDENTI SULLA NON PROLIFERAZIONE E IL DISARMO A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DELL'UE CONTRO LA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA (STRATEGIA DELL'UE CONTRO LA PROLIFERAZIONE DELLE ADM)

1.   Obiettivi

Scopo della presente decisione è continuare ad attuare le «Nuove linee d'azione dell'Unione europea nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e relativi vettori» («Nuove linee d'azione») stabilite nelle conclusioni del Consiglio dell'8 dicembre 2008 quale approfondimento della strategia dell'UE del 2003 contro la proliferazione delle ADM. Ai sensi delle Nuove linee d'azione, nella sua lotta alla proliferazione delle ADM l'Unione potrebbe trarre vantaggio dal supporto fornito da una rete non governativa di gruppi di riflessione sulla non proliferazione. La rete dovrebbe raggruppare le istituzioni di politica estera e i centri di ricerca specializzati nei settori strategici dell'Unione. Una siffatta rete potrebbe essere estesa alle istituzioni dei paesi terzi con i quali l'Unione conduce dialoghi specifici connessi al disarmo e alla non proliferazione.

Tale rete di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione («rete») e il disarmo continuerebbe a incoraggiare il dialogo politico e di sicurezza e le discussioni a lungo termine sulle misure volte a combattere la proliferazione di ADM e relativi vettori e le correlate questioni del disarmo all'interno delle società civili, e più in particolare tra gli esperti, i ricercatori e gli accademici.

L'attività della rete è estesa a questioni connesse con le armi convenzionali, SALW comprese, con particolare attenzione alle misure atte a proseguire l'attuazione della strategia dell'UE sulle SALW. La rete contribuirà ad apportare idee nuove sulle azioni dell'Unione in materia di armi convenzionali, ivi inclusi il traffico illecito e l'accumulazione eccessiva delle SALW e relative munizioni. Si tratta non solo della dimensione di reazione che interessa questioni di sicurezza ma anche di quella di prevenzione. La prevenzione del traffico illecito e non regolamentato di armi convenzionali, incluse le SALW, è stata riconosciuta come priorità dell'Unione nell'ambito del processo relativo al trattato sul commercio delle armi (ATT).

La rete affronta inoltre tutti gli aspetti del controllo delle esportazioni connesse alle ADM o alle armi convenzionali, tra cui i prodotti a duplice uso, e le questioni concernenti la sicurezza spaziale.

La rete punta a rafforzare la consapevolezza dei paesi terzi in merito alle sfide connesse alla proliferazione di ADM e di armi convenzionali, ivi inclusi il traffico illecito e l'accumulazione eccessiva di SALW e relative munizioni, attraverso pubblicazioni, riunioni, conferenze e progetti specifici di formazione e sensibilizzazione. Essa mira inoltre a rafforzare la consapevolezza della necessità di agire in cooperazione con l'Unione e nel quadro di consessi multilaterali, in particolare le Nazioni Unite, al fine di prevenire, scoraggiare, bloccare e, se possibile, eliminare i programmi di proliferazione che causano preoccupazione a livello globale, nonché il traffico illecito e l'accumulazione eccessiva di SALW e relative munizioni.

L'Unione intende sostenere questa rete nel modo seguente:

organizzando tre conferenze annuali di primaria importanza e, come evento a latere, dei «workshop di nuova generazione» in vista della presentazione di relazioni e/o di raccomandazioni ai rappresentanti dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR»);

organizzando tre riunioni consultive tra rappresentanti delle istituzioni dell'Unione, rappresentanti degli Stati membri ed esperti accademici nella prospettiva di scambiare opinioni sulle più importanti questioni e gli sviluppi cruciali nel settore del disarmo, della non proliferazione e del controllo delle esportazioni di armi in vista della presentazione di relazioni e/o di raccomandazioni ai rappresentanti dell'AR;

organizzando un massimo di nove seminari ad hoc per esperti e operatori del settore sull'intera gamma di questioni connesse alla non proliferazione e al disarmo, riguardanti sia le armi non convenzionali che quelle convenzionali, in vista della presentazione di relazioni e/o di raccomandazioni ai rappresentanti dell'AR;

elaborando e pubblicando fino a 20 documenti programmatici, che verteranno sui temi che rientrano nel mandato del consorzio e presenteranno opzioni politiche e/o operative;

continuando a gestire e sviluppare ulteriormente un servizio di help-desk in seno al consorzio che metta a disposizione competenze ad hoc su problemi inerenti all'intera gamma di questioni connesse alla non proliferazione e al disarmo, riguardanti sia le armi non convenzionali che quelle convenzionali, e fornisca risposte entro un termine compreso tra due e tre settimane, compresa l'elaborazione di un massimo di 18 documenti di esperti;

mantenendo e sviluppando ulteriormente un corso di apprendimento elettronico che copra tutti gli aspetti pertinenti della non proliferazione e del disarmo;

istituendo un massimo di 36 tirocini in materia di non proliferazione e disarmo per laureati o giovani diplomatici provenienti dall'Unione e da paesi terzi;

organizzando visite studio annuali a Bruxelles per i partecipanti al programma di borse di studio dell'ONU sul disarmo al fine di promuovere e aumentare la visibilità delle politiche dell'Unione nei settori della non proliferazione, del disarmo e del controllo delle esportazioni di armi;

sviluppando un corso pilota di formazione finalizzato a sensibilizzare in merito ai rischi della proliferazione, compresi quelli derivanti dagli sviluppi scientifici e tecnologici, tra laureati e studenti di corsi post-universitari nel settore delle scienze naturali;

mantenendo, gestendo e sviluppando ulteriormente una piattaforma Internet e le relative reti sociali per facilitare i contatti, offrire un forum unico per la ricerca europea in materia di disarmo e non proliferazione, promuovere la rete, coinvolgere la comunità globale per la non proliferazione e il disarmo e promuovere le offerte educative del consorzio per quanto concerne sia le formazioni in loco che l'apprendimento elettronico.

2.   Organizzazione della rete

La rete è aperta a tutti i gruppi di riflessione e gli istituti di ricerca competenti dell'Unione e degli Stati associati, nel pieno rispetto della diversità di opinione all'interno dell'Unione. Sarà coinvolta in tutte le attività del consorzio nella massima misura possibile, al fine di conferire ai suoi membri titolarità e visibilità.

La rete continuerà a favorire i contatti all'interno della comunità di ricerca europea in materia di non proliferazione e disarmo, in particolare a raggiungere gli studiosi di scienze naturali che lavorano nel settore della sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN). Continuerà a facilitare i contatti tra esperti non governativi, rappresentanti degli Stati membri e istituzioni dell'Unione. La rete sarà pronta ad avviare un dialogo con soggetti non governativi di paesi terzi in linea con le strategie dell'UE contro la proliferazione delle ADM e sulle SALW.

Il mandato della rete contempla la non proliferazione delle ADM e relativi vettori, il disarmo, le questioni relative alle armi convenzionali, incluse le SALW, nonché il controllo delle esportazioni di armi e la sicurezza spaziale.

I partecipanti dei pertinenti organi preparatori del Consiglio (come i gruppi CONOP/CODUN e COARM) potranno consultare la rete su questioni connesse al disarmo e alla non proliferazione di armi non convenzionali e convenzionali, incluse le SALW, e i loro rappresentanti avranno facoltà di partecipare alle riunioni della rete, le quali, se fattibile, potranno essere organizzate consecutivamente a quelle dei gruppi di lavoro.

La rete continuerà ad essere diretta dal consorzio dell'UE per la non proliferazione, formato da FRS, HSFK/PRIF, IISS, SIPRI, IAI e VCDNP, che sarà incaricato della gestione dei progetti, in stretta cooperazione con i rappresentanti dell'AR.

Il consorzio, in consultazione con i rappresentanti dell'AR e gli Stati membri, inviterà i partecipanti esperti nelle politiche in materia di non proliferazione e disarmo nel settore delle ADM e delle armi convenzionali, a seminari di esperti e conferenze annuali di primaria importanza nonché a condividere on line le loro pubblicazioni e attività su un sito dedicato. Il consorzio contribuirà inoltre allo sviluppo di competenze in materia di non proliferazione e disarmo a favore dei funzionari e degli accademici sia dell'Unione che al di fuori di essa.

3.   Descrizione dei progetti

3.1.   Progetto 1: Organizzazione di una conferenza annuale di primaria importanza con una relazione e/o raccomandazioni

3.1.1.   Obiettivi del progetto

Le conferenze annuali di primaria importanza sulla non proliferazione e il disarmo, con la partecipazione di esperti governativi, gruppi di riflessione indipendenti e altri specialisti del mondo accademico dell'Unione e degli Stati associati nonché dei paesi terzi, discuteranno e identificheranno misure ulteriori per la lotta alla proliferazione di ADM e relativi vettori, e i correlati obiettivi di disarmo, e affronteranno altresì le sfide connesse alle armi convenzionali, tra cui il contrasto del traffico illecito e dell'accumulazione eccessiva di SALW e relative munizioni. In quanto evento faro del progetto, la conferenza annuale continuerà ad accrescere la consapevolezza in merito alla strategia dell'UE contro la proliferazione delle ADM, alla strategia sulle SALW nonché alle Nuove linee d'azione e agli sforzi di attuazione delle stesse da parte delle istituzioni.

Le conferenze annuali serviranno anche a promuovere il ruolo e la coesione dei gruppi di riflessione europei specializzati in settori connessi alla non proliferazione e al disarmo e contribuiranno a potenziare le capacità degli stessi e di altre istituzioni, anche in regioni del mondo sprovviste di competenze molto approfondite in materia di disarmo e non proliferazione.

Le conferenze annuali e le eventuali riunioni preparatorie affronteranno questioni connesse al disarmo e alla non proliferazione che siano di attualità per i lavori del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). Sulla base di tali discussioni e di altri lavori sotto la supervisione del consorzio, saranno elaborate relazioni di taglio programmatico congiuntamente ad una serie di raccomandazioni ai rappresentanti dell'AR imperniate sull'azione. La relazione sarà distribuita alle istituzioni competenti dell'Unione e agli Stati membri, e sarà resa disponibile on line.

3.1.2.   Risultati del progetto

Mantenimento di una conferenza internazionale di primaria importanza a guida europea sulla non proliferazione e il disarmo che resterà il contesto chiave per promuovere la discussione strategica delle misure di lotta alla proliferazione di ADM e relativi vettori e dei correlati obiettivi di disarmo per affrontare le sfide connesse alle armi convenzionali, tra cui il contrasto del traffico illecito e dell'accumulazione eccessiva di SALW e relative munizioni;

aumento della visibilità e della conoscenza delle politiche dell'Unione contro la proliferazione di ADM e SALW e nell'ambito dell'azione CBRN tra i funzionari dei governi, il mondo accademico e la società civile dei paesi terzi;

promozione del ruolo e della coesione della rete e del ruolo dell'Unione in questo settore nonché consolidamento delle competenze in materia di non proliferazione nei paesi in cui sono insufficienti, incluso nei paesi terzi;

presentazione di relazioni con taglio programmatico e/o raccomandazioni imperniate sull'azione, che migliorerebbero l'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle ADM e della strategia sulle SALW e costituirebbero una base di partenza utile per l'azione svolta dall'Unione e dalla comunità internazionale in materia di non proliferazione e di armi convenzionali;

aumento della consapevolezza e della conoscenza delle istituzioni dell'Unione, degli Stati membri, della società civile e dei paesi terzi in merito alle minacce connesse alle ADM e relativi vettori, ai fini di una migliore capacità di previsione.

3.1.3.   Descrizione del progetto

Il progetto prevede l'organizzazione di tre conferenze annuali di primaria importanza, con eventuali riunioni preparatorie, e la preparazione delle connesse relazioni e/o raccomandazioni:

una conferenza annuale di un giorno e mezzo a Bruxelles, con la partecipazione di un massimo di 300 esperti dei gruppi di riflessione, del mondo accademico e dei governi dell'Unione, degli Stati associati e dei paesi terzi, specializzati nelle questioni connesse alla non proliferazione, al disarmo, al controllo delle armi e alle armi convenzionali, comprese le SALW;

attenzione allo sviluppo degli specialisti di «nuova generazione», anche al di fuori dell'Europa e nell'America del Nord, che saranno invitati ad una giornata supplementare prima o dopo la conferenza per una formazione specializzata e contatti con le competenti istituzioni dell'Unione;

relazioni di taglio programmatico e/o raccomandazioni imperniate sull'azione che migliorerebbero l'attuazione delle strategie dell'UE sulle ADM e sulle SALW.

3.2.   Progetto 2: Organizzazione di riunioni consultive annuali dell'Unione

3.2.1.   Obiettivi del progetto

Il progetto prevede l'organizzazione di tre riunioni consultive annuali con la preparazione delle connesse relazioni e/o raccomandazioni. I seminari dovrebbero affrontare le sfide, sia a breve che a medio termine, cui è confrontata l'Unione nei settori della non proliferazione e del disarmo, in particolare delle ADM e relativi vettori, delle armi convenzionali incluse le SALW, dei nuovi tipi di armi e vettori. I seminari dovrebbero inoltre offrire ai decisori dell'Unione la possibilità di concentrarsi su sfide e tendenze a più lungo termine nel settore della non proliferazione e del disarmo nonché su altre questioni pertinenti, che esulano dalla loro ordinaria attività quotidiana.

Le riunioni consultive serviranno anche a rafforzare la coesione dei gruppi di riflessione europei specializzati in settori connessi alla non proliferazione e al disarmo e contribuiranno a potenziare le capacità in questi settori, specialmente nelle regioni dell'Unione in cui le competenze in materia di disarmo e non proliferazione sono perfezionabili.

3.2.2.   Risultati del progetto

Scambio di informazioni e analisi sulle attuali tendenze della proliferazione tra responsabili delle politiche ed esperti del mondo accademico degli Stati membri e personale specializzato del SEAE e delle altre istituzioni dell'Unione;

discussione su migliori modalità e strumenti da esperire per attuare le politiche dell'Unione contro la proliferazione;

riscontri costruttivi forniti all'Unione da parte di gruppi di riflessione indipendenti dell'Unione sulle sue strategie contro la proliferazione delle ADM e delle SALW, nonché proposte rivolte ai gruppi di riflessione da parte di operatori del settore sui temi strategici più importanti per la ricerca futura;

individuazione di questioni pertinenti in materia di non proliferazione e disarmo per le relazioni di taglio programmatico;

elaborazione di relazioni di taglio programmatico congiuntamente a una serie di raccomandazioni imperniate sull'azione per i rappresentanti dell'AR.

3.2.3.   Descrizione del progetto

Il progetto prevede l'organizzazione di tre riunioni consultive annuali con la preparazione delle connesse relazioni e/o raccomandazioni. Il programma di tali eventi è preparato in stretta cooperazione con i gruppi PESC del Consiglio competenti in materia di non proliferazione e di disarmo (CODUN/CONOP) e di controllo delle esportazioni di armi (COARM). Le riunioni dovrebbero affrontare le sfide a breve e medio termine che si pongono all'Unione in materia di non proliferazione e di disarmo nelle seguenti categorie di armi: ADM e relativi vettori, armi convenzionali, incluse le SALW, e nuovi tipi di armi e vettori.

Le riunioni consultive annuali, della durata di un giorno e mezzo, consentono la partecipazione di un massimo di 100 persone appartenenti a gruppi di riflessione dell'Unione, degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, specializzate nelle questioni connesse alla non proliferazione e alle armi convenzionali, SALW comprese. Tali seminari dovrebbero assolvere soprattutto una funzione consultiva tra i gruppi di riflessione dell'Unione sulla non proliferazione e il disarmo, l'Unione e gli Stati membri. Le riunioni consultive annuali dovrebbero tenersi a Bruxelles.

3.3.   Progetto 3: Organizzazione di seminari ad hoc

3.3.1.   Obiettivi del progetto

Il progetto prevede l'organizzazione di un massimo di nove seminari di esperti ad hoc, con la preparazione delle connesse relazioni e/o raccomandazioni. Questi seminari dovrebbero assolvere, in particolare, una funzione consultiva tra i gruppi di riflessione dell'Unione sulla non proliferazione, l'Unione europea e gli Stati membri, su una base ad hoc, allo scopo di affrontare eventi salienti e opzioni strategiche dell'Unione, nonché di offrire ai gruppi di riflessione dell'Unione, agli Stati membri dell'UE e alle istituzioni dell'Unione la possibilità di raggiungere destinatari all'interno e all'esterno dell'Unione.

3.3.2.   Risultati del progetto

Scambio di informazioni e analisi sulle attuali tendenze della proliferazione tra responsabili delle politiche ed esperti del mondo accademico degli Stati membri e personale specializzato del SEAE e delle altre istituzioni dell'Unione;

discussione su migliori modalità e strumenti da esperire per attuare le politiche dell'Unione contro la proliferazione;

riscontri costruttivi forniti all'Unione da parte di gruppi di riflessione indipendenti dell'Unione sulle sue strategie contro la proliferazione delle ADM e delle SALW, nonché proposte rivolte ai gruppi di riflessione da parte di operatori del settore sui temi strategici più importanti per la ricerca futura;

individuazione di questioni pertinenti in materia di non proliferazione e disarmo per le relazioni di taglio programmatico;

elaborazione di relazioni di taglio programmatico congiuntamente a una serie di raccomandazioni ai rappresentanti dell'AR imperniate sull'azione. Le relazioni sarebbero distribuite alle istituzioni competenti dell'Unione e degli Stati membri.

3.3.3.   Descrizione del progetto

Il progetto prevede l'organizzazione di un massimo di nove seminari di esperti ad hoc, con la preparazione delle connesse relazioni e/o raccomandazioni. I seminari ad hoc, di durata fino a due giorni, consentono la partecipazione di un massimo di 45 persone, da stabilire caso per caso.

3.4.   Progetto 4: Pubblicazioni

3.4.1.   Obiettivi del progetto

Fornire informazioni e analisi, principalmente da parte di esperti, ricercatori e accademici, che riguardino questioni attinenti alla non proliferazione delle AMD e relativi vettori, alle armi convenzionali, comprese le SALW, e al disarmo e che contribuiscano a un dialogo politico e di sicurezza su tali questioni;

fornire ai partecipanti ai pertinenti organi preparatori del Consiglio una risorsa che consenta loro di arricchire le discussioni sulle politiche e sulle prassi dell'Unione in materia di non proliferazione, controllo delle armi e disarmo;

fornire idee, informazioni e analisi che possano contribuire all'elaborazione di azioni di non proliferazione, controllo delle armi e disarmo a livello dell'Unione.

3.4.2.   Risultati del progetto

Rafforzamento del dialogo politico e di sicurezza sulle misure volte a combattere la proliferazione delle ADM e relativi vettori, sul controllo delle armi e sul disarmo, principalmente da parte di esperti, ricercatori ed accademici;

maggiore consapevolezza, conoscenza e comprensione nella società civile, in particolare nella più ampia rete dell'Unione di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione, e nei governi delle questioni concernenti le politiche dell'Unione in materia di non proliferazione, controllo delle armi e disarmo;

proposta di opzioni politiche e/o operative all'AR, alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri;

elaborazione di azioni di non proliferazione, controllo delle armi e disarmo a livello dell'Unione sostenuta attraverso idee, informazioni e analisi.

3.4.3.   Descrizione del progetto

Il progetto mira a elaborare e pubblicare fino a 20 documenti programmatici. Questi saranno redatti o commissionati dal consorzio e non riflettono necessariamente le posizioni delle istituzioni dell'Unione o degli Stati membri. I documenti programmatici verteranno sui temi che rientrano nel mandato del consorzio. Ogni documento inquadrerà opzioni politiche e/o operative. Tutti i documenti programmatici saranno pubblicati sul sito del consorzio

3.5.   Progetto 5: Gestione e ulteriore sviluppo del servizio di help-desk

3.5.1.   Obiettivi del progetto

Il proseguimento della gestione e l'ulteriore sviluppo, in seno al consorzio, del servizio di help-desk che mette a disposizione competenze ad hoc su problemi inerenti all'intera gamma di questioni connesse alla non proliferazione e al disarmo, riguardanti sia le armi non convenzionali che quelle convenzionali, informeranno e faciliteranno l'elaborazione dell'azione strategica dell'Unione in relazione a temi specifici e urgenti.

3.5.2.   Risultati del progetto

Gestione delle domande di ricerca ad hoc, con risposte entro un termine di due-tre settimane, su questioni specifiche chieste dal SEAE;

promozione del dialogo ad hoc su temi specifici tra i gruppi di riflessione del consorzio e il SEAE;

conseguente rafforzamento della base di conoscenze per le discussioni in corso nell'Unione sulle questioni relative alla non proliferazione;

concessione al SEAE del completo accesso alle competenze e alle risorse dedicate alla ricerca del consorzio per richieste a breve termine e occasionali.

3.5.3.   Descrizione del progetto

Il progetto fornirà al SEAE e ai competenti gruppi di lavoro del Consiglio, entro due-tre settimane dalla richiesta del SEAE, fino a 18 documenti di esperti di 5-10 pagine su questioni attuali connesse alla non proliferazione e al disarmo. I documenti si baseranno su una rassegna della letteratura accademica e dei documenti principali esistenti (ricerca non originale). I possibili argomenti alla luce dell'agenda internazionale, dei prossimi eventi dell'Unione e dei documenti strategici dell'Unione saranno individuati attraverso discussioni con il SEAE. Il SEAE può richiedere tale servizio a) tramite un documento; e/o b) mediante una riunione informativa con i gruppi CONOP o COARM; e/o c) con il contributo a distanza di un esperto quando è necessario un parere urgente.

3.6.   Progetto 6: apprendimento elettronico

3.6.1.   Obiettivi del progetto

Sviluppare le competenze della prossima generazione di accademici e responsabili nei settori della non proliferazione e del disarmo;

approfondire ulteriormente la conoscenza delle politiche dell'Unione in materia di non proliferazione e disarmo nell'Unione e nei paesi terzi;

contribuire alle iniziative mondiali intese a promuovere l'educazione alla non proliferazione e al disarmo;

rinnovare e ampliare le competenze sulle questioni connesse alle ADM e alle SALW all'interno dell'Unione e nei paesi partner;

fornire, alle istituzioni dell'Unione, agli Stati membri e alla rete europea di gruppi di riflessione, conoscenze ad hoc e aggiornate sull'intera gamma di controlli delle armi non convenzionali e convenzionali.

3.6.2.   Risultati del progetto

Manutenzione e ottimizzazione di un corso di apprendimento elettronico completo che copra tutti gli aspetti pertinenti della non proliferazione e del disarmo;

attività di sensibilizzazione e assistenza per educatori e formatori affinché utilizzino le risorse didattiche dell'Unione in materia di non proliferazione e disarmo;

sostegno per l'integrazione delle risorse di apprendimento elettronico dell'Unione nei programmi di master universitari;

associazione di apprendimento elettronico e formazione in aula nell'ambito della formazione ideata dal consorzio per sensibilizzare alla questione della proliferazione («apprendimento misto»)

conoscenza più approfondita delle politiche dell'Unione in materia di non proliferazione e disarmo nell'Unione e nei paesi terzi;

fornitura di una risorsa didattica aperta e costantemente aggiornata a tutti gli attori impegnati nella ricerca e nella programmazione in materia di non proliferazione;

sviluppo di ulteriore contenuto online per migliorare il piano di formazione e per offrire essenziali conoscenze di sostegno ai responsabili e agli accademici che si occupano di non proliferazione.

3.6.3.   Descrizione del progetto

Il progetto sarà incentrato sulla diffusione e sull'utilizzo a livello mondiale dello strumento di apprendimento elettronico, che è stato sviluppato ai sensi della decisione 2014/129/PESC.

A tal fine, la facilità d'uso del sito di apprendimento elettronico e della relativa sezione «Certificati» sarà continuamente migliorata sulla base dei riscontri dei partecipanti e della valutazione del comportamento degli utenti realizzata mediante vari strumenti statistici. Particolare attenzione sarà rivolta all'aggiornamento dell'offerta di apprendimento elettronico per gli utenti con deficit visivo o uditivo, al fine di agevolare un utilizzo del corso privo di impedimenti e di consentire la partecipazione di un massimo di utenti potenziali. Inoltre, l'intelligibilità dell'intero corso sarà migliorata mediante una revisione linguistica completa effettuata da specialisti di lingua madre inglese.

Tutte le 15 unità didattiche saranno aggiornate per fornire agli studenti i fatti e le cifre più attuali. Le attività di sensibilizzazione e di sostegno rivolte agli istituti didattici consentiranno di integrare facilmente l'apprendimento elettronico nei programmi di master universitari e nelle altre offerte didattiche e promuoveranno l'utilizzo a livello mondiale del corso di apprendimento elettronico.

Fino a 5 unità didattiche supplementari saranno create e avviate tra il 2018 e il 2020. Il contenuto aggiuntivo dell'apprendimento elettronico sarà elaborato in stretta consultazione con il SEAE e gli Stati membri dell'UE e può rientrare in una delle seguenti categorie:

a)

unità di apprendimento avanzato: sviluppa il contenuto del corso esistente e fornisce conoscenze più approfondite

b)

unità di apprendimento pratico: si concentra sulle questioni pratiche relative all'attuazione dei regimi di non proliferazione o di controllo delle esportazioni

c)

unità di apprendimento accademico: fornisce riflessioni teoriche sulla non proliferazione e sul disarmo

d)

unità di apprendimento di sostegno: apporta conoscenze essenziali per comprendere meglio l'ampia problematica della non proliferazione e del disarmo (ad esempio gli aspetti giuridici, finanziari o etici).

e)

unità di apprendimento su misura: affianca specifiche formazioni in aula ed è utilizzata in combinazione con tali formazioni («apprendimento misto»).

3.7.   Progetto 7: Tirocini

3.7.1.   Obiettivi del progetto

Sviluppare le competenze della prossima generazione di accademici e responsabili delle politiche e della programmazione in materia di non proliferazione;

rafforzare la comprensione e la titolarità delle politiche dell'Unione in materia di non proliferazione e disarmo in tutta l'Unione;

diffondere e migliorare la conoscenza delle politiche dell'Unione in materia di SALW e ADM nei paesi terzi;

creare reti di esperti emergenti a livello regionale, laddove l'Unione ha forti interessi nel settore della non proliferazione;

potenziare lo sviluppo di competenze all'interno della rete europea di gruppi di riflessione sulla non proliferazione e il disarmo;

rinnovare e ampliare le competenze sulle questioni connesse alle ADM e alle SALW all'interno dell'Unione e nei paesi partner;

3.7.2.   Risultati del progetto

Rafforzamento delle competenze della prossima generazione di accademici e responsabili nelle politiche e nella programmazione in materia di non proliferazione;

conoscenza più approfondita delle politiche dell'Unione in materia di non proliferazione e disarmo nell'Unione;

migliore comprensione di strategie, politiche e approcci dell'Unione alla non proliferazione nei paesi terzi;

creazione di una rete di giovani operatori e accademici e agevolazione della cooperazione sul piano pratico;

potenziamento dello sviluppo di competenze relative alle politiche dell'Unione nei settori delle ADM e delle SALW all'interno della rete.

3.7.3.   Descrizione del progetto

Il progetto prevede l'organizzazione di tirocini europei, di durata fino a tre mesi, in materia di non proliferazione e disarmo per un numero massimo di 36 laureati o giovani diplomatici. I tirocini saranno istituiti, monitorati e documentati dal consorzio e comprenderanno conferenze, sessioni di dibattito, letture strutturate e integrazione di progetti.

Tutti gli istituti appartenenti alla rete sono ammissibili quali istituti ospitanti. 30 dei 36 tirocini sono riservati a candidati europei, mentre i 6 tirocini rimanenti sono rivolti a candidati non europei provenienti idealmente dall'Asia meridionale, dall'Asia orientale, dal Medio oriente e dall'Africa settentrionale.

Tutti i tirocinanti saranno invitati – per quanto possibile – alle conferenze e ai seminari organizzati dal consorzio che si svolgono durante il loro tirocinio.

3.8.   Progetto 8: Visita studio dell'Unione per i partecipanti al programma di borse di studio dell'ONU sul disarmo

3.8.1.   Obiettivi del progetto

Approfondire ulteriormente la conoscenza e assicurare la visibilità delle politiche dell'Unione in materia di non proliferazione e disarmo nei paesi terzi;

rinnovare e ampliare le competenze sulle questioni connesse alle ADM e alle SALW nei paesi terzi, in particolare informando in merito alle opportunità create dai programmi dell'Unione per lo sviluppo di competenze in settori quali il controllo delle esportazioni di armi, la non proliferazione, il disarmo e la riduzione dei rischi CBRN;

sostenere gli sforzi delle Nazioni Unite volti ad accrescere l'educazione al disarmo e a promuovere il multilateralismo.

3.8.2.   Risultati del progetto

Conoscenza più approfondita e visibilità delle politiche dell'Unione in materia di non proliferazione e disarmo nei paesi terzi;

competenze rafforzate sulle questioni connesse alle ADM e alle SALW nei paesi partner;

maggiore educazione al disarmo promossa dalle Nazioni Unite.

3.8.3.   Descrizione del progetto

Il progetto comprende l'organizzazione di una visita studio annuale di 2-3 giorni a Bruxelles per i partecipanti al programma di borse di studio dell'ONU sul disarmo, compreso un seminario con oratori provenienti dalle istituzioni dell'Unione ed esperti della rete del consorzio, e una vista a luoghi rilevanti. La visita sarà programmata in modo tale che si svolga nell'ambito della componente europea del programma di borse di studio, di norma prima dell'Assemblea generale dell'ONU.

3.9.   Progetto 9: Formazione per sensibilizzare alla questione della proliferazione

3.9.1.   Obiettivi del progetto

Informare il settore delle scienze naturali e altri settori pertinenti in merito ai rischi di proliferazione delle ADM associati a determinati materiali, software e tecnologie, e ai trattati e meccanismi internazionali in materia;

sviluppare le competenze di tali gruppi per la creazione, nelle loro istituzioni, di sistemi interni di conformità volti a controllare i flussi di tecnologie sensibili e la sicurezza dei materiali;

fornire alle istituzioni dell'Unione, agli Stati membri e alla rete dell'Unione sulla non proliferazione nuove idee in merito agli sviluppi tecnologici e al loro potenziale impatto sulla non proliferazione.

3.9.2.   Risultati del progetto

Rafforzamento delle competenze della prossima generazione di accademici di scienze naturali e altri settori pertinenti in materia di strumenti e politiche di non proliferazione;

contributo agli obiettivi della politica di non proliferazione dell'Unione attraverso una maggiore consapevolezza dei rischi di proliferazione nelle discipline che presentano significativi rischi di proliferazione e negli sviluppi tecnologici;

associazione di apprendimento a distanza (apprendimento elettronico) e formazione in loco («apprendimento misto»).

3.9.3.   Descrizione del progetto

Il progetto prevede lo sviluppo di un corso pilota per sensibilizzare ai rischi di proliferazione i laureati e gli studenti post-universitari nel settore delle scienze naturali e in altri settori pertinenti. A tal fine si renderebbe necessaria l'elaborazione di uno specifico programma di formazione rivolto a due diverse tipologie di pubblico (ad esempio nei settori biomedico, nucleare o dell'ingegneria) e la realizzazione di un corso pilota per ciascuno di tali gruppi destinatari.

3.10.   Progetto 10: Gestione di una piattaforma su Internet

3.10.1.   Obiettivi del progetto

La manutenzione e lo sviluppo di un sito Internet agevolerà i contatti intersessionali tra le riunioni della rete e promuoverà il dialogo sulla ricerca tra gruppi di riflessione sulla non proliferazione. Le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri potrebbero inoltre beneficiare di un sito Internet dedicato in cui i partecipanti della rete sono liberi di scambiare informazioni, di mettere in comune le idee e di pubblicare i loro studi sulla non proliferazione delle ADM e relativi vettori nonché sulle armi convenzionali, comprese le SALW. Il progetto fornirà una verifica on line degli eventi e una finestra per la ricerca europea. Esso contribuirà alla diffusione efficace dei risultati della ricerca all'interno della comunità dei gruppi di riflessione e tra gli ambienti governativi. Ciò contribuirà ad una migliore previsione e conoscenza delle minacce legate alla proliferazione delle ADM e relativi vettori e alle armi convenzionali, ivi inclusi il traffico illecito e l'accumulazione eccessiva delle SALW e relative munizioni.

3.10.2.   Risultati del progetto

Gestione di una piattaforma in cui i gruppi di riflessione sulla non proliferazione possono costantemente scambiare idee ed analisi indipendenti sulla proliferazione delle ADM e sulle questioni connesse alle armi convenzionali, incluse le SALW;

ampliamento, gestione e aggiornamento della rete esistente di gruppi di riflessione indipendenti;

promozione di una migliore comprensione delle strategie dell'UE contro la proliferazione delle ADM e sulle SALW nella società civile e garanzia di un'interfaccia tra l'Unione e la rete dei gruppi di riflessione;

scaricamento gratuito e a titolo permanente dei documenti delle riunioni della rete e dei gruppi di riflessione indipendenti che desiderano mettere a disposizione i risultati della ricerca senza compenso finanziario;

maggiore consapevolezza e conoscenza, da parte delle istituzioni dell'Unione, degli Stati membri, della società civile e dei paesi terzi, delle minacce connesse alle armi convenzionali, alle ADM e relativi vettori ai fini di una migliore capacità di previsione.

3.10.3.   Descrizione del progetto

Si potrebbe sviluppare il ricorso a una tecnologia di tipo «reti sociali», se fattibile e opportuna, in modo da permettere la comunicazione e lo scambio d'informazioni attivi on line tra i partecipanti della rete in un ambiente conosciuto.

Il consorzio incaricato del progetto sarà responsabile del web-hosting, della progettazione e della manutenzione tecnica del sito.

Le politiche dell'Unione sulle questioni connesse alla non proliferazione di ADM e alle armi convenzionali, incluse le SALW, saranno costantemente seguite e sostenute da una documentazione appropriata.

Le pubblicazioni del consorzio saranno promosse e sostenute da archivi storici specifici.

Le conferenze organizzate dal consorzio saranno promosse e diffuse tramite il sito (documenti preparatori, ordini del giorno, presentazioni, filmati delle sedute pubbliche ove opportuno).

Il corso di apprendimento elettronico del consorzio sarà disponibile sul sito web. Un accesso intranet sarà sviluppato appositamente per i membri della rete e i funzionari dell'Unione (strumento integrato per il corso di apprendimento elettronico).

Pagine speciali di approfondimento saranno pubblicate con cadenza bimestrale su questioni di attualità connesse alla non proliferazione di ADM e alle armi convenzionali, incluse le SALW.

4.   Durata

La durata totale stimata dell'attuazione dei progetti è di 42 mesi.

5.   Beneficiari

5.1.   Beneficiari diretti

I progetti proposti sono utili ai fini della PESC e contribuiscono a conseguire gli obiettivi strategici stabiliti dalle strategie dell'UE contro la proliferazione delle ADM e sulle SALW.

5.2.   Beneficiari indirett

Sono beneficiari indiretti dei progetti:

a)

i gruppi di riflessione indipendenti e gli ambienti accademici dell'Unione e dei paesi terzi specializzati nelle questioni connesse alla non proliferazione, al disarmo e alle armi convenzionali, comprese le SALW;

b)

le istituzioni dell'Unione, inclusi gli istituti didattici, gli studenti e ogni altro destinatario del corso di apprendimento elettronico;

c)

gli Stati membri;

d)

i paesi terzi.

6.   Partecipanti terzi

I progetti saranno totalmente finanziati dalla presente decisione. Gli esperti della rete si possono considerare partecipanti terzi. Essi lavoreranno conformemente alle rispettive norme.

7.   Comitato direttivo

Il comitato direttivo per tale progetto sarà composto da rappresentanti dell'AR e da uno dell'ente incaricato dell'attuazione di cui al punto 8 del presente allegato. Il comitato direttivo esaminerà l'attuazione della presente decisione periodicamente, almeno una volta l'anno, anche facendo uso dei mezzi elettronici di comunicazione.

8.   Ente incaricato dell'attuazione

L'attuazione tecnica della presente decisione è affidata al consorzio, che espleterà le sue funzioni sotto il controllo dell'AR. Nello svolgimento delle sue attività il consorzio coopererà con l'AR, gli Stati membri e gli altri Stati parti, nonché con le organizzazioni internazionali, se del caso.


28.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/60


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/300 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2018

relativa alla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati concernente l'estensione del corridoio merci ferroviario Atlantico all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2018) 51]

(I testi in lingua francese, portoghese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 913/2010, i ministeri competenti in materia di trasporto ferroviario della Germania, della Spagna, della Francia e del Portogallo hanno inviato alla Commissione una lettera di intenti, ricevuta il 6 marzo 2017. Tale lettera comprendeva una proposta di estensione del corridoio merci ferroviario Atlantico al terminale di Valongo, a Saragozza, a La Rochelle e a Nantes St Nazaire.

(2)

La Commissione ha esaminato la proposta a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento e la ritiene conforme all'articolo 5 dello stesso regolamento per i motivi esposti di seguito.

(3)

La proposta tiene conto dei criteri di cui all'articolo 4 del regolamento. Le estensioni del corridoio merci ferroviario riguardano i territori di tre Stati membri (Spagna, Francia e Portogallo), mentre in totale gli Stati membri partecipanti al corridoio restano quattro. I nuovi collegamenti miglioreranno l'integrazione del corridoio merci ferroviario con gli altri modi di trasporto. Le estensioni creeranno a Saragozza un nuovo collegamento con il corridoio merci ferroviario Mediterraneo; è assicurata la coerenza di entrambi i corridoi merci ferroviari, nonché la loro coerenza con la RTE-T. Le estensioni sono coerenti con la rete RTE-T poiché quelle a Saragozza e a Nantes St Nazaire si trovano sulla rete centrale, quella a La Rochelle fa parte della rete globale e quella al terminale di Valongo rientra nella zona servita dal nodo centrale di Porto.

(4)

Dallo studio sul mercato dei trasporti eseguito dal comitato di gestione del corridoio merci ferroviario emerge che le estensioni dovrebbero comportare un aumento del volume del trasporto ferroviario internazionale lungo il corridoio merci ferroviario Atlantico e un costante incremento della quota modale del trasporto ferroviario. Tale trasferimento modale apporterà considerevoli vantaggi socioeconomici riducendo le emissioni di carbonio e la congestione stradale. Il collegamento al corridoio merci ferroviario Mediterraneo a Saragozza farà sì che le comunità autonome di Aragona e Navarra si aggiungano alla zona servita dal corridoio. Lo studio di mercato ha stimato che le estensioni contribuiranno allo sviluppo del traffico merci ferroviario portando la sua quota modale tra il Portogallo e le tre comunità autonome spagnole di Madrid, Navarra e Aragona dal 28 % registrato nel 2010 al 60 % nel 2050. Ciò si verificherebbe nel contesto di una stimata sestuplicazione del totale delle tonnellate di merci trasportate su ferrovia. Analogamente, i collegamenti ai porti e ai terminali di Nantes St Nazaire, La Rochelle e Valongo rafforzeranno il corridoio agevolando i viaggi multimodali e incrementando il ricorso al corridoio, sviluppando in tal modo la competitività del trasporto ferroviario merci europeo.

(5)

Conformemente alla lettera di intenti, il comitato di gestione e i richiedenti sono stati consultati e hanno espresso il loro sostegno alle estensioni.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 913/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La proposta presentata nella lettera di intenti inviata alla Commissione dai ministeri competenti in materia di trasporto ferroviario della Germania, della Spagna, della Francia e del Portogallo e ricevuta il 6 marzo 2017, riguardante le estensioni del corridoio merci ferroviario Atlantico al terminale di Valongo, a Saragozza, a La Rochelle e a Nantes St Nazaire è conforme all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2018

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)   GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22.


28.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/62


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/301 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2018

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/926 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2016

[notificata con il numero C(2018) 1078]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 51,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/926 della Commissione (2) ha liquidato, per l'esercizio finanziario 2016, i conti relativi al periodo di programmazione 2014-2020 per tutti gli organismi pagatori, fatta eccezione per l'organismo pagatore bulgaro «State Fund Agriculture», l'organismo pagatore danese «Danish Agrifish Agency», l'organismo pagatore francese «'OADRC», l'organismo pagatore ungherese «ARDA», gli organismi pagatori italiani «AGEA» e «ARCEA», l'organismo pagatore maltese «Agriculture and Rural Payments Agency» e l'organismo pagatore slovacco «Agricultural Paying Agency».

(2)

L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (3) una tabella certificata che attesti le conseguenze finanziarie a loro carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti ad usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero nel 2016. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni.

(3)

A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbero essere per il 100 % a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali un determinato Stato membro decida di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione devono essere inclusi nei conti annuali ai sensi dell'articolo 29, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, di cui all'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza devono essere a carico del bilancio dell'Unione.

(4)

L'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2017/926 stabilisce gli importi a carico degli Stati membri, derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2014-2020 del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

(5)

Vi sono ancora importi da imputare agli Stati membri, derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR.

(6)

Al fine di disporre di un quadro completo degli importi a carico degli Stati membri per il FEASR, indipendentemente dal periodo di programmazione e per motivi di efficienza amministrativa, la decisione di esecuzione (UE) 2017/926 dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2017/926 è così modificata:

1)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Gli importi che devono essere imputati agli Stati membri a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2014-2020 del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sono indicati nell'allegato III della presente decisione.

Gli importi che devono essere imputati agli Stati membri a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2007-2013 del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sono indicati nell'allegato IV della presente decisione.»;

2)

il testo dell'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato IV della decisione (UE) 2017/926.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2018

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/926 della Commissione, del 29 maggio 2017, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2016 (GU L 140 del 31.5.2017, pag. 15).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 — FEASR

Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013  (*1)

Stato membro

Valuta

in valuta nazionale

in EUR

AT

EUR

BE

EUR

BG (*2)

BGN

CY

EUR

CZ

CZK

36 969,05

DE

EUR

41 455,51

DK (*2)

DKK

 

EE

EUR

233 063,44

ES

EUR

260 699,62

FI

EUR

4 602,87

FR (*2)

EUR

601 073,78

UK

GBP

9 169,51

EL

EUR

34 706,51

HR

HRK

HU (*2)

HUF

IE

EUR

179 494,91

IT (*2)

EUR

 

67 180,48

LT

EUR

LU

EUR

LV

EUR

475,29

MT (*2)

EUR

NL

EUR

PL

PLN

1 563 681,20

PT

EUR

22 273,99

RO

RON

125 075,98

SE

SEK

378 568,89

SI

EUR

497,82

SK (*2)

EUR

»

(*1)  Solo le rettifiche relative al periodo di programmazione 2007-2013 sono comunicate nel presente allegato.

(*2)  Per gli organismi pagatori i cui conti sono stati stralciati, la riduzione di cui all'articolo 54, paragrafo 2, deve essere applicata una volta che i conti sono proposti per la liquidazione.


Rettifiche

28.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/66


Rettifica del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 175 del 7 luglio 2017 )

Pagina 135, Allegato IIIA, Appendice 2, punto 4.3.5(c)(ii):

anzichè:

«

Formula
»

leggi:

«

Formula
»

Pagina 178, Allegato IIIA, Appendice 7a, punto 3.1.2:

anzichè:

«

Formula
, 6, i = 1 a Nt »

leggi:

«

Formula
, i = 1 a Nt »

Pagina 434, Sub-Allegato 2 dell'Allegato XXI, punto 3.5(b):

anzichè:

«b)

Pavailable_i,i < Prequired,j»

leggi:

«b)

Pavailable_i,j ≥ Prequired,j»