|
ISSN 1977-0707 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
|
Sommario |
|
II Atti non legislativi |
pagina |
|
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
DECISIONI |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
Decisione di esecuzione (UE) 2018/272 della Commissione, del 20 febbraio 2018, sull'istituzione del Centro europeo di risorse biologiche marine — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (EMBRC-ERIC) [notificata con il numero C(2018) 826] ( 1 ) |
|
|
|
Rettifiche |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
|
23.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/264 DEL CONSIGLIO
del 19 febbraio 2018
che fissa i contributi alla produzione e il coefficiente per il calcolo del contributo complementare nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1999/2000 nonché i contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione 2000/2001
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 33, paragrafo 8, e dell'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio (1), alla Commissione è conferito il potere di adottare le modalità di applicazione dei contributi alla produzione di base e del coefficiente per il calcolo del contributo complementare che devono essere riscossi presso i titolari delle quote nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. |
|
(2) |
I regolamenti (CE) n. 2267/2000 (2) e (CE) n. 1993/2001 della Commissione (3) hanno fissato i contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo complementare nel settore dello zucchero. |
|
(3) |
Nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (4) ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 2038/1999. Il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (5) ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1260/2001. Il regolamento (CE) n. 318/2006, successivamente abrogato e integrato nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (6), ha sostituito il sistema di contributi variabili alla produzione dello zucchero consistente nell'autofinanziamento del regime delle quote di produzione con una nuova tassa sulla produzione intesa a contribuire al finanziamento delle spese inerenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007, tale tassa temporanea sulla produzione è rimasta applicabile fino al 30 settembre 2017. |
|
(4) |
Con sentenza del 9 febbraio 2017 nella causa C-585/15, Raffinerie Tirlemontoise (8), la Corte ha invalidato i regolamenti (CE) n. 2267/2000 e (CE) n. 1993/2001. In tale sentenza la Corte ha dichiarato che l'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2038/1999 deve essere interpretato nel senso che, per calcolare la perdita media, è necessario dividere il totale delle spese reali collegate alle restituzioni all'esportazione dei prodotti a cui tale disposizione si applica per il totale dei quantitativi dei medesimi prodotti esportati, a prescindere dalla circostanza che siano state effettivamente versate o meno restituzioni per questi ultimi. |
|
(5) |
La Corte ha dichiarato inoltre che l'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 deve essere interpretato nel senso che, per il calcolo complessivo dei contributi alla produzione, si deve considerare la perdita media calcolata dividendo il totale delle spese reali collegate alle restituzioni all'esportazione dei prodotti a cui tale disposizione si applica per il totale dei quantitativi dei medesimi prodotti esportati, a prescindere dalla circostanza che siano state effettivamente versate o meno restituzioni per questi ultimi. |
|
(6) |
Per conformarsi alla sentenza della Corte è pertanto opportuno che gli importi dei contributi alla produzione e i contributi complementari siano fissati al livello appropriato. |
|
(7) |
In particolare, la «perdita media» deve essere ottenuta dividendo l'importo complessivo delle restituzioni versate per il totale dei quantitativi esportati dei prodotti ammissibili alla restituzione, a prescindere dalla circostanza che siano stati esportati con o senza restituzione. L'applicazione del metodo precisato dalla Corte diminuisce sensibilmente l'ammontare della «perdita media» e della «perdita complessiva» che devono essere coperte dai contributi per le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001. |
|
(8) |
La revisione dei contributi alla produzione per le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001 inciderà sull'importo che i produttori di zucchero devono versare ai produttori di barbabietole a titolo della differenza fra l'importo massimo del contributo A o B e l'importo di tali contributi riscossi per le campagne di commercializzazione interessate. |
|
(9) |
Conformemente alla regolamentazione relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero in vigore fino al 2006, i contributi erano versati dai fabbricanti di zucchero ma questi ultimi recuperavano il 60 % di tali costi dai produttori di barbabietole acquistando le barbabietole ad un prezzo inferiore. L'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 prevedeva che quando gli importi dei contributi erano fissati al di sotto del livello massimo per i contributi A o B (ovvero rispettivamente il 2 % o il 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco) i fabbricanti di zucchero dovessero corrispondere ai venditori di barbabietole il 60 % della differenza fra l'importo massimo del contributo in questione e l'importo del contributo di base o del contributo B effettivamente riscosso. |
|
(10) |
È opportuno pertanto fissare gli importi rivisti che i produttori di zucchero dovrebbero rimborsare ai venditori di barbabietole. Ai venditori di barbabietole dovrebbe essere rimborsata soltanto la differenza fra i vecchi e i nuovi importi. |
|
(11) |
Per la campagna di commercializzazione 1999/2000, la perdita complessiva non coperta dal gettito dei contributi, ricalcolata secondo il metodo indicato dalla Corte, ammonta a 66 941 664 EUR. È opportuno fissare di conseguenza il coefficiente di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 e applicarlo retroattivamente alla campagna di commercializzazione in questione. |
|
(12) |
Per la campagna di commercializzazione 2000/2001, la perdita complessiva non coperta dal gettito dei contributi, calcolata secondo il metodo indicato dalla Corte, ammonta a 49 376 802 EUR. |
|
(13) |
Ai fini della certezza del diritto e per assicurare un trattamento uniforme degli operatori economici interessati nei diversi Stati membri, è necessario fissare una data entro la quale definire i contributi oggetto del presente regolamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio (9). Questo termine, tuttavia, non dovrebbe applicarsi quando gli Stati membri sono tenuti, in base al diritto nazionale, a rimborsare gli operatori interessati dopo tale data. |
|
(14) |
È opportuno che sia rimborsata la differenza tra le somme indebitamente versate a titolo dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero determinati dai regolamenti (CE) n. 2267/2000 e (CE) n. 1993/2001 e i contributi stabiliti dal presente regolamento. |
|
(15) |
Dalla sentenza della Corte si evince la necessità di applicare i contributi, così corretti, a decorrere dalle date in cui i contributi sono stati dichiarati nulli. Il calcolo dei contributi alla produzione e dei contributi complementari fissati dal presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 2267/2000 e (CE) n. 1993/2001, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001 sono fissati al punto 1) dell'allegato.
2. Il coefficiente necessario al calcolo del contributo complementare al contributo alla produzione per la campagna di commercializzazione 1999/2000 è fissato al punto 2) dell'allegato.
3. Gli importi che i fabbricanti di zucchero devono pagare ai venditori di barbabietole a titolo dei contributi A o B per la campagna di commercializzazione 2000/2001 sono fissati al punto 3) dell'allegato.
Articolo 2
1. La data per l'accertamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dei contributi fissati dal presente regolamento è al più tardi il 30 settembre 2018, tranne nei casi in cui gli Stati membri non sono in condizione di rispettare tale termine a seguito dell'applicazione delle norme nazionali in materia di recupero, da parte degli operatori economici, di importi indebitamente versati.
2. La differenza tra i contributi fissati dai regolamenti (CE) n. 2267/2000 e (CE) n. 1993/2001 e i contributi previsti all'articolo 1 del presente regolamento è rimborsata agli operatori economici che hanno versato contributi a titolo delle campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001, su richiesta debitamente motivata di questi ultimi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1 si applica a decorrere dal:
|
— |
13 ottobre 2000 per la campagna di commercializzazione 1999/2000; |
|
— |
12 ottobre 2001 per la campagna di commercializzazione 2000/2001. |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
R. PORODZANOV
(1) Regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 2267/2000 della Commissione, del 12 ottobre 2000, che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo supplementare (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 29).
(3) Regolamento (CE) n. 1993/2001 della Commissione, dell'11 ottobre 2001, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 271 del 12.10.2001, pag. 15).
(4) Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(8) Sentenza della Corte di giustizia del 9 febbraio 2017, C-585/15, Raffinerie Tirlemontoise, ECLI:EU:C:2017:105.
(9) Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).
ALLEGATO
|
1) |
Contributi alla produzione nel settore dello zucchero di cui all'articolo 1, paragrafo 1
|
|
2) |
Coefficiente necessario al calcolo del contributo complementare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per la campagna di commercializzazione 1999/2000: 0,10034 |
|
3) |
Importo che i produttori di zucchero sono tenuti a pagare ai produttori di barbabietole a titolo della differenza fra l'importo massimo del contributo B e l'importo del contributo effettivamente riscosso, di cui all'articolo 1, paragrafo 3
|
|
23.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/265 DELLA COMMISSIONE
del 16 febbraio 2018
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Squacquerone di Romagna» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Squacquerone di Romagna», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 679/2012 della Commissione (2). |
|
(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
|
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Squacquerone di Romagna» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2012 della Commissione, del 24 luglio 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Squacquerone di Romagna (DOP)] (GU L 198 del 25.7.2012, pag. 6).
|
23.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/266 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2018
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Thym de Provence» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda presentata dalla Francia al fine di registrare la denominazione «Thym de Provence» come indicazione geografica protetta (IGP) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
|
(2) |
Il 9 giugno 2017 la Commissione ha ricevuto dalla Germania la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata. Il 22 giugno 2017 la Commissione ha trasmesso alla Francia la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata ricevute dalla Germania. |
|
(3) |
La Germania si è opposta alla registrazione della denominazione «Thym de Provence» in quanto essa comprometterebbe l'utilizzo della denominazione «Herbes de Provence» («Kräuter der Provence» in tedesco), comunemente utilizzata nella preparazione di spezie e condimenti per descrivere un tipico mélange di erbe aromatiche composto generalmente, tra l'altro, da rosmarino, origano, timo, salvia e lavanda, ma anche da foglie di alloro e altre spezie quali noce moscata e chiodi di garofano in varie combinazioni. Benché contenga erbe aromatiche tipicamente provenzali, il mix di erbe denominato «Herbes de Provence» contiene anche altre spezie quali alloro e noce moscata che non sono tipici della Provenza. Inoltre, esso è prodotto a partire da erbe aromatiche che non necessariamente provengono dalla Provenza. La registrazione della denominazione «Thym de Provence» potrebbe pertanto metterebbe a rischio la commercializzazione dell'intero mélange di erbe e spezie denominato «Herbes de Provence». |
|
(4) |
Ritenendo tale opposizione ammissibile, con lettera del 1o agosto 2017 la Commissione ha invitato la Francia e la Germania ad avviare opportune consultazioni per un periodo di tre mesi al fine di addivenire a un accordo, conformemente alle rispettive procedure interne. |
|
(5) |
Le parti hanno raggiunto un accordo, i cui risultati sono stati comunicati dalla Francia alla Commissione il 6 novembre 2017. |
|
(6) |
La Francia e la Germania hanno convenuto che anche dopo la registrazione della denominazione «Thym de Provence» come IGP l'uso del termine «Herbes de Provence», comprensivo delle relative traduzioni, dovrebbero continuare ad essere autorizzato nel territorio dell'Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nel suo ordinamento giuridico. |
|
(7) |
Nella misura in cui è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e alla normativa dell'UE, occorre tener conto del contenuto dell'accordo concluso tra la Francia e la Germania. |
|
(8) |
Alla luce di questi elementi, è opportuno iscrivere la denominazione «Thym de Provence» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Thym de Provence» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. «Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)» dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il termine «Herbes de Provence», comprensivo delle relative traduzioni, può continuare ad essere utilizzato nel territorio dell'Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 92 del 24.3.2017, pag. 14.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
|
23.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/267 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2018
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
|
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
|
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
|
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
||||||||||||||||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||||||||||
|
3302 90 90 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 del capitolo 33, nonché dal testo dei codici NC 3302 , 3302 90 e 3302 90 90 . La classificazione alla voce 3901 è esclusa in quanto il contenuto polimerico del prodotto (EVA o LDPE) agisce solo come vettore degli oli essenziali. Gli oli essenziali sono la componente principale e conferiscono al prodotto il suo carattere essenziale (ossia le proprietà repellenti contro roditori, termiti e altri animali). Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 3302 90 90 come altri miscugli di sostanze odorifere e miscugli a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria. |
||||||||||||||||||
|
3808 91 10 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3808 , 3808 91 e 3808 91 10 . La classificazione alla voce 3901 è esclusa in quanto il contenuto polimerico del prodotto (EVA o LDPE) agisce solo come vettore dell'insetticida. La classificazione alla voce 3302 è esclusa in quanto nel prodotto vi sono solo tracce di oli essenziali (timolo, eugenolo e citrale). Di conseguenza, essi non contribuiscono in misura significativa al carattere essenziale del prodotto. L'insetticida [permetrina (ISO)] è la componente principale e conferisce al prodotto il suo carattere essenziale (ossia allontanare le termiti). Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 3808 91 10 come insetticida a base di piretroidi. |
|
23.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/268 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2018
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina. |
|
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. |
|
(3) |
È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95. |
|
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
|
0207 12 10 |
Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate |
116,8 |
0 |
AR |
|
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
132,1 |
0 |
AR |
|
118,7 |
0 |
BR |
||
|
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
244,4 |
17 |
AR |
|
225,4 |
22 |
BR |
||
|
314,4 |
0 |
CL |
||
|
255,8 |
13 |
TH |
||
|
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
320,5 |
0 |
BR |
|
314,7 |
0 |
CL |
||
|
0408 91 80 |
Uova sgusciate essiccate |
446,6 |
0 |
AR |
|
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli o di galline |
224,3 |
19 |
BR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).
|
23.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/269 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2018
recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la sedicesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 32,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (3) ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere. |
|
(2) |
Sulla base delle offerte ricevute per la diciassettesima gara parziale, dovrebbe essere fissato un prezzo minimo di vendita. |
|
(3) |
Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la diciassettesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 20 febbraio 2018, il prezzo minimo di vendita è fissato a 110,00 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).
DECISIONI
|
23.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/14 |
DECISIONE (UE) 2018/270 DEL CONSIGLIO
del 15 febbraio 2018
che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Central Bank of Cyprus
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,
vista la raccomandazione della Banca centrale europea del 19 dicembre 2017 al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Central Bank of Cyprus (BCE/2017/43) (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono sottoposti a revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal Consiglio dell'Unione europea su raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE. |
|
(2) |
Il mandato degli attuali revisori esterni della Central Bank of Cyprus, KPMG Limited, è terminato con l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2017. Risulta pertanto necessario nominare revisori esterni della Central Bank of Cyprus per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2022. |
|
(3) |
La Central Bank of Cyprus ha selezionato PricewaterhouseCoopers Limited quali revisori esterni per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2022. |
|
(4) |
Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che PricewaterhouseCoopers Limited siano nominati quali revisori esterni della Central Bank of Cyprus per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2022. |
|
(5) |
In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE, è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 14 è sostituito dal seguente:
«14. PricewaterhouseCoopers Limited sono accettati come revisori esterni della Central Bank of Cyprus per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2022.»
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.
Articolo 3
La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
K. VALCHEV
(1) GU C 2 del 5.1.2018, pag. 1.
(2) Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).
|
23.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/16 |
DECISIONE (UE) 2018/271 DEL CONSIGLIO
del 15 febbraio 2018
relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo italiano,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. |
|
(2) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Rosario CROCETTA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
|
— |
Sig. Gaetano ARMAO, Vicepresidente ed Assessore all'Economia della Regione Siciliana. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
K. VALCHEV
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
|
23.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/17 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/272 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2018
sull'istituzione del Centro europeo di risorse biologiche marine — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (EMBRC-ERIC)
[notificata con il numero C(2018) 826]
(I testi in lingua francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il Belgio, la Francia, la Grecia, Israele, l'Italia, la Norvegia, il Portogallo, il Regno Unito e la Spagna hanno chiesto alla Commissione di istituire il Centro europeo di risorse biologiche marine – Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (EMBRC-ERIC). I suddetti Stati hanno scelto la Francia come Stato membro ospitante di EMBRC-ERIC. |
|
(2) |
Poiché il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di lasciare l'Unione ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, i trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la data della notifica, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida di prorogare tale termine. Di conseguenza, dopo la data del recesso, e fatte salve le eventuali disposizioni dell'accordo di recesso, il Regno Unito sarà considerato un paese terzo ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 723/2009, ai fini della presente decisione di esecuzione. |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015 (2). |
|
(4) |
La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le disposizioni di tale regolamento. |
|
(5) |
Il comitato per l'attuazione del regolamento relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio europeo per un'infrastruttura di ricerca non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È istituito il Centro europeo di risorse biologiche marine – Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (EMBRC-ERIC).
2. Gli elementi essenziali dello statuto dell'EMBRC-ERIC figurano nell'allegato.
Articolo 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica francese, la Repubblica ellenica, lo Stato di Israele, la Repubblica italiana, il Regno di Norvegia, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2018
Per la Commissione
Carlos MOEDAS
Membro della Commissione
(1) GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.
(2) Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici esterni alle quattro libertà [2016/755] (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 85).
ANEXO
CONTENIDOS FUNDAMENTALES DE LOS ESTATUTOS DEL EMBRC-ERIC
Los siguientes artículos y apartados de los artículos de los estatutos del EMBRC-ERIC establecen los contenidos fundamentales de conformidad con el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 723/2009
1. Tareas y actividades
(artículo 4 de los estatutos del EMBRC-ERIC)
|
1. |
El EMBRC-ERIC funcionará como una organización central con nodos individuales de funcionamiento distribuido y coordinado según se defina en un acuerdo de nivel de servicio, bajo la dirección del Director Ejecutivo, al que apoyarán la Secretaría, el Comité de Nodos y los funcionarios de enlace. Las relaciones entre la sede y los nodos o los operadores, y sus recursos, se regularán por los acuerdos de nivel de servicio para la prestación de servicios, la aportación de productos y la realización de actividades en pos de las elevadas ambiciones de esta infraestructura de investigación. |
|
2. |
El EMBRC-ERIC proporcionará un punto de entrada único para acceder a una amplia cartera de servicios y plataformas de investigación, ecosistemas marinos, recursos biológicos, infraestructuras electrónicas y metadatos. |
|
3. |
Los servicios prestados y las actividades emprendidas por el EMBRC-ERIC incluirán, entre otros:
|
|
4. |
Las actividades se llevarán a cabo de conformidad con las políticas establecidas en los artículos 21 a 26 de los estatutos, que se anexarán al reglamento interno y se pondrán a disposición de los usuarios. |
2. Sede estatutaria del EMBRC-ERIC
(artículo 2, apartado 2, de los estatutos del EMBRC-ERIC)
El EMBRC-ERIC tendrá su sede estatutaria en París, Francia.
3. Denominación
(artículo 2, apartado 1, de los estatutos del EMBRC-ERIC)
La denominación de la infraestructura de investigación será Centro Europeo de Recursos Biológicos Marinos. Consorcio de Infraestructuras de Investigación Europeas, en lo sucesivo «EMBRC-ERIC».
4. Duración
(artículo 27 de los estatutos del EMBRC-ERIC)
|
1. |
El EMBRC-ERIC se establecerá por un período inicial que finalizará el 31 de diciembre de 2040. |
|
2. |
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8 de los estatutos, el EMBRC-ERIC continuará existiendo por períodos sucesivos de cinco años después del período inicial si así lo establece la correspondiente decisión de la Asamblea General con arreglo al artículo 15, apartado 9, de los estatutos. |
5. Liquidación
(artículo 28 de los estatutos del EMBRC-ERIC)
|
1. |
La liquidación del EMBRC-ERIC será consecuencia de una decisión de la Asamblea General con arreglo al artículo 15, apartado 9, de los estatutos. |
|
2. |
El Director Ejecutivo deberá notificar por escrito a la Comisión en un plazo de diez días:
|
|
3. |
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9 de los estatutos, los eventuales activos y pasivos restantes tras el pago de los activos o las deudas del EMBRC-ERIC se repartirán entre los afiliados en proporción a su contribución acumulada al EMBRC-ERIC en el momento de la disolución. |
|
4. |
El EMBRC-ERIC dejará de existir el día en que la Comisión publique el anuncio correspondiente en el Diario Oficial de la Unión Europea. |
6. Responsabilidad
(artículo 9 de los estatutos del EMBRC-ERIC)
|
1. |
El EMBRC-ERIC será responsable de sus deudas. |
|
2. |
La responsabilidad de cada afiliado respecto de las deudas y los pasivos del EMBRC-ERIC, cualquiera que sea su naturaleza, se limitará a su contribución respectiva al EMBRC-ERIC. |
|
3. |
El EMBRC-ERIC suscribirá las pólizas de seguro adecuadas para cubrir los riesgos inherentes a su construcción y funcionamiento. |
7. Política de acceso, política de datos y política de difusión
(artículo 22 de los estatutos del EMBRC-ERIC)
|
1. |
El Director Ejecutivo someterá a la aprobación de la Asamblea General las políticas del EMBRC-ERIC de acceso, datos y difusión relativas al modo en que el EMBRC-ERIC da acceso a la cartera de servicios y plataformas de investigación, ecosistemas marinos, recursos biológicos e infraestructuras electrónicas. |
|
2. |
El acceso al EMBRC-ERIC estará abierto a todo tipo de usuarios, de todos los países europeos y no europeos, no necesariamente de forma gratuita. Las solicitudes se someterán a un proceso de racionalización que incluirá comprobaciones de la elegibilidad y la viabilidad. La descripción técnica y científica del EMBRC-ERIC proporciona más detalles sobre las condiciones para el acceso de los usuarios. |
|
3. |
Se hará un seguimiento del acceso y se medirá la satisfacción de los usuarios mediante un mecanismo para recoger sus opiniones, como parte del aseguramiento de la calidad, con vistas a la mejora continua del acceso y los servicios. |
|
4. |
El EMBRC-ERIC promoverá la interoperabilidad de las infraestructuras electrónicas y la normalización para hacer frente a grandes volúmenes de datos generados de diversa índole, y desarrollará o adoptará protocolos, herramientas y pericia en materia de tratamiento de datos aceptados por la comunidad interesada. |
|
5. |
El EMBRC-ERIC promoverá los principios de fuente abierta y acceso abierto con relación a los datos, y fomentará la transferencia de conocimientos y la difusión de datos e información estableciendo vínculos con las iniciativas europeas existentes que sean pertinentes con respecto a los datos medioambientales y biológicos y a la bioinformática, tales como Elixir y LifeWatch ERIC, y con colecciones de datos reconocidas como EurOBIS, Emodnet, Pangaea, GEOSS y Copernicus. |
|
6. |
La política de acceso, la política de datos y la política de difusión del EMBRC-ERIC serán aprobadas por la Asamblea General de conformidad con el artículo 15, apartado 10, de los estatutos y se anexarán al reglamento interno. |
8. Política de evaluación científica
(artículo 23 de los estatutos del EMBRC-ERIC)
|
1. |
Cada tres años se llevará a cabo un análisis científico de las actividades, los servicios y las plataformas del EMBRC-ERIC, que estará coordinado por el Director Ejecutivo y se presentará a la Asamblea General. |
|
2. |
La política de evaluación científica del EMBRC-ERIC será aprobada por la Asamblea General de conformidad con el artículo 15, apartado 10, de los estatutos y se anexará al reglamento interno. |
9. Derechos de propiedad intelectual
(artículo 21 de los estatutos del EMBRC-ERIC)
|
1. |
El Director Ejecutivo diseñará, previa consulta con el Consejo Consultivo de Ciencia e Innovación, la política de derechos de propiedad intelectual del EMBRC-ERIC en relación con la identificación, la asignación, la protección, la gestión y el mantenimiento de tales derechos, así como con las actividades de transferencia de tecnología derivadas de ellos, y la someterá a la aprobación de la Asamblea General. |
|
2. |
La política de propiedad intelectual del EMBRC-ERIC regulará los derechos de propiedad y uso en el seno del EMBRC-ERIC, así como de cara a terceros y a los socios contractuales, garantizando un uso conforme y leal con modelos justos de compensación por las aportaciones y la propiedad intelectuales de cualquier participante en el EMBRC-ERIC. |
|
3. |
Ninguna disposición de los presentes estatutos podrá interpretarse de modo que afecte a los derechos de propiedad intelectual y a las políticas de los operadores en esta materia según determinen las disposiciones legislativas y reglamentarias pertinentes de los afiliados y los acuerdos internacionales de los que sean parte. |
|
4. |
Los derechos de propiedad intelectual que genere, cree, obtenga o desarrolle el personal del EMBRC-ERIC se otorgarán al EMBRC-ERIC, que será su titular. |
|
5. |
La política de derechos de propiedad intelectual del EMBRC-ERIC será aprobada por la Asamblea General de conformidad con el artículo 15, apartado 10, de los estatutos y se anexará al reglamento interno. |
10. Política de empleo
(artículo 24 de los estatutos del EMBRC-ERIC)
|
1. |
El EMBRC-ERIC practicará, como empleador, una política de igualdad de oportunidades. Los procedimientos de selección de los candidatos a puestos de trabajo del EMBRC-ERIC serán transparentes y no discriminatorios, y respetarán la igualdad de oportunidades. |
|
2. |
Los contratos de empleo cumplirán las disposiciones legislativas y reglamentarias aplicables de los países en los que el personal lleve a cabo sus actividades. |
|
3. |
El EMBRC-ERIC anunciará todas las ofertas de empleo y establecerá un plazo adecuado para la recepción de solicitudes. |
|
4. |
El EMBRC-ERIC no ofrecerá ningún puesto a ningún candidato antes de que transcurra dicho plazo. |
|
5. |
La política de empleo será aprobada por la Asamblea General, se anexará al reglamento interno y se publicará en el sitio web del EMBRC-ERIC. |
|
6. |
La política de empleo se regirá por las leyes del afiliado anfitrión. |
11. Política de contratación pública
(artículo 25 de los estatutos del EMBRC-ERIC)
|
1. |
El Director Ejecutivo preparará, para su aprobación por la Asamblea General de conformidad con el artículo 15, apartado 10, de los estatutos, las normas detalladas sobre los procedimientos y los criterios de contratación pública. |
|
2. |
La política de contratación pública del EMBRC-ERIC respetará los principios de transparencia, proporcionalidad, reconocimiento mutuo, igualdad de trato, competencia y no discriminación. |
|
3. |
En el marco de su política de contratación pública, el EMBRC-ERIC publicará en su sitio web sus procedimientos de licitación para productos y servicios, de contratación pública y de publicación de licitaciones. |
|
4. |
La política de contratación pública del EMBRC-ERIC será aprobada de conformidad con el artículo 15, apartado 10, de los estatutos y se anexará al reglamento interno. |
Rettifiche
|
23.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/23 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/49 della Commissione, dell'11 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio a seguito di un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 7 del 12 gennaio 2018 )
Nel sommario e a pagina 31, nel titolo:
anziché:
«che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio a seguito di un riesame relativo a un “nuovo esportatore” a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio»
leggasi:
«recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite tra l'altro dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie tra l'altro della Tunisia, a seguito di un riesame relativo a un “nuovo esportatore” a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio».
|
23.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/23 |
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87 del 31 marzo 2017 )
Pagina 3, considerando 15, seconda frase:
anziché:
«Tuttavia, qualora un'impresa di investimento fornisca un parere generico a un cliente riguardo a un tipo di strumento finanziario che presenta come idoneo per tale cliente o basato sulle circostanze specifiche di tale cliente, ma tale parere si dimostri nei fatti inidoneo per il cliente o non basato sulle sue specifiche circostanze, è probabile che l'impresa sia in violazione dell'articolo 24, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2014/65/UE.»
leggasi:
«Tuttavia, qualora un'impresa di investimento fornisca un parere generico a un cliente riguardo a un tipo di strumento finanziario che presenta come adeguato per tale cliente o basato sulle circostanze specifiche di tale cliente, ma tale parere si dimostri nei fatti inadeguato per il cliente o non basato sulle sue specifiche circostanze, è probabile che l'impresa sia in violazione dell'articolo 24, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2014/65/UE.».
Pagina 12, considerando 84, prima frase:
anziché:
«È necessario introdurre requisiti distinti per le modalità pratiche della valutazione dell'idoneità di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE e della valutazione dell'adeguatezza di cui all'articolo 25, paragrafo 3, della stessa direttiva.»
leggasi:
«È necessario introdurre requisiti distinti per le modalità pratiche della valutazione dell'adeguatezza di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE e della valutazione dell'appropriatezza di cui all'articolo 25, paragrafo 3, della stessa direttiva.».
Pagina 12, considerando 85, prima frase, considerando 86 e 87:
anziché:
«idoneità»
leggasi:
«adeguatezza».
Pagina 12, considerando 88:
anziché:
«Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, un'operazione può non essere idonea per il cliente o potenziale cliente a causa dei rischi degli strumenti finanziari associati, del tipo di operazione, delle caratteristiche dell'ordine o della frequenza delle negoziazioni. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali idonea se considerata singolarmente, può risultare inidonea se la raccomandazione o le decisioni di negoziazione seguono una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente. Nel caso della gestione del portafoglio, un'operazione può non essere idonea anche quando produce un portafoglio inidoneo.»
leggasi:
«Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, un'operazione può non essere adeguata per il cliente o potenziale cliente a causa dei rischi degli strumenti finanziari associati, del tipo di operazione, delle caratteristiche dell'ordine o della frequenza delle negoziazioni. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali adeguata se considerata singolarmente, può risultare inadeguata se la raccomandazione o le decisioni di negoziazione seguono una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente. Nel caso della gestione del portafoglio, un'operazione può non essere adeguata anche quando produce un portafoglio inadeguato.».
Pagina 49, articolo 52, paragrafo 5, lettera a):
anziché:
«la frequenza e la portata della valutazione periodica dell'idoneità e, laddove pertinente, le condizioni che la determinano;»
leggasi:
«la frequenza e la portata della valutazione periodica dell'adeguatezza e, laddove pertinente, le condizioni che la determinano;».
Pagina 50, articolo 53, paragrafo 2, lettera c), prima frase:
anziché:
«prima di prestare il servizio l'impresa si assicura che questo sia adeguato al nuovo cliente, in quanto il suo modello commerciale risponde alle esigenze e agli obiettivi del cliente, e che la gamma di strumenti finanziari sia idonea per il cliente.»
leggasi:
«prima di prestare il servizio l'impresa si assicura che questo sia appropriato al nuovo cliente, in quanto il suo modello commerciale risponde alle esigenze e agli obiettivi del cliente, e che la gamma di strumenti finanziari sia adeguata per il cliente.».
Pagina 50, sezione 3, titolo:
anziché:
« Valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza »
leggasi:
« Valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza ».
Pagina 50, articolo 54, titolo,
anziché:
«Valutazione dell'idoneità e relazioni sull'idoneità»
leggasi:
«Valutazione dell'adeguatezza e relazioni sull'adeguatezza».
Pagina 50, articolo 54, paragrafo 1, primo e secondo comma:
anziché:
«Le imprese di investimento non creano ambiguità o confusione riguardo alle loro responsabilità nel processo di valutazione dell'idoneità di servizi di investimento o strumenti finanziari conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. Nel valutare l'idoneità l'impresa informa i clienti o potenziali clienti, in maniera chiara e semplice, del fatto che la valutazione è condotta per consentire all'impresa di agire secondo il migliore interesse del cliente.
Quando i servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio sono prestati totalmente o in parte attraverso un sistema automatizzato o semiautomatizzato, la responsabilità di eseguire la valutazione dell'idoneità compete all'impresa di investimento che presta il servizio e non è ridotta dal fatto di utilizzare un sistema elettronico per formulare la raccomandazione personalizzata o la decisione di negoziazione.»
leggasi:
«Le imprese di investimento non creano ambiguità o confusione riguardo alle loro responsabilità nel processo di valutazione dell'adeguatezza di servizi di investimento o strumenti finanziari conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. Nel valutare l'adeguatezza l'impresa informa i clienti o potenziali clienti, in maniera chiara e semplice, del fatto che la valutazione è condotta per consentire all'impresa di agire secondo il migliore interesse del cliente.
Quando i servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio sono prestati totalmente o in parte attraverso un sistema automatizzato o semiautomatizzato, la responsabilità di eseguire la valutazione dell'adeguatezza compete all'impresa di investimento che presta il servizio e non è ridotta dal fatto di utilizzare un sistema elettronico per formulare la raccomandazione personalizzata o la decisione di negoziazione.».
Pagina 51, articolo 54, paragrafo 6, primo comma, prima frase, e secondo comma, prima frase:
anziché:
«idoneità»
leggasi:
«adeguatezza».
Pagina 51, articolo 54, paragrafo 7, lettera b):
anziché:
«assicurarsi che tutti gli strumenti, quali strumenti di profilazione per la valutazione del rischio o strumenti per valutare le conoscenze ed esperienze di un cliente, impiegati nel processo di valutazione dell'idoneità rispondano allo scopo prefisso e siano correttamente concepiti per l'utilizzo con i clienti, individuandone e attenuandone attivamente le eventuali limitazioni durante il processo di valutazione dell'idoneità;»
leggasi:
«assicurarsi che tutti gli strumenti, quali strumenti di profilazione per la valutazione del rischio o strumenti per valutare le conoscenze ed esperienze di un cliente, impiegati nel processo di valutazione dell'adeguatezza rispondano allo scopo prefisso e siano correttamente concepiti per l'utilizzo con i clienti, individuandone e attenuandone attivamente le eventuali limitazioni durante il processo di valutazione dell'adeguatezza;».
Pagina 51, articolo 54, paragrafo 7, lettera c):
anziché:
«idoneità»
leggasi:
«adeguatezza».
Pagina 51, articolo 54, paragrafo 10:
anziché:
«Quando presta un servizio di consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio, un'impresa di investimento non raccomanda né decide di negoziare se nessuno dei servizi o degli strumenti è idoneo per il cliente.»
leggasi:
«Quando presta un servizio di consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio, un'impresa di investimento non raccomanda né decide di negoziare se nessuno dei servizi o degli strumenti è adeguato per il cliente.».
Pagina 52, articolo 54, paragrafo 12, primo comma:
anziché:
«Quando prestano una consulenza in materia di investimenti, le imprese di investimento presentano al cliente al dettaglio una relazione che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia idonea per il cliente al dettaglio, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite.»
leggasi:
«Quando prestano una consulenza in materia di investimenti, le imprese di investimento presentano al cliente al dettaglio una relazione che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia adeguata per il cliente al dettaglio, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite.».
Pagina 52, articolo 54, paragrafo 12, secondo e terzo comma:
anziché:
«idoneità»
leggasi:
«adeguatezza».
Pagina 52, articolo 54, paragrafo 13:
anziché:
«Le imprese di investimento che forniscono una valutazione periodica dell'idoneità riesaminano almeno una volta all'anno, al fine di migliorare il servizio, l'idoneità delle raccomandazioni fornite. La frequenza di tale valutazione è incrementata sulla base del profilo di rischio del cliente e del tipo di strumenti finanziari raccomandati.»
leggasi:
«Le imprese di investimento che forniscono una valutazione periodica dell'adeguatezza riesaminano almeno una volta all'anno, al fine di migliorare il servizio, l'adeguatezza delle raccomandazioni fornite. La frequenza di tale valutazione è incrementata sulla base del profilo di rischio del cliente e del tipo di strumenti finanziari raccomandati.».
Pagina 52, articolo 55, titolo:
anziché:
«Disposizioni comuni per la valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza»
leggasi:
«Disposizioni comuni per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza».
Pagina 52, articolo 56, titolo e paragrafo 2, frase introduttiva e lettera a):
anziché:
«adeguatezza»
leggasi:
«appropriatezza».
Pagina 53, articolo 56, paragrafo 2, lettera b):
anziché:
«l'eventuale avviso dato al cliente qualora il servizio di investimento o l'acquisto di un prodotto fosse stato valutato come potenzialmente inadeguato per il cliente, indicando se il cliente ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se l'impresa ha accettato la richiesta del cliente di procedere con l'operazione;»
leggasi:
«l'eventuale avviso dato al cliente qualora il servizio di investimento o l'acquisto di un prodotto fosse stato valutato come potenzialmente inappropriato per il cliente, indicando se il cliente ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se l'impresa ha accettato la richiesta del cliente di procedere con l'operazione;».
Pagina 53, articolo 56, paragrafo 2, lettera c):
anziché:
«l'eventuale avviso dato al cliente qualora il cliente non avesse fornito informazioni sufficienti a consentire all'impresa di effettuare la valutazione dell'adeguatezza, indicando se il cliente ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se l'impresa ha accettato la richiesta del cliente di procedere con l'operazione.»
leggasi:
«l'eventuale avviso dato al cliente qualora il cliente non avesse fornito informazioni sufficienti a consentire all'impresa di effettuare la valutazione dell'appropriatezza, indicando se il cliente ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se l'impresa ha accettato la richiesta del cliente di procedere con l'operazione.».
Pagina 53, articolo 58, primo comma, seconda frase:
anziché:
«Le imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti ottemperano a tale obbligo solo qualora sia effettuata una valutazione periodica dell'idoneità degli strumenti finanziari o dei servizi raccomandati.»
leggasi:
«Le imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti ottemperano a tale obbligo solo qualora sia effettuata una valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari o dei servizi raccomandati.».
Pagina 72, allegato I, tabella, sezione «Valutazione del cliente», terza riga, seconda colonna:
anziché:
«Valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza»
leggasi:
«Valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza».
Pagina 73, allegato I, tabella, sezione «Comunicazione con il cliente», quinta riga, terza colonna, punto iii):
anziché:
«relazione sull'idoneità trasmessa al cliente»
leggasi:
«relazione sull'adeguatezza trasmessa al cliente».