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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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20.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/252 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2018
relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore avicolo in Francia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 220, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Tra il 1o dicembre 2016 e il 30 giugno 2017 la Francia ha confermato e notificato numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5. In totale, 486 focolai sono stati confermati in Francia. Le specie interessate sono anatre, oche, tacchini, faraone, quaglie, nonché pulcini, polli, galletti, capponi, pollastre da ingrasso, galline giovani e galline ovaiole della specie Gallus domesticus. |
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(2) |
La Francia ha adottato, immediatamente e con efficienza, tutte le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessarie a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (2). |
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(3) |
In particolare, la Francia ha adottato misure di controllo, monitoraggio e prevenzione e ha istituito zone di protezione e sorveglianza («zone regolamentate») a norma delle decisioni di esecuzione (UE) 2017/247 (3), (UE) 2017/417 (4), (UE) 2017/554 (5), (UE) 2017/696 (6), (UE) 2017/780 (7) e (UE) 2017/1139 (8) della Commissione. La Francia ha imposto due serie di misure per controllare e prevenire il diffondersi della malattia: la prima serie ha ristretto la movimentazione dei volatili, proibito l'immissione e prolungato i periodi di fermo negli allevamenti ubicati nelle zone regolamentate stabilite a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5; la seconda serie ha prolungato, negli allevamenti di anatre e oche ubicati nelle zone regolamentate in data 31 marzo 2017, i periodi di fermo e di immissione di volatili fino al 28 maggio 2017. |
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(4) |
Grazie alle suddette misure, la Francia è riuscita a contenere e sradicare la malattia. Le misure veterinarie e di polizia sanitaria dell'Unione e della Francia sono state applicate fino al 29 settembre 2017 in tutti gli allevamenti interessati. |
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(5) |
La Francia ha comunicato alla Commissione che le misure veterinarie e di polizia sanitaria applicate per contenere e sradicare la malattia si sono ripercosse su un numero assai ampio di operatori, i quali hanno subito perdite di reddito non ammissibili al contributo finanziario dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). |
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(6) |
Il 12 aprile, il 3 agosto e il 13 novembre 2017 la Commissione ha ricevuto da parte della Francia richieste formali di partecipazione al finanziamento di talune misure eccezionali ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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(7) |
In seguito all'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria sono stati prolungati i periodi di fermo, è stata proibita l'immissione di volatili e ristretta la movimentazione in tutti gli allevamenti di tutti i tipi di pollame nelle zone regolamentate istituite a seguito dell'insorgere di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5. Queste misure hanno interessato le seguenti specie: anatre, oche, tacchini, faraone, quaglie, nonché pulcini, polli, galletti, capponi, pollastre da ingrasso, galline giovani e galline ovaiole della specie Gallus domesticus. Ne è risultata una perdita di produzione di pollame nei suddetti allevamenti. È pertanto opportuno compensare tali perdite. |
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(8) |
In seguito all'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria, è stata proibita l'immissione di anatre e oche in tutti gli allevamenti ubicati nelle zone regolamentate fino al 28 maggio 2017. Ne è risultata una perdita di produzione di carni di pollame nei suddetti allevamenti. È pertanto opportuno compensare tali perdite. |
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(9) |
A norma dell'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dalla Francia per le misure eccezionali di sostegno del mercato. I quantitativi massimi ammissibili al finanziamento per ciascuna misura eccezionale di sostegno del mercato dovrebbero essere fissati dalla Commissione una volta esaminata la richiesta ricevuta dalla Francia. |
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(10) |
Per evitare rischi di sovracompensazione occorre fissare un importo forfettario di partecipazione finanziaria — sulla base di studi tecnici ed economici o di documentazione contabile — a un livello adeguato per ciascun capo e prodotto secondo le categorie degli animali in termini di specie, ma anche di metodo produttivo, ossia standard, allevato all'aperto, produzione certificata da un regime nazionale o secondo il marchio Label Rouge, protetta da un'indicazione geografica (IGP) e, infine, in termini di lunghezza della filiera di approvvigionamento, ossia lunga per gli allevatori di pollame che producono solo animali vivi, corta per gli allevatori che producono animali vivi e li lavorano per ottenere prodotti trasformati. |
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(11) |
Per evitare rischi di doppio finanziamento, le perdite incorse non dovrebbero essere state compensate da aiuti di Stato o da assicurazioni e la partecipazione finanziaria dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitata agli animali e ai prodotti ammissibili per i quali non è stato ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014. |
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(12) |
La portata e la durata delle misure eccezionali di sostegno del mercato previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate allo stretto necessario a tal fine. In particolare, tali misure dovrebbero applicarsi solo alla produzione di pollame negli allevamenti ubicati nelle zone regolamentate e solo per la durata delle misure veterinarie e di polizia sanitaria stabilite nella pertinente legislazione dell'Unione e della Francia in ordine ai 486 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità confermati tra il 1o dicembre 2016 e il 30 giugno 2017 e alle zone regolamentate in data 31 marzo 2017. |
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(13) |
Per garantire flessibilità nell'eventualità in cui il numero di animali non prodotti e ammissibili alla compensazione differisca dalle soglie massime, basate su stime, stabilite in questo regolamento, le compensazioni possono essere modificate entro certi limiti, purché sia rispettato l'importo massimo delle spese cofinanziate dall'Unione. |
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(14) |
Ai fini di una sana gestione finanziaria di queste misure eccezionali di sostegno del mercato, solo i pagamenti che la Francia versa ai beneficiari entro il 30 settembre 2018 sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (10) non è d'applicazione. |
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(15) |
Ai fini dell'ammissibilità e correttezza dei pagamenti, la Francia dovrebbe procedere a controlli ex ante. |
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(16) |
Per consentire all'Unione di procedere al controllo finanziario, la Francia dovrebbe comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti. |
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(17) |
Per assicurare l'immediata attuazione da parte della Francia delle misure stabilite nel presente regolamento, esso dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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(18) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese incorse dalla Francia per sostenere il mercato avicolo gravemente colpito dai 486 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 rilevati e notificati dalla Francia tra il 1o dicembre 2016 e il 30 giugno 2017.
Articolo 2
Le spese incorse dalla Francia sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo:
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a) |
per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nella legislazione dell'Unione e in quella francese di cui all'allegato; nonché |
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b) |
per gli allevamenti che sono stati soggetti alle misure veterinarie e di polizia sanitaria e sono ubicati nelle zone indicate nella legislazione dell'Unione e della Francia di cui all'allegato («zone regolamentate»); nonché |
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c) |
se sono state versate ai beneficiari dalla Francia entro il 30 settembre 2018. Non si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014; nonché |
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d) |
se l'animale o prodotto, per il periodo di cui al paragrafo a), non ha beneficiato di alcuna compensazione tramite aiuti di Stato o assicurazioni e non ha ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014. |
Articolo 3
1. Il livello massimo della partecipazione finanziaria dell'Unione è di 32 500 000 EUR, ripartito come segue:
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a) |
per la perdita di produzione di oche e anatre ubicate nelle zone regolamentate, si applicano i seguenti tassi forfettari per capo:
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b) |
per la perdita di produzione avicola diversa da anatre e oche avvenuta nelle zone regolamentate, si applicano i seguenti tassi forfettari per capo al giorno:
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2. Laddove il numero di animali non prodotti e ammissibili al finanziamento eccede il numero massimo di capi per voce di cui al paragrafo 1, le spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione possono essere adeguate per voce ed eccedere l'ammontare derivante dall'applicazione del numero massimo di animali per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 10 % del livello massimo delle spese cofinanziate dall'Unione, di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
Articolo 4
La Francia procede a controlli amministrativi e materiali a norma degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).
In particolare, la Francia verifica:
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a) |
l'ammissibilità di chi presenta domanda di sostegno; |
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b) |
per ciascun richiedente ammissibile: ammissibilità, quantità e valore dell'effettiva perdita di produzione; |
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c) |
che i richiedenti ammissibili non abbiano ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite di cui all'articolo 2. |
Ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, gli aiuti possono essere versati senza attendere la conclusione di tutti i controlli, in particolare quelli sui richiedenti selezionati per i controlli in loco.
Nei casi in cui l'ammissibilità del richiedente non sia confermata, gli aiuti sono rimborsati e vengono applicate sanzioni.
Articolo 5
La Francia comunica alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 dell'13.4.2017, pag. 80).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2017/780 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 30).
(8) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1139 della Commissione, del 23 giugno 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 164 del 27.6.2017, pag. 59).
(9) Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).
(10) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).
(11) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
ALLEGATO
Zone regolamentate e periodi cui si riferisce l'articolo 2
Parti della Francia e periodi stabiliti secondo la direttiva 2005/94/CE di cui alla legislazione seguente:
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Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62). |
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— |
Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177). |
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Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15). |
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Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80). |
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Decisione di esecuzione (UE) 2017/780 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 30). |
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Decisione di esecuzione (UE) 2017/1139 della Commissione, del 23 giugno 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 164 del 27.6.2017, pag. 59). |
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Decreto del 31 marzo 2017 che stabilisce disposizioni di prevenzione, monitoraggio e complementari di lotta contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità in determinate zone del territorio (Gazzetta ufficiale della Repubblica Francese del 2.4.2017, doc. 24 di 71). |
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Decreti prefettizi di dichiarazione d'infezione dei focolai d'influenza aviaria altamente patogeni confermati tra il 1o dicembre 2016 e il 30 giugno 2017 |
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Decreti prefettizi di revoca della dichiarazione d'infezione dei focolai d'influenza aviaria altamente patogeni confermati tra il 1o dicembre 2016 e il 30 giugno 2017. |
DECISIONI
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20.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/9 |
DECISIONE (UE) 2018/253 DEL CONSIGLIO
del 15 febbraio 2018
relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e all'adozione del mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra (1) («accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 5 ottobre 2016 ed è applicato in via provvisoria dal 12 gennaio 2017. |
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(2) |
L'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un comitato misto per agevolare l'attuazione dell'accordo («comitato misto»). |
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(3) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno e può istituire sottocomitati e gruppi di lavoro per trattare questioni specifiche. |
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(4) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato misto è copresieduto da entrambe le parti. |
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(5) |
Al fine di assicurare l'effettiva attuazione dell'accordo, è opportuno adottare quanto prima il regolamento interno del comitato misto e il mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro. |
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(6) |
La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sugli acclusi progetti di decisione del comitato misto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel corso della prima riunione del comitato misto si basa sui progetti di decisione del comitato misto acclusi alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
K. VALCHEV
PROGETTO
DECISIONE N. 1/2018 DEL COMITATO MISTO UE-NUOVA ZELANDA
del …
che adotta il proprio regolamento interno
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra (1) («accordo»), in particolare l'articolo 53,
considerando quanto segue:
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(1) |
Parti dell'accordo si applicano in via provvisoria dal 12 gennaio 2017. |
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(2) |
È opportuno pertanto che il comitato misto adotti il proprio regolamento interno, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
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1. |
È adottato il regolamento interno del comitato misto che figura in allegato. |
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2. |
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. |
Fatto a …,
Per il comitato misto
I copresidenti
ALLEGATO
Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra
Regolamento interno del comitato misto
Compiti e composizione
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1. |
Il comitato misto esercita le funzioni di cui all'articolo 53 dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,e la Nuova Zelanda, dall'altra («accordo»). |
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2. |
Il comitato misto è composto da rappresentanti delle Parti al livello appropriato. |
Presidenza
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3. |
Il comitato misto è copresieduto da entrambe le parti. |
Riunioni
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4. |
Salvo decisione contraria delle Parti, il comitato misto si riunisce di norma una volta l'anno. Le riunioni sono convocate dai copresidenti e si tengono in alternanza a Bruxelles e a Wellington, a una data fissata di comune accordo. D'intesa tra le Parti, su richiesta di ciascuna di esse possono svolgersi riunioni straordinarie del comitato misto. |
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5. |
Salvo diverso accordo tra le Parti, il comitato misto si riunisce di norma a livello di alti funzionari. |
Pubblicità
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6. |
Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche. |
Partecipanti
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7. |
Prima di ogni riunione i segretari informano i copresidenti della composizione prevista della delegazione della propria parte. |
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8. |
Se del caso, previo accordo delle Parti, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato misto esperti o rappresentanti di altri organismi, in veste di osservatori o per fornire informazioni su argomenti specifici. |
Segretari
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9. |
Un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del ministero degli Affari esteri e del Commercio della Nuova Zelanda svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto. Tutte le comunicazioni destinate ai copresidenti del comitato misto o da essi inviate sono inoltrate ai segretari. |
Ordine del giorno delle riunioni
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10. |
I copresidenti stabiliscono l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene trasmesso alle Parti, unitamente ai documenti pertinenti, al più tardi 15 giorni prima dell'inizio della riunione. |
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11. |
L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti sottoposti ai copresidenti al più tardi 21 giorni prima dell'inizio della riunione. |
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12. |
L'ordine del giorno definitivo è adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle Parti. |
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13. |
I copresidenti, d'intesa con le Parti, possono abbreviare se necessario i termini di cui ai paragrafi 11 e 12. |
Verbali
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14. |
I segretari redigono congiuntamente il progetto di verbale di ciascuna riunione, di norma entro 30 giorni di calendario dalla fine della stessa. Il progetto di verbale si basa su un riepilogo, elaborato dai copresidenti, delle conclusioni del comitato misto. |
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15. |
Il progetto di verbale è approvato dalle Parti entro 45 giorni di calendario dalla fine della riunione o entro qualsiasi altra data concordata dalle Parti. Dopo l'approvazione del verbale, i copresidenti e i segretari firmano due copie originali dello stesso. Ciascuna Parte riceve un originale. |
Decisioni e raccomandazioni
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16. |
Il comitato misto può convenire l'adozione di decisioni o raccomandazioni. Esse recano il titolo «decisione» o «raccomandazione» seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore. |
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17. |
Il comitato misto assume decisioni e adotta raccomandazioni di comune accordo tra le Parti, una volta concluse le rispettive procedure interne. |
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18. |
Il comitato misto può decidere di adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta. In tal caso, le Parti concordano un termine per la durata della procedura. Se, allo scadere di tale termine, nessuna Parte si è opposta alla proposta di decisione o di raccomandazione, i copresidenti del comitato misto dichiarano la decisione o la raccomandazione adottata di comune accordo. |
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19. |
Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato misto sono autenticate da due copie originali firmate dai copresidenti del comitato misto. |
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20. |
Ciascuna delle Parti può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto nella rispettiva pubblicazione ufficiale. |
Corrispondenza
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21. |
La corrispondenza destinata al comitato misto è inviata al segretario della parte dell'autore, che a sua volta informerà l'altro segretario. |
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22. |
I segretari provvedono affinché la corrispondenza indirizzata al comitato misto sia inoltrata ai copresidenti e distribuita, se del caso, a norma del paragrafo 25. |
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23. |
La corrispondenza inviata dai copresidenti è trasmessa alle Parti dai segretari e distribuita, se del caso, come documenti di cui al paragrafo 25. |
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24. |
La corrispondenza destinata ai copresidenti o da essi inviata può essere trasmessa in qualunque forma scritta, compresa la posta elettronica. |
Documenti
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25. |
Qualora le deliberazioni del comitato misto siano basate su documenti, questi ultimi sono numerati e distribuiti dai segretari ai partecipanti. |
Spese
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26. |
Ciascuna Parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto per quanto riguarda le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno nonché le spese postali e per le telecomunicazioni. |
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27. |
Le spese connesse all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della Parte che ospita la riunione. |
Sottocomitati e gruppi di lavoro
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28. |
Il comitato misto può decidere di istituire sottocomitati e gruppi di lavoro che lo assistano nello svolgimento delle sue funzioni. |
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29. |
Il comitato misto può decidere di abolire qualsiasi sottocomitato o gruppo di lavoro che ha istituito o stabilirne o modificarne il mandato. |
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30. |
I sottocomitati e i gruppi di lavoro riferiscono al comitato misto dopo ciascuna riunione. |
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31. |
I gruppi di lavoro non hanno alcun potere decisionale, ma possono rivolgere raccomandazioni al comitato misto. |
Modifica del regolamento interno
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32. |
Le Parti possono decidere di modificare il presente regolamento interno, in conformità dei paragrafi da 16 a 20. |
PROGETTO
DECISIONE N. 2/2018 DEL COMITATO MISTO UE-NUOVA ZELANDA
del …
sull'adozione del mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra (1) («accordo»), in particolare l'articolo 53 e i paragrafi da 28 a 31 del regolamento interno del comitato misto,
considerando quanto segue:
A norma dei paragrafi 28 e 29 del proprio regolamento interno, il comitato misto può istituire sottocomitati e gruppi di lavoro che lo assistano nello svolgimento delle sue funzioni e stabilire il loro mandato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
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1. |
Il mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro del comitato misto figura nell'allegato. |
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2. |
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. |
Fatto a …,
Per il comitato misto
I copresidenti
ALLEGATO
Mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro
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1. |
I sottocomitati e i gruppi di lavoro discutono dell'attuazione dell'accordo nei settori di loro competenza, come specificato dal comitato misto. Essi possono discutere altresì di argomenti o progetti specifici riguardanti il settore pertinente della cooperazione bilaterale. |
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2. |
I sottocomitati e i gruppi di lavoro operano sotto l'autorità del comitato misto. Essi trasmettono i propri verbali e le proprie raccomandazioni al comitato misto entro i termini specificati da quest'ultimo. |
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3. |
I sottocomitati e i gruppi di lavoro sono composti da rappresentanti delle Parti. |
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4. |
I sottocomitati e i gruppi di lavoro possono invitare esperti alle proprie riunioni per consultarli su punti specifici all'ordine del giorno. |
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5. |
I sottocomitati e i gruppi di lavoro sono copresieduti dalle due parti. |
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6. |
Due rappresentanti, uno per parte, espletano insieme le funzioni di segretari di ciascun sottocomitato e gruppo di lavoro. I segretari svolgono le stesse funzioni dei segretari del comitato misto. |
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7. |
I sottocomitati e i gruppi di lavoro si riuniscono con una frequenza corrispondente almeno a quella stabilita dal comitato misto. D'intesa tra le Parti, su richiesta di una di esse possono svolgersi riunioni straordinarie. Ogni riunione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle Parti. |
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8. |
I sottocomitati e i gruppi di lavoro operano conformemente al regolamento interno del comitato misto per quanto riguarda ordini del giorno, verbali, raccomandazioni, corrispondenza, documenti e spese, salvo se diversamente specificato dal comitato misto. |
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9. |
Salvo decisione contraria delle Parti, le riunioni non sono pubbliche. |