ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 42

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
15 febbraio 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/216 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che modifica gli allegati V e IX del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

1

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2018/217 della Commissione, del 31 gennaio 2018, che modifica la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose, tramite l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico del suo allegato I, capo I.1

52

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/218 della Commissione, del 13 febbraio 2018, che modifica l'allegato II della decisione 92/260/CEE per quanto riguarda l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti da determinate parti della Cina, che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in Cina, in Messico e negli Stati Uniti d'America, e che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto riguarda le voci relative alla Cina, al Messico e alla Turchia figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2018) 713]  ( 1 )

54

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/216 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2017

che modifica gli allegati V e IX del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che i prodotti cui si devono applicare le preferenze tariffarie nell'ambito del regime generale del sistema di preferenze generalizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 sono elencati nell'allegato V.

(2)

L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che i prodotti cui si devono applicare le preferenze tariffarie nell'ambito del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012 sono elencati nell'allegato IX.

(3)

La nomenclatura combinata («NC»), quale stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è stata modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione (3), entrato in vigore il 1o gennaio 2017.

(4)

Al fine di introdurre i cambiamenti divenuti necessari a seguito di tali modifiche della NC e assicurare coerenza con l'elenco dei prodotti della NC, è pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e IX del regolamento (UE) n. 978/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 978/2012

Il regolamento (UE) n. 978/2012 è così modificato:

1)

l'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

2)

l'allegato IX è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 294 del 28.10.2016, pag. 1).


ALLEGATO I

«ALLEGATO V

Elenco dei prodotti inclusi nel regime generale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Fatte salve le norme d'interpretazione della nomenclatura combinata (“NC”), la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da “ex”, le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice NC e dalla designazione.

I prodotti il cui codice NC reca un asterisco (*) sono sottoposti alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione.

La colonna “Sezione” indica le sezioni SPG [articolo 2, lettera h)].

La colonna “Capitolo” indica i capitoli NC coperti da una sezione SPG [articolo 2, lettera i)].

La colonna “Sensibile/Non sensibile” si riferisce ai prodotti inclusi nel regime generale (articolo 6). I prodotti sono elencati con la menzione NS (prodotto non sensibile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1) o S (prodotto sensibile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2).

Per maggiore semplicità, i prodotti elencati sono suddivisi in gruppi nei quali rientrano i prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono revocati o sospesi.

Sezione

Capitolo

Codice NC

Designazione delle merci

Sensibile/non sensibile

S-1a

01

0101 29 90

Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, non destinati alla macellazione

S

0101 30 00

Asini vivi

S

0101 90 00

Muli e bardotti vivi

S

0104 20 10 *

Riproduttori di razza pura della specie caprina

S

0106 14 10

Conigli domestici vivi

S

0106 39 10

Piccioni vivi

S

02

0205 00

Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

S

0206 80 91

Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

S

0206 90 91

Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

S

0207 14 91

Fegati di galli o di galline, congelati

S

0207 27 91

Fegati di tacchine e di tacchini, congelati

S

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Fegati, congelati, di anatre, di oche o di faraone, diversi dai fegati grassi di anatre o di oche

S

0208 90 70

Cosce di rane

NS

0210 99 10

Carni di cavallo, salate o in salamoia o anche secche

S

0210 99 59

Frattaglie di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti “onglets” e “hampes”

S

ex 0210 99 85

Frattaglie di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate

S

ex 0210 99 85

Frattaglie salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai fegati di volatili e dalle frattaglie della specie suina domestica, della specie bovina o della specie ovina e caprina

S

04

0403 10 51

Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

S

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

S

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % e inferiore o uguale al 75 %

S

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, diverse da quelle di volatili da cortile

S

0410 00 00

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

S

05

0511 99 39

Spugne naturali di origine animale, diverse da quelle gregge

S

S-1b

03

ex capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, esclusi i prodotti della sottovoce 0301 19 00

S

0301 19 00

Pesci ornamentali di mare, vivi

NS

S-2a

06

ex capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale, esclusi i prodotti delle sottovoci 0603 12 00 e 0604 20 40

S

0603 12 00

Fiori e boccioli di garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi

NS

0604 20 40

Rami di conifere, freschi

NS

S-2b

07

0701

Patate, fresche o refrigerate

S

0703 10

Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati

S

0703 90 00

Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

S

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

S

0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.) fresche o refrigerate

S

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

S

ex 0707 00 05

Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 16 maggio al 31 ottobre

S

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

S

0709 20 00

Asparagi, freschi o refrigerati

S

0709 30 00

Melanzane, fresche o refrigerate

S

0709 40 00

Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati

S

0709 51 00

ex 0709 59

Funghi, freschi o refrigerati, esclusi i prodotti della sottovoce 0709 59 50

S

0709 60 10

Peperoni, freschi o refrigerati

S

0709 60 99

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, freschi o refrigerati, diversi dai peperoni, diversi da quelli destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum e diversi da quelli destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi

S

0709 70 00

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati

S

ex 0709 91 00

Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1o luglio al 31 ottobre

S

0709 92 10 *

Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

S

0709 93 10

Zucchine, fresche o refrigerate

S

0709 93 90

0709 99 90

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

S

0709 99 10

Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)

S

0709 99 20

Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati

S

0709 99 40

Capperi, freschi o refrigerati

S

0709 99 50

Finocchi, freschi o refrigerati

S

ex 0710

Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, esclusi i prodotti della sottovoce 0710 80 85

S

ex 0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi i prodotti della sottovoce 0711 20 90

S

ex 0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le olive e i prodotti della sottovoce 0712 90 19

S

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

S

0714 20 10 *

Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano

NS

0714 20 90

Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets, diverse da quelle fresche, intere, destinate al consumo umano

S

0714 90 90

Topinambur e simili radici e tuberi ad alto tenore di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago

NS

08

0802 11 90

Mandorle, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, diverse dalle mandorle amare

S

0802 12 90

0802 21 00

Nocciole (Corylus spp.) fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

S

0802 22 00

0802 31 00

Noci comuni, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

S

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

S

0802 51 00

0802 52 00

Pistacchi, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

NS

0802 61 00

0802 62 00

Noci macadamia, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

NS

0802 90 50

Pinoli o semi del pino domestico (Pinus spp.), freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

NS

0802 90 85

Altri frutti a guscio, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

NS

0803 10 10

Frutta del plantano (banane da cuocere), fresche

S

0803 10 90

0803 90 90

Banane, comprese le frutta del plantano, essiccate

S

0804 10 00

Datteri, freschi o secchi

S

0804 20 10

Fichi, freschi o secchi

S

0804 20 90

0804 30 00

Ananassi, freschi o secchi

S

0804 40 00

Avocadi freschi o secchi

S

ex 0805 21

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi, dal 1o marzo al 31 ottobre

S

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

0805 40 00

Pompelmi e pomeli, freschi o secchi

NS

0805 50 90

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche o secche

S

0805 90 00

Altri agrumi, freschi o secchi

S

ex 0806 10 10

Uve da tavola, fresche, dal 1o gennaio al 20 luglio e dal 21 novembre al 31 dicembre, escluse quelle della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.) dal 1o al 31 dicembre

S

0806 10 90

Altre uve, fresche

S

ex 0806 20

Uve secche, esclusi i prodotti della sottovoce ex 0806 20 30 , presentate in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kg

S

0807 11 00

Meloni (compresi i cocomeri), freschi

S

0807 19 00

0808 10 10

Mele da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre

S

0808 30 10

Pere da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre

S

ex 0808 30 90

Altre pere, fresche, dal 1o maggio al 30 giugno

S

0808 40 00

Cotogne, fresche

S

ex 0809 10 00

Albicocche, fresche, dal 1o gennaio al 31 maggio e dal 1o agosto al 31 dicembre

S

0809 21 00

Ciliege acide (Prunus cerasus), fresche

S

ex 0809 29 00

Ciliege, fresche, dal 1o gennaio al 20 maggio e dall'11 agosto al 31 dicembre, diverse da quelle acide (Prunus cerasus)

S

ex 0809 30

Pesche, comprese le pesche noci, fresche, dal 1o gennaio al 10 giugno e dal 1o ottobre al 31 dicembre

S

ex 0809 40 05

Prugne, fresche, dal 1o gennaio al 10 giugno e dal 1o ottobre al 31 dicembre

S

0809 40 90

Prugnole, fresche

S

ex 0810 10 00

Fragole, fresche, dal 1o gennaio al 30 aprile e dal 1o agosto al 31 dicembre

S

0810 20

Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi

S

0810 30

Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina, freschi

S

0810 40 30

Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus), freschi

S

0810 40 50

Frutti del Vaccinium macrocarpon e del Vaccinium corymbosum, freschi

S

0810 40 90

Altri frutti del genere Vaccinium, freschi

S

0810 50 00

Kiwi, freschi

S

0810 60 00

Durian, freschi

S

0810 70 00

Cachi, freschi

S

0810 90 75

Altri frutti freschi

ex 0811

Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i prodotti delle sottovoci 0811 10 e 0811 20

S

ex 0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate, esclusi i prodotti della voce 0812 90 30

S

0812 90 30

Papaie

NS

0813 10 00

Albicocche, secche

S

0813 20 00

Prugne, secche

S

0813 30 00

Mele, secche

S

0813 40 10

Pesche, comprese le pesche noci, secche

S

0813 40 30

Pere, secche

S

0813 40 50

Papaie, secche

NS

0813 40 95

Altri frutti, secchi, diversi da quelle delle voci da 0801 a 0806

NS

0813 50 12

Miscugli di frutta secca (diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 ), papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non contenenti prugne

S

0813 50 15

Altri miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806 ), non contenenti prugne

S

0813 50 19

Miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806 ), con prugne

S

0813 50 31

Miscugli formati esclusivamente di noci tropicali delle voci 0801 e 0802

S

0813 50 39

Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 , diversi da quelli di noci tropicali

S

0813 50 91

Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8, non contenenti prugne o fichi

S

0813 50 99

Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8

S

0814 00 00

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

NS

S-2c

09

ex capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie, esclusi i prodotti delle sottovoci 0901 12 00 , 0901 21 00 , 0901 22 00 , 0901 90 90 e 0904 21 10 , delle voci 0905 e 0907 e delle sottovoci 0910 91 90 , 0910 99 33 , 0910 99 39 , 0910 99 50 e 0910 99 99

NS

0901 12 00

Caffè non torrefatto, decaffeinizzato

S

0901 21 00

Caffè torrefatto, non decaffeinizzato

S

0901 22 00

Caffè torrefatto, decaffeinizzato

S

0901 90 90

Succedanei del caffè contenenti caffè

S

0904 21 10

Peperoni (Capsicum annuum), essiccati, non tritati né polverizzati

S

0905

Vaniglia

S

0907

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

S

0910 91 90

Miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse delle voci da 0904 a 0910 , tritati o polverizzati

S

0910 99 33

Timo; foglie di alloro

S

0910 99 39

0910 99 50

0910 99 99

Altre spezie, tritate o polverizzate, diverse dai miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse delle voci da 0904 a 0910

S

S-2d

10

1008 50 00

Quinoa (Chenopodium quinoa)

S

11

1104 29 17

Cereali mondati esclusi orzo, avena, granturco, riso e frumento

S

1105

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

S

1106 10 00

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713

S

1106 30

Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8

S

1108 20 00

Inulina

S

12

ex capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi esclusi i prodotti delle sottovoci 1209 21 00 , 1209 23 80 , 1209 29 50 , 1209 29 80 , 1209 30 00 , 1209 91 80 e 1209 99 91 ; piante industriali o medicinali, esclusi i prodotti della sottovoce 1211 90 30 e i prodotti della voce 1210 e delle sottovoci 1212 91 e 1212 93 00

S

1209 21 00

Semi di erba medica, da sementa

NS

1209 23 80

Altri semi di festuca, da sementa

NS

1209 29 50

Semi di lupini, da sementa

NS

1209 29 80

Altri semi da foraggio, da sementa

NS

1209 30 00

Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori, da sementa

NS

1209 91 80

Altri semi di ortaggi, da sementa

NS

1209 99 91

Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, da sementa, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30 00

NS

1211 90 30

Fave tonka, fresche o secche, anche tagliate, frantumate o polverizzate

NS

13

ex capitolo 13

Gomma lacca; gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali, esclusi i prodotti della sottovoce 1302 12 00

S

1302 12 00

Succhi ed estratti vegetali di liquirizia

NS

S-3

15

1501 90 00

Grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

S

1502 10 90

1502 90 90

Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 e diversi da quelli destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

S

1503 00 19

Stearina solare e oleostearina, diverse da quelle destinate ad usi industriali

S

1503 00 90

Olio di strutto, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati, diversi dall'olio di sevo destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

S

1504

Grassi e oli, e relative frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

1505 00 10

Grasso di lana greggio

S

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

1511 10 90

Olio di palma, greggio, diverso da quello destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

S

1511 90

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi dall'olio greggio

S

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

1513

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

1514

Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

1515

Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

ex 1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti della sottovoce 1516 20 10

S

1516 20 10

Oli di ricino idrogenato, detti “opalwax”

NS

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

S

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, non nominati né compresi altrove

S

1521 90 99

Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate, diverse da quelle gregge

S

1522 00 10

Degras

S

1522 00 91

Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks), diverse da quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio d'oliva

S

S-4a

16

1601 00 10

Salsicce, salami e prodotti simili, di fegato, e preparazioni alimentari a base di fegato

S

1602 20 10

Preparazioni o conserve di fegato d'oca o di anatra

S

1602 41 90

Preparazioni o conserve di prosciutti e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica

S

1602 42 90

Preparazioni o conserve di spalle e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica

S

1602 49 90

Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie, compresi i miscugli, della specie suina diversa dalla specie suina domestica

S

1602 90 31

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di selvaggina o di coniglio

S

1602 90 69

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini, di caprini o di altri animali, non contenenti carne o frattaglie non cotte della specie bovina e non contenenti carni o frattaglie della specie suina

S

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1603 00 10

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

S

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

S

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

S

S-4b

17

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

S

1702 90 10

Maltosio chimicamente puro

S

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

S

18

Capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

S

19

ex capitolo 19

Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria esclusi i prodotti delle sottovoci 1901 20 00 e 1901 90 91

S

1901 20 00

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

NS

1901 90 91

Altri, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

NS

20

ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi i prodotti delle sottovoci 2008 20 19 , 2008 20 39 , e esclusi i prodotti della voce 2002 e delle sottovoci 2005 80 00 , 2008 40 19 , 2008 40 31 , da 2008 40 51 a 2008 40 90 , 2008 70 19 , 2008 70 51 , da 2008 70 61 a 2008 70 98

S

2008 20 19

Ananassi, altrimenti preparati o conservati, con aggiunta di alcole, non nominati né compresi altrove

NS

2008 20 39

21

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse, esclusi i prodotti delle sottovoci 2101 20 e 2102 20 19 , e esclusi i prodotti delle sottovoci 2106 10 , 2106 90 30 , 2106 90 51 , 2106 90 55 e 2106 90 59

S

2101 20

Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate

NS

2102 20 19

Altri lieviti morti

NS

22

ex capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi i prodotti della voce 2207 , delle sottovoci da 2204 10 11 a 2204 30 10 e della sottovoce 2208 40

S

23

2302 50 00

Residui e cascami di tipo analogo, anche agglomerati in forma di pellets, della molitura o di altre lavorazioni dei legumi

S

2307 00 19

Altre fecce di vino

S

2308 00 19

Altri tipi di vinacce

S

2308 00 90

Altre materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove

NS

2309 10 90

Altri alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

S

2309 90 10

Prodotti detti “solubili” di pesci o di mammiferi marini, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

NS

2309 90 91

Polpe di barbabietole melassate, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

S

2309 90 96

Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, anche aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 % su supporto organico o inorganico

S

S-4c

24

ex capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi i prodotti della sottovoce 2401 10 60

S

2401 10 60

Tabacchi “sun cured” del tipo orientale, non scostolati

NS

S-5

25

2519 90 10

Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato

NS

2522

Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825

NS

2523

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti “clinkers”) anche colorati

NS

27

Capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

NS

S-6a

28

2801

Fluoro, cloro, bromo e iodio

NS

2802 00 00

Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale

NS

ex 2804

Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici, esclusi i prodotti della sottovoce 2804 69 00

NS

2805 19

Metalli alcalini o alcalino-terrosi diversi dal sodio e dal calcio

NS

2805 30

Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche non miscelati o in lega fra loro

NS

2806

Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico

NS

2807 00 00

Acido solforico; oleum

NS

2808 00 00

Acido nitrico; acidi solfonitrici

NS

2809

Pentaossido di difosforo; acido fosforico; acidi polifosforici, anche definiti chimicamente

NS

2810 00 90

Ossidi di boro, diversi dal triossido di diboro; acidi borici

NS

2811

Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

NS

2812

Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici

NS

2813

Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio

NS

2814

Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)

S

2815

Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio

S

2816

Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario

NS

2817 00 00

Ossido di zinco; perossido di zinco

S

2818 10

Corindone artificiale, anche definito chimicamente

S

2818 20 00

Ossido di alluminio, diverso dal corindone artificiale

NS

2819

Ossidi e idrossidi di cromo

S

2820

Ossidi di manganese

S

2821

Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3

NS

2822 00 00

Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio

NS

2823 00 00

Ossidi di titanio

S

2824

Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione

NS

ex 2825

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, esclusi i prodotti delle sottovoci 2825 10 00 e 2825 80 00

NS

2825 10 00

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici

S

2825 80 00

Ossidi di antimonio

S

2826

Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro

NS

ex 2827

Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri, esclusi i prodotti delle sottovoci 2827 10 00 e 2827 32 00 ; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri

NS

2827 10 00

Cloruro di ammonio

S

2827 32 00

Cloruro di alluminio

S

2828

Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti

NS

2829

Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati

NS

ex 2830

Solfuri, esclusi i prodotti della sottovoce 2830 10 00 ; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no

NS

2830 10 00

Solfuri di sodio

S

2831

Ditioniti e solfossilati

NS

2832

Solfiti; tiosolfati

NS

2833

Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)

NS

2834 10 00

Nitriti

S

2834 21 00

Nitrati

NS

2834 29

2835

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no

S

ex 2836

Carbonati, esclusi i prodotti delle sottovoci 2836 20 00 , 2836 40 00 e 2836 60 00 ; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio

NS

2836 20 00

Carbonato di disodio

S

2836 40 00

Carbonati di potassio

S

2836 60 00

Carbonato di bario

S

2837

Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi

NS

2839

Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio

NS

2840

Borati; perossoborati (perborati)

NS

ex 2841

Sali degli acidi ossometallici o perossometallici, escluso il prodotto della sottovoce 2841 61 00

NS

2841 61 00

Permanganato di potassio

S

2842

Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi i silicati di alluminio, di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi

NS

2843

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi

NS

ex 2844 30 11

Cermet contenenti uranio impoverito in U-235 o suoi composti, diversi da quelli greggi

NS

ex 2844 30 51

Cermet contenenti torio o suoi composti, diversi da quelli greggi

NS

2845 90 90

Isotopi diversi da quelli della voce 2844 ; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no, diversi dall'acqua pesante (ossido di deuterio) (Euratom), diversi dal deuterio e dagli altri composti del deuterio, dall'idrogeno e dai suoi composti, arricchiti in deuterio o dalle miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (Euratom)

NS

2846

Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli

NS

2847 00 00

Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea

NS

ex 2849

Carburi, di costituzione chimica definita o no, esclusi i prodotti delle sottovoci 2849 20 00 e 2849 90 30

NS

2849 20 00

Carburo di silicio, di costituzione chimica definita o no

S

2849 90 30

Carburi di tungsteno, di costituzione chimica definita o no

S

ex 2850 00

Idruri, nitruri, azoturi e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849

NS

ex 2850 00 60

Siliciuri, di costituzione chimica definita o no

S

2852

Composti inorganici od organici del mercurio, anche chimicamente definiti, esclusi gli amalgami

NS

2853

Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori; altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi

NS

29

2903

Derivati alogenati degli idrocarburi

S

ex 2904

Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati, esclusi i prodotti della sottovoce 2904 20 00

NS

2904 20 00

Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi

S

ex 2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, escluso il prodotto della sottovoce 2905 45 00 ed esclusi i prodotti delle sottovoci 2905 43 00 e 2905 44

S

2905 45 00

Glicerolo (glicerina)

NS

2906

Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

NS

ex 2907

Fenoli, esclusi i prodotti delle sottovoci 2907 15 90 e ex 2907 22 00 ; fenoli-alcoli

NS

2907 15 90

Naftoli e loro sali diversi dall'1-naftolo

S

ex 2907 22 00

Idrochinone

S

2908

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli

NS

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

S

2910

Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

NS

2911 00 00

Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

NS

ex 2912

Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide, escluso il prodotto della sottovoce 2912 41 00

NS

2912 41 00

Vanillina (4-idrossi-3-metossibenzaldeide)

S

2913 00 00

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912

NS

ex 2914

Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2914 11 00 , ex 2914 29 e 2914 22 00

NS

2914 11 00

Acetone

S

ex 2914 29

Canfora

S

2914 22 00

Cicloesanone e metilcicloesanoni

S

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

S

ex 2916

Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci ex 2916 11 00 , 2916 12 00 e 2916 14 00

NS

ex 2916 11 00

Acido acrilico

S

2916 12 00

Esteri dell'acido acrilico

S

2916 14 00

Esteri dell'acido metacrilico

S

ex 2917

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2917 11 00 , ex 2917 12 00 , 2917 14 00 , 2917 32 00 , 2917 35 00 e 2917 36 00

NS

2917 11 00

Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri

S

ex 2917 12 00

Acido adipico e suoi sali

S

2917 14 00

Anidride maleica

S

2917 32 00

Ortoftalati di diottile

S

2917 35 00

Anidride ftalica

S

2917 36 00

Acido tereftalico e suoi sali

S

ex 2918

Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2918 14 00 , 2918 15 00 , 2918 21 00 , 2918 22 00 e ex 2918 29 00

NS

2918 14 00

Acido citrico

S

2918 15 00

Sali ed esteri dell'acido citrico

S

2918 21 00

Acido salicilico e suoi sali

S

2918 22 00

Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri

S

ex 2918 29 00

Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici; loro sali e loro esteri

S

2919

Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

NS

2920

Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

NS

2921

Composti a funzione ammina

S

2922

Composti amminici a funzioni ossigenate

S

2923

Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no

NS

ex 2924

Composti a funzione carbossiammide, composti a funzione ammide dell'acido carbonico, esclusi i prodotti della sottovoce 2924 23 00

S

2924 23 00

Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali

NS

2925

Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina

NS

ex 2926

Composti a funzione nitrile, escluso il prodotto della sottovoce 2926 10 00

NS

2926 10 00

Acrilonitrile

S

2927 00 00

Composti a funzione diazo, azo o azossi

S

2928 00 90

Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina, diversi da N,N-Bis(2-metossietil)idrossilammina

NS

2929 10 00

Isocianati

S

2929 90 00

Altri composti ad altre funzioni azotate

NS

2930 20 00

Tiocarbammati e ditiocarbammati, mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame; ditiocarbonati (xantati, xantogenati)

NS

2930 30 00

ex 2930 90 98

2930 40 90

Metionina, captafol (ISO), metamidofos (ISO) e altri tiocomposti organici diversi dai ditiocarbonati (xantati, xantogenati)

S

2930 60 00

2930 70 00

2930 80 00

2930 90 13

2930 90 16

ex 2930 90 98

2931 00

Altri composti organo-inorganici

NS

ex 2932

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno, esclusi i prodotti delle sottovoci 2932 12 00 , 2932 13 00 e ex 2932 20 90

NS

2932 12 00

2-Furaldeide (furfurale)

S

2932 13 00

Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico

S

ex 2932 20 90

Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine

S

ex 2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, escluso il prodotto della sottovoce 2933 61 00

NS

2933 61 00

Melamina

S

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

NS

2935 10 00

N-metilperfluorottano sulfonammide

S

2935 20 00

N-etilperfluorottano sulfonammide

2935 30 00

N-etil-N-(2-idrossietil) perfluorottano sulfonammide

2935 40 00

N-(2-idrossietil)-N-metilperfluorottano sulfonammide

2935 50 00

Altri sulfonammidi di perfluorottano

2935 90 90

Altri solfonammidi

2938

Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati

NS

ex 2940 00 00

Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) ed esclusi il ramnosio, il raffinosio e il mannosio; eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937 , 2938 e 2939

S

ex 2940 00 00

Ramnosio, raffinosio, mannosio

NS

2941 20 30

Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati

NS

2942 00 00

Altri composti organici

NS

S-6b

31

3102 21 00

Solfato di ammonio

NS

3102 40

Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante

NS

3102 50 00

Nitrato di sodio

NS

3102 60 00

Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio

NS

3103 11 00

Perfosfati

S

3103 19 00

3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

S

32

ex capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3204 e 3206 , e esclusi i prodotti delle sottovoci 3201 90 20 , ex 3201 90 90 (estratti tannici di eucalipto), ex 3201 90 90 (estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti di mirobalano) e ex 3201 90 90 (altri estratti per concia di origine vegetale)

NS

3201 20 00

Estratto di mimosa

NS

3204

Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come “agenti fluorescenti di avvivaggio” o come “sostanze luminescenti”, anche di costituzione chimica definita

S

3206

Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203 , 3204 o 3205 ; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come “sostanze luminescenti”, anche di costituzione chimica definita

S

33

Capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche

NS

34

Capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; “cere per l'odontoiatria” e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

NS

35

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina

S

3502 90 90

Albuminati ed altri derivati delle albumine

NS

3503 00

Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501

NS

3504 00

Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

NS

3505 10 50

Amidi e fecole esterificati o eterificati

NS

3506

Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg

NS

3507

Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove

S

36

Capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

NS

37

Capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

NS

38

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi i prodotti delle voci 3802 e 3817 00 , delle sottovoci 3823 12 00 e 3823 70 00 , e della voce 3825 , ed esclusi i prodotti delle sottovoci 3809 10 e 3824 60

NS

3802

Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito

S

3817 00

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902

S

3823 12 00

Acido oleico

S

3823 70 00

Alcoli grassi industriali

S

3825

Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo

S

S-7a

39

ex capitolo 39

Materie plastiche e lavori di tali materie, esclusi i prodotti delle voci 3901 , 3902 , 3903 e 3904 , delle sottovoci 3906 10 00 , 3907 10 00 , 3907 61 00 , 3907 69 00 e 3907 99 , delle voci 3908 e 3920 , e delle sottovoci ex 3921 90 10 e 3923 21 00

NS

3901

Polimeri di etilene, in forme primarie

S

3902

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie

S

3903

Polimeri di stirene, in forme primarie

S

3904

Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie

S

3906 10 00

Poli(metacrilato di metile)

S

3907 10 00

Poliacetali

S

3907 61 00

Poli(etilene tereftalato) in forme primarie, con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g

NS

3907 69 00

Altro poli(etilene tereftalato)

S

3907 99

Altri poliesteri, diversi da quelli non saturi

S

3908

Poliammidi, in forme primarie

S

3920

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie

S

ex 3921 90 10

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di poliesteri, diversi dai prodotti alveolari e diversi dai fogli e dalle lastre ondulati

S

3923 21 00

Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci, di polimeri di etilene

S

S-7b

40

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma, esclusi i prodotti della voce 4010

NS

4010

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

S

S-8a

41

ex 4104

Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti delle sottovoci 4104 41 19 e 4104 49 19

S

ex 4106 31 00

Cuoi e pelli depilati di suini, conciati o in crosta, allo stato umido (compresi i wet-blue), spaccati, ma non altrimenti preparati, o allo stato secco (in crosta), anche spaccati, ma non altrimenti preparati

NS

4106 32 00

4107

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

S

4112 00 00

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

S

ex 4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 , esclusi i prodotti della sottovoce 4113 10 00

NS

4113 10 00

Di caprini

S

4114

Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

S

4115 10 00

Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati

S

S-8b

42

ex capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella; esclusi i prodotti delle voci 4202 e 4203

NS

4202

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

S

4203

Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

S

43

Capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

NS

S-9a

44

ex capitolo 44

Legno e lavori di legno, esclusi i prodotti delle voci 4410 , 4411 , 4412 , delle sottovoci 4418 10 , 4418 20 10 , 4418 73 10 , 4418 74 00 , 4420 10 11 , 4420 90 10 e 4420 90 91 ; carbone di legna

NS

4410

Pannelli di particelle, pannelli detti “oriented strand board” (OSB) e pannelli simili (per esempio: pannelli detti “waferboard”), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

S

4411

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

S

4412

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

S

4418 10

Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti, di legno

S

4418 20 10

Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del capitolo 44

S

4418 73 10

Pannelli assemblati per pavimenti a mosaico, di legno

S

4418 74 00

4420 10 11

Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del capitolo 44; legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del capitolo 44

S

4420 90 10

4420 90 91

S-9b

45

ex capitolo 45

Sughero e lavori di sughero, esclusi i prodotti della voce 4503

NS

4503

Lavori di sughero naturale

S

46

Capitolo 46

lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio; lavori da panieraio o da stuoiaio

S

S-11a

50

Capitolo 50

Seta

S

51

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani, esclusi i prodotti della voce 5105 ; filati e tessuti di crine

S

52

Capitolo 52

Cotone

S

53

Capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta

S

54

Capitolo 54

Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali

S

55

Capitolo 55

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

S

56

Capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia

S

57

Capitolo 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili

S

58

Capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami

S

59

Capitolo 59

Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili

S

60

Capitolo 60

Stoffe a maglia

S

S-11b

61

Capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia

S

62

Capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

S

63

Capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci

S

S-12a

64

Capitolo 64

Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti

S

S-12b

65

Capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

NS

66

Capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

S

67

Capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

NS

S-13

68

Capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

NS

69

Capitolo 69

Prodotti ceramici

S

70

Capitolo 70

Vetro e lavori di vetro

S

S-14

71

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi i prodotti della voce 7117

NS

7117

Minuterie di fantasia

S

S-15a

72

7202

Ferro-leghe

S

73

Capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio

NS

S-15b

74

Capitolo 74

Rame e lavori di rame

S

75

7505 12 00

Barre, profilati e fili, di leghe di nichel

NS

7505 22 00

Fili, di leghe di nichel

NS

7506 20 00

Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel

NS

7507 20 00

Accessori per tubi, di nichel

NS

76

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti della voce 7601

S

78

ex capitolo 78

Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti della voce 7801

S

7801 99

Piombo greggio diverso da raffinato, diverso da quello contenente antimonio quale altro elemento predominante in peso

NS

79

ex capitolo 79

Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7903

S

81

ex capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie, esclusi i prodotti delle sottovoci 8101 10 00 , 8102 10 00 , 8102 94 00 , 8109 20 00 , 8110 10 00 , 8112 21 90 , 8112 51 00 , 8112 59 00 , 8112 92 e 8113 00 20 , esclusi i prodotti delle sottovoci 8101 94 00 , 8104 11 00 , 8104 19 00 , 8107 20 00 , 8108 20 00 e 8108 30 00

S

8101 94 00

Tungsteno (wolframio) greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione

NS

8104 11 00

Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio

NS

8104 19 00

Magnesio greggio diverso da quello della sottovoce 8104 11 00

NS

8107 20 00

Cadmio greggio; polveri

NS

8108 20 00

Titanio greggio; polveri

NS

8108 30 00

Cascami e avanzi di titanio

NS

82

Capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni

S

83

Capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni

S

S-16

84

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi i prodotti delle sottovoci 8401 10 00 e 8407 21 10

NS

8401 10 00

Reattori nucleari (Euratom)

S

8407 21 10

Motori per la propulsione di navi di tipo fuoribordo, di cilindrata inferiore o uguale a 325 cm3

S

85

ex capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi i prodotti delle sottovoci 8516 50 00 , 8517 69 30 , ex 8517 70 00 , 8519 20 , 8519 30 00 , da 8519 81 11 a 8519 81 45 , 8519 81 70 , ex 8519 89 00 , delle voci 8521 , 8525 e 8527 , delle sottovoci 8528 49 , 8528 59 e da 8528 69 a 8528 72 , della voce 8529 e delle sottovoci 8540 11 e 8540 12

NS

8516 50 00

Forni a microonde

S

8517 69 30

Apparecchi riceventi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia

S

ex 8517 70 00

Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo, diversi dalle antenne destinate ad apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti

S

8519 20

Apparecchi azionati tramite l'introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento; piatti giradischi

S

8519 30 00

8519 81 11 - 8519 81 45

Apparecchi per la riproduzione del suono (compresi i lettori di cassette), senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

S

8519 81 70

Altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici

S

ex 8519 89 00

Altri apparecchi per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

S

ex 8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici, esclusi i prodotti della sottovoce 8521 90 00

S

8521 90 00

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici (esclusi quelli a nastri magnetici)

NS

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

S

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

S

8528 49 00

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, diversi dai tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471 ; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

S

8528 59 00

8528 69 - 8528 72

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528

S

8540 11 00

Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor, a colori o in monocromie

S

8540 12 00

S-17a

86

Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi

NS

S-17b

87

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle voci 8702 , 8703 , 8704 , 8705 , 8706 00 , 8707 , 8708 , 8709 , 8711 , 8712 00 e 8714

NS

8702

Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente

S

8703

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702 ), compresi gli autoveicoli del tipo “break” e le auto da corsa

S

8704

Autoveicoli per il trasporto di merci

S

8705

Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)

S

8706 00

Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , con motore

S

8707

Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , comprese le cabine

S

8708

Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

S

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

S

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“sidecar”)

S

8712 00

Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

S

8714

Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713

S

88

Capitolo 88

Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti

NS

89

Capitolo 89

Navi, battelli ed altri natanti

NS

S-18

90

Capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

S

91

Capitolo 91

Orologeria

S

92

Capitolo 92

Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

NS

S-20

94

ex capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi i prodotti della voce 9405

NS

9405

Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove

S

95

ex capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; esclusi i prodotti delle sottovoci da 9503 00 35 a 9503 00 99

NS

9503 00 35 - 9503 00 99

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

S

96

Capitolo 96

Lavori diversi

NS

»

ALLEGATO II

«ALLEGATO IX

Elenco di prodotti inclusi nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Fatte salve le norme d'interpretazione della nomenclatura combinata (“NC”), la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da “ex”, le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice NC e dalla designazione.

I prodotti il cui codice NC reca un asterisco (*) sono sottoposti alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione.

La colonna “Sezione” indica le sezioni SPG [articolo 2, lettera h)].

La colonna “Capitolo” indica i capitoli NC coperti da una sezione SPG [articolo 2, lettera i)].

Per maggiore semplicità, i prodotti elencati sono suddivisi in gruppi nei quali rientrano i prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono revocati o sospesi.

Sezione

Capitolo

Codice NC

Designazione delle merci

 

S-1a

01

0101 29 90

Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, non destinati alla macellazione

 

0101 30 00

Asini vivi

 

0101 90 00

Muli e bardotti vivi

 

0104 20 10 *

Riproduttori di razza pura della specie caprina

 

0106 14 10

Conigli domestici vivi

 

0106 39 10

Piccioni vivi

 

02

0205 00

Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

 

0206 80 91

Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

 

0206 90 91

Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

 

0207 14 91

Fegati di galli o di galline, congelati

 

0207 27 91

Fegati di tacchine e di tacchini, congelati

 

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Fegati, congelati, di anatre, di oche o di faraone, diversi dai fegati grassi di anatre o di oche

 

ex 0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i prodotti della sottovoce0208 40 20

 

0210 99 10

Carni di cavallo, salate o in salamoia o anche secche

 

0210 99 59

Frattaglie di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti “onglets” e “hampes”

 

ex 0210 99 85

Frattaglie di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate

 

ex 0210 99 85

Frattaglie salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai fegati di volatili e dalle frattaglie della specie suina domestica, della specie bovina o della specie ovina e caprina

 

04

0403 10 51

Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

 

0403 10 53

 

0403 10 59

 

0403 10 91

 

0403 10 93

 

0403 10 99

 

0403 90 71

Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

 

0403 90 73

 

0403 90 79

 

0403 90 91

 

0403 90 93

 

0403 90 99

 

0405 20 10

Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % e inferiore o uguale al 75 %

 

0405 20 30

 

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, diverse da quelle di volatili da cortile

 

0409 00 00

Miele naturale

 

0410 00 00

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

 

05

0511 99 39

Spugne naturali di origine animale, diverse da quelle gregge

 

S-1b

03

Capitolo 3 (1)

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

 

S-2a

06

Capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale

 

S-2b

07

0701

Patate, fresche o refrigerate

 

0703 10

Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati

 

0703 90 00

Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

 

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

 

0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.) fresche o refrigerate

 

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

 

ex 0707 00 05

Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 16 maggio al 31 ottobre

 

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

 

0709 20 00

Asparagi, freschi o refrigerati

 

0709 30 00

Melanzane, fresche o refrigerate

 

0709 40 00

Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati

 

0709 51 00

Funghi, freschi o refrigerati, esclusi i prodotti della sottovoce 0709 59 50

 

ex 0709 59

 

0709 60 10

Peperoni, freschi o refrigerati

 

0709 60 99

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, freschi o refrigerati, diversi dai peperoni, diversi da quelli destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum e diversi da quelli destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi

 

0709 70 00

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati

 

0709 92 10 *

Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

 

0709 99 10

Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)

 

0709 99 20

Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati

 

0709 93 10

Zucchine, fresche o refrigerate

 

0709 99 40

Capperi, freschi o refrigerati

 

0709 99 50

Finocchi, freschi o refrigerati

 

ex 0709 91 00

Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1o luglio al 31 ottobre

 

0709 93 90

0709 99 90

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

 

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati

 

ex 0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi i prodotti della sottovoce 0711 20 90

 

ex 0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le olive e i prodotti della sottovoce 0712 90 19

 

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

 

0714 20 10 *

Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano

 

0714 20 90

Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets, diverse da quelle fresche, intere, destinate al consumo umano

 

0714 90 90

Topinambur e simili radici e tuberi ad alto tenore di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago

 

08

0802 11 90

Mandorle, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, diverse dalle mandorle amare

 

0802 12 90

 

0802 21 00

Nocciole (Corylus spp.) fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

 

0802 22 00

 

0802 31 00

Noci comuni, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

 

0802 32 00

 

0802 41 00

0802 42 00

Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

 

0802 51 00

0802 52 00

Pistacchi, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

 

0802 61 00

0802 62 00

Noci macadamia, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

 

0802 90 50

Pinoli o semi del pino domestico (Pinus spp.), freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

 

0802 90 85

Altri frutti a guscio, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

 

0803 10 10

Frutta del plantano (banane da cuocere), fresche

 

0803 10 90

0803 90 90

Banane, comprese le frutta del plantano, essiccate

 

0804 10 00

Datteri, freschi o secchi

 

0804 20 10

Fichi, freschi o secchi

 

0804 20 90

 

0804 30 00

Ananassi, freschi o secchi

 

0804 40 00

Avocadi freschi o secchi

 

ex 0805 21

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi, dal 1o marzo al 31 ottobre

 

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

0805 40 00

Pompelmi e pomeli, freschi o secchi

 

0805 50 90

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche o secche

 

0805 90 00

Altri agrumi, freschi o secchi

 

ex 0806 10 10

Uve da tavola, fresche, dal 1o gennaio al 20 luglio e dal 21 novembre al 31 dicembre, escluse quelle della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.) dal 1o al 31 dicembre

 

0806 10 90

Altre uve, fresche

 

ex 0806 20

Uve secche, esclusi i prodotti della sottovoce ex 0806 20 30 , presentate in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kg

 

0807 11 00

Meloni (compresi i cocomeri), freschi

 

0807 19 00

 

0808 10 10

Mele da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre

 

0808 30 10

Pere da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre

 

ex 0808 30 90

Altre pere, fresche, dal 1o maggio al 30 giugno

 

0808 40 00

Cotogne, fresche

 

ex 0809 10 00

Albicocche, fresche, dal 1o gennaio al 31 maggio e dal 1o agosto al 31 dicembre

 

0809 21 00

Ciliege acide (Prunus cerasus), fresche

 

ex 0809 29 00

Ciliege, fresche, dal 1o gennaio al 20 maggio e dall'11 agosto al 31 dicembre, diverse da quelle acide (Prunus cerasus)

 

ex 0809 30

Pesche, comprese le pesche noci, fresche, dal 1o gennaio al 10 giugno e dal 1o ottobre al 31 dicembre

 

ex 0809 40 05

Prugne, fresche, dal 1o gennaio al 10 giugno e dal 1o ottobre al 31 dicembre

 

0809 40 90

Prugnole, fresche

 

ex 0810 10 00

Fragole, fresche, dal 1o gennaio al 30 aprile e dal 1o agosto al 31 dicembre

 

0810 20

Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi

 

0810 30

Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina, freschi

 

0810 40 30

Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus), freschi

 

0810 40 50

Frutti del Vaccinium macrocarpon e del Vaccinium corymbosum, freschi

 

0810 40 90

Altri frutti del genere Vaccinium, freschi

 

0810 50 00

Kiwi, freschi

 

0810 60 00

Durian, freschi

 

0810 70 00

Cachi, freschi

 

0810 90 75

Altri frutti freschi

 

0811

Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

 

0813 10 00

Albicocche, secche

 

0813 20 00

Prugne, secche

 

0813 30 00

Mele, secche

 

0813 40 10

Pesche, comprese le pesche noci, secche

 

0813 40 30

Pere, secche

 

0813 40 50

Papaie, secche

 

0813 40 95

Altri frutti, secchi, diversi da quelle delle voci da 0801 a 0806

 

0813 50 12

Miscugli di frutta secca (diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 ), papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non contenenti prugne

 

0813 50 15

Altri miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806 ), non contenenti prugne

 

0813 50 19

Miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806 ), con prugne

 

0813 50 31

Miscugli formati esclusivamente di noci tropicali delle voci 0801 e 0802

 

0813 50 39

Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 , diversi da quelli di noci tropicali

 

0813 50 91

Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8, non contenenti prugne o fichi

 

0813 50 99

Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8

 

0814 00 00

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

 

S-2c

09

Capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie

 

S-2d

10

1008 50 00

Quinoa (Chenopodium quinoa)

 

11

1104 29 17

Cereali mondati esclusi orzo, avena, granturco, riso e frumento.

 

1105

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

 

1106 10 00

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713

 

1106 30

Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8

 

1108 20 00

Inulina

 

12

ex capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi sementi e frutti diversi, piante industriali o medicinali; paglie e foraggi esclusi i prodotti della voce 1210 e delle sottovoci 1212 91 e 1212 93 00

 

13

Capitolo 13

Gomma lacca; gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali

 

S-3

15

1501 90 00

Grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

 

1502 10 90

1502 90 90

Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 e diversi da quelli destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

 

1503 00 19

Stearina solare e oleostearina, diverse da quelle destinate ad usi industriali

 

1503 00 90

Olio di strutto, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati, diversi dall'olio di sevo destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

 

1504

Grassi e oli, e relative frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

1505 00 10

Grasso di lana greggio

 

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

1511 10 90

Olio di palma, greggio, diverso da quello destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

 

1511 90

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi dall'olio greggio

 

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

1513

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

1514

Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

1515

Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

 

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

 

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, non nominati né compresi altrove

 

1521 90 99

Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate, diverse da quelle gregge

 

1522 00 10

Degras

 

1522 00 91

Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks), diverse da quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio d'oliva

 

S-4a

16

1601 00 10

Salsicce, salami e prodotti simili, di fegato, e preparazioni alimentari a base di fegato

 

1602 20 10

Preparazioni o conserve di fegato d'oca o di anatra

 

1602 41 90

Preparazioni o conserve di prosciutti e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica

 

1602 42 90

Preparazioni o conserve di spalle e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica

 

1602 49 90

Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie, compresi i miscugli, della specie suina diversa dalla specie suina domestica

 

1602 50 31

1602 50 95

Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie, cotte, della specie bovina, diverse da quelle non cotte, diverse dai miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte, anche in recipienti ermeticamente chiusi

 

1602 90 31

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di selvaggina o di coniglio

 

1602 90 69

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini, di caprini o di altri animali, non contenenti carne o frattaglie non cotte della specie bovina e non contenenti carni o frattaglie della specie suina

 

1602 90 91

 

1602 90 95

 

1602 90 99

 

1603 00 10

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

 

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

 

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

 

S-4b

17

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

 

1702 90 10

Maltosio chimicamente puro

 

1704  (2)

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

 

18

Capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

 

19

Capitolo 19

Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria

 

20

Capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante

 

21

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse, esclusi i prodotti delle sottovoci 2106 10 , 2106 90 30 , 2106 90 51 , 2106 90 55 e 2106 90 59

 

22

ex capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi i prodotti delle sottovoci da 2204 10 11 a 2204 30 10 e della sottovoce 2208 40

 

23

2302 50 00

Residui e cascami di tipo analogo, anche agglomerati in forma di pellets, della molitura o di altre lavorazioni dei legumi

 

2307 00 19

Altre fecce di vino

 

2308 00 19

Altri tipi di vinacce

 

2308 00 90

Altre materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove

 

2309 10 90

Altri alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

 

2309 90 10

Prodotti detti “solubili” di pesci o di mammiferi marini, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

 

2309 90 91

Polpe di barbabietole melassate, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

 

2309 90 96

Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, anche aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 % su supporto organico o inorganico

 

S-4c

24

Capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

 

S-5

25

2519 90 10

Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato

 

2522

Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825

 

2523

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti “clinkers”) anche colorati

 

27

Capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

 

S-6a

28

2801

Fluoro, cloro, bromo e iodio

 

2802 00 00

Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale

 

ex 2804

Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici, esclusi i prodotti della sottovoce 2804 69 00

 

2805 19

Metalli alcalini o alcalino-terrosi diversi dal sodio e dal calcio

 

2805 30

Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche non miscelati o in lega fra loro

 

2806

Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico

 

2807 00 00

Acido solforico; oleum

 

2808 00 00

Acido nitrico; acidi solfonitrici

 

2809

Pentaossido di difosforo; acido fosforico; acidi polifosforici, anche definiti chimicamente

 

2810 00 90

Ossidi di boro, diversi dal triossido di diboro; acidi borici

 

2811

Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

 

2812

Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici

 

2813

Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio

 

2814

Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)

 

2815

Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio

 

2816

Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario

 

2817 00 00

Ossido di zinco; perossido di zinco

 

2818 10

Corindone artificiale, anche definito chimicamente

 

2818 20 00

Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale

 

2819

Ossidi e idrossidi di cromo

 

2820

Ossidi di manganese

 

2821

Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3

 

2822 00 00

Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio

 

2823 00 00

Ossidi di titanio

 

2824

Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione

 

2825

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli

 

2826

Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro

 

2827

Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri

 

2828

Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti

 

2829

Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati

 

2830

Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no

 

2831

Ditioniti e solfossilati

 

2832

Solfiti; tiosolfati

 

2833

Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)

 

2834 10 00

Nitriti

 

2834 21 00

Nitrati

 

2834 29

2835

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no

 

2836

Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio

 

2837

Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi

 

2839

Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio

 

2840

Borati; perossoborati (perborati)

 

2841

Sali degli acidi ossometallici o perossometallici

 

2842

Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi i silicati di alluminio, di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi

 

2843

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi

 

ex 2844 30 11

Cermet contenenti uranio impoverito in U-235 o suoi composti, diversi da quelli greggi

 

ex 2844 30 51

Cermet contenenti torio o suoi composti, diversi da quelli greggi

 

2845 90 90

Isotopi diversi da quelli della voce 2844 ; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no, diversi dall'acqua pesante (ossido di deuterio) (Euratom), diversi dal deuterio e dagli altri composti del deuterio, dall'idrogeno e dai suoi composti, arricchiti in deuterio o dalle miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (Euratom)

 

2846

Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli

 

2847 00 00

Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea

 

2849

Carburi, di costituzione chimica definita o no

 

2850 00

Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849

 

2852

Composti inorganici od organici del mercurio, anche chimicamente definiti, esclusi gli amalgami

 

2853

Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori; altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi

 

29

2903

Derivati alogenati degli idrocarburi

 

2904

Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati

 

ex 2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2905 43 00 e 2905 44

 

2906

Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

2907

Fenoli; fenoli-alcoli

 

2908

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli

 

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

2910

Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

2911 00 00

Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

2912

Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide

 

2913 00 00

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912

 

2914

Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

2916

Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

2917

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

2918

Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

2919

Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

2920

Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

2921

Composti a funzione ammina

 

2922

Composti amminici a funzioni ossigenate

 

2923

Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no

 

2924

Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico

 

2925

Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina

 

2926

Composti a funzione nitrile

 

2927 00 00

Composti a funzione diazo, azo o azossi

 

2928 00 90

Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina, diversi da N,N-Bis(2-metossietil)idrossilammina

 

2929 10 00

Isocianati

 

2929 90 00

Altri composti ad altre funzioni azotate

 

2930 20 00

Tiocarbammati e ditiocarbammati, mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame; ditiocarbonati (xantati, xantogenati)

 

2930 30 00

 

ex 2930 90 98

 

2930 40 90

Metionina, captafol (ISO), metamidofos (ISO) e altri tiocomposti organici diversi dai ditiocarbonati (xantati, xantogenati)

 

2930 60 00

2930 70 00

2930 80 00

2930 90 13

2930 90 16

ex 2930 90 98

2931 00

Altri composti organo-inorganici

 

2932

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno

 

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

 

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

 

2935 10 00

N-metilperfluorottano sulfonammide

 

2935 20 00

N-etilperfluorottano sulfonammide

2935 30 00

N-etil-N-(2-idrossietil) perfluorottano sulfonammide

2935 40 00

N-(2-idrossietil)-N-metilperfluorottano sulfonammide

2935 50 00

Altri sulfonammidi di perfluorottano

2935 90 90

Altri solfonammidi

 

2938

Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati

 

2940 00 00

Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio; eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937 , 2938 e 2939

Corretto conformemente alla descrizione NC

2941 20 30

Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati

 

2942 00 00

Altri composti organici

 

S-6b

31

3102

Concimi minerali o chimici azotati

 

3103 11 00

Perfosfati

 

3103 19 00

3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

 

32

ex capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle sottovoci 3201 20 00 , 3201 90 20 , ex 3201 90 90 (estratti tannici di eucalipto), ex 3201 90 90 (estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti di mirobalano) e ex 3201 90 90 (altri estratti per concia di origine vegetale)

 

33

Capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche

 

34

Capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; “cere per l'odontoiatria” e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

 

35

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina

 

3502 90 90

Albuminati ed altri derivati delle albumine

 

3503 00

Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501

 

3504 00

Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

 

3505 10 50

Amidi e fecole esterificati o eterificati

 

3506

Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg

 

3507

Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove

 

36

Capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

 

37

Capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

 

38

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi i prodotti delle sottovoci 3809 10 e 3824 60

 

S-7a

39

Capitolo 39

Materie plastiche e articoli di materia plastica

 

S-7b

40

Capitolo 40

Gomma e lavori di gomma

 

S-8a

41

ex 4104

Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti delle sottovoci 4104 41 19 e 4104 49 19

 

ex 4106 31 00

Cuoi e pelli depilati di suini, conciati o in crosta, allo stato umido (compresi i wet-blue), spaccati, ma non altrimenti preparati, o allo stato secco (in crosta), anche spaccati, ma non altrimenti preparati

 

4106 32 00

 

4107

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

 

4112 00 00

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

 

4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

 

4114

Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

 

4115 10 00

Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati

 

S-8b

42

Capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; articoli di budella

 

43

Capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

 

S-9a

44

Capitolo 44

Legno, carbone di legna e lavori di legno

 

S-9b

45

Capitolo 45

sughero e articoli di sughero

 

46

Capitolo 46

lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio; lavori da panieraio o da stuoiaio

 

S-11a

50

Capitolo 50

Seta

 

51

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani, esclusi i prodotti della voce 5105 ; filati e tessuti di crine

 

52

Capitolo 52

Cotone

 

53

Capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta

 

54

Capitolo 54

Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali

 

55

Capitolo 55

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

 

56

Capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia

 

57

Capitolo 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili

 

58

Capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami

 

59

Capitolo 59

Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili

 

60

Capitolo 60

Stoffe a maglia

 

S-11b

61

Capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia

 

62

Capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

 

63

Capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci

 

S-12a

64

Capitolo 64

Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti

 

S-12b

65

Capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

 

66

Capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

 

67

Capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

 

S-13

68

Capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

 

69

Capitolo 69

Prodotti ceramici

 

70

Capitolo 70

Vetro e lavori di vetro

 

S-14

71

Capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

 

S-15a

72

7202

Ferro-leghe

 

73

Capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio

 

S-15b

74

Capitolo 74

Rame e lavori di rame

 

75

7505 12 00

Barre, profilati e fili, di leghe di nichel

 

7505 22 00

Fili, di leghe di nichel

 

7506 20 00

Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel

 

7507 20 00

Accessori per tubi, di nichel

 

76

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti della voce 7601

 

78

ex capitolo 78

Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti della sottovoce 7801 99

 

7801 99

Piombo greggio diverso da raffinato, diverso da quello contenente antimonio quale altro elemento predominante in peso

 

79

ex capitolo 79

Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7903

 

81

ex capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie, esclusi i prodotti delle sottovoci 8101 10 00 , 8101 94 00 , 8102 10 00 , 8102 94 00 , 8104 11 00 , 8104 19 00 , 8107 20 00 , 8108 20 00 , 8108 30 00 , 8109 20 00 , 8110 10 00 , 8112 21 90 , 8112 51 00 , 8112 59 00 , 8112 92 e 8113 00 20

 

82

Capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni

 

83

Capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni

 

S-16

84

Capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi

 

85

Capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi

 

S-17a

86

Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi

 

S-17b

87

Capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori

 

88

Capitolo 88

Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti

 

89

Capitolo 89

Navi, battelli ed altri natanti

 

S-18

90

Capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

 

91

Capitolo 91

Orologeria

 

92

Capitolo 92

Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

 

S-20

94

Capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate

 

95

Capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

 

96

Capitolo 96

Lavori diversi

 

»

(1)  Per i prodotti della sottovoce 0306 13 il dazio è pari al 3,6 %.

(2)  Il dazio specifico per i prodotti della sottovoce 1704 10 90 è limitato al 16 % del valore in dogana.


DIRETTIVE

15.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/52


DIRETTIVA (UE) 2018/217 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2018

che modifica la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose, tramite l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico del suo allegato I, capo I.1

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE fa riferimento a disposizioni stabilite nell'accordo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada definito all'articolo 2 di tale direttiva.

(2)

Le disposizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) devono essere aggiornate regolarmente in conformità all'articolo 14 del medesimo accordo. A partire dal 3 gennaio 2018 deve essere applicata l'ultima versione modificata dell'accordo.

(3)

Occorre quindi modificare l'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

(4)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato I della direttiva 2008/68/CE il capo I.1 è sostituito dal seguente:

«I.1   ADR

Allegati A e B dell'ADR come applicabili a decorrere dal 3 gennaio 2018, restando inteso che il termine “parte contraente” è sostituito dal termine “Stato membro” come opportuno.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 luglio 2018. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.


DECISIONI

15.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/54


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/218 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2018

che modifica l'allegato II della decisione 92/260/CEE per quanto riguarda l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti da determinate parti della Cina, che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in Cina, in Messico e negli Stati Uniti d'America, e che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto riguarda le voci relative alla Cina, al Messico e alla Turchia figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

[notificata con il numero C(2018) 713]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 15, lettera a), l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa prevede che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate unicamente in provenienza dai paesi terzi che soddisfano determinate condizioni di polizia sanitaria.

(2)

La decisione 92/260/CEE della Commissione (3) stabilisce modelli di certificati sanitari per l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti da paesi terzi, compreso il certificato sanitario di cui all'allegato II C per i paesi terzi, tra i quali la Cina e Hong Kong, rientranti nel gruppo sanitario C in conformità all'allegato I della medesima decisione.

(3)

Conformemente alla decisione 2004/211/CE della Commissione (4), sono autorizzate l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea e le importazioni di cavalli registrati provenienti dalla zona indenne dalle malattie degli equini (ZIME) nella città di Conghua, comune di Guangzhou, provincia di Guangdong, Cina, identificata con il codice «CN-1» nell'elenco dei paesi terzi e delle parti dei paesi terzi di cui all'allegato I della medesima decisione.

(4)

In seguito all'istituzione di tale ZIME, quest'ultima è stata designata, sulla base di accordi contrattuali tra Hong Kong e la Cina, come centro di allenamento per cavalli da corsa di Hong Kong. Hong Kong ha chiesto che la ZIME sia inclusa nell'elenco esistente dei paesi terzi, o delle parti di territorio dei paesi terzi, in cui i cavalli registrati possono soggiornare durante il periodo di permanenza obbligatoria in aziende sotto controllo veterinario per i 40 giorni precedenti la spedizione verso l'Unione europea. A seguito della valutazione delle garanzie necessarie, la parte del territorio della Cina identificata con il codice «CN-1» nell'elenco dei paesi terzi e delle parti dei paesi terzi di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE dovrebbe essere inclusa nell'elenco dei paesi terzi di cui al punto III, lettera d), terzo trattino, del modello di certificato sanitario di cui all'allegato II C della decisione 92/260/CEE.

(5)

La decisione 92/260/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(6)

La decisione 93/195/CEE della Commissione (5) stabilisce modelli di certificati sanitari per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea ai fini della partecipazione a corse, competizioni e manifestazioni culturali. Il modello di certificato sanitario di cui all'allegato X di tale decisione deve essere utilizzato per la reintroduzione di cavalli registrati che hanno partecipato alle manifestazioni equestri dell'LG Global Champions Tour svoltesi nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico, e a Miami, Stati Uniti d'America, con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale (FEI).

(7)

Al fine di ospitare una manifestazione equestre dell'LG Global Champions Tour, svoltasi anch'essa con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale, la sede temporanea appositamente allestita per l'evento nell'area metropolitana di Shanghai è stata temporaneamente riconosciuta come zona indenne da malattie equine per un periodo di 30 giorni conformemente alle decisioni di esecuzione della Commissione 2014/127/UE (6), (UE) 2015/557 (7), (UE) 2016/361 (8) e (UE) 2017/99 (9). Dopo la costruzione di strutture permanenti, le autorità competenti cinesi hanno richiesto il riconoscimento permanente della regione CN-2 come zona indenne da malattie equine ai fini della manifestazione LG Global Champions Tour.

(8)

Tenuto conto delle garanzie e delle informazioni fornite dalle autorità cinesi, e al fine di garantire la reintroduzione nell'Unione, in conformità alle disposizioni della decisione 93/195/CEE, di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea in una parte specifica del territorio della Cina per una determinata manifestazione, l'articolo 1 della decisione 93/195/CEE e l'allegato X della medesima decisione dovrebbero essere modificati al fine di consentire la reintroduzione, dopo un'esportazione temporanea, di cavalli registrati provenienti dalla manifestazione LG Global Champions Tour svoltasi a Shanghai, Cina.

(9)

La decisione 93/195/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(10)

La decisione 2004/211/CE della Commissione stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni. Tale elenco figura nell'allegato I della decisione 2004/211/CE.

(11)

Allo scopo di riconoscere in via permanente la regione indicata con il codice CN-2 nella tabella di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE ai fini della reintroduzione di cavalli registrati in seguito alla loro partecipazione alla manifestazione LG Global Champions Tour svoltasi a Shanghai, il termine di cui alla colonna 15 di tale tabella relativo alla regione CN-2 dovrebbe essere sostituito da un riferimento al certificato sanitario che deve essere utilizzato per la reintroduzione nell'Unione dei cavalli registrati che abbiano partecipato a tale manifestazione.

(12)

Le manifestazioni equestri dell'LG Global Champions Tour si svolgono ogni anno in primavera nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico, e a Miami, Stati Uniti d'America.

(13)

Poiché l'area metropolitana di Città del Messico è una regione ad altitudine elevata, con un rischio ridotto di trasmissione propagata da vettori di stomatite vescicolosa o di taluni sottotipi del virus dell'encefalomielite equina venezuelana, e poiché si tratta di una regione in cui l'encefalomielite equina venezuelana non è segnalata da più di due anni, la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati per competizioni dopo un'esportazione temporanea per un periodo non superiore a 30 giorni ai fini della partecipazione alle manifestazioni dell'LG Global Champions Tour nell'area metropolitana di Città del Messico è stata autorizzata dalle decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2015/2301 (10) e (UE) 2017/99.

(14)

Al fine di consentire la reintroduzione dei cavalli registrati che hanno partecipato alla manifestazione annuale dell'LG Global Champions Tour svoltasi nell'area metropolitana di Città del Messico, il termine figurante nella colonna 15 della tabella di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE in relazione alla regione MX-1 dovrebbe essere sostituito da un riferimento al certificato sanitario che deve essere utilizzato per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati che abbiano partecipato a tale manifestazione.

(15)

Il 15 dicembre 2017 la Turchia ha notificato mediante il sistema di notifica delle malattie degli animali un caso di morva (Burgholderia mallei), confermato il 13 ottobre 2017, in un cavallo nell'isola di Büyükada, provincia di Istanbul, Turchia. In attesa che vengano ultimate le indagini relative all'origine e alla possibile diffusione della malattia, l'introduzione nell'Unione di equidi e di materiale germinale di equidi in provenienza dalla Turchia dovrebbe essere sospesa.

(16)

La decisione 2004/211/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(17)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II C della decisione 92/260/CEE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 93/195/CEE è così modificata:

1)

all'articolo 1, il decimo trattino è sostituito dal seguente:

«—

che hanno partecipato alle manifestazioni equestri dell'LG Global Champions Tour a Shanghai, Cina, nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico, o a Miami, Stati Uniti d'America, e soddisfano le prescrizioni stabilite in un certificato sanitario redatto in conformità al modello di certificato sanitario di cui all'allegato X della presente decisione.»;

2)

l'allegato X è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)   GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(3)  Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67).

(4)  Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

(5)  Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1).

(6)  Decisione di esecuzione 2014/127/UE della Commissione, del 7 marzo 2014, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa alla Cina figurante nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 28).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/557 della Commissione, del 31 marzo 2015, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa alla Cina figurante nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 92 dell'8.4.2015, pag. 107).

(8)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/361 della Commissione, del 10 marzo 2016, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa alla Cina figurante nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 67 del 12.3.2016, pag. 57).

(9)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/99 della Commissione, del 18 gennaio 2017, che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in Messico e negli Stati Uniti d'America, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative alla Cina e al Messico figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 16 del 20.1.2017, pag. 44).

(10)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/2301 della Commissione, dell'8 dicembre 2015, che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in Messico e negli Stati Uniti d'America, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Messico nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi a partire dai quali sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 324 del 10.12.2015, pag. 38).


ALLEGATO I

Nell'allegato II C della decisione 92/260/CEE, il terzo trattino del punto III, lettera d), è sostituito dal seguente:

«(3)

Emirati arabi uniti, Australia, Bielorussia, Canada, Svizzera, Cina (1), Groenlandia, Hong Kong, Islanda, Giappone, Repubblica di Corea, Montenegro, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Macao, Malaysia (penisola), Norvegia, Nuova Zelanda, Serbia, Russia (1), Singapore, Thailandia, Ucraina, Stati Uniti d'America»

ALLEGATO II

«ALLEGATO X

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ALLEGATO III

La tabella dell'allegato I della decisione 2004/211/CE è così modificata:

1)

nella colonna 15 della riga corrispondente alla regione CN-2 della Cina, i termini «Valido dal 20 aprile al 20 maggio 2017» sono sostituiti dai termini: «Solo se certificato in conformità all'allegato X della decisione 93/195/CEE»;

2)

nella colonna 15 della riga corrispondente alla regione MX-1 del Messico, i termini «Valido dal 30 marzo al 30 aprile 2017» sono sostituiti dai termini: «Solo se certificato in conformità all'allegato X della decisione 93/195/CEE»;

3)

la voce relativa alla Turchia è sostituita dalla seguente:

«TR

Turchia

TR-0

Tutto il paese

E

TR-1

Province di Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli e Tekirdag

E

—»