|
ISSN 1977-0707 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
|
Sommario |
|
II Atti non legislativi |
pagina |
|
|
|
ACCORDI INTERNAZIONALI |
|
|
|
* |
||
|
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
Regolamento (UE) 2018/199 della Commissione, del 9 febbraio 2018, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ( 1 ) |
|
|
|
* |
||
|
|
|
DECISIONI |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
|
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
|
|
|
Rettifiche |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
|
10.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/1 |
Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra
L'Unione europea e la Repubblica del Mozambico hanno notificato l'espletamento delle procedure necessarie per l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (1), conformemente all'articolo 113 dell'accordo stesso. Pertanto, l'accordo si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 4 febbraio 2018 tra l'Unione europea e la Repubblica del Mozambico. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione (UE) 2016/1623 del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo, l'articolo 12, paragrafo 4, non è applicato su base provvisoria.
REGOLAMENTI
|
10.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/197 DEL CONSIGLIO
del 9 febbraio 2018
che attua l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l'articolo 9,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1183/2005. |
|
(2) |
Il 1o febbraio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto quattro persone all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive. È opportuno pertanto aggiungere tali persone all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005. Poiché due di tali persone sono state già designate ai sensi dell'allegato I bis di detto regolamento, è opportuno che esse siano rimosse dall'allegato I bis di detto regolamento per essere ora designate ai sensi dell'allegato I di detto regolamento. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 è modificato come indicato nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 è modificato come indicato nell'allegato II del presente regolamento
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
E. ZAHARIEVA
ALLEGATO I
Le persone elencate di seguito sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I, parte a), del regolamento (CE) n. 1183/2005:
|
«32. |
Muhindo Akili Mundos (alias: a) Charles Muhindo Akili Mundos; b) Akili Muhindo; c) Muhindo Mundos) |
Designazione: a) generale delle forze armate della RDC (FARDC), comandante della 31a brigata; b) brigadier generale delle FARDC
Data di nascita: 10 novembre 1972.
Luogo di nascita: Repubblica democratica del Congo.
Cittadinanza: Repubblica democratica del Congo.
Data della designazione ONU: 1o febbraio 2018.
Altre informazioni: Muhindo Akili Mundos è un generale delle FARDC, comandante della 31a brigata. Nel settembre 2014 è stato nominato comandante del settore operativo delle FARDC nelle zone di Beni e Lubero, inclusa l'operazione Sukola I contro le Forze Democratiche Alleate (ADF), carica che ha ricoperto fino al giugno 2015. Rappresenta anche una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza della RDC ai sensi dell'UNSCR 2293, punto 7, lettera e).
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Motivi dell'inserimento nell'elenco:
Muhindo Akili Mundos è stato inserito nell'elenco il 1o febbraio 2018 in applicazione dei criteri enunciati al punto 7, lettera e), della risoluzione 2293 (2016) e ribaditi nella risoluzione 2360 (2017).
Informazioni supplementari:
Muhindo Akili Mundos era comandante dell'esercito congolese responsabile delle operazioni militari condotte contro le ADF durante l'operazione “Sukola I”, dall'agosto 2014 al giugno 2015. L'unità delle FARDC sotto il comando di Mundos non è intervenuta per impedire alle ADF di commettere violazioni dei diritti umani, inclusi attacchi contro civili. Mundos ha reclutato ed equipaggiato ex combattenti di gruppi armati locali affinché partecipassero a esecuzioni extragiudiziali e massacri perpetrati dalle ADF.
Mentre era comandante dell'operazione Sukola I delle FARDC, Mundos ha anche comandato e fornito sostegno ad una fazione di un sottogruppo delle ADF nota sotto il nome di ADF-Mwalika. Sotto il comando di Mundos, la fazione ADF-Mwalika ha condotto attacchi contro civili. Combattenti delle FARDC comandate da Mundos hanno fornito ulteriore sostegno alla fazione ADF-Mwalika durante tali operazioni.
|
33. |
Guidon Shimiray Mwissa |
Data di nascita: 13 marzo 1980.
Luogo di nascita: Kigoma, Walikalele, Repubblica democratica del Congo.
Data della designazione ONU: 1o febbraio 2018.
Altre informazioni: Ha ottenuto un diploma di studi secondari alla scuola di humanités sociales di Mpofi; all'età di 16 anni è entrato a far parte del gruppo armato comandato da She Kasikila; è entrato nelle FARDC con Kasikila, come membro del suo battaglione S3; ferito nel 2007, si è poi unito a Maï Maï Simba, agli ordini dell'allora comandante “Mando”; nel 2008 ha partecipato alla creazione del gruppo Nduma défense du Congo (NDC), diventando il vicecomandante incaricato della brigata Aigle Lemabé. Rappresenta anche una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza della RDC ai sensi dell'UNSCR 2293, punto 7, lettera g).
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Motivi dell'inserimento nell'elenco:
Guidon Shimiray Mwissa è stato inserito nell'elenco il 1o febbraio 2018 in applicazione dei criteri enunciati al punto 7, lettera g), della risoluzione 2293 (2016) e ribaditi nella risoluzione 2360 (2017).
Informazioni supplementari:
Il “generale” Guidon Shimiray Mwissa ha lasciato il gruppo Nduma défense du Congo (NDC) e creato un proprio gruppo, l'NDC-R, nel 2014.
L'NDC-R, sotto la guida di Guidon Shimiray Mwissa, utilizza bambini soldato che manda a combattere nei conflitti armati. L'NDC-R è anche accusato di commettere violazioni dei diritti umani nelle province orientali, di prelevare illegalmente tasse nelle zone aurifere e di utilizzare i proventi per acquistare armi in violazione dell'embargo sulle armi nei confronti della RDC.
|
34. |
Lucien Nzambamwita (alias: André Kalume) |
Data di nascita: 1966
Luogo di nascita: Cellule Nyagitabire, settore di Ruvune, comune di Kinyami, prefettura di Byumba, Ruanda
Cittadinanza: Ruanda.
Data della designazione ONU: 1o febbraio 2018.
Altre informazioni: Rappresenta una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza della RDC ai sensi dell'UNSCR 2293, punto 7, lettera j).
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Motivi dell'inserimento nell'elenco:
Lucien Nzambamwita è stato inserito nell'elenco il 1o febbraio 2018 in applicazione dei criteri enunciati al punto 7, lettera j), della risoluzione 2293 (2016) e ribaditi nella risoluzione 2360 (2017).
Informazioni supplementari:
Lucien Nzambamwita (alias André Kalume) è un leader militare delle Forze Democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR) che operano nella Repubblica democratica del Congo, pregiudicano la pace, la stabilità e la sicurezza della RDC e sono responsabili di violazioni dei diritti umani, compresi attacchi e uccisioni di civili. Le FDLR sono oggetto di sanzioni imposte dal Comitato delle sanzioni (istituito a norma della risoluzione 1533) il 31 dicembre 2012.
|
35. |
Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa Kanonga |
Designazione: leader ribelle del Katanga
Data di nascita: 1974
Luogo di nascita: Territorio di Manono, provincia del Katanga (attualmente provincia di Tanganyika)
Data della designazione ONU: 1o febbraio 2018.
Altre informazioni: Gédéon Kyungu appartiene al gruppo etnico dei Balubakat. Dopo aver completato l'istruzione primaria a Likasi e l'istruzione secondaria a Manono, ha ottenuto un diploma in pedagogia. Nel 1999 è entrato a far parte del movimento Maï Maï, esercitando dal 2003 in poi il comando di uno dei gruppi più attivi nella provincia del Katanga. Nel 2006 ha preso contato con le forze per il mantenimento della pace delle Nazioni Unite per integrarsi nel processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento (DDR). Fuggito di prigione nel 2011, si è consegnato nell'ottobre 2016. Rappresenta una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza della RDC ai sensi dell'UNSCR 2293, punto 7, lettera e).
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Motivi dell'inserimento nell'elenco:
Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa Kanonga è stato inserito nell'elenco il 1o febbraio 2018 in applicazione dei criteri enunciati al punto 7, lettera e), della risoluzione 2293 (2016) e ribaditi nella risoluzione 2360 (2017).
Informazioni supplementari:
In quanto leader della milizia Bakata Katanga (alias Kata Katanga) nel periodo tra il 2011 e il 2014, Gédéon Kyungu Mutanga è stato implicato in gravi violazioni dei diritti umani, quali uccisioni e attacchi contro civili, in particolare nelle zone rurali della provincia del Katanga. Come comandante del gruppo armato Bakata Katanga, colpevole di gravi violazioni dei diritti umani e di crimini di guerra, inclusi attacchi contro civili, nel sud-est della RDC, Gédéon Kyungu Mutanga rappresenta pertanto una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza nella RDC.»
ALLEGATO II
Le voci relative alle persone seguenti sono espunte dall'allegato I bis, parte A, del regolamento (CE) n. 1183/2005:
|
«9. |
Gédéon Kyungu Mutanga; |
|
13. |
Muhindo Akili Mundos». |
|
10.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/198 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2018
che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2012 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione di talune merci. |
|
(2) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2012 (3), la Commissione ha classificato due tipi di colostro in polvere in capsule nella voce 1901 della nomenclatura combinata come «preparazione alimentare di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove». La classificazione dei prodotti nella voce 2106 della nomenclatura combinata è stata esclusa poiché la Commissione riteneva che il testo della voce 1901 descrivesse i prodotti in questione più precisamente del testo della voce 2106. |
|
(3) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1343 (4), la Commissione ha introdotto una nuova nota complementare 4 nel capitolo 19 della nomenclatura combinata al fine di garantire che la classificazione di talune preparazioni alimentari sia conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Ai sensi della nuova nota complementare 4 del capitolo 19 della nomenclatura combinata, il colostro in polvere in capsule disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2012 va classificato nella voce 2106. |
|
(4) |
È quindi opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2012 al fine di evitare possibili discrepanze nella classificazione tariffaria del colostro in polvere in capsule e garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata all'interno dell'Unione. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2012 è abrogato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2012 della Commissione, del 30 luglio 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 210 del 7.8.2012, pag. 6).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1343 della Commissione, del 18 luglio 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 186 del 19.7.2017, pag. 1).
|
10.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/9 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/199 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2018
relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, eccetto quelle autorizzate dalla Commissione in conformità al medesimo regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare alla competente autorità nazionale di uno Stato membro. L'autorità nazionale competente è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (di seguito «l'Autorità») per una valutazione scientifica nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione. |
|
(3) |
L'Autorità è tenuta a formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda. |
|
(4) |
Spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dall'Autorità. |
|
(5) |
In seguito alla domanda presentata da Probi AB in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, all'Autorità è stato richiesto un parere in merito ad un'indicazione sulla salute relativa agli effetti del Lactobacillus plantarum 299v (Lp299v) e a un migliore assorbimento del ferro non-eme (Domanda EFSA- Q-2015-00696 (2)). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Il Lactobacillus plantarum 299v incrementa l'assorbimento del ferro non-eme». |
|
(6) |
Il 25 luglio 2016 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità, secondo cui i dati forniti non sono sufficienti per stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di Lp299v e un migliore assorbimento del ferro non-eme. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata. |
|
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono state definite tenendo conto delle osservazioni del richiedente pervenute alla Commissione in conformità all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'indicazione sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non è inserita nell'elenco di indicazioni consentite dell'Unione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
(2) The EFSA Journal (2016); 14(7):4550.
ALLEGATO
Indicazione sulla salute rifiutata
|
Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006 |
Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti |
Indicazione |
Riferimento del parere EFSA |
|
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati. |
Lactobacillus plantarum 299v (Lp299v) |
Il Lactobacillus plantarum 299v (Lp299v) incrementa l'assorbimento del ferro non-eme. |
Q-2015-00696 |
|
10.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/200 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2018
che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2015/1333/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1),
visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (2), in particolare l'articolo 20, lettera b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nell'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 sono elencate le navi designate dal comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite conformemente al punto 11 della risoluzione (UNSCR) 2146 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, alle quali si applica, a norma di detto regolamento (UE) 2016/44, una serie di divieti relativi al carico, al trasporto o allo scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia e all'accesso ai porti nel territorio dell'Unione. |
|
(2) |
Il 2 febbraio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato la voce dell'elenco relativa alla nave CAPRICORN soggetta a misure restrittive. L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato. |
|
(3) |
Per garantire l'efficacia delle misure in esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Il capo del Servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 è così modificato:
la voce:
|
«1. |
Nome: CAPRICORN
Inserita nell'elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso nei porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, tale designazione è stata rinnovata dal comitato il 18 gennaio 2018 ed è valida fino al 17 aprile 2018, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: ignoto. Informazioni supplementari Inserita nell'elenco il 21 luglio 2017. IMO: 8900878. Il 21 settembre 2017 la nave si trovava in acque internazionali al largo degli Emirati arabi uniti.» |
è sostituita da quanto segue:
|
«1. |
Nome: NADINE
Inserita nell'elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso nei porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, tale designazione è stata rinnovata dal comitato il 18 gennaio 2018 ed è valida fino al 17 aprile 2018, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: Palau. Informazioni supplementari Inserita nell'elenco il 21 luglio 2017. IMO: 8900878. Il 19 gennaio 2018 la nave si trovava in prossimità della costa di Mascate, Oman, al di fuori delle sue acque territoriali.» |
DECISIONI
|
10.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/13 |
DECISIONE (UE) 2018/201 DEL CONSIGLIO
del 23 gennaio 2018
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione, in sede di comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti istituito ai sensi dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian, riguardo all'adozione del proprio regolamento interno
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la decisione 2014/242/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, concernente la conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian (1),
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian (2) («accordo») è entrato in vigore il 1o settembre 2014. |
|
(2) |
L'accordo prevede l'istituzione di un comitato misto per la gestione dell'accordo («comitato misto»). Il comitato misto ha, tra l'altro, il compito di controllare l'applicazione dell'accordo. |
|
(3) |
L'accordo stabilisce che il comitato misto deve adottare il proprio regolamento interno. |
|
(4) |
È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto. |
|
(5) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); ilRegno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
|
(6) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
|
(7) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione, in sede di comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti istituito ai sensi dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian riguardoall'adozione del proprio regolamento interno, è basata sul progetto di decisione del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
V. GORANOV
(1) GU L 128 del 30.4.2014, pag. 47.
(2) GU L 128 del 30.4.2014, pag. 49.
(3) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(4) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
PROGETTO
DECISIONE N. …/2018 DEL COMITATO MISTO DI FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI ISTITUITO DALL'ACCORDO SULLA FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DELL'AZERBAIGIAN
del …
riguardo all'adozione del suo regolamento interno
IL COMITATO,
visto l'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian («accordo»), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,
considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1o settembre 2014,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Presidenza
Il comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti («comitato misto») è presieduto congiuntamente da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica dell'Azerbaigian.
Articolo 2
Compiti del comitato misto
1. In conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto svolge, in particolare, i seguenti compiti:
|
a) |
controlla l'applicazione dell'accordo; |
|
b) |
suggerisce modifiche o aggiunte all'accordo; |
|
c) |
dirime eventuali controversie in relazione all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni dell'accordo. |
2. Il comitato misto può concordare raccomandazioni contenenti linee direttive o buone prassi che aiutino ad applicare l'accordo.
Articolo 3
Riunioni
1. Il comitato misto si riunisce almeno una volta l'anno e ogniqualvolta risulti necessario, su richiesta delle parti.
2. Salvo diversamente concordato, le parti ospitano a turno le riunioni.
3. Le riunioni del comitato misto sono convocate dai copresidenti.
4. I copresidenti stabiliscono la data della riunione e si scambiano i documenti necessari con il dovuto anticipo per assicurare un'adeguata preparazione, 30 giorni prima della riunione.
5. La parte che ospita la riunione prende i necessari accordi per quanto riguarda gli aspetti logistici.
Articolo 4
Delegazioni
Le parti si notificano la composizione prevista delle rispettive delegazioni, almeno sette giorni prima della riunione.
Articolo 5
Ordine del giorno delle riunioni
1. Almeno 14 giorni prima di ciascuna riunione i copresidenti redigono un ordine del giorno provvisorio. Tale ordine del giorno comprende i punti per i quali uno dei copresidenti ha ricevuto una richiesta di iscrizione all'ordine del giorno almeno 14 giorni prima della riunione.
2. Ciascuna parte può aggiungere dei punti all'ordine del giorno provvisorio in qualsiasi momento prima della riunione, previo accordo dell'altra parte. Le richieste di aggiungere punti all'ordine del giorno provvisorio sono inviate per iscritto e sono accolte nella misura del possibile.
3. All'inizio di ciascuna riunione i copresidenti adottano l'ordine del giorno definitivo. Un punto non previsto nell'ordine del giorno provvisorio può esservi iscritto con l'assenso delle parti ed è trattato nella misura del possibile.
Articolo 6
Verbali della riunione
1. Il copresidente della parte che ospita la riunione prepara appena possibile un progetto di verbale.
2. Il verbale indica di norma per ciascun punto all'ordine del giorno:
|
a) |
la documentazione fornita al comitato misto, |
|
b) |
le dichiarazioni che le parti hanno chiesto di mettere a verbale e |
|
c) |
le decisioni prese, le raccomandazioni formulate e le conclusioni adottate per ciascun punto. |
3. Il verbale riporta i nomi dei singoli componenti delle delegazioni partecipanti, con l'indicazione del ministero, dell'organismo o dell'istituzione che ognuno di essi rappresenta.
4. Il verbale è approvato dal comitato misto nella riunione successiva a quella cui si riferisce.
Articolo 7
Decisioni e raccomandazioni del comitato misto
1. Le decisioni del comitato misto sono adottate con l'accordo di entrambe le parti.
2. Ogni decisione del comitato reca il titolo «decisione», seguito da un numero progressivo e da una descrizione dell'oggetto. È indicata inoltre la data dell'entrata in vigore. Le decisioni sono firmate dai rappresentanti del comitato misto abilitati a deliberare a nome delle parti. Le decisioni sono redatte in duplice esemplare, ciascuna copia facente ugualmente fede.
3. Mutatis mutandis, i paragrafi 1 e 2 si applicano anche alle raccomandazioni del comitato misto.
Articolo 8
Spese
1. Ciascuna parte è responsabile delle spese sostenute per partecipare alle riunioni del comitato misto, comprese le spese di personale, viaggio e soggiorno e le spese postali o di telecomunicazioni.
2. Le altre spese connesse all'organizzazione delle riunioni sono a carico della parte che ospita la riunione, salvo decisione contraria adottata dalle parti.
Articolo 9
Procedure amministrative
1. Salvo diversa decisione del comitato misto, le sue riunioni non sono aperte al pubblico.
2. I verbali e gli altri documenti del comitato misto sono riservati.
3. Previo accordo dei copresidenti, possono essere invitati partecipanti diversi dai funzionari delle parti e degli Stati membri, che sono soggetti agli stessi obblighi di riservatezza.
4. Le parti possono procedere a comunicazioni pubbliche o informare altrimenti il pubblico interessato circa i risultati delle riunioni del comitato misto.
Articolo 10
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …, il
Per l'Unione europea
Per la Repubblica dell'Azerbaigian
DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA E DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAIGIAN ALLEGATA AL REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO DI FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI ISTITUITO DALL'ACCORDO SULLA FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DELL'AZERBAIGIAN
Per garantire un'applicazione costante, armonizzata e corretta dell'accordo, gli Stati membri dell'Unione, la Commissione europea e Repubblica dell'Azerbaigian prendono contatti informali prima delle riunioni formali del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti, al fine di trattare le questioni urgenti. Su tali questioni e contatti informali si riferisce in occasione della successiva riunione del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti.
|
10.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/19 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/202 DEL CONSIGLIO
del 9 febbraio 2018
che attua la decisione 2010/788/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (1), in particolare l'articolo 6,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC. |
|
(2) |
Il 1o febbraio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto quattro persone all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive. È opportuno pertanto aggiungere tali persone all'allegato I della decisione 2010/788/PESC. Poiché due di tali persone sono già state designate nell'allegato II di detta decisione, è opportuno che esse siano rimosse dall'allegato II di detta decisione per essere ora designate nell'allegato I di detta decisione. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione 2010/788/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione 2010/788/PESC è modificato come indicato nell'allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L'allegato II della decisione 2010/788/PESC è modificato come indicato nell'allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
E. ZAHARIEVA
ALLEGATO I
Le persone elencate di seguito sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I, parte a), della decisione 2010/788/PESC:
|
«32. |
Muhindo Akili Mundos (alias: a) Charles Muhindo Akili Mundos; b) Akili Muhindo; c) Muhindo Mundos) |
Designazione: a) generale delle forze armate della RDC (FARDC), comandante della 31a brigata; b) brigadier generale delle FARDC
Data di nascita: 10 novembre 1972.
Luogo di nascita: Repubblica democratica del Congo.
Cittadinanza: Repubblica democratica del Congo.
Data della designazione ONU: 1o febbraio 2018.
Altre informazioni: Muhindo Akili Mundos è un generale delle FARDC, comandante della 31a brigata. Nel settembre 2014 è stato nominato comandante del settore operativo delle FARDC nelle zone di Beni e Lubero, inclusa l'operazione Sukola I contro le Forze Democratiche Alleate (ADF), carica che ha ricoperto fino al giugno 2015. Rappresenta anche una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza della RDC ai sensi dell'UNSCR 2293, punto 7, lettera e).
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Motivi dell'inserimento nell'elenco:
Muhindo Akili Mundos è stato inserito nell'elenco il 1o febbraio 2018 in applicazione dei criteri enunciati al punto 7, lettera e), della risoluzione 2293 (2016) e ribaditi nella risoluzione 2360 (2017).
Informazioni supplementari:
Muhindo Akili Mundos era comandante dell'esercito congolese responsabile delle operazioni militari condotte contro le ADF durante l'operazione “Sukola I”, dall'agosto 2014 al giugno 2015. L'unità delle FARDC sotto il comando di Mundos non è intervenuta per impedire alle ADF di commettere violazioni dei diritti umani, inclusi attacchi contro civili. Mundos ha reclutato ed equipaggiato ex combattenti di gruppi armati locali affinché partecipassero a esecuzioni extragiudiziali e massacri perpetrati dalle ADF.
Mentre era comandante dell'operazione Sukola I delle FARDC, Mundos ha anche comandato e fornito sostegno ad una fazione di un sottogruppo delle ADF nota sotto il nome di ADF-Mwalika. Sotto il comando di Mundos, la fazione ADF-Mwalika ha condotto attacchi contro civili. Combattenti delle FARDC comandate da Mundos hanno fornito ulteriore sostegno alla fazione ADF-Mwalika durante tali operazioni.
|
33. |
Guidon Shimiray Mwissa |
Data di nascita: 13 marzo 1980.
Luogo di nascita: Kigoma, Walikalele, Repubblica democratica del Congo.
Data della designazione ONU: 1o febbraio 2018.
Altre informazioni: Ha ottenuto un diploma di studi secondari alla scuola di humanités sociales di Mpofi; all'età di 16 anni è entrato a far parte del gruppo armato comandato da She Kasikila; è entrato nelle FARDC con Kasikila, come membro del suo battaglione S3; ferito nel 2007, si è poi unito a Maï Maï Simba, agli ordini dell'allora comandante “Mando”; nel 2008 ha partecipato alla creazione del gruppo Nduma défense du Congo (NDC), diventando il vicecomandante incaricato della brigata Aigle Lemabé. Rappresenta anche una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza della RDC ai sensi dell'UNSCR 2293, punto 7, lettera g).
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Motivi dell'inserimento nell'elenco:
Guidon Shimiray Mwissa è stato inserito nell'elenco il 1o febbraio 2018 in applicazione dei criteri enunciati al punto 7, lettera g), della risoluzione 2293 (2016) e ribaditi nella risoluzione 2360 (2017).
Informazioni supplementari:
Il “generale” Guidon Shimiray Mwissa ha lasciato il gruppo Nduma défense du Congo (NDC) e creato un proprio gruppo, l'NDC-R, nel 2014.
L'NDC-R, sotto la guida di Guidon Shimiray Mwissa, utilizza bambini soldato che manda a combattere nei conflitti armati. L'NDC-R è anche accusato di commettere violazioni dei diritti umani nelle province orientali, di prelevare illegalmente tasse nelle zone aurifere e di utilizzare i proventi per acquistare armi in violazione dell'embargo sulle armi nei confronti della RDC.
|
34. |
Lucien Nzambamwita (alias: André Kalume) |
Data di nascita: 1966
Luogo di nascita: Cellule Nyagitabire, settore di Ruvune, comune di Kinyami, prefettura di Byumba, Ruanda
Cittadinanza: Ruanda.
Data della designazione ONU: 1o febbraio 2018.
Altre informazioni: Rappresenta una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza della RDC ai sensi dell'UNSCR 2293, punto 7, lettera j).
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Motivi dell'inserimento nell'elenco:
Lucien Nzambamwita è stato inserito nell'elenco il 1o febbraio 2018 in applicazione dei criteri enunciati al punto 7, lettera j), della risoluzione 2293 (2016) e ribaditi nella risoluzione 2360 (2017).
Informazioni supplementari:
Lucien Nzambamwita (alias André Kalume) è un leader militare delle Forze Democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR) che operano nella Repubblica democratica del Congo, pregiudicano la pace, la stabilità e la sicurezza della RDC e sono responsabili di violazioni dei diritti umani, compresi attacchi e uccisioni di civili. Le FDLR sono oggetto di sanzioni imposte dal Comitato delle sanzioni (istituito a norma della risoluzione 1533) il 31 dicembre 2012.
|
35. |
Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa Kanonga |
Designazione: leader ribelle del Katanga
Data di nascita: 1974
Luogo di nascita: Territorio di Manono, provincia del Katanga (attualmente provincia di Tanganyika)
Data della designazione ONU: 1o febbraio 2018.
Altre informazioni: Gédéon Kyungu appartiene al gruppo etnico dei Balubakat. Dopo aver completato l'istruzione primaria a Likasi e l'istruzione secondaria a Manono, ha ottenuto un diploma in pedagogia. Nel 1999 è entrato a far parte del movimento Maï Maï, esercitando dal 2003 in poi il comando di uno dei gruppi più attivi nella provincia del Katanga. Nel 2006 ha preso contato con le forze per il mantenimento della pace delle Nazioni Unite per integrarsi nel processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento (DDR). Fuggito di prigione nel 2011, si è consegnato nell'ottobre 2016. Rappresenta una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza della RDC ai sensi dell'UNSCR 2293, punto 7, lettera e).
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Motivi dell'inserimento nell'elenco:
Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa Kanonga è stato inserito nell'elenco il 1o febbraio 2018 in applicazione dei criteri enunciati al punto 7, lettera e), della risoluzione 2293 (2016) e ribaditi nella risoluzione 2360 (2017).
Informazioni supplementari:
In quanto leader della milizia Bakata Katanga (alias Kata Katanga) nel periodo tra il 2011 e il 2014, Gédéon Kyungu Mutanga è stato implicato in gravi violazioni dei diritti umani, quali uccisioni e attacchi contro civili, in particolare nelle zone rurali della provincia del Katanga. Come comandante del gruppo armato Bakata Katanga, colpevole di gravi violazioni dei diritti umani e di crimini di guerra, inclusi attacchi contro civili, nel sud-est della RDC, Gédéon Kyungu Mutanga rappresenta pertanto una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza nella RDC.»
ALLEGATO II
Le voci relative alle persone seguenti sono espunte dall'allegato II, parte A, della decisione 2010/788/PESC:
|
«9. |
Gédéon Kyungu Mutanga; |
|
13. |
Muhindo Akili Mundos.» |
|
10.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/23 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/203 DEL CONSIGLIO
del 9 febbraio 2018
che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333. |
|
(2) |
Il 2 febbraio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato l'inserimento in elenco di una nave soggetta a misure restrittive. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
E. ZAHARIEVA
ALLEGATO
Nella nell'allegato V, sezione B (Entità), della decisione (PESC) 2015/1333 la voce 1 è sostituita dalla seguente:
«1. Nome: NADINE
Alias: n.d. già: n.d. Indirizzo: n.d. Data d'inserimento nell'elenco: 21 luglio 2017 (modificata in data 20 ottobre, 27 novembre 2017, 18 gennaio 2018 e 2 febbraio 2018)
Informazioni supplementari
OMI: 8900878. Inserita in elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso ai porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, tale designazione è stata rinnovata dal comitato il 18 gennaio 2018 ed è valida fino al 17 aprile 2018, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: Palau. Il 19 gennaio 2018 la nave si trovava vicino alla costa di MUSCAT, OMAN, al di fuori dalle acque internazionali.».
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
|
10.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/25 |
DECISIONE N. 1/2017 DEL SOTTOCOMITATO DI GESTIONE PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE UE-UCRAINA
del 16 maggio 2017
recante adozione del suo regolamento interno [2018/204]
IL SOTTOCOMITATO DI GESTIONE PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE UE-UCRAINA,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1), in particolare l'articolo 74,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), alcune sue parti, compreso il capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2016. |
|
(2) |
L'articolo 74 dell'accordo dispone che il sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS») debba esaminare le questioni connesse all'attuazione del capo 4 del titolo IV dell'accordo. |
|
(3) |
A norma dell'articolo 74, paragrafo 5, dell'accordo, il sottocomitato SPS deve adottare le proprie procedure di lavoro, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È adottato il regolamento interno del sottocomitato SPS riportato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Kiev, il 16 maggio 2017
Per il sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie UE-Ucraina
Il presidente
V. LAPA
I segretari
O. KURIATA
R. FREIGOFAS
ALLEGATO
REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO DI GESTIONE PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE UE-UCRAINA
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Il sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS»), istituito a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) («accordo»), assiste il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il sottocomitato SPS svolge i compiti indicati all'articolo 74, paragrafo 2, dell'accordo alla luce dell'obiettivo di cui all'articolo 59 dell'accordo.
3. Il sottocomitato SPS è composto da rappresentanti delle autorità competenti delle parti, responsabili per le questioni sanitarie e fitosanitarie.
4. Un rappresentante della Commissione europea o dell'Ucraina responsabile per le questioni sanitarie e fitosanitarie esercita le funzioni di presidenza a norma dell'articolo 2.
5. Ai fini del presente regolamento interno, si applica la definizione sdel termine «parti» di cui all'articolo 482 dell'accordo.
Articolo 2
Presidenza
La presidenza del sottocomitato SPS è esercitata alternativamente fra le parti ogni 12 mesi. Il primo periodo di 12 mesi decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Articolo 3
Riunioni
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato SPS si riunisce una prima volta entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo e successivamente su richiesta di una delle parti o almeno una volta l'anno.
2. Ogni riunione del sottocomitato SPS è convocata dal presidente a una data e in una sede convenute dalle parti. L'avviso relativo alla convocazione della riunione è inviato dal presidente entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.
3. Quando possibile, riunioni ordinarie del sottocomitato SPS sono convocate con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
4. Le riunioni del sottocomitato SPS possono svolgersi con l'ausilio di qualsiasi mezzo tecnologico concordato, come in videoconferenza o audioconferenza.
5. Al di fuori delle riunioni il sottocomitato SPS può esaminare qualsiasi questione per corrispondenza.
Articolo 4
Delegazioni
Prima di ogni riunione ciascuna parte informa l'altra, tramite il segretariato del sottocomitato SPS di cui all'articolo 5, della composizione prevista delle rispettive delegazioni.
Articolo 5
Segretariato
Un funzionario della Commissione europea e un funzionario dell'Ucraina svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del sottocomitato SPS ed eseguono i compiti di segreteria di concerto e in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.
Articolo 6
Corrispondenza
1. La corrispondenza indirizzata al sottocomitato SPS è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua volta informa il segretario dell'altra parte.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al sottocomitato SPS sia trasmessa al presidente e distribuita, se del caso, a norma dell'articolo 7.
3. La corrispondenza proveniente dal presidente è inviata alle parti dal segretariato del sottocomitato SPS a nome del presidente stesso. Tale corrispondenza è diffusa, se del caso, a norma dell'articolo 7.
Articolo 7
Documenti
1. I documenti sono diffusi tramite il segretariato del sottocomitato SPS.
2. Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Tale segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.
3. Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Unione e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Ucraina nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
4. Il segretario dell'Ucraina distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Ucraina e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
5. I segretari del sottocomitato SPS fungono da punti di contatto per gli scambi di cui all'articolo 67 dell'accordo.
Articolo 8
Riservatezza
Salvo decisione contraria adottata dalle parti, le riunioni del sottocomitato SPS non sono pubbliche.
Se una parte comunica al sottocomitato SPS informazioni designandole come riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.
Articolo 9
Ordine del giorno delle riunioni
1. Il segretariato del sottocomitato SPS stabilisce un ordine del giorno provvisorio, nonché un progetto di conclusioni operative per ogni riunione in base alle proposte presentate dalle parti, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito a norma dell'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.
3. L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato SPS all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
4. Secondo l'occasione e con il consenso dell'altra parte, il presidente può invitare rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti a partecipare alle riunioni del sottocomitato SPS in qualità di osservatori per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.
5. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.
Articolo 10
Verbali e conclusioni operative
1. Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai due segretari.
2. Di norma per ciascun punto iscritto all'ordine del giorno il verbale riporta:
|
a) |
i partecipanti alla riunione, i funzionari che li accompagnavano ed eventuali osservatori che hanno partecipato alla riunione; |
|
b) |
i documenti presentati al sottocomitato SPS; |
|
c) |
le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta dal sottocomitato SPS; e |
|
d) |
le conclusioni operative della riunione di cui al paragrafo 4. |
3. Il progetto di verbale è presentato al sottocomitato SPS per approvazione. Esso è approvato entro i 28 giorni di calendario da ciascuna riunione del sottocomitato SPS. Una copia del verbale approvato è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.
4. Il progetto di conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario della parte che detiene la presidenza e trasmesso alle parti, unitamente all'ordine del giorno, di norma entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Il progetto di conclusioni operative è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo delle parti, il sottocomitato SPS adotti le conclusioni operative che riflettono le azioni di follow-up convenute dalle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative sono accluse al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di successive riunioni del sottocomitato SPS. A tal fine, il sottocomitato SPS adotta un modello che consenta di monitorare ciascun punto d'azione in relazione a un termine specifico.
Articolo 11
Decisioni e raccomandazioni
1. Il sottocomitato SPS adotta decisioni, pareri, raccomandazioni, relazioni e azioni congiunte come previsto all'articolo 74 dell'accordo. Tali decisioni, pareri, raccomandazioni, relazioni e azioni congiunte sono adottati per consenso tra le parti una volta espletate le rispettive procedure interne di adozione. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.
2. Ogni decisione, raccomandazione, relazione o parere è firmato dal presidente e autenticato dai due segretari. Fatto salvo il paragrafo 3, il presidente firma tali documenti nel corso della riunione nella quale è adottata la decisione, la raccomandazione o la relazione o adottato il parere pertinente.
3. Se le parti decidono in tal senso, il sottocomitato SPS può adottare decisioni, raccomandazioni, pareri o relazioni mediante procedura scritta, una volta espletate le rispettive procedure interne. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i due segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo il testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le eventuali riserve o modifiche. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare i termini indicati nel presente paragrafo in funzione delle esigenze di un caso specifico. Una volta concordato il testo, la decisione, la raccomandazione, la relazione o il parere è firmato dal presidente e autenticato dai due segretari.
4. Gli atti del sottocomitato SPS recano il titolo di «decisione», «parere», «raccomandazione» o «relazione». Ogni decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.
5. Le decisioni, le raccomandazioni, le relazioni e i pareri sono trasmessi a entrambe le parti.
6. Il segretariato del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» è informato delle decisioni, dei pareri, delle raccommandazioni, delle relazioni o delle altre azioni concordate del sottocomitato SPS.
7. Ciascuna parte può decidere se pubblicare le decisioni, i pareri e le raccomandazioni del sottocomitato SPS nelle rispettive Gazzette ufficiali.
Articolo 12
Relazioni
Il sottocomitato SPS presenta al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» una relazione sulle sue attività e su quelle dei gruppi di lavoro tecnici o dei gruppi ad hoc istituiti dal sottocomitato SPS. La relazione è presentata 25 giorni prima della riunione annuale ordinaria del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
Articolo 13
Lingue
1. Le lingue di lavoro del sottocomitato SPS sono l'inglese e l'ucraino.
2. Salvo decisione contraria, il sottocomitato SPS delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.
Articolo 14
Spese
1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato SPS sia per il personale e le spese di viaggio e di soggiorno sia per le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.
3. Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e ucraino conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, sono a carico della parte che ospita la riunione.
Le spese relative all'interpretazione e alla traduzione da o in altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.
Articolo 15
Gruppi di lavoro tecnici e gruppi ad hoc
1. Mediante una decisione a norma dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'accordo, il sottocomitato SPS può istituire o sopprimere, se del caso, gruppi di lavoro tecnici o gruppi di lavoro ad hoc, anche a carattere scientifico.
2. La composizione dei gruppi di lavoro ad hoc non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle parti. Le parti provvedono affinché i membri di qualsiasi gruppo istituito dal sottocomitato SPS rispettino le prescrizioni del caso in materia di riservatezza.
3. Salvo decisione contraria, i gruppi istituiti dal sottocomitato SPS operano sotto l'autorità del sottocomitato stesso, a cui riferiscono.
4. Se richiesto, le riunioni dei gruppi di lavoro possono svolgersi di persona o tramite videoconferenza o audioconferenza.
5. La segreteria del sottocomitato SPS è in copia di tutta la corrispondenza, documenti e comunicazioni pertinenti riguardo l'attività dei gruppi di lavoro.
6. I gruppi di lavoro hanno il potere di formulare raccomandazioni per iscritto al sottocomitato SPS. Le raccomandazioni sono adottate per consenso e comunicate al presidente, il quale le trasmette come previsto all'articolo 7.
7. Il presente regolamento interno si applica, mutatis mutandis, a qualsiasi gruppo di lavoro tecnico o gruppo di lavoro ad hoc istituito dal sottocomitato SPS, salvo diversa disposizione del presente articolo. I riferimenti al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» si intendono come riferimenti al sottocomitato SPS.
Articolo 16
Modifica
Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato SPS a norma dell'articolo 74, paragrafo 5, dell'accordo.
|
10.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/31 |
DECISIONE N. 1/2017 DEL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE UE-UCRAINA
del 18 maggio 2017
recante adozione del suo regolamento interno [2018/205]
IL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE UE-UCRAINA,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1), in particolare l'articolo 211,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), alcune sue parti, compresa la sottosezione 3 (Indicazioni geografiche) del capo 9, sezione 2 (Proprietà intellettuale), del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2016. |
|
(2) |
L'articolo 211 dell'accordo dispone che il sottocomitato per le indicazioni geografiche («sottocomitato IG») deve monitorare l'evoluzione dell'accordo per quanto riguarda le indicazioni geografiche e deve fungere da forum per la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche. |
|
(3) |
A norma dell'articolo 211, paragrafo 2, dell'accordo, il sottocomitato IG deve adottare il proprio regolamento interno, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È adottato il regolamento interno del sottocomitato IG riportato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Kiev, il 18 maggio 2017
Per il sottocomitato per le indicazioni geografiche UE-Ucraina
Il presidente
B. PADUCHAK
I segretari
N. NIKOLAICHUK
C.F. RASMUSSEN
ALLEGATO
REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE UE-UCRAINA
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Il sottocomitato per le indicazioni geografiche («sottocomitato IG»), istituito a norma dell'articolo 211 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) («accordo»), assiste il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui al l'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il sottocomitato IG esercita le funzioni indicate all'articolo 211 dell'accordo.
3. Il sottocomitato IG è composto da funzionari della Commissione europea e dell'Ucraina responsabili per le questioni relative alle indicazioni geografiche.
4. Ciascuna parte nomina un capo delegazione che funge da persona di contatto per tutte le questioni che riguardano il sottocomitato.
5. I capi delegazione esercitano le funzioni di presidenza a norma dell'articolo 2.
6. Ogni capo delegazione può delegare alcune o tutte le sue funzioni a un supplente designato; in questo caso ogni riferimento fatto qui di seguito al capo delegazione vale anche per il supplente designato.
7. Ai fini del presente regolamento interno, si applica la definizione del termine «parti» di cui all'articolo 482 dell'accordo.
Articolo 2
Presidenza
La presidenza del sottocomitato IG è esercitata alternativamente fra le parti ogni 12 mesi. Il primo periodo di 12 mesi decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Articolo 3
Riunioni
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato IG si riunisce a turno nell'Unione e in Ucraina su richiesta di una delle parti entro 90 giorni dalla richiesta.
2. Ogni riunione del sottocomitato IG è convocata dal presidente a una data e in una sede convenute dalle parti. L'avviso relativo alla convocazione della riunione è inviato dal presidente entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.
3. Quando possibile, riunioni ordinarie del sottocomitato IG sono convocate con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
4. A titolo di eccezione, le riunioni del sottocomitato IG possono svolgersi con l'ausilio di qualsiasi mezzo tecnologico concordato dalle parti, compresa la videoconferenza.
Articolo 4
Delegazioni
Prima di ogni riunione ciascuna parte informa l'altra, tramite il segretariato del sottocomitato IG di cui all'articolo 5, in merito alla composizione prevista della delegazione.
Articolo 5
Segretariato
Un rappresentante della Commissione europea e un rappresentante dell'Ucraina sono nominati dai rispettivi capi delegazione a svolgere congiuntamente le funzioni di segretari del sottocomitato IG ed eseguono i compiti di segreteria di concerto e in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.
Articolo 6
Corrispondenza
1. La corrispondenza indirizzata al sottocomitato IG è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua volta informa il segretario dell'altra parte.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al sottocomitato IG sia trasmessa al presidente e distribuita, se del caso, a norma dell'articolo 7.
3. La corrispondenza proveniente dal presidente è inviata alle parti dal segretariato di tale sottocomitato a nome del presidente stesso. Tale corrispondenza è diffusa, se del caso, a norma dell'articolo 7.
Articolo 7
Documenti
1. I documenti sono diffusi tramite il segretariato del sottocomitato IG.
2. Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.
3. Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Unione e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Ucraina nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
4. Il segretario dell'Ucraina distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Ucraina e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
Articolo 8
Riservatezza
Salvo decisione contraria adottata dalle parti, le riunioni del sottocomitato IG non sono pubbliche.
Se una parte comunica al sottocomitato IG informazioni designandole come riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.
Articolo 9
Ordine del giorno delle riunioni
1. Il segretariato del sottocomitato IG stabilisce un ordine del giorno provvisorio, nonché un progetto di conclusioni operative per ogni riunione in base alle proposte presentate dalle parti, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del sottocomitato IG ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione
2. L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito a norma dell'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.
3. L'ordine del giorno viene adottato dal presidente e dall'altro capo delegazione all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
4. Secondo l'occasione e con il consenso dell'altra parte, il presidente può invitare rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni del sottocomitato IG in qualità di osservatori per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.
5. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.
Articolo 10
Verbali e conclusioni operative
1. Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai due segretari.
2. Di norma per ciascun punto iscritto all'ordine del giorno il verbale riporta:
|
a) |
i partecipanti alla riunione, i funzionari che li accompagnavano ed eventuali osservatori che hanno partecipato alla riunione; |
|
b) |
i documenti presentati al sottocomitato IG; |
|
c) |
le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta dal sottocomitato IG; e |
|
d) |
se necessario, le conclusioni operative della riunione di cui al paragrafo 4. |
3. Il progetto di verbale è presentato al sottocomitato IG per approvazione. Esso è approvato entro i 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione del sottocomitato IG. Una copia del verbale approvato è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.
4. Il progetto di conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario del sottocomitato IG della parte che detiene la presidenza e trasmesso alle parti, unitamente all'ordine del giorno, di norma entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Il progetto di conclusioni operative è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo delle parti, il sottocomitato IG adotti le conclusioni operative che riflettono le azioni di follow-up convenute dalle parti Una volta concordate, le conclusioni operative sono accluse al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di successive riunioni del sottocomitato IG. A tal fine il sottocomitato IG adotta un modello che consenta di monitorare ciascun punto d'azione in relazione a un termine specifico.
Articolo 11
Decisioni
1. Il sottocomitato IG ha il potere di adottare decisioni nei casi di cui all'articolo 211, paragrafo 3, dell'accordo. Tali decisioni sono adottate per consenso tra le parti una volta espletate le rispettive procedure interne di adozione. Esse sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.
2. Ciascuna decisione è firmata da un rappresentante di entrambe le parti. Fatto salvo il paragrafo 3, i rappresentanti firmano tali documenti nel corso della riunione nella quale è adottata la decisione pertinente.
3. Se le parti decidono in tal senso, il sottocomitato IG può adottare decisioni mediante procedura scritta, una volta espletate le rispettive procedure interne. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i due segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo il testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le eventuali riserve o modifiche. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare i termini indicati nel presente paragrafo in funzione delle esigenze di un caso specifico. Una volta concordato il testo, la decisione è firmata da un rappresentante di entrambe le parti.
4. Gli atti del sottocomitato IG recano il titolo di «decisione». Ogni decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.
5. Le decisioni e le raccomandazioni del sottocomitato IG sono autenticate dai due segretari.
6. Le decisioni sono trasmesse a entrambe le parti.
7. Il segretariato del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» è informato delle decisioni, dei pareri, delle raccommandazioni, delle relazioni o delle altre azioni concordate del sottocomitato IG.
8. Ciascuna parte può decidere se pubblicare le decisioni del sottocomitato IG nelle rispettive Gazzette ufficiali.
Articolo 12
Relazioni
1. Il sottocomitato IG riferisce in merito alle proprie attività al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» a ogni riunione ordinaria di tale comitato.
2. Le relazioni sono adottate per consenso tra le parti e recano il titolo di «relazione». Le relazioni sono trasmesse a entrambe le parti.
3. La procedura di adozione delle decisioni di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, si applica, mutatis mutandis, alle relazioni.
Articolo 13
Lingue
1. Le lingue di lavoro del sottocomitato IG sono l'inglese e l'ucraino.
2. Salvo decisione contraria, il sottocomitato IG delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.
Articolo 14
Spese
1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato IG sia per il personale e le spese di viaggio e di soggiorno sia per le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.
3. Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e ucraino conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, sono a carico della parte che ospita la riunione.
Le spese relative all'interpretazione e alla traduzione da o in altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.
Articolo 15
Modifica
Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato IG a norma dell'articolo 211, paragrafo 2, dell'accordo.
|
10.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/36 |
DECISIONE N. 1/2017 DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-UCRAINA
del 15 giugno 2017
recante adozione del suo regolamento interno [2018/206]
IL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-UCRAINA,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1), in particolare l'articolo 83,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), alcune sue parti, compreso il capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2016. |
|
(2) |
L'articolo 83 dell'accordo dispone che il sottocomitato doganale debba controllare l'attuazione e l'amministrazione del capo 5 del titolo IV dell'accordo. |
|
(3) |
A norma dell'articolo 83, lettera e), dell'accordo, il sottocomitato doganale deve adottare il proprio regolamento interno, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È adottato il regolamento interno del sottocomitato doganale riportato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Kiev, il 15 giugno 2017
Per il sottocomitato doganale UE-Ucraina
Il presidente
M. PRODAN
I segretari
N. BILOUS
D. WENCEL
ALLEGATO
REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-UCRAINA
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Il sottocomitato doganale, istituito a norma dell'articolo 83 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) («accordo»), esercita le sue funzioni come stabilito in detto articolo.
2. Il sottocomitato doganale è composto da rappresentanti della Commissione europea e dell'Ucraina responsabili per le questioni doganali e relative alle dogane.
3. Un rappresentante della Commissione europea o dell'Ucraina responsabile per le questioni doganali e relative alle dogane esercita le funzioni di presidenza a norma dell'articolo 2.
4. Ai fini del presente regolamento interno, si applica la definizione del termine «parti» di cui all'articolo 482 dell'accordo.
Articolo 2
Presidenza
La presidenza del sottocomitato doganale è esercitata alternativamente fra le parti ogni 12 mesi. Il primo periodo di dodici mesi decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Articolo 3
Riunioni
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato doganale si riunisce una volta l'anno o su richiesta di una delle parti.
2. Ogni riunione del sottocomitato doganale è convocata dal presidente a una data e in una sede convenute dalle parti. L'avviso relativo alla convocazione della riunione è inviato dal presidente entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.
3. Le riunioni del sottocomitato doganale possono svolgersi con l'ausilio di qualsiasi mezzo tecnologico concordato, come in videoconferenza o audioconferenza.
4. Al di fuori delle riunioni il sottocomitato doganale può esaminare qualsiasi questione per corrispondenza.
Articolo 4
Delegazioni
Prima di ogni riunione ciascuna parte informa l'altra, tramite il segretariato del sottocomitato doganale di cui all'articolo 5, in merito alla composizione prevista della delegazione.
Articolo 5
Segretariato
Un funzionario della Commissione europea e un funzionario dell'Ucraina responsabili per le questioni doganali e relative alle dogane svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del sottocomitato doganale ed eseguono i compiti di segreteria di concerto e in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.
Articolo 6
Corrispondenza
1. La corrispondenza indirizzata al sottocomitato doganale è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua volta informa il segretario dell'altra parte.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al sottocomitato doganale sia trasmessa al presidente e distribuita, se del caso, a norma dell'articolo 7.
3. La corrispondenza proveniente dal presidente è inviata alle parti dal segretariato di tale sottocomitato a nome del presidente stesso. Tale corrispondenza è diffusa, se del caso, a norma dell'articolo 7.
Articolo 7
Documenti
1. I documenti sono diffusi tramite il segretariato del sottocomitato doganale.
2. Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.
3. Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Unione e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Ucraina. Il segretario dell'Unione invia una copia dei documenti finali ai segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
4. Il segretario dell'Ucraina distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Ucraina e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione. Il segretario dell'Ucraina invia una copia dei documenti finali ai segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
Articolo 8
Riservatezza
Salvo diversa decisione delle parti, le riunioni del sottocomitato doganale non sono pubbliche.
Se una parte comunica al sottocomitato doganale informazioni designandole come riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.
Articolo 9
Ordine del giorno delle riunioni
1. Il segretariato del sottocomitato doganale stabilisce un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione
2. L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito a norma dell'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.
3. L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato doganale all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
4. Secondo l'occasione e con il consenso dell'altra parte, il presidente può invitare rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti a partecipare alle riunioni del sottocomitato doganale in qualità di osservatori per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.
5. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.
Articolo 10
Verbali e conclusioni operative
1. Il progetto di verbale di ogni riunione, comprendente le conclusioni operative, è redatto dal segretario della parte che detiene la presidenza.
2. Il progetto di verbale, comprendente le conclusioni operative, è presentato al sottocomitato doganale per approvazione. Esso è approvato entro i 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione del sottocomitato doganale. Una copia del verbale approvato è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.
Articolo 11
Decisioni e raccomandazioni
1. Il sottocomitato doganale adotta modalità pratiche, misure, decisioni e raccomandazioni come previsto all'articolo 83 dell'accordo. Esse sono adottate per consenso tra le parti una volta espletate le rispettive procedure interne di adozione. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.
2. Ciascuna decisione o raccomandazione è firmata da un rappresentante di entrambe le parti. Fatto salvo il paragrafo 3, i rappresentanti firmano tali documenti nel corso della riunione nella quale è adottata la decisione o la raccomandazione pertinente.
3. Se le parti decidono in tal senso, il sottocomitato doganale può adottare decisioni, o raccomandazioni mediante procedura scritta, una volta espletate le rispettive procedure interne. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra le due segreterie, che operano di concerto con le parti. A tale scopo il testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le eventuali riserve o modifiche. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare i termini indicati nel presente paragrafo in funzione delle esigenze di un caso specifico. Una volta concordato il testo, la decisione o la raccomandazione è firmata da un rappresentante di entrambe le parti.
4. Gli atti del sottocomitato doganale recano il titolo di «decisione» o «raccomandazione». Ogni decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.
5. Le decisioni e le raccomandazioni del sottocomitato doganale sono autenticate dai due segretari.
6. Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse a entrambe le parti.
7. Il segretariato del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» è informato delle decisioni, dei pareri, delle raccommandazioni, delle relazioni o delle altre azioni concordate del sottocomitato doganale.
8. Ciascuna parte può decidere se pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del sottocomitato doganale nelle rispettive Gazzette ufficiali.
Articolo 12
Relazioni
Il sottocomitato doganale riferisce al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» a ogni riunione annuale ordinaria di tale comitato.
Articolo 13
Lingue
1. Le lingue di lavoro del sottocomitato doganale sono l'inglese e l'ucraino.
2. Salvo decisione contraria, il sottocomitato doganale delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.
Articolo 14
Spese
1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato doganale sia per il personale e le spese di viaggio e di soggiorno sia per le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.
3. Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e ucraino conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, sono a carico della parte che ospita la riunione.
Le spese relative all 'interpretazione e alla traduzione da o in altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.
Articolo 15
Modifica
Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato doganale a norma dell'articolo 83, lettera e), dell'accordo.
Rettifiche
|
10.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/41 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 56 del 3 marzo 2017 )
Pagina 122, allegato 1, tabella, quartultima riga, prima colonna:
anziché:
«Era Solar Co. Ltd»
leggasi:
«Zhejiang Era Solar Technology Co. Ltd».
|
10.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/41 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 della Commissione, del 15 settembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 che istituiscono dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e recante abrogazione della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 238 del 16 settembre 2017 )
Pagina 37, allegato, tabella, dodicesima riga, prima colonna:
anziché:
« Zheijiang Era Solar Co. Ltd »
leggasi:
« Zhejiang Era Solar Technology Co. Ltd ».