ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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Decisione di esecuzione (UE) 2018/193 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che autorizza laboratori in Brasile e nella Federazione russa a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti [notificata con il numero C(2018) 593] ( 1 ) |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
9.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/188 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2017
recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura. |
(2) |
L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni rinnovabile una volta, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti. |
(3) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 della Commissione (2) istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali onde facilitare l'attuazione dell'obbligo di sbarco tramite alcuni meccanismi di flessibilità. |
(4) |
A norma dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), punto ii), tale piano in materia di rigetti prevedeva tra l'altro alcune esenzioni dall'obbligo di sbarcare tutte le catture, tenuto conto dei costi sproporzionati di trattamento delle catture indesiderate, per gli attrezzi da pesca per i quali le catture indesiderate per attrezzo non rappresentano più di una certa percentuale del totale annuo delle catture effettuate dall'attrezzo in questione («esenzioni de minimis»). |
(5) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014, il piano in materia di rigetti scade il 31 dicembre 2017. |
(6) |
Il Belgio, la Francia, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Spagna hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque sudoccidentali. Il 2 giugno 2017, previa consultazione del consiglio consultivo per le acque sudoccidentali e del consiglio consultivo per gli stock pelagici, tali Stati membri hanno presentato una raccomandazione comune alla Commissione. |
(7) |
La raccomandazione comune proponeva di prorogare la durata delle esenzioni «de minimis» stabilita nel piano in materia di rigetti ai seguenti livelli riveduti di rigetti:
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(8) |
Per giustificare l'esenzione «de minimis» proposta, gli Stati membri hanno fornito elementi di prova dei costi sproporzionati del trattamento delle catture indesiderate nelle attività di pesca in questione. Tali elementi di prova sono stati esaminati dal gruppo di esperti del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), il quale ha concluso che nelle raccomandazioni comuni figuravano fondate argomentazioni in relazione ai costi sproporzionati del trattamento delle catture indesiderate, corredate in alcuni casi di una valutazione qualitativa dei costi stessi. Alla luce di quanto precede e in assenza di informazioni scientifiche contrarie, è opportuno prorogare la durata delle esenzioni «de minimis» in base alle percentuali proposte nella raccomandazione comune e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. |
(9) |
Gli articoli 2 e 4 del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 prevedono, rispettivamente, un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per l'acciuga, il suro, il sugarello cileno e lo sgombro catturati nell'ambito della pesca artigianale con ciancioli e una specifica taglia minima di riferimento per la conservazione per l'acciuga. Tali misure sono state valutate positivamente dallo CSTEP nel 2014. La Commissione ritiene che gli elementi sui quali si è basata tale valutazione restino validi per i prossimi tre anni. È pertanto opportuno prorogare l'applicazione di tali misure al 2020. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1394/2014. |
(11) |
Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche collegate alla campagna di pesca della flotta dell'Unione e sulla relativa pianificazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Tenuto conto del fatto che il piano in materia di rigetti istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 scade il 31 dicembre 2017, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2018, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 è così modificato:
1) |
l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Esenzioni «de minimis» In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:
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2) |
all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2020.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1o gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 31).
9.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/4 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/189 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2017
recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura. |
(2) |
L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni rinnovabile una volta, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti. |
(3) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione (2) ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord, al fine di agevolare l'attuazione dell'obbligo di sbarco mediante determinati meccanismi di flessibilità. |
(4) |
Esenzioni dall'obbligo di sbarco di tutte le catture possono essere stabilite conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 qualora sia scientificamente dimostrato che è molto difficile conseguire aumenti di selettività o che il trattamento delle catture indesiderate comporta costi sproporzionati («esenzioni de minimis»). |
(5) |
Il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mare del Nord. Il 31 maggio 2017, previa consultazione del consiglio consultivo per il Mare del Nord e del consiglio consultivo per gli stock pelagici, tali Stati membri hanno presentato una raccomandazione comune alla Commissione. |
(6) |
Tale raccomandazione suggerisce di stabilire, per gli anni 2018, 2019 e 2020, un'esenzione «de minimis» per un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture di sgombro, suro, aringa e merlano nella pesca di piccoli pelagici praticata da pescherecci per traino pelagico (OTM e PTM) di lunghezza fuori tutto fino a 25 metri, che praticano la pesca dello sgombro, del suro e dell'aringa nelle divisioni CIEM IVb e IVc a sud di 54° nord. |
(7) |
Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche che dimostrano che il trattamento delle catture indesiderate nelle attività di pesca in questione comporterebbe costi sproporzionati. Tali elementi di prova sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Lo CSTEP ha osservato che l'esenzione «de minimis» potrebbe costituire un incentivo per le flotte ad adeguare il loro comportamento e a proseguire la ricerca sui metodi per migliorare la selettività. La proposta di esenzione può quindi essere inclusa nel regolamento delegato (UE) n. 1395/2014. |
(8) |
La durata del piano sui rigetti dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 31 dicembre 2020. |
(9) |
Gli articoli 2, 4 e 4 bis del regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 hanno per oggetto, rispettivamente, un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo sgombro e l'aringa catturati nella pesca con ciancioli, la documentazione delle catture e misure tecniche per la pesca dello spratto. La misura riguardante l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza è stata valutata positivamente dallo CSTEP nel 2014 e le misure tecniche per la pesca dello spratto sono state valutate positivamente dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) nel 2017. La Commissione ritiene che gli elementi su cui poggia tale valutazione rimarranno validi per i prossimi tre anni. È pertanto opportuno prorogare l'applicazione delle misure fino al 2020. |
(10) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 e il relativo allegato. |
(11) |
Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Poiché il piano in materia di rigetti istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 scade il 31 dicembre 2017, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2018, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 è così modificato:
1) |
All'articolo 3, il titolo è sostituito dal seguente: «Esenzione “de minimis” per gli anni 2015 e 2016». |
2) |
È inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Esenzione «de minimis» per gli anni 2018, 2019 e 2020 In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nel 2018, 2019 e 2020 può essere rigettato fino a un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture di sgombro, suro, aringa e merlano nella pesca di pelagici praticata da pescherecci da traino pelagico di lunghezza massima fuori tutto di 25 metri dotati di reti da traino pelagiche (OTM/PTM), che praticano la pesca dello sgombro, del suro e dell'aringa nelle divisioni CIEM IVb e IVc a sud del 54° parallelo di latitudine nord.». |
3) |
All'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2020.». |
4) |
L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 35).
ALLEGATO
ALLEGATO
1. |
Pesca di piccoli pelagici nella zona CIEM IIIa (Skagerrak e Kattegat):
|
2. |
Pesca di piccoli pelagici nella zona CIEM IV (Mare del Nord):
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3. |
Altre navi adibite alla pesca di piccole specie pelagiche di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, che non rientrano nei punti 1 e 2 del presente allegato. |
4. |
Pesca a fini industriali nelle acque unionali delle zone CIEM IIIa e IV:
|
(1) Reti a strascico a divergenti e reti a strascico a coppia aventi dimensione di maglia < 70 mm
(2) Dimensione di maglia 50 – 99 mm
(3) Dimensione di maglia 50 – 90 mm
9.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/8 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/190 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2017
recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura. |
(2) |
L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni rinnovabile una volta, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti. |
(3) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 della Commissione (2) ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali al fine di agevolare l'attuazione dell'obbligo di sbarco mediante determinati meccanismi di flessibilità. |
(4) |
Il Belgio, la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi, la Spagna e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque nordoccidentali. Il 31 maggio 2017, previa consultazione del consiglio consultivo per le acque nordoccidentali e del consiglio consultivo per gli stock pelagici, tali Stati membri hanno presentato una raccomandazione comune alla Commissione. |
(5) |
Esenzioni dall'obbligo di sbarco di tutte le catture possono essere stabilite conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza («esenzione legata al tasso di sopravvivenza»). |
(6) |
La raccomandazione comune suggerisce di applicare nel 2019 e nel 2020, a determinate condizioni, un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo sgombro e l'aringa catturati nella pesca al cianciolo di specie non soggette a contingente nelle divisioni CIEM VIIe e VIIf. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri a sostegno dell'esenzione sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Lo CSTEP ha concluso che gli elementi di prova forniti a sostegno dell'esenzione proposta erano simili a quelli presentati per altre deroghe contemplate dal precedente piano sui rigetti, che avevano già formato oggetto di valutazione. Esenzioni dall'obbligo di sbarco di tutte le catture possono inoltre essere stabilite conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 qualora sia scientificamente dimostrato che è molto difficile conseguire aumenti di selettività o che il trattamento delle catture indesiderate comporta costi sproporzionati (esenzioni «de minimis»). |
(7) |
La raccomandazione comune propone un'esenzione «de minimis» per un massimo del 6 % nel 2018 e del 5 % nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture di melù (Micromesistius poutassou) nella pesca industriale di questa specie praticata da pescherecci da traino pelagico nelle divisioni CIEM Vb, VI e VII, con trasformazione a bordo delle catture per la produzione di base di surimi. Gli Stati membri interessati hanno fornito elementi atti a dimostrare che non è possibile conseguire aumenti di selettività e che i costi di trattamento delle catture indesiderate sono sproporzionati. Lo CSTEP ha esaminato l'esenzione proposta e ha concluso che è sufficientemente motivata. L'esenzione proposta può quindi essere inclusa nel regolamento delegato (UE) n. 1393/2014. |
(8) |
La raccomandazione comune suggerisce di applicare un'esenzione «de minimis» per un massimo del 6 % nel 2018 e del 5 % nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture di tonno bianco (Thunnus alalunga) nella pesca di questa specie praticata con reti da traino pelagiche a coppia (PTM) nella divisione CIEM VII. Gli Stati membri hanno fornito elementi atti a dimostrare che i costi di magazzinaggio e di trattamento delle catture indesiderate in mare e a terra sono sproporzionati. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri sono stati esaminati dallo CSTEP. Nella sua valutazione lo CSTEP ha menzionato il rischio di selezione qualitativa. A questo proposito va rilevato che, a norma dell'articolo 19 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 850/1998 del Consiglio (3), il divieto di rigetto non si applica alle catture di specie che sono esentate dall'obbligo di sbarco in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'esenzione proposta può quindi essere inclusa nel regolamento delegato (UE) n. 1393/2014. |
(9) |
La raccomandazione comune suggerisce di applicare, nel 2018, 2019 e 2020, un'esenzione «de minimis» per un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture di sgombro (Scomber scombrus), suro (Trachurus ssp.), aringa (Clupea harengus) e merlano (Merlangius Merlangus) nella pesca di piccoli pelagici praticata da pescherecci da traino pelagico (OTM e PTM) di lunghezza massima fuori tutto di 25 metri, che praticano la pesca dello sgombro, del suro e dell'aringa nella divisione CIEM VIId. Le prove scientifiche fornite dagli Stati membri a sostegno dell'esenzione proposta sono state esaminate dallo CSTEP. Lo CSTEP ha osservato che l'esenzione «de minimis» potrebbe costituire un incentivo per le flotte ad adeguare il loro comportamento e a proseguire la ricerca sui metodi per migliorare la selettività. L'esenzione considerata può quindi essere inclusa nel regolamento delegato (UE) n. 1393/2014. |
(10) |
La durata del piano sui rigetti dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 31 dicembre 2020. |
(11) |
L'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 prevede, rispettivamente, un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo sgombro e l'aringa catturati nella pesca al cianciolo. Tale misura è stata valutata positivamente dallo CSTEP nel 2014. La Commissione ritiene che gli elementi su cui poggia tale valutazione rimarranno validi per i prossimi tre anni. È pertanto opportuno prorogare l'applicazione della misura fino al 2020. |
(12) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 e il relativo allegato. |
(13) |
Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Poiché il piano in materia di rigetti istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 scade il 31 dicembre 2017, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2018, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 è così modificato:
(1) |
all'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica nel 2019 e nel 2020 alle catture di sgombro e aringa effettuate nella pesca al cianciolo di specie pelagiche non soggette a contingenti nelle divisioni CIEM VIIe e VIIf, purché siano soddisfatte, mutatis mutandis, le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo e all'articolo 4 del presente regolamento.». |
(2) |
All'articolo 3, il titolo è sostituito dal seguente: «Esenzioni “de minimis” per gli anni 2015, 2016 e 2017». |
(3) |
È inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Esenzioni “de minimis” per gli anni 2018, 2019 e 2020 In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 possono essere rigettati i seguenti quantitativi:
|
(4) |
All'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2020.». |
(5) |
L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 25).
(3) Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).
ALLEGATO
1. |
Attività di pesca nelle zone CIEM Vb, VIa e VIb
|
2. |
Attività di pesca nelle zone CIEM VII (escluse le zone CIEM VIIa, VIId e VIIe)
|
3. |
Attività di pesca nelle zone CIEM VIId e VIIe
|
4. |
Attività di pesca nella zona CIEM VIIa
|
9.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/13 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/191 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2017
che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, per quanto riguarda lo stock di pesce spada del Mediterraneo
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Per garantire la protezione dei giovanili di pesce spada la raccomandazione 16-05 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) prevede, ai punti 15 e 17, una taglia minima per il pesce spada catturato nel Mediterraneo. Le catture e le catture accessorie di pesce spada al di sotto di tale taglia minima, comprese quelle effettuate nella pesca sportiva e ricreativa, non dovrebbero essere tenute a bordo, trasbordate, sbarcate, trasportate, immagazzinate, vendute, esposte o messe in vendita. |
(2) |
Inoltre il punto 17 della raccomandazione 16-05 impone ai pescherecci che praticano la pesca attiva di pesce spada di rigettare le catture accidentali di tale specie di taglia inferiore alla taglia minima che eccedono il 5 % delle loro catture totali di pesce spada. |
(3) |
Per la pesca sportiva e la pesca ricreativa, i punti 23 e 26 della raccomandazione ICCAT 16-05 stabiliscono che dovrebbe essere vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di pesce spada del Mediterraneo al giorno per nave. Dovrebbero essere predisposte le misure necessarie a garantire, nella massima misura possibile, la reimmissione in acqua degli esemplari di pesce spada del Mediterraneo catturati vivi nella pesca sportiva e ricreativa, in particolare dei giovanili. |
(4) |
La raccomandazione ICCAT 16-05 stabilisce al punto 30 che le navi non autorizzate a praticare la pesca attiva di pesce spada del Mediterraneo possono tenere a bordo catture di pesce spada purché non superino un limite massimo di catture accessorie per nave e per operazione di pesca. È opportuno che gli Stati membri definiscano tale limite massimo di catture accessorie nei rispettivi piani di pesca annuali e lo comunichino alla Commissione. Le navi non autorizzate a praticare la pesca attiva di pesce spada del Mediterraneo non dovrebbero conservare a bordo catture accessorie di pesce spada del Mediterraneo eccedenti i limiti stabiliti nei piani di pesca nazionali annuali. |
(5) |
Al fine di garantire la coerenza tra la raccomandazione ICCAT 16-05 e le norme dell'Unione europea, l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non dovrebbe applicarsi alle navi dell'Unione che partecipano alla pesca del pesce spada nel Mediterraneo. |
(6) |
È opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione (2) per includervi nuove disposizioni che corrispondano alle condizioni stabilite nella raccomandazione ICCAT 16-05 per l'esercizio della pesca. |
(7) |
Conformemente al calendario stabilito all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2015/98 è così modificato:
(1) |
l'articolo 5 è così modificato:
|
(2) |
È inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Pesce spada del Mediterraneo (1) In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita catture e catture accessorie di pesce spada (Xiphias gladius), comprese quelle prelevate nella pesca sportiva e ricreativa:
(2) In deroga al paragrafo 1, le navi da cattura che praticano la pesca attiva di pesce spada possono tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita catture accidentali di pesce spada di dimensioni inferiori alla taglia minima, a condizione che tali catture non superino il 5 %, in peso o in numero di esemplari, delle catture totali di pesce spada di tali navi. (3) In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le navi da cattura che non praticano la pesca attiva di pesce spada non possono tenere a bordo catture di pesce spada eccedenti il limite di catture accessorie stabilito dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali per le catture totali presenti a bordo, in peso o numero di esemplari. (4) In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa è vietato catturare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di pesce spada al giorno per nave. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire e facilitare la reimmissione in mare di esemplari di pesce spada catturati vivi nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23).
9.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/15 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/192 DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 2018
che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i laboratori di riferimento dell'UE nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 32, paragrafi 5 e 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa compiti e requisiti generali dei laboratori di riferimento dell'Unione europea («laboratori di riferimento dell'UE») per i mangimi e gli alimenti e per la salute degli animali. Conformemente a tale regolamento, i laboratori di riferimento dell'UE si occupano in particolare di fornire ai laboratori di riferimento nazionali dettagli sui metodi di analisi e di coordinarne l'applicazione. I laboratori di riferimento dell'UE per i mangimi e gli alimenti sono elencati nell'allegato VII, parte I, di tale regolamento. Nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti sono stati designati un laboratorio di riferimento dell'UE per i metalli pesanti nei mangimi e negli alimenti, un laboratorio di riferimento dell'UE per le micotossine, un laboratorio di riferimento dell'UE per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e un laboratorio di riferimento dell'UE per le diossine e i policlorobifenili (PCB) nei mangimi e negli alimenti. |
(2) |
Il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, che dal 2006 ospita il laboratorio di riferimento dell'UE per i metalli pesanti nei mangimi e negli alimenti, il laboratorio di riferimento dell'UE per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e il laboratorio di riferimento dell'UE per le micotossine nei mangimi e negli alimenti, ha informato la direzione generale per la Salute e la sicurezza alimentare che non accoglierà più tali laboratori di riferimento dell'UE a partire dal 1o gennaio 2018. |
(3) |
In tali settori l'efficacia dei controlli ufficiali e delle altre attività di controllo dipende dalla qualità, dall'uniformità e dall'affidabilità dei metodi di analisi e dei risultati analitici dei laboratori ufficiali ed esiste un'esigenza continua di promuovere pratiche uniformi nell'uso dei metodi analitici. È necessario continuare a disporre di un laboratorio di riferimento dell'UE in tali settori e designare quindi nuovi laboratori di riferimento dell'UE. Inoltre, poiché dal 2006 sono state individuate nuove priorità nei settori dei metalli, dei composti azotati, dei contaminati da processo e delle tossine vegetali, è necessario ampliare l'ambito delle attività e dei compiti dei nuovi laboratori di riferimento dell'UE che saranno designati. |
(4) |
È pertanto opportuno ampliare l'ambito delle attività e dei compiti dell'attuale laboratorio di riferimento dell'UE per i metalli pesanti nei mangimi e negli alimenti a tutti i metalli e i composti azotati nei mangimi e negli alimenti, dell'attuale laboratorio di riferimento dell'UE per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) a tutti i contaminanti da processo e dell'attuale laboratorio di riferimento dell'UE per le micotossine nei mangimi e negli alimenti alle micotossine e alle tossine vegetali nei mangimi e negli alimenti. |
(5) |
Il 23 gennaio 2017 la Commissione ha quindi lanciato un invito a presentare candidature per selezionare e designare un laboratorio di riferimento dell'UE per i suddetti settori. Il laboratorio National Food Institute, Technical University of Denmark (Danimarca) selezionato dovrebbe essere designato come laboratorio di riferimento dell'UE per i metalli e i composti azotati nei mangimi e negli alimenti, il laboratorio National Food Institute, Technical University of Denmark (Danimarca) come laboratorio di riferimento dell'UE per i contaminanti da processo e il laboratorio RIKILT (Stichting Wageningen Research) (Paesi Bassi) come laboratorio di riferimento dell'UE per le micotossine e le tossine vegetali nei mangimi e negli alimenti. |
(6) |
Data la crescente importanza dei contaminanti persistenti clorurati diversi dai PCB e dalle diossine, dei contaminanti persistenti bromurati e dei contaminanti persistenti fluorurati per la sicurezza dei mangimi e degli alimenti, è altresì opportuno ampliare l'ambito di attività del laboratorio di riferimento dell'UE per le diossine e i PCB nei mangimi e negli alimenti a tutti gli inquinanti organici persistenti (POP) alogenati nei mangimi e negli alimenti. Il laboratorio di riferimento dell'UE per le diossine e i PCB nei mangimi e negli alimenti dovrebbe pertanto essere rinominato laboratorio di riferimento dell'UE per gli inquinanti organici persistenti (POP) alogenati nei mangimi e negli alimenti al fine di rispecchiare quest'estensione del suo ambito di attività. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
ALLEGATO
All'allegato VII, parte I del regolamento (CE) n. 882/2004, i punti da 18 a 21 sono sostituiti dai seguenti:
«18. |
Laboratorio di riferimento dell'UE per i metalli e i composti azotati nei mangimi e negli alimenti National Food Institute, Technical University of Denmark Copenaghen Danimarca |
19. |
Laboratorio di riferimento dell'UE per le micotossine e le tossine vegetali nei mangimi e negli alimenti RIKILT (Stichting Wageningen Research) Wageningen Paesi Bassi |
20. |
Laboratorio di riferimento dell'UE per i contaminanti da processo National Food Institute, Technical University of Denmark Copenaghen Danimarca |
21. |
Laboratorio di riferimento dell'UE per gli inquinanti organici persistenti (POP) alogenati nei mangimi e negli alimenti Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg Friburgo Germania» |
DECISIONI
9.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/18 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/193 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2018
che autorizza laboratori in Brasile e nella Federazione russa a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti
[notificata con il numero C(2018) 593]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 92/65/CEE del Consiglio (2) prevede, per quanto riguarda la rabbia, un sistema alternativo alla quarantena per l'introduzione di alcuni carnivori domestici negli Stati membri. Conformemente all'articolo 16, secondo comma, di detta direttiva, nel caso di importazioni da taluni paesi terzi di cani, gatti e furetti tale sistema prescrive controlli di efficacia della vaccinazione di tali animali da effettuare mediante una titolazione di anticorpi. |
(2) |
Tali controlli sono necessari anche in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) in relazione ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti da taluni paesi terzi. |
(3) |
La decisione 2000/258/CE designa l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) di Nancy, Francia, come istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici. L'AFSSA è stata ora integrata nell'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), in Francia. |
(4) |
La decisione 2000/258/CE dispone, tra l'altro, che l'ANSES valuti i laboratori dei paesi terzi che hanno presentato domanda di autorizzazione a effettuare i test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici. |
(5) |
L'autorità competente del Brasile ha presentato una domanda di autorizzazione per il laboratorio «TECSA/LABORATÓRIOS LTDA» di Belo Horizonte e l'ANSES ha elaborato e presentato alla Commissione una relazione di valutazione favorevole per detto laboratorio in data 23 ottobre 2017. |
(6) |
L'autorizzazione rilasciata il 31 gennaio 2006 conformemente alla decisione 2000/258/CE al laboratorio «Instituto Pasteur» di San Paolo, Brasile, è stata revocata in conformità alla decisione 2010/436/UE della Commissione (4), in seguito alla relazione di valutazione sfavorevole del 30 settembre 2011 elaborata dall'ANSES per tale laboratorio e presentata alla Commissione. |
(7) |
L'autorità competente del Brasile ha presentato una nuova domanda di autorizzazione per il laboratorio «Instituto Pasteur» di San Paolo e l'ANSES ha elaborato e presentato alla Commissione una relazione di valutazione favorevole per detto laboratorio in data 23 ottobre 2017. |
(8) |
L'autorità competente della Federazione russa ha presentato una domanda di autorizzazione per i laboratori «NoviStem LLC» di Mosca e «Institute of Veterinary Medicine Biotechnology LLC (IBVM)» di Volginski, e l'ANSES ha elaborato e presentato alla Commissione una relazione di valutazione favorevole per detti laboratori in data 23 ottobre 2017. |
(9) |
È pertanto opportuno autorizzare i laboratori «TECSA LABORATÓRIOS LTDA» di Belo Horizonte, «Instituto Pasteur» di San Paolo, «NoviStem LLC» di Mosca e «Institute of Veterinary Medicine Biotechnology LLC (IBVM)» di Volginski a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2000/258/CE, i seguenti laboratori sono autorizzati a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti:
a) |
|
b) |
|
c) |
|
d) |
|
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.
(2) Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).
(3) Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).
(4) Decisione 2010/436/UE della Commissione, del 9 agosto 2010, recante applicazione della decisione 2000/258/CE del Consiglio riguardo alle prove di competenza finalizzate a mantenere le autorizzazioni dei laboratori a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (GU L 209 del 10.8.2010, pag. 19).
9.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/20 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2018/194 DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 2018
che definisce i modelli degli estratti della contabilità dei diritti alle risorse proprie e il modello per la comunicazione degli importi irrecuperabili corrispondenti ai diritti alle risorse proprie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 3,
previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2366 della Commissione (2) fissa le modalità di comunicazione da parte degli Stati membri di talune informazioni trasmesse alla Commissione nel quadro del sistema delle risorse proprie. |
(2) |
È opportuno definire i modelli per la trasmissione mensile degli estratti della contabilità «A» e «B», in modo che la loro comunicazione avvenga in modo strutturato. È necessario chiarire che la voce «Importi recuperati» si riferisce all'adempimento, da parte degli Stati membri, dei loro obblighi finanziari consistenti nella messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e non soltanto ai pagamenti da essi ricevuti da parte degli operatori economici debitori di dazi doganali. Pertanto, è opportuno che negli «Importi recuperati» siano esplicitamente inclusi gli importi che vengono messi a disposizione del bilancio dell'Unione in quanto il loro mancato recupero presso i debitori è imputabile agli Stati membri a motivo di errori amministrativi o di scarsa diligenza negli sforzi di recupero messi in atto. È opportuno fornire negli estratti informazioni supplementari che contribuiscano ad aumentarne la chiarezza e la trasparenza. |
(3) |
È opportuno che tutti gli importi messi a disposizione a titolo di risorse proprie tradizionali sui conti della Commissione conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 siano inseriti negli estratti della contabilità e nei relativi allegati. Per garantire l'iscrizione di tutti gli importi, compresi quelli messi a disposizione dopo lo scadere del termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 609/2014, è opportuno fornire informazioni supplementari negli allegati successivi degli estratti della contabilità «A». |
(4) |
La comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dovrebbe comprendere tutte le informazioni atte a permettere un esame approfondito dei motivi che hanno impedito allo Stato membro interessato di mettere a disposizione gli importi ritenuti o dichiarati irrecuperabili superiori a 100 000 EUR e le misure adottate da quest'ultimo per garantirne il recupero. Succede talvolta che le comunicazioni trasmesse a norma della decisione di esecuzione (UE) 2016/2366 non siano esaustive e in tal caso risulta necessario inviare agli Stati membri interessati richieste di informazioni supplementari. È quindi opportuno aggiungere elementi supplementari e chiarimenti nelle schede esistenti, ad esempio ulteriori dettagli riguardanti il debito e i fatti che hanno portato all'accertamento del diritto, la mutua assistenza e la procedura di pagamento e di recupero. |
(5) |
Occorre tenere conto delle modifiche apportate al regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dal regolamento (UE, Euratom) 2016/804 del Consiglio (3), applicabile a decorrere dal 1o ottobre 2016, per quanto riguarda la possibilità di dispensare gli Stati membri dall'obbligo di mettere a disposizione del bilancio dell'Unione gli importi di risorse proprie tradizionali che risultano irrecuperabili a causa della differita contabilizzazione o differita notifica dell'obbligazione doganale al fine di non pregiudicare indagini penali riguardanti gli interessi finanziari dell'Unione. |
(6) |
È necessario prevedere un periodo transitorio per dare agli Stati membri il tempo necessario per adeguarsi alle modifiche introdotte nelle schede da utilizzare per le comunicazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. |
(7) |
Per motivi di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2366, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri utilizzano i modelli di cui agli allegati I, II, III e IV della presente decisione per fornire gli estratti della contabilità dei diritti alle risorse proprie ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.
Articolo 2
Gli Stati membri utilizzano il modello di cui all'allegato V della presente decisione per effettuare la comunicazione degli importi irrecuperabili corrispondenti ai diritti alle risorse proprie ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. Gli Stati membri trasmettono le comunicazioni attraverso il sistema elettronico di gestione e informazione basato sul web messo a disposizione dalla Commissione.
Articolo 3
1. Gli Stati membri utilizzano i modelli di cui all'articolo 1 della presente decisione a decorrere dal 20 luglio 2018 al più tardi. Gli Stati membri possono utilizzare i modelli di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2366 fino al 19 luglio 2018.
2. Gli Stati membri utilizzano il modello di cui all'articolo 2 della presente decisione a decorrere dal 1o settembre 2018. Gli Stati membri utilizzano il modello di cui all'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2366 fino al 31 agosto 2018.
Articolo 4
La decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2366 è abrogata a decorrere dal 1o settembre 2018.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39.
(2) Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2366 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che definisce i modelli degli estratti della contabilità dei diritti alle risorse proprie e il modello per la comunicazione degli importi irrecuperabili corrispondenti ai diritti alle risorse proprie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio (GU L 350 del 22.12.2016, pag. 30).
(3) Regolamento (UE, Euratom) 2016/804 del Consiglio, del 17 maggio 2016, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 85).
ALLEGATO I
CONTABILITÀ «A» DELLE RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA
Estratto dei diritti accertati (1)
Stato membro:
Mese/anno:
(in moneta nazionale) |
||||||||
NATURA DELLA RISORSA |
Riferimento Stato membro (facoltativo) |
Importi accertati del mese (2) |
Importi recuperati dalla contabilità (3) |
Rettifiche di accertamenti precedenti (4) |
Importi lordi |
Importi netti |
||
+ |
– |
|||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) = (1) + (2) + (3) – (4) |
(6) |
|||
1210 |
Dazi doganali esclusi dazi compensativi e antidumping |
|
|
|
|
|
|
|
1230 |
Dazi compensativi e antidumping sui prodotti |
|
|
|
|
|
|
|
1240 |
Dazi compensativi e antidumping sui servizi |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
DAZI DOGANALI |
|
|
|
|
|
|
|
1100 |
Contributi alla produzione relativi alla campagna di commercializzazione 2005/2006 e precedenti |
|
|
|
|
|
|
|
1110 |
Contributi connessi all'ammasso dello zucchero |
|
|
|
|
|
|
|
1130 |
Importi riscossi sulla produzione dello zucchero C, dell'isoglucosio C e dello sciroppo d'inulina C non esportata e sullo zucchero C e l'isoglucosio C di sostituzione |
|
|
|
|
|
|
|
1170 |
Tassa sulla produzione |
|
|
|
|
|
|
|
1180 |
Prelievi unici sulla quota supplementare di zucchero e sulla quota aggiuntiva di isoglucosio |
|
|
|
|
|
|
|
1190 |
Prelievo di eccedenza |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
CONTRIBUTI ZUCCHERO |
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE 12 + 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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– 20 % spese di riscossione – 25 % spese di riscossione (5) – 10 % spese di riscossione (6) |
|
|
|||
|
|
Totale da versare all'UE |
|
|
(1) Compresi i diritti accertati a seguito di controlli e di casi di frode e irregolarità individuati.
(2) Comprese le rettifiche contabili.
(3) Compresi gli importi dichiarati o considerati irrecuperabili per motivi imputabili agli Stati membri.
(4) Si tratta di rettifiche di accertamenti iniziali, in particolare recuperi a posteriori e rimborsi. Per quanto riguarda lo zucchero, le rettifiche relative alle campagne precedenti devono indicare a quale campagna di commercializzazione si riferiscono.
(5) L'aliquota di trattenuta del 25 % è applicabile agli importi che conformemente alle norme dell'Unione avrebbero dovuto essere messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1o marzo 2001 e il 28 febbraio 2014.
(6) L'aliquota di trattenuta del 10 % è applicabile agli importi che conformemente alle norme dell'Unione avrebbero dovuto essere messi a disposizione prima del 28 febbraio 2001.
ALLEGATO II
ALLEGATO ALL'ESTRATTO DELLA CONTABILITÀ «A» DELLE RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA
Seguito del recupero degli importi inerenti a casi di irregolarità o ritardi constatati attraverso misure di controllo e di supervisione (1)
Mese/Anno:
(in moneta nazionale) |
|||||||
Importo lordo delle risorse proprie recuperate |
Riferimenti a irregolarità o ritardi in materia di accertamento, di contabilizzazione e di messa a disposizione delle risorse proprie, individuati nel corso dei controlli nazionali o dell'Unione (2) (3) (4) |
Aliquota di trattenuta applicabile (5) |
Importi inclusi alla voce «Totale da versare all'UE» |
Altre informazioni (6) |
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20 % |
25 % |
10 % |
SÌ (7) |
NO (8) |
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Totale: |
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(1) Articolo 2, paragrafo 3 o articolo 4, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014.
(2) Indicare in questa colonna anche i riferimenti alle comunicazioni a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.
(3) Indicare in questa colonna anche i riferimenti alle lettere della Commissione e ai rapporti d'ispezione.
(4) Se del caso, menzionare anche i seguenti riferimenti specifici:
— |
Riferimento OWNRES; |
— |
Riferimenti che permettono di individuare singoli pagamenti connessi alla responsabilità finanziaria degli Stati membri a seguito di errori amministrativi; |
— |
Riferimenti alle decisioni nazionali, che figurano anche nell'allegato dell'estratto della contabilità separata (allegato IV) nei casi in cui gli Stati membri ritengano, in maniera autonoma, che non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 e che le RPT sono messe a disposizione su base volontaria. |
(5) Indicare con una X l'aliquota di trattenuta applicata all'importo.
(6) Indicare in questa colonna informazioni complementari riguardanti ciascun importo menzionato nell'allegato:
— |
se un importo viene messo a disposizione separatamente dal presente estratto mensile e non viene incluso nel «Totale da versare all'UE», indicare qui la data di messa a disposizione dell'importo nonché le informazioni che permettono di individuare l'importo in questione; |
— |
Indicare qui se il pagamento è soggetto a determinate condizioni; |
— |
data regolamentare di messa disposizione dell'importo. |
(7) Indicare con una X se l'importo è incluso nel presente estratto mensile.
(8) Indicare con una X se l'importo è stato messo a disposizione separatamente e non è già stato incluso in precedenza in un estratto o in un allegato.
ALLEGATO III
CONTABILITÀ SEPARATA DELLE RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA (1)
Estratto dei diritti accertati non indicati nella contabilità «A»
Stato membro:
Trimestre/Anno:
(in moneta nazionale) |
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NATURA DELLA RISORSA |
Importi lordi da recuperare a titolo del trimestre precedente |
Diritti accertati a titolo del trimestre in oggetto |
Rettifica degli accertamenti (articolo 8) (2) |
Importi irrecuperabili che non possono essere messi a disposizione per motivi giustificati (articolo 13, paragrafo 2) (3) |
Totale (1 + 2 ± 3 – 4) |
Importi recuperati per il bilancio dell'UE nel corso del trimestre (4) (5) |
Importi lordi da recuperare alla fine del trimestre in oggetto |
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(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) = (5) – (6) |
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1210 |
Dazi doganali esclusi dazi compensativi e antidumping |
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1230 |
Dazi compensativi e antidumping sui prodotti |
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1240 |
Dazi compensativi e antidumping sui servizi |
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12 |
DAZI DOGANALI |
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1100 |
Contributi alla produzione relativi alla campagna di commercializzazione 2005/2006 e precedenti |
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1110 |
Contributi connessi all'ammasso dello zucchero |
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1130 |
Importi percepiti sulla produzione dello zucchero C, dell'isoglucosio C e dello sciroppo d'inulina C non esportati nonché sullo zucchero C e l'isoglucosio C di sostituzione |
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1170 |
Tassa sulla produzione |
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1180 |
Prelievi unici sulla quota supplementare di zucchero e sulla quota aggiuntiva di isoglucosio |
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1190 |
Prelievo di eccedenza |
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11 |
CONTRIBUTI ZUCCHERO |
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TOTALE 12 + 11 |
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Stima degli importi accertati il cui recupero risulta improbabile (6) |
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(1) Contabilità detta «B» a titolo dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, compresi gli accertamenti a seguito di controlli e di casi di frodi e di irregolarità individuati.
(2) Per rettifica degli accertamenti si intendono le correzioni, compresi gli annullamenti dovuti a revisione dell'accertamento iniziale, intervenute a titolo dei trimestri precedenti. Sono per natura diverse da quelle riportate nella colonna (4).
(3) Tutti i casi devono essere specificati nell'allegato IV da trasmettere contemporaneamente all'estratto trimestrale. Il totale della colonna (4) dev'essere identico al totale della colonna 2 dell'allegato IV.
(4) L'importo totale di questa colonna deve coincidere con il totale riportato nella colonna (2) dell'estratto della contabilità «A» per i tre mesi in oggetto.
(5) Compresi tutti gli importi che non sono stati recuperati presso i debitori per motivi da imputare allo Stato membro. Questi importi devono essere menzionati nella colonna 2 dell'estratto della contabilità «A» (allegato I) e devono figurare anche nella colonna 1 dell'allegato IV.
(6) Obbligatoria per l'estratto del quarto trimestre di ogni esercizio. Se la stima è zero dev'essere indicata la menzione «nulla».
ALLEGATO IV
ALLEGATO ALL'ESTRATTO DELLA CONTABILITÀ SEPARATA DELLE RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA
Elenco degli importi dichiarati o considerati irrecuperabili nella contabilità «B» (1) (2)
Trimestre/Anno:
Importo lordo di risorse proprie |
Riferimento alla decisione nazionale |
Riferimento OWNRES (3) |
Riferimento WOMIS (3) |
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Iscritto nella contabilità «A» |
Non iscritto nella contabilità «A» |
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(1) |
(2) |
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TOTALE: |
TOTALE: |
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(1) Articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 609/2014.
(2) Compresi tutti gli importi che non sono stati recuperati presso i debitori per motivi da imputare allo Stato membro.
(3) Se del caso.
ALLEGATO V
MODELLO PER LA COMUNICAZIONE (1) DEGLI IMPORTI IRRECUPERABILI CORRISPONDENTI AI DIRITTI ALLE RISORSE PROPRIE
Salvo indicazione contraria, occorre fornire tutte le informazioni richieste, se disponibili e pertinenti. Gli importi vanno indicati nella valuta in vigore nei singoli Stati membri al momento dell'invio della relazione.
1. INFORMAZIONI GENERALI
Stato membro: …
Estremi della comunicazione: …
(codice dello Stato membro/esercizio di riferimento/numero d'ordine dell'esercizio di riferimento)
Riferimento a schede con informazioni attinenti inviate in precedenza a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014: …
Ragioni del mancato riferimento alle schede informative di cui sopra: …
Caso relativo a un controllo effettuato dall'Unione (sì/no)
Riferimento al relativo controllo effettuato dall'Unione: …
Importo totale irrecuperabile: …
Autorità che ha dichiarato irrecuperabile l'importo o ha constatato che l'importo è considerato irrecuperabile: …
Estremi della decisione amministrativa nazionale relativa all'irrecuperabilità: …
(si veda la terza colonna dell'allegato IV)
Data della decisione amministrativa relativa all'irrecuperabilità: …
Data alla quale l'importo doveva essere ritenuto irrecuperabile: …
2. INSORGENZA DELL'OBBLIGAZIONE
Data o periodo in cui è sorta l'obbligazione: …
Base giuridica per l'insorgenza dell'obbligazione: …
(Le basi giuridiche antecedenti al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2) devono essere menzionate facendo riferimento al corrispondente articolo del medesimo regolamento)
Rappresentazione indiretta (articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o disposizioni precedenti): (Sì/No)
Posizione doganale: …
(Regime doganale prevalente, situazione delle merci o destinazione doganale approvata al momento dell'insorgere dell'obbligazione doganale)
Altre informazioni da fornire in caso di operazioni di transito: …
— |
Data/e di accettazione della dichiarazione doganale (4): … |
— |
Stato/i membro/i di partenza o di ingresso nel mercato dell'Unione (codice ISO): … |
— |
Stato/i membro/i di destinazione o di uscita dal mercato dell'Unione (codice ISO): … |
— |
MRN (5)(s) della(e) operazione(i) di transito o TIR: … |
— |
Numero del carnet TIR: … |
Tipo di controllo che ha portato all'accertamento del diritto: …
— |
Controlli non attinenti all'accettazione della dichiarazione doganale: … |
— |
Controlli effettuati all'atto dello sdoganamento, fra cui il prelievo di campioni: … |
— |
Controlli effettuati successivamente allo sdoganamento ma prima dell'appuramento del regime doganale: … |
— |
Controlli effettuati dopo l'appuramento del regime doganale per le merci in oggetto: … |
— |
Controlli effettuati dopo lo sdoganamento e l'immissione in libera pratica: … |
Data(e) di appuramento del(i) regime(i) doganale(i) da comunicare qualora la posizione doganale implichi regimi sospensivi (ad esempio, conferma di arrivo in transito fraudolenta): …
Descrizione esaustiva dei fatti che hanno portato all'accertamento del diritto:
(Fornire sempre le informazioni che rispondono alle domande seguenti: Quale evento ha fatto scattare i controlli o le indagini e in che data? Quando si sono conclusi i controlli o le indagini? (trasmettere i riferimenti della relazione) Di quali merci si trattava? Fornire precisazioni sui motivi per cui i dazi sono stati elusi. I controlli o le indagini hanno permesso di calcolare i dazi supplementari e di identificare il debitore o i debitori? Indicare la data in cui i diversi debitori sono stati identificati e, se del caso, indicare le parti del debito di cui sono diventati debitori)
Data di avvio dell'indagine/dell'ispezione doganale/del controllo; …
Data in cui è stato redatto il rapporto dell'ispezione doganale/del controllo, che ha permesso di identificare il debitore o i debitori e l'importo dei dazi supplementari; …
3. MUTUA ASSISTENZA
Caso riguardante la mutua assistenza (MA) ai sensi del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (6) che coinvolge i servizi della Commissione (sì/no)
Riferimento della comunicazione di MA: …
Data di ricevimento: …
Osservazioni (facoltative): …
Riferimento del fascicolo OLAF (formato: LL/aaaa/nnnn) …
Riferimento dell'operazione congiunta nel settore doganale (JCO) (se del caso) …
Caso legato a un formulario di informazione sul rischio (RIF) o ai settori prioritari di controllo comuni (CPCA) (Sì/No)
Riferimento RIF (se del caso) …
Riferimento CPCA (se del caso) …
4. ACCERTAMENTO DEL DIRITTO
Ufficio di accertamento: …
Data di accertamento: …
Riferimento contabile dell'accertamento (facoltativo): …
Data di iscrizione nella contabilità «B» (articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014): …
Riferimento contabile della contabilità «B» (facoltativo): …
Differita contabilizzazione o differita notifica dell'obbligazione doganale al fine di non pregiudicare indagini penali riguardanti gli interessi finanziari dell'Unione (articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom 609/2014)] (sì/no)
Importo totale delle risorse proprie tradizionali accertate: …
Importo dei dazi doganali e diritti agricoli accertati, esclusi i dazi compensativi e i dazi antidumping: …
…
Importo dei dazi compensativi e dei dazi antidumping accertati: …
Importo dei contributi nel settore dello zucchero e dell'isoglucosio accertati: …
Importo corrispondente accertato di accise nazionali e IVA (facoltativo): …
Importo totale della rettifica delle risorse proprie (aggiunta/deduzione) operata dopo l'accertamento iniziale: …
Importo della correzione (aggiunta o deduzione) dei dazi doganali e diritti agricoli effettuata dopo l'accertamento iniziale, esclusi i dazi compensativi e i dazi antidumping: …
Importo della correzione (aggiunta/deduzione) dei dazi compensativi e antidumping effettuata dopo l'accertamento iniziale: …
…
Importo della correzione (aggiunta/deduzione) dei contributi zucchero/isoglucosio effettuata dopo l'accertamento iniziale: …
…
Importo della correzione (aggiunta/deduzione) di accise e IVA nazionali effettuata dopo l'accertamento iniziale (facoltativo): …
Importo totale della garanzia (7): …
(È l'importo a copertura delle risorse proprie dell'Unione ed eventualmente delle accise nazionali. Può essere uguale a 0 in caso di esonero o di mancata costituzione di una garanzia) Nel caso di una garanzia globale inferiore al 100 % dell'importo del riferimento, si indica anche quest'ultimo importo)
Quota della garanzia da assegnare alle risorse proprie dell'Unione: …
Tipo di garanzia (obbligatoria, facoltativa, non prevista): …
Tipo di garanzia obbligatoria: …
Ragioni per la mancata costituzione della garanzia richiesta: …
Importo della garanzia messo a disposizione dell'Unione: …
Data di messa a disposizione dell'importo della garanzia: …
5. PROCEDURA DI RECUPERO
(In caso di molteplici debitori per la stessa obbligazione, fornire le informazioni seguenti per ciascuno di essi:)
Qualifica del debitore (8): …
Importo dovuto, se inferiore all'importo totale accertato: …
Data di notifica dell'obbligazione: …
Data/e dei solleciti di pagamento: …
Accertamento soggetto alla procedura di ricorso ai sensi dell'articolo 243, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 o dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 952/2013 (Sì/No)
Fasi raggiunte nella procedura di ricorso: …
Data della prima presentazione del ricorso: …
Data di notifica della decisione/sentenza definitiva: …
Osservazioni (facoltative): …
Sospensione dell'esecuzione ai sensi degli articoli 222 e 244 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e dell'articolo 876 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (9) ovvero dell'articolo 108, paragrafo 3, e dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 952/2013 (sì/no)
Costituzione di una garanzia per sospensione (sì/no)
Importo della garanzia per sospensione: …
Ragioni della mancata costituzione di una garanzia per sospensione: …
(Specificare se è stato concesso o non concesso l'esonero dalla garanzia per prevedibili difficoltà di carattere economico o sociale e indicare i motivi che giustificano la decisione)
Facilitazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 229 del regolamento (CEE) n. 2913/92 o dell'articolo 112 del regolamento (UE) n. 952/2013 (nessuna richiesta/richiesta respinta/richiesta accettata)
Descrizione delle modalità di concessione delle facilitazioni di pagamento: …
Costituzione di una garanzia per la concessione di facilitazioni di pagamento (sì/no)
Importo della garanzia per la concessione di facilitazioni di pagamento: …
Ragioni della mancata costituzione di una garanzia per la concessione di facilitazioni di pagamento: …
(Specificare se è stato concesso o non concesso l'esonero dalla garanzia per prevedibili difficoltà di carattere economico o sociale e indicare i motivi che giustificano la decisione)
Data dell'emissione del titolo esecutivo: …
Notifica del titolo esecutivo (sì/no)
Data di notifica del titolo esecutivo: …
Osservazioni sul titolo esecutivo (facoltative): …
Data(e) del (dei) pagamento(i) ricevuto(i) e messo(i) a disposizione: …
Importo(i) corrispondente(i) del (dei) pagamento(i) ricevuto(i) e messo(i) a disposizione: …
Totale degli importi pagati e messi a disposizione: …
Data/e del pignoramento: …
Importo ottenuto tramite il pignoramento: …
Osservazioni sul pignoramento (facoltative): …
Data di avvio della procedura di fallimento/liquidazione/insolvenza: …
Data di dichiarazione del credito nell'ambito della procedura: …
Data di chiusura della procedura di fallimento/liquidazione/insolvenza: …
Importo di risorse proprie recuperate mediante la procedura di fallimento/liquidazione/insolvenza: …
…
Assistenza reciproca prestata da altri Stati membri per il recupero (direttiva n. 2010/24/UE del Consiglio (10) o atti precedenti) (sì/no)
Estremi della procedura di assistenza reciproca al recupero: …
Stato membro adito: …
Data della domanda: …
Importo recuperato: …
Data della risposta: …
Osservazioni sulla risposta (segnatamente se lo Stato membro adito non ha dato seguito alla domanda): …
…
6. RAGIONI PER LE QUALI È RISULTATO IMPOSSIBILE RECUPERARE L'IMPORTO RIMANENTE
(In questa sezione, gli Stati membri sono invitati ad indicare con chiarezza, ad esempio, tutte le misure esecutive concrete adottate e, in caso di procedura di fallimento/liquidazione/insolvenza, le ragioni per cui l'importo ricevuto non è risultato sufficiente a coprire l'integrità del debito o le ragioni per cui l'importo ricevuto copre soltanto una parte del debito). Inoltre, gli Stati membri sono invitati a illustrare in maniera dettagliata la situazione, qualora la contabilizzazione o la notifica dell'obbligazione doganale siano state differite al fine di non pregiudicare indagini penali riguardanti gli interessi finanziari dell'Unione).
(Non occorre ripetere informazioni già fornite nei punti da 1 a 5).
7. ALTRE INFORMAZIONI
(1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, secondo e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(4) Compresi i carnet TIR.
(5) Acronimo internazionale di «Numero di riferimento principale/Numero di riferimento del movimento».
(6) Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).
(7) In alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 952/2013 il termine «garanzia/guarantee» viene utilizzato nello stesso contesto in cui nel regolamento (CEE) n. 2913/92 viene utilizzato il termine «garanzia/security». Ai fini del presente allegato, tali termini sono intesi come «garanzia» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.
(8) Compresi i debitori con responsabilità civile, i rappresentanti indiretti e i garanti.
(9) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(10) Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).
9.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/33 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2018/195 DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 2018
che definisce le schede per la segnalazione di frodi e irregolarità a danno dei diritti alle risorse proprie tradizionali e per la relazione sui controlli riguardanti le risorse proprie tradizionali a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2365 della Commissione (2) fissa le modalità di comunicazione da parte degli Stati membri di talune informazioni trasmesse alla Commissione nel quadro del sistema delle risorse proprie. |
(2) |
I casi di frode e irregolarità dovrebbero essere segnalati in modo strutturato e contenere informazioni relative ai rischi. La stessa scheda per la segnalazione delle frodi e irregolarità viene già utilizzata per aggiornare i casi precedentemente comunicati. Di conseguenza, l'allegato II della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2365 è diventato obsoleto. |
(3) |
È necessario prevedere un periodo transitorio per dare agli Stati membri il tempo necessario per adeguarsi alle modifiche introdotte nelle schede di segnalazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014. |
(4) |
Per motivi di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2365, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri utilizzano la scheda di cui all'allegato I della presente decisione per fornire la descrizione dei casi di frodi e irregolarità constatati a danno di diritti d'importo superiore a 10 000 EUR, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014. Tale scheda è utilizzata anche per fornire i particolari sulla situazione dei casi di frodi e irregolarità già segnalati alla Commissione, riguardo ai quali non sia già stato comunicato il recupero, l'annullamento o il non avvenuto recupero, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014.
2. Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1 per via elettronica, utilizzando l'applicazione informatica OWNRES.
Articolo 2
Gli Stati membri utilizzano la scheda di cui all'allegato II della presente decisione per la relazione sui controlli riguardanti le risorse proprie tradizionali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014.
La relazione per l'esercizio 2017 è redatta utilizzando la scheda di cui al primo comma.
Articolo 3
Gli Stati membri utilizzano la scheda di cui all'articolo 1 a decorrere dal 1oaprile 2018.
Articolo 4
La decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2365 è abrogata a decorrere dal 1o aprile 2018.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 168 del 7.6.2014, pag. 29.
(2) Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2365 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che definisce le schede per la segnalazione di frodi e irregolarità a danno dei diritti alle risorse proprie tradizionali e per la relazione sui controlli riguardanti le risorse proprie tradizionali a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio (GU L 350 del 22.12.2016, pag. 24).
ALLEGATO I
Scheda per la segnalazione di frodi e irregolarità a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014
Testo di immagine Testo di immagineALLEGATO II
RELAZIONE ANNUALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 608/2014
Testo di immagineRettifiche
9.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/38 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/12 del Consiglio, dell'8 gennaio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 4 del 9 gennaio 2018 )
Pagina 3, allegato, parte A, voce 75, terza colonna:
anziché:
«Data di nascita: 20.8.1965
Passaporto n. 563233049 (scadenza 11.3.2019)»
leggasi:
«Data di nascita: 21.8.1957
Passaporto n. 563233049 (scadenza: 9.5.2018)».
9.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/38 |
Rettifica della decisione di esecuzione (PESC) 2018/16 del Consiglio dell'8 gennaio 2018 che modifica la decisione (PESC) 2016/849, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 4 del 9 gennaio 2018 )
Pagina 18, allegato, parte A, voce 75, terza colonna:
anziché:
«Data di nascita: 20.8.1965
Passaporto n. 563233049 (scadenza: 11.3.2019)
…»
leggasi:
«Data di nascita: 21.8.1957
Passaporto n. 563233049 (scadenza: 9.5.2018)
…».