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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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DECISIONI |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
DECISIONI
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7.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33/1 |
DECISIONE (UE) 2018/180 DEL CONSIGLIO
del 29 gennaio 2018
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994. |
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(2) |
A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione). |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
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(4) |
Èpertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE. |
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(5) |
La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
R. PORODZANOV
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(3) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
PROGETTO
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2018
del …
che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (1). |
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(2) |
Il regolamento (UE) n. 910/2014 abroga la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è integrata nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogata ai sensi del medesimo. |
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(3) |
È pertanto oppportuno modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il testo del punto 5 l (Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:
« 32014 R 0910: Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come di seguito:
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a) |
all'articolo 14, paragrafo 1, dopo le parole «dell'articolo 218 TFUE», sono inserite le parole «o fra uno Stato EFTA e il paese terzo in questione o un'organizzazione internazionale»; |
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b) |
le parti contraenti si tengono reciprocamente informate in merito alla negoziazione e alla conclusione degli accordi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e, su richiesta, si procede a consultazioni in sede di Comitato misto SEE; |
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c) |
ogniqualvolta l'Unione europea negozia un accordo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, si adopera al fine di ottenere un pari trattamento per i servizi fiduciari qualificati prestati da prestatori di servizi fiduciari qualificati stabiliti negli Stati EFTA; |
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d) |
all'articolo 51, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
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Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) n. 910/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il […] a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari del Comitato misto SEE
(1) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.
(2) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.
(*1) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
Rettifiche
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7.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33/5 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 340 del 20 dicembre 2017 )
Pagina 21, allegato VI, parte 2, Programma di attività, Piano aziendale e struttura organizzativa della succursale, Sistemi e controlli, dopo la frase introduttiva:
anziché:
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«1. |
salvaguardare il denaro e le attività della clientela; |
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4. |
rispettare le norme di comportamento e gli altri obblighi che ricadono sotto la responsabilità dell'autorità competente dello Stato membro ospitante di cui all'articolo 35, paragrafo 8, e la tenuta delle registrazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 6; |
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5. |
il codice di condotta del personale, comprese le negoziazioni per conto proprio; |
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6. |
l'antiriciclaggio; |
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7. |
la sorveglianza e il controllo degli accordi di esternalizzazione critici (se applicabile); |
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8. |
il nome, l'indirizzo e i recapiti del sistema di indennizzo degli investitori autorizzato al quale l'impresa di investimento ha aderito;» |
leggasi:
|
«1. |
salvaguardare il denaro e le attività della clientela; |
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2. |
rispettare le norme di comportamento e gli altri obblighi che ricadono sotto la responsabilità dell'autorità competente dello Stato membro ospitante di cui all'articolo 35, paragrafo 8, e la tenuta delle registrazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 6; |
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3. |
il codice di condotta del personale, comprese le negoziazioni per conto proprio; |
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4. |
l'antiriciclaggio; |
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5. |
la sorveglianza e il controllo degli accordi di esternalizzazione critici (se applicabile); |
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6. |
il nome, l'indirizzo e i recapiti del sistema di indennizzo degli investitori autorizzato al quale l'impresa di investimento ha aderito.» |