ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 30

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
2 febbraio 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/161 della Commissione, del 23 ottobre 2017, che istituisce un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/162 della Commissione, del 23 novembre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 della Commissione, del 1o febbraio 2018, che dispone la registrazione delle importazioni di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri originari della Repubblica popolare cinese

12

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

2.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/161 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2017

che istituisce un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura o taglie minime.

(2)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica ai piccoli pelagici dal 1o gennaio 2015. Per l'attività di pesca in questione, l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare disposizioni per l'attuazione dell'obbligo di sbarco («piani in materia di rigetti») mediante un atto delegato su base temporanea e per un periodo non superiore a tre anni.

(3)

Il regolamento delegato (UE) 1392/2014 della Commissione (2) ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo. Tale piano in materia di rigetti si applica alle attività di pesca di piccoli pelagici praticate con reti da traino pelagiche e/o ciancioli (pesca dell'acciuga, della sardina, dello sgombro e del suro). Per evitare che la gestione delle catture indesiderate dia luogo a costi sproporzionati, il regolamento consente il rigetto di una piccola percentuale delle catture di specie soggette a taglie minime di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (3) («esenzione de minimis»).

(4)

Il piano in materia di rigetti istituito dal regolamento (UE) n. 1392/2014 scade il 31 dicembre 2017. Inoltre non sono state adottate misure per precisare l'esenzione de minimis nell'ambito di un piano pluriennale dopo il 31 dicembre 2017. Per evitare che la gestione delle catture indesiderate dia luogo a costi sproporzionati, è pertanto opportuno stabilire un'esenzione de minimis in conformità all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'esenzione de minimis dovrebbe applicarsi nelle zone della CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) coperte dall'attuale piano in materia di rigetti, vale a dire le zone 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 (Mar Mediterraneo occidentale), le zone 17 e 18 (Mare Adriatico) e le zone 15, 16, 19, 20, 22, 23 e 25 (Mar Mediterraneo sudorientale).

(5)

La proposta di esenzione de minimis è stata esaminata dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) che non ha fornito osservazioni, a parte il fatto che nei casi in cui è stato richiesto un aumento della percentuale de minimis dal 3 % al 5 %, questo non è stato ritenuto giustificato. Alla luce di quanto precede, è opportuno stabilire l'esenzione de minimis in base alle percentuali definite dal regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(6)

Poiché il piano in materia di rigetti istituito dal regolamento (UE) n. 1392/2014 scade il 31 dicembre 2017, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2018. Analogamente al precedente piano in materia di rigetti istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1392/2014, il presente regolamento de minimis dovrebbe applicarsi, come richiesto dai gruppi regionali di Stati membri, per un periodo di tre anni, vale a dire fino al 31 dicembre 2020,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento istituisce un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a taglie minime praticate nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche e/o ciancioli nel Mar Mediterraneo (pesca dell'acciuga, della sardina, dello sgombro e del suro).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)   «specie soggette a taglia minima»: qualsiasi specie elencata nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006;

b)   «Mar Mediterraneo»: le acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest;

c)   «sottozona geografica della CGPM»: la sottozona geografica della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

d)   «Mar Mediterraneo occidentale»: le sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 della CGPM;

e)   «Mar Mediterraneo sudorientale»: le sottozone geografiche 15, 16, 19, 20, 22, 23 e 25 della CGPM;

f)   «Mare Adriatico»: le sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM;

g)   «Mare Adriatico meridionale e Mar Ionio»: le sottozone geografiche 18, 19 e 20 della CGPM;

h)   «Isola di Malta e sud della Sicilia»: le sottozone geografiche 15 e 16 della CGPM;

i)   «Mar Egeo e Isola di Creta»: le sottozone geografiche 22 e 23 della CGPM.

Articolo 3

Esenzione de minimis

1.   Nelle attività di pesca di piccoli pelagici praticate con reti da traino pelagiche e ciancioli, di cui agli allegati I, II e III, può essere rigettato in mare fino al 5 % del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette a taglie minime.

2.   Nelle attività di pesca di piccoli pelagici praticate con ciancioli, di cui agli allegati IV, V e VI, può essere rigettato in mare fino al 3 % del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette a taglie minime.

3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano in deroga alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2018.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  Regolamento delegato (UE) 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 21).

(3)  Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(4)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).


ALLEGATO I

Pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo occidentale

Sottozone geografiche della CGPM

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Specie bersaglio

1, 2, 5, 6, 7, 11.1, 11.2 e 12

OTM, PTM

Rete da traino pelagica

Acciuga, sardina, sgombro e suro

1, 2, 5, 6, 7, 11.1, 11. 2 e 12

PS

Cianciolo

Acciuga, sardina, sgombro e suro


ALLEGATO II

Pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo sudorientale

Sottozone geografiche della CGPM

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Specie bersaglio

15, 16, 19, 20, 22, 23 e 25

OTM, PTM

Rete da traino pelagica

Acciuga, sardina, sgombro e suro

25

PS

Cianciolo

Acciuga, sardina, sgombro e suro


ALLEGATO III

Pesca di piccoli pelagici nel Mare Adriatico

Sottozone geografiche della CGPM

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Specie bersaglio

17 e 18

OTM, PTM

Rete da traino pelagica

Acciuga, sardina, sgombro e suro

17

PS

Cianciolo

Acciuga, sardina, sgombro e suro


ALLEGATO IV

Pesca di piccoli pelagici nelle acque dell'Isola di Malta e a sud della Sicilia

Sottozone geografiche della CGPM

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Specie bersaglio

15 e 16

PS

Cianciolo

Acciuga, sardina, sgombro e suro


ALLEGATO V

Pesca di piccoli pelagici nel Mar Egeo e nelle acque dell'Isola di Creta

Sottozone geografiche della CGPM

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Specie bersaglio

22 e 23

PS

Cianciolo

Acciuga, sardina, sgombro e suro


ALLEGATO VI

Pesca di piccoli pelagici nell'Adriatico meridionale e nel Mar Ionio

Sottozone geografiche della CGPM

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Specie bersaglio

18, 19 e 20

PS

Cianciolo

Acciuga, sardina, sgombro e suro


2.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/162 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2017

che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 7,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dispone che gli Stati membri, entro il 31 dicembre 2013 o il 1o agosto 2014, possano decidere di rendere disponibile una determinata percentuale dei loro massimali nazionali annui dei pagamenti diretti a titolo di sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale.

(2)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la Francia, la Lituania e i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione entro il 1o agosto 2017 la loro decisione di riesaminare, per gli anni civili 2018 e 2019, la loro precedente decisione di trasferire una determinata percentuale dei rispettivi massimali nazionali annui dei pagamenti diretti alla programmazione dello sviluppo rurale finanziata nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

(3)

È pertanto necessario adattare gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 al fine di incorporare le modifiche proposte per i massimali nazionali annui e i massimali netti annui per i pagamenti diretti. È altresì necessario adeguare l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 al fine di rispecchiare tali modifiche nella corrispondente ripartizione annuale per Stato membro del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono sostituiti dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.


ALLEGATO I

«

ALLEGATO I

Ripartizione del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale (2014-2020)

(prezzi correnti in EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTALE 2014-2020

Belgio

40 855 562

97 243 257

109 821 794

97 175 076

97 066 202

102 912 713

102 723 155

647 797 759

Bulgaria

0

502 807 341

505 020 057

340 409 994

339 966 052

339 523 306

338 990 216

2 366 716 966

Repubblica ceca

0

470 143 771

503 130 504

344 509 078

343 033 490

323 242 050

321 615 103

2 305 673 996

Danimarca

90 287 658

90 168 920

136 397 742

144 868 072

153 125 142

152 367 537

151 588 619

918 803 690

Germania

664 601 903

1 498 240 410

1 685 574 112

1 404 073 302

1 400 926 899

1 397 914 658

1 394 588 766

9 445 920 050

Estonia

103 626 144

103 651 030

111 192 345

122 865 093

125 552 583

127 277 180

129 177 183

823 341 558

Irlanda

0

469 633 941

469 724 442

313 007 411

312 891 690

312 764 355

312 570 314

2 190 592 153

Grecia

0

907 059 608

1 007 736 821

703 471 245

701 719 722

700 043 071

698 261 326

4 718 291 793

Spagna

0

1 780 169 908

1 780 403 445

1 185 553 005

1 184 419 678

1 183 448 718

1 183 394 067

8 297 388 821

Francia

4 353 019

2 336 138 618

2 363 567 980

1 665 777 592

1 668 304 328

1 984 761 729

1 987 739 983

12 010 643 249

Croazia

0

448 426 250

448 426 250

282 342 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

2 026 222 500

Italia

0

2 223 480 180

2 231 599 688

1 493 380 162

1 495 583 530

1 498 573 799

1 501 763 408

10 444 380 767

Cipro

0

28 341 472

28 345 126

18 894 801

18 892 389

18 889 108

18 881 481

132 244 377

Lettonia

138 327 376

150 968 424

153 066 059

155 139 289

157 236 528

159 374 589

161 491 517

1 075 603 782

Lituania

230 392 975

230 412 316

230 431 887

230 451 686

230 472 391

247 213 599

263 791 386

1 663 166 240

Lussemburgo

0

21 385 468

21 432 133

14 366 484

14 415 051

14 464 074

14 511 390

100 574 600

Ungheria

0

742 851 235

737 099 981

488 620 684

488 027 342

487 402 356

486 662 895

3 430 664 493

Malta

0

20 905 107

20 878 690

13 914 927

13 893 023

13 876 504

13 858 647

97 326 898

Paesi Bassi

87 118 078

87 003 509

118 496 585

118 357 256

118 225 747

148 107 797

147 976 388

825 285 360

Austria

557 806 503

559 329 914

560 883 465

562 467 745

564 084 777

565 713 368

567 266 225

3 937 551 997

Polonia

1 569 517 638

1 175 590 560

1 193 429 059

1 192 025 238

1 190 589 130

1 189 103 987

1 187 301 202

8 697 556 814

Portogallo

577 031 070

577 895 019

578 913 888

579 806 001

580 721 241

581 637 133

582 456 022

4 058 460 374

Romania

0

1 723 260 662

1 751 613 412

1 186 544 149

1 184 725 381

1 141 925 604

1 139 927 194

8 127 996 402

Slovenia

118 678 072

119 006 876

119 342 187

119 684 133

120 033 142

120 384 760

120 720 633

837 849 803

Slovacchia

271 154 575

213 101 979

215 603 053

215 356 644

215 106 447

214 844 203

214 524 943

1 559 691 844

Finlandia

335 440 884

336 933 734

338 456 263

340 009 057

341 593 485

343 198 337

344 776 578

2 380 408 338

Svezia

0

386 944 025

378 153 207

249 386 135

249 552 108

249 710 989

249 818 786

1 763 565 250

Regno Unito

475 531 544

848 443 195

850 859 320

754 569 938

754 399 511

755 442 113

756 171 870

5 195 417 491

Totale UE-28

5 264 723 001

18 149 536 729

18 649 599 495

14 337 026 697

14 346 899 509

14 656 460 137

14 674 891 797

100 079 137 365

 

Assistenza tecnica

34 130 699

34 131 977

34 133 279

34 134 608

34 135 964

34 137 346

34 138 756

238 942 629

Totale

5 298 853 700

18 183 668 706

18 683 732 774

14 371 161 305

14 381 035 473

14 690 597 483

14 709 030 553

100 318 079 994

»

ALLEGATO II

«

ALLEGATO II

Massimali nazionali di cui all'articolo 6

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgio

523 658

509 773

502 095

488 964

481 857

505 266

Bulgaria

721 251

792 449

793 226

794 759

796 292

796 292

Repubblica ceca

844 854

844 041

843 200

861 708

861 698

872 809

Danimarca

870 751

852 682

834 791

826 774

818 757

880 384

Germania

4 912 772

4 880 476

4 848 079

4 820 322

4 792 567

5 018 395

Estonia

114 378

114 562

123 704

133 935

143 966

169 366

Irlanda

1 215 003

1 213 470

1 211 899

1 211 482

1 211 066

1 211 066

Grecia

1 921 966

1 899 160

1 876 329

1 855 473

1 834 618

1 931 177

Spagna

4 842 658

4 851 682

4 866 665

4 880 049

4 893 433

4 893 433

Francia

7 302 140

7 270 670

7 239 017

6 900 842

6 877 179

7 437 200

Croazia  (*1)

183 735

202 865

241 125

279 385

317 645

306 080

Italia

3 902 039

3 850 805

3 799 540

3 751 937

3 704 337

3 704 337

Cipro

50 784

50 225

49 666

49 155

48 643

48 643

Lettonia

181 044

205 764

230 431

255 292

280 154

302 754

Lituania

417 890

442 510

467 070

475 319

483 680

517 028

Lussemburgo

33 604

33 546

33 487

33 460

33 432

33 432

Ungheria

1 345 746

1 344 461

1 343 134

1 343 010

1 342 867

1 269 158

Malta

5 241

5 241

5 242

5 243

5 244

4 690

Paesi Bassi

749 315

736 840

724 362

682 616

670 870

732 370

Austria

693 065

692 421

691 754

691 746

691 738

691 738

Polonia

3 378 604

3 395 300

3 411 854

3 431 236

3 450 512

3 061 518

Portogallo

565 816

573 954

582 057

590 706

599 355

599 355

Romania

1 599 993

1 772 469

1 801 335

1 872 821

1 903 195

1 903 195

Slovenia

137 987

136 997

136 003

135 141

134 278

134 278

Slovacchia

438 299

441 478

444 636

448 155

451 659

394 385

Finlandia

523 333

523 422

523 493

524 062

524 631

524 631

Svezia

696 890

697 295

697 678

698 723

699 768

699 768

Regno Unito

3 173 324

3 179 880

3 186 319

3 195 781

3 205 243

3 591 683

ALLEGATO III

Massimali netti di cui all'articolo 7

(in milioni di EUR)

Anno civile

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgio

523,7

509,8

502,1

489,0

481,9

505,3

Bulgaria

720,9

788,8

789,6

791,0

792,5

798,9

Repubblica ceca

840,1

839,3

838,5

856,7

856,7

872,8

Danimarca

870,2

852,2

834,3

826,3

818,3

880,4

Germania

4 912,8

4 880,5

4 848,1

4 820,3

4 792,6

5 018,4

Estonia

114,4

114,5

123,7

133,9

143,9

169,4

Irlanda

1 214,8

1 213,3

1 211,8

1 211,4

1 211,0

1 211,1

Grecia

2 109,8

2 087,0

2 064,1

2 043,3

2 022,4

2 119,0

Spagna

4 902,3

4 911,3

4 926,3

4 939,7

4 953,1

4 954,4

Francia

7 302,1

7 270,7

7 239,0

6 900,8

6 877,2

7 437,2

Croazia  (*2)

183,7

202,9

241,1

279,4

317,6

306,1

Italia

3 897,1

3 847,3

3 797,2

3 750,0

3 702,4

3 704,3

Cipro

50,8

50,2

49,7

49,1

48,6

48,6

Lettonia

181,0

205,7

230,3

255,0

279,8

302,8

Lituania

417,9

442,5

467,1

475,3

483,7

517,0

Lussemburgo

33,6

33,5

33,5

33,5

33,4

33,4

Ungheria

1 276,7

1 275,5

1 274,1

1 274,0

1 273,9

1 269,2

Malta

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

4,7

Paesi Bassi

749,2

736,8

724,3

682,5

670,8

732,4

Austria

693,1

692,4

691,8

691,7

691,7

691,7

Polonia

3 359,2

3 375,7

3 392,0

3 411,2

3 430,2

3 061,5

Portogallo

565,9

574,0

582,1

590,8

599,4

599,5

Romania

1 600,0

1 772,5

1 801,3

1 872,8

1 903,2

1 903,2

Slovenia

138,0

137,0

136,0

135,1

134,3

134,3

Slovacchia

435,5

438,6

441,8

445,2

448,7

394,4

Finlandia

523,3

523,4

523,5

524,1

524,6

524,6

Svezia

696,8

697,2

697,6

698,7

699,7

699,8

Regno Unito

3 170,7

3 177,3

3 183,6

3 192,2

3 201,4

3 591,7

»

(*1)  Per la Croazia, il massimale nazionale è pari a 344 340 000 EUR per l'anno civile 2021 e a 382 600 000 EUR per l'anno civile 2022.

(*2)  Per la Croazia, il massimale netto è pari a 344 340 000 EUR per l'anno civile 2021 e a 382 600 000 EUR per l'anno civile 2022.


2.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/163 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2018

che dispone la registrazione delle importazioni di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) (di seguito «il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

L'11 agosto 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3) («l'avviso di apertura AD»), l'apertura di un procedimento antidumping («il procedimento antidumping») concernente le importazioni nell'Unione di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri originari della Repubblica popolare cinese («RPC»), in seguito a una denuncia presentata il 30 giugno 2017 dalla coalizione contro le importazioni sleali di pneumatici («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 45 % della produzione totale dell'Unione di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri.

(2)

Il 14 ottobre 2017 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4) («l'avviso di apertura AS»), l'apertura di un procedimento antisovvenzioni («il procedimento antisovvenzioni») relativo alle importazioni nell'Unione di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri originari della RPC, in seguito a una denuncia presentata il 31 agosto 2017 dal denunciante per conto di produttori che rappresentano oltre il 45 % della produzione totale dell'Unione di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri.

1.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(3)

Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») in entrambi i procedimenti è costituito da pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della RPC, attualmente classificati con i codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00. Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo.

2.   DOMANDA

(4)

Il denunciante ha presentato le domande di registrazione, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base, rispettivamente il 19 agosto 2017 e il 5 ottobre 2017. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione, affinché possano essere successivamente applicate misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione.

3.   MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

(5)

In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione in seguito a una domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

(6)

Secondo il denunciante la registrazione è giustificata perché il prodotto in esame è oggetto di pratiche di dumping e di sovvenzione. L'industria dell'Unione subisce un pregiudizio notevole, difficilmente rimediabile, a causa delle importazioni a basso prezzo.

(7)

La Commissione ha esaminato la domanda alla luce dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base.

(8)

Per quanto riguarda la parte della domanda relativa al dumping, la Commissione ha verificato se gli importatori fossero informati, o se avessero dovuto essere informati, della portata del dumping e del pregiudizio presunto o accertato. Essa ha anche verificato l'esistenza di un ulteriore sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della sua collocazione nel tempo e del suo volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.

(9)

Per quanto riguarda la parte della domanda relativa alle sovvenzioni, la Commissione ha verificato se vi fossero circostanze gravi in cui, per il prodotto sovvenzionato in questione, un pregiudizio difficilmente rimediabile è causato da importazioni massicce, in un periodo di tempo relativamente breve, di un prodotto che beneficia di sovvenzioni compensabili e se fosse necessario calcolare retroattivamente i dazi compensativi su dette importazioni al fine di escludere la reiterazione di tale pregiudizio.

3.1.   Informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, la loro portata e il presunto pregiudizio

(10)

Per quanto riguarda il dumping, la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla RPC siano oggetto di dumping. In particolare, il denunciante ha fornito elementi di prova sul valore normale, basato sul costo di produzione totale maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, scegliendo gli Stati Uniti d'America come paese di riferimento.

(11)

Gli elementi di prova del dumping si basano su un confronto tra i valori normali così stabiliti e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto all'esportazione nell'Unione. Nel complesso, vista anche l'entità dei presunti margini di dumping pari ad almeno il 74 %, tali prove dimostrano in modo sufficiente nella fase attuale che gli esportatori ricorrono a pratiche di dumping. Il denunciante ha anche fornito sufficienti elementi di prova del presunto pregiudizio.

(12)

Tali informazioni erano contenute nell'avviso di apertura dell'11 agosto 2017 relativo al presente procedimento. Attraverso la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'avviso è un documento pubblico accessibile a tutti gli importatori. La Commissione ha quindi ritenuto che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati al più tardi in quel momento delle presunte pratiche di dumping, della loro portata e del presunto pregiudizio. Essa ha quindi concluso che il primo criterio per la registrazione era soddisfatto per quanto riguarda la parte della domanda relativa al dumping.

3.2.   Ulteriore aumento sostanziale delle importazioni

(13)

Il volume delle importazioni del prodotto in esame è aumentato del 14,3 % nel periodo compreso tra aprile e settembre 2017 rispetto al volume delle importazioni dello stesso periodo del 2016. In linea con le recenti conclusioni di altre inchieste (5), la Commissione ha ritenuto che tale aumento delle importazioni fosse sostanziale.

(14)

La Commissione ha quindi concluso che anche il secondo criterio per la registrazione era soddisfatto per quanto riguarda la parte della domanda relativa al dumping.

3.3.   Altre circostanze

(15)

Nella denuncia e nella domanda di registrazione il denunciante ha incluso anche elementi di prova sufficienti della tendenza al ribasso dei prezzi di vendita delle importazioni. Secondo le statistiche di Eurostat pubblicamente disponibili, il valore unitario delle importazioni dalla RPC era inferiore del 38 % nel periodo tra aprile e settembre 2017 rispetto alle importazioni originarie di altri paesi. Si tratta di un valore particolarmente basso per un'industria sensibile al prezzo come quella dei pneumatici.

(16)

Alla luce della loro collocazione nel tempo, del loro volume e di altre circostanze (come il calo delle vendite, del fatturato, dell'occupazione e dei profitti dell'industria dell'Unione, in particolare nel segmento inferiore del mercato) è probabile che le importazioni in dumping possano compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi definitivi, a meno che tali dazi non siano applicati con effetto retroattivo. Data l'apertura degli attuali procedimenti, è inoltre ragionevole supporre che le importazioni del prodotto in esame possano aumentare ulteriormente prima dell'eventuale adozione delle misure provvisorie e che gli importatori potrebbero rapidamente accumulare scorte.

(17)

In tali circostanze la Commissione ha concluso che anche il terzo criterio per la registrazione era soddisfatto per quanto riguarda la parte della domanda relativa al dumping.

3.4.   Un pregiudizio difficilmente rimediabile è causato da importazioni massicce, in un periodo di tempo relativamente breve, di un prodotto oggetto di sovvenzioni

(18)

Per quanto riguarda le sovvenzioni, la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla RPC siano sovvenzionate. Le presunte pratiche di sovvenzione consistono, in particolare, nel trasferimento diretto di fondi e in potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni, nella rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse nonché nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. Vi sono compresi, ad esempio, elementi di prova riguardanti l'esistenza di vari sussidi, prestiti agevolati e crediti diretti concessi da banche di proprietà pubblica e da banche private, crediti all'esportazione, garanzie e assicurazioni all'esportazione; la fornitura da parte della pubblica amministrazione di terreni, energia, acqua e materie prime per la produzione del prodotto in esame; sgravi e esenzioni dall'imposta sul reddito, sgravi da dazi doganali all'importazione e sgravi e esenzioni dall'IVA.

(19)

Tali misure costituiscono presumibilmente sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario del governo della RPC o di altre amministrazioni regionali e locali (anche enti pubblici) e conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto in esame. Esse sono presumibilmente condizionate all'andamento delle esportazioni e/o all'utilizzo preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati e/o sono limitate a determinati settori e/o tipi di imprese e/o ubicazioni, e quindi sono specifiche e compensabili.

(20)

Pertanto, gli elementi di prova disponibili nella fase attuale tendono ad indicare che le esportazioni del prodotto in esame beneficiano di sovvenzioni compensabili.

(21)

La Commissione dispone inoltre di elementi di prova sufficienti del fatto che le pratiche di dumping e di sovvenzione degli esportatori arrechino un grave pregiudizio all'industria dell'Unione. Nella denuncia e nelle comunicazioni successive relative alle domande di registrazione, gli elementi di prova concernenti il prezzo e il volume delle importazioni indicano un forte aumento delle importazioni in termini assoluti e in termini di quota di mercato nel periodo che va dal 2013 al 2016. Le prove disponibili dimostrano in particolare che gli esportatori cinesi hanno quasi raddoppiato il volume del prodotto in esame importato nell'Unione, da 2,3 a 4,4 milioni di unità (+ 2,1 milioni di unità), il che ha dato luogo un forte aumento della quota di mercato, salita dal 13,2 % al 20,9 %. Il volume e i prezzi del prodotto in esame hanno avuto un'incidenza negativa sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati nel mercato dell'Unione e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione. Ciò ha una notevole incidenza negativa sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione. Gli elementi di prova concernenti i fattori di pregiudizio indicati all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base consistono in dati contenuti nelle denunce e nelle successive comunicazioni relative alla registrazione, che sono sostenuti da dati di Eurostat pubblicamente disponibili.

(22)

Nella fase attuale la Commissione ha anche valutato se il pregiudizio subito sia difficilmente rimediabile. È improbabile che gli acquirenti dell'industria dell'Unione, dopo essersi abituati ai prezzi notevolmente inferiori dei concorrenti cinesi, accettino i prezzi più elevati dell'industria dell'Unione anche se, ipoteticamente, la Commissione dovesse istituire in futuro misure compensative senza effetto retroattivo. Questa minaccia di una perdita permanente della quota di mercato o di una riduzione dei redditi costituisce un pregiudizio difficilmente rimediabile. Inoltre l'attività di rigenerazione dell'industria dell'Unione può diventare insostenibile e difficile da riprendere se la sua base viene erosa da continue importazioni a basso prezzo di pneumatici nuovi provenienti dalla Cina.

3.5.   Esclusione della reiterazione del pregiudizio

(23)

Infine, visti i dati indicati al considerando 21 e le considerazioni esposte al considerando 22, la Commissione ha ritenuto necessario preparare l'eventuale istituzione retroattiva di misure disponendo la registrazione, al fine di escludere la reiterazione di tale pregiudizio.

4.   PROCEDURA

(24)

La Commissione ha pertanto concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare il fatto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base.

(25)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

5.   REGISTRAZIONE

(26)

In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base, le importazioni del prodotto in esame dovrebbero essere sottoposte a registrazione al fine di garantire che, se dall'inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping e/o compensativi, tali dazi possano essere riscossi, se sono soddisfatte le condizioni necessarie, a titolo retroattivo sulle importazioni registrate conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

(27)

L'eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dai risultati delle inchieste antidumping e antisovvenzioni.

(28)

Secondo le stime della denuncia con cui è stata chiesta l'apertura di un'inchiesta antidumping, il margine di dumping medio sarebbe del 74-152 % e il margine di vendita sottocosto (underselling) raggiungerebbe il 26-37 % per il prodotto in esame. L'importo dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato al livello di vendita sottocosto stimato in base alla denuncia, vale a dire il 26-37 % ad valorem sul valore cif all'importazione del prodotto in esame.

(29)

Nella fase attuale dell'inchiesta non è ancora possibile stimare l'importo della sovvenzione. Secondo le stime della denuncia con cui è stata chiesta l'apertura di un'inchiesta antisovvenzioni, la vendita sottocosto rappresenta il 26-37 % per il prodotto in esame. L'importo dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato al livello di vendita sottocosto stimato in base alla denuncia antisovvenzioni, vale a dire il 26-37 % ad valorem sul valore cif all'importazione del prodotto in esame.

6.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(30)

I dati personali raccolti nell'ambito della registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le autorità doganali sono invitate, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri con un indice di carico superiore a 121, attualmente classificati con i codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012120010) ed originari della Repubblica popolare cinese.

2.   L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(3)  GU C 264 dell'11.8.2017, pag. 14.

(4)  GU C 346 del 14.10.2017, pag. 9.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2325 della Commissione, dell'11 dicembre 2015, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 328 del 12.12.2015, pag. 104) (considerando 9, che indica un aumento del 24 %); regolamento di esecuzione (UE) 2016/1357 della Commissione, del 9 agosto 2016, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciaio legato o non legato originari della Repubblica popolare cinese (GU L 215 del 10.8.2016, pag. 23) (considerando 7, che indica un aumento del 15 %).

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.