ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 29

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
1 febbraio 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/153 della Commissione, del 23 ottobre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/154 della Commissione, del 30 gennaio 2018, recante apertura di gara per l'acquisto di latte scremato in polvere durante il periodo d'intervento pubblico dal 1o marzo al 30 settembre 2018

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/155 della Commissione, del 31 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive ( 1 )

8

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2018/156 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione, istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda l'integrazione dell'allegato I-A del capo 1 del titolo IV di detto accordo, e in sede di comitato di associazione riunito nella formazione Commercio, per quanto riguarda il ricalcolo della tabella di eliminazione dei dazi all'esportazione di cui agli allegati I-C e I-D del capo 1 del titolo IV di detto accordo

13

 

*

Decisione (UE) 2018/157 del Consiglio, del 29 gennaio 2018, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana

35

 

*

Decisione (UE) 2018/158 del Consiglio, del 29 gennaio 2018, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Finlandia

36

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2018/159 del Consiglio, del 29 gennaio 2018, relativa alla nomina di due membri della Corte dei conti

37

 

*

Decisione (UE) 2018/160 della Commissione, del 30 giugno 2017, relativa all'aiuto di stato SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) al quale la Polonia ha dato esecuzione in relazione all'imposta sul settore del commercio al dettaglio [notificata con il numero C(2017) 4449]  ( 1 )

38

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

1.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/153 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2017

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti nelle attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco.

(2)

Al fine di attuare l'obbligo di sbarco, l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.

(3)

Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione (2) ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo, applicabile dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, sulla base di tre raccomandazioni comuni presentate alla Commissione nel 2016 da alcuni Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nel Mar Mediterraneo (rispettivamente Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Malta e Slovenia). Le tre raccomandazioni comuni riguardavano rispettivamente il Mar Mediterraneo occidentale, il Mare Adriatico e Mar Mediterraneo sudorientale.

(4)

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica alla pesca demersale nel Mar Mediterraneo al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2017 alle specie che definiscono le attività di pesca.

(5)

Il 2 giugno 2017, a seguito di consultazioni in seno al gruppo regionale ad alto livello PESCMED, Francia, Italia e Spagna hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune per un «Piano in materia di rigetti per la pesca di specie demersali nel Mediterraneo occidentale (2018)». Il 5 luglio 2017 gli stessi Stati membri hanno trasmesso ulteriori informazioni su richiesta della Commissione.

(6)

La nuova raccomandazione comune presentata da Francia, Italia e Spagna per il Mediterraneo occidentale propone che l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/86, si applichi anche alla pesca dello scampo (Nephrops norvegicus) catturato con qualsiasi rete a strascico nel Mar Mediterraneo occidentale. Essa propone inoltre che l'applicazione dell'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la cappasanta (Pecten jacobaeus) e le vongole (Venerupis spp. e Venus spp.), catturate tutte con draghe automatiche (HMD), sia estesa al Mar Mediterraneo occidentale.

(7)

Inoltre la stessa raccomandazione comune propone, ai fini del presente piano in materia di rigetti, di ampliare la definizione di Mar Mediterraneo occidentale, includendo la sottozona (GSA) 12 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM).

(8)

La raccomandazione comune propone altresì di ridefinire la pesca alla triglia, includendo tutte le specie di triglia (Mullus spp.), vale a dire la triglia di fango e quella di scoglio.

(9)

La stessa raccomandazione comune propone, nell'ambito dell'attuazione dell'obbligo di sbarco, di prendere gli anni 2015 e 2016 quale nuovo periodo di riferimento per la determinazione del volume degli sbarchi di nasello e triglie per peschereccio.

(10)

Infine la raccomandazione comune propone di applicare l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza, prevista per i molluschi bivalvi - in particolare cappesante (Pecten jacobaeus) e vongole (Venerupis spp. e Venus spp.) - nel Mediterraneo occidentale, anche agli anni 2018 e 2019.

(11)

Il 28 giugno 2017, a seguito di consultazioni in seno al gruppo regionale ad alto livello ADRIATICA, Croazia, Italia e Slovenia hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune per il Mar Adriatico fornendo nuovi dati sui tassi di sopravvivenza della sogliola (Solea solea) per il 2015 e il 2016.

(12)

La nuova raccomandazione comune presentata da Croazia, Italia e Slovenia propone che l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola nel Mare Adriatico sia applicata anche agli anni 2018 e 2019.

(13)

Le raccomandazioni comuni sono state valutate dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) dal 10 al 14 luglio 2017 (3). La valutazione dello CSTEP ha concluso che le informazioni fornite dagli Stati membri non sono complete per quanto riguarda i tassi di sopravvivenza della sogliola, della cappasanta, delle vongole e dello scampo. Poiché non esistono elementi di prova conclusivi sui tassi di sopravvivenza delle specie in questione, la Commissione ritiene che l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza autorizzata a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento solo per un anno. È opportuno che gli Stati membri interessati si impegnino a presentare tempestivamente alla Commissione i dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente le informazioni che giustificano l'esenzione e alla Commissione di compiere una revisione.

(14)

Alla luce di tali considerazioni, le modifiche proposte al piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo sono compatibili con le misure di conservazione vigenti nella zona in questione.

(15)

Le misure proposte nelle raccomandazioni comuni sono conformi all'articolo 15, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono pertanto essere incluse nel piano in materia di rigetti previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/86.

(16)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/86.

(17)

Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2018,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2017/86 è così modificato:

1)

all'articolo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«“Mar Mediterraneo occidentale”: le sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 della CGPM;»;

2)

l'articolo 3 è così modificato:

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica nel 2018:

a)

alla sogliola (Solea solea) catturata con rapidi (sfogliare) (TBB) (*1) nelle sottozone geografiche 17 e 18;

b)

alla cappasanta (Pecten jacobaeus) catturata con draghe automatiche (HMD) nel Mar Mediterraneo occidentale;

c)

alle vongole (Venerupis spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) nel Mar Mediterraneo occidentale;

d)

alle vongole (Venus spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) nel Mar Mediterraneo occidentale;

e)

allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con qualsiasi tipo di reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT e TX) nel Mar Mediterraneo occidentale.

(*1)  I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento a quelli figuranti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 122 del 30.4.2011, pag. 1). Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.»;"

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Le sogliole (Solea solea), le cappesante (Pecten jacobaeus), le vongole (Venerupis spp. e Venus spp.) e gli scampi (Nephrops norvegicus) catturati nelle condizioni di cui al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente nella zona in cui sono stati catturati.»;

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«Entro il 1o maggio 2018, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella pesca nel Mar Mediterraneo presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti rispetto a quelli previsti dalle raccomandazioni comuni del 2 e del 28 giugno e del 6 luglio 2017 e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Per lo scampo (Nephrops norvegicus) gli Stati membri presentano dati a ulteriore sostegno dei tassi di sopravvivenza nei mesi estivi. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali dati e tali informazioni al massimo entro luglio 2018.»;

3)

all'articolo 4, lettera a), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:

i)

«per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e nel 2018 e fino a un massimo del 6 % nel 2019 del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico; e

ii)

per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli;».

4)

la tabella 1 dell'allegato è sostituita dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 28.1.2013, pag. 22.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 14 del 18.1.2017, pag. 4).

(3)  La relazione della 55a sessione plenaria dello CSTEP è reperibile al seguente indirizzo: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/plenary


ALLEGATO

1.   Mar Mediterraneo occidentale

Tipo di pesca

Attrezzo da pesca

Obbligo di sbarco

Nasello

(Merluccius merluccius) (1)

Tutte le reti a strascico

(OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX)

Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2015 e 2016 comprende oltre il 25 % di nasello, tutte le catture di nasello sono soggette all'obbligo di sbarco.

Tutti i palangari

(LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM)

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

(GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN)

Triglie (Mullus spp.)

Codice FAO: MUT, MUR, MUX (1)

Tutte le reti a strascico

(OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX)

Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2015 e 2016 comprende oltre il 25 % di triglie, tutte le catture di triglie sono soggette all'obbligo di sbarco.

Tutti i palangari

(LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM)

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

(GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN)

Cappasanta (Pecten jacobaeus) e vongole (Venerupis spp. e Venus spp.)

Tutte le draghe automatiche.

HMD

 

Scampo (Nephrops norvegicus)

Tutte le reti a strascico

(OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX)

Tutte le catture di scampo sono soggette all'obbligo di sbarco.


(1)  I pescherecci che, a norma del presente regolamento, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco nonostante le modifiche del regolamento delegato (UE) 2018/153 al presente regolamento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.


1.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/154 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2018

recante apertura di gara per l'acquisto di latte scremato in polvere durante il periodo d'intervento pubblico dal 1o marzo al 30 settembre 2018

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (3), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il periodo d'intervento pubblico per il latte scremato in polvere è compreso fra il 1o marzo e il 30 settembre.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1370/2013 dispone che le limitazioni quantitative per l'acquisto di latte scremato in polvere a prezzo fisso sono stabilite a zero tonnellate per l'anno 2018.

(3)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1370/2013 una procedura di gara per l'acquisto di latte scremato in polvere deve essere pertanto aperta all'inizio del periodo di intervento pubblico nel 2018.

(4)

Il titolo II, capitolo II, sezione 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 stabilisce le norme per l'acquisto mediante procedura di gara.

(5)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, occorre fissare il termine entro il quale gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte ricevibili.

(6)

Ai fini dell'efficienza amministrativa, per le comunicazioni alla Commissione è opportuno che gli Stati membri si avvalgano dei sistemi di informazione di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (4) e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Apertura della gara

Dal 1o marzo al 30 settembre 2018 è aperta una procedura di gara per l'acquisto di latte scremato in polvere all'intervento, subordinatamente alle condizioni di cui al titolo II, capitolo II, sezione 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 e al presente regolamento.

Articolo 2

Presentazione delle offerte

1.   Il termine di presentazione delle offerte scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del terzo martedì del mese. In agosto tuttavia, il termine di presentazione delle offerte è fissato al quarto martedì del mese alle ore 11.00 (ora di Bruxelles).

Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.

2.   Le offerte sono presentate agli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri (6).

Articolo 3

Comunicazione alla Commissione

La comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 è effettuata entro le ore 16.00 (ora di Bruxelles) del termine per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 2 del presente regolamento, conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

(3)  GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.

(4)  Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).

(6)  Gli indirizzi degli organismi pagatori sono pubblicati sul sito della Commissione europea http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_it.htm.


1.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/155 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione (2) assegna la valutazione delle sostanze attive a uno Stato membro relatore e a uno Stato membro correlatore ai fini della procedura di rinnovo. Poiché la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade tra il 1o gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024 non è stata ancora assegnata a uno Stato membro o a uno Stato membro correlatore, è opportuno procedere a tale assegnazione.

(2)

Data la durata del processo di valutazione delle sostanze attive e la recente notifica del Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (3), è necessario riassegnare la valutazione delle sostanze attive di cui all'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per le quali il Regno Unito è lo Stato membro relatore o lo Stato membro correlatore, e per le quali non sono ancora stati presentati fascicoli supplementari. Le sostanze attive in questione sono: solfato di alluminio e ammonio, azossistrobina, bupirimato, carbetamide, clormequat, etilene, fenbuconazolo, fluopicolide, fluquinconazolo, flutriafol, estratto d'aglio, metazaclor, miclobutanil, paclobutrazol, pepe, oli vegetali/olio di citronella, propaquizafop, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, tri-allato e urea.

(3)

Tale assegnazione dovrebbe essere effettuata in modo tale da raggiungere un equilibrio per quanto riguarda la distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri.

(4)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il prima possibile poiché il termine per la presentazione del fascicolo supplementare per alcune delle sostanze attive in questione è il 28 febbraio 2018.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive (GU L 200 del 27.7.2012, pag. 5).

(3)  GU C 326 del 26.10.2012, pag. 13.


ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 è così modificato:

1)

nella parte B, le voci corrispondenti alle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, azossistrobina, bupirimato, carbetamide, clormequat, etilene, fenbuconazolo, fluopicolide, fluquinconazolo, flutriafol, estratto d'aglio, metazaclor, miclobutanil, paclobutrazol, pepe, oli vegetali/olio di citronella, propaquizafop, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, tri-allato e urea sono sostituite dalle seguenti voci corrispondenti:

Sostanza attiva

Stato membro relatore

Stato membro correlatore

«Solfato di alluminio e ammonio

IE

PT»

«Azossistrobina

AT

NO»

«Bupirimato

NL

PL»

«Carbetamide

SE

BE»

«Clormequat

AT

IT»

«Etilene

NL

ES»

«Fenbuconazolo

SI

AT»

«Fluopicolide

AT

ES»

«Fluquinconazolo

CZ

SK»

«Flutriafol

SK

CZ»

«Estratto d'aglio

IE

DK»

«Metazaclor

NL

PT»

«Miclobutanil

AT

ES»

«Paclobutrazol

AT

RO»

«Pepe

BE

IE»

«Oli vegetali/Olio di citronella

FR

CZ»

«Propaquizafop

AT

EE»

«Quizalofop-P-etile

FI

SE»

«Quizalofop-P-tefurile

HR

AT»

«Tri-allato

NL

CZ»

«Urea

EL

FI»

2)

è aggiunta la seguente parte C:

«PARTE C

RIPARTIZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLE SOSTANZE ATTIVE LA CUI APPROVAZIONE SCADE DOPO IL 31 DICEMBRE 2021 E ENTRO IL 31 DICEMBRE 2024

Sostanza attiva

Stato membro relatore

Stato membro correlatore

1,4-dimetilnaftalene

AT

PL

Acequinocil

DE

NL

Adoxophyes orana GV ceppo BV-0001

DE

FR

Ametoctradin

DE

NL

Aminopiralid

FI

DK

Amisulbrom

EL

FI

Acido ascorbico

NL

FR

Aureobasidium pullulans (ceppi DSM 14940 e DSM 14941)

AT

DE

Bacillus firmus I-1582

FR

DK

Bacillus pumilus QST 2808

IT

NL

Benalaxil-M

PT

IT

Benzovindiflupir

FR

AT

Bixafen

CZ

BE

Candida oleophila ceppo O

SI

DE

Clorantraniliprolo

IE

DE

Cyflumetofen

ES

AT

Fosfonato di disodio

FR

EL

Emamectina

NL

SI

Esfenvalerate

AT

PT

Eugenolo

ES

EL

Fenpirazamina

LV

LT

Flubendiammide

EL

AT

Flumetralin

HU

EL

Fluopyram

AT

HR

Fluxapyroxad

FR

EL

Geraniolo

ES

EL

Halosulfuron metile

IT

PL

Virus della poliedrosi nucleare di Helicoverpa armigera (HearNPV)

EE

FR

Ipconazolo

BE

FR

Isopyrazam

NO

EL

Lambda-cialotrina

SE

FR

Maltodestrina

IE

FR

Mandipropamide

AT

PT

Metaflumizone

SE

EL

Metam (compresi -potassio e -sodio)

BE

ES

Metobromurone

FR

NO

Metsulfuron-metile

DK

SE

Olio di arancio

FR

CZ

Paecilomyces fumosoroseus ceppo Fe9901

PL

NL

Penflufen

PL

IE

Penthiopyrad

SE

CZ

Fosfano

ES

DE

Fosfonati di potassio (precedentemente fosfito di potassio)

FR

EL

Prosulfuron

FR

SK

Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134

NL

BG

Pyridalil

NL

BE

Pyriofenone

LV

EL

Piroxsulam

DK

FI

Acido S-abscissico

NL

DK

Sedaxane

FR

AT

Sodio argento tiosolfato

NL

LV

Spinetoram

HR

ES

Spiromesifen

IT

AT

Spirotetrammato

AT

NO

Virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera littoralis

EE

FR

Streptomyces lydicus WYEC 108

NL

DE

Tembotrione

AT

FR

Thiencarbazone

FR

EL

Timolo

ES

EL

Trichoderma asperellum (ceppo T34)

SE

IT

Trichoderma atroviride ceppo I-1237

IT

SK

Valifenalate (precedentemente Valifenal)

HU

SI

Virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza

DK

AT»


DECISIONI

1.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/13


DECISIONE (UE) 2018/156 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2018

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione, istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda l'integrazione dell'allegato I-A del capo 1 del titolo IV di detto accordo, e in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», per quanto riguarda il ricalcolo della tabella di eliminazione dei dazi all'esportazione di cui agli allegati I-C e I-D del capo 1 del titolo IV di detto accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo comma dell'articolo 207, paragrafo 4, e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) («accordo»), è entrato in vigore il 1o settembre 2017. L'articolo 486, paragrafi 3 e 4, dell'accordo prevede l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo nelle parti specificate dall'Unione.

(2)

L'articolo 4 della decisione 2014/668/UE del Consiglio (2) specifica le disposizioni dell'accordo da applicarsi a titolo provvisorio, comprese quelle relative all'eliminazione dei dazi doganali e quelle relative agli allegati da I-A a I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo.L'applicazione a titolo provvisorio ha avuto effetto dal 1o gennaio 2016.

(3)

Avendo unilateralmente anticipato l'attuazione dell'elenco delle concessioni di cui all'allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell'accordo tramite le preferenze commerciali autonome previste a norma del regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'Unione ha già applicato le modalità specifiche di attuazione dell'elenco («categorie di soppressione progressiva dei dazi») che sono state concordate tra le parti.

(4)

Un chiarimento sulle modalità di soppressione dei dazi, è stato adottato mediante il regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) nel contesto della modifica delle preferenze commerciali autonome al fine di specificare la riduzione da applicare per l'aliquota di base dei dazi doganali per ciascuna categoria di soppressione progressiva dei dazi di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 374/2014.

(5)

Un analogo chiarimento è necessario per garantire chele medesime modalità, che tengono conto dell'intesa comune raggiunta dalle parti durante i negoziati, siano chiaramente definite per l'attuazione ottimale dell'elenco di concessioni. Tali modalità devono essere applicate da entrambe le parti dell'accordo.

(6)

L'allegato I-C del capo 1 del titolo IV dell'accordo, che definisce le tabelle relative all'eliminazione dei dazi all'esportazione dell'Ucraina, prevede la necessità di ricalcolare la tabella in modo da mantenere la preferenza relativa, vale a dire, lastessa percentuale rispetto alle aliquote dei dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC applicabili per ogni periodo, nel caso in cui le disposizioni commerciali dell'accordo entrino in vigore dopo il 15 maggio 2014.

(7)

L'allegato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo, che definisce le misure di salvaguardia sotto forma di una maggiorazione da applicare ai dazi all'esportazione di merci specifiche, prevede analogamente la necessità di ricalcolare la tabella in modo da mantenere la preferenza relativa, vale a dire, la stessa percentuale rispetto alle aliquote dei dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC applicabili per ogni periodo, nel caso in cui le disposizioni commerciali dell'accordo entrino in vigore dopo il 15 maggio 2014.

(8)

Una modifica tecnica dell'allegato I-C del capo 1 del titolo IV dell'accordo è necessaria per il codice tariffario 1207 9997 00 al fine di tenere conto della descrizione corretta secondo la classificazione unificata dei prodotti (UKTZED) dell'Ucraina.

(9)

Con la decisione n. 3/2014 (5), il consiglio di associazione UE-Ucraina ha conferito al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»(«comitato 'Commercio'») il potere di aggiornare o modificare alcuni allegati relativi agli scambi, compresi gli allegati I-C e I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo.

(10)

È pertanto opportuno che la posizione dell'Unione in sede di consiglio di associazione e di comitato «Commercio» sia basata sui progetti di decisione acclusi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione, in sede di consiglio di associazione, riguardo all'integrazione dell'allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell'accordo e, in sede di comitato «Commercio», per quanto riguarda il ricalcolo della tabella di eliminazione dei dazi all'esportazione di cui agli allegati I-C e I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo, è basata sui progetti di decisioni acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

(2)  Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 313 del 31.10.2014, pag. 1).

(5)  Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Ucraina, del 15 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione nella formazione Commercio (GU L 158 del 24.6.2015, pag. 4).


PROGETTO DI

DECISIONE N. …/2018 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA

del … 2018

che integra l'allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra,

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1), firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), alcune parti dell'accordo, tra cui le disposizioni relative all'eliminazione dei dazi doganali e il relativo allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell'accordo, sono applicate a titolo provvisorio dal 1o gennaio 2016.

(2)

Il regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha istituito unilateralmente un regime preferenziale che ha consentito la riduzione o la soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina, in conformità dell'allegato I del medesimo regolamento.

(3)

Tale regime preferenziale corrispondeva alle concessioni tariffarie che sarebbero applicate nel corso del primo anno di attuazione dell'accordo conformemente all'allegato I-Adel capo 1 del titolo IV dell'accordo.

(4)

Il regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha introdotto, tra l'altro, un chiarimento sulla riduzione specifica da applicare all'aliquota di base dei dazi doganali per ciascuna «categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi» di cui all'allegato I di tale regolamento.

(5)

Ai fini della chiarezza dell'accordo è necessario un analogo chiarimento per specificare la riduzione da applicare all'aliquota di base dei dazi doganali, per tutti gli anni successivi, per ciascuna «categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi» di cui all'allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell'accordo. Tali modalità di soppressione dei dazi corrispondono all'intesa raggiunta con l'Ucraina nel corso del negoziato e saranno applicate da entrambe le parti dell'accordo.

(6)

L'articolo 463, paragrafo 2, dell'accordo dispone che il consiglio di associazione sia una sede per lo scambio di informazioni sulle misure di attuazione e applicazione.

(7)

A norma dell'articolo 463, paragrafo 3, dell'accordo, il consiglio di associazione può aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.

(8)

È pertanto opportuno che il consiglio di associazione UE-Ucraina adotti una decisione che integra l'allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Una nuova appendice C, quale figura nell'allegato della presente decisione, è aggiunta all'allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell'accordo, in modo da chiarire l'applicazione della riduzione dell'aliquota di base dei dazi doganali da applicare, per tutti gli anni successivi, per ciascuna «categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi» di cui all'allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell'accordo.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il …

Per il Consiglio di associazione

Il presidente


(1)  GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

(2)  Regolamento (UE) n. 374/2014 del parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 313 del 31.10.2014, pag. 1).

ALLEGATO

APPENDICE C DELL'ALLEGATO I-A DEL CAPO 1 DEL TITOLO IV DELL'ACCORDO

ELIMINAZIONE DEI DAZI DOGANALI

TABELLE DI ELIMINAZIONE DEI DAZI DELLE PARTI PER LE MERCI ORIGINARIE DELL'ALTRA PARTE

La presente appendice chiarisce la riduzione dell'aliquota di base dei dazi doganali da applicare per ciascuna «categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi»

1.

Salvo altrimenti disposto nelle tabelle di eliminazione dei dazi delle parti incluse nell'allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell'accordo («tabelle»), i chiarimenti seguenti si applicano all'eliminazione dei dazi doganali delle parti in conformità del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), articolo 29 (Soppressione dei dazi doganali sulle importazioni), dell'accordo:

a)

i dazi doganali applicabili alle merci originarie dell'Ucraina o dell'UE («merci originarie») di cui alle linee tariffarie della categoria «0» di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono interamente soppressi e le merci interessate sono esenti da qualsiasi dazio doganale alla data di entrata in vigore del presente accordo;

b)

i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria «1» di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi in due tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;

c)

i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria «2» di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi in tre tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;

d)

i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria «3» di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi in quattro tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;

e)

i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria «5» di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi in sei tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;

f)

i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria «7» di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi in otto tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;

g)

i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria «10» di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi in undici tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;

h)

i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da «20 % in 5 anni» nelle tabelle sono ridotti del 20 % in sei tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 20 %;

i)

i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da «20 % in 10 anni» nelle tabelle sono ridotti del 20 % in undici tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 20 %;

j)

i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da «30 % in 5 anni» nelle tabelle sono ridotti del 30 % in sei tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 30 %;

k)

i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da «50 % in 5 anni» nelle tabelle sono ridotti del 50 % in sei tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 50 %;

l)

i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da «50 % in 7 anni» nelle tabelle sono ridotti del 50 % in otto tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 50 %;

m)

i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da «50 % in 10 anni» nelle tabelle sono ridotti del 50 % in undici tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 50 %;

n)

i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da «60 % in 5 anni» nelle tabelle sono ridotti del 60 % in sei tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 60 %;

o)

i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria «esenzione ad valorem (prezzo di entrata (1))» di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi alla data di entrata in vigore del presente accordo; la liberalizzazione riguarda esclusivamente il dazio ad valorem; il dazio specifico connesso al sistema dei prezzi di entrata applicabile a tali merci originarie è mantenuto.

2.

L'aliquota di base e la categoria di soppressione progressiva dei dazi necessarie per determinare l'aliquota dei dazi doganali applicabile in ogni fase della riduzione di una linea tariffaria sono indicate nella corrispondente linea tariffaria della tabella.

3.

Ai fini dell'eliminazione dei dazi doganali, l'aliquota dei dazi applicata in ogni fase è arrotondata per difetto almeno al decimo di punto percentuale più vicino oppure, se l'aliquota del dazio è espressa in unità monetarie, almeno al decimale più vicino dell'unità monetaria ufficiale della parte.

4.

Ai fini della presente appendice, la prima riduzione è effettuata all'entrata in vigore dell'accordo e ciascuna revisione successiva prende effetto il 1o gennaio dell'anno pertinente.

5.

Se l'entrata in vigore del presente accordo corrisponde a una data successiva al 1o gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno, il quantitativo contingentale è stabilito in modo proporzionale per il resto dell'anno di calendario.


(1)  Cfr. l'allegato 2 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


PROGETTO DI

DECISIONE N. …/2018 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»

del … 2018

relativa al ricalcolo della tabella di eliminazione dei dazi all'esportazione, di cui agli allegati I-C e I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1), firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), alcune parti dell'accordo, tra cui le disposizioni relative all'eliminazione dei dazi doganali e i relativi allegati I-C e I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo, sono applicate a titolo provvisorio dal 1o gennaio 2016.

(2)

L'allegato I-C del capo 1 del titolo IV dell'accordo, che definisce le tabelle relative all'eliminazione dei dazi all'esportazione dell'Ucraina, prevede la necessità di ricalcolare tabella in modo da mantenere la preferenza relativa, vale a dire, la stessa percentuale, rispetto alle aliquote dei dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC applicabili per ogni periodo nel caso in cui le disposizioni commerciali dell'accordo entrino in vigore dopo il 15 maggio 2014.

(3)

L'allegato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo, che definisce le misure di salvaguardia sotto forma di una maggiorazione da applicare ai dazi all'esportazione di merci specifiche, prevede analogamente la necessità di ricalcolare la tabella in modo da mantenere la preferenza relativa, vale a dire, la stessa percentuale, rispetto alle aliquote dei dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC applicabili per ogni periodo nel caso in cui le disposizioni commerciali dell'accordo entrino in vigore dopo il 15 maggio 2014.

(4)

Una modifica tecnica dell'allegato I-C del capo 1 del titolo IV dell'accordo è necessaria per il codice tariffario 1207 99 97 00 al fine di tenere conto della descrizione corretta secondo la classificazione unificata dei prodotti (UKTZED) dell'Ucraina.

(5)

A norma dell'articolo 463, paragrafo 3, dell'accordo, il consiglio di associazione può aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.

(6)

L'articolo 465, paragrafo 2, dell'accordo specifica che il consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di associazione. Ai sensi dell'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato si riunisce in una formazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

(7)

Il consiglio di associazione UE-Ucraina, con la decisione n. 3/2014 (2) ha conferito al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato commercio») il potere di aggiornare o modificare alcuni allegati attinenti al commercio, compresi gli allegati I-C e I-D dell'accordo.

(8)

È pertanto opportuno che il comitato commercio adotti una decisione per ricalcolare le tabelle di eliminazione dei dazi all'esportazione di cui agli allegati I-C e I-D dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I-C del capo 1 del titolo IV dell'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è sostituito dal testo figurante nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il …

Per il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»

Il presidente


(1)  GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

(2)  Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Ucraina, del 15 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione nella formazione Commercio (GU L 158 del 24.6.2015, pag. 4).

ALLEGATO I

ALLEGATO I-C DEL CAPO 1 DEL TITOLO IV DELL'ACCORDO

TABELLE DI ELIMINAZIONE DEI DAZI ALL'ESPORTAZIONE

Dazi espressi in % salvo diversa indicazione.

Bestiame e pelli non conciate

Codice SA

Descrizione

EIV (2016 (1))

EIV+1 (2017)

EIV+2 (2018)

EIV+3 (2019)

EIV+4 (2020)

EIV+5 (2021)

EIV+6 (2022)

EIV+7 (2023)

EIV+8 (2024)

EIV+9 (2025)

EIV+10 (2026)

Misure di salvaguardia

 

Animali vivi della specie bovina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0102 90 05 00

di peso non superiore a 80 kg

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0

 

0102 90 21 00

di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg destinati alla macellazione

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0

 

0102 90 29 00

di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg non destinati alla macellazione

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0

 

0102 90 41 00

di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg destinati alla macellazione

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0

 

0102 90 49 00

di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg non destinati alla macellazione

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0

 

0102 90 51 00

Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato) di peso superiore a 300 kg destinate alla macellazione

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0

 

0102 90 59 00

Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato) di peso superiore a 300 kg non destinate alla macellazione

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0

 

0102 90 61 00

Vacche di peso superiore a 300 kg destinate alla macellazione

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0

 

0102 90 69 00

Vacche di peso superiore a 300 kg non destinate alla macellazione

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0

 

0102 90 71 00

Bovini delle specie domestiche, ad eccezione di giovenche e vacche, di peso superiore a 300 kg, destinati alla macellazione

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0

 

0102 90 79 00

Bovini delle specie domestiche, ad eccezione di giovenche e vacche, di peso superiore a 300 kg, non destinati alla macellazione

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0

 

0102 90 90 00

Animali della specie bovina non domestica

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0

 

 

Animali vivi della specie ovina:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0104 10 10 00

riproduttori di razza pura

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0

 

0104 10 30 00

Agnelli (non ancora usciti dall'anno)

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0

 

0104 10 80 00

altri animali vivi della specie ovina, ad eccezione dei riproduttori di razza pura e degli agnelli (non ancora usciti dall'anno)

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0

 

4101

Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati

11

9,84

8,70

7,95

7,14

6,25

5,0

3,75

2,5

1,25

0,0

v. allegato I-D

4102

Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo

11

9,84

8,70

7,95

7,14

6,25

5,0

3,75

2,5

1,25

0,0

v. allegato I-D

4103 90

Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo, ad eccezione di rettili e suini

11

9,84

8,70

7,95

7,14

6,25

5,0

3,75

2,5

1,25

0,0

v. allegato I-D

Semi di alcuni tipi di colture da olio

Codice SA

Descrizione

EIV (2016)

EIV+1 (2017)

EIV+2 (2018)

EIV+3 (2019)

EIV+4 (2020)

EIV+5 (2021)

EIV+6 (2022)

EIV+7 (2023)

EIV+8 (2024)

EIV+9 (2025)

EIV+10 (2026)

Misure di salvaguardia

1204 00

Semi di lino, anche frantumati

9,1

8,2

7,3

6,4

5,5

4,5

3,6

2,7

1,8

0,9

0,0

 

1206 00

Semi di girasole, anche frantumati

9,1

8,2

7,3

6,4

5,5

4,5

3,6

2,7

1,8

0,9

0,0

v. allegato I-D

1207 99 97 00

Semi di camelina (Camelina spp.)

9,1

8,2

7,3

6,4

5,5

4,5

3,6

2,7

1,8

0,9

0,0

 

Rottami metallici in leghe di ferro, rottami metallici non ferrosi e loro semilavorati

Codice SA

Descrizione

EIV (2016)

EIV+1 (2017)

EIV+2 (2018)

EIV+3 (2019)

EIV+4 (2020)

EIV+5 (2021)

EIV+6 (2022)

EIV+7 (2023)

EIV+8 (2024)

EIV+9 (2025)

EIV+10 (2026)

Misure di salvaguardia

7202 99 80 00

nichel ferrocromo e altre ferroleghe

13,64

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0,0

 

7204 21

cascami e avanzi di acciaio legato

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7204 29 00 00

cascami e avanzi di acciaio legato ecc.

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7204 50 00 00

cascami lingottati per rifusione di acciaio legato

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7218 10 00 00

acciai inossidabili in lingotti e in altre forme primarie

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7401 00 00 00

metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7402 00 00 00

rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7403 12 00 00

barre di colata per la fabbricazione di fili (barre da filo) di rame raffinato

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7403 13 00 00

billette di rame raffinato

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7403 19 00 00

rame raffinato ecc.

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7403 21 00 00

leghe a base di rame-zinco (ottone)

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7403 22 00 00

leghe a base di rame-stagno (bronzo)

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7403 29 00 00

altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405 ); leghe di rame e di nichel (cupronichel), o leghe di rame, nichel e zinco (argentone)

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7404 00

cascami e avanzi di rame

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7405 00 00 00

leghe madri di rame

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7406

polveri e pagliette di rame

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7419 99 10 00

griglie e maglie in filo di rame

13,64

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0,0

 

7415 29 00 00

altri oggetti in rame non filettati, escluse le rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)

13,64

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0,0

 

7415 39 00 00

altri oggetti in rame filettati (ad eccezione di viti per legno, altre viti, bulloni e dadi)

13,64

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0,0

 

7418 19 90 00

oggetti da tavola, da cucina o altri oggetti per uso domestico e loro parti, di rame (eccettuati spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi e apparecchi per cuocere o riscaldare dei tipi impiegati per usi domestici, non elettrici, e loro parti)

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7419

altri lavori in rame

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7503 00

cascami e avanzi di nichel

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7602 00

cascami e avanzi di alluminio

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7802 00 00 00

cascami e avanzi di piombo

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

7902 00 00 00

cascami e avanzi di zinco

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

8002 00 00 00

cascami e avanzi di stagno

13,64

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0,0

 

8101 97 00 00

cascami e avanzi di tungsteno

13,64

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0,0

 

8105 30 00 00

cascami e avanzi di cobalto e di lavori di cobalto

13,64

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0,0

 

8108 30 00 00

cascami e avanzi di titanio e di lavori di titanio

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

v. allegato I-D

8113 00 40 00

cascami e avanzi di cermet e di lavori di cermet

13,64

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0,0

 

Cascami e avanzi di metalli ferrosi

Codice SA

Descrizione

EIV (2016)

EIV+1 (2017)

EIV+2 (2018)

EIV+3 (2019)

EIV+4 (2020)

EIV+5 (2021)

EIV+6 (2022)

EIV+7 (2023)

EIV+8 (2024)

EIV+9 (2025)

EIV+10 (2026)

Misure di salvaguardia

7204 10 00 00

cascami e avanzi di ghisa

9,5 EUR per tonnellata

9,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

0,0

0,0

0,0

 

7204 30 00 00

cascami e avanzi di ferro o di acciaio, stagnati

9,5 EUR per tonnellata

9,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

0,0

0,0

0,0

 

7204 41 10 00

torniture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature

9,5 EUR per tonnellata

9,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

0,0

0,0

0,0

 

7204 41 91 00

spuntature di stampaggio o di taglio in pacchetti

9,5 EUR per tonnellata

9,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

0,0

0,0

0,0

 

7204 41 99 00

spuntature di stampaggio o di taglio non in pacchetti

9,5 EUR per tonnellata

9,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

0,0

0,0

0,0

 

7204 49 10 00

cascami e avanzi di metalli ferrosi, spezzettati

9,5 EUR per tonnellata

9,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

0,0

0,0

0,0

 

7204 49 30 00

cascami e avanzi di metalli ferrosi in pacchetti

9,5 EUR per tonnellata

9,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

0,0

0,0

0,0

 

7204 49 90 00

cascami e avanzi di metalli ferrosi, smistati e non smistati

9,5 EUR per tonnellata

9,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

0,0

0,0

0,0

 

7204 50 00 00

cascami in barre per la fusione di metalli ferrosi, ad eccezione dell'acciaio legato

9,5 EUR per tonnellata

9,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

7,5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

5 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

3 EUR per tonnellata

0,0

0,0

0,0

 


(1)  Di seguito, il 2016 è indicato a fini informativi ed esclusivamente per indicare la data di entrata in vigore dell'accordo e la conformità dei dati riportati nella tabella al livello concordato dei dazi all'esportazione.

ALLEGATO II

ALLEGATO I-D DEL CAPO 1 DEL TITOLO IV DELL'ACCORDO

MISURE DI SALVAGUARDIA PER I DAZI ALL'ESPORTAZIONE

1.

Nel corso dei 15 anni successivi all'entrata in vigore («EIV») dell'accordo, l'Ucraina può applicare una misura di salvaguardia sotto forma di una maggiorazione dei dazi all'esportazione sulle merci elencate nell'allegato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo, in conformità delle disposizioni dei punti da 1 a 11, se nel corso di uno dei periodi di un anno successivi all'EIV il volume complessivo delle esportazioni dall'Ucraina nell'UE nell'ambito di ciascuno dei codici doganali ucraini elencati supera il livello di soglia indicato nella tabella dell'allegato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo.

2.

La maggiorazione che l'Ucraina può applicare a norma del punto 1 è fissata secondo la tabella figurante nell'allegato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo e può essere applicata solo per il resto del periodo di cui al punto 1.

3.

L'Ucraina applica le eventuali misure di salvaguardia in modo trasparente. A tal fine, l'Ucraina notifica quanto prima per iscritto all'UE la propria intenzione di applicare l'eventuale misura fornendo tutte le informazioni pertinenti, tra cui il volume (in tonnellate) di produzione interna o di raccolta dei materiali e il volume di esportazioni verso l'Unione e a livello mondiale. L'Ucraina invita l'Unione a consultazioni con il massimo anticipo possibile rispetto all'imposizione di eventuali misure al fine di discutere tali informazioni. Non è adottata alcuna misura nei 30 giorni lavorativi successivi all'invito a procedere a consultazioni.

4.

L'Ucraina provvede affinché le statistiche utilizzate come motivazione per le eventuali misure siano affidabili, adeguate e accessibili al pubblico in tempo utile. L'Ucraina fornisce puntualmente statistiche trimestrali sui volumi (in tonnellate) delle esportazioni verso l'Unione e a livello mondiale.

5.

L'applicazione e il funzionamento dell'articolo 31 del presente accordo e i relativi allegati possono essere esaminati e rivisti dal comitato per il commercio di cui all'articolo 465 del presente accordo.

6.

Tutte le forniture delle merci in questione che erano in fase di trasporto sulla base di un contratto concluso prima della maggiorazione imposta a norma dei punti 1, 2 e 3 sono esentate da tale sovrapprezzo.

7.

Il presente allegato definisce: le merci originarie che possono essere soggette a misure di salvaguardia conformemente all'articolo 31 del presente accordo, i livelli di soglia per l'applicazione di tali misure definiti per ciascun codice doganale ucraino menzionato e la maggiorazione massima che può essere applicata ai dazi all'esportazione per ogni periodo di un anno per ciascuna di tali merci. Tutti i dazi sono espressi in % salvo diversa indicazione. L'EIV si riferisce al periodo di 12 mesi successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo; l'EIV + 1 si riferisce al periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del primo anniversario dell'entrata in vigore dell'accordo e così via fino all'EIV+15.

8.

Per le pelli non conciate come definite di seguito:

Definizione: le pelli non conciate di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 41014102 4103 90.

Anno (OMC)

2016 (1)

2017

2018

2019

2020

2021

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

22,0

21,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Anno (accordo)

EIV

EIV+1

EIV+2

EIV+3

EIV+4

EIV+5

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

11,00

9,84

8,70

7,95

7,14

6,25

Livello di soglia (tonnellate)

300,0

315,0

330,0

345,0

360,0

375,0

Maggiorazione massima

0,00

0,66

1,30

2,05

2,86

3,75

Anno (OMC)

2022

2023

2024

2025

2026

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Anno (accordo)

EIV+6

EIV+7

EIV+8

EIV+9

EIV+10

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

5,0

3,75

2,50

1,25

0,0

Livello di soglia (tonnellate)

390,0

405,0

420,0

435,0

450,0

Maggiorazione massima

5,0

6,25

7,5

8,75

10,0

Anno (OMC)

2027

2028

2029

2030

2031

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Anno (accordo)

EIV+11

EIV+12

EIV+13

EIV+14

EIV+15

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Livello di soglia (tonnellate)

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

Maggiorazione massima

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

9.

Per i semi di girasole, anche frantumati, come definiti di seguito:

Definizione: i semi di girasole, anche frantumati, di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 1206 00.

Anno (OMC)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

11,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Anno (accordo)

EIV

EIV+1

EIV+2

EIV+3

EIV+4

EIV+5

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

9,1

8,2

7,3

6,4

5,5

4,5

Livello di soglia (tonnellate)

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

Maggiorazione massima

0,9

1,8

2,7

3,6

4,5

5,5

Anno (OMC)

2022

2023

2024

2025

2026

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Anno (accordo)

EIV+6

EIV+7

EIV+8

EIV+9

EIV+10

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

3,6

2,7

1,8

0,9

0,0

Livello di soglia (tonnellate)

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

Maggiorazione massima

6,4

7,3

8,2

9,1

10,0

Anno (OMC)

2027

2028

2029

2030

2031

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Anno (accordo)

EIV+11

EIV+12

EIV+13

EIV+14

EIV+15

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Livello di soglia (tonnellate)

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

Maggiorazione massima

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

10.

Per i rottami metallici in leghe di ferro, rottami metallici non ferrosi e loro semilavorati come definiti di seguito:

Definizione: cascami e avanzi di acciaio legato di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 7204 21, 7204 29 00 00, 7204 50 00 00.

Anno (OMC)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Anno (accordo)

EIV

EIV+1

EIV+2

EIV+3

EIV+4

EIV+5

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

Livello di soglia (tonnellate)

4 000,0

4 200,0

4 400,0

4 600,0

4 800,0

5 000,0

Maggiorazione massima

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anno (OMC)

2022

2023

2024

2025

2026

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Anno (accordo)

EIV+6

EIV+7

EIV+8

EIV+9

EIV+10

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Livello di soglia (tonnellate)

5 200,0

5 400,0

5 600,0

5 800,0

6 000,0

Maggiorazione massima

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Anno (OMC)

2027

2028

2029

2030

2031

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Anno (accordo)

EIV+11

EIV+12

EIV+13

EIV+14

EIV+15

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Livello di soglia (tonnellate)

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

Maggiorazione massima

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

Definizione: acciai inossidabili in forma di lingotti e in altre forme primarie di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 7218 10 00 00.

Anno (OMC)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Anno (accordo)

EIV

EIV+1

EIV+2

EIV+3

EIV+4

EIV+5

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

Livello di soglia (tonnellate)

2 000,0

2 100,0

2 200,0

2 300,0

2 400,0

2 500,0

Maggiorazione massima

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anno (OMC)

2022

2023

2024

2025

2026

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Anno (accordo)

EIV+6

EIV+7

EIV+8

EIV+9

EIV+10

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Livello di soglia (tonnellate)

2 600,0

2 700,0

2 800,0

2 900,0

3 000,0

Maggiorazione massima

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Anno (OMC)

2027

2028

2029

2030

2031

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Anno (accordo)

EIV+11

EIV+12

EIV+13

EIV+14

EIV+15

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Livello di soglia (tonnellate)

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Maggiorazione massima

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

Definizione: rame di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 7401 00 00 00, 7402 00 00 00, 7403 12 00 00, 7403 13 00 00, 7403 19 00 00.

Anno (OMC)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Anno (accordo)

EIV

EIV+1

EIV+2

EIV+3

EIV+4

EIV+5

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

Livello di soglia (tonnellate)

200,0

210,0

220,0

230,0

240,0

250,0

Maggiorazione massima

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anno (OMC)

2022

2023

2024

2025

2026

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Anno (accordo)

EIV+6

EIV+7

EIV+8

EIV+9

EIV+10

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Livello di soglia (tonnellate)

260,0

270,0

280,0

290,0

300,0

Maggiorazione massima

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Anno (OMC)

2027

2028

2029

2030

2031

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Anno (accordo)

EIV+11

EIV+12

EIV+13

EIV+14

EIV+15

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Livello di soglia (tonnellate)

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Maggiorazione massima

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

Definizione: rame di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 7403 21 00 00, 7403 22 00 00, 7403 29 00 00.

Anno (OMC)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Anno (accordo)

EIV

EIV+1

EIV+2

EIV+3

EIV+4

EIV+5

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

Livello di soglia (tonnellate)

4 000,0

4 200,0

4 400,0

4 600,0

4 800,0

5 000,0

Maggiorazione massima

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anno (OMC)

2022

2023

2024

2025

2026

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Anno (accordo)

EIV+6

EIV+7

EIV+8

EIV+9

EIV+10

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Livello di soglia (tonnellate)

5 200,0

5 400,0

5 600,0

5 800,0

6 000,0

Maggiorazione massima

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Anno (OMC)

2027

2028

2029

2030

2031

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Anno (accordo)

EIV+11

EIV+12

EIV+13

EIV+14

EIV+15

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Livello di soglia (tonnellate)

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

Maggiorazione massima

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

Definizione: rottami metallici in leghe di ferro, rottami metallici non ferrosi e loro semilavorati di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 7404 00, 7405 00 00 00, 7406, 7418 19 90 00, 7419, 7503 00, 7602 00, 7802 00 00 00, 7902 00 00 00, 8108 30 00 00.

Anno (OMC)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Anno (accordo)

EIV

EIV+1

EIV+2

EIV+3

EIV+4

EIV+5

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

Livello di soglia (tonnellate)

200,0

210,0

220,0

230,0

240,0

250,0

Maggiorazione massima

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Anno (OMC)

2022

2023

2024

2025

2026

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Anno (accordo)

EIV+6

EIV+7

EIV+8

EIV+9

EIV+10

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Livello di soglia (tonnellate)

260,0

270,0

280,0

290,0

300,0

Maggiorazione massima

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Anno (OMC)

2027

2028

2029

2030

2031

Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Anno (accordo)

EIV+11

EIV+12

EIV+13

EIV+14

EIV+15

Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Livello di soglia (tonnellate)

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Maggiorazione massima

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

11.

Nei cinque anni successivi alla fine del periodo transitorio, cioè tra EIV+10 ed EIV+15, continuerà a essere disponibile il meccanismo di salvaguardia. Il valore massimo della maggiorazione diminuirà in modo lineare dal suo valore specificato a EIV+10 fino a raggiungere 0 a EIV+15.


(1)  Di seguito, il 2016 è indicato a fini informativi ed esclusivamente per indicare la data di entrata in vigore dell'accordo e la conformità dei dati riportati nella tabella al livello concordato dei dazi all'esportazione.


1.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/35


DECISIONE (UE) 2018/157 DEL CONSIGLIO

del 29 gennaio 2018

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), 2015/190 (2) e 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. L'11 luglio 2017, con decisione (UE) 2017/1334 del Consiglio (4), il sig. Augusto ROLLANDIN è stato sostituito dal sig. Pierluigi MARQUIS in qualità di membro.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Pierluigi MARQUIS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig. Laurent VIERIN, presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

R. PORODZANOV


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

(4)  Decisione (UE) 2017/1334 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 45).


1.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/36


DECISIONE (UE) 2018/158 DEL CONSIGLIO

del 29 gennaio 2018

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Finlandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo finlandese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), 2015/190 (2) e 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Antti LIIKKANEN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig. Mikkel NÄKKÄLÄJÄRVI, opiskelija, Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsen.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

R. PORODZANOV


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


1.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/37


DECISIONE (UE, Euratom) 2018/159 DEL CONSIGLIO

del 29 gennaio 2018

relativa alla nomina di due membri della Corte dei conti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 286, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

viste le proposte dell'Irlanda e del Regno di Svezia,

visti i pareri del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

I mandati del sig. Kevin CARDIFF e del sig. Hans Gustaf WESSBERG come membri della Corte dei conti scadono il 28 febbraio 2018.

(2)

È pertanto opportuno nominare due nuovi membri della Corte dei conti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membri della Corte dei conti per il periodo compreso tra il 1o marzo 2018 e il 29 febbraio 2024:

il sig. Tony MURPHY,

la sig.ra Eva LINDSTRÖM.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

R. PORODZANOV


(1)  Pareri del 17 gennaio 2018 (non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale).


1.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/38


DECISIONE (UE) 2018/160 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2017

relativa all'aiuto di stato SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) al quale la Polonia ha dato esecuzione in relazione all'imposta sul settore del commercio al dettaglio

[notificata con il numero C(2017) 4449]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma delle suddette disposizioni (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Da articoli di stampa pubblicati nel febbraio 2016 la Commissione è venuta a conoscenza del fatto che la Polonia intendeva adottare una legge volta a introdurre un'imposta sul fatturato del commercio al dettaglio che prevedeva un regime di aliquote progressive.

(2)

L'11 febbraio e il 30 maggio 2016 i servizi della Commissione hanno inviato lettere con le quali chiedevano alle autorità polacche di fornire maggiori informazioni su tale legge e invitavano la Polonia a consultarsi con la Commissione prima di adottarla. Tali lettere evidenziavano inoltre le analogie esistenti tra tale legge e la tassa di ispezione della filiera alimentare ungherese, in relazione alla quale la Commissione aveva avviato un procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato; illustravano inoltre la valutazione preliminare di tale tassa sotto il profilo degli aiuti di Stato svolta dalla Commissione nella sua decisione di avvio (2). Infine i servizi della Commissione hanno comunicato alla Polonia che, qualora sia data esecuzione a una misura che comporta un aiuto di Stato senza l'autorizzazione preventiva della Commissione, quest'ultima può emettere un'ingiunzione di sospensione.

(3)

Le autorità polacche hanno risposto a tali lettere rispettivamente il 2 marzo e il 27 giugno 2016. Con lettera del 2 marzo 2016 le autorità polacche si sono impegnate a comunicare alla Commissione il progetto di legge non appena fosse stato ultimato. Con lettera del 27 giugno 2016 le autorità polacche hanno informato la Commissione che il progetto di legge era già stato presentato al parlamento polacco e che la sua adozione era imminente. Hanno inoltre fornito ai servizi della Commissione il testo del progetto di legge.

(4)

Il 6 luglio 2016 il parlamento polacco ha adottato la legge sull'imposta sulle vendite al dettaglio (USTAWA z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (3), di seguito «la legge»), che è entrata in vigore il 1o settembre 2016.

(5)

Con lettera dell'8 luglio 2016 la Commissione ha comunicato alla Polonia la propria posizione preliminare secondo cui l'imposta sul settore del commercio al dettaglio prevista dalla legge (di seguito «l'imposta sul settore del commercio al dettaglio») costituiva aiuto di Stato e ha invitato le autorità polacche ad esprimere il proprio punto di vista riguardo all'eventuale emissione, da parte della Commissione, di un'ingiunzione di sospensione. È pervenuta una risposta il 22 luglio 2016.

(6)

Il 4 agosto 2016 la Commissione ha ricevuto una denuncia afferente ad aiuti di Stato relativamente alla medesima misura.

(7)

Con lettera del 19 settembre 2016 la Commissione ha comunicato alla Polonia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito «il trattato») in relazione alla misura di aiuto («la decisione di avvio»). La Commissione ha inoltre ordinato l'immediata sospensione della misura in conformità con l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (4).

(8)

La decisione di avvio è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (5). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito alla misura di aiuto.

(9)

Con lettera del 7 novembre 2016 la Polonia ha trasmesso le sue osservazioni sulla decisione di avvio. La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte degli interessati.

(10)

Con regolamento del ministro polacco dello Sviluppo e delle Finanze, entrato in vigore il 19 ottobre 2016, la Polonia ha sospeso la riscossione dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio applicabile al fatturato generato dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016 (6). Il 15 novembre 2016 il parlamento polacco ha adottato una legge, entrata in vigore il 22 dicembre 2016 (7), che sospende l'applicazione dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio fino al 1o gennaio 2018.

(11)

Con lettera dell'11 gennaio 2017 la Commissione ha comunicato alla Polonia che le parti interessate non avevano trasmesso osservazioni e ha invitato le autorità polacche a discutere con i servizi della Commissione in merito alle proprie osservazioni e alle modifiche della legge eventualmente previste. Il 14 marzo 2017 si è svolto un incontro in videoconferenza.

2.   DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLA MISURA DI AIUTO

(12)

La legge introduce un'imposta sul settore del commercio al dettaglio polacco.

(13)

L'articolo 5 della legge assoggetta all'imposta il fatturato generato dalla vendita di merci a persone fisiche che non esercitano alcuna attività economica (consumatori). In conformità con l'articolo 4 della legge, il soggetto passivo è l'operatore al dettaglio in quanto persona fisica, società di diritto civile (spółka cywilna), ente organizzato privo di personalità giuridica e persona giuridica, quali le società di persone (spółki osobowe) e altre società regolate dal codice delle società commerciali (società a responsabilità limitata (z.o.o.) e società per azioni (S.A.)] (8).

(14)

In conformità con l'articolo 8 della legge, l'obbligo di versare l'imposta sul fatturato sorge quando il soggetto passivo raggiunge un fatturato mensile superiore a 17 milioni di PLN. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della legge, la base imponibile è la quota di fatturato al di sopra di 17 milioni di PLN generata dalle vendite al dettaglio effettuate nell'arco di un mese. L'imposta sul settore del commercio al dettaglio è versata su base mensile entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello nel quale sono state generate le entrate a cui essa si applica.

(15)

L'articolo 9 della legge stabilisce due aliquote:

un'aliquota dello 0,8 % sulla parte del fatturato mensile dell'impresa derivante dalle vendite al dettaglio tra 17 milioni di PLN (circa 4 milioni di EUR (9)) e 170 milioni di PLN (circa 40 milioni di EUR), e

un'aliquota dell'1,4 % sulla parte del fatturato mensile dell'impresa derivante dalle vendite al dettaglio al di sopra di 170 milioni di PLN.

(16)

Alla luce dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 8 della legge, che escludono la parte del fatturato mensile dell'impresa al di sotto di 17 milioni di PLN, è dunque possibile affermare che il regime dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio è basato su una struttura ad aliquote progressive che comprende tre diversi scaglioni di fatturato mensile soggetti a tre aliquote d'imposta differenti: un'aliquota dello 0 % sulla parte del fatturato mensile derivante dalle vendite al dettaglio al di sotto di 17 milioni di PLN, un'aliquota dello 0,8 % sulla parte del fatturato mensile tra 17 milioni di PLN e 170 milioni di PLN e un'aliquota dell'1,4 % sulla parte del fatturato mensile derivante dalle vendite al dettaglio al di sopra di 170 milioni di PLN.

3.   PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE

3.1.   Motivazioni per l'avvio del procedimento di indagine formale

(17)

La Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale in quanto ha ritenuto in quella fase che la struttura ad aliquote progressive dell'imposta polacca sul settore del commercio al dettaglio costituisse un aiuto di Stato illegale e incompatibile.

(18)

In particolare la Commissione ha ritenuto che la legge differenzi le imprese attive nel settore del commercio al dettaglio in base al fatturato e, dunque, alle dimensioni e conferisca un vantaggio selettivo alle imprese con un fatturato basso e dunque alle imprese di minori dimensioni. La Polonia non aveva fornito spiegazioni convincenti dei motivi per cui gli operatori al dettaglio di maggiori dimensioni e quelli di dimensioni più piccole si troverebbero in una situazione giuridica e di fatto diversa quando si tratta di applicare l'imposta sul settore del commercio al dettaglio. La Polonia, pertanto, non ha dimostrato che la misura fosse giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema fiscale. Pertanto la Commissione ha provvisoriamente ritenuto che la legge comporti un aiuto di Stato, in quanto sembrano presenti tutte le altre condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(19)

Infine la Commissione ha sollevato dubbi riguardo alla compatibilità della legge con il mercato interno. La Commissione ha osservato che non sembra applicarsi nessuna delle eccezioni previste dall'articolo 107, paragrafo 2 o 3, del trattato e che la Polonia non ha presentato alcuna argomentazione in base alla quale l'imposta sul settore del commercio al dettaglio possa essere considerata compatibile con il mercato interno. Ha ricordato inoltre l'impossibilità da parte sua di dichiarare compatibile una misura di aiuto di Stato che comporti una violazione di altre norme del diritto dell'Unione, come le libertà fondamentali sancite dal trattato o le disposizioni dei regolamenti e delle direttive dell'UE. In tale fase la Commissione non era in grado di escludere che la misura fosse rivolta principalmente alle imprese straniere, il che comporterebbe una violazione dell'articolo 49 del trattato che istituisce la libertà fondamentale di stabilimento.

3.2.   Osservazioni della Polonia

(20)

Le autorità polacche ritengono che nella decisione di avvio l'imposta sul settore del commercio al dettaglio sia stata erroneamente descritta come un'imposta che prevede tre diversi scaglioni e tre diverse aliquote. Secondo le autorità polacche l'imposta sul settore del commercio al dettaglio prevede soltanto due aliquote, in quanto le entrate al di sotto di 17 milioni di PLN sono totalmente esenti dall'imposta, indipendentemente dal tipo di impresa che genera tali entrate e dal fatturato totale realizzato nel mese di riferimento. Ritengono che un'esenzione fiscale sia diversa da un'aliquota zero e che le soglie si applichino a tutti i soggetti passivi in condizioni di parità e oggettività.

(21)

Per quanto riguarda l'obiettivo dell'imposta, le autorità polacche sottolineano che il gettito prodotto dall'imposta sul settore del commercio al dettaglio sarebbe destinato a finanziare il programma di assegni familiari 500+. Tuttavia, considerando la dotazione stimata di questo programma (circa 16 miliardi di PLN nel 2016 e circa 22 miliardi di PLN negli anni successivi), il suo finanziamento sarebbe realizzato soltanto in parte attraverso l'imposta sul settore del commercio al dettaglio (gettito previsto su base annua pari a circa 1,6 miliardi di PLN nel 2017). La Polonia sostiene inoltre che il programma 500+ non rappresenta soltanto una voce di spesa ma avrebbe anche ripercussioni positive sull'economia, in quanto incrementerebbe i consumi e dunque inciderebbe in maniera diretta sulle entrate degli operatori al dettaglio.

(22)

In merito al finanziamento della misura mediante risorse statali, la Polonia sostiene che la struttura dell'imposta non comporta una rinuncia a entrate che, in circostanze normali, gli operatori al dettaglio avrebbero versato nelle sue casse. In particolare le autorità polacche affermano che la quota esente da imposta e l'aliquota ridotta dello 0,8 % si applicano a tutte le imprese e che lo Stato polacco sta rinunciando a risorse che potrebbe altrimenti ricavare da tutte le imprese e non soltanto da quelle più piccole.

(23)

La Polonia ritiene inoltre che si debba operare una distinzione tra «progressività globale», che consiste nell'applicare aliquote diverse all'intero fatturato delle imprese in funzione dell'entità di tale fatturato, e «progressività per scaglioni», in base alla quale sono applicate aliquote diverse a diverse quote (scaglioni) di fatturato di tutte le imprese. Secondo le autorità polacche la progressività per scaglioni non comporta alcun vantaggio selettivo in quando è applicato lo stesso sistema di aliquote a tutte le imprese di commercio al dettaglio. In particolare la Polonia sostiene che la natura progressiva dell'imposta non comporta un vantaggio per le imprese più piccole, in quanto l'importo esente da imposta e l'aliquota ridotta dello 0,8 % riducono i costi di esercizio sia delle imprese con entrate più elevate sia delle imprese con entrate più modeste. Secondo la Polonia, l'entità dell'aiuto che un'impresa riceve è direttamente proporzionale alle entrate che essa genera.

(24)

Le autorità polacche sostengono inoltre che la Commissione ha erroneamente individuato i beneficiari del vantaggio, in quanto non è sempre vero che le imprese più piccole registrano entrate più modeste e che le imprese di maggiori dimensioni hanno entrate più elevate. In realtà, secondo la Polonia, le entrate delle imprese non sono direttamente, o per lo meno non esclusivamente, legate alle loro dimensioni.

(25)

Per quanto riguarda la selettività della misura, la Polonia contesta il sistema di riferimento individuato dalla Commissione e sostiene che solo la tassazione delle entrate nel settore del commercio al dettaglio al di sopra di 17 milioni di PLN mensili dovrebbe costituire il sistema di riferimento, in quanto le entrate al di sotto di 17 milioni di PLN non sono soggette all'imposta. Sostiene inoltre che il sistema non è stato definito in modo arbitraria o distorto e che l'esenzione fiscale si applica a tutti i soggetti passivi. La Polonia sostiene inoltre, con riferimento al considerando 26 della decisione di avvio, che non è possibile concludere che la misura costituisce aiuto di Stato senza stabilire un'aliquota unica di riferimento che possa fungere da punto di riferimento.

(26)

In secondo luogo, in risposta al considerando 32 della decisione di avvio la Polonia sostiene che l'aliquota media dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio, quale stabilita dalla Commissione, è una costruzione artificiosa. Sostiene che la struttura dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio è basata su aliquote specifiche assegnate ex ante a due scaglioni specifici che si applicano in ugual misura a tutti i soggetti passivi. Inoltre la «progressività per scaglioni» non è selettiva in quanto le aliquote ridotte si applicano alle stesse condizioni a tutte le imprese, a prescindere dalle loro dimensioni. Di conseguenza, secondo la Polonia, non si osserva alcuna disparità di trattamento delle imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica comparabile.

(27)

Alla luce di quanto precede, le autorità polacche sostengono che non è necessario fornire una giustificazione basata sulla natura o sulla struttura generale del sistema. Ciononostante esse affermano che la struttura progressiva dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio e la struttura progressiva dell'imposta sul reddito devono essere trattate in maniera analoga ed essere ritenute giustificate dalla logica ridistributiva. La Polonia, tuttavia, non ha fornito ulteriori argomentazioni a sostegno di tale presunta giustificazione.

(28)

Per quanto riguarda le conseguenze sugli scambi e la distorsione della concorrenza, le autorità polacche hanno illustrato la struttura del settore del commercio al dettaglio polacco e osservano che gli esercizi commerciali che generano le maggiori entrate (nei centri commerciali) sono solitamente ubicati in centri urbani, il che garantisce una maggiore affluenza di clienti rispetto agli esercizi che si trovano fuori dalle città e per raggiungere i quali i clienti devono sostenere costi di trasporto. I piccoli esercizi commerciali si trovano invece soprattutto nei piccoli centri e nelle zone rurali, dove si osserva il fenomeno opposto (minore accessibilità degli esercizi, minore affluenza di clienti e fatturato più basso). Le autorità polacche hanno inoltre osservato che nel gruppo dei rivenditori con le maggiori entrate è frequente il ricorso a pratiche di ottimizzazione fiscale, grazie alle quali tali operatori evitano di versare l'imposta sul reddito delle società, e che gli operatori con un fatturato elevato beneficiano di economie di scala (maggiori sono le vendite, minori sono i costi unitari) e tendono ad esercitare la propria influenza per ridurre a proprio vantaggio i margini dei produttori e dei fornitori. Ha osservato infine che in Polonia lo sviluppo dei moderni scambi ha notevolmente indebolito il segmento dei dettaglianti indipendenti (51 % del mercato nel 2008 e 37 % nel 2017).

(29)

Le autorità polacche affermano quanto segue: i) anche qualora si dovesse ritenere che l'imposta sul settore del commercio al dettaglio sia selettiva, la concorrenza non sarebbe falsata in quando la grande distribuzione già gode di un vantaggio competitivo rispetto ai piccoli operatori al dettaglio e ii) la progressività delle aliquote dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio limita le modificazioni negative della configurazione degli scambi (la scomparsa del piccolo commercio associata alla diffusione della grande distribuzione), che attualmente falsano la concorrenza.

(30)

Infine le autorità polacche sostengono che la decisione di avvio limita in maniera ingiustificata l'autonomia degli Stati membri quanto alla definizione delle politiche fiscali nazionali. Secondo la Polonia spetta a uno Stato che intenda introdurre una nuova imposta definirne la struttura (ovvero il soggetto passivo, la base imponibile e le aliquote) in maniera ottimale dal punto di vista della politica fiscale perseguita.

3.3.   Osservazioni pervenute dalle parti interessate

(31)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate.

4.   VALUTAZIONE DELL'AIUTO

(32)

In via preliminare, e in replica all'argomentazione che la Polonia ha presentato in risposta alla decisione di avvio, sostenendo che l'imposta sul settore del commercio al dettaglio riguarda una misura di tassazione diretta e che pertanto l'esercizio da parte della Commissione della sua competenza in materia di aiuti di Stato costituisce una limitazione ingiustificata della propria autonomia quanto alla definizione della propria politica fiscale, la Commissione ricorda che, sebbene gli Stati membri possono godere di un'autonomia fiscale nel campo della tassazione diretta, qualunque misura fiscale adottata da uno Stato membro deve essere conforme all'articolo 107 del trattato (10).

4.1.   Esistenza dell'aiuto

(33)

A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. La qualificazione di una misura come aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, richiede che sussistano tutti i presupposti previsti da tale disposizione (11). Pertanto, secondo una giurisprudenza costante la qualificazione di una misura quale aiuto di Stato presuppone anzitutto che si tratti di un intervento dello Stato ovvero effettuato mediante risorse statali; in secondo luogo, che tale intervento sia idoneo a incidere sugli scambi tra Stati membri; in terzo luogo, che conceda un vantaggio selettivo a un'impresa e, in quarto luogo, che falsi o minacci di falsare la concorrenza (12).

4.1.1.   Risorse statali e imputabilità allo Stato

(34)

Per configurarsi come aiuto di Stato, una misura deve essere imputabile allo Stato ed essere finanziata mediante risorse statali.

(35)

Poiché l'imposta sul settore del commercio al dettaglio deriva da una legge approvata dal parlamento polacco, è chiaramente imputabile allo Stato polacco.

(36)

In merito al finanziamento della misura mediante risorse statali, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia un provvedimento mediante il quale le pubbliche autorità accordano a determinate imprese un'esenzione fiscale che, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella di altri contribuenti costituisce aiuto di Stato (13). Nei considerando da 37 a 60 la Commissione intende dimostrare che la struttura ad aliquote progressive dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio, descritta nei considerando 15 e 16, comporta la rinuncia, da parte della Polonia, ad un gettito fiscale che sarebbe stata altrimenti autorizzata a riscuotere dagli operatori al dettaglio con un livello di fatturato più basso (dunque dagli operatori più piccoli) se questi fossero stati soggetti alla stessa aliquota media effettiva dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio cui sono soggetti gli operatori con un livello di fatturato superiore (dunque gli operatori di maggiori dimensioni). La struttura ad aliquote progressive, differenziando gli operatori al dettaglio in base alle loro dimensioni, comporta, in particolare, la rinuncia, da parte della Polonia, a un gettito fiscale che sarebbe stata altrimenti autorizzata a riscuotere dalle imprese di commercio al dettaglio organizzate in un sistema di franchising a differenza di quelle operanti secondo il modello della holding (14). Comportando la rinuncia a tale gettito, l'imposta sul settore del commercio al dettaglio determina una perdita di risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (15).

4.1.2.   Vantaggio

(37)

Secondo la giurisprudenza dell'Unione europea, il concetto di aiuto vale a designare non soltanto prestazioni positive, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa (16). Un vantaggio può essere conferito attraverso vari tipi di riduzioni del carico fiscale di un'impresa, in particolare mediante la riduzione dell'aliquota fiscale applicabile, della base imponibile o dell'ammontare dell'imposta dovuta (17). Una misura di riduzione di un'imposta o di un tributo conferisce un vantaggio in virtù del fatto che garantisce alle imprese a cui è destinata una posizione finanziaria più favorevole rispetto agli altri contribuenti e comporta una perdita di reddito per lo Stato (18).

(38)

La legge prevede una struttura ad aliquote progressive che si applica a tutte le imprese soggette all'imposta sul settore del commercio al dettaglio e il carico fiscale di ciascun operatore dipende dagli scaglioni in cui rientra il suo fatturato.

(39)

La natura progressiva dell'imposta implica che non soltanto l'ammontare dell'imposta ma anche la percentuale media dell'imposta applicata al fatturato derivante dalle vendite di un operatore al dettaglio aumenti di pari passo con l'incremento del fatturato e raggiunga lo scaglione superiore successivo (19). Di conseguenza gli operatori al dettaglio con un fatturato modesto non sono soggetti all'imposta oppure sono soggetti ad aliquote medie effettive notevolmente inferiori rispetto a quelle applicate agli operatori con fatturato elevato; ciò riduce gli oneri a carico delle imprese con un basso livello di fatturato rispetto alle imprese con un fatturato elevato. Poiché la quota di fatturato generata da un'impresa è correlata, in qualche misura, alle sue dimensioni, si può affermare che la struttura ad aliquote progressive prevista dalla legge conferisce un vantaggio economico ai rivenditori al dettaglio più piccoli, a scapito dei rivenditori di maggiori dimensioni, sotto forma di una riduzione del loro carico fiscale e di una riduzione dell'aliquota media effettiva applicata a tali imprese. Di fatto il costo rappresentato dall'imposta alla fine del mese per ogni 100 PLN di fatturato sarà pari a zero per le imprese con un fatturato totale al di sotto di 17 milioni di PLN, aumenterà progressivamente verso lo 0,8 % per i rivenditori al dettaglio con un fatturato totale tra 17 milioni di PLN e 170 milioni di PLN e aumenterà ulteriormente verso l'1,4 % per i rivenditori con un fatturato totale al di sopra di 170 milioni di PLN, come illustrato nella tabella sottostante:

Fatturato (PLN)

Aliquota marginale (%)

Imposta (PLN)

Imposta/Fatturato (%)

500 000 000

1,4

5 844 000

1,2

100 000 000

0,8

664 000

0,7

20 000 000

0,8

24 000

0,1

15 000 000

0

0

0,0

(40)

La struttura ad aliquote progressive, comportando una differenziazione tra gli operatori al dettaglio sulla base delle loro dimensioni, implica anche il conferimento di un vantaggio ai singoli rivenditori organizzati in un sistema di franchising, in quanto il loro carico fiscale è determinato in base al fatturato mensile generato dalle vendite al dettaglio dei singoli esercizi commerciali, e non in base al fatturato mensile derivante dalle vendite al dettaglio dell'intera catena di distribuzione, come avviene nel caso delle catene di vendita al dettaglio organizzate secondo il modello della holding (20).

4.1.3.   Selettività

(41)

Una misura è considerata selettiva se favorisce talune imprese o talune produzioni ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Per i regimi di aiuto la Corte di giustizia ha stabilito che, in linea di massima, si debba valutare la selettività della misura attraverso un'analisi in tre fasi (21). In primo luogo è necessario individuare il regime fiscale comune o normale applicabile nello Stato membro: «il sistema di riferimento». In secondo luogo occorre stabilire se una determinata misura costituisca una deroga a tale sistema in quanto distingue tra operatori economici che, rispetto agli obiettivi intrinseci del sistema, si trovano in una situazione fattuale e giuridica comparabile. Se la misura in questione non costituisce una deroga al sistema di riferimento, non è selettiva. Se costituisce una deroga (ed è quindi a prima vista selettiva), occorre valutare, nella terza fase dell'analisi, se la misura derogatoria è giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema fiscale di riferimento (22). Se una misura a prima vista selettiva è giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema, non è considerata selettiva e non è pertanto soggetta all'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

4.1.3.1.   Sistema di riferimento

(42)

Il sistema di riferimento si compone di un insieme coerente di norme che generalmente si applicano, sulla base di criteri oggettivi, a tutte le imprese che rientrano nel campo di applicazione definito dal suo obiettivo.

(43)

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Polonia, non è possibile affermare che l'obiettivo dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio è quello di finanziare la spesa di bilancio nel quadro del programma di assegni familiari 500+. La Polonia ha confermato che le entrate fiscali non possono essere destinate interamente ed esclusivamente al finanziamento di un tipo di spesa predeterminato; pertanto non è stato stabilito un presunto nesso tra gli assegni familiari e il settore del commercio al dettaglio, né un presunto nesso tra il costo del programma di assegni familiari e l'entità del fatturato degli operatori al dettaglio. Il finanziamento del programma di assegni familiari 500+ non può essere considerato un obiettivo intrinseco dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio.

(44)

L'obiettivo dell'imposta sulle vendite al dettaglio è piuttosto quello di tassare il fatturato di tutti gli operatori economici attivi nella vendita di merci a persone fisiche (consumatori). Alla luce di tale obiettivo, si deve ritenere che tutte le imprese il cui fatturato è generato dalla vendita di merci a persone fisiche si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga. La Commissione ritiene pertanto che il sistema di riferimento sia l'imposta sul settore del commercio al dettaglio applicabile al fatturato delle imprese attive nella vendita al dettaglio di tutti i tipi di merci in Polonia.

(45)

Contrariamente a quanto asserito dalla Polonia (23), il sistema di riferimento non dovrebbe essere limitato alle sole imprese con un fatturato al di sopra di 17 milioni di PLN per il fatto che la legge non prevede la tassazione del fatturato mensile delle imprese derivante dalle vendite al dettaglio al di sotto di 17 milioni di PLN. Tale esclusione si applica a tutte le imprese il cui fatturato è generato dalla vendita al dettaglio di merci indipendentemente dal fatto che esse raggiungano un fatturato al di sopra o al di sotto di 17 milioni di PLN.

(46)

La Commissione inoltre non ritiene che la struttura ad aliquote progressive introdotta dalla legge costituisca parte integrante del sistema di riferimento. La Corte di giustizia ha precisato che non sempre è sufficiente limitare l'analisi di selettività all'eventuale deroga di una misura al sistema di riferimento stabilito dallo Stato membro (24). È anche necessario valutare se i confini di tale sistema sono stati definiti dallo Stato membro coerentemente o, invece, in modo palesemente arbitrario o distorto al fine di favorire talune imprese rispetto ad altre. Diversamente, anziché definire regole generiche che si applicano a tutte le imprese prevedendo deroghe per talune imprese, lo Stato membro potrebbe ottenere lo stesso risultato aggirando le norme in materia di aiuti di Stato, ovvero adeguando e combinando le proprie norme in modo tale che la loro applicazione comporti oneri diversi per imprese differenti (25). È particolarmente importante ricordare, a tale riguardo, che la Corte di giustizia ha statuito sistematicamente che l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato non distingue gli interventi statali a seconda delle loro cause o dei loro obiettivi, ma li definisce in funzione dei loro effetti e, dunque, indipendentemente dalle tecniche impiegate (26).

(47)

La conseguenza della struttura ad aliquote progressive introdotta dalla legge è che le imprese con un fatturato basso generato dalle vendite al dettaglio non sono soggette all'imposta oppure sono soggette ad aliquote medie effettive notevolmente inferiori (ovvero per ogni zloty di fatturato mensile generato) rispetto a quelle applicate alle imprese con un fatturato elevato; ciò ha per effetto di ridurre gli oneri a carico delle imprese con un basso livello di fatturato rispetto alle imprese con un fatturato elevato. Dato che a ciascuna impresa si applica un'aliquota media effettiva diversa, la Commissione non è in grado di individuare un'aliquota unica di riferimento. La Polonia non ha inoltre indicato nessuna aliquota specifica quale aliquota di riferimento o «normale» e ha altresì omesso di spiegare il motivo per cui circostanze eccezionali giustificherebbero l'applicazione di un'aliquota più alta agli operatori al dettaglio con un fatturato elevato, o perché gli operatori che registrano livelli di fatturato più bassi debbano essere soggetti ad aliquote inferiori. La struttura ad aliquote progressive dell'imposta ha pertanto comportato una situazione in cui imprese diverse sono soggette ad aliquote effettive differenti a seconda del loro fatturato mensile e, dunque, delle loro dimensioni e del loro modello organizzativo. Pertanto si può affermare che la struttura ad aliquote progressive introdotta dalla legge è specificamente concepita per favorire gli operatori al dettaglio più piccoli rispetto a quelli di dimensioni maggiori attraverso l'applicazione di aliquote diverse al fatturato mensile generato dalle imprese attive nella vendita di merci a persone fisiche (consumatori) e dunque mediante l'assoggettamento delle imprese con un fatturato più modesto a un'aliquota media effettiva più bassa rispetto a quella applicata alle imprese con un fatturato più elevato, che in generale sono di proprietà straniera (27), anche se entrambe le tipologie di impresa esercitano la stessa attività.

(48)

Si può inoltre affermare che la progressività delle aliquote, implicando una differenziazione tra operatori al dettaglio in base alle loro dimensioni, favorisce gli operatori al dettaglio che sono organizzati nell'ambito di un sistema di franchising o che esercitano l'attività in maniera indipendente (ad esempio come società di diritto civile) rispetto a coloro che operano secondo il modello della holding.

(49)

Poiché la Polonia ha concepito l'imposta in modo tale da favorire talune imprese (ovvero i rivenditori al dettaglio con bassi livelli di fatturato – gli operatori più piccoli – e i rivenditori che operano in un sistema franchising o in maniera indipendente, vale a dire non all'interno di una catena di distribuzione) a scapito di altre (ovvero i rivenditori al dettaglio con un fatturato elevato – gli operatori di maggiori dimensioni – e le catene di distribuzione al dettaglio che operano secondo il modello della holding), il sistema di riferimento è selettivo per il modo stesso in cui è concepito e non è giustificato alla luce dell'obiettivo dell'imposta, che è quello di tassare il fatturato di tutti gli operatori al dettaglio. Pertanto la Commissione ritiene che il sistema di riferimento appropriato nel caso in oggetto sia l'applicazione di un'aliquota unica (forfettaria) al fatturato mensile generato dalle vendite al dettaglio, ma che non preveda una struttura ad aliquote progressive.

4.1.3.2.   Deroga al sistema di riferimento

(50)

In una seconda fase occorre stabilire se la misura introduca deroghe all'applicazione delle norme di riferimento a favore di talune imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica comparabile, tenuto conto della finalità intrinseca del sistema di riferimento.

(51)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della legge, non è tassata la quota di fatturato mensile generata dalle vendite al dettaglio del rivenditore al di sotto di 17 milioni di PLN. Per un notevole numero di operatori al dettaglio, in particolare nel sottosettore dei generi alimentari, tale esenzione comporta la non tassazione del fatturato generato dalle vendite al dettaglio, in quanto il loro fatturato mensile derivante da tale attività è al di sotto di 17 milioni di PLN. In base a dati pubblicamente accessibili (28), per il mese di settembre 2016 sono state emesse 109 dichiarazioni tributarie indicanti l'ammontare dell'imposta dovuta sulle vendite al dettaglio, mentre in base alle stime del ministero polacco delle Finanze esistono circa 200 000 operatori al dettaglio attivi in Polonia. Pertanto la maggior parte delle imprese che operano nel sottosettore dei generi alimentari in Polonia si situa al di sotto della soglia stabilita dall'articolo 6, paragrafo 1 e non versa l'imposta sulle vendite al dettaglio.

(52)

Per quanto riguarda i rivenditori al dettaglio che realizzano un fatturato mensile superiore a 17 milioni di PLN, la quota di fatturato mensile al di sotto di tale soglia è esente da imposta; la quota di fatturato mensile tra 17 milioni di PLN e 170 milioni di PLN è soggetta a un'aliquota dello 0,8 %; la quota di fatturato al di sopra di 170 milioni di PLN è tassata a un'aliquota dell'1,4 %.

(53)

La Polonia distingue tra «progressività per scaglioni» e «progressività globale», sostenendo che non vi è alcuna deroga al sistema di riferimento in quanto tutte le aliquote (ovvero l'esenzione fiscale equivalente all'aliquota 0 e le aliquote dell'1,4 % e dello 0,8 %) si applicano a tutte le imprese alle medesime condizioni. Tuttavia entrambe le tipologie di tassazione progressiva comportano l'applicazione di aliquote medie effettive diverse a società differenti in base al loro fatturato (che è l'oggetto dell'imposizione) e, dunque, in base alla loro dimensione. Come dimostra il seguente esempio di tre rivenditori al dettaglio (soggetti passivi) con un fatturato mensile rispettivamente pari a 10 milioni di PLN, 100 milioni di PLN e 750 milioni di PLN, sebbene tutti i rivenditori siano assoggettati alle medesime aliquote e sebbene la stessa quota del loro reddito rientri negli stessi tre scaglioni, le loro aliquote medie effettive risultano notevolmente diverse. In effetti per ogni 100 PLN di fatturato generato, il rivenditore 1 non è tenuto a versare alcuna imposta, il rivenditore 2 versa un'imposta di importo pari a circa 0,7 PLN e il rivenditore 3 versa un'imposta di circa 1,2 PLN.

Entrate mensili generate dalle vendite al dettaglio

Rivenditore 1

10 milioni di PLN

Rivenditore 2

100 milioni di PLN

Rivenditore 3

750 milioni di PLN

Imposta dovuta sulla parte di fatturato al di sotto di 17 milioni di PLN

0

0

0

Imposta dovuta sulla parte di fatturato tra 17 milioni di PLN e 170 milioni di PLN

664 000 PLN

(82 999 999 PLN × 0,008)

1 224 000 PLN

(152 999 999 PLN × 0,008)

Imposta dovuta sulla parte di fatturato al di sopra di 170 milioni di PLN

8 120 000 PLN

(579 999 999 × 0,014)

Imposta totale dovuta

0

664 000 PLN

9 344 000 PLN

Aliquota media effettiva

0 %

0,664 %

1,246 %

(54)

Come dimostra questa tabella, l'imposta sulle vendite al dettaglio differenzia i rivenditori al dettaglio (soggetti passivi) sulla base del loro fatturato e, dunque, delle loro dimensioni proprio a causa delle aliquote progressive e degli scaglioni a cui esse si applicano. Data la progressività delle aliquote introdotte dalla legge, le imprese con livelli di fatturato elevati sono soggette sia ad aliquote marginali notevolmente più alte sia ad aliquote medie nettamente più elevate rispetto agli operatori con un fatturato modesto. Pertanto la Commissione ritiene che il regime ad aliquote progressive introdotto dalla legge comporti deroghe al sistema di riferimento che consiste nell'applicazione di un'aliquota unica (forfettaria) alle vendite al dettaglio di tutte le imprese attive nel commercio al dettaglio in Polonia, a favore dei rivenditori con un fatturato più basso, e dunque degli operatori più piccoli.

(55)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la misura introduca deroghe al sistema di riferimento e sia pertanto a prima vista selettiva.

4.1.3.3.   Giustificazione in base alla natura o alla struttura generale del sistema

(56)

Allorché la Commissione dimostra che una misura statale è a prima vista selettiva in quanto differenzia le imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica comparabile rispetto al sistema di riferimento, spetta allo Stato membro fornire una giustificazione basata sulla natura o sulla struttura generale di tale sistema. Una misura in deroga al sistema di riferimento non è selettiva se è giustificata alla luce della natura o della struttura generale di tale sistema. Ciò avviene quando il trattamento selettivo è il risultato di meccanismi intrinseci necessari al funzionamento e all'efficacia del sistema (29).

(57)

La Polonia sostiene che anche qualora si dovesse concludere che la struttura ad aliquote progressive introdotta dalla legge stabilisce una differenziazione tra imprese, cosa che la Polonia nega, tale struttura è giustificata sulla base della sua logica ridistributiva, come avviene nel caso delle imposte sugli utili. La Polonia sostiene inoltre che le imprese con livelli di fatturato elevati hanno una maggiore capacità contributiva, beneficiano di economie di scala, sono in grado di esercitare, a proprio vantaggio, pressioni sui margini dei produttori e dei fornitori e spesso ricorrono a strategie di ottimizzazione fiscale.

(58)

La Commissione ricorda che la legge tassa le imprese in base all'entità del loro fatturato. Rispetto alle imposte sugli utili (30), un'imposta sul fatturato non tiene conto dei costi sostenuti per realizzare le vendite. Pertanto le imposte sul fatturato gravano sulle imprese in base alle loro dimensioni, più che in base alla loro redditività o capacità contributiva o alla loro capacità di creare efficienze derivanti da economie di scala, di influire sui margini dei produttori e fornitori a proprio vantaggio (31) e di sfruttare le strategie di ottimizzazione fiscale cui fa riferimento la Polonia. Pertanto nessuno di tali fattori può costituire una giustificazione per l'applicazione di un'imposta progressiva al fatturato di un'impresa.

(59)

La progressività delle imposte sul fatturato può essere giustificata dalla natura e dalla struttura generale, ovvero dalla logica interna, del sistema fiscale soltanto qualora l'obiettivo specifico perseguito dall'imposta la richieda. Ad esempio nel caso di un'imposta sul fatturato intesa a sanare alcuni effetti secondari negativi, un certo livello di progressività potrebbe essere giustificato qualora si dimostrasse che anche gli effetti secondari prodotti dalle attività soggette all'imposta aumentano progressivamente con la crescita del fatturato (o delle dimensioni) del contribuente. Le autorità polacche non hanno fornito alcuna giustificazione in tal senso.

(60)

La Commissione ritiene pertanto che la progressività delle aliquote dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio non sia giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema fiscale di riferimento. Pertanto la misura conferisce un vantaggio selettivo alle imprese del settore al dettaglio con livelli di fatturato più bassi (e dunque alle imprese più piccole).

4.1.4.   Potenziale distorsione della concorrenza e conseguenze sugli scambi tra Stati membri

(61)

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, una misura costituisce aiuto di Stato quando falsa o minaccia di falsare la concorrenza o incide sugli scambi tra Stati membri.

(62)

L'imposta sul settore del commercio al dettaglio si applica a tutte le imprese il cui fatturato è generato da talune vendite al dettaglio in Polonia. Il settore del commercio al dettaglio polacco è aperto alla concorrenza e caratterizzato dalla presenza di operatori di altri Stati membri. Analogamente gli operatori al dettaglio stabiliti in Polonia potrebbero svolgere, o sviluppare in futuro, attività in altri Stati membri. Pertanto ogni aiuto a favore di taluni operatori del settore è in grado di incidere sugli scambi tra Stati membri.

(63)

Di fatto la progressività dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio incide sulla situazione della concorrenza tra le imprese che vi sono soggette. Nella misura in cui il provvedimento in esame riduce gli oneri fiscali che le imprese con livelli di fatturato più bassi sarebbero state tenute a versare se fossero state soggette alla stessa aliquota delle imprese con alti livelli di fatturato, il vantaggio selettivo conferito attraverso tali misure costituisce un aiuto al funzionamento. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, gli aiuti al funzionamento falsano la concorrenza; pertanto si deve ritenere che ogni aiuto concesso a tali imprese falsi o minacci di falsare la concorrenza rafforzando la loro posizione finanziaria sul mercato al dettaglio polacco. Analogamente l'applicazione di aliquote più elevate ai rivenditori al dettaglio di maggiori dimensioni (con un fatturato più elevato) potrebbe scoraggiare le loro vendite, riducendo la loro quota di mercato o costringendoli ad uscire dal mercato. La concorrenza sarebbe falsata in quanto gli operatori al dettaglio non competerebbero soltanto sul piano della loro efficienza e competitività sul mercato ma sarebbero oggetto di un trattamento fiscale differenziato, basato sul livello di fatturato, che non sarebbe giustificato dagli effetti negativi delle loro attività.

(64)

Per quanto riguarda le osservazioni delle autorità polacche in merito alla struttura del settore del commercio al dettaglio, la Commissione rileva che l'affermazione della Polonia (32) secondo cui la progressività delle aliquote limita le modificazioni negative della configurazione degli scambi (la scomparsa del piccolo commercio associata alla diffusione della grande distribuzione) che, secondo la Polonia, attualmente falsano la concorrenza è un'ulteriore conferma del fatto che la misura è stata adottata allo scopo di incidere sulla situazione della concorrenza nel settore del commercio al dettaglio nel paese.

(65)

La Commissione ritiene pertanto che la misura in esame falsi o minacci di falsare la concorrenza e incida sugli scambi tra Stati membri.

4.1.5.   Conclusione

(66)

Essendo presenti tutte le condizioni stabilite dall'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, la Commissione conclude che l'imposta sul settore del commercio al dettaglio, con la sua struttura ad aliquote progressive, costituisce aiuto di Stato ai sensi della suddetta disposizione.

4.2.   Compatibilità dell'aiuto con il mercato interno

(67)

Gli aiuti di Stato sono compatibili con il mercato interno a condizione che rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato (33) e possono considerarsi compatibili con il mercato interno se la Commissione ritiene che essi rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del trattato (34). Tuttavia spetta allo Stato membro che concede l'aiuto dimostrarne la compatibilità con il mercato interno conformemente all'articolo 107, paragrafo 2 o 3, del trattato (35).

(68)

La Commissione rileva che le autorità polacche non hanno fornito alcuna argomentazione in base alla quale l'imposta sul settore del commercio al dettaglio possa essere considerata compatibile con il mercato interno. La Polonia non ha presentato osservazioni atte a fugare i dubbi espressi nella decisione di avvio relativamente alla compatibilità della misura.

(69)

La Commissione ritiene che non si applichi nessuna delle eccezioni previste dalle disposizioni sopracitate, in quanto la misura non risulta finalizzata a conseguire nessuno degli obiettivi elencati in tali disposizioni. Di conseguenza la misura non può essere dichiarata compatibile con il mercato interno.

4.3.   Recupero dell'aiuto

(70)

La legge non è mai stata notificata alla Commissione né dichiarata compatibile con il mercato interno da parte di quest'ultima. Poiché, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e nuovo aiuto ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2015/1589, costituisce un aiuto di Stato posto in essere in violazione dell'obbligo di sospensione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, tale misura costituisce anche un aiuto illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/1589.

(71)

Poiché la legge si configura come aiuto di Stato illegale e incompatibile, è necessario recuperare l'aiuto dai beneficiari ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589.

(72)

Tuttavia a seguito dell'ingiunzione di sospensione ordinata dalla Commissione nella sua decisione di avvio, la Polonia ha confermato, con lettera del 7 novembre 2016, di avere sospeso la riscossione dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio prevista dalla legge.

(73)

Pertanto, poiché nessun aiuto di Stato è stato concesso nell'ambito della misura contestata, non sussiste alcuna necessità di recupero.

5.   CONCLUSIONE

(74)

La Commissione constata che la Polonia ha illegalmente dato esecuzione all'aiuto in questione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

(75)

La presente decisione non pregiudica la possibilità di procedimenti a norma dell'articolo 258 del TFUE in merito alla conformità della misura con le libertà fondamentali sancite dal trattato, in particolare la liberà di stabilimento di cui all'articolo 49 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'imposta sul settore del commercio al dettaglio, con la sua struttura ad aliquote progressive, introdotta dalla legge del 6 luglio 2016 sull'imposta sulle vendite al dettaglio costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al quale la Polonia ha dato illegalmente esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Articolo 2

La Polonia annulla tutti i pagamenti in sospeso dell'aiuto nell'ambito della misura di cui all'articolo 1 con effetto alla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

La Polonia garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 4

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione la Polonia trasmette una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarvisi.

2.   La Polonia informa la Commissione in merito allo stato di avanzamento delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione. La Polonia trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione.

Articolo 5

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2017

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  GU C 406 del 4.11.2016, pag. 76.

(2)  Cfr. la decisione della Commissione nel caso «Modifica della tassa di ispezione della filiera alimentare ungherese», GU C 277 del 21.8.2015, pag. 12; cfr. inoltre le decisioni della Commissione nei seguenti casi: SA.39235 – Ungheria - Imposta sulla pubblicità, (GU C 136 del 24.4.2015, pag. 7) e SA.41187 - Ungheria - Contributo alle spese sanitarie per le imprese dell'industria del tabacco, (GU C 277 del 21.8.2015, pag. 24).

(3)  Gazzetta ufficiale polacca del 2016, voce 1155.

(4)  Regolamento (UE) 2015/1589, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

(5)  Cfr. la nota a piè di pagina [1].

(6)  Cfr. la Gazzetta ufficiale polacca del 2016, voce 1723.

(7)  Cfr. la Gazzetta ufficiale polacca del 2016, voce 2099.

(8)  L'articolo 3, paragrafo 4, della legge fornisce la definizione di operatori al dettaglio.

(9)  Al cambio di 1 PLN ≈ 0,238 EUR

(10)  Cfr. cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187 ASBL/Commissione, EU:C:2006:416, punto 81; cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, Commissione/Government of Gibraltar e Regno Unito, EU:C:2011:732; causa C-417/10 3M Italia, EU:C:2012:184, punto 25, e ordinanza nella causa C-529/10, Safilo, EU:C:2012:188, punto 18; cfr. inoltre causa T-538/11, Belgio/Commissione, EU:T:2015:188, punto 66.

(11)  Cfr. causa C-399/08 P, Commissione/Deutsche Post, EU:C:2010:481, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata.

(12)  Cfr. causa C-399/08 P, Commissione/Deutsche Post, EU:C:2010:481, punto 39 e la giurisprudenza ivi citata.

(13)  Cfr. cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, Commissione/Government of Gibraltar e Regno Unito, EU:C:2011:732, punto 72 e la giurisprudenza ivi citata.

(14)  Imprese di commercio al dettaglio che posseggono e gestiscono diversi negozi di una catena di distribuzione e che, ai fini dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio, sono considerate un unico soggetto passivo.

(15)  Cfr. causa C-169/08, presidente del Consiglio dei ministri, EU:C:2009:709, punto 58.

(16)  Causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline, EU:C:2001:598, punto 38.

(17)  Cfr. causa C-66/02, Italia/Commissione, EU:C:2005:768, punto 78; causa C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e a., EU:C:2006:8, punto 132; causa C-522/13, Ministerio de Defensa e Navantia, EU:C:2014:2262, punti da 21 a 31.

(18)  Cause riunite C-393/04 e C-41/05, Air Liquide Industries Belgium, EU:C:2006:403, punto 30 e causa C-387/92, Banco Exterior de España, EU:C:1994:100, punto 14.

(19)  Calcolata dividendo l'ammontare dell'imposta dovuta da un contribuente in un determinato mese per il fatturato di tale contribuente in quel mese.

(20)  In una sistema di franchising, ciascun operatore è un soggetto passivo a se stante. Nella probabile situazione in cui l'operatore possegga e gestisca un solo negozio, l'imposta sul fatturato si applica al fatturato di quell'unico negozio. Nel modello della holding, il singolo esercizio commerciale non è un soggetto passivo. L'imposta, con la sua struttura ad aliquote progressive, si applica al fatturato aggregato di tutti gli esercizi commerciali della holding.

(21)  Cfr., ad esempio, causa C-279/08 P, Commissione/Paesi Bassi (NOx), EU:C:2011:551; causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline EU: C: 2001:598, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos e a., EU:C:2011:550 e EU:C:2010:411, causa C-308/01, GIL Insurance, EU:C:2004:252 e EU:C:2003:481

(22)  Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3).

(23)  Cfr. il considerando 25.

(24)  Cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, EU:C:2011:732.

(25)  Idem, punto 92.

(26)  Causa C-487/06 P, British Aggregates/Commissione, EU:C:2008:757, punti 85 e 89 e la giurisprudenza ivi citata, e causa C-279/08 P, Commissione/Paesi Bassi, EU:C:2011:551, punto 51.

(27)  Cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, EU:C:2011:732.

(28)  Cfr. https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/podatek-handlowy-w-praktyce-wiemy-ile-firm-zlozylo,9669/5. L'importo dovuto a titolo dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio complessivamente dichiarato dai contribuenti è stato pari a 114 milioni di PLN per il mese in questione. Il 70 % circa di tale importo, ovvero 78,9 milioni di PLN, è dovuto dai 10 maggiori rivenditori al dettaglio attivi in Polonia e l'aliquota massima dell'1,4 % è stata applicata soltanto a 12 operatori al dettaglio. Cfr. anche «Rynek detalicznego handlu spożywczego w Polsce», Fundacja Republikańska, Varsovie 2016 sul numero di operatori al dettaglio in Polonia.

(29)  Cfr., ad esempio, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos e a., EU:C:2011:550, punto 69.

(30)  Cfr. la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3), punto 24. L'affermazione della logica ridistributiva in grado di giustificare un'aliquota progressiva vale esplicitamente solo relativamente alle imposte sugli utili o sul reddito (netto), e non alle imposte sul fatturato.

(31)  Inoltre anche i rivenditori organizzati in un sistema di franchising che operano sotto la medesima insegna potrebbero esercitare collettivamente un'influenza analoga sui margini dei produttori e dei fornitori in quanto operatori integrati di grandi dimensioni ed eventualmente abusare di tale influenza, eppure sono oggetto di un trattamento diverso ai fini dell'imposta sul settore del commercio al dettaglio.

(32)  Cfr. le osservazioni trasmesse dalla Polonia alla Commissione il 7 novembre 2016 in risposta alla decisione di avvio.

(33)  Le deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato riguardano: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi a determinate regioni della Repubblica federale di Germania.

(34)  Le deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del trattato riguardano: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di determinate regioni; b) gli aiuti destinati a determinati progetti importanti di comune interesse europeo o intesi a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio; e) gli aiuti determinati con decisione del Consiglio.

(35)  Causa T-68/03, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione, EU:T:2007:253 punto34.