ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 20

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
25 gennaio 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/111 della Commissione, del 12 gennaio 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern (IGP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/112 della Commissione, del 24 gennaio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio laminarin in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/113 della Commissione, del 24 gennaio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza acetamiprid in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

7

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/114 della Commissione, del 16 gennaio 2018, recante modifica della decisione 2009/11/CE relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna [notificata con il numero C(2018) 87]  ( 1 )

11

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/115 della Commissione, del 24 gennaio 2018, che modifica, per quanto riguarda la sede del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo, la decisione di esecuzione (UE) 2016/413 che fissa la sede dell'infrastruttura terrestre del sistema nato dal programma Galileo, prevede le misure necessarie a garantirne il funzionamento e abroga la decisione di esecuzione 2012/117/UE ( 1 )

14

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Regolamento n. 125 della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli autoveicoli per quanto concerne il campo di visibilità anteriore del conducente [2018/116]

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

25.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/111 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2018

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Bayerisches Rindfleisch»/«Rindfleisch aus Bayern» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Germania relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Bayerisches Rindfleisch»/«Rindfleisch aus Bayern», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 273/2011 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Bayerisches Rindfleisch»/«Rindfleisch aus Bayern» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 273/2011 della Commissione, del 21 marzo 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern (IGP)] (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 36).

(3)  GU C 302 del 13.9.2017, pag. 3.


25.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/112 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2018

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio laminarin in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2005/3/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva laminarin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L'approvazione della sostanza attiva laminarin, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, scade il 31 luglio 2018.

(4)

Una domanda di rinnovo dell'approvazione del laminarin è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

(5)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)

Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto un rapporto di valutazione del rinnovo e il 22 aprile 2016 l'ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione.

(7)

L'Autorità ha trasmesso il rapporto di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre messo a disposizione del pubblico il fascicolo supplementare sintetico.

(8)

Il 3 maggio 2017 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le proprie conclusioni (6) sulla possibilità che la sostanza attiva laminarin soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 5 ottobre 2017 la Commissione ha presentato il progetto di rapporto sul rinnovo relativo al laminarin al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(9)

Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni riguardo al rapporto sul rinnovo.

(10)

In merito a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente laminarin è stato accertato che sono soddisfatti i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del laminarin.

(11)

La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del laminarin si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli usi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti laminarin possono essere autorizzati. È pertanto opportuno sopprimere la restrizione al solo impiego come elicitore.

(12)

La Commissione ritiene tuttavia che il laminarin sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il laminarin non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni fissate nell'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il laminarin è un polisaccaride che si trova nelle alghe brune ed è naturalmente presente nell'ambiente. L'esposizione supplementare dell'uomo, degli animali e dell'ambiente attraverso gli impieghi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 dovrebbe essere trascurabile rispetto all'esposizione naturale.

(13)

È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del laminarin come sostanza a basso rischio.

(14)

A norma dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, dello stesso regolamento, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(15)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione (7) ha prorogato il periodo di approvazione del laminarin al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di detta sostanza. Poiché però è stata presa una decisione in merito al rinnovo prima della data originale di scadenza, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire dal 1o marzo 2018.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva a basso rischio laminarin è rinnovata come specificato nell'allegato I.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2005/3/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive imazosulfuron, laminarin, metossifenozide e S-metolachlor (GU L 20 del 22.1.2005, pag. 19).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(6)  EFSA Journal 2014;12(10):3868.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozide, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetrozina, S-metolachlor e trifloxystrobin (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 12).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Laminarin

N. CAS 9008-22-4

N. CIPAC 671

(1→3)-β-D-glucano

(secondo la Commissione mista per la nomenclatura di biochimica IUPAC-IUB)

≥ 860 g/kg di materia secca (TC)

1o marzo 2018

28 febbraio 2033

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni sul laminarin contenute nel relativo rapporto sul rinnovo, in particolare delle relative appendici I e II.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.


(1)  Ulteriori particolari sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nel rapporto sul rinnovo.


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

nella parte A, la voce 95 relativa al laminarin è soppressa;

2)

nella parte D, è aggiunta la voce seguente:

Numero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«12

Laminarin

N. CAS 9008-22-4

N. CIPAC 671

(1→3)-β-D-glucano

(secondo la Commissione mista per la nomenclatura di biochimica IUPAC-IUB)

≥ 860 g/kg di materia secca (TC)

1o marzo 2018

28 febbraio 2033

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni sul laminarin contenute nel relativo rapporto sul rinnovo, in particolare delle relative appendici I e II.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori particolari sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nel rapporto sul rinnovo.


25.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/113 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2018

che rinnova l'approvazione della sostanza acetamiprid in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/99/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva acetamiprid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L'approvazione della sostanza attiva acetamiprid, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, scade il 30 aprile 2018.

(4)

Una domanda di rinnovo dell'approvazione dell'acetamiprid è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

(5)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)

Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto un rapporto di valutazione del rinnovo e il 27 novembre 2015 l'ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione.

(7)

L'Autorità ha trasmesso il rapporto di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre messo a disposizione del pubblico il fascicolo supplementare sintetico.

(8)

Il 19 ottobre 2016 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le proprie conclusioni (6) sulla possibilità che l'acetamiprid soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 23 gennaio 2017 la Commissione ha presentato il progetto di rapporto sul rinnovo relativo all'acetamiprid al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(9)

Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni riguardo al progetto di rapporto sul rinnovo.

(10)

In merito a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente l'acetamiprid è stato accertato che sono soddisfatti i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione dell'acetamiprid.

(11)

La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione dell'acetamiprid si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli usi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti acetamiprid possono essere autorizzati. È pertanto opportuno sopprimere la restrizione al solo impiego come insetticida.

(12)

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(13)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della Commissione (7) ha prorogato il periodo di approvazione dell'acetamiprid fino al 30 aprile 2018, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di detta sostanza. Poiché però è stata presa una decisione in merito al rinnovo prima della data originale di scadenza, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire dal 1o marzo 2018.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva acetamiprid è rinnovata come specificato nell'allegato I.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2018.

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2004/99/CE della Commissione, del 1o ottobre 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio in vista dell'iscrizione delle sostanze attive acetamiprid e thiacloprid (GU L 309 del 6.10.2004, pag. 6).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(6)  EFSA Journal 2016;14(11):4610. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della Commissione, del 17 novembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive acetamiprid, acido benzoico, flazasulfuron, mecoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxycarbazone, propizamide, propiconazolo, pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pyraclostrobin, quinoxifen, thiacloprid, tiram, ziram e zoxamide (GU L 312 del 18.11.2016, pag. 21).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Acetamiprid

N. CAS 135410-20-7

N. CIPAC 649

(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine

≥ 990 g/kg

1o marzo 2018

28 febbraio 2033

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni sull'acetamiprid contenute nel relativo rapporto sul rinnovo, in particolare nelle appendici I e II.

Nella loro valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

al rischio per gli organismi acquatici, le api e altri artropodi non bersaglio;

al rischio per gli uccelli e i mammiferi;

al rischio per i consumatori;

al rischio per gli operatori.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.


(1)  Ulteriori particolari sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nel rapporto sul rinnovo.


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

nella parte A, la voce 91 relativa all'acetamiprid è soppressa;

2)

nella parte B, è aggiunta la voce seguente:

Numero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«119

Acetamiprid

N. CAS 135410-20-7

N. CIPAC 649

(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine

≥ 990 g/kg

1o marzo 2018

28 febbraio 2033

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni sull'acetamiprid contenute nel relativo rapporto sul rinnovo, in particolare nelle appendici I e II.

Nella loro valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

al rischio per gli organismi acquatici, le api e altri artropodi non bersaglio;

al rischio per gli uccelli e i mammiferi;

al rischio per i consumatori;

al rischio per gli operatori.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori particolari sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nel rapporto sul rinnovo.


DECISIONI

25.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/11


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/114 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2018

recante modifica della decisione 2009/11/CE relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna

[notificata con il numero C(2018) 87]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 20, lettere p) e t),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ai fini della classificazione delle carcasse di suino il tenore di carne magra dev'essere valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione e sono autorizzati unicamente metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione dovrebbe essere subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. La relativa tolleranza è definita all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione (2).

(2)

Con la decisione 2009/11/CE (3) della Commissione sono stati autorizzati sette metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna.

(3)

La Spagna ha chiesto alla Commissione di autorizzare un nuovo metodo di classificazione delle carcasse di suino sul proprio territorio e ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando nel protocollo di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 i principi su cui si basa tale metodo, i risultati della prova di sezionamento e l'equazione utilizzata per la stima del tenore di carne magra.

(4)

Dall'esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione del suddetto metodo di classificazione. Occorre pertanto autorizzare tale metodo di classificazione delle carcasse di suino in Spagna.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/11/CE.

(6)

Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione dovrebbero essere consentite soltanto se espressamente autorizzate da una decisione di esecuzione della Commissione.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2009/11/CE è modificata come segue:

(1)

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino ai sensi dell'allegato IV, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), in Spagna è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:

a)

l'apparecchio denominato «Fat-O-Meat'er (FOM)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell'allegato;

b)

l'apparecchio denominato «Fully automatic ultrasonic carcase grading (Autofom)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell'allegato;

c)

l'apparecchio denominato «Ultrafom 300» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 3 dell'allegato;

d)

l'apparecchio denominato «Automatic vision system (VCS2000)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 4 dell'allegato;

e)

l'apparecchio denominato «Fat-O-Meat'er II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 5 dell'allegato;

f)

l'apparecchio denominato «AutoFOM III» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 6 dell'allegato;

g)

il «metodo manuale (ZP)» con calibro e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 7 dell'allegato;

h)

l'apparecchio denominato «CSB Image-Meater» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 8 dell'allegato;

Il metodo manuale ZP con calibro di cui alla lettera g) del primo comma può essere autorizzato unicamente per i macelli:

a)

in cui il numero di macellazioni non supera 500 suini la settimana in media annua; nonché

b)

aventi una linea di macellazione con una capacità non superiore a 40 capi l'ora.

(*1)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»"

(2)

L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione di esecuzione.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2018

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).

(3)  Decisione 2009/11/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna (GU L 6 del 10.1.2009, pag. 79).


ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 2009/11/CE è aggiunta la seguente parte 8:

«Parte 8

CSB-IMAGE-MEATER

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato “CSB Image-Meater”.

2.

Il CSB Image-Meater è costituito in particolare da una videocamera, da un computer dotato di scheda per analisi delle immagini, da uno schermo, da una stampante, da un meccanismo di comando, da un meccanismo che analizza i risultati delle misurazioni e da interfacce. Le quattro variabili del CSB Image-Meater sono tutte misurate alla linea mediana del prosciutto (intorno al muscolo gluteus medius). i valori misurati sono poi trasformati da un'unità centrale in una stima della percentuale di carne magra.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Ŷ = 68,39920953 – (0,39050694 × F) – (0,32611391 × V4F) + (0,07864716 × M) – (0,00762296 × V4M)

dove:

Ŷ

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa.

F

=

spessore del grasso a livello dello strato più sottile che ricopre il muscolo gluteus medius (in millimetri).

V4F

=

spessore medio del grasso dell'intero strato di lardo che ricopre le quattro vertebre lombari (denominate VaF, VbF, VcF, VdF) (in millimetri).

M

=

spessore della carne tra l'estremità craniale del muscolo gluteus medius e il canale vertebrale (in millimetri).

V4M

=

spessore medio della carne che ricopre le quattro vertebre lombari (denominate VaM, VbM, VcM, VdM) (in millimetri).

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg (peso a caldo).»


25.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/14


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/115 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2018

che modifica, per quanto riguarda la sede del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo, la decisione di esecuzione (UE) 2016/413 che fissa la sede dell'infrastruttura terrestre del sistema nato dal programma Galileo, prevede le misure necessarie a garantirne il funzionamento e abroga la decisione di esecuzione 2012/117/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2016/413 della Commissione (2), prevede nel suo allegato che il centro di monitoraggio della sicurezza Galileo (GSMC) sia ripartito su due siti e realizzato in fasi progressive in Francia e nel Regno Unito.

(2)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di uscire dall'Unione in virtù dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Il GSMC dovrebbe essere ubicato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione per motivi attinenti alla sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, in particolare tenendo conto delle norme sulla protezione delle informazioni classificate e delle restrizioni all'esportazione di apparecchiature crittografiche e di tecnologia PRS.

(3)

Negli orientamenti adottati il 29 aprile 2017 in seguito alla notifica del Regno Unito, il Consiglio europeo ha affermato che la questione relativa alla futura sede delle strutture dell'Unione situate nel Regno Unito doveva essere risolta rapidamente e che occorreva facilitare il loro trasferimento. È pertanto necessario prevedere senza indugio il trasferimento del GSMC situato nel Regno Unito verso il territorio di un altro Stato membro dell'Unione.

(4)

Di conseguenza la Commissione ha avviato, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1285/2013, una procedura di selezione aperta e trasparente per stabilire la nuova sede del GSMC, finora ubicato nel Regno Unito. Tale procedura si è svolta in due fasi: in un primo momento la Commissione ha trasmesso agli Stati membri un invito a manifestare interesse e successivamente, in un secondo momento, ha invitato gli Stati membri interessati a presentare proposte dettagliate.

(5)

Al termine della procedura di valutazione la proposta della Spagna è risultata la migliore sulla base dei criteri di valutazione stabiliti, tenendo conto dell'adeguatezza della soluzione tecnica proposta per la messa a disposizione delle strutture e la fornitura dei servizi essenziali per il funzionamento del centro, della precisione nella determinazione e nella gestione dei rischi, in particolare dei rischi connessi alla sicurezza e alle esigenze di calendario, dell'accettazione da parte della Spagna delle condizioni dell'accordo di sede che deve essere concluso con la Commissione e della concessione di privilegi aggiuntivi, del livello di dettaglio e della trasparenza della descrizione dei costi di costruzione e di funzionamento del centro e delle condizioni finanziarie favorevoli della proposta per il bilancio dell'Unione. È pertanto opportuno scegliere la proposta della Spagna.

(6)

Il centro dovrebbe essere realizzato nel marzo 2018 con strutture ridotte, al fine di poter assumere il più rapidamente possibile il ruolo di centro di soccorso per il centro principale ubicato in Francia e i lavori dovrebbero essere ultimati nel marzo 2019. Esso dovrebbe inoltre essere oggetto di un accordo di sede con la Spagna.

(7)

È pertanto necessario modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2013/413.

(8)

È inoltre necessario modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/413 per tenere conto del fatto che la realizzazione del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo situato in Francia si è conclusa nel 2017.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1285/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/413, nella riga relativa al centro di monitoraggio della sicurezza Galileo (GSMC), nella colonna «Sede e misure di realizzazione per garantire il funzionamento», le frasi «Il centro di sicurezza Galileo, ripartito su due siti, è realizzato in fasi progressive in Francia e nel Regno Unito. I lavori sono iniziati nel 2013 e dovrebbero concludersi nel 2017. La sua realizzazione è stata oggetto di accordi sottoscritti nel 2013 con la Francia e il Regno Unito.» sono sostituite dalle frasi «Il centro di monitoraggio della sicurezza Galileo, ripartito su due siti, è realizzato in Francia e in Spagna. La realizzazione del sito in Francia si è conclusa nel 2017 ed è stata oggetto di un accordo sottoscritto nel 2013 con la Francia. La realizzazione del sito in Spagna inizia nel marzo 2018 con strutture ridotte e dovrebbe essere completata nel marzo 2019. Essa dovrebbe essere oggetto di un accordo da sottoscriversi nel 2018 con la Spagna.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/413 della Commissione, del 18 marzo 2016, che fissa la sede dell'infrastruttura terrestre del sistema nato dal programma Galileo, prevede le misure necessarie a garantirne il funzionamento e abroga la decisione di esecuzione 2012/117/UE (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 45).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

25.1.2018   

IT

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L 20/16


Solo i testi originali UNECE hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento vanno controllati nell'ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 125 della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli autoveicoli per quanto concerne il campo di visibilità anteriore del conducente [2018/116]

Comprendente tutti i testi validi fino a:

Supplemento 1 della serie di modifiche 01 – data di entrata in vigore: 8 ottobre 2016

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Ambito di applicazione

2.

Definizioni ai fini del presente regolamento

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Specifiche

6.

Procedura di prova

7.

Modifica del tipo di veicolo ed estensione dell'omologazione

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Cessazione definitiva della produzione

11.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

12.

Disposizioni transitorie

ALLEGATI

1.

Notifica

2.

Esempi di marchi di omologazione

3.

Procedimento per la determinazione del punto «H» e dell'angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere nei veicoli a motore

4.

Metodo di calcolo delle relazioni dimensionali tra i punti di riferimento primari del veicolo e il reticolo tridimensionale di riferimento

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.   Il presente regolamento si applica al campo di visibilità anteriore di 180° dei conducenti dei veicoli della categoria M1  (1).

1.2.   Esso ha lo scopo di garantire un adeguato campo di visibilità quando il parabrezza e le altre superfici vetrate sono asciutte e pulite.

1.3.   Le prescrizioni del presente regolamento sono formulate per essere applicate ai veicoli appartenenti alla categoria M1 in cui il posto del conducente è situato sul lato sinistro. Nel caso dei veicoli della categoria M1 in cui il posto del conducente si trova sul lato destro valgono le stesse prescrizioni, applicate specularmente laddove necessario.

2.   DEFINIZIONI AI FINI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

2.1.   «Omologazione di un tipo di veicolo»: la procedura completa con cui una parte contraente dell'accordo certifica che un tipo di veicolo è conforme alle prescrizioni tecniche del presente regolamento.

2.2.   «Tipo di veicolo per quanto riguarda il campo di visibilità»: veicoli che non differiscono fra loro relativamente ad aspetti essenziali quali:

2.2.1.

forme esterne e interne nonché accorgimenti costruttivi nell'ambito della zona specificata al punto 1 che possono limitare la visibilità; e

2.2.2.

forma e dimensioni del parabrezza e sue modalità di montaggio.

2.3.   «Reticolo di riferimento tridimensionale»: sistema di riferimento consistente in un piano longitudinale verticale X-Z, un piano orizzontale X-Y e un piano verticale trasversale Y-Z (cfr. allegato 4, appendice, figura 6). Il reticolo è utilizzato per determinare i rapporti dimensionali tra la posizione dei punti del progetto nei disegni e la loro posizione sul veicolo reale. Si colloca il veicolo nel reticolo nel modo indicato all'allegato 4. Tutte le coordinate riferite a un livello zero si intendono riferite a un veicolo in ordine di marcia (2) con un passeggero, del peso di 75 kg ± 1 %, seduto sul sedile anteriore.

2.3.1.

I veicoli muniti di sospensioni regolabili in altezza vanno provati nelle condizioni d'uso normali stabilite dal costruttore del veicolo.

2.4.   «Punti principali di riferimento»: fori, superfici, marchi e segni di identificazione posti sulla carrozzeria del veicolo. Il tipo di punto di riferimento adottato e la sua posizione sulle coordinate X, Y e Z del sistema di riferimento tridimensionale e rispetto a un livello suolo di progetto vanno precisati da parte del costruttore del veicolo. Tali punti possono essere i punti di controllo usati per l'assemblaggio della carrozzeria.

2.5.   «Angolo formato dallo schienale del sedile»: l'angolo definito nella versione riveduta della Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (3), allegato 1, punto 2.6 o 2.7.

2.6.   «Angolo effettivo dello schienale»: l'angolo definito nella versione riveduta della R.E.3, allegato 1, punto 2.6.

2.7.   «Angolo di progetto dello schienale»: l'angolo definito nella versione riveduta della R.E.3, allegato 1, punto 2.7.

2.8.   «Punti V»: punti la cui posizione nell'abitacolo è stabilita da piani longitudinali verticali passanti attraverso i centri delle posizioni di fine corsa più esterne dei sedili anteriori e rispetto al punto «R» e all'angolo di progetto dello schienale, che servono a verificare la conformità alle prescrizioni relative al campo di visibilità.

2.9.   «Punto R o punto di riferimento dei posti a sedere»: il punto definito nella versione riveduta della R.E.3, allegato 1, punto 2.4.

2.10.   «Punto H»: il punto definito nella versione riveduta della R.E.3, allegato 1, punto 2.3.

2.11.   «Punti di riferimento del parabrezza»: i punti di intersezione tra il parabrezza e le linee originate dai punti V dirette verso la superficie esterna del parabrezza.

2.12.   «Veicolo blindato»: veicolo in grado di proteggere i passeggeri e/o le merci che trasporta perché munito di blindatura antiproiettile.

2.13.   «Area trasparente»: area del parabrezza o di un'altra superficie vetrata del veicolo il cui fattore di trasmissione della luce misurato perpendicolarmente alla superficie non è inferiore al 70 %. Nel caso dei veicoli blindati tale fattore non è inferiore al 60 %.

2.14.   «Punti P»: punti intorno ai quali ruota la testa del conducente quando osserva oggetti su un piano orizzontale all'altezza degli occhi.

2.15.   «Punti E»: punti che rappresentano il centro degli occhi del conducente. Si adoperano per valutare in che misura i «montanti A» limitano il campo di visibilità.

2.16.   «Montanti A»: i sostegni del tetto situati davanti al piano verticale trasversale posto 68 mm davanti ai punti V. Comprende parti non trasparenti come le sedi del parabrezza e delle porte, fissate al sostegno o ad esso contigue.

2.17.   «Corsa di regolazione orizzontale del sedile»: gamma delle posizioni di guida normali stabilite dal costruttore del veicolo per regolare il sedile del conducente lungo la direzione dell'asse X (cfr. punto 2.3).

2.18.   «Corsa supplementare di regolazione del sedile»: gamma delle posizioni stabilite dal costruttore del veicolo per regolare il sedile lungo la direzione dell'asse X (cfr. punto 2.3) oltre la gamma delle posizioni di guida normali di cui al punto 2.17 e usate per convertire i sedili in letti o per agevolare l'ingresso nell'abitacolo.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.   La domanda di omologazione per un tipo di veicolo riguardo al campo di visibilità del conducente deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario.

3.2.   Deve essere corredata dei documenti sottoelencati, in triplice copia, e riportare quanto segue:

3.2.1.

una descrizione del tipo di veicolo in relazione alle prescrizioni di cui al punto 2.2, corredata di disegni quotati e di una fotografia o una vista in esploso dell'abitacolo. I numeri e/o i simboli che identificano il tipo di veicolo devono essere specificati; e

3.2.2.

particolari sui punti di riferimento principali, per poterli identificare rapidamente e per poter verificare la posizione di ciascuno di essi rispetto agli altri e rispetto al punto R.

3.3.   Al servizio tecnico che effettua le prove di omologazione va presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.   Se il tipo di veicolo presentato per l'omologazione ai sensi del presente regolamento rispetta le prescrizioni del punto 5, per tale veicolo deve essere rilasciata l'omologazione.

4.2.   A ciascun tipo omologato va attribuito un numero di omologazione. Le prime 2 cifre di tale numero (attualmente 01 per il regolamento in versione originale) devono indicare la serie di modifiche comprendente le principali e più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento al momento del rilascio dell'omologazione. La stessa parte contraente non deve assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo o allo stesso tipo di veicolo che abbia un altro tipo di campo di visibilità.

4.3.   L'omologazione, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione ai sensi del presente regolamento vanno notificate alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda, conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento, corredata di fotografie e/o progetti forniti dal richiedente di formato non superiore ad A4 (210 × 297 mm), o piegati in quel formato, e in scala adeguata.

4.4.   Su tutti i veicoli conformi al tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento va apposto, in maniera visibile e in posizione facilmente accessibile indicata sulla scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale, conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento, così composto:

4.4.1.

un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E», seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (4);

4.4.2.

il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, a destra del cerchio di cui al punto 4.4.1.

4.5.   Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato a norma di uno o più altri regolamenti allegati all'accordo, nel paese che ha rilasciato l'omologazione a norma del presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al punto 4.4.1; in tale caso, i numeri del regolamento e di omologazione e gli altri simboli supplementari vanno posti in colonne verticali a destra del simbolo prescritto al punto 4.4.1.

4.6.   Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.7.   Il marchio di omologazione deve essere apposto sulla targhetta dei dati del veicolo o in prossimità della medesima.

5.   SPECIFICHE

5.1.   Campo di visibilità del conducente

5.1.1.   L'area trasparente del parabrezza deve comprendere almeno i punti di riferimento del parabrezza stesso (cfr. allegato 4, appendice, figura 1), vale a dire:

5.1.1.1.

un punto di riferimento orizzontale posto davanti a V1 e spostato di 17° a sinistra (cfr. allegato 4, appendice, figura 1);

5.1.1.2.

un punto di riferimento verticale superiore posto davanti a V1 e spostato di 7° al di sopra del piano orizzontale;

5.1.1.3.

un punto di riferimento verticale inferiore posto davanti a V2 e spostato di 5° al di sotto del piano orizzontale;

5.1.1.4.

per verificare la visibilità anteriore dell'altra metà del parabrezza si considerano altri tre punti di riferimento, simmetrici rispetto a quelli indicati ai punti da 5.1.1.1 a 5.1.1.3 rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo.

5.1.2.   L'angolo di ostruzione di ciascun montante A, descritto al punto 5.1.2.1, non deve superare i 6° (cfr. allegato 4, appendice, figura 3). Nel caso dei veicoli blindati tale angolo non deve superare i 10°.

Non è necessario calcolare l'angolo di ostruzione del montante A lato passeggero, definito al punto 5.1.2.1.2, se i due montanti sono disposti simmetricamente rispetto al piano longitudinale verticale mediano del veicolo.

5.1.2.1.   L'angolo di ostruzione di ciascun montante A deve essere misurato sovrapponendo su un piano le due seguenti sezioni orizzontali:

Sezione 1:

a partire dal punto Pm, situato nella posizione definita al punto 5.3.1.1, disegnare un piano che formi un angolo di 2° verso l'alto rispetto al piano orizzontale che passa anteriormente per Pm. Calcolare la sezione orizzontale del montante A a partire dal punto più avanzato dell'intersezione del montante A con il piano inclinato (cfr. allegato 4, appendice, figura 2).

Sezione 2:

ripetere la stessa procedura con un piano che formi un angolo di 5° verso il basso rispetto al piano orizzontale che passa anteriormente per Pm (cfr. allegato 4, appendice, figura 2).

5.1.2.1.1.   L'angolo di ostruzione del montante A lato conducente è l'angolo formato su un piano dalla parallela, originata in E2, alla tangente che unisce E1 con il bordo esterno della sezione S2 e la tangente che unisce E2 al bordo interno della sezione S1 (cfr. allegato 4, appendice, figura 3).

5.1.2.1.2.   L'angolo di ostruzione del montante A lato passeggero è l'angolo formato su un piano dalla tangente che congiunge E3 al bordo interno della sezione S1 e da una parallela, originata in E3, alla tangente che congiunge E4 al bordo esterno della sezione S2 (cfr. allegato 4, appendice, figura 3).

5.1.2.2.   Nessun veicolo deve avere più di due montanti A.

5.1.3.   Fatta eccezione per quanto disposto al punto 5.1.3.3 o 5.1.3.4, oltre alle ostruzioni costituite dai montanti A, dai montanti dei finestrini laterali o dei deflettori laterali fissi o mobili, dalle antenne radio esterne, dai dispositivi per la visione indiretta, che servono ad avere visibilità sul campo visivo indiretto obbligatorio, e dai tergicristalli, non devono esistere altre ostruzioni nel campo di visibilità anteriore diretta di 180° del conducente al di sotto di un piano orizzontale passante per V1 e al di sopra di tre piani passanti per V2, dei quali uno è perpendicolare al piano X-Z, inclinato anteriormente di 4° al di sotto dell'orizzontale, e gli altri due sono perpendicolari al piano Y-Z, inclinati di 4° al di sotto dell'orizzontale (cfr. allegato 4, appendice, figura 4).

Quanto segue è invece ritenuto non ostruire il campo di visibilità:

a)

i conduttori «antenne radio», incorporati o stampati, aventi la seguente larghezza massima:

i)

conduttori incorporati: 0,5 mm;

ii)

conduttori stampati: 1,0 mm. Tali conduttori «antenne radio» non devono attraversare la zona A (5). Tuttavia, tre conduttori «antenne radio» possono attraversare la zona A se la loro larghezza non supera 0,5 mm;

b)

i conduttori «sbrinamento/disappannamento» all'interno della zona A aventi di solito forma «zigzagante» o sinusoidale, con le seguenti dimensioni:

i)

larghezza massima apparente: 0,030 mm;

ii)

densità massima del conduttore:

a)

se i conduttori sono verticali: 8/cm;

b)

se i conduttori sono orizzontali: 5/cm.

5.1.3.1.   Nel caso dei dispositivi a telecamera e monitor, le esenzioni di cui al punto 5.1.3 valgono per le telecamere e i relativi supporti e alloggiamenti montati all'esterno del veicolo. La medesima esenzione si applica ai sistemi telecamera-monitor che sostituiscono gli specchi retrovisori della classe I.

5.1.3.2.   Per i veicoli che sono provvisti di serie di specchi retrovisori omologati sostituiti facoltativamente da dispositivi a telecamera e monitor, le esenzioni di cui al punto 5.1.3 valgono anche per i monitor purché (6):

a)

l'ostruzione della visione diretta non superi il grado di ostruzione del corrispondente specchio retrovisore esterno comprensivo dell'alloggiamento e del supporto; e

b)

il monitor sia posizionato più vicino possibile allo specchio retrovisore che sostituisce.

5.1.3.3.   Si tollera un'ostruzione dovuta al bordo esterno del volante e al cruscotto all'interno del volante se un piano che passa per V2, perpendicolare al piano X-Z e tangente al punto più alto del bordo esterno del volante, risulta inclinato di almeno 1° al di sotto dell'orizzontale.

Se regolabile, il volante deve essere sistemato nella posizione normale indicata dal costruttore o, in mancanza di istruzioni, nella posizione intermedia della gamma di regolazioni consentite.

5.1.3.4.   Un'ostruzione tra un piano passante per V2 inclinato di almeno 1° al di sotto dell'orizzontale e un piano passante per V2 inclinato di 4° al di sotto dell'orizzontale è tollerata se la sua proiezione conica, a partire da V2, nel settore «S» quale definito al punto 5.1.3.2.1 non occupa più del 20 % di tale settore. Se regolabile, il volante deve essere sistemato nella posizione normale indicata dal costruttore o, in mancanza di istruzioni, nella posizione intermedia della gamma di regolazioni consentite.

5.1.3.4.1.   Il settore «S» (cfr. allegato 4, appendice, figura 7) è un'area rettangolare disposta verticalmente su un piano perpendicolare alla coordinata X 1 500 mm davanti al punto V2. Il bordo superiore del settore «S» è definito da un piano passante per V2 inclinato in avanti di 1° al di sotto dell'orizzontale. Il bordo inferiore del settore «S» è definito da un piano passante per V2 inclinato in avanti di 4° al di sotto dell'orizzontale. I bordi sinistro e destro del settore «S» sono verticali e generati dalle linee di intersezione dei tre piani inclinati di 4° di cui al punto 5.1.2.2.

5.1.3.4.2.   Qualora il parabrezza si estenda di oltre 1 500 mm davanti al punto V2, la distanza tra il settore «S» e il punto V2 può essere aumentata di conseguenza.

5.1.4.   Nel caso in cui l'altezza dal suolo di V2 superi i 1 650 mm valgono le seguenti prescrizioni:

 

Un oggetto cilindrico alto 1 200 mm e del diametro di 300 mm posto all'interno dello spazio delimitato da un piano verticale situato 2 000 mm davanti al veicolo, un piano verticale situato 2 300 mm davanti al veicolo, un piano verticale situato 400 mm dal lato del conducente del veicolo e un piano verticale situato 600 mm dal lato opposto del veicolo deve essere direttamente visibile almeno in parte da V2 (cfr. figura 1), indipendentemente da dove esattamente sia collocato l'oggetto all'interno di tale spazio, a meno che non sia invisibile a causa di angoli ciechi causati dal montante A, dai tergicristalli o dal volante.

 

Se il sedile del conducente si trova nella posizione di guida centrale del veicolo, l'oggetto cilindrico alto 1 200 mm deve trovarsi all'interno dello spazio delimitato da un piano verticale situato 2 000 mm davanti al veicolo, un piano verticale situato 2 300 mm davanti al veicolo e un piano verticale situato 500 mm dal lato del veicolo (cfr. figura 2).

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5.2.   Posizione dei punti V

5.2.1.   Le tabelle I e IV riportano la posizione dei punti V rispetto al punto R, quali risultano dalle coordinate X, Y e Z del reticolo tridimensionale di riferimento.

5.2.2.   La tabella I indica le coordinate di base per un angolo di progetto dello schienale di 25°. Il senso positivo delle coordinate è indicato nell'allegato 4, appendice, figura 1.

Tabella I

Punto V

X

Y

Z

V1

68 mm

– 5 mm

665 mm

V2

68 mm

– 5 mm

589 mm

5.3.   Posizione dei punti P

5.3.1.   Le tabelle II, III e IV riportano la posizione dei punti P rispetto al punto R, quali risultano dalle coordinate X, Y e Z del reticolo tridimensionale di riferimento.

5.3.1.1.   La tabella II indica le coordinate di base per un angolo di progetto dello schienale di 25°. Il senso positivo delle coordinate è indicato nell'allegato 4, appendice, figura 1.

Il punto Pm è il punto di intersezione tra la retta che unisce P1, P2 e il piano verticale longitudinale che passa per il punto R.

Tabella II

Punto P

X

Y

Z

P1

35 mm

– 20 mm

627 mm

P2

63 mm

47 mm

627 mm

Pm

43,36 mm

0 mm

627 mm

5.3.1.2.   La tabella III riporta le ulteriori correzioni da apportare alle coordinate X di P1 e P2 quando la corsa di regolazione orizzontale del sedile, definita al punto 2.16, supera i 108 mm. Il senso positivo delle coordinate è indicato nell'allegato 4, appendice, figura 1.

Tabella III

Corsa di regolazione orizzontale del sedile

Δx

108 - 120 mm

– 13 mm

121 - 132 mm

– 22 mm

133 - 145 mm

– 32 mm

146 - 158 mm

– 42 mm

più di 158 mm

– 48 mm

5.4.   Correzione degli angoli di progetto dello schienale diversi da 25°.

La tabella IV riporta le ulteriori correzioni da apportare alle coordinate X e Z di ciascuno dei punti P e V quando l'angolo di progetto dello schienale non è di 25°. Il senso positivo delle coordinate è indicato nell'allegato 4, appendice, figura 1.

Tabella IV

Angolo dello schienale

(in °)

Coordinate orizzontali

Δx

Coordinate verticali

Δz

Angolo dello schienale

(in °)

Coordinate orizzontali

Δx

Coordinate verticali

Δz

5

– 186 mm

28 mm

23

– 18 mm

5 mm

6

– 177 mm

27 mm

24

– 9 mm

3 mm

7

– 167 mm

27 mm

25

0 mm

0 mm

8

– 157 mm

27 mm

26

9 mm

– 3 mm

9

– 147 mm

26 mm

27

17 mm

– 5 mm

10

– 137 mm

25 mm

28

26 mm

– 8 mm

11

– 128 mm

24 mm

29

34 mm

– 11 mm

12

– 118 mm

23 mm

30

43 mm

– 14 mm

13

– 109 mm

22 mm

31

51 mm

– 18 mm

14

– 99 mm

21 mm

32

59 mm

– 21 mm

15

– 90 mm

20 mm

33

67 mm

– 24 mm

16

– 81 mm

18 mm

34

76 mm

– 28 mm

17

– 72 mm

17 mm

35

84 mm

– 32 mm

18

– 62 mm

15 mm

36

92 mm

– 35 mm

19

– 53 mm

13 mm

37

100 mm

– 39 mm

20

– 44 mm

11 mm

38

108 mm

– 43 mm

21

– 35 mm

9 mm

39

115 mm

– 48 mm

22

– 26 mm

7 mm

40

123 mm

– 52 mm

5.5.   Posizione dei punti E

5.5.1.   I punti E1 e E2 si trovano entrambi a una distanza di 104 mm da P1.

Il punto E2 dista 65 mm da E1 (cfr. allegato 4, appendice, figura 4).

5.5.2.   La retta che congiunge E1 con E2 viene fatta ruotare attorno a P1 finché la tangente che congiunge E1 con il bordo esterno della sezione 2 del montante A lato conducente non forma un angolo di 90° con la retta E1-E2 (cfr. allegato 4, appendice, figura 3).

5.5.3.   E3 e E4 si trovano entrambi a una distanza di 104 mm dal punto P2. Il punto E3 dista 65 mm da E4 (cfr. allegato 4, appendice, figura 4).

5.5.4.   La retta che congiunge E3 con E4 viene fatta ruotare attorno a P2 finché la tangente che congiunge E4 con il bordo esterno della sezione 2 del montante A lato passeggero non forma un angolo di 90° con la retta E3-E4 (cfr. allegato 4, appendice, figura 3).

6.   PROCEDURA DI PROVA

6.1.   Campo di visibilità del conducente

6.1.1.   Le relazioni dimensionali fra i punti di riferimento principali del veicolo e il reticolo tridimensionale di riferimento devono essere determinate con la procedura di cui all'allegato 4.

6.1.2.   Si fissa la posizione dei punti V1 e V2 rispetto al punto R con le coordinate X, Y e Z del reticolo tridimensionale di riferimento, illustrate al punto 5.2.2, tabella I, e al punto 5.4, tabella IV. Si fissano i punti di riferimento del parabrezza in base ai punti V non appena correttamente localizzati come prescritto al punto 5.1.1.

6.1.3.   Le posizioni relative dei punti P, del punto R e dell'asse mediano della posizione a sedere del conducente, indicate dalle coordinate X, Y e Z del reticolo tridimensionale di riferimento, devono essere stabilite in base alle tabelle II e III del punto 5.3. Le correzioni da apportare a tali coordinate per gli angoli di progetto dello schienale diversi da 25° sono indicate alla tabella IV del punto 5.4.

6.1.4.   L'angolo di ostruzione (cfr. punto 5.1.2) va misurato sui piani inclinati, come indicato nell'allegato 4, appendice, figura 2. La relazione tra P1 e P2, collegati rispettivamente a E1 ed E2 e a E3 ed E4, è illustrata nell'allegato 4, appendice, figura 5.

6.1.4.1.   La retta E1-E2 deve essere tracciata nel modo descritto al punto 5.5.2. L'angolo di ostruzione del montante A lato conducente deve essere misurato come indicato al punto 5.1.2.1.1.

6.1.4.2.   La retta E3-E4 deve essere tracciata nel modo descritto al punto 5.5.4. L'angolo di ostruzione del montante A lato passeggero deve essere misurato come indicato al punto 5.1.2.1.2.

6.1.5.   Il costruttore può misurare l'angolo di ostruzione sul veicolo o sui disegni. In caso di dubbio il servizio tecnico può esigere l'esecuzione di prove sul veicolo.

7.   MODIFICA DEL TIPO DI VEICOLO ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE

7.1.   Ogni modifica del tipo di veicolo di cui al punto 2.2 deve essere notificata all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione. L'autorità di omologazione può quindi:

7.1.1.

ritenere che le modifiche apportate non abbiano effetti negativi sulle condizioni di rilascio dell'omologazione e accordare l'estensione di quest'ultima; oppure

7.1.2.

ritenere che le modifiche apportate alterino le condizioni di rilascio dell'omologazione e chiedere ulteriori prove o controlli prima di accordare l'estensione di quest'ultima.

7.2.   La conferma o il rifiuto dell'omologazione va notificata, insieme all'elenco delle modifiche, alle parti contraenti che applicano il presente regolamento con la procedura di cui al punto 4.3.

7.3.   L'autorità di omologazione deve informare le altre parti contraenti dell'estensione mediante la scheda di notifica di cui all'allegato 2 del presente regolamento e assegnare a ogni estensione un numero di serie, noto come numero dell'estensione.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1.   Le procedure per garantire la conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nell'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) e rispettare le seguenti prescrizioni:

8.2.   un veicolo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere fabbricato in modo da risultare conforme al tipo omologato, rispettando cioè le prescrizioni di cui al punto 5;

8.3.   l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicabili ad ogni unità di produzione. La frequenza normale di tali ispezioni è di una ogni due anni.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.   L'omologazione di un tipo di veicolo rilasciata ai sensi del presente regolamento può essere revocata se cessano di essere soddisfatte le prescrizioni di cui al punto 8.

9.2.   Se una parte contraente revoca un'omologazione da essa in precedenza rilasciata, deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

10.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa definitivamente la produzione di un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento, deve informarne l'autorità che ha rilasciato l'omologazione, che a sua volta deve informare le altre parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato I del presente regolamento.

11.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione che rilasciano l'omologazione e alle quali vanno inviate le schede che certificano il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione.

12.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

12.1.   Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie 01 di modifiche, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutare di rilasciare un'omologazione a norma del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 01.

12.2.   Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 01 al presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare l'omologazione solo se il tipo di veicolo da omologare soddisfa le prescrizioni del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 01.

12.3.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutarsi di rilasciare estensioni dell'omologazione di tipi esistenti che siano state rilasciate conformemente alla versione originale del presente regolamento.

12.4.   Le omologazioni dei veicoli a norma della versione originale del presente regolamento restano valide anche dopo l'entrata in vigore della serie di modifiche 01 al presente regolamento. Le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare ad accettarle.

12.5.   In deroga alle disposizioni transitorie di cui sopra, le parti contraenti che applicano il presente regolamento a decorrere da una data successiva a quella di entrata in vigore della serie di modifiche 01 non sono obbligate ad accettare omologazioni rilasciate ai sensi della versione originale del presente regolamento.


(1)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, paragrafo 2. - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(2)  Per «massa di un veicolo in ordine di marcia» si intende la massa del veicolo, comprendente la carrozzeria, completa di: refrigerante, lubrificanti, combustibile, 100 % degli altri liquidi, attrezzi, ruota di scorta e conducente. Si presuppone che la massa del conducente sia di 75 kg, così distribuiti: 68 kg di massa corporea e 7 kg di massa dei bagagli, in conformità alla norma ISO 2416:1992. Il serbatoio va colmato al 90 % e gli altri accessori contenenti liquidi (che non siano quelli destinati ad acque reflue) al 100 % della capacità dichiarata dal fabbricante.

(3)  La revisione 2 del R.E.3 è disponibile come documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2 nella versione modificata.

(4)  I numeri distintivi delle parti contraenti l'accordo del 1958 figurano nell'allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione di veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.3 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

(5)  Come definita nell'allegato 18, punto 2.2, del regolamento n. 43 relativo all'omologazione di vetrature di sicurezza e materiali per vetrature.

(6)  Si veda la relazione ECE/TRANS/WP.29/GRSG/88, punto 46, relativamente al periodo di applicazione del presente punto.


ALLEGATO 1

Image Testo di immagine

ALLEGATO 2

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

(cfr. punti da 4.4 a 4.4.2 del presente regolamento)

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L'apposizione di questo marchio di omologazione su un veicolo indica che il tipo di veicolo interessato è stato omologato in relazione al campo di visibilità anteriore del conducente in Belgio (E6) ai sensi del regolamento n. 125. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l'omologazione è stata rilasciata nel rispetto delle prescrizioni del regolamento n. 125 modificato dalla serie di modifiche 01.


ALLEGATO 3

Procedimento per la determinazione del punto «H» e dell'angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere nei veicoli a motore  (1)

Appendice 1 –

Descrizione della macchina tridimensionale punto H (macchina 3-D H) (1)

Appendice 2 –

Sistema di riferimento tridimensionale (1)

Appendice 3 –

Dati di riferimento per i posti a sedere (1)


(1)  Il procedimento è descritto nell'allegato 1 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (RE.3), (documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2). www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.


ALLEGATO 4

Metodo di calcolo delle relazioni dimensionali tra i punti di riferimento primari del veicolo e il reticolo tridimensionale di riferimento

1.   RELAZIONE TRA IL RETICOLO DI RIFERIMENTO E I PUNTI DI RIFERIMENTO PRIMARI DEL VEICOLO

Per verificare dimensioni specifiche su un veicolo da omologare o al suo interno ai sensi del presente regolamento va definita esattamente la relazione tra le coordinate del reticolo tridimensionale di riferimento (cfr. punto 2.3 del presente regolamento), fissata nella fase iniziale di progettazione del veicolo, e la posizione dei punti di riferimento primari (cfr. punto 2.4 del presente regolamento), in modo che punti specifici dei disegni del costruttore possano essere individuati sul veicolo reale prodotto in base a tali disegni.

2.   METODO DI DEFINIZIONE DELLA RELAZIONE TRA IL RETICOLO E I PUNTI DI RIFERIMENTO

A tale fine si deve costruire un piano di riferimento al suolo, individuato dalle misure X-X e Y-Y, con il metodo illustrato nell'appendice del presente allegato, figura 6. Il piano di riferimento su cui si pone il veicolo deve essere una superficie rigida, piatta, orizzontale, munita di due scale di misura, con gradazione in millimetri, ad essa solidamente fissate. La scala X-X deve misurare in lunghezza almeno 8 metri, la scala Y-Y almeno 4 metri. Le due scale devono essere reciprocamente perpendicolari, come si vede nell'appendice del presente allegato, figura 6. L'intersezione tra le due scale è il punto zero.

3.   ESAME DEL PIANO DI RIFERIMENTO

Per apportare piccole variazioni al livello del piano di riferimento o all'area campione occorrerà misurare le deviazioni dal punto zero lungo la scala sia delle X che delle Y a intervalli di 250 mm e registrare le letture ottenute in modo da poter apportare eventuali rettifiche durante il controllo del veicolo.

4.   POSIZIONE EFFETTIVA AL MOMENTO DELLA PROVA

Per apportare piccoli cambiamenti all'altezza della sospensione ecc. occorrerà disporre di un mezzo per porre i punti di riferimento sulle corrette coordinate dell'assetto di progetto prima di effettuare ulteriori misurazioni. Devono inoltre essere possibili piccole correzioni in senso laterale e/o longitudinale alla posizione del veicolo per porlo in posizione esatta rispetto al reticolo di riferimento.

5.   RISULTATI

Dopo che il veicolo, in assetto di progetto, è stato posto correttamente nel reticolo di riferimento, può essere facilmente calcolata la posizione dei punti rilevanti per la visibilità anteriore.

Per verificare la correttezza della posizione si possono usare teodoliti, fonti luminose o dispositivi per proiettare ombre o altri metodi di cui sia dimostrata l'equivalenza dei risultati.


APPENDICE

Figura 1

Calcolo della posizione dei punti V

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(1)

Linea che traccia il piano longitudinale mediano del veicolo.

(2)

Linea che traccia il piano verticale che passa attraverso il punto R.

(3)

Linea che traccia il piano verticale che passa attraverso i punti V1 e V2.

Figura 2

Punti di osservazione dei montanti A

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Figura 3

Angoli di ostruzione

Image Testo di immagine

Figura 4

Valutazione delle ostruzioni nel campo di visibilità anteriore diretta a 180° del conducente

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Figura 5

Diagramma dimensionale indicante le posizioni relative dei punti E e P

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Figura 6

Superficie piana di appoggio

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Figura 7

Definizione del settore S

(punto 5.1.3.2 del presente regolamento)

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