ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione, del 27 ottobre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l'aggiunta dell'Etiopia all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell'allegato ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
24.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/105 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2017
che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l'aggiunta dell'Etiopia all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell'allegato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'Unione deve assicurare un'efficace protezione dell'integrità e del corretto funzionamento del suo sistema finanziario e del mercato interno rispetto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Pertanto la direttiva (UE) 2015/849 prevede che la Commissione debba individuare i paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei loro regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione. |
(2) |
Nell'individuare i paesi terzi ad alto rischio è necessario tener conto delle recenti informazioni disponibili, in particolare le dichiarazioni pubbliche del GAFI, il documento del GAFI «Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process» e i rapporti del gruppo d'esame della cooperazione internazionale del GAFI, riguardo ai rischi presentati dai singoli paesi terzi. |
(3) |
Il GAFI ha individuato l'Etiopia come paese con carenze strategiche nel suo regime di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo («AML/CFT») che rappresentano un rischio per il sistema finanziario internazionale. |
(4) |
Tenuto conto del livello elevato di integrazione del sistema finanziario internazionale, della stretta connessione degli operatori del mercato, dell'elevato volume di operazioni transfrontaliere da o verso l'Unione e del grado di apertura del mercato, la Commissione ritiene quindi che qualsiasi minaccia AML/CFT posta al sistema finanziario internazionale rappresenti anche una minaccia al sistema finanziario dell'Unione. |
(5) |
Conformemente alle ultime informazioni pertinenti, l'analisi della Commissione ha concluso che l'Etiopia dovrebbe essere considerata una giurisdizione di un paese terzo con carenze strategiche nel suo regime di AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione ai sensi dei criteri di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849. L'Etiopia ha tuttavia preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e ha elaborato un piano d'azione con il GAFI, cosa che dovrebbe garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2015/849. L'Etiopia dovrebbe pertanto essere aggiunta alla tabella di cui al punto I dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione (2). La Commissione valuterà nuovamente lo status di tale paese alla luce dell'attuazione dell'impegno di cui sopra. |
(6) |
Il regolamento delegato (UE) 2016/1675 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nella tabella di cui al punto I dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 è aggiunta la seguente riga:
«10 |
Etiopia» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.
(2) Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).
24.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/106 DELLA COMMISSIONE
del 10 gennaio 2018
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Saint-Nectaire» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Saint-Nectaire», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2) modificato dal regolamento (UE) 2015/1003 (3). |
(2) |
Con lettera del 7 marzo 2017, le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, era stato concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2021 a due operatori stabiliti nel loro territorio che soddisfacevano le condizioni del suddetto articolo, conformemente all'ordinanza del 15 febbraio 2017 sulla denominazione di origine protetta «Saint-Nectaire» pubblicata il 23 febbraio 2017 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese. Nel corso della procedura nazionale di opposizione, tali operatori, che hanno legalmente commercializzato il «Saint-Nectaire» in modo continuo durante almeno i cinque anni precedenti la presentazione della domanda, avevano presentato un'opposizione relativa al carico per ettaro di superficie foraggera principale delle aziende con riduzione del tasso di carico da 1,4 a 1,3 UBA/ha. Gli operatori interessati sono: GAEC Noilhat, Noilhat 63690 Tauves e GAEC de l'Eau verte, Lamur, 63113 Picherande. |
(3) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
(4) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Saint-Nectaire» (DOP).
Articolo 2
La protezione accordata ai sensi dell'articolo 1 è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia a seguito dell'ordinanza del 15 febbraio 2017 sulla denominazione di origine protetta «Saint-Nectaire», pubblicata il 23 febbraio 2017 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, a favore degli operatori che soddisfano le condizioni del suddetto articolo.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2018.
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1003 della Commissione, del 22 giugno 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Saint-Nectaire (DOP)] (GU L 161 del 26.6.2015, pag. 6).
24.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/107 DELLA COMMISSIONE
del 12 gennaio 2018
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Jajca izpod Kamniških planin» (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Jajca izpod Kamniških planin» presentata dalla Slovenia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Jajca izpod Kamniških planin» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Jajca izpod Kamniških planin» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2018.
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 296 del 7.9.2017, pag. 20.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
24.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/108 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2018
relativo a una misura di emergenza sotto forma di aiuto agli agricoltori per le piogge torrenziali e le inondazioni verificatesi in talune zone della Lituania, della Lettonia, dell'Estonia e della Finlandia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 221, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Tra agosto e ottobre 2017 la Lituania, la Lettonia, l'Estonia e la regione meridionale della Finlandia sono state colpite da piogge torrenziali che hanno causato l'inondazione di una parte considerevole della superficie nazionale investita a seminativi. Le precipitazioni cumulate del periodo agosto-ottobre 2017 risultano molto superiori alla media. Tali precipitazioni anomale su un periodo prolungato rappresentano un fenomeno senza precedenti. Inoltre, l'inizio precoce dell'inverno con nevicate e temperature rigide ha determinato condizioni di semina eccezionalmente sfavorevoli. Di conseguenza, non è stato possibile procedere a gran parte delle semine invernali in corso e programmate per il raccolto della campagna di commercializzazione 2018/2019. |
(2) |
La perdita di reddito che ne risulterà per i titolari di aziende agricole nelle zone colpite, in conseguenza sia degli ettari inaccessibili per la semina che di quelli già seminati e rovinati dalle gravi inondazioni, determinerà un danno ingente ed eccezionale agli agricoltori colpiti della Lituania, della Lettonia, dell'Estonia e della Finlandia nella prossima campagna di commercializzazione 2018/2019. Si tratta di un problema specifico ai sensi dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Questo problema specifico non può essere affrontato adottando misure ai sensi dell'articolo 219 o dell'articolo 220 di detto regolamento poiché non è specificamente collegato all'esistenza di turbative del mercato o a un'attuale precisa minaccia di turbative, né è collegato a misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali o la perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante. |
(3) |
A titolo di misura eccezionale, dovrebbe essere prevista una compensazione finanziaria per gli ettari ammissibili nelle zone colpite, al fine di compensare le perdite economiche future connesse alla prossima campagna di commercializzazione 2018/2019. |
(4) |
Dal punto di vista della stabilità del mercato dell'Unione, è nell'interesse dell'Unione che la misura si applichi soltanto agli agricoltori che subiranno una perdita di reddito a causa delle perdite di superfici di seminativi invernali. L'aiuto dovrebbe inoltre essere riservato agli agricoltori più gravemente colpiti. Va considerato come più gravemente colpito l'agricoltore che in uno Stato membro ha subito perdite di superfici investite a seminativi invernali pari ad almeno il 30 % del totale delle superfici investite a seminativi invernali che possiede in tale Stato membro. Inoltre, per evitare rischi di sovracompensazione, l'aiuto per ettaro ammissibile non utilizzabile per la semina invernale a causa delle inondazioni dovrebbe essere limitato. Per tale motivo, l'ammontare dell'aiuto per ettaro ammissibile deciso dagli Stati membri interessati non dovrebbe superare l'importo medio dei pagamenti diretti per ettaro nell'anno civile 2017 in tali Stati membri. L'importo totale dell'aiuto e la dotazione di bilancio complessiva dovrebbero essere basati sulle informazioni pervenute dagli Stati membri interessati riguardo al numero di ettari colpiti dalle piogge torrenziali e dalle inondazioni. |
(5) |
Per evitare rischi di doppio finanziamento, la perdita di ettari ammissibili non dovrebbe essere già stata compensata da qualsivoglia tipo di aiuti nazionali o assicurazione e l'aiuto dovrebbe essere limitato agli ettari ammissibili per i quali non sia stato percepito nessun altro contributo finanziario dell'Unione per la stessa perdita. |
(6) |
Gli Stati membri interessati dovrebbero essere autorizzati a concedere un sostegno supplementare alle condizioni ed entro il limite temporale stabiliti dal presente regolamento. |
(7) |
L'aiuto potrà essere concesso solo sulla base di una domanda presentata secondo le modalità ed entro i limiti temporali stabiliti dalla legislazione nazionale degli Stati membri interessati. |
(8) |
È opportuno disporre che le autorità competenti adottino tutte le misure necessarie, svolgano tutti i controlli richiesti e ne informino di conseguenza la Commissione. In particolare, tali controlli dovrebbero includere quelli relativi all'ammissibilità e alla correttezza della domanda di aiuto. Il numero di ettari ammissibili dovrebbe essere controllato avvalendosi di tutti i mezzi idonei a disposizione delle autorità competenti, compresi i controlli in azienda. |
(9) |
La misura di emergenza dovrebbe essere limitata a un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
(10) |
Ai fini della sana gestione finanziaria della misura e del versamento tempestivo agli agricoltori, dovrebbero essere ammissibili al cofinanziamento dell'Unione solo i pagamenti che gli Stati membri interessati avranno effettuato a favore dei beneficiari entro il 30 settembre 2018. Non dovrebbe applicarsi l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (2). |
(11) |
Per consentire all'Unione di monitorare l'efficienza della presente misura di emergenza, gli Stati membri interessati dovrebbero comunicare alla Commissione informazioni particolareggiate sulla sua attuazione. Per consentire all'Unione di procedere al controllo finanziario, tali Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione la liquidazione dei pagamenti. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È disponibile, entro i limiti fissati dagli articoli 2 e 5, un aiuto dell'Unione a favore degli agricoltori per gli ettari di terreno ubicati in Lituania, Lettonia, Estonia e Finlandia non utilizzabili per la semina invernale o che, già seminati per la campagna di commercializzazione 2018/2019, sono andati persi a causa delle piogge torrenziali e delle inondazioni verificatesi nel periodo agosto-ottobre 2017 in tali Stati membri, a condizione che:
a) |
tali ettari di terreno rappresentino almeno il 30 % della superficie totale investita a seminativi invernali dell'agricoltore nello Stato membro interessato; |
b) |
gli agricoltori non abbiano beneficiato, per la stessa perdita, di qualsivoglia tipo di aiuti nazionali, assicurazione o aiuti finanziati da un contributo dell'Unione, diverso da quello previsto dal presente regolamento. |
2. Il numero di ettari ammissibili per agricoltore è stabilito dagli Stati membri interessati in conformità delle condizioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 2
1. Alle condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 4, ciascuno Stato membro interessato decide l'importo dell'aiuto per ettaro ammissibile.
2. La spesa dell'Unione sostenuta conformemente all'articolo 1 non supera l'importo totale di:
a) |
9 120 000 EUR per la Lituania; |
b) |
3 460 000 EUR per la Lettonia; |
c) |
1 340 000 EUR per l'Estonia; |
d) |
1 080 000 EUR per la Finlandia. |
3. Gli Stati membri interessati possono concedere un sostegno supplementare per gli ettari ammissibili di cui all'articolo 1, paragrafo 2, pari al massimo al 100 % dell'importo stabilito conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
Gli Stati membri interessati versano il sostegno supplementare entro e non oltre il 30 settembre 2018.
4. La somma dell'aiuto di cui all'articolo 1 e, se del caso, del sostegno supplementare di cui al paragrafo 3 del presente articolo non supera, per ciascuno Stato membro, l'ammontare dei pagamenti diretti, calcolato dividendo la dotazione nazionale fissata per l'anno civile 2017 per tale Stato membro nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati nell'anno civile 2017 nello Stato membro interessato conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
Articolo 3
L'aiuto di cui all'articolo 1 è erogato sulla base di una domanda presentata dagli agricoltori con ettari ammissibili secondo le modalità ed entro i limiti temporali stabiliti dalla legislazione nazionale degli Stati membri interessati.
Articolo 4
Gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie, compresi i controlli amministrativi e i controlli in loco esaustivi in conformità degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013, per garantire il rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento. In particolare, prima di concedere l'aiuto, gli Stati membri eseguono
a) |
controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto, riguardanti tra l'altro:
|
b) |
controlli in loco nei locali dei richiedenti. |
I controlli in loco interessano almeno il 5 % dell'aiuto totale richiesto.
Articolo 5
1. La spesa inerente ai pagamenti a norma del presente regolamento è ammissibile al finanziamento dell'Unione solo se riguarda pagamenti a favore dei beneficiari effettuati entro e non oltre il 30 settembre 2018.
2. Non si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.
Articolo 6
1. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione le misure che prevedono di adottare in conformità dell'articolo 4, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Non oltre 15 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione una relazione dettagliata sull'attuazione del presente regolamento in cui figurano informazioni particolareggiate sull'esecuzione delle misure adottate e dei controlli svolti in conformità dell'articolo 4.
3. Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).
(3) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
(4) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).
DECISIONI
24.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/10 |
DECISIONE (UE, Euratom) 2018/109 DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2018
relativa alla nomina di sei membri della Corte dei conti
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 286, paragrafo 2,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
viste le proposte della Repubblica di Bulgaria, del Regno di Danimarca, del Regno di Spagna, della Repubblica italiana, della Repubblica portoghese e della Repubblica di Finlandia,
visti i pareri del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
I mandati del della sig.ra Bettina Michelle JAKOBSEN, del sig. Baudilio TOMÉ MUGURUZA, del sig. Pietro RUSSO, del sig. João FIGUEIREDO e del sig. Ville ITÄLÄ scadono il 28 febbraio 2018. |
(2) |
Il mandato della sig.ra Iliana IVANOVA scade il 31 dicembre 2018. |
(3) |
È opportuno pertanto procedere a nuove nomine, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati membri della Corte dei conti:
a) |
per il periodo compreso tra il 1o marzo 2018 e il 29 febbraio 2024:
|
b) |
per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2024:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) Pareri del 14 novembre 2017 (non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale).
24.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/11 |
DECISIONE (UE) 2018/110 DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2018
relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica portoghese
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo portoghese,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 15 giugno 2015, con decisione (UE) 2015/947 del Consiglio (4), il sig. João CUNHA E SILVA è stato sostituito dal sig. Mário Sérgio Quaresma GONÇALVES MARQUES in qualità di supplente. |
(2) |
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Mário Sérgio Quaresma GONÇALVES MARQUES, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominata supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
— |
sig.ra Paula Cristina DE ARAÚJO DIAS CABAÇO DA SILVA, Secretária Regional do Turismo e Cultura da Região Autónoma da Madeira. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
(4) Decisione (UE) 2015/947 del Consiglio, del 15 giugno 2015, relativa alla nomina di due membri titolari portoghesi e di un membro supplente portoghese del Comitato delle regioni (GU L 154 del 19.6.2015, pag. 14).