ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 17

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
23 gennaio 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazioni sulla data della firma e sull'applicazione provvisoria del trattato relativo alla Comunità dei trasporti UE-Balcani occidentali

1

 

*

Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e lo Stato indipendente di Samoa

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/92 della Commissione, del 18 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso di inflazione degli importi delle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano ( 1 )

2

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/93 della Commissione, del 16 novembre 2017, sull'aumento della percentuale delle risorse di bilancio destinate a progetti finanziati a titolo di sovvenzioni nell'ambito del sottoprogramma Ambiente riservato a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 ( 1 )

5

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/94 della Commissione, del 16 novembre 2017, che fissa una riduzione forfettaria del dazio all'importazione in Spagna di sorgo proveniente da paesi terzi

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/95 della Commissione, del 9 gennaio 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Slavonski med (DOP)]

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/96 della Commissione, del 9 gennaio 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oignon doux des Cévennes (DOP)]

10

 

*

Regolamento (UE) 2018/97 della Commissione, del 22 gennaio 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso degli edulcoranti nei prodotti da forno fini ( 1 )

11

 

*

Regolamento (UE) 2018/98 della Commissione, del 22 gennaio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il sorbato di calcio (E 203) ( 1 )

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/99 della Commissione, del 22 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni e l'elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio

29

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva di esecuzione (UE) 2018/100 della Commissione, del 22 gennaio 2018, recante modifica delle direttive della 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi ( 1 )

34

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2018/101 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi

40

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/102 della Commissione, del 19 gennaio 2018, che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento delle Comunità autonome spagnole di Aragona e Catalogna come regioni ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) [notificata con il numero C(2018) 159]  ( 1 )

48

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2018/103 della Commissione, del 20 dicembre 2017, relativa allo Stato di diritto in Polonia complementare alle raccomandazioni (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 e (UE) 2017/1520

50

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

23.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/1


Informazioni sulla data della firma e sull'applicazione provvisoria del trattato relativo alla Comunità dei trasporti UE-Balcani occidentali

Tra il 12 luglio e il 9 ottobre 2017 l'Unione europea e sei partner dei Balcani occidentali hanno firmato il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (1). In seguito alle relative comunicazioni, il trattato si applica a titolo provvisorio tra l'Unione europea, la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina e il Kosovo (2) a decorrere dal 9 ottobre 2017, e tra tali parti e la Repubblica di Serbia a decorrere dal 29 novembre 2017, conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, del trattato.


(1)  Testo del trattato: GU L 278 del 27.10.2017, pag. 3.

(2)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.


23.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/1


Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e lo Stato indipendente di Samoa

L'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e lo Stato indipendente di Samoa entrerà in vigore il 1o marzo 2018, essendo stata espletata, in data 9 gennaio 2018, la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo.


REGOLAMENTI

23.1.2018   

IT

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L 17/2


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/92 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso di inflazione degli importi delle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le entrate dell'Agenzia sono composte da un contributo dell'Unione e da tariffe pagate dalle imprese per ottenere e conservare autorizzazioni dell'Unione all'immissione in commercio, nonché per altri servizi offerti dall'Agenzia o dal gruppo di coordinamento per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti previsti dagli articoli 107 quater, 107 sexies, 107 octies, 107 duodecies e 107 octodecies della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

Il tasso d'inflazione nell'Unione, pubblicato dall'Ufficio statistico dell'Unione europea, era pari allo 0,2 % nel 2015 e all'1,2 % nel 2016. In considerazione del tasso d'inflazione molto basso registrato nel 2015, non è stato ritenuto giustificato adeguare, in conformità all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 658/2014, gli importi delle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano. Visto il tasso d'inflazione registrato nell'Unione nel 2016, si ritiene giustificato adeguare tali importi. È opportuno applicare un adeguamento cumulativo, tenendo conto dei tassi d'inflazione del 2015 e del 2016.

(3)

A fini di semplificazione, gli importi adeguati dovrebbero essere arrotondati alla decina di euro più vicina, ad eccezione della tariffa annuale per i sistemi di tecnologia dell'informazione e il monitoraggio delle pubblicazioni, per la quale il livello adeguato dovrebbe essere arrotondato all'euro più vicino.

(4)

Le tariffe fissate nel regolamento (UE) n. 658/2014 sono dovute alla data di inizio della rispettiva procedura o, nel caso della tariffa annuale per i sistemi di tecnologia dell'informazione e il monitoraggio della letteratura, il 1o luglio di ogni anno. Di conseguenza l'importo applicabile sarà determinato entro la data alla quale va pagata la tariffa e non vi è alcuna necessità di stabilire disposizioni transitorie specifiche per le procedure in corso.

(5)

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 658/2014, laddove un atto delegato che adegua gli importi delle tariffe di cui alle parti da I a IV dell'allegato di tale regolamento entri in vigore anteriormente al 1o luglio, tali adeguamenti hanno effetto a decorrere dal 1o luglio, mentre laddove entri in vigore successivamente al 30 giugno, gli adeguamenti hanno effetto a decorrere dall'entrata in vigore dell'atto delegato.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (UE) n. 658/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 658/2014 è così modificato:

1)

nella parte I, il punto 1 è così modificato:

a)

«19 500 EUR» è sostituito da «19 770 EUR»;

b)

«13 100 EUR» è sostituito da «13 290 EUR»;

2)

nella parte II, il punto 1 è così modificato:

a)

nella frase introduttiva, «43 000 EUR» è sostituito da «43 600 EUR»;

b)

la lettera a) è così modificata:

i)

«17 200 EUR» è sostituito da «17 440 EUR»;

ii)

«7 280 EUR» è sostituito da «7 380 EUR»;

c)

la lettera b) è così modificata:

i)

«25 800 EUR» è sostituito da «26 160 EUR»;

ii)

«10 920 EUR» è sostituito da «11 070 EUR»;

3)

nella parte III, il punto 1 è così modificato:

a)

il primo comma è così modificato:

i)

«179 000 EUR» è sostituito da «181 510 EUR»;

ii)

«38 800 EUR» è sostituito da «39 350 EUR»;

iii)

«295 400 EUR» è sostituito da «299 560 EUR»;

b)

il secondo comma è così modificato:

i)

alla lettera a), «119 333 EUR» è sostituito da «121 000 EUR»;

ii)

alla lettera b), «145 200 EUR» è sostituito da «147 240 EUR»;

iii)

alla lettera c), «171 066 EUR» è sostituito da «173 470 EUR»;

iv)

alla lettera d), «196 933 EUR» è sostituito da «199 700 EUR»;

c)

al quarto comma, la lettera b) è così modificata:

i)

«1 000 EUR» è sostituito da «1 010 EUR»;

ii)

«2 000 EUR» è sostituito da «2 020 EUR»;

iii)

«3 000 EUR» è sostituito da «3 050 EUR»;

4)

nella parte IV, punto 1, «67 EUR» è sostituito da «68 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 12 febbraio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 189 del 27.6.2014, pag. 112.

(2)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).


23.1.2018   

IT

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L 17/5


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/93 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2017

sull'aumento della percentuale delle risorse di bilancio destinate a progetti finanziati a titolo di sovvenzioni nell'ambito del sottoprogramma Ambiente riservato a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Sono rispettate le condizioni per un aumento di un massimo del 10 % della percentuale delle risorse di bilancio destinate a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento LIFE, dato che il totale dei fondi richiesti nei due anni consecutivi, mediante proposte che rientrano nel settore prioritario Natura e biodiversità e soddisfano i requisiti minimi di qualità, superavano di oltre il 20 % l'importo corrispondente calcolato per i due anni precedenti a tale periodo,

(2)

Alla luce delle conclusioni del controllo dell'adeguatezza delle direttive sulla tutela della natura (2) in merito alla necessità di aumentare la disponibilità di finanziamenti per migliorare l'attuazione delle direttive e dell'azione 8 del piano d'azione della Commissione per la natura, i cittadini e l'economia (3), la Commissione ha deciso di procedere a un aumento pari al 55 % delle risorse di bilancio destinate ai progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni nell'ambito del sottoprogramma Ambiente che rientrano nel settore prioritario Natura e biodiversità;

(3)

L'aumento della percentuale delle risorse di bilancio destinate al settore prioritario Natura e biodiversità non dovrebbe ridurre le risorse destinate ai progetti finanziati nell'ambito degli altri settori prioritari del sottoprogramma Ambiente, dato l'aumento previsto della dotazione finanziaria annuale per l'attuazione del programma LIFE nel periodo 2018-2020 e il calo dal 60 % al 55 % del tasso di cofinanziamento dell'UE nella maggior parte delle sovvenzioni per azioni nell'ambito degli altri settori prioritari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento LIFE è sostituito dal seguente testo: «Almeno il 60,5 % delle risorse di bilancio destinate a progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni nell'ambito del sottoprogramma Ambiente è riservato a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185 (di seguito «il regolamento LIFE»).

(2)  SWD(2016) 472 final (Documento di lavoro dei servizi della Commissione: Controllo dell'adeguatezza della legislazione dell'UE in materia di natura (direttive Uccelli e Habitat)].

(3)  COM(2017) 198 final e SWD(2017) 139 final (piano d'azione dell'UE per la natura, i cittadini e l'economia).


23.1.2018   

IT

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L 17/7


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/94 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2017

che fissa una riduzione forfettaria del dazio all'importazione in Spagna di sorgo proveniente da paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 185,

considerando quanto segue:

(1)

In base agli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (2), l'Unione si è impegnata a consentire l'importazione in Spagna di un quantitativo annuale di sorgo pari a 300 000 tonnellate.

(2)

Tra il 1o gennaio 2017 e il 7 agosto 2017 sono state importate in Spagna 103 967 tonnellate di sorgo. Durante lo stesso periodo il dazio all'importazione per il sorgo è stato fissato a 0 EUR/t in conformità del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (3). Dall'8 agosto 2017, e in seguito alla reintroduzione di un dazio all'importazione superiore a zero per il sorgo conformemente al regolamento (UE) n. 642/2010, sono state importate in Spagna 26 250 tonnellate di sorgo.

(3)

Per garantire che i contingenti all'importazione siano interamente utilizzati, l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione (4) stabilisce che è possibile applicare una riduzione del dazio all'importazione stabilito conformemente al regolamento (UE) n. 642/2010.

(4)

Tenuto conto delle condizioni del mercato del sorgo, in particolare del fatto che il suo prezzo sul mercato mondiale è superiore a quello del granturco, è opportuno applicare una riduzione forfettaria pari al 100 % del dazio all'importazione stabilito conformemente al regolamento (UE) n. 642/2010 per quanto riguarda le quantità di sorgo da importare in Spagna nell'ambito del contingente aperto il 1o gennaio 2017 conformemente al regolamento (CE) n. 1296/2008.

(5)

Tenendo conto dei vincoli temporali relativi all'adozione di un atto delegato e della necessità di consentire il pieno utilizzo del contingente, è opportuno stabilire l'applicazione della riduzione forfettaria per un periodo che va oltre l'anno contingentale 2017,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Una riduzione forfettaria del dazio all'importazione di sorgo di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1296/2008 è fissata al 100 % del dazio all'importazione per il sorgo stabilito conformemente al regolamento (UE) n. 642/2010. Tale riduzione si applica al saldo disponibile dei quantitativi di sorgo da importare in Spagna nell'ambito del contingente aperto il 1o gennaio 2017 conformemente al regolamento (CE) n. 1296/2008.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso cessa di produrre effetti il 28 febbraio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).

(4)  Regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57).


23.1.2018   

IT

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L 17/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2018

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Slavonski med» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Slavonski med» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Slavonski med» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Slavonski med» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2018.

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 292 del 2.9.2017, pag. 7.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


23.1.2018   

IT

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L 17/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/96 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2018

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Oignon doux des Cévennes» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Oignon doux des Cévennes», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 723/2008 della Commissione (2) modificato dal regolamento (UE) n. 686/2013 della Commissione (3).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Oignon doux des Cévennes» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 723/2008 della Commissione, del 25 luglio 2008, recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Afuegàl Pitu (DOP), Mazapán de Toledo (IGP), Agneau de Lozère (IGP), Oignon doux des Cévennes (DOP), Butelo de Vinhais o Bucho de Vinhais o Chouriço de Ossos de Vinhais (IGP), Chouriça Doce de Vinhais (IGP)] (GU L 198 del 26.7.2008, pag. 28).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2013 della Commissione, del 16 luglio 2013, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oignon doux des Cévennes (DOP)] (GU L 196 del 19.7.2013, pag. 4).

(4)   GU C 294 del 5.9.2017, pag. 8.


23.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/11


REGOLAMENTO (UE) 2018/97 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2018

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso degli edulcoranti nei prodotti da forno fini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione ha concluso che l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 dovrebbe essere modificato per quanto riguarda l'uso di E 950 acesulfame K, E 951 aspartame, E 952 acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca, E 954 saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca, E 955 sucralosio, E 959 neoesperidina DC, E 961 neotame, E 962 sale di aspartame-acesulfame ed E 969 advantame nei «prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali».

(4)

L'uso di edulcoranti nei «prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali» è stato autorizzato dalla direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e dal Consiglio (3). Il gruppo di alimenti «prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali» comprendeva gli «alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete)», disciplinati dalla direttiva 89/398/CEE del Consiglio (4). Tale direttiva stabiliva una definizione comune per i «prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare» e prevedeva la possibilità di adottare disposizioni specifiche per quanto riguarda gli «alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete)», una categoria di alimenti che rientrava nella definizione dei prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

(5)

Dalle conclusioni della relazione della Commissione (5) sugli alimenti destinati alle persone che soffrono di diabete è tuttavia emerso che non vi erano le basi scientifiche per la definizione di specifici requisiti di composizione per tali alimenti. Il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha inoltre soppresso la nozione di «prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare», ivi compresa quella di «alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete)».

(6)

Di conseguenza l'autorizzazione di tali edulcoranti nei «prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali» conformemente all'articolo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 1333/2008 non è più giustificata e tali prodotti non dovrebbero continuare ad essere commercializzati.

(7)

L'applicazione uniforme delle condizioni di autorizzazione all'uso degli edulcoranti garantirebbe inoltre chiarezza e il corretto funzionamento del mercato interno.

(8)

Nella categoria alimentare «07.2 Prodotti da forno fini» dovrebbero quindi essere soppresse le voci relative agli additivi alimentari E 950 acesulfame K, E 951 aspartame, E 952 acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca, E 954 saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca, E 955 sucralosio, E 959 neoesperidina DC, E 961 neotame, E 962 sale di aspartame-acesulfame ed E 969 advantame che si riferiscono all'uso «solo [nei] prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali».

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(10)

Al fine di consentire agli operatori economici di adattarsi alle nuove norme, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale i prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali contenenti uno qualsiasi di tali edulcoranti possano continuare ad essere commercializzati.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali contenenti E 950 acesulfame K, E 951 aspartame, E 952 acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca, E 954 saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca, E 955 sucralosio, E 959 neoesperidina DC, E 961 neotame, E 962 sale di aspartame-acesulfame ed E 969 advantame che sono stati immessi legalmente sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3).

(4)  Direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27).

(5)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli alimenti destinati alle persone che soffrono di metabolismo glucidico perturbato (diabete) [1.7.2008, COM(2008) 392 def.].

(6)  Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).


ALLEGATO

L'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1.

Alla categoria alimentare 07.2 «Prodotti da forno fini» sono soppresse le voci relative agli additivi alimentari E 950 acesulfame K, E 951 aspartame, E 952 acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca, E 954 saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca, E 955 sucralosio, E 959 neoesperidina DC, E 961 neotame, E 962 sale di aspartame-acesulfame ed E 969 advantame per quanto riguarda l'uso «solo[nei] prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali».


23.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/14


REGOLAMENTO (UE) 2018/98 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2018

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il sorbato di calcio (E 203)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti e le condizioni del loro uso.

(3)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (2) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(4)

Il sorbato di calcio (E 203) è una sostanza autorizzata come conservante in una varietà di alimenti nonché in preparazioni di coloranti alimentari e aromi alimentari in conformità agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(5)

L'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 dispone che tutti gli additivi alimentari già autorizzati nell'Unione anteriormente al 20 gennaio 2009 siano sottoposti a una nuova valutazione dei rischi da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).

(6)

A tal fine, il regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione (3) istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari. A norma del regolamento (UE) n. 257/2010 la nuova valutazione dei conservanti doveva essere completata entro il 31 dicembre 2015.

(7)

Il 30 giugno 2015 l'Autorità ha formulato un parere scientifico sulla nuova valutazione dell'acido sorbico (E 200), del sorbato di potassio (E 202) e del sorbato di calcio (E 203) come additivi alimentari (4). Nel parere è stata constatata una mancanza di dati sulla genotossicità del sorbato di calcio. Di conseguenza l'Autorità non è stata in grado di confermare la sicurezza del sorbato di calcio come additivo alimentare e ha concluso che esso dovrebbe essere escluso dalla dose giornaliera ammissibile (DGA) di gruppo, definita per l'acido sorbico (E 200) e il sorbato di potassio (E 202). Secondo il parere, è necessario effettuare studi sulla genotossicità del sorbato di calcio per esaminare l'inclusione del sorbato di calcio in tale DGA di gruppo.

(8)

Il 10 giugno 2016 la Commissione ha indetto un bando di gara per la raccolta di dati scientifici e tecnologici sull'acido sorbico (E 200), sul sorbato di potassio (E 202) e sul sorbato di calcio (E 203) (5), inteso a soddisfare le esigenze di dati rilevate nel parere scientifico sulla nuova valutazione di tali sostanze come additivi alimentari. Tuttavia, nessun operatore commerciale si è impegnato a fornire i dati richiesti sulla genotossicità del sorbato di calcio (E 203). In mancanza di tali dati l'Autorità non può completare la nuova valutazione sulla sicurezza del sorbato di calcio come additivo alimentare e di conseguenza non è possibile stabilire se tale sostanza soddisfi ancora le condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 per l'inclusione nell'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati.

(9)

È pertanto opportuno sopprimere il sorbato di calcio (E 203) dall'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati.

(10)

L'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce che l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati venga modificato secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(11)

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 prevede che l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari possa essere aggiornato su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(12)

È pertanto opportuno modificare gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, sopprimendo il sorbato di calcio (E 203) dall'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati in quanto, vista la mancanza di dati adeguati sulla genotossicità, la sua inclusione nell'elenco non è più giustificabile.

(13)

Al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle nuove prescrizioni o trovare soluzioni alternative al sorbato di calcio (E 203), il presente regolamento dovrebbe applicarsi sei mesi dopo la sua entrata in vigore.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 la voce relativa all'additivo alimentare E 203 sorbato di calcio è soppressa.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 12 agosto 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 19).

(4)   EFSA Journal 2015;13(6):4144.

(5)  http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/re-evaluation_en

(6)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO

1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

a)

nella parte B, tabella 3 (Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti), la voce relativa all'additivo alimentare E 203 Sorbato di calcio è soppressa;

b)

nella parte C, la tabella 5 (Altri additivi che potrebbero essere regolamentati in combinazione) è così modificata:

i)

la lettera a) «E 200 – 203: acido sorbico - sorbati (SA)» è sostituita dalla seguente:

«a)

E 200 – 202: acido sorbico – sorbato di potassio (SA)

Numero E

Denominazione

E 200

Acido sorbico

E 202

Sorbato di potassio»

ii)

alla lettera c) «E 200 – 213: acido sorbico – sorbati; acido benzoico – benzoati (SA + BA)», la voce relativa all'additivo alimentare E 203 sorbato di calcio è soppressa;

iii)

alla lettera d) «E 200 – 219: acido sorbico – sorbati; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati (SA + BA + PHB)», la voce relativa all'additivo alimentare E 203 sorbato di calcio è soppressa;

iv)

la lettera e) «E 200 – 203: 214 – 219: acido sorbico – sorbati; p-idrossibenzoati (SA + PHB)» è sostituita dalla seguente:

«e)

E 200 – 202; 214 – 219: acido sorbico – sorbato di potassio; p-idrossibenzoati (SA + PHB)

Numero E

Denominazione

E 200

Acido sorbico

E 202

Sorbato di potassio

E 214

p-Idrossibenzoato d'etile

E 215

Etil-p-idrossibenzoato di sodio

E 218

p-Idrossibenzoato di metile

E 219

Metil-p-idrossibenzoato di sodio»

c)

la parte E è così modificata:

1)

nella categoria 01.3 (Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)

Solo latte cagliato»

2)

nella categoria 01.4 (Prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

300

(1) (2)

Solo dessert a base di latte e derivati non trattati termicamente»

3)

nella categoria 01.7.1 (Formaggio non stagionato, tranne i prodotti della categoria 16) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)»

 

4)

nella categoria 01.7.2 (Formaggio stagionato) le voci relative agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)

Solo formaggio preconfezionato, affettato e tagliato; formaggio a strati e con aggiunta di prodotti alimentari

 

E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

quantum satis

 

Solo trattamento superficiale di prodotti stagionati»

5)

nella categoria 01.7.4 (Formaggio ottenuto dal siero di latte) la voce relativa agli additivi alimentari E 200-203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)

Solo formaggio preconfezionato, affettato; formaggio a strati e formaggio con aggiunta di prodotti alimentari»

6)

nella categoria 01.7.5 (Formaggio fuso) la voce relativa agli additivi alimentari E 200-203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

2 000

(1) (2)»

 

7)

nella categoria 01.7.6 [Prodotti caseari (tranne i prodotti di cui alla categoria 16)] le voci relative agli additivi alimentari E 200-203 (Acido sorbico - sorbati) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)

Solo prodotti non stagionati; prodotti stagionati, preconfezionati, affettati; prodotti stagionati a strati e prodotti stagionati con aggiunta di prodotti alimentari

 

E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

quantum satis

 

Solo trattamento superficiale di prodotti stagionati»

8)

nella categoria 01.8 (Prodotti analoghi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande) le voci relative agli additivi alimentari E 200-203 (Acido sorbico - sorbati) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

2 000

(1) (2)

Solo prodotti analoghi al formaggio a base di proteine

 

E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

quantum satis

(1) (2)

Solo prodotti analoghi al formaggio (solo trattamento superficiale)»

9)

nella categoria 02.2.2 [Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ed emulsioni liquide] le voci relative agli additivi E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)

Solo emulsioni di grassi (tranne il burro) con un tenore di grassi uguale o superiore al 60 %

 

E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

2 000

(1) (2)

Solo emulsioni di grassi con un tenore di grassi inferiore al 60 %»

10)

nella categoria 04.1.1 (Ortofrutticoli freschi interi) la voce relativa agli additivi alimentari E 200-203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

20

 

Solo trattamento superficiale di agrumi freschi non sbucciati»

11)

nella categoria 04.2.1 (Ortofrutticoli essiccati) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)

Solo frutta secca»

12)

la categoria 04.2.2 (Ortofrutticoli sottaceto, sott'olio o in salamoia) è così modificata:

i)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

2 000

(1) (2)

Solo ortaggi (tranne le olive)»

ii)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)

Solo olive e preparazioni a base di olive»

iii)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

1 000

(1) (2)

Solo olive e preparazioni a base di olive»

13)

la categoria 04.2.4.1 (Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta) è così modificata:

i)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)

Solo preparazioni a base di frutta e ortaggi tra cui preparazioni a base di alghe, salse a base di frutta, aspic, tranne purea, mousse, composta, insalate e prodotti analoghi, in scatola o in barattolo»

ii)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

1 000

(1) (2)

Solo preparazioni a base di olive»

14)

nella categoria 04.2.5.1 (Confettura extra e gelatina extra, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

1 000

(1) (2)

Solo prodotti a basso tenore di zuccheri e prodotti analoghi a basso contenuto calorico o senza zucchero, mermeladas»

15)

nella categoria 04.2.5.2 (Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

1 000

(1) (2)

Solo prodotti da spalmare a basso tenore di zuccheri e prodotti analoghi a basso contenuto calorico o senza zucchero, mermeladas»

16)

nella categoria 04.2.5.3 (Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

1 000

(1) (2)

Altri prodotti da spalmare a base di frutta, mermeladas

 

E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

1 500

(1) (2)

Solo marmelada»

17)

nella categoria 04.2.6 (Prodotti trasformati a base di patate) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

2 000

(1) (2)

Solo pasta di patate e patate a fette prefritte»

18)

la categoria 05.2 (Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito) è così modificata:

i)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 219 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 219

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati

1 500

(1) (2) (5)

Tranne ortofrutticoli canditi, cristallizzati o glassati»

ii)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

1 000

(1) (2)

Solo ortofrutticoli canditi, cristallizzati o glassati»

19)

nella categoria 05.3 [Gomme da masticare (chewing-gum)] la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

1 500

(1) (2)»

 

20)

la categoria 05.4 (Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4) è così modificata:

i)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)

Solo decorazioni (sciroppi per pancake, sciroppi aromatizzati per milkshake e gelati; prodotti analoghi)»

ii)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 219 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 219

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati

1 500

(1) (2) (5)»

 

21)

nella categoria 06.4.4 (Gnocchi di patate) la voce relativa agli additivi alimentari E 200-203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1)»

 

22)

nella categoria 06.4.5 [Ripieni di paste alimentari farcite (ravioli e prodotti analoghi)] la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)»

 

23)

nella categoria 06.6 (Pastelle) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

2 000

(1) (2)»

 

24)

nella categoria 06.7 (Cereali precotti o trasformati) le voci relative agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

200

(1) (2)

Solo polenta

 

E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

2 000

(1) (2)

solo Semmelknödelteig»

25)

nella categoria 07.1 (Pane e panini) la voce relativa agli additivi alimentari E 200-203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

2 000

(1) (2)

Solo pane a fette preconfezionato e pane di segale, parzialmente cotto, prodotti da forno preconfezionati destinati alla vendita al dettaglio e pane a ridotto apporto energetico destinato alla vendita al dettaglio»

26)

nella categoria 07.2 (Prodotti da forno fini) la voce relativa agli additivi alimentari E 200-203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

2 000

(1) (2)

Solo con un'attività dell'acqua superiore a 0,65»

27)

nella categoria 08.3.1 (Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 219 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 219

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati

quantum satis

(1) (2)

Solo trattamento superficiale di prodotti a base di carne essiccata»

28)

la categoria 08.3.2 (Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico) è così modificata:

i)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203; 214 – 219 (Acido sorbico — sorbati; p-idrossibenzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202; 214 – 219

Acido sorbico – sorbato di potassio; p-idrossibenzoati

1 000

(1) (2)

Solo pâté»

ii)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)

Solo aspic»

iii)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 219 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 219

Acido sorbico – sorbato di potassio, acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati

quantum satis

(1) (2)

Solo trattamento superficiale di prodotti a base di carne essiccata»

29)

la categoria 08.3.3 (Involucri e rivestimenti e decorazioni per carni) è così modificata:

i)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

quantum satis

 

Solo involucro a base di collagene con un'attività dell'acqua superiore a 0,6»

ii)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203; 214 – 219 (Acido sorbico — sorbati; p-idrossibenzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202; 214 – 219

Acido sorbico – sorbato di potassio; p-idrossibenzoati

1 000

(1) (2)

Solo ricopertura gelatinosa di prodotti a base di carne (sottoposta a cottura, salatura o essiccazione)»

30)

la categoria 09.2. (Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei) è così modificata:

i)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)

Aspic»

ii)

le voci relative agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

200

(1) (2)

Solo pesce salato ed essiccato

 

E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

2 000

(1) (2)

Solo semiconserve di pesce e prodotti della pesca, compresi crostacei, molluschi, surimi e pasta di pesce/crostacei; crostacei e molluschi cotti

 

E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

6 000

(1) (2)

Solo Crangon crangon e Crangon vulgaris cotti»

31)

nella categoria 09.3 (Uova di pesce), la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

2 000

(1) (2)

Solo semiconserve di prodotti a base di pesce compresi i prodotti a base di uova di pesce»

32)

la categoria 10.2 (Uova e ovoprodotti trasformati) è così modificata:

i)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)

Solo ovoprodotti disidratati, concentrati, congelati e surgelati»

ii)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

5 000

(1) (2)

Solo uova liquide (albume, tuorlo o uovo intero)»

33)

nella categoria 11.4.1 (Edulcoranti da tavola in forma liquida) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 219 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 219

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati

500

(1) (2)

Solo se il tenore d'acqua è superiore al 75 %»

34)

nella categoria 12.2.2 (Condimenti) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

1 000

(1) (2)»

 

35)

nella categoria 12.4 (Senape) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

1 000

(1) (2)»

 

36)

nella categoria 12.5 (Zuppe, minestre e brodi) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

500

(1) (2)

Solo zuppe, minestre e brodi liquidi (tranne quelli in scatola)»

37)

la categoria 12.6 (Salse) è così modificata:

i)

le voci relative agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)

Solo salse emulsionate con un tenore di grassi di almeno il 60 %

 

E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

2 000

(1) (2)

Solo salse emulsionate con un tenore di grassi inferiore al 60 %»

ii)

le voci relative agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

1 000

(1) (2)

Solo salse emulsionate con un tenore di grassi di almeno il 60 %; salse non emulsionate

 

E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

2 000

(1) (2)

Solo salse emulsionate con un tenore di grassi inferiore al 60 %»

38)

nella categoria 12.7 (Insalate e pasta da spalmare a base di aromi) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

1 500

(1) (2)»

 

39)

nella categoria 12.9 (Prodotti a base di proteine, tranne i prodotti di cui alla categoria 1.8) la voce relativa agli additivi alimentari E 200-203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

2 000

(1) (2)

Solo surrogati di carne, pesce, crostacei e cefalopodi e formaggio a base di proteine»

40)

nella categoria 13.2 [Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE (tranne i prodotti compresi nella categoria alimentare 13.1.5)] la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico — sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

1 500

(1) (2)»

 

41)

nella categoria 13.3 [Alimenti dietetici contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o un pasto (l'intera alimentazione quotidiana o parte di essa)] la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico — sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

1 500

(1) (2)»

 

42)

la categoria 14.1.2 (Succhi di frutta, quali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e succhi di ortaggi) è così modificata:

i)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

500

(1) (2)

Solo sød….saft e sødet….saft»

ii)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

2 000

(1) (2)

Solo succo d'uva non fermentato, per uso sacramentale»

43)

nella categoria 14.1.3 (Nettari di frutta, quali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e nettari di ortaggi e prodotti analoghi), le voci relative agli additivi E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

250

(1) (2)

Solo sciroppi di frutta svedesi tradizionali, il valore massimo si applica se sono stati utilizzati anche E 210-213, acido benzoico - benzoati

 

E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

300

(1) (2)

Solo sciroppi di frutta tradizionali svedesi e finlandesi»

44)

nella categoria 14.1.4 (Bevande aromatizzate) le voci relative agli additivi alimentari E 200-203 (Acido sorbico - sorbati) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

250

(1) (2)

Il valore massimo si applica se sono stati utilizzati anche 210 – 213, acido benzoico - benzoati

 

E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

300

(1) (2)

Tranne bevande a base di latte e derivati»

45)

nella categoria 14.1.5.2 (Altro) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

600

(1) (2)

Solo concentrati di tè liquido, di frutta liquida e di infusioni di erbe»

46)

nella categoria 14.2.1 (Birra e bevande a base di malto) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

200

(1) (2)

Solo birra in fusto contenente oltre lo 0,5 % di zuccheri fermentescibili aggiunti e/o succhi o concentrati di frutta»

47)

nella categoria 14.2.2 [Vino e altri prodotti, quali definiti dal regolamento (CE) n. 1234/2007, e bevande analoghe analcoliche] la voce relativa agli additivi E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

200

(1) (2)

Solo prodotti analcolici»

48)

nella categoria 14.2.3 (Sidro e sidro di pere) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

200

(1) (2)»

 

49)

nella categoria 14.2.4 (Vino di frutta e made wine) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

200

(1) (2)»

 

50)

Nella categoria 14.2.5 (Idromele) la voce relativa agli additivi alimentari E 200-203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

200

(1) (2)»

 

51)

nella categoria 14.2.7.1 (Vini aromatizzati) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

200

(1) (2)»

 

52)

nella categoria 14.2.7.2 (Bevande aromatizzate a base di vino) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

200

(1) (2)»

 

53)

nella categoria 14.2.7.3 (Cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

200

(1) (2)»

 

54)

nella categoria 14.2.8 (Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico — sorbati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

200

(1) (2)

Solo bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 % e nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe e aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe»

55)

nella categoria 15.1 (Snack a base di patate, cereali, farina o amido) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203; 214 – 219 (Acido sorbico — sorbati; p-idrossibenzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202; 214 – 219

Acido sorbico – sorbato di potassio; p-idrossibenzoati

1 000

(1) (2) (5)»

 

56)

nella categoria 15.2 (Frutta a guscio trasformata) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 203; 214 – 219 (Acido sorbico – sorbati; p-idrossibenzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 202; 214 – 219

Acido sorbico – sorbato di potassio; p-idrossibenzoati

1 000

(1) (2) (5)

Solo frutta a guscio ricoperta»

57)

la categoria 16 (Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4) è così modificata:

i)

le voci relative agli additivi alimentari E 200 – 203 (Acido sorbico - sorbati) sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

1 000

(1) (2)

Solo frugtgrød, rote Grütze e pasha

 

E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio

2 000

(1) (2)

Solo ostkaka»

ii)

la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

300

(1) (2)

Solo dessert a base di latte e derivati non trattati termicamente»

58)

nella categoria 17.1 (Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

1 000

(1) (2)

Solo se in forma essiccata contenenti preparati di vitamina A e combinazioni di vitamina A e D»

59)

nella categoria 17.2 (Integratori alimentari in forma liquida) la voce relativa agli additivi alimentari E 200 – 213 (Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati) è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 – 213

Acido sorbico – sorbato di potassio; acido benzoico – benzoati

2 000

(1) (2)»

 

2)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

a)

nella parte 2 (Additivi alimentari diversi dai supporti negli additivi alimentari) le voci relative agli additivi alimentari E 200 – 203, E 210, E 211 ed E 212 sono sostituite dalle seguenti:

«E 200 – 202

Acido sorbico – sorbato di potassio (tabella 2 della parte 6)

1 500 mg/kg singolarmente o in combinazione nella preparazione 15 mg/kg nel prodotto finale espressi come acido libero

Preparazioni di coloranti»

E 210

Acido benzoico

E 211

Benzoato di sodio

E 212

Benzoato di potassio

b)

nella parte 4 (Additivi alimentari, compresi i supporti, negli aromi alimentari) le voci relative agli additivi alimentari E 200 – 203, E 210, E 211, E 212 ed E 213 sono sostituite dalle seguenti:

«E 200 – 202

Acido sorbico e sorbato di potassio (tabella 2 della parte 6)

Tutti gli aromi

1 500 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come acido libero) negli aromi»

E 210

Acido benzoico

E 211

Benzoato di sodio

E 212

Benzoato di potassio

E 213

Benzoato di calcio

c)

nella parte 6 (Denominazione dei gruppi di additivi alimentari ai fini delle parti da 1 a 5), la tabella 2 (Tabella 2, Acido sorbico - sorbati) è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2

Acido sorbico – sorbato di potassio

Numero E

Denominazione

E 200

Acido sorbico

E 202

Sorbato di potassio»


23.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/99 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni e l'elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2011/16/UE prevede una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione.

(2)

L'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE stabilisce un elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione di tale direttiva.

(3)

L'elenco non comprende i dati statistici riguardanti lo scambio obbligatorio di informazioni di cui all'articolo 8 bis della direttiva 2011/16/UE, in quanto tali dati saranno raccolti dalla Commissione dal registro centrale istituito a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 della Commissione (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 è così modificato:

1)

Sono inseriti i seguenti articoli 2 quater e 2 quinquies:

«Articolo 2 quater

Forma e modalità di comunicazione della valutazione annuale

1.   Il formulario per la comunicazione della valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni e dei risultati pratici ottenuti a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato VIII del presente regolamento.

2.   Anteriormente al 1o aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione la valutazione annuale utilizzando il formulario di cui al paragrafo 1. La valutazione copre il periodo dell'anno civile precedente.

Articolo 2 quinquies

Elenco dei dati statistici

1.   L'elenco dei dati statistici richiesti per tutte le forme di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato IX del presente regolamento.

L'elenco dei dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato X del presente regolamento.

L'elenco dei dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato XI del presente regolamento.

L'elenco dei dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8 bis bis della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato XII del presente regolamento.

2.   Anteriormente al 1o aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione i dati statistici relativi a tutte le forme di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio automatico obbligatorio di informazioni per l'anno civile precedente in conformità all'elenco di cui all'allegato IX.

3.   Anteriormente al 1o novembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione i dati statistici relativi allo scambio automatico obbligatorio di informazioni in conformità all'elenco di cui agli allegati X, XI e XII.»

2)

Gli allegati VIII, IX, X, XI e XII sono aggiunti conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 della Commissione, del 15 dicembre 2015, recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 19).


ALLEGATO

I seguenti allegati sono aggiunti al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378:

«ALLEGATO VIII

Formulario di cui all'articolo 2 quater

Il formulario per la comunicazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2011/16/UE comprende le seguenti informazioni:

identificazione dello Stato membro che risponde al questionario,

disponibilità delle informazioni nello Stato membro,

verifica dell'invio dei riscontri annuali bilaterali a norma dell'articolo 14, paragrafo 2,

efficacia dello scambio automatico di informazioni:

trattamento delle informazioni ricevute e principali problemi tecnici (informatici) generali riscontrati,

qualità delle informazioni ricevute, compresa l'identificazione dei percipienti/delle parti; problemi inerenti al contenuto delle informazioni ricevute e relativi suggerimenti,

utilizzo ed efficacia delle informazioni a fini di conformità, compresa l'utilità, in linea di principio, delle informazioni; utilizzo attuale e futuro delle informazioni; utilizzo delle informazioni per settore fiscale; cooperazione amministrativa incoraggiata dall'utilizzo delle informazioni ricevute,

risultati pratici ottenuti, con menzione del risultato complessivo (compresi i progetti speciali); risultato specifico di progetti speciali; costi amministrativi e altri costi pertinenti per lo sviluppo e l'attuazione dello scambio automatico di informazioni; costi amministrativi per le operazioni ricorrenti di scambio automatico di informazioni; altri costi pertinenti per le operazioni inerenti al rispetto della normativa fiscale; esperienze positive e negative; aspetti principali che generano contenziosi e procedimenti giudiziari,

tasso di successo con riguardo all'obbligo di trasmettere le rendicontazioni paese per paese agli Stati membri interessati (numero di rendicontazioni paese per paese ricevute dalle autorità fiscali di altri Stati membri/numero di rendicontazioni paese per paese che dovevano essere ricevute dalle autorità fiscali di altri Stati membri,

tasso di adempimento delle Entità tenute alla rendicontazione per quanto riguarda l'obbligo di fornire le rendicontazioni paese per paese (numero di rendicontazioni paese per paese ricevute/numero di rendicontazioni paese per paese che dovevano essere ricevute),

elenco delle giurisdizioni in cui sono residenti le Controllanti capogruppo di Entità tenute alla rendicontazione con sede nell'Unione, ma in cui non sono state presentate o non sono state scambiate rendicontazioni paese per paese complete.

«ALLEGATO IX

Elenco di cui all'articolo 2 quinquies

I dati statistici richiesti per le forme di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio automatico obbligatorio di informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE comprendono le seguenti informazioni:

identificazione dello Stato membro,

anno,

parte A: statistiche per Stato membro sullo scambio di informazioni

sullo scambio di informazioni su richiesta (articoli 5, 6 e 7 della direttiva 2011/16/UE),

numero di richieste inviate,

numero di risposte ricevute,

numero di risposte complete ricevute entro sei mesi,

numero di risposte per le quali le informazioni (in parte o tutte) sono pervenute entro due mesi,

numero di richieste ricevute,

numero di risposte inviate,

numero di rifiuti sulla base dell'articolo 17 della direttiva 2011/16/UE,

sullo scambio spontaneo di informazioni (articoli 9 e 10 della direttiva 2011/16/UE)

numero di scambi spontanei inviati,

numero di scambi spontanei ricevuti,

numero di ruling transfrontalieri inviati,

numero di ruling transfrontalieri ricevuti,

numero di accordi preventivi unilaterali sui prezzi di trasferimento inviati,

numero di accordi preventivi unilaterali sui prezzi di trasferimento ricevuti,

parte B: statistiche sulle altre forme di cooperazione amministrativa

sulla presenza negli uffici amministrativi e sulla partecipazione alle indagini amministrative (articolo 11 della direttiva 2011/16/UE)

numero di presenze negli uffici amministrativi e di partecipazioni alle indagini amministrative,

sui controlli simultanei (articolo 12 della direttiva 2011/16/UE)

numero di controlli simultanei avviati dallo Stato membro,

numero di controlli simultanei cui lo Stato membro ha partecipato,

sulle richieste di notifica (articolo 13 della direttiva 2011/16/UE)

numero di richieste di notifica inviate,

numero di richieste di notifica ricevute,

sul riscontro (articolo 14 della direttiva 2011/16/UE)

numero di richieste di riscontro inviate,

numero di riscontri ricevuti,

numero di richieste di riscontro ricevute,

numero di riscontri inviati,

parte C: statistiche sulla stima delle entrate supplementari o dell'aumento delle imposte accertate grazie alla cooperazione amministrativa. Le informazioni di questa parte sono facoltative

risultanti dallo scambio di informazioni su richiesta,

risultanti dallo scambio spontaneo di informazioni,

a seguito di un controllo simultaneo,

cifra globale e numero di casi.

«ALLEGATO X

Elenco di cui all'articolo 2 quinquies

I dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE concernente le categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva comprendono le seguenti informazioni:

per tutte le categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE: statistiche sul messaggio e sul contribuente,

nel caso di redditi da lavoro e compensi per dirigenti: statistiche su messaggio e percipiente, messaggio e pagatore, percipiente e rapporto di lavoro, pagatore e rapporto di lavoro, percipiente e reddito,

nel caso di pensioni: statistiche su messaggio e percipiente, messaggio e pagatore, percipiente, pagatore, regime, reddito,

nel caso di prodotti di assicurazione sulla vita: statistiche su messaggio e polizza, polizza globale, evento,

nel caso di proprietà e redditi immobiliari: statistiche su messaggio e parti, insieme delle parti, quantità e valore della proprietà, quantità e valore delle operazioni, quantità e valore dei prestiti, quantità e valore del reddito derivante da diritti,

nel caso di messaggi sullo status: statistiche sui messaggi relativi allo status e sugli errori di tali messaggi,

nel caso di messaggi non contenenti alcun dato: statistiche sui messaggi non contenenti alcun dato.

«ALLEGATO XI

Elenco di cui all'articolo 2 quinquies

I dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE in conformità dell'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva comprendono le seguenti informazioni:

per messaggio, statistiche sul paese di origine e sul paese di destinazione, numero totale di registrazioni, importi totali dei pagamenti,

per paese di origine, statistiche sul numero totale di istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione, importi totali dei pagamenti,

per singolo conto, statistiche sul numero di titolari di conto, categoria di pagamento, importo per categoria di pagamento,

per conto, statistiche sul tipo di titolare di conto, codice di identificazione fiscale, o equivalente funzionale, del titolare di conto, paese di residenza del titolare di conto, persona fisica titolare di conto, conto chiuso, conto dormiente,

per titolare di conto, statistiche sul tipo di persona che esercita il controllo, codice di identificazione fiscale, o equivalente funzionale, della persona che esercita il controllo, paese di residenza della persona che esercita il controllo, persona fisica come persona che esercita il controllo.

«ALLEGATO XII

Elenco di cui all'articolo 2 quinquies

I dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8 bis bis della direttiva 2011/16/UE in conformità all'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva comprendono le seguenti informazioni:

numero di rendicontazioni paese per paese ricevute dalle Entità tenute alla rendicontazione,

numero di rendicontazioni paese per paese che dovevano essere trasmesse dalle Entità tenute alla rendicontazione ma che non sono state ricevute o sono state fornite solo parzialmente, ripartite per giurisdizione delle Controllanti capogruppo,

numero di rendicontazioni paese per paese ricevute dagli altri Stati membri,

numero di rendicontazioni paese per paese che dovevano essere comunicate, ma che non sono state ricevute dagli altri Stati membri,

numero di rendicontazioni paese per paese inviate agli altri Stati membri.

»

DIRETTIVE

23.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/34


DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2018/100 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2018

recante modifica delle direttive della 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive della Commissione 2003/90/CE (3) e 2003/91/CE (4) sono state adottate per garantire che le varietà che gli Stati membri inseriscono nei cataloghi nazionali siano conformi ai protocolli stabiliti dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varietà, nella misura in cui siano stati stabiliti tali protocolli. Per le specie non contemplate dai protocolli dell'UCVV tali direttive prevedono l'applicazione delle linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV).

(2)

Successivamente all'ultima modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE apportata dalla direttiva di esecuzione (UE) 2016/1914 della Commissione (5), l'UCVV e l'UPOV hanno stabilito ulteriori protocolli e linee direttrici e hanno aggiornato quelli esistenti.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE sono sostituiti dal testo figurante nella parte A dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli allegati della direttiva 2003/91/CE sono sostituiti dal testo figurante nella parte B dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 3

Per gli esami iniziati prima del 1o settembre 2018 gli Stati membri possono applicare le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione in vigore prima della modifica apportata dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 agosto 2018 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o settembre 2018.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

(2)   GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

(3)  Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 7).

(4)  Direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi (GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 11).

(5)  Direttiva di esecuzione (UE) 2016/1914 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (GU L 296 dell'1.11.2016, pag. 7).


ALLEGATO

PARTE A

«ALLEGATO I

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell'UCVV  (1)

Nome scientifico

Nome comune

Protocollo UCVV

Festuca arundinacea Schreb.

Festuca arundinacea

TP 39/1 dell'1.10.2015.

Festuca filiformis Pourr.

Festuca a foglie capillari

TP 67/1 del 23.6.2011.

Festuca ovina L.

Festuca ovina

TP 67/1 del 23.6.2011.

Festuca pratensis Huds.

Festuca dei prati

TP 39/1 dell'1.10.2015.

Festuca rubra L.

Festuca rossa

TP 67/1 del 23.6.2011.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Festuca indurita

TP 67/1 del 23.6.2011.

Lolium multiflorum Lam.

Loglio italico

TP 4/1 del 23.6.2011.

Lolium perenne L.

Loglio perenne

TP 4/1 del 23.6.2011.

Lolium × hybridum Hausskn.

Loglio ibrido

TP 4/1 del 23.6.2011.

Pisum sativum L.

Pisello da foraggio

TP 7/2 rev. 2 del 15.3.2017.

Poa pratensis L.

Fienarola dei prati

TP 33/1 del 15.3.2017.

Vicia sativa L.

Veccia comune

TP 32/1 del 19.4.2016.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Navone

TP 89/1 dell'11.3.2015.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Rafano oleifero

TP 178/1 del 15.3.2017.

Brassica napus L.

Colza

TP 36/2 del 16.11.2011.

Cannabis sativa L.

Canapa

TP 276/1 del 28.11.2012.

Glycine max (L.) Merr.

Semi di soia

TP 80/1 del 15.3.2017.

Gossypium spp.

Cotone

TP 88/1 del 19.4.2016.

Helianthus annuus L.

Girasole

TP 81/1 del 31.10.2002.

Linum usitatissimum L.

Lino

TP 57/2 del 19.3.2014.

Sinapis alba L.

Senape bianca

TP 179/1 del 15.3.2017.

Avena nuda L.

Avena nuda

TP 20/2 dell'1.10.2015.

Avena sativa L. (compresa A. byzantina K. Koch)

Avena comune e avena bizantina

TP 20/2 dell'1.10.2015.

Hordeum vulgare L.

Orzo

TP 19/4 dell'1.10.2015.

Oryza sativa L.

Riso

TP 16/3 dell'1.10.2015.

Secale cereale L.

Segale

TP 58/1 del 31.10.2002.

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere Triticum e una specie del genere Secale

TP 121/2 rev. 1 del 16.2.2011.

Triticum aestivum L.

Frumento

TP 3/4 rev. 2 del 16.2.2011.

Triticum durum Desf.

Frumento (grano) duro

TP 120/3 del 19.3.2014.

Zea mays L.

Granturco

TP 2/3 dell'11.3.2010.

Solanum tuberosum L.

Patata

TP 23/3 del 15.3.2017.

«ALLEGATO II

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono essere conformi alle linee direttrici dell'UPOV  (2)

Nome scientifico

Nome comune

Linee direttrici dell'UPOV

Beta vulgaris L.

Barbabietola da foraggio

TG/150/3 del 4.11.1994.

Agrostis canina L.

Agrostide canina

TG/30/6 del 12.10.1990.

Agrostis gigantea Roth.

Agrostide gigantea

TG/30/6 del 12.10.1990.

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifera

TG/30/6 del 12.10.1990.

Agrostis capillaris L.

Agrostide tenue

TG/30/6 del 12.10.1990.

Bromus catharticus Vahl

Bromo

TG/180/3 del 4.4.2001.

Bromus sitchensis Trin.

Bromo dell'Alaska

TG/180/3 del 4.4.2001.

Dactylis glomerata L.

Dactilis (pannocchia)

TG/31/8 del 17.4.2002.

xFestulolium Asch. et Graebn.

Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere Festuca e una specie del genere Lolium

TG/243/1 del 9.4.2008.

Phleum nodosum L.

Codolina comune

TG/34/6 del 7.11.1984.

Phleum pratense L.

Fleolo

TG/34/6 del 7.11.1984.

Lotus corniculatus L.

Ginestrino

TG 193/1 del 9.4.2008.

Lupinus albus L.

Lupino bianco

TG/66/4 del 31.3.2004.

Lupinus angustifolius L.

Lupino selvatico

TG/66/4 del 31.3.2004.

Lupinus luteus L.

Lupino giallo

TG/66/4 del 31.3.2004.

Medicago doliata Carmign.

Erba medica aculeata

TG 228/1 del 5.4.2006.

Medicago italica (Mill.) Fiori

Erba medica italiana

TG 228/1 del 5.4.2006.

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Erba medica litorale

TG 228/1 del 5.4.2006.

Medicago lupulina L.

Erba medica lupulina

TG 228/1 del 5.4.2006.

Medicago murex Willd.

Erba medica pungente

TG 228/1 del 5.4.2006.

Medicago polymorpha L.

Erba medica polimorfa

TG 228/1 del 5.4.2006.

Medicago rugosa Desr.

Erba medica rugosa

TG 228/1 del 5.4.2006.

Medicago sativa L.

Erba medica

TG/6/5 del 6.4.2005.

Medicago scutellata (L.) Mill.

Erba medica scudata

TG 228/1 del 5.4.2006.

Medicago truncatula Gaertn.

Erba medica troncata

TG 228/1 del 5.4.2006.

Medicago × varia T. Martyn

Erba medica ibrida

TG/6/5 del 6.4.2005.

Trifolium pratense L.

Trifoglio violetto

TG/5/7 del 4.4.2001.

Trifolium repens L.

Trifoglio bianco

TG/38/7 del 9.4.2003.

Vicia faba L.

Favino

TG/8/6 del 17.4.2002.

Arachis hypogaea L.

Arachide

TG/93/4 del 9.4.2014.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Ravizzone

TG/185/3 del 17.4.2002.

Carthamus tinctorius L.

Cartamo

TG/134/3 del 12.10.1990.

Papaver somniferum L.

Papavero domestico

TG/166/4 del 9.4.2014.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgo

TG/122/4 del 25.3.2015.

Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Erba sudanese

TG 122/4 del 25.3.2015.

Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Ibridi risultanti dall'incrocio di Sorghum bicolor e Sorghum sudanense

TG/122/4 del 25.3.2015

»

PARTE B

«ALLEGATO I

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che devono essere conformi ai protocolli di esame dell'UCVV  (3)

Nome scientifico

Nome comune

Protocollo UCVV

Allium cepa L. (varietà Cepa)

Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)

TP 46/2 dell'1.4.2009.

Allium cepa L. (varietà Aggregatum)

Scalogno

TP 46/2 dell'1.4.2009.

Allium fistulosum L.

Cipolletta

TP 161/1 dell'11.3.2010.

Allium porrum L.

Porro

TP 85/2 dell'1.4.2009.

Allium sativum L.

Aglio

TP 162/1 del 25.3.2004.

Allium schoenoprasum L.

Erba cipollina

TP 198/2 dell'11.3.2015.

Apium graveolens L.

Sedano

TP 82/1 del 13.3.2008.

Apium graveolens L.

Sedani-rapa

TP 74/1 del 13.3.2008.

Asparagus officinalis L.

Asparagi

TP 130/2 del 16.2.2011.

Beta vulgaris L.

Barbabietola rossa, compresa la barbabietola di Cheltenham

TP 60/1 dell'1.4.2009.

Beta vulgaris L.

Bietola da costa

TP 106/1 dell'11.3.2015.

Brassica oleracea L.

Cavolo laciniato

TP 90/1 del 16.2.2011.

Brassica oleracea L.

Cavolfiore

TP 45/2 rev. del 15.3.2017.

Brassica oleracea L.

Broccoli asparagi o a getto

TP 151/2 rev. del 15.3.2017.

Brassica oleracea L.

Cavoletti di Bruxelles

TP 54/2 rev. del 15.3.2017.

Brassica oleracea L.

Cavoli rapa

TP 65/1 rev. del 15.3.2017.

Brassica oleracea L.

Cavolo verza, cavolo cappuccio bianco e cavolo cappuccio rosso

TP 48/3 rev. del 15.3.2017.

Brassica rapa L.

Cavolo cinese

TP 105/1 del 13.3.2008.

Capsicum annuum L.

Peperoncino e peperone

TP 76/2 rev. del 15.3.2017.

Cichorium endivia L.

Indivia riccia e indivia scarola

TP 118/3 del 19.3.2014.

Cichorium intybus L.

Cicoria industriale

TP 172/2 dell'1.12.2005.

Cichorium intybus L.

Cicoria Witloof

TP 173/1 del 25.3.2004.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Anguria o cocomero

TP 142/2 del 19.3.2014.

Cucumis melo L.

Melone

TP 104/2 del 21.3.2007.

Cucumis sativus L.

Cetriolo e cetriolino

TP 61/2 del 13.3.2008.

Cucurbita maxima Duchesne

Zucca

TP 155/1 dell'11.3.2015.

Cucurbita pepo L.

Zucchino

TP 119/1 rev. del 19.3.2014.

Cynara cardunculus L.

Carciofo e cardo

TP 184/2 del 27.2.2013.

Daucus carota L.

Carota commestibile e carota da foraggio

TP 49/3 del 13.3.2008.

Foeniculum vulgare Mill.

Finocchi

TP 183/1 del 25.3.2004.

Lactuca sativa L.

Lattuga

TP 13/5 rev. 2 del 15.3.2017.

Solanum lycopersicum L.

Pomodoro

TP 44/4 rev. 2 del 19.4.2016.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Prezzemolo

TP 136/1 del 21.3.2007.

Phaseolus coccineus L.

Fagiolo di Spagna

TP 9/1 del 21.3.2007.

Phaseolus vulgaris L.

Fagiolo nano e fagiolo rampicante

TP 12/4 del 27.2.2013.

Pisum sativum L. (Partim)

Pisello a grano rugoso, pisello rotondo e pisello dolce

TP 7/2 rev. 2 del 15.3.2017.

Raphanus sativus L.

Ravanello, ramolaccio

TP 64/2 rev. dell'11.3.2015.

Rheum rhabarbarum L

Rabarbaro

TP 62/1 del 19.4.2016.

Scorzonera hispanica L.

Scorzonera

TP 116/1 dell'11.3.2015.

Solanum melongena L.

Melanzana

TP 117/1 del 13.3.2008.

Spinacia oleracea L.

Spinaci

TP 55/5 rev. 2 del 15.3.2017.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Valerianella o lattughella

TP 75/2 del 21.3.2007.

Vicia faba L. (Partim)

Fava

TP Broadbean/1 del 25.3.2004.

Zea mays L. (Partim)

Granturco dolce e pop corn

TP 2/3 dell'11.3.2010.

Solanum lycopersicum L. × Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. × Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. × Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

Pomodoro portainnesto

TP 294/1 rev. 2 del 15.3.2017.

Cucurbita maxima × Cucurbita moschata

Ibridi interspecifici di Cucurbita maxima Duch. e Cucurbita moschata Duch. da usare come portainnesto

TP 311/1 del 15.3.2017.

«ALLEGATO II

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono essere conformi alle linee direttrici dell'UPOV  (4)

Nome scientifico

Nome comune

Linee direttrici dell'UPOV

Brassica rapa L.

Rapa

TG/37/10 del 4.4.2001.

Cichorium intybus L.

Cicoria a foglia larga o cicoria italiana

TG/154/4 del 5.4.2017

»

(1)  Il testo di tali protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu).

(2)  Il testo di tali linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).

(3)  Il testo di tali protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu).

(4)  Il testo di tali linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).


DECISIONI

23.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/40


DECISIONE (PESC) 2018/101 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2018

relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quando segue:

(1)

La strategia europea in materia di sicurezza, adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003, delinea cinque sfide fondamentali cui deve far fronte l'Unione: il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, i conflitti regionali, il fallimento dello Stato e la criminalità organizzata. Le conseguenze della circolazione incontrollata di armi convenzionali sono cruciali per quattro di queste cinque sfide. Detta strategia sottolinea l'importanza dei controlli delle esportazioni volti a contenere la proliferazione di armi. La nuova strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione intitolata «Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte», che è stata presentata dall'alto rappresentante il 28 giugno 2016, conferma l'appoggio dell'Unione all'universalizzazione, alla piena attuazione e applicazione dei trattati e dei regimi multilaterali in materia di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti.

(2)

Il 5 giugno 1998 l'Unione ha adottato un codice di condotta per le esportazioni di armi, politicamente vincolante, che stabilisce criteri comuni per regolare il commercio legale di armi convenzionali.

(3)

La strategia dell'Unione volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni, adottata dal Consiglio europeo il 15 e 16 dicembre 2005, dispone che l'Unione, a livello regionale e internazionale, sostenga il rafforzamento dei controlli delle esportazioni e la promozione dei criteri del codice di condotta per le esportazioni di armi, fra l'altro aiutando i paesi terzi ad elaborare la pertinente legislazione nazionale e a promuovere misure atte ad aumentare la trasparenza.

(4)

L'8 dicembre 2008 il codice di condotta per le esportazioni di armi è stato sostituito dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (1), che stabilisce otto criteri di valutazione delle domande di esportazione di armi convenzionali. Essa include altresì un meccanismo di notifica e di consultazione per i casi di rifiuto di esportazione delle armi e misure di trasparenza quali la pubblicazione delle relazioni annuali dell'UE sulle esportazioni di armi. Un certo numero di paesi terzi si è allineato alla posizione comune 2008/944/PESC.

(5)

L'articolo 11 della posizione comune 2008/944/PESC dispone che gli Stati membri devono adoperarsi al massimo per incoraggiare altri Stati esportatori di tecnologia o attrezzature militari ad applicare i criteri contenuti in detta posizione comune.

(6)

Il trattato sul commercio delle armi (ATT) è stato adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nell'aprile 2013 ed è entrato in vigore il 24 dicembre 2014. Il trattato mira a rafforzare la trasparenza e la responsabilità nel commercio delle armi. Come con la posizione comune 2008/944/PESC, l'ATT stabilisce una serie di criteri di valutazione dei rischi in base ai quali devono essere valutate le esportazioni di armi. L'Unione sostiene concretamente l'effettiva attuazione e universalizzazione dell'ATT tramite gli appositi programmi adottati ai sensi delle decisioni 2013/768/PESC (2) e (PESC) 2017/915 del Consiglio (3). Tali programmi aiutano una serie di paesi terzi, su loro richiesta, a rafforzare i rispettivi sistemi di controllo dei trasferimenti di armi conformemente ai requisiti del trattato.

(7)

È quindi importante garantire la complementarità tra le attività di sensibilizzazione e di assistenza previste dalla presente decisione e quelle previste dalla decisione (PESC) 2017/915.

(8)

Le attività dell'Unione volte a promuovere un sistema efficace e trasparente di controlli delle esportazioni di armi si sono sviluppate sin dal 2008 con l'azione comune 2008/230/PESC (4) e le decisioni 2009/1012/PESC (5), 2012/711/PESC (6) e (PESC) 2015/2309 (7) del Consiglio. Le attività svolte hanno in particolare sostenuto l'approfondimento della cooperazione regionale nonché l'incremento della trasparenza e della responsabilità in linea con i principi della posizione comune 2008/944/PESC e i criteri di valutazione dei rischi ivi sanciti. Le attività in questione si sono tradizionalmente indirizzate a paesi terzi del vicinato orientale e meridionale dell'Unione.

(9)

Negli ultimi anni l'Unione ha altresì fornito assistenza per il miglioramento dei controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso nei paesi terzi ed è opportuno garantire un efficace coordinamento tra le attività attinenti ai controlli delle esportazioni di armi ai sensi della presente decisione e le attività attinenti ai controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso.

(10)

Il Consiglio ha affidato l'esecuzione tecnica delle decisioni 2009/1012/PESC, 2012/711/PESC e (PESC) 2015/2309 all'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni («BAFA»). Il BAFA è anche un'agenzia esecutiva dei progetti a sostegno dell'efficace attuazione dell'ATT ai sensi delle decisioni 2013/768/PESC e (PESC) 2017/915. Il BAFA è l'agenzia competente per il controllo delle armi di uno Stato membro dell'UE; essa ha sviluppato un ampio corpus di conoscenze e competenze in materia di attività di sensibilizzazione e condivide inoltre le proprie competenze essenziali con altri Stati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al fine di promuovere la pace e la sicurezza e conformemente alla strategia europea in materia di sicurezza, l'Unione persegue gli obiettivi seguenti:

a)

promuovere l'efficacia dei controlli delle esportazioni di armi da parte di paesi terzi, conformemente ai principi fissati nella posizione comune 2008/944/PESC e nell'ATT, e ricercare, ove opportuno, complementarità e sinergie con i progetti di assistenza dell'Unione nel settore dei controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso;

b)

sostenere gli sforzi compiuti dai paesi terzi a livello nazionale e regionale per rendere più responsabile e trasparente il commercio delle armi convenzionali e per attenuare il rischio di diversione delle armi verso utilizzatori non autorizzati.

2.   L'Unione persegue gli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante le seguenti attività di progetto:

a)

promuovere ulteriormente tra i paesi terzi i criteri e i principi di cui alla posizione comune 2008/944/PESC e all'ATT basandosi sui risultati raggiunti mediante l'attuazione della decisione (PESC) 2015/2309, delle decisioni 2012/711/PESC e 2009/1012/PESC e dell'azione comune 2008/230/PESC;

b)

assistere i paesi terzi nella redazione, nell'aggiornamento e nell'attuazione, ove occorra, delle pertinenti misure legislative e amministrative che mirano a porre in essere un efficace sistema di controllo delle esportazioni di armi convenzionali;

c)

assistere i paesi beneficiari nella formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze e di quelli incaricati dell'esecuzione per assicurare un'attuazione e un'esecuzione adeguate dei controlli delle esportazioni di armi;

d)

assistere i paesi beneficiari nelle attività di sensibilizzazione rivolte alla loro industria nazionale della difesa per garantire il rispetto dei regolamenti in materia di controllo delle esportazioni;

e)

promuovere la trasparenza e la responsabilità nel commercio internazionale di armi, anche mediante il sostegno a misure nazionali e regionali che incentivino la trasparenza e l'adeguata supervisione delle esportazioni di armi convenzionali;

f)

incoraggiare i paesi beneficiari che non hanno compiuto passi in direzione dell'adesione all'ATT a partecipare a tale trattato e incoraggiare i firmatari dell'ATT a ratificarlo;

g)

promuovere l'ulteriore esame del rischio di diversione delle armi e della relativa attenuazione, dal punto di vista sia dell'importazione sia dell'esportazione.

In allegato è riportata una descrizione dettagliata delle attività di progetto di cui al presente paragrafo.

Articolo 2

1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.   L'esecuzione delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata all'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni («BAFA»). La scelta del BAFA è giustificata dall'esperienza di cui ha dato prova, dalle sue qualifiche e dalla sua necessaria conoscenza specialistica dell'intera gamma di attività svolte dall'Unione nel settore del controllo delle esportazioni di armi.

3.   Il BAFA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine quest'ultimo stabilisce le modalità necessarie con il BAFA.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1 304 107,28 EUR.

2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e conformemente alle norme applicabili al bilancio dell'Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione dell'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con il BAFA. L'accordo di finanziamento prevede che il BAFA assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle difficoltà di tale processo e sulla data di conclusione dell'accordo.

Articolo 4

L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche preparate dal BAFA. Tali relazioni costituiscono la base per la valutazione effettuata dal Consiglio. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari dell'attuazione delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La presente decisione cessa di produrre effetti decorsi trenta mesi dalla data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, oppure decorsi sei mesi dalla data di adozione, nel caso in cui non sia concluso alcun accordo di finanziamento entro tale periodo.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2018.

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

(2)  Decisione 2013/768/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alle attività dell'UE a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 56).

(3)  Decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa alle attività di sensibilizzazione dell'Unione a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi (GU L 139 del 30.5.2017, pag. 38).

(4)  Azione comune 2008/230/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativa al sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri del codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi tra i paesi terzi (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 81).

(5)  Decisione 2009/1012/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2009, relativa al sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC tra i paesi terzi (GU L 348 del 29.12.2009, pag. 16).

(6)  Decisione 2012/711/PESC del Consiglio, del 19 novembre 2012, relativa al sostegno alle attività dell'Unione volte a promuovere tra i paesi terzi il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC (GU L 321 del 20.11.2012, pag. 62).

(7)  Decisione (PESC) 2015/2309 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 56).


ALLEGATO

ATTIVITÀ DI PROGETTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

1.   Obiettivi

La presente decisione ha come obiettivi la promozione del miglioramento dei controlli sui trasferimenti di armi da parte dei paesi terzi e il sostegno agli sforzi compiuti dai paesi terzi, a livello nazionale e regionale, al fine di rendere più responsabile e trasparente il commercio delle armi convenzionali e di attenuare il rischio di diversione delle armi a utilizzatori non autorizzati. Tali obiettivi dovrebbero includere, se del caso, la promozione dei principi e dei criteri stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC e nell'ATT e dovrebbero essere perseguiti ricercando, ove opportuno, complementarità e sinergie con i progetti di assistenza dell'Unione nel settore dei controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso.

Per raggiungere i succitati obiettivi, l'Unione dovrebbe continuare a promuovere le norme contenute nella posizione comune 2008/944/PESC basandosi sui risultati raggiunti mediante l'attuazione della decisione (PESC) 2015/2309, delle decisioni 2012/711/PESC e 2009/1012/PESC e dell'azione comune 2008/230/PESC. A tal fine dovrebbe essere fornita assistenza ai paesi terzi beneficiari per la redazione, l'aggiornamento e l'attuazione, ove occorra, delle pertinenti misure legislative e amministrative a sostegno di un efficace sistema di controlli sui trasferimenti di armi convenzionali. Un supporto dovrebbe essere altresì fornito per quanto riguarda la valutazione e l'attenuazione del rischio di diversione delle armi.

Si dovrebbe altresì dare sostegno sia alla formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze e di quelli incaricati dell'esecuzione, responsabili dell'attuazione e dell'esecuzione dei controlli sui trasferimenti di armi, sia alle misure nazionali e regionali che promuovono la trasparenza e l'adeguato controllo delle esportazioni di armi convenzionali. È inoltre opportuno promuovere i contatti con il settore privato e la conformità alle pertinenti disposizioni giuridiche e amministrative nazionali che disciplinano il trasferimento di armi.

2.   Scelta dell'agenzia esecutiva

L'attuazione della presente decisione del Consiglio è affidata al BAFA. Il BAFA opererà, se del caso, in partenariato con le agenzie degli Stati membri preposte al controllo delle esportazioni, le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali, i gruppi di riflessione, gli istituti di ricerca e le ONG.

Nella prestazione di attività di assistenza e sensibilizzazione per il controllo delle esportazioni il BAFA vanta un'esperienza di primo piano, acquisita in tutti i pertinenti settori del controllo delle esportazioni strategiche trattando questioni relative al settore CBRN, ai prodotti a duplice uso e alle armi. Attraverso tali programmi e attività, il BAFA ha acquisito un'approfondita conoscenza dei sistemi di controllo delle esportazioni della maggior parte dei paesi contemplati dalla presente decisione.

Riguardo all'assistenza e alla sensibilizzazione per il controllo delle esportazioni di armi, il BAFA ha completato con successo l'attuazione delle decisioni 2009/1012/PESC e 2012/711/PESC e (PESC) 2015/2309. Il BAFA è anche responsabile dell'attuazione tecnica del programma di sostegno all'attuazione dell'ATT, istituito dalle decisioni 2013/768/PESC e (PESC) 2017/915.

Nel complesso, il BAFA si trova quindi in una posizione unica per individuare i punti di forza e di debolezza dei sistemi di controllo delle esportazioni dei paesi che saranno i beneficiari delle attività previste dalla presente decisione. È quindi il soggetto più idoneo per facilitare le sinergie tra i diversi programmi di assistenza e sensibilizzazione in materia di controllo delle esportazioni di armi e per evitare duplicazioni.

3.   Coordinamento con altri progetti di assistenza dell'Unione nel settore dei controlli delle esportazioni

Sulla base dell'esperienza di precedenti attività di sensibilizzazione dell'Unione nel settore dei controlli delle esportazioni sia di prodotti a duplice uso che di armi convenzionali, si dovrebbero ricercare sinergia e complementarità. A tal fine, le attività di cui ai punti da 5.2.1 a 5.2.3 e 5.2.5 dovrebbero essere svolte, se del caso, insieme ad altre attività finanziate tramite il bilancio PESC, in particolare quelle previste dalla decisione (PESC) 2017/915, o ad altre attività relative ai controlli delle esportazioni di beni a duplice uso, finanziate tramite strumenti finanziari dell'Unione diversi dal bilancio PESC. Andrebbe in particolare esplorata la possibilità di organizzare eventi in parallelo. Quanto sopra dovrebbe essere posto in essere nel pieno rispetto dei limiti giuridici e finanziari stabiliti per l'utilizzo dei pertinenti strumenti finanziari dell'Unione.

4.   Coordinamento con altri progetti di assistenza dei donatori nel settore dei controlli delle esportazioni

Se opportuno, si dovrebbero anche ricercare sinergia e complementarità con altri progetti di assistenza dei donatori nel settore dei controlli delle esportazioni. Come già precisato al punto 3, occorre effettuare un coordinamento con gli altri donatori specialmente per le attività citate ai punti da 5.2.1 a 5.2.3 e 5.2.5. Resta valido il riferimento di cui al punto 3 rispetto all'organizzazione di eventi in parallelo.

5.   Descrizione delle attività di progetto

5.1.   Obiettivi del progetto

L'obiettivo principale è quello di fornire assistenza tecnica a una serie di paesi beneficiari che hanno dimostrato di voler sviluppare le loro norme e prassi in materia di controllo delle esportazioni di armi. A tal fine, le attività da intraprendere prenderanno in considerazione lo status dei paesi beneficiari, in particolare per quanto riguarda:

l'eventuale adesione o domanda di adesione a regimi internazionali di controllo delle esportazioni riguardanti il trasferimento di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso,

le candidature all'adesione all'Unione e il fatto se i paesi beneficiari siano candidati ufficiali o potenziali,

la posizione relativa all'ATT.

Nel caso in cui i paesi beneficiari destinatari siano unicamente firmatari dell'ATT, le attività dovrebbero - ove possibile - cercare di accertare meglio gli ostacoli alla ratifica dell'ATT, in particolare quando tali ostacoli sono di natura giuridica o regolamentare e legati a carenze o esigenze nell'ambito delle capacità di attuazione. Se del caso, dovrebbe essere promosso l'eventuale sostegno dell'Unione ai sensi della decisione (PESC) 2017/915. Qualora i paesi destinatari non abbiano compiuto passi in direzione del trattato (assenza di firma, ratifica, adesione), le attività dovrebbero promuovere l'adesione all'ATT, eventualmente con il sostegno di altri paesi beneficiari che hanno ratificato l'ATT.

Un altro obiettivo complementare consiste nel sensibilizzare un certo numero di paesi terzi alla valutazione del rischio di diversione delle armi e alla limitazione della diversione, dal punto di vista sia dell'importazione sia dell'esportazione.

5.2.   Descrizione del progetto

5.2.1.   Laboratori regionali

Il progetto consisterà di un massimo di otto laboratori della durata di due giorni e fornirà una formazione nei pertinenti settori dei controlli delle esportazioni di armi convenzionali.

I partecipanti al laboratorio (trentacinque al massimo) comprenderanno funzionari governativi dei paesi beneficiari previsti. Potranno anche essere invitati, secondo opportunità, rappresentanti dei parlamenti nazionali e rappresentanti dell'industria e della società civile.

La formazione sarà fornita da esperti delle amministrazioni nazionali degli Stati membri, anche ex funzionari, rappresentanti di paesi che si sono conformati alla posizione comune 2008/944/PESC, e rappresentanti del settore privato e della società civile.

I laboratori possono svolgersi in un paese beneficiario o in un altro luogo che sarà stabilito dall'alto rappresentante, in consultazione con il gruppo «Esportazioni di armi convenzionali» (COARM) del Consiglio.

I laboratori regionali saranno organizzati come segue:

a)

fino a due laboratori per i paesi dell'Europa sudorientale; i paesi dell'Europa orientale e del Caucaso interessati dalla politica europea di vicinato e la Turchia saranno invitati ad almeno uno dei laboratori;

b)

fino a due laboratori per i paesi dell'Europa orientale e del Caucaso interessati dalla politica europea di vicinato; i paesi dell'Europa sudorientale e la Turchia saranno invitati ad almeno uno di tali laboratori;

c)

fino a due laboratori per i paesi mediterranei nordafricani interessati dalla politica europea di vicinato; i paesi del vicinato meridionale interessati dalla politica europea di vicinato saranno invitati ad almeno uno di tali laboratori;

d)

fino a due laboratori per l'Asia centrale; i paesi dell'Europa orientale e del Caucaso interessati dalla politica europea di vicinato saranno invitati ad almeno uno di tali laboratori.

Tale ripartizione regionale di due laboratori per regione potrebbe non essere realizzata se le circostanze non sono favorevoli (per esempio se il numero di partecipanti è inaspettatamente troppo basso, se non vi è alcuna offerta seria di ospitare il laboratorio da parte di un paese beneficiario della regione o se vi sono doppioni con altre attività di sensibilizzazione prestate da altri soggetti). In caso di mancata attuazione di uno o più laboratori, il numero di laboratori per l'altra regione summenzionata (le altre regioni) potrebbe essere aumentato di conseguenza nell'ambito del massimale globale di otto laboratori.

5.2.2.   Visite di studio

Il progetto consisterà di un massimo di quattro visite di studio della durata di due giorni per funzionari governativi presso le pertinenti autorità degli Stati membri.

Le visite di studio dovrebbero contemplare da due a quattro paesi beneficiari. Non è necessario che i paesi beneficiari delle visite di studio provengano dalla stessa regione.

Il progetto consisterà anche di un massimo di tre visite di studio della durata di due giorni per funzionari governativi nonché funzionari delle dogane e/o incaricati del rilascio di licenze dei paesi beneficiari alle pertinenti autorità di altri paesi beneficiari.

5.2.3.   Assistenza individuale ai paesi beneficiari

Il progetto consisterà di laboratori di durata massima totale di dieci giorni per singoli paesi beneficiari che lo richiedano, a cui parteciperanno funzionari pubblici dei paesi beneficiari, compresi funzionari governativi, funzionari incaricati del rilascio di licenze e dell'esecuzione. Detti eventi si svolgeranno preferibilmente nei paesi beneficiari. In funzione delle precise esigenze e della disponibilità dei paesi beneficiari e degli esperti degli Stati membri dell'UE, i dieci giorni complessivi disponibili saranno ripartiti in periodi di al minimo due giorni.

Condivideranno la loro conoscenza specialistica esperti delle amministrazioni nazionali degli Stati membri (anche ex funzionari), rappresentanti di paesi che si sono conformati alla posizione comune 2008/944/PESC, e rappresentanti del settore privato e della società civile.

Detti laboratori di assistenza individuale si terranno principalmente su richiesta dei paesi beneficiari. Essi sono intesi ad affrontare una questione particolare o una necessità specifica sollevata dal paese beneficiario, per esempio a margine di un laboratorio regionale o in occasione di contatti periodici con esperti dell'UE e con il BAFA.

5.2.4.   Riunioni di esperti

Il progetto consisterà in una riunione di esperti a Bruxelles della durata di un giorno e rivolta a funzionari pubblici, compresi funzionari governativi, funzionari incaricati del rilascio di licenze e dell'esecuzione dei paesi beneficiari appartenenti alla regione dell'Europa sudorientale. Si terrà a margine delle riunioni del COARM.

5.2.5.   Incontri di valutazione

Al fine di fornire una valutazione a medio termine e finale delle attività di cui alla presente decisione, saranno organizzati a Bruxelles due incontri di questo tipo, preferibilmente in concomitanza con una riunione periodica del COARM.

La valutazione a medio termine consisterà di un massimo di un laboratorio con la partecipazione degli Stati membri dell'UE, che potrà durare fino a una giornata.

La valutazione finale consisterà di un incontro della durata di due giorni a Bruxelles con la partecipazione dei paesi beneficiari e degli Stati membri dell'UE.

A tale incontro saranno invitati un massimo di due rappresentanti (funzionari governativi idonei) di ciascun paese beneficiario.

6.   Beneficiari

6.1.   Paesi beneficiari delle attività previste dalla presente decisione del Consiglio

i)

paesi dell'Europa sudorientale [Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Kosovo (quale definito dalla risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (1))];

ii)

paesi mediterranei nordafricani interessati dalla politica europea di vicinato (Algeria, Egitto, Marocco e Tunisia);

iii)

paesi dell'Europa orientale e del Caucaso interessati dalla politica europea di vicinato (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina);

iv)

paesi dell'Asia centrale (Kazakhstan, Tagikistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Turkmenistan);

v)

paesi del vicinato meridionale interessati dalla politica europea di vicinato (Giordania e Libano);

vi)

Turchia.

6.2.   Modifica della gamma dei paesi beneficiari

Su proposta dell'alto rappresentante, il gruppo COARM può decidere di modificare l'elenco dei paesi beneficiari ove esista un'opportuna giustificazione. Le modifiche dovrebbero essere comunicate in modo formale tra il BAFA e l'UE.

7.   Risultati dei progetti e indicatori di esecuzione

Oltre all'incontro di valutazione finale di cui al punto 5.2.5, la valutazione dei risultati del progetto prenderà in considerazione i seguenti elementi:

7.1.   Valutazione individuale dei paesi beneficiari

Dopo il completamento delle attività previste, il BAFA fornirà al SEAE e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti da ciascuno dei paesi beneficiari di cui al punto 6.1. Tale relazione sarà predisposta di concerto con le delegazioni dell'UE nei paesi interessati e recapitolerà le attività svoltesi nel paese beneficiario nel corso della durata della decisione. La relazione valuterà inoltre le capacità del paese beneficiario in materia di controlli sui trasferimenti di armi. Nel caso in cui il paese beneficiario sia parte contraente dell'ATT, la valutazione esaminerà in che modo le capacità esistenti consentano al paese in questione di attuare l'ATT.

7.2.   Valutazione d'impatto e indicatori di attuazione

L'impatto delle attività previste dalla presente decisione per i paesi beneficiari dovrebbe essere valutato al loro completamento. L'alto rappresentante effettuerà la valutazione d'impatto, in cooperazione con il COARM e, se del caso, con la delegazione dell'UE nei paesi beneficiari, nonché con altri soggetti interessati.

A tal fine, saranno utilizzati i seguenti indicatori:

se siano in vigore le pertinenti regolamentazioni nazionali in materia di controlli dei trasferimenti di armi e se/in quale misura esse siano conformi alle disposizioni della posizione comune 2008/944/CFSP (per quanto riguarda, tra l'altro, l'applicazione dei criteri di valutazione, l'attuazione dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, la rendicontazione);

se disponibili, informazioni sui casi di intervento;

se i paesi beneficiari siano in grado di segnalare le esportazioni e/o importazioni di armi (ad esempio registro delle Nazioni Unite, relazione annuale dell'ATT, intesa di Wassenaar, OSCE, relazioni nazionali);

se il paese beneficiario si sia conformato alla posizione comune 2008/944/PESC, o abbia intenzione di conformarvisi ufficialmente.

Le relazioni di valutazione individuale di cui al punto 7.1. dovrebbero fare riferimento a tali indicatori di attuazione, secondo opportunità.

8.   Promuovere l'uso del portale web di sensibilizzazione dell'UE (2)

Il portale web P2P dell'Unione previsto dalla decisione 2012/711/PESC del Consiglio è stato sviluppato come risorsa di proprietà dell'Unione. Esso opera come piattaforma comune per tutti i programmi di sensibilizzazione dell'Unione (duplice uso, armi). Le attività di cui ai punti da 5.2.1 a 5.2.5. devono rafforzare la consapevolezza del portale web di sensibilizzazione dell'Unione e promuoverne l'uso e la consultazione. I partecipanti alle attività di sensibilizzazione dovrebbero essere informati in merito alla sezione privata del portale web, che offre un accesso permanente a risorse, documenti e contatti. Analogamente, si dovrebbe promuovere l'uso del portale web da parte di altri funzionari che non possono partecipare direttamente alle attività di assistenza e sensibilizzazione. Inoltre, le attività dovrebbero essere promosse tramite il bollettino informativo P2P dell'UE.

9.   Visibilità dell'UE

Il BAFA adotterà tutte le opportune misure per pubblicizzare il fatto che l'azione è finanziata dall'Unione europea. Tali misure saranno attuate conformemente al manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'Unione pubblicato dalla Commissione europea. Il BAFA garantirà pertanto la visibilità del contributo dell'Unione con un'opportuna strategia di marchio e pubblicità che metta in risalto il ruolo dell'Unione e aumenti la consapevolezza quanto ai motivi della decisione, nonché al sostegno dell'Unione alla decisione stessa e ai risultati di tale sostegno. Sul materiale prodotto dal progetto figurerà in modo evidente la bandiera dell'Unione, conformemente ai pertinenti orientamenti dell'Unione stessa, compreso il logo «EU P2P export control programme» (programma P2P dell'UE di controllo delle esportazioni). Le delegazioni dell'Unione dovrebbero essere coinvolte negli eventi realizzati nei paesi terzi per migliorare il seguito politico e la visibilità.

Dato che le attività pianificate variano notevolmente per portata e natura, si ricorrerà ad una gamma di strumenti promozionali tra cui media tradizionali, siti web, media sociali, materiali informativi e promozionali (compresi infografica, opuscoli, bollettini informativi, comunicati stampa e altri materiali, secondo opportunità). Pubblicazioni ed eventi pubblici commissionati nell'ambito del progetto recheranno un apposito marchio.

10.   Durata

La durata totale stimata del progetto è di ventiquattro mesi.

11.   Presentazione di relazioni

Il BAFA predispone relazioni semestrali, anche dopo il completamento di ciascuna delle attività. Le relazioni sono presentate all'alto rappresentante non oltre sei settimane dopo il completamento delle pertinenti attività.

12.   Stima del costo totale del progetto e del contributo finanziario dell'Unione

Il costo totale stimato del progetto è di 1 451 597,28 EUR, con il cofinanziamento del governo della Repubblica federale di Germania. Il costo totale stimato del progetto finanziato dall'UE è di 1 304 107,28 EUR.


(1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(2)  https://export-control.jrc.ec.europa.eu/


23.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/48


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/102 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2018

che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento delle Comunità autonome spagnole di Aragona e Catalogna come regioni ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis)

[notificata con il numero C(2018) 159]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (1), in particolare l'allegato A, capitolo 1, rubrica II,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/68/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare nell'Unione negli scambi di ovini e caprini. Essa stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri, o loro regioni, possono essere riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis).

(2)

La decisione 93/52/CEE della Commissione (2) elenca, nell'allegato II, le regioni degli Stati membri riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) conformemente alla direttiva 91/68/CEE.

(3)

La Spagna ha presentato alla Commissione la documentazione comprovante che le Comunità autonome di Aragona e Catalogna soddisfano le condizioni previste dalla direttiva 91/68/CEE per la qualifica di regioni ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti di ovini e caprini.

(4)

In esito alla valutazione della documentazione presentata dalla Spagna è opportuno riconoscere le Comunità autonome di Aragona e Catalogna come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti di ovini e caprini.

(5)

È opportuno pertanto modificare la voce relativa alla Spagna nell'allegato II della decisione 93/52/CEE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 93/52/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2018.

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

(2)  Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14).


ALLEGATO

Nell'allegato II della decisione 93/52/CEE la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

«In Spagna:

Comunità autonoma di Aragona,

Comunità autonoma delle Asturie,

Comunità autonoma delle Isole Baleari,

Comunità autonoma delle Isole Canarie,

Comunità autonoma di Cantabria,

Comunità autonoma di Castilla-La Mancha: province di Albacete, Cuenca e Guadalajara,

Comunità autonoma di Castilla y León,

Comunità autonoma di Catalogna,

Comunità autonoma di Estremadura,

Comunità autonoma di Galizia,

Comunità autonoma di La Rioja,

Comunità autonoma di Navarra,

Comunità autonoma dei Paesi Baschi,

Comunità autonoma di Valencia.».


RACCOMANDAZIONI

23.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/50


RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/103 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2017

relativa allo Stato di diritto in Polonia complementare alle raccomandazioni (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 e (UE) 2017/1520

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 luglio 2016 la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa allo Stato di diritto in Polonia (1), nella quale esprimeva le proprie preoccupazioni per la situazione del Tribunale costituzionale e formulava raccomandazioni su come affrontare i problemi che le avevano suscitate. Il 21 dicembre 2016 e il 26 luglio 2017 la Commissione ha adottato raccomandazioni complementari relative allo Stato di diritto in Polonia (2).

(2)

Le raccomandazioni della Commissione sono state adottate ai sensi del quadro sullo Stato di diritto (3). Il quadro sullo Stato di diritto illustra come la Commissione reagirà qualora emergessero chiare indicazioni di una minaccia allo Stato di diritto in uno Stato membro dell'Unione e spiega i principi che informano lo Stato di diritto. Il quadro sullo Stato di diritto fornisce orientamenti per un dialogo tra la Commissione e lo Stato membro interessato, al fine di prevenire l'insorgere di una minaccia sistemica allo Stato di diritto tale da poter evolvere in un «evidente rischio di violazione grave», che potrebbe innescare il ricorso alla «procedura di cui all'articolo 7 TUE». Laddove vi siano chiare indicazioni di una minaccia sistemica allo Stato di diritto in uno Stato membro, la Commissione può avviare un dialogo con lo Stato membro in applicazione del quadro sullo Stato di diritto.

(3)

L'Unione europea si fonda sui valori comuni enunciati nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea («TUE»), fra cui è compreso il rispetto dello Stato di diritto. Oltre ad avere il compito di assicurare il rispetto del diritto dell'Unione, la Commissione è responsabile, insieme al Parlamento europeo, agli Stati membri e al Consiglio, di garantire il rispetto dei valori comuni dell'Unione.

(4)

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo e i documenti redatti dal Consiglio d'Europa forniscono, soprattutto basandosi sull'esperienza della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto ( «commissione di Venezia» ), un elenco non esaustivo dei principi informatori dello Stato di diritto, valore comune dell'Unione ai sensi dell'articolo 2 TUE, e ne definiscono il significato essenziale. Si tratta dei principi di: legalità (secondo cui il processo legislativo deve essere trasparente, responsabile, democratico e pluralistico); certezza del diritto; divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; indipendenza e imparzialità del giudice; controllo giurisdizionale effettivo, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali; uguaglianza davanti alla legge (4). Oltre a difendere tali principi e valori, le istituzioni dello Stato hanno anche il dovere di cooperare lealmente.

(5)

Nella raccomandazione del 27 luglio 2016 la Commissione precisava le circostanze in cui aveva deciso, in data 13 gennaio 2016, di esaminare la situazione in base al quadro sullo Stato di diritto e in cui aveva adottato, in data 1o giugno 2016, il parere sullo Stato di diritto in Polonia. La raccomandazione spiegava che gli scambi tra la Commissione e il governo polacco non erano riusciti a dissipare le preoccupazioni della Commissione.

(6)

Nella raccomandazione la Commissione constatava l'esistenza di una minaccia sistemica allo Stato di diritto in Polonia e raccomandava alle autorità polacche di adottare misure adeguate per affrontare questa minaccia con la massima urgenza.

(7)

Nella raccomandazione del 21 dicembre 2016 la Commissione ha tenuto conto degli ultimi sviluppi della situazione in Polonia, sopraggiunti dopo la raccomandazione del 27 luglio 2016. A giudizio della Commissione, nonostante lo scioglimento di alcuni dei nodi indicati nell'ultima raccomandazione, altre questioni importanti restavano irrisolte ed erano nel frattempo sorte preoccupazioni nuove. La Commissione riteneva che la procedura che aveva portato alla nomina della nuova presidente del Tribunale costituzionale desse adito a gravi preoccupazioni sotto il profilo dello Stato di diritto. La Commissione ha concluso che permaneva una minaccia sistemica allo Stato di diritto in Polonia e ha invitato il governo polacco a risolvere i problemi individuati urgentemente, entro due mesi, e a informarla delle misure adottate in tal senso. La Commissione ha sottolineato di essere pronta a proseguire il dialogo costruttivo con il governo polacco sulla base della raccomandazione.

(8)

Il 26 luglio 2017 la Commissione ha adottato una terza raccomandazione relativa allo Stato di diritto in Polonia, complementare alle raccomandazioni del 27 luglio 2016 e del 21 dicembre 2016, nella quale ha tenuto conto degli sviluppi della situazione in Polonia sopraggiunti dopo la raccomandazione del 21 dicembre 2016. Le preoccupazioni della Commissione riguardano l'assenza di un controllo di costituzionalità indipendente e legittimo e l'adozione da parte del parlamento polacco di nuove norme sul sistema giudiziario polacco che destano grave preoccupazione per quanto concerne l'indipendenza del sistema giudiziario e aumentano sensibilmente la minaccia sistemica allo Stato di diritto in Polonia. Nella raccomandazione la Commissione considera che la situazione di minaccia sistemica allo Stato di diritto in Polonia, illustrata nelle raccomandazioni del 27 luglio 2016 e del 21 dicembre 2016, si sia notevolmente aggravata.

(9)

La raccomandazione sottolinea, in particolare, che la legge sul Consiglio nazionale della magistratura del 15 luglio 2017 e la legge sulla Corte suprema del 22 luglio 2017, qualora entrassero in vigore, comprometterebbero in maniera strutturale l'indipendenza della magistratura in Polonia e avrebbero un impatto immediato e concreto sul funzionamento indipendente del sistema giudiziario nel suo complesso. Dal momento che l'indipendenza della magistratura è un elemento fondamentale dello Stato di diritto, queste nuove leggi aumentano sensibilmente la minaccia sistemica allo Stato di diritto individuata nelle precedenti raccomandazioni. La raccomandazione sottolinea che la destituzione dei giudici della Corte suprema, la loro eventuale rinomina e altre misure contenute nella legge sulla Corte suprema aggraverebbero considerevolmente la minaccia sistemica allo Stato di diritto. La Commissione raccomanda, tra l'altro, che le autorità polacche garantiscano che le due leggi sulla Corte suprema e sul Consiglio nazionale della magistratura non entrino in vigore e che qualsiasi riforma della giustizia rispetti lo Stato di diritto, sia conforme al diritto dell'UE e alle norme europee sull'indipendenza della magistratura e sia elaborata in stretta cooperazione con i magistrati e tutte le parti interessate. La Commissione esorta le autorità polacche a non adottare alcuna misura ai fini della destituzione o del pensionamento forzato dei giudici della Corte suprema, poiché tali misure aggraverebbero pesantemente la minaccia sistemica allo Stato di diritto. La Commissione ha dichiarato di essere pronta ad attivare immediatamente l'articolo 7, paragrafo 1, TUE qualora le autorità polacche adottino una qualsiasi misura di questo tipo.

(10)

La Commissione ha invitato il governo polacco a risolvere i problemi individuati nella raccomandazione entro un mese dalla ricezione della stessa.

(11)

Il 31 luglio 2017 il Sejm è stato informato ufficialmente della decisione del presidente della Repubblica di porre il veto sulla legge di modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e della legge sulla Corte suprema.

(12)

Il 4 e il 16 agosto 2017 il governo polacco ha inviato alla Commissione richieste di chiarimenti in merito alla raccomandazione del 26 luglio 2017, cui la Commissione ha risposto con lettere, rispettivamente, dell'8 e del 21 agosto 2017.

(13)

Il 28 agosto 2017 il governo polacco ha inviato la risposta alla raccomandazione del 26 luglio 2017, contestando tutti i punti sollevati nella raccomandazione e senza annunciare alcuna nuova azione volta a dissipare le preoccupazioni della Commissione.

(14)

Il 30 agosto 2017 il parere dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha concluso che la legge sospesa sulla Corte suprema non è conforme alle norme internazionali sull'indipendenza della magistratura (5).

(15)

L'11 settembre 2017 il governo polacco ha avviato la campagna «Organi giurisdizionali equi», volta a ottenere sostegno sociale per la riforma giudiziaria in corso. Il Consiglio nazionale della magistratura e i tribunali ordinari hanno pubblicato diverse dichiarazioni intese a respingere le accuse mosse agli organi giurisdizionali, ai giudici e al Consiglio stesso durante la campagna.

(16)

L'11 settembre 2017 un collegio di cinque giudici del Tribunale costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune disposizioni del codice di procedura civile che consentivano ai tribunali ordinari e alla Corte suprema di statuire sulla legittimità della nomina del presidente e del vicepresidente del Tribunale stesso (6).

(17)

Il 13 settembre 2017 il ministro della Giustizia ha iniziato a esercitare il potere di destituire i presidenti e i vicepresidenti di tribunale conferitogli dalla nuova legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari.

(18)

Il 15 settembre e il 18 ottobre 2017 il Consiglio nazionale della magistratura ha criticato le decisioni del ministro della Giustizia di destituire alcuni presidenti di tribunale, ritenendo che detto potere arbitrario del ministro della Giustizia violi il principio costituzionale di indipendenza degli organi giurisdizionali e possa compromettere l'imparzialità dei giudici.

(19)

Il 15 settembre 2017 il Sejm ha nominato una persona a un posto del Tribunale costituzionale già occupato e il 18 settembre 2017 il presidente della Repubblica ne ha accettato il giuramento.

(20)

Il 15 settembre 2017 il Sejm ha adottato la legge sull'Istituto nazionale per la libertà — Centro per lo sviluppo della società civile, che centralizza la distribuzione di fondi, anche per le organizzazioni della società civile.

(21)

Il 22 settembre 2017 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha discusso le relazioni sulla Polonia, presentate nell'ambito del terzo riesame periodico, che contengono raccomandazioni relative all'indipendenza della magistratura e allo Stato di diritto.

(22)

Il 25 settembre 2017 la Commissione ha informato il Consiglio della situazione dello Stato di diritto in Polonia. Si è registrato un ampio consenso sul fatto che lo Stato di diritto è un interesse comune e una responsabilità comune e che la Polonia e la Commissione devono avviare un dialogo al fine di trovare una soluzione.

(23)

Il 26 settembre 2017 il presidente della Repubblica ha trasmesso al Sejm due nuovi progetti di legge sulla Corte suprema e sul Consiglio nazionale della magistratura.

(24)

Il 3 ottobre 2017 il Sejm ha inviato per consultazione i due progetti di legge presidenziali sulla Corte suprema e sul Consiglio nazionale della magistratura ai relativi portatori di interessi, compresi il difensore civico, la Corte suprema e il Consiglio nazionale della magistratura.

(25)

Il 6 e il 25 ottobre 2017 la Corte suprema ha pubblicato i pareri sui due nuovi progetti di legge sulla Corte suprema e sul Consiglio nazionale della magistratura. Secondo i pareri il progetto di legge sulla Corte suprema limiterebbe sostanzialmente l'indipendenza di quest'organo e il progetto di legge sul Consiglio nazionale della magistratura non è compatibile con il concetto di uno Stato democratico retto dallo Stato di diritto.

(26)

L'11 ottobre 2017 l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE) ha adottato una risoluzione sulle nuove minacce allo Stato di diritto negli Stati membri del Consiglio d'Europa, in cui ha espresso preoccupazione anche in merito agli sviluppi della situazione in Polonia, ritenendo che mettano a rischio il rispetto dello Stato di diritto e, in particolare, l'indipendenza della magistratura e il principio di separazione dei poteri (7).

(27)

Il 13 ottobre 2017 la rete europea dei Consigli di giustizia (ENCJ) ha emesso un parere (8) in merito al nuovo progetto di legge sul Consiglio nazionale della magistratura, sottolineandone l'incompatibilità con le normative europee relative ai Consigli della magistratura.

(28)

Il 23 ottobre 2017, a seguito del terzo ciclo del riesame periodico universale della Polonia, l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha invitato le autorità polacche ad accettare le raccomandazioni delle Nazioni Unite sul rispetto dell'indipendenza della magistratura.

(29)

Il 24 ottobre 2017 un collegio del Tribunale costituzionale, comprendente due giudici nominati illegittimamente, ha dichiarato incostituzionali le disposizioni della legge sulla Corte suprema, in base a cui, tra l'altro, era stato nominato l'attuale primo presidente della Corte stessa.

(30)

Il 24 ottobre 2017 un collegio del Tribunale costituzionale comprendente due giudici nominati illegittimamente ha dichiarato incostituzionali le disposizioni delle tre leggi sul Tribunale costituzionale di dicembre 2016, incluse le disposizioni che avevano consentito ai due giudici nominati illegittimamente che si occupavano del caso di sedere al Tribunale costituzionale. Il difensore civico polacco aveva presentato mozione di ricusazione dei due giudici in questione, ma il Tribunale costituzionale l'aveva respinta.

(31)

Il 27 ottobre 2017 Diego García-Sayán, relatore speciale delle Nazioni Unite per l'indipendenza dei giudici e degli avvocati, ha presentato osservazioni preliminari (9) sostenendo che i due progetti di legge sulla Corte suprema e sul Consiglio nazionale della magistratura destano varie preoccupazioni per quanto concerne l'indipendenza della magistratura.

(32)

Il 31 ottobre 2017 il Consiglio nazionale della magistratura ha adottato un parere sul nuovo progetto di legge sul Consiglio nazionale della magistratura presentato dal presidente della Repubblica, rilevandone la sostanziale incompatibilità con la Costituzione polacca, in quanto conferisce al Sejm il potere di nominare i giudici membri del Consiglio e di porre fine anticipatamente al mandato tutelato dalla Costituzione degli attuali giudici membri del Consiglio.

(33)

Il 10 novembre 2017 il Consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE) ha adottato una dichiarazione in cui esprime preoccupazione per l'indipendenza del sistema giudiziario in Polonia (10).

(34)

L'11 novembre 2017 il difensore civico ha trasmesso al presidente della Repubblica una lettera contenente una valutazione dei due nuovi progetti di legge sulla Corte suprema e sul Consiglio nazionale della magistratura, raccomandando di non adottarli: a suo parere, essi non garantirebbero infatti al potere giudiziario di rimanere indipendente dal potere esecutivo e ai cittadini di poter esercitare il diritto costituzionale di avere accesso a un giudice indipendente.

(35)

Il 13 novembre 2017 l'ODIHR dell'OSCE ha adottato un parere sul nuovo progetto di legge sulla Corte suprema, affermando che le disposizioni rivedute sono incompatibili con le norme internazionali sull'indipendenza del sistema giudiziario (11).

(36)

Il 15 novembre 2017 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia, esprimendo sostegno per le raccomandazioni sullo Stato di diritto formulate dalla Commissione e per la procedura di infrazione ed esprimendo il parere che l'attuale situazione in Polonia rappresenti un evidente rischio di violazione grave dei valori di cui all'articolo 2 TUE (12).

(37)

Il 24 novembre 2017 il Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE) ha invitato le autorità polacche a non adottare i due progetti di legge sulla Corte suprema e sul Consiglio nazionale della magistratura, in quanto potrebbero compromettere la separazione dei poteri garantita dalla Costituzione polacca (13). Il 29 novembre 2017 l'organizzazione dei giudici polacchi «Iustitia», la Fondazione di Helsinki per i diritti umani e Amnesty International hanno formulato una dichiarazione congiunta in cui criticano la procedura legislativa dei due progetti di legge presidenziali.

(38)

Il 5 dicembre 2017 la Rete europea dei Consigli di giustizia (ENCJ) ha emesso un parere (14) in cui critica il progetto di legge sul Consiglio nazionale della magistratura in quanto non conforme alle norme dell'ENCJ stessa.

(39)

L'8 dicembre 2017 la commissione di Venezia, su richiesta dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ha adottato un parere in merito al progetto di legge sul Consiglio nazionale della magistratura, al progetto di legge sulla Corte suprema e alla legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari, nonché un parere sulla legge sull'ufficio della Procura (15). La commissione di Venezia è giunta alla conclusione che la legge e i progetti di legge, soprattutto se considerati nel loro insieme e visti nel contesto della legge sull'ufficio della Procura del 2016, consentono al potere legislativo e a quello esecutivo di esercitare un'ingerenza grave ed estesa nell'amministrazione della giustizia, rappresentando quindi una grave minaccia per l'indipendenza del sistema giudiziario quale elemento chiave dello Stato di diritto. La commissione di Venezia invita quindi il presidente della Repubblica a ritirare le proposte e ad avviare un dialogo prima del proseguimento dell'iter legislativo ed esorta il parlamento polacco a riesaminare le recenti modifiche apportate alla legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari.

(40)

L'8 dicembre 2017 il commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa ha formulato una dichiarazione in cui esprime rammarico per l'adozione da parte del Sejm delle leggi sulla Corte suprema e sul Consiglio nazionale della magistratura, che a suo giudizio comprometterebbero ulteriormente l'indipendenza del sistema giudiziario.

(41)

L'8 dicembre 2017 i due progetti di legge sono stati adottati dal Sejm. Il 15 dicembre 2017 le due leggi sono state approvate dal Senato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

La Repubblica di Polonia è invitata a tenere debitamente conto dell'analisi della Commissione esposta di seguito e ad adottare le misure che figurano nella sezione 4 della presente raccomandazione, in modo da affrontare i problemi individuati entro il termine stabilito.

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVO DELLA RACCOMANDAZIONE

2.

La presente raccomandazione integra le raccomandazioni del 27 luglio 2016, del 21 dicembre 2016 e del 26 luglio 2017. Oltre alle preoccupazioni espresse in tali raccomandazioni, essa espone le nuove preoccupazioni della Commissione sullo Stato di diritto in Polonia che sono emerse nel frattempo. Le preoccupazioni si riferiscono ai seguenti punti:

a)

la legge sulla Corte suprema, adottata dal Sejm l'8 dicembre 2017;

b)

la legge che modifica la legge sul Consiglio nazionale della magistratura e alcune altre leggi («legge sul Consiglio nazionale della magistratura»), adottata dal Sejm l'8 dicembre 2017.

3.

Le preoccupazioni e le azioni raccomandate di cui alla raccomandazione del 26 luglio 2017 per quanto riguarda il Tribunale costituzionale, la legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari e la legge sulla Scuola nazionale della magistratura (16) rimangono valide.

2.   LE MINACCE ALL'INDIPENDENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO

4.

La legge sulla Corte suprema e la legge sul Consiglio nazionale della magistratura contengono una serie di disposizioni che destano serie preoccupazioni per quanto concerne i principi di indipendenza della magistratura e separazione dei poteri.

2.1.   La Corte suprema

2.1.1.   Destituzione e pensionamento forzato degli attuali giudici della Corte suprema

5.

La legge sulla Corte suprema riduce l'età pensionabile obbligatoria dei giudici della Corte da 70 a 65 anni (17). La misura si applica a tutti i giudici attualmente in carica. È previsto infatti che i giudici che hanno compiuto i 65 anni d'età, o che li raggiungeranno nei 3 mesi successivi all'entrata in vigore della legge, siano collocati in pensione (18).

6.

Abbassando l'età pensionabile obbligatoria e applicando la disposizione agli attuali giudici della Corte suprema, la legge pone fine al mandato di un numero consistente di giudici al momento in carica, collocandoli potenzialmente in pensione: 31 giudici su 83 (37 %) secondo la Corte suprema. L'applicazione dell'abbassamento dell'età pensionabile obbligatoria agli attuali giudici della Corte suprema ha un effetto particolarmente negativo su questo specifico organo giurisdizionale, che è composto di giudici che, per loro natura, sono a fine carriera. Il pensionamento forzato di un numero consistente degli attuali giudici consente una ricomposizione profonda e immediata della Corte suprema. Tale possibilità desta particolare preoccupazione per quanto concerne la separazione dei poteri, in particolare se considerata in combinazione con la riforma concomitante del Consiglio nazionale della magistratura. Infatti: a causa dell'abbassamento dell'età pensionabile obbligatoria, tutti i nuovi giudici saranno nominati dal presidente della Repubblica su raccomandazione del Consiglio nazionale della magistratura nella sua nuova composizione e quest'ultimo sarà dominato in larga misura dai membri di nomina politica. Il pensionamento forzato degli attuali giudici della Corte suprema desta inoltre preoccupazione per quanto riguarda il principio dell'inamovibilità dei giudici, principio che costituisce un elemento fondamentale della loro indipendenza come sancito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo (19) e dalla normativa europea (20). Nel parere sul progetto di legge sulla Corte suprema, la commissione di Venezia ha sottolineato che il pensionamento anticipato dei giudici attuali compromette sia la garanzia del principio di inamovibilità sia l'indipendenza della Corte in generale (21).

7.

I giudici dovrebbero essere tutelati dalla destituzione mediante efficaci meccanismi di salvaguardia da pressioni o interventi indebiti di altre autorità dello Stato (22). L'indipendenza della magistratura richiede garanzie idonee a tutelare la persona che svolge la funzione giurisdizionale in una controversia (23). L'inamovibilità dei giudici nel corso del mandato è una conseguenza della loro indipendenza e pertanto rientra tra le garanzie di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (24). Di conseguenza, i giudici possono essere destituiti solo individualmente, qualora ciò sia giustificato, sulla base di una procedura disciplinare relativa all'attività svolta individualmente che offra tutte le garanzie di difesa in una società democratica. I giudici non possono essere destituiti collettivamente; i giudici non possono essere destituiti per ragioni generiche non connesse a comportamenti individuali. Tali garanzie e meccanismi di salvaguardia mancano nel caso di specie e le disposizioni in questione costituiscono una flagrante violazione dell'indipendenza dei giudici della Corte suprema e della separazione dei poteri (25) e, di conseguenza, dello Stato di diritto.

8.

Al mandato di sei anni dell'attuale primo presidente, stabilito dalla Costituzione, sarà posta fine anticipatamente (secondo la Costituzione dovrebbe terminare alla fine del 2020). Se il mandato del primo presidente è interrotto, il presidente della Repubblica nomina un «primo presidente ad interim» al di fuori della procedura ordinaria (26): la Costituzione prevede che il primo presidente sia nominato dal presidente della Repubblica tra i candidati proposti dall'assemblea generale della Corte suprema (27). La conclusione anticipata di un mandato previsto dalla Costituzione costituisce una grave violazione del principio di inamovibilità e della relativa garanzia. La nomina di un primo presidente ad interim seguendo una procedura ad hoc che non prevede il coinvolgimento della magistratura desta viva preoccupazione per quanto concerne il principio di separazione dei poteri.

9.

Secondo la relazione esplicativa della legge, è indispensabile cambiare la composizione della Corte suprema a causa del modo in cui, dopo il 1989, questa ha trattato i casi di «decomunizzazione» e in quanto in essa siedono ancora giudici che hanno lavorato o esercitato la funzione per il precedente regime (28). La Corte europea dei diritti dell'uomo ha sottolineato chiaramente che il processo di lustrazione deve essere condotto su base individuale (ad esempio operando distinzioni tra i diversi livelli di coinvolgimento con il precedente regime) e ritiene che le misure in tal senso prese molto tempo dopo la fine del regime comunista siano meno giustificate, tenuto conto della diminuzione dei rischi per le nuove democrazie (29). Esistono altre misure proporzionate che lo Stato può adottare nei confronti dei singoli giudici con un passato comunista (che comprendono procedure trasparenti applicate nei singoli casi dinanzi a organi imparziali che agiscono sulla base di criteri prestabiliti dalla legge) (30).

10.

Nel parere in merito al progetto di legge sulla Corte suprema la commissione di Venezia sostiene che i motivi per cui una persona che è stata ritenuta idonea a svolgere incarichi ufficiali ancora per diversi anni non sia più improvvisamente considerata tale sono difficilmente comprensibili. La relazione esplicativa della legge può essere intesa nel senso di disporre, a seguito della riforma, il pensionamento dei magistrati più anziani, molti dei quali hanno prestato servizio sotto il regime precedente. Se questa è l'interpretazione voluta, la logica è inaccettabile: se dubitano della lealtà di singoli giudici, le autorità dovrebbero applicare le vigenti procedure disciplinari o di lustrazione e non modificare l'età pensionabile obbligatoria.

11.

La commissione di Venezia conclude che la destituzione anticipata di numerosi giudici della Corte suprema (incluso il primo presidente) mediante applicazione con effetto immediato di un abbassamento dell'età pensionabile obbligatoria viola i diritti individuali di tali giudici e mette a repentaglio l'indipendenza della magistratura nel suo complesso; a tali giudici dovrebbe essere consentito di prestare servizio fino all'età pensionabile obbligatoria attualmente in vigore (31). La commissione di Venezia sottolinea in particolare che il pensionamento anticipato dei giudici attuali compromette sia la garanzia del principio di inamovibilità sia l'indipendenza della Corte in generale (32).

12.

Le disposizioni in questione fanno infine sorgere dubbi di costituzionalità. Come osservato dalla Corte suprema e dal difensore civico, la destituzione e il pensionamento forzato degli attuali giudici della Corte suprema violano il principio di indipendenza del sistema giudiziario e ledono direttamente il diritto a un organo giurisdizionale indipendente. Il difensore civico osserva che la nomina di un primo presidente ad interim della Corte suprema costituisce una violazione dello Stato di diritto, perché è in contrasto con il principio di non assunzione delle competenze dei poteri di Stato, con il principio di separazione e di equilibrio dei poteri e con il principio di indipendenza del sistema giudiziario.

2.1.2.   Potere di prorogare il mandato dei giudici della Corte suprema

13.

Secondo la legge i giudici della Corte suprema interessati dall'abbassamento dell'età pensionabile obbligatoria che desiderano prorogare il mandato attivo possono farne richiesta al presidente della Repubblica (33).

14.

Per quanto riguarda il potere del presidente della Repubblica di decidere di prorogare il mandato attivo dei giudici della Corte suprema, la legge non fissa criteri, termini o controlli giurisdizionali relativamente alla decisione. Il giudice che abbia presentato domanda di proroga è «alla mercé» della decisione del presidente della Repubblica. Quest'ultimo può inoltre esprimersi due volte in merito (ogni volta su una proroga di 3 anni). Questi elementi compromettono la garanzia del principio di inamovibilità e consentono al presidente della Repubblica di esercitare la propria influenza sui giudici attivi della Corte suprema. Il sistema è in contrasto con la raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2010, che prevede che le decisioni relative alla selezione e alla carriera dei giudici debbano fondarsi su criteri obiettivi prestabiliti dalla legge e che occorra prevedere un'autorità competente indipendente, composta in parte consistente da membri della magistratura, autorizzata a formulare raccomandazioni o esprimere pareri, che l'autorità di nomina sia tenuta a seguire nella pratica (34). È previsto inoltre che i giudici interessati abbiano il diritto di impugnare la decisione relativa alla loro carriera (35).

15.

Il nuovo regime pensionistico si ripercuote negativamente sull'indipendenza dei giudici (36). Le nuove norme creano un ulteriore strumento mediante il quale il presidente della Repubblica può esercitare influenza sui singoli giudici. In particolare, la mancanza di criteri per la proroga dei mandati permette un'indebita discrezionalità, compromettendo il principio di inamovibilità dei giudici. Pur abbassando l'età pensionabile obbligatoria, la legge consente ai giudici di ottenere dal presidente della Repubblica una proroga del mandato fino a un massimo di 6 anni. Inoltre, non vi è alcun termine entro il quale il presidente della Repubblica debba prendere una decisione sulla proroga del mandato, il che gli consente di mantenere l'influenza sui giudici in questione per la restante durata del loro mandato. Anche prima dell'età pensionabile obbligatoria, la semplice prospettiva di dover chiedere al presidente della Repubblica tale proroga potrebbe configurarsi come una pressione sui giudici interessati.

16.

Nel parere in merito al progetto di legge sulla Corte suprema, la commissione di Venezia sottolinea che detto potere conferisce al presidente della Repubblica un'influenza eccessiva sui giudici della Corte suprema che si avvicinano all'età pensionabile obbligatoria. Per questo motivo la commissione di Venezia conclude che il presidente della Repubblica, in quanto politico eletto, non dovrebbe disporre della discrezionalità di prorogare il mandato dei giudici della Corte suprema oltre l'età pensionabile obbligatoria (37).

17.

Le nuove norme fanno sorgere dubbi di costituzionalità. Secondo la Corte suprema e i pareri del difensore civico, il nuovo meccanismo di proroga dei mandati dei magistrati non rispetta i principi di legalità e di separazione dei poteri.

2.1.3.   Ricorso straordinario

18.

La legge introduce una nuova forma di controllo giurisdizionale delle sentenze passate in giudicato: il ricorso straordinario (38). Entro tre anni dall'entrata in vigore della legge (39), la Corte suprema potrà ribaltare (40), completamente o in parte (41), qualsiasi sentenza definitiva emessa da un organo giurisdizionale polacco negli ultimi 20 anni, comprese le sentenze pronunciate dalla Corte suprema, fatte salve alcune eccezioni (42). Il potere di proporre ricorso è attribuito, tra gli altri, al procuratore generale e al difensore civico (43). I motivi per presentare ricorso sono di ampio respiro: il ricorso straordinario può essere proposto se è necessario garantire lo Stato di diritto e la giustizia sociale e la sentenza non può essere cassata o modificata con altri rimedi straordinari e 1) viola i principi o i diritti e le libertà delle persone e dei cittadini sanciti dalla Costituzione o 2) è in flagrante violazione della legge sui motivi di erronea interpretazione o non corretta applicazione o 3) sussiste una palese contraddizione tra quanto accertato dall'organo giurisdizionale e le prove raccolte (44).

19.

La nuova procedura di ricorso straordinario desta preoccupazione per quanto riguarda il principio della certezza del diritto, elemento fondamentale dello Stato di diritto (45). Come osservato dalla Corte di giustizia, occorre ricordare l'importanza, a livello sia dell'ordinamento giuridico europeo sia dei sistemi giuridici nazionali, del principio della cosa giudicata: «infatti, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione» (46). Come osservato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, un ricorso straordinario non dovrebbe essere un'«impugnazione sotto mentite spoglie» e «la semplice possibilità che ci siano due pareri su una questione non è motivo di riesame» (47).

20.

Nel parere in merito al progetto di legge sulla Corte suprema, la commissione di Venezia ha sottolineato che la procedura di ricorso straordinario rappresenta un pericolo per la stabilità dell'ordinamento giuridico polacco. Il parere rileva che sarà possibile riaprire qualsiasi caso deciso nel paese negli ultimi 20 anni, praticamente per qualsiasi motivo, e che il sistema potrebbe portare a una situazione in cui nessuna sentenza diverrebbe mai definitiva (48).

21.

Il nuovo ricorso straordinario dà adito a preoccupazioni di costituzionalità. Secondo la Corte suprema e il difensore civico, la legge compromette il principio di stabilità della giurisprudenza e di definitività delle sentenze (49), il principio di tutela della fiducia nello Stato di diritto e del diritto a una durata ragionevole del procedimento (50).

2.1.4.   Altre disposizioni

22.

Come sottolineato dalla commissione di Venezia e da altri (51), varie altre disposizioni della legge sulla Corte suprema destano preoccupazione per quanto concerne i principi di indipendenza del sistema giudiziario e di separazione dei poteri.

23.

La nuova legge introduce un nuovo sistema disciplinare per i giudici della Corte suprema. Sono previsti due tipi di responsabili dell'azione disciplinare: il responsabile dell'azione disciplinare della Corte suprema nominato dal collegio della Corte suprema per un mandato di quattro anni (52) e il responsabile straordinario dell'azione disciplinare nominato caso per caso dal presidente della Repubblica tra i giudici della Corte suprema, i giudici ordinari, i giudici degli organi giurisdizionali militari e i pubblici ministeri (53). Il diritto polacco prevede che soltanto i responsabili dell'azione disciplinare possano decidere di avviare un procedimento disciplinare nei confronti dei giudici. La nomina di un responsabile straordinario da parte del presidente della Repubblica avviene senza il coinvolgimento della magistratura ed equivale alla richiesta di avvio di un'indagine preliminare. La nomina di un responsabile straordinario dell'azione disciplinare per un procedimento disciplinare in corso esclude dal procedimento il responsabile dell'azione disciplinare della Corte suprema (54). Il fatto che il presidente della Repubblica (e in alcuni casi il ministro della Giustizia (55)) abbia il potere di influire sui procedimenti disciplinari aperti nei confronti dei giudici della Corte suprema nominando un responsabile dell'azione disciplinare che condurrà le indagini sul caso («responsabile dell'azione disciplinare»), ed escludendo così da un procedimento in corso il responsabile dell'azione disciplinare della Corte suprema, desta preoccupazione per quanto concerne il principio di separazione dei poteri e può compromettere l'indipendenza del sistema giudiziario. Preoccupazioni in questo senso sono emerse anche nei pareri dell'ODIHR dell'OSCE e della Corte suprema (56).

24.

La legge elimina una serie di garanzie procedurali nei procedimenti disciplinari condotti contro i giudici ordinari (57) e i giudici della Corte suprema (58): contro un giudice potrebbero essere usate prove raccolte in violazione della legge (59); in talune situazioni le prove presentate dal giudice interessato potrebbero non essere considerate (60); la decorrenza dei termini di prescrizione per l'azione disciplinare sarebbe sospesa per il periodo del procedimento disciplinare, il che significa che un giudice potrebbe rimanere sottoposto a procedimento per un periodo indeterminato (61); infine il procedimento disciplinare potrebbe proseguire anche in assenza del giudice interessato (compresi i casi di assenza giustificata) (62). Il nuovo sistema disciplinare desta preoccupazione anche per quanto riguarda il rispetto dei requisiti dell'equo processo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che si applicano al procedimento disciplinare nei confronti dei giudici (63).

25.

La legge modifica la struttura interna della Corte suprema, aggiungendo due nuove sezioni. Una nuova sezione per il controllo straordinario e gli affari pubblici valuterà le cause promosse nell'ambito della nuova procedura di ricorso straordinario (64). Questa nuova sezione sarà composta maggioritariamente di giudici nuovi (65), che accerteranno la validità delle elezioni politiche e amministrative ed esamineranno le controversie elettorali, comprese quelle relative alle elezioni del Parlamento europeo (66). Una nuova sezione disciplinare autonoma (67), composta esclusivamente di giudici nuovi (68), avrà il compito di riesaminare in primo e secondo grado i procedimenti disciplinari condotti nei confronti di giudici della Corte suprema (69). Le due nuove sezioni, ampiamente autonome e composte di giudici nuovi, destano preoccupazione per quanto riguarda la separazione dei poteri. Come osservato dalla commissione di Venezia, le due sezioni, pur essendo parte della Corte suprema, sono in pratica al di sopra di tutte le altre, comportando il rischio che l'intero sistema giudiziario sia dominato da queste due sezioni composte di giudici nuovi, eletti con un'influenza determinante della maggioranza di governo (70). La commissione di Venezia sottolinea inoltre che la legge renderà il controllo giudiziario delle controversie elettorali particolarmente vulnerabile alle influenze politiche, comportando un grave rischio per il funzionamento della democrazia polacca (71).

26.

La legge introduce la figura dei giudici onorari, nominati dal Senato della Repubblica (72), per i procedimenti dinanzi alla Corte suprema relativi ai ricorsi straordinari e alle azioni disciplinari esaminati dalla Corte. Come osservato dalla commissione di Venezia, l'introduzione di queste figure nelle due nuove sezioni della Corte suprema mette in pericolo l'efficienza e la qualità della giustizia (73).

2.2.   Il Consiglio nazionale della magistratura

27.

Conformemente alla Costituzione polacca, l'indipendenza dei giudici è salvaguardata dal Consiglio nazionale della magistratura (74), il cui ruolo ha un impatto diretto sull'indipendenza dei giudici, in particolare per quanto riguarda promozione, trasferimento, procedure disciplinari, destituzione e pensionamento anticipato. Ad esempio, la promozione di un giudice (ad esempio, da un tribunale di distretto a un tribunale regionale) richiede che sia il presidente della Repubblica a nominare nuovamente il giudice e pertanto, anche in questo caso, dovrà essere seguita la procedura di valutazione giudiziaria e di nomina cui partecipa il Consiglio nazionale della magistratura. Anche i giudici assistenti che svolgono già le mansioni di giudice devono essere valutati dal Consiglio nazionale della magistratura prima di essere nominati giudici dal presidente della Repubblica.

28.

Per questo motivo, negli Stati membri in cui è stato istituito un Consiglio della magistratura, la sua indipendenza è particolarmente importante per evitare indebite ingerenze del governo o del parlamento nell'indipendenza dei giudici (75).

29.

La legge sul Consiglio nazionale della magistratura aggrava le preoccupazioni relative all'indipendenza generale del sistema giudiziario, in quanto dispone la conclusione anticipata del mandato di tutti i giudici membri di tale Consiglio e istituisce per la nomina dei giudici membri un sistema completamente nuovo che lascia ampio spazio all'ingerenza politica.

30.

L'articolo 6 della legge sul Consiglio nazionale della magistratura pone fine anticipatamente al mandato di tutti gli attuali giudici membri del Consiglio nazionale della magistratura. La conclusione dei mandati stabilita dal potere legislativo desta preoccupazione per quanto concerne l'indipendenza del Consiglio e la separazione dei poteri. Il Parlamento acquisirà un'influenza determinante sulla composizione del Consiglio, a scapito dell'influenza degli stessi giudici. La ricomposizione del Consiglio nazionale della magistratura potrebbe già avvenire entro un mese e mezzo dalla pubblicazione della legge (76). La conclusione anticipata dei mandati fa inoltre sorgere dubbi di costituzionalità, come sottolineato nei pareri del Consiglio nazionale della magistratura, della Corte suprema e del difensore civico.

31.

Il nuovo sistema di nomina dei giudici membri del Consiglio nazionale della magistratura desta viva preoccupazione. Norme europee consolidate, in particolare la raccomandazione del 2010 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, stabiliscono che «almeno metà dei membri dei [Consigli della magistratura] dovrebbe essere costituita da giudici scelti dai loro pari fra tutti i livelli della magistratura e nel rispetto del pluralismo all'interno del sistema giudiziario» (77). Spetta agli Stati membri organizzare il rispettivo sistema giudiziario, decidendo anche se istituire un Consiglio superiore della magistratura. Quando tale Consiglio è stato istituito, come nel caso della Polonia, la sua indipendenza deve tuttavia essere garantita conformemente alle norme europee.

32.

Fino all'adozione della legge sul Consiglio nazionale della magistratura il sistema polacco era pienamente in linea con dette norme, dal momento che il Consiglio nazionale della magistratura era composto maggioritariamente di giudici scelti da giudici. L'articolo 1, comma 1, e l'articolo 7 della legge che modifica la legge sul Consiglio nazionale della magistratura cambierebbero radicalmente tale sistema in quanto prevedono che i 15 giudici membri del Consiglio nazionale della magistratura siano nominati dal Sejm e possano essere da questo rinominati (78). Non vi è alcuna garanzia che con la nuova legge il Sejm nominerà giudici membri del Consiglio che sono appoggiati dalla magistratura, in quanto i candidati a tali posti possono essere presentati non soltanto da gruppi di 25 giudici ma anche da gruppi di almeno 2 000 cittadini (79). Inoltre l'elenco definitivo dei candidati che dovrà essere approvato in blocco dal Sejm è prestabilito da una sua commissione (80). Le nuove norme per la nomina dei giudici membri del Consiglio nazionale della magistratura aumentano sensibilmente l'influenza del parlamento sul Consiglio compromettendone l'indipendenza, in contrasto con le norme europee. Il fatto che i giudici membri saranno nominati dal Sejm con una maggioranza di tre quinti non attenua le preoccupazioni in questo senso, in quanto i giudici membri non saranno scelti dai loro pari. Infine, nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza dei tre quinti, i giudici membri del Consiglio sono nominati dal Sejm a maggioranza assoluta dei voti.

33.

Questa situazione desta preoccupazione dal punto di vista dell'indipendenza della magistratura. Per esempio, un giudice distrettuale che deve emettere una sentenza in un procedimento politicamente sensibile e che, al tempo stesso, presenta domanda per ottenere la promozione a giudice regionale può essere propenso a seguire la linea privilegiata dalla maggioranza politica al fine di non compromettere le sue possibilità di ottenere la promozione. Anche se questo rischio non si concretizzasse, il nuovo sistema non fornisce garanzie sufficienti ad assicurare quell'immagine di indipendenza che è fondamentale per mantenere la fiducia che i tribunali devono ispirare ai cittadini nelle società democratiche (81). Prima della nomina a giudice anche i giudici assistenti dovranno essere valutati da un Consiglio nazionale della magistratura esposto ad influenza politica.

34.

La commissione di Venezia conclude che il fatto che il parlamento elegga i 15 giudici membri del Consiglio nazionale della magistratura, insieme alla sostituzione immediata dei membri attuali, porterà a una politicizzazione su vasta scala dell'organo. La commissione di Venezia raccomanda, invece, che i giudici membri del Consiglio nazionale della magistratura siano eletti dai loro pari, come previsto dalla legge attuale (82). Essa osserva inoltre che la legge indebolisce l'indipendenza del Consiglio rispetto alla maggioranza in Parlamento e contribuisce all'indebolimento dell'indipendenza del sistema giudiziario nel suo complesso (83).

35.

Nel rispettivo parere sul progetto di legge, la Corte suprema, il Consiglio nazionale della magistratura e il difensore civico hanno espresso una serie di preoccupazioni in merito alla costituzionalità del nuovo sistema. Il Consiglio nazionale della magistratura, in particolare, osserva che la Costituzione polacca prevede che il Consiglio funga da contrappeso rispetto al Parlamento, cui la Costituzione attribuisce la responsabilità di decidere il contenuto delle leggi. La nomina politica dei giudici membri e la conclusione anticipata del mandato degli attuali giudici membri del Consiglio violano pertanto i principi della separazione dei poteri e dell'indipendenza del sistema giudiziario. Come spiegato nelle precedenti raccomandazioni, un efficace controllo di costituzionalità di tali disposizioni non è attualmente possibile.

3.   CONSTATAZIONE DELL'ESISTENZA DI UNA MINACCIA SISTEMICA ALLO STATO DI DIRITTO

36.

Per i motivi di cui sopra, la Commissione ritiene che le preoccupazioni espresse nella raccomandazione sullo Stato di diritto del 26 luglio 2017 relativamente alle leggi sulla Corte suprema e sul Consiglio nazionale della magistratura non siano state affrontate dalle due nuove rispettive leggi.

37.

La Commissione osserva inoltre che nessuna delle altre preoccupazioni di cui alla raccomandazione del 26 luglio 2017 relativamente al Tribunale costituzionale, alla legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari e alla legge sulla Scuola nazionale di magistratura è stata affrontata.

38.

Di conseguenza la Commissione considera che la situazione di minaccia sistemica allo Stato di diritto in Polonia, illustrata nelle raccomandazioni del 27 luglio 2016, del 21 dicembre 2016 e del 26 luglio 2017, si sia aggravata notevolmente. La legge sul Consiglio nazionale della magistratura e la legge sulla Corte suprema, assieme alla legge sulla Scuola nazionale di magistratura, e la legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari aumentano sensibilmente la minaccia sistemica allo Stato di diritto illustrata nelle raccomandazioni precedenti. In particolare:

1)

il pensionamento forzato di un numero considerevole degli attuali giudici della Corte, insieme alla possibilità di prorogarne il mandato attivo, e la nuova legge sul sistema disciplinare per i giudici della Corte compromettono strutturalmente l'indipendenza dei giudici della Corte suprema, allorché l'indipendenza della magistratura è un elemento chiave dello Stato di diritto;

2)

il pensionamento forzato di un numero consistente degli attuali giudici consente una ricomposizione profonda e immediata della Corte suprema. Questa possibilità desta preoccupazione per quanto concerne la separazione dei poteri, in particolare se considerata in combinazione con la riforma concomitante del Consiglio nazionale della magistratura. Tutti i nuovi giudici della Corte suprema saranno infatti nominati dal presidente della Repubblica su raccomandazione del Consiglio nazionale della magistratura nella sua nuova composizione, dominata in larga misura da membri di nomina politica. Di conseguenza l'attuale maggioranza parlamentare sarà in grado di determinare, almeno indirettamente, la composizione futura della Corte suprema in una misura di gran lunga superiore rispetto a quanto sarebbe possibile in un sistema in cui le norme vigenti sulla durata dei mandati dei giudici operassero normalmente, indipendentemente da tale durata e dall'organo dello Stato che ha il potere di decidere la nomina dei giudici;

3)

la nuova procedura di ricorso straordinario desta preoccupazione con riguardo alla certezza del diritto e, se considerata congiuntamente alla possibilità di una ricomposizione profonda e immediata della Corte suprema, alla separazione dei poteri;

4)

la conclusione anticipata del mandato di tutti i giudici membri del Consiglio nazionale della magistratura e la rinomina dei giudici membri secondo una procedura che consente un alto grado di ingerenza politica rappresentano un'altra fonte di grave preoccupazione;

5)

le nuove leggi danno adito a seri dubbi per quanto riguarda la compatibilità con la Costituzione polacca, come sottolineato da una serie di pareri, in particolare della Corte suprema, del Consiglio nazionale della magistratura e del difensore civico. Tuttavia, come spiegato nella raccomandazione sullo Stato di diritto del 26 luglio 2017, un efficace controllo di costituzionalità di tali leggi non è più possibile.

39.

La Commissione sottolinea che, indipendentemente dal modello di sistema giudiziario scelto, lo Stato di diritto richiede la salvaguardia dell'indipendenza del potere giudiziario, la separazione dei poteri e la certezza del diritto. Spetta agli Stati membri organizzare il rispettivo sistema giudiziario, decidendo anche se istituire un Consiglio superiore della magistratura, il cui ruolo consiste nel salvaguardare l'indipendenza della magistratura. Tuttavia, qualora uno Stato membro lo abbia istituito, come è il caso della Polonia, la cui Costituzione affida esplicitamente al Consiglio nazionale della magistratura il compito di salvaguardare l'indipendenza del potere giudiziario, deve esserne garantita l'indipendenza conformemente alle norme europee. È con grande preoccupazione che la Commissione constata che, a seguito delle nuove leggi di cui sopra, viene meno in Polonia la compatibilità del regime giuridico con detti requisiti.

40.

Inoltre, le azioni e dichiarazioni pubbliche contro i giudici e i tribunali polacchi effettuate dal governo polacco e da parlamentari rappresentanti della maggioranza al potere hanno minato la fiducia nel sistema giudiziario nel suo complesso. La Commissione sottolinea il principio di leale cooperazione tra gli organi dello Stato, che, come evidenziato nei pareri della commissione di Venezia, è un presupposto costituzionale in uno Stato democratico in cui vige lo Stato di diritto.

41.

Il rispetto dello Stato di diritto è un prerequisito non soltanto per la tutela di tutti i valori fondamentali enunciati all'articolo 2 TUE, ma anche per il rispetto di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dai trattati e per l'instillazione fra i cittadini, le imprese e le autorità nazionali di fiducia reciproca negli ordinamenti giuridici di tutti gli altri Stati membri.

42.

Il corretto funzionamento dello Stato di diritto è essenziale, in particolare per un funzionamento fluido del mercato interno, in quanto gli operatori economici devono avere la certezza che saranno trattati allo stesso modo dalla legge. Questo non può essere assicurato senza una magistratura indipendente in ciascuno Stato membro.

43.

La Commissione osserva che un ampio ventaglio di attori a livello europeo e internazionale ha espresso profonda preoccupazione riguardo alle due nuove leggi sulla Corte suprema e il Consiglio nazionale della magistratura, in particolare la commissione di Venezia, il relatore speciale delle Nazioni Unite per l'indipendenza dei giudici e degli avvocati, l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE e i rappresentanti della magistratura di tutta Europa, tra cui il Consiglio consultivo dei giudici europei, la rete europea dei Consigli di giustizia e il Consiglio degli ordini forensi europei.

44.

Nella risoluzione del 15 novembre 2017 sulla situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia, il Parlamento europeo ha espresso profonda preoccupazione per la nuova formulazione della legislazione concernente la magistratura e ha invitato il presidente polacco a non firmare nuove leggi, a meno che non garantiscano pienamente l'indipendenza della magistratura.

4.   AZIONI RACCOMANDATE

45.

La Commissione raccomanda alle autorità polacche di intraprendere urgentemente azioni adeguate per affrontare la minaccia sistemica allo Stato di diritto individuata nella sezione 2.

46.

In particolare la Commissione raccomanda alle autorità polacche di intraprendere le seguenti azioni per quanto riguarda le leggi adottate recentemente, al fine di garantirne la compatibilità con i requisiti di salvaguardia dell'indipendenza del sistema giudiziario, della separazione dei poteri e della certezza del diritto, nonché con la Costituzione polacca e le norme europee in materia di indipendenza del sistema giudiziario:

a)

garantire che la legge sulla Corte suprema sia modificata in modo da:

non applicare un abbassamento dell'età pensionabile obbligatoria agli attuali giudici della Corte suprema,

eliminare la discrezionalità del presidente della Repubblica di prorogare il mandato attivo dei giudici della Corte suprema,

abolire la procedura di ricorso straordinario;

b)

garantire che la legge sul Consiglio nazionale della magistratura sia modificata in modo da non porre fine al mandato dei giudici membri del Consiglio e da eliminare il nuovo sistema di nomina per garantire che i giudici membri siano eletti da loro pari;

c)

astenersi da azioni e dichiarazioni pubbliche che possano minare ulteriormente la legittimità della Corte suprema, dei tribunali ordinari, dei giudici, individualmente o collettivamente, o del sistema giudiziario nel suo complesso.

47.

La Commissione rammenta inoltre che nessuna delle seguenti azioni, di cui alla raccomandazione del 26 luglio 2017, relative al Tribunale costituzionale, alla legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari e alla legge sulla Scuola nazionale di magistratura è stata intrapresa e rinnova pertanto la propria raccomandazione ad attuare le seguenti misure:

d)

ripristinare l'indipendenza e la legittimità del Tribunale costituzionale nel suo ruolo di garante della Costituzione polacca, garantendo che i suoi giudici, il suo presidente e il suo vicepresidente siano eletti e nominati in modo legittimo e dando piena attuazione alle sue sentenze del 3 e del 9 dicembre 2015, in base alle quali i tre giudici che sono stati nominati legittimamente a ottobre 2015 dalla precedente assemblea possono assumere la funzione presso il Tribunale e i tre giudici nominati senza valida base giuridica dalla nuova assemblea devono cessare di esercitare la funzione senza essere stati validamente eletti;

e)

pubblicare e attuare pienamente le sentenze del Tribunale costituzionale del 9 marzo 2016, dell'11 agosto 2016 e del 7 novembre 2016;

f)

garantire che la legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari e sulla Scuola nazionale di magistratura sia ritirata o modificata per garantire la compatibilità con la Costituzione e le norme europee sull'indipendenza del sistema giudiziario; in concreto la Commissione raccomanda in particolare di:

eliminare il nuovo regime di pensionamento per i giudici dei tribunali ordinari, compresa la discrezionalità del ministro della Giustizia di prorogarne il mandato,

eliminare la discrezionalità del ministro della Giustizia di nominare e destituire i presidenti di tribunale e impugnare le decisioni già emesse;

g)

garantire che qualsiasi riforma della giustizia rispetti lo Stato di diritto, sia conforme al diritto dell'UE e alle norme europee sull'indipendenza della magistratura e sia elaborata in stretta cooperazione con i magistrati e tutte le parti interessate.

48.

La Commissione sottolinea che la necessaria leale collaborazione tra le diverse istituzioni dello Stato in merito alle questioni relative allo Stato di diritto è essenziale al fine di trovare una soluzione alla situazione attuale. La Commissione incoraggia inoltre le autorità polacche ad attuare i pareri della commissione di Venezia per quanto riguarda la legge sul Consiglio nazionale della magistratura, la legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari e la legge sulla Corte suprema, nonché a chiedere il parere della commissione di Venezia su qualsiasi nuova proposta di legge finalizzata a riformare il sistema giudiziario in Polonia.

49.

La Commissione invita il governo polacco a risolvere i problemi individuati nella raccomandazione entro tre mesi dalla ricezione della stessa e a informarla delle misure adottate in tal senso.

50.

La presente raccomandazione è emessa contestualmente alla proposta motivata presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE sullo Stato di diritto in Polonia. La Commissione è pronta, in stretta consultazione con il Parlamento europeo e il Consiglio, a riconsiderare la proposta motivata qualora le autorità polacche intraprendano le azioni raccomandate indicate nella presente raccomandazione entro i termini stabiliti.

51.

Sulla base della presente raccomandazione, la Commissione è pronta a proseguire un dialogo costruttivo con il governo polacco.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2017

Per la Commissione

Frans TIMMERMANS

Primo vicepresidente


(1)  Raccomandazione (UE) 2016/1374 della Commissione, del 27 luglio 2016, relativa allo Stato di diritto in Polonia (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 53).

(2)  Raccomandazione (UE) 2017/146 della Commissione, del 21 dicembre 2016, relativa allo Stato di diritto in Polonia complementare alla raccomandazione (UE) 2017/146 (GU L 22 del 27.1.2017, pag. 65); e raccomandazione (UE) 2017/1520 della Commissione, del 26 luglio 2017, relativa allo Stato di diritto in Polonia complementare alle raccomandazioni (UE) 2016/1374 e (UE) 2017/146 (GU L 228 del 2.9.2017, pag. 19).

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, dell'11 marzo 2014, Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto, COM(2014) 158 final.

(4)  Cfr. COM(2014) 158 final, parte 2, allegato I.

(5)  Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, 30 agosto 2017, Parere su talune disposizioni del progetto di legge sulla Corte suprema della Polonia.

(6)  K 10/17.

(7)  APCE, 11 ottobre 2017, risoluzione 2188 (2017), Nuove minacce allo Stato di diritto negli Stati membri del Consiglio d'Europa: esempi selezionati.

(8)  ENCJ, 13 ottobre 2017, Parere del Comitato esecutivo dell'ENCJ sulla richiesta del Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura) della Polonia.

(9)  Relatore speciale delle Nazioni Unite per l'indipendenza dei giudici e degli avvocati, 27 ottobre 2017, Osservazioni preliminari sulla visita ufficiale in Polonia (23-27 ottobre 2017).

(10)  CCJE(2017)9, 10 novembre 2017, Dichiarazione in merito alla situazione dell'indipendenza del sistema giudiziario in Polonia.

(11)  ODIHR dell'OSCE, 13 novembre 2017, Parere su talune disposizioni del progetto di legge sulla Corte Suprema della Polonia (al 26 settembre 2017).

(12)  Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sulla situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia (2017/2931(RSP)].

(13)  CCBE, 24 novembre 2017, Risoluzione della sessione plenaria del Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE).

(14)  ENCJ, 5 dicembre 2017, Parere del Consiglio esecutivo dell'ENCJ sull'adozione delle modifiche alla legge sul Consiglio nazionale della magistratura.

(15)  Parere 904/2017 CDL(2017)035 della commissione di Venezia in merito al progetto di legge di modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura, al progetto di legge di modifica della legge sulla Corte suprema, proposti dal presidente della Polonia, e alla legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari («CDL(2017)035») e parere 892/2017 CDL(2017)037 della commissione di Venezia in merito alla legge sull'ufficio della Procura come modificata («CDL(2017)037»).

(16)  Legge che modifica la legge sulla Scuola nazionale di magistratura, la legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari e alcune altre leggi («legge sulla Scuola nazionale di magistratura»),

(17)  Articolo 37, comma 1, della legge sulla Corte suprema. La disposizione si applica anche ai giudici della Corte suprema amministrativa, poiché l'articolo 49 della legge del 25 luglio 2002 sull'organizzazione degli organi giurisdizionali amministrativi stabilisce che le questioni relative alla Corte suprema amministrativa che non sono disciplinate dalla legge (come il regime di pensionamento) sono regolate mutatis mutandis dalla legge sulla Corte suprema.

(18)  Articolo 111, comma 1, della legge sulla Corte suprema. Inoltre, ai sensi dell'articolo 111, comma 3, della medesima legge, tutti i giudici della sezione militare (indipendentemente dall'età) saranno destituiti e collocati in pensione senza la possibilità di chiedere al presidente della Repubblica la proroga del mandato attivo.

(19)  Sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nelle cause: Campbell e Fell contro Regno Unito, 28 giugno 1984, punto 80; Henryk Urban e Ryszard Urban contro Polonia, 30 novembre 2011 (definitiva), punto 45; Fruni contro Slovacchia, 21 giugno 2011 (definitiva), punto 145; Brudnicka e altri contro Polonia, 3 marzo 2005 (definitiva), punto 41.

(20)  Punti 49 e 50 della raccomandazione CM/Rec(2010)12 del Comitato dei ministri agli Stati membri sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità («raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2010»).

(21)  CDL(2017)035, punto 48.

(22)  Sentenza del 31 maggio 2005, Causa C-53/03 Syfait e altri, ECLI:EU:C:2005:333, punto 31; sentenza del 4 febbraio 1999, causa C-103/97Köllensperger e Atzwanger, ECLI:EU:C:1999:52, punto 20.

(23)  Sentenza del 9 ottobre 2014, Causa C-222/13 TDC, ECLI:EU:C:2014:2265, punti 29-32; sentenza del 19 settembre 2006, causa C-506/04 Wilson, ECLI:EU:C:2006:587, punto 53; sentenza del 4 febbraio 1999, causa C-103/97 Köllensperger e Atzwanger, ECLI:EU:C:1999:52, punti 20-23; sentenza del 17 settembre 1997, causa C-54/96 Dorsch Consult, ECLI:EU:C:1997:413, punto 36; sentenza del 29 novembre 2001, causa C-17/00 De Coster, ECLI:EU:C:2001:651, punti 18-21; sentenza del 13 dicembre 2017, causa C-403/16 Wilson, ECLI:EU:C:2017:960, punto 40; causa della Corte europea dei diritti dell'uomo, Baka contro Ungheria, 20261/12, 23 giugno 2016, punto 121.

(24)  Causa della Corte europea dei diritti dell'uomo, Campbell e Fell contro Regno Unito, A80 (1984), 28 giugno 1984, punto 80.

(25)  Le nuove norme sono in contrasto con il principio di inamovibilità dei giudici, elemento fondamentale dell'indipendenza della magistratura enunciato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2010 (punto 49). Pertanto, ai giudici della Corte suprema dovrebbe essere garantita l'inamovibilità e al loro mandato non dovrebbe essere messa fine anticipatamente. Inoltre le decisioni relative alla selezione e alla carriera dei giudici devono fondarsi su criteri obiettivi prestabiliti dalla legge o dalle autorità competenti e, nei casi in cui il governo o il potere legislativo prendono decisioni al riguardo, un'autorità competente indipendente, composta in parte consistente da membri della magistratura, deve essere autorizzata a formulare raccomandazioni o a esprimere pareri, che l'autorità di nomina è tenuta a seguire nella pratica (punti 44-48).

(26)  Secondo l'articolo 111, comma 4, della legge sulla Corte suprema, il presidente della Repubblica affida la guida della Corte suprema a un giudice della stessa di sua scelta. Il «primo presidente ad interim » così nominato esercita le funzioni fino a quando l'assemblea generale dei giudici non presenta 5 candidati alla carica di primo presidente della Corte suprema (articolo 12). L'assemblea generale dei giudici della Corte suprema non potrà presentare i candidati fino a quando non saranno stati nominati almeno 110 suoi giudici.

(27)  L'articolo 183, comma 3, della Costituzione polacca stabilisce che il primo presidente della Corte suprema sia nominato dal presidente della Repubblica tra i candidati presentati dall'assemblea generale dei giudici della Corte suprema e resti in carica 6 anni.

(28)  Pagina 2 della relazione.

(29)  Causa della Corte europea dei diritti dell'uomo Sõro contro Estonia, 3 settembre 2015, punti 60-62.

(30)  Punti 44-47 e punto 50 della raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2010.

(31)  Parere CDL(2017)035, punto 130.

(32)  Parere CDL(2017)035, punto 48.

(33)  La richiesta è presentata attraverso il primo presidente della Corte suprema che esprime un parere in merito. Per la proroga del mandato del primo presidente, questi deve fornire al presidente della Repubblica il parere del collegio della Corte suprema. Nel corso della procedura decisionale il presidente della Repubblica può chiedere il parere non vincolante del Consiglio superiore della magistratura (cfr. articolo 37, comma 2, in combinato disposto con l'articolo 111, comma 1, della legge sulla Corte suprema). Va osservato che la Corte suprema rileva nel proprio parere che, a norma dell'articolo 144, commi 1 e 2, della Costituzione polacca, tale decisione del presidente della Repubblica richiederebbe la controfirma del primo ministro.

(34)  Punti 46 e 47. Il sistema solleverebbe inoltre preoccupazioni alla luce del piano d'azione del Consiglio d'Europa «Rafforzare l'imparzialità e l'indipendenza giudiziaria» CM(2016)36 final (lettera C, punto ii; «piano d'azione del Consiglio d'Europa del 2016») e dei valori di riferimento del CCJE (parere n. 1 sugli standard relativi all'indipendenza della magistratura e all'inamovibilità dei giudici, punto 25).

(35)  Punto 48 della raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2010.

(36)  Punto 49 della raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2010.

(37)  Cfr. parere CDL(2017)035, punti 51 e 130.

(38)  Articolo 89, comma 1, della legge sulla Corte suprema.

(39)  Articolo 115 della legge sulla Corte suprema. Dopo detto termine di tre anni il ricorso dovrebbe essere proposto entro cinque anni dal momento in cui la sentenza è passata in giudicato e entro un anno se è stato proposto ricorso per Cassazione, a meno che non sia presentato ricorso straordinario avverso il convenuto, nel qual caso il ricorso deve essere proposto entro un anno dal momento in cui la sentenza diviene definitiva (o, se è stato presentato ricorso per Cassazione, entro sei mesi dall'esame da parte della Cassazione - cfr. articolo 89, comma 4, della legge sulla Corte suprema).

(40)  Se sono trascorsi cinque anni da quando la sentenza impugnata è passata in giudicato e ha avuto effetti giuridici irreversibili, ovvero se giustificato alla luce dei principi o dei diritti e libertà delle persone e dei cittadini sanciti dalla Costituzione, la Corte suprema può limitarsi a confermare che la sentenza impugnata viola la legge e indicare le condizioni che l'hanno indotta a emettere tale decisione (cfr. articolo 89, comma 4, e articolo 115, comma 2, della legge sulla Corte suprema).

(41)  Articolo 91, comma 1, della legge sulla Corte suprema.

(42)  Per le cause penali è possibile proporre ricorso straordinario avverso l'accusato solo entro un anno dal momento in cui la sentenza diventa definitiva (o, se è stato presentato ricorso per Cassazione, entro sei mesi dall'esame da parte della Cassazione); non è possibile proporre ricorso contro le sentenze di nullità o di annullamento del matrimonio o le sentenze di divorzio (soltanto nella misura in cui una parte o entrambe le parti hanno contratto nuovamente matrimonio dopo che la sentenza è divenuta definitiva) o contro una decisione di adozione. Il ricorso straordinario non può riguardare reati minori, anche di natura tributaria; cfr. articolo 89, comma 3, e articolo 90, commi 3 e 4, della legge sulla Corte suprema.

(43)  Articolo 89, comma 2, della legge sulla Corte suprema.

(44)  Articolo 89, comma 1, punti da 1 a 3, della legge sulla Corte suprema.

(45)  Sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nelle cause: Brumărescu contro Romania, 28 ottobre 1999, punto 61; Ryabykh contro Russia, 3 marzo 2003, punti 54 e 57; Miragall Escolano e altri contro Spagna, 25 gennaio 2000, punto 33; anche Phinikaridou contro Cipro, 20 dicembre 2007, punto 52.

(46)  Sentenza del 30 settembre 2003, Causa C-224/01 Köbler, ECLI:EU:C:2003:513, punto 38.

(47)  Causa Moreira Ferreira contro Portogallo (n. 2), 11 luglio 2017 (definitiva), punto 62.

(48)  Parere CDL(2017)035, punti 58, 63 e 130.

(49)  Entrambi i principi sono stati considerati parte integrante dello Stato di diritto dal Tribunale costituzionale - cfr. sentenze del Tribunale costituzionale SK 7/06 del 24 ottobre 2007 e SK 77/06 del 1o aprile 2008.

(50)  Sentenza SK 19/05 del 28 novembre 2006; sentenza SK 16/05 del 14 novembre 2007.

(51)  Cfr. in particolare i pareri della Corte suprema del 6 e del 23 ottobre e del 30 novembre 2017, il parere del difensore civico dell'11 novembre 2017 e il parere dell'ODIHR dell'OSCE del 13 novembre 2017.

(52)  Articolo 74 della legge sulla Corte suprema.

(53)  Articolo 76, comma 8, della legge sulla Corte suprema; il presidente della Repubblica può nominare il responsabile straordinario dell'azione disciplinare tra i pubblici ministeri proposti dalla Procura di Stato se un procedimento disciplinare riguarda una condotta disciplinare che integra la fattispecie di reato doloso per cui vige l'obbligatorietà dell'azione penale o di reato tributario doloso.

(54)  Articolo 76, comma 8, della legge sulla Corte suprema.

(55)  A norma dell'articolo 76, comma 9, della legge sulla Corte suprema, il ministro della Giustizia può informare il presidente della Repubblica della necessità di nominare un responsabile straordinario dell'azione penale in presenza di una condotta disciplinare che integra la fattispecie di reato doloso per cui vige l'obbligatorietà dell'azione penale o di reato tributario doloso. Ne risulta che il ministro della Giustizia e il presidente della Repubblica possono decidere autonomamente se un caso integra tali fattispecie, in quanto le loro decisioni sulla nomina del responsabile straordinario dell'azione disciplinare non possono essere impugnate.

(56)  Parere dell'ODIHR dell'OSCE del 13 novembre 2017, punti 119-121; parere della Corte suprema del 6 ottobre, pagina 34.

(57)  A norma dell'articolo 108, commi 17-19, della legge sulla Corte suprema, il ministro della Giustizia ha il potere di stabilire il numero dei giudici disciplinari per i giudici ordinari e di nominarli senza consultare la magistratura. Inoltre il ministro della Giustizia sarebbe in grado di controllare personalmente le azioni disciplinari condotte nei confronti dei giudici ordinari attraverso i responsabili dell'azione disciplinare e un responsabile straordinario dell'azione disciplinare del ministro della Giustizia da lui stesso nominato (attingendo anche, a talune condizioni, ai ranghi dei pubblici ministeri). Su richiesta del ministro della Giustizia i responsabili dell'azione disciplinare nominati dal ministro della Giustizia potrebbero riaprire le indagini chiuse.

(58)  La legge prevede che le disposizioni contenute nella legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari, comprese quelle relative agli aspetti procedurali del procedimento disciplinare, si applichino mutatis mutandis ai giudici della Corte suprema; cfr. articolo 72, comma 2, e articolo 108 in combinato disposto con l'articolo 10, comma 1, della legge sulla Corte suprema. L'articolo 108 della legge sulla Corte suprema modifica la legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari.

(59)  L'articolo 108, comma 23, della legge sulla Corte suprema in virtù dell'articolo 115 quater aggiunto alla legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari.

(60)  Se la prova è stata presentata dopo il termine stabilito, cfr. articolo 108, comma 22, della legge sulla Corte suprema.

(61)  Articolo 108, comma 13, lettera b, della legge sulla Corte suprema.

(62)  Articolo 108, comma 23, della legge sulla Corte suprema.

(63)  Causa della Corte europea dei diritti dell'uomo Vilho Eskelinen e altri contro Finlandia, 19 aprile 2007, punto 62; causa Olujić contro Croazia, 5 febbraio 2009, punti 34-43; Harabin contro Slovacchia, 20 novembre 2012, punti 118-124; Baka contro Ungheria, 23 giugno 2016, punti 100-119.

(64)  Articolo 26 e articolo 94 della legge sulla Corte suprema.

(65)  Articolo 134 della legge sulla Corte suprema; l'ex sezione per il lavoro, la sicurezza sociale e gli affari pubblici è ora suddivisa in due sezioni: la sezione per il lavoro e la sicurezza sociale e la nuova sezione per il controllo straordinario e gli affari pubblici, che sarà composta di giudici nuovi, in quanto quelli attuali saranno trasferiti tutti alla sezione per il lavoro e la sicurezza sociale; gli attuali giudici della Corte suprema possono comunque chiedere il trasferimento a questa nuova sezione.

(66)  L'elenco completo dei compiti della sezione figura all'articolo 26.

(67)  Il presidente della sezione disciplinare è autonomo nei confronti del primo presidente della Corte suprema e il bilancio della sezione può essere aumentato considerevolmente rispetto al bilancio complessivo della Corte suprema (cfr. articolo 7, commi 2 e 4, e articolo 20 della legge sulla Corte suprema).

(68)  Secondo l'articolo 131 della legge sulla Corte suprema, i posti nella sezione disciplinare non potranno essere ricoperti da altri giudici della Corte suprema finché tutti i giudici di questa sezione non siano stati nominati.

(69)  L'elenco completo dei compiti della sezione disciplinare figura all'articolo 27 della legge sulla Corte suprema.

(70)  Parere CDL(2017)035, punto 92.

(71)  Parere CDL(2017)035, punto 43.

(72)  Articolo 61, comma 2, della legge sulla Corte suprema.

(73)  Parere CDL(2017)035, punto 67.

(74)  Articolo 186, paragrafo 1, della Costituzione polacca: «Il Consiglio nazionale della magistratura vigila sull'indipendenza degli organi giurisdizionali e dei giudici».

(75)  Ad esempio, nel contesto dei procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici condotti dal Consiglio, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sollevato la questione del livello di influenza delle autorità legislative o esecutive, dato che il Consiglio era composto maggioritariamente di membri nominati direttamente da tali autorità - Corte europea dei diritti dell'uomo, causa Ramos Nunes de Carvalho E Sá contro Portogallo, 55391/13, 57728/13 e 74041/13, 21 giugno 2016, punto 77.

(76)  Il mandato degli attuali giudici scadrebbe il giorno precedente l'inizio di un mandato collettivo dei nuovi giudici membri del Consiglio, ma non oltre 90 giorni dopo l'entrata in vigore della legge. Il calendario previsto è come segue. Entro tre giorni dalla pubblicazione della legge il presidente del Sejm annuncia l'avvio della procedura di nomina. Entro 21 giorni dall'annuncio i soggetti autorizzati (gruppi di almeno 25 giudici o 2 000 cittadini) presentano al presidente del Sejm i candidati ai posti di giudici membri del Consiglio. Allo scadere del periodo di 21 giorni il presidente del Sejm trasmette l'elenco dei candidati ai gruppi parlamentari, che hanno sette giorni per proporre un massimo di nove candidati selezionati dall'elenco. Successivamente la procedura di nomina si svolge secondo le disposizioni ordinarie (cfr. sotto) - cfr. articoli 6 e 7 della legge di modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e articolo 1, commi 1 e 3, in virtù degli articoli aggiunti 11 bis e 11 quinquies della legge di modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura.

(77)  Punto 27; cfr. anche lettera C, punto ii), del piano d'azione del Consiglio d'Europa del 2016, punto 27 del parere n. 10 del CCJE sul Consiglio della magistratura al servizio della società e punto 2.3 delle norme dell'ENCJ nella relazione «Consigli della magistratura» del 2010-2011.

(78)  La Costituzione prevede che il Consiglio nazionale della magistratura si componga di membri d'ufficio (il primo presidente della Corte suprema, il ministro della Giustizia, il presidente della Corte suprema amministrativa e un membro di nomina presidenziale) e di membri eletti. I membri eletti consistono in quattro deputati « scelti dal Sejm », in due senatori « scelti dal Senato » e in 15 giudici (« scelti tra » i giudici di tribunali ordinari, amministrativi e militari e Corte suprema).

(79)  Articolo 1, comma 3, della legge sul Consiglio nazionale della magistratura che aggiunge l'articolo 11 bis, commi 2 e 3: va osservato che ciascun gruppo (di giudici o di cittadini) può presentare più di una candidatura a giudice membro del Consiglio.

(80)  Se i gruppi parlamentari non presentano 15 candidati in totale, l'ufficio di presidenza del Sejm seleziona i candidati mancanti per creare una lista di 15 nominativi, che sarà poi trasmessa alla commissione del Sejm (cfr. articolo 1, comma 3, che aggiunge l'articolo 11 quater e l'articolo 11 quinquies, commi 1-4.

(81)  Sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nelle cause Morice contro Francia, 29369/10, 23 aprile 2015, punto 78, e Cipro contro Turchia, 25781/94, 10 maggio 2001, punto 233.

(82)  Parere CDL(2017)035, punto 130.

(83)  Parere CDL(2017)035, punto 31.