ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
|
|
Rettifiche |
|
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
18.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/72 DELLA COMMISSIONE
del 4 ottobre 2017
che integra il regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i requisiti che devono essere rispettati dagli schemi di carte di pagamento e dai soggetti incaricati del trattamento delle operazioni al fine di garantire l'applicazione di requisiti di indipendenza sotto il profilo contabile, organizzativo e decisionale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di precisare i requisiti per garantire la separazione tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni, è opportuno definire alcuni termini in relazione alla contabilità, all'organizzazione e al processo decisionale degli schemi di carte di pagamento e dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni, a prescindere dalla forma giuridica adottata da tali soggetti. |
(2) |
Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni dovrebbero disporre di processi contabili che consentano loro di produrre informazioni finanziarie sui conti economici separati e note esplicative su tali informazioni. Tali requisiti non dovrebbero sostituire o modificare i principi contabili e le norme o i requisiti in materia di bilancio annuale che già si applicano agli schemi di carte di pagamento e ai soggetti incaricati del trattamento delle operazioni. |
(3) |
A tal fine, è opportuno precisare in che modo i costi e i ricavi debbano essere attribuiti nell'ambito di tali processi contabili. Questi ultimi dovrebbero essere debitamente documentati, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti di fondi tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento. |
(4) |
Al fine di garantire l'indipendenza, gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento dovrebbero produrre almeno una volta all'anno informazioni finanziarie che dovrebbero essere valutate da un revisore dei conti indipendente. Tali informazioni e la loro valutazione dovrebbero essere messe a disposizione delle autorità competenti su loro richiesta, per consentire alle stesse di garantire il rispetto dei requisiti di indipendenza. |
(5) |
Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni che non sono persone giuridiche distinte dovrebbero almeno essere organizzati come unità operative interne separate. Il personale degli schemi di carte di pagamento e dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni, in particolare l'alta dirigenza, dovrebbe essere indipendente e collocato in spazi di lavoro separati con accesso limitato controllato. Per promuovere l'indipendenza dell'alta dirigenza quando due soggetti appartengono allo stesso gruppo e per evitare la pratica delle «porte girevoli», agli alti dirigenti dovrebbe essere proibito lavorare per l'altro ramo di attività almeno per un anno dopo aver lasciato il soggetto per cui lavoravano. |
(6) |
Il personale degli schemi di carte di pagamento dovrebbe essere autorizzato a svolgere compiti connessi alla concezione, all'aggiornamento o all'attuazione dei servizi di trattamento soltanto se sono soddisfatte condizioni specifiche a garanzia del rispetto dei requisiti di indipendenza. |
(7) |
Al fine di evitare che il personale degli schemi di carte di pagamento e il personale dei soggetti incaricati del trattamento siano incentivati a scambiarsi trattamenti preferenziali o informazioni privilegiate non disponibili ai concorrenti, i quadri remunerativi del personale degli schemi di carte di pagamento e del personale dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni non dovrebbero essere basati direttamente o indirettamente sui risultati economici dei soggetti incaricati del trattamento o degli schemi di carte di pagamento. Le politiche di remunerazione dovrebbero essere messe a completa disposizione delle autorità competenti su loro richiesta. |
(8) |
È opportuno precisare che, se lo schema di carte di pagamento e il soggetto incaricato del trattamento delle operazioni appartengono alla stessa persona giuridica o allo stesso gruppo, le norme per garantire che il personale rispetti il presente regolamento dovrebbero figurare in un codice di condotta con sanzioni efficaci e meccanismi di esecuzione che dovrebbero essere resi pubblici. |
(9) |
Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni dovrebbero essere autorizzati a utilizzare servizi condivisi, a condizione che tale uso non comporti la condivisione di informazioni sensibili tra gli stessi e che le condizioni per la condivisione dei servizi, tra cui le condizioni finanziarie alle quali detti servizi sono offerti, siano debitamente documentate in un unico documento. Tale documento dovrà essere messo a disposizione delle autorità competenti su loro richiesta, per consentire alle stesse di garantire l'applicazione di requisiti di indipendenza. È opportuno introdurre condizioni specifiche per la condivisione del sistema di gestione delle informazioni, vietando tuttavia la condivisione, tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni, di informazioni sensibili in grado di conferire un vantaggio competitivo o allo schema di carte di pagamento o al soggetto incaricato del trattamento. |
(10) |
È opportuno stabilire condizioni per la composizione degli organi di gestione degli schemi di carte di pagamento e dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dagli accordi organizzativi, al fine di garantire che i potenziali conflitti di interessi nel processo decisionale tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni siano adeguatamente attenuati. Tali condizioni dovrebbero essere rese pubbliche e soggette al riesame delle autorità competenti. Inoltre, gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento dovrebbero disporre di piani di gestione annuali separati, approvati dai rispettivi organi di gestione. Tali piani di gestione annuali separati dovrebbero essere messi a completa disposizione delle autorità competenti su loro richiesta, per consentire alle stesse di garantire il rispetto dei requisiti di indipendenza. |
(11) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione. |
(12) |
L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti dagli schemi di carte di pagamento e dai soggetti incaricati del trattamento delle operazioni per garantire l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2015/751.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
(1) |
«organo di gestione», l'organo di uno schema di carte di pagamento o di un soggetto incaricato del trattamento delle operazioni che è designato conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto, che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza e comprende le persone che dirigono di fatto l'attività del soggetto; |
(2) |
«alta dirigenza», le persone fisiche che, in uno schema di carte di pagamento o in un soggetto incaricato del trattamento delle operazioni, esercitano funzioni esecutive e sono responsabili della gestione quotidiana dello schema di carte di pagamento o del soggetto incaricato del trattamento di fronte all'organo di gestione; |
(3) |
«remunerazione», tutte le forme di remunerazione fissa e variabile, inclusi i pagamenti effettuati o i benefici monetari o non monetari, conferita direttamente da uno schema di carte di pagamento o da un soggetto incaricato del trattamento delle operazioni, o per conto degli stessi, a dipendenti; |
(4) |
«servizi condivisi», qualsiasi attività, funzione o servizio svolto o da un'unità interna di uno schema di carte di pagamento o di un soggetto incaricato del trattamento delle operazioni o da una persona giuridica distinta ed eseguito a beneficio sia dello schema di carte di pagamento che del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni; |
(5) |
«gruppo», l'impresa madre e tutte le sue figlie ai sensi dell'articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
CAPO II
CONTABILITÀ
Articolo 3
Informazioni finanziarie
1. Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni partecipanti dispongono di processi contabili che consentono loro di produrre informazioni finanziarie sui conti economici separati e note esplicative su tali informazioni.
2. Le informazioni finanziarie di cui al paragrafo 1 sono conformi alla disciplina contabile applicabile per la redazione dei bilanci degli schemi di carte di pagamento e dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni.
Articolo 4
Attribuzione dei costi e dei ricavi
1. Le informazioni finanziarie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, si basano su un'attribuzione dei costi e dei ricavi allo schema di carte di pagamento o al soggetto incaricato del trattamento delle operazioni conforme alle regole seguenti:
a) |
i costi e i ricavi che sono direttamente imputabili alla prestazione di servizi di trattamento sono attribuiti al soggetto incaricato del trattamento delle operazioni; |
b) |
i costi e i ricavi che sono direttamente imputabili allo schema di carte di pagamento sono attribuiti allo schema di carte di pagamento; |
c) |
i costi e i ricavi che non sono direttamente imputabili alla prestazione di servizi di trattamento o allo schema di carte di pagamento sono attribuiti in base a un sistema contabile basato sulla metodologia ABC (Activity Based Costing) che prevede l'attribuzione dei costi e dei ricavi indiretti in base al consumo effettivo da parte del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni o dello schema di carte di pagamento; |
d) |
i costi e i ricavi che non sono direttamente imputabili e che non possono essere attribuiti secondo la metodologia ABC sono attribuiti secondo una metodologia contabile documentata in una nota di accompagnamento. |
2. La nota di accompagnamento di cui al paragrafo 1, lettera d), indica, per ciascun costo e per ciascun ricavo, nell'ambito di tale metodologia:
a) |
il criterio di attribuzione; |
b) |
la motivazione di tale criterio. |
Articolo 5
Documentazione relativa al trasferimento di risorse finanziarie tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni
1. Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento producono specifiche note esplicative per ciascun trasferimento di risorse finanziarie tra di essi per la prestazione di servizi o l'uso di servizi condivisi di cui all'articolo 12. Tali note esplicative precisano le tariffe e le commissioni per tali servizi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti e accordi organizzativi che possono esistere tra loro. Tali note esplicative sono incluse nelle informazioni finanziarie di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
2. Se gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni appartengono alla stessa persona giuridica o allo stesso gruppo, le note esplicative specifiche di cui al paragrafo 1 forniscono elementi a prova del fatto che le tariffe e le commissioni per la prestazione reciproca di servizi o l'uso di servizi condivisi non differiscono dalle tariffe e dalle commissioni per i medesimi servizi o, in loro assenza, per servizi analoghi, applicate tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni che non appartengono alla stessa persona giuridica o allo stesso gruppo.
Articolo 6
Valutazione e frequenza delle informazioni finanziarie
1. Le informazioni finanziarie prodotte conformemente agli articoli 3, 4 e 5 sono valutate da un revisore dei conti indipendente e abilitato alla certificazione.
2. La valutazione di cui al paragrafo 1 è fornita sotto forma di una relazione che assicuri:
a) |
un quadro fedele e affidabile delle informazioni finanziarie prodotte dallo schema di carte di pagamento e dal soggetto incaricato del trattamento delle operazioni; |
b) |
la coerenza e la comparabilità delle informazioni finanziarie con i quadri contabili per la redazione dei bilanci dello schema di carte di pagamento e del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni; |
c) |
la coerenza delle informazioni finanziarie con le politiche di attribuzione degli esercizi precedenti o, nel caso in cui manchi tale coerenza, una spiegazione dei motivi per cui la politica di attribuzione è stata modificata e una rideterminazione degli importi degli esercizi precedenti. |
3. Le informazioni finanziarie di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono trasmesse al revisore dei conti di cui al paragrafo 1 su base annua e sono messe a completa disposizione delle autorità competenti su loro richiesta, unitamente alla valutazione del revisore dei conti indipendente.
CAPO III
ORGANIZZAZIONE
Articolo 7
Separazione funzionale
Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni che non sono costituiti come persone giuridiche distinte sono organizzati come due unità operative interne distinte.
Articolo 8
Separazione degli spazi di lavoro
Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento che sono ubicati negli stessi locali sono organizzati in spazi di lavoro separati con accesso limitato controllato.
Articolo 9
Indipendenza dell'alta dirigenza
L'alta dirigenza degli schemi di carte di pagamento o dell'unità operativa dello schema di carte di pagamento è distinta dall'alta dirigenza dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni o dell'unità operativa del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni, e agisce in modo autonomo. L'alta dirigenza degli schemi di carte di pagamento o delle unità operative dello schema di carte di pagamento non à autorizzata ad accettare un impiego presso i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni o le unità operative del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni e viceversa, per un periodo di almeno un anno a partire dal momento in cui l'alto dirigente ha lasciato il soggetto per cui lavorava.
Articolo 10
Indipendenza del personale
1. Il personale degli schemi di carte di pagamento è distinto dal personale dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni.
2. Il personale degli schemi di carte di pagamento e dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni può svolgere compiti connessi alla prestazione di servizi condivisi di cui all'articolo 12.
3. Il personale di un soggetto incaricato del trattamento delle operazioni può svolgere compiti connessi all'elaborazione dell'insieme unico di norme, prassi, standard e linee guida di attuazione per l'esecuzione di operazioni di pagamento basate su carta, a condizione che:
a) |
i compiti connessi all'insieme unico di norme possano essere svolti da altri soggetti incaricati del trattamento delle operazioni su base non discriminatoria; |
b) |
l'elaborazione di tali norme coinvolga un campione rappresentativo di tutti i soggetti che partecipano allo schema di carte di pagamento. |
Articolo 11
Remunerazione
1. I soggetti incaricati del trattamento delle operazioni adottano politiche di remunerazione che non incentivano il personale ad applicare a uno schema di carte di pagamento un trattamento preferenziale o a fornirgli informazioni privilegiate non disponibili ai concorrenti. La remunerazione dei dipendenti rispecchia pertanto i risultati economici del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni e non è direttamente o indirettamente legata ai risultati economici dello schema di carte di pagamento al quale il soggetto incaricato del trattamento delle operazioni presta servizi.
2. Gli schemi di carte di pagamento adottano politiche di remunerazione che non incentivano il personale ad applicare a un soggetto incaricato del trattamento delle operazioni un trattamento preferenziale o a fornirgli informazioni privilegiate non disponibili ai concorrenti. La remunerazione dei dipendenti rispecchia pertanto i risultati economici dello schema di carte di pagamento e non è direttamente o indirettamente legata ai risultati economici del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni.
3. Le politiche di remunerazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono messe a completa disposizione delle autorità competenti su loro richiesta.
Articolo 12
Uso di servizi condivisi
1. Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni che si avvalgono di servizi condivisi redigono un documento unico contenente l'elenco dei servizi condivisi e le condizioni, comprese le condizioni finanziarie, alle quali i servizi sono prestati.
2. Il documento unico di cui al paragrafo 1 è messo a disposizione delle autorità competenti su loro richiesta.
Articolo 13
Uso di un sistema condiviso di gestione delle informazioni
Un sistema di gestione delle informazioni che è condiviso da uno schema di carte di pagamento e da un soggetto incaricato del trattamento delle operazioni garantisce che:
a) |
il personale dello schema di carte di pagamento e quello del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni siano identificati separatamente tramite la procedura di autenticazione per accedere al sistema di gestione delle informazioni; |
b) |
gli utenti abbiano accesso unicamente alle informazioni cui hanno diritto in conformità al presente regolamento. In particolare, eventuali informazioni sensibili, come quelle di cui all'articolo 14, di un soggetto incaricato del trattamento delle operazioni non sono accessibili al personale dello schema di carte di pagamento e le eventuali informazioni sensibili di uno schema di carte di pagamento non sono accessibili al personale del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni. |
Articolo 14
Informazioni sensibili
Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni non condividono le informazioni di natura sensibile che conferiscono un vantaggio competitivo o allo schema di carte di pagamento o al soggetto incaricato del trattamento delle operazioni se tali informazioni non sono condivise con altri concorrenti.
Articolo 15
Codice di condotta
1. Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni che fanno parte dello stesso soggetto giuridico o dello stesso gruppo definiscono e comunicano al pubblico sul proprio sito web un codice di condotta, che stabilisce in che modo il rispettivo personale agisce per garantire il rispetto del presente regolamento. Il codice di condotta stabilisce anche meccanismi di esecuzione efficaci.
2. Il codice di condotta, in particolare, definisce norme per prevenire lo scambio di informazioni sensibili di cui all'articolo 14 tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni. Il codice di condotta è soggetto al riesame delle autorità competenti.
CAPO IV
PROCESSO DECISIONALE
Articolo 16
Indipendenza degli organi di gestione
1. Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni garantiscono che la composizione dei loro organi di gestione attenui i conflitti di interessi riguardanti il processo decisionale tra lo schema di carte di pagamento e il soggetto incaricato del trattamento, in particolare stabilendo criteri chiari e oggettivi in base ai quali la stessa persona può detenere contemporaneamente un incarico di amministratore nell'organo di gestione dello schema di carte di pagamento e in quello del soggetto incaricato del trattamento. Tali criteri sono resi pubblici e soggetti al riesame delle autorità competenti.
2. Gli organi di gestione degli schemi di carte di pagamento e dei soggetti incaricati del trattamento delle operazioni che fanno parte dello stesso soggetto giuridico o dello stesso gruppo approvano e riesaminano periodicamente le politiche in materia di conflitto di interessi in modo da gestire e controllare il rispetto del presente regolamento.
3. Ai fini del paragrafo 2, se la stessa persona può detenere incarichi di amministratore in seno all'organo di gestione dello schema di carte di pagamento e in quello del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni, gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento stabiliscono:
a) |
un organo di gestione distinto, responsabile delle decisioni relative alle attività dello schema di carte di pagamento, ad eccezione dei servizi condivisi di cui all'articolo 12, composto da membri dell'organo di gestione che non esercitano funzioni esecutive in relazione alle attività di trattamento delle operazioni. Tali membri prestano consulenza all'organo di gestione sulla strategia dello schema di carte di pagamento in conformità del presente regolamento e assistono l'organo di gestione nel controllare che l'alta dirigenza attui tale strategia; |
b) |
un organo di gestione distinto, responsabile delle decisioni relative alle attività di trattamento delle operazioni, ad eccezione dei servizi condivisi di cui all'articolo 12, composto da membri dell'organo di gestione che non esercitano funzioni esecutive in relazione alle attività dello schema di carte di pagamento. Tali membri prestano consulenza all'organo di gestione sulla strategia del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni in conformità del presente regolamento e assistono l'organo di gestione nel controllare che l'alta dirigenza attui tale strategia; |
c) |
linee gerarchiche indipendenti tra l'alta dirigenza o dell'unità operativa dello schema di carte di pagamento o di quella del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni, a seconda dei casi, e l'organo di gestione. |
4. Gli accordi organizzativi stabiliti a norma del paragrafo 3 sono messi a disposizione delle autorità competenti su loro richiesta.
5. L'organo di gestione conserva la responsabilità globale di garantire l'osservanza del presente regolamento.
Articolo 17
Indipendenza del piano di gestione annuale
1. Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni si dotano di piani di gestione annuali distinti per definire il bilancio di previsione, comprese le spese in conto capitale e le spese operative e le eventuali deleghe di potere per impegnare tali spese; i piani di gestione sono presentati al rispettivo organo di gestione per approvazione o, se del caso, all'organo di gestione di cui all'articolo 16.
2. I piani di gestione annuali separati sono messi a completa disposizione delle autorità competenti su loro richiesta.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(3) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
18.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/8 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/73 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2018
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui dei composti del mercurio in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Per quanto riguarda i composti del mercurio, i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
La direttiva 79/117/CEE del Consiglio ha vietato l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari contenenti composti del mercurio. Tutte le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti composti del mercurio sono state revocate e, di conseguenza, tutti gli LMR sono stati fissati al limite di determinazione (LD) pertinente. |
(3) |
Le informazioni che la Commissione ha ricevuto dagli operatori del settore alimentare e dagli Stati membri indicano la presenza di composti del mercurio in vari prodotti, il che comporta una concentrazione di residui più elevata rispetto al limite di determinazione stabilito nel regolamento (CE) n. 396/2005. |
(4) |
Dati di monitoraggio recenti confermano che residui di composti del mercurio sono presenti in vari prodotti a livelli superiori al limite di determinazione. Tenendo conto del 95o percentile di tutti i risultati dei campioni, sono stati riportati i seguenti valori: frutta a guscio, 0,02 mg/kg; erbe fresche, 0,03 mg/kg; funghi coltivati, 0,05 mg/kg; funghi selvatici, 0,50 mg/kg, eccetto i porcini, 0,90 mg/kg; semi oleaginosi, 0,02 mg/kg; tè, chicchi di caffè, infusioni di erbe e semi di cacao, 0,02 mg/kg; spezie, 0,02 mg/kg, eccetto zenzero, noce moscata, macis e curcuma, 0,05 mg/kg; carne, 0,01 mg/kg, eccetto la carne di selvaggina, 0,015 mg/kg e la carne di anatra (domestica e selvatica), 0,04 mg/kg; grasso animale, 0,01 mg/kg; frattaglie commestibili, 0,02 mg/kg, eccetto le frattaglie di selvaggina, 0,025 mg/kg, e le frattaglie di cinghiale, 0,10 mg/kg; latte, 0,01 mg/kg e miele, 0,01 mg/kg. |
(5) |
Poiché i pesticidi contenenti mercurio sono stati gradualmente eliminati da oltre trent'anni nell'Unione, si può ritenere che la presenza di mercurio negli alimenti sia dovuta a contaminazione ambientale. È pertanto opportuno sostituire i valori di base con quelli elencati al considerando 4, in modo da riflettere nel regolamento (CE) n. 396/2005 la situazione del mercurio nell'ambiente. Ciò consentirà alle autorità nazionali competenti di adottare adeguate misure di esecuzione sulla base di LMR realistici. |
(6) |
Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità», ha adottato un parere sul mercurio e sul metilmercurio negli alimenti (2). |
(7) |
Dato che i composti del mercurio sono presenti a bassi livelli nei prodotti elencati al considerando 4 e tenendo conto dei dati disponibili relativi al consumo nell'Unione, il contributo complessivo all'esposizione alimentare è considerato ridotto e non vi sono rischi per la salute dei consumatori. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati come provvisori nell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di dieci anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(8) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adattare i limiti di determinazione. Tali laboratori hanno concluso che i limiti di determinazione attuali dovrebbero essere mantenuti. |
(9) |
In base al parere dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(10) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); Scientific Opinion on the risk for public health related to the presence of mercury and methylmercury in food (parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di mercurio e di metilmercurio negli alimenti). The EFSA Journal 2012: 10(12):2985. [241 pagg.].
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell'allegato II, la colonna relativa ai composti del mercurio è soppressa; |
2) |
l'allegato III è così modificato:
|
(*1) Limite di determinazione analitica
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(L) |
= |
Liposolubile |
Composti del mercurio (somma dei composti del mercurio, espressa in mercurio)
(+) |
I dati di monitoraggio indicano che la presenza dei residui è dovuta a contaminazione ambientale. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni disponibili entro un termine di dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione.
|
(+) |
Ai porcini si applica il seguente LMR: 0,9 mg/kg. I dati di monitoraggio indicano che la presenza dei residui è dovuta a contaminazione ambientale. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni disponibili entro un termine di dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione.
|
(+) |
I dati di monitoraggio indicano che la presenza dei residui è dovuta a contaminazione ambientale. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni disponibili entro un termine di dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
I dati di monitoraggio indicano che la presenza dei residui è dovuta a contaminazione ambientale. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni disponibili entro un termine di dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione.
|
(+) |
Alla carne di anatra si applica il seguente LMR: 0,04 mg/kg. I dati di monitoraggio indicano che la presenza dei residui è dovuta a contaminazione ambientale. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni disponibili entro un termine di dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione.
|
(+) |
I dati di monitoraggio indicano che la presenza dei residui è dovuta a contaminazione ambientale. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni disponibili entro un termine di dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione.
|
(+) |
Alle frattaglie del cinghiale si applica il seguente LMR: 0,1 mg/kg. I dati di monitoraggio indicano che la presenza dei residui è dovuta a contaminazione ambientale. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni disponibili entro un termine di dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione.
|
18.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/21 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/74 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2018
che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di acido fosforico – fosfati – di– tri– e polifosfati (E 338-452) nelle preparazioni congelate di carni su spiedi verticali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso. |
(2) |
Tale elenco può essere aggiornato in conformità alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), su iniziativa della Commissione o in seguito a una domanda in tal senso. |
(3) |
Il 28 agosto 2015 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'uso di acido fosforico, fosfati, difosfati, trifosfati e polifosfati («fosfati») quali stabilizzanti e agenti umidificanti nelle preparazioni congelate di carni su spiedi verticali che rientrano nella categoria di alimenti 08.2 «Preparazioni di carni, quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004» dell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. |
(4) |
L'uso dei fosfati è indispensabile affinché avvengano l'estrazione e la scissione parziale delle proteine della carne, in modo che si formi una pellicola proteica sugli spiedi verticali di carni, che compatti i pezzi di carne allo scopo di assicurare l'omogeneità della congelazione e della cottura. I fosfati inoltre garantiscono che la carne si mantenga succulenta durante lo scongelamento e che gli spiedi verticali di carni rimangano stabili. Tale necessità tecnica è stata riconosciuta per le preparazioni congelate di carni su spiedi verticali giranti, composte di carni ovine, di agnello, di vitello o di manzo trattate con condimento liquido, o di carni di pollame trattate con o senza condimento liquido, utilizzate pure o miste, anche affettate o macinate, e destinate ad essere arrostite da un operatore del settore alimentare. Le striscioline di carne perfettamente arrostite sono poi consumate dal consumatore finale. |
(5) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), salvo nel caso in cui gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana. |
(6) |
La sicurezza dei fosfati è stata valutata dal comitato scientifico dell'alimentazione umana, che ha stabilito la dose massima tollerabile giornaliera in 70 mg/kg di peso corporeo espressi in fosforo (3). L'uso dei fosfati come additivi alimentari è autorizzato in un'ampia gamma di alimenti, tra cui i prodotti a base di carne e determinate preparazioni di carne. Non si prevede pertanto che l'estensione dell'uso alle preparazioni congelate di carni su spiedi verticali abbia un impatto significativo sull'esposizione complessiva ai fosfati. Al fine di limitare ulteriormente l'esposizione ai fosfati aggiunti, l'estensione dell'uso dovrebbe essere riservata unicamente alle preparazioni congelate di carni su spiedi verticali per le quali è stata riconosciuta la necessità tecnica. |
(7) |
Poiché l'estensione dell'uso degli additivi in questione costituisce un aggiornamento dell'elenco dell'Unione che non può avere un effetto sulla salute umana, non risulta necessario chiedere il parere dell'Autorità. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2018.
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).
(3) Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana, venticinquesima serie (1991), pag. 13.
ANEXO
En la parte E del anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008, en la categoría de alimentos 08.2 «Preparados de carne, tal como se definen en el Reglamento (CE) n.o 853/2004», la entrada correspondiente al ácido fosfórico, fosfatos, di-, tri- y polifosfatos (E 338-452) se sustituye por el texto siguiente:
|
«E 338-452 |
Acido fosforico – fosfati – di– tri– e polifosfati |
5 000 |
(1) (4) |
Solo breakfast sausages: in tali prodotti la carne è macinata in modo da mischiare completamente il tessuto muscolare e quello adiposo, così da ottenere un'emulsione di fibre e grasso che conferisce ai prodotti il loro particolare aspetto; prosciutto di Natale finlandese salato, burger meat con un contenuto minimo di ortaggi e/o cereali del 4 % mischiati all'interno della carne, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, Bílá klobása, Vinná klobása, Sváteční klobása, Syrová klobása e preparazioni congelate di carni su spiedi verticali giranti, composte di carni ovine, di agnello, di vitello o di manzo trattate con condimento liquido, o di carni di pollame trattate con o senza condimento liquido, utilizzate pure o miste, anche affettate e/o macinate, e destinate ad essere arrostite da un operatore del settore alimentare e successivamente consumate dal consumatore finale» |
18.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/24 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/75 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2018
recante modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche della cellulosa microcristallina [E 460 (i)]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 14,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(2) |
Tali specifiche possono essere aggiornate conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. |
(3) |
L'8 febbraio 2016 è stata presentata una domanda di modifica delle specifiche dell'additivo alimentare cellulosa microcristallina [E 460 (i)]. La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. |
(4) |
Nell'attuale specifica relativa alla solubilità dell'additivo alimentare cellulosa microcristallina [E 460 (i)] figura l'indicazione «Insolubile in acqua, etanolo, etere e acidi minerali diluiti. Leggermente solubile in soluzione di idrossido di sodio». |
(5) |
Il richiedente chiede che la solubilità dell'additivo alimentare in questione sia così modificata: «Insolubile in acqua, etanolo, etere e acidi minerali diluiti. Praticamente insolubile o insolubile in soluzione di idrossido di sodio». |
(6) |
Nel parere del 24 gennaio 2017 (4) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in seguito «l'Autorità») ha concluso che la modifica della specifica relativa alla solubilità della cellulosa microcristallina [E 460 (i)] proposta dal richiedente non desta preoccupazioni per la sicurezza. L'Autorità ha tuttavia raccomandato che la concentrazione della soluzione di idrossido di sodio da utilizzare nel test di solubilità sia indicata nelle specifiche dell'UE. |
(7) |
È quindi opportuno modificare la descrizione della solubilità dell'additivo alimentare cellulosa microcristallina [E 460 (i)] in soluzione di idrossido di sodio (concentrazione: 50 g NaOH/L) nel modo seguente: «praticamente insolubile o insolubile». |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 231/2012. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).
(4) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti (ANS), 2017, Safety of the proposed amendment of the specifications for microcrystalline cellulose (E 460(i)] as a food additive (Sicurezza della proposta di modifica delle specifiche per la cellulosa microcristallina [E 460 (i)] come additivo alimentare), EFSA Journal 2017;15(2):4699, 7 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2017.4699.
ALLEGATO
Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, l'indicazione relativa all'additivo alimentare E 460 (i) cellulosa microcristallina, per quanto riguarda la solubilità, è sostituita dalla seguente:
«Solubilità |
Insolubile in acqua, etanolo, etere e acidi minerali diluiti. Praticamente insolubile o insolubile in soluzione di idrossido di sodio (concentrazione: 50 g NaOH/L)». |
Rettifiche
18.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/27 |
Rettifica della adozione definitiva (UE, Euratom) 2017/30 del bilancio rettificativo n. 5 dell'Unione europea per l'esercizio 2017
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 9, del 12 gennaio 2018 )
Sommario e pagina 1, nel titolo:
anziché:
«2017/30»
leggasi:
«2018/30».